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Capitolo 2
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Le sanzioni sostitutive
1 Generalità[1]
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Le sanzioni sostitutive (semidetenzione, libertà controllata, pena pecuniaria e lavoro sostitutivo) possono essere applicate dal giudice di cognizione in sostituzione delle pene principali[2].
Le sanzioni sostitutive sono state introdotte dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, concernente «Modifiche al sistema penale».
La previsione di questo nuovo tipo di sanzioni penali è perfettamente in linea con gli orientamenti politico-criminali del movimento internazionale di riforma del diritto penale e costituisce la realizzazione di una strategia differenziata nella lotta contro la criminalità.
Per quanto attiene alla funzione politico criminale delle sanzioni in esame, si ritiene che
esse possano avere una efficacia dissuasiva rispetto alla realizzazione di ulteriori reati ed evitino gli effetti desocializzanti delle pene detentive brevi, ma non siano in grado di svolgere,
effettivamente, una funzione di positivo recupero sociale. Nella pratica, inoltre, è stato osservato che, al di là di mere valutazioni culturali o di specifici rapporti statistici, le sanzioni sostitutive non hanno sortito gli effetti sperati e che, a seguito dell’introduzione dell’attuale disciplina delle misure alternative, trovano scarsa applicazione.
Nel nostro ordinamento le sanzioni sostitutive possono essere applicate in due diverse ipotesi.
1.1 Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi
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Questa ipotesi (cd. pene sostitutive in senso stretto) è disciplinata dagli artt. 53-76 della
L. 689/81, così come modificati dall’art. 4 della L. 12 giugno 2003, n. 134.
La ratio di queste pene è quella di fornire al giudice di merito, nel giudizio di cognizione, strumenti sanzionatori alternativi alle pene detentive tradizionali di breve durata, che
si sono dimostrate in molti casi inefficaci, desocializzanti e criminogene.
Il giudice, nella sentenza di condanna, dopo avere affermato la responsabilità penale
dell’imputato ed avere irrogato la pena ordinaria prevista per quel determinato reato, può sostituire la pena detentiva con una sanzione sostituiva. Infatti, ai sensi dell’art. 53, la pena detentiva inflitta:
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a) quando non è superiore a due anni può essere sostituita con la semidetenzione;
b) quando non è superiore ad un anno può essere sostituita anche con la libertà controllata;
C
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[1] Per una approfondita disamina v. G. Fiandaca - E. Musco, Diritto Penale, parte generale, Zanichelli editore, 2001;
M. Canepa - S. Merlo, Manuale di diritto penitenziario, cit., 373 e ss.; A. Di Giovanni, Le sanzioni sostitutive e la conversione delle pene pecuniarie, in Quaderni del C.S.M. anno 10 - numero 80 - luglio 1995.
[2] Nel nostro sistema penale le pene si distinguono in principali e accessorie (art. 17 c.p.), le pene principali, a loro
volta, si distinguono in detentive (ergastolo, reclusione e arresto) e pecuniarie (multa e ammenda).
Capitolo 2 - Le sanzioni sostitutive
383
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c) quando non è superiore ai sei mesi può essere sostituita, altresì, con la pena pecuniaria
della specie corrispondente (multa o ammenda).
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In particolare, per quanto attiene alle modalità con cui si giunge a determinare l’ammontare della pena pecuniaria, il nuovo testo dell’art. 53 prevede che il ragguaglio non è più
effettuato in misura fissa, ma attraverso una procedura che impone al giudice di individuare
il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato con conseguente moltiplicazione di tale valore per il numero di giorni di pena detentiva. A tal fine, nella determinazione
del predetto ammontare, il giudice deve tenere conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare, fermo restando che il valore giornaliero individuato non può essere inferiore alla somma indicata nell’art. 135 c.p. (cioè euro 38) e non può
superare di dieci volte tale ammontare. È, inoltre, prevista la possibilità del pagamento rateale ex art. 133 ter c.p.
L’irrogazione delle sanzioni sostitutive è ammessa per qualsiasi titolo di reato. L’art. 4
della legge n. 134/03 ha abrogato, infatti, l’art. 60 della legge n. 689/81, il quale prevedeva,
per certi reati, talune esclusioni oggettive che precludevano la sostituzione[3]. Vi sono, invece, alcune condizioni soggettive che vietano la sostituzione nei confronti di determinati imputati[4].
L’applicazione delle sanzioni sostitutive costituisce un potere discrezionale del giudice[5]: questi, infatti, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati dall’art. 133
c.p., quando presume che le prescrizioni saranno adempiute dal condannato, può sostituire la
pena detentiva scegliendo tra le pene sostitutive quella più idonea al suo reinserimento sociale.
Il giudice deve motivare tale decisione e deve, altresì, indicare nel dispositivo la specie e
la durata della pena detentiva sostituita. La durata della pena sostitutiva deve essere conteggiata tenendo conto che un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di libertà controllata.
Il pubblico ministero presso il giudice che ha inflitto la misura sostitutiva trasmette
l’estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato. Il magistrato di sorveglianza, tenuto conto delle condizioni personali dei condannati e nei limiti consentiti dalla dettagliata previsione normativa delle prescrizioni, determina le modalità di esecuzione della pena adottando il procedimento di
sorveglianza.
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[3] La L. 12 giugno 2003, n. 134 ha teso a rendere più ampia l’applicabilità delle misure in esame eliminando le «esclusioni oggettive» e innalzando i limiti quantitativi della pena che è possibile sostituire.
