C.A.P. 84020 e-mail: [email protected] COMUNE DI OLIVETO CITRA Provincia di Salerno PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI OLIVETO CITRA E COMUNITA’ MONTANA ALTO E MEDIO SELE PARTE PRIMA Disposizioni Generali Il Comune di Oliveto Citra, nella persona del Sindaco, • Visti gli articoli 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in tema di esercizio associato delle funzioni di coordinamento mediante accordi; • Visto il Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 che attribuisce al Governo il compito di conferire compiti e funzioni amministrative a comuni, province, comunità montane e regioni; • Viste le disposizioni degli artt. 23 e seg del D.Lsg. 31 Marzo1998 n. 112 con i quali sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione degli impianti produttivi; • Considerato, in particolare, che l’art. 24 comma 1, del medesimo D.Lsg. prevede che ogni comune esercita tale funzione singolarmEnte o anche in forma associata con gli altri Enti locali, assicurando che un’unica struttura sia responsabile dell’intero procedimento; 2 • Considerato che la semplificazione dei procedimenti amministrativi rappresenta un obiettivo primario della pubblica Amministrazione; • Visto il regolamento delegificante approvato con DPR 20 0ttobre 1998 n. 447, come modificato dal DPR n. 440/2000, recante la disciplina di semplificazione del procedimento di autorizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione degli impianti produttivi; • Verificato che le singole Amministrazioni terze risultano essere direttamente coinvolte in una serie di procedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 e seg del D.Lsg. 31 Marzo1998 n. 112, è necessario individuare forme e strumenti di partecipazione che consentano di abbreviare i tempi di risposta degli uffici pubblici alle istanze presentate dagli imprenditori; TENUTO CONTO Che si ritiene opportuno concordare soluzioni organizzative e procedimentali tali da consentire lo sviluppo delle più adeguate condizioni di esercizio dell'attività dello Sportello Unico; Dell’esigenza di rendere operativa l’attività informativa e di consulenza dello Sportello Unico, anche mediante la valorizzazione delle forme di comunicazione telematica previste dalle normative di riferimento e dal più ampio progetto governativo di egovernment; 3 Che il procedimento autocertificato comporta -tra l’altro- che le Amministrazioni facciano pervenire gli atti in termini ristretti, a pena dell’applicazione dell’istituto del silenzio assenso; Dell’esigenza di dettare, attraverso attività di coordinamento e concertazione delle fasi operative, criteri organizzativi, procedimentali ed interpretativi uniformi, anche al fine di superare eventuali dubbi interpretativi e problemi di coordinamento esterno ed interno alle Amministrazioni Comunali; IL COMUNE DI OLIVETO CITRA CONVIENE Di consolidare i rapporti tra tutte le Amministrazioni competenti in materia di realizzazioni, ampliamento, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione degli impianti produttivi, al fine di assicurare l’unicità del procedimento di cui all’art. 25, comma 1 D. Lgs. 31 Marzo1998 n. 112; Di disciplinare le responsabilità e gli impegni reciproci attraverso la sottoscrizione del presente PROTOCOLLO DI INTESA estendibile alla firma di tutte le Amministrazioni Pubbliche coinvolte nel procedimento unico di cui al DPR 447/98 e s.m. e i.. 4 ARTICOLO 1 FINALITA’ DELL’ACCORDO 1. Il presente accordo regola gli impegni reciproci per l’istituzione ed il corretto ed efficace funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Oliveto Citra con le Amministrazioni coinvolte nelle procedure di competenza dello stesso Sportello, firmatarie del presente Protocollo di Intesa. ARTICOLO 2 INFORMAZIONE 1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, Il Comune di Oliveto Citra ed associati si impegnano a: a) comunicare all’Ente sottoscrittore del Protocollo, e titolare di endoprocedimenti rientranti nella disciplina di cui al D.Lgs. 112/98, ogni eventuale variazione o cambiamento relativo allo Sportello Unico (localizzazione, orari di accesso, referenti, etc.); b) consolidare lo stretto rapporto di collaborazione instaurato nell’ambito della gestione dei procedimenti in materia di attività produttive al fine di improntare, a livello locale, l’attività amministrativa nel rispetto dei principi sanciti dal DPR 447/1998 come riformato dal DPR 440/2000 e dalla normativa in materia di semplificazione dell’azione amministrativa; c) adottare gli indirizzi indicati nel presente Protocollo e quelli suggeriti dalle Amministrazioni terze che, una volta sottoscritte, ne costituiranno parte integrante, e di dare la massima diffusione allo stesso per la sottoscrizione di simili accordi con altre Amministrazioni interessate; 5 d) adeguare la propria strumentazione tecnologica al fine di creare una rete telematica per la reciproca connessione e trasferimento dei dati. Le specifiche e gli standard nonché le modalità di scambio tra le Amministrazioni saranno definite di comune accordo, al fine di garantire il raccordo tra i procedimenti in carico a ogni Ente coinvolto, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizative di ciascuna Amministrazione coinvolta. In una prima fase, fino a che il sistema non sarà operativo, lo scambio documentale può avvenire cartaceamente, attraverso fax, posta e qualsiasi altro mezzo legalmente riconosciuto; e) rispettare i tempi di gestione e di trasmissione della documentazione, secondo quanto previsto dal DPR 447/98 come modificato dal DPR n. 440/2000, ed in relazione alle modalità disciplinate dal presente Protocollo; f) comunicare i dati e le informazioni di riferimento del responsabile dello Sportello Unico, nonché l’ubicazione e le modalità gestionali della struttura ospitante lo Sportello. 