Lavoro & Previdenza
La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
N. 41
04.03.2015
Gestione separata:
aliquota bloccata al 27,72%
Stop all’incremento contributivo per gli autonomi. Per
quest’anno, si pagherà il 27,72% anziché il 30,72%
Categoria: Finanziaria
Sottocategoria: Decreto Milleproroghe
Categoria: Previdenza e Lavoro
Sottocategoria: Inps – Gestione separata
Il c.d. “Decreto Milleproroghe” (L. n. 11/2015, di conversione al D.L. n. 192/2014) all’art. 10-bis, co. 1 ha
previsto il blocco – per l’anno 2015 – dell’aliquota contributiva al 27,72% dovuta dai liberi professionisti
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie iscritti alla Gestione separata INPS. Inoltre,
è stata riscritta l’originaria tabella di marcia prevista dalla Legge Fornero (art. 2, comma 57, L. n. 92/2012),
che portava l’aliquota contributiva al 33%, nel 2018. Infatti, il calendario che stabilisce l’incremento
contributivo è stato così modificato:
 27,72% per il 2015;
 28,72% per il 2016;
 29,72% per il 2017.
Attenzione: La novità riguarda esclusivamente i liberi professionisti non assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie.
Nessun blocco si è registrato invece, per i titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica
obbligatoria. Per questi ultimi, infatti, l’aliquota di riferimento per il 2015 è salita di 1 punto percentuale e
mezzo, attestandosi al 23,5%, in luogo del 22% previsto.
Nulla di nuovo per gli altri iscritti alla Gestione separata INPS in via “esclusiva”, per i quali l’aliquota è
salita al 30,72% per quest’anno.
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Premessa
Il Governo corre in aiuto ai liberi professionisti non assicurati presso altre
forme pensionistiche obbligatorie iscritti alla gestione separata INPS. Per
questi ultimi, infatti, l’aliquota contributiva dovuta per il 2015 rimane fissata
nella stessa misura del 2014, ossia al 27,72%.
A prevederlo è il c.d. “Decreto Milleproroghe” (D.L. n. 192/2014, convertito
nella L. n. 11/2015), che sottrae temporaneamente i professionisti iscritti alla
Gestione separata INPS alla tabella di marcia prevista dalla Riforma Fornero
(art. 2, comma 57, L. n. 92/2012).
Per quest’anno, infatti, si doveva pagare il 30,72% dato che la Legge di Stabilità
2015 (L. n. 190/2014) nulla aveva stabilito in merito al blocco dei contributi.
Il suddetto Decreto, da un parte, congela per il 2015 l’aliquota contributiva
al 27,72% e, dall’altra, riscrive la tabella di marcia per portare a regime
l’aliquota al 33%.
Decreto Milleproroghe
(art. 10-bis, co. 1 del D.L. n. 192/2014)
Novità
BLOCCO DELL’ALIQUOTA CONTRIBUTIVA AL 27,72%
2015
Soggetti
interessati
L’obbligo assicurativo a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata
INPS prende la mosse dalla riforma previdenziale del Governo Dini (L. n.
335/1995), che ha istituito presso l’INPS una previdenza obbligatoria,
finalizzata a tutelare tutte quelle figure professionali emergenti, privi di
appositi albi (i c.d. “senza cassa”).
Ai sensi dell’art. 2, co. 25-33 della L. n. 335/1995, i soggetti tenuti all’iscrizione
alla Gestione separata INPS, sono coloro che percepiscono le seguenti
categorie di reddito:
redditi derivanti dall’esercizio abituale e professionale di un’attività
di lavoro autonomo per la quale non è stata prevista una specifica
cassa previdenziale. Si tratta di tutti i professionisti senza Albo, degli
iscritti ad Albi per i quali non è prevista una Cassa di previdenza e,
dei professionisti iscritti ad Albi per i quali è prevista la Cassa di
previdenza ma risultano essere esonerati dalla stessa;
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redditi derivanti dai rapporti di collaborazione a progetto o di
collaborazione coordinata e continuativa, nonché i redditi derivanti
da rapporti di lavoro autonomo occasionale che superano la soglia
dei 5.000 euro;
redditi derivanti da attività di vendita a domicilio ex art. 36, L. 426/71;
redditi derivanti da altre specifiche attività che sono state ricondotte
a questa forma previdenziale. Si pensi, a tal proposito, agli assegni di
ricerca, alle borse per dottorati di ricerca, ai redditi percepiti dagli
amministratori locali, agli associati in partecipazione e ai prestatori
di lavoro occasionale accessorio.
