PATRIMONIO PUBBLICO
demanio, patrimonio e beni pubblici
notiziario bimestrale
di giurisprudenza
anno 1 numero 1
gennaio febbraio 2011
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PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011
SOMMARIO
ABUSIVA OCCUPAZIONE DI DEMANIO MARITTIMO: IL COMUNE NON PUÒ COSTITUIRSI PARTE CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.18765 del 18/05/2010 ....................................................................................................... 14
LIGURIA: IN CASO DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DI ACQUE MINERALI
LO STABILIMENTO DI PRODUZIONE NON VA RESTITUITO ALLA REGIONE
TAR LIGURIA, SEZIONE II n.3830 del 01/06/2010 ............................................................................................................................................ 14
È REATO LA PROTRAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO DOPO LA SCADENZA DELLA
CONCESSIONE
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II PENALE n.21988 del 06/06/2010 ........................................................................................................ 18
LA CONTINUAZIONE DI UN'OCCUPAZIONE ABUSIVA INIZIATA DA ALTRI INTEGRA IL REATO DI CUI
ALL'ART. 1161 COD. NAV.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.25621 del 06/07/2010 ...................................................................................................... 19
IL COMPLETAMENTO DELLA RECINZIONE COMPORTA LA CESSAZIONE DELLA PERMANENZA DEL REATO
DI CUI ALL'ART. 1161 C.C.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.25624 del 06/07/2010 ....................................................................................................20
IL CESSIONARIO DI BENI CULTURALI APPARTENENTI ALLO STATO RISPONDE DEL REATO PREVISTO
DALL'ART. 176 D. LGS. 42/2004
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.25629 del 06/07/2010 ....................................................................................................20
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO POPOLARE PUO' ESSERE REVOCATA SE SONO RISCONTRATI
BASSISSIMI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA
TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n.14266 del 12/07/2010 ........................................................................................................................... 21
BUCA COPERTA D'ACQUA E NON SEGNALATA: INSIDIA E RESPONSABILITÀ DELLA P.A.
TRIBUNALE DI PATTI, SEZIONE DISTACCATA DI SANT'AGATA DI MILITELLO del 16/07/2010 .................................................................. 22
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CONFISCA DI PERTINENZE DI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA: SE IL RAPPORTO PERTINENZIALE È
DUBBIO SERVE PROCEDURA AD HOC
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I PENALE n.29702 del 28/07/2010...................................................................................................... 25
L'USO CIVICO DI PESCA PERMETTE LA PESCA ALL'AMO MA NON L'APPROPRIAZIONE DI VONGOLE
MESSE A DIMORA DA TERZI
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE IV PENALE n.31660 del 11/08/2010 ........................................................................................................ 27
MACCHIE DI IDROCARBURI: CASO FORTUITO E NIENTE RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 C.C.
TRIBUNALE DI SALERNO, SEZIONE II CIVILE del 03/09/2010 .......................................................................................................................28
GLI INDICI DI DEMANIALITÀ DI UNA STRADA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, SEZIONE II CIVILE del 08/09/2010............................................................................................................... 31
IL COMUNE RISPONDE ANCHE DEI DANNI SOFFERTI DAL PEDONE SU STRADA AGRICOLA
TRIBUNALE DI BENEVENTO, SEZIONE CIVILE del 08/09/2010 ......................................................................................................................35
LE BUCHE NON VISIBILI SONO UN'INSIDIA
TRIBUNALE DI POTENZA del 09/09/2010 ..........................................................................................................................................................36
I FOSSATI APPARTENGONO AL PATRIMONIO INDISPONIBILE
TRIBUNALE DI L'AQUILA, SEZIONE PENALE del 09/09/2010 .........................................................................................................................39
LA SCARSA ILLUMINAZIONE DELLA RETE VIARIA DEVE INDURRE GLI UTENTI A MAGGIORE ATTENZIONE
TRIBUNALE DI NOLA, SEZIONE II CIVILE del 16/09/2010 ................................................................................................................................40
È REATO ANCHE L'ABUSIVA OCCUPAZIONE DI DEMANIO MARITTIMO CHE CORRISPONDE AD UN
DIRITTO REALE DI GODIMENTO
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.34584 del 24/09/2010 .................................................................................................... 42
ABUSIVA OCCUPAZIONE DI BENI DEMANIALI: LA STIPULA EX POST DI UN CONTRATTO D'AFFITTO NON
ESCLUDE IL REATO DI CUI ALL'ART. 633 C.P.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II PENALE n.34739 del 24/09/2010....................................................................................................... 42
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LA COMPRAVENDITA DI LOCULI E' NULLA PER IMPOSSIBILITA' ORIGINARIA DELL'OGGETTO
TRIBUNALE DI L'AQUILA, SEZIONE CIVILE del 27/09/2010 ............................................................................................................................ 44
IL REATO DI INVASIONE ARBITRARIA DI TERRENI DEMANIALI NON SUSSISTE SE LA CONDOTTA È
FINALIZZATA ALLA COSTRUZIONE DI UNA TETTOIA
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II PENALE n.35149 del 01/10/2010.......................................................................................................... 45
LASTRA DI GHIACCIO VISIBILE: SE IL SINISTRO DIPENDE DALLA DISTRAZIONE DELL'UTENTE NIENTE
RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA P.A.
TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE XII CIVILE del 12/10/2010 .............................................................................................................................. 46
IL COMUNE RISPONDE DEI SINISTRI OCCORSI SULLE AREE DELLE QUALI E' COMPROPRIETARIO
TRIBUNALE DI BOLOGNA, SEZIONE III CIVILE del 12/10/2010 ........................................................................................................................ 49
ALVEI ABBANDONATI E STRADE PRIVATE ACQUISTANO LA DEMANIALITA' SECONDO MODALITA'
DIFFERENTI
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V PENALE n.36624 del 13/10/2010......................................................................................................... 52
LA SDEMANIALIZZAZIONE TACITA NON RILEVA A FINI PENALI
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.37948 del 26/10/2010 .....................................................................................................53
IL DISSUASORE DI SOSTA NON E' UN'INSIDIA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, SEZIONE I CIVILE del 02/11/2010 ..................................................................................................................53
L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI NON PUO' ESSERE AFFIANCATA
DA UNA GARA PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n.1400 del 10/11/2010 ...........................................................56
LA DICATIO AD PATRIAM E' ESCLUSA DALLA PRECARIETA' DELL'USO E DALLA TOLLERANZA DEL
PROPRIETARIO
TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE PARMA n.487 del 10/11/2010...................................................................................................................... 57
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OCCUPAZIONE DI DEMANIO MARITTIMO CON OPERE STAGIONALI OLTRE LA SCADENZA DEL TERMINE:
COSTRUZIONE ABUSIVA E ABUSIVA OCCUPAZIONE DI SUOLO DEMANIALE
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.39737 del 11/11/2010 .........................................................................................................59
E' REATO L'INSTALLAZIONE DI INNOVAZIONI NON AUTORIZZATE SUL SUOLO DEMANIALE
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.40485 del 16/11/2010........................................................................................................60
SE VI INCERTEZZA SUL CONFINE DEMANIALE, L'ORDINE DI RILASCIO DEVE ESSERE PRECEDUTO DA
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.1896 del 18/11/2010 .......................................................................................................................................... 61
L'IMMOBILE EDIFICATO DAL CONCESSIONARIO PUO' ESSERE OGGETTO DI UN SUO DIRITTO REALE O
DI UN SUO DIRITTO PERSONALE
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V TRIBUTARIA n.23390 del 18/11/2010.................................................................................................. 62
LA CESSAZIONE DEL REATO DI OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO DEMANIALE SI HA SOLO CON LO