[4] In particolare, ai sensi dell’art. 59, la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo
stati condannati, con una o più sentenze, ad una pena complessivamente superiore a due anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. La pena detentiva, inoltre, se comminata per un fatto commesso nell’ultimo decennio, non può essere sostituita: nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per
reati della stessa indole; nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita per non avere osservato le prescrizioni; nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione della misura della semilibertà; nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di
sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
[5] Gli artt. 77 e ss. che prevedevano la possibilità di applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato
sono stati abrogati dall’art. 234 disp. att. c.p.p.
384
Parte Sesta - Le sanzioni penali del giudice di pace e le sanzioni sostitutive
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1.2 Le sanzioni sostitutive delle pene pecuniarie
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Questa ipotesi è stata introdotta e disciplinata dagli artt. 102-117 della L. 689/81 a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 136 c.p. e dell’art. 586, comma 4, del codice di procedura penale del 1930[6].
Ai sensi dell’art. 102 le pene della multa e dell’ammenda non eseguite per insolvibilità
del condannato si convertono in libertà controllata, salvo che l’interessato non ne richieda
la conversione in lavoro sostitutivo.
Quando è accertata l’impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa,
il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione.
Al riguardo è opportuno rammentare che il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), aveva attribuito la competenza ad effettuare la conversione al giudice dell’esecuzione in luogo del magistrato di sorveglianza.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 212/03, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 237, 238 e 299 (nella parte in cui abroga l’art. 660 c.p.p.) del D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia),
come riprodotti nel D.P.R. 115/02, con riferimento all’art. 76 Cost. Secondo la Consulta, infatti, il legislatore delegato è privo del potere di dettare una disciplina del procedimento di
conversione delle pene pecuniarie che comporti – come quella impugnata – una radicale modifica delle regole sulla competenza.
Il magistrato di sorveglianza dispone la conversione[7] previo accertamento della effettiva insolvibilità del condannato e, se del caso, della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria. Con l’ordinanza che dispone la conversione il magistrato di sorveglianza determina le modalità delle sanzioni sostitutive.
La durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi,
se la pena convertita è quella della multa, i nove mesi se la pena convertita è quella
dell’ammenda. La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare i sessanta
giorni.
Il magistrato di sorveglianza può, in alternativa, disporre la rateizzazione della pena ovvero può differire la conversione per un tempo non superiore ai sei mesi.
Qualora il magistrato di sorveglianza accerti la solvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria deve sia informare la cancelleria (rectius:
l’ufficio) competente alla tenuta del registro del recupero dei crediti ed il concessionario, sia
restituire gli atti al pubblico ministero (art. 239 D.P.R. 115/2002).
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[6] Queste norme, nel testo originario, prevedevano la conversione della multa in reclusione e dell’ammenda in arresto, quando non fossero eseguite per insolvibilità del condannato. Cfr. sent. Corte costituzionale 21 novembre 1979, n.
131.
[7] Il ragguaglio ha luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata e euro 25, o frazione di euro 25, per un giorno di lavoro sostitutivo. Cfr. sent. Corte costituzionale 23 dicembre
1994, n. 440.
Capitolo 2 - Le sanzioni sostitutive
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2 Le singole sanzioni sostitutive
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Le pene sostitutive previste nel nostro ordinamento sono:
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A)La semidetenzione
Questa misura costituisce una sanzione autonoma collocabile sullo stesso piano delle pene
principali; essa è esclusivamente una modalità di sostituzione delle pene detentive di breve
durata.
Il contenuto di questa pena è analiticamente descritto dalla legge (artt. 55 e ss. della L.
689/81), ciò per il principio di legalità.
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La semidetenzione comporta in ogni caso l’obbligo di trascorrere almeno dieci ore al
giorno in istituti adibiti all’esecuzione della semilibertà o in apposite sezioni di istituti ordinari situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino[8]. La semidetenzione comporta altresì:
• il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia; la sospensione della patente di guida;
• il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell’espatrio, di ogni
altro documento equipollente;
• l’obbligo di conservare e di presentare, ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato, l’ordinanza con cui sono stabilite le modalità d’esecuzione della pena
e l’eventuale provvedimento di modifica delle stesse.
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La misura della semidetenzione ha un contenuto parzialmente analogo a quello della semilibertà.
Il semidetenuto, tuttavia, a differenza del semilibero, nel corso della misura mantiene lo
status di soggetto libero anche se ha l’obbligo di trascorrere almeno dieci ore in istituto. Da
ciò consegue che il semidetenuto è destinatario delle norme sull’ordinamento penitenziario
esclusivamente durante il periodo di permanenza in istituto o nelle apposite sezioni e solamente in quanto applicabili. Il suo mancato ingresso in istituto non integra gli estremi del
reato di evasione, ma costituisce solamente una violazione delle prescrizioni che è sanzionata ai sensi dell’art. 66; il suo sottrarsi alla custodia integra, invece, il reato di cui all’art. 385
c.p. poiché il condannato pone in essere questo comportamento mentre è «legalmente
detenuto»[9].
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B)La libertà controllata
Questa misura è una sanzione autonoma collocabile sullo stesso piano delle pene principali. Essa può essere applicata in sostituzione di una pena detentiva di breve durata oppure a seguito della conversione della pena pecuniaria non pagata per insolvibilità.
Anche il contenuto di questa misura è analiticamente descritto dalla legge (art. 56 della
L. 689/81).
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[8] La determinazione delle ore e l’indicazione dell’istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di
lavoro o di studio del condannato.
