14/11/2011
MODIFICHE ALLA NORMATIVA
SULLE SOCIETA’NON
OPERATIVE
dott. Carlo Cappelluti
1
14/11/2011
LE SOCIETA’ NON OPERATIVE
FONTE NORMATIVA
RIFERIMENTO
NORMATIVO
SCOPO DELLA NORMA
Penalizzare quelle società
costituite al solo scopo di gestire
patrimoni nell’interesse dei soci,
anziché esercitare un’effettiva
attività commerciale
ART. 30
LEGGE 23 DICEMBRE 1994 N. 724
EFFETTO
(dopo le modifiche del DL 223/2006)
Si finisce per penalizzare in
modo indifferenziato tutte le
società che, per motivi diversi,
non riescono a superare il test di
operatività
2
2
14/11/2011
LE SOCIETA’ NON OPERATIVE
I SOGGETTI INTERESSATI
SNC SAS E SOCIETA’
EQUIPARATE AI SENSI
DELL’ART. 5 DEL TUIR
AMBITO
SOGGETTIVO
SRL. SPA E SAPA
SOCIETA’ ED ENTI NON
RESIDENTI CON STABILE
ORGANIZZAZIONE IN
ITALIA
SOCIETA’ ESTEROVESTITE
AI SENSI DELL’ART. 73
COMMA 5-BIS DEL TUIR
N.B.
RESTANO ESCLUSE PERTANTO LE COOPERATIVE, LE
MUTUE ASSICURATRICI, LE SOCIETA’ SEMPLICI, GLI
ENTI COMMERCIALI E QUELLI NON COMMERCIALI
3
3
14/11/2011
LE SOCIETA’ NON OPERATIVE
IL TEST
TEST DI OPERATIVITA’
FASE 1: CALCOLO DEI RICAVI FIGURATIVI
FASE 2: CONFRONTO CON LA MEDIA TRIENNALE DEI
RICAVI EFFETTIVI, INCREMENTI DI RIMANENZE E ALTRI
PROVENTI ESCLUSI I PROVENTI STRAORDINARI
SE
RICAVI FIGURATIVI
>
RICAVI EFFETTIVI
LA SOCIETA’ E’
CONSIDERATA NON
OPERATIVA
4
4
14/11/2011
LE SOCIETA’ NON OPERATIVE
EFFETTI SULLE II.DD.
EFFETTI DELLA NON OPERATIVITA’ SULLE IMPOSTE DIRETTE
FASE 1: CALCOLO DEL REDDITO MINIMO
FASE 2: CONFRONTO CON IL REDDITO EFFETTIVO
SE
REDDITO MINIMO
>
REDDITO EFFETTIVO
N.B.
ADEGUAMENTO AI FINI
DELLE IMPOSTE DIRETTE
LE PERDITE PREGRESSE SONO SCOMPUTABILI SOLO
SULL’EVENTUALE ECCEDENZA DEL REDDITO
EFFETTIVO DA QUELLO “MINIMO”
5
5
14/11/2011
LE SOCIETA’ NON OPERATIVE
EFFETTI SULL’IRAP
IL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA NON
POTRA’ ESSERE INFERIORE ALLA SOMMA DI:
REDDITO MINIMO PRESUNTO
RETRIBUZIONI SOSTENUTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE,
COMPENSI SPETTANTI AI COLLABORATORI, COMPENSI PER
PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO NON ESERCITATE
ABITUALMENTE E DEGLI INTERESSI PASSIVI
6
6
14/11/2011
LE SOCIETA’ NON OPERATIVE
EFFETTI SULL’IVA
L’ECCEDENZA DI CREDITO IVA RISULTANTE
DALLA DICHIARAZIONE:
NON PUO’ ESSERE AMMESSA A RIMBORSO, NON PUO’ ESSERE OGGETTO DI
COMPENSAZIONE ORIZZONTALE NE’ DI CESSIONE A TERZI
QUALORA PER TRE PERIODI D’IMPOSTA CONSECUTIVI LA SOCIETA’ NON
OPERATIVA EFFETTUI OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA INFERIORI AI
RICAVI FIGURATIVI, L’ECCEDENZA DI CREDITO NON E’ ULTERIORMENTE
RIPORTABILE A SCOMPUTO DELL’IVA A DEBITO RELATIVA AI PERIODI
D’IMPOSTA SUCCESSIVI
7
7
14/11/2011
LE SOCIETA’ NON OPERATIVE
LE NOVITA’ DEL 2011
LA PRIMA
NOVITA’
LA
MAGGIORAZIONE
DELL’IRES
N.B.