SGOMBERO O CON IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.40926 del 19/11/2010........................................................................................................63
NON E' PUNIBILE L'OCCUPANTE ABUSIVO SE RITIENE IN BUONA FEDE CHE LA CONCESSIONE
DEMANIALE NON SIA PIU' NECESSARIA
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.40931 del 19/11/2010......................................................................................................... 64
TOSCANA: LE VARIANTI AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA SONO AMMESSE ANCHE PER
MERI ERRORI ORIGINARI
TAR TOSCANA, SEZIONE II n.6614 del 24/11/2010 ............................................................................................................................................66
AUTOTUTELA DEMANIALE: SE È CONTESTATO LA DEMANIALITÀ DELL'AREA SERVE LA COMUNICAZIONE
DI AVVIO
TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.12743 del 26/11/2010...................................................................................................................... 72
IL CONCESSIONARIO AUTORIZZATO AD EDIFICARE UNO STABILIMENTO BALNEARE NE ACQUISTA IL
DIRITTO DI SUPERFICIE
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V TRIBUTARIA n.23998 del 26/11/2010................................................................................................. 72
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IMMOBILI MILITARI: INCOSTITUZIONALE L'EFFETTO DI VARIANTE URBANISTICA AUTOMATICA
RICOLLEGATO ALL'APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA COMUNE-DIFESA
CORTE COSTITUZIONALE n.341 del 26/11/2010 ................................................................................................................................................. 74
IL REGOLAMENTO D'USO DEL PORTO TURISTICO PREDISPOSTO DAL CONCESSIONARIO VA RECEPITO
DALLA GIUNTA COMUNALE
TAR TOSCANA, SEZIONE III n.6662 del 26/11/2010 ......................................................................................................................................... 76
L'ORDINANZA DI SGOMBERO E' ILLEGITTIMA PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA SE IL G.O. HA ESCLUSO
L'OCCUPAZIONE ABUSIVA DELL'AREA
TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.1906 del 29/11/2010 ........................................................................................................................................ 77
STRADA DISSESTATA: L'ECCESSO DI VELOCITÀ ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 C.C.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE n.24149 del 29/11/2010............................................................................................................ 77
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA: ACCESSO AGLI ATTI PER IL CONCESSIONARIO CHE
NELL'AREA POTREBBE VEDERSI DELOCALIZZATA L'ATTIVITÀ
TAR LAZIO, SEZIONE II TER ROMA n.34406 del 29/11/2010 ........................................................................................................................... 78
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA: AMMESSA LA GESTIONE IN ECONOMIA IN CASO DI URGENZA
TAR PUGLIA, SEZIONE I BARI n.3974 del 29/11/2010 ...................................................................................................................................... 79
RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE: IMPROCEDIBILE IL RICORSO CONTRO L'ORIGINARIO
DINIEGO
TAR PIEMONTE, SEZIONE II n.4251 del 29/11/2010 ...........................................................................................................................................83
LA PROCEDURA COMPETITIVA DI AFFIDAMENTO DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO NON È
SURROGABILE CON L'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO ACQUEO ANTISTANTE LE AREE SU CUI
INSISTONO LE ATTIVITÀ DEGLI ISTANTI
TAR VENETO, SEZIONE I n.6260 del 30/11/2010...............................................................................................................................................83
IN SEDE DI DISMISSIONE DI BENI PUBBLICI LA PRELAZIONE EX L.662/1996 PREVALE SU QUELLA
STORICO-ARTISTICA
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CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.8368 del 30/11/2010 ............................................................................................................................ 84
DANNO DA RITARDO NELL'ADOZIONE DI DECISIONI RELATIVE A BENE DEMANIALE NON DEDUCIBILE
DA COLUI CHE ABBIA OSTACOLATO L'ASSEGNAZIONE DELLO STESSO
TAR LIGURIA, SEZIONE I n.10721 del 01/12/2010 ............................................................................................................................................... 87
L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEMANIALE NON DEVE ESSERE COMUNICATO A
COLORO CHE NON HANNO POTUTO OTTENERE LA CONCESSIONE DELLA MEDESIMA AREA
TAR ABRUZZO, SEZIONE PESCARA n.1263 del 03/12/2010 ............................................................................................................................90
LAZIO: ILLEGITTIMA LA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA SENZA PREVIA
APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL P.U.A.
TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.1929 del 03/12/2010 ........................................................................................................................................ 91
L'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI DEMANIO MARITTIMO NON COSTITUISCE REATO SE IL PRECEDENTE
TITOLARE DEGLI IMMOBILI E' STATO ASSOLTO
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.42992 del 03/12/2010 ..................................................................................................... 92
CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO: L'IMPOSIZIONE DI PARTICOLARI MODALITÀ
ESECUTIVE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATA
TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.4787 del 06/12/2010 ....................................................................................................................93
NON E' NECESSARIO CONCEDERE IL SUOLO PUBBLICO IN PROPORZIONE ALLA SUPERFICIE
COMMERCIALE INTERNA DEI RICHIEDENTI
TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.4792 del 06/12/2010 .................................................................................................................... 94
DEMANIO MARITTIMO: SE IL CONFINE È INCERTO L'ORDINE DI SGOMBERO DEVE ESSERE PRECEDUTO
DA COMUNICAZIONE D'AVVIO DEL PROCEDIMENTO
TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.1951 del 09/12/2010 ........................................................................................................................................ 97
NELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI LE FEDERAZIONI NAZIONALI NON SONO
AUTOMATICAMENTE PREFERITE AGLI ALTRI ENTI INDICATI DALLA LEGGE 289/2002
TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.1956 del 09/12/2010 .......................................................................................................................................98
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L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEVE TENER CONTO DEL FATTO CHE L'IMMOBILE E' INSERITO NEL
PIANO SPIAGGIA
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.8645 del 09/12/2010 ...........................................................................................................................99
LA RECINZIONE DI UNA PERTINENZA STRADALE NON NE CONSENTE L'USUCAPIONE
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.25006 del 10/12/2010 ...........................................................................................................99
ATTIVITÀ ESTRATTIVA: SE SOPRAVVIENE L'INDISPONIBILITÀ DELL'AREA SI DEVE DICHIARARE LA
DECADENZA DELLA CONCESSIONE
TAR TOSCANA, SEZIONE II n.6727 del 11/12/2010........................................................................................................................................... 100
DEVE ESSERE COMUNICATO L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI SGOMBERO DI UN'AREA CHE SI ASSUME
DEMANIALE NONOSTANTE UN RISALENTE ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEI CONFINI
TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.1966 del 13/12/2010 ...................................................................................................................................... 103
IL COMUNE NON RISPONDE SE IL CICLISTA INFILA LA RUOTA IN UNA BUCA DELLA QUALE NON
RIESCE A PREVEDERE LA PROFONDITA'
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE n.25105 del 13/12/2010 ......................................................................................................... 103
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA: LA REVOCA PER INFILTRAZIONI MAFIOSE NON DEVE ESSERE
PRECEDUTA DA COMUNICAZIONE D'AVVIO
TAR SICILIA, SEZIONE I PALERMO n.14309 del 15/12/2010 .......................................................................................................................... 105
CANONI DEMANIALI: SE SI FA QUESTIONE DELLA FACILE O DIFFICILE AMOVIBILITÀ DI UN'OPERA LA
GIURISDIZIONE È DEL G.O.
TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.2838 del 15/12/2010 ..................................................................................................................................107
PUGLIA: IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI LA COMPETENZA AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
DEMANIALI MARITTIME È DELLA REGIONE
TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.2852 del 15/12/2010 ................................................................................................................................. 108
IL CONCESSIONARIO HA DIRITTO DI SAPERE SE L'AMMINISTRAZIONE VUOLE ACQUISIRE LE OPERE
NON AMOVIBILI O NE PRETENDE LA DEMOLIZIONE
TAR LAZIO, SEZIONE II BIS ROMA n.36799 del 15/12/2010.......................................................................................................................... 109
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STRUTTURE SUL DEMANIO MARITTIMO: L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEVE ESSERE
ADEGUATAMENTE MOTIVATA
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.8934 del 15/12/2010 .............................................................................................................................110
RICORSO CONTRO L'INGIUNZIONE DI SGOMBERO IMPROCEDIBILE SE INTERVIENE IL RILASCIO DELLA
CONCESSIONE
TAR LIGURIA, SEZIONE I n.10864 del 16/12/2010 .............................................................................................................................................. 111
OCCUPAZIONE ABUSIVA: ILLEGITTIMA LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DI CANONI CHE NON TIENE
CONTO DELLE SOMME GIÀ INCASSATE
TAR LIGURIA, SEZIONE I n.10871 del 16/12/2010............................................................................................................................................... 112
ABUSIVA OCCUPAZIONE DI BENE DEMANIALE: IMPROCEDIBILE IL RICORSO CONTRO L'INGIUNZIONE DI
SGOMBERO SE NON È IMPUGNATO ANCHE IL DINIEGO DI SANATORIA
TAR CALABRIA, SEZIONE REGGIO CALABRIA n.1721 del 16/12/2010..............................................................................................................113
IL TRASFERIMENTO DI STRADE ALLE REGIONI IMPORTA IL TRASFERIMENTO DELLE RELATIVE CASE
CANTONIERE
TAR TOSCANA, SEZIONE I n.6764 del 16/12/2010 ............................................................................................................................................ 114
IMPIANTI PUBBLICITARI: LA CONCESSIONE DEMANIALE NON PERMETTE DI PRESCINDERE
DALL'AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n.4817 del 22/12/2010 ............................................................................................................................. 114
IL RINNOVO ESENNALE DI CUI ALLA L.R. 15/2005 SI APPLICA A TUTTE LE CONCESSIONI DEMANIALI
MARITTIME SICILIANE
TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n.4818 del 22/12/2010 .............................................................................................................................116
L'AMMINISTRAZIONE NON PUO' DEROGARE ALLE NORME DETTATE DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE
IN TEMA DI CESSAZIONE E SUBINGRESSO
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.9406 del 27/12/2010 ............................................................................................................................ 117
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L'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA DEVE RIMUOVERE I RIFIUTI ABBANDONATI SULLE PERTINENZE
A PRESCINDERE DA DOLO O COLPA
TAR PUGLIA, SEZIONE II BARI n.4313 del 28/12/2010.....................................................................................................................................119
DINIEGO DI VISTO DELLA CORTE DEI CONTI: L'AMMINISTRAZIONE DEVE SPIEGARE SE ADERISCE E
PERCHE'
TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE PARMA n.575 del 31/12/2010 .................................................................................................................. 120
L'AFFIDAMENTO DI CONCESSIONI MEDIANTE EVIDENZA PUBBLICA E' NECESSARIO SOLO SE PREVISTO
IN ATTI REGOLAMENTARI
TAR PUGLIA, SEZIONE II BARI n.17 del 05/01/2011 ........................................................................................................................................... 121
I SOLI DIRITTI DEI TERZI CHE SOPRAVVIVONO ALLA CONFISCA ANTIMAFIA SONO I DIRITTI REALI
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.185 del 14/01/2011 .................................................................................................................................123
LA GIURISDIZIONE SUI CANONI DEL DEMANIO LACUALE E' RIPARTITA FRA TRAP E TSAP
TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.58 del 17/01/2011 ..........................................................................................................................126
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ABUSIVA OCCUPAZIONE DI DEMANIO MARITTIMO: IL
COMUNE NON PUÒ COSTITUIRSI PARTE CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.18765 del
18/05/2010
Relatore: Mario Gentile - Presidente: Guido De Maio
GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> ABUSIVA OCCUPAZIONE
DEMANIO MARITTIMO
Sintesi: Il Comune non è legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale per il reato
di cui all'art. 1161 cod. nav..
Estratto: « Vanno revocate le statuizioni civili attinenti al risarcimento dei danni a favore
del Comune di Latina. Detto Ente Comunale, invero - trattandosi di reato attinente
all'occupazione abusiva di arenile rientrante nel Demanio marittimo - non era legittimato a
costituirsi parte civile.»
***
LIGURIA: IN CASO DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE
PER LO SFRUTTAMENTO DI ACQUE MINERALI LO
STABILIMENTO DI PRODUZIONE NON VA RESTITUITO
ALLA REGIONE
TAR LIGURIA, SEZIONE II n.3830 del 01/06/2010
Relatore: Luca Morbelli - Presidente: Santo Balba
DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE -->
CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> ACQUE MINERALI E TERMALI -->
REGIONI/PROVINCE --> LIGURIA
Sintesi: L'art. 22 L.R. Liguria 33/1977 delimita l’ambito delle pertinenze con riguardo a tutti
quei beni che si collocano, nel processo produttivo dell’acqua minerale, a monte dello
stabilimento di produzione: pertanto, quest'ultimo è legislativamente escluso dal novero
delle pertinenze e non rientra tra i beni che devono essere ai sensi dell'art. 33 L.R. cit.
riconsegnati alla Regione in caso di mancato rinnovo della concessione mineraria per lo
sfruttamento della sorgente di acqua minerale.
Estratto: « 2. Per quanto riguarda il primo profilo l’art. 33 l. r. 33/1977, recante disciplina
delle acque minerali e termali, stabilisce “se la concessione non viene rinnovata il
concessionario deve alla scadenza del termine, fare consegna alla regione del bene oggetto
della concessione e delle relative pertinenze”. Il successivo art. 40 l.r. 33/1977 estende tale
disciplina anche al caso di decadenza dalla concessione.L’art.22 l.r. 33/1977 stabilisce:
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“Costituiscono pertinenze tutti gli impianti fissi interni ed esterni per la captazione e
condotta dell'acqua allo stabilimento di produzione, i macchinari per il sollevamento
dell'acqua stessa, le opere e gli impianti destinati alla raccolta e distribuzione dell'acqua
nonché le vasche, gli impianti, le opere e le attrezzature necessarie per la conservazione del
fango, con esclusione delle attrezzature e degli impianti esclusivamente alberghieri e
sanitari. Costituiscono altresì pertinenza i beni indicati nell'art. 23, 1° comma del R.D. 29
luglio 1927, n. 1443 e non previsti nel precedente comma”. La norma regionale è chiara nel
delimitare l’ambito delle pertinenze con riguardo a tutti quei beni che si collocano, nel
processo produttivo dell’acqua minerale, a monte dello stabilimento di produzione il quale,
pertanto, è legislativamente escluso dal novero delle pertinenze. Né idonea a ricomprendere
lo stabilimento di produzione nel novero delle pertinenze è la previsione del secondo
comma del citato articolo, che contiene il rinvio all’art. 23 r.d. 29 luglio 1927 n. 1443.
Invero la previsione del secondo comma è meramente integrativa e non già derogatoria
della previsione del primo comma. Pertanto, in presenza di una chiara volontà legislativa di
escludere lo stabilimento di produzione dal novero delle pertinenze, non si può operare
l’inclusione dello stesso per il tramite della previsione del secondo comma pena
un’inammissibile inversione logica dei rapporti tra le due discipline. Ne consegue che, non
rientrando nel novero delle pertinenze né lo stabilimento né l’altro fabbricato destinato ad
ufficio (beni contraddistinti con le dalle lettere A e B sulla planimetria allegata la relazione
geom. Bonanzinga 24 aprile 2001 sub doc.n. 13 delle produzioni della ricorrente in data 5
luglio 2002), illegittimamente la Regione Liguria ha appreso tali beni.»
Sintesi: Dagli artt. 19, 29, 33 e 34 L.R. Liguria 33/1977 si evince che il concessionario può
espropriare i sedimi necessari alla realizzazione delle pertinenze della concessione nonché
delle altre opere necessarie e che l'espropriazione determina l’acquisto in capo al
concessionario dei relativi sedimi: questa proprietà, tuttavia, non viene meno al venir meno
della concessione atteso che il cit. art. 33 prevede un indennizzo per l’uso delle pertinenze
da parte del nuovo concessionario.
DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> MINIERA
Sintesi: La destinazione di un bene del concessionario a pertinenza di una miniera in
concessione non ne comporta, per ciò solo, il trasferimento in proprietà dello Stato bensì
un vincolo di destinazione del bene.
DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE -->
CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> DECADENZA
Sintesi: Nel caso di estinzione del rapporto di concessione per esaurimento della miniera le
pertinenze riacquistano la propria autonomia, e la loro proprietà, se si tratta di edifici,
appartiene, per il principio dell'accessione, al proprietario del suolo.
DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE -->
CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> ACQUE MINERALI E TERMALI -->
REGIONI/PROVINCE --> LIGURIA
Sintesi: Nella Regione Liguria, la posizione del concessionario proprietario delle pertinenze
e dei relativi sedimi è tutelata nei confronti del nuovo concessionario dalla previsione del
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corrispettivo per l’uso e nei confronti della Regione dalla necessaria restituzione dei beni al
momento dell’esaurimento del giacimento.
Estratto: « 3. Per quanto riguarda l’indennità per le aree occupate dai beni pertinenziali,
diversi da quelli di cui sopra il Collegio osserva quanto segue. L’art. 19 della l.r. 33/1977
stabilisce: “ I proprietari o possessori dei fondi interessati non possono opporsi alle
operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, all'apposizione dei termini
relativi ed ai lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento, salvo il diritto alle
indennità spettanti per gli eventuali danni a norma del disposto dell'art. 13”. L’art. 29 l.r.
