CARTA WORLD MASTERCARD
TRAVEL ASSISTANCE
Numero di polizza: MASTERCARD 000 – 4000 - 02
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI COPERTURA
IL PRESENTE DOCUMENTO RIPORTA I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DELLE
PARTI DERIVANTI DALLA PRESENTE POLIZZA DI ASSISTENZA.
SI PREGA DI LEGGERLO MOLTO ATTENTAMENTE E DI TENERLO
SEMPRE A DISPOSIZIONE.
DISPOSIZIONI GENERALI
LA PERSONA ASSICURATA È INVITATA A FARE RIFERIMENTO
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI DELLA PRESENTE POLIZZA.
ONDE CONFORMARSI AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI E RICEVERE I
BENEFICI DI CUI ALLA PRESENTE POLIZZA DEL GRUPPO, LA PERSONA
ASSICURATA DEVE CONTATTARE IL FORNITORE DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA AL PRIMO INSORGERE DI UNA RIVENDICAZIONE O
POTENZIALE RIVENDICAZIONE. IN OGNI CASO, LA PERSONA
ASSICURATA DEVE CONTATTARE IL FORNITORE DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA PER SPESE SOSTENUTE SUPERIORI A 250€ IL PRIMA
POSSIBILE, AL FINE DI OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI TALE
FORNITORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA.
In caso di emergenza medica contattare il numero: +39 06 42115 765 fornendo il
nome del Titolare della carta, il numero della carta MasterCard e quante più
informazioni possibili. Si prega di fornire al Fornitore del servizio di assistenza un
numero di telefono, di fax o di telex di contatto.
Tutti i servizi di emergenza sono aperti 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.
Nonostante la presente polizza copra l’organizzazione di tutti i Benefici
dell’assistenza, il pagamento di alcuni benefici dipende dalla copertura
delle polizze di assicurazione fornite a titolo di beneficio insieme alla
presente carta.
Disposizioni Generali
1. Disposizioni generali
La polizza di assicurazione per Travel Assistance (“la Polizza”) è stata stipulata
fra:
Inter Partner Assistance Direktion fur Deutschland represented by AXA
Assistance Deutschland GmbH
Garmischer Strasse 10 – d-80339 Monaco – Germania
(‘Di seguito designata “il Fornitore del servizio di assistenza”)
Rappresentato in Italia da Inter Partner Assistance / AXA Assistance – via
Antonio Salandra 18 – 00187 Roma - Italia
e:
Banca Popolare di Milano , Piazza F. Meda, 4 20121 Milano
(di seguito denominata “l’Emittente”)
2. Definizioni
Nella presente polizza, le seguenti espressioni hanno il seguente significato (ai
fini della presente polizza, l’utilizzo del genere maschile include anche il genere
femminile):
“Carta” significa qualsiasi carta World MasterCard Card emessa dalI’Emittente
in Italia e tutte le altre carte con marchio World MasterCard Card legate al conto
della Carta principale laddove il Titolare della carta è il Coniuge o Figlio a carico
del Titolare della carta e del suo Coniuge. I figli sono assicurati fino al 25° anno
di età e quando risiedono allo stesso indirizzo del Titolare della carta o del suo
Coniuge.
“Titolare della carta” significa qualunque titolare di una Carta.
“L’assicuratore” è AIG Europe S.A. che sottoscrive una polizza separata
inclusa nei benefici della Carta.
“Parente stretto” è il coniuge o il legale convivente, la madre, il padre, la
suocera, il suocero, la figlia, il figlio (inclusi figlie e figli adottati), il nonno, la
nonna, il nipote, la nipote, il fratello, la sorella, la cugina, il cugino o il convivente
della Persona assicurata;
"Persona assicurata" significa il Titolare della carta (come descritto sopra) , il
suo coniuge o legale convivente e i figli a carico fino al 25° anno di età;
“Viaggio" significa qualsiasi spostamento di una Persona assicurata, per un
massimo di 60 giorni consecutivi, sia nel proprio Paese che all’Estero, con la
prenotazione di almeno due notti di pernottamento effettuata prima della
partenza e con le spese complessive di trasporto e/o di alloggio addebitate sulla
Carta.