[9] Cfr. M. Canepa - S. Merlo, Manuale…, cit., 407.
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Parte Sesta - Le sanzioni penali del giudice di pace e le sanzioni sostitutive
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La libertà controllata comporta in ogni caso:
• il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta
in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;
• il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia; la sospensione della patente di guida;
• il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell’espatrio, di ogni
altro documento equipollente;
• l’obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l’ordinanza con la quale sono state stabilite le modalità di esecuzione
della pena e l’eventuale provvedimento di modifica delle stesse;
• l’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con
gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competente.
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L’ultimo obbligo, ove il condannato sia un tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una delle strutture di cui all’art.
94 del D.P.R. 309/90 ed ove il medesimo condannato ne faccia richiesta, può essere sostituito dall’attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura medesima.
Il magistrato di sorveglianza può, altresì, prevedere ulteriori adempimenti a carico del
condannato e può disporre che l’U.E.P.E. svolga gli interventi idonei al reinserimento sociale dell’interessato.
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C)La pena pecuniaria
La multa e l’ammenda sono modalità di sostituzione delle pene detentive brevi che non
differiscono dalle corrispondenti pene principali.
L’esecuzione delle pene pecuniarie avviene ai sensi dell’art. 200 e susseguenti del D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
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D)Il lavoro sostitutivo
Questa misura costituisce una sanzione autonoma rispetto alle pene principali. Inoltre,
essa è, esclusivamente, una modalità di conversione delle pene pecuniarie non eseguite per
insolvibilità del condannato.
Ai sensi dell’art. 105 della L. 689/81, il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di
un’attività non retribuita, a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di
protezione civile e di tutela dell’ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale,
previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministro della Giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza. Tale attività si svolge nell’ambito della
provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.
La sanzione in esame può essere irrogata esclusivamente a richiesta del condannato[10].
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[10] La Corte costituzionale con sentenza 14 giugno 1996, n. 206 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art.
102, comma 2, della L. 689/81 nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore a euro 516,46.
Capitolo 2 - Le sanzioni sostitutive
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3 L’esecuzione della libertà controllata e della semidetenzione
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L’esecuzione della sanzione è stata disciplinata dal legislatore attraverso un parziale rinvio alla normativa relativa alla esecuzione della libertà controllata e della semidetenzione.
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L’ordinanza[11] con la quale vengono determinate le prescrizioni della libertà controllata
o della semidetenzione è trasmessa dalla cancelleria del magistrato di sorveglianza al pubblico ministero e all’ufficio di pubblica sicurezza, o in mancanza di questo, al comando
dell’Arma dei Carabinieri competenti sul Comune dove il condannato risiede; nel caso della semidetenzione, l’ordinanza è trasmessa, altresì, al direttore dell’istituto penitenziario cui
il condannato è stato assegnato (artt. 62 e 107 della L. 689/81).
Qualora il condannato sia libero, l’organo di polizia provvede a notificargli l’ordinanza,
a ingiungergli di attenersi alle prescrizioni in essa contenute a decorrere dal giorno successivo e a tutti gli altri adempimenti necessari per dare inizio all’esecuzione della misura[12], redigendone processo verbale.
Qualora il condannato sia detenuto o internato, la notifica dell’ordinanza avviene a cura
della polizia penitenziaria ed il direttore dell’istituto penitenziario deve informare anticipatamente l’organo di polizia competente per i controlli della data prevista per la dimissione.
L’esecuzione della pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione[13].
Le prescrizioni imposte possono essere modificate per sopravvenuti motivi di assoluta necessità dal magistrato di sorveglianza che presiede all’attuazione della misura. Non
possono, tuttavia, essere modificate le prescrizioni relative al divieto di portare armi, al ritiro del passaporto e all’obbligo di presentare l’ordinanza che stabilisce le modalità d’esecuzione.
Il compito di controllare che il condannato rispetti le prescrizioni è affidato all’ufficio
di pubblica sicurezza, o in sua mancanza al comando dell’Arma dei Carabinieri competenti
sul Comune di residenza del condannato e nel caso della semidetenzione, anche al direttore
dell’istituto cui il condannato è assegnato. Questi devono informare il magistrato di sorveglianza di ogni violazione delle prescrizioni.
Qualora contro la stessa persona siano state pronunciate, per più reati, una o più sentenze
di condanna alla pena della semidetenzione o della libertà controllata, si osservano, in quanto applicabili, le regole ordinarie stabilite dagli artt. da 71 a 80 c.p. Tuttavia, se la pena sostituita con la libertà controllata eccede complessivamente la durata di sei mesi, si applica la semidetenzione per la parte che eccede tale limite e fino ad un anno; oltre questo limite si applica per intero la pena detentiva sostituita. Le pene della semidetenzione e della libertà con-
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[11] «Con l’ordinanza di determinazione delle prescrizioni, pronunciata dal magistrato di sorveglianza, può ritenersi completata la fattispecie originante la vicenda costitutiva del rapporto di esecuzione penale» (Canepa - Merlo).
[12] Ritiro e custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, della patente di guida e del passaporto ed apposizione sui
documenti equipollenti dell’annotazione «documento non valido per l’espatrio», limitatamente alla durata della pena; annotazione sulla patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte integrante, delle modalità di utilizzazione, qualora il magistrato di sorveglianza abbia ritenuto di disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato ex art. 62, comma 2, della L. 689/81. Cessata l’esecuzione della pena, le predette cose e annotazioni
sono rispettivamente restituite e annullate.
