CARTA WORLD MASTERCARD TRAVEL ASSISTANCE Numero di polizza: MASTERCARD 000 – 4000 - 02 TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI COPERTURA IL PRESENTE DOCUMENTO RIPORTA I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DELLE PARTI DERIVANTI DALLA PRESENTE POLIZZA DI ASSISTENZA. SI PREGA DI LEGGERLO MOLTO ATTENTAMENTE E DI TENERLO SEMPRE A DISPOSIZIONE. DISPOSIZIONI GENERALI LA PERSONA ASSICURATA È INVITATA A FARE RIFERIMENTO AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI DELLA PRESENTE POLIZZA. ONDE CONFORMARSI AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI E RICEVERE I BENEFICI DI CUI ALLA PRESENTE POLIZZA DEL GRUPPO, LA PERSONA ASSICURATA DEVE CONTATTARE IL FORNITORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL PRIMO INSORGERE DI UNA RIVENDICAZIONE O POTENZIALE RIVENDICAZIONE. IN OGNI CASO, LA PERSONA ASSICURATA DEVE CONTATTARE IL FORNITORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER SPESE SOSTENUTE SUPERIORI A 250€ IL PRIMA POSSIBILE, AL FINE DI OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI TALE FORNITORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA. In caso di emergenza medica contattare il numero: +39 06 42115 765 fornendo il nome del Titolare della carta, il numero della carta MasterCard e quante più informazioni possibili. Si prega di fornire al Fornitore del servizio di assistenza un numero di telefono, di fax o di telex di contatto. Tutti i servizi di emergenza sono aperti 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno. Nonostante la presente polizza copra l’organizzazione di tutti i Benefici dell’assistenza, il pagamento di alcuni benefici dipende dalla copertura delle polizze di assicurazione fornite a titolo di beneficio insieme alla presente carta. Disposizioni Generali 1. Disposizioni generali La polizza di assicurazione per Travel Assistance (“la Polizza”) è stata stipulata fra: Inter Partner Assistance Direktion fur Deutschland represented by AXA Assistance Deutschland GmbH Garmischer Strasse 10 – d-80339 Monaco – Germania (‘Di seguito designata “il Fornitore del servizio di assistenza”) Rappresentato in Italia da Inter Partner Assistance / AXA Assistance – via Antonio Salandra 18 – 00187 Roma - Italia e: Banca Popolare di Milano , Piazza F. Meda, 4 20121 Milano (di seguito denominata “l’Emittente”) 2. Definizioni Nella presente polizza, le seguenti espressioni hanno il seguente significato (ai fini della presente polizza, l’utilizzo del genere maschile include anche il genere femminile): “Carta” significa qualsiasi carta World MasterCard Card emessa dalI’Emittente in Italia e tutte le altre carte con marchio World MasterCard Card legate al conto della Carta principale laddove il Titolare della carta è il Coniuge o Figlio a carico del Titolare della carta e del suo Coniuge. I figli sono assicurati fino al 25° anno di età e quando risiedono allo stesso indirizzo del Titolare della carta o del suo Coniuge. “Titolare della carta” significa qualunque titolare di una Carta. “L’assicuratore” è AIG Europe S.A. che sottoscrive una polizza separata inclusa nei benefici della Carta. “Parente stretto” è il coniuge o il legale convivente, la madre, il padre, la suocera, il suocero, la figlia, il figlio (inclusi figlie e figli adottati), il nonno, la nonna, il nipote, la nipote, il fratello, la sorella, la cugina, il cugino o il convivente della Persona assicurata; "Persona assicurata" significa il Titolare della carta (come descritto sopra) , il suo coniuge o legale convivente e i figli a carico fino al 25° anno di età; “Viaggio" significa qualsiasi spostamento di una Persona assicurata, per un massimo di 60 giorni consecutivi, sia nel proprio Paese che all’Estero, con la prenotazione di almeno due notti di pernottamento effettuata prima della partenza e con le spese complessive di trasporto e/o di alloggio addebitate sulla Carta. “Paese” significa la nazione di residenza del Titolare della carta; “Estero” significa all’esterno del Paese; “Abitazione” è il luogo di residenza principale del Titolare della carta nel Paese; “Staff medico” è il personale specializzato in incidenti o malattie incaricato dall’Assicurato e responsabile delle cure fornite alla Persona assicurata, come nominato dal responsabile medico del Fornitore del servizio di assistenza. “Cura medica” è una procedura chirurgica o medica il cui scopo è di curare la malattia o incidente nella forma acuta; “Coniuge” significa “moglie” o “marito” o la persona con cui il Titolare della carta convive legalmente e che è residente allo stesso indirizzo del Titolare della carta. “Atto notoriamente pericoloso” (sport o attività) è un atto pericoloso per la vita umana, la proprietà o le condizioni di salute. 