2. Con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, l’Amministrazione firmataria, al fine di consentire allo Sportello Unico l’espletamento degli adempimenti necessari all’attivazione degli endoprocedimenti, si impegna a fornirgli le seguenti informazioni: a) i riferimenti relativi alle fonti normative e regolamentari nelle materie di propria competenza implicate nel procedimento unico; b) il coordinamento di tutti gli endoprocedimenti di competenza dell’Amministrazione firmataria ricompresi nelle attività dello Sportello Unico; c) l’indicazione nominativa dei responsabili degli endoprocedimenti o comunque dei referenti interni all’Amministrazione per la materia che trattasi, corredata di indirizzo di posta elettronica, di numero telefonico diretto del proprio ufficio e di orario di reperibilità al suddetto numero; d) modalità di gestione dei diritti spettanti; 6 e) adeguata informazione e/o aggiornamenti, al responsabile di sportello, sullo stato di avanzamento degli endoprocedimenti di propria competenza; 3. Oltre a quanto sopra previsto, e a quanto stabilito dal DPR 447/98 come modificato dal DPR 440/2000, l’Amministrazione firmataria del presente accordo si impegna a: a) partecipare agli incontri periodici indetti dallo Sportello Unico per l’efficiente espletamento delle domande da trattare; b) garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza, di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento dei procedimenti unici sia in fase di assistenza alle imprese, sia in fase di avvio del procedimento , sia – infine – in fase di attuazione del procedimento stesso; c) ad informare preventivamente lo delle eventuali modifiche organizzative che possano influenzare la gestione del procedimento unico. 4. Le parti, di comune accordo, uniformano la propria attività ai seguenti principi: a) semplificazione delle procedure mediante ricorso agli strumenti della autocertificazione; b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, denuncia di inizio dell’attività; c) celerità e de-formalizzazione del procedimento attraverso il ricorso ai moderni strumenti di comunicazione dei dati e delle informazioni (telefono, fax, email, videoconferenza ecc.); d) reciproca informazione e risoluzione delle questioni di maggiore complessità; e) uniformità dei criteri applicativi e della prassi adottata. 5. Le Parti, di comune accordo, possono istituire un Gruppo di Lavoro, definendone gli aspetti organizzativi e di funzionamento, con particolare riferimento alla risoluzione di casi problematici, dubbi interpretativi, chiarimenti o, laddove se ne 7 ravveda la necessità, il Gruppo potrebbe sovrintendere all’adozione degli atti di aggiornamento della modulistica, delle metodologie di comunicazione, del database normativo e procedimentale. 6. I compiti e le funzioni del Gruppo di Lavoro possono essere ampliati e/o modificati di comune accordo delle parti, nel rispetto dei ruoli e dei compiti conferiti dalla legge. ARTICOLO 3 TEMPI 1. Lo Sportello Unico, nell’ambito dei procedimenti di sua competenza, si impegna a: a) attenersi alla disciplina prevista dal DPR 447/98 come modificato dal DPR 440/2000, Capo II, III, IV per la gestione degli endoprocedimenti rientranti nel procedimento unico; b) svolgere una verifica formale circa la regolarità e la completezza della documentazione pervenuta in relazione agli endoprocedimenti di competenza delle Amministrazione coinvolte, provvedendo autonomamente alla sospensione e/o interruzione dei termini ed alla richiesta di integrazione documentale; c) far pervenire entro 10 giorni dalla data di ricezione della domanda completa, la documentazione inerente agli endoprocedimenti di competenza delle altre Amministrazioni; d) garantire la massima disponibilità nella collaborazione con l’Amministrazione terza per lo svolgimento, nei tempi previsti dalla normativa vigente, dei vari endoprocedimenti; e) utilizzare gli strumenti di comunicazione rapida (fax, e-mail, ecc.) per velocizzare la trasmissione dei pareri e degli altri atti; 8 f) comunicare immediatamente, con qualsiasi mezzo di comunicazione, l’intervenuta conclusione anticipata del procedimento per effetto della pronuncia negativa di una delle Amministrazioni partecipanti al procedimento stesso, ovvero l’intervenuta interruzione dei termini per richiesta di integrazioni, l’eventuale lettera di richiesta di integrazione documentale e a segnalare altresì immediatamente con gli stessi mezzi la ripresa del procedimento conseguente l’invio della documentazione richiesta; 2. L’Amministrazione firmataria - fermi restando i termini di giorni tre previsti dall’art. 4, comma 2, DPR 447/98, per la trasmissione allo Sportello Unico di eventuali pronunce negative – si impegna a trasmettere allo Sportello Unico – via fax o altro mezzo legalmente valido– immediatamente dopo la loro adozione, gli atti istruttori e i pareri tecnici comunque denominati, di propria competenza, facendo pervenire eventuali allegati od originali entro il termine massimo di legge. 