In sostanza, quindi, l’attuale disciplina distingue due categorie di lavoratori
iscritti alla previdenza obbligatoria in commento:
1.
lavoratori senza altra copertura previdenziale obbligatoria né
pensionati (i c.d. “esclusivi”);
2.
lavoratori già in possesso di altra copertura previdenziale obbligatoria
o pensionati (i c.d. “non esclusivi”).
Le aliquote
contributive per
il 2015
Le aliquote per il calcolo della contribuzione alla Gestione separata INPS, per
l’anno 2015, risultano così fissate:
Liberi professionisti
Aliquote
Non assicurati presso altre forme pensionistiche
obbligatorie
27,72%
(27%
+
0,72%*
aliquota aggiuntiva)
Titolari di pensione o provvisti di altra tutela
pensionistica obbligatoria
23,50%**
(*) Rimane confermata l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’art. 59,
comma 16, della L. n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante
dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per
il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo
parentale.
(**) Dal 1° gennaio 2015 l’aliquota è passata dal 22% al 23,50%.
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Excursus
normativo
Il progressivo incremento dell’aliquota contributiva IVS degli iscritti alla
Gestione separata INPS, fa parte della tabella di marcia introdotta dalla
Riforma Fornero (art. 2, comma 57, L. n. 92/2012), successivamente modificata
dal D.L. Sviluppo (art. 46-bis, comma 1, lett. g, del D.L. n. 83/2012, convertito
nella L. n. 134/2012), dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 491 e 744
della L. n. 147/2013) e da ultimo dal Decreto Milleprorghe (art. 10-bis del D.L.
n. 192/2014).
Il D.L. Sviluppo ha corretto la Riforma Fornero ritardando di un anno
l’aumento contributivo; infatti, nel 2013, i lavoratori autonomi non assicurati
presso altre forme pensionistiche obbligatorie hanno versato il 27,72%,
(anziché il 28,72%). Viceversa, è stata anticipata e aumentata del 2%,
sempre per l’anno scorso, l’aliquota per chi è già iscritto ad altra previdenza
obbligatoria. Infatti, per tali soggetti l’aliquota contributiva si attesterà, nel
2018, al 24%.
LA LEGGE DI STABILITÀ 2014
Successivamente, è intervenuta la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 491 e
744 della L. n. 147/2013) la quale ha previsto che:
 “per l’anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata
di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che
non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né
pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’articolo 1, comma 79,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento.”
A beneficiare della suddetta norma sono stati esclusivamente i
professionisti, in quanto ritenuti più penalizzati dall’aumento.
Mentre per quanto concerne i pensionati e gli iscritti ad altre forme di
previdenza, la Riforma Fornero aveva già previsto un graduale aumento
dell’aliquota, la quale sarebbe passata:
 dal 18% per l'anno 2012, al 20% per l'anno 2013;
 per poi essere portata al 21% per l'anno 2014;
 al 22% per l'anno 2015;
 e al 24% a decorrere dall'anno 2016.
La Legge di Stabilità 2014 interviene sugli aumenti previsti, incrementandoli.
Viene infatti disposto un aumento dell’aliquota al 22% per l’anno 2014 (+1%
rispetto agli aumenti previsti), e al 23,5% per l’anno 2015 (+1,5% rispetto agli
aumenti previsti).
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IL DECRETO MILLEPROROGHE
A cambiare nuovamente le carte in tavola è il “Decreto Milleproroghe” (L. n.
11/2015), il quale all’art. 10-bis ha previsto che:
 “Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne'
pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è del 27
per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e
del 29 per cento per l'anno 2017”.
CONTRIBUTI DA VERSARE PER IL 2015
Aliquota gestione
Finanziamento
+
separata
27%
prestazioni minori
=
27,72%
0,72%
Solo per gli iscritti in via esclusiva alla
gestione separata INPS.
