Il rimpatrio dei capitali.
Voluntary disclosure e nuovo ravvedimento operoso
Monitoraggio fiscale e ambito di applicazione
……………………………..…………………
………....
Con decorrenza dal 2015, è stata introdotta una procedura di “collaborazione
volontaria”:
per le violazioni al monitoraggio dei capitali;
per le violazioni “interne” (cd. “voluntary domestica” o “interna”).
La collaborazione volontaria (voluntary
voluntary disclosure
disclosure) “estera” consente di regolarizzare le
violazioni relative agli obblighi dichiarativi e in materia di monitoraggio fiscale commessi
fino al 30 settembre 2014.
Il contribuente che si attiva, ha l’obiettivo di regolarizzare le violazioni riferite:
al quadro RW -> omessa/parziale indicazione di investimenti (attività finanziarie e
patrimoniali) costituiti/detenuti all’estero;
alle imposte collegate -> omessa indicazione sia dei redditi (nazionali) che sono
serviti a costituire la provvista per l’investimento estero, sia dei redditi (esteri) che
hanno generato gli investimenti esteri (dismissioni e/o frutti civili).
6
Obbligo di monitoraggio fiscale
……………………………..…………………
sono beni patrimoniali
collocati all’estero suscettibili di produrre
………....
Gli investimenti
reddito imponibile in Italia, i quali devono sempre risultare indicati nel quadro RW
indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo
d’imposta.
d’imposta
canoni di locazione immobili
plusvalenze
da cessione immobili
A titolo esemplificativo, devono essere indicati:
cedole da titoli di stato
gli immobili situati all’estero o i diritti realialtri
(usufrutto
o nuda proprietà);
tipi di cedole
interessi
daimmobiliari
obbligazioni(comproprietà o
le quote di immobili situati all’estero o i diritti
reali
dividendi
qualificati
e non di
proventi
da
fondi comuni
multiproprietà);
proventi
da
fondi
comuni
di
investimento
gli oggetti preziosi e le opere d’arte cheproventi
si trovano
territorio dellonon
Stato;
investimento
dafuori
fondidel
di investimento
le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili
detenuti e/o iscritti nei
armonizzati
plusvalenze
daiscritti
cessioni
valuta registri
pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo
neidipredetti
avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.
N.B.: le attività patrimoniali detenute all’estero devono essere indicate nel quadro RW
anche se immesse in cassette di sicurezza.
sicurezza
7
Obbligo di monitoraggio fiscale
……………………………..…………………
Devono costituire oggetto di monitoraggio
fiscale anche le attività patrimoniali
………....
detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli
collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società,
se il contribuente risulta essere “titolare
titolare effettivo
effettivo”.
Attenzione
si devono considerare, ai fini del monitoraggio, come
“detenuti all’estero” anche i beni immobili che sono ubicati in Italia, ma che
sono posseduti per il tramite:
fiduciarie estere; oppure
di un soggetto interposto residente all’estero.
N.B.: poiché il quadro RW riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e
investimenti all’estero detenuti nel periodo d’imposta, è necessario
compilarlo anche se l’investimento non è più posseduto al termine del
periodo d’imposta (ad es.: una unità immobiliare che è stata venduta nel
corso del periodo d’imposta).
8
Obbligo di monitoraggio fiscale
……………………………..…………………
Regole operative fino alla presentazione
del Modello Unico
………....
2009
9
Obbligo di monitoraggio fiscale
Regole operative a partire
Unico 2010
……………………………..…………………
dalla………....
presentazione del Modello
10
Titolare effettivo nel monitoraggio fiscale
……………………………..…………………
CONTI CORRENTI COINTESTATI E DELEGHE AL
PRELIEVO
………....
Quadro RW sia possessori formali di investimenti, sia coloro che, pur non
possessori
soggetti ecollegati,
sonosivalutati
come(salva
titolari effettivi
Le disponibilità
dellediretti,
attivitàma
finanziarie
patrimoniali
presumono
(art. 4 DL 167/90).
la prova contraria)
ripartite, per ciascun periodo d’imposta, in quote uguali
tra tutti coloro che ne avevano la disponibilità. Quindi, coloro che:
risultavano cointestatari di c/c esteri;
I soggetti
collegati
indicare
oppure
possedevano
solodauna
deleganel
al Modello,
prelievo. pertanto, sono necessariamente
“soggetti
soggetti terzi”
terzi rispetto alla procedura attivata dal singolo contribuente.
TELEFISCO 2015 - I soggetti collegati si possono identificare in tutti quei
Assunta l’autonomia delle singole procedure: nell’istanza presentata da un
soggetti che:
certo richiedente devono essere indicati:
- hanno una “posizione rilevante” ai fini della normativa sul monitoraggio
i collegati alle attività finanziarie o patrimoniali estere oggetto di
fiscale rispetto alle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione;
emersione; o:
ovvero:
i soggetti che, pur non presentando collegamenti con le attività estere,
- coloro i quali presentano un collegamento con il reddito sottratto ad
presentano collegamenti con il richiedente in relazione ai redditi che
imposizione evidenziato.
formano oggetto di emersione.
Al ricorrere delle condizioni previste dalle disposizioni in materia di
collaborazione volontaria, ciascun richiedente può presentare l’istanza di
adesione alla procedura, per la propria posizione. Il richiedente, quindi,
agisce autonomamente e potrebbe non essere a conoscenza dell’avvio
della medesima procedura da parte di soggetti collegati per la medesima
violazione.
