CAT – Consorzio Acquisti dei Trasporti, Viale Trento Trieste n. 11 - 42124 REGGIO EMILIA
CAPITOLATO TECNICO
ASSICURAZIONE R.C.A. DEI MEZZI AZIENDALI
ALLEGATO C
AUTOLINEE DELL’EMILIA S.p.A.
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A
MOTORE (R.C.A.)
A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO
E INCENDIO E FURTO
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Timbro e firma del Legale Rappresentante o dell’Agente
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CAPITOLATO TECNICO
ALLEGATI
Allegati facenti parte integrante del contratto:
- Allegato “Scheda rapporto sinistri a premi”;
- Allegato “Autobus Urbani” (elenco autobus urbani);
- Allegato “Autobus Extraurbani” (elenco autobus extraurbani);
- Allegato A “Modulo Presentazione Offerta” (RCA Autobus Urbani);
- Allegato B “Modulo Presentazione Offerta” (RCA Autobus Extraurbani);
- Allegato C “Modulo Presentazione Offerta” (Incendio Autobus Urbani e Extraurbani);
- Allegato D “Modulo Presentazione Offerta” (Furto Autobus Urbani e Extraurbani);
- Allegato E “Modulo Presentazione Offerta” (Rottura Cristalli Autobus Urbani e Extraurbani);
- Allegato F “Modulo Presentazione Offerta” (Eventi Atmosferici Autobus urbani e Extraurbani).
PREMESSA
Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del D. Lgs. n. 209/05 e del D. Lgs. n.
163/06 e successive modificazioni ed integrazioni di recepimento della direttiva 17/CE/04, nonché in
armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche e alle disposizioni che in tema di
contratti siano eventualmente presenti nella legge Finanziaria afferente l’esercizio nel quale viene svolta
la gara.
DEFINIZIONI
I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:
LEGGE
Il Decreto Legislativo n. 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni.
REGOLAMENTI
I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall’ISVAP e dal ministero delle attività
produttive.
IMPRESA
Società / Compagnia assicuratrice.
AZIENDA O SOCIETÀ
Il Contraente
CONTRAENTE E ASSICURATO
AUTOLINEE DELL’EMILIA S.p.A., con sede in Via Del Chionso n. 50, 42122 Reggio Emilia.
CAPITOLATO
Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione redatto in conformità al capitolato di oneri ovvero con quest’ultimo
coincidente.
POLIZZA
Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente all'Impresa a fronte dei rischi coperti.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell’attività svolta dal Contraente.
SINISTRO
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CAPITOLATO TECNICO
Il verificarsi del fatto dannoso per il risarcimento del quale è prestata l'assicurazione.
RISARCIMENTO
La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato o trasportato in caso di sinistro.
INDENNIZZO
La somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro.
INDENNIZZO DIRETTO
La somma pagata dall’Impresa delegataria al Contraente Assicurato per sinistro attivo, ai trasportati sui
mezzi e al conducente degli stessi in ambito previsto dalla legge.
FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
Limite massimo dell’importo per sinistro del risarcimento o quota di esso da rimborsare all’impresa da
parte del Contraente e assicurato nei limiti di quanto pagato dall’impresa a titolo di risarcimento del
danno.
INCENDIO
Combustione con fiamma di beni materiali che può autoestendersi e propagarsi.
ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuta a reazione chimica che si autopropaga
con elevata velocità.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuto ad esplosione.
VEICOLI
Qualunque mezzo di locomozione terrestre indicato negli elenchi allegati al presente Capitolato Tecnico,
assicurato dal Contraente a titolo di proprietà, comproprietà, usufrutto, leasing, patto di riservato
dominio, ancorchè in uso a qualunque titolo a consorziati, sub-concessionari ovvero sub-affidatari di
linee o di parti di linee del Contraente o di servizi di trasporto in gestione al Contraente.
COSE
Sia gli oggetti materiali che gli animali.
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE
Esercizio della mobilità di persone nei termini stabiliti dallo statuto sociale e con le modalità previste
dalla carta della mobilità mediante impiego di autoveicoli, di linea e/o non di linea, ivi compresi i servizi
di interesse turistico, di scuolabus e trasporto di cose e/o persone, con tutte le strutture di supporto,
quali depositi, officine, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, nonché tutte le attività
infrastrutturali riconducibili ai suddetti servizi, compresi la vigilanza e lo sgombero delle corsie e delle
fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici. Dette attività possono essere svolte anche
congiuntamente con la partecipazione diretta od indiretta ad Enti, Società e Consorzi di impresa o simili
ovvero tramite soggetti terzi che svolgono parte dei servizi di competenza del Contraente in qualità di
consorziati, sub-concessionari o sub-affidatari.
Proprietaria, comodataria, locataria o detentrice di beni mobili ed immobili inerenti la propria attività ed
anche ad altri usi. Esercente attività collaterali quali manutenzione e riparazione di veicoli in conto terzi,
gestione integrata della sosta nell’ambito del territorio comunale, provinciale e interprovinciale,
parcheggi, gestione di aree attrezzate e servizi connessi, logistica, intermodalità e comunque tutte le
attività previste dall’oggetto sociale aziendale, anche esercitate a mezzo di Società a scopo di lucro e/o
no profit ovvero tramite appalto del quale risponde quale committente.
REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE
Ai sensi del D. Lgs. n. 209/05 l'Impresa .............. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
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provvedimento ISVAP n. ....... del ....... pubblicato in G.U. n. ...... del ..........
Ovvero, se avente sede nella U.E., è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni in Italia in virtù
dell’elenco redatto dall’ISVAP e pubblicato nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale con
aggiornamento, almeno annuale, a partire dal n. 290 dell’11/12/96.
Dette imprese estere in regime di libera prestazione dei servizi devono dichiarare nel capitolato d’oneri,
oltre ai dati previsti per tutte le imprese, anche il nome e l’indirizzo del rappresentante in Italia per la
gestione dei sinistri (vedi art. 2.17).
Inoltre il D. Lgs. n. 209/05 prevede:
- La nullità dei contratti conclusi con imprese di assicurazioni non autorizzate (art. 167);
- Regola, ad integrazione dell’art. 1902, I comma, C.C., gli effetti del trasferimento di portafoglio, della
fusione e della scissione(art. 1681);
- Regola gli effetti della liquidazione coatta ad integrazione dell’art. 1902, II comma, C.C.;
- Regola l’attività degli intermediari attraverso la gestione dell’albo unificato agenti e broker.
Art. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1
PROVA DEL CONTRATTO
Il presente contratto e le sue eventuali modifiche devono essere provate per
iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto.
Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere
indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia
dell’Impresa che concede la copertura assicurativa ovvero del broker che gestisce i
contratti per conto dell’assicurato.
1.2
PAGAMENTO DE L PREMIO - D ECORRENZA DELL'AS SICURAZIONE E
PERIODO DI ASSICURAZIONE
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o
la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del
giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi
successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della
scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del
giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze
contrattualmente stabilite.
Alla scadenza del contratto, nonché alla scadenza dell’eventuale proroga
contrattuale, trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art.
1901, II comma, C.C., e, pertanto, la copertura assicurativa cesserà a decorrere
dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza.
1.3
PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO
L’Impresa s’impegna a concedere, a richiesta del Contraente, il frazionamento del
premio annuo. In tal caso il Contraente, a richiesta dell’Impresa, è tenuto al
pagamento dei diritti di frazionamento nella misura indicata negli allegati.
1.4
FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI
L’Impresa si impegna a concordare con l’Azienda assicurata o con il suo broker la
forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall’atto della stipula alla
scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale si
devono predisporre, di comune accordo, regolamenti e forme di comunicazione on
line.
I rapporti in ogni caso debbono improntarsi a trasparenza, diligenza e correttezza
(Artt. 1-182-187 del D. Lgs. n. 209/05).
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1.5
VARIAZIONI DEL RISCHIO
Qualora, nel corso del contratto, si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il
Contraente deve darne immediatamente comunicazione all’Impresa. Ove l’azienda
assicurata sia in grado di fornire all’Impresa un certificato di sicurtà rilasciato da
Società di Certificazione attestante la rispondenza di tutte le attività aziendali ai
parametri di leggi, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di
concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del
rischio.
Analogamente si procederà in presenza di installazione di strumenti di innovazione
tecnologica atti a prevenire e monitorare i rischi, nell’ambito degli standard di
sicurezza che l’azienda si obbliga ad attivare nella carta della mobilità depositata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione
Pubblica. Ove la gestione dei rischi secondo le metodiche di risk-management da
parte dell’azienda comporti una riduzione del rapporto sinistri a premi, i benefici
relativi potranno essere attribuiti, d’intesa fra le parti, a conseguenti riduzioni dei
premi a scadenza.
Si conviene altresì che a richiesta dell’Assicurato il mutamento di ragione sociale
e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell’azienda non
costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il
suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l’obbligo alla comunicazione
all’assicuratore da parte dell’azienda. Il contratto manterrà validità ed efficacia alle
medesime condizioni economiche e contrattuali anche in caso di fusioni,
concentrazioni o scissioni d’impresa, che non comportino effettive modifiche
accertate del rischio.
1.6
VARIAZIONI TARIFFARIE E DIRITTO DI RECESSO
In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse con l’applicazione di regole
evolutive, superiori al tasso programmato di inflazione, il Contraente può recedere
dall’assicurazione entro il giorno precedente la scadenza del contratto (art. 172 del
D. Lgs. n. 209/05).
1.7
DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE
L’Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del
Contraente.
L’omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza
eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte
dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso,
non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od
inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che il Contraente
avrà l’obbligo di corrispondere all’Impresa il maggior premio proporzionale al
maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza
aggravante si è verificata.
Nel caso di dichiarazioni inesatte e/od omissioni fatte con dolo o colpa grave,
l’Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al
terzo danneggiato, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la
propria prestazione, ove ne ricorrano le condizioni.