Quindi, riepilogando, la situazione che si presenta per l’anno 2015 e gli anni a
venire è la seguente:
LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS
- Dopo il Decreto Milleproroghe Pensionati e iscritti
Partite IVA iscritte
Altri iscritti in via
in via esclusiva
esclusiva
2013
27%
27%
20%
2014
27%
28%
22%
2015
27%
30%
23,5%
2016
28%
31%
24%
2017
29%
32%
24%
2018
33%
33%
24%
Anno
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anche ad altra
gestione
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LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS
-Prima del Decreto Milleproroghe Altri iscritti in via
in via esclusiva
esclusiva
2013
27%
27%
20%
2014
27%
28%
22%
2015
30%
30%
23,5%
2016
31%
31%
24%
2017
32%
32%
24%
2018
33%
33%
24%
Anno
Il massimale
annuo di reddito
Pensionati e iscritti
Partite IVA iscritte
anche ad altra
gestione
Le aliquote, su illustrate, sono applicabili fino al raggiungimento del limite
massimo, che per l’anno 2015 è pari a 100.324 euro.
Oltre il predetto limite di compenso, non deve essere versato il contributo,
ma non si matura neanche la pensione.
Reddito massimo
100.324 euro per l’anno 2015
Non è previsto il versamento di alcun contributo
Minimale per
l’accredito
contributivo
La Gestione separata INPS è l’unica a non avere un minimale di riferimento ai
fini del versamento contributivo. Tuttavia, esiste un minimale da rispettare ai
fini del versamento dei contributi, vale a dire ai fini del riconoscimento
dell’“anzianità contributiva”, utile al lavoratore ai fini della pensione, che
viene calcolato in automatico dall’INPS.
Quest’ultimo è pari, per l’anno 2015, a € 15.548.
Ciò significa che, se uno lavora tutto l'anno e guadagna meno di € 15.548,
riceverà un’anzianità utile ai fini della pensione inferiore all’anno
effettivamente lavorato. In pratica, qualora alla fine dell’anno il predetto
minimale non sia stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi
accreditati in proporzione al contributo versato.
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Reddito minimo
15.548 euro per l’anno 2015
Sotto soglia il contributo versato va riparametrato a mesi
Se il Sig. Rossi lavora regolarmente tutto l’anno e guadagna la metà del
minimale (€ 7.774), si troverà riconosciuti sull'estratto conto contributivo
dell'INPS soltanto 6 mesi di anzianità utile ai fini della pensione.
Alla luce del suddetto minimale, e delle nuove aliquote contributive, i
contributi minimi per quest’anno ammontano a:

3.653,78 euro, per i titolari di pensione o provvisti di altra tutela
pensionistica obbligatoria;

4.309,91 euro, per i lavoratori non assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie.
CONTRIBUTI MINIMI
Lavoratori non assicurati presso
Lavoratori non assicurati presso
altre forme pensionistiche
altre forme pensionistiche
obbligatorie
obbligatorie
€ 3.653,78
€ 4.309,91
La ripartizione
dell’onere
contributivo
AZIENDE COMMITTENTI
Nulla di nuovo è stato previsto per quanto riguarda la ripartizione dell’onere
contributivo, il quale verrà così suddiviso:
 1/3 a carico del collaboratore;
 2/3 a carico del committente.
In caso di associazione in partecipazione, l’onere contributivo va ripartito
nel seguente modo:
 45% a carico dell’associato;
 55% a carico dell’associante.
Il versamento contributivo deve essere eseguito dal titolare del rapporto
contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo
a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico
per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
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LIBERI PROFESSIONISTI
Con riferimento invece ai professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere
contributivo è totalmente a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei
contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle
scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo
2014, primo acconto 2015 e secondo acconto 2015).
Tuttavia, ai lavoratori autonomi e ai professionisti titolari di partita IVA, è
concessa l’applicazione della rivalsa del 4%, caricandosi di tutto il resto
dell’onere contributivo.
Categoria
Collaboratore
Libero professionista
Contributi

1/3 collaboratore;

2/3 committente.
Versamento
Entro il giorno 16 del
mese successivo a
quello di
corresponsione del
compenso
Entro le scadenze
Totalmente a carico
previste per il
del lavoratore (*)
pagamento delle
imposte sui reddito
(*) Il lavoratore può applicare in fattura una rivalsa del 4%.
Compensi
corrisposti entro
il 12 gennaio
2015
Per quanto concerne le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2015, l’INPS li
considera percepite nel periodo d’imposta precedente (c.d. principio di cassa
allargato).
Pertanto, i compensi erogati ai collaboratori entro la suddetta data e riferiti
a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014, sono da calcolare con le
aliquote contributive in vigore nel 2014.
Compensi percepiti entro il 12.01.2015
Si applicano le aliquote contributive del 2014 per prestazioni effettuate
entro il 31.12.2014 ed effettivamente percepiti entro il 12.01.2015.
- Riproduzione riservata -
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