PATRIMONIO PUBBLICO demanio, patrimonio e beni pubblici notiziario bimestrale di giurisprudenza anno 1 numero 1 gennaio febbraio 2011 fax: 049 9711446 - e–mail: amministrazione@territorio. it Copyright © 2011 Exeo S.r.l.Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l’autorizzazione scritta dell’editore. E' consentita la stampa ad esclusivo uso personale del soggetto abbonato, e comunque mai a scopo commerciale. Il pdf può essere utilizzato esclusivamente dall'acquirente nei propri dispositivi di lettura. Ogni diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale di contenuti è vietata senza il consenso scritto dell'editore. Le sintesi delle pronunce, quando ne costituiscono una rielaborazione, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle sintesi delle pronunce costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo srl. Pubblicazione digitale in formato elettronico (pdf). Direttore responsabile: Dr. Paolo Loro. Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s. i. v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Garibaldi 129 35028 Piove di Sacco PD casella postale 76/A 35028 Piove di Sacco PD info@exeoedizioni. it. Luogo di elaborazione nella sede operativa. Finito di elaborare il 14 marzo 2011. Prezzi: abbonamento annuale (6 numeri) € 100 per i non abbonati ad una rivista del network www.territorio.it – € 75 per gli abbonati ad una rivista del network www.territorio.it. Pagamento in ccp 40217887 Exeo srl piazzetta Modin 12 PD causale “abbonamento PATRIMONIO PUBBLICO notiziario bimestrale”. Non sono ammessi pagamenti decurtati di spese di tesoreria. L’editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a [email protected]. professionisti pubblica amministrazione PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 SOMMARIO ABUSIVA OCCUPAZIONE DI DEMANIO MARITTIMO: IL COMUNE NON PUÒ COSTITUIRSI PARTE CIVILE CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.18765 del 18/05/2010 ....................................................................................................... 14 LIGURIA: IN CASO DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DI ACQUE MINERALI LO STABILIMENTO DI PRODUZIONE NON VA RESTITUITO ALLA REGIONE TAR LIGURIA, SEZIONE II n.3830 del 01/06/2010 ............................................................................................................................................ 14 È REATO LA PROTRAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO DOPO LA SCADENZA DELLA CONCESSIONE CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II PENALE n.21988 del 06/06/2010 ........................................................................................................ 18 LA CONTINUAZIONE DI UN'OCCUPAZIONE ABUSIVA INIZIATA DA ALTRI INTEGRA IL REATO DI CUI ALL'ART. 1161 COD. NAV. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.25621 del 06/07/2010 ...................................................................................................... 19 IL COMPLETAMENTO DELLA RECINZIONE COMPORTA LA CESSAZIONE DELLA PERMANENZA DEL REATO DI CUI ALL'ART. 1161 C.C. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.25624 del 06/07/2010 ....................................................................................................20 IL CESSIONARIO DI BENI CULTURALI APPARTENENTI ALLO STATO RISPONDE DEL REATO PREVISTO DALL'ART. 176 D. LGS. 42/2004 CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.25629 del 06/07/2010 ....................................................................................................20 L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO POPOLARE PUO' ESSERE REVOCATA SE SONO RISCONTRATI BASSISSIMI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n.14266 del 12/07/2010 ........................................................................................................................... 21 BUCA COPERTA D'ACQUA E NON SEGNALATA: INSIDIA E RESPONSABILITÀ DELLA P.A. TRIBUNALE DI PATTI, SEZIONE DISTACCATA DI SANT'AGATA DI MILITELLO del 16/07/2010 .................................................................. 22 www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 4 PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 CONFISCA DI PERTINENZE DI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA: SE IL RAPPORTO PERTINENZIALE È DUBBIO SERVE PROCEDURA AD HOC CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I PENALE n.29702 del 28/07/2010...................................................................................................... 25 L'USO CIVICO DI PESCA PERMETTE LA PESCA ALL'AMO MA NON L'APPROPRIAZIONE DI VONGOLE MESSE A DIMORA DA TERZI CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE IV PENALE n.31660 del 11/08/2010 ........................................................................................................ 27 MACCHIE DI IDROCARBURI: CASO FORTUITO E NIENTE RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 C.C. TRIBUNALE DI SALERNO, SEZIONE II CIVILE del 03/09/2010 .......................................................................................................................28 GLI INDICI DI DEMANIALITÀ DI UNA STRADA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, SEZIONE II CIVILE del 08/09/2010............................................................................................................... 31 IL COMUNE RISPONDE ANCHE DEI DANNI SOFFERTI DAL PEDONE SU STRADA AGRICOLA TRIBUNALE DI BENEVENTO, SEZIONE CIVILE del 08/09/2010 ......................................................................................................................35 LE BUCHE NON VISIBILI SONO UN'INSIDIA TRIBUNALE DI POTENZA del 09/09/2010 ..........................................................................................................................................................36 I FOSSATI APPARTENGONO AL PATRIMONIO INDISPONIBILE TRIBUNALE DI L'AQUILA, SEZIONE PENALE del 09/09/2010 .........................................................................................................................39 LA SCARSA ILLUMINAZIONE DELLA RETE VIARIA DEVE INDURRE GLI UTENTI A MAGGIORE ATTENZIONE TRIBUNALE DI NOLA, SEZIONE II CIVILE del 16/09/2010 ................................................................................................................................40 È REATO ANCHE L'ABUSIVA OCCUPAZIONE DI DEMANIO MARITTIMO CHE CORRISPONDE AD UN DIRITTO REALE DI GODIMENTO CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.34584 del 24/09/2010 .................................................................................................... 42 ABUSIVA OCCUPAZIONE DI BENI DEMANIALI: LA STIPULA EX POST DI UN CONTRATTO D'AFFITTO NON ESCLUDE IL REATO DI CUI ALL'ART. 633 C.P. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II PENALE n.34739 del 24/09/2010....................................................................................................... 42 www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 5 PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 LA COMPRAVENDITA DI LOCULI E' NULLA PER IMPOSSIBILITA' ORIGINARIA DELL'OGGETTO TRIBUNALE DI L'AQUILA, SEZIONE CIVILE del 27/09/2010 ............................................................................................................................ 44 IL REATO DI INVASIONE ARBITRARIA DI TERRENI DEMANIALI NON SUSSISTE SE LA CONDOTTA È FINALIZZATA ALLA COSTRUZIONE DI UNA TETTOIA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II PENALE n.35149 del 01/10/2010.......................................................................................................... 45 LASTRA DI GHIACCIO VISIBILE: SE IL SINISTRO DIPENDE DALLA DISTRAZIONE DELL'UTENTE NIENTE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA P.A. TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE XII CIVILE del 12/10/2010 .............................................................................................................................. 46 IL COMUNE RISPONDE DEI SINISTRI OCCORSI SULLE AREE DELLE QUALI E' COMPROPRIETARIO TRIBUNALE DI BOLOGNA, SEZIONE III CIVILE del 12/10/2010 ........................................................................................................................ 49 ALVEI ABBANDONATI E STRADE PRIVATE ACQUISTANO LA DEMANIALITA' SECONDO MODALITA' DIFFERENTI CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V PENALE n.36624 del 13/10/2010......................................................................................................... 52 LA SDEMANIALIZZAZIONE TACITA NON RILEVA A FINI PENALI CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.37948 del 26/10/2010 .....................................................................................................53 IL DISSUASORE DI SOSTA NON E' UN'INSIDIA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, SEZIONE I CIVILE del 02/11/2010 ..................................................................................................................53 L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI NON PUO' ESSERE AFFIANCATA DA UNA GARA PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n.1400 del 10/11/2010 ...........................................................56 LA DICATIO AD PATRIAM E' ESCLUSA DALLA PRECARIETA' DELL'USO E DALLA TOLLERANZA DEL PROPRIETARIO TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE PARMA n.487 del 10/11/2010...................................................................................................................... 