3. Termini e Condizioni generali 3.1. Validità della carta I benefici della polizza decadono se la validità della Carta viene negata dall’Emittente per fondati motivi. 3.2. Comportamento della Persona assicurata La Persona assicurata deve prendere ogni ragionevole misura per evitare situazioni che potrebbero portare a una rivendicazione e/o adottare ogni misura atta a limitare al massimo qualsiasi rivendicazione. 3.3 Comunicazione al Fornitore del servizio di assistenza Per ricevere i benefici di cui alla Polizza, la Persona assicurata deve contattare il Fornitore del servizio di assistenza non appena nasce una rivendicazione o una potenziale rivendicazione. In ogni caso, prima di sostenere spese superiori a EURO 250, la Persona assicurata deve contattare non appena possibile il Fornitore del servizio di assistenza per l’autorizzazione. 3.4. Copertura Ogni Persona assicurata è coperta anche se viaggia separatamente dal Titolare della carta. La Persona assicurata è coperta in tutto il mondo, per un numero illimitato di Viaggi privati o di affari, ogni Viaggio deve essere di massimo 60 giorni consecutivi e iniziare e terminare nel Paese, con la prenotazione di almeno due notti di pernottamento effettuata prima della partenza e con le spese complessive di trasporto e/o di alloggio addebitate sulla Carta. 3.5. Limitazioni Il limite di copertura per ogni rivendicazione relativo a qualsiasi evento corrisponde al limite di copertura massimo dell’Assicurazione fornita con ogni Carta detenuta dal titolare, anche se questi detiene più di una Carta o ne detiene dei duplicati. 3.6. Periodo di copertura La copertura di cui alla Polizza inizia dalla data della lettera in cui l’Emittente approva una richiesta di una Carta da parte del Titolare della carta e termina alla scadenza della Carta. 3.7. Impegno del Fornitore del servizio di assistenza Il Fornitore del servizio di assistenza farà il possibile per fornire l’intera gamma dei servizi specificati nella sezione Benefici di cui sotto, a meno che la lontananza delle sedi geografiche o situazioni impreviste rendano impossibile fornire il consueto livello dei servizi, ma in ogni caso, qualora si verificassero tali imprevisti, le indennità monetarie saranno di piena applicazione, fatti salvi i termini e condizioni della Polizza. 3.8. Subrogazione Il Fornitore del servizio di assistenza ha il diritto di rilevare i diritti della Persona assicurata nella prosecuzione, difesa o composizione di una rivendicazione per poter agire contro la controparte a vantaggio della Persona assicurata. In tali casi, il Fornitore del servizio di assistenza ha la piena liberà di agire come ritiene più opportuno. Il Fornitore del servizio di assistenza può decidere in qualsiasi momento di versare alla Persona assicurata l’importo totale che le spetta secondo i termini della presente Polizza, dopo di che il Fornitore del servizio di assistenza non avrà più responsabilità relativamente a tale azione. 3.9. Restituzione dei biglietti di viaggio inutilizzati In caso di rimpatrio della Persona assicurata, i biglietti di viaggio inutilizzati verranno restituiti al Fornitore del servizio di assistenza, dietro sua richiesta. 3.10. Esclusione della Persona assicurata Qualunque frode, falsificazione o dichiarazione mendace da parte della Persona assicurata, relativamente a qualsiasi rivendicazione, darà origine alla cessazione degli obblighi del Fornitore del servizio di assistenza di erogare a detta Persona assicurata i servizi specificati nella sezione Benefici di cui sotto, relativamente alla rivendicazione in questione. 