COMUNE DI MENAGGIO Provincia di Como CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE Stipula ipotesi il 30.06.2008 Parere revisore dei conti il 07.07.2008 Firmato il 14.07.2008 Inviato A.r.a.n. il 17 luglio 2008 1 IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI MENAGGIO PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 AI SENSI DEL CCNL 11.04.2008 Il giorno 30 del mese di giugno dell’anno 2008, presso la sede del Comune di Menaggio a seguito degli incontri per la definizione del contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Menaggio (CO), le parti negoziali composte da: Delegazione di parte pubblica, nella persona del Presidente: Giovanni De Lorenzi (Segretario comunale/Direttore generale) R.S.U., nelle persone di: Ghignoli Paolo, Ortelli Moreno. Ambrosi Lucia, Cereghini Giuseppe Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di: Pietro Erba, CISL FPS sottoscrivono la allegata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per le annualità economiche 2008 – 2009. Delegazione di parte pubblica (Segretario/D.G) F. to Giovanni De Lorenzi ________________________________ R.S.U., nelle persone di: F. to Ghignoli Paolo _____________________________________ F. to Ortelli Moreno_____________________________________ F. to Ambrosi Lucia______________________________________ Cereghini Giuseppe__________________________________ Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di: F. to Pietro Erba (CISL FPS) _____________________________ 2 CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI MENAGGIO PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 Premesso che: a) in data 30.06.2008 è stata sottoscritta la ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Menaggio per le annualità economiche 2008-2009; b) il revisore dei conti in data 07.07.2008, ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, d. lgs. 165 del 2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, d. lgs. 165 del 2001); c) la Giunta Comunale con deliberazione in data 08.07.2008 n. 112 , ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI. In data 14.07.2008 nella sede del Comune di Menaggio ha avuto luogo l’incontro tra: Delegazione di parte pubblica, nella persona del Presidente: Giovanni De Lorenzi (Segretario comunale/Direttore generale) R.S.U., nelle persone di: Ghignoli Paolo, Ortelli Moreno, Ambrosi Lucia, Cereghini Giuseppe Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di: Pietro Erba, CISL FPS Al termine dell’incontro le parti sottoscrivono definitivamente l’allegato contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Menaggio (CO) per le annualità economiche 2008 2009. Delegazione di parte pubblica (Segretario/D.G) F. to Giovanni De Lorenzi ________________________________ R.S.U., nelle persone di: F. to Ghignoli Paolo _____________________________________ F. to Ortelli Moreno_____________________________________ F. to Ambrosi Lucia______________________________________ F. to Cereghini Giuseppe__________________________________ Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di: F. to Pietro Erba (CISL FPS) _____________________________ 3 art. 1 Costituzione della delegazione trattante La delegazione trattante, costituita ai sensi dell’art. 10 del vigente CCNL 1.4.1999, è così composta: - Per la parte pubblica: Giovanni De Lorenzi (Segretario comunale/Direttore generale) - Per la parte sindacale: 1) I componenti della rappresentanza sindacale unitaria: Ghignoli Paolo, Ortelli Moreno, Ambrosi Lucia, Cereghini Giuseppe 2) I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL: Pietro Erba (CISL FPS) art. 2 Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione II presente contratto collettivo decentrato integrativo s’intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando: - sia firmato per la parte sindacale dalla RSU; - sia firmato dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL (partecipante alle trattative); - sia firmato dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta Comunale e sentito il parere del Revisori dei Conti. In tale quadro gli articoli successivi costituiscono valore di pre-contratto tra le parti, unitamente a tutti gli allegati connessi, dal momento della sigla su tutta la parte concordata. art. 3 Vigenza del contratto Il presente contratto è valido per tutta la vigenza del CCNL e in particolare per gli esercizi finanziari 20082009 così come previsto dall’art. 4 del CCNL 22.01.2004. Sono fatte salve le materie previste dal CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale. Sono definite, con apposito accordo annuale, le somme relative alla costituzione e alle modalità d’erogazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (artt. 15 e 17 del CCNL 1.4.99, artt. 31 e 32 CCNL 22.01.2004, art. 4 CCNL 9.05.2006 e art. 8 CCNL 11.04.2008 ) secondo i criteri previsti nel presente CCIA. Le parti si riservano di riaprire il confronto ogni qualvolta intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo. 4 CAPO I QUALITA’ DEL LAVORO ED INNOVAZIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI art. 4 Schema di protocollo delle relazioni sindacali 1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle parti, è definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati all’utenza, con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale; per tutto ciò apprezzata la partecipazione propositiva sindacale sull’organizzazione del lavoro. 2. L’Amministrazione garantisce la convocazione delle delegazioni, nei casi previsti dal C.C.N.L., entro 15 giorni dalla richiesta da parte delle organizzazioni sindacali. 3. Di ogni seduta deve essere previsto l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, e in ogni seduta dovrà essere steso un verbale sintetico degli argomenti affrontati. 4. Qualora gli argomenti in discussione non siano interamente trattati o vengano rinviati verrà fissata la data dell’incontro successivo. 5. Gli istituti dell’informazione e della concertazione vengono gestiti secondo le modalità e le dinamiche previste dall’art. 7 del CCNL 1.4.1999 e dal successivo art. 8, come sostituito dall’art. 6 del CCNL 22 gennaio 2004. art. 5 Regolamentazione del diritto di sciopero 1. Servizi interessati Ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto il 19.09.2002 nel Comparto RegioniAutonomie locali, sono interessati dalla presente regolamentazione i seguenti servizi: a) b) c) d) stato civile e servizio elettorale; igiene, sanità ed attività assistenziali; attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; produzione e distribuzione di beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi (acquedotto); e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; f) servizi concernenti l’istruzione pubblica; g) servizi del personale; h) servizi culturali; Nell’ambito dei servizi essenziali di cui sopra è garantita, esclusivamente la continuità delle seguenti prestazioni: 1) raccoglimento delle registrazioni di nascita e morte; 2) attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti; 3) servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme; 4) servizio di pronto intervanto e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale; 5) servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione, con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24; 6) fornitura di acqua, da garantire attraverso un ridotto numero di personale come nei giorni