Marco Avagliano Art. 2332 Art. 2332 – Nullità della società [1] Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: 1) mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico; 2) illiceità dell’oggetto sociale; 3) mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale. [2] La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. [3] I soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. [4] La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori. [5] La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese. [6] Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese. ____________ commento di Marco Avagliano Sommario: 1. L’art. 2332 c.c. e la specificità delle regole del diritto societario. - 2. Cenni dal punto di vista storico e comparatistico. - 3. I rapporti con la disciplina degli artt. 1418 ss. c.c. - 4. L’art. 2332 c.c. e le società di persone. - 5. L’elenco tassativo di cause di nullità. 6. Le singole cause di nullità. - 7. Gli effetti della declaratoria di nullità: la liquidazione della società e la salvezza degli atti dei terzi. - 8. La rimozione delle cause di nullità. 1. L’art. 2332 c.c. e la specificità delle regole del diritto societario L’art. 2332 c.c., sulla nullità della società per azioni 1, è prescrizione 1 La letteratura in tema di nullità delle società è ampia, ma il riferimento più immediato rimane quello compiuto alla notevole trattazione di C. ANGELICI, La società nulla, Milano, 1975; nonché ID., La «nullità della società per azioni» in un libro recente, in Riv. dir. comm., 1977, I, 178 ss.; ID., La costituzione della società per azioni, in Tratt. Rescigno, XVI, 2, Torino, 1985, 271 ss.; ID., La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale, Padova, © Wolters Kluwer 675 Art. 2332 Libro V - Titolo V: Delle società dal significato sistematico profondo2. Una forma di nullità che, come vedremo, si dimostrerà davvero ben diversa 3 dai paradigmi cui il diritto 2006; ID., La società per azioni. Principi e problemi, in Tratt. Cicu-Messineo, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2012, 263 ss.; particolare attenzione alle tematiche in esame è stata prestata anche da: A. BORGIOLI, La nullità delle società per azioni, Milano, 1977; e dunque da E. BOCCHINI, I vizi della costituzione e la «nullità della società per azioni», Napoli, 1977. Tra i contributi invece più recenti, e in particolare tra quelli editi a seguito della riforma del diritto societario del 2003, possono richiamarsi: M. AVAGLIANO, La società per azioni. Disposizioni generali, in AA.VV., Il nuovo diritto societario. Prime riflessioni, Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e materiali, supplemento 1/2003, Milano, 2003, 34 s.; ID., La costituzione della società per azioni, in AA.VV., Studi sulla riforma del diritto societario, Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e materiali, Supplemento 1/2004, Milano, 2004, 104 ss.; M. BERTUZZI, sub art. 2332, in M. BERTUZZI, T. MANFEROCE, F. PLATANIA, Società per azioni. Costituzione, patti parasociali, conferimenti, in La riforma del diritto societario, a cura di G. Lo Cascio, III, Milano, 2003, 91 ss.; A. BARBA, sub art. 2332, in AA.VV., Società per azioni. Società in accomandita per azioni, 1, in Comm. Sandulli-Santoro, Torino, 2003, 68 ss.; G. PALMIERI, La nuova disciplina della nullità della società per azioni, in Riv. società, 2003, 846 ss.; ID., sub art. 2332, in Comm. Niccolini-Stagno d’Alcontres, I, Napoli, 2004, 89 ss.; ID., La nullità della società per azioni, in Tratt. Colombo-Portale, 1 *, 2004, 451 ss.; M. CAVANNA, sub art. 2332, in Comm. Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, *, Torino, 2004, 110 ss.; M. MALTONI, sub art. 2332, in Comm. Maffei Alberti, I, Padova, 2005, 81 ss.; M. SCIUTO, La nullità delle società, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa, G.B. Portale, I, Torino, 2006, 415 ss.; ID., sub art. 2332, in Commentario romano al nuovo diritto delle società, diretto da F. D’Alessandro, II, 1, Padova, 2010, 73 ss.; e già ID., La «mancanza dell’atto costitutivo» di società per azioni, Padova, 2000; G. CAPO, sub art. 2332, in Codice commentato delle s.p.a., diretto da G. Fauceglia e G. Schiano di Pepe, 1, Torino, 2006, 42 ss.; ID., La società per azioni. La costituzione e la nullità della società. Le modificazioni societarie, in Trattato di diritto commerciale, diretto da V. Buonocore, Torino, 2010, 165 ss.; M.L. VITALI, sub art. 2332, in Costituzione - Conferimenti, a cura di Notari, in Comm. Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2007, 241 ss.; A. BERTOLOTTI, Il procedimento di costituzione, in Le nuove s.p.a., diretto da O. Cagnasso e L. Panzani, I, Torino, 2013, 671 ss. 2 Lo pongono nitidamente in evidenza: C. ANGELICI, Le basi contrattuali della società per azioni, in G.B. FERRI, C. ANGELICI, Studi sull’autonomia dei privati, Torino, 1997, 262 ss.; G.B. PORTALE, La mancata attuazione del conferimento in natura, in Tratt. Colombo-Portale, 1***, Torino, 2004, 615 ss.; G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, a cura di M. Campobasso, Torino, 2012, 169; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 454 ss. e 490 ss., che osserva come la ridotta applicazione giurisprudenziale, lungi dallo smentirne la centralità sistematica, ne riveli l’alto grado di effettività; ma si vedano anche le considerazioni svolte da G.B. PORTALE, op. cit., 617 ss. 3 Rileva la diversità di prospettive rispetto a quelle negoziali consuete e l’abbandono delle prospettive individualistiche, C. ANGELICI, La società nulla, cit., 183 ss.; ID., Rapporti contrattuali di fatto, in G.B. FERRI, C. ANGELICI, Studi sull’autonomia dei privati, Torino, 1997, 264 e 268; ID., Le basi contrattuali della società per azioni, cit., 322, nt. 67; ID., La società per azioni. Principi e problemi, cit., 267; G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 169; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 453 e 509. 676 © Wolters Kluwer Marco Avagliano Art. 2332 civile ci ha abituati4, sì da abbracciare, al di là (dell’adeguatezza o meno) della scelta lessicale adottata 5, contesti anche più ampi6. La sua stessa collocazione, alla fine della sezione I dedicata alle Disposizioni generali sulla società per azioni, ne disvela l’effettivo carattere, e dunque la vivida deviazione, meglio ancora indipendenza, delle regole societarie rispetto a quelle comuni7. È quanto si constata già dall’incipit, secondo cui «avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata solo nei seguenti casi (...)». Non a caso le norme in commento sono poste a chiusura di quello che è l’articolato procedimento di costituzione della società per azioni, più in generale delle società di capitali (per il rinvio compiuto dagli artt. 2454 e 2463, 3° co., c.c.) 8. Si ribadisce e, al contempo, si corrobora e 4 Vedi per tutti: R. TOMMASINI, Nullità (Diritto privato), in Enciclopedia del diritto, vol. XXVIII, Milano, 1978, 866 ss., in particolare 890 ss.; R. SACCO, Nullità e annullabilità, in Digesto civ., XII, Torino, 2006, 293 ss., in particolare 297 s.; ID., Le invalidità, in Tratt. Rescigno, 10, Torino, 2002, 599 ss.; N. IRTI, La nullità come sanzione civile, in Contratto e impresa, 1987, 1, 541 ss.; G.B. FERRI, Appunti sull’invalidità del contratto (dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942), in Riv. dir. comm., 1996, I, 367 ss.; C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 2000, 612 ss. 5 Si esprimono in termini di improprietà della formulazione compiuta dall’art. 2332 c.c., M. DI FABIO, In tema di nullità della società, in Riv. notariato, 1970, 628 ss.; e già G. ROMANO PAVONI, Teoria delle società, Tipi – costituzione, Milano, 1953, 565 ss.; E. SIMONETTO, La nuova stesura dell’art. 2332 e la società di capitali irregolare, in Riv. dir. civ., 1974, II, 337 ss.; nonché C. ANGELICI, La società nulla, cit., 187. Il che non toglie che, più che di inadeguatezza del lessico usato, si possa semmai parlare di polivalenza semantica del termine “nullità”, suscettibile di essere utilizzato per ambiti più ampi rispetti a quelli tradizionali codicistici, ma comunque caratterizzati da un’inefficacia tendenzialmente irreversibile: vedi sul punto, con la consueta incisività, già P. SPADA, Problemi della nullità del brevetto d’invenzione, in Riv. dir. civ., 1982, I, 215 ss., nonché in Studi in onore di R. Franceschelli. Sui brevetti di invenzione e sui marchi, Milano, 1983, 356 ss. 6 Può osservarsi la rilevanza che detta disciplina ha manifestato in ordine alle tematiche della forma e del contenuto dell’atto costitutivo, della qualificazione del contratto sociale, dell’interpretazione degli statuti o in materia di patti parasociali, nonché relativamente alla tendenza a ridurre gli spazi dei cosiddetti rimedi di natura “reale”: si veda, tra gli altri, anche per i riferimenti ivi compiuti, G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 455 ss.; e C. ANGELICI, La società per azioni. Principi e problemi, cit., 264. 7 Vedi per tutti C. ANGELICI, La società nulla, cit., 41 ss. e 255 ss.; ID., Le basi contrattuali della società per azioni, cit., 303, rilevando «una tendenziale irriducibilità dell’assetto d’interessi societario, ed in particolare di quello della società per azioni, agli schemi privatistici del diritto soggettivo e dell’obbligo»; nonché più in generale sulla tematica, M. AVAGLIANO, sub art. 2247. Contratto di società, sez. II, § 1, in questo Commentario. 8 In tema di società cooperative occorre invece far riferimento, oltre al generale richiamo compiuto dall’art. 2519 c.c., a quanto specificamente disposto dall’art. 2523, 2° co., c.c. il quale, © Wolters Kluwer 677 Art. 2332 Libro V - Titolo V: Delle società completa la regola condotta dall’art. 2331 c.c., che precede9, sul ruolo di costitutività assegnato alla pubblicità effettuata presso il Registro delle imprese10: la società per azioni, una volta iscritta, si distacca dalla sua fonte negoziale stricto sensu intesa, ossia il contratto costitutivo tout court, per assumere quella caratteristica conformazione che il legislatore le riconosce in virtù dell’assolvimento del prescritto procedimento 11. È con l’iscrizione che la legge assegna a quanto convenuto dai soci quel determinato carattere che ne rende irrilevanti gli originari elementi, volitivi o di altra natura, sottostanti all’accordo negoziale, conferendo senza reale innovazione rispetto al passato (art. 2519 vecchio testo), ad oggi dispone: «Gli effetti dell’iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332». Sono dell’avviso che il rinvio alla disciplina della nullità delle società per azioni debba limitarsi, letteralmente, ai soli effetti: G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 612 s., che reputa dunque che per le società cooperative ci si debba ragguagliare, con riguardo alle cause di invalidità, alla disciplina generale dei contratti; B. CARBONI, Le imprese cooperative e le mutue assicuratrici, in Tratt. Rescigno, 17, Torino, 1985, 452 s. Al contrario ritengono che il richiamo vada compiuto nei riguardi dell’integrale disciplina dettata dall’art. 2332 c.c., in particolare anche alle specifiche e tassative cause ivi previste: A. BASSI, Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici, in Il codice civile. Commentario, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1988, 510 ss.; V. BUONOCORE, Diritto della cooperazione, Bologna, 1997, 200 s.; M. CAVANNA, sub art. 2523, in Comm. Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, ***, Torino, 2004, 2460 ss.; G.P. LA SALA, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, IV, Torino, 2006, 724 ss.; G. BONFANTE, La nuova società cooperativa, Torino, 2010, 253 s.; e vedi anche in argomento: C. MONTAGNANI, in Comm. Sandulli-Santoro, Torino, 2003, 79 s.; ed E. ROCCHI, sub artt. 2521 e 2523, in Società cooperative, a cura di G. Presti, in Comm. Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2006, 159 s. 9 Sull’inferenza di tale norma sul tema in esame, si confronti C. ANGELICI, La società nulla, cit., 153 ss. 10 C. ANGELICI, La società nulla, cit., 193 nt. 148; M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 416; ID., sub art. 2332, cit., 74 s. 11 Procedimento che, è noto, si struttura essenzialmente nella stipulazione dell’atto pubblico da parte del Notaio, il quale, una volta esperiti, positivamente, tutti i controlli – di legalità e, al contempo, di conformità – statuiti dalla legge, (deve) provvede(re) al suo deposito presso il Registro delle imprese perché sia adeguatamente pubblicizzato (art. 2330 c.c.). Rileva con la consueta efficacia il radicale mutamento di prospettiva che si attua con l’iscrizione, C. ANGELICI, La costituzione della società per azioni, cit., 271; vedi anche ID., La società per azioni. Principi e problemi, cit., 267 ss., ove evidenzia come «non si tratta di prendere atto che un programma negoziale non era in grado di giustificare un impegno delle parti, ma che una società, per le sue attuali caratteristiche, non tanto per quanto è accaduto al momento in cui quel programma è stato formulato, non è per l’ordinamento in grado di operare e deve essere quindi eliminata». Sul non inquadramento in una prospettiva negoziale, A. BORGIOLI, La nullità delle società per azioni, cit., 252; nonché, sempre per una valutazione di detta forma di nullità come rivolta all’organizzazione sorta piuttosto che al contratto originario, vedi pure M. AVAGLIANO, La costituzione della società per azioni, cit., 104. 