14/11/2011 MODIFICHE ALLA NORMATIVA SULLE SOCIETA’NON OPERATIVE dott. Carlo Cappelluti 1 14/11/2011 LE SOCIETA’ NON OPERATIVE FONTE NORMATIVA RIFERIMENTO NORMATIVO SCOPO DELLA NORMA Penalizzare quelle società costituite al solo scopo di gestire patrimoni nell’interesse dei soci, anziché esercitare un’effettiva attività commerciale ART. 30 LEGGE 23 DICEMBRE 1994 N. 724 EFFETTO (dopo le modifiche del DL 223/2006) Si finisce per penalizzare in modo indifferenziato tutte le società che, per motivi diversi, non riescono a superare il test di operatività 2 2 14/11/2011 LE SOCIETA’ NON OPERATIVE I SOGGETTI INTERESSATI SNC SAS E SOCIETA’ EQUIPARATE AI SENSI DELL’ART. 5 DEL TUIR AMBITO SOGGETTIVO SRL. SPA E SAPA SOCIETA’ ED ENTI NON RESIDENTI CON STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA SOCIETA’ ESTEROVESTITE AI SENSI DELL’ART. 73 COMMA 5-BIS DEL TUIR N.B. RESTANO ESCLUSE PERTANTO LE COOPERATIVE, LE MUTUE ASSICURATRICI, LE SOCIETA’ SEMPLICI, GLI ENTI COMMERCIALI E QUELLI NON COMMERCIALI 3 3 14/11/2011 LE SOCIETA’ NON OPERATIVE IL TEST TEST DI OPERATIVITA’ FASE 1: CALCOLO DEI RICAVI FIGURATIVI FASE 2: CONFRONTO CON LA MEDIA TRIENNALE DEI RICAVI EFFETTIVI, INCREMENTI DI RIMANENZE E ALTRI PROVENTI ESCLUSI I PROVENTI STRAORDINARI SE RICAVI FIGURATIVI > RICAVI EFFETTIVI LA SOCIETA’ E’ CONSIDERATA NON OPERATIVA 4 4 14/11/2011 LE SOCIETA’ NON OPERATIVE EFFETTI SULLE II.DD. EFFETTI DELLA NON OPERATIVITA’ SULLE IMPOSTE DIRETTE FASE 1: CALCOLO DEL REDDITO MINIMO FASE 2: CONFRONTO CON IL REDDITO EFFETTIVO SE REDDITO MINIMO > REDDITO EFFETTIVO N.B. ADEGUAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE LE PERDITE PREGRESSE SONO SCOMPUTABILI SOLO SULL’EVENTUALE ECCEDENZA DEL REDDITO EFFETTIVO DA QUELLO “MINIMO” 5 5 14/11/2011 LE SOCIETA’ NON OPERATIVE EFFETTI SULL’IRAP IL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA NON POTRA’ ESSERE INFERIORE ALLA SOMMA DI: REDDITO MINIMO PRESUNTO RETRIBUZIONI SOSTENUTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE, COMPENSI SPETTANTI AI COLLABORATORI, COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO NON ESERCITATE ABITUALMENTE E DEGLI INTERESSI PASSIVI 6 6 14/11/2011 LE SOCIETA’ NON OPERATIVE EFFETTI SULL’IVA L’ECCEDENZA DI CREDITO IVA RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE: NON PUO’ ESSERE AMMESSA A RIMBORSO, NON PUO’ ESSERE OGGETTO DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE NE’ DI CESSIONE A TERZI QUALORA PER TRE PERIODI D’IMPOSTA CONSECUTIVI LA SOCIETA’ NON OPERATIVA EFFETTUI OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA INFERIORI AI RICAVI FIGURATIVI, L’ECCEDENZA DI CREDITO NON E’ ULTERIORMENTE RIPORTABILE A SCOMPUTO DELL’IVA A DEBITO RELATIVA AI PERIODI D’IMPOSTA SUCCESSIVI 7 7 14/11/2011 LE SOCIETA’ NON OPERATIVE LE NOVITA’ DEL 2011 LA PRIMA NOVITA’ LA MAGGIORAZIONE DELL’IRES N.B. ART. 2 COMMA 36 QUINQUIES DL 138/2011 CONV. DALLA LEGGE 148/2011 L’IRES DOVUTA DALLE SOCIETA’ NON OPERATIVE PASSA DAL 27,5% AL 38% LA MAGGIORAZIONE RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE L’IRES, NULLA CAMBIA PER I SOGGETTI CHE ASSOGGETTANO IL REDDITO AD IRPEF 8 8 14/11/2011 LE SOCIETA’ NON OPERATIVE SOCIETA’ DI PERSONE NON OPERATIVA SOCIETA’ DI PERSONE NON OPERATIVE OCCORRERA’ FARE RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DEI SOCI SOCI NON SOGGETTI AD IRES SOCI SOGGETTI AD IRES Il reddito di comodo viene imputato per trasparenza ai soci e tassato normalmente in capo ad essi Il reddito di comodo viene imputato per trasparenza e tassato dalla partecipante applicando l’aliquota maggiorata del 38% 9 9 14/11/2011 LE SOCIETA’ NON OPERATIVE SOCIETA’ DI PERSONE NON OPERATIVA ESEMPIO: SOCIETA’ DI PERSONE (DI COMODO) Reddito 50.000 € PERSONA FISICA (A) (PARTECIPANTE AL 50%) TASSAZIONE ORDINARIA SRL (B) (PARTECIPANTE AL 50%) Reddito 30.000 € 38,00% su 25.000 € 27,50% su 30.000 € 10 10 14/11/2011 LE SOCIETA’ NON OPERATIVE SOCIETA’ DI CAPITALI TRASPARENTI NON OPERATIVE SOCIETA’ DI CAPITALI TRASPARENTI REGIME PREVISTO DAGLI ARTT. 115 e 116 DEL TUIR LA SOCIETA’ DI COMODO E’ LA PARTECIPATA (ART. 115 E 116) LA SOCIETA’ DI COMODO E’ LA PARTECIPANTE (ART. 115) La partecipata assoggetterà direttamente il reddito al 10,5% attribuendolo poi alle partecipanti in capo alle quali verrà tassato normalmente La partecipante assoggetterà il proprio reddito di comodo al 38%, mentre il reddito attribuito dalla trasparente operativa sarà tassato al 27,5% 11 11 14/11/2011 LE SOCIETA’ NON OPERATIVE SOCIETA’ DI CAPITALI TRASPARENTI NON OPERATIVE ESEMPIO 1 TRASPARENZA EX ART. 116 TUIR SRL DI COMODO (PARTECIPATA) Reddito 50.000 € 10,50% su 50.000 € PERSONA FISICA PERSONA FISICA (A) (B) Imputazione del reddito in capo ai soci con tassazione Irpef 12 12 14/11/2011 LE SOCIETA’ NON OPERATIVE SOCIETA’ DI CAPITALI TRASPARENTI NON OPERATIVE ESEMPIO 2 SPA DI COMODO TRASPARENZA EX ART. 115 TUIR SECONDO CASO (PARTECIPATA) Reddito 50.000 € 10,50% su 50.000 € SRL OPERATIVA SRL OPERATIVA Reddito 20.000 Reddito 30.000 27,50 % su 45.000 € 27,50% su 55.000 € 13 13 14/11/2011 LE SOCIETA’ NON OPERATIVE SOCIETA’ DI CAPITALI TRASPARENTI NON OPERATIVE ESEMPIO 3 TRASPARENZA EX ART. 115 TUIR PRIMO CASO SRL OPERATIVA Reddito 20.000 27,50 % su 45.000 € SPA OPERATIVA Reddito 50.000 € SRL DI COMODO (PARTECIPANTE) Reddito 30.000 38% su 30.000 € 27,50% su 25.000 € 14 14 14/11/2011 LE SOCIETA’ NON OPERATIVE EFFICACIA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DECORRENZA ART. 2 COMMA 36 NOVIES DL 138/2011 CONV. DALLA LEGGE 148/2011 LE NUOVE DISPOSIZIONI SI APPLICANO A DECORRERE DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 148/2011 DI CONVERSIONE DEL D.L. 138/2011 (17 SETTEMBRE 2011) 15 15 14/11/2011 LE SOCIETA’ NON OPERATIVE LE NOVITA’ 2011 LA SECONDA NOVITA’ NUOVA CASISTICA DI SOCIETA’ NON OPERATIVA N.B. ART. 2 COMMA 36 DECIES DL 138/2011 CONV. DALLA LEGGE 148/2011 A PRESCINDERE DAL TEST DI OPERATIVITA’, SI CONSIDERA NON OPERATIVA UNA SOCIETA’ CHE SUBISCE PERDITE FISCALI PER TRE PERIODI D’IMPOSTA CONSECUTIVI IN TALI CASI LA SOCIETA’ SARA’ CONSIDERATA A TUTTI GLI EFFETTI NON OPERATIVA A PARTIRE DALL’ESERCIZIO SUCCESSIVO. RESTANO FERME LE CAUSE DI ESCLUSIONE 16 16 14/11/2011 LE SOCIETA’ NON OPERATIVE LE NOVITA’ 2011 LA SECONDA NOVITA’ ULTERIORE CASISTICA N.B. ART. 2 COMMA 36 UNDECIES DL 138/2011 CONV. DALLA LEGGE 148/2011 SI CONSIDERA NON OPERATIVA ANCHE UNA SOCIETA’ CHE NEL TRIENNIO PRECEDENTE HA AVUTO DUE