IL CALCOLO DELLA
BUSTA PAGA
REQUISITI DELLA BUSTA PAGA
• Corrispettività: deve trattarsi di importi che trovano
causa diretta ed indiretta nel rapporto di lavoro;
• Onerosità: la prestazione di lavoro subordinato si
presume sempre effettuata a titolo oneroso, salvo che la
gratuità non venga provata desumendola dalla originaria
volontà delle parti;
• Obbligatorietà: l’erogazione deve costituire un obbligo
per il datore di lavoro derivante dalla legge, dal contratto
collettivo o individuale;
• Determinatezza o determinabilità: l’importo di ogni
singola voce retributiva è stabilito nel contratto collettivo
o individuale di lavoro. Rispondono a questo requisito
anche le voci di cui non sia predeterminato l’importo ma
siano individuati i criteri di calcolo.
FUNZIONE DELLA BUSTA PAGA
(Legge n. 4 del 5 gennaio 1953
La funzione della busta paga è quella di documentare
quanto il lavoratore percepisce in un dato periodo
lavorativo, da parte di un determinato datore di lavoro,
in ottemperanza al contratto di lavoro applicato o alle
leggi vigenti in materia previdenziale e fiscale.
La busta paga ha validità giuridica e può essere
utilizzata in caso di controversia con il datore di lavoro
davanti all’autorità giudiziaria.
I termini entro i quali effettuare i reclami sono:
• 1 anno per errori di calcolo;
• 5 anni per erronee interpretazioni delle norme
contrattuali e di legge.
INFORMAZIONI CONTENUTE
NELLA BUSTA PAGA
Nella busta paga devono essere contenute le seguenti
informazioni:
1. Nome, cognome e codice fiscale del lavoratore;
2. Qualifica professionale attribuitagli dal datore di
lavoro in relazione alle funzioni svolte;
3. Dati identificativi del datore di lavoro;
4. Periodo cui la retribuzione si riferisce;
5. L’indicazione:
• Degli assegni familiari (se spettanti);
• Di tutti gli elementi che compongono la
retribuzione;
• Delle singole trattenute distintamente elencate.
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Le voci retributive sono normalmente costituite da:
1. Stipendio tabellare (Stipendio base più fascia
retributiva maturata);
2. Retribuzione individuale di anzianità ove maturata;
3. Indennità professionale specifica;
4. Indennità comune assorbita o voce equivalente;
5. Eventuali indennità fisse e ricorrenti (Ind. di Coord.
fissa e variabile; ind. di posizione organizzativa);
6. Eventuale straordinario;
7. Eventuali indennità variabili (Turno, reperibilità,
lavoro festivo, ecc.);
8. Altri benefici economici previsti dal contratto
collettivo.
LO STRAORDINARIO
Con decorrenza 31.12.2001, la misura oraria dei
compensi per lavoro straordinario si
ridetermina dividendo per 156 la retribuzione
base mensile (art. 37, comma 2, lettera b) del
CCNL 7 aprile 1999 come modificato dall’art.
24, comma 3 del CCNL 19 aprile 2004)
comprensiva del rateo di tredicesima mensilità
ad essa riferita. Tale misura è maggiorata ai
sensi del comma 8 dell’art. 34 del CCNL 7
aprile 1999. Per il personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale il valore del divisore è
fissato in 151.
Calcolo aliquote prestazioni straordinarie
Voci retributive:
Stipendio + importo fascia + valore ind. comuni +
rateo tredicesima = X
X
/
156 x 15% (straordinario diurno)
X
/
156 x 30% (straordinario festivo o notturno)
X
/
156 x 50% (straordinario festivo notturno)
MENSILIZZAZIONE DEL CALCOLO
Il
CCNL
comparto
sanità
stabilisce
convenzionalmente che la retribuzione venga
calcolata sulla base di 26 giorni lavorativi
mensili (equivalenti a 156 ore), operando solo
conguagli in detrazione in caso di permessi o
assenze non retribuiti o in aggiunta nel caso di
lavoro straordinario o indennità accessorie (Art.
44 CCNL 1 settembre 1995)
RITENUTE PREVIDENZIALI
E ASSISTENZIALI
Ottenuta la retribuzione lorda attraverso la
somma delle diverse voci retributive, per
determinare la retribuzione netta è necessario
detrarre, innanzi tutto le ritenute previdenziali
e assistenziali e, in secondo luogo, le ritenute
fiscali. Le ritenute previdenziali e assistenziali
sono costituite da: INADEL Previdenza
(2,5%); INPDAP (8.85%); Fondo Previdenza e
Credito (0,35%).
RITENUTE PREVIDENZIALI
E ASSISTENZIALI
Per quanto riguarda l’INADEL Previdenza, la ritenuta
viene operata su:
• Stipendio tabellare;
• Retribuzione individuale di anzianità;
• Indennità fisse e ricorrenti;
• Indennità professionale specifica;
• Indennità comune assorbita.
Per quanto si riferisce, invece, a INPDAP e Fondo
Previdenza e Credito la ritenuta viene effettuata
sull’intera retribuzione.
RITENUTE FISCALI
Il meccanismo fiscale introdotto dalla finanziaria 2003
segna il passaggio da un sistema di detrazioni (sconto
sulla tassa) ad uno di deduzioni (sconto sul reddito
imponibile). A tutti i contribuenti viene riconosciuta
una fascia di esenzione pari a 3.000 € a cui vanno
sommate le cifre seguenti a seconda delle tipologie di
reddito:
• 4.500 per i lavoratori dipendenti;
• 4.000 per i pensionati;
• 1.500 per lavoratori autonomi e imprese minori;
• Eventuali oneri deducibili in base a quanto previsto
dall’articolo 10 del TUIR
CALCOLO DELLE RITENUTE FISCALI
Euro 26.000 (Reddito convenzionale)
+
Deduzione fissa (cioè 4.500 o 4.000 o 1.500
Euro)
+
3.000 Euro
+
Eventuali oneri deducibili (Art. 10 TUIR)
+
Reddito complessivo annuo
-
TOTALE (X)
CALCOLO DELLE RITENUTE FISCALI
Il valore ottenuto nella tabella riprodotta (X) andrà
diviso per il reddito convenzionale (Euro 26.000) e il
risultato moltiplicato per la deduzione fissa (4.500 +
3.000 Euro). Si determina, così, la deduzione reale su
cui calcolare l’imponibile a cui andranno applicate le
aliquote fiscali (Cfr tabella successiva). Se tale risultato
è maggiore o pari a 1 è inutile fare la moltiplicazione in
quanto la deduzione di 7.500 Euro compete per intero;
se, invece, è pari o inferiore a zero è inutile fare la
moltiplicazione in quanto la deduzione non compete.
SCAGLIONI DI IMPOSTA PROGRESSIVA
ANNUALE
Aliquote
Scaglioni annuali
Scaglioni mensili
23%
Fino a 15.000 €
Fino a 1.250
29%
Da 15.000,1 a 29.000 €
Da 1.250,1 a 2.416,66
31%
Da 29.000,1 a 32.600 €
Da 2.416,67 a 2.716,66
39%
Da 32.600,1 a 70.000 €
Da 2.716,67 a 5.833,33
45%
Da 70.000,1 €
Da 5.833,34 €
ESEMPIO
Calcolo della deduzione reale
Euro 26.000
+
Deduzione fissa (7.500)
=
33.500
-
Reddito lavoratore (21.746)
=
11.754
:
Euro 26.000 (reddito
convenzionale)
=
0,452
X
7.500 Euro
=
3.390
(deduzione reale)
:
365 (giorni anno)
=
9,2877
(deduzione
giornaliera)
X
31 (giornate gennaio)
=
287,92
(deduzione gennaio)
=
Calcolo reddito imponibile IRPEF mensile
Reddito mensile del
lavoratore
(Es.: 1.561,35 €)
287,92
- (deduzione mese =
gennaio)
Imponibile IRPEF
mensile 1.273,43
Calcolo dell’imposta
Imponibile IRPEF mensile 1.273,43 €
1.250 € al 23%
= Pari ad un’imposta di 287,50 €
23,34 € al 29%
= Pari ad un’imposta di 6,79 €
Totale imposta gennaio
294,29 €
Addizionale Regionale
I lavoratori dipendenti, pensionati e titolari di redditi
assimilati, dal 1998 versano una tassa alla Regione in
cui risiedono, che costituisce l’addizionale regionale.
La misura dell’addizionale è stata fissata, dal gennaio
2000, nello 0,9% dell’imponibile fiscale, al netto degli
oneri deducibili.