678 © Wolters Kluwer Marco Avagliano Art. 2332 autonoma consistenza al dato organizzativo e, soprattutto, all’attività programmata12. Detti caratteri dovranno dunque essere presi in considerazione in maniera oggettiva, a prescindere dall’intento delle parti 13: si valuta la società per come è, non per come è stata voluta 14. Che poi quanto prescritto dall’art. 2332 c.c. sia propriamente rivolto alla società quale venutasi a creare e non alla sua fonte negoziale, può anche evidenziarsi dal ritocco operato alla corrispondente rubrica, passata, con la novella del 1969, dalla precedente «nullità dell’atto costitutivo» all’odierna «nullità della società»: modifica cui consegue l’accentuazione della divaricazione che si riscontra tra i due ambiti di nullità, della società e del contratto, ben riflessa dal coinvolgimento delle inferenti anomalie procedimentali tra le cause di scioglimento giudiziale della società. Su detti argomenti, basilari, come più in generale sul delicato tema dei rapporti tra disciplina dei contratti e delle società, si è scritto ampiamente 15, e non conviene soffermarsi oltre 16. Basti sul punto ricordare 12 C. ANGELICI, Le basi contrattuali della società per azioni, cit., 322; ID., La società per azioni. Principi e problemi, cit., 269; e M. AVAGLIANO, sub art. 2247. Contratto di società, cit., § 1.4. 13 C. ANGELICI, La società per azioni. Principi e problemi, cit., 263 ss., che ritiene, convincentemente, come detti dati non possano altresì desumersi aliunde, neppure da patti parasociali assunti da tutti i soci; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 549; in senso diverso: E. BOCCHINI, op. cit., 230 ss.; A. BARBA, op. cit., 72. 14 C. ANGELICI, La società per azioni. Principi e problemi, cit., 267. 15 Si vedano sulla tematica, senza alcuna pretesa di esaustività, e volendosi limitare agli scritti meno risalenti: P. FERRO-LUZZI, I contratti associativi, Milano, 1971, 24 ss.; F. D’ALESSANDRO, I contratti associativi in un libro recente, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1973, 236 ss.; G. OPPO, Eguaglianza e contratto nelle società per azioni, in Riv. dir. civ., 1974, I, 629 ss.; e in Scritti giuridici, II, Diritto delle società, Padova, 1992, 347 ss.; ID., Società, contratto e responsabilità (a proposito della nuova società a responsabilità limitata), in Riv. dir. civ., 1993, II, 183 ss.; e in Principi e problemi del diritto privato. Scritti giuridici, VI, Padova, 2000, 361 ss.; P. SPADA, La tipicità delle società, Padova, 1974; ID., Autorità e libertà nel diritto della società per azioni, in Riv. dir. civ., 1996, I, 703 ss.; e, per gentile concessione dell’autore, ID., La società per azioni. Parte generale, da pubblicarsi nel Tratt. Iudica-Zatti, Milano; C. ANGELICI, La società nulla, cit., 1 ss. e 41 ss.; ID., Le basi contrattuali della società per azioni, cit., 300 ss.; ID., La «nullità della società per azioni» in un libro recente, cit., 182 ss., nonché 188 e 195, ove l’autore ribadisce come oggetto principale della propria indagine fossero appunto i rapporti tra «contratto» e «società»; ID., La società per azioni, cit., 202 ss.; P. ABBADESSA, Le disposizioni generali sulle società, in Tratt. Rescigno, 16, Torino, 1985, 5 ss.; G. MARASÀ, Le società *. Società in generale, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 2000, 9 ss.; M. AVAGLIANO, sub art. 2247. Contratto di società, cit., § 1.4. E vedi sul dibattito sorto già prima dell’emanazione del codice del 1942, e © Wolters Kluwer 679 Art. 2332 Libro V - Titolo V: Delle società come proprio in virtù dello svolgimento dell’attività sociale, e del moltiplicarsi indistinto di rapporti che ne consegue, emerga come prioritario 17 l’interesse alla legalità e soprattutto all’efficienza dell’agire societario 18, a salvaguardia della sicurezza dei traffici e della certezza dei rapporti giuridici d’impresa19. subito dopo di esso, intorno alla categoria dei contratti plurilaterali con comunione di scopo: T. ASCARELLI, La liceità dei sindacati azionari, in Riv. dir. comm., 1931, II, 256 ss. (in nota a Cass., 27.11.1930); ID., Il contratto plurilaterale, in Saggi giuridici, Milano, 1949, 260 ss.; G. AULETTA, La comunanza di scopo e la causa nel contratto di società, in Riv. dir. civ., 1937, 1 ss., anche in Scritti giuridici, IV, Milano, 2001, 291 ss.; ID., Il contratto di società commerciale. Requisiti, conclusione, vizi, Milano, 1937, anche in Scritti giuridici, I, Milano, 2001, 1 ss. 16 E vedi da ultimo anche, sulle mai sopite contrapposizioni tra “contrattualisti” e “istituzionalisti”, sebbene ormai scevre dalle connotazioni ideologiche del passato, i riferimenti compiuti in A. AVAGLIANO, sub art. 2247, Contratto di società, cit., § 1.6; propende per una prospettiva in cui il ruolo del contratto risulta in qualche misura emarginato, per la «fondamentale prevalenza, se non addirittura il completo assorbimento in essa dell’intera vicenda, di quel “significato organizzativo”», C. ANGELICI, La società per azioni, cit., 194 ss.; predilige l’impostazione contrattualistica quale quella più atta a riflettere la realtà della società per azioni – in quanto istituzione ma non organismo – e il suo essere funzionale allo sviluppo di una società capitalistica, F. DENOZZA, Quattro variazioni sul tema: contratto, impresa e società nel pensiero di Angelici, in Giur. comm., 2013, 480 ss. e in particolare 500; e ancora, si pone a favore della concezione della s.p.a. come “istituzione” (in senso debole), M. LIBERTINI, Ancora in tema di contrat- to, impresa e società. Un commento a Francesco Denozza, in difesa dello “istituzionalismo debole”, in Giur. comm., 2014, I, 669 ss. 17 Sull’adozione da parte dell’ordinamento di differenti soluzioni per diversi problemi, si richiama ancora C. ANGELICI, Rapporti contrattuali di fatto, cit., 264; ID., La società per azioni. Principi e problemi, cit., 267; e vedi anche A. BORGIOLI, La nullità delle società per azioni, cit., 252. 18 C. ANGELICI, La società nulla, cit., 230 ss.; A. BORGIOLI, La nullità delle società per azioni, cit., 276 ss., che, pur nella inconcludenza dell’operarne una reductio ad unum, rinviene l’aspetto preminente in quello funzionale, legato ad un assetto di interessi della società; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 481. 19 Va ricordato come la Direttiva, al sesto considerando, faccia riferimento all’esigenza di «garantire la certezza del diritto nei rapporti tra la società e i terzi, nonché tra i soci medesimi». Sui diversi approcci avuti nell’analisi dell’art. 2332 c.c., si richiama C. ANGELICI, Rapporti contrattuali di fatto, cit., 263 s.; sull’individuazione degli interessi tutelati dall’art. 2332 c.c. e al relativo dibattito, si veda G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 453, nonché a p. 480 ss.; in argomento anche G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 169; M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 417; ID., sub art. 2332, cit., 75; M. CAVANNA, sub art. 2332, cit., 112; M.L. VITALI, op. cit., 243; E. GINEVRA, La costituzione della s.p.a. e le altre vicende dell’organizzazione, in Diritto commerciale, a cura di M. Cian, II, Torino, 2014, 214 s.; meno di recente, ponendo l’accento sull’istanza di salvaguardare il commercio giuridico, G. AULETTA, Il contratto di società commerciale, cit., 268, nonché in Scritti giuridici, I, cit., 290; rimarca l’estrema disomogeneità degli interessi coinvolti A. BORGIOLI, La nullità delle società per azioni, cit., 276; sull’irriducibilità ad una logica unitaria, vedi E. BOCCHINI, op. cit., 180 e 184 s.; e si confrontino in argomento anche 680 © Wolters Kluwer Marco Avagliano Art. 2332 Detta istanza si esplica per lo più, volendone in tal modo operare una forse indebita massimizzazione, in alcuni dettami fondamentali, dei quali è stata rilevata l’intima coerenza di sistema 20. Tali precetti – che, in qualche misura, sulla base di quanto finora detto e come si osserverà meglio di seguito, assorbono o comunque racchiudono in nuce anche le residue disposizioni – sono per la precisione quelli secondo i quali: 1) la disciplina dettata dall’art. 2332 c.c., opera solo una volta effettuata la dovuta pubblicità (costitutiva): cui consegue che non potrà esserci società (di capitali) nulla se non iscritta21; 2) proprio in virtù di tale connotato, l’invalidità in questione, da valutarsi rapportandosi allo stato “attuale” della società 22, è sostanzialmente assimilata ad una causa di scioglimento, come tale operando 23: le osservazioni di G.B. PORTALE, op. cit., 617 ss.; ritengono che la norma tuteli la legalità di atti privati, C. MACRÌ, Contratto e persona giuridica nella società di capitali nulla, in Riv. dir. civ., 1984, I, 37; G. NICCOLINI, Interessi pubblici e interessi privati nella estinzione delle società, Milano, 1990, 119. 20 C. ANGELICI, La società nulla, cit., 183 ss.; ID., La «nullità della società per azioni» in un libro recente, cit., 185 ss.; ID., La società per azioni. Principi e problemi, cit., 268; A. BORGIOLI, La nullità delle società per azioni, cit., 251 ss. e 308 ss.; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 469 s.; contra E. BOCCHINI, op. cit., 166 s. 21 C. ANGELICI, La società nulla, cit., 116 ss. e 183 ss., ID., Rapporti contrattuali di fatto, cit., 262; ID., Le basi contrattuali della società per azioni, cit., 322 s.; ID., La società per azioni. Principi e problemi, cit., 272; M. SCIUTO, La «mancanza dell’atto costitutivo» di società per azioni, cit., 88 ss.; ID., La nullità delle società, cit., 418; ID., sub art. 2332, cit., 75; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 503 s.; e vedi anche C. IBBA, Le società legali, Torino, 1992, 100 s. 22 C. ANGELICI, La società nulla, cit., 200 ss.; ID., Rapporti contrattuali di fatto, cit., 264; ID., La società per azioni. Principi e problemi, cit., 266 s., che sottolinea la differenza di prospettive da assumere rispetto a quelle consuete negoziali, sì da denunciare l’inferenza, a fronte di differenti discipline, di problematiche diverse: «L’art. 2332 evidenzia un approccio per il quale, nella definizione stessa della fattispecie della “nullità”, non rilevano considerazioni concernenti l’intento negoziale delle parti, ma lo statuto nella sua oggettività; e nel quale, coerentemente, si prescinde da un riferimento al momento storico della stipulazione del contratto. I problemi che l’ordinamento vuole risolvere si puntualizzano, per così dire, sulla società come è, non su come è stata a suo tempo voluta». E vedi anche A. BORGIOLI, La nullità delle società per azioni, cit., 527 ss.; G. PALMIERI, Simulazione e nuova disciplina della nullità delle s.p.a., in Giur. comm., 1991, I, 83; ID., La nullità della società per azioni, cit., 486 e 566 s. 23 C. ANGELICI, La società nulla, cit., 269 ss.; ID., La costituzione della società per azioni, cit., 272; ID., La società per azioni. Principi e problemi, cit., 268 s., rilevando come assuma rilievo la posizione non di contraente, quanto invero quella di azionista; e dunque che, in caso di giudizio negativo sulla sua adeguatezza, la soluzione approntata dall’ordinamento è appunto, laddove la società per le sue attuali caratteristiche non sia in grado di operare, non quella di prendere atto © Wolters Kluwer 681 Art. 2332 Libro V - Titolo V: Delle società dal ribaltamento del principio quod nullum est nullum producit effectum discende che essa è irretroattiva24, sempre sanabile e non pregiudica gli atti compiuti e i corrispondenti effetti, con ciò privilegiando, attraverso il meccanismo sanzionatorio della liquidazione25, il profilo della salvezza dei diritti dei terzi e dell’attività sociale svolta; 3) sempre nell’ottica della certezza dei diritti e dei traffici giuridici, le cause di nullità, oltre a rivestire carattere formale e documentale26, sono quelle, e soltanto quelle previste in via “tassativa” dalla norma in commento, senza possibilità di loro estensione27. 2. Cenni dal punto di vista storico e comparatistico Da un punto di vista storico 28, può rammentarsi come prima del 1942 i nostri codici non contemplassero alcuna previsione sul tema, rimanendo la soluzione delle relative questioni affidata per lo più alle regole desumibili dagli ordinari principi negoziali29. Così non era invece per del programma negoziale originario, quanto quella di eliminarla, e dunque liquidarla; e si confrontino anche G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 169; M. AVAGLIANO, La costituzione della società per azioni, cit., 105; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 559; e L. CALVOSA, Costituzione, in AA.VV., Diritto delle società di capitali (Manuale breve), Milano, 2012, 392 ss. 24 Vedi, tra gli altri, M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 417; ID., sub art. 2332, cit., 75. 