3.11. Rimborsi – Spese In tutte le situazioni in cui il Fornitore del servizio di assistenza versa denaro per conto della Persona assicurata, il Fornitore del servizio di assistenza ha il diritto di addebitare tali pagamenti direttamente sul conto della Carta del rispettivo titolare. In tutti i casi, il Titolare della carta sarà obbligato a rimborsare le spese per le quali il Fornitore del servizio di assistenza ha effettuato pagamenti per conto della Persona assicurata e per le quali il Fornitore del servizio di assistenza non è responsabile conformemente ai termini della Polizza, entro un mese dalla richiesta di rimborso. 3.12. Procedure legali Tutte le azioni legali derivanti da una rivendicazione indennizzabile ai sensi della Polizza vengono svolte come prescritto dalla legge italiana. 3.13 Giurisdizione competente Le relazioni e gli accordi fra l’Assicuratore e la Persona assicurata relativi alla Polizza sono regolati esclusivamente dalla legge italiana. 4. Variazione L’Assicuratore e il Fornitore del servizio di assistenza si riservano il diritto, in qualsiasi momento, di integrare, modificare o emendare una o tutte le clausole della presente polizza o i benefici pagabili in virtù di questa, in seguito a ordinanze legali, reazioni dei clienti, sviluppi del prodotto o per altri motivi comunicati all’assicurato nel momento della comunicazione della modifica. Tutte le variazioni sono applicate al momento della comunicazione all’assicurato e la comunicazione viene effettuata con qualunque mezzo l’Assicuratore e il Fornitore del servizio di assistenza ritengono giuridicamente valido. 5. Modalità della rivendicazione Per conformarsi ai termini e alle condizioni e per poter ricevere i benefici di cui alla presente polizza, la Persona assicurata deve contattarci al numero di telefono +39 06 42115 765 per comunicare ad AXA, non appena possibile, la nascita di una rivendicazione o di una potenziale rivendicazione. È possibile indirizzare la posta all’indirizzo seguente: Inter Partner Assistance / AXA Assistance – Via Antonio Salandra 18 - 00187 Roma – Italia E-mail: [email protected] Nell’inoltrare una rivendicazione, la Persona assicurata deve fornire prova dell’acquisto del Viaggio e, se del caso, un certificato medico e le ricevute originali delle spese sostenute. In ogni caso, la Persona assicurata deve contattare il numero +39 06 42115 765 per avere l’autorizzazione al più presto, e prima di sostenere spese superiori a Euro 250. Il Fornitore del servizio di assistenza può rifiutare di rimborsare alla Persona assicurata qualunque spesa per la quale la Persona assicurata non fornisce ricevute o fatture. 6. Schema di indennizzo dell’assicurazione L’attività sottoscritta da Inter Partner Assistance è autorizzata da Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA) in Belgio (i suoi organi regolamentari) ed è regolata dalla Financial Services Authority (FSA), un ente indipendente non governativo con poteri decisionali conferiti da Financial Services e dal Markets Act 2000. Il contraente ha diritto all’indennizzo di cui allo schema qualora l’assicuratore dovesse assolvere ai propri obblighi finanziari. Ciò dipende dalle circostanze della rivendicazione. 7. Arbitrato Qualunque eventuale vertenza fra le parti verrà composta mediante arbitrato, come prescritto dalla legge. 8. Procedura di reclamo Faremo il possibile per garantire che il reclamo del contraente venga trattato rapidamente ed equamente. Per inoltrare un reclamo è sufficiente telefonare al numero +39 06 42115 765 (24 ore su 24 / 365 giorni all’anno). Oppure è possibile indirizzare una lettera all’indirizzo seguente: Inter Partner Assistance / AXA Assistance – Via Antonio Salandra 18 - 00187 Roma – Italia E-mail: [email protected] Il nostro personale cercherà di risolvere immediatamente il reclamo. Qualora ciò non fosse possibile, ci impegniamo ad esaminare il reclamo entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento. Faremo quindi il massimo per evadere il reclamo nel più breve tempo possibile. Se ciò non fosse possibile entro 4 giorni lavorativi, daremo comunicazione scritta sulle motivazioni e sulle azioni che verranno intraprese. Se non sarà possibile risolvere la vertenza, invieremo una risposta finale per iscritto. 9. Cancellazione. Qualora la presente Polizza non dovesse soddisfare le esigenze del Titolare della carta, questi può restituire in qualsiasi momento la Carta all’ Emittente senza spese. Se il Titolare della carta non esercita il diritto di annullare la polizza, questa rimarrà in vigore fino alla fine del Periodo di copertura. 