PERIODI IN PERDITA E UNO CON REDDITO INFERIORE A QUELLO CALCOLATO CON LE ALIQUOTE DI CUI ALL’ART. 30 LEGGE 724/1994 IL PERIODO IN UTILE POTREBBE ESSERE UNO QUALSIASI DEL TRIENNIO, NON NECESSARIAMENTE L’ULTIMO 17 17 14/11/2011 LE SOCIETA’ NON OPERATIVE EFFICACIA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DECORRENZA ART. 2 COMMA 36 DUODECIES DL 138/2011 CONV. DALLA LEGGE 148/2011 LE NUOVE DISPOSIZIONI SI APPLICANO A DECORRERE DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 148/2011 DI CONVERSIONE DEL D.L. 138/2011 (17 SETTEMBRE 2011) 18 18 14/11/2011 LE SOCIETA’ NON OPERATIVE PRIMA APPLICAZIONE !!! ATTENZIONE !!! ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA NEL 2012 IL 2011 E’ L’ULTIMO ANNO DEL TRIENNIO 2009-2011 PRESO IN CONSIDERAZIONE IN SEDE DI CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2011, IN PRESENZA DI PERDITE SISTEMATICHE SI DOVRANNO CONSIDERARE LE VARIE CASISTICHE: 19 19 14/11/2011 LE SOCIETA’ NON OPERATIVE MONITORAGGIO TRIENNIO 2009 / 2011 2009 2010 2011 2012 PERDITA FISCALE PERDITA FISCALE PERDITA FISCALE LA SOCIETA' E' DI COMODO REDDITO (INF. AL MINIMO) PERDITA FISCALE PERDITA FISCALE LA SOCIETA' E' DI COMODO PERDITA FISCALE REDDITO (INF. AL MINIMO) PERDITA FISCALE LA SOCIETA' E' DI COMODO PERDITA FISCALE PERDITA FISCALE REDDITO (INF. AL MINIMO) LA SOCIETA' E' DI COMODO PERDITA FISCALE REDDITO (ANCHE INF. AL MINIMO) REDDITO REDDITO (ANCHE INF. AL MINIMO) (ANCHE INF. AL MINIMO) LA SOCIETA' NON E' DI COMODO REDDITO (ANCHE INF. AL MINIMO) LA SOCIETA' NON E' DI COMODO PERDITA FISCALE LA SOCIETA' NON E' DI COMODO PERDITA FISCALE REDDITO REDDITO (ANCHE INF. AL MINIMO) (ANCHE INF. AL MINIMO) 20 20 14/11/2011 LE SOCIETA’ NON OPERATIVE GLI ACCONTI 2012 CALCOLO DEGLI ACCONTI L’IMPOSTA DEL PERIODO PRECEDENTE DA ASSUMERE E’ QUELLA CALCOLATA COME SE LA NORMA FOSSE GIA’ IN VIGORE NEL 2011 SOCIETA’ NON OPERATIVA SIA NEL 2011 CHE NEL 2012 ACCONTO IRES CON MAGGIORAZIONE SOCIETA’ NON OPERATIVA NEL 2011 CHE PREVEDE DI SUPERARE IL TEST NEL 2012 ACCONTO IRES SENZA MAGGIORAZIONE SOCIETA’ OPERATIVA NEL 2011 E NON OPERATIVA NEL 2012 ACCONTO IRES SENZA MAGGIORAZIONE 21 21 14/11/2011 LE SOCIETA’ NON OPERATIVE CAUSE DI ESCLUSIONE SOGGETTI A CUI E’ FATTO OBBLIGO DI COSTITUIRSI SOTTO FORMA DI SOCIETA’ DI CAPITALI SOGGETTI CHE SI TROVANO NEL PRIMO PERIODO D’IMPOSTA SOCIETA’ IN AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA O STRAORDINARIA SOCIETA’ ED ENTI CON TITOLI NEGOZIATI IN MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI O ESTERI, SOCIETA’ ED ENTI CHE CONTROLLANO SOCIETA’ QUOTATE NONCHE’ SOCIETA’ ED ENTI CONTROLLATE DA SOCIETA’ QUOTATE SOCIETA’ ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIETA’ CON UN NUMERO DI SOCI NON INFERIORE A 50 22 14/11/2011 LE SOCIETA’ NON OPERATIVE ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2008 SOCIETA’ CHE NEI DUE ESERCIZI PRECEDENTI HANNO AVUTO UN NUMERO DI DIPENDENTI MAI INFERIORE ALLE 10 UNITA’ SOCIETA’ IN STATO DI FALLIMENTO, ASSOGGETTATE A PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA, DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA ED IN CONCORDATO PREVENTIVO SOCIETA’ CHE PRESENTANO UN VALORE DELLA PRODUZIONE (VOCE A DEL CONTO ECONOMICO) SUPERIORE AL TOTALE ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE SOCIETA’ PARTECIPATE DA ENTI PUBBLICI PER ALMENO IL 20% DEL CAPITALE SOCIETA’ CONGRUE E COERENTI AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE 23 23 14/11/2011 LE SOCIETA’ NON OPERATIVE SITUAZIONI OGGETTIVE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA (PROVV. 