25 C. ANGELICI, La società nulla, cit., 188; ID., La «nullità della società per azioni» in un libro recente, cit., 184; ID., Le basi contrattuali della società per azioni, cit., 322, ove osserva come «il problema affrontato quando deve giudicarsi della “validità della società” riguardi essenzialmente il suo significato organizzativo: ciò risulta dalla circostanza stessa che lo strumento utilizzato per risolverlo è quello della liquidazione, uno strumento appunto che di quel significato organizzativo prende atto e si volge ad eliminarne gli esiti economico-giuridici»; e ancora ID., La società per azioni. Principi e problemi, cit., 268. 26 C. ANGELICI, La costituzione della società per azioni, cit., 206, nt. 168, nonché p. 274, ove rileva come il carattere formale delle cause di nullità appaia incompatibile con la prospettiva negoziale, ma assolutamente coerente in un’ottica di natura organizzativa. 27 C. ANGELICI, La società nulla, cit., 178 ss.; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 507 ss.; M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 421; ID., sub art. 2332, cit., 77. 28 E vedi più ampiamente, per i riferimenti storico-comparatistici: C. ANGELICI, La società nulla, cit., 19 ss.; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 460 ss.; M. SCIUTO, La «mancanza dell’atto costitutivo» di società per azioni, cit., 54 ss.; ID., La nullità delle società, cit., 415 ss.; ID., sub art. 2332, cit., 73 ss.; M.L. VITALI, op. cit., 244 ss. 29 Si veda, per tutti, T. ASCARELLI, Appunti di diritto commerciale. Società e associazioni commerciali, Roma, 1936, 86 ss.; G. AULETTA, Il contratto di società commerciale, cit., 219 ss., nonché in Scritti giuridici, I, cit., 239 ss. 682 © Wolters Kluwer Marco Avagliano Art. 2332 altri ordinamenti, quale quello germanico, che, sin dalla fine del secolo scorso30, ha appositamente provveduto a regolare detta fattispecie. Nel 1942 il legislatore italiano, sulla scorta dei dibattiti dottrinari interni, nonché di quanto previsto dall’Aktiengesetz tedesco del 1937 31, introdusse una norma apposita, l’art. 2332 c.c. appunto. Lo stesso, tuttavia, pur sancendo il fondamentale principio di liquidazione della società nulla, ancora lasciava sostanzialmente libera o quantomeno aperta l’enucleazione delle rispettive cause di invalidità32. Occorrerà attendere la novellazione compiuta dal d.p.r. 29.12.1969, n. 1127, di (pedissequo)33 recepimento dell’art. 10 della I Direttiva comunitaria 68/151/CEE, perché anche in Italia venga introdotto un principio di tassatività dei presupposti di nullità delle società per azioni 34: cui conseguì il definitivo abbandono della valutazione in termini di eccezionalità della norma35, e il suo progressivo apprezzamento quale regola cardine del diritto societario36. Se tuttavia la Direttiva comunitaria, che costituiva evidente emanazione di quanto previsto dalla legge tedesca, consentiva di selezionare anche solo alcune delle fattispecie ivi previste, è solo con la riforma del diritto societario del 2003 che il nostro ordinamento – pur mantenendo pressoché inalterata, salvo qualche piccola limatura, la precedente intelaiatura – ha provveduto ad applicare in maniera più rigorosa il principio di tassatività37. I casi di sua azionabilità sono stati ridotti dai 30 M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 415; ID., sub art. 2332, cit., 73. Per l’impostazione del problema nella dottrina tedesca, si veda C. ANGELICI, La società nulla, cit., 19 ss. 32 G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 462 ss., anche per i riferimenti al delicato dibattito, dottrinario e giurisprudenziale, dell’epoca. 33 G. FERRI, Disarmonie della legge di armonizzazione, in Riv. dir. comm., 1970, I, 167 ss. 34 C. ANGELICI, La società nulla, cit., 171 ss.; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 467 ss. 35 C. ANGELICI, La società nulla, cit., 6 ss.; ID., Rapporti contrattuali di fatto, cit., 263; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 460 e 467 s.; nel senso dell’eccezionalità, si veda A. PAVONE LA ROSA, Il registro delle imprese, Milano, 1954, 366; ed E. SIMONETTO, La nuova stesura dell’art. 2332 e la società di capitali irregolare, cit., 339. 36 Per una valutazione dell’art. 2332 c.c. relativa a quanto da esso positivamente previsto, in particolare al suo disporre la “sanzione” della liquidazione, si rimanda a C. ANGELICI, La società nulla, cit., 188; ID., La costituzione della società per azioni, cit., 272; ID., La società per azioni. Principi e problemi, cit., 268, nt. 143. 37 E vedi sul punto, tra gli altri, G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 524 ss.; M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 421; ID., sub art. 2332, cit., 78. 31 © Wolters Kluwer 683 Art. 2332 Libro V - Titolo V: Delle società precedenti otto ai tre attuali, previa eliminazione di quelli considerati poco frequenti nella pratica o comunque di difficile interpretazione 38. Volendo invece volgere velocemente lo sguardo ad alcuni tra i principali sistemi europei, possiamo notare come l’evoluzione degli stessi sia stata differente, anche se il quadro complessivo, ad esito del recepimento di quanto imposto dalla I Direttiva, appare ad oggi, tutto sommato, tra sfumature varie, maggiormente convergente. E dunque in Germania, la cui disciplina, come rilevato, ha chiaramente ispirato quella comunitaria, ritroviamo, ferma restando la conseguenza della liquidazione della società, ben scolpita la regola della tassatività («Auf andere Grunde kann die Klage nicht gestutzt werden»: § 275, 1° co., ultimo inciso dell’Aktiengesellschaft 39), nonché una particolare restrizione delle cause di nullità (mancata indicazione di capitale e oggetto sociale e illiceità di quest’ultimo); oltre alla limitazione della relativa legittimazione attiva solo a soci, amministratori e membri del consiglio di sorveglianza, e ad un termine di prescrizione per il proponimento dell’azione di soli tre anni (§ 275, 3° co., AktG). In Inghilterra difetta invece una vera e propria disciplina in materia, venendo giustificata detta lacuna sulla base dell’assunto che il vigente sistema di controllo, alla luce anche della minuziosa elencazione di requisiti costitutivi, sia tale da impedire ad eventuali vizi di nullità di superare la fase di incorporazione (artt. 9-16 del Company’s Act del 2006). Ne è riprova la Conclusive Evidence Rule, che si rinveniva alla s. 13(7) del Company Act del 1985, secondo la quale, una volta rilasciato il certificate of incorporation dal Registrar of Companies, una società era tale, e dunque non se ne poteva dichiarare la nullità. In Francia la disciplina è contenuta agli artt. L 235-1 ss. del Code des Sociétés, che nel sancire un marcato distacco dalle cause di nullità del Code civile, afferma che la nullità della società (o di un atto che ne modifica lo statuto) possa risultare solo da una disposizione prevista dal 38 In particolare, sono state espunte dal sistema le ipotesi relative alla mancanza dell’atto costitutivo, all’inosservanza del versamento dei decimi, all’incapacità dei soci fondatori e alla mancanza di loro pluralità: vedi, per tutti, M. AVAGLIANO, La costituzione della società per azioni, cit., 105. 39 Sulla legge azionaria tedesca si consultino P. AGSTNER, F. BORDIGA, Legge sulle società per azioni della Repubblica federale tedesca, Milano, 2014, in particolare 420 ss. 684 © Wolters Kluwer Marco Avagliano Art. 2332 suddetto codice o dalle leggi sui contratti. Si puntualizza comunque che le società per azioni e a responsabilità limitata non possano essere invalidate per vizi del consenso o per incapacità, salvo il caso in cui investano tutti i soci fondatori. La nullità è sanabile (anche d’ufficio), può essere azionata da chiunque ne abbia interesse e si prescrive decorsi tre anni dalla sua conoscenza (art. L. 235-9). Una volta emessa la relativa sentenza, si apre la fase di liquidazione, a norma del Chapitre VII sullo scioglimento delle società (art. L 235-10). In Spagna il riferimento è al Texto refundido de la Ley de sociedades de capital, approvato con r.d.l. 2.7.2010, n. 1, che unifica quanto previsto dalla Ley de sociedades anònimas e dalla Ley de sociedades de responsabilidad limitada. Si prevede un elenco tassativo di cause di nullità (art. 56), dal cui accertamento mediante sentenza discende la liquidazione della società, fatti comunque salvi i diritti dei terzi (art. 57). 3. I rapporti con la disciplina degli artt. 1418 ss. c.c. L’art. 2332 c.c., si è detto, mostra con nitidezza le divaricazioni sussistenti tra il diritto comune dei contratti le regole proprie dell’ordinamento societario, palesando al contempo, nel porsi a loro ideale guado, le istanze sottese all’una e all’altra disciplina, con la centralità che riveste nella seconda il fenomeno dell’impresa collettiva come attività 40. Si comprende allora perché si ritenga, in maniera pressoché pacifica 41, applicabile la disciplina desumentesi dagli artt. 1418 ss. c.c. – ivi 40 Si consenta di rinviare su detta tematica, anche per ulteriori riferimenti, a M. AVAGLIANO, sub art. 2247, cit., § 1.4. 41 C. ANGELICI, La costituzione della società per azioni, cit., 271; ID., La società per azioni. Principi e problemi, cit., 274; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 504 s.; e già ID., Conferimenti immobiliari ed invalidità nelle società di persone, in Riv. società, 2002, 1438, nt. 122; M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 418 s.; ID., sub art. 2332, cit., 75 s.; G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 168; M. BERTUZZI, op. cit., 100, che sottolinea l’estrema ipoteticità dell’utilizzo in detti ambiti, anche a fronte, oltre che dei ristretti termini, della regola posta dall’art. 2331, 4° co., c.c.; A. BERTOLOTTI, op. cit., 671; L. CALVOSA, Costituzione, cit., 393; G. CAPO, La società per azioni, cit., 165 s.; E. GINEVRA, La costituzione della s.p.a. e le altre vicende dell’organizzazione, cit., 214; in giurisprudenza, Cass., 14.5.1992, n. 5735, in Giur. comm., 1993, II, 465 s., con nota di C. F. GIAMPAOLINO, Note in tema di simulazione di società cooperativa. © Wolters Kluwer 685 Art. 2332 Libro V - Titolo V: Delle società comprese dunque le regole di cui all’art. 1419, 2° co., c.c. 42, in tema di invalidità parziale, e agli artt. 1420 e 1446 c.c. in tema di contratti plurilaterali 43 – al contratto di società e ai rapporti che dallo stesso derivano solo sino al momento in cui non si sia perfezionato il procedimento di costituzione con l’intervenuta iscrizione presso il Registro delle imprese. Mentre invece, come già rilevato, una volta iscritta la società, ad essa risulterà riferibile in toto quanto prescritto dall’art. 2332 c.c. Ne consegue che, una volta adempiuta la corrispondente pubblicità, l’invalidità della singola partecipazione, anche se essenziale, non potrà più in alcun modo riverberarsi nei riguardi dell’intera società 44. È l’ordinamento dunque ad individuare in maniera oggettiva il rapporto qualificabile come società (di capitali), e a rendere di conseguenza irrilevante la volontà dei privati e il loro animus 45. Più in generale i vizi che andranno a colpire singole clausole dell’atto costitutivo 46 non potranno più riflettersi sulla tenuta del contratto sociale, che dunque permarrà valido e integro pur in presenza, ad esempio, di una clausola di etero-destinazione degli utili47; ovvero dell’intervenuto annullamento di una partecipazione (fon42 Sull’operatività dell’art. 1419 c.c., anche successivamente all’iscrizione della società presso il Registro delle imprese, quando la nullità non si estende all’intero contratto sociale, vedi ancora Cass., 14.5.1992, n. 5735, cit., 465 s. 43 C. ANGELICI, La società nulla, cit., 207 s.; ID., La società per azioni. Principi e problemi, cit., 263, che rileva come detto carattere consegua alla rilevanza del principio di tassatività; M. SCIUTO, P. SPADA, Il tipo della società per azioni, in Tratt. Colombo-Portale, 1*, Torino, 2004, 13 s.; G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 172; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 510. Ritiene non inconcepibile la prospettabilità di un’azione di rescissione (per lesione), e financo di risoluzione, M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 419; ID., sub art. 2332, cit., 76. 44 C. ANGELICI, La società nulla, cit., 244 ss.; ID., La società per azioni, cit., 263; G. MARASÀ, Le società, cit., 128; G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 172; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 510; M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 436 s.; ID., sub art. 2332, cit., 88 s.; A. BERTOLOTTI, op. cit., 671, nt. 218; e vedi tuttavia G.B. PORTALE, op. cit., 615 ss. 45 C. ANGELICI, La società per azioni, cit., 264, che osserva come «il giudizio di “essenzialità”, quello che potrebbe condurre ad una caducazione dell’intera operazione, non viene svolto nella prospettiva individuale dell’intento di chi vi partecipa, bensì in quella della legge, allora in termini necessariamente generali e oggettivi». 46 Con l’eccezione, si vedrà, di quanto previsto dall’art. 2332, 1° co., n. 2, c.c. relativo all’illiceità dell’oggetto sociale. 