Giovedì 09 aprile 2015 CONTABILITÀ | PRINCIPI CONTABILI | PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI | DEBITI (OIC 19) Classificazione dei debiti - Separata indicazione dell'importo esigibile entro e oltre l'esercizio successivo - Principali novità dell'OIC 19 L'art. 2424 c.c. richiede la separata indicazione, per ciascuna voce dei debiti, dell'importo esigibile entro e oltre l'esercizio successivo. Il documento OIC 19 (§ 10 e 11) stabilisce che la classificazione dei debiti è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio. Nel caso in cui la società violi una clausola contrattuale (c.d. covenant) prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diventa immediatamente esigibile, essa classifica il debito come esigibile entro l'esercizio, a meno che, tra la data di chiusura dell'esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine. Deve, cioè, prevalere l'aspetto sostanziale e non quello puramente formale, nel momento in cui l'impresa perde il diritto al rimborso rateizzato. Nel caso in cui, inoltre, il mancato rispetto della clausola contrattuale sia rilevante, tale evento deve essere illustrato nella Nota integrativa secondo quanto previsto dall'OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Tale informazione è rilevante sia per i finanziatori dell'impresa, sia per gli amministratori e i revisori, ai fini della valutazione dell'applicabilità del presupposto della continuità aziendale. Via F.Ferrucci, 57 – 59100 Prato (Po) – Tel 0574/575795 – fax 0574/564981 [email protected] – www.bgsm.it