[13] Nel caso in cui la località designata per l’esecuzione della misura sostitutiva sia diversa da quella di detenzione
il termine per l’inizio dell’esecuzione è prolungato dei giorni necessari per il viaggio (art. 63, comma 6).
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Parte Sesta - Le sanzioni penali del giudice di pace e le sanzioni sostitutive
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trollata sono sempre eseguite dopo le pene detentive e la libertà controllata è eseguita dopo
la semidetenzione.
Quando pervengono più sentenze di condanna alla semidetenzione ed alla libertà controllata al magistrato di sorveglianza, questi può investire della questione il pubblico ministero presso il giudice dell’esecuzione competente per gli interventi di cui all’art. 663 c.p.p.
(esecuzione di pene concorrenti). Il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi in osservanza delle predette norme sul concorso di pene[14].
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L’esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata è soggetta a specifica disciplina per ciò che concerne l’eventuale sua sospensione. Al riguardo si possono distinguere
tre ipotesi:
a) sospensione ex artt. 146 e 147 c.p.;
b) sospensione obbligatoria a seguito della sopravvenienza di un titolo di privazione della
libertà (art. 68 L. 689/81). L’esecuzione è sospesa ex lege in caso di notifica di un ordine
di esecuzione per pene o per misure di sicurezza detentive ed, altresì, in caso di arresto in
flagranza, di fermo, di cattura per custodia cautelare e di applicazione provvisoria di una
misura di sicurezza. In queste ipotesi, ai sensi dell’art. 68, comma 3, il magistrato di sorveglianza determina con decreto la durata residua della pena sostitutiva e il direttore
dell’istituto penitenziario informa anticipatamente l’organo di polizia della data in cui riprenderà l’esecuzione della pena sostituita (che è il giorno successivo al venir meno della causa di sospensione);
c) sospensione disposta a favore del condannato[15]. Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia, il magistrato di sorveglianza può sospendere
l’esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata per la durata strettamente necessaria e, comunque, per non più di sette giorni per ciascun mese di pena. Il magistrato
di sorveglianza può, eventualmente, imporre al condannato l’obbligo di presentarsi periodicamente all’ufficio di polizia in giorni ed ore prestabiliti.
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4 La revoca[16]
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La revoca e la conseguente conversione delle sanzioni sostitutive possono verificarsi in
due ipotesi, peraltro assai diverse tra loro:
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A)Revoca per inosservanza delle prescrizioni
Gli organi di polizia o il direttore dell’istituto o della sezione a cui il semidetenuto è assegnato devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che presiede all’attuazione della pena sostitutiva di ogni violazione delle prescrizioni inerenti alla semideten-
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[14] Parte della dottrina esclude che la predetta regolamentazione della esecuzione delle pene concorrenti possa trovare applicazione in caso di concorso, in sede di esecuzione, delle pene sostitutive con la libertà controllata derivante da
conversione di pena pecuniaria. Cfr. M. Canepa - S. Merlo, Manuale…, cit.
[15] Benché il legislatore usi il termine «sospensione» della misura, parte della dottrina ritiene che nell’ipotesi in esame i periodi di sospensione debbano essere considerati quale pena espiata. L’art. 69 prevede che la sospensione a favore
del condannato può essere concessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 52 della L. 354/75 (Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà). Si ritiene che il legislatore con questo richiamo abbia inteso riferirsi alla valutazione come
pena espiata del tempo trascorso in licenza premio. Cfr. M. Canepa - S. Merlo, Manuale…, cit., 389.
[16] M. Canepa - S. Merlo, Manuale…, cit.
Capitolo 2 - Le sanzioni sostitutive
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zione, alla libertà controllata ed al lavoro sostitutivo. Il predetto magistrato trasmette gli atti
all’organo collegiale di sorveglianza.
Il tribunale di sorveglianza può revocare la misura sostitutiva e ordinare che si dia esecuzione alla pena detentiva breve sostituita (art. 66) oppure alla pena della reclusione o dell’arresto in luogo della libertà controllata o del lavoro sostitutivo conseguenti alla conversione
rispettivamente della pena della multa o dell’arresto (art. 108).
Con riferimento al suddetto art. 66, comma 1, la Corte costituzionale[17] ha chiarito che
la norma non limita la cognizione del tribunale di sorveglianza al semplice accertamento
della intervenuta violazione del «prescrizionale» e della sua riferibilità alla volontà colpevole del condannato. Al contrario, deve riconoscersi che non ogni singola violazione delle
prescrizioni è, in sé, per sé, sufficiente a determinare la conversione delle sanzioni sostitutive. Il giudice, infatti, è tenuto a valutare, in funzione del principio enunciato dall’art. 27,
comma 3, Cost., se il comportamento del condannato, che abbia trasgredito anche ad una
sola delle prescrizioni imposte, presenti quelle connotazioni tali da costituire elemento sintomatico della inadeguatezza delle sanzioni sostitutive a perseguire la funzione rieducativa
che è loro propria.
Qualora oggetto della revoca sia la libertà controllata o il lavoro sostitutivo (conseguenti alla conversione della pena pecuniaria ex art. 102), il condannato dovrà espiare un periodo
di pena detentiva pari ai giorni di libertà controllata o di lavoro sostitutivo residui (art. 108).