festivi nonché con la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove normalmente previste; 5 7) servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti: a. attività richiesta dall’autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori; b. attività di rilevazione relativa all’infortunistica stradale; c. attività di pronto intervento; d. attività della centrale operativa; e. vigilanza casa municipale; f. assistenza al servizio di cui al n. 5, in caso di sgombero della neve; 8) servizi culturali: da assicurare solo l’ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell’amministrazione; 9) servizi del personale limitatamente all’erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l’ultimo giorno di scadenza di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l’intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese; 10) servizio di nettezza urbana, nei termini fissati dal vigente accordo di settore; 11) servizi educativi e scolastici; 12) rilascio certificati e visure dal registro delle imprese con diritto di urgenza per partecipazione a gare d’appalto. Disciplina particolare per il personale degli asili nido: in relazione allo specifico servizio degli asili nido, viene assicurata la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili: a) svolgimento dell’attività educativa, di assistenza e vigilanza dei bambini. Gli scioperi proclamati per l’intera giornata, o/e brevi non possono comportare la chiusura degli asili nido per più di otto giorni l’anno. Gli scioperi brevi che sono alternativi a quelli indetti per l’intera giornata, possono essere effettuati solo nella prima o nell’ultima ora di attività. Se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi sono effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano. 2. Procedure di raffreddamento e di conciliazione Prima della proclamazione di ogni azione di sciopero, devono essere preventivamente espletate le procedure di conciliazione. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono: a) in caso di conflitto di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione; b) in caso di conflitto di rilievo locale, il Prefetto del Capoluogo di Provincia e il Sindaco se non direttamente coinvolto quale organo politico di vertice dell’amministrazione. I soggetti indicati entro 3 gg. Lavorativi (decorrenti dalla comunicazione scritta che chiarisce le motivazioni e gli obiettivi della proclamazione dello stato di agitazione) provvedono alla convocazione delle parti in controversia al fine di tentare la conciliazione. Il tentativo si considera altresì compiuto qualora i soggetti non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito. Dell’esito del tentativo di conciliazione viene redatto un apposito verbale sottoscritto dalle parti dal quale risultano le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Il verbale viene inviato alla Commissione di Garanzia. In caso di esito negativo nel verbale sono indicate le ragioni del mancato accordo, e le parti sono libere di procedere secondale consuete forme sindacali. Eventuali inadempienze relative alle procedure indicate determinano l’applicazione da parte della Commissione di Garanzia, di misure sanzionatorie a carico dei lavoratori e delle OO.SS. 3. Definizione dei contingenti minimi In riferimento ai servizi essenziali indicati, sono individuati i contingenti di personale esonerati dall’effettuazione dello sciopero, suddivisi per servizi, categorie e profilo. 6 4. Procedure di attivazione dei contingenti minimi Con regolamenti di servizio adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali, addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili. I protocolli in particolare individuano: a) le categorie e i profili professionali che formano i contingenti; b) i contingenti di personale, suddivisi per categoria e profilo professionale; c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale. In conformità alle previsioni dei regolamenti i dirigenti ed i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascun ente, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti, come sopra definiti, tenuto all’erogazione delle prestazioni necessarie. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro e non oltre il quinto giorno precedente la data dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, ove possibile. 5. Modalità di effettuazione degli scioperi Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono servizi essenziali, sono tenute a darne comunicazione all’ente interessato, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando in particolare la durata dell’astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all’ente. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive, di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero, una comunicazione completa e tempestiva circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dall’Amministrazione in caso di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: a) dal 10 al 20 agosto; b) dal 23 dicembre al 7 gennaio; c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo; d) due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale; e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturale. art. 6 Diritti e libertà sindacali 1. Per quanto riguarda i permessi sindacali, si prevede quanto segue: a) i permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dell'amministrazione sono utilizzati nel rispetto del monte ore spettante all’OO.SS. d’appartenenza e alla RSU secondo le modalità previste dal CCNL del 7 agosto 1998 e s.m.i. oltre che dalle altre norme vigenti in materia; 7 b) in applicazione dell'art. 30 della legge 300/1970 sono inoltre previsti, oltre il monte ore di cui sopra, permessi per le riunioni d’organismi direttivi statutari nazionali, regionali e provinciali secondo la disciplina di cui all'art. 11 del citato CCNL quadro. L'Amministrazione comunica con separato conteggio i permessi fruiti a tale titolo; c) le convocazioni dell'Amministrazione per partecipazione a trattative, confronti, concertazione e consultazioni, rientrano nel monte ore spettante alle OO.SS., fatto salvo si svolgano fuori orario di lavoro; d) oltre il monte ore di cui sopra le OO.SS. possono richiedere, per i loro dirigenti sindacali, in applicazione dell'art. 12 del già citato CCNL quadro, permessi non retribuiti per partecipazione a congressi o convegni di natura sindacale. Al fine di semplificare le procedure, per il rispetto dei termini di copertura previdenziale, l'Amministrazione non opererà trattenute nei confronti del dipendente ma provvederà a richiedere le somme corrispondenti, al lordo di tutti gli emolumenti, all’O.S. che ha presentato la richiesta del permesso. 