LA GESTIONE
SEPARATA
I.N.P.S. 2014
LAVORATORI
AUTONOMI
OCCASIONALI
Contributo di
Giuseppe Anzelmo
PREMESSA
La Gestione Separata I.N.P.S. è stata istituita nell’anno 1995 ed è
regolamentata dalla Legge 335 dello stesso anno, legge che ridefinisce il sistema
previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della
Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la
commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle
prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli
ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi,
l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire
livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa
pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema
previdenziale medesimo.
Infatti, l’art. 2 comma 26 della legge così recita: 26. A decorrere dall'1 gennaio
1996, sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita Gestione separata, presso l'INPS, e
finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché
non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al
comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla
vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono
esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
relativa attività.
ALCUNI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA GESTIONE SEPARATA
OBBLIGHI PREVIDENZIALI
Nel tempo i soggetti obbligati all’iscrizione alla gestione separata sono stati
individuati da varie norme, interpretazioni ministeriali e circolari INPS tra cui oltre ai
titolari di co.co.co. e co.co.pro :
• i lavoratori autonomi occasionali (art.2222 c.c.), che possono essere definiti
come coloro che si obbligano a svolgere un servizio con un lavoro proprio,
senza alcun vincolo di subordinazione , senza alcun coordinamento con il
committente, senza rispettare un orario di lavoro preciso in quanto l’attività
che svolgono non è “relativa alla struttura” ( 18 ore settimanali in non meno
di 5 gg. , ecc.), che non hanno una copertura previdenziale e non sono tenuti
alla relativa iscrizione INPS.
Per detti lavoratori è prevista una fascia di esenzione quando il compenso
annuo, anche se proveniente da più committenti, non supera l’importo di €
5.000,00. L’obbligo sorge al momento in cui il reddito supera il suddetto
importo (art.44 comma 2 D.L.269/2003, convertito con modifica dalla legge
326/2003). Pertanto il lavoratore entro 30 gg. dall’inizio dell’attività ha
l’obbligo di iscriversi alla Gestione Separata INPS. Il contraente non ha nessun
obbligo di comunicare al committente l’avvenuta iscrizione alla gestione INPS,
il committente resta responsabile del versamento contributivo
indipendentemente dal fatto che il lavoratore si sia iscritto o no. Certamente il
committente acquisirà autocertificazione del reddito relativo all’anno
finanziario sia alla stipula del contratto che al momento del pagamento anche
se la normativa vigente (il reddito annuo può variare con il tempo) obbliga il
lavoratore a darne comunicazione qualora il reddito cambi (dovere del
lavoratore diritto del committente).
•
l’obbligo previdenziale (G.S.) quindi sorge sulla parte eccedente tale fascia di
compenso nelle forme di cui al seguente “ ALIQUOTE CONTRIBUTIVE “
FORME DI ISCRIZIONE
I soggetti di cui sopra debbono iscriversi pertanto alla gestione separata I.N.P.S. in
uno dei modi seguenti:
WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN o
senza PIN attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it) ;
Contact Center Multicanale – numero verde 803.164, tramite PIN o senza
PIN;
Intermediari dell’Istituto – attraverso i consueti servizi telematici
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
I contributi dovuti all’INPS variano a seconda dei soggetti obbligati.
Bisogna fare una distinzione tra:
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche
obbligatorie
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela
pensionistica obbligatoria
• L’art.1 comma 79 della Legge 24 dicembre 2007 n° 247 cosi disponeva :"Con
riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 ,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre
forme obbligatorie (A.), l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita
in misura pari al 24 per cento per l’anno 2008, in misura pari al 25 per cento
per l’anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2010…
Con effetto dal 1º gennaio 2008 per i rimanenti iscritti (B.) alla predetta
gestione l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva
per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al
17 per cento”
• L’art.59 comma 16 della Legge 449/1997 disponeva che per i soggetti non
assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (A.) è dovuta, per il
finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela
relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza
ospedaliera, e per determinate categorie alla malattia, un’ulteriore aliquota
contributiva fissata nello 0,50% che ai sensi dell’art.7 del Decreto Ministeriale
12/07/2007 a far data 7 novembre 2007 è stata fissata allo 0,72 %.