Qualora oggetto della revoca sia, invece, la libertà controllata disposta in sostituzione
di pene detentive brevi, il condannato dovrà espiare un periodo di pena detentiva pari alla
metà dei giorni di libertà controllata restanti (art. 66). Quest’ultima disposizione evita che il
condannato debba scontare una pena più grave di quella a suo tempo sostituita dal giudice di
cognizione, poiché – per la determinazione della durata della pena sostitutiva – un giorno di
pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di libertà controllata
(art. 57).
Qualora oggetto della revoca sia, infine, la semidetenzione, il condannato dovrà espiare
un periodo di pena detentiva pari ai giorni di semidetenzione residui.
L’ordinanza con cui si dispone la revoca è trasmessa al pubblico ministero competente
che provvede mediante ordine di esecuzione (art. 66 e 108, comma 3).
La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che in caso di violazione delle prescrizioni concernenti la semidetenzione, la libertà controllata e il lavoro sostitutivo, il conteggio della parte non ancora eseguita (art. 108) ovvero della restante parte della pena (art.
66) deve essere effettuata con riferimento alla data della detta violazione[18].
Appare opportuno, infine, rammentare che al condannato in espiazione di pena detentiva derivante dalla conversione, ex art. 66 della L. 689/81 delle sanzioni sostitutive delle pene
detentive brevi, non possono essere concesse le misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà e che non trova applicazione la sospensione previ-
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[17] Corte costituzionale 15 aprile 1992, n. 199 ha dichiarato la non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 66, comma 1, della L. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento
all’art. 27, comma 3, Cost.
[18] In assenza di precise disposizioni legislative, quando giunge dagli organi di polizia o dalle direzioni degli istituti una comunicazione relativa ad una violazione delle prescrizioni, molti magistrati di sorveglianza emettono un decreto
di sospensione della esecuzione della semidetenzione, della libertà controllata o del lavoro sostitutivo. Cfr. M. Canepa- S.
Merlo, Manuale di diritto penitenziario, cit.
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Parte Sesta - Le sanzioni penali del giudice di pace e le sanzioni sostitutive
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sta dall’art. 656, comma 5, c.p.p. Tali preclusioni non sussistono, invece, per il condannato
in espiazione di pena detentiva conseguente alla conversione di una pena pecuniaria (art.
108).
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B)Revoca a seguito della sopravvenienza di una condanna
Ai sensi dell’art. 72, le sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui al Capo III della L. 24 novembre 1981, n. 689 possono essere, altresì, revocate (per la parte non ancora eseguita) e convertite nelle pene detentive sostituite nelle seguenti ipotesi:
1) qualora sopravvenga una condanna riferibile ad alcune delle condizioni soggettive che
precludono la sostituzione della pena detentiva di breve durata (art. 59, commi 1 e 2, lettera a);
2) qualora sopravvenga una condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena.
La cancelleria del giudice che ha emesso la nuova condanna informa il magistrato di sorveglianza che presiede all’attuazione della sanzione sostitutiva; quest’ultimo trasmette gli atti
al tribunale di sorveglianza per la revoca.
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5 Le sanzioni sostitutive nei confronti dei minorenni
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Il criterio ispiratore delle norme della L. 24 novembre 1981, n. 689, vale a maggior ragione per i minorenni. A loro, quando le circostanze e la personalità del soggetto lo consigliano,
deve essere risparmiata l’esperienza del carcere.
L’art. 30 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) non ha dettato una disciplina destinata a prendere integralmente il posto di quella operante in materia di sanzioni sostitutive per i maggiorenni, ma si è limitato ad ampliare l’ambito di operatività delle pene della semidetenzione e
della libertà controllata, prevedendo che esse possano trovare applicazione in sostituzione
di pene detentive fino a due anni. Questo, peraltro, costituisce l’unica limitazione dal momento che non sono operanti i limiti soggettivi previsti dall’art. 59 per i maggiorenni[19].
Il predetto art. 30 ha, altresì, dettato una disciplina specifica per la relativa fase esecutiva[20]. A tale riguardo è opportuno rammentare che l’esecuzione della libertà controllata e della semidetenzione nei confronti dei condannati infraventunenni non è affidata all’ufficio di
pubblica sicurezza, ma al personale dei servizi minorili (art. 24 disp. att. p. p. min. e art. 75
della L. 689/81).
Secondo la Cassazione è possibile applicare ai minorenni anche la sanzione sostitutiva
della pena pecuniaria in sostituzione delle pene detentive brevi, in base all’art. 53 della L.
689/81. Tale tesi non è, invece, condivisa dalla dottrina prevalente[21].
C
op
yr
[19] La Corte costituzionale, con sentenza n. 16/98, in Dir. Fam. 1998, 4, 305, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 59 della L. 689/81, nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso previste per l’applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni.
[20] Il magistrato di sorveglianza convoca l’esercente la potestà dei genitori, l’eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.
[21] Cassazione 12 febbraio 1999, 472, in Dir. fam. 2000, 84. Contra F. Eramo, in Dir. fam. 2000, 84. A. C. Moro,
Manuale di diritto minorile, 2002, 475.
Capitolo 2 - Le sanzioni sostitutive
391
.
A
p.
Sono senz’altro applicabili ai minorenni le sanzioni sostitutive delle pene pecuniarie a
seguito di conversione, disciplinata dagli artt. 102-117 della L. 689/81.
6 Le sanzioni sostitutive nei confronti dei militari
yr
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Es
se
li
br
i
S.
L’applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari non è
stata prevista dal legislatore.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 284/95, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 53 della L.689/81, nella parte in cui non
prevede l’applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari.