23681 DEL 14/02/2008) SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE CHE MANIFESTINO LA VOLONTA’ DI PORRE FINE ALLA PROCEDURA ENTRO IL TERMINE PER LA DICHIARAZIONE SUCCESSIVA SOCIETA’ IN STATO DI FALLIMENTO, ASSOGGETTATE A PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA, DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA ED IN CONCORDATO PREVENTIVO PER I PERIODI PRECEDENTI ALL’INIZIO DI TALI PROCEDURE I CUI TERMINI DI PRESENTAZIONE SCADANO SUCCESSIVAMENTE SOCIETA’ SOTTOPOSTE A SEQUESTRO PENALE O A CONFISCA SOCIETA’ CHE DISPONGONO DI IMMOBILI LOCATI AD ENTI PUBBLICI O LOCATI A CANONE VINCOLATO EX LEGGE 431/98 (LA DISAPPLICAZIONE SI APPLICA LIMITATAMENTE A TALI IMMOBILI) SOCIETA’ CHE DETENGONO PARTECIPAZIONI IN: 1) SOCIETA’ CONSIDERATE NON DI COMODO 2) SOCIETA’ ESCLUSE DALL’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA 3) SOCIETA’ COLLEGATE RESIDENTI ALL’ESTERO DI CUI ALL’ART. 168 TUIR (LA DISAPPLICAZIONE SI APPLICA LIMITATAMENTE A TALI PARTECIPAZIONI) SOCIETA’ CHE HANNO OTTENUTO L’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE PER UN PRECEDENTE PERIODO D’IMPOSTA SULLA BASE DI CIRCOSTANZE OGGETTIVE CHE NON HANNO SUBITO MODIFICAZIONI SUCCESSIVAMENTE 24 24 14/11/2011 LE SOCIETA’ NON OPERATIVE CONCLUSIONI CONSIDERAZIONE FINALE SCOPO ORIGINARIO DELLA NORMA ALTERAZIONE DELLA NORMA NELLA ORIGINARIA APPLICAZIONE ULTERIORE ALTERAZIONE CON LE MODIFICHE D.L. 138 PENALIZZARE LE SOCIETA’ COSTITUITE CON IL SOLO INTENTO DI GESTIRE PATRIMONI NELL’INTERESSE DEI SOCI SI PENALIZZANO INDISTINTAMENTE TUTTE LE SOCIETA’ CHE NON SUPERANO IL TEST DI OPERATIVITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETA’ NON OPERATIVE SONO RILEVANTI NON SOLO I RICAVI MA ANCHE I REDDITI / PERDITE 25 25 14/11/2011 ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO dott. Carlo Cappelluti 26 14/11/2011 ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO Art. 29 del D.L. 78/2010 conv. Legge 122/2010 Gli avvisi di accertamento ed i connessi avvisi di irrogazione delle sanzioni divengono esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica Gli atti emessi dall’A.F. dovranno contenere l’intimazione al pagamento integrale degli importi indicati negli stessi atti entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, in caso di tempestiva presentazione del ricorso, di un terzo delle imposte relative agli imponibili accertati e relativi interessi 27 14/11/2011 ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO Il nuovo avviso di accertamento FUNZIONE IMPOSITIVA FUNZIONE MONITORIA AVVISO DI ACCERTAMENTO FUNZIONE ESECUTIVA 28 14/11/2011 ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO Obiettivi della norma 1 2 Concentrare la fase dell’accertamento con quella della riscossione Snellire le procedure riducendo i passaggi formali Abbreviando i tempi di avvio