• Il comma 10 dell’art.1 della legge 24 dicembre 2007 n°247 disponeva a
decorrere dal 1º gennaio 2011 un aumento di 0,09 punti percentuali, ma
questo comma viene abrogato dall’Art.1 comma 39 della Legge 13/12/2010
n°220 .
• L’art.22 comma 1 della Legge 12 novembre 2011 n.183 (Legge di stabilità
2012) dispone che :“Con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota contributiva
pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto
percentuale.”
• L’Art.46-bis comma 1) lettera g) della Legge 7 agosto 2012 (Conversione in
legge, con modificazioni,
del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83 recante
Misure urgenti per la crescita del Paese) ha previsto
un aumento del 2%
delle aliquote previdenziali per i soggetti titolari di pensione e provvisti di altra
tutela pensionistica obbligatoria, mentre ha confermato l’aliquota prevista nel
2012 anche per il 2013 per i soggetti non assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie.
• Il Decreto Sviluppo, pubblicato nel Suppl. Ord. n°171 alla G.U.R.I. n. 187 del
11/08/12, con la Legge 07/08/2012, n°134 di conversione del Decreto Legge
22/06/2012, n°83 recante: "Misure urgenti per la crescita del Paese",
ha
previsto che, a partire dal 01/01/2014, l’aumento dei contributi previdenziali
dovuto dai professionisti, collaboratori a progetto a domicilio, porta a porta
ecc., l’aliquota contributiva e di computo venga elevata al 28 per cento.
• La legge ( di stabilità 2014) 27 dicembre 2013 n° 147 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato pubblicata sulla GU
n°302 del 27/12/2013 Supplemento Ordinario n°87 con entrata in vigore del
provvedimento il 1° gennaio 2014 dispone ai seguenti commi:
491. All'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e
successive modificazioni, le parole: «al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per
l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per
cento per l'anno 2015».
744. Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di
previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma
79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' del 27 per cento. Conseguentemente,
l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 40 milioni di euro
per
l'anno 2014.
Pertanto alla luce di quanto sopra si applicheranno le
seguenti aliquote per l’anno
2014
Lavoratori autonomi non titolari partita
IVA
Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre
forme pensionistiche obbligatorie
28,72 %
Soggetti titolari di pensione o provvisti
di altra tutela pensionistica obbligatoria
22,00%
Lavoratori autonomi titolari partita IVA
Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre
forme pensionistiche obbligatorie
27,72 %
Soggetti titolari di pensione o provvisti
di altra tutela pensionistica obbligatoria
22,00%
RIPARTIZIONE ONERE CONTRIBUTIVO
Come per i collaboratori coordinati e continuativi la ripartizione dell’onere
contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura
rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3)
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto
contributivo (committente) entro il giorno 16 del mese successivo a quello della
corresponsione del compenso mediante il modello F24EP e F24 utilizzando i sotto
descritti codici:
CAUSALE CONTRIBUTO
Dallo
01/01/2001
CXX
C10
Descrizione
Contributi dovuti per soggetti non titolari di pensione (diretta o
indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti
assicurativi (28,72%-27,72%)
Contributi dovuti per soggetti titolari di pensione (diretta o
indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi
(22,00 %)
CODICE SEDE
Collegarsi al seguente link:
http://www.inps.it/servizi/emens/Specifiche/SedeINPS.htm
MATRICOLA INPS/CODICE INPS/FILIALE AZIENDA
Inserire il Codice Avviamento Postale ed il nome della Città dove è ubicata la sede
INPS.
F24EP compilato
F24 compilato
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