2. Per quanto concerne le assemblee, si concorda che: a) rispetto del limite massimo consentito, la RSU e le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo decentrato possono indire assemblee del personale comunicando all'Amministrazione, di norma almeno tre giorni prima, la data, il luogo e l’orario dell'assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie o profili professionali, o aderenti a una O.S. firmataria del contratto; di norma le assemblee si svolgeranno in orario diverso da quello d’apertura al pubblico; b) l'Amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione; c) in caso d’assemblea l'Amministrazione individuerà, di concerto con le OO.SS., i contingenti minimi di personale che non potrà parteciparvi se non in disponibilità/reperibilità; d) il personale operante fuori della sede presso cui si svolge l'assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla partecipazione all'assemblea stessa; e) il personale partecipante alle assemblee è considerato in servizio ordinario, il prolungamento d’orario d’assemblea oltre il proprio orario di lavoro non sarà considerato dall’Ente. art. 7 Informazione e partecipazione dei lavoratori 1. Al fine di garantire al massimo la partecipazione dei lavoratori, l’Amministrazione attiverà, senza ulteriore informazione sindacale, tutti quegli strumenti atti alla circolazione dell’informazione, la raccolta di questionari anonimi di tipo percettivo sui servizi erogati, nonché “conferenze di servizio” articolate per uffici o che coinvolgano l’intero Ente. CAPO II LAVORO STRAORDINARIO art. 8 Lavoro straordinario 1. A partire dall’anno 2000 le risorse destinate alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario sono ridotte del 3% rispetto a quanto destinato per la stessa finalità nel 1999, come disposto dal 4° comma dell’art. 14 del C.C.N.L. 1° aprile 1999. Tale risparmio verrà utilizzato per incrementare il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. 2. Le parti si potranno incontrare successivamente per verificare le condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione del lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono permettere una ulteriore riduzione. Il negoziato individuerà soluzioni per una stabile riduzione dello straordinario, anche attraverso interventi di razionalizzazione dei servizi. 3. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del responsabile (del settore, d’area, di servizio, ufficio cui appartiene il dipendente) e dovrà essere debitamente motivata. L’autorizzazione dovrà fondarsi sulle esigenze organizzative e di servizio con divieto, pertanto, di 8 ogni forma generalizzata di autorizzazione tanto che ove le prestazioni di lavoro straordinario siano effettuate dal dipendente di sua iniziativa, senza la preventiva autorizzazione del responsabile, non potranno essere retribuite come lavoro straordinario né essere utilizzate per i riposi compensativi di cui all’ art. 38, comma 7 del CCNL del 14 settembre 2000. Detto principio può subire eccezioni solo se « la prestazione eccedente il normale orario di lavoro non consegue ad una libera scelta del dipendente e costituisce invece per lo stesso un preciso obbligo che nasce da ragioni organizzative cogenti in qualche modo ascrivibili a scelte dell’Amministrazione. 4. All’obbligo della prestazione deve corrispondere la concreta possibilità del pagamento. 5. A domanda del dipendente il lavoro straordinario potrà essere recuperato ai sensi delle norme contrattuali in vigore. Il comma 7 dell’ art. 38 del CCNL del 14 settembre 2000 consente al dipendente di fruire di riposo compensativo, a fronte di prestazioni di lavoro straordinario effettuate, previa autorizzazione; detto riposo compensativo potrà essere fruito compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. 6. Ai sensi del comma 83 dell’art. 3 della legge finanziaria per il 2008 si ribadisce un obbligo peraltro già sussistente da tempo ovvero quello della rilevazione automatica delle presenze del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, subordinando a ciò l’erogazione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario. 7. Per l’esercizio 2008, la determinazione delle disponibilità per lavoro straordinario è pari ad euro 13121,89= così come si evince dall’allegato 1) lettera F) al presente accordo. 8. ai sensi dell’art. 14 c. 3 del CCNL 1.04.1999 si ipotizza, anche in base alle risultanze a consuntivo dell’esercizio 2007, una riduzione progressiva e stabile del ricorso al lavoro straordinario, pari al 20% del monte ore autorizzato globalmente al personale dipendente per l’esercizio 2008. La verifica della realizzazione di tale ipotesi, verrà effettuata nel mese di febbraio 2009 e gli eventuali risparmi accertati verranno utilizzati prioritariamente per incrementare il fondo per le progressioni economiche orizzontali per il personale dipendente a valere dall’esercizio 2009 e successivi, previa definitiva riduzione del monte ore autorizzato per lavoro straordinario con decorrenza 1.01.2009. Ulteriori eventuali risparmi accertati, concorreranno ad integrare il fondo per la produttività collettiva per l’esercizio successivo, come previsto dall’art. 17 c. 5 del CCNL 1.04.1999. art. 9 Banca delle ore Ai sensi dell’art. 38-bis del CCNL 14.09.2000 al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario è istituita la Banca delle Ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. Nel conto delle ore confluiscono, su richiesta esclusiva del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, nel limite annuo stabilito di 70 ore individuali, da utilizzarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione, fatta salva l'esigenza di servizio che proroga il termine. Scaduto tale termine si provvederà d'ufficio all'azzeramento di tutte le ore non recuperate entro il termine predetto. Il dipendente è tenuto a comunicare, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, al proprio Responsabile, le prestazioni di lavoro straordinario di cui richiede il pagamento ovvero di cui intende usufruire con riposo compensativo. Le ore di lavoro straordinario di cui si richiede il recupero non potranno in alcun modo essere successivamente richieste in pagamento. Tale annotazione dovrà essere riportata nel prospetto riassuntivo mensile. A livello di Ente possono essere realizzati a richiesta delle OO.SS. incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della Banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione. Tali incontri dovranno essere convocati entro 15 giorni dalla richiesta. 9 Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Con cadenza semestrale verrà consegnato ai lavoratori il prospetto relativo alle ore accantonate nella Banca delle Ore, di quelle recuperate e di quelle portate in pagamento. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario da utilizzarsi come permessi compensativi, vengono pagate nelle scadenze previste per il pagamento del lavoro straordinario, con utilizzo del fondo previsto per le prestazioni di lavoro straordinario. Le prestazioni di lavoro straordinario rese oltre il limite delle 100 ore annuali della Banca delle Ore, per le quali si chiede il recupero, non danno luogo alla corresponsione delle maggiorazioni orarie. Eventuali splafonamenti delle 70 ore saranno possibili se nel budget di Settore sussisterà la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 14 comma 1 del CCNL del 01.04.1999 così come disciplinato nel precedente art. 8; ulteriori splafonamenti potranno trovare eventuale copertura nell'art. 14, comma 2 del CCNL del 01.04.1999. L'autorizzazione allo splafonamento dovrà essere confermata dal Direttore Generale se nominato o dal Segretario dell’ Ente. 10 CAPO III FINANZIAMENTI PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ art. 10 Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 1. Ai sensi dell’art. 15 del CCNL 1.04.1999, dell’art. 31 del CCNL 22.01.2004, dell’art. 4 del CCNL 9.05.2006 e dell’art. 8 del CCNL 11.04.2008, le parti danno atto che l’ammontare del fondo per le politiche di sviluppo per l’anno 2008, è determinato