della procedura di riscossione Evitando possibili vizi nelle procedure di riscossione 29 14/11/2011 ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO Art. 29 del D.L. 78/2010 conv. Legge 122/2010 decorrenza Avvisi di accertamento emessi a partire dal 1° ottobre 2011 Dopo le modifiche apportate dal D.L. 70/2011 (riferimento all’emissione e non più alla notifica) e dal D.L. 98/2011 (spostamento dell’originaria decorrenza del 1°luglio al 1°ottobre 2011) 30 14/11/2011 ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO Art. 29 del D.L. 78/2010 conv. Legge 122/2010 ambito imposte sul reddito, addizionali, imposte sostitutive, iva e irap Il D.L. 70/2011 ha esteso l’ambito oggettivo, rispetto alla versione originaria, anche all’Irap 31 14/11/2011 ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO Art. 29 del D.L. 78/2010 conv. Legge 122/2010 Periodi d’imposta Quello in corso al 31 dicembre 2007 e successivi Gli atti emessi in relazione a periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2007 non potranno essere esecutivi e si applicherà la vecchia procedura di riscossione 32 14/11/2011 ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO Termini di pagamento degli importi da accertamento Nel caso di mancata proposizione del ricorso Pagamento integrale entro la data di presentazione del ricorso N.B. L’eventuale presentazione dell’istanza di accertamento con adesione determina la sospensione per 90 giorni anche dei termini per il pagamento (considerando l’eventuale periodo feriale potremmo avere al massimo 60 + 90 + 46 = 196 gg.) 33 14/11/2011 ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO Termini di pagamento degli importi da accertamento Nel caso di proposizione del ricorso Pagamento parziale entro la data di presentazione del ricorso Il D.L. 70/2011 ha previsto che gli importi da versare in via provvisoria in presenza di impugnazione dell’avviso di accertamento sono ridotti dalla metà ad un terzo delle imposte relative agli impobili accertati e relativi interessi (art. 15 D.P.R. 602/73) 34 14/11/2011 ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO In caso di mancato pagamento Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento le somme richieste vengono affidate agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata Il D.L. 70/2011 ha previsto che l’esecuzione è automaticamente sospesa per un periodo di 180 giorni dalla data di affidamento in carico agli agenti della riscossione N.B. La sospensione non opera, con riferimento alle azioni cautelari e conservative , nonchè ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore 35 14/11/2011 ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO In caso di mancato pagamento La lettera c) del comma 1 dell’art. 29 dispone che, in presenza di fondato pericolo per l’esito della riscossione (periculum in mora), l’affidamento all’agente della riscossione possa avvenire anche prima dei termini previsti e comunque decorsi 60 giorni dalla notifica (in questi casi non opera la sospensione di 180 giorni) Nel silenzio della norma, apparirebbe comunque indispensabile che tale affidamento anticipato venga in qualche modo motivato dall’ufficio impositore L’espropriazione