10. Benefici ed esclusioni 10.1. Assistenza per i viaggi 10.1.1 Informazioni prima del viaggio Su richiesta della Persona assicurata, il Fornitore del servizio di assistenza fornirà informazioni prima di ogni Viaggio estero di una Persona assicurata in merito a: • informazioni sulla preparazione di un viaggio • Informazioni su visti, passaporti • Informazioni sulle vaccinazioni o profilassi necessarie per i viaggi all’estero • Informazioni doganali e regolamentazioni relative • Informazioni sui tassi di cambio esteri e sulle imposte sul valore aggiunto • Riferimenti ad Ambasciate o Consolati 10.1.2 Ritorno imprevisto nel Paese In caso di danni seri all’Abitazione della Persona assicurata, o in caso di gravi condizioni di salute o morte di un Parente stretto nel Paese, che richiedessero l’imprevisto ritorno della Persona assicurata nel Paese, il Fornitore del servizio di assistenza organizzerà e sosterrà i costi per tale ritorno inaspettato, qualora il biglietto originale detenuto dalla Persona assicurata non fosse utilizzabile a tale scopo. 10.1.3 Sostituzione della Persona assicurata In caso di malattia o incidente fisico che, secondo il parere dello Staff medico di Axa Assistance, impedisce alla Persona assicurata di svolgere le mansioni che sono lo scopo del Viaggio d’affari programmato, il Fornitore del servizio di assistenza organizzerà e sosterrà i costi di un biglietto di ritorno per un collega della Persona assicurata che possa svolgere i compiti che avrebbe dovuto svolgere la Persona assicurata in tale Viaggio. 10.1.4 Trasmissione di messaggi urgenti Su richiesta della Persona assicurata, il Fornitore del servizio di assistenza trasmetterà a tutte le persone nominate dalla Persona assicurata qualsiasi messaggio urgente relativo a qualsiasi emergenza verificatasi durante un Viaggio. 10.1.5 Assistenza amministrativa In caso di perdita o furto di documenti di viaggio essenziali (senza limitazione) quali passaporto, visto di ingresso, biglietto aereo, il Fornitore del servizio di assistenza fornirà alla Persona assicurata le necessarie informazioni e assistenza (anche presso le autorità locali) per ottenere una sostituzione dei documenti persi o rubati. 10.1.6 Anticipi In caso di perdita o furto della Carta, la Persona assicurata è tenuta a fornire non appena possibile al Fornitore del servizio di assistenza una copia della denuncia alla polizia. Il Fornitore del servizio di assistenza anticipa o garantisce il pagamento di fino a Euro 6000, a favore della Persona assicurata per coprire le spese immediate in una situazione di emergenza imprevista dove non sia possibile utilizzare la Carta per i pagamenti in quanto perduta o rubata smarrimento o furto devono essere comprovati previa denuncia alle autorità pubbliche - all’Emittente o alla persona nominata dall’Emittente. Se necessario il limite indicato sopra può essere aumentato dietro autorizzazione dell’Emittente. In tal caso, la Persona assicurata o qualsiasi persona che agisce per suo conto, firmerà un Riconoscimento di debito prima di ogni anticipo o garanzia da parte del Fornitore del servizio di assistenza. Il Fornitore del servizio di assistenza ha il diritto di chiedere il rimborso delle somme anticipate, secondo la clausola 3.11, non appena la Persona assicurata o la persona che agisce per suo conto ritorna nel Paese ed entro massimo 3 mesi dalla data di anticipo o garanzia del pagamento da parte del Fornitore del servizio di assistenza. Se necessario e dietro richiesta della Persona assicurata, il Fornitore del servizio di assistenza prenderà contatto con l’assicurazione sanitaria, se esistente, per consentire l’evasione diretta delle spese mediche da parte di quest’ultima. 10.1.7 Recupero e rispedizione dei bagagli In caso di perdita o spedizione errata dei bagagli della Persona assicurata da parte di un trasportatore (inclusi a titolo esemplificativo e non limitativo, compagnie aeree, linee di autobus, ferroviarie, navali), il Fornitore del servizio di assistenza prenderà contatto con il trasportatore in questione e quando possibile organizzerà la spedizione del bagaglio nel luogo dove soggiorna la Persona assicurata nel più breve tempo possibile. Gli eventuali costi di spedizioni vengono sostenuti dalla Persona assicurata fatto salvo il suo diritto di richiederli al responsabile e/o all’agente di viaggio. 