1.8
ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare all’Impresa eventuali altre
polizze da lui stipulate per lo stesso rischio nei rami danni non RC.
1.9
ONERI FISCALI E RESPONSABILITÀ FISCALE DELL’IMPRESA
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti
o diminuzioni di aliquota che si verifichino in corso di contratto vengono imputati
alla prima scadenza contrattuale, anche rateale. Per quanto attiene i conguagli, gli
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eventuali storni di premio a favore del Contraente danno diritto a quest’ultimo di
fruire anche delle restituzioni fiscali relative, se in quanto dovute all’Assicuratore.
L’impresa si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il
premio pagato venga pignorato da Equitalia Spa a seguito della segnalazione di
legge effettuata dal Contraente.
1.10
FORO COMPETENTE
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede
il Contraente.
1.11
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI ISVAP
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono
le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D. Lgs. n. 209/05 ed
evoluzione regolamentare ISVAP.
Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza,
si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.
1.12
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in
maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.
Art. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCA
2.1
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, in
armonia alla volontà delle parti e con la formula della copertura totale, i rischi della
responsabilità civile, per i quali è obbligatoria l’assicurazione, intendendosi come
tale anche l’assicurazione ai sensi dell’art. 1681 del Codice Civile afferente i danni
subiti dai trasportati sui veicoli, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti indicati
nel successivo art. 2.2, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute
a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i
passeggeri trasportati a qualsiasi titolo - dalla circolazione stradale (artt. 1681,
2043 e 2054 c.c.) dei veicoli descritti in contratto, come risultanti dai Libri Matricola
allegati che formano parte integrante della polizza, ancorché i suddetti veicoli siano
utilizzati da consorziati, sub-concessionari ovvero sub-affidatari di linee o di parti di
linee del Contraente o di servizi di trasporto in gestione al Contraente.
L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione
e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del
Contraente.
L’assicurazione si estende all’indennizzo diretto sui danni propri del Contraente, cui
compete in ipotesi di sinistro un fermo tecnico, il cui importo sarà determinato in
corso di validità della polizza concordemente tra il Contraente e l’Impresa.
La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il
Contraente debba a qualsiasi titolo rispondere, salvo rivalsa nei confronti del
responsabile.
La copertura vale anche per le ipotesi di messa in essere di situazioni di pericolo
non contra ius per le quali il Contraente sia chiamato a rispondere. La copertura
vale anche per inottemperanza a norme tecniche.
2.2
LIMITE DE LL’ASSICURAZIONE – M ASSIMALI – FRANCHI GIA FIS SA ED
ASSOLUTA
L’assicurazione viene prestata sino alla concorrenza dei seguenti limiti:
A)
MASSIMALI:
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L’Impresa assume a proprio carico il risarcimento fino alla concorrenza, per ogni
sinistro, di:
- Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) relativamente agli autobus urbani,
extraurbani, suburbani, da noleggio, disabili e scuolabus.
B) FRANCHIGIE:
Per autoveicoli di categoria M1 se immatricolati uso di terzi in servizio di linea,
autobus di categoria M2, M3 urbani, extraurbani, suburbani, scuolabus e
miniscuolabus, immatricolati in uso proprio o uso di terzi, in servizio di linea o di
N.C.C.:

Franchigia = Euro 2.000,00 (duemila/00).
Il Contraente rimborsa all’Impresa l’ammontare della franchigia nei limiti delle
somme effettivamente pagate e non in riferimento ai forfait per l’indennizzo diretto
in via virtuale anche oltre quanto effettivamente pagato.
2.3
RIMBORSO NEI LIMITI DELLA FRANCHIGIA DEI RISARCIMENTI
L’Impresa, alla scadenza di ogni trimestre del contratto, richiederà al Contraente il
rimborso di tutti gli importi liquidati ai terzi rientranti nel limite della franchigia.
L’Impresa formulerà la richiesta allegando l’elenco analitico delle liquidazioni
corredato di fotocopia degli atti di quietanza sottoscritti dai danneggiati. Il
Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 90 giorni dal
ricevimento della richiesta.
Nelle ipotesi in cui il Contraente contesta e/o non conferma la propria
responsabilità nel sinistro, l’Impresa, nel richiedere il pagamento della franchigia a
seguito di avvenuto risarcimento del terzo danneggiato, deve tracciare, seppure in
forma sintetica e minima, i motivi della liquidazione (es. dichiarazione teste,
responsabilità concorsuale, ecc.), al fine di poter giustificare, sotto il profilo
amministrativo, detto pagamento.
Poiché ai sensi dell’art. 141 del D. Lgs. n. 209/05 il trasportato è legittimato a
pretendere il risarcimento direttamente dal vettore a prescindere dalla
responsabilità di quest’ultimo, e quindi anche in ipotesi di cosiddetto sinistro attivo,
l’Impresa, dopo aver risarcito il danno al terzo trasportato, dovrà rivalersi per
l’intero nei confronti dell’assicuratore del responsabile, astenendosi dall’applicare la
franchigia al Contraente.
2.4
PROFILO SPECIFICO DEL RISCHIO
La garanzia deve intendersi operante per ogni caso e/o danno che non sia
espressamente escluso ed in particolare è operante anche:
a) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente
o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi
speciali, atipici, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi
dell’art. 87, V comma, del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e
successive modificazioni e integrazioni, anche se guidati da persone non dipendenti
dal Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d’autorità ed
anche se affidati in comodato e/o usufrutto e/o uso e altre forme contrattuali a
consorziati, sub-concessionari ovvero a sub-affidatari di linee o di parti di linee del
Contraente;
b) nel caso di impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il
servizio urbano e viceversa;
c)
nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di
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esercitazioni di guida per l’abilitazione del personale dipendente, nonché per il
traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria. In quest’ultimo caso la
garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
d) per i sinistri che avvenissero all’interno dei depositi, delle autorimesse, officine
e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo
alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
e) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all’interno
dei depositi, effettuati anche da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza
di specifico contratto di appalto;
f)
per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche
elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
g)
per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
h) per i danni ai bagagli e alle cose trasportate di proprietà di terzi, ancorché
non costituenti veri e propri bagagli;
i)
per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita e/o discesa dal
veicolo, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo
anche in corsa ovvero per i danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le
operazioni di salita o discesa da autobus a mezzo di strutture meccaniche;
l)
per i danni causati alla grafica pubblicitaria comunque apposta sulla
carrozzeria dei veicoli;
m) per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del
sinistro in quanto non alla guida del mezzo;
n) per i danni arrecati a terzi per i ritardi burocratici anche afferenti gli accessi
agli atti ai sensi delle modifiche alla legge 241/90 contenute nell’art. 7 della legge
69/09.
Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità
del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell’art.
1681 e seguenti del Codice Civile nonché di tutte le norme in vigore in materia di
responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui agli artt.
2043 e 2054 c.c.). Pertanto non sono ammesse eccezioni di garanzia da parte
dell’assicuratore sulla sola base di decreti ministeriali attuativi delle norme generali
che regolano il trasporto pubblico di persone.
2.5
SOVRACCARICO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (ART. 1898 C.C.)
Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell’art. 1898 C.C., il
sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave dell’Azienda
nell’organizzazione e nel controllo della propria attività.
La colpa grave è esclusa nel caso in cui l’Azienda dimostri di aver provveduto al
monitoraggio sistematico del carico passeggeri attraverso strumenti non
manovrabili, nell’ambito degli impegni assunti nella carta dei servizi.
Pertanto l’assicurazione è pienamente operante anche in caso di sovraccarico di
passeggeri ovvero in caso di trasporto non eseguito in conformità alle disposizioni
vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
2.6
ESCLUSIONI E RIVALSA
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L’assicurazione non è operante:
a) Nel caso in cui al conducente, ancorché dipendente del subaffidatario, venga
rilevata una guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope, l’Impresa rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti:
 del Contraente/Gestore del servizio;
 del conducente salvo che questi:
1. sia recidivo ovvero abbia subito provvedimenti di sospensione della
abilitazione di guida;
2. abbia agito con colpa grave o altra grave violazione delle regole di perizia,
diligenza e prudenza accertate con sentenza passata in giudicato.
La rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti del Contraente/Gestore del servizio è
piena e comprende anche i casi di eventuale solidarietà con il conducente e/o con
altri terzi responsabili.
b) Nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza
l’osservanza delle disposizioni dell’art. 98 D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 18 della Legge,
l’Impresa esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in
conseguenza della inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato previste dalla
citata norma, salvo quanto previsto al cpv. a) del presente articolo nei soli
confronti del contraente.
Comunque, l’Impresa non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dagli
artt. 2049 e 1228 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione, salvo il caso
di volontarietà o dolo del conducente, nel qual caso l’impresa esercita la rivalsa
direttamente su quest’ultimo.
2.7
PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"
Sono considerati terzi:
a) il Comune e la Provincia di Reggio Emilia, i Comuni della Provincia di Reggio
Emilia, tutte le Aziende Municipalizzate e Provincializzate di Reggio Emilia, i loro
Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in
locazione o in uso al Contraente;
b) i dipendenti, gli Amministratori e i Dirigenti di società controllanti il
Contraente, nonchè di società partecipate o controllate dal Contraente;
c) i coniugi, i conviventi more uxorio, i parenti e gli affini del dipendente, degli
Amministratori, del Direttore e dei Dirigenti;
d) i dipendenti del Contraente, gli Amministratori, i Dirigenti, i Direttori e i Legali
Rappresentanti. I conducenti sono considerati terzi fuori dell’esercizio della
funzione di guida.
2.8
ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del
Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della Unione Europea.
Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla Unione Europea ed
indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), l’assicurazione è
operante a condizione che sia stato rilasciato dall’Impresa detto certificato con
incasso del relativo premio.
Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le
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condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti
l’assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla
polizza.