forzata dovrà essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo 36 14/11/2011 ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO Valutazione dei comportamenti da assumere 1) Pagare entro i 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (acquiescenza) 2) Presentare entro 60 gg. istanza di accertamento con adesione fruendo della sospensione di 90 gg. (o 136 considerando la sospensione feriale) 3) Qualora l’adesione non abbia esito positivo, pagare o proporre ricorso entro 150 gg. (o 196 considerando la sospensione feriale) dalla notifica chiedendo la sospensione giudiziale dell’esecutività dell’atto ai sensi dell’art. 47 del D.LGS. 546/92 37 14/11/2011 ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO Acquiescenza (art. 15 D.Lgs. 218/97) Nel caso di rinuncia ad impugnare l’atto e a presentare istanza di accertamento con adesione si ottiene una riduzione delle sanzioni Se l’atto non è stato preceduto da invito al contraddittorio Riduzione delle sanzioni ad 1/6 Se l’atto è stato preceduto da invito al contraddittorio Riduzione delle sanzioni ad 1/3 N.B. Il pagamento potrà essere effettuato anche in otto rate trimestrali (o 12 rate se l’importo supera euro 51.645,69). Non è più previsto l’obbligo di garanzia per importi superiori a 50.000 euro. 38 14/11/2011 ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO Accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/97) Nel termine di presentazione del ricorso il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione Se l’adesione viene perfezionata N.B. Riduzione delle sanzioni ad 1/3 Il pagamento dovrà essere effettuato entro 20 giorni dal perfezionamento dell’accordo in unica soluzione o in otto rate trimestrali (o 12 rate se l’importo supera euro 51.645,69). 39 14/11/2011 ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO Mancato pagamento entro il termine per proporre ricorso Qualora il contribuente non provveda a versare le somme risultanti dall’avviso di accertamento entro il termine per presentare il ricorso (l’intero o 1/3 in caso di impugnazione) Alle somme dovute si aggiungeranno L’aggio di riscossione nella misura del 9% Gli interessi di mora ex art. 30 D.P.R. 602/73 (misura attuale 5,0243%) calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica Le eventuali spese per procedure esecutive 40 14/11/2011 ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO Aggi di riscossione Vecchio regime 9% somme a ruolo 4,65% a carico contribuente per pagamenti entro 60 gg. Nuovo regime Nessun aggio per pagamenti entro 60 gg. dalla notifica dell’atto 9% a carico contribuente per pagamenti oltre 60 gg. 9% a carico contribuente per pagamenti oltre 60 gg. 41 14/11/2011 ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO Nuovo regime Notifica avviso di accertamento o irrogazione sanzioni Da 60 gg fino ad un max di 196 Pagamento integrale o parziale, in caso di ricorso 30 giorni Affidamento ad Equitalia in caso di mancato pagamento 180 giorni Avvio dell’esecuzione forzata da parte di Equitalia 196 + 30 + 180 = max. 406 gg. 42 14/11/2011 ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO Sospensione dell’efficacia dell’atto Sospensione amministrativa