IL CALCOLO DELLA BUSTA PAGA REQUISITI DELLA BUSTA PAGA • Corrispettività: deve trattarsi di importi che trovano causa diretta ed indiretta nel rapporto di lavoro; • Onerosità: la prestazione di lavoro subordinato si presume sempre effettuata a titolo oneroso, salvo che la gratuità non venga provata desumendola dalla originaria volontà delle parti; • Obbligatorietà: l’erogazione deve costituire un obbligo per il datore di lavoro derivante dalla legge, dal contratto collettivo o individuale; • Determinatezza o determinabilità: l’importo di ogni singola voce retributiva è stabilito nel contratto collettivo o individuale di lavoro. Rispondono a questo requisito anche le voci di cui non sia predeterminato l’importo ma siano individuati i criteri di calcolo. FUNZIONE DELLA BUSTA PAGA (Legge n. 4 del 5 gennaio 1953 La funzione della busta paga è quella di documentare quanto il lavoratore percepisce in un dato periodo lavorativo, da parte di un determinato datore di lavoro, in ottemperanza al contratto di lavoro applicato o alle leggi vigenti in materia previdenziale e fiscale. La busta paga ha validità giuridica e può essere utilizzata in caso di controversia con il datore di lavoro davanti all’autorità giudiziaria. I termini entro i quali effettuare i reclami sono: • 1 anno per errori di calcolo; • 5 anni per erronee interpretazioni delle norme contrattuali e di legge. INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA BUSTA PAGA Nella busta paga devono essere contenute le seguenti informazioni: 1. Nome, cognome e codice fiscale del lavoratore; 2. Qualifica professionale attribuitagli dal datore di lavoro in relazione alle funzioni svolte; 3. Dati identificativi del datore di lavoro; 4. Periodo cui la retribuzione si riferisce; 5. L’indicazione: • Degli assegni familiari (se spettanti); • Di tutti gli elementi che compongono la retribuzione; • Delle singole trattenute distintamente elencate. ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE Le voci retributive sono normalmente costituite da: 1. Stipendio tabellare (Stipendio base più fascia retributiva maturata); 2. Retribuzione individuale di anzianità ove maturata; 3. Indennità professionale specifica; 4. Indennità comune assorbita o voce equivalente; 5. Eventuali indennità fisse e ricorrenti (Ind. di Coord. fissa e variabile; ind. di posizione organizzativa); 6. Eventuale straordinario; 7. Eventuali indennità variabili (Turno, reperibilità, lavoro festivo, ecc.); 8. Altri benefici economici previsti dal contratto collettivo. LO STRAORDINARIO Con decorrenza 31.12.2001, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario si ridetermina dividendo per 156 la retribuzione base mensile (art. 37, comma 2, lettera b) del CCNL 7 aprile 1999 come modificato dall’art. 24, comma 3 del CCNL 19 aprile 2004) comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa riferita. Tale misura è maggiorata ai sensi del comma 8 dell’art. 34 del CCNL 7 aprile 1999. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il valore del divisore è fissato in 151. Calcolo aliquote prestazioni straordinarie Voci retributive: Stipendio + importo fascia + valore ind. comuni + rateo tredicesima = X X / 156 x 15% (straordinario diurno) X / 156 x 30% (straordinario festivo o notturno) X / 156 x 50% (straordinario festivo notturno) MENSILIZZAZIONE DEL CALCOLO Il CCNL comparto sanità stabilisce convenzionalmente che la retribuzione venga calcolata sulla base di 26 giorni lavorativi mensili (equivalenti a 156 ore), operando solo conguagli in detrazione in caso di permessi o assenze non retribuiti o in aggiunta nel caso di