2.9
PREMIO CON FRANCHIGIA
Il premio è annuale ed è scontato per tutta la durata del contratto di una
percentuale coerente con l’accollo da parte del Contraente del pagamento di una
franchigia dell’importo definito nell’art. 2.2, sia della liquidazione diretta da parte
del Contraente dei danni compresi in franchigia.
Ai sensi del II comma dell’art. 11 bis della Legge 990/69, così come modificata
dall’art. 126 punto c) del D. Lgs. n. 209/05, il contributo al Servizio Sanitario
Nazionale, pari al 10,5% già inglobato nel premio netto, deve essere distintamente
indicato in polizza ed in quietanza ove vi sia base d’asta nel bando e nel presente
Capitolato al fine di evitare che l’imposta sulle assicurazioni venga computata sul
premio comprensivo del citato contributo. Qualora il contributo al servizio sanitario
nazionale venga abolito in corso di contratto le parti si incontreranno per
determinare concordemente le soluzioni del caso. L’assicurazione viene prestata
fino alla concorrenza del massimale.
2.10
PAGAMENTO DEL
PREMIO E RILA
SCIO DEI C
ONTRASSEGNI E
CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE
a) PAGAMENTO ANNUALE
La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza contro
rilascio di quietanza emessa dall’Impresa che deve indicare la data del pagamento
e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento viene eseguito normalmente presso la Sede Territoriale o l’Agenzia
cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare i contrassegni ed i
certificati di assicurazione previsti dalle disposizioni in vigore ovvero presso il
broker di fiducia dell’azienda.
b) PAGAMENTO FRAZIONATO
In caso di pagamento frazionato il premio viene maggiorato dei diritti di
frazionamento nella misura percentuale indicata negli allegati, e comunque in
misura strettamente legata alle variazioni del tasso ufficiale di sconto.
Per le rate successive alla prima la garanzia è operante nei limiti previsti dall'art.
1.2 della presente polizza.
2.11
SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno,
l’Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.
Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nell’osservanza di quanto disposto
di concerto fra le parti.
2.12
DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata di anni UNO a decorrere dalle ore 24 del 30/06/2011 alle
ore 24 del 30/06/2012 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza del
30/06/2012.
Alla scadenza del contratto, nelle more dell’espletamento di una nuova gara, a
richiesta del Contraente e concordemente con l’Impresa, il presente contratto potrà
essere prorogato per il tempo utile a perfezionare una nuova gara e comunque per
il periodo massimo di 6 mesi, alle medesime condizioni. In tale ipotesi il premio
relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio
annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, esclusi aumenti
a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite
contrattuali.
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2.13
MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia dei sinistri è redatta su stampato predisposto dal Contraente e deve
contenere l’indicazione di tutti i dati di conoscenza del Contraente relativi al
sinistro.
È cura del Contraente predisporre ordini di servizio atti ad obbligare i propri addetti
alla redazione puntuale di modelli di avviso di sinistro che contengano tutti i dati
richiesti dall’assicuratore, ivi compresi i nominativi dei testimoni oculari, nonché
approntare le opportune procedure di dialogo con l’assicuratore anche on line.
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i
documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.
2.14
GESTIONE DELLE VERTENZE CIVILI E TUTELA PENALE
L’Impresa assume, ai sensi dell’art. 1917 C.C., a nome dell’Assicurato fino a
quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in
qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove
occorra, legali o tecnici.
Ha altresì l’obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei
conducenti sino all’esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione
qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i
danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.
Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali
e tecnici di propria fiducia, diritto che permane anche per il conducente imputato.
L’Impresa non risponde di multe, ammende e sanzioni amministrative in base alla
circolare ISVAP n. 246 del 22/5/95, né delle spese di giustizia penale.
2.15
RISCHIO STATICO DI RIMORCHIO IDENTIFICATO
La garanzia vale esclusivamente per danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta
se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché,
sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di
costruzione o da difetti di manutenzione. Limitatamente ai rimorchi autovetture
sono comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.
2.16
POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO
L’assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vengono iscritti i veicoli da
coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione a qualsiasi titolo allo
stesso Contraente. In ogni caso il libro matricola non può essere usato per
conguagli di premio estranei alla movimentazione dei mezzi in entrata e in uscita. A
richiesta del Contraente l’impresa è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative
alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell’anno.
Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il
Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo l’eventuale rateazione
convenuta.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa,
verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in
ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola dovrà essere accompagnata dalla
restituzione dei relativi certificati e contrassegni.
Il conguaglio fra veicoli entrati ed usciti di garanzia nel corso della durata del
contratto ha effetti solo contabili e del rapporto sinistri a premi di primo anno,
restando fermo che la base di premio per il rinnovo contrattuale viene ricostituita
sul numero dei mezzi in carico del libro matricola alla fine del precedente contratto.
Tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto di passeggeri,
che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi
dell’anno, sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni
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(stagionali) dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente; sono inoltre
ammesse le esclusioni temporanee nel caso in cui i veicoli siano fermi per
riparazioni. Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore
24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata A.R. o dalla
data apposta sul fax inviato dal Contraente o dalla data di avvenuta ricezione
dell’e-mail inviata dal Contraente.
La regolazione del premio deve essere effettuata entro 90 giorni dal termine
dell’anno assicurativo.
In caso di aumento, rispetto al premio complessivamente anticipato, il Contraente
è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale
la regolazione globalmente si riferisce.
In caso di diminuzione, l’Impresa restituirà la parte di premio tassabile riscosso in
più.
La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro 60
giorni dall’invio dell’atto di regolazione al Contraente, senza ulteriore aggravio di
imposte.
Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio è
calcolata in base ai premi comprensivi dell’aumento per frazionamento.
Le procedure di attuazione del libro matricola vengono concordate fra le parti,
anche a mezzo di un regolamento di gestione e/o con procedure di comunicazione
on line.
2.17
RAPPRESENTANTE DE LL'IMPRESA OP ERANTE I N ITA LIA AVE NTE LA
SEDE LEG ALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA
PER LA GESTIONE DEI SINISTRI
L’Impresa, ai sensi del D. Lgs. n. 209/05, indica il Sig. ............. residente in
............. quale rappresentante per la gestione sinistri.
2.18
OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI
L'ANDAMENTO DEL RISCHIO
Alla fine di ogni esercizio, l’Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati
afferenti l’andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi di primo
anno riferito all’esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde
consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle
Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici
personalizzati, così come previsto dal D. Lgs. n. 209/05. L’impresa si obbliga,
altresì, a fornire al Contraente le tariffe nazionali nel periodo di riferimento
afferenti il settore III (autobus). Ove tale settore III non comprenda totalmente o
parzialmente le tariffe del trasporto pubblico locale, il Contraente può chiedere
l’intervento dell’ISVAP per la determinazione del premio.
2.19
COASSICURAZIONE
Nel caso in cui l’Impresa aggiudicataria, all’atto della stipula del contratto, dichiari
di voler ricorrere all’istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a
condizione che l’Impresa deroghi all’art. 1911 C.C. rispondendo in solido nei
confronti dell’Assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto la cui scelta
deve tenere conto delle osservazioni contenute nel parere dell’autorità garante
della concorrenza e del mercato (bollettino n. 47 del 2/12/1997).
La scelta delle coassicuratrici deve avvenire all’atto dell’offerta e comunicata alla
stazione appaltante con i riferimenti di eventuale appartenenza a gruppi, così come
avviene nell’istituto dell’avvalimento.
Art. 3) CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
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3.1
PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEI PREMI ANNUALI DEI VEICOLI
DA ASSICURARE
Il premio viene determinato:
 a tariffa fissa con franchigia per ogni tipologia di veicolo di cui agli elenchi
allegati.
Il premio annuale è calcolato in rapporto all’andamento del rischio aziendale
(rapporti sinistri/premi) applicato ai vari settori dei rischi della circolazione stradale,
ove inferiore alle tariffe nazionali per il settore III afferenti il trasporto pubblico
locale.
Ad ogni scadenza annuale le parti si incontrano per controllare se quanto
complessivamente pagato nell’esercizio trascorso per sinistri accaduti nello stesso
sia inferiore di oltre il 15% dei forfait realizzati dalla impresa delegataria per i
pagamenti effettuati direttamente.
In caso positivo le parti concordano una riduzione del premio per l’anno successivo
coerente con tale scostamento ovvero un conguaglio di analogo importo sui premi
dell’esercizio precedente a credito del Contraente.
L’Impresa delegataria fornisce almeno semestralmente i dati afferenti l’andamento
dei sinistri, sia aggregati che disaggregati, al fine di agevolare il Contraente nella
gestione del rischio.
Al fine, inoltre, di predisporre la base d’asta o la base di riferimento nella gara,
l’azienda richiede almeno tre mesi prima della celebrazione della gara il rapporto
sinistri a premi di primo anno afferente quanto meno l’esercizio precedente a
quello per il quale si effettua a gara, nonché le tariffe nazionali per il settore III
afferenti il trasporto pubblico locale.
L’Impresa delegataria è tenuta a fornire questi dati entro un mese dalla richiesta
così come suo preciso dovere sancito dal D. Lgs. n. 209/05. Nel caso in cui
l’impresa tardi nel fornire questi dati ovvero frapponga ostacoli, l'azienda potrà
decidere di escludere l’impresa dal novero delle imprese qualificate per la
partecipazione alla gara, di risolvere il contratto alla prima scadenza, nonchè
effettuare reclamo all’ISVAP. Ove si frapponga un diniego ovvero si pervenga alla
nuova gara senza i dati richiesti, l’impresa sarà tenuta a pagare una penale pari al
10% dei premi riferiti al presente capitolato. Il calcolo in base all’andamento
specifico del rischio RCA viene effettuato fra sinistri pagati e riservati accaduti
nell'esercizio precedente a quello per il quale si effettua la gara e premi pagati
nello stesso esercizio al netto dell'imposta di assicurazione e al lordo del contributo
al servizio sanitario nazionale.
Questo in via generale per tutti i sinistri, mentre per quanto attiene l’indennizzo
diretto vale, in specifico, quanto previsto dalle opzioni previste dall’Allegato
“Scheda rapporto sinistri a premi”.