“Paese” significa la nazione di residenza del Titolare della carta;
“Estero” significa all’esterno del Paese;
“Abitazione” è il luogo di residenza principale del Titolare della carta nel Paese;
“Staff medico” è il personale specializzato in incidenti o malattie incaricato
dall’Assicurato e responsabile delle cure fornite alla Persona assicurata, come
nominato dal responsabile medico del Fornitore del servizio di assistenza.
“Cura medica” è una procedura chirurgica o medica il cui scopo è di curare la
malattia o incidente nella forma acuta;
“Coniuge” significa “moglie” o “marito” o la persona con cui il Titolare della
carta convive legalmente e che è residente allo stesso indirizzo del Titolare
della carta.
“Atto notoriamente pericoloso” (sport o attività) è un atto pericoloso per la vita
umana, la proprietà o le condizioni di salute.
3. Termini e Condizioni generali
3.1. Validità della carta
I benefici della polizza decadono se la validità della Carta viene negata
dall’Emittente per fondati motivi.
3.2. Comportamento della Persona assicurata
La Persona assicurata deve prendere ogni ragionevole misura per evitare
situazioni che potrebbero portare a una rivendicazione e/o adottare ogni misura
atta a limitare al massimo qualsiasi rivendicazione.
3.3 Comunicazione al Fornitore del servizio di assistenza
Per ricevere i benefici di cui alla Polizza, la Persona assicurata deve contattare
il Fornitore del servizio di assistenza non appena nasce una rivendicazione o una
potenziale rivendicazione. In ogni caso, prima di sostenere spese superiori a
EURO 250, la Persona assicurata deve contattare non appena possibile il
Fornitore del servizio di assistenza per l’autorizzazione.
3.4. Copertura
Ogni Persona assicurata è coperta anche se viaggia separatamente dal Titolare
della carta. La Persona assicurata è coperta in tutto il mondo, per un numero
illimitato di Viaggi privati o di affari, ogni Viaggio deve essere di massimo 60
giorni consecutivi e iniziare e terminare nel Paese, con la prenotazione di almeno
due notti di pernottamento effettuata prima della partenza e con le spese
complessive di trasporto e/o di alloggio addebitate sulla Carta.
3.5. Limitazioni
Il limite di copertura per ogni rivendicazione relativo a qualsiasi evento
corrisponde al limite di copertura massimo dell’Assicurazione fornita con ogni
Carta detenuta dal titolare, anche se questi detiene più di una Carta o ne detiene
dei duplicati.
3.6. Periodo di copertura
La copertura di cui alla Polizza inizia dalla data della lettera in cui l’Emittente
approva una richiesta di una Carta da parte del Titolare della carta e termina alla
scadenza della Carta.
3.7. Impegno del Fornitore del servizio di assistenza
Il Fornitore del servizio di assistenza farà il possibile per fornire l’intera gamma
dei servizi specificati nella sezione Benefici di cui sotto, a meno che la
lontananza delle sedi geografiche o situazioni impreviste rendano impossibile
fornire il consueto livello dei servizi, ma in ogni caso, qualora si verificassero tali
imprevisti, le indennità monetarie saranno di piena applicazione, fatti salvi i
termini e condizioni della Polizza.
3.8. Subrogazione
Il Fornitore del servizio di assistenza ha il diritto di rilevare i diritti della Persona
assicurata nella prosecuzione, difesa o composizione di una rivendicazione per
poter agire contro la controparte a vantaggio della Persona assicurata. In tali
casi, il Fornitore del servizio di assistenza ha la piena liberà di agire come ritiene
più opportuno. Il Fornitore del servizio di assistenza può decidere in qualsiasi
momento di versare alla Persona assicurata l’importo totale che le spetta
secondo i termini della presente Polizza, dopo di che il Fornitore del servizio di
assistenza non avrà più responsabilità relativamente a tale azione.