lavoro straordinario o indennità accessorie (Art. 44 CCNL 1 settembre 1995) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Ottenuta la retribuzione lorda attraverso la somma delle diverse voci retributive, per determinare la retribuzione netta è necessario detrarre, innanzi tutto le ritenute previdenziali e assistenziali e, in secondo luogo, le ritenute fiscali. Le ritenute previdenziali e assistenziali sono costituite da: INADEL Previdenza (2,5%); INPDAP (8.85%); Fondo Previdenza e Credito (0,35%). RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Per quanto riguarda l’INADEL Previdenza, la ritenuta viene operata su: • Stipendio tabellare; • Retribuzione individuale di anzianità; • Indennità fisse e ricorrenti; • Indennità professionale specifica; • Indennità comune assorbita. Per quanto si riferisce, invece, a INPDAP e Fondo Previdenza e Credito la ritenuta viene effettuata sull’intera retribuzione. RITENUTE FISCALI Il meccanismo fiscale introdotto dalla finanziaria 2003 segna il passaggio da un sistema di detrazioni (sconto sulla tassa) ad uno di deduzioni (sconto sul reddito imponibile). A tutti i contribuenti viene riconosciuta una fascia di esenzione pari a 3.000 € a cui vanno sommate le cifre seguenti a seconda delle tipologie di reddito: • 4.500 per i lavoratori dipendenti; • 4.000 per i pensionati; • 1.500 per lavoratori autonomi e imprese minori; • Eventuali oneri deducibili in base a quanto previsto dall’articolo 10 del TUIR CALCOLO DELLE RITENUTE FISCALI Euro 26.000 (Reddito convenzionale) + Deduzione fissa (cioè 4.500 o 4.000 o 1.500 Euro) + 3.000 Euro + Eventuali oneri deducibili (Art. 10 TUIR) + Reddito complessivo annuo - TOTALE (X) CALCOLO DELLE RITENUTE FISCALI Il valore ottenuto nella tabella riprodotta (X) andrà diviso per il reddito convenzionale (Euro 26.000) e il risultato moltiplicato per la deduzione fissa (4.500 + 3.000 Euro). Si determina, così, la deduzione reale su cui calcolare l’imponibile a cui andranno applicate le aliquote fiscali (Cfr tabella successiva). Se tale risultato è maggiore o pari a 1 è inutile fare la moltiplicazione in quanto la deduzione di 7.500 Euro compete per intero; se, invece, è pari o inferiore a zero è inutile fare la moltiplicazione in quanto la deduzione non compete. SCAGLIONI DI IMPOSTA PROGRESSIVA ANNUALE Aliquote Scaglioni annuali Scaglioni mensili 23% Fino a 15.000 € Fino a 1.250 29% Da 15.000,1 a 29.000 € Da 1.250,1 a 2.416,66 31% Da 29.000,1 a 32.600 € Da 2.416,67 a 2.716,66 39% Da 32.600,1 a 70.000 € Da 2.716,67 a 5.833,33 45% Da 70.000,1 € Da 5.833,34 € ESEMPIO Calcolo della deduzione reale Euro 26.000 + Deduzione fissa (7.500) = 33.500 - Reddito lavoratore (21.746) = 11.754 : Euro 26.000 (reddito convenzionale) = 0,452 X 7.500 Euro = 3.390 (deduzione reale) : 365 (giorni anno) = 9,2877 (deduzione giornaliera) X 31 (giornate gennaio) = 287,92 (deduzione gennaio) = Calcolo reddito imponibile IRPEF mensile Reddito mensile del lavoratore (Es.: 1.561,35 €) 287,92 - (deduzione mese = gennaio) Imponibile IRPEF mensile 1.273,43 Calcolo dell’imposta Imponibile IRPEF mensile 1.273,43 € 1.250 € al 23% = Pari ad un’imposta di 287,50 € 23,34 € al 29% = Pari ad un’imposta di 6,79 € Totale imposta gennaio 294,29 € Addizionale Regionale I lavoratori dipendenti, pensionati e titolari di redditi assimilati, dal 1998 versano una tassa alla Regione in cui risiedono, che costituisce l’addizionale regionale. La misura dell’addizionale è stata fissata, dal gennaio 2000, nello 0,9% dell’imponibile fiscale, al netto degli oneri deducibili. Ciascuna Regione, con proprio provvedimento, da pubblicare in