ART. 2 COMMA 36 QUINQUIES
DL 138/2011 CONV. DALLA
LEGGE 148/2011
L’IRES DOVUTA DALLE SOCIETA’
NON OPERATIVE PASSA DAL 27,5%
AL 38%
LA MAGGIORAZIONE RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE L’IRES,
NULLA CAMBIA PER I SOGGETTI CHE ASSOGGETTANO
IL REDDITO AD IRPEF
8
8
14/11/2011
LE SOCIETA’ NON OPERATIVE
SOCIETA’ DI PERSONE NON OPERATIVA
SOCIETA’ DI
PERSONE NON
OPERATIVE
OCCORRERA’ FARE
RIFERIMENTO ALLA
TIPOLOGIA DEI SOCI
SOCI NON SOGGETTI AD
IRES
SOCI SOGGETTI AD
IRES
Il reddito di comodo viene
imputato per trasparenza ai soci
e tassato normalmente in capo
ad essi
Il reddito di comodo viene
imputato per trasparenza e
tassato dalla partecipante
applicando l’aliquota
maggiorata del 38%
9
9
14/11/2011
LE SOCIETA’ NON OPERATIVE
SOCIETA’ DI PERSONE NON OPERATIVA
ESEMPIO:
SOCIETA’ DI PERSONE
(DI COMODO)
Reddito 50.000 €
PERSONA FISICA (A)
(PARTECIPANTE AL 50%)
TASSAZIONE
ORDINARIA
SRL (B)
(PARTECIPANTE AL 50%)
Reddito 30.000 €
38,00% su 25.000 €
27,50% su 30.000 €
10
10
14/11/2011
LE SOCIETA’ NON OPERATIVE
SOCIETA’ DI CAPITALI TRASPARENTI NON OPERATIVE
SOCIETA’ DI
CAPITALI
TRASPARENTI
REGIME PREVISTO DAGLI
ARTT. 115 e 116 DEL TUIR
LA SOCIETA’ DI COMODO
E’ LA PARTECIPATA
(ART. 115 E 116)
LA SOCIETA’ DI COMODO
E’ LA PARTECIPANTE
(ART. 115)
La partecipata assoggetterà
direttamente il reddito al 10,5%
attribuendolo poi alle
partecipanti in capo alle quali
verrà tassato normalmente
La partecipante assoggetterà il
proprio reddito di comodo al
38%, mentre il reddito
attribuito dalla trasparente
operativa sarà tassato al 27,5%
11
11
14/11/2011
LE SOCIETA’ NON OPERATIVE
SOCIETA’ DI CAPITALI TRASPARENTI NON OPERATIVE
ESEMPIO 1
TRASPARENZA
EX ART. 116 TUIR
SRL DI COMODO
(PARTECIPATA)
Reddito 50.000 €
10,50% su 50.000 €
PERSONA FISICA
PERSONA FISICA
(A)
(B)
Imputazione del reddito in capo ai soci con tassazione Irpef
12
12
14/11/2011
LE SOCIETA’ NON OPERATIVE
SOCIETA’ DI CAPITALI TRASPARENTI NON OPERATIVE
ESEMPIO 2
SPA DI COMODO
TRASPARENZA
EX ART. 115 TUIR
SECONDO CASO
(PARTECIPATA)
Reddito 50.000 €
10,50% su 50.000 €
SRL OPERATIVA
SRL OPERATIVA
Reddito 20.000
Reddito 30.000
27,50 % su 45.000 €
27,50% su 55.000 €
13
13
14/11/2011
LE SOCIETA’ NON OPERATIVE
SOCIETA’ DI CAPITALI TRASPARENTI NON OPERATIVE
ESEMPIO 3
TRASPARENZA
EX ART. 115 TUIR
PRIMO CASO
SRL OPERATIVA
Reddito 20.000
27,50 % su 45.000 €
SPA OPERATIVA
Reddito 50.000 €
SRL DI COMODO
(PARTECIPANTE)
Reddito 30.000
38% su 30.000 €
27,50% su 25.000 €
14
14
14/11/2011
LE SOCIETA’ NON OPERATIVE
EFFICACIA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
DECORRENZA
ART. 2 COMMA 36 NOVIES
DL 138/2011 CONV. DALLA
LEGGE 148/2011
LE NUOVE DISPOSIZIONI SI APPLICANO A DECORRERE
DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO
IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DELLA LEGGE 148/2011 DI CONVERSIONE DEL D.L. 138/2011
(17 SETTEMBRE 2011)
15
15
14/11/2011
LE SOCIETA’ NON OPERATIVE
LE NOVITA’ 2011
LA SECONDA
NOVITA’
NUOVA CASISTICA
DI SOCIETA’ NON
OPERATIVA
N.B.