47 Sulla quale, vedi antecedentemente alla novella del 2003, tra gli altri: M. AVAGLIANO, G. FERRI jr., Società per azioni e clausola di eterodestinazione della quota di liquidazione, Studio n. 1446, approvato dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato il 24.2.1998, in C.N.N., Studi e materiali, 6.1, 1998-2000, Milano, 2001, 20 s. 686 © Wolters Kluwer Marco Avagliano Art. 2332 damentale) a ragione dell’accertata incapacità del relativo socio ovvero per altra causa48. Il che non significa, d’altra parte, consegnare ad un vuoto di tutela detti ambiti, e gli altri che potranno eventualmente riscontrarsi, quanto semmai giocoforza affidarsi, ferma restando l’intangibilità dell’attività comunque compiuta, ad ulteriori rimedi. Quali, per rimanere agli esempi fatti, e scartata la possibilità di una riqualificazione del contratto di società di capitali49, la sostituzione automatica di clausole con quelle ordinariamente previste dalla legge (art. 1429, 2° co., c.c.) 50; ovvero la dichiarazione di scioglimento per impossibilità di conseguimento dell’oggetto o di funzionamento (art. 2484, 1° co., n. 2 e 3, c.c.) 51; oltre a quello più in generale risarcitorio 52. Si esclude dunque, per lo più, che si possa far valere la simulazione 48 L’invalidità della singola partecipazione non assumerà rilievo ai fini dell’art. 2332 c.c., dal quale, va poi ricordato, è stato oltretutto espunta, in seguito alla novella del 2003, l’incapacità di tutti i soci fondatori (art. 2332, 1° co., n. 7, c.c., nel testo previgente): vedi anche M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 436 s.; ID., sub art. 2332, cit., 88 s. E per l’affinità con la situazione derivante dall’esercizio della revocatoria del conferimento, e le conseguenti istanze di tutela comunque da salvaguardare, si confronti G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 512 s.; si rinvia in argomento anche a M. AVAGLIANO, sub art. 2247, cit., § 2.2. 49 Le decisioni giudiziali erano state, in un primo e più risalente periodo, favorevoli alla ravvisabilità di un procedimento di riqualificazione del tipo: si vedano Cass., 14.10.1958, n. 3251, in Giur. it., 1959, I, 1, 665 ss.; e, soprattutto, Cass., 23.2.1984, n. 1296, in Giur. comm., 1984, II, 709, con nota di I. MENGHI, Conversione della società o nullità della clausola incompatibile col tipo? La giurisprudenza di legittimità, anche sulla scorta delle riflessioni compiute dalla dottrina, ha di seguito mutato radicalmente avviso: Cass., 10.12.1996, n. 10970, in Giur. it., 1997, I, 1, 1519 ss., con nota di S. LUONI, Note in tema di qualificazione ed interpretazione dell’atto costitutivo di una società di capitali; nonché in Giur. comm., 1998, II, 31 ss., con nota di M. SCIUTO, La clausola statutaria atipica di s.p.a. fra «mancanza» e «nullità parziale» dell’atto costitutivo. 50 A. BERTOLOTTI, op. cit., 688, il quale peraltro ritiene che ove detta opera di sostituzione risulti impossibile, la società dovrà essere ritenuta inesistente; il che peraltro si pone in evidente contrasto con una visione rigorosa – alla luce di quanto desumibile, anche a livello interpretativo, dalla I Direttiva (art. 11) – del precetto di tassatività delle cause di invalidità di cui all’art. 2332 c.c.; e vedi anche C. ANGELICI, La società nulla, cit., 207 s.; nonché M. SCIUTO, P. SPADA, op. cit., 14 ss.; di recente anche M. MALTONI, P. SPADA, L’impresa start up innovativa costituita in società a responsabilità limitata, in Riv. notariato, 2013, I, 1118 s.; più indietro nel tempo, G. AULETTA, Il contratto di società commerciale, cit., 255, nonché in Scritti giuridici, I, cit., 275. 51 G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 172. 52 Vedi ancora A. BERTOLOTTI, op. cit., 689. © Wolters Kluwer 687 Art. 2332 Libro V - Titolo V: Delle società della società53, sia per il contrasto che si creerebbe con quanto ormai formalmente iscritto presso il Registro delle imprese, sia, alla luce anche del notevole restringimento delle cause di nullità operato dalle ultime modifiche normative, per l’estraneità all’elenco tassativo dell’art. 2332 c.c. 54. Viene a questo punto da chiedersi cosa residui dell’ordinaria disciplina in tema di nullità dei contratti. Parrebbe, come si è già detto, ben poco 55. Innanzitutto il precetto dell’imprescrittibilità (art. 1422 c.c.) 56; e quindi – ma il punto non è assolutamente pacifico – la legittimazione, di chiunque vi abbia un interesse (non generico), anche se non socio 57, 53 Nel rinviare a M. AVAGLIANO, sub art. 2247, cit., § 1.3, per più ampi riferimenti, si può rammentare come non ritengono, tra gli altri, che possa esser fatta valere la simulazione di una società iscritta: C. ANGELICI, La società nulla, cit., 260 s.; ID., Note in tema di interposizione fittizia e società di capitali, in Giur. comm., 1976, II, 683 ss. (in nota a T. Roma, 19.11.1975); e P. ABBADESSA, Nullità della società per mancanza dell’atto costitutivo (art. 2332, n. 1, cod. civ.), in Riv. dir. comm., 1974, II, 174 s.; G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 171, nt. 53; G. PALMIERI, Simulazione e nuova disciplina della nullità delle s.p.a., cit., 61 ss. In giurisprudenza negano rilievo alla simulazione, in particolare se relativa a società di capitali iscritte presso il Registro delle imprese, più di recente: Cass., 16.4.2003, n. 6100, in Soc., 2003, 1353; Cass., 28.4.1997, n. 3666, in Giur. comm., 1998, II, 193 ss., con nota di R. GUIDOTTI, Questioni in tema di simulazione e società di capitali; nonché ibidem, 443 ss., con nota di M. CIAN, Società di mero godimento tra azione in simulazione e Durchgriff, cit. 54 Che hanno condotto all’esclusione delle cause di cui ai nn. 1) e 8) del previgente testo. Si sono posti a favore della simulazione nelle società, tra gli altri: P. GRECO, Le società di «comodo» e il negozio indiretto, in Riv. dir. comm., 1932, I, 766 ss.; M. GHIDINI, Società personali, Padova, 1972, 73 ss. e 721 s.; G. MARASÀ, Le società senza scopo di lucro, Milano, 1984, 571 ss. e 612 ss.; ID., Le società, cit., 206 s., che faceva rientrare tuttavia la simulazione nell’ipotesi, ora soppressa, di “mancanza dell’atto costitutivo” (art. 2332, 1° co., n. 1, nel previgente testo). In giurisprudenza si vedano, tra le altre: Cass., 20.6.2000, n. 8368, in Soc., 2001, 55 ss.; Cass., 20.3.1997, n. 2465, in Giur. it., 1998, I, 90 ss., con nota di S. LUONI, op. cit.; Cass., 1.12.1987, n. 8939, in Giur. comm., 1988, II, 495 ss., con nota di E. IOZZELLI, S.p.a. simulata e comunione dissimulata; in Giust. civ., 1988, I, 1246 ss.; in Riv. dir. comm., 1989, II, 159, con nota di G. MARASÀ, Comunione di mero godimento in forma di società per azioni, simulazione e nullità, cit. 55 G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 172. 56 C. ANGELICI, La società nulla, cit., 212, nt. 176, e 279 s.; A. BORGIOLI, La nullità delle società per azioni, cit., 488; G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 172; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 459 e 573 s.; M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 434; ID., sub art. 2332, cit., 87. 57 Negano la legittimazione di soggetti (e interessi) esterni alla società C. ANGELICI, La società nulla, cit., 278 s., ID., La costituzione della società per azioni, cit., 279; ID., La società per azioni. Principi e problemi, cit., 269, nt. 144, sulla base del rilievo “corporativo” degli atti coin- 688 © Wolters Kluwer Marco Avagliano Art. 2332 a farla valere; secondo alcuni, addirittura, anche d’ufficio (art. 1421 c.c.) 58. 4. L’art. 2332 c.c. e le società di persone 59 Proprio l’asserita deviazione dai principi di diritto comune consente di operare riflessioni di più ampio raggio, in tal modo coinvolgendo enti che, seppur non definibili come società per azioni (e di capitali), volti, dato confermato dalla disciplina intra-societaria della sanatoria di cui al 5° comma; A. BORGIOLI, La nullità delle società per azioni, cit., 285 e 479 ss.; ID., Art. 2332 c.c.: pubblico ministero con licenza d’agire?, in Giur. comm., 1979, II, 744 ss. (in nota a T. Milano, 18.7.1977); V. SALAFIA, L’invalidità dei controlli sugli atti societari e il regime delle impugnazioni, in Soc., 2001, 9 (sebbene fosse in origine meno restrittivo: ID., Il procedimento per la dichiarazione di nullità delle società di capitali, in Soc., 1983, 1367). Si pongono invece per lo più a favore di tale estensione, in quanto non è del tutto negabile un interesse ad agire dei terzi – da intendersi non quale “generalità”, ma come quelli in qualche misura contatto con la società – ad evitare la persistenza di una struttura “viziata”: E. BOCCHINI, op. cit., 177 s.; G. NICCOLINI, op. cit., 116; M. BERTUZZI, op. cit., 94; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 459 e 569 ss., con particolare riguardo oltre che ai soci e ai titolari di strumenti finanziari diversi dalle azioni, agli amministratori, ai sindaci nonché ai creditori particolari del socio; G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 172; M. SCIUTO, La nullità della società, cit., 435 s.; ID., sub art. 2332, cit., 87 s.; e già ID., La «mancanza dell’atto costitutivo» di società per azioni, cit., 229 ss., nt. 151, richiamando anche il noto caso Marleasing, C. Giust. CE, 13.11.1990, C-106/89, in Racc. Corte Giust., 1990, I, 4135 ss.; in Foro it., 1992, IV, 173 ss., con nota di L. DANIELE, Novità in tema di efficacia delle direttive comunitarie non attuate; e in Soc., 1991, 179 ss., con nota di G. DI MARCO, Applicazione delle direttive negli stati membri, che non si oppose all’azione promossa da un creditore di un socio; e si veda anche G. FERRI, Le società, cit., 901; in giurisprudenza anche Cass., 12.4.2000, n. 4657, in Vita notarile, 2000, I, 1064 ss.; A. Milano, 15.2.1994, in Soc., 1994, 625 ss., con nota di R. AMBROSINI, Società per azioni: soggetti legittimati all’esercizio dell’azione di nullità. Dubbi sono poi sorti sulla legittimazione del pubblico ministero; tra gli altri, rimangono di contrario avviso: C. ANGELICI, La costituzione della società per azioni, cit., 278; A. BORGIOLI, Art. 2332 c.c.: pubblico ministero con licenza d’agire?, cit., 744 ss.; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 572 s.; mentre la accettano: V. SALAFIA, Il procedimento per la dichiarazione di nullità delle società di capitali, cit., 1367, sebbene appaia più dubitativo in ID., L’invalidità dei controlli sugli atti societari e il regime delle impugnazioni, cit., 9; T. Milano, 18.7.1977, in Giur. comm., 1979, II, 744 ss., con nota di A. BORGIOLI, Art. 2332 c.c.: pubblico ministero con licenza d’agire?, cit.; e vedi anche, incidentalmente, T. Torino, 30.5.1983, in Giur. it., 1984, I, 2, 203 ss.; e in Riv. notariato, 1983, II, 969 ss. 58 G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 172; e G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 573, che peraltro rammenta come la stessa sia ammessa solo quale motivo di rigetto della pretesa di chi abbia agito in giudizio, e non quale “ultra petita”; in tal senso Cass., 8.1.2000, n. 123, in Studium iuris, 2000, 1135 ss., con nota di M. Girolami; contra C. ANGELICI, La costituzione della società per azioni, cit., 278. 59 Detta tematica è stata esaminata più in dettaglio in M. AVAGLIANO, sub art. 2247, cit., §§ 5.1-5.3, cui dunque si consenta di rinviare anche per ulteriori riferimenti. © Wolters Kluwer 689 Art. 2332 Libro V - Titolo V: Delle società possano alle stesse venire accomunati, in virtù della loro qualificazione in termini di fenomeni associativi organizzati per lo svolgimento di un’attività economica60. Non desta stupore allora l’ampio dibattito sorto in materia di società di persone, proprio in materia di nullità delle stesse, e la molteplicità di opinioni date a sua soluzione61. Non sfugge d’altra parte come in dette società, la diversa rilevanza del dato formale dell’iscrizione presso il Registro delle imprese induce a prendere in considerazione anche quello effettuale del concreto svolgimento della relativa attività 62; sicché non può omettersi il duplice significato che, anche ai fini applicativi, dette società assumono, al contempo, di “rapporto obbligatorio ed individualistico”, da un lato, e di “fenomeno organizzativo e collettivo”, dall’altro63. Ne consegue come possa, nei riguardi di tali enti, condividersi l’idea che, più che di diretta o analogica operatività del disposto dell’art. 2332 c.c. 64, si esprime in termini di applicazione di (alcuni dei) principi ad esso immanenti, anche o comunque, come in maniera più raffinata è stato sostenuto, in virtù di quell’affinità ideologica di temi intercorrente tra società di capitali e di persone 65. E, primariamente, di quello di conservazione dell’attività svolta, da reputarsi comunque confacente a tutte le società e, più in generale, a tutti gli enti associativi con attività esterna 66. Costituisce dunque regola comune agli stessi che 60 Il richiamo in argomento è alla nota opera di P. FERRO-LUZZI, op. cit. C. ANGELICI, La società nulla, cit., 289 ss.; ID., Rapporti contrattuali di fatto, cit., 265. 62 C. ANGELICI, Rapporti contrattuali di fatto, cit., 265; ID., La società nulla, cit., 343. 63 C. ANGELICI, Rapporti contrattuali di fatto, cit., 267. 