G.U. entro il 30.11 dell’anno precedente la sua applicazione, può maggiorare l’aliquota fino al 1,4%. Addizionale Comunale Il D.Lgs. N. 360/98 ha istituito, a partire dal 1999, un nuovo tributo, l’addizionale comunale, composto da: • Un’aliquota uguale per tutto il territorio, fissata con decreto interministeriale entro il 15 dicembre dell’anno precedente la sua applicazione (Norma mai applicata); • Un’aliquota variabile che i comuni possono singolarmente deliberare e che non può, comunque, complessivamente superare lo 0,50% dell’imponibile fiscale con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Le addizionali comunali e regionali IRPEF vanno calcolate sul reddito imponibile del lavoratore senza tenere conto delle deduzioni. Tale base imponibile non risulta, pertanto, modificata dall’eventuale presenza delle deduzioni, volta a garantire la progressività dell’imposizione IRPEF. Le trattenute vengono effettuate nel modo seguente: - In sede di conguaglio di fine anno l’azienda deve determinare l’addizionale dovuta da ogni dipendente e la stessa viene indicata nella busta paga; - A partire dal mese successivo da quello del conguaglio il lavoratore subirà la trattenuta che sarà suddivisa mensilmente in un numero massimo di 11 rate di pari importo DETRAZIONI 1 TABELLA A – Detrazioni d’imposta (Per mantenere la progressione dell’imposta vengono mantenute, a seconda del reddito, alcune detrazioni calcolate in base al reddito complessivo (Non al reddito imponibile) Scaglioni di reddito annuo in € (Da/A) Detrazioni in Euro 27.000/29.499,9 130 29.500/36.499,9 235 36.500/41.499,9 180 41.500/48.499,9 130 48.500/52.499,9 25 DETRAZIONI 2 Tabella B – Detrazioni per coniuge a carico (Non legalmente ed effettivamente separato) Reddito complessivo in € (Fino a) Detrazione annua in € 15.493,71 546,18 30.987,41 496,60 51.645,69 459,42 Oltre 51,645,69 422,23 La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un importo superiore a 2.840,513 € DETRAZIONI 3 Tabella C – Detrazioni per figli in € Reddito complessivo Numero figli a carico Detrazione per ogni figlio Fino a 36.151,98 Da 1 in su 516,46 Fino a 41.316,55 Da 2 in su 516,46 Fino a 46.481,12 Da 3 in su 516,46 Nessun limite Da 3 in su 516,46 Figli a carico in situazioni diverse da quelle precedenti Figli di età inferiore ai 3 anni Reddito complessivo Fino a 51.645,69 Oltre a 51.645,69 Detrazioni per ogni figlio Primo figlio: 427,63 Successivi: 460,68 Per ogni figlio: 409,03 Figli di età superiore ai 3 anni Reddito complessivo Fino a 51.645,69 Oltre a 51.645,69 Detrazioni per ogni figlio Primo figlio: 303,68 Successivi: 336,73 Per ogni figlio: 285,08 Figli portatori di Handicap Per ognuno, senza limiti di reddito, detrazione di 774,69 € Detrazioni per persone a carico Reddito complessivo Detrazione Fino a 51.645,69 303,68 Oltre 51.645,69 285,08 NOTE: Si considerano a carico i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi e affidati o affiliati che non abbiano un reddito proprio superiore a € 2.840,513. L’ammontare delle detrazioni spettanti va ripartito tra coloro che ne hanno diritto in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno. In mancanza del coniuge la relativa detrazione si applica al primo figlio e per gli altri figli si applica la corrispondente detrazione. Si considerano altre persone a carico i soggetti con redditi propri non superiori a 5.500.000 lire annue, diversi dai figli e assimilati, che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti disposti dall’autorità giudiziaria. Es.: genitori, suoceri, generi, nuore, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti.