I nuovi principi contabili nazionali
Composizione e schemi di bilancio – Rendiconto finanziario – Conti d’ordine
Prof. Maurizio Comoli
Agenda
• OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio di esercizio
• OIC 10 – Rendiconto finanziario
• OIC 22 – Conti d’ordine
I nuovi principi contabili nazionali
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OIC 12
Composizione e schemi
del bilancio di esercizio
OIC 12
Il principio contabile OIC 12 ha lo scopo di definire i criteri per la
presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota
integrativa, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto.
In appendice al principio sono illustrate le norme del codice civile che
disciplinano la presentazione del bilancio d’esercizio.
Il principio è raccomandato per le società di persone e le imprese individuali
che svolgono attività commerciale.
Il nuovo OIC 12 non affronta in modo analitico la problematica della
classificazione delle voci dello Stato patrimoniale: il documento rinvia ai
singoli OIC sulle attività e passività del bilancio. Allo stesso modo, per quanto
concerne la Nota integrativa, l'informativa obbligatoria richiesta dall'art. 2427
c.c. e dagli altri articoli del codice civile, se non analizzata nelle varie appendici,
è individuabile dalla lettura degli altri principi contabili.
OIC 12 – Novità rispetto alla precedente versione
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E’ stata stralciata la parte dedicata al rendiconto finanziario, ora oggetto
del nuovo OIC 10;
Il documento chiarisce che la definizione di attività straordinaria: si
prevede, infatti, che “L’attività straordinaria include i proventi e gli oneri la
cui fonte è estranea all’attività ordinaria della società. Sono considerati
straordinari i proventi e gli oneri che derivano:
a) eventi accidentali e frequenti; e
b) operazioni infrequenti che sono estranei all’attività ordinaria della società”
Vengono illustrare in appendice al principio le norme del codice civile che
disciplinano la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico
e della nota integrativa; mentre sono state eliminate alcune appendici
contenute nella precedente versione dell’OIC 12 (ad esempio, analisi dei
movimenti delle poste del Patrimonio netto, informativa per area
geografica), in quanto o non più attuali o inserite in altri principi contabili.
OIC 12 – Novità rispetto alla precedente versione (segue)
Appendici a confronto
Versione maggio 2005
Versione agosto 2014
App. 1 - Informativa sugli strumenti finanziari
partecipativi
App. A - Composizione e schemi del bilancio
d’esercizio nella legislazione civilistica
App. 2 - Operazioni di locazione e
compravendita con retrolocazione finanziaria
(leasing e sale/lease back)
App. B - Le semplificazioni previste per il
bilancio in forma abbreviata
App. 3 - Informativa per area geografica
App. C - Informativa sugli strumenti finanziari
partecipativi
App. 4 - Analisi dei movimenti nelle voci di
patrimonio netto
App. D - Operazioni di locazione finanziaria e
compravendita (leasing e sale/lease back)
App. 5 - Operazioni di compravendita con
obbligo di retrocessione
App. E - Operazioni di compravendita con
obbligo di retrocessione
App. 6 - Informativa sull’attività di direzione e
coordinamento di società
App. F - Informativa sull’attività di direzione e
coordinamento di società
App. 7 - Informativa sulle parti correlate
App. G - Informativa relativa a operazioni con
parti correlate e accordi fuori bilancio
App. H - Motivazioni delle scelte operate nel
principio contabile
Composizione e schemi di bilancio negli IAS/IFRS
Lo IAS 1, par. 10, stabilisce che un’informativa di bilancio completa include:
(a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell’esercizio;
(b) un prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto
economico complessivo dell’esercizio;
(c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell’esercizio;
(d) un rendiconto finanziario dell’esercizio;
(e) le note, che contengano un elenco dei principi contabili rilevanti e altre
informazioni esplicative;
(ea) le informazioni comparative rispetto all’esercizio precedente, come
specificato nei paragrafi 38 e 38A; e
(f) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio dell’esercizio
precedente se un’entità applica un principio contabile retroattivamente o
ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, oppure se riclassifica le
voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40A-40D.
Composizione e schemi di bilancio negli IAS/IFRS (segue)
Non è prescritto un formato particolare di Stato patrimoniale e di Conto
Economico (lo IAS 1 prevede alcune poste obbligatorie da iscrivere nei prospetti
e altre da inserire nelle note).
In particolare, per lo Stato Patrimoniale, un’entità decide in merito alla
presentazione distinta di voci aggiuntive basandosi sulla valutazione:
(a) della natura e del grado di liquidità delle attività;
(b) della destinazione delle attività all’interno dell’entità; e
(c) degli importi, della natura e delle scadenze delle passività.
Il prospetto di Conto Economico Complessivo può essere presentato con:
• Un unico documento (Prospetto di conto economico complessivo)
• Due documenti (Conto economico separato e Prospetto delle altre
componenti di conto economico complessivo).
OIC 10
Rendiconto finanziario
OIC 10
L’OIC ha elaborato un apposito principio contabile - l’OIC 10 - per la redazione
del rendiconto finanziario. Tenuto conto della sua valenza informativa, il
principio raccomanda la sua redazione per tutte le tipologie societarie. Le
indicazioni contenute nel nuovo OIC 10 sostituiscono quelle previste nell’OIC
12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio di imprese mercantili,
industriali e di servizi” (nella sua versione rivista del 30 maggio 2005).
Il rendiconto finanziario è definito come «un prospetto contabile che
presenta le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità
liquide avvenute in un determinato esercizio».
Tale documento «fornisce informazioni utili per valutare la situazione
finanziaria della società o del gruppo (compresa la liquidità e solvibilità)
nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi»
OIC 10 – Novità rispetto al precedente OIC 12
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E’ stata eliminata la risorsa finanziaria del capitale circolante netto per la
redazione del rendiconto, in quanto considerata obsoleta, poco utilizzata
dalle imprese e non prevista dalla prassi contabile internazionale. La risorsa
finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è
rappresentata dalle disponibilità liquide;
Sono state riformulare le definizioni di gestione reddituale, attività di
investimento e attività di finanziamento ed è stato, inoltre, inserito il
generale divieto di compensazione tra flussi finanziari;
E’ stato specificato che il flusso finanziario derivante dall’acquisizione di
una società controllata (nel bilancio consolidato) o di un ramo di azienda
(nel bilancio d’esercizio) è presentato distintamente nell’attività di
investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come
parte dell’operazione;
In merito alla classificazione dei flussi finanziari connessi ai derivati di
copertura si è specificato che tali flussi sono presentati nella stessa
categoria dei flussi finanziari dell`elemento coperto.
OIC 10 – Novità rispetto al precedente OIC 12 (segue)
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Per motivi di comparabilità e semplificazione, l`OIC 10 prevede che:
- gli interessi pagati e ricevuti siano presentati distintamente tra i flussi
finanziari della gestione reddituale, salvo particolari casi in cui essi si
riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a
finanziamenti (attività di finanziamento);
- i dividendi ricevuti e pagati siano presentati distintamente,
rispettivamente, nella gestione reddituale e nell'attività di finanziamento;
- le imposte siano presentate nella gestione reddituale.
OIC 10 – Schema di riferimento (Appendice A)
Fonte: OIC 10, pag. 13
OIC 10 – Schema di riferimento (Appendice A)
Fonte: OIC 10, pag. 14
OIC 10 e IAS 7 – Un confronto
OIC 10
IAS 7
Redazione
FACOLTATIVA: ne è raccomanda
la redazione tenuto conto della sua
rilevanza informativa.
OBBLIGATORIA: deve essere presentato come parte
integrante del bilancio per ciascun esercizio per il quale il
bilancio è presentato.
Definzione
di
Disponibilità
liquide
Depositi bancari e postali, dagli
assegni e dal denaro e valori in
cassa. Comprendono anche
depositi bancari e postali, assegni
e denaro e valori in cassa espressi
in valuta estera.
Cassa e depositi a vista. Mentre le Disponibilità liquide
equivalenti rappresentano investimenti finanziari a breve
termine e ad alta liquidità che sono prontamente
convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a
un irrilevante rischio di variazione del loro valore.