come da allegato 1) predisposto dall’ufficio personale che viene recepito concordemente dalle stesse. CAPO IV UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PER LA POLITICA DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ art. 11 Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 1. per l’anno 2008 le parti concordano con la proposta di utilizzo delle risorse di cui alla lettera E) dell’allegato 1) predisposto dall’ufficio personale. Si concorda altresì che le eventuali economie accertate dei vari fondi, concorrono ad integrare il fondo collettivo per la produttività per l’esercizio successivo. Specifiche per voce dell’utilizzo del fondo Ordinario Festivo l’indennità di lavoro ordinario festivo sarà corrisposta come di seguito: CAT C.5 C.5 DIPENDENTE RIVALETTO Viviana PISONI Luciano PERIODO 01.01 – 31.12 01.01 – 31.12 TOTALE IMPORTO MOTIVAZIONE Euro 500,00 Servizio Ordinario Festivo Euro 500,00 Servizio Ordinario Festivo Euro 1.000,00 Le parti concordano che il compenso sopra riportato verrà erogato dietro presentazione da parte del personale della richiesta di liquidazione delle ore effettuate, mediante corresponsione semestrale dello stesso. Nell’ambito del totale del fondo, vige la compensazione tra i vari dipendenti per quanto attiene agli importi presuntivi sopra evidenziati Rischio E’ l’esposizione continua e diretta al contatto con sostanze chimiche e biologiche, ovvero come da piano di valutazione dei rischi ai sensi della Legge 626/94, nonché i lavori di manutenzione stradale e segnaletica in presenza di traffico, e l’attività dei conduttori di macchine complesse.Non è prevista tale indennità per gli agenti di Polizia Locale in modo generalizzato.l’indennità di rischio sarà corrisposta come di seguito: CAT B.7 B.5 B.2 B.2 A.2 DIPENDENTE CEREGHINI Giuseppe BUTTI Franco CALIGARI Flavio GHERBI Mauro PEDUZZI Alberto TOTALE PERIODO 01.01 – 31.12 01.01 – 31.12 01.01 – 31.12 01.01 – 31.12 01.01 – 31.12 IMPORTO Euro 360,00 Euro 360,00 Euro 360,00 Euro 360,00 Euro 360,00 Euro 1800,00 Rischio Rischio Rischio Rischio Rischio MOTIVAZIONE art.37 CCNL 14.09.00 art.37 CCNL 14.09.00 art.37 CCNL 14.09.00 art.37 CCNL 14.09.00 art.37 CCNL 14.09.00 11 Le parti concordano quindi la corresponsione su base mensile del compenso annuo indicato nella soprariportata tabella, al personale dipendente avente diritto, mediante la suddivisione dello stesso in 12 mensilità unitamente all’erogazione dello stipendio mensile. Reperibilità E’ l’attività di rientro in servizio, entro 30 minuti, su chiamata per svolgere un intervento d’emergenza. Il rientro in servizio determina il pagamento straordinario e la perdita dell’indennità di reperibilità. l’indennità di reperibilità sarò corrisposta come di seguito: CAT B.7 B.5 B.2 B.2 A.2 DIPENDENTE CEREGHINI Giuseppe BUTTI Franco CALIGARI Flavio GHERBI Mauro PEDUZZI Alberto TOTALE PERIODO 01.01 – 31.12 01.01 – 31.12 01.01 – 31.12 01.01 – 31.12 01.01 – 31.12 IMPORTO Euro 1472,00 Euro 1472,00 Euro 1472,00 Euro 1472,00 Euro 1472,00 Euro 7360,00 MOTIVAZIONE Reperibilità Sab – Dom - Festivi Reperibilità Sab - Dom - Festivi Reperibilità Sab – Dom - Festivi Reperibilità Sab – Dom - Festivi Reperibilità Sab – Dom - Festivi Le parti concordano quindi la corresponsione su base mensile del compenso annuo indicato nelle soprariportata tabella, al personale dipendente avente diritto, mediante la suddivisione dello stesso in 12 mensilità unitamente all’erogazione dello stipendio mensile, dando atto che la loro corresponsione verrà eseguita in applicazione delle disposizioni legislative in materia, sia in base agli eventuali atto deliberativi disciplinanti gli stessi. Nell’ambito del totale del fondo, vige la compensazione tra i vari dipendenti per quanto attiene agli importi presuntivi sopra evidenziati. Particolari Posizioni Il compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 come sostituito dall’art. 7 del CCNL 9 maggio 2006 può essere determinato esclusivamente quando l’attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all’allegato A) del CCNL 31.3.99, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica. La tipicità della prestazione o del ruolo esclude la particolare posizione. Le particolari posizioni non sono generalizzate e non coincidono obbligatoriamente con la attribuzione della responsabilità di procedimento. Detto compenso non può essere superiore ad Euro 2.500,00 annui lordi. La quota riservata per compensare specifiche responsabilità del personale non incaricato delle posizioni organizzative viene così attribuita: a) Euro 1200,00 al personale responsabile della sicurezza degli accessi al C.N.S.D., della custodia delle quantita’ di sicurezza, emissione ed uso della Carta d’Identità Elettronica, nonché del servizio statistica e del programma INA SAIA; b) Euro 1500,00 al personale responsabile dell’Ufficio Segreteria del CISR; c) Euro 2000,00 al personale responsabile dell’ufficio manutenzione patrimonio comunale; d) Euro 1500,00 all’Economo Comunale in sostituzione del compenso previsto dalla deliberazione di incarico dello stesso; e) Euro 1000,00 alla coordinatrice dell’Asilo Nido Comunale; Particolari Responsabilità Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, è istituita una particolare Indennità, da definire annualmente in sede di contrattazione, per gli ufficiali di anagrafe, stato civile, elettorale, servizi tributi, archivisti informatici, personale degli URP, della Protezione Civile, messi notificatori con compiti di 12 ufficiale giudiziario e formatori professionali, cui siano affidate specifiche responsabilità con atto formale dell'Ente. Si conviene, pertanto, di attribuire le indennità previste dal presente articolo, per le posizioni individuate di seguito e secondo gli importi indicati: a) Euro 300,00 all’Ufficiale di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale; b) Euro 150,00 al Responsabile TARSU; c) Euro 150,00 al Responsabile ICI; La semplice attribuzione di responsabile di procedimento ad addetti di categoria C e D non dà titolo alla indennità in quanto l’attività procedimentale è ricompresa nelle attività dovute, come da declaratoria allegato A) del CCNL 31.3.99. Sistema di valutazione permanente Le parti convengono, visto l'art. 37 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, di confermare il sistema di valutazione permanente al fine di ricercare l'efficienza dell'organizzazione attraverso il recupero della spinta motivazionale, il riconoscimento dei risultati raggiunti e la valorizzazione della professionalità ed il coinvolgimento costante del personale. Il sistema di valutazione permanente è uno strumento unico, coerente, che si basa su principi semplici e gestisce anche la produttività, la progressione orizzontale ed è di supporto alla progressione verticale. Esso è costituito da elementi che valutano i diversi aspetti delle prestazioni lavorative dei dipendenti. La composizione ed il peso di questi elementi variano a seconda dell'istituto contrattuale e della categoria di appartenenza del dipendente. Il sistema di valutazione permanente ha una gradualità applicativa sperimentale durante la quale possono essere adottati tutti gli aggiustamenti migliorativi che le parti ritengono opportuni. Produttività Individuale e Collettiva II sistema d’incentivazione del personale si baserà sull'attuazione degli obiettivi tratti dalla Relazione Previsionale e Programmatica annuale, dai P.e.g. assegnati al centro di responsabilità o servizio. Il personale interessato è quello di ruolo organico che abbia avuto una presenza effettiva in servizio di almeno 3 mesi escluse le assenze a qualsiasi titolo, tranne gli infortuni sul lavoro ed il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Ad ogni settore servizio viene distribuito un budget monetario calcolato proporzionalmente al numero dei dipendenti assegnati: sulla base delle somme a disposizione i Responsabili dei servizi elaborano, all’inizio di ciascun esercizio finanziario, progetti congruenti con gli obiettivi di PEG assegnati. La valutazione dei progetti e dell’apporto individuale teso al raggiungimento degli obiettivi e la correlata determinazione dei valori economici da corrispondere al singolo dipendente è di esclusiva competenza del Responsabile di Servizio, sulla base dei criteri che seguono. 