64 Reputano non eccezionale la disciplina prevista dall’articolo in esame A. AMATUCCI, Società e comunione, Napoli, 1971, 271 ss.; G. PRESTI, M. RESCIGNO, Corso di diritto commerciale, II, Società, Bologna, 2011, 28 s.; e vedi già L. MOSSA, Trattato del nuovo diritto commerciale, II, Società di persone, Padova, 1952, 381, rilevando affinità nelle radici giuridiche tra nullità e scioglimento; ma per l’inestensibilità alle società non persone giuridiche, G. ROMANO PAVONI, op. cit., 623. 65 Si mostra scettico nei riguardi dell’idea che l’art. 2332 c.c. costituisca una norma generale per tutti i fenomeni associativi, C. ANGELICI, La società nulla, cit., 289; e si confronti sul punto anche M. AVAGLIANO, sub art. 2247, cit., § 5.3. 66 Si leggano, pur se con diverse linee di pensiero: C. ANGELICI, La società nulla, cit., 286 ss. e 381 ss.; P. FERRO-LUZZI, op. cit., 362; R. GUGLIELMO, La nullità del contratto di società di persone, in Riv. notariato, 2005, I, 94 ss.; G. MARASÀ, Le società, cit., 36 ss.; G. COTTINO, Considerazioni sulla disciplina dell’invalidità del contratto di società di persone, in Riv. dir. civ., 1963, I, 301; ID., Diritto societario, Padova, 2011, 132 ss.; G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 71 s. In giurisprudenza, si vedano: Cass., 2.4.1999, n. 3166, in Giust. civ. mass., 1999, 741; Cass., 19.1.1995, n. 565, in Giur. it., 1996, I, 1, 1165 ss., con nota di G. Cottino; in Riv. dir. comm., 1996, II, 35 ss.; in Foro it., 1997, I, 1, 924 s.; in Soc., 1995, 1041 ss., con nota di P. MESSINA, Ef61 690 © Wolters Kluwer Marco Avagliano Art. 2332 l’accertata invalidità dischiuda, in misura analoga all’intervento di una causa di scioglimento, un procedimento di liquidazione del patrimonio risultante a seguito all’attività svolta e dunque di definizione dei rapporti passivi – prima ancora che di quelli attivi – e in particolare di quelli posti in essere con i terzi 67. In materia di società di persone sono sorte alcune perplessità anche relativamente all’operatività della sanatoria di cui al 5° comma dell’art. 2332 c.c. Non si crede tuttavia che possa effettivamente contestarsi una siffatta facoltà: dovrebbe essere consentito in tal modo pure alle società di persone, con l’eliminare o comunque sanare quanto abbia dato origine alla nullità, di perdurare secondo l’originaria conformazione68. Sarà comunque necessario a tali fini, di regola e dunque salva diversa disposizione di legge o del contratto (art. 2252 c.c.), l’intervento di tutti gli attuali componenti della compagine sociale. Da escludersi invece è l’applicazione alle società di persone della restrizione delle ipotesi di nullità, e dunque in conseguenza dell’operatività del principio di tassatività (art. 2332, 1° co., c.c.). 5. L’elenco tassativo di cause di nullità Si è visto come il legislatore italiano, conformandosi sempre più ai dettami comunitari, sia giunto infine, onde conferire maggior risalto al- fetti della nullità del contratto costitutivo di società di persone; in Riv. notariato, 1995, II, 1530 ss.; e in Notariato, 1995, 359 ss., con nota di M. MALTONI, Società di fatto, conferimento immobiliare e nullità della società. 67 A conferma della sopra evidenziata capacità espansiva, quasi trans-tipica, (di parte) dei precetti posti alla base dell’art. 2332 c.c., possono addursi anche alcuni indici normativi, rinvenibili in ambiti diversi: e dunque, le norme in tema di invalidità dell’atto di trasformazione (art. 2500 bis c.c.), di fusione (art. 2504 quater c.c.) e di scissione societaria (art. 2504 quater c.c., richiamato dall’art. 2506 ter c.c.); la peculiare disciplina dell’invalidità del G.E.I.E. (art. 8, d.lg. 23.7.1991, n. 240); nonché quanto disposto in tema di contratti di lavoro in violazione di legge (art. 2126 c.c.). Spunti di particolare interesse sono poi offerti dalla disciplina della società tra avvocati, regolata proprio, se non diversamente disposto, dalle norme della società in nome collettivo, secondo cui la dichiarazione di nullità del relativo contratto costitutivo non pregiudica infatti l’efficacia degli atti compiuti in nome della società e nella relativa sentenza devono essere nominati i liquidatori (art. 20, d.lg. 2.2.2001, n. 96). E si veda sul punto anche G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 455 e 494 ss. 68 G. PALMIERI, Conferimenti immobiliari ed invalidità nelle società di persone, cit., 1446 ss.; G. GENTILE, Dall’invalidità della società personali all’invalidità degli enti associativi, in Riv. dir. comm., 2004, I, 777; C. MOTTI, op. cit., 68; G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 72. © Wolters Kluwer 691 Art. 2332 Libro V - Titolo V: Delle società la tutela della certezza dei diritti e dei traffici giuridici, ad una drastica riduzione delle cause di nullità, che oggigiorno, una volta iscritta la società, può essere pronunciata, come recita il testo di legge (art. 2332, 1° co., c.c.), «soltanto nei seguenti casi: 1) mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico; 2) illiceità dell’oggetto sociale; 3) mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale». Risulta evidente, quasi percettibile, come le poche ipotesi prese in considerazione ai fini della nullità, circoscritte ormai a meri vizi del solo atto costitutivo, configurino eventualità di difficile se non addirittura improbabile accadimento, come lo stesso dato empirico può dimostrare 69. Si conferma la concezione secondo cui il diritto societario tenda a rifuggire dai (comuni) rimedi dissolutori di facile usufruibilità da parte di singoli agenti a discapito del sistema in cui gli stessi operano70. Non a caso l’esplicazione del suddetto principio di tassatività costituisce una delle peculiarità più rilevanti rispetto all’ordinaria disciplina civilistica; da cui discendono, anche in virtù del lungo iter che ne ha caratterizzato la corrente affermazione 71, conseguenze di non lieve rilievo. In primis, che non è possibile pervenire alla pronuncia di invalidità per cause diverse da quelle dalla stessa norma enunciate. Cui consegue, da un lato, che la sua applicazione dovrà essere quanto mai rigorosa, dovendosi le medesime cause interpretarsi in modo formale e restrittivo 72: in tal modo negandosi l’utilizzo di procedimenti analogici o di natura estensiva. Dall’altro che al di fuori di dette ipotesi non potranno pro- 69 Si confronti G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 470, il quale rammenta come la giurisprudenza in rarissimi casi abbia ritenuto di dichiarare invalida una società e comunque, quando è accaduto, non ha fatto ricorso all’art. 2332 c.c.: Cass., 1.12.1987, n. 8939, cit., 495 ss. 70 Vedi per tutti C. ANGELICI, La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale, cit., 120 ss. 71 G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 169. 72 Per tutti G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 170. 692 © Wolters Kluwer Marco Avagliano Art. 2332 spettarsi situazioni ulteriori 73 che, sotto l’egida di una diversa qualificazione, quale ad esempio quella dell’inesistenza, conducano comunque al risultato di inficiare l’intera società. In tal senso è l’opinione prevalente 74, forte anche del chiaro dettato dell’art. 11 della I Direttiva, a mente del quale «fuori di questi casi di nullità, le società non sono soggette ad alcuna causa di inesistenza, nullità assoluta, nullità relativa o annullabilità»: formulazione che, anche se non recepita nel testo dell’art. 2332 c.c., viene ritenuta sicuramente applicabile in chiave quantomeno interpretativa 75. 6. Le singole cause di nullità La riforma del 2003 ha dunque provveduto ad eliminare dal testo dell’articolato quelle ipotesi considerate di difficile realizzazione o comunque recanti in sé un portato di nebulosità tale da compromettere una efficace esplicazione del principio di tassatività 76: si pensi all’ipotesi della “mancanza dell’atto costitutivo”, che tante perplessità aveva creato in dottrina, sì da far accostare ad una effettiva insussistenza dell’atto costitutivo, anche una sua inadeguatezza “giuridica” 77. 73 E si veda G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 520 s., per i rapporti con la disciplina Antitrust di cui alla l. 10.10.1990, n. 287, e per l’esclusione dell’operatività della sanzione della nullità per i casi ivi regolati. 74 C. ANGELICI, La società nulla, cit., 179 ss.; ID., La «nullità della società per azioni» in un libro recente, cit., 184 s.; A. BORGIOLI, La nullità delle società per azioni, cit., 358; G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 171; M. SCIUTO, La nullità della società, cit., 421; ID., sub art. 2332, cit., 77. 75 Sulla questione in esame, e più in generale della incidenza diretta, in particolare a fini interpretativi, del contenuto delle Direttive comunitarie, si vedano, tra gli altri: E. SIMONETTO, La nuova stesura dell’art. 2332 e la società di capitali irregolare, cit., 338 s.; G. ABBADESSA, Diritto interno e direttiva comunitaria a proposito dell’art. 23836, in Giur. comm., 1977, II, 179 ss. (in nota a C. Giust. CE, 12.11.1974, C-32/74); F. D’ALESSANDRO, Contratto sociale simulato e «superamento» della personalità giuridica, cit., 1202 s.; M. SCIUTO, La «mancanza dell’atto costitutivo» di società per azioni, cit., 12; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 471 s. e 507 s., che richiama anche C. cost., 8.6.1984, n. 170, in Foro it., 1984, I, 2, 2062, con nota di A. TIZZANO, La Corte costituzionale e il diritto comunitario: vent’anni dopo …; e si veda anche, specificatamente sul punto, il già richiamato caso Marleasing, C. Giust. CE, 13.11.1990, C106/89, cit.; vedi anche, sebbene con posizione più sfumata, R. WEIGMANN, L’interpretazione del diritto societario armonizzato nell’Unione Europea, in Contratto e impresa Europa, 1996, 495 ss. 76 In tal senso anche la Relazione al d.lg. 17.1.2003, n. 6, in Riv. società, 2003, 115. 77 Tale da aprire lo spazio ad un giudizio di conformità, delle regole concretamente disposte © Wolters Kluwer 693 Art. 2332 Libro V - Titolo V: Delle società Volendo passare in rassegna quelle attuali, può evidenziarsi come le stesse concernano situazioni o presupposti macroscopici, ritenuti dunque dall’ordinamento di particolare rilievo ai fini della sussistenza di una società per azioni. 1) La mancanza dell’atto pubblico. La legge si riferisce, con tutta evidenza, all’eventualità che la società venga iscritta presso il Registro delle imprese senza avere a proprio fondamento un atto pubblico notarile, o perché esso sia carente di tale forma o perché addirittura inesistente78. Detta ipotesi appare particolarmente remota, ma comunque non impossibile, complice magari l’attuale procedura telematica di deposito presso il Registro delle imprese. Ad essa va affiancata quella dell’atto pubblico redatto da pubblico ufficiale incompetente o incapace79, nonché di quello privo di suoi elementi essenziali o comunque redatto violando le prescrizioni formali di legge rilevanti per la sua formazione (in primis l’art. 51 della legge notarile 16.2.1913, n. 89) 80. Discorso a parte merita quello relativo alla vexata al tipo addotto: si vedano sul punto C. ANGELICI, La società nulla, cit., 264 ss.; e, con impostazioni diverse, anche G. MARASÀ, Le società senza scopo di lucro, cit., 576; E. BOCCHINI, op. cit., 186 ss.; M. SCIUTO, La «mancanza dell’atto costitutivo» di società per azioni, cit., 187 ss. Si vedano in argomento, G. PALMIERI, Simulazione e nuova disciplina della nullità delle s.p.a., cit., 77 ss.; ID., La nullità della società per azioni, cit., 524 ss.; M.L. VITALI, op. cit., 248 ss.; A. BERTOLOTTI, op. cit., 674. 78 M. SCIUTO, La nullità della società, cit., 422 s.; ID., sub art. 2332, cit., 79; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 531; A. BERTOLOTTI, op. cit., 675. Sulla considerazione unitaria con lo statuto si confronti, oltre ai riferimenti di seguito compiuti in tema di sua (omessa) lettura, M.L. VITALI, op. cit., 251. 79 A. BORGIOLI, La nullità delle società per azioni, cit., 366; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 531; M. MALTONI, sub art. 2332, cit., 83; A. BERTOLOTTI, op. cit., 675; M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 422 ss.; ID., sub art. 2332, cit., 79. 80 Vedi sul punto G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 531 ss., che appunto considera estranei all’ambito applicativo dell’art. 2332 c.c. i vizi e le anomalie non attinenti alla sua forma di atto pubblico; e M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 422, e ID., sub art. 2332, cit., 78, per il riferimento alle sole irregolarità dell’atto pubblico che rilevano a pena di nullità; si veda anche M. MALTONI, sub art. 2332, cit., 83. Secondo U. MORERA, Dall’“omologazione” del tribunale all’“omologazione” del notaio: prime riflessioni sull’art. 32, legge 340/2000, in Riv. notariato, 2001, 298, sembrerebbe rientrare nella norma in esame il mancato assolvimento da parte del Notaio del controllo di conformità; opinione negata, correttamente, sulla base del principio di tassatività, da G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 532 ss. Va rammentato come d’altra parte si sia dubitato se l’atto pubblico configurasse o meno dato formale ad substantiam della stipulazione dell’atto costitutivo o della conseguente pubblicità. 