ART. 2 COMMA 36 DECIES
DL 138/2011 CONV. DALLA
LEGGE 148/2011
A PRESCINDERE DAL TEST DI
OPERATIVITA’, SI CONSIDERA NON
OPERATIVA UNA SOCIETA’ CHE
SUBISCE PERDITE FISCALI PER TRE
PERIODI D’IMPOSTA CONSECUTIVI
IN TALI CASI LA SOCIETA’ SARA’ CONSIDERATA
A TUTTI GLI EFFETTI NON OPERATIVA
A PARTIRE DALL’ESERCIZIO SUCCESSIVO.
RESTANO FERME LE CAUSE DI ESCLUSIONE
16
16
14/11/2011
LE SOCIETA’ NON OPERATIVE
LE NOVITA’ 2011
LA SECONDA
NOVITA’
ULTERIORE
CASISTICA
N.B.
ART. 2 COMMA 36 UNDECIES
DL 138/2011 CONV. DALLA
LEGGE 148/2011
SI CONSIDERA NON OPERATIVA ANCHE UNA
SOCIETA’ CHE NEL TRIENNIO PRECEDENTE
HA AVUTO DUE PERIODI IN PERDITA E UNO
CON REDDITO INFERIORE A QUELLO
CALCOLATO CON LE ALIQUOTE DI CUI
ALL’ART. 30 LEGGE 724/1994
IL PERIODO IN UTILE POTREBBE ESSERE UNO QUALSIASI
DEL TRIENNIO, NON NECESSARIAMENTE L’ULTIMO
17
17
14/11/2011
LE SOCIETA’ NON OPERATIVE
EFFICACIA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
DECORRENZA
ART. 2 COMMA 36 DUODECIES
DL 138/2011 CONV. DALLA
LEGGE 148/2011
LE NUOVE DISPOSIZIONI SI APPLICANO A DECORRERE
DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO
IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DELLA LEGGE 148/2011 DI CONVERSIONE DEL D.L. 138/2011
(17 SETTEMBRE 2011)
18
18
14/11/2011
LE SOCIETA’ NON OPERATIVE
PRIMA APPLICAZIONE
!!! ATTENZIONE !!!