La Consulta, tuttavia, ha precisato che, ferma restando la caducazione della norma censurata e la conseguente applicabilità anche ai reati militari delle sanzioni sostitutive, residua l’esigenza di comporre le antinomie emergenti, con la conseguenza che gli altri precetti legislativi che dettino prescrizioni in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi saranno riferibili anche ai reati militari solamente in quanto compatibili con la posizione soggettiva del condannato[22].
Successivamente, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto che la suddetta
pronuncia della Corte costituzionale comporti l’immediata applicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati militari, restando affidata al giudice di merito, in ciascun caso concreto, la
soluzione del problema, concernente l’an ed il quomodo, dell’adattamento delle specifiche
esigenze segnalate dalla Corte costituzionale alle fattispecie esaminate[23].
C
op
[22] Pertanto, rimane riservato al legislatore il compito di apprestare una disciplina che adegui il regime delle sanzioni sostitutive sia alle peculiari finalità rieducative della pena militare sia al particolare status del condannato.
[23] Cassazione, Sez. I, 2 ottobre 1986.
392
Parte Sesta - Le sanzioni penali del giudice di pace e le sanzioni sostitutive
.
A
p.
Questionario
S.
1) Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena
con...
La semidetenzione.
La liberazione anticipata.
La libertà controllata.
La pena pecuniaria.
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A)
B)
C)
D)
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o
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2) La semidetenzione consiste...
Es
se
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o A) Nell’obbligo per il soggetto di trascorrere almeno sei ore al giorno negli Istituti di
pena adibiti all’esecuzione del regime di semilibertà o nelle sezioni autonome di istituti ordinari destinate all’esecuzione di tale misura.
o B) Nell’obbligo per il soggetto di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli Istituti di
pena adibiti all’esecuzione del regime di semilibertà o nelle sezioni autonome di istituti ordinari destinate all’esecuzione di tale misura.
o C) Nell’obbligo per il soggetto di trascorrere almeno otto ore al giorno negli Istituti di
pena adibiti all’esecuzione del regime di semilibertà o nelle sezioni autonome di istituti ordinari destinate all’esecuzione di tale misura.
o D) Nell’obbligo per il soggetto di trascorrere almeno dodici ore al giorno negli Istituti
di pena adibiti all’esecuzione del regime di semilibertà o nelle sezioni autonome di
istituti ordinari destinate all’esecuzione di tale misura.
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3) La L. 689/81, regola in modo dettagliato il contenuto delle pene sostitutive. In relazione alla semidetenzione è statuito che essa comporta in ogni caso, tra l’altro...
yr
ig
ht
o A) Il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi.
o B) Il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza, salva autorizzazione concessa di
volta in volta ed esclusivamente per motivi di salute.
o C) Il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza, salva autorizzazione concessa di
volta in volta ed esclusivamente per motivi di studio e di lavoro.
o D) L’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno nelle ore fissate, presso l’ufficio
di Pubblica Sicurezza, o, in mancanza di questo, presso il Comando dell’Arma dei
Carabinieri territorialmente competente.
4) La L. 689/81, regola in modo dettagliato il contenuto delle pene sostitutive. In relazione alla semidetenzione è statuito che essa comporta in ogni caso, tra l’altro...
C
op
o A) La sospensione della patente di guida, salva l’ipotesi che il condannato svolga un lavoro per il quale l’autorizzazione alla guida costituisca indispensabile strumento, nel
qual caso il magistrato di sorveglianza può regolamentare tale sospensione.
Questionario
393
.
A
S.
p.
o B) L’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno nelle ore fissate, presso l’ufficio
di Pubblica Sicurezza, o, in mancanza di questo, presso il Comando dell’Arma dei
Carabinieri territorialmente competente.
o C) Il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza, salva autorizzazione concessa di
volta in volta ed esclusivamente per motivi di studio e di lavoro.
o D) Il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza, salva autorizzazione concessa di
volta in volta ed esclusivamente per motivi di salute.
5) La L. 689/81, regola in modo dettagliato il contenuto delle pene sostitutive. In relazione alla semidetenzione è statuito che essa comporta in ogni caso, tra l’altro...
se
li
br
i
o A) Il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza, salva autorizzazione concessa di
volta in volta ed esclusivamente per motivi di studio e di lavoro.
o B) Il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di
ogni altro documento equipollente.
o C) Il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza, salva autorizzazione concessa di
volta in volta ed esclusivamente per motivi di salute.
o D) L’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno nelle ore fissate, presso l’ufficio
di Pubblica Sicurezza, o, in mancanza di questo, presso il Comando dell’Arma dei
Carabinieri territorialmente competente.
6) La L. 689/81, regola in modo dettagliato il contenuto delle pene sostitutive. In relazione alla semidetenzione è statuito che essa comporta in ogni caso, tra l’altro...
ht
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Es
o A) Il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza, salva autorizzazione concessa di
volta in volta ed esclusivamente per motivi di studio e di lavoro.
o B) Il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza, salva autorizzazione concessa di
volta in volta ed esclusivamente per motivi di salute.
o C) L’obbligo di conservare e di esibire ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato la copia dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza di determinazione o di modificazione delle prescrizioni.
o D) L’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno nelle ore fissate, presso l’ufficio
di Pubblica Sicurezza, o, in mancanza di questo, presso il Comando dell’Arma dei
Carabinieri territorialmente competente.
7) A quali organi compete verificare che il condannato in regime di semidetenzione adempia alle prescrizioni impostegli?