Interessi
Gli interessi pagati e incassati sono
presentati distintamente tra i flussi
finanziari della gestione reddituale,
salvo particolari casi in cui essi si
riferiscono direttamente ad attività
di investimento o ad attività di
finanziamento.
Gli interessi pagati e ricevuti possono essere classificati
come flussi finanziari operativi, in alternativa, possono
essere classificati rispettivamente come flussi finanziari
dall’attività di finanziamento e di investimento
Dividendi
I dividendi ricevuti sono presentati
nella gestione reddituale.
I dividendi pagati sono presentati
nell’attività di finanziamento.
I dividendi ricevuti possono essere classificati come
flussi finanziari operativi, o in alternativa, come flussi
finanziari di attività di investimento. I dividendi corrisposti
possono essere classificati come flussi finanziari
dell’attività di finanziamento, in alternativa, come un
componente dei flussi finanziari dell’attività operativa.
OIC 22
Conti d’ordine
OIC 22
L’OIC 22 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e
valutazione dei conti d’ordine, nonché le informazioni da presentare nella nota
integrativa.
L’OIC ha elaborato una nuova edizione dell’OIC 22, allo scopo di renderne più
agevole la lettura e l’utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un
riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni
degli altri principi contabili nazionali OIC.
OIC 22 – Novità rispetto alla precedente versione
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Sono state fornite le definizioni di garanzie prestate e ricevute, impegni,
beni di terzi presso la società, beni della società presso terzi oltre che di
garanzia personale e garanzia reale.
Categoria
Definizione
Garanzie (fideiussioni, avalli e
le altre garanzie personali,
ipoteche e pegni)
- comprendono sia le garanzia prestate che quelle ricevute dalla
società;
- nelle garanzie prestate o ricevute dalla società si comprendono sia
le garanzie personali che le garanzie reali.
Impegni (acquisto e vendita a
termine; contratto con
clausola di revisione prezzo)
rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma
non ancora eseguiti da nessuna delle due parti (c.d. contratti ad
esecuzione differita).
Beni di terzi presso la
società
(raggruppati per natura)
rappresentano beni che, a diverso titolo, si trovano presso la società
la quale assume l’obbligo della custodia e quindi i relativi rischi.
Beni della società presso
terzi (per i quali si dà solo
notizia in nota integrativa)
rappresentano beni che, a diverso titolo, si trovano presso soggetti
terzi i quali assumono l’obbligo della custodia e quindi i relativi
rischi.
Non sono iscritti in calce allo stato patrimoniale trattandosi di beni di
cui è proprietaria la società e quindi già presenti nel suo bilancio.
OIC 22 – Novità rispetto alla precedente versione (segue)
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E’ stato precisato che non si procede alla rappresentazione nei conti
d’ordine in calce allo stato patrimoniale - per evitare duplicazioni che
nuocerebbero alla chiarezza - di quegli accadimenti che siano già stati
oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e/o
nella nota integrativa (ad esempio i depositi cauzionali ricevuti in denaro
dalla società oppure i beni della società presso terzi);
E’ stata riformulata la disciplina degli impegni con particolare riguardo agli
impegni da non riportare in calce allo stato patrimoniale. In particolare, si è
precisato che, al fine di favorire la chiarezza e l’intellegibilità degli importi
riportati in calce allo stato patrimoniale, sono iscritti nei conti d’ordine gli
impegni che per loro natura e ammontare possono incidere in modo
rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, e quindi la
cui conoscenza sia utile per valutare tale situazione.
I conti d’ordine negli IAS/IFRS
I conti d’ordine non vengono trattati dagli IAS, tuttavia:
• il Framework, par. 21, prevede che il bilancio contenga anche note,
prospetti supplementari ed altre informazioni e che includano chiarimenti sui
rischi e sulle incertezze inerenti l’impresa, nonché su qualsiasi risorsa od
obbligazione non scritta in stato patrimoniale.
• lo IAS 10, par. 22, punto (i) stabilisce che le garanzie e gli impegni assunti
dall’impresa vadano indicati in bilancio tramite note («fatti successivi alla
data di riferimento del bilancio e che generalmente richiederebbero
un’informativa»).
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Silde prof. Comoli