1) Ai fini dell’erogazione dell’incentivo, ad ogni dipendente viene assegnato un importo di produttività massimo percepibile (nel caso di valutazione al 100% del premio) determinato sulla base della seguente scala parametrale: CATEGORIA A B C D PARAMETRO 100 110 120 130 La somma dei prodotti di ciascun parametro per il numero di unità appartenenti alle diverse categorie correlate con il personale, determina il totale dei punti di riferimento. Il valore monetario di ogni punto è dato dal rapporto tra il monte incentivi ed il totale dei punti come sopra determinati. 13 L’incentivo massimo attribuibile è dato dal prodotto tra il valore del punto ed il parametro della categoria di appartenenza. 2) Il premio assegnabile sarà poi decurtato per i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi motivo, ad eccezione dell’astensione obbligatoria per maternità, in misura pari a 1/365 per ogni giorno di assenza. 3) Il premio individuale sarà graduato in proporzione ai risultati raggiunti determinati dal punteggio della scheda e in relazione all’effettivo servizio prestato (part-time, aspettative, congedi, ..). 4) Il responsabile di servizio dovrà comunicare ai singoli dipendenti i contenuti della relativa scheda di valutazione. Il valutato dovrà sottoscrivere la scheda per presa visione. 5) L’erogazione del premio individuale, in un’unica soluzione annuale, sarà effettuata entro i primi due mesi dell’anno successivo. 6) Per l’attribuzione effettiva dei premi individuali (nei limiti del premio assegnabile decurtato delle assenze), dovranno essere seguiti i seguenti criteri: a) Miglioramento dei livelli di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi, anche attraverso l’assegnazione di specifici obiettivi di cui al Peg; b) Rispetto del seguente sistema di valutazione: METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI PER PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE DESCRIZIONE La metodologia si propone l’obiettivo di valutare le prestazioni ed i risultati dei dipendenti, prendendo in considerazione gli elementi e gli indicatori distinti per categoria riportati nell’allegato A, con esclusione dell’elemento “Esperienza acquisita” (anzianità acquisita nelle categorie A, B e C) e relativo valore quantitativo associato. La valutazione finale avviene pertanto mediante la compilazione della scheda di valutazione individuale: il metodo si basa su un sistema numerico che assegna, in corrispondenza di ciascuno degli elementi d’apprezzamento individuati nella scheda, uno specifico valore quantitativo, nell’ambito di un plafond predeterminato, con attribuzione del valore massimo parziale indicato a fianco di ciascun elemento. Tale metodologia viene utilizzata per la erogazione degli incentivi di produttività ai dipendenti secondo quanto di seguito riportato. Il punteggio massimo è stabilito: CATEGORIA “A” PUNTI 65 Per punteggi inferiori a 32 non si assegna alcun premio. Per punteggi compresi tra 32 e 43 si assegna sino al 50% del premio stabilito. Per punteggi compresi tra 44 e 54 si assegna sino al 70% del premio stabilito. Per punteggi compresi tra 55 e 65 si assegna sino al 100% del premio stabilito. CATEGORIA “B” e “C” PUNTI 125 Per punteggi inferiori a 62 non si assegna alcun premio. Per punteggi compresi tra 62 e 83 si assegna sino al 50% del premio stabilito. Per punteggi compresi tra 84 e 104 si assegna sino al 70% del premio stabilito. Per punteggi compresi tra 105 e 125 si assegna sino al 100% del premio stabilito. 14 CATEGORIA “D” PUNTI 135 Per punteggi inferiori a 65 non si assegna alcun premio. Per punteggi compresi tra 65 e 85 si assegna sino al 50% del premio stabilito. Per punteggi compresi tra 86 e 105 si assegna sino al 70% del premio stabilito. Per punteggi compresi tra 105 e 135 si assegna sino al 100% del premio stabilito. Gli interessati in caso di disaccordo con i Responsabili titolari della posizione organizzativa, possono presentare ricorso al nucleo di valutazione. E’ fatto divieto di pubblicizzare le valutazioni individuali che rimangono nella sfera della privacy e trattate in tal senso. La presa visione sarà certificata mediante sottoscrizione da effettuarsi sotto la supervisione e responsabilità del Responsabile. Il Nucleo di valutazione provvederà a verificare la congruità applicativa delle metodologie di valutazione dell’apporto individuale. art. 12 PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELL'AMBITO DELLA CATEGORIA. Dato atto che: 1) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriali B3 e D3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali: - per la categoria A dalla posizione A1 alla A5; - per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 a B7; - per la categoria C dalla posizione C1 alla C5; - per la categoria D dalla posizione D1 alla D6 e dalla posizione D3 a D6; 2) il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato nella tabella C allegata al CCNL del 11.04.2008 e s.m.i.; 3) con l'art. 34, comma 5 del CCNL 22.01.2004 non trova più applicazione la disciplina relativa al costo medio ponderato di ciascun percorso economico; 4) in caso di progressione verticale fra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale della nuova categoria di classificazione fatto salvo l'eventuale trattamento economico superiore acquisito per effetto di progressione orizzontale nella precedente categoria. In quest'ultimo caso viene conservata ad personam la differenza di trattamento economico, con riassorbimento della stessa a seguito di progressione economica orizzontale nella nuova categoria; 5) al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza; 6) In applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti: 1. per le selezioni relative a tutte le categorie economiche successive a quella iniziale, accanto alla valutazione delle prestazioni svolte secondo il vigente sistema di valutazione ricorrono il criterio dell'esperienza professionale acquisita ed il criterio dell'arricchimento professionale derivante da interventi formativi e di aggiornamento professionale secondo le modalità contenute nelle schede di valutazione di cui all'allegato A; 2. ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza, tenuto conto di quanto sancito dal comma 1 dell’art. 9 del CCNL 11.04.2008, è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione due anni di servizio prestato presso l’Ente e/o altro ente pubblico a seguito di mobilità del dipendente, ma si richiede la permanenza di almeno un anno presso il 15 Comune di Menaggio in modo da consentire una valutazione da parte del Responsabile. L’anno di permanenza si considera maturato nell’anno solare anche se la valutazione dovesse avvenire in data antecedente il 31 dicembre. Nel caso di progressione verticale, cambiando l'inquadramento giuridico del dipendente, e/o di progressioni orizzontali, l'anzianità di servizio nella categoria viene azzerata; 3. la progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della propria categoria in ordine decrescente in applicazione delle modalità indicate nella scheda per la progressione orizzontale di cui all'allegato A; 4. l'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è comunque subordinata al raggiungimento di una valutazione minima pari a: - almeno punti 65 per la valutazione dei dipendenti di categoria “A”; - almeno punti 110 per la valutazione dei dipendenti di categoria “B” e “C”; - almeno punti 100 per la valutazione dei dipendenti di categoria “D”; 5. a parità di punteggio verrà data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella posizione economica, nel caso di ulteriore parità al più anziano di età; L'allegato A rappresenta il risultato della procedura di concertazione di cui all'art. 16, comma 2, lett. d) del CCNL del 31.3.1999 finalizzata alla definizione del sistema permanente di valutazione quale presupposto necessario per l'applicazione del presente articolo. Per l'attuazione della progressione economica all'interno della categoria secondo la disciplina del precedente punto A) sono destinate con riferimento all’esercizio 2008 le seguenti risorse: ANNO 2008 Euro 46809,11 La parti concordano la necessità di provvedere alla ricognizione, alla data del 1.1.2008 delle risorse già destinate al personale dipendente cui sono state attribuite nei decorsi anni le progressioni economiche orizzontali, al fine di quantificare altresì la disponibilità per nuove progressioni nell’esercizio 2008. A Tal fine si incarica l’ufficio personale di procedere alla rilevazione, assumendo idonea determinazione del Responsabile del Servizio in tal senso.A seguito di tale provvedimento, una volta accertate disponibilità del fondo, le parti concordano la seguente ipotesi di piano delle progressioni: ANNO 2008 nr. 1 passaggio da B.5 a B.6 nr. 1 passaggio da C.2 a C.3 art. 13 Retribuzione di posizione e di risultato per le posizioni organizzative 1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato ed assorbe tutte le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 2. Ai sensi dell’art. 10 del CCNL 22 gennaio 2004, il personale titolare di una delle aree di posizione, ha diritto ad una retribuzione di risultato che varia da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 25 per cento del valore economico della retribuzione di risultato a condizione che la valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente sia stata positiva. 3. Per ogni responsabile è predisposta una scheda di valutazione in modo tale da associare un punteggio da uno (risultato non soddisfacente) a cinque (risultato molto soddisfacente) ad ognuno dei parametri usati per la valutazione. Sulla base del punteggio complessivamente ottenuto da ogni responsabile è stata calcolata la retribuzione di risultato seguendo una precisa regola matematica. 4. Alla valutazione provvederà il nucleo di valutazione. I risultati saranno strettamente correlati agli obiettivi definiti con il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.). I parametri usati per la valutazione sono stati i seguenti: 1) Rispetto dei tempi assegnati, ovvero è stata valutata la capacità del responsabile di ottenere i risultati prefissati nei tempi assegnati e l’abilità nel ridurre gli stessi quando possibile; 16 2) Semplificazione delle fasi progettuali, questo parametro vuole misurare la capacità del responsabile di gestire in modo efficiente i procedimenti; 3) Incisività nella realizzazione del programma dell’ente. Questo parametro riguarda l’efficacia dell’azione del singolo responsabile. 4) Congruità rispetto alle linee politico programmatiche. 5) Livello di miglioramento delle attività di routine. Questo parametro vuole misurare la capacità organizzativa del responsabile nel gestire le risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle proprie attività abituali. Si ritiene che questa abilità sia richiesta in modo particolare per i responsabili dei servizi in considerazione del loro ruolo apicale. 6) Risultato conseguente rispetto al contesto ambientale interno esterno. Quest’ultimo parametro riguarda l’efficacia del servizio gestito dal singolo responsabile. La regola seguita per associare al punteggio complessivo la percentuale in base alla quale calcolare la retribuzione di risultato è stata la seguente: a) per punteggi inferiori a 7 punti non si assegna l’indennità di risultato e l’incarico può essere revocato. b) per punteggi pari ad 8 punti si assegna l’indennità di risultato pari al 10% dell’indennità di posizione. c) per punteggi pari a 30 punti si assegna l’indennità di risultato pari al 25% dell’indennità di posizione (che corrisponde al valore massimo attribuibile sulla base del vigente contratto di lavoro); d) per punteggi tra 8 e trenta punti si procede in proporzione per interpolazione lineare, ovvero la percentuale di indennità di risultato (I.R.) per un punteggio (p) ottenuto all’interno dell’intervallo tra 8 e 30 punti è ottenuta con la seguente formula: I.R. (in percentuale) = 100+15*p 22 Scheda di valutazione Indicatori Valutazione Punti Punteggio attribuito 1) Rispetto dei tempi assegnati Contrazione dei tempi Rispetto dei tempi Inosservanza dei tempi 2) Semplificazione delle fasi progettuali 3) Incisività nella realizzazione del programma dell’ente Elevata 5 Apprezzabile 2 Negativa 0 Elevata 5 Apprezzabile 3 Modesta 1 Elevata 5 Apprezzabile 2 Ridotta 0 Diretta 5 Tendenziale 2 Scarsa 0 5) Flessibilità e disponibilità al cambiamento Buono 5 4) Congruità rispetto alle linee politico programmatiche dei compiti assegnati 6) Risultato conseguente rispetto al contesto ambientale interno/esterno Soddisfacente 3 Modesto 1 Elevato 5 Apprezzabile 3 Ridotto 1 TOTALE Le parti danno atto che il presente articolo pur contenuto nel CCIA è materia di concertazione e con la sottoscrizione del presente è considerata esperita la concertazione. 17 art. 14 Progressione verticale La regolazione e la attuazione delle “progressioni verticali” sono ricomprese nella attività di gestione di diritto comune secondo la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001. 1. La Giunta del Comune determina, con le modalità e i criteri di cui al piano occupazionale annuale e triennale, i posti vacanti nella dotazione organica, alla cui copertura si procede mediante procedure selettive tra i dipendenti appartenenti alla categoria immediatamente inferiore. 2. Alle procedure selettive può partecipare il personale interno, in servizio da almeno tre anni nella categoria di appartenenza, anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, fatti salvi quelli prescritti dalle vigenti normative. 3. Il bando è approvato dal Responsabile competente e fissa le modalità della selezione con particolare riferimento all'accertamento delle conoscenze e della capacità professionale dei candidati in rapporto al posto dal ricoprire nonché gli ulteriori requisiti d’ammissione. L'avviso è pubblicato all'Albo Pretorio per un periodo non inferiore a 10 giorni. 