57 www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 6 PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 OCCUPAZIONE DI DEMANIO MARITTIMO CON OPERE STAGIONALI OLTRE LA SCADENZA DEL TERMINE: COSTRUZIONE ABUSIVA E ABUSIVA OCCUPAZIONE DI SUOLO DEMANIALE CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.39737 del 11/11/2010 .........................................................................................................59 E' REATO L'INSTALLAZIONE DI INNOVAZIONI NON AUTORIZZATE SUL SUOLO DEMANIALE CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.40485 del 16/11/2010........................................................................................................60 SE VI INCERTEZZA SUL CONFINE DEMANIALE, L'ORDINE DI RILASCIO DEVE ESSERE PRECEDUTO DA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.1896 del 18/11/2010 .......................................................................................................................................... 61 L'IMMOBILE EDIFICATO DAL CONCESSIONARIO PUO' ESSERE OGGETTO DI UN SUO DIRITTO REALE O DI UN SUO DIRITTO PERSONALE CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V TRIBUTARIA n.23390 del 18/11/2010.................................................................................................. 62 LA CESSAZIONE DEL REATO DI OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO DEMANIALE SI HA SOLO CON LO SGOMBERO O CON IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.40926 del 19/11/2010........................................................................................................63 NON E' PUNIBILE L'OCCUPANTE ABUSIVO SE RITIENE IN BUONA FEDE CHE LA CONCESSIONE DEMANIALE NON SIA PIU' NECESSARIA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.40931 del 19/11/2010......................................................................................................... 64 TOSCANA: LE VARIANTI AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA SONO AMMESSE ANCHE PER MERI ERRORI ORIGINARI TAR TOSCANA, SEZIONE II n.6614 del 24/11/2010 ............................................................................................................................................66 AUTOTUTELA DEMANIALE: SE È CONTESTATO LA DEMANIALITÀ DELL'AREA SERVE LA COMUNICAZIONE DI AVVIO TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.12743 del 26/11/2010...................................................................................................................... 72 IL CONCESSIONARIO AUTORIZZATO AD EDIFICARE UNO STABILIMENTO BALNEARE NE ACQUISTA IL DIRITTO DI SUPERFICIE CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V TRIBUTARIA n.23998 del 26/11/2010................................................................................................. 72 www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 7 PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 IMMOBILI MILITARI: INCOSTITUZIONALE L'EFFETTO DI VARIANTE URBANISTICA AUTOMATICA RICOLLEGATO ALL'APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA COMUNE-DIFESA CORTE COSTITUZIONALE n.341 del 26/11/2010 ................................................................................................................................................. 74 IL REGOLAMENTO D'USO DEL PORTO TURISTICO PREDISPOSTO DAL CONCESSIONARIO VA RECEPITO DALLA GIUNTA COMUNALE TAR TOSCANA, SEZIONE III n.6662 del 26/11/2010 ......................................................................................................................................... 76 L'ORDINANZA DI SGOMBERO E' ILLEGITTIMA PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA SE IL G.O. HA ESCLUSO L'OCCUPAZIONE ABUSIVA DELL'AREA TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.1906 del 29/11/2010 ........................................................................................................................................ 77 STRADA DISSESTATA: L'ECCESSO DI VELOCITÀ ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 C.C. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE n.24149 del 29/11/2010............................................................................................................ 77 CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA: ACCESSO AGLI ATTI PER IL CONCESSIONARIO CHE NELL'AREA POTREBBE VEDERSI DELOCALIZZATA L'ATTIVITÀ TAR LAZIO, SEZIONE II TER ROMA n.34406 del 29/11/2010 ........................................................................................................................... 78 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA: AMMESSA LA GESTIONE IN ECONOMIA IN CASO DI URGENZA TAR PUGLIA, SEZIONE I BARI n.3974 del 29/11/2010 ...................................................................................................................................... 79 RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE: IMPROCEDIBILE IL RICORSO CONTRO L'ORIGINARIO DINIEGO TAR PIEMONTE, SEZIONE II n.4251 del 29/11/2010 ...........................................................................................................................................83 LA PROCEDURA COMPETITIVA DI AFFIDAMENTO DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO NON È SURROGABILE CON L'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO ACQUEO ANTISTANTE LE AREE SU CUI INSISTONO LE ATTIVITÀ DEGLI ISTANTI TAR VENETO, SEZIONE I n.6260 del 30/11/2010...............................................................................................................................................83 IN SEDE DI DISMISSIONE DI BENI PUBBLICI LA PRELAZIONE EX L.662/1996 PREVALE SU QUELLA STORICO-ARTISTICA www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 8 PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.8368 del 30/11/2010 ............................................................................................................................ 84 DANNO DA RITARDO NELL'ADOZIONE DI DECISIONI RELATIVE A BENE DEMANIALE NON DEDUCIBILE DA COLUI CHE ABBIA OSTACOLATO L'ASSEGNAZIONE DELLO STESSO TAR LIGURIA, SEZIONE I n.10721 del 01/12/2010 ............................................................................................................................................... 87 L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEMANIALE NON DEVE ESSERE COMUNICATO A COLORO CHE NON HANNO POTUTO OTTENERE LA CONCESSIONE DELLA MEDESIMA AREA TAR ABRUZZO, SEZIONE PESCARA n.1263 del 03/12/2010 ............................................................................................................................90 LAZIO: ILLEGITTIMA LA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA SENZA PREVIA APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL P.U.A. TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.1929 del 03/12/2010 ........................................................................................................................................ 91 L'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI DEMANIO MARITTIMO NON COSTITUISCE REATO SE IL PRECEDENTE TITOLARE DEGLI IMMOBILI E' STATO ASSOLTO CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.42992 del 03/12/2010 ..................................................................................................... 92 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO: L'IMPOSIZIONE DI PARTICOLARI MODALITÀ ESECUTIVE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATA TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.4787 del 06/12/2010 ....................................................................................................................93 NON E' NECESSARIO CONCEDERE IL SUOLO PUBBLICO IN PROPORZIONE ALLA SUPERFICIE COMMERCIALE INTERNA DEI RICHIEDENTI TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.4792 del 06/12/2010 .................................................................................................................... 94 DEMANIO MARITTIMO: SE IL CONFINE È INCERTO L'ORDINE DI SGOMBERO DEVE ESSERE PRECEDUTO DA COMUNICAZIONE D'AVVIO DEL PROCEDIMENTO TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.1951 del 09/12/2010 ........................................................................................................................................ 97 NELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI LE FEDERAZIONI NAZIONALI NON SONO AUTOMATICAMENTE PREFERITE AGLI ALTRI ENTI INDICATI DALLA LEGGE 289/2002 TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.1956 del 09/12/2010 .......................................................................................................................................98 www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 9 PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEVE TENER CONTO DEL FATTO CHE L'IMMOBILE E' INSERITO NEL PIANO SPIAGGIA CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.8645 del 09/12/2010 ...........................................................................................................................99 LA RECINZIONE DI UNA PERTINENZA STRADALE NON NE CONSENTE L'USUCAPIONE CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.25006 del 10/12/2010 ...........................................................................................................99 ATTIVITÀ ESTRATTIVA: SE SOPRAVVIENE L'INDISPONIBILITÀ DELL'AREA SI DEVE DICHIARARE LA DECADENZA DELLA CONCESSIONE TAR TOSCANA, SEZIONE II n.6727 del 11/12/2010........................................................................................................................................... 