3.9. Restituzione dei biglietti di viaggio inutilizzati
In caso di rimpatrio della Persona assicurata, i biglietti di viaggio inutilizzati
verranno restituiti al Fornitore del servizio di assistenza, dietro sua richiesta.
3.10. Esclusione della Persona assicurata
Qualunque frode, falsificazione o dichiarazione mendace da parte della Persona
assicurata, relativamente a qualsiasi rivendicazione, darà origine alla
cessazione degli obblighi del Fornitore del servizio di assistenza di erogare a
detta Persona assicurata i servizi specificati nella sezione Benefici di cui sotto,
relativamente alla rivendicazione in questione.
3.11. Rimborsi – Spese
In tutte le situazioni in cui il Fornitore del servizio di assistenza versa denaro per
conto della Persona assicurata, il Fornitore del servizio di assistenza ha il diritto
di addebitare tali pagamenti direttamente sul conto della Carta del rispettivo
titolare. In tutti i casi, il Titolare della carta sarà obbligato a rimborsare le spese
per le quali il Fornitore del servizio di assistenza ha effettuato pagamenti per
conto della Persona assicurata e per le quali il Fornitore del servizio di
assistenza non è responsabile conformemente ai termini della Polizza, entro un
mese dalla richiesta di rimborso.
3.12. Procedure legali
Tutte le azioni legali derivanti da una rivendicazione indennizzabile ai sensi della
Polizza vengono svolte come prescritto dalla legge italiana.
3.13 Giurisdizione competente
Le relazioni e gli accordi fra l’Assicuratore e la Persona assicurata relativi alla
Polizza sono regolati esclusivamente dalla legge italiana.
4. Variazione
L’Assicuratore e il Fornitore del servizio di assistenza si riservano il diritto, in
qualsiasi momento, di integrare, modificare o emendare una o tutte le clausole
della presente polizza o i benefici pagabili in virtù di questa, in seguito a ordinanze
legali, reazioni dei clienti, sviluppi del prodotto o per altri motivi comunicati
all’assicurato nel momento della comunicazione della modifica. Tutte le variazioni
sono applicate al momento della comunicazione all’assicurato e la comunicazione
viene effettuata con qualunque mezzo l’Assicuratore e il Fornitore del servizio di
assistenza ritengono giuridicamente valido.
5. Modalità della rivendicazione
Per conformarsi ai termini e alle condizioni e per poter ricevere i benefici di cui
alla presente polizza, la Persona assicurata deve contattarci al numero di
telefono +39 06 42115 765 per comunicare ad AXA, non appena possibile, la
nascita di una rivendicazione o di una potenziale rivendicazione. È possibile
indirizzare la posta all’indirizzo seguente:
Inter Partner Assistance / AXA Assistance –
Via Antonio Salandra 18 - 00187 Roma – Italia
E-mail: [email protected]
Nell’inoltrare una rivendicazione, la Persona assicurata deve fornire prova
dell’acquisto del Viaggio e, se del caso, un certificato medico e le ricevute
originali delle spese sostenute.
In ogni caso, la Persona assicurata deve contattare il numero +39 06 42115
765 per avere l’autorizzazione al più presto, e prima di sostenere spese
superiori a Euro 250. Il Fornitore del servizio di assistenza può rifiutare di
rimborsare alla Persona assicurata qualunque spesa per la quale la Persona
assicurata non fornisce ricevute o fatture.
6. Schema di indennizzo dell’assicurazione
L’attività sottoscritta da Inter Partner Assistance è autorizzata da Commission
Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA) in Belgio (i suoi organi
regolamentari) ed è regolata dalla Financial Services Authority (FSA), un ente
indipendente non governativo con poteri decisionali conferiti da Financial
Services e dal Markets Act 2000. Il contraente ha diritto all’indennizzo di cui allo
schema qualora l’assicuratore dovesse assolvere ai propri obblighi finanziari. Ciò
dipende dalle circostanze della rivendicazione.
7. Arbitrato
Qualunque eventuale vertenza fra le parti verrà composta mediante arbitrato, come
prescritto dalla legge.
8. Procedura di reclamo
Faremo il possibile per garantire che il reclamo del contraente venga trattato
rapidamente ed equamente. Per inoltrare un reclamo è sufficiente telefonare al
numero +39 06 42115 765 (24 ore su 24 / 365 giorni all’anno). Oppure è
possibile indirizzare una lettera all’indirizzo seguente:
Inter Partner Assistance / AXA Assistance –
Via Antonio Salandra 18 - 00187 Roma – Italia
E-mail: [email protected]
Il nostro personale cercherà di risolvere immediatamente il reclamo. Qualora ciò
non fosse possibile, ci impegniamo ad esaminare il reclamo entro 1 giorno
lavorativo dal ricevimento. Faremo quindi il massimo per evadere il reclamo nel
più breve tempo possibile. Se ciò non fosse possibile entro 4 giorni lavorativi,
daremo comunicazione scritta sulle motivazioni e sulle azioni che verranno
intraprese.
Se non sarà possibile risolvere la vertenza, invieremo una risposta finale per
iscritto.
9. Cancellazione.
Qualora la presente Polizza non dovesse soddisfare le esigenze del Titolare
della carta, questi può restituire in qualsiasi momento la Carta all’ Emittente
senza spese.
Se il Titolare della carta non esercita il diritto di annullare la polizza, questa
rimarrà in vigore fino alla fine del Periodo di copertura.
10. Benefici ed esclusioni
10.1. Assistenza per i viaggi
10.1.1 Informazioni prima del viaggio
Su richiesta della Persona assicurata, il Fornitore del servizio di assistenza
fornirà informazioni prima di ogni Viaggio estero di una Persona assicurata in
merito a:
• informazioni sulla preparazione di un viaggio
• Informazioni su visti, passaporti
• Informazioni sulle vaccinazioni o profilassi necessarie per i viaggi all’estero
• Informazioni doganali e regolamentazioni relative
• Informazioni sui tassi di cambio esteri e sulle imposte sul valore aggiunto
• Riferimenti ad Ambasciate o Consolati
10.1.2 Ritorno imprevisto nel Paese
In caso di danni seri all’Abitazione della Persona assicurata, o in caso di gravi
condizioni di salute o morte di un Parente stretto nel Paese, che richiedessero
l’imprevisto ritorno della Persona assicurata nel Paese, il Fornitore del servizio
di assistenza organizzerà e sosterrà i costi per tale ritorno inaspettato, qualora il
biglietto originale detenuto dalla Persona assicurata non fosse utilizzabile a tale
scopo.
10.1.3 Sostituzione della Persona assicurata
In caso di malattia o incidente fisico che, secondo il parere dello Staff medico di
Axa Assistance, impedisce alla Persona assicurata di svolgere le mansioni che
sono lo scopo del Viaggio d’affari programmato, il Fornitore del servizio di
assistenza organizzerà e sosterrà i costi di un biglietto di ritorno per un collega
della Persona assicurata che possa svolgere i compiti che avrebbe dovuto
svolgere la Persona assicurata in tale Viaggio.
10.1.4 Trasmissione di messaggi urgenti
Su richiesta della Persona assicurata, il Fornitore del servizio di assistenza
trasmetterà a tutte le persone nominate dalla Persona assicurata qualsiasi
messaggio urgente relativo a qualsiasi emergenza verificatasi durante un
Viaggio.