Ai fini del rapporto sinistri a premi, le eventuali franchigie o scoperti debbono
essere tolti dall’ammontare dei sinistri pagati e riservati.
Analogo scomputo va effettuato in presenza di rivalse verso terzi responsabili. In
quest’ultimo caso, concretandosi la realizzazione delle rivalse molto tempo dopo
rispetto all’osservazione, le parti concordano come regolarsi a questo riguardo (uso
di un coefficiente dedotto dalla osservazione pregressa dell’andamento delle
rivalse, cessione alla azienda di talune rivalse, eccetera).
3.2
RISERVATEZZA DEI DATI AFFERENTI IL RAPPORTO SINISTRI A PREMI
L’Impresa non può far conoscere alle imprese concorrenti in gara il rapporto sinistri
a premi dell’azienda appaltante cui sola compete la scelta di diffondere o meno tale
dato a suo insindacabile giudizio. Un tale comportamento da parte dell’Impresa
può essere censurata con l’estromissione dalla gara, potendo tale comportamento
integrare gli estremi della turbativa d’asta. Fra le parti, invece, si rinuncia per
quanto attiene i rapporti contrattuali da entrambe le parti a problemi di privacy,
onde si prevede un dialogo on line sulla gestione dei sinistri, i cui connotati
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operativi verranno concordati fra la delegataria e l’Azienda assicurata a partire
dall’apertura del sinistro.
3.3
DENUNCIA DEI SINISTRI
L’Assicurato è tenuto a denunciare i sinistri all’Impresa, su stampato dallo stesso
predisposto, quando viene a conoscenza, per diretta comunicazione, che i
danneggiati hanno avanzato fondata domanda di risarcimento, anche inferiore al
limite della franchigia contrattuale.
Qualora pervenga direttamente all’Impresa richiesta di risarcimento danni da parte
del terzo danneggiato, per un danno rientrante in franchigia, la richiesta, salvo
contrario parere del danneggiato, verrà tempestivamente trasmessa dall’Impresa
all’Assicurato affinché provveda, se del caso, alla liquidazione diretta del danno.
Il Contraente comunque dovrà denunciare il sinistro tutte le volte che il
danneggiato promuove azione giudiziale civile; in tal caso l’Impresa assume la
difesa anche degli interessi dell'Assicurato.
3.4
APERTURA SINISTRI
Le parti possono convenire di non aprire talune serie di sinistri che di solito
finiscono senza seguito, ovvero di aprirli assegnando ad essi una riserva virtuale
uguale per tutti. Solo in caso di richieste di risarcimento delle controparti, tali
riserve verranno valutate in base alla consistenza del danno richiesto.
Queste soluzioni si rendono necessarie in un settore dove i sinistri senza seguito
raggiungono punte del 30% ed oltre della massa dei sinistri denunciati.
3.5
TRATTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Fermo restando il diritto del terzo danneggiato di agire direttamente nei confronti
anche dell’Impresa per ottenere il risarcimento del danno entro i limiti dei
massimali, ai sensi dell’art. 18 della Legge, l’Impresa assume l’obbligo nei confronti
dell’Assicurato di gestire, in collaborazione con l’Assicurato medesimo, la
liquidazione dei sinistri.
Resta a carico dell’Impresa la valutazione tecnica dei danni subiti dai terzi, nonché
l’accertamento di responsabilità e la liquidazione dell’ammontare del danno
cagionato.
L’Impresa si impegna a mettere a disposizione dell’Assicurato un proprio ispettore,
il quale, settimanalmente, avrà mandato di liquidare tutti i sinistri cagionati
dall’Assicurato medesimo, dei quali i terzi abbiano fatto richiesta di risarcimento.
L’assicurato per sua insindacabile scelta di interesse ed opportunità, qualora si
verifichino sinistri con danni a terzi palesemente entro i limiti della franchigia, può
disporre di gestire in proprio il sinistro.
3.6
MESSA A PUNTO DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DANNI
PER SINISTRI DEL CONTRAENTE
La messa a punto di un efficiente servizio di liquidazione danni per sinistri del
Contraente è in relazione all'entità annuale dei sinistri denunciati dal Contraente ed
alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al
fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del
contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati. Il Contraente può chiedere
all’Impresa di concordare un regolamento per la gestione dei sinistri e dei contratti
anche a mezzo di procedure di dialogo on line. L’impresa, inoltre, fornisce l’elenco
di tutti i sinistri avvenuti nell’esercizio corredati da una sintetica descrizione in
preparazione dell’attuazione della decisione 11/6/2003 della commissione UE. Le
parti concordano di dare attuazione al Decreto del Ministero delle Attività
Produttive 20/02/04 n. 74 che regola l’accesso agli atti delle imprese di
assicurazione in attuazione dell’art. 3 Legge 5/03/01 n. 57 (G.U. n. 59 del
23/03/04) in materia di pratiche di sinistri RC auto, nella interpretazione più ampia
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seguendo linee guida del settore TPL.
3.7
TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE
A richiesta del Contraente, l’Impresa invierà copia dell’atto di quietanza sottoscritto
dal danneggiato, ed in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia
degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia,
relazioni degli informatori, ecc.); a richiesta del Contraente farà pervenire copia dei
citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è stato ancora
liquidato al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro. Ove venga adito il
difensore civico per un sinistro da circolazione avvenuta con/o su mezzo
dell’Azienda, l’Impresa ne deve dare informativa all’Azienda stessa onde metterla in
grado di seguire il caso per quanto la riguarda. L’Impresa informa l’Azienda della
casistica afferente i sinistri da circolazione stradale avvenuta con/o su mezzi
dell’Azienda che vengono discussi innanzi il difensore civico, onde mettere in grado
l’Azienda stessa di seguire l’andamento giurisprudenziale del nuovo organo, onde
evitare il radicarsi di verdetti contrari che in prosieguo costituiscano precedenti
negativi per il comparto del trasporto pubblico locale.
3.8
EVENTUALI MODIFIC HE DI LEGG E E REG OLAMENTI IS VAP ATTUATIVI
DEL D. LGS. N. 209/05
Eventuali modifiche di legge che intercorrano in corso di contratto verranno
valutate dalle parti ed inserite nel corso della vigenza del contratto ove più
favorevoli al Contraente.
Art. 4) GARANZIA INCENDIO E FURTO DEI MEZZI
4.1
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
a) Incendio
L’Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire
all’Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati negli allegati, in
conseguenza di incendio, qualunque ne sia stata la causa, salve le eccezioni
indicate agli articoli successivi. La garanzia è operante anche nel caso che siano
dati in locazione ai sensi dell’art. 87, V comma, del D. Lgs. 30/4/92 n. 285 (Nuovo
Codice della Strada), e successive modificazioni ed integrazioni, anche se guidati
da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato e/o
uso e/o usufrutto a consorziati, sub-concessionari e/o sub-affidatari di linee
aziendali.
b) Furto e rapina
L’Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire
all’Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati negli allegati, in
conseguenza del furto (totale o parziale) e della rapina consumati o tentati.
4.2
RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE INCENDIO
a) Sono parificati ai danni da incendio quelli, materiali e diretti, prodotti ai veicoli
assicurati da:
- fulmine;
- esplosione verificatasi in relazione all’attività dichiarata in polizza;
- guasti arrecati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire od arrestare
l’incendio.
b) Sono inclusi nella garanzia:
- gli impianti;
- i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato;
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- i dispositivi di bordo istallati sui veicoli identificati dal Contraente facenti parte
del sistema di telecontrollo centralizzato della rete di trasporto urbana ed
extraurbana;
- per i veicoli azionati da motore elettrico, a benzina, a gasolio, a gas metano, a
GPL, anche i danni che lo scoppio del carburante contenuto negli automezzi
assicurati e destinato al funzionamento dei motori può provocare agli automezzi
stessi, anche quando non ci sia sviluppo di incendio;
- le spese di sgombero dei residui del sinistro;
- i danni materiali e diretti provocati da scoppio, autocombustione (combustione
spontanea senza fiamme), caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi
trasportate.
c) Ricorso Terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del
massimale convenuto in Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro, delle
somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale
civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle
cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, ivi compresi gli immobili
locati dall’assicurato per i rimessaggi. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da
interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività
industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla
concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i
danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi
titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto
carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le
cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del
suolo.
d) Le garanzie prestate si intendono operanti anche quando il danno risarcibile a
termini di polizza viene cagionato ai veicoli assicurati da veicoli non di proprietà del
Contraente, che si trovino a qualsiasi titolo nell’ambito dei recinti dei depositi di
proprietà e/o gestiti dall’Assicurato.
Resta fermo il diritto di rivalsa dell’Impresa nei confronti dei terzi responsabili del
danno.
e) Sono inclusi inoltre i danni verificatisi in conseguenza di atti di vandalismo, dolo
di terzi, terrorismo, tumulti popolari e sommosse. Resta inteso che per danni si
intendono anche le rotture cristalli in conseguenza degli eventi sopra indicati. La
garanzia è prestata con l'applicazione del 10% di scoperto e minimo non
indennizzabile di € 500,00 (cinquecento/00).
La garanzia Incendio è prestata con l’applicazione di nessuno scoperto fino alla
concorrenza di € 100.000,00 (centomila/00) di danno; oltre tale importo con uno
scoperto del 10% (diecipercento).
4.3
RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE INCENDIO
Sono esclusi dalla garanzia i danni prodotti da incendio ed esplosione:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare,
di invasione, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con
tali eventi;
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b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni
provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di
radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che
l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) determinati od agevolati da dolo dell’Assicurato (art. 1900, I comma, C.C.),
ferma restando la validità della garanzia per il II e III comma dell’art. 1900 C.C.;
d) determinati da trombe d’aria, da uragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche,
da inondazioni, mareggiate e frane.