Sospensione giudiziale Art. 39 D.P.R. 602/73 Art. 47 D.Lgs. 546/92 Domanda in carta Già nel ricorso libera all’ufficio locale introduttivo (in caso di o direzione provinciale fumus boni iuris e che ha emesso l’atto periculum in mora) 43 14/11/2011 ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO Istanza di sospensiva urgente art. 47 c. 3 DPR 546/92 In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa deliberazione del merito, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in due delibere ha espresso nuovamente l'indirizzo, chiedente che venga seguito dalle commissioni tributarie, di applicare il disposto dell'art.47 comma 3 del precitato D.Lgs Delibera prot. 13287/07/CDP del 19 febbraio 2008 Delibera 122/2010 44 14/11/2011 ISTANZA DI SOSPENSIONE PER DECRETO PRESIDENZIALE EX ART. 47, TERZO COMMA, DEL D.LGS. 31/12/1992, N. 546 AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI………….. Nell’interesse e per conto del Sig……………………….. nato a ……………… il ………… residente a …………. Via ………….. C.F.……………………………. rappresentato e difeso dallo scrivente dott./avv…………….. domiciliato nel suo studio in ……………….. via…………………………. C.F…………………………….. In forza di procura in calce al ricorso introduttivo PREMESSO - Che in data …………….. è stato presentato alla C.T.P. di……………….. ricorso R.G.R. n………… avverso l’avviso di accertamento n…………… notificato il …………. emesso da …………………… CONSIDERATO 1) Che nella fattispecie ricorre il fumus boni iuris (esporre le ragioni) 2) Che nella fattispecie ricorre il periculum in mora (esporre le ragioni) 45 14/11/2011 3) Che l’eccezionale urgenza è dovuta al fatto che i tempi previsti per l’avvio delle procedure esecutive da parte dell’agente della riscossione mal si conciliano con i tempi per la proposizione del ricorso e per l’assegnazione a trattazione dello stesso (cfr. delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria prot. N. 13287/07/CDP e 122/2010) CHIEDE Ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.Lgs. 546/92 che codesto Presidente, valutati i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, voglia, inaudita altera parte, concedere con il medesimo decreto di fissazione dell’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione, in via provvisoria, la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato sino alla celebrazione dell’udienza camerale. Con osservanza Si allega: 1) Copia dell’avviso di accertamento n……………; 2) Copia del ricorso; 3) Copia….. Firma del difensore 46 14/11/2011 ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO Cosa fare in caso di accertamento esecutivo 1) Presentare istanza di annullamento in autotutela con richiesta di sospensione amministrativa ai sensi dell’art. 39 del DPR 602/73 2) Presentare istanza di accertamento con adesione 2-bis) Dal 1°aprile 2012, per le liti per cui è obbligatorio, presentare il reclamo di cui al nuovo art. 17-bis del DPR 546/92 3) Presentare ricorso avverso l’avviso di accertamento, con contestuale istanza di sospensione cautelare ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546/92 3) Presentare istanza di sospensiva urgente al Presidente della Commissione Tributaria ai sensi del comma 3 dell’art. 47 del D.Lgs. 546/92 47