33/1977 stabilisce: “Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per il deposito,
il trasporto e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, per la produzione e trasmissione
dell'energia ed in genere per la coltivazione del giacimento conduzione e sicurezza
dell'attività estrattiva sono considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli
effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'art. 34 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422. Circa
la necessità e le modalità delle opere stesse si pronuncia il Presidente della Giunta regionale.
Quando le opere indicate nel 1° comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del
perimetro della concessione, il titolare della stessa può domandare la dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, agli effetti delle leggi suddette. Tale dichiarazione
è effettuata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 9 settembre
1974, n. 37. Su richiesta del concessionario, il Presidente della Giunta regionale può
ordinare la occupazione d'urgenza, determinando la indennità e disponendone il deposito”.
Inoltre l’art. 33 l.r. 33/1977 stabilisce : “Se la concessione non viene rinnovata il
concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna alla Regione del bene oggetto
della concessione e delle relative pertinenze”. Infine l’art. 34 l. r. 33/1977 stabilisce: “Il
corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte di un nuovo concessionario è determinato
nel provvedimento di concessione”. Dal complesso normativo trascritto si evince che il
concessionario può espropriare i sedimi necessari alla realizzazione delle pertinenze della
concessione nonché delle altre opere necessarie. L’espropriazione determina l’acquisto in
capo al concessionario dei relativi sedimi. La proprietà in capo al concessionario, tuttavia,
non viene meno al venir meno della concessione atteso che l’art. 33 l. r. 33/1977 prevede
un indennizzo per l’uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario. Lo schema
normativo, infatti, rende evidente come al venir meno della concessione per esaurimento
del giacimento, le pertinenze e i relativi sedimi rientreranno nel possesso del concessionario
il quale è sempre rimasto titolare della proprietà sugli stessi. La norma, infatti, prevedendo
un corrispettivo a carico del concessionario subentrante per l’uso delle pertinenze rende
evidente come nessun trasferimento di proprietà delle stesse avvenga a favore di
quest’ultimo. Nè può sostenersi che le pertinenze siano acquistate dall’ente pubblico
titolare del giacimento. Infatti la giurisprudenza ha affermato che la destinazione di un bene
del concessionario a pertinenza di una miniera in concessione non ne comporta, per ciò
solo, il trasferimento in proprietà dello Stato bensì un vincolo di destinazione del bene
talché nel caso di estinzione del rapporto di concessione per esaurimento della miniera,
cessando ogni rapporto pertinenziale, i relativi beni riacquistano la propria autonomia, con
la conseguenza che la proprietà di questi, se si tratta di edifici, appartiene, per il principio
dell'accessione, al proprietario del suolo (Cass. civ., I, 06 giugno 1987 , n. 4950 Cass. 14
novembre 1975 n. 3829). Quindi la posizione del concessionario proprietario delle
pertinenze e dei relativi sedimi è tutelata nei confronti del nuovo concessionario dalla
previsione del corrispettivo per l’uso e nei confronti della Regione dalla necessaria
restituzione dei beni al momento dell’esaurimento del giacimento. In conclusione non
verificandosi, in danno del concessionario, l’espropriazione delle pertinenze minerarie,
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nessun indennizzo allo stesso dovuto. Infatti, nel caso di specie, quando la concessione sarà
nuovamente assegnata alla ricorrente spetterà il corrispettivo per l’uso delle pertinenze.
Quando il giacimento si esaurirà le pertinenze e i relativi sedimi che sono rimasti in
proprietà della ricorrente rientreranno nuovamente nel suo possesso.»
GIUDIZIO --> MOTIVI AGGIUNTI
Sintesi: Con i motivi aggiunti possono essere introdotte anche domande risarcitorie in sede
di giurisdizione esclusiva.
DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE -->
CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> ACQUE MINERALI E TERMALI
Sintesi: In caso di decadenza della concessione per l'estrazione di acque minerali, il
precedente concessionario vanta una posizione di interesse legittimo rispetto alle decisioni
dell’amministrazione in ordine all’opportunità di sfruttare o meno il giacimento ovvero di
assegnarlo ad altro concessionario, considerato che la decisione sull’esaurimento del
giacimento appare connotata da intrinseci margini di discrezionalità.
Estratto: « 4. I motivi aggiunti sono ammissibili. Trattandosi di giurisdizione esclusiva non
si comprende la ragione per la quale ulteriori domande non possano essere introdotte nel
giudizio tramite lo strumento dei motivi aggiunti. I motivi aggiunti, infatti, per il loro
particolare atteggiarsi processuale, non determinano alcun vulnus al diritto di difesa delle
controparti. Da altro punto di vista non può costituire elemento ostativo ala loro
ammissibilità la circostanza che la norma di cui all’art. 21 l. 1034/1971 faccia riferimento
all’impugnazione degli atti. La norma, infatti, appare modellata sulla giurisdizione generale
di legittimità. La lettera della norma, tuttavia, non impedisce l’applicazione dell’istituto
anche alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Opinare diversamente, da un
lato, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le due tipologie di
giurisdizione e dall’altro determinerebbe un inutile aggravio dell’esercizio del diritto di
difesa in contrasto con le esigenze di celerità e speditezza processuale postulate dall’art. 111
Cost. 4.1. Con i motivi aggiunti la ricorrente rileva come successivamente all’apprensione
dei beni da parte della Regione il giacimento non sia stato ulteriormente sfruttato.
Addirittura la sorgente avrebbe perso, come accertato dall’ASL, i requisiti previsti dalla
legge per la qualificazione dell’acqua come minerale. L’inerzia della Regione ha
determinato, in questo modo, uno stallo procedimentale per effetto del quale la ricorrente,
da un lato, non ha conseguito il corrispettivo per l’utilizzo delle pertinenze a carico del
nuovo concessionario e dall’altro non è rientrata nel possesso dei beni costituenti
pertinenze come sarebbe avvenuto qualora si fosse ritenuto esaurito il giacimento. La
ricorrente, pertanto, ha formulato domanda restitutoria e risarcitoria. La Regione, da un
lato, ha affermato che il giacimento non è stato ancora considerato esaurito e dall’altro che
le ricerche di un nuovo concessionario si sono arrestate per l’indisponibilità dell’unico
soggetto potenzialmente interessato. 4.2. La posizione del concessionario rispetto alla
Regione in relazione alle determinazioni di quest’ultima di assegnare nuovamente il
giacimento, ovvero di dichiararne l’esaurimento, sono di interesse legittimo. Il precedente
concessionario vanta una posizione di diritto soggettivo nei conforti del nuovo
concessionario per quanto riguarda il corrispettivo dei beni pertinenziali e di diritto
soggettivo nei confronti della Regione una volta che sia stato dichiarato l’esaurimento del
giacimento relativamente alla restituzione degli stessi. Tuttavia, rispetto alle decisioni
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dell’amministrazione in ordine all’opportunità di sfruttare o meno il giacimento ovvero di
assegnarlo ad altro concessionario, il precedente concessionario vanta soltanto una
posizione di interesse legittimo. E’ evidente, infatti, che la decisione sull’esaurimento del
giacimento appare connotata da intrinseci margini di discrezionalità. L’esaurimento del
giacimento non può, infatti, essere inteso in senso esclusivamente naturalistico ma deve
essere inteso anche in senso economico di talchè un giacimento naturalisticamente ancora
attivo nondimeno può essere considerato, per i più svariati ordini di ragioni, esaurito.In
altre parole la posizione del concessionario che chieda la restituzione dei beni pertinenziali
all’esaurirsi del giacimento è perfettamente identica alla posizione del soggetto espropriato
che chiede la retrocessione del bene. È vero che in un caso il soggetto è proprietario dei
beni di cui chiede la restituzione e nell’altro non lo è e, tuttavia, in entrambi i casi la
valutazione involge la discrezionalità dell’amministrazione circa la residua utilità pubblica
dei beni.Orbene una volta chiarito che rispetto alle decisioni successive alla decadenza della
concessione il precedente concessionario vanta una posizione di interesse legittimo è
agevole rilevare come, nel caso di specie, la ricorrente non abbia attivato lo speciale
procedimento per fare risaltare l’inerzia dell’amministrazione. Solo ad esito
dell’esperimento di tale procedimento giudiziario potrà discutersi di restituzione dei beni
ovvero, nell’apposita sede, di corrispettivo a carico del nuovo concessionario.La domanda
restitutoria, relativa ai beni aventi natura pertinenziale, pertanto deve essere respinta.Deve,
infatti, rilevarsi come nella specie, residuando a carico dell’amministrazione regionale un
ampio margine di discrezionalità in ordine al futuro del giacimento, il giudice
amministrativo non potrebbe, senza sovrapporsi all’ambito riservato all’amministrazione,
statuire sulla domanda di restituzione.»