4.4
RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA
Sono compresi in garanzia:
a) i danni prodotti ai veicoli nell’esecuzione ed in conseguenza del furto o della
rapina;
b) i danni conseguenti al furto, rapina o vandalismo di accessori audiovisivi quali
apparecchi radio, radiotelefoni, registratori e simili purché installati nel veicolo;
c) i danni determinati od agevolati da dolo delle persone del fatto delle quali
l’Assicurato deve rispondere a norma di legge (art. 1900, II comma, C.C.).
In caso di sinistro l’Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al
residuo periodo di assicurazione al netto di imposte e contributi SSNN (art. 122 D.
Lgs. n. 209/05).
La garanzia Furto e Rapina è prestata con l’applicazione di nessuno scoperto fino
alla concorrenza di € 100.000,00 (centomila/00) di danno; oltre tale importo con
uno scoperto del 10% (diecipercento).
4.5
ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE
Le garanzie sono operanti quando i veicoli si trovino in qualunque condizione (nei
depositi, nei sottotetti, all’aperto, fermi, in moto, in circolazione, in riparazione,
ecc.) entro gli stessi confini territoriali previsti nella garanzia R.C.A..
4.6
ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO
Il premio tassabile è annuo ed è determinato nella misura percentuale fissa per
tutto il periodo contrattuale indicata negli allegati sulla base del valore complessivo
dei veicoli risultante negli allegati stessi.
4.7
COMUNICAZIONE ANNUALE DEI VALORI DA ASSICURARE DA PARTE DEL
CONTRAENTE
Il Contraente dopo il primo anno contrattuale e per ogni successivo anno, per tutti
i veicoli assicurati, trasmette l’elenco di detti veicoli con il loro valore complessivo
aggiornato.
4.8
PAGAMENTO DEL
PREMIO - DECO
RRENZA E PERIO
DO DI
ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o
la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del
giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi
successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della
scadenza (art. 1901, II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24
del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze
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contrattualmente stabilite. Trascorsi 60 giorni da quello della scadenza del premio,
l’Impresa ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del
contratto, fermo il diritto al pagamento della quota di premio corrispondente al
periodo intercorrente fra la scadenza del premio e la data della risoluzione del
contratto.
4.9
POLIZZA A LIBR O M ATRICOLA E REGO LAZIONE DE L PREMI O PER
GARANZIA INCENDIO E FURTO
L’assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vengono iscritti i veicoli in
dotazione a qualsiasi titolo al Contraente all’atto della stipulazione della polizza e
successivamente. A richiesta del Contraente l’Impresa è tenuta ad inviare copia
delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute in corso d’anno.
a) Il valore degli autobus, singolarmente indicati ed inclusi nel libro matricola alla
data di stipulazione della polizza, è determinato nel suo ammontare complessivo,
così come quantificato negli allegati “Autobus Urbani” e “Autobus Extraurbani”. Il
valore degli autobus iscritti nel libro matricola successivamente è determinato dal
prezzo d’acquisto (IVA esclusa), ovvero dal valore di riferimento di contratti di
leasing.
Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno
risultante dal timbro postale della lettera raccomandata a.r. o dalla data apposta
sul fax inviato dal Contraente o dalla data di avvenuta ricezione dell’e-mail inviata
dal Contraente. La regolazione del premio annuo deve essere effettuata per ogni
annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell’annualità stessa in ragione di
1/360 del premio annuo per ogni giornata di garanzia, addizionando i premi netti
relativi alle somme assicurate dei veicoli inclusi e sottraendo i premi netti relativi
alle somme assicurate dei veicoli esclusi. Il premio netto risultante dal conguaglio,
maggiorato di accessori ed imposte, costituirà il premio dovuto dal Contraente ai
soli fini contabili e del rapporto sinistri a premi di primo anno, mentre agli effetti
contrattuali il rinnovo verrà effettuato sulla base del numero di mezzi esistenti alla
fine del contratto scaduto. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il
Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo
trascorso, al quale la regolazione si riferisce al netto delle imposte. In caso di
diminuzione, l’Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più al netto
delle imposte. La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere
versata entro il sessantesimo giorno dalla data di sottoscrizione dell’atto di
regolazione maggiorata delle imposte. Qualora la polizza sia stipulata con premio
frazionato la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi
dell'aumento per frazionamento. Le procedure di attuazione del libro matricola
vengono concordate fra le parti, anche a mezzo di un regolamento di gestione
anche realizzato a mezzo di forme on line.
4.10
ISPEZIONE AI VEICOLI ASSICURATI
L’Impresa ha il diritto di visionare i veicoli assicurati ed in tale circostanza il
Contraente ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni richieste.
4.11
OBBLIGO E SPESE DI SALVATAGGIO
Appena avvenuto un sinistro, l’Assicurato ha l’obbligo di adoperarsi nel modo più
efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e
sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno. Le spese fatte a
questo scopo dall’Assicurato sono a carico dell’Impresa in proporzione del valore
assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel momento del sinistro, anche se il
loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o
___________________________________________________________________________________________________
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CAPITOLATO TECNICO
anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’Impresa provi che le spese sono
state fatte sconsideratamente.
4.12
DENUNCIA DEL SINISTRO
L’Assicurato deve:
a) entro otto giorni dal sinistro o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza,
darne avviso alla Sede Territoriale oppure all’Agenzia alla quale è assegnata la
polizza, mediante denuncia redatta su stampato predisposto dal Contraente,
contenente l’indicazione di tutti i dati relativi al sinistro di sua conoscenza;
b) nei cinque giorni successivi farne denuncia regolare e circostanziata alle
Autorità competenti. Se il fatto costituisce reato la denuncia alle Autorità deve
essere inviata al più presto dal momento in cui l’Assicurato ne è venuto a
conoscenza;
c) trasmettere una copia di questa denuncia, entro i dieci giorni successivi, alla
Sede Territoriale oppure all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza,
accompagnandola con una descrizione del danno subito.
4.13
CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro ed il veicolo
danneggiato fino al momento del sopralluogo del perito incaricato dall’Impresa per
la valutazione del danno e comunque non oltre quindici giorni dalla data di
ricevimento della denuncia di sinistro all’Impresa. Il Contraente, a richiesta
dell’Impresa, deve giustificare l’esistenza ed il valore del veicolo al momento del
sinistro, la realtà e l’importanza del danno.
4.14
DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI
Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro
con l’avvertenza che:
a) non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie
apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia se
superiori ai 60 giorni e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi
anche fiscali;
b) l’indennizzo non potrà superare il valore del veicolo al momento del sinistro; tale
valore si calcola in relazione al tipo di veicolo, condizione, vetustà, uso, adozione di
nuove tecnologie od altre cause, tenuto conto del rispettivo deterioramento;
c) in caso di mezzo immatricolato meno di sei mesi prima dell’accadimento del
sinistro, il calcolo dell’indennizzo viene effettuato sul valore a nuovo al netto
dell’IVA se il Contraente può scaricare l’importo e al lordo in caso contrario;
d) non sono indennizzabili le spese di immatricolazione o reimmatricolazione del
veicolo;
e) se sono annotati in polizza vincoli a favore di terzi, l’indennizzo dovrà essere
pagato con quietanza sottoscritta sia dal Contraente che dal beneficiario dei cui
effettivi rapporti interni l’Assicuratore non è tenuto a conoscere.
4.15
ASSICURAZIONE PARZIALE
___________________________________________________________________________________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante o dell’Agente
pagina 19
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CAPITOLATO TECNICO
Se dalle stime fatte risulta che il valore del veicolo danneggiato eccedeva, al
momento del sinistro, la somma assicurata, il Contraente sopporta la parte
proporzionale di danno relativamente alla quale è risultata l’eccedenza.
4.16
PAGAMENTO DELL'INDENNITA'
Il pagamento dell’indennità è eseguito dall’Impresa alla sede del Contraente
contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di liquidazione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento
sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti
dall’art. 4.3 cpv. c).
4.17
RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
Limitatamente alla garanzia furto il Contraente è tenuto non appena abbia notizia
del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito
l’Impresa. Il valore del recuperato, realizzato prima del pagamento dell’indennizzo,
sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo
il pagamento diviene di proprietà dell’Impresa se questa ha pagato integralmente,
se invece l’indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito fra le parti in
proporzione del danno sopportato.
Art. 5) GARANZIE ACCESSORIE: ROTTURA CRISTALLI, EVENTI ATMOSFERICI
5.1
ROTTURA CRISTALLI
La suddetta garanzia accessoria è operante esclusivamente in relazione a quei
veicoli, indicati negli allegati al presente contratto, per i quali viene espressamente
richiamata.
L’Impresa si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la sostituzione ed
installazione dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo danneggiati da cause
accidentali, fenomeni naturali o fatti di terzi. La garanzia non opera per le rigature,
segnature e simili; per i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei
cristalli; per i danni agli specchi retrovisori esterni.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato:

sino alla concorrenza di Euro 1.200,00 (milleduecento/00) a sinistro.
5.2
EVENTI ATMOSFERICI
La suddetta garanzia accessoria è operante esclusivamente in relazione a quei
veicoli, indicati negli allegati al presente contratto, per i quali viene espressamente
richiamata.
La garanzia assicurativa riguarda i danni derivanti da:
bufera, tromba d’aria, uragani e cose trasportate da tali eventi;
allagamenti, alluvioni, inondazioni e mareggiate;
caduta di grandine, neve e ghiaccio;
pressione della neve;
frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine;
eruzioni vulcaniche, terremoti e maremoti;
caduta di alberi o sassi;
collisione con animali selvatici.
La garanzia è prestata con l'applicazione del 10% di scoperto e minimo non
indennizzabile di € 500,00 (cinquecento/00).
Nel caso in cui il danno dovesse essere indennizzabile anche in base ad altre
garanzie dirette prestate, lo stesso sarà liquidato facendo riferimento alla copertura
assicurativa più favorevole per il Contraente.
___________________________________________________________________________________________________
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CAPITOLATO TECNICO
ALLEGATO “Scheda Rapporto sinistri a premi”
Esercizio ________
1) Premi di esercizio ai fini del rapporto sinistri a premi nel TPL:
- vengono computati al netto dell'imposta sulle assicurazioni per la RCA auto (12,5%) ma al lordo
del contributo al servizio sanitario nazionale (10,5%);
- i premi, da rapportare ai sinistri dell'esercizio, sono quelli in uscita, cioè comprensivi della
regolazione premi di fine anno;
- su di essi a fine anno verrà aggiunto l'importo delle eventuali franchigie a carico dell’assicurata.
2) Sinistri accaduti nell'esercizio:
si considera l’ammontare totale del costo dei sinistri pagati comprensivi dei forfait riconosciuti nell'area
dell'indennizzo diretto.
Si assume l’ammontare totale dei sinistri riservati computati, per quanto riguarda l'area dell'indennizzo
diretto, sui forfait dell'anno in corso con un montante rivalutativo pari all'inflazione programmata e
comprensivo anche della eventuale dinamica dei forfait negli anni successivi.
3) Rivalse nell'area dell'indennizzo diretto.
Il computo dei sinistri pagati in carico alla delegataria viene effettuato al lordo delle rivalse delle
consorelle e al netto delle rivalse sulle consorelle.
4) Regole evolutive.
Al fine di evitare una diluizione di questi dati su più esercizi si conviene di imputare in via virtuale ai
premi l'ammontare delle eventuali franchigie e ai sinistri le rivalse attive e passive. In tal modo l'area dei
conguagli, che pur potranno esserci, si ridurrà al minimo.
5) Si conviene altresì, di tenere fuori dal computo della rapporto sinistri a premi i sinistri non aperti in
attesa di richiesta di risarcimento danni.
___________________________________________________________________________________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante o dell’Agente
pagina 21
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ALLEGATO AUTOBUS URBANI
N°
Bus
N° Az.
Targa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
1186
1187
1188
1205
1206
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1506
1507
1508
1509
1564
1565
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
RE 476589
RE 476590
RE 510879
RE 541463
RE 541464
RE 559638
RE 559639
RE 621919
RE 621920
RE 630597
RE 630598
AB 326 ZS
AB 283 ZS
AB 282 ZS
AH 289 DR
BD 017 YS
AH 288 DR
AH 287 DR
AH 290 DR
AH 286 DR
AY 954 BR
AY 953 BR
AY 115 BS
AY 116 BS
AY 117 BS
AY 118 BS
AY 119 BS
AY 120 BS
AY 121 BS
BD 039 YS
BB 197 LS
BB 277 LS
BL 327 BN
BL 326 BN
BL 328 BN
BL 419 BN
BT 604 RW
BT 605 RW
CB 500 ZT
CB 501 ZT
CB 246 ZT
DE 948 AW
CB 499 ZT
CB 244 ZT
CG 184 LN
CG 183 LN
CG 182 LN
CG 181 LN
CG 180 LN
CG 179 LN
CG 178 LN
CG 177 LN
CG 176 LN
CG 175 LN
CG 174 LN
CG 173 LN
CG 580 LN
CG 581 LN
CG 582 LN
CG 583 LN
CK 168 LP
CG 585 LN
CG 586 LN
CG 587 LN
CG 735 LP
CG 736 LP
CG 737 LP
CG 738 LP
CG 739 LP
CG 740 LP
CG 741 LP
CG 742 LP
CG 743 LP
CG 744 LP
CK 179 LN
CK 180 LN
CK 181 LN
CK 182 LN
CK 183 LN
Modello
F. 471.12.20 EFFEUNO
F. 471.12.20 EFFEUNO
F. 471.12.20 EFFEUNO
F. 471.12.20 EFFEUNO
F. 471.12.20 EFFEUNO
SICCAR 177/4 LU
SICCAR 177/4 LU
SICCAR 286.21 LU.00
SICCAR 286.21 LU.00
IVECO F. 480.12.21/115/4P/P
IVECO F. 480.12.21/115/4P/P
M.A.N. NL 222 F-U
M.A.N. NL 222 F-U
M.A.N. NL 222 F-U
M.A.N. NL 222 F-U
M.A.N. NL 222 F-U
M.A.N. NL 222 F-U
M.A.N. NL 222 F-U
M.A.N. NL 222 F-U
M.A.N. NL 222 F-U
C.A.M. ALE' T154/3P U/10
C.A.M. ALE' T154/3P U/10
M.A.N. NL 222 F-U
M.A.N. NL 222 F-U
M.A.N. NL 222 F-U
M.A.N. NL 222 F-U
M.A.N. NL 222 F-U
M.A.N. NL 222 F-U
M.A.N. NL 222 F-U
M.A.N. NL 222 F-U
C.A.M. ALE' T154/3P U/10
C.A.M. ALE' T154/3P U/10
MAN NL 262F
MAN NL 262F
MAN NL 262F
MAN NL 262F
M.A.N. NL 242F LPG
M.A.N. NL 242F LPG
BREDAMENARINIBUS 240 LU 3
BREDAMENARINIBUS 240 LU 3
BREDAMENARINIBUS 240 LU 3
BREDAMENARINIBUS 240 LU 3
BREDAMENARINIBUS 240 LU 3
BREDAMENARINIBUS 240 LU 3
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
Posti Intestatario
totali
al PRA
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
108
108
108
108
108
108
108
108
108
50
50
108
108
108
108
108
108
108
108
50
50
108
108
108
108
87
87
106
106
106
112
106
106
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
AE
AE
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
AE
AE
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
AE
AE
AE
AE
AE
AE
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
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Valore Incendio
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.000,00
1.000,00
4.199,04
5.458,75
5.458,75
6.298,56
6.298,56
6.298,56
8.817,98
8.817,98
8.817,98
8.817,98
22.674,82
22.674,82
22.674,82
22.674,82
22.674,82
22.674,82
22.674,82
22.674,82
3.359,23
27.293,76
27.293,76
32.752,51
32.752,51
32.752,51
32.752,51
32.752,51
32.752,51
32.752,51
27.293,76
30.326,00
48.288,96
48.288,96
48.288,96
48.288,96
61.725,89
61.725,89
58.786,56
58.786,56
58.786,56
58.786,56
58.786,56
58.786,56
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
Valore Eventi
Atmosferici
Valore Furto
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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€
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.000,00
1.000,00
4.199,04
5.458,75
5.458,75
6.298,56
6.298,56
6.298,56
8.817,98
8.817,98
8.817,98
8.817,98
22.674,82
22.674,82
22.674,82
22.674,82
22.674,82
22.674,82
22.674,82
22.674,82
3.359,23
27.293,76
27.293,76
32.752,51
32.752,51
32.752,51
32.752,51
32.752,51
32.752,51
32.752,51
27.293,76
30.326,00
48.288,96
48.288,96
48.288,96
48.288,96
61.725,89
61.725,89
58.786,56
58.786,56
58.786,56
58.786,56
58.786,56
58.786,56
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
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96.577,92
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96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
€
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€
€
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€
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.000,00
1.000,00
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5.458,75
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6.298,56
6.298,56
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8.817,98
8.817,98
8.817,98
22.674,82
22.674,82
22.674,82
22.674,82
22.674,82
22.674,82
22.674,82
22.674,82
3.359,23
27.293,76
27.293,76
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32.752,51
32.752,51
32.752,51
32.752,51
32.752,51
32.752,51
27.293,76
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48.288,96
48.288,96
48.288,96
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61.725,89
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58.786,56
58.786,56
58.786,56
58.786,56
58.786,56
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
88.179,84
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
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96.577,92
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96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
96.577,92
Rottura
Cristalli
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
CAT - Consorzio Acquisti dei Trasporti, Viale Trento Trieste n. 11 - 42124 REGGIO EMILIA - CAPITOLATO TECNICO
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
1654
1655
1656
1657
1658
1701
1702
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1732
1733
1734
1735
1736
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CK 177 LN
CK 187 LN
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CS 763 DK
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DB 708 FP
DB 709 FP
DB 710 FP
DB 711 FP
DB 712 FP
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
IRISBUS EUROPOLIS 203E.9.26/U
IRISBUS EUROPOLIS 203E.9.26/U
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MAN NL 243 LPG
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
Timbro e firma del Legale Rappresentante o dell'Agente
94
94
94
94
94
84
84
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
31
31
31
31
31
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
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€
€
€
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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96.577,92
96.577,92
96.577,92
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75.582,72
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120.139,20
120.139,20
120.139,20
120.139,20
120.139,20
120.139,20
120.139,20
120.139,20
120.139,20
120.139,20
66.554,78
66.554,78
66.554,78
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€
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€
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€
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€
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€
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€
75.582,72
€
75.582,72
€
120.139,20
€
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€
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€
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€
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€
120.139,20
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€
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€
66.554,78
€
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€
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€
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€
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€
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€
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€
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€
120.139,20
€
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€
120.139,20
€
66.554,78
€
66.554,78
€
66.554,78
€
66.554,78
€
66.554,78
€ 6.954.793,36
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
103
CAT - Consorzio Acquisti dei Trasporti, Viale Trento Trieste n. 11 - 42124 REGGIO EMILIA - CAPITOLATO TECNICO
ALLEGATO AUTOBUS EXTRAURBANI
N°
Bus
N° Az.