ENTRATA IN VIGORE
DELLA NORMA
NEL 2012
IL 2011 E’ L’ULTIMO
ANNO DEL TRIENNIO
2009-2011 PRESO IN
CONSIDERAZIONE
IN SEDE DI CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2011, IN PRESENZA DI PERDITE
SISTEMATICHE SI DOVRANNO CONSIDERARE LE VARIE CASISTICHE:
19
19
14/11/2011
LE SOCIETA’ NON OPERATIVE
MONITORAGGIO TRIENNIO 2009 / 2011
2009
2010
2011
2012
PERDITA FISCALE
PERDITA FISCALE
PERDITA FISCALE
LA SOCIETA' E' DI
COMODO
REDDITO
(INF. AL MINIMO)
PERDITA FISCALE
PERDITA FISCALE
LA SOCIETA' E' DI
COMODO
PERDITA FISCALE
REDDITO
(INF. AL MINIMO)
PERDITA FISCALE
LA SOCIETA' E' DI
COMODO
PERDITA FISCALE
PERDITA FISCALE
REDDITO
(INF. AL MINIMO)
LA SOCIETA' E' DI
COMODO
PERDITA FISCALE
REDDITO
(ANCHE INF. AL MINIMO)
REDDITO
REDDITO
(ANCHE INF. AL MINIMO) (ANCHE INF. AL MINIMO)
LA SOCIETA' NON E' DI
COMODO
REDDITO
(ANCHE INF. AL MINIMO)
LA SOCIETA' NON E' DI
COMODO
PERDITA FISCALE
LA SOCIETA' NON E' DI
COMODO
PERDITA FISCALE
REDDITO
REDDITO
(ANCHE INF. AL MINIMO) (ANCHE INF. AL MINIMO)
20
20
14/11/2011
LE SOCIETA’ NON OPERATIVE
GLI ACCONTI 2012
CALCOLO
DEGLI
ACCONTI
L’IMPOSTA DEL PERIODO PRECEDENTE DA
ASSUMERE E’ QUELLA CALCOLATA COME SE
LA NORMA FOSSE GIA’ IN VIGORE NEL 2011
SOCIETA’ NON OPERATIVA
SIA NEL 2011 CHE NEL 2012
ACCONTO IRES CON
MAGGIORAZIONE
SOCIETA’ NON OPERATIVA
NEL 2011 CHE PREVEDE DI
SUPERARE IL TEST NEL 2012
ACCONTO IRES SENZA
MAGGIORAZIONE
SOCIETA’ OPERATIVA NEL
2011 E NON OPERATIVA NEL
2012
ACCONTO IRES SENZA
MAGGIORAZIONE
21
21
14/11/2011
LE SOCIETA’ NON OPERATIVE
CAUSE DI ESCLUSIONE
SOGGETTI A CUI E’ FATTO OBBLIGO DI COSTITUIRSI SOTTO FORMA DI SOCIETA’ DI
CAPITALI
SOGGETTI CHE SI TROVANO NEL PRIMO PERIODO D’IMPOSTA
SOCIETA’ IN AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA O STRAORDINARIA
SOCIETA’ ED ENTI CON TITOLI NEGOZIATI IN MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI
O ESTERI, SOCIETA’ ED ENTI CHE CONTROLLANO SOCIETA’ QUOTATE NONCHE’
SOCIETA’ ED ENTI CONTROLLATE DA SOCIETA’ QUOTATE
SOCIETA’ ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
SOCIETA’ CON UN NUMERO DI SOCI NON INFERIORE A 50
22
14/11/2011
LE SOCIETA’ NON OPERATIVE
ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE INTRODOTTE DALLA
FINANZIARIA 2008
SOCIETA’ CHE NEI DUE ESERCIZI PRECEDENTI HANNO AVUTO UN NUMERO DI
DIPENDENTI MAI INFERIORE ALLE 10 UNITA’
SOCIETA’ IN STATO DI FALLIMENTO, ASSOGGETTATE A PROCEDURE DI
LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA, DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA ED IN
CONCORDATO PREVENTIVO
SOCIETA’ CHE PRESENTANO UN VALORE DELLA PRODUZIONE (VOCE A DEL CONTO
ECONOMICO) SUPERIORE AL TOTALE ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE
SOCIETA’ PARTECIPATE DA ENTI PUBBLICI PER ALMENO IL 20% DEL CAPITALE
SOCIETA’ CONGRUE E COERENTI AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE
23
23
14/11/2011
LE SOCIETA’ NON OPERATIVE
SITUAZIONI OGGETTIVE DI DISAPPLICAZIONE
AUTOMATICA (PROVV. 23681 DEL 14/02/2008)
SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE CHE MANIFESTINO LA VOLONTA’ DI PORRE FINE ALLA
PROCEDURA ENTRO IL TERMINE PER LA DICHIARAZIONE SUCCESSIVA
SOCIETA’ IN STATO DI FALLIMENTO, ASSOGGETTATE A PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE
GIUDIZIARIA, DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA ED IN CONCORDATO PREVENTIVO
PER I PERIODI PRECEDENTI ALL’INIZIO DI TALI PROCEDURE I CUI TERMINI DI
PRESENTAZIONE SCADANO SUCCESSIVAMENTE
SOCIETA’ SOTTOPOSTE A SEQUESTRO PENALE O A CONFISCA
SOCIETA’ CHE DISPONGONO DI IMMOBILI LOCATI AD ENTI PUBBLICI O LOCATI A CANONE
VINCOLATO EX LEGGE 431/98
(LA DISAPPLICAZIONE SI APPLICA LIMITATAMENTE A TALI IMMOBILI)