10.1.5 Assistenza amministrativa
In caso di perdita o furto di documenti di viaggio essenziali (senza limitazione)
quali passaporto, visto di ingresso, biglietto aereo, il Fornitore del servizio di
assistenza fornirà alla Persona assicurata le necessarie informazioni e
assistenza (anche presso le autorità locali) per ottenere una sostituzione dei
documenti persi o rubati.
10.1.6 Anticipi
In caso di perdita o furto della Carta, la Persona assicurata è tenuta a fornire
non appena possibile al Fornitore del servizio di assistenza una copia della
denuncia alla polizia. Il Fornitore del servizio di assistenza anticipa o garantisce il
pagamento di fino a Euro 6000, a favore della Persona assicurata per coprire le
spese immediate in una situazione di emergenza imprevista dove non sia
possibile utilizzare la Carta per i pagamenti in quanto perduta o rubata smarrimento o furto devono essere comprovati previa denuncia alle autorità
pubbliche - all’Emittente o alla persona nominata dall’Emittente. Se necessario il
limite indicato sopra può essere aumentato dietro autorizzazione dell’Emittente.
In tal caso, la Persona assicurata o qualsiasi persona che agisce per suo conto,
firmerà un Riconoscimento di debito prima di ogni anticipo o garanzia da parte
del Fornitore del servizio di assistenza. Il Fornitore del servizio di assistenza ha il
diritto di chiedere il rimborso delle somme anticipate, secondo la clausola 3.11,
non appena la Persona assicurata o la persona che agisce per suo conto
ritorna nel Paese ed entro massimo 3 mesi dalla data di anticipo o garanzia del
pagamento da parte del Fornitore del servizio di assistenza. Se necessario e
dietro richiesta della Persona assicurata, il Fornitore del servizio di assistenza
prenderà contatto con l’assicurazione sanitaria, se esistente, per consentire
l’evasione diretta delle spese mediche da parte di quest’ultima.
10.1.7 Recupero e rispedizione dei bagagli
In caso di perdita o spedizione errata dei bagagli della Persona assicurata da
parte di un trasportatore (inclusi a titolo esemplificativo e non limitativo,
compagnie aeree, linee di autobus, ferroviarie, navali), il Fornitore del servizio di
assistenza prenderà contatto con il trasportatore in questione e quando possibile
organizzerà la spedizione del bagaglio nel luogo dove soggiorna la Persona
assicurata nel più breve tempo possibile. Gli eventuali costi di spedizioni
vengono sostenuti dalla Persona assicurata fatto salvo il suo diritto di richiederli
al responsabile e/o all’agente di viaggio.
10.1.8 Spedizione di effetti personali sostitutivi
In seguito a danni, perdita o furto di effetti personali della Persona assicurata,
compresi gli oggetti persi dalla Persona assicurata essenziali per la
continuazione del viaggio, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, lenti a
contatto, occhiali (salvo quei documenti di cui alla clausola 4.1.5, per viaggi
privati o di affari), il Fornitore del servizio di assistenza si occuperà di organizzare
e inviare a proprie spese oggetti sostitutivi nel luogo dove soggiorna la Persona
assicurata. Tale servizio viene offerto a condizione che al Fornitore del servizio
di assistenza sia concesso l'accesso a tali oggetti di sostituzione o che tali
oggetti di sostituzione vengano spediti ai suoi uffici all’indirizzo indicato dal
Fornitore del servizio di assistenza alla Persona assicurata o al suo
rappresentante.
La copertura della garanzia Assistenza Medica viene applicata solo nel
caso di Viaggio all’Estero.
10.2 Assistenza medica
10.2.1 Pronto soccorso medico all’estero
Il Fornitore del servizio di assistenza fa in modo che lo Staff medico coordini
l’eventuali richiesta di assistenza della Persona assicurata all’estero e informi
la Persona assicurata sui passi da intraprendere. Lo Staff medico non deve
emettere una diagnosi ma, dietro richiesta della Persona assicurata,
organizzerà una visita presso un medico in una struttura medica idonea a scopo
diagnostico; il pagamento del consulto medico verrà effettuato dalla Persona
assicurata all'atto della visita. Può essere chiesto il rimborso del costo della
visita all’Assicuratore che sottoscrive i benefici per Spese mediche con una
polizza separata inclusa nei benefici della Carta (soggetta ai termini e alle
condizioni dell'Assicuratore).
10.2.2 Anticipo per copertura di spese mediche all'estero
In caso di ospedalizzazione a seguito di malattia, incidente o cura medica
durante un Viaggio, il Fornitore del servizio di assistenza anticipa le spese
mediche fino all'importo coperto da una polizza separata inclusa nei benefici
della Carta per spese mediche stipulata dall'Assicuratore (soggetta ai termini e
alle condizioni espresse dall'Assicuratore). Se la copertura di cui
all’Assicurazione dovesse essere negata e/o esclusioni impediscono
all’Assicuratore di coprire le spese mediche, il Fornitore del servizio di
assistenza offre i propri servizi a spese della Persona assicurata.
10.2.3 Evacuazione medica / Rimpatrio
Qualora la Persona assicurata dovesse soffrire di disturbi fisici o malattia
durante un Viaggio, tali che lo Staff medico e il medico nominato dal Team
medico prescrivono l'ospedalizzazione sulla base di un certificato medico, il
Fornitore del servizio di assistenza organizza:
a. Il trasferimento della Persona assicurata in un ospedale il più vicino possibile
al luogo in cui si trova la Persona assicurata, e
b. se possibile dal punto di vista medico, il rimpatrio diretto su un volo di linea a
un ospedale adeguato nel Paese. Le spese per le cure nel Paese sono a carico
della Persona assicurata.
Il Fornitore del servizio di assistenza fa in modo che lo Staff medico e il medico
curante determinino se le condizioni mediche della Persona assicurata ne
consentono il rimpatrio come passeggero normale o se, viste le circostanze,
siano necessarie scelte diverse. Il pagamento dei benefici ai sensi della presente
clausola 4.2.3 è coperto dalla sottoscrizione dell'Assicuratore di una polizza per
spese mediche separata inclusa nei benefici della Carta (soggetta ai termini e
alle condizioni emesse dall'Assicuratore). Se la copertura di cui
all’Assicurazione dovesse essere negata e/o esclusioni impediscono
all’Assicuratore di coprire le spese mediche, il Fornitore del servizio di
assistenza offre i propri servizi a spese della Persona assicurata.
10.2.4 Rimpatrio dopo Cura medica all’Estero
Dopo la dimissione della Persona assicurata dall'ospedale locale dove è stata
ricoverata durante un Viaggio, il Fornitore del servizio di assistenza organizza e
sostiene i costi di rimpatrio della Persona assicurata presso la sua Abitazione
come passeggero regolare se possibile, secondo il parere medico o il medico
curante e lo Staff medico. Il Fornitore del servizio di assistenza deve prendere i
provvedimenti necessari in funzione della condizione medica della Persona
assicurata e sostiene i costi di tali provvedimenti, qualora tali provvedimenti non
siano coperti dal biglietto di ritorno originale della Persona assicurata.
10.2.5 Visite di emergenza all’Estero
Se la Persona assicurata viene ricoverata per un incidente o malattia e laddove
prescritto, su basi mediche, dallo Staff medico, il Fornitore del servizio di
assistenza organizza e sostiene i costi del biglietto di ritorno (in classe
"Economy", in partenza dal Paese) e di una sistemazione ragionevole standard
per il Paese per qualsiasi persona residente nel Paese che visita la Persona
assicurata dietro richiesta di quest'ultima.
10.2.6 Stanza d’albergo per la convalescenza all’Estero
Il Fornitore del servizio di assistenza organizza a paga la sistemazione per la
Persona assicurata a scopo di convalescenza immediatamente dopo la sua
dimissione dall'ospedale e se ritenuto necessario dal medico curante e dallo
Staff medico. La spesa giornaliera per tale sistemazione è limitata a Euro 175. Il
Team medico determina la durata necessaria per la convalescenza insieme al
medico curante.
10.2.7 Rimpatrio della salma
In seguito a morte di una Persona assicurata, il Fornitore del servizio di
assistenza organizza le necessarie misure (compreso il disbrigo delle formalità)
per il rimpatrio della salma o delle ceneri della Persona assicurata fino al luogo
di sepoltura nel Paese, escludendo le spese di funerale o sepoltura. Il
pagamento spese ai sensi di questi benefici è coperto dalla sottoscrizione
dell'Assicuratore di una polizza per Benefici di incidente separata inclusa nei
benefici della Carta (soggetta ai termini e alle condizioni emesse
dall'Assicuratore). Qualora la copertura di cui all’Assicurazione dovesse essere
negata e/o delle esclusioni impedissero all’Assicuratore di coprire le spese di
rimpatrio, il Fornitore del servizio di assistenza offre i propri servizi ma a spese
della Persona assicurata.
10.2.8 Rimpatrio di bambini lasciati senza custodia
In seguito al ricovero della Persona assicurata e/o del trasporto come stabilito
nella clausola 4.2.3, il Fornitore del servizio di assistenza organizza e sostiene i
costi di ritorno nel Paese di un bambino/giovane di età inferiore ai 25 anni in
viaggio con la Persona assicurata qualora il biglietto originale di tale
bambino/giovane non dovesse essere valido per il ritorno.
10.2.9 Monitoraggio medico dei Parenti stretti della Persona assicurata
In caso di malattia o incidente di un Parente stretto della Persona assicurata
residente nel Paese, lo Staff medico controlla le condizioni di tali Parenti stretti
tenendone informata la Persona assicurata.
10.2.10 Spedizione di medicinali indispensabili
In caso di necessità medica documentata dal Team medico, il Fornitore del
servizio di assistenza spedisce i medicinali indispensabili prescritte alla Persona
assicurata non disponibili in loco, oppure stabilisce, prescrive, si procura e
fornisce un medicinale equiparabile disponibile in loco. Il Fornitore del servizio di
assistenza sostiene i costi di tale spedizione. In ogni caso, il costo di tali
medicinali viene sostenuto dal Titolare della carta. Il trasporto dei medicinali è
comunque soggetto alle leggi vigenti delle compagnie aeree o delle altre
compagnie di trasporto, nonché alle leggi locali e/o internazionali.
10.2.11 Esclusioni specifiche relative all’assistenza medica
La Polizza non offre copertura in merito a:
a. Rivendicazioni derivanti dai Viaggi effettuati dalla Persona assicurata contro
il parere di un medico o con lo scopo di sfruttare le Cure mediche all'Estero.
b. Rivendicazioni derivanti direttamente o indirettamente da HIV, AIDS o
condizioni legate ad AIDS.
c. Rivendicazioni relative a gravidanza entro 3 mesi dalla data di nascita prevista.
d. Rivendicazioni derivanti direttamente o indirettamente da Cure mediche
all’Estero, programmate o note in anticipo.
10.3. Assistenza legale
10.3.1Spese legali
In caso di incidente verificatosi durante un viaggio all’Estero, il Fornitore del
servizio di assistenza:
a. Si occupa della difesa della Persona assicurata nelle cause
legali intentante contro di lui per responsabilità civile ai sensi
delle leggi del paese, e
b. intenta cause per ottenere un indennizzo da una terza parte
identificata per la Persona assicurata in seguito a incidente e/o
danni alla proprietà se tali danni sono stimati essere superiori a
Euro 600.
In tali casi, l’avvocato e/o il procuratore nominato dal Fornitore del servizio
di assistenza agisce legalmente per conto della Persona assicurata
senza ricorso a, responsabilità, indennizzo da parte del Fornitore del
servizio di assistenza per tale nomina.