***
È REATO LA PROTRAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEL
DEMANIO MARITTIMO DOPO LA SCADENZA DELLA
CONCESSIONE
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II PENALE n.21988 del
06/06/2010
Relatore: Domenico Chindemi - Presidente: Pietro Antonio Sirena
DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161
COD. NAV. --> ELEMENTO OGGETTIVO
Sintesi: In tema di demanio marittimo, risponde del reato di arbitraria occupazione colui
che, già titolare di eventuale concessione, poi scaduta, protragga l'occupazione dello spazio
marittimo in attesa del rinnovo della detta concessione, posto che in tale lasso temporale
egli non è munito di titolo concessorio valido ed efficace.
Estratto: « Va rilevato come, in tema di demanio marittimo, risponde del reato di arbitraria
occupazione colui che, già titolare di eventuale concessione, poi scaduta, protragga
l'occupazione dello spazio marittimo in attesa del rinnovo della detta concessione, posto
che in tale lasso temporale egli non è munito di titolo concessorio valido ed efficace,
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avendo rilevato il Tribunale come nessun titolo vantasse la L., in proprio, essendo state
immessa nel possesso dell'area esclusivamente in qualità di legale rappresentante della
Ondina s.r.l., unica concessionaria dell'area; a seguito della revoca dalla carica di
amministratore unico della predetta società, la stessa avrebbe dovuto restituire il terreno alla
Ondina e non protrarre, invece, arbitrariamente un'occupazione del tutto illegittima.Quanto
alla contestata aggravante dell'abuso di prestazione d'opera il Tribunale ha correttamente
rilevato che l'aggravante concerne tutti i rapporti giuridici che comportano un obbligo di
fare e che instaurino tra le parti un rapporto di fiducia non meramente occasionale o
estemporaneo, ovvero di semplice amicizia, osservando che entrambi gli indagati avevano
la disponibilità delle chiavi e delle attrezzature dei locali, nonchè della contabilità della
Ondina esclusivamente in ragione della nomina della L. ad amministratore unico della
società, ravvisando, legittimamente, i presupposti giustificativi della misura cautelare
nell'esigenza di impedire agli indagati di proseguire la loro indebita condotta occupativa, a
seguito della quale attualmente conseguono un ingiusto profitto con danno della società
Ondina, essendo irrilevante la attuale vigenza del titolo concessorio in capo alla società, ai
fini della configurazione dei reati ascrittigli.Tanto è sufficiente per dichiarare il rigetto del
ricorso.»
***
LA CONTINUAZIONE DI UN'OCCUPAZIONE ABUSIVA
INIZIATA DA ALTRI INTEGRA IL REATO DI CUI ALL'ART.
1161 COD. NAV.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.25621 del
06/07/2010
Relatore: Agostino Cordova - Presidente: Ernesto Lupo
Sintesi: Il fatto che l'occupazione abusiva sia stata iniziata da altri non esclude la
configurabilità del reato di cui all'art. 1161 cod. nav. in capo a chi ha continuato
l'occupazione stessa.
Estratto: « Per il resto, nessun rilievo assume che detta occupazione risalisse ad epoca
remota e fosse originariamente attribuibile ad altri, avendo l'imputata continuato
l'occupazione abusiva.»
***
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IL COMPLETAMENTO DELLA RECINZIONE COMPORTA LA
CESSAZIONE DELLA PERMANENZA DEL REATO DI CUI
ALL'ART. 1161 C.C.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.25624 del
06/07/2010
Relatore: Santi Gazzara - Presidente: Ernesto Lupo
DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161
COD. NAV. --> MOMENTO CONSUMATIVO
Sintesi: Il reato di esecuzione, senza autorizzazione, di opere in zone definite come "fascia
di rispetto", previsto dagli artt. 55 e 1161 c.n., ha natura permanente e la relativa
consumazione perdura fino al momento della cessazione della attività vietata e quindi, nel
caso in cui sia realizzata una recinzione, l'ultimazione della stessa comporta la cessazione
della permanenza.
Estratto: « Il ricorso si appalesa fondato e merita accoglimento.Il Tribunale di Modica ha,
infatti, riconosciuto, che la edificazione all'interno della fascia di rispetto non è ascrivibile
all'imputato, in quanto l'opera che sulla stessa insiste è stata edificata in periodo di gran
lunga antecedente alla nomina dello Z. ad amministratore del condominio "(OMISSIS)".Di
tal che non poteva il decidente, in presenza di una rilevata prova sulla innocenza del
prevenuto, non proscioglierlo nel merito, ex art. 129 c.p.p., comma 2, anzichè dichiarare
estinto il reato per prescrizione, in quanto il reato di esecuzione, senza autorizzazione, di
opere in zone definite come "fascia di rispetto", previsto dagli artt. 55 e 1161 c.n., ha natura
permanente e la relativa consumazione perdura fino al momento della cessazione della
attività vietata (Cass. S.U. 8/5/02, n. 17178).Con netta evidenza il reato si è consumato
all'epoca della realizzazione della recinzione, con cui si è occupata la zona di terreno in
questione, e la natura permanente di esso è cessata con la realizzazione del manufatto.»
***
IL CESSIONARIO DI BENI CULTURALI APPARTENENTI
ALLO STATO RISPONDE DEL REATO PREVISTO DALL'ART.
176 D. LGS. 42/2004
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.25629 del
06/07/2010
Relatore: Agostino Cordova - Presidente: Ernesto Lupo
DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI ARCHEOLOGICI E CULTURALI -->
REATI --> ART. 176 D. LGS. 42/2004
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Sintesi: L'art. 176 d. lgs. 42/2004 sanziona chiunque si impossessa di beni culturali
appartenenti allo Stato, pertanto integra tale reato la condotta del soggetto che si rende
cessionario del bene conoscendone l'appartenenza al demanio pubblico.
Estratto: « Relativamente al capo B), l'art 176 D.Lgs. n. 42 del 2004 sanziona chiunque si
impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, per cui l'asserzione di avere ricevuto gli
oggetti archeologici dalla madre, ove rispondente al vero, sarebbe inconferente, costituendo
ciò un impossessamento: altrimenti, si perverrebbe all'assurdo che commetterebbe il reato
chi per primo se ne impossesserebbe ma sarebbero immuni i successivi cessionari.»
***
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO POPOLARE PUO' ESSERE
REVOCATA SE SONO RISCONTRATI BASSISSIMI CONSUMI
DI ENERGIA ELETTRICA
TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n.14266 del 12/07/2010
Relatore: Maria Barbara Cavallo - Presidente: Nicolò Monteleone
DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA -->
CASISTICA --> ALLOGGI E.R.P.
Sintesi: Il provvedimento di revoca di assegnazione di alloggio popolare nonché di
sgombero del medesimo è sufficientemente motivato se deduce l'abbandono dell’alloggio
per un periodo superiore ai tre mesi dagli avvenuti accertamenti della polizia municipale e
dal riscontro di bassissimi consumi elettrici nell'immobile.
Sintesi: I provvedimenti di revoca delle assegnazioni di alloggi popolari nonché di
sgombero dei medesimi costituiscono atti dovuti in presenza dei presupposti di legge.
Estratto: « - ritenuto che i motivi di ricorso sono tutti infondati, posto che il
provvedimento impugnato èsufficientemente motivato e circostanziato in ordine alle
circostanze di fatto che dimostrano l’abbandono dell’alloggio per un periodo superiore ai
tre mesi (accertamenti della polizia municipale; bassissimi consumi elettrici); - rilevato
altresì che, da quanto risulta nel provvedimento impugnato, questo è stato preceduto da
una diffida datata 16.6.2010 n. 3788, inviata alla ricorrente con raccomandata e non allegata
alla documentazione depositata, nella quale era presumibilmente contenuto il nome del
responsabile del procedimento e veniva assegnato anche un termine per
controdudeduzioni, non utilizzato dalla ricorrente (cfr. provvedimento impugnato);rilevato che nel provvedimento impugnato è presente l’indicazione dell’avvertimento della
possibilità di ricorso agli organi competenti secondo le leggi vigenti;- ritenuto che i
provvedimenti di revoca delle assegnazioni di alloggi popolari nonché di sgombero dei
medesimi costituiscono atti dovuti in presenza dei presupposti di legge (da ultimo Tar
Lombardia – Milano, sez. III, 12 giugno 2009 n. 3985);»
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***
BUCA COPERTA D'ACQUA E NON SEGNALATA: INSIDIA E
RESPONSABILITÀ DELLA P.A.