3. Le parti possono allegare al presente protocollo, di comune accordo, apposite modalità di diffusione delle informazioni in termini logistici, tempistici e telematici, in riferimento a specifiche materie e/o particolari aspetti organizzativi e funzionali delle Amministrazioni coinvolte; l’allegato costituisce parte integrante del presente Protocollo. 4. Al fine di prevenire il superamento dei termini di cui al DPR 447/1998 e s.m. e i. lo SUAP potrà sollecitare le strutture organizzative dell’Amministrazione firmataria in prossimità della scadenza dei tempi per il rilascio dei pareri. ARTICOLO 3.bis 9 SOSPENSIONE DEI TERMINI 1. Preso atto che, nel caso di procedimento mediante il sistema semplificato ed il sistema di autocertificazione, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda possono essere richieste integrazioni di atti o documenti necessari ai fini istruttori, e che tale richiesta deve essere effettuata allo Sportello Unico, l’Amministrazione firmataria si impegna ad inoltrare allo Sportello Unico – a mezzo fax o altro mezzo legalmente valido – richiesta di integrazione documentale con allegato l’elenco dettagliato degli elementi mancanti, non oltre 20 giorni consecutivi dal ricevimento della documentazione. ARTICOLO 4 CONFERENZA DEI SERVIZI PREISTRUTTORIA 1. L’Amministrazione firmataria, con la firma di questo Protocollo, si impegna espressamente a partecipare ed a collaborare fattivamente agli incontri con le imprese ritenuti utili dal responsabile dello Sportello Unico e convocate dallo stesso al fine della risoluzione di tutte le difficoltà o incertezze procedimentali (c.d. CONFERENZE PREISTRUTTORIE). 2. Sarà impegno espresso del responsabile dell’Ente terzo titolare degli endoprocedimenti di partecipare a tali conferenze ovvero di designare un suo delegato ed anche un suo eventuale sostituto, il quale parteciperà costantemente a tali incontri in sua vece. ARTICOLO 5 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA 10 1. Qualora una delle Amministrazioni firmatarie comunicasse una pronuncia negativa relativamente ad uno degli endoprocedimenti di sua competenza, lo Sportello Unico si impegna ad informare tutti gli altri Enti coinvolti della pronuncia negativa e dell’eventuale richiesta di conferenza dei servizi avanzata dall’interessato. 2. Lo Sportello Unico concorda con l’Ente dissenziente la data della conferenza dei servizi – nel pieno rispetto delle previsioni normative di cui alla legge n. 241/90, come modificata - ed individua, di comune intesa, le altre Amministrazioni che debbano – eventualmente – essere convocate per l’integrazione dei rispettivi endoprocedimenti. 3. L’Amministrazione sottoscrittrice si impegna a far partecipare alla conferenza dei servizi - come previsto per legge – il rappresentante legittimato - per competenza propria o delega ricevuta dall’organo istituzionalmente competente - alla decisone ed alla sottoscrizione del verbale che tiene luogo alle autorizzazioni già oggetto di pronuncia negativa. 4. Nel caso di pronuncia negativa relativa ad un atto di natura collegiale di propria competenza, l’Amministrazione firmataria dissenziente si impegna ad inviare in conferenza di servizi una sola persona fisica legittimata a spendere utilmente la volontà del collegio, previa fissazione da parte dello stesso delle linee guida cui essa persona fisica dovrà attenersi. ARTICOLO 6 11 DIRITTO DI ACCESSO 1. Lo Sportello Unico del Comune di Oliveto Citra si impegna a riconoscere all’utenza l’esercizio del diritto di accesso in relazione agli atti endoprocedimentali di competenza della Prefettura, nel rispetto della legge n. 241/90 e del DPR n.. 352/92 – fermo restando il portato della legge n.121/81 – nei limiti del disposto della legge n. 675/96. ARTICOLO 7 DIRITTI 1. L’entità e la tipologia degli eventuali diritti richiesti all’utenza per l’espletamento di tutti gli endoprocedimenti di competenza dell’Ente sottoscrittore del presente Protocollo sono indicati in via analitica in allegato da ciascun Ente. Il Comune di Oliveto Citra provvederà a riscuotere tali diritti ed a riversarli a favore dell’Amministrazione beneficiaria, per il tramite del proprio ufficio di tesoreria, così come previsto dall’art. 10 del DPR n. 447/98 come modificato, con periodicità trimestrale, dalla conclusione del procedimento unico. ARTICOLO 8 INCONTRI DI VERIFICA I firmatari del presente Protocollo si impegnano ad incontrarsi con periodicità almeno annuale per verificare la qualità dell’attività svolta dallo Sportello Unico e per formulare eventuali proposte tese al miglioramento della medesima. 12 Li, 14/11/2002 LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO Comune di Oliveto Citra Comunità Montana Alto e Medio Sele Il Sindaco p. Il Presidente F.to Dott. Carmine Pignata Resp. Area Tecnica F.to Geom. Gerardo Zaccaria 13