100 DEVE ESSERE COMUNICATO L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI SGOMBERO DI UN'AREA CHE SI ASSUME DEMANIALE NONOSTANTE UN RISALENTE ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEI CONFINI TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.1966 del 13/12/2010 ...................................................................................................................................... 103 IL COMUNE NON RISPONDE SE IL CICLISTA INFILA LA RUOTA IN UNA BUCA DELLA QUALE NON RIESCE A PREVEDERE LA PROFONDITA' CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE n.25105 del 13/12/2010 ......................................................................................................... 103 CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA: LA REVOCA PER INFILTRAZIONI MAFIOSE NON DEVE ESSERE PRECEDUTA DA COMUNICAZIONE D'AVVIO TAR SICILIA, SEZIONE I PALERMO n.14309 del 15/12/2010 .......................................................................................................................... 105 CANONI DEMANIALI: SE SI FA QUESTIONE DELLA FACILE O DIFFICILE AMOVIBILITÀ DI UN'OPERA LA GIURISDIZIONE È DEL G.O. TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.2838 del 15/12/2010 ..................................................................................................................................107 PUGLIA: IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI LA COMPETENZA AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME È DELLA REGIONE TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.2852 del 15/12/2010 ................................................................................................................................. 108 IL CONCESSIONARIO HA DIRITTO DI SAPERE SE L'AMMINISTRAZIONE VUOLE ACQUISIRE LE OPERE NON AMOVIBILI O NE PRETENDE LA DEMOLIZIONE TAR LAZIO, SEZIONE II BIS ROMA n.36799 del 15/12/2010.......................................................................................................................... 109 www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 10 PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 STRUTTURE SUL DEMANIO MARITTIMO: L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATA CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.8934 del 15/12/2010 .............................................................................................................................110 RICORSO CONTRO L'INGIUNZIONE DI SGOMBERO IMPROCEDIBILE SE INTERVIENE IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE TAR LIGURIA, SEZIONE I n.10864 del 16/12/2010 .............................................................................................................................................. 111 OCCUPAZIONE ABUSIVA: ILLEGITTIMA LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DI CANONI CHE NON TIENE CONTO DELLE SOMME GIÀ INCASSATE TAR LIGURIA, SEZIONE I n.10871 del 16/12/2010............................................................................................................................................... 112 ABUSIVA OCCUPAZIONE DI BENE DEMANIALE: IMPROCEDIBILE IL RICORSO CONTRO L'INGIUNZIONE DI SGOMBERO SE NON È IMPUGNATO ANCHE IL DINIEGO DI SANATORIA TAR CALABRIA, SEZIONE REGGIO CALABRIA n.1721 del 16/12/2010..............................................................................................................113 IL TRASFERIMENTO DI STRADE ALLE REGIONI IMPORTA IL TRASFERIMENTO DELLE RELATIVE CASE CANTONIERE TAR TOSCANA, SEZIONE I n.6764 del 16/12/2010 ............................................................................................................................................ 114 IMPIANTI PUBBLICITARI: LA CONCESSIONE DEMANIALE NON PERMETTE DI PRESCINDERE DALL'AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n.4817 del 22/12/2010 ............................................................................................................................. 114 IL RINNOVO ESENNALE DI CUI ALLA L.R. 15/2005 SI APPLICA A TUTTE LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME SICILIANE TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n.4818 del 22/12/2010 .............................................................................................................................116 L'AMMINISTRAZIONE NON PUO' DEROGARE ALLE NORME DETTATE DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE IN TEMA DI CESSAZIONE E SUBINGRESSO CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.9406 del 27/12/2010 ............................................................................................................................ 117 www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 11 PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 L'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA DEVE RIMUOVERE I RIFIUTI ABBANDONATI SULLE PERTINENZE A PRESCINDERE DA DOLO O COLPA TAR PUGLIA, SEZIONE II BARI n.4313 del 28/12/2010.....................................................................................................................................119 DINIEGO DI VISTO DELLA CORTE DEI CONTI: L'AMMINISTRAZIONE DEVE SPIEGARE SE ADERISCE E PERCHE' TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE PARMA n.575 del 31/12/2010 .................................................................................................................. 120 L'AFFIDAMENTO DI CONCESSIONI MEDIANTE EVIDENZA PUBBLICA E' NECESSARIO SOLO SE PREVISTO IN ATTI REGOLAMENTARI TAR PUGLIA, SEZIONE II BARI n.17 del 05/01/2011 ........................................................................................................................................... 121 I SOLI DIRITTI DEI TERZI CHE SOPRAVVIVONO ALLA CONFISCA ANTIMAFIA SONO I DIRITTI REALI CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.185 del 14/01/2011 .................................................................................................................................123 LA GIURISDIZIONE SUI CANONI DEL DEMANIO LACUALE E' RIPARTITA FRA TRAP E TSAP TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.58 del 17/01/2011 ..........................................................................................................................126 www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 12 PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 notiziario www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 13 PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 ABUSIVA OCCUPAZIONE DI DEMANIO MARITTIMO: IL COMUNE NON PUÒ COSTITUIRSI PARTE CIVILE CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.18765 del 18/05/2010 Relatore: Mario Gentile - Presidente: Guido De Maio GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> ABUSIVA OCCUPAZIONE DEMANIO MARITTIMO Sintesi: Il Comune non è legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale per il reato di cui all'art. 1161 cod. nav.. Estratto: « Vanno revocate le statuizioni civili attinenti al risarcimento dei danni a favore del Comune di Latina. Detto Ente Comunale, invero - trattandosi di reato attinente all'occupazione abusiva di arenile rientrante nel Demanio marittimo - non era legittimato a costituirsi parte civile.» *** LIGURIA: IN CASO DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DI ACQUE MINERALI LO STABILIMENTO DI PRODUZIONE NON VA RESTITUITO ALLA REGIONE TAR LIGURIA, SEZIONE II n.3830 del 01/06/2010 Relatore: Luca Morbelli - Presidente: Santo Balba DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> ACQUE MINERALI E TERMALI --> REGIONI/PROVINCE --> LIGURIA Sintesi: L'art. 22 L.R. Liguria 33/1977 delimita l’ambito delle pertinenze con riguardo a tutti quei beni che si collocano, nel processo produttivo dell’acqua minerale, a monte dello stabilimento di produzione: pertanto, quest'ultimo è legislativamente escluso dal novero delle pertinenze e non rientra tra i beni che devono essere ai sensi dell'art. 33 L.R. cit. riconsegnati alla Regione in caso di mancato rinnovo della concessione mineraria per lo sfruttamento della sorgente di acqua minerale. Estratto: « 2. Per quanto riguarda il primo profilo l’art. 33 l. r. 33/1977, recante disciplina delle acque minerali e termali, stabilisce “se la concessione non viene rinnovata il concessionario deve alla scadenza del termine, fare consegna alla regione del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze”. Il successivo art. 40 l.r. 33/1977 estende tale disciplina anche al caso di decadenza dalla concessione.L’art.22 l.r. 33/1977 stabilisce: www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 14 PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 “Costituiscono pertinenze tutti gli impianti fissi interni ed esterni per la captazione e condotta dell'acqua allo stabilimento di produzione, i macchinari per il sollevamento dell'acqua stessa, le opere e gli impianti destinati alla raccolta e distribuzione dell'acqua nonché le vasche, gli impianti, le opere e le