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ig
o A) All’U.E.P.E.
o B) Al direttore dell’istituto che, essendo il responsabile della misura, ne decide la revoca.
o C) All’ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la semidetenzione o, in mancanza di questo, il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente.
o D) Solo al magistrato di sorveglianza.
8) La libertà controllata....
C
o A) È una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi.
394
Parte Sesta - Le sanzioni penali del giudice di pace e le sanzioni sostitutive
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A
p.
o B) Consiste in una riduzione della pena detentiva.
o C) È una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi simile alla detenzione domiciliare.
o D) È una misura alternativa alla detenzione simile all’affidamento in prova ai servizi
sociali.
Quando ritiene che essa non debba essere superiore a diciotto mesi.
Quando ritiene che essa non debba essere superiore a tre anni.
Quando ritiene che essa non debba essere superiore a due anni.
Quando ritiene che essa non debba essere superiore ad un anno.
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A)
B)
C)
D)
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S.
9) In quale dei seguenti casi il giudice può sostituire la pena detentiva con la libertà controllata?
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10) La L. 689/81, regola in modo dettagliato il contenuto delle pene sostitutive. In relazione alla libertà controllata è statuito che essa comporta in ogni caso, tra l’altro, il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi?
ht
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Es
se
o A) No, la libertà controllata comporta in ogni caso solo la sospensione della patente di
guida, il ritiro del passaporto, nonché l’obbligo di presentarsi almeno una volta al
giorno nelle ore fissate, presso l’ufficio di Pubblica Sicurezza, o, in mancanza di questo, presso il comando dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competente.
o B) Sì.
o C) Sì, la libertà controllata comporta in ogni caso solo il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, l’obbligo di presentarsi almeno una volta al
giorno nelle ore fissate, presso l’ufficio di Pubblica Sicurezza, o, in mancanza di questo, presso il comando dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competente e di
conservare e di esibire ad ogni richiesta degli organi di polizia, e nel termine da essi
fissato, la copia dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza di determinazione o
di modificazione delle prescrizioni.
o D) No, la libertà controllata comporta in ogni caso solo l’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno nelle ore fissate, presso l’ufficio di Pubblica Sicurezza, o, in
mancanza di questo, presso il comando dell’Arma dei Carabinieri territorialmente
competente e di conservare e di esibire ad ogni richiesta degli organi di polizia, e nel
termine da essi fissato, la copia dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza di determinazione o di modificazione delle prescrizioni.
ig
11) La L 689/81, regola in modo dettagliato il contenuto delle pene sostitutive. In relazione
alla libertà controllata è statuito che essa comporta in ogni caso, tra l’altro, la sospensione della patente di guida?
C
op
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o A) Sì, la libertà controllata comporta sempre la sospensione della patente e non sono
ammesse deroghe.
o B) No, la libertà controllata comporta in ogni caso solo l’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno nelle ore fissate, presso l’ufficio di Pubblica Sicurezza, o, in
mancanza di questo, presso il comando dell’Arma dei Carabinieri territorialmente
competente e di conservare e di esibire ad ogni richiesta degli organi di polizia, e nel
Questionario
395
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A
S.
p.
termine da essi fissato, la copia dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza di determinazione o di modificazione delle prescrizioni.
o C) No, la libertà controllata comporta in ogni caso solo il ritiro del passaporto, nonché
l’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno nelle ore fissate, presso l’ufficio
di Pubblica Sicurezza, o, in mancanza di questo, presso il comando dell’Arma dei
Carabinieri territorialmente competente.
o D) Sì, salva l’ipotesi che il condannato svolga un lavoro per il quale l’autorizzazione
alla guida costituisca indispensabile strumento, nel qual caso il magistrato di sorveglianza può regolamentare tale sospensione.
br
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12) La L. 689/81, regola in modo dettagliato il contenuto delle pene sostitutive. In relazione alla libertà controllata è statuito che essa comporta in ogni caso, tra l’altro, il ritiro
del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell’espatrio, di ogni altro
documento equipollente?
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Es
se
li
o A) Sì.
o B) No, la libertà controllata comporta in ogni caso solo l’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno nelle ore fissate, presso l’ufficio di pubblica sicurezza, o, in
mancanza di questo, presso il comando dell’Arma dei Carabinieri territorialmente
competente e di conservare e di esibire ad ogni richiesta degli organi di polizia, e nel
termine da essi fissato, la copia dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza di determinazione o di modificazione delle prescrizioni.
o C) No, la libertà controllata comporta in ogni caso solo il divieto di detenere a qualsiasi
titolo armi, munizioni ed esplosivi, nonché l’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno nelle ore fissate, presso l’ufficio di Pubblica Sicurezza, o, in mancanza di
questo, presso il comando dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competente.
o D) Sì, la libertà controllata comporta in ogni caso solo il ritiro del passaporto, il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi nonché l’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno nelle ore fissate, presso l’ufficio di Pubblica Sicurezza, o, in mancanza di questo, presso il comando dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competente e di conservare e di esibire ad ogni richiesta degli organi
di polizia, e nel termine da essi fissato, la copia dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza di determinazione o di modificazione delle prescrizioni.
ig
13) La L. 689/81, regola in modo dettagliato il contenuto delle pene sostitutive. In relazione alla libertà controllata è statuito che essa comporta in ogni caso, tra l’altro, il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza salvo autorizzazione concessa di volta in volta per motivi di studio, di lavoro, di famiglia o di salute?