Ciascuna Regione, con proprio provvedimento, da
pubblicare in G.U. entro il 30.11 dell’anno precedente la
sua applicazione, può maggiorare l’aliquota fino al
1,4%.
Addizionale Comunale
Il D.Lgs. N. 360/98 ha istituito, a partire dal 1999, un
nuovo tributo, l’addizionale comunale, composto da:
• Un’aliquota uguale per tutto il territorio, fissata con
decreto interministeriale entro il 15 dicembre
dell’anno precedente la sua applicazione (Norma
mai applicata);
• Un’aliquota variabile che i comuni possono
singolarmente deliberare e che non può, comunque,
complessivamente superare lo 0,50% dell’imponibile
fiscale con un incremento annuo non superiore allo
0,2%.
Le addizionali comunali e regionali IRPEF vanno calcolate
sul reddito imponibile del lavoratore senza tenere conto
delle deduzioni.
Tale base imponibile non risulta, pertanto, modificata
dall’eventuale presenza delle deduzioni, volta a garantire la
progressività dell’imposizione IRPEF.
Le trattenute vengono effettuate nel modo seguente:
- In sede di conguaglio di fine anno l’azienda deve
determinare l’addizionale dovuta da ogni dipendente e
la stessa viene indicata nella busta paga;
- A partire dal mese successivo da quello del conguaglio
il lavoratore subirà la trattenuta che sarà suddivisa
mensilmente in un numero massimo di 11 rate di pari
importo
DETRAZIONI 1
TABELLA A – Detrazioni d’imposta
(Per mantenere la progressione dell’imposta vengono mantenute,
a seconda del reddito, alcune detrazioni calcolate in base al
reddito complessivo (Non al reddito imponibile)
Scaglioni di reddito annuo in €
(Da/A)
Detrazioni in Euro
27.000/29.499,9
130
29.500/36.499,9
235
36.500/41.499,9
180
41.500/48.499,9
130
48.500/52.499,9
25
DETRAZIONI 2
Tabella B – Detrazioni per coniuge a carico
(Non legalmente ed effettivamente separato)
Reddito complessivo in €
(Fino a)
Detrazione annua in €
15.493,71
546,18
30.987,41
496,60
51.645,69
459,42
Oltre 51,645,69
422,23
La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato che non possiede redditi propri per un importo superiore a
2.840,513 €
DETRAZIONI 3
Tabella C – Detrazioni per figli in €
Reddito
complessivo
Numero figli a
carico
Detrazione per
ogni figlio
Fino a 36.151,98
Da 1 in su
516,46
Fino a 41.316,55
Da 2 in su
516,46
Fino a 46.481,12
Da 3 in su
516,46
Nessun limite
Da 3 in su
516,46
Figli a carico in situazioni diverse da quelle precedenti
Figli di età inferiore ai 3 anni
Reddito complessivo
Fino a 51.645,69
Oltre a 51.645,69
Detrazioni per ogni figlio
Primo figlio: 427,63
Successivi: 460,68
Per ogni figlio: 409,03
Figli di età superiore ai 3 anni
Reddito complessivo
Fino a 51.645,69
Oltre a 51.645,69
Detrazioni per ogni figlio
Primo figlio: 303,68
Successivi: 336,73
Per ogni figlio: 285,08
Figli portatori di Handicap
Per ognuno, senza limiti di reddito, detrazione di 774,69 €
Detrazioni per persone a carico
Reddito complessivo
Detrazione
Fino a 51.645,69
303,68
Oltre 51.645,69
285,08
NOTE:
Si considerano a carico i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli
adottivi e affidati o affiliati che non abbiano un reddito proprio superiore
a € 2.840,513. L’ammontare delle detrazioni spettanti va ripartito tra
coloro che ne hanno diritto in proporzione all’effettivo onere sostenuto da
ciascuno. In mancanza del coniuge la relativa detrazione si applica al
primo figlio e per gli altri figli si applica la corrispondente detrazione.
Si considerano altre persone a carico i soggetti con redditi propri non
superiori a 5.500.000 lire annue, diversi dai figli e assimilati, che
convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti disposti dall’autorità giudiziaria.
Es.: genitori, suoceri, generi, nuore, coniuge separato o divorziato che
percepisca alimenti.
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FUNZIONE DELLA BUSTA PAGA