694 © Wolters Kluwer Marco Avagliano Art. 2332 quaestio della lettura dello statuto da parte del Notaio, la cui omissione – similmente a come riteneva parte della dottrina e della giurisprudenza anteriormente alla riforma del 2003 81, oltre che alla migliore prassi Questione risolta, per parte della dottrina, nel primo senso: G. FERRI, Delle società, cit., 37; ID., Le società, cit., 137 e 874; E. BOCCHINI, op. cit., 199 ss.; G. COTTINO, Considerazioni sulla forma del contratto di società, cit., 287 ss.; G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 155; A. BARBA, op. cit., 71; A. BERTOLOTTI, op. cit., 617. Sebbene non manchino poi importanti voci di dissenso: C. ANGELICI, La società nulla, cit., 237 ss.; ID., La costituzione della società per azioni, cit., 277 s.; ID., La società per azioni, cit., 268, nt. 142; nonché, con più specifico riferimento alla tematica del preliminare di costituzione di società, e alla correlata forma, già ID., Sulla forma del contratto preliminare di società (in nota ad A. Milano, 9.5.1967), in Riv. dir. comm., 1968, II, 139 ss.; ID., Sulla forma del contratto preliminare di società: vent’anni dopo (in nota a Cass., 18.1.1988, n. 321), in Giur. comm., 1988, II, 321 ss.; P. SPADA, La tipicità delle società, cit., 471; G. MARASÀ, Le società, cit., 285 s., sull’assunto che la nullità della società è cosa diversa dalla nullità dell’atto costitutivo; A. BORGIOLI, Il contratto preliminare di società, in Riv. società, 1982, 445 ss.; ID., La forma del contratto preliminare di società di capitali, in AA.VV., Impresa e tecniche di documentazione giuridica. I. La fase costitutiva dell’impresa, Milano, 1990, 197 ss. Per una recente ricognizione sull’argomento, si legga G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 534 ss.; in tema di preliminare di società e problematiche di forma, si rinvia anche a M. AVAGLIANO, sub art. 2247, cit., §§ 5.1-5.3. In giurisprudenza, si segnalano, per lo più riconnesse al tema della forma del patto ad ineunda societatis: Cass., 20.7.2012, n. 12712, in Giur. comm., 2014, II, 259 ss., con nota di G. GROSSO, Il contratto preliminare di vendita delle partecipazioni di società di capitali non ancora iscritte nel registro delle imprese; Cass., 23.6.1997 n. 5578, in Riv. notariato, 1998, 277 ss.; Cass., 18.1.1988, n. 321, in Giur. comm., 1988, II, 321 ss., con nota di C. ANGELICI, Sulla forma del contratto preliminare di società: vent’anni dopo, cit.; Cass., 28.1.1986, n. 550, in Giur. comm., 1986, II, 401 ss.; Cass., 30.3.1982, n. 1990, in Giur. comm., 1982, II, 575 ss.; Cass., 11.4.1975, n. 1365, in Giust. civ. mass., 1975, 621; A. Milano, 9.5.1967, in Riv. dir. comm., 1968, II, 139 ss., con nota di C. ANGELICI, Sulla forma del contratto preliminare di società, cit. 81 S. TONDO, Atto costitutivo e Statuto di società di capitali, in Gazzetta notarile, 1982, 303 ss.; M. DI FABIO, S. TONDO, Atto costitutivo e statuto di società, in Riv. notariato, 1992, I, 441 ss.; N. RICCARDELLI, Atto costitutivo, statuto sociale e funzione notarile, in Soc., 1992, 1669 ss. (in nota a T. Tolmezzo, 30.1.1992 e 24.3.1992); D. SCIUMBATA, Rapporti tra atto costitutivo e statuto nella costituzione di società di capitali, in Riv. notariato, 1996, II, 1256 ss.; G. CASU, L’atto notarile tra forma e sostanza, Milano-Roma, 1996, 219 s.; M. DI FABIO, Manuale del notariato, Milano, 2007, 189 s. Ritengono la lettura dello statuto non dispensabile, qualora esso solo contenga clausole invece richieste per l’atto costitutivo: G. BARALIS, P. BOERO, Atto costitutivo, modifiche statutarie di società di capitali e «lettura necessaria» dell’allegato da parte del notaio, in Giur. comm., 1983, II, 298 (in nota ad A. Torino, 8.3.1982 e 13.9.1982); V. SALAFIA, Contenuto e forma degli statuti societari, in Soc., 1992, 1331 s.; G. SERPI, Alcune considerazioni sulla recente massima del tribunale di Roma in tema di rapporti tra atto costitutivo e statuto, in Riv. notariato, 1997, I, 142 ss. In giurisprudenza, volendo procedere a non agevoli massimizzazioni, l’orientamento più liberale, considera applicabile allo statuto la disciplina della legge notarile in tema di allegati, consentendone in ogni caso la dispensa della lettura a richiesta delle parti con conseguente © Wolters Kluwer 695 Art. 2332 Libro V - Titolo V: Delle società notarile – non può condurre, ineluttabilmente, alla nullità della società 82. Depongono in tal senso, nonostante le voci contrarie 83, oltre al fatto menzione: T. Milano, 10.12.1997, in Vita notarile, 1998, 311 ss.; A. Roma, 7-20.7.1993, in Riv. notariato, 1993, II, 696 ss., che rimarca però la non omettibilità da parte del Notaio dei controlli di legittimità e adeguamento; A. Trieste, 28.5.1992, in Riv. notariato, 1992, 1555 ss., nonché in Soc., 1992, 1668 s., con nota di N. RICCARDELLI, Atto costitutivo, statuto sociale e funzione notarile, cit.; A. Trieste, 13.5.1992, in Vita notarile, 1992, II, 1237 ss.; A. Trieste, 11.10.1990, in Vita notarile, 1992, 267 ss.; A. Trieste, 29.9.1990, in Riv. notariato, 1991, II, 1041 s. A dette pronunce si contrappongono quelle che ritengono necessaria la lettura laddove lo statuto contenga in via esclusiva le indicazioni (quali, ad esempio, la clausola di ripartizione degli utili o quella relativa all’oggetto sociale) richieste per l’atto costitutivo, dovendo allora lo stesso, quantomeno, essere letto alle parti: A. Roma, 11.2.1997, in Riv. notariato, 1997, II, 558 ss.; A. Roma, 28.10.1993, in Riv. notariato, 1993, II, 1287 ss. e 1303 ss.; A. Roma, 2-24.7.1993, in Riv. notariato, 1993, II, 696 ss.; T. Tolmezzo, 30.1.1992 e 24.3.1992, in Soc., 1992, 1667 s., con nota di N. RICCARDELLI, Atto costitutivo, statuto sociale e funzione notarile, cit.; T. Tolmezzo, 30.1.1991 e 12.3.1991, in Vita notarile, 1992, II, 1236 ss.; T. Udine, 25.8.1990, in Riv. notariato, 1991, II, 1040 s., nonché in Vita notarile, 1992, 267 s.; A. Torino, 7.5.1982, in Vita notarile, 1983, 1698 ss.; A. Torino, 8.3.1982, in Soc., 1983, 480 s., nonché in Giur. comm., 1983, II, 288 ss., con nota di G. BARALIS, P. BOERO, op. cit. Ritengono poi in detti casi che lo statuto debba assumere lo stesso rigore formale dell’atto pubblico: A. Roma, 9.9.1993, Riv. notariato, 1993, V, 942; A. Roma, 30.6.1993, in Riv. notariato, 1993, II, 696 ss.; T. Roma, 24.7.1993, in Riv. notariato, 1993, II, 1303 s.; T. Roma, 12.7.1993, in Riv. notariato, 1993, II, 1287 ss. Più in generale, per una panoramica delle diverse posizioni giurisprudenziali, si richiama anche S.T. MASUCCI, Garanzie solenni dell’atto pubblico e relatio nei negozi solenni: sui (controversi) rapporti di forma e contenuto tra atto costitutivo e statuto di società di capitali, in Riv. dir. comm., 2000, I, 222 ss. 82 Pur tra la diversità delle tesi, nonché talora differenziando tra disciplina delle s.p.a. e delle s.r.l., sembrano ritenere che le parti possano dispensare il Notaio dalla lettura dell’allegato statuto, salvo, eventualmente secondo alcuni, il caso che degli elementi essenziali non siano riportati nell’atto costitutivo tout court: N. RICCARDELLI, Questioni in tema di costituzione e conferimenti di società di capitali, in AA.VV., La riforma del diritto societario. Le riflessioni del notariato, Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e materiali, Supplemento 2/2004, Milano, 2004, 60 ss.; M. NOTARI, Costituzione e conferimenti nella s.p.a., in AA.VV., Il nuovo ordinamento delle società, Milano, 2003, 3; M. AVAGLIANO, La società per azioni. Disposizioni generali, cit., 11 s.; ID., La società a responsabilità limitata. Disposizioni generali, ibidem, 312 s.; nonché ID., La costituzione della società per azioni, cit., 73 (sebbene si consideri l’effettuazione di detto adempimento comunque non inopportuna, ove rivolta ad indagare al meglio la volontà delle parti); A. ALESSANDRINI CALLISTI, L’allegazione dello statuto all’atto costitutivo delle società a responsabilità limitata, in Riv. notariato, 2004, 428 ss.; M. SEPE, sub art. 2328, in Comm. Niccolini-Stagno d’Alcontres, I, Napoli, 2004, 58, che ne richiede peraltro la lettura in caso di recepimento esclusivo di elementi dell’atto costitutivo; F. TASSINARI, sub artt. 2326-2327-2328, in Comm. Maffei Alberti, I, Padova, 2005, 58, nt. 45; S. TONDO, Sul possibile rapporto formale tra atto costitutivo e statuto nelle s.p.a., Studio n. 5022/S, approvato dalla Commissione Scientifica del Consiglio Nazionale del Notariato il 15.1.2005, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 17.2.2005, in C.N.N., Studi e materiali, 1/2005, Milano, 2005, 291 ss.; G.A. RESCIO, Sulla natura e forma degli statuti societari, Studio n. 5557/S, approvato dalla Commissione Scientifica del Consiglio Nazionale del Notariato il 696 © Wolters Kluwer Marco Avagliano Art. 2332 che sul punto l’art. 2332 c.c. non ha ricevuto alcuna effettiva innovazione (salvo restringere il novero degli elementi normativamente “essenziali” ai nostri fini), il rilievo che l’intervenuta modifica dell’art. 2328, 3° co., c.c. 84, non possa essere caricata di un significato siffatto 85, al punto da far ritenere che lo stesso debba essere in ogni caso assoggettato, compiutamente o in parte, alla forma pubblica86. L’assimilazione che 15.1.2005, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 17.2.2005, in C.N.N., Studi e materiali, 1/2005, Milano, 2005, 315 ss.; F. GALGANO, R. GENGHINI, Il nuovo diritto societario, in Tratt. Galgano, XXIX, 1, Padova, 2006, 90 ss.; L. GENGHINI, P. SIMONETTI, Le società di persone, in Manuali notarili, a cura di L. Genghini, III, 1, Padova, 2012, 31 ss. 83 Aderiscono, ricorrendone le circostanze, ad un’impostazione di maggior rigore formale: M. STELLA RICHTER jr, Forma e contenuto dell’atto costitutivo della società per azioni, in Tratt. Colombo-Portale, 1 *, 2004, 177 ss.; ID., La costituzione delle società di capitali, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, I, Torino, 2006, 276 ss.; G. PETRELLI, Statuto e atto pubblico dopo la riforma delle società di capitali e cooperative, in Riv. notariato, 2004, I, 433 ss.; G. CASU, Atto costitutivo e statuto dopo la riforma del diritto societario, Studio n. 4885, approvato dalla Commissione Studi civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato il 23.3.2004, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 25.3.2004, in Gazzetta notarile, 1994, 55 ss.; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 532; vedi sulla necessità che anche lo statuto sia redatto per atto pubblico, G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 157; A. BERTOLOTTI, op. cit., 612 ss. e 676. 84 Che sancisce che lo statuto contenente le norme di funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde: e vedi per la s.r.l. la previsione di cui all’art. 2463, 2° co., n. 7, c.c. 85 Conclusione che va confermata alla luce anche della constatazione che, in tema di costituzione, la riforma non ha introdotto (né avrebbe potuto introdurre) effettivi elementi di rottura con il passato: M. AVAGLIANO, La società per azioni. Disposizioni generali, cit., 12; M. NOTARI, op. cit., 1; F. TASSINARI, op. cit., 58, nt. 45. 86 Sì da giungere addirittura a negarne, unitamente alla redazione per separato documento, la conseguente allegazione all’atto costitutivo tout court, in tal modo dando il “la” all’applicazione delle corrispondenti norme dettate dalla legge notarile per l’atto pubblico tout court: vedi sul punto G. CASU, Atto costitutivo e statuto dopo la riforma del diritto societario, cit., 72 ss. Mentre invece la richiamata norma dell’art. 2328 3° co., c.c. vuol evidenziare esattamente l’opposto, ossia che lo statuto, quando è (e direi, fisiologicamente) formato per documento separato e allegato all’atto pubblico, pur non essendo “materialmente” atto costitutivo, lo si considera tale (come d’altra parte ciascun allegato, qualunque sia il suo valore, una volta inserto nell’atto pubblico, ne costituisce parte integrante). Non si innova dunque rispetto alla prassi – la quale, almeno quella migliore, non origina da istanze di mera comodità compilativa, quanto invero dall’ideale demarcazione tra il momento puramente e storicamente negoziale, affidato al Notaio, e quello organizzativo, volto al futuro e in linea di principio di più diretta emanazione delle parti – ma se ne prende atto e si assegna dunque all’allegato un valore, che lo rende più coerente con la regola di prevalenza oggigiorno disposta alla chiusura del 3° comma. Il che appare procedimento logico, ancora prima che giuridico, ben differente da quello che si presumerebbe fargli derivare in forza dell’estensione del portato dell’obbligo di cui al 1° comma dell’art. © Wolters Kluwer 697 Art. 2332 Libro V - Titolo V: Delle società viene compiuta sotto il profilo dei contenuti, non può certo implicare, in mancanza di una chiara ed espressa previsione di legge 87, la ravvisabilità in ogni caso anche di un’estensione dei corrispondenti oneri formali 88. Il che non vuol certo dire che, pur a fronte di un’eventuale ed espressa dispensa dalla lettura da parte dei soci, il Notaio possa omettere relativamente a(tutti i dati, essenziali o meno, contenuti nell’atto costitutivo e ne)llo statuto, i controlli e i compiti cui è tenuto, in particolare quelli di legalità (rectius, di conformità a legge) e di adeguamento alla volontà delle parti 89. 2) L’illiceità dell’oggetto sociale. È questa la causa di nullità sicuramente più rilevante tra quelle previste dalla norma in commento. Essa viene di regola apprezzata in senso ampio, sì da ricomprendere la contrarietà, oltre che alla legge, anche al buon costume e all’ordine pubblico90. 2328 c.c. E in fondo si procede a detta parificazione, proprio perché non è (e d’altra parte ben difficilmente, avendo presente il suo portato funzionale, potrebbe essere in effetti) della stessa sostanza. 87 Che oltretutto la legge delega “Mirone” a ciò sicuramente non facoltizzava; quanto semmai imponeva di semplificare – e semplificazione certo non è l’imposizione della lettura integrale di un (magari lunghissimo) statuto, nonché, più in generale, di ulteriori oneri formali – i relativi procedimenti: art. 4, 3° co., l. 3.10.2001, n. 366. 88 Tale da giustificare una deroga alla legge notarile, e in particolare all’art. 51, n. 8 della stessa. Il che implica anche di evitare alla radice che l’immaginazione dei giuristi coinvolti arrivi (o sia costretta) a dischiudere ibridi artifici: e vedi la delineazione – non priva di una certa suggestività, nell’ottica di compromettere le opposte istanze – di una forma particolare di atto pubblico, compiuta dall’attento G. CASU, Atto costitutivo e statuto dopo la riforma del diritto societario, cit., 74 s. 89 Doveri per il cui corretto espletamento sarà necessario che il pubblico ufficiale rogante renda, relativamente all’allegato statuto, sia esso letto o meno, compiutamente edotte le parti o ne accerti comunque nelle stesse la piena conoscenza e consapevolezza: e vedi anche M. DI FABIO, S. TONDO, op. cit., 445 s.; G. BARALIS, P. BOERO, op. cit., 297; D. SCIUMBATA, op. cit., 1262 s.; A. Roma, 7-20.7.1993, cit., 701. 90 E in tal senso viene intesa l’eliminazione dall’articolo del riferimento al (solo) buon costume: G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 540; M. CAVANNA, sub art. 2332, cit., 117 s.; M.L. VITALI, op. cit., 253; A. BERTOLOTTI, op. cit., 676. Sebbene, deve osservarsi, detta interpretazione conduca a rendere alquanto più incerta, in quanto connotata da minori caratteri di obiettività, la valutazione concreta che possa compiere, ad esempio, il Notaio in sede di ricevimento dell’atto costitutivo, in particolare quando la caratteristica di contrarietà al buon costume o all’ordine pubblico non siano ictu oculi rilevabili: sì da condurre ad escludere, peraltro, la responsabilità del pubblico ufficiale ove detta contrarietà non appaia, dunque, in qualche modo manifesta. Ritengono ricompreso in tale riferimento anche l’ordine pubblico economico: A. BORGIOLI, 698 © Wolters Kluwer Marco Avagliano Art. 2332 L’illiceità dell’oggetto deve poi intendersi, secondo l’opinione più diffusa, riferita a quanto dedotto in contratto 91, e non all’attività svolta in concreto 92. Maggiori dubbi pone invece la questione se detta causa di invalidità concerna anche quelle forme considerate “deboli”, ossia di mancanza o invalidità delle prescritte autorizzazioni. L’opinione favorevole a detta estensione trova sostegno e conforto nella previsione condotta dall’art. 223 quater, 2° co., disp. att. c.c. 93, in forza della quale l’autorità competente al rilascio delle prescritte autorizzazioni ha facoltà di proporre istanza di cancellazione della società quanto la sua iscrizione sia avvenuta nonostante la loro assenza o invalidità, applicandosi poi, una volta accolta l’istanza dal tribunale, proprio l’art. 2332 c.c. Si predilige tuttavia l’opinione che circoscrive l’ipotesi in parola alle sole situazioni di obiettiva illiceità, a prescindere dalla richiesta o meno delle prescritte autorizzazioni94: la mancanza, originaria o anche la successiva decadenza delle stesse afferendo, semmai, ad ipotesi di impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale o di funzionamento della so- La nullità delle società per azioni, cit., 414; nonché M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 426; ID., sub art. 2332, cit., 81; contra G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 541, nt. 127. 91 C. ANGELICI, La società nulla, cit., 191; ID., La costituzione della società per azioni, cit., 236 e 275; ID., La società per azioni. Principi e problemi, cit., 265; A. BORGIOLI, La nullità delle società per azioni, cit., 414; G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 169, nt. 50, che esclude che configuri causa di nullità l’impossibilità ab origine di conseguire l’oggetto sociale, in misura analoga a quanto previsto dall’art. 2484, 1° co., n. 2, c.c.; M. BERTUZZI, op. cit., 102; M.L. VITALI, op. cit., 256; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 545 ss., che ne coglie al contempo il rilievo sistematico; M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 425; ID., sub art. 2332, cit., 80 s.; A. BERTOLOTTI, op. cit., 677 s.; M.L. VITALI, op. cit., 253 s.; e vedi sulla tematica il già evocato caso Marleasing, C. Giust. CE, 13.11.1990, C-106/89, cit.; e sempre in giurisprudenza: A. Milano, 15.2.1994, cit., 626 s.; T. Milano, 21.11.1991, in Foro it., 1992, I, 3138 s. 92 G. LA VILLA, L’oggetto sociale, Milano, 1974, 133 ss.; E. BOCCHINI, op. cit., 232 s.; R. FRANCESCHELLI, Nullità per illiceità dell’oggetto di società di capitali registrate? (per una nuova interpretazione dell’art. 2332, n. 4, c.c., come modificato), in Giur. comm., 1979, I, 786 ss.; e vedi anche A. BARBA, op. cit., 72. 93 M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 426 s., e ID., sub art. 2332, cit., 82, che non considera quella appena richiamata una causa extra ordinem, estranea, quanto invero da assimilare all’ipotesi in esame; ID., sub art. 2332, cit., 81 s., ove ritiene ravvisabile detta ipotesi anche per le situazioni di estraneità al paradigma funzionale societario; M. MALTONI, sub art. 2332, cit., 84; e G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 543 ss. 94 C. ANGELICI, La società nulla, cit., 244, nt. 234; A. BORGIOLI, La nullità delle società per azioni, cit., 415 s.; G. LA VILLA, op. cit., 139; A. BARBA, op. cit., 72; A. BERTOLOTTI, op. cit., 678. © Wolters Kluwer 699 Art. 2332 Libro V - Titolo V: Delle società cietà (art. 2484, 1° co., nn. 2 e 3, c.c.). Il che sembra confermato anche dalla sensazione che la disposizione attuativa richiamata non integri tanto un’ulteriore causa di nullità, oltretutto di per sé non (o quantomeno non espressamente) prevista dalla Direttiva; quanto piuttosto, nel tratteggiare una peculiare ipotesi di cancellazione, si limiti ad estendere a dette situazioni, quale fosse una causa di scioglimento rilevata d’ufficio, i soli effetti, in primis quelli liquidatori, della pronuncia di nullità 95. Si discute quindi se rilevi a detti fini anche un’illiceità sopravvenuta: soluzione che in aderenza e simmetria ad un sistema che colpisce non tanto il contratto di società, ma, come si è visto, la società così come è, non appare implausibile, purché la stessa si sostanzi, in aderenza a quanto prima rilevato, in un’illiceità effettiva, in senso forte, e non, per esempio, nella mera revoca o decadenza di un’autorizzazione 96. Si tende in ogni caso a distinguere da quella in esame, con ciò escludendola, la situazione scaturente da una sopraggiunta modifica statutaria, che non comporti la nullità della società, quanto invero della delibera adottata 97. Parimenti dibattuta è la sorte della società ove si presenti invalida solo una delle attività ivi previste: per quanto in detto caso si dovrebbe propendere per la sua prosecuzione, ove tra quelle principali ne residuino di lecite, oltre che sufficientemente rilevanti e individuate98. 3) La mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale, o l’oggetto sociale. Detta causa di nullità, che coinvolge alcuni elementi dell’atto costitu- 95 Vedi sul punto M. CAVANNA, sub art. 2332, cit., 119 s.; M.L. VITALI, op. cit., 261 s.; A. BERTOLOTTI, op. cit., 678. 96 Sono favorevoli all’incidenza di un’illiceità sopravvenuta dell’oggetto sociale: A. BARBA, op. cit., 72; e G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 544 s., che considera tuttavia plausibile anche quella per successiva revoca o decadenza della necessaria autorizzazione; M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 428 s.; ID., sub art. 2332, cit., 83; nega la rilevanza di un’illiceità sopravvenuta in fatto, sul rilievo che un difetto di funzionamento del controllo preventivo sia da presupposto a tutte le cause previste dall’art. 2332 c.c., C. ANGELICI, La costituzione della società per azioni, cit., 275. 97 M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 428; ID., sub art. 2332, cit., 83. 98 Evoca la soluzione dell’invalidità dell’intera società, G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 546; di diverso avviso, e a favore della nullità parziale dell’oggetto, M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 428; ID., sub art. 2332, cit., 82. 700 © Wolters Kluwer Marco Avagliano Art. 2332 tivo ritenuti, a differenza degli altri elencati all’art. 2328 c.c., davvero essenziali sotto il profilo (del riconoscimento) dell’organizzazione della società per azioni 99, va intesa in senso strettamente letterale. Essa viene dunque ad operare ogniqualvolta nell’atto costitutivo (o quantomeno nello statuto)100 non sia possibile in alcun modo rinvenire elementi o dati in grado di delineare, in maniera oggettiva e sufficientemente nitida e determinata101, quali siano la denominazione, ovvero i conferimenti o il capitale, ovvero ancora l’oggetto della società; mentre si ritiene che esuli dal suo campo di operatività la rinvenibilità di indicazioni ancorché le stesse si rivelino poi contra legem, non veritiere o impossibili 102. Più nello specifico, se da un lato si ritiene che la sanzione dell’invalidità scatti in ipotesi di assenza della denominazione 103, ad analoga conclusione non si perviene nel caso la stessa sia irregolarmente formata o invalida 104. Mentre viene sottolineata la reciproca interdipendenza tra la carenza di cenni sui conferimenti 105 e sul capitale, 99 C. ANGELICI, La costituzione della società per azioni, cit., 236; ID., Rapporti contrattuali di fatto, cit., 264; ID., La società per azioni. Principi e problemi, cit., 264; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 549. 100 E ciò sebbene la riforma abbia soppresso il riferimento a quest’ultimo documento, probabilmente nella consapevolezza del suo ritenerlo ad oggi un tutt’uno con l’atto costitutivo (art. 2328, 3° co., c.c.): G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 549 s., escludendo al contempo la riferibilità ad elementi promananti da documenti ulteriori, quali ad esempio i patti parasociali; M. BERTUZZI, op. cit., 102 s.; M. MALTONI, sub art. 2332, cit., 85; M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 429; ID., sub art. 2332, cit., 83 s.; M.L. VITALI, op. cit., 254 s.; A. BERTOLOTTI, op. cit., 679; vedi anche i dubbi di M. CAVANNA, sub art. 2332, cit., 117. E sul rovesciamento delle regole ermeneutiche generali in relazione alle società di capitali, assegnando prevalenza ai criteri di interpretazione oggettiva, si richiama C. ANGELICI, La società nulla, cit., 191 ss.; ID., La costituzione della società per azioni, cit., 230 s.; ID., Appunti sull’interpretazione degli statuti di società per azioni, in Riv. dir. comm., 1993, 797 ss.; ID., La società per azioni. Principi e problemi, cit., 264. 101 M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 430; ID., sub art. 2332, cit., 79; A. BERTOLOTTI, op. cit., 680. 102 M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 430; ID., sub art. 2332, cit., 84. 103 C. ANGELICI, La società nulla, cit., 206, nt., 168. 104 G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 551 s.; M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 430; ID., sub art. 2332, cit., 84. 105 Si rammenta come non costituisca più causa di nullità l’inosservanza del versamento dei decimi, in relazione alla quale era sorta la questione se la stessa concernesse condizione per la costituzione o per l’iscrizione: a favore della prima ipotesi si vedano G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, Torino, 1999, 171; A. BARBA, op. cit., 70; M. CAVANNA, sub art. 2332, cit., 116; per l’opposta opinione, C. ANGELICI, La costituzione della società per azioni, cit., 242. Per una più recente panoramica della questione si rinvia a G. PALMIERI, La nullità © Wolters Kluwer 701 Art. 2332 Libro V - Titolo V: Delle società senza necessità più di distinguere per quest’ultimo quanto sottoscritto o versato 106. D’altronde è da reputarsi come l’informazione sul capitale sociale sia idoneamente ovviata, ove possibile, dalla sommatoria dei conferimenti effettuati (artt. 2342, 1° co., e 2464, 1° co., c.c.) 107. Proprio la mancanza di una sufficiente determinatezza dell’oggetto sociale pare infine demarcare l’ipotesi qui presa in considerazione da quella di contrarietà alla legge di cui al precedente numero 2) 108. 7. Gli effetti della declaratoria di nullità: la liquidazione della società e la salvezza degli atti dei terzi Nel quadro sinora tratteggiato si innestano le disposizioni in tema di effetti della dichiarazione di nullità. Si conferma dunque la sostanziale assimilazione dell’intervenuta nullità ad una causa di scioglimento. L’art. 2332 c.c. detta diverse disposizioni al riguardo, tutte sintetizzabili nel fondamentale assunto che, una volta pronunciata dal giudice la sua invalidità, la società entra in stato di liquidazione. Dunque la nullità, lungi dall’operare retroattivamente, sospende il suo effetto demolitorio; ciò a salvaguardia di quanto fino a detto momento compiuto e, in particolare, dei terzi che hanno avuto contatti e rapporti con la società. In tale ottica si innesta quanto prescritto dall’art. 2332, 2° co., c.c. in forza del quale «la dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle impre- della società per azioni, cit., 534 ss. 106 M. CAVANNA, sub art. 2332, cit., 116 s., che ritiene che la novella del 2003 abbia eliminato l’inciso della sottoscrizione, presumibilmente per non escludere situazioni in cui il capitale sociale sia non sottoscritto in misura proporzionale; e vedi anche A. BERTOLOTTI, op. cit., 679; M. MALTONI, sub art. 2332, cit., 85; M.L. VITALI, op. cit., 255; G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 552, che non condivide, sempre in virtù del richiamo al principio di tassatività, oltre che delle modifiche normative intervenute nel 2003, l’opinione che riconduce a detta causa l’omissione della relazione giurata di stima, come invece prospettato da M. MIOLA, I conferimenti in natura, in Tratt. Colombo-Portale, 1***, 2004, 459 ss.; e vedi già, per l’opinione contraria, C. ANGELICI, La costituzione della società per azioni, cit., 248 ss.; nonché M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 430, e ID., sub art. 2332, cit., 84, che non ritiene il capitale mancante solo perché non integralmente sottoscritto, ovvero correttamente coperto o stimato. 107 M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 429 s.; ID., sub art. 2332, cit., 84. 108 Ritiene equiparabile alla carenza anche l’indicazione scevra da effettivo valore determinativo, M. BERTUZZI, op. cit., 103; e vedi anche G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 555 s.; di diverso avviso M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 430¸ ID., sub art. 2332, cit., 84. 702 © Wolters Kluwer Marco Avagliano Art. 2332 se». Disposizione forse superflua, ma della quale non può farsi a meno di rimarcare l’indubitabile valore sistematico che essa rappresenta. Sulla stessa linea si pone anche la prescrizione secondo la quale «i soci non sono liberati dall’obbligo del conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali» (art. 2332, 3° co., c.c.). Essa, nel ribadire il permanere degli obblighi contributivi assunti – ma anche e, al contempo, del beneficio della responsabilità di cui all’art. 2325 c.c. – evoca la corrispondente (ma non identica) regola disposta in tema di liquidazione (art. 2491, 1° co., c.c.), confermando l’insussistenza (e la non opinabilità) di una repentina dissoluzione della società; e dunque la protrazione dell’ente sino alla compiuta definizione dei suoi rapporti. Una liquidazione ope iudicis sicuramente particolare, anomala, ma assolutamente coerente con lo stesso presupposto che ne caratterizza il procedimento, come confermato dal 4° comma dell’articolo in commento, secondo cui «la sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori». Cui si ricollega la “nuova” (in quanto aggiunta ad esito della riforma del 2003) disposizione del 6° e ultimo comma, che prevede che «il dispositivo della sen- tenza 109 che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese». La legge quindi tace sul termine entro il quale provvedere a tale adempimento110, ma si è soprattutto sollevato il dubbio su quale sia l’effettivo momento di decorrenza di tale liquidazione “giudiziale”, e sul valore da assegnare alla corrispondente pubblicità. Un’istanza di coerenza, potremmo dire di simmetria, con il principio di pubblicità delle vicende formative e modificative delle società di capitali, induce a credere tuttavia che l’iscrizione della sentenza, più che avere efficacia dichiarativa111, adempia alla medesima funzione, costitutiva, ad oggi svolta nei riguardi dei terzi dalla pubblicità in materia di scioglimento 109 La legge fa riferimento alla sola “sentenza”, per cui si è escluso che debbano essere iscritte anche la domanda giudiziale e l’eventuale decisione di rigetto della stessa: M. CAVANNA, sub art. 2332, cit., 123. 110 M. CAVANNA, sub art. 2332, cit., 123; M.L. VITALI, op. cit., 263; si interroga sul perché detto adempimento sia posto a carico anche degli amministratori, M. BERTUZZI, op. cit., 110. 111 M. CAVANNA, sub art. 2332, cit., 122; A. BERTOLOTTI, op. cit., 685. © Wolters Kluwer 703 Art. 2332 Libro V - Titolo V: Delle società (art. 2484, 3° co., c.c.) 112: si tende a ritenere peraltro che la sentenza risulti di per sé già capace di esplicare i propri effetti 113, a prescindere dall’intervenuto giudicato 114, a fronte anche della regola di provvisoria esecutività ormai accolta dal codice di rito (art. 282 c.p.c.) 115. 8. La rimozione delle cause di nullità Si colloca sempre nella prospettiva cui si è più volte fatto riferimento, della rimozione di ostacoli e disincentivi alla sicurezza del traffico giuridico, quanto dettato dal 5° comma dell’art. 2332 c.c., a mente del quale «la nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro imprese». È evidente come tale previsione confermi, ancora una volta e di più, l’asserita deviazione rispetto alle regole di diritto comune 116, con il disporre una sanatoria a regime della causa di nullità intervenuta, che mal si adatta all’inammissibilità, salvo casi eccezionalmente e specificatamente previsti, della convalida ex art. 1423 c.c. Il che consente di rimarcare come la nullità in esame richieda di essere in qualche modo “attuale” e perdurante, oltre che rilevabile a livello “documentale”, come del resto confermato anche dal fatto che la sua “eliminazione” non risulta ancorata a situazioni individualistiche dei contraenti, ma piuttosto a quanto si mostri in grado di incidere sulla funzionalità dell’organizzazione societaria 117. Una invalidità particolarmente “precaria” della società 118, 112 M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 431, nt. 39; ID., sub art. 2332, cit., 85, nt. 39; per G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 564, la regola in esame chiarisce che l’effettuazione dell’adempimento pubblicitario segna il momento iniziale della liquidazione; propone la soluzione che fa decorrere l’efficacia della sentenza dall’iscrizione della stessa presso il Registro delle imprese anche M.L. VITALI, op. cit., 263. 113 C. ANGELICI, La società nulla, cit., 187 ss.; C. MACRÌ, op. cit., 30; A. BERTOLOTTI, op. cit., 685; E. GINEVRA, La costituzione della s.p.a. e le altre vicende dell’organizzazione, cit., 217. 114 Così invece, sebbene prima della riscrittura dell’art. 282 c.p.c., A. BORGIOLI, La nullità della società per azioni, cit., 491. 115 G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 565. 116 C. ANGELICI, Rapporti contrattuali di fatto, cit., 262 ss.; ID., Le basi contrattuali della società per azioni, cit., 300 ss. e 322, nt. 67; ID., Attività e organizzazione. Studi di diritto delle società, Torino, 2007, 57 ss. 117 Rileva C. ANGELICI, La costituzione della società per azioni, cit., 273, e ID., La società per azioni. Principi e problemi, cit., 265, la diversità di prospettive intercorrenti tra la sanatoria 704 © Wolters Kluwer Marco Avagliano Art. 2332 sempre rimovibile, laddove possibile, e comunque a discrezione dei soggetti coinvolti. Con la riforma del 2003 si è provveduto ad eliminare l’inciso relativo alla necessità di una modificazione dell’atto costitutivo; sì che attualmente, se è indubbio che la stessa continui a rappresentare il mezzo usualmente adottato per sanare i relativi vizi – si pensi ad esempio al reinserimento di un elemento essenziale dimenticato, ovvero alla correzione dell’oggetto sociale – non risulteranno precluse altre possibilità. Si fa riferimento indubbiamente alle ipotesi in cui la rimozione derivi da una fattualità, anche di stampo normativo, la cui rilevanza di fondo era difficilmente negabile ad onta del previgente tenore testuale: si consideri un provvedimento di legge che facultizzi un’attività prima preclusa; ma anche a quanto previsto dal n. 1 del 1° comma, sulla carenza di un atto pubblico costitutivo. Con riferimento a questa ultima eventualità, è evidente come possa ovviarsi a tale inefficienza attraverso la stipula di un atto pubblico cui partecipino tutti i soci originari, in tal modo recuperando la frattura documentale avutasi. Ma, se tale appare la strada astrattamente percorribile, o comunque più certa, si ritiene possibile adottare quantomeno due soluzioni ulteriori, forse addirittura preferibili, oltre che sotto un profilo pratico, anche da un punto di vista concettuale. Si è avuto modo di osservare come, esaminato dal punto di vista, oltre che del legislatore, anche del sistema del diritto societario, ciò che in detta sede assume rilievo non è di per sé il dato storico, quanto invece quello attuale e documentale, intendendosi per esso quanto desumibile dal Registro delle imprese. In detta ottica non può dunque non acquisire valore un atto che – ricevuto dal Notaio in forma pubblica (anche nella veste di verbale), e dunque, ad esito del controllo di conformità dallo stesso compiuto, sottoposto ad iscrizione presso il competente ufficio – veda partecipi i soci attuali, e non quelli pregressi, magari ormai mutati e non più rintracciabili. Proprio la struttura della società per azioni induce a tale considerazione, tenendo altresì conto che la stessa, sia essa non o, a maggior ragione, quotata, è istituzioin esame e quelle – connotate da interessi individualistici, e pertanto rivolte all’atto contrattuale – previste dagli artt. 590, 799 e 1444 c.c. 118 Si esprime in termini di validità precaria M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 431; ID., sub art. 2332, cit., 85. © Wolters Kluwer 705 Art. 2332 Libro V - Titolo V: Delle società nalmente rivolta, come la peculiare legge di circolazione dei titoli da essa emessi conferma, ad una platea indistinta e potenzialmente infinita di soggetti partecipanti. Con ciò derivandone, quale logica conseguenza, che non si dimostri neanche necessaria l’unanimità, quanto semmai le maggioranze e le forme prescritte per l’assemblea straordinaria, di approvazione di un atto costitutivo e di uno statuto 119, siano essi ripetuti o rinnovati, e la loro successiva iscrizione ad esito del giudizio di conformità effettuato dal Notaio120; o, se adito, di omologazione svolto dai giudici. Detta conclusione – fondantesi sulla sufficienza, e invero sull’opportunità, di un ricorso al criterio di attualità: si sana la società, non l’atto costitutivo 121 – trova conferma anche nella constatazione che nulla impedisca ai soci di mutare i dati originari, consegnando dunque all’iscrizione una situazione anche diversa rispetto a quella originale, magari più aderente alla realtà corrente della società o alle sue prospettive prossime, purché, ovviamente, conforme a legge e rispettosa dei diritti individuali e inviolabili dei soci, oltre che dei terzi. Ad ugual risultato potrà d’altra parte pervenirsi, anche implicitamente, in caso di avvenuta trasformazione, fusione o scissione della società 122; e financo dopo l’avvenuta dichiarazione di nullità, operando dunque la delibera assunta come una revoca volontaria di uno stato di liquidazione123, ancorché intervenuto ope iudicis, purché ovviamente risultino neutralizzate o comunque riassorbite le precedenti anomalie 124. 119 G. PALMIERI, La nuova disciplina della nullità, cit., 860; ID., La nullità della società per azioni, cit., 568; M. MALTONI, sub art. 2332, cit., 85 s.; A. BERTOLOTTI, op. cit., 684; contra, per la necessità dell’unanimità di consensi, M. CAVANNA, sub art. 2332, cit., 121. 120 Si veda anche M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 433, nt. 43; ID., sub art. 2332, cit., 86, nt. 43; ovviamente, in detti casi, il Notaio deve aver svolto il controllo di legittimità su tutte le clausole dello statuto, e non solo su quelle, eventualmente, oggetto di modifica o integrazione: G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 568 121 A. BORGIOLI, La nullità delle società per azioni, cit., 528; e C. ANGELICI, La società nulla, cit., 201. 122 G. PALMIERI, La nuova disciplina della nullità, cit., 860; ID., La nullità della società per azioni, cit., 568; M. BERTUZZI, op. cit., 108 s.; M. MALTONI, sub art. 2332, cit., 86; vedi anche sul punto M. LEOCATA, Trasformazione progressiva e sanatoria ex art. 2332 c.c. delle cause di invalidità dell’atto costitutivo, in Vita notarile, 2001, 518 ss. 123 Contra G. PALMIERI, La nullità della società per azioni, cit., 563. 124 M. SCIUTO, La nullità delle società, cit., 433 s., e ID., sub art. 2332, cit., 86 s., che non esclude che la possibilità che la sanatoria intervenga successivamente; G. CAPO, La società per azioni, cit., 184 s.; appare contrario M. BERTUZZI, op. cit., 108. 706 © Wolters Kluwer