attrezzature necessarie per la conservazione del fango, con esclusione delle attrezzature e degli impianti esclusivamente alberghieri e sanitari. Costituiscono altresì pertinenza i beni indicati nell'art. 23, 1° comma del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e non previsti nel precedente comma”. La norma regionale è chiara nel delimitare l’ambito delle pertinenze con riguardo a tutti quei beni che si collocano, nel processo produttivo dell’acqua minerale, a monte dello stabilimento di produzione il quale, pertanto, è legislativamente escluso dal novero delle pertinenze. Né idonea a ricomprendere lo stabilimento di produzione nel novero delle pertinenze è la previsione del secondo comma del citato articolo, che contiene il rinvio all’art. 23 r.d. 29 luglio 1927 n. 1443. Invero la previsione del secondo comma è meramente integrativa e non già derogatoria della previsione del primo comma. Pertanto, in presenza di una chiara volontà legislativa di escludere lo stabilimento di produzione dal novero delle pertinenze, non si può operare l’inclusione dello stesso per il tramite della previsione del secondo comma pena un’inammissibile inversione logica dei rapporti tra le due discipline. Ne consegue che, non rientrando nel novero delle pertinenze né lo stabilimento né l’altro fabbricato destinato ad ufficio (beni contraddistinti con le dalle lettere A e B sulla planimetria allegata la relazione geom. Bonanzinga 24 aprile 2001 sub doc.n. 13 delle produzioni della ricorrente in data 5 luglio 2002), illegittimamente la Regione Liguria ha appreso tali beni.» Sintesi: Dagli artt. 19, 29, 33 e 34 L.R. Liguria 33/1977 si evince che il concessionario può espropriare i sedimi necessari alla realizzazione delle pertinenze della concessione nonché delle altre opere necessarie e che l'espropriazione determina l’acquisto in capo al concessionario dei relativi sedimi: questa proprietà, tuttavia, non viene meno al venir meno della concessione atteso che il cit. art. 33 prevede un indennizzo per l’uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario. DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> MINIERA Sintesi: La destinazione di un bene del concessionario a pertinenza di una miniera in concessione non ne comporta, per ciò solo, il trasferimento in proprietà dello Stato bensì un vincolo di destinazione del bene. DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> DECADENZA Sintesi: Nel caso di estinzione del rapporto di concessione per esaurimento della miniera le pertinenze riacquistano la propria autonomia, e la loro proprietà, se si tratta di edifici, appartiene, per il principio dell'accessione, al proprietario del suolo. DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> ACQUE MINERALI E TERMALI --> REGIONI/PROVINCE --> LIGURIA Sintesi: Nella Regione Liguria, la posizione del concessionario proprietario delle pertinenze e dei relativi sedimi è tutelata nei confronti del nuovo concessionario dalla previsione del www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 15 PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 corrispettivo per l’uso e nei confronti della Regione dalla necessaria restituzione dei beni al momento dell’esaurimento del giacimento. Estratto: « 3. Per quanto riguarda l’indennità per le aree occupate dai beni pertinenziali, diversi da quelli di cui sopra il Collegio osserva quanto segue. L’art. 19 della l.r. 33/1977 stabilisce: “ I proprietari o possessori dei fondi interessati non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, all'apposizione dei termini relativi ed ai lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni a norma del disposto dell'art. 13”. L’art. 29 l.r. 33/1977 stabilisce: “Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, per la produzione e trasmissione dell'energia ed in genere per la coltivazione del giacimento conduzione e sicurezza dell'attività estrattiva sono considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'art. 34 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422. Circa la necessità e le modalità delle opere stesse si pronuncia il Presidente della Giunta regionale. Quando le opere indicate nel 1° comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il titolare della stessa può domandare la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, agli effetti delle leggi suddette. Tale dichiarazione è effettuata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 9 settembre 1974, n. 37. Su richiesta del concessionario, il Presidente della Giunta regionale può ordinare la occupazione d'urgenza, determinando la indennità e disponendone il deposito”. Inoltre l’art. 33 l.r. 33/1977 stabilisce : “Se la concessione non viene rinnovata il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna alla Regione del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze”. Infine l’art. 34 l. r. 33/1977 stabilisce: “Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte di un nuovo concessionario è determinato nel provvedimento di concessione”. Dal complesso normativo trascritto si evince che il concessionario può espropriare i sedimi necessari alla realizzazione delle pertinenze della concessione nonché delle altre opere necessarie. L’espropriazione determina l’acquisto in capo al concessionario dei relativi sedimi. La proprietà in capo al concessionario, tuttavia, non viene meno al venir meno della concessione atteso che l’art. 33 l. r. 33/1977 prevede un indennizzo per l’uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario. Lo schema normativo, infatti, rende evidente come al venir meno della concessione per esaurimento del giacimento, le pertinenze e i relativi sedimi rientreranno nel possesso del concessionario il quale è sempre rimasto titolare della proprietà sugli stessi. La norma, infatti, prevedendo un corrispettivo a carico del concessionario subentrante per l’uso delle pertinenze rende evidente come nessun trasferimento di proprietà delle stesse avvenga a favore di quest’ultimo. Nè può sostenersi che le pertinenze siano acquistate dall’ente pubblico titolare del giacimento. Infatti la giurisprudenza ha affermato che la destinazione di un bene del concessionario a pertinenza di una miniera in concessione non ne comporta, per ciò solo, il trasferimento in proprietà dello Stato bensì un vincolo di destinazione del bene talché nel caso di estinzione del rapporto di concessione per esaurimento della miniera, cessando ogni rapporto pertinenziale, i relativi beni riacquistano la propria autonomia, con la conseguenza che la proprietà di questi, se si tratta di edifici, appartiene, per il principio dell'accessione, al proprietario del suolo (Cass. civ., I, 06 giugno 1987 , n. 4950 Cass. 14 novembre 1975 n. 3829). Quindi la posizione del concessionario proprietario delle pertinenze e dei relativi sedimi è tutelata nei confronti del nuovo concessionario dalla previsione del corrispettivo per l’uso e nei confronti della Regione dalla necessaria restituzione dei beni al momento dell’esaurimento del giacimento. In conclusione non verificandosi, in danno del concessionario, l’espropriazione delle pertinenze minerarie, www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 16 PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 nessun indennizzo allo stesso dovuto. Infatti, nel caso di specie, quando la concessione sarà nuovamente assegnata alla ricorrente spetterà il corrispettivo per l’uso delle pertinenze. Quando il giacimento si esaurirà le pertinenze e i relativi sedimi che sono rimasti in proprietà della ricorrente rientreranno nuovamente nel suo possesso.» GIUDIZIO --> MOTIVI AGGIUNTI Sintesi: Con i motivi aggiunti possono essere introdotte anche domande risarcitorie in sede di giurisdizione esclusiva. DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> ACQUE MINERALI E TERMALI Sintesi: In caso di decadenza della concessione per l'estrazione di acque minerali, il precedente concessionario vanta una posizione di interesse legittimo rispetto alle decisioni dell’amministrazione in ordine all’opportunità di sfruttare o meno il giacimento ovvero di assegnarlo ad altro concessionario, considerato che la decisione sull’esaurimento del giacimento appare connotata da intrinseci margini di discrezionalità. Estratto: « 4. I motivi aggiunti sono ammissibili. Trattandosi di giurisdizione esclusiva non si comprende la ragione per la quale ulteriori domande non possano essere introdotte nel giudizio tramite lo strumento dei motivi aggiunti. I motivi aggiunti, infatti, per il loro particolare atteggiarsi processuale, non determinano alcun vulnus al diritto di difesa delle controparti. Da altro punto di vista non può costituire elemento ostativo ala loro ammissibilità la circostanza che la norma di cui all’art. 21 l. 1034/1971 faccia riferimento all’impugnazione degli atti. La norma, infatti, appare modellata sulla giurisdizione generale di legittimità. La lettera della norma, tuttavia, non impedisce l’applicazione dell’istituto anche alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Opinare diversamente, da un lato, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le due tipologie di giurisdizione e dall’altro determinerebbe un inutile aggravio dell’esercizio del diritto di difesa in contrasto con le esigenze di celerità e speditezza processuale postulate dall’art. 111 Cost. 4.1. Con i motivi aggiunti la ricorrente rileva come successivamente all’apprensione dei beni da parte della Regione il giacimento non sia stato ulteriormente sfruttato. Addirittura la sorgente avrebbe perso, come accertato dall’ASL, i requisiti previsti dalla legge per la qualificazione dell’acqua come minerale. L’inerzia della Regione ha determinato, in questo modo, uno stallo procedimentale per effetto del quale la ricorrente, da un lato, non ha conseguito il corrispettivo per l’utilizzo delle pertinenze a carico del nuovo concessionario e dall’altro non è rientrata nel possesso dei beni costituenti pertinenze come sarebbe avvenuto qualora si fosse ritenuto esaurito il giacimento. La ricorrente, pertanto, ha formulato domanda restitutoria e risarcitoria. La Regione, da un lato, ha affermato che il giacimento non è stato ancora considerato esaurito e dall’altro che le ricerche di un nuovo concessionario si sono arrestate per l’indisponibilità dell’unico soggetto potenzialmente interessato. 