4. Saranno considerati unici titoli valutabili da curriculum i corsi di formazione attinenti al posto da ricoprire se l’attestato di frequenza al corso conterrà valutazioni di merito o superamento di prova finale del candidato. 5. La selezione deroga dalle norme concorsuali sull’accesso e sarà caratterizzata dall’individuazione del potenziale presente nei candidati a ricoprire il posto messo a bando. Il bando conterrà, quindi, una sintetica analisi del posto e del ruolo da ricoprire. 6. Le commissioni esaminatrici delle selezioni derogano da quelle concorsuali con accesso dall’esterno, possono essere ridotte nei componenti e/o contenere specialisti finalizzati a cogliere le caratteristiche della personalità dei candidati. 7. Il personale riclassificato con le procedure di cui al presente articolo non è soggetto al periodo di prova. Le parti danno atto che il presente articolo pur contenuto nel CCIA è materia di concertazione e con la sottoscrizione del presente è considerata esperita la concertazione. 18 CAPO V ORARIO DI LAVORO art. 15 CRITERI GENERALI PER LE POLITICHE DELL’ORARIO DI LAVORO -Riduzione dell’orario di lavoro L’orario di lavoro generale è di 36 ore settimanali, per i lavoratori a tempo pieno, ed è funzionale all’orario di servizio e all’orario di apertura al pubblico ed è articolato, di norma, su 5 giorni settimanali con 3 rientri pomeridiani, in modo tale da garantire la più ampia fruibilità dei servizi da parte degli utenti. Nella distribuzione dell’orario di lavoro, improntata a criteri di flessibilità, vengono utilizzati diversi sistemi di articolazione dell’orario di lavoro secondo le modalità previste al comma 4 dell’art. 17 del CCNL del 6.7.1995 Le parti concordano di procedere con cadenza annuale - nei servizi interessati - ad una verifica circa i presupposti e le condizioni per l’attuazione della riduzione d’orario di cui all’articolo 22 del CCNL dell’1 aprile 1999. art. 16 Lavoro part time 1. I posti part-time previsti nella dotazione organica o trasformati su richiesta non possono essere superiori al contingente determinato ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni contrattuali. 2. Il rapporto di lavoro del dipendente del Comune è automaticamente trasformato, da tempo pieno a tempo parziale, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta formulata secondo le modalità previste dalla vigente disciplina. 3. Valutata la richiesta avanzata in relazione alle proprie esigenze l’Ente: a) formalizza l’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro; b) differisce con provvedimento motivato la trasformazione del rapporto, per un periodo non superiore a 6 mesi, quando la stessa arrechi grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, avuto riguardo alle mansioni svolte dal dipendente e alla sua posizione nell’organizzazione del Comune; c) nega, con provvedimento motivato, la trasformazione quando l’attività di lavoro che il dipendente intende svolgere determini concreto conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta oppure quando la trasformazione pregiudichi o renda maggiormente onerosa l’erogazione di attività di servizio alla persona; d) contestualmente alla concessione del part time, il dipendente potrà essere assegnato, nel rispetto della categoria di appartenenza, a un servizio diverso da quello di attuale destinazione. Art. 17 Buoni pasto Le parti concordano sull’istituzione del servizio mensa sostitutivo con un buono pasto, previsto all’art. 46 delle code contrattuali del CCNL 01/4/2000, del valore di € 5,16, e che l’erogazione al personale avverrà secondo la disciplina di cui all’art. 45 delle suddette code contrattuali ed in conformità delle disposizioni che seguono. 19 a. Ai dipendenti che, per esigenze e soluzioni organizzative delle strutture in materia d’orario di lavoro, prestano servizio con rientri pomeridiani, spettano i buoni pasto sostitutivi della mensa nella forma del ticket restaurant. b. I buoni pasto verranno consegnati da un incaricato del settore personale. c. Fermo quanto precede, qualora si rendesse necessario il prolungamento pomeridiano dell’orario per lavoro straordinario o per recupero, per esigenze eccezionali di servizio, debitamente autorizzato dal Responsabile di settore, è riconosciuto il diritto al buono pasto sostitutivo della mensa. d. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro, in un intervallo minimo di trenta minuti e massimo di due ore tenendo conto dell’orario di servizio. CAPO VI SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE art. 18 Formazione La formazione dovrà nel tempo riguardare tutto il personale dipendente e dovrà essere effettuata nel biennio contrattuale, secondo una programmazione concordata tra le parti, suddivisa per funzioni e obiettivi e finalizzata: - a fornire strumenti normativi, comportamentali e tecnici per lo svolgimento della propria attività lavorativa e per un miglioramento della propria professionalità; - a favorire i processi di innovazione delle procedure e dell'integrazione tra i servizi; - alla progressione economica orizzontale e verticale del personale. E’ considerata formazione l’attività di apprendimento svolta presso l’Ente o presso Agenzie formative purché essa abbia sempre come esito finale un documento che attesti la frequenza al percorso formativo, e, ove concordato, anche una valutazione dell’apprendimento attraverso il superamento di una prova finale. In tal caso i formatori dovranno restituire all’interessato e all’Ente un attestato di frequenza contenente valutazione in trentesimi dell’apprendimento o della prova finale. L’individuazione delle competenze alle quali riferire sia la formazione delle professionalità che la valutazione delle prestazioni è una responsabilità di tipo dirigenziale, essendo infatti compito dell’Ente identificare quelle che sono le competenze chiave, in termini di conoscenze e capacità, coerenti con i valori e gli obiettivi di sviluppo previsti nel programma politico. L’esito di tale impegno sarà l’elaborazione di un portafoglio di competenze relative a ciascun profilo di ruolo/posizione, ottenuto con l’utilizzo di metodologie che facciano riferimento agli approcci più avanzati nel campo della gestione del personale per competenze. A tal fine si può prevedere l’attivazione di un gruppo di lavoro interno all’Ente affiancato eventualmente da esperti esterni che identifichino quali sono le soglie delle competenze distintive necessarie sia per l’evoluzione dei ruoli che per la crescita dell’apprendimento organizzativo. La somma stanziata sul bilancio di ciascun anno e non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario è vincolata al riutilizzo con le stesse finalità nell'esercizio successivo. CAPO VII PREVENZIONE, SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE DI LAVORO art. 19 Prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro 1. In accordo e con la collaborazione del R.l.s. e RSU vanno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, alla messa a norma delle apparecchiature o degli impianti, alle condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie ed ausiliarie e di coloro che percepiscono l'indennità di disagio o di rischio. 