C.A.P. 84020
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COMUNE DI OLIVETO CITRA
Provincia di Salerno
PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI
OLIVETO CITRA E COMUNITA’ MONTANA
ALTO E MEDIO SELE
PARTE PRIMA
Disposizioni Generali
Il Comune di Oliveto Citra, nella persona del Sindaco,
• Visti gli articoli 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, secondo cui le
Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro, per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in
tema di esercizio associato delle funzioni di coordinamento mediante accordi;
• Visto il Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 che attribuisce al Governo il
compito di conferire compiti e funzioni amministrative a comuni, province,
comunità montane e regioni;
• Viste le disposizioni degli artt. 23 e seg del D.Lsg. 31 Marzo1998 n. 112 con i
quali sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la
realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la
rilocalizzazione degli impianti produttivi;
• Considerato, in particolare, che l’art. 24 comma 1, del medesimo D.Lsg. prevede
che ogni comune esercita tale funzione singolarmEnte o anche in forma
associata con gli altri Enti locali, assicurando che un’unica struttura sia
responsabile dell’intero procedimento;
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• Considerato che la semplificazione dei procedimenti amministrativi rappresenta
un obiettivo primario della pubblica Amministrazione;
• Visto il regolamento delegificante approvato con DPR 20 0ttobre 1998 n. 447,
come modificato dal DPR n. 440/2000, recante la disciplina di semplificazione
del procedimento di autorizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione,
riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione degli impianti produttivi;
• Verificato che le singole Amministrazioni terze risultano essere direttamente
coinvolte in una serie di procedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 e seg del
D.Lsg. 31 Marzo1998 n. 112, è necessario individuare forme e strumenti di
partecipazione che consentano di abbreviare i tempi di risposta degli uffici
pubblici alle istanze presentate dagli imprenditori;
TENUTO CONTO
Che si ritiene opportuno concordare soluzioni organizzative e procedimentali tali da
consentire lo sviluppo delle più adeguate condizioni di esercizio dell'attività dello
Sportello Unico;
Dell’esigenza di rendere operativa l’attività informativa e di consulenza dello Sportello
Unico, anche mediante la valorizzazione delle forme di comunicazione telematica
previste dalle normative di riferimento e dal più ampio progetto governativo di egovernment;
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Che il procedimento autocertificato comporta -tra l’altro- che le Amministrazioni
facciano pervenire gli atti in termini ristretti, a pena dell’applicazione dell’istituto del
silenzio assenso;
Dell’esigenza di dettare, attraverso attività di coordinamento e concertazione delle
fasi operative, criteri organizzativi, procedimentali ed interpretativi uniformi, anche al
fine di superare eventuali dubbi interpretativi e problemi di coordinamento esterno
ed interno alle Amministrazioni Comunali;
IL COMUNE DI OLIVETO CITRA
CONVIENE
Di consolidare i rapporti tra tutte le Amministrazioni competenti in materia di
realizzazioni, ampliamento, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione degli
impianti produttivi, al fine di assicurare l’unicità del procedimento di cui all’art. 25,
comma 1 D. Lgs. 31 Marzo1998 n. 112;
Di disciplinare le responsabilità e gli impegni reciproci attraverso la sottoscrizione del
presente PROTOCOLLO DI INTESA estendibile alla firma di tutte le
Amministrazioni Pubbliche coinvolte nel procedimento unico di cui al DPR 447/98 e
s.m. e i..
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ARTICOLO 1
FINALITA’ DELL’ACCORDO
1. Il presente accordo regola gli impegni reciproci per l’istituzione ed il corretto ed
efficace funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive del
Comune di Oliveto Citra con le Amministrazioni coinvolte nelle procedure di
competenza dello stesso Sportello, firmatarie del presente Protocollo di Intesa.
ARTICOLO 2
INFORMAZIONE
1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, Il Comune di Oliveto
Citra ed associati si impegnano a:
a) comunicare
all’Ente
sottoscrittore
del
Protocollo,
e
titolare
di
endoprocedimenti rientranti nella disciplina di cui al D.Lgs. 112/98, ogni
eventuale
variazione
o
cambiamento
relativo
allo
Sportello
Unico
(localizzazione, orari di accesso, referenti, etc.);
b) consolidare lo stretto rapporto di collaborazione instaurato nell’ambito della
gestione dei procedimenti in materia di attività produttive al fine di improntare,
a livello locale, l’attività amministrativa nel rispetto dei principi sanciti dal DPR
447/1998 come riformato dal DPR 440/2000 e dalla normativa in materia di
semplificazione dell’azione amministrativa;
c) adottare gli indirizzi indicati nel presente Protocollo e quelli suggeriti dalle
Amministrazioni terze che, una volta sottoscritte, ne costituiranno parte
integrante, e di dare la massima diffusione allo stesso per la sottoscrizione di
simili accordi con altre Amministrazioni interessate;
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d) adeguare la propria strumentazione tecnologica al fine di creare una rete
telematica per la reciproca connessione e trasferimento dei dati. Le specifiche e
gli standard nonché le modalità di scambio tra le Amministrazioni saranno
definite di comune accordo, al fine di garantire il raccordo tra i procedimenti in
carico a ogni Ente coinvolto, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizative
di ciascuna Amministrazione coinvolta. In una prima fase, fino a che il sistema
non sarà operativo, lo scambio documentale può avvenire cartaceamente,
attraverso fax, posta e qualsiasi altro mezzo legalmente riconosciuto;
e) rispettare i tempi di gestione e di trasmissione della documentazione, secondo
quanto previsto dal DPR 447/98 come modificato dal DPR n. 440/2000, ed in
relazione alle modalità disciplinate dal presente Protocollo;
f) comunicare i dati e le informazioni di riferimento del responsabile dello
Sportello Unico, nonché l’ubicazione e le modalità gestionali della struttura
ospitante lo Sportello.
2. Con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, l’Amministrazione
firmataria, al fine di consentire allo Sportello Unico l’espletamento degli
adempimenti necessari all’attivazione degli endoprocedimenti, si impegna a
fornirgli le seguenti informazioni:
a) i riferimenti relativi alle fonti normative e regolamentari nelle materie di
propria competenza implicate nel procedimento unico;
b) il
coordinamento
di
tutti
gli
endoprocedimenti
di
competenza
dell’Amministrazione firmataria ricompresi nelle attività dello Sportello Unico;
c) l’indicazione nominativa dei responsabili degli endoprocedimenti o comunque
dei referenti interni all’Amministrazione per la materia che trattasi, corredata
di indirizzo di posta elettronica, di numero telefonico diretto del proprio
ufficio e di orario di reperibilità al suddetto numero;
d) modalità di gestione dei diritti spettanti;
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e) adeguata informazione e/o aggiornamenti, al responsabile di sportello, sullo
stato di avanzamento degli endoprocedimenti di propria competenza;
3. Oltre a quanto sopra previsto, e a quanto stabilito dal DPR 447/98 come
modificato dal DPR 440/2000, l’Amministrazione firmataria del presente
accordo si impegna a:
a) partecipare agli incontri periodici indetti dallo Sportello Unico per l’efficiente
espletamento delle domande da trattare;
b) garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza, di
approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento dei
procedimenti unici sia in fase di assistenza alle imprese, sia in fase di avvio del
procedimento , sia – infine – in fase di attuazione del procedimento stesso;
c) ad informare preventivamente lo delle eventuali modifiche organizzative che
possano influenzare la gestione del procedimento unico.
4. Le parti, di comune accordo, uniformano la propria attività ai seguenti principi:
a) semplificazione delle procedure mediante ricorso agli strumenti della
autocertificazione;
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, denuncia di inizio dell’attività;
c) celerità e de-formalizzazione del procedimento attraverso il ricorso ai moderni
strumenti di comunicazione dei dati e delle informazioni (telefono, fax, email,
videoconferenza ecc.);
d) reciproca informazione e risoluzione delle questioni di maggiore complessità;
e) uniformità dei criteri applicativi e della prassi adottata.
5. Le Parti, di comune accordo, possono istituire un Gruppo di Lavoro, definendone
gli aspetti organizzativi e di funzionamento, con particolare riferimento alla
risoluzione di casi problematici, dubbi interpretativi, chiarimenti o, laddove se ne
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ravveda la necessità, il Gruppo potrebbe sovrintendere all’adozione degli atti di
aggiornamento della modulistica, delle metodologie di comunicazione, del
database normativo e procedimentale.
6. I compiti e le funzioni del Gruppo di Lavoro possono essere ampliati e/o
modificati di comune accordo delle parti, nel rispetto dei ruoli e dei compiti
conferiti dalla legge.
ARTICOLO 3
TEMPI
1. Lo Sportello Unico, nell’ambito dei procedimenti di sua competenza, si impegna a:
a) attenersi alla disciplina prevista dal DPR 447/98 come modificato dal DPR
440/2000, Capo II, III, IV per la gestione degli endoprocedimenti rientranti
nel procedimento unico;
b) svolgere una verifica formale circa la regolarità e la completezza della
documentazione pervenuta in relazione agli endoprocedimenti di competenza
delle
Amministrazione
coinvolte,
provvedendo
autonomamente
alla
sospensione e/o interruzione dei termini ed alla richiesta di integrazione
documentale;
c) far pervenire entro 10 giorni dalla data di ricezione della domanda completa, la
documentazione inerente agli endoprocedimenti di competenza delle altre
Amministrazioni;
d) garantire la massima disponibilità nella collaborazione con l’Amministrazione
terza per lo svolgimento, nei tempi previsti dalla normativa vigente, dei vari
endoprocedimenti;
e) utilizzare gli strumenti di comunicazione rapida (fax, e-mail, ecc.) per
velocizzare la trasmissione dei pareri e degli altri atti;
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f) comunicare immediatamente, con qualsiasi mezzo di comunicazione,
l’intervenuta conclusione anticipata del procedimento per effetto della
pronuncia negativa di una delle Amministrazioni partecipanti al procedimento
stesso, ovvero l’intervenuta interruzione dei termini per richiesta di
integrazioni, l’eventuale lettera di richiesta di integrazione documentale e a
segnalare altresì immediatamente con gli stessi mezzi la ripresa del
procedimento conseguente l’invio della documentazione richiesta;
2. L’Amministrazione firmataria - fermi restando i termini di giorni tre previsti
dall’art. 4, comma 2, DPR 447/98, per la trasmissione allo Sportello Unico di
eventuali pronunce negative – si impegna a trasmettere allo Sportello Unico – via
fax o altro mezzo legalmente valido– immediatamente dopo la loro adozione, gli
atti istruttori e i pareri tecnici comunque denominati, di propria competenza,
facendo pervenire eventuali allegati od originali entro il termine massimo di legge.
3. Le parti possono allegare al presente protocollo, di comune accordo, apposite
modalità di diffusione delle informazioni in termini logistici, tempistici e
telematici, in riferimento a specifiche materie e/o particolari aspetti organizzativi e
funzionali delle Amministrazioni coinvolte; l’allegato costituisce parte integrante
del presente Protocollo.
4. Al fine di prevenire il superamento dei termini di cui al DPR 447/1998 e s.m. e i. lo
SUAP potrà sollecitare le strutture organizzative dell’Amministrazione firmataria
in prossimità della scadenza dei tempi per il rilascio dei pareri.
ARTICOLO 3.bis
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SOSPENSIONE DEI TERMINI
1. Preso atto che, nel caso di procedimento mediante il sistema semplificato ed il
sistema di autocertificazione, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda
possono essere richieste integrazioni di atti o documenti necessari ai fini istruttori,
e che tale richiesta deve essere effettuata allo Sportello Unico, l’Amministrazione
firmataria si impegna ad inoltrare allo Sportello Unico – a mezzo fax o altro
mezzo legalmente valido – richiesta di integrazione documentale con allegato
l’elenco dettagliato degli elementi mancanti, non oltre 20 giorni consecutivi dal
ricevimento della documentazione.
ARTICOLO 4
CONFERENZA DEI SERVIZI PREISTRUTTORIA
1. L’Amministrazione firmataria, con la firma di questo Protocollo, si impegna
espressamente a partecipare ed a collaborare fattivamente agli incontri con le imprese
ritenuti utili dal responsabile dello Sportello Unico e convocate dallo stesso al fine
della risoluzione di tutte le difficoltà o incertezze procedimentali (c.d.
CONFERENZE PREISTRUTTORIE).
2. Sarà impegno espresso del responsabile dell’Ente terzo titolare degli
endoprocedimenti di partecipare a tali conferenze ovvero di designare un suo
delegato ed anche un suo eventuale sostituto, il quale parteciperà costantemente a tali
incontri in sua vece.
ARTICOLO 5
CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
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1. Qualora una delle Amministrazioni firmatarie comunicasse una pronuncia negativa
relativamente ad uno degli endoprocedimenti di sua competenza, lo Sportello
Unico si impegna ad informare tutti gli altri Enti coinvolti della pronuncia
negativa e dell’eventuale richiesta di conferenza dei servizi avanzata
dall’interessato.
2. Lo Sportello Unico concorda con l’Ente dissenziente la data della conferenza dei
servizi – nel pieno rispetto delle previsioni normative di cui alla legge n. 241/90,
come modificata - ed individua, di comune intesa, le altre Amministrazioni che
debbano – eventualmente – essere convocate per l’integrazione dei rispettivi
endoprocedimenti.
3. L’Amministrazione sottoscrittrice si impegna a far partecipare alla conferenza dei
servizi - come previsto per legge – il rappresentante legittimato - per competenza
propria o delega ricevuta dall’organo istituzionalmente competente - alla decisone
ed alla sottoscrizione del verbale che tiene luogo alle autorizzazioni già oggetto di
pronuncia negativa.
4. Nel caso di pronuncia negativa relativa ad un atto di natura collegiale di propria
competenza, l’Amministrazione firmataria dissenziente si impegna ad inviare in
conferenza di servizi una sola persona fisica legittimata a spendere utilmente la
volontà del collegio, previa fissazione da parte dello stesso delle linee guida cui
essa persona fisica dovrà attenersi.
ARTICOLO 6
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DIRITTO DI ACCESSO
1. Lo Sportello Unico del Comune di Oliveto Citra si impegna a riconoscere
all’utenza l’esercizio del diritto di accesso in relazione agli atti endoprocedimentali
di competenza della Prefettura, nel rispetto della legge n. 241/90 e del DPR n..
352/92 – fermo restando il portato della legge n.121/81 – nei limiti del disposto
della legge n. 675/96.
ARTICOLO 7
DIRITTI
1. L’entità e la tipologia degli eventuali diritti richiesti all’utenza per l’espletamento di
tutti gli endoprocedimenti di competenza dell’Ente sottoscrittore del presente
Protocollo sono indicati in via analitica in allegato da ciascun Ente. Il Comune di
Oliveto Citra provvederà a riscuotere tali diritti ed a riversarli a favore
dell’Amministrazione beneficiaria, per il tramite del proprio ufficio di tesoreria,
così come previsto dall’art. 10 del DPR n. 447/98 come modificato, con
periodicità trimestrale, dalla conclusione del procedimento unico.
ARTICOLO 8
INCONTRI DI VERIFICA
I firmatari del presente Protocollo si impegnano ad incontrarsi con periodicità
almeno annuale per verificare la qualità dell’attività svolta dallo Sportello Unico e per
formulare eventuali proposte tese al miglioramento della medesima.
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Li, 14/11/2002
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Comune di Oliveto Citra
Comunità Montana Alto e Medio Sele
Il Sindaco
p. Il Presidente
F.to Dott. Carmine Pignata
Resp. Area Tecnica
F.to Geom. Gerardo Zaccaria
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