4.2. La posizione del concessionario rispetto alla Regione in relazione alle determinazioni di quest’ultima di assegnare nuovamente il giacimento, ovvero di dichiararne l’esaurimento, sono di interesse legittimo. Il precedente concessionario vanta una posizione di diritto soggettivo nei conforti del nuovo concessionario per quanto riguarda il corrispettivo dei beni pertinenziali e di diritto soggettivo nei confronti della Regione una volta che sia stato dichiarato l’esaurimento del giacimento relativamente alla restituzione degli stessi. Tuttavia, rispetto alle decisioni www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 17 PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 dell’amministrazione in ordine all’opportunità di sfruttare o meno il giacimento ovvero di assegnarlo ad altro concessionario, il precedente concessionario vanta soltanto una posizione di interesse legittimo. E’ evidente, infatti, che la decisione sull’esaurimento del giacimento appare connotata da intrinseci margini di discrezionalità. L’esaurimento del giacimento non può, infatti, essere inteso in senso esclusivamente naturalistico ma deve essere inteso anche in senso economico di talchè un giacimento naturalisticamente ancora attivo nondimeno può essere considerato, per i più svariati ordini di ragioni, esaurito.In altre parole la posizione del concessionario che chieda la restituzione dei beni pertinenziali all’esaurirsi del giacimento è perfettamente identica alla posizione del soggetto espropriato che chiede la retrocessione del bene. È vero che in un caso il soggetto è proprietario dei beni di cui chiede la restituzione e nell’altro non lo è e, tuttavia, in entrambi i casi la valutazione involge la discrezionalità dell’amministrazione circa la residua utilità pubblica dei beni.Orbene una volta chiarito che rispetto alle decisioni successive alla decadenza della concessione il precedente concessionario vanta una posizione di interesse legittimo è agevole rilevare come, nel caso di specie, la ricorrente non abbia attivato lo speciale procedimento per fare risaltare l’inerzia dell’amministrazione. Solo ad esito dell’esperimento di tale procedimento giudiziario potrà discutersi di restituzione dei beni ovvero, nell’apposita sede, di corrispettivo a carico del nuovo concessionario.La domanda restitutoria, relativa ai beni aventi natura pertinenziale, pertanto deve essere respinta.Deve, infatti, rilevarsi come nella specie, residuando a carico dell’amministrazione regionale un ampio margine di discrezionalità in ordine al futuro del giacimento, il giudice amministrativo non potrebbe, senza sovrapporsi all’ambito riservato all’amministrazione, statuire sulla domanda di restituzione.» *** È REATO LA PROTRAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO DOPO LA SCADENZA DELLA CONCESSIONE CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II PENALE n.21988 del 06/06/2010 Relatore: Domenico Chindemi - Presidente: Pietro Antonio Sirena DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161 COD. NAV. --> ELEMENTO OGGETTIVO Sintesi: In tema di demanio marittimo, risponde del reato di arbitraria occupazione colui che, già titolare di eventuale concessione, poi scaduta, protragga l'occupazione dello spazio marittimo in attesa del rinnovo della detta concessione, posto che in tale lasso temporale egli non è munito di titolo concessorio valido ed efficace. Estratto: « Va rilevato come, in tema di demanio marittimo, risponde del reato di arbitraria occupazione colui che, già titolare di eventuale concessione, poi scaduta, protragga l'occupazione dello spazio marittimo in attesa del rinnovo della detta concessione, posto che in tale lasso temporale egli non è munito di titolo concessorio valido ed efficace, www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 18 PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 avendo rilevato il Tribunale come nessun titolo vantasse la L., in proprio, essendo state immessa nel possesso dell'area esclusivamente in qualità di legale rappresentante della Ondina s.r.l., unica concessionaria dell'area; a seguito della revoca dalla carica di amministratore unico della predetta società, la stessa avrebbe dovuto restituire il terreno alla Ondina e non protrarre, invece, arbitrariamente un'occupazione del tutto illegittima.Quanto alla contestata aggravante dell'abuso di prestazione d'opera il Tribunale ha correttamente rilevato che l'aggravante concerne tutti i rapporti giuridici che comportano un obbligo di fare e che instaurino tra le parti un rapporto di fiducia non meramente occasionale o estemporaneo, ovvero di semplice amicizia, osservando che entrambi gli indagati avevano la disponibilità delle chiavi e delle attrezzature dei locali, nonchè della contabilità della Ondina esclusivamente in ragione della nomina della L. ad amministratore unico della società, ravvisando, legittimamente, i presupposti giustificativi della misura cautelare nell'esigenza di impedire agli indagati di proseguire la loro indebita condotta occupativa, a seguito della quale attualmente conseguono un ingiusto profitto con danno della società Ondina, essendo irrilevante la attuale vigenza del titolo concessorio in capo alla società, ai fini della configurazione dei reati ascrittigli.Tanto è sufficiente per dichiarare il rigetto del ricorso.» *** LA CONTINUAZIONE DI UN'OCCUPAZIONE ABUSIVA INIZIATA DA ALTRI INTEGRA IL REATO DI CUI ALL'ART. 1161 COD. NAV. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.25621 del 06/07/2010 Relatore: Agostino Cordova - Presidente: Ernesto Lupo Sintesi: Il fatto che l'occupazione abusiva sia stata iniziata da altri non esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 1161 cod. nav. in capo a chi ha continuato l'occupazione stessa. Estratto: « Per il resto, nessun rilievo assume che detta occupazione risalisse ad epoca remota e fosse originariamente attribuibile ad altri, avendo l'imputata continuato l'occupazione abusiva.» *** www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 19 PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 IL COMPLETAMENTO DELLA RECINZIONE COMPORTA LA CESSAZIONE DELLA PERMANENZA DEL REATO DI CUI ALL'ART. 1161 C.C. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.25624 del 06/07/2010 Relatore: Santi Gazzara - Presidente: Ernesto Lupo DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161 COD. NAV. --> MOMENTO CONSUMATIVO Sintesi: Il reato di esecuzione, senza autorizzazione, di opere in zone definite come "fascia di rispetto", previsto dagli artt. 55 e 1161 c.n., ha natura permanente e la relativa consumazione perdura fino al momento della cessazione della attività vietata e quindi, nel caso in cui sia realizzata una recinzione, l'ultimazione della stessa comporta la cessazione della permanenza. Estratto: « Il ricorso si appalesa fondato e merita accoglimento.Il Tribunale di Modica ha, infatti, riconosciuto, che la edificazione all'interno della fascia di rispetto non è ascrivibile all'imputato, in quanto l'opera che sulla stessa insiste è stata edificata in periodo di gran lunga antecedente alla nomina dello Z. ad amministratore del condominio "(OMISSIS)".Di tal che non poteva il decidente, in presenza di una rilevata prova sulla innocenza del prevenuto, non proscioglierlo nel merito, ex art. 129 c.p.p., comma 2, anzichè dichiarare estinto il reato per prescrizione, in quanto il reato di esecuzione, senza autorizzazione, di opere in zone definite come "fascia di rispetto", previsto dagli artt. 55 e 1161 c.n., ha natura permanente e la relativa consumazione perdura fino al momento della cessazione della attività vietata (Cass. S.U. 8/5/02, n. 17178).Con netta evidenza il reato si è consumato all'epoca della realizzazione della recinzione, con cui si è occupata la zona di terreno in questione, e la natura permanente di esso è cessata con la realizzazione del manufatto.» *** IL CESSIONARIO DI BENI CULTURALI APPARTENENTI ALLO STATO RISPONDE DEL REATO PREVISTO DALL'ART. 176 D. LGS. 42/2004 CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.25629 del 06/07/2010 Relatore: Agostino Cordova - Presidente: Ernesto Lupo DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI ARCHEOLOGICI E CULTURALI --> REATI --> ART. 176 D. LGS. 42/2004 www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 20 PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 Sintesi: L'art. 176 d. lgs. 42/2004 sanziona chiunque si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, pertanto integra tale reato la condotta del soggetto che si rende cessionario del bene conoscendone l'appartenenza al demanio pubblico. Estratto: « Relativamente al capo B), l'art 176 D.Lgs. n. 42 del 2004 sanziona chiunque si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, per cui l'asserzione di avere ricevuto gli oggetti archeologici dalla madre, ove rispondente al vero, sarebbe inconferente, costituendo ciò un impossessamento: altrimenti, si perverrebbe all'assurdo che commetterebbe il reato chi per primo se ne impossesserebbe ma sarebbero immuni i successivi cessionari.» *** L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO POPOLARE PUO' ESSERE REVOCATA SE SONO RISCONTRATI BASSISSIMI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n.14266 del 12/07/2010 Relatore: Maria Barbara Cavallo - Presidente: Nicolò Monteleone DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> ALLOGGI E.R.P. Sintesi: Il provvedimento di revoca di assegnazione di alloggio popolare nonché di sgombero del medesimo è sufficientemente motivato se deduce l'abbandono dell’alloggio per un periodo superiore ai tre mesi dagli avvenuti accertamenti della polizia municipale e dal riscontro di bassissimi consumi elettrici nell'immobile. Sintesi: I provvedimenti di revoca delle assegnazioni di alloggi popolari nonché di sgombero dei medesimi costituiscono atti dovuti in presenza dei presupposti di legge. Estratto: « - ritenuto che i motivi di ricorso sono tutti infondati, posto che il provvedimento impugnato èsufficientemente motivato e circostanziato in ordine alle circostanze di fatto che dimostrano l’abbandono dell’alloggio per un periodo superiore ai tre mesi (accertamenti della polizia municipale; bassissimi consumi elettrici); - rilevato altresì che, da quanto risulta nel provvedimento impugnato, questo è stato preceduto da una diffida datata 16.6.2010 n. 3788, inviata alla ricorrente con raccomandata e non allegata alla documentazione depositata, nella quale era presumibilmente contenuto il nome del responsabile del procedimento e veniva assegnato anche un termine per controdudeduzioni, non utilizzato dalla ricorrente (cfr. provvedimento impugnato);rilevato che nel provvedimento impugnato è presente l’indicazione dell’avvertimento della possibilità di ricorso agli organi competenti secondo le leggi vigenti;- ritenuto che i provvedimenti di revoca delle assegnazioni di alloggi popolari nonché di sgombero dei medesimi costituiscono atti dovuti in presenza dei presupposti di legge (da ultimo Tar Lombardia – Milano, sez. III, 12 giugno 2009 n. 3985);» www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 21 PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 *** BUCA COPERTA D'ACQUA E NON SEGNALATA: INSIDIA E RESPONSABILITÀ DELLA P.A. TRIBUNALE DI PATTI, SEZIONE DISTACCATA DI SANT'AGATA DI MILITELLO del 16/07/2010 Relatore: Giuseppe Bonfiglio - Presidente: Giuseppe Bonfiglio - Parti: C.S. c. Comune di Sant'Agata di Militello GIUDIZIO --> RAPPRESENTANZA PROCESSUALE Sintesi: La mancata produzione in giudizio della delibera adottata per autorizzare il sindaco a intraprendere un'azione giudiziaria concreta di per sé un'ipotesi di difetto di autorizzazione e ricade pertanto nella previsione dell'art. 182 c.p.c., con la conseguenza che, se rilevata dal collegio al momento della decisione, comporta necessariamente la declaratoria di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, senza che il collegio stesso sia tenuto ad assegnare un termine per l'acquisizione del documento non prodotto, in quanto tale regolarizzazione è prevista dal cit. art. 182, co. 2, c.p.c. solo con riferimento alla fase istruttoria e inoltre si ricollega ad un potere discrezionale del giudice del merito. Estratto: « L'eccezione processuale di difetto di autorizzazione a stare in giudizio è fondata.Secondo la Suprema Corte la mancata produzione in giudizio della delibera adottata per autorizzare il sindaco a intraprendere un'azione giudiziaria concreta di per sé un'ipotesi di difetto di autorizzazione e ricade pertanto nella previsione del secondo comma dell'art. 182 c.p.c., (non anche in quello del primo comma della medesima norma, concernente soltanto le irregolarità della costituzione inteso come specifico atto processuale), con la conseguenza che, se rilevata dal collegio (da intendersi come sinonimo di organo giudicante) al momento della decisione, comporta necessariamente la declaratoria di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, senza che il collegio stesso sia tenuto ad assegnare un termine per l'acquisizione del documento non prodotto, in quanto tale regolarizzazione è prevista dal citato art. 182, secondo comma solo con riferimento alla fase istruttoria e inoltre si ricollega ad un potere discrezionale del giudice del merito ("può assegnare", diceva l'articolo nel testo applicabile ratione temporis), non sindacabile in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 819/95; Cass. n. 5146/92).Mancando in atti la delibera con cui il Sindaco è stato autorizzato a stare in giudizio, le difese dell'ente sono inammissibili.» DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> BASE NORMATIVA Sintesi: Secondo la tesi giurisprudenziale classica, in ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente normativo in cui inquadrare la responsabilità della pubblica amministrazione non è costituito dall'art. 2051 c.c., che impone, nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto; detta responsabilità pertanto è configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, cioè di pericolo www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 22 PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 occulto, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso. Sintesi: Anche la giurisprudenza più recente che, discostandosi dalla teoria classica, ha ritenuto inquadrabile nell'art. 2051 c.c. la responsabilità dell'amministrazione per i danni riportati da utenti di beni demaniali ha talvolta attribuito specifica e concreta rilevanza all'insidia, ma al solo fine di caratterizzare in fatto l'oggetto concreto dell'onere della prova a carico del custode, poiché questo è tenuto a dimostrare, per liberarsi dalla responsabilità, l'insussistenza del nesso eziologico tra il suo potere di fatto sulla cosa, che ha prodotto o nell'ambito del quale si è prodotta l'insidia, e il danno, in quanto determinato da cause non conoscibili né eliminabili con sufficiente immediatezza da parte sua, neppure con la più efficiente attività di vigilanza e manutenzione. DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> BUCHE Sintesi: Una buca completamente coperta da acque meteoriche e non segnalata costituisce insidia o trabocchetto, pertanto il comune è responsabile dei sinistri che siano occorsi all'utente della strada. Estratto: « Secondo la tesi giurisprudenziale classica, in ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente normativo in cui inquadrare la responsabilità della pubblica amministrazione non è costituito dall'art. 2051 c.c., che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti della P.A. con riferimento ai beni demaniali, quando essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, essendo in tal caso impossibile configurare una possibilità concreta di efficace controllo e costante vigilanza, ma dall'art. 2043 c.c., che impone, nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto; detta responsabilità pertanto è configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, cioè di pericolo occulto, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso (v., ex multis, Cass. n. 26997/05; Cass. n. 14709/05; Cass. n. 15707/02; Cass. n. 2067/02; Cass. n. 16179/01; Cass. n. 9092/01; Cass. n. 3991/99; Cass. n. 12314/98; Cass. n. 5989/98; Cass. n. 3630/97; Cass. n. 921/88; Cass. n. 1788/78).Costituisce insidia stradale - si legge in alcune massime - ogni situazione di pericolo che l'utente medio non è in grado obiettivamente di prevedere facendo uso della normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, per cui, al fine di escludere la responsabilità risarcitoria dell'ente che abbia la gestione della strada, è necessaria la dimostrazione da parte dell'ente stesso che, nonostante l'obiettiva esistenza dell'insidia l'utente fosse soggettivamente in grado di prevederla o evitarla (Cass. n. 1571/04, che ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito in cui, poiché dall'istruttoria emergeva la prova che al momento del sinistro sul luogo dei fatti esisteva una adeguata illuminazione, si era esclusa "esistenza in concreto di una situazione di pericolo occulto o insidia; Cass. n. 191/96).È qui da rilevare come anche la giurisprudenza più recente che, discostandosi dalla teoria classica, ha ritenuto inquadrabile nell'art. 2051 c.c. la responsabilità dell'amministrazione per i danni riportati da utenti di beni demaniali (sia pure con precisazioni e distinzioni che tolgono univocità e uniformità al nuovo indirizzo di pensiero), ha talvolta attribuito specifica e concreta rilevanza all'insidia, ma al solo fine di www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 23 PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 caratterizzare in fatto l'oggetto concreto dell'onere della prova a carico del custode, poiché questo è tenuto a dimostrare, per liberarsi dalla responsabilità, l'insussistenza del nesso eziologico tra il suo potere di fatto sulla cosa, che ha prodotto o nell'ambito del quale si è prodotta l'insidia, e il danno, in quanto determinato da cause non conoscibili né eliminabili con sufficiente immediatezza da parte sua, neppure con la più efficiente attività di vigilanza e manutenzione (così, Cass. n. 24428/09).Fissata la nozione di insidia (o trabocchetto) stradale, bisogna verificare se i suoi caratteri essenziali ricorressero, in concreto, nella buca in cui è andata ad incappare l'auto condotta dal Missimi e di proprietà dell'attrice. Verifica che, per ragioni concorrenti, porta a un risultato positivo.È pacifico - è subito da precisare che non ogni irregolarità del manto stradale costituisce insidia alla stregua dell'accezione tecnico-giuridica consolidata nell'elaborazione giurisprudenziale, tale da configurare la responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2043 c.c., se si verifica un incidente, ma occorrono altresì l'oggettiva invisibilità e la soggettiva imprevedibilità del pericolo, da provarsi dal danneggiato (Cass. n. 2850/98, relativa a un caso di protuberanze determinate dalle radici di piante). Detto altrimenti, non rilevano di per sé, per ferreo automatismo, le condizioni accidentate e obbiettivamente pericolose della carreggiata e del manto stradale, quando esse siano percepibili con l'ordinaria diligenza (Cass. n. 5482/97).Negli specie possono ritenersi sussistenti gli estremi dell'insidia stradale alla luce dei seguenti dati istruttori.Il testimone Biagio Olivo - che nell'occasione del sinistro si trovava a bordo dell'auto come trasportato ha riferito che la buca si trovava verso il centro della sede stradale; ha ricordato che quel giorno era piovuto; ha confermato che la buca in cui la vettura era finita era completamente ricoperta dalle acque meteoriche; ha precisato che la presenza della buca non era segnalata.Di tenore pressoché identico è la deposizione resa da Giuseppe Missimi, conducente del veicolo (e marito dell'attrice).Entrambi i testi hanno poi aggiunto di avere visto, qualche giorno dopo il fatto, degli operai intenti a riempire la buca o la buca già riempita. Tale circostanza dimostra come il Comune abbia acquisito consapevolezza della insidiosità della buca e abbia provveduto a porre rimedio alla situazione.Alla luce di questi passaggi istruttori, si ravvisano certamente i caratteri dell'insidia stradale - caratteri definiti più sopra - nella buca presente sulla sede stradale e ricolma di acqua piovana: infatti, è un dato di comunque esperienza che per chi proceda a bordo di un'auto lungo una strada non è in alcun modo possibile identificare la presenza di una buca che sia ricoperta d'acqua, né soprattutto - distinguere una buca pericolosa da un semplice avallamento che con la pioggia diventa innocua pozzanghera o indovinare quale sia la profondità della buca stessa. A ciò si aggiunga il rilievo per cui l'incidente si è verificato - secondo quanto riferito dal teste Olivo - in un giorno di pioggia: le precipitazioni, anche se cessate, lasciando il manto di asfalto bagnato diminuiscono normalmente la possibilità di distinguere buche profonde da avallamenti quasi di superficie.Tale conclusione è corroborata da sentenze dei giudici di legittimità e di merito (cfr. Cass. n. 4043/08, che ha ritenuto correttamente motivata la pronuncia di un giudice di pace che aveva ravvisato un pericolo occulto in una buca ricolma di acqua, in orario notturno e in assenza di segnaletica relativa a tale specifica buca; Cass. n. 3954/07, in motivazione; Cass. n. 9749/05, in motivazione; Pret. Salerno 24 marzo 1998, in Arch. giur. circol. e sinistri strad. 1998, 595, che ha ritenuto integrati gli estremi dell'insidia nella buca non segnalata né visibile in quanto completamente ricoperta d'acqua).Che la buca abbia costituito la causa esclusiva dei danni è deduzione incontestabile sol che si rilevi come, subito dopo l'incidente, l'auto è stata prelevata dal carro-attrezzi (così il teste Olivo).Il Comune va pertanto condannato a risarcire i danni materiali subiti dall'attrice.» www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 24 PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> SVALUTAZIONE Sintesi: Il credito risarcitorio è di valore, pertanto sull'importo relativo vanno applicati la rivalutazione secondo l'indice ISTAT e gli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate mese per mese. A decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza, il credito di valore diventerà di valuta e sulla somma complessiva decorreranno i soli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1224 c.c.. Estratto: « Essendo di valore il credito risarcitorio, sull'importo relativo vanno applicati la rivalutazione secondo l'indice FOI dell'ISTAT e gli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate mese per mese (secondo il metodo indicato da Cass. S.U. n. 1712/95): il tutto a decorrere dalla data della fattura (16.3.2005) e fino a quella del pagamento o, in mancanza, del passaggio in giudicato della sentenza. A partire da quest'ultima, il credito di valore diventerà di valuta e sulla somma complessiva decorreranno i soli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1224 c.c. (Cass. n. 4993/04; Cass. n. 5008/95).» *** CONFISCA DI PERTINENZE DI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA: SE IL RAPPORTO PERTINENZIALE È DUBBIO SERVE PROCEDURA AD HOC CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I PENALE n.29702 del 28/07/2010 Relatore: Margherita Cassano - Presidente: Severo Chieffi DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CONFISCATI ALLA MAFIA --> PERTINENZE Sintesi: Il provvedimento con cui si estende il provvedimento di confisca ex legge 575/1965 alle pertinenze deve essere motivato in ordine alla sussistenza del vincolo pertinenziale. Estratto: « 1. Innanzitutto il presupposto da cui muove il Tribunale di Latina, circa il vincolo di pertinenzialità tra i beni immobili oggetto dell'estensione del provvedimento di confisca e quelli in precedenza aggrediti dalla misura di prevenzione patrimoniale, è indimostrato.Le pertinenze sono "le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento di un'altra cosa". L'atto di destinazione si connota per un profilo soggettivo (la dichiarazione della volontà di instaurare una tale relazione strumentale) e per un aspetto oggettivo, dato dalla estrinsecazione della volontà in un comportamento apprezzabile e riconoscibile dai terzi.Nel caso di specie, invero, si discute - alla luce del disposto di cui all'art. 817 c.c., del contenuto della documentazione acquisita in ordine alle vicende traslative che hanno interessato i beni immobili, della servitù di passaggio esistente in favore di unità immobiliari non riconducibili ai proposti - proprio della sussistenza del www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 25 PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 vincolo pertinenziale, negato dai ricorrenti sulla base del fatto che la proprietà delle particelle immobiliari è stata trasferita separatamente dal bene cui si vorrebbe accedessero.» Sintesi: La confisca dei beni la cui pertinenzialità al bene confiscato ex legge 575/1965 è discussa non può derivare da un semplice provvedimento di "estensione" della precedente confisca, ma presuppone l'attivazione di una nuova e autonoma procedura. DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CONFISCATI ALLA MAFIA --> PRESUPPOSTI DELLA CONFISCA Sintesi: Presupposti per l'applicazione della confisca ex legge 575/1965 sono: a) la disponibilità diretta o indiretta dei beni da parte del proposto; b) il valore dei beni sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta; c) la provenienza dei beni da attività illecite. Estratto: « 2. La controversa qualifica quali pertinenze dei nuovi beni immobili confiscati è desumibile anche dalla peculiare procedura seguita dal Tribunale di Latina, che non appare riconducibile ad alcuno degli schemi normativamente previsti.Qualora, infatti, i nuovi beni immobili avessero pacificamente costituito pertinenze di quelli già confiscati, il loro sequestro avrebbe dovuto essere eseguito, a mente della L. n. 575 del 1965, art. 2 quater, nelle forme previste per i pignoramenti immobiliari mediante la trascrizione del relativo provvedimento nei registri immobiliari; tale trascrizione avrebbe prodotto l'effetto di estendere il sequestro agli accessori, alle pertinenze, ai frutti.Laddove, invece, come nel caso di specie, si discuta della sussistenza o meno del vincolo pertinenziale, l'effetto ablativo non può scaturire da un semplice provvedimento di "estensione" disposto nell'ambito di un incidente di esecuzione, ma presuppone l'attivazione di una nuova e autonoma procedura in vista dell'eventuale applicazione della misura di prevenzione patrimoniale ai beni in precedenza non colpiti dalla stessa.In tale ottica l'Agenzia del Demanio è priva della legittimazione all'attivazione della procedura, riservata in via esclusiva ad uno dei soggetti individuati dalla L. n. 575 del 1975, artt. 2 bis e ss.all'esito degli accertamenti in ordine alla sussistenza dei presupposti su cui fondare la richiesta di applicazione della nuova misura di prevenzione patrimoniale: a) disponibilità diretta o indiretta dei beni da parte del proposto; b) valore dei beni sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta; c) provenienza dei beni da attività illecite.Il bene che si