2. Vanno altresì predisposte opportune iniziative per facilitare le attività di dipendenti disabili e l'applicazione delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche. 20 CAPO VIII MONITORAGGIO E VERIFICHE art. 20 Monitoraggio e verifiche Al fine di approfondire e monitorare la situazione di specifiche problematiche inerenti all'attività dell'Ente in relazione all'applicazione del presente CCNL si costituisce la seguente commissione bilaterale composta in modo paritetico dall'Amministrazione e dalle rappresentanze sindacali, che svolgeranno la propria attività in orario di lavoro, e che sarà composta: Amministrazione: Segretario/Direttore Generale e Responsabile di posizione organizzativa coinvolto; OO.SS. Il Rappresentante sindacale di volta in volta designato. La commissione è convocata da una delle parti. L’interpretazione autentica del presente contratto è demandata alla delegazione trattante. art. 21 Comitato Paritetico sul Mobbing Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 25 del CCNL dell’1.4.1999 le parti si impegnano ad attivare il Comitato per il mobbing al fine di contrastare forme di sistematica violenza morale o psichica in occasione di lavoro attuata dal datore di lavoro o da altri dipendenti nei confronti di un lavoratore. L’ente dovrà garantire strumenti idonei al funzionamento del comitato e valorizzare e pubblicizzare con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dal comitato. Al comitato sono demandati i seguenti compiti: raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza; individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale; formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato; formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta. art. 21 Norme finali Il presente contratto integrativo decentrato sostituisce il precedente accordo siglato il 11.06.2004. per tutto quanto non contemplato nel presente CCDI si fa riferimento alle disposizioni dei vigenti CCNL. 21 Allegato A: Schede di valutazione del personale Il metodo che si propone fonda su un sistema numerico che assegna, in corrispondenza di ciascuno degli elementi d’apprezzamento individuati dal CCNL, uno specifico valore quantitativo, nell’ambito di un plafond predeterminato, con attribuzione del valore massimo parziale indicato a fianco di ciascun elemento. Scheda di valutazione per la progressione nell'ambito della CATEGORIA “A” Grado/livello Valore ESPERIENZA presso enti extra comparto in mansioni non attinenti 0,1/mese (max 10) ACQUISITA (30) presso enti del comparto in mansioni non attinenti 0,1/mese (max 15) Anzianità acquisita nella presso enti extra comparto in mansioni afferenti 0,1/mese (max 20) categoria presso enti del comparto in mansioni afferenti 0,1/mese (max 30) Assiduità nell'assolvere la prestazione assegnata da 0 a 5 Capacità di stabilire un clima favorevole alla produzione da 0 a 5 QUALITA' DELLA Grado di puntualità nell'assolvimento della prestazione da 0 a 5 PRESTAZIONE (45) Grado di precisione nell'assolvimento della prestazione da 0 a 5 Livello di conseguimento Capacità di adattamento operativo all'intervento richiesto da 0 a 5 obiettivi e risultati Duttilità alle esigenze gestionali da 0 a 5 Capacità di adattamento ai mutamenti organizzativi da 0 a 5 Propensione alla collaborazione da 0 a 5 Capacità d'iniziativa organizzativa da 0 a 5 RISULTATI Grado di realizzazione degli obiettivi assegnati da 0 a 5 CONSEGUITI Quota dell'apporto individuale negli obiettivi di gruppo da 0 a 5 ( 20) Polivalenza funzionale negli obiettivi assegnati da 0 a 5 Capacità di sviluppare leadership negli obiettivi di gruppo da 0 a 5 TOTALE 95 Elemento Scheda di valutazione per la progressione nell’ambito delle Categorie “B” E “C” Grado/livello Valore ESPERIENZA presso enti extra comparto in mansioni non attinenti 0,1/mese (max 10) ACQUISITA (30) presso enti del comparto in mansioni non attinenti 0,1/mese (max 15) Anzianità acquisita nella presso enti extra comparto in mansioni afferenti 0,1/mese (max 20) categoria presso enti del comparto in mansioni afferenti 0,1/mese (max 30) Assiduità nell'assolvere la prestazione assegnata da 0 a 5 Capacità di sviluppare leadership di gruppo da 0 a 5 Capacità di stabilire un clima favorevole alla produzione da 0 a 5 Grado di puntualità nell'assolvimento della prestazione da 0 a 5 QUALITA' DELLA Grado di precisione nell'assolvimento della prestazione da 0 a 5 PRESTAZIONE (60) Capacità di adattamento operativo all'intervento richiesto da 0 a 5 Livello di conseguimento Duttilità alle esigenze gestionali da 0 a 5 obiettivi e risultati Capacità di adattamento ai mutamenti organizzativi da 0 a 5 Propensione alla collaborazione da 0 a 5 Capacità propositiva per migliorare la prestazione da 0 a 5 Propensione ai rapporti con l'utenza da 0 a 5 Capacità d'iniziativa organizzativa da 0 a 5 RISULTATI Grado di realizzazione degli obiettivi assegnati da 0 a 5 CONSEGUITI Quota dell'apporto individuale negli obiettivi di gruppo da 0 a 5 ( 20) Polivalenza funzionale negli obiettivi assegnati da 0 a 5 Capacità di sviluppare leadership negli obiettivi di gruppo da 0 a 5 Rispetto degli impegni assunti in via gerarchica da 0 a 5 IMPEGNO PROFUSO Rispetto degli impegni assunti nei rapporti orizzontali da 0 a 5 (25) Rispetto degli impegni assunti con l'utenza da 0 a 5 Grado di profusione delle risorse professionali da 0 a 5 Grado di profusione delle risorse culturali e di esperienza da 0 a 5 PRESTAZIONI RESE Operatività funzionale autonoma da 0 a 5 (20) Operatività funzionale nell'ambito di istruzioni da 0 a 5 (con maggior grado di Abilità applicativa da 0 a 5 arricchimento Capacità di sfruttamento delle cognizioni da 0 a 5 professionale) TOTALE 155 Elemento Valutaz. Valutaz. 22 Scheda di valutazione per la progressione nell'ambito della CATEGORIA D Grado/livello Valore Assiduità del livello di prestazione da 0 a 5 Capacità di sviluppare leadership di gruppo da 0 a 5 Capacità di stabilire un clima favorevole alla produzione da 0 a 5 Livello di puntualità nell'assolvimento della prestazione da 0 a 5 QUALITA' DELLA Livello di precisione nell'assolvimento della prestazione da 0 a 5 PRESTAZIONE (70) Capacità di adattamento operativo all'intervento richiesto da 0 a 5 Livello di conseguimento Duttilità alle esigenze gestionali da 0 a 5 obiettivi e risultati Capacità di adattamento ai mutamenti organizzativi da 0 a 5 Propensione alla collaborazione da 0 a 5 Grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente da 0 a 5 Capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi da 0 a 5 Partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità da 0 a 5 Iniziativa personale da 0 a 5 Capacità di proporre soluzioni innovative/migliorative da 0 a 5 Grado di realizzazione degli obiettivi assegnati da 0 a 5 RISULTATI Quota dell'apporto individuale negli obiettivi di gruppo da 0 a 5 CONSEGUITI Polivalenza funzionale negli obiettivi assegnati da 0 a 5 ( 20) Capacità di sviluppare leadership negli obiettivi di gruppo da 0 a 5 Rispetto degli impegni assunti nei rapporti gerarchici da 0 a 5 IMPEGNO PROFUSO Rispetto degli impegni assunti nei rapporti orizzontali da 0 a 5 (25) Rispetto degli impegni assunti nei rapporti con l'utenza da 0 a 5 Grado di profusione delle risorse professionali da 0 a 5 Grado di profusione delle risorse culturali e di esperienza da 0 a 5 PRESTAZIONI RESE Operatività funzionale autonoma da 0 a 5 (20) Operatività funzionale nell'ambito di istruzioni da 0 a 5 (con maggior grado di Abilità applicativa da 0 a 5 arricchimento Capacità di sfruttamento delle cognizioni da 0 a 5 professionale) TOTALE 135 Elemento Valutaz. 23