Targa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
2475
2476
2477
2478
2479
2761
2762
2763
2764
2765
2787
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
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3406
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3411
3412
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3458
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3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3541
3542
3545
3555
3556
3569
3570
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
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BB 907 LS
BB 908 LS
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DK 407 MT
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DK 410 MT
DK 409 MT
DW 333 RF
EA 202 BY
EA 201 BY
EA 221 BY
EA 176 BY
EA 222 BY
EA 177 BY
EA 200 BY
RE 479607
RE 479608
BZ 668 LC
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RE 506432
RE 506431
RE 520882
RE 520883
CG 618 LP
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RE 546509
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RE 546510
RE 547708
RE 549019
RE 549020
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RE 551195
RE 551198
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RE 631137
BG B47400
AH 308 DY
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AN 330 PV
EA 587 BY
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AY 127 BS
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BB 198 LS
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BB 200 LS
BB 201 LS
BB 202 LS
BM 496 ZC
BM 558 ZC
ZA 392 EJ
BR 821 GV
CG 616 LP
BW 618 RP
BW 240 RP
BZ 228 LC
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CA 298 ZS
CA 297 ZS
CA 301 ZS
CA 300 ZS
CA 299 ZS
BZ 696 LC
BZ 692 LC
Modello
M.A.N. NL 262 F-S
M.A.N. NL 262 F-S
M.A.N. NL 262 F-S
M.A.N. NL 262 F-S
M.A.N. NL 262 F-S
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
IVECO FIAT 580,18,29
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MERCEDES BENZ 0405 GN
MERCEDES BENZ 0405 GN
MERCEDES BENZ 0405 GN
MERCEDES BENZ 0405 GN
MERCEDES BENZ 0405 GN
MERCEDES BENZ 0405 GN
F.370.12.30 TURBO
F.370.12.30 TURBO
F.370.12.30 TURBO
F.370.12.30 TURBO
F.370.12.30 TURBO
F.370.12.30 TURBO
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IVECO F.370S.12.30 TURBO
IVECO F.370S.12.30 TURBO
IVECO F.370S.12.30 TURBO
IVECO F.370S.12.30 TURBO
IVECO F.370S.12.30 TURBO
IVECO F.370S.12.30 TURBO
IVECO F.370S.12.30 TURBO
IVECO F.370S.12.30 TURBO
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IVECO F.370S.10.24 TURBO
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IVECO F.370S.10.24 TURBO
IVECO F.370S.10.24 TURBO
IVECO F.370S.12.30 TURBO
MEN. MONOCAR 120/1 L
IVECO F.370S.10.24 TURBO
IVECO F.370S.10.24 TURBO
IVECO F.380.12.35
IVECO F.380.12.35
IVECO F.380.12.35
IVECO F.380.12.35
IVECO F.380.12.35
IVECO F.380.12.35
IVECO F.380.12.35
IVECO F.380.12.35
IVECO F.380.12.35
IVECO F.380.10.29
IVECO F.380.10.29
IVECO F.380.10.29
M.A.N. 11.220 HOCL
M.A.N. 11.220 HOCL
M.A.N. 11.220 HOCL
M.A.N. 11.220 HOCL
M.A.N. 11.220 HOCL
MERCEDES BENZ O550 INTEGRO
MERCEDES BENZ O550 INTEGRO
MERCEDES BENZ O550 INTEGRO
MERCEDES BENZ O550 INTEGRO
MERCEDES BENZ O550 INTEGRO
MERCEDES BENZ O550 INTEGRO
MERCEDES BENZ O550 INTEGRO
MERCEDES BENZ O550 INTEGRO
MERCEDES BENZ O550 INTEGRO
IVECO F.380.10.29
IVECO F.380.10.29
IVECO F.380.10.29
IVECO F.380.10.29
IVECO F.380.10.29
MERCEDES BENZ O404 13 RH
MERCEDES BENZ O404 13 RH
FIAT 370.12.25 L 66
M.A.N. 11.220 HOCL
M.A.N. 11.220 HOCL
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IVECO FIAT 370E 10 27
MERCEDES BENZ O550 INTEGRO
MERCEDES BENZ O550 INTEGRO
MERCEDES BENZ O550 INTEGRO
DE SIMON IN.3
DE SIMON IN.3
DE SIMON IN.3
DE SIMON IN.3
DE SIMON IN.3
MERCEDES BENZ O550 INTEGRO
MERCEDES BENZ O550 INTEGRO
Posti
totali
Intestatario
al PRA
87
87
87
87
87
149
149
149
149
149
158
145
145
145
145
145
145
101
74
74
74
74
74
74
84
84
84
84
81
81
81
81
81
73
73
72
72
72
72
72
84
84
72
57
84
84
84
84
84
84
84
84
84
72
72
72
45
45
45
45
45
79
79
79
79
79
79
79
79
79
72
72
72
72
72
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84
45
45
72
72
63
63
63
72
72
72
72
72
63
63
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
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ACT
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ACT
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ACT
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ACT
ACT
ACT
ACT
Valore Incendio
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CAT - Consorzio Acquisti dei Trasporti, Viale Trento Trieste n. 11 - 42124 REGGIO EMILIA - CAPITOLATO TECNICO
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EVOBUS GMBH SETRA
ARWAY
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Timbro e firma del Legale Rappresentante o dell'Agente
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78.988,61
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78.988,61
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122.690,70
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244.000,00
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172.000,00
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172.000,00
€ 10.242.221,70
€
52.488,00
€
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52.488,00
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52.488,00
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52.488,00
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52.488,00
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52.488,00
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59.206,46
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78.988,61
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€
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€
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€
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€ 10.242.221,70
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52.488,00
52.488,00
52.488,00
52.488,00
52.488,00
52.488,00
52.488,00
52.488,00
59.206,46
59.206,46
59.206,46
59.206,46
59.206,46
59.206,46
59.206,46
59.206,46
65.924,93
65.924,93
80.294,98
80.294,98
80.294,98
80.294,98
80.294,98
80.294,98
80.294,98
80.294,98
78.988,61
78.988,61
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78.988,61
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78.988,61
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78.988,61
78.988,61
78.988,61
78.988,61
78.988,61
78.988,61
78.988,61
78.988,61
78.988,61
78.988,61
78.988,61
78.988,61
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83.747,52
83.747,52
83.747,52
83.747,52
83.747,52
79.081,92
79.081,92
79.081,92
79.081,92
99.843,84
99.843,84
99.843,84
85.613,76
85.613,76
85.613,76
85.613,76
85.613,76
122.690,70
122.690,70
122.690,70
122.690,70
12.150,00
12.150,00
12.150,00
12.150,00
12.150,00
244.000,00
244.000,00
244.000,00
172.000,00
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172.000,00
172.000,00
172.000,00
172.000,00
172.000,00
172.000,00
172.000,00
172.000,00
172.000,00
172.000,00
10.242.221,70
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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179
CAT – Consorzio Acquisti dei Trasporti, Viale Trento Trieste n. 11 - 42124 REGGIO EMILIA
CAPITOLATO TECNICO
ALLEGATO A (Modulo Presentazione Offerta)
costituente parte integrante del capitolato di assicurazione afferente la copertura obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore a copertura totale del rischio
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________,
nato/a a ________________________________________________ (______) il __________________,
residente
a
_______________________________________________
(________)
in
Via
________________________________________________________________________ n. _________,
in qualità di ____________________________ _____________________________________________,
con sede in _______________________________________, Via ______________________________,
codice fiscale ___________________________ e P. IVA ____________________, di seguito “Impresa”
che partecipa per conto di (solo se soggetti di cui all’art. 109 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 209/2005)
___________________________________________________________________________________
OFFRE
1) RISCHIO ASSICURATO:
Responsabilità civile derivante dalla circolazione degli
AUTOBUS URBANI
2) CONTRAENTE:
AUTOLINEE DELL’EMILIA S.p.A., con sede in Via Del Chionso n. 50, 42122 Reggio Emilia.
3) DECORRENZA: 01 LUGLIO 2011
4) SCADENZA: 30 GIUGNO 2012
5) NUMERO E DATI TECNICI DEGLI AUTOBUS ASSICURATI:
Vedasi veicoli elencati all’allegato “Autobus Urbani”
6) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA:
€ 2.000,00 = (duemila/00)
7) MASSIMALI DI GARANZIA:
€ 15.000.000,00 (quindicimilioni/00)
8) PREMIO ANNUO RCA TASSABILE PER VEICOLO:
€ ______________________________ = (____________________________________)
9) CALCOLO DEL PREMIO:
Premio complessivo tassabile (al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,5%)
N. 103 x € ___________________________: € ________________________________ =
(____________________________________)
10) PERCENTUALE PER DIRITTI DI FRAZIONAME NTO sul premio tassabile in n. 2 rate
semestrali:
______________________________________
11) ONERI FISCALI:
_________________________________ % (per cento)
___________________________________________________________________________________________________
pagina 26
CAT – Consorzio Acquisti dei Trasporti, Viale Trento Trieste n. 11 - 42124 REGGIO EMILIA
CAPITOLATO TECNICO
12) CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEL 10,5%:
€ _________________________________________
13) PREMIO FINITO RCA COMPLESSIVO DI TUTTI I VEICOLI ASSICURATI:
€ __________________________________ =(________________________________)
________________, il ___________________
L'Impresa
_______________
(timbro e firma)
___________________________________________________________________________________________________
pagina 27
CAT – Consorzio Acquisti dei Trasporti, Viale Trento Trieste n. 11 - 42124 REGGIO EMILIA
CAPITOLATO TECNICO
ALLEGATO B (Modulo Presentazione Offerta)
costituente parte integrante del capitolato di assicurazione afferente la copertura obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore a copertura totale del rischio
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________,
nato/a a ________________________________________________ (______) il __________________,
residente
a
_______________________________________________
(________)
in
Via
________________________________________________________________________ n. _________,
in qualità di ____________________________ _____________________________________________,
con sede in _______________________________________, Via ______________________________,
codice fiscale ___________________________ e P. IVA ____________________, di seguito “Impresa”
che partecipa per conto di (solo se soggetti di cui all’art. 109 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 209/2005)
___________________________________________________________________________________
OFFRE
1) RISCHIO ASSICURATO:
Responsabilità civile derivante dalla circolazione degli
AUTOBUS EXTRAURBANI
2) CONTRAENTE:
AUTOLINEE DELL’EMILIA S.p.A., con sede in Via Del Chionso n. 50, 42122 Reggio Emilia.