vorrebbe pertinenza, indipendentemente dalla sussistenza di tale vincolo di destinazione, potrebbe essere stato oggetto di acquisto diretto da parte del preposto con i proventi di attività illecite, oppure essere comunque nella disponibilità del soggetto attraverso l'interposizione di terzi, apparentemente proprietari.» *** www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 26 PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 L'USO CIVICO DI PESCA PERMETTE LA PESCA ALL'AMO MA NON L'APPROPRIAZIONE DI VONGOLE MESSE A DIMORA DA TERZI CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE IV PENALE n.31660 del 11/08/2010 Relatore: Fausto Izzo - Presidente: Piero Mocali DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> ACQUICOLTURA Sintesi: Sono legittime le concessione d'uso per acquacoltura rilasciate dal Magistrato delle Acque in relazione a specchi d'acqua lagunari che, prima del trasferimento alle Regioni, costituivano beni demaniali dello Stato. DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> COMPETENZE COMUNALI Sintesi: Il provvedimento municipale che prende atto della concessione demaniale rilasciata da altra autorità in relazione ad un bene soggetto ad uso civico di pesca va interpretato come una forma di rinuncia all'esercizio dell'uso civico da parte del Comune, rappresentante della locale Comunità. Sintesi: Alla scadenza del provvedimento comunale di rinuncia all'uso civico, quest'ultimo rivive e può essere esercitato compatibilmente con le concessioni rilasciate dalle competenti autorità. DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> USO CIVICO DI PESCA Sintesi: In aree soggette ad un uso civico di pesca, per i cittadini è lecito pescare (ad es. con lenza ed amo), ma non appropriarsi di vongole messe a dimora da terzi sul fondale dello specchio d'acqua. Estratto: « 4.2. La difesa dell'imputato ha, inoltre (lamentato la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento di un diritto all'uso civico di pesca nello specchio d'acqua della laguna di (OMISSIS). La censura è infondata.La Coop. Almar (subentrata alla Aquamar) era titolare di una concessione di utilizzo dello specchio d'acqua teatro del fatto, in virtù di provvedimento del Magistrato delle Acque di Venezia avente scadenza 24/6/2009.Inoltre l'Amministrazione comunale di (OMISSIS) aveva preso atto, con delibera del 14/5/1999, della voltura dell'attività dalla Aquamar alla Almar e, pertanto, aveva volturato la "concessione per l'utilizzo degli specchi acquei soggetti ad uso civico da destinarsi ad acquacoltura, fino al 28/5/2001".Ha sostenuto la difesa dell'imputato che alla data del fatto, essendo scaduta la concessione comunale, aveva ripreso vigore l'uso civico di pesca dei cittadini. Orbene, va considerato che l'area lagunare era un bene demaniale dello Stato e come tale legittimamente la concessione d'uso per acquacoltura era stata rilasciata dal Magistrato delle Acque. Quanto al provvedimento municipale, esso va interpretato come una forma di rinuncia all'esercizio dell'uso civico di pesca da parte del Comune, rappresentante della locale Comunità.Pertanto può sostenersi www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 27 PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 che, scaduto il termine indicato nella delibera di giunta (il 28/5/2001), vi sia stata la reviviscenza dell'uso civico da parte della comunità di (OMISSIS) da esercitare compatibilmente con la concessione del Magistrato delle Acque. Ne consegue, pertanto, che se era lecito per i cittadini pescare (ad es. con lenza ed amo), certamente lecita non era la condotta di appropriarsi di vongole messe a dimora dalla Cooperativa sul fondale dello specchio d'acqua.Nè può dirsi, come osservato dal giudice di merito, che il M. non fosse a conoscenza della destinazione dello specchio d'acqua alla coltura delle vongole; ciò perchè vi erano pali e cartelli che delimitavano l'area; inoltre; perchè lo stesso imputato (ed altri) aveva patito una analogo processo per altro episodio di sottrazione di vongole commesso nel settembre 2001 sempre in danno della Coop. Almar.La reiterazione della condotta criminosa, quindi, unitamente alla presenza di pali e cartelli che indicavano la zona in concessione, esclude che il M. possa aver ritenuto di trovarsi a captare res nullius, nell'esercizio di un uso civico che non poteva certo comportare l'appropriazione di beni, le vongole, appartenenti a terzi.» *** MACCHIE DI IDROCARBURI: CASO FORTUITO E NIENTE RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 C.C. TRIBUNALE DI SALERNO, SEZIONE II CIVILE del 03/09/2010 Relatore: Giulia Carleo - Presidente: Giulia Carleo DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> PRESUPPOSTI Sintesi: La responsabilità ex art. 2051 c.c. sussiste non soltanto nei casi di cosa pericolosa o per intrinseca dinamicità ma anche in relazione a cose inerti o prive di pericolo e non aventi alcuna dinamicità. Sintesi: Ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. l'evento dannoso deve essere stato causato non già con la cosa, ma dalla cosa. Sintesi: Il nesso causale tra fatto della cosa e evento di danno deve essere accertato alla stregua della teoria della "conditio sine qua non", secondo cui è causa di un evento ogni singola condizione e cioè ogni antecedente senza il quale l'evento non si sarebbe verificato con la precisazione che l'azione od omissione deve essere adeguata a determinare l'evento secondo l'id quod plerumque accidit e il nesso di causalità nelle condotte omissive presuppone un giudizio controfattuale per verificare se, sostituendo in via ipotetica l'omissione con un'azione positiva contraria, l'evento non si sarebbe verificato con certezza o in modo altamente probabile. DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASO FORTUITO www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 28 PATRIMONIO PUBBLICO – notiziario bimestrale di giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici – n° 1 – gennaio febbraio 2011 Sintesi: Ai fini della prova liberatoria ex art. 2051 c.c., in relazione alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale, l'ente dovrà dimostrare di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito. Sintesi: In relazione alle situazioni di pericolo determinate da un comportamento degli utenti o da una alterazione della cosa assolutamente repentina ed imprevedibile, l'ente proprietario o gestore dovrà dimostrare che l'evento dannoso si è verificato prima che esso - nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo - potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinata per difetto del tempo strettamente necessario. DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ Sintesi: L'art. 1227 co. 1 c.c,, secondo cui quando vi è concorso di colpa del danneggiato la responsabilità del danneggiante è diminuita secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, si applica anche nei casi di responsabilità del custode. Estratto: « Volendosi ritenere applicabile l'art. 2051 cc. quale fonte di responsabilità nel caso di strada comunale, atteso che da un lato, l'impiego delle moderne tecnologie nei sistemi di manutenzione e di controllo di detti beni integra condizione idonea a consentire al relativo proprietario o gestore di esercitare un continuo ed efficace controllo; va rilevato il rapporto di custodia, in forza del quale il custode è ritenuto responsabile per ciò solo (in termini sostanzialmente oggettivi) del danno causato dalla cosa- si sostanzia in una mera situazione di appartenenza della "res" ad un determinato soggetto, con la conseguenza che la responsabilità del custode sussiste:a)non soltanto nei casi di cosa pericolosa o per intrinseca dinamicità;b)ma anche in relazione a cose inerti (danni da caduta da scale con gradini sdrucciolevoli o su pavimenti scivolosi o in ambienti scarsamente illuminati), prive di pericolo (danni da incendio in un'abitazione) e non aventi alcuna dinamicità (danni da incendio o da infiltrazioni d'acqua provenienti da un immobile in cui è insorto un agente dannoso) (cfr.Cass.9.1.2002 n.200);l'evento dannoso deve essere stato causato non già con la cosa, ma dalla cosa (se, infatti, il danno deriva dall'attività umana e la cosa è mero strumento di essa si applicherebbero gli artt.2043 o 2050 cc):il nesso causale tra fatto della cosa e evento di danno deve essere accertato alla stregua della teoria della "conditio sine qua non", secondo cui è causa di un evento ogni singola condizione e cioè ogni antecedente senza il quale l'evento non si sarebbe verificato (da ult.Cass.2.1.2002 n.5), con la precisazione che:l'azione od omissione deve essere adeguata a determinare l'evento secondo l'id quod plerumque accidit";il nesso di causalità nelle condotte omissive presuppone un giudizio controfattuale per verificare se, sostituendo in via ipotetica l'omissione con un'azione positiva contraria, l'evento non si sarebbe verificato con certezza o in modo altamente probabile;sulla prova liberatoria a carico dell'ente proprietario o gestore (cfr.in particolare Cass. 1.10.2004 n. 19653, che richiama e completa concetti già espressi in Cass. 15.1.2003 n.488 e poi in Cass.11.11.2003 n.16953):in relazione alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale, l'ente dovrà dimostrare di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, così provando in www.patrimoniopubblico.it - Copyright Exeo edizioni 29