SOCIETA’ CHE DETENGONO PARTECIPAZIONI IN:
1) SOCIETA’ CONSIDERATE NON DI COMODO
2) SOCIETA’ ESCLUSE DALL’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA
3) SOCIETA’ COLLEGATE RESIDENTI ALL’ESTERO DI CUI ALL’ART. 168 TUIR
(LA DISAPPLICAZIONE SI APPLICA LIMITATAMENTE A TALI PARTECIPAZIONI)
SOCIETA’ CHE HANNO OTTENUTO L’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE PER
UN PRECEDENTE PERIODO D’IMPOSTA SULLA BASE DI CIRCOSTANZE OGGETTIVE CHE NON
HANNO SUBITO MODIFICAZIONI SUCCESSIVAMENTE
24
24
14/11/2011
LE SOCIETA’ NON OPERATIVE
CONCLUSIONI
CONSIDERAZIONE FINALE
SCOPO
ORIGINARIO
DELLA NORMA
ALTERAZIONE
DELLA NORMA NELLA
ORIGINARIA
APPLICAZIONE
ULTERIORE
ALTERAZIONE
CON LE MODIFICHE
D.L. 138
PENALIZZARE LE
SOCIETA’ COSTITUITE
CON IL SOLO INTENTO
DI GESTIRE
PATRIMONI
NELL’INTERESSE
DEI SOCI
SI PENALIZZANO
INDISTINTAMENTE
TUTTE LE SOCIETA’
CHE NON
SUPERANO
IL TEST DI
OPERATIVITA’
PER L’INDIVIDUAZIONE
DELLE SOCIETA’
NON OPERATIVE
SONO RILEVANTI NON
SOLO I RICAVI
MA ANCHE I
REDDITI / PERDITE
25
25
14/11/2011
ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI
DI ACCERTAMENTO
dott. Carlo Cappelluti
26
14/11/2011
ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Art. 29 del D.L. 78/2010 conv. Legge 122/2010
Gli avvisi di accertamento ed i connessi avvisi di
irrogazione delle sanzioni divengono esecutivi decorsi
60 giorni dalla notifica
Gli atti emessi dall’A.F. dovranno contenere
l’intimazione al pagamento integrale degli importi
indicati negli stessi atti entro il termine di presentazione
del ricorso ovvero, in caso di tempestiva presentazione
del ricorso, di un terzo delle imposte relative agli
imponibili accertati e relativi interessi
27
14/11/2011
ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Il nuovo avviso di accertamento
FUNZIONE
IMPOSITIVA
FUNZIONE
MONITORIA
AVVISO DI
ACCERTAMENTO
FUNZIONE
ESECUTIVA
28
14/11/2011
ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Obiettivi della norma
1
2
Concentrare la fase
dell’accertamento con
quella della riscossione
Snellire le procedure
riducendo i passaggi
formali
Abbreviando i tempi di
avvio della procedura di
riscossione
Evitando possibili vizi
nelle procedure di
riscossione
29
14/11/2011
ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Art. 29 del D.L. 78/2010 conv. Legge 122/2010
decorrenza
Avvisi di accertamento emessi
a partire dal 1° ottobre 2011
Dopo le modifiche apportate dal D.L. 70/2011
(riferimento all’emissione e non più alla notifica) e dal
D.L. 98/2011 (spostamento dell’originaria decorrenza del
1°luglio al 1°ottobre 2011)
30
14/11/2011
ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Art. 29 del D.L. 78/2010 conv. Legge 122/2010
ambito
imposte sul reddito,
addizionali, imposte
sostitutive, iva e irap
Il D.L. 70/2011 ha esteso l’ambito oggettivo, rispetto alla
versione originaria, anche all’Irap
31
14/11/2011
ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Art. 29 del D.L. 78/2010 conv. Legge 122/2010
Periodi d’imposta
Quello in corso al 31
dicembre 2007 e
successivi
Gli atti emessi in relazione a periodi d’imposta
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2007 non
potranno essere esecutivi e si applicherà la vecchia
procedura di riscossione
32
14/11/2011
ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Termini di pagamento degli importi da accertamento
Nel caso di mancata proposizione
del ricorso
Pagamento integrale entro la data
di presentazione del ricorso
N.B. L’eventuale presentazione dell’istanza di
accertamento con adesione determina la sospensione
per 90 giorni anche dei termini per il pagamento
(considerando l’eventuale periodo feriale potremmo
avere al massimo 60 + 90 + 46 = 196 gg.)
33
14/11/2011
ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Termini di pagamento degli importi da accertamento
Nel caso di proposizione del
ricorso
Pagamento parziale entro la data di
presentazione del ricorso
Il D.L. 70/2011 ha previsto che gli importi da versare in
via provvisoria in presenza di impugnazione dell’avviso
di accertamento sono ridotti dalla metà ad un terzo delle
imposte relative agli impobili accertati e relativi
interessi (art. 15 D.P.R. 602/73)
34
14/11/2011
ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
In caso di mancato pagamento
Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento le
somme richieste vengono affidate agli agenti della
riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata
Il D.L. 70/2011 ha previsto che l’esecuzione è
automaticamente sospesa per un periodo di 180 giorni
dalla data di affidamento in carico agli agenti della
riscossione
N.B.
La sospensione non opera, con riferimento alle azioni
cautelari e conservative , nonchè ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore
35
14/11/2011
ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
In caso di mancato pagamento
La lettera c) del comma 1 dell’art. 29 dispone che, in presenza di
fondato pericolo per l’esito della riscossione (periculum in mora),
l’affidamento all’agente della riscossione possa avvenire anche
prima dei termini previsti e comunque decorsi 60 giorni dalla
notifica (in questi casi non opera la sospensione di 180 giorni)
Nel silenzio della norma, apparirebbe comunque indispensabile
che tale affidamento anticipato venga in qualche modo motivato
dall’ufficio impositore
L’espropriazione forzata dovrà essere avviata, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui
l’accertamento è diventato definitivo
36
14/11/2011
ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Valutazione dei comportamenti da assumere
1) Pagare entro i 60 giorni dalla notifica dell’avviso di
accertamento (acquiescenza)
2) Presentare entro 60 gg. istanza di accertamento con
adesione fruendo della sospensione di 90 gg. (o 136
considerando la sospensione feriale)
3) Qualora l’adesione non abbia esito positivo, pagare o
proporre ricorso entro 150 gg. (o 196 considerando la
sospensione feriale) dalla notifica chiedendo la
sospensione giudiziale dell’esecutività dell’atto ai sensi
dell’art. 47 del D.LGS. 546/92
37
14/11/2011
ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Acquiescenza (art. 15 D.Lgs. 218/97)
Nel caso di rinuncia ad impugnare l’atto e a presentare istanza di
accertamento con adesione si ottiene una riduzione delle sanzioni
Se l’atto non è stato preceduto
da invito al contraddittorio
Riduzione delle
sanzioni ad 1/6
Se l’atto è stato preceduto da
invito al contraddittorio
Riduzione delle
sanzioni ad 1/3
N.B.
Il pagamento potrà essere effettuato anche in otto rate
trimestrali (o 12 rate se l’importo supera euro
51.645,69).
Non è più previsto l’obbligo di garanzia per importi
superiori a 50.000 euro.
38
14/11/2011
ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/97)
Nel termine di presentazione del ricorso il contribuente può
presentare istanza di accertamento con adesione
Se l’adesione viene
perfezionata
N.B.
Riduzione delle
sanzioni ad 1/3
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 20 giorni dal
perfezionamento dell’accordo in unica soluzione o in otto rate
trimestrali (o 12 rate se l’importo supera euro 51.645,69).
39
14/11/2011
ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Mancato pagamento entro il termine per proporre ricorso
Qualora il contribuente non provveda a versare le somme risultanti
dall’avviso di accertamento entro il termine per presentare il
ricorso (l’intero o 1/3 in caso di impugnazione)
Alle somme dovute si aggiungeranno
L’aggio di riscossione nella misura del 9%
Gli interessi di mora ex art. 30 D.P.R. 602/73
(misura attuale 5,0243%) calcolati a partire dal
giorno successivo alla notifica
Le eventuali spese per procedure esecutive
40
14/11/2011
ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Aggi di riscossione
Vecchio regime
9% somme a ruolo
4,65% a carico
contribuente per
pagamenti entro 60 gg.
Nuovo regime
Nessun aggio per
pagamenti entro 60 gg.
dalla notifica dell’atto
9% a carico
contribuente per
pagamenti oltre 60 gg.
9% a carico
contribuente per
pagamenti oltre 60 gg.
41
14/11/2011
ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Nuovo regime
Notifica avviso di accertamento o irrogazione sanzioni
Da 60 gg fino ad un max di 196
Pagamento integrale o parziale, in caso di ricorso
30 giorni
Affidamento ad Equitalia in caso di mancato pagamento
180 giorni
Avvio dell’esecuzione forzata da parte di Equitalia
196 + 30 + 180 = max. 406 gg.
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14/11/2011
ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Sospensione dell’efficacia dell’atto
Sospensione
amministrativa
Sospensione
giudiziale
Art. 39 D.P.R. 602/73
Art. 47 D.Lgs. 546/92
Domanda in carta
Già nel ricorso
libera all’ufficio locale
introduttivo (in caso di
o direzione provinciale
fumus boni iuris e
che ha emesso l’atto
periculum in mora)
43
14/11/2011
ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Istanza di sospensiva urgente art. 47 c. 3 DPR 546/92
In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa deliberazione
del merito, può motivatamente disporre la provvisoria
sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio
Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in due delibere
ha espresso nuovamente l'indirizzo, chiedente che venga seguito
dalle commissioni tributarie, di applicare il disposto dell'art.47
comma 3 del precitato D.Lgs
Delibera prot. 13287/07/CDP del 19 febbraio 2008
Delibera 122/2010
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ISTANZA DI SOSPENSIONE PER DECRETO PRESIDENZIALE EX ART.
47, TERZO COMMA, DEL D.LGS. 31/12/1992, N. 546
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI…………..
Nell’interesse e per conto del
Sig……………………….. nato a ……………… il ………… residente a
…………. Via …………..
C.F.…………………………….
rappresentato e difeso dallo scrivente dott./avv…………….. domiciliato
nel suo studio in ……………….. via………………………….
C.F……………………………..
In forza di procura in calce al ricorso introduttivo
PREMESSO
- Che in data …………….. è stato presentato alla C.T.P. di………………..
ricorso R.G.R. n………… avverso l’avviso di accertamento n……………
notificato il ………….
emesso da ……………………
CONSIDERATO
1) Che nella fattispecie ricorre il fumus boni iuris (esporre le ragioni)
2) Che nella fattispecie ricorre il periculum in mora (esporre le ragioni)
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14/11/2011
3) Che l’eccezionale urgenza è dovuta al fatto che i tempi previsti per
l’avvio delle procedure esecutive da parte dell’agente della riscossione
mal si conciliano con i tempi per la proposizione del ricorso e per
l’assegnazione a trattazione dello stesso (cfr. delibere del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria prot. N. 13287/07/CDP e 122/2010)
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.Lgs. 546/92 che codesto
Presidente, valutati i presupposti del fumus boni iuris e del periculum
in mora, voglia, inaudita altera parte, concedere con il medesimo
decreto di fissazione dell’udienza di trattazione dell’istanza di
sospensione, in via provvisoria, la sospensione dell’esecuzione
dell’atto impugnato sino alla celebrazione dell’udienza camerale.
Con osservanza
Si allega:
1) Copia dell’avviso di accertamento n……………;
2) Copia del ricorso;
3) Copia…..
Firma del difensore
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ESECUTIVITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Cosa fare in caso di accertamento esecutivo
1) Presentare istanza di annullamento in autotutela con richiesta di
sospensione amministrativa ai sensi dell’art. 39 del DPR 602/73
2) Presentare istanza di accertamento con adesione
2-bis) Dal 1°aprile 2012, per le liti per cui è obbligatorio, presentare
il reclamo di cui al nuovo art. 17-bis del DPR 546/92
3) Presentare ricorso avverso l’avviso di accertamento, con
contestuale istanza di sospensione cautelare ai sensi dell’art. 47
del D.Lgs. 546/92
3) Presentare istanza di sospensiva urgente al Presidente della
Commissione Tributaria ai sensi del comma 3 dell’art. 47 del D.Lgs.
546/92
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le societa` non operative