TRIBUNALE DI PATTI, SEZIONE DISTACCATA DI SANT'AGATA
DI MILITELLO del 16/07/2010
Relatore: Giuseppe Bonfiglio - Presidente: Giuseppe Bonfiglio
- Parti: C.S. c. Comune di Sant'Agata di Militello
GIUDIZIO --> RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
Sintesi: La mancata produzione in giudizio della delibera adottata per autorizzare il sindaco
a intraprendere un'azione giudiziaria concreta di per sé un'ipotesi di difetto di
autorizzazione e ricade pertanto nella previsione dell'art. 182 c.p.c., con la conseguenza che,
se rilevata dal collegio al momento della decisione, comporta necessariamente la
declaratoria di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, senza che il collegio stesso
sia tenuto ad assegnare un termine per l'acquisizione del documento non prodotto, in
quanto tale regolarizzazione è prevista dal cit. art. 182, co. 2, c.p.c. solo con riferimento alla
fase istruttoria e inoltre si ricollega ad un potere discrezionale del giudice del merito.
Estratto: « L'eccezione processuale di difetto di autorizzazione a stare in giudizio è
fondata.Secondo la Suprema Corte la mancata produzione in giudizio della delibera
adottata per autorizzare il sindaco a intraprendere un'azione giudiziaria concreta di per sé
un'ipotesi di difetto di autorizzazione e ricade pertanto nella previsione del secondo comma
dell'art. 182 c.p.c., (non anche in quello del primo comma della medesima norma,
concernente soltanto le irregolarità della costituzione inteso come specifico atto
processuale), con la conseguenza che, se rilevata dal collegio (da intendersi come sinonimo
di organo giudicante) al momento della decisione, comporta necessariamente la declaratoria
di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, senza che il collegio stesso sia tenuto
ad assegnare un termine per l'acquisizione del documento non prodotto, in quanto tale
regolarizzazione è prevista dal citato art. 182, secondo comma solo con riferimento alla fase
istruttoria e inoltre si ricollega ad un potere discrezionale del giudice del merito ("può
assegnare", diceva l'articolo nel testo applicabile ratione temporis), non sindacabile in sede
di legittimità (Cass. S.U. n. 819/95; Cass. n. 5146/92).Mancando in atti la delibera con cui il
Sindaco è stato autorizzato a stare in giudizio, le difese dell'ente sono inammissibili.»
DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART.
2051 --> BASE NORMATIVA
Sintesi: Secondo la tesi giurisprudenziale classica, in ordine ai danni subiti dall'utente in
conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente
normativo in cui inquadrare la responsabilità della pubblica amministrazione non è
costituito dall'art. 2051 c.c., che impone, nell'osservanza della norma primaria del neminem
laedere, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una
situazione di pericolo occulto; detta responsabilità pertanto è configurabile a condizione
che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, cioè di pericolo
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occulto, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del
pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso.
Sintesi: Anche la giurisprudenza più recente che, discostandosi dalla teoria classica, ha
ritenuto inquadrabile nell'art. 2051 c.c. la responsabilità dell'amministrazione per i danni
riportati da utenti di beni demaniali ha talvolta attribuito specifica e concreta rilevanza
all'insidia, ma al solo fine di caratterizzare in fatto l'oggetto concreto dell'onere della prova
a carico del custode, poiché questo è tenuto a dimostrare, per liberarsi dalla responsabilità,
l'insussistenza del nesso eziologico tra il suo potere di fatto sulla cosa, che ha prodotto o
nell'ambito del quale si è prodotta l'insidia, e il danno, in quanto determinato da cause non
conoscibili né eliminabili con sufficiente immediatezza da parte sua, neppure con la più
efficiente attività di vigilanza e manutenzione.
DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART.
2051 --> CASISTICA --> BUCHE
Sintesi: Una buca completamente coperta da acque meteoriche e non segnalata costituisce
insidia o trabocchetto, pertanto il comune è responsabile dei sinistri che siano occorsi
all'utente della strada.
Estratto: « Secondo la tesi giurisprudenziale classica, in ordine ai danni subiti dall'utente in
conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente
normativo in cui inquadrare la responsabilità della pubblica amministrazione non è
costituito dall'art. 2051 c.c., che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti della
P.A. con riferimento ai beni demaniali, quando essi siano oggetto di un uso generale e
diretto da parte dei terzi, essendo in tal caso impossibile configurare una possibilità
concreta di efficace controllo e costante vigilanza, ma dall'art. 2043 c.c., che impone,
nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, di far sì che la strada aperta al
pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto; detta
responsabilità pertanto è configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato
l'esistenza di una situazione insidiosa, cioè di pericolo occulto, caratterizzata dal doppio e
concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità
subiettiva del pericolo stesso (v., ex multis, Cass. n. 26997/05; Cass. n. 14709/05; Cass. n.
15707/02; Cass. n. 2067/02; Cass. n. 16179/01; Cass. n. 9092/01; Cass. n. 3991/99; Cass.
n. 12314/98; Cass. n. 5989/98; Cass. n. 3630/97; Cass. n. 921/88; Cass. n.
1788/78).Costituisce insidia stradale - si legge in alcune massime - ogni situazione di
pericolo che l'utente medio non è in grado obiettivamente di prevedere facendo uso della
normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, per cui, al fine di
escludere la responsabilità risarcitoria dell'ente che abbia la gestione della strada, è
necessaria la dimostrazione da parte dell'ente stesso che, nonostante l'obiettiva esistenza
dell'insidia l'utente fosse soggettivamente in grado di prevederla o evitarla (Cass. n.
1571/04, che ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito in cui, poiché dall'istruttoria
emergeva la prova che al momento del sinistro sul luogo dei fatti esisteva una adeguata
illuminazione, si era esclusa "esistenza in concreto di una situazione di pericolo occulto o
insidia; Cass. n. 191/96).È qui da rilevare come anche la giurisprudenza più recente che,
discostandosi dalla teoria classica, ha ritenuto inquadrabile nell'art. 2051 c.c. la
responsabilità dell'amministrazione per i danni riportati da utenti di beni demaniali (sia pure
con precisazioni e distinzioni che tolgono univocità e uniformità al nuovo indirizzo di
pensiero), ha talvolta attribuito specifica e concreta rilevanza all'insidia, ma al solo fine di
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caratterizzare in fatto l'oggetto concreto dell'onere della prova a carico del custode, poiché
questo è tenuto a dimostrare, per liberarsi dalla responsabilità, l'insussistenza del nesso
eziologico tra il suo potere di fatto sulla cosa, che ha prodotto o nell'ambito del quale si è
prodotta l'insidia, e il danno, in quanto determinato da cause non conoscibili né eliminabili
con sufficiente immediatezza da parte sua, neppure con la più efficiente attività di vigilanza
e manutenzione (così, Cass. n. 24428/09).Fissata la nozione di insidia (o trabocchetto)
stradale, bisogna verificare se i suoi caratteri essenziali ricorressero, in concreto, nella buca
in cui è andata ad incappare l'auto condotta dal Missimi e di proprietà dell'attrice. Verifica
che, per ragioni concorrenti, porta a un risultato positivo.È pacifico - è subito da precisare che non ogni irregolarità del manto stradale costituisce insidia alla stregua dell'accezione
tecnico-giuridica consolidata nell'elaborazione giurisprudenziale, tale da configurare la
responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2043 c.c., se si verifica un incidente, ma occorrono
altresì l'oggettiva invisibilità e la soggettiva imprevedibilità del pericolo, da provarsi dal
danneggiato (Cass. n. 2850/98, relativa a un caso di protuberanze determinate dalle radici
di piante). Detto altrimenti, non rilevano di per sé, per ferreo automatismo, le condizioni
accidentate e obbiettivamente pericolose della carreggiata e del manto stradale, quando esse
siano percepibili con l'ordinaria diligenza (Cass. n. 5482/97).Negli specie possono ritenersi
sussistenti gli estremi dell'insidia stradale alla luce dei seguenti dati istruttori.Il testimone
Biagio Olivo - che nell'occasione del sinistro si trovava a bordo dell'auto come trasportato ha riferito che la buca si trovava verso il centro della sede stradale; ha ricordato che quel
giorno era piovuto; ha confermato che la buca in cui la vettura era finita era completamente
ricoperta dalle acque meteoriche; ha precisato che la presenza della buca non era
segnalata.Di tenore pressoché identico è la deposizione resa da Giuseppe Missimi,
conducente del veicolo (e marito dell'attrice).Entrambi i testi hanno poi aggiunto di avere
visto, qualche giorno dopo il fatto, degli operai intenti a riempire la buca o la buca già
riempita. Tale circostanza dimostra come il Comune abbia acquisito consapevolezza della
insidiosità della buca e abbia provveduto a porre rimedio alla situazione.Alla luce di questi
passaggi istruttori, si ravvisano certamente i caratteri dell'insidia stradale - caratteri definiti
più sopra - nella buca presente sulla sede stradale e ricolma di acqua piovana: infatti, è un
dato di comunque esperienza che per chi proceda a bordo di un'auto lungo una strada non
è in alcun modo possibile identificare la presenza di una buca che sia ricoperta d'acqua, né soprattutto - distinguere una buca pericolosa da un semplice avallamento che con la pioggia
diventa innocua pozzanghera o indovinare quale sia la profondità della buca stessa. A ciò si
aggiunga il rilievo per cui l'incidente si è verificato - secondo quanto riferito dal teste Olivo
- in un giorno di pioggia: le precipitazioni, anche se cessate, lasciando il manto di asfalto
bagnato diminuiscono normalmente la possibilità di distinguere buche profonde da
avallamenti quasi di superficie.Tale conclusione è corroborata da sentenze dei giudici di
legittimità e di merito (cfr. Cass. n. 4043/08, che ha ritenuto correttamente motivata la
pronuncia di un giudice di pace che aveva ravvisato un pericolo occulto in una buca
ricolma di acqua, in orario notturno e in assenza di segnaletica relativa a tale specifica buca;
Cass. n. 3954/07, in motivazione; Cass. n. 9749/05, in motivazione; Pret. Salerno 24 marzo
1998, in Arch. giur. circol. e sinistri strad. 1998, 595, che ha ritenuto integrati gli estremi
dell'insidia nella buca non segnalata né visibile in quanto completamente ricoperta
d'acqua).Che la buca abbia costituito la causa esclusiva dei danni è deduzione incontestabile
sol che si rilevi come, subito dopo l'incidente, l'auto è stata prelevata dal carro-attrezzi (così
il teste Olivo).Il Comune va pertanto condannato a risarcire i danni materiali subiti
dall'attrice.»