10.1.8 Spedizione di effetti personali sostitutivi In seguito a danni, perdita o furto di effetti personali della Persona assicurata, compresi gli oggetti persi dalla Persona assicurata essenziali per la continuazione del viaggio, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, lenti a contatto, occhiali (salvo quei documenti di cui alla clausola 4.1.5, per viaggi privati o di affari), il Fornitore del servizio di assistenza si occuperà di organizzare e inviare a proprie spese oggetti sostitutivi nel luogo dove soggiorna la Persona assicurata. Tale servizio viene offerto a condizione che al Fornitore del servizio di assistenza sia concesso l'accesso a tali oggetti di sostituzione o che tali oggetti di sostituzione vengano spediti ai suoi uffici all’indirizzo indicato dal Fornitore del servizio di assistenza alla Persona assicurata o al suo rappresentante. La copertura della garanzia Assistenza Medica viene applicata solo nel caso di Viaggio all’Estero. 10.2 Assistenza medica 10.2.1 Pronto soccorso medico all’estero Il Fornitore del servizio di assistenza fa in modo che lo Staff medico coordini l’eventuali richiesta di assistenza della Persona assicurata all’estero e informi la Persona assicurata sui passi da intraprendere. Lo Staff medico non deve emettere una diagnosi ma, dietro richiesta della Persona assicurata, organizzerà una visita presso un medico in una struttura medica idonea a scopo diagnostico; il pagamento del consulto medico verrà effettuato dalla Persona assicurata all'atto della visita. Può essere chiesto il rimborso del costo della visita all’Assicuratore che sottoscrive i benefici per Spese mediche con una polizza separata inclusa nei benefici della Carta (soggetta ai termini e alle condizioni dell'Assicuratore). 10.2.2 Anticipo per copertura di spese mediche all'estero In caso di ospedalizzazione a seguito di malattia, incidente o cura medica durante un Viaggio, il Fornitore del servizio di assistenza anticipa le spese mediche fino all'importo coperto da una polizza separata inclusa nei benefici della Carta per spese mediche stipulata dall'Assicuratore (soggetta ai termini e alle condizioni espresse dall'Assicuratore). Se la copertura di cui all’Assicurazione dovesse essere negata e/o esclusioni impediscono all’Assicuratore di coprire le spese mediche, il Fornitore del servizio di assistenza offre i propri servizi a spese della Persona assicurata. 10.2.3 Evacuazione medica / Rimpatrio Qualora la Persona assicurata dovesse soffrire di disturbi fisici o malattia durante un Viaggio, tali che lo Staff medico e il medico nominato dal Team medico prescrivono l'ospedalizzazione sulla base di un certificato medico, il Fornitore del servizio di assistenza organizza: a. Il trasferimento della Persona assicurata in un ospedale il più vicino possibile al luogo in cui si trova la Persona assicurata, e b. se possibile dal punto di vista medico, il rimpatrio diretto su un volo di linea a un ospedale adeguato nel Paese. Le spese per le cure nel Paese sono a carico della Persona assicurata. Il Fornitore del servizio di assistenza fa in modo che lo Staff medico e il medico curante determinino se le condizioni mediche della Persona assicurata ne consentono il rimpatrio come passeggero normale o se, viste le circostanze, siano necessarie scelte diverse. Il pagamento dei benefici ai sensi della presente clausola 4.2.3 è coperto dalla sottoscrizione dell'Assicuratore di una polizza per spese mediche separata inclusa nei benefici della Carta (soggetta ai termini e alle condizioni emesse dall'Assicuratore). Se la copertura di cui all’Assicurazione dovesse essere negata e/o esclusioni impediscono all’Assicuratore di coprire le spese mediche, il Fornitore del servizio di assistenza offre i propri servizi a spese della Persona assicurata. 10.2.4 Rimpatrio dopo Cura medica all’Estero Dopo la dimissione della Persona assicurata dall'ospedale locale dove è stata ricoverata durante un Viaggio, il Fornitore del servizio di assistenza organizza e sostiene i costi di rimpatrio della Persona assicurata presso la sua Abitazione come passeggero regolare se possibile, secondo il parere medico o il medico curante e lo Staff medico. Il Fornitore del servizio di assistenza deve prendere i provvedimenti necessari in funzione della condizione medica della Persona assicurata e sostiene i costi di tali provvedimenti, qualora tali provvedimenti non siano coperti dal biglietto di ritorno originale della Persona assicurata. 