Il Fornitore del servizio di assistenza versa la parcella dell'avvocato e/o del
procuratore fino a un massimale di Euro 6000.
10.3.2 Anticipo di cauzione
Il Fornitore del servizio di assistenza deposita fino a Euro 30.000 a favore della
Persona assicurata come cauzione richiestagli a titolo di garanzia:
a. per il pagamento di spese sostenute dal Titolare della carta per procedure
legali, esclusi i pagamenti alla polizia o ai tribunali oppure il pagamento pieno per
indennizzo di determinate responsabilità civili accertate, multe o sanzioni
personali che la Persona assicurata deve versare; e/o
b. per il rilascio della Persona assicurata nel caso venga fermata in seguito a un
incidente stradale.
Tale deposito viene considerato un prestito concesso dal Fornitore del servizio di
assistenza alla Persona assicurata da restituire al Fornitore del servizio di
assistenza (ai sensi della clausola 3.11), se la Persona assicurata viene assolta
o vince la causa: l’importo totale anticipato non appena viene dato il rimborso
dalle autorità pertinenti; oppure qualora la Persona assicurata fosse giudicata
colpevole: entro 15 giorni dalla sentenza del tribunale e in ogni caso, entro 3
mesi dalla data di deposito da parte del Fornitore del servizio di assistenza. Il
Fornitore del servizio di assistenza anticipa gli importi associati con i benefici
come parte dei benefici anticipati come descritto nella clausola 4.1.6.
10.4. Esclusioni generali
Non verranno versati Benefici ai sensi della presente Polizza per:
10.4.1 Rivendicazioni derivanti da circostanze conosciute dalla Persona
assicurata prima dell’inizio del Viaggio, vale a dire relativamente a viaggi in un
paese o in una regione specifica o casi per cui l’ufficio Stranieri e del
Commonwealth o l’Organizzazione mondiale della sanità ha espresso il parere di
non effettuare;
10.4.2 Perdite, danni e costi che, nel momento in cui si verificano, sono coperti e
rimborsati da un altro contratto di assicurazione in essere;
10.4.3 Costi che avrebbero dovuti essere sostenuti in ogni caso se l’incidente,
oggetto della rivendicazione, non si fosse verificato;
10.4.4 Danni consequenziali di qualsiasi tipo diversi da quelli espressamente
menzionati nei termini e condizioni della Polizza;
10.4.5 Qualunque Atto notoriamente pericoloso effettuato dalla Persona
assicurata.
10.4.6 Suicidio o insanità mentale della Persona assicurata, autolesionismo,
alcolismo, dipendenza da droghe, abuso di farmaci o assunzione di farmaci
illegali;
10.4.7 Perdita, danno, morte, incidente, malattia, invalidità o costi derivanti da
guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia stata
dichiarata o meno), attività terroristiche, guerra civile, rivoluzione, insurrezione,
colpi di stato o partecipazione a sommosse interne o disordini di qualsiasi tipo.
10.4.8 Responsabilità legale di qualunque tipo, causata direttamente o derivante
da:
i) radiazioni ionizzanti o contaminazioni da radioattività da rifiuti radioattivi
derivanti dalla combustione di combustibile nucleare;
ii) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o pericolose di unità nucleari o di suoi
componenti.
10.4.9. La partecipazione della Persona assicurata a scommesse o sfide;
10.4.10. Il pilotaggio di aerei salvo che sia titolare di una licenza di volo;
10.4.11. superamento dei limiti di velocità o partecipazione a corse e prove di
corsa di vetture;
10.4.12. l’attività manuale della Persona assicurata in collegamento con una
professione, attività o commercio.
10.4.13. La guida di un veicolo da parte della Persona assicurata sotto l’influsso
di alcool a meno che essa o i suoi beneficiari dimostrino l’assenza di relazione
causale (lo stato di intossicazione viene determinato in base alle leggi in vigore
sul luogo dell'incidente).
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