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o A) No, la libertà controllata comporta in ogni caso solo l’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno nelle ore fissate, presso l’ufficio di pubblica sicurezza, o, in
mancanza di questo, presso il comando dell’Arma dei Carabinieri territorialmente
competente e di conservare e di esibire ad ogni richiesta degli organi di polizia, e nel
termine da essi fissato, la copia dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza di determinazione o di modificazione delle prescrizioni.
o B) No, la libertà controllata comporta in ogni caso solo il ritiro del passaporto, il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi nonché l’obbligo di pre-
396
Parte Sesta - Le sanzioni penali del giudice di pace e le sanzioni sostitutive
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A
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sentarsi almeno una volta al giorno nelle ore fissate, presso l’ufficio di Pubblica Sicurezza, o, in mancanza di questo, presso il comando dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competente e di conservare e di esibire ad ogni richiesta degli organi
di polizia, e nel termine da essi fissato, la copia dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza di determinazione o di modificazione delle prescrizioni.
o C) No, la libertà controllata comporta in ogni caso solo il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, nonché l’obbligo di presentarsi almeno una
volta al giorno nelle ore fissate, presso l’ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza di questo, presso il comando dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competente.
o D) Sì.
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14) A quali organi compete verificare che il condannato in regime di libertà controllata
adempia alle prescrizioni impostegli?
se
li
o A) All’U.E.P.E.
o B) Al direttore dell’istituto che è il responsabile della misura.
o C) All’ufficio di pubblica sicurezza del luogo il cui il condannato sconta la libertà controllata o, in mancanza di questo, al comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente.
o D) Solo al magistrato di sorveglianza.
Es
15) Dispone la L. 689/81 all’art. 59 (Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva), che la pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell’ultimo
decennio, non può essere sostituita...
ht
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o A) Nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole.
o B) Nei confronti di coloro che hanno commesso delitti colposi contro la salute pubblica.
o C) Nei confronti di coloro che hanno commesso il reato di falso giuramento della parte.
o D) Nei confronti di coloro che hanno commesso il reato di corruzione per un atto d’ufficio.
ig
16) Dispone la L. 689/81 all’art. 59 (Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva), che la pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell’ultimo
decennio, non può essere sostituita...
C
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o A) Nei confronti di coloro che hanno commesso il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
o B) Nei confronti di coloro che hanno commesso il reato di usura.
o C) Nei confronti di coloro che hanno commesso il reato di commercio di sostanze alimentari nocive.
o D) Nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti
alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento
definitivo.
Questionario
397
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A
17) La pena pecuniaria...
S.
p.
o A) È una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi simile alla detenzione domiciliare.
o B) È una misura alternativa alla detenzione simile all’affidamento in prova ai servizi
sociali.
o C) Consiste in una riduzione della pena detentiva.
o D) È una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi.
18) In quale dei seguenti casi il giudice può sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria?
Quando ritiene che essa non debba essere superiore di dieci mesi.
Quando ritiene che essa non debba essere superiore di dodici mesi.
Quando ritiene che essa non debba essere superiore di sei mesi.
Quando ritiene che essa non debba essere superiore di nove mesi.
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A)
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19) Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di sei mesi, può sostituire tale pena
con l’applicazione di una sanzione sostitutiva?
Sì, con la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria.
Sì, con la sanzione sostitutiva dell’affidamento in prova al servizio sociale.
No.
Sì, solo con la sanzione sostitutiva della libertà controllata.
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A)
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20) La liberazione anticipata consiste...
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o A) In una detrazione di 120 giorni per ogni semestre di effettiva espiazione carceraria,
con correlativa anticipazione della scadenza della pena da espiare.
o B) Nell’espiazione della pena in stato di libertà, con affidamento del condannato all’assistenza e al controllo del servizio sociale anche ai fini del recupero dell’eventuale
stato di tossicodipendenza o alcool-dipendenza, per un periodo uguale quello della
pena da scontare.
o C) Nella permanenza del condannato fuori dal carcere nelle ore diurne per dedicarsi ad
attività di lavoro o di istruzione o comunque utili al reinserimento sociale.
o D) In una detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata, con correlativa anticipazione della scadenza della pena da espiare.
21) È corretto affermare che l’unico generico presupposto per poter usufruire della liberazione anticipata per riduzione della pena è una malattia di particolare gravità?
C
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o A) No, l’unico presupposto è una condotta significativa di effettiva partecipazione
all’operazione di rieducazione.
o B) No, l’unico presupposto è l’essere un ultrasessantenne inabile.
o C) Sì.
o D) No, l’unico presupposto è l’età ovvero non aver compiuto i 21 anni.
398
Parte Sesta - Le sanzioni penali del giudice di pace e le sanzioni sostitutive
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A
A)
B)
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D)
Se è inflitta la pena della reclusione per non meno di due anni.
Se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni.
Se è inflitta la pena della reclusione per non meno di sei anni.
Se è inflitta la pena della reclusione per non meno di tre anni.
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22) La libertà vigilata è sempre ordinata...
23) La libertà vigilata è sempre ordinata...
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o A) Quando il condannato è ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale.
o B) Se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a misure
di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualità e professionalità.
o C) Se è inflitta la pena della multa per non meno di 1549,37 (lire tre milioni) unitamente ad una pena detentiva di almeno un anno.
o D) Se è inflitta la pena della reclusione per non meno di due anni.
C
Risposte esatte: 1a; 2b; 3a; 4a; 5b; 6c; 7c; 8a; 9d; 10b; 11d; 12a; 13d; 14c; 15a; 16d; 17d; 18c; 19a; 20d; 21a; 22b; 23b.
Questionario
399
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