10.2.5 Visite di emergenza all’Estero Se la Persona assicurata viene ricoverata per un incidente o malattia e laddove prescritto, su basi mediche, dallo Staff medico, il Fornitore del servizio di assistenza organizza e sostiene i costi del biglietto di ritorno (in classe "Economy", in partenza dal Paese) e di una sistemazione ragionevole standard per il Paese per qualsiasi persona residente nel Paese che visita la Persona assicurata dietro richiesta di quest'ultima. 10.2.6 Stanza d’albergo per la convalescenza all’Estero Il Fornitore del servizio di assistenza organizza a paga la sistemazione per la Persona assicurata a scopo di convalescenza immediatamente dopo la sua dimissione dall'ospedale e se ritenuto necessario dal medico curante e dallo Staff medico. La spesa giornaliera per tale sistemazione è limitata a Euro 175. Il Team medico determina la durata necessaria per la convalescenza insieme al medico curante. 10.2.7 Rimpatrio della salma In seguito a morte di una Persona assicurata, il Fornitore del servizio di assistenza organizza le necessarie misure (compreso il disbrigo delle formalità) per il rimpatrio della salma o delle ceneri della Persona assicurata fino al luogo di sepoltura nel Paese, escludendo le spese di funerale o sepoltura. Il pagamento spese ai sensi di questi benefici è coperto dalla sottoscrizione dell'Assicuratore di una polizza per Benefici di incidente separata inclusa nei benefici della Carta (soggetta ai termini e alle condizioni emesse dall'Assicuratore). Qualora la copertura di cui all’Assicurazione dovesse essere negata e/o delle esclusioni impedissero all’Assicuratore di coprire le spese di rimpatrio, il Fornitore del servizio di assistenza offre i propri servizi ma a spese della Persona assicurata. 10.2.8 Rimpatrio di bambini lasciati senza custodia In seguito al ricovero della Persona assicurata e/o del trasporto come stabilito nella clausola 4.2.3, il Fornitore del servizio di assistenza organizza e sostiene i costi di ritorno nel Paese di un bambino/giovane di età inferiore ai 25 anni in viaggio con la Persona assicurata qualora il biglietto originale di tale bambino/giovane non dovesse essere valido per il ritorno. 10.2.9 Monitoraggio medico dei Parenti stretti della Persona assicurata In caso di malattia o incidente di un Parente stretto della Persona assicurata residente nel Paese, lo Staff medico controlla le condizioni di tali Parenti stretti tenendone informata la Persona assicurata. 10.2.10 Spedizione di medicinali indispensabili In caso di necessità medica documentata dal Team medico, il Fornitore del servizio di assistenza spedisce i medicinali indispensabili prescritte alla Persona assicurata non disponibili in loco, oppure stabilisce, prescrive, si procura e fornisce un medicinale equiparabile disponibile in loco. Il Fornitore del servizio di assistenza sostiene i costi di tale spedizione. In ogni caso, il costo di tali medicinali viene sostenuto dal Titolare della carta. Il trasporto dei medicinali è comunque soggetto alle leggi vigenti delle compagnie aeree o delle altre compagnie di trasporto, nonché alle leggi locali e/o internazionali. 10.2.11 Esclusioni specifiche relative all’assistenza medica La Polizza non offre copertura in merito a: a. Rivendicazioni derivanti dai Viaggi effettuati dalla Persona assicurata contro il parere di un medico o con lo scopo di sfruttare le Cure mediche all'Estero. b. Rivendicazioni derivanti direttamente o indirettamente da HIV, AIDS o condizioni legate ad AIDS. c. Rivendicazioni relative a gravidanza entro 3 mesi dalla data di nascita prevista. d. Rivendicazioni derivanti direttamente o indirettamente da Cure mediche all’Estero, programmate o note in anticipo. 