3) DECORRENZA: 01 LUGLIO 2011
4) SCADENZA: 30 GIUGNO 2012
5) NUMERO E DATI TECNICI DEGLI AUTOBUS ASSICURATI:
Vedasi veicoli elencati all’allegato “Autobus Extraurbani”
6) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA:
€ 2.000,00 = (duemila/00)
7) MASSIMALI DI GARANZIA:
€ 15.000.000,00 (quindicimilioni/00)
8) PREMIO ANNUO RCA TASSABILE PER VEICOLO:
€ ______________________________ = (________________________________)
9) CALCOLO DEL PREMIO:
Premio complessivo tassabile (al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,5%)
N. 179 x € ____________________________: € ______________________________ =
(_________________________________________________)
10) PERCENTUALE PER DIRITTI DI FRAZIONAME NTO sul premio tassabile in n. 2 rate
semestrali:
__________________________________
11) ONERI FISCALI:
__________________________ % (per cento)
___________________________________________________________________________________________________
pagina 28
CAT – Consorzio Acquisti dei Trasporti, Viale Trento Trieste n. 11 - 42124 REGGIO EMILIA
CAPITOLATO TECNICO
12) CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEL 10,5%:
€ ________________________________
13) PREMIO FINITO RCA COMPLESSIVO DI TUTTI I VEICOLI ASSICURATI:
€ ____________________________ =(______________________________________)
_________________, il ___________________
L'Impresa
_______________
(timbro e firma)
___________________________________________________________________________________________________
pagina 29
CAT – Consorzio Acquisti dei Trasporti, Viale Trento Trieste n. 11 - 42124 REGGIO EMILIA
CAPITOLATO TECNICO
ALLEGATO C (Modulo Presentazione Offerta)
costituente parte integrante del capitolato di assicurazione afferente la copertura obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore a copertura totale del rischio
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________,
nato/a a ________________________________________________ (______) il __________________,
residente
a
_______________________________________________
(________)
in
Via
________________________________________________________________________ n. _________,
in qualità di ____________________________ _____________________________________________,
con sede in _______________________________________, Via ______________________________,
codice fiscale ___________________________ e P. IVA ____________________, di seguito “Impresa”
che partecipa per conto di (solo se soggetti di cui all’art. 109 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 209/2005)
___________________________________________________________________________________
OFFRE
1) RISCHIO ASSICURATO:
INCENDIO di AUTOBUS URBANI e AUTOBUS EXTRAURBANI
2) CONTRAENTE:
AUTOLINEE DELL’EMILIA S.p.A., con sede in Via Del Chionso n. 50, 42122 Reggio Emilia.
3) DECORRENZA: 01 LUGLIO 2011
4) SCADENZA: 30 GIUGNO 2012
5) NUMERO E DATI TECNICI DEGLI AUTOBUS ASSICURATI:
Vedasi veicoli elencati agli allegati “Autobus Urbani” e “Autobus Extraurbani”
6) VALORE COMPLESSIVO ASSICURATO:
VALORE INCENDIO: € 17.197.015,06 (diciassettemilionicentonovantasettemilaquindici/06)
7) CALCOLO DEL PREMIO INCENDIO:
7 a) Base per il computo del premio: valore complessivo mezzi
€ 17.197.015,06 (diciassettemilionicentonovantasettemilaquindici/06)
7 b) tasso imponibile da applicare: __________________________ (per mille)
7 c) premio tassabile:
€ ___________________________ =(_________________________________________)
7 d) Oneri fiscali: _________________________ % (per cento)
7 e) Premio finito:
€ ___________________________ =(________________________________________)
______________, il ___________________
L'Impresa
______________
(timbro e firma)
___________________________________________________________________________________________________
pagina 30
CAT – Consorzio Acquisti dei Trasporti, Viale Trento Trieste n. 11 - 42124 REGGIO EMILIA
CAPITOLATO TECNICO
ALLEGATO D (Modulo Presentazione Offerta)
costituente parte integrante del capitolato di assicurazione afferente la copertura obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore a copertura totale del rischio
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________,
nato/a a ________________________________________________ (______) il __________________,
residente
a
_______________________________________________
(________)
in
Via
________________________________________________________________________ n. _________,
in qualità di ____________________________ _____________________________________________,
con sede in _______________________________________, Via ______________________________,
codice fiscale ___________________________ e P. IVA ____________________, di seguito “Impresa”
che partecipa per conto di (solo se soggetti di cui all’art. 109 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 209/2005)
___________________________________________________________________________________
OFFRE
1) RISCHIO ASSICURATO:
FURTO di AUTOBUS URBANI e AUTOBUS EXTRAURBANI
2) CONTRAENTE:
AUTOLINEE DELL’EMILIA S.p.A., con sede in Via Del Chionso n. 50, 42122 Reggio Emilia.
3) DECORRENZA: 01 LUGLIO 2011
4) SCADENZA: 30 GIUGNO 2012
5) NUMERO E DATI TECNICI DEGLI AUTOBUS ASSICURATI:
Vedasi veicoli elencati agli allegati “Autobus Urbani” e “Autobus Extraurbani”
6) VALORE COMPLESSIVO ASSICURATO:
VALORE FURTO: € 17.197.015,06 (diciassettemilionicentonovantasettemilaquindici/06)
7) CALCOLO DEL PREMIO FURTO:
7 a) Base per il computo del premio: valore complessivo mezzi
€ 17.197.015,06 (diciassettemilionicentonovantasettemilaquindici/06)
7 b) tasso imponibile da applicare: __________________________ (per mille)
7 c) premio tassabile:
€ ___________________________ =(_________________________________________)
7 d) Oneri fiscali: _________________________ % (per cento)
7 e) Premio finito:
€ ___________________________ =(________________________________________)
________________, il ___________________
L'Impresa
______________
(timbro e firma)
___________________________________________________________________________________________________
pagina 31
CAT – Consorzio Acquisti dei Trasporti, Viale Trento Trieste n. 11 - 42124 REGGIO EMILIA
CAPITOLATO TECNICO
ALLEGATO E (Modulo Presentazione Offerta)
costituente parte integrante del capitolato di assicurazione afferente la copertura obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore a copertura totale del rischio
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________,
nato/a a ________________________________________________ (______) il __________________,
residente
a
_______________________________________________
(________)
in
Via
________________________________________________________________________ n. _________,
in qualità di ____________________________ _____________________________________________,
con sede in _______________________________________, Via ______________________________,
codice fiscale ___________________________ e P. IVA ____________________, di seguito “Impresa”
che partecipa per conto di (solo se soggetti di cui all’art. 109 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 209/2005)
___________________________________________________________________________________
OFFRE
1) RISCHIO ASSICURATO:
ROTTURA CRISTALLI di AUTOBUS URBANI e AUTOBUS EXTRAURBANI
2) CONTRAENTE:
AUTOLINEE DELL’EMILIA S.p.A., con sede in Via Del Chionso n. 50, 42122 Reggio Emilia.
3) DECORRENZA: 01 LUGLIO 2011
4) SCADENZA: 30 GIUGNO 2012
5) NUMERO E DATI TECNICI DEI VEICOLI ASSICURATI:
Vedasi veicoli elencati agli allegati “Autobus Urbani” e “Autobus Extraurbani”
6) MASSIMALE:
€ 1.200,00 = (milleduecento/00) a sinistro
7) PREMIO TASSABILE PER VEICOLO:
€ ________________________(________________________/00)
8) CALCOLO DEL PREMIO:
8 a) Premio complessivo tassabile
N. 282 x € ___________________________: € _____________________________
(________________________________________________)
=
8 b) Oneri fiscali: _________________________ % (per cento)
8 c) Premio finito:
€ ________________________________ = (______________________________________________)
__________________, il ___________________
L'Impresa
______________
(timbro e firma)
___________________________________________________________________________________________________
pagina 32
CAT – Consorzio Acquisti dei Trasporti, Viale Trento Trieste n. 11 - 42124 REGGIO EMILIA
CAPITOLATO TECNICO
ALLEGATO F (Modulo Presentazione Offerta)
costituente parte integrante del capitolato di assicurazione afferente la copertura obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore a copertura totale del rischio
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________,
nato/a a ________________________________________________ (______) il __________________,
residente
a
_______________________________________________
(________)
in
Via
________________________________________________________________________ n. _________,
in qualità di ____________________________ _____________________________________________,
con sede in _______________________________________, Via ______________________________,
codice fiscale ___________________________ e P. IVA ____________________, di seguito “Impresa”
che partecipa per conto di (solo se soggetti di cui all’art. 109 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 209/2005)
___________________________________________________________________________________
OFFRE
1) RISCHIO ASSICURATO:
EVENTI ATMOSFERICI di AUTOBUS URBANI ED EXTRAURBANI
2) CONTRAENTE:
AUTOLINEE DELL’EMILIA S.p.A., con sede in Via Del Chionso n. 50, 42122 Reggio Emilia.
3) DECORRENZA: 01 LUGLIO 2011
4) SCADENZA: 30 GIUGNO 2012
5) NUMERO E DATI TECNICI DEGLI AUTOBUS ASSICURATI:
Vedasi veicoli elencati agli allegati “Autobus Urbani” e “Autobus Extraurbani”
6) VALORE COMPLESSIVO ASSICURATO:
VALORE EVENTI ATMOSFERICI:
€ 17.197.015,06 (diciassettemilionicentonovantasettemilaquindici/06)
7) CALCOLO DEL PREMIO EVENTI ATMOSFERICI:
7 a) Base per il computo del premio: valore complessivo mezzi
€ 17.197.015,06 (diciassettemilionicentonovantasettemilaquindici/06)
7 b) tasso imponibile da applicare: __________________________ (per mille)
7 c) premio tassabile:
€ ___________________________ =(_________________________________________)
7 d) Oneri fiscali: _________________________ % (per cento)
7 e) Premio finito:
€ ___________________________ =(________________________________________)
_______________, il ___________________
L'Impresa
______________
(timbro e firma)
___________________________________________________________________________________________________
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