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PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO -->
SVALUTAZIONE
Sintesi: Il credito risarcitorio è di valore, pertanto sull'importo relativo vanno applicati la
rivalutazione secondo l'indice ISTAT e gli interessi al tasso legale sulle somme via via
rivalutate mese per mese. A decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza, il credito di
valore diventerà di valuta e sulla somma complessiva decorreranno i soli interessi
corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1224 c.c..
Estratto: « Essendo di valore il credito risarcitorio, sull'importo relativo vanno applicati la
rivalutazione secondo l'indice FOI dell'ISTAT e gli interessi al tasso legale sulle somme via
via rivalutate mese per mese (secondo il metodo indicato da Cass. S.U. n. 1712/95): il tutto
a decorrere dalla data della fattura (16.3.2005) e fino a quella del pagamento o, in
mancanza, del passaggio in giudicato della sentenza. A partire da quest'ultima, il credito di
valore diventerà di valuta e sulla somma complessiva decorreranno i soli interessi
corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1224 c.c. (Cass. n. 4993/04; Cass. n. 5008/95).»
***
CONFISCA DI PERTINENZE DI BENI CONFISCATI ALLA
MAFIA: SE IL RAPPORTO PERTINENZIALE È DUBBIO SERVE
PROCEDURA AD HOC
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I PENALE n.29702 del
28/07/2010
Relatore: Margherita Cassano - Presidente: Severo Chieffi
DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CONFISCATI ALLA MAFIA -->
PERTINENZE
Sintesi: Il provvedimento con cui si estende il provvedimento di confisca ex legge
575/1965 alle pertinenze deve essere motivato in ordine alla sussistenza del vincolo
pertinenziale.
Estratto: « 1. Innanzitutto il presupposto da cui muove il Tribunale di Latina, circa il
vincolo di pertinenzialità tra i beni immobili oggetto dell'estensione del provvedimento di
confisca e quelli in precedenza aggrediti dalla misura di prevenzione patrimoniale, è
indimostrato.Le pertinenze sono "le cose destinate in modo durevole a servizio od
ornamento di un'altra cosa". L'atto di destinazione si connota per un profilo soggettivo (la
dichiarazione della volontà di instaurare una tale relazione strumentale) e per un aspetto
oggettivo, dato dalla estrinsecazione della volontà in un comportamento apprezzabile e
riconoscibile dai terzi.Nel caso di specie, invero, si discute - alla luce del disposto di cui
all'art. 817 c.c., del contenuto della documentazione acquisita in ordine alle vicende
traslative che hanno interessato i beni immobili, della servitù di passaggio esistente in
favore di unità immobiliari non riconducibili ai proposti - proprio della sussistenza del
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vincolo pertinenziale, negato dai ricorrenti sulla base del fatto che la proprietà delle
particelle immobiliari è stata trasferita separatamente dal bene cui si vorrebbe accedessero.»
Sintesi: La confisca dei beni la cui pertinenzialità al bene confiscato ex legge 575/1965 è
discussa non può derivare da un semplice provvedimento di "estensione" della precedente
confisca, ma presuppone l'attivazione di una nuova e autonoma procedura.
DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CONFISCATI ALLA MAFIA -->
PRESUPPOSTI DELLA CONFISCA
Sintesi: Presupposti per l'applicazione della confisca ex legge 575/1965 sono: a) la
disponibilità diretta o indiretta dei beni da parte del proposto; b) il valore dei beni
sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta; c) la
provenienza dei beni da attività illecite.
Estratto: « 2. La controversa qualifica quali pertinenze dei nuovi beni immobili confiscati è
desumibile anche dalla peculiare procedura seguita dal Tribunale di Latina, che non appare
riconducibile ad alcuno degli schemi normativamente previsti.Qualora, infatti, i nuovi beni
immobili avessero pacificamente costituito pertinenze di quelli già confiscati, il loro
sequestro avrebbe dovuto essere eseguito, a mente della L. n. 575 del 1965, art. 2 quater,
nelle forme previste per i pignoramenti immobiliari mediante la trascrizione del relativo
provvedimento nei registri immobiliari; tale trascrizione avrebbe prodotto l'effetto di
estendere il sequestro agli accessori, alle pertinenze, ai frutti.Laddove, invece, come nel caso
di specie, si discuta della sussistenza o meno del vincolo pertinenziale, l'effetto ablativo non
può scaturire da un semplice provvedimento di "estensione" disposto nell'ambito di un
incidente di esecuzione, ma presuppone l'attivazione di una nuova e autonoma procedura
in vista dell'eventuale applicazione della misura di prevenzione patrimoniale ai beni in
precedenza non colpiti dalla stessa.In tale ottica l'Agenzia del Demanio è priva della
legittimazione all'attivazione della procedura, riservata in via esclusiva ad uno dei soggetti
individuati dalla L. n. 575 del 1975, artt. 2 bis e ss.all'esito degli accertamenti in ordine alla
sussistenza dei presupposti su cui fondare la richiesta di applicazione della nuova misura di
prevenzione patrimoniale: a) disponibilità diretta o indiretta dei beni da parte del proposto;
b) valore dei beni sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica
svolta; c) provenienza dei beni da attività illecite.Il bene che si vorrebbe pertinenza,
indipendentemente dalla sussistenza di tale vincolo di destinazione, potrebbe essere stato
oggetto di acquisto diretto da parte del preposto con i proventi di attività illecite, oppure
essere comunque nella disponibilità del soggetto attraverso l'interposizione di terzi,
apparentemente proprietari.»
***
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L'USO CIVICO DI PESCA PERMETTE LA PESCA ALL'AMO MA
NON L'APPROPRIAZIONE DI VONGOLE MESSE A DIMORA
DA TERZI
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE IV PENALE n.31660 del
11/08/2010
Relatore: Fausto Izzo - Presidente: Piero Mocali
DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE -->
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> ACQUICOLTURA
Sintesi: Sono legittime le concessione d'uso per acquacoltura rilasciate dal Magistrato delle
Acque in relazione a specchi d'acqua lagunari che, prima del trasferimento alle Regioni,
costituivano beni demaniali dello Stato.
DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> COMPETENZE COMUNALI
Sintesi: Il provvedimento municipale che prende atto della concessione demaniale rilasciata
da altra autorità in relazione ad un bene soggetto ad uso civico di pesca va interpretato
come una forma di rinuncia all'esercizio dell'uso civico da parte del Comune,
rappresentante della locale Comunità.
Sintesi: Alla scadenza del provvedimento comunale di rinuncia all'uso civico, quest'ultimo
rivive e può essere esercitato compatibilmente con le concessioni rilasciate dalle competenti
autorità.
DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> USO CIVICO DI PESCA
Sintesi: In aree soggette ad un uso civico di pesca, per i cittadini è lecito pescare (ad es. con
lenza ed amo), ma non appropriarsi di vongole messe a dimora da terzi sul fondale dello
specchio d'acqua.
Estratto: « 4.2. La difesa dell'imputato ha, inoltre (lamentato la violazione di legge ed il
difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento di un diritto all'uso civico di
pesca nello specchio d'acqua della laguna di (OMISSIS). La censura è infondata.La Coop.
Almar (subentrata alla Aquamar) era titolare di una concessione di utilizzo dello specchio
d'acqua teatro del fatto, in virtù di provvedimento del Magistrato delle Acque di Venezia
avente scadenza 24/6/2009.Inoltre l'Amministrazione comunale di (OMISSIS) aveva preso
atto, con delibera del 14/5/1999, della voltura dell'attività dalla Aquamar alla Almar e,
pertanto, aveva volturato la "concessione per l'utilizzo degli specchi acquei soggetti ad uso
civico da destinarsi ad acquacoltura, fino al 28/5/2001".Ha sostenuto la difesa
dell'imputato che alla data del fatto, essendo scaduta la concessione comunale, aveva
ripreso vigore l'uso civico di pesca dei cittadini. Orbene, va considerato che l'area lagunare
era un bene demaniale dello Stato e come tale legittimamente la concessione d'uso per
acquacoltura era stata rilasciata dal Magistrato delle Acque. Quanto al provvedimento
municipale, esso va interpretato come una forma di rinuncia all'esercizio dell'uso civico di
pesca da parte del Comune, rappresentante della locale Comunità.Pertanto può sostenersi
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PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011
che, scaduto il termine indicato nella delibera di giunta (il 28/5/2001), vi sia stata la
reviviscenza dell'uso civico da parte della comunità di (OMISSIS) da esercitare
compatibilmente con la concessione del Magistrato delle Acque. Ne consegue, pertanto,
che se era lecito per i cittadini pescare (ad es. con lenza ed amo), certamente lecita non era
la condotta di appropriarsi di vongole messe a dimora dalla Cooperativa sul fondale dello
specchio d'acqua.Nè può dirsi, come osservato dal giudice di merito, che il M. non fosse a
conoscenza della destinazione dello specchio d'acqua alla coltura delle vongole; ciò perchè
vi erano pali e cartelli che delimitavano l'area; inoltre; perchè lo stesso imputato (ed altri)
aveva patito una analogo processo per altro episodio di sottrazione di vongole commesso
nel settembre 2001 sempre in danno della Coop. Almar.La reiterazione della condotta
criminosa, quindi, unitamente alla presenza di pali e cartelli che indicavano la zona in
concessione, esclude che il M. possa aver ritenuto di trovarsi a captare res nullius,
nell'esercizio di un uso civico che non poteva certo comportare l'appropriazione di beni, le
vongole, appartenenti a terzi.»
***
MACCHIE DI IDROCARBURI: CASO FORTUITO E NIENTE
RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 C.C.
TRIBUNALE DI SALERNO, SEZIONE II CIVILE del 03/09/2010
Relatore: Giulia Carleo - Presidente: Giulia Carleo
DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART.
2051 --> PRESUPPOSTI
Sintesi: La responsabilità ex art. 2051 c.c. sussiste non soltanto nei casi di cosa pericolosa o
per intrinseca dinamicità ma anche in relazione a cose inerti o prive di pericolo e non aventi
alcuna dinamicità.
Sintesi: Ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. l'evento dannoso deve essere stato
causato non già con la cosa, ma dalla cosa.
Sintesi: Il nesso causale tra fatto della cosa e evento di danno deve essere accertato alla
stregua della teoria della "conditio sine qua non", secondo cui è causa di un evento ogni
singola condizione e cioè ogni antecedente senza il quale l'evento non si sarebbe verificato
con la precisazione che l'azione od omissione deve essere adeguata a determinare l'evento
secondo l'id quod plerumque accidit e il nesso di causalità nelle condotte omissive
presuppone un giudizio controfattuale per verificare se, sostituendo in via ipotetica
l'omissione con un'azione positiva contraria, l'evento non si sarebbe verificato con certezza
o in modo altamente probabile.
DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART.
2051 --> CASO FORTUITO
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PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011
Sintesi: Ai fini della prova liberatoria ex art. 2051 c.c., in relazione alle situazioni di pericolo
immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o
patrimoniale, l'ente dovrà dimostrare di avere posto in essere tutta la normale attività di
vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, così provando in
via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente
imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito.
Sintesi: In relazione alle situazioni di pericolo determinate da un comportamento degli
utenti o da una alterazione della cosa assolutamente repentina ed imprevedibile, l'ente
proprietario o gestore dovrà dimostrare che l'evento dannoso si è verificato prima che esso
- nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento
tempestivo - potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di
pericolo determinata per difetto del tempo strettamente necessario.
DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART.
2051 --> PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ
Sintesi: L'art. 1227 co. 1 c.c,, secondo cui quando vi è concorso di colpa del danneggiato la
responsabilità del danneggiante è diminuita secondo la gravità della colpa e l'entità delle
conseguenze che ne sono derivate, si applica anche nei casi di responsabilità del custode.
Estratto: « Volendosi ritenere applicabile l'art. 2051 cc. quale fonte di responsabilità nel
caso di strada comunale, atteso che da un lato, l'impiego delle moderne tecnologie nei
sistemi di manutenzione e di controllo di detti beni integra condizione idonea a consentire
al relativo proprietario o gestore di esercitare un continuo ed efficace controllo; va rilevato
il rapporto di custodia, in forza del quale il custode è ritenuto responsabile per ciò solo (in
termini sostanzialmente oggettivi) del danno causato dalla cosa- si sostanzia in una mera
situazione di appartenenza della "res" ad un determinato soggetto, con la conseguenza che
la responsabilità del custode sussiste:a)non soltanto nei casi di cosa pericolosa o per
intrinseca dinamicità;b)ma anche in relazione a cose inerti (danni da caduta da scale con
gradini sdrucciolevoli o su pavimenti scivolosi o in ambienti scarsamente illuminati), prive
di pericolo (danni da incendio in un'abitazione) e non aventi alcuna dinamicità (danni da
incendio o da infiltrazioni d'acqua provenienti da un immobile in cui è insorto un agente
dannoso) (cfr.Cass.9.1.2002 n.200);l'evento dannoso deve essere stato causato non già con
la cosa, ma dalla cosa (se, infatti, il danno deriva dall'attività umana e la cosa è mero
strumento di essa si applicherebbero gli artt.2043 o 2050 cc):il nesso causale tra fatto della
cosa e evento di danno deve essere accertato alla stregua della teoria della "conditio sine
qua non", secondo cui è causa di un evento ogni singola condizione e cioè ogni antecedente
senza il quale l'evento non si sarebbe verificato (da ult.Cass.2.1.2002 n.5), con la
precisazione che:l'azione od omissione deve essere adeguata a determinare l'evento secondo
l'id quod plerumque accidit";il nesso di causalità nelle condotte omissive presuppone un
giudizio controfattuale per verificare se, sostituendo in via ipotetica l'omissione con
un'azione positiva contraria, l'evento non si sarebbe verificato con certezza o in modo
altamente probabile;sulla prova liberatoria a carico dell'ente proprietario o gestore (cfr.in
particolare Cass. 1.10.2004 n. 19653, che richiama e completa concetti già espressi in Cass.
15.1.2003 n.488 e poi in Cass.11.11.2003 n.16953):in relazione alle situazioni di pericolo
immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o
patrimoniale, l'ente dovrà dimostrare di avere posto in essere tutta la normale attività di
vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, così provando in
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