10.3. Assistenza legale 10.3.1Spese legali In caso di incidente verificatosi durante un viaggio all’Estero, il Fornitore del servizio di assistenza: a. Si occupa della difesa della Persona assicurata nelle cause legali intentante contro di lui per responsabilità civile ai sensi delle leggi del paese, e b. intenta cause per ottenere un indennizzo da una terza parte identificata per la Persona assicurata in seguito a incidente e/o danni alla proprietà se tali danni sono stimati essere superiori a Euro 600. In tali casi, l’avvocato e/o il procuratore nominato dal Fornitore del servizio di assistenza agisce legalmente per conto della Persona assicurata senza ricorso a, responsabilità, indennizzo da parte del Fornitore del servizio di assistenza per tale nomina. Il Fornitore del servizio di assistenza versa la parcella dell'avvocato e/o del procuratore fino a un massimale di Euro 6000. 10.3.2 Anticipo di cauzione Il Fornitore del servizio di assistenza deposita fino a Euro 30.000 a favore della Persona assicurata come cauzione richiestagli a titolo di garanzia: a. per il pagamento di spese sostenute dal Titolare della carta per procedure legali, esclusi i pagamenti alla polizia o ai tribunali oppure il pagamento pieno per indennizzo di determinate responsabilità civili accertate, multe o sanzioni personali che la Persona assicurata deve versare; e/o b. per il rilascio della Persona assicurata nel caso venga fermata in seguito a un incidente stradale. Tale deposito viene considerato un prestito concesso dal Fornitore del servizio di assistenza alla Persona assicurata da restituire al Fornitore del servizio di assistenza (ai sensi della clausola 3.11), se la Persona assicurata viene assolta o vince la causa: l’importo totale anticipato non appena viene dato il rimborso dalle autorità pertinenti; oppure qualora la Persona assicurata fosse giudicata colpevole: entro 15 giorni dalla sentenza del tribunale e in ogni caso, entro 3 mesi dalla data di deposito da parte del Fornitore del servizio di assistenza. Il Fornitore del servizio di assistenza anticipa gli importi associati con i benefici come parte dei benefici anticipati come descritto nella clausola 4.1.6. 10.4. Esclusioni generali Non verranno versati Benefici ai sensi della presente Polizza per: 10.4.1 Rivendicazioni derivanti da circostanze conosciute dalla Persona assicurata prima dell’inizio del Viaggio, vale a dire relativamente a viaggi in un paese o in una regione specifica o casi per cui l’ufficio Stranieri e del Commonwealth o l’Organizzazione mondiale della sanità ha espresso il parere di non effettuare; 10.4.2 Perdite, danni e costi che, nel momento in cui si verificano, sono coperti e rimborsati da un altro contratto di assicurazione in essere; 10.4.3 Costi che avrebbero dovuti essere sostenuti in ogni caso se l’incidente, oggetto della rivendicazione, non si fosse verificato; 10.4.4 Danni consequenziali di qualsiasi tipo diversi da quelli espressamente menzionati nei termini e condizioni della Polizza; 10.4.5 Qualunque Atto notoriamente pericoloso effettuato dalla Persona assicurata. 10.4.6 Suicidio o insanità mentale della Persona assicurata, autolesionismo, alcolismo, dipendenza da droghe, abuso di farmaci o assunzione di farmaci illegali; 10.4.7 Perdita, danno, morte, incidente, malattia, invalidità o costi derivanti da guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia stata dichiarata o meno), attività terroristiche, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, colpi di stato o partecipazione a sommosse interne o disordini di qualsiasi tipo. 10.4.8 Responsabilità legale di qualunque tipo, causata direttamente o derivante da: i) radiazioni ionizzanti o contaminazioni da radioattività da rifiuti radioattivi derivanti dalla combustione di combustibile nucleare; ii) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o pericolose di unità nucleari o di suoi componenti. 10.4.9. La partecipazione della Persona assicurata a scommesse o sfide; 10.4.10. Il pilotaggio di aerei salvo che sia titolare di una licenza di volo; 10.4.11. superamento dei limiti di velocità o partecipazione a corse e prove di corsa di vetture; 10.4.12. l’attività manuale della Persona assicurata in collegamento con una professione, attività o commercio. 10.4.13. La guida di un veicolo da parte della Persona assicurata sotto l’influsso di alcool a meno che essa o i suoi beneficiari dimostrino l’assenza di relazione causale (lo stato di intossicazione viene determinato in base alle leggi in vigore sul luogo dell'incidente).