11
Titolare effettivo nel monitoraggio fiscale
……………………………..…………………
………....
Per “titolare
titolare effettivo
effettivo” si intende, in caso di società, la persona fisica o le
persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità
giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una
percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di
voto in seno a tale entità giuridica
giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché
non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato
regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla
normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti.
Tale criterio si doveva ritenere soddisfatto se la percentuale corrisponde al
25%
25
% più uno di partecipazione al capitale sociale (in concreto almeno il 26
26%
%).
Ai fini della determinazione della percentuale rilevante per essere considerato
“titolare effettivo” di società e di altre entità giuridiche, si devono
necessariamente computare anche le partecipazioni intestate ai familiari di
cui all’art. 5, comma 5, del Tuir e, quindi, quelle del coniuge e dei parenti
entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado.
12
Titolare effettivo nel monitoraggio fiscale
……………………………..…………………
Paolo Rossi deteneva una partecipazione
superiore al 26% al capitale sociale
………....
in una società estera localizzata in un Paese White list che possedeva immobili
all’estero, delle obbligazioni estere e conti correnti bancari.
13
Titolare effettivo nel monitoraggio fiscale
……………………………..…………………
Paolo Rossi deteneva una partecipazione
superiore al 26% al capitale sociale
………....
in una società estera localizzata in un Paese non White list che possedeva sia
un conto corrente all’estero, sia delle obbligazioni estere e degli immobili
all’estero.
14
Titolare effettivo nel monitoraggio fiscale
……………………………..…………………
Paolo Rossi deteneva partecipazione
del 20% in una società non White list e
………....
del 50% in una srl italiana che, a sua volta, deteneva il 50% della medesima
società non White list titolare di immobili all’estero, un conto corrente
all’estero e di obbligazioni estere.
15
Titolare effettivo nel monitoraggio fiscale
……………………………..…………………
………....
16
Periodi di imposta accertabili
……………………………..…………………
………....
a.i.
decaduto
a.i.
decaduto
a.i.
a.i.
decaduto
a.i.
decaduto
decaduto
a.i.
decaduto
a.i.
decaduto
a.i.
decaduto
a.i.
decaduto
a.i.
decaduto
a.i.
a.i.
decaduto
a.i.
decaduto
a.i.
decaduto
a.i.
decaduto
a.i.
decaduto
decaduto
a.i.
decaduto
a.i.
decaduto
«a.i. decaduto» è da intendersi come decadenza del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria per
l’anno d’imposta indicato
17
Riepilogo sanzioni V.D. su altre imposte
……………………………..…………………
………....
18
Riepilogo sanzioni V.D. su altre imposte
……………………………..…………………
………....
19
Periodi accertabili nell’ambito del quadro RW
……………………………..…………………
Uffici
pare essere quello di
………....
L’orientamento degli
considerare il termine ordinario di decadenza della
contestazione della violazione dell'obbligo di compilare
il modulo il quinto anno successivo a quello in cui il
modulo doveva essere presentato (art. 20, comma 1,
prima parte, del D.Lgs. 472/1997).
Ne deriva, quindi, che nel 2015 sarebbero ancora
contestabili le sanzioni:
per Unico 2010 (relativo ai 2009); e, nei casi di attività
detenute in Paesi black list:
per Unico 2005 (relativo al 2004).
Si verifica, pertanto, uno sfasamento temporale, dato che, per l'Iva e i
redditi, il termine di decadenza ordinario è fissato al quarto anno successivo
alla presentazione della dichiarazione (quinto anno solo in caso di omessa
presentazione).
20
Periodi accertabili nell’ambito del quadro RW
……………………………..…………………
………....
Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 24009/2013 e
sentenza 26848/2014) invece, vale l'eccezione contenuta
nel comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs. 472/1997, che fa
riferimento al
«diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli
tributi»
perché il modulo RW, per effetto dell'art. 6 del D.L.
167/1990,
serve
anche per l'accertamento
dei redditi.
Pertanto, secondo
l’interpretazione
della Corte di Cassazione:
i modelli Unico 2010 o Unico 2005 sarebbero ancora contestabili, per le
violazioni del quadro RW, solo in caso di omessa presentazione della
dichiarazione;
altrimenti sarebbero contestabili i modelli Unico 2011 e Unico 2006.
21
Periodi accertabili nell’ambito del quadro RW
……………………………..…………………
………....
OMESSA
PRESENTAZIONE
RESPONSABILITÀ DEGLI EREDI
QUADRO
RW
E
Come regola generale, gli eredi devono rispondere delle
obbligazioni tributarie del de cuius, ma non delle
sanzioni. Infatti, i reati si devono ritenere estinti alla
morte di chi li commette.
Gli eredi non possono essere sanzionati (principio di
intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi), ma possono
essere chiamati a pagare l'imposta sul reddito (Irpef e
addizionali) sul rendimento presunto (art. 6, D.L. n.
167/90) dei risparmi all’estero, anche se già tassati nello
Stato estero per gli anni ancora accertabili (massimo 5).
22
Calcolo imponibili e imposte
……………………………..…………………
………....
23
Investimenti detenuti in Paese Black
List
SENZA accordo – SENZA rimpatrio delle
……………………………..…………………
attività
………....
IMPOSTE
INFEDELE
IMPOSTE
DIRETTE
DR. OMESSA
DIRETTE
DR.
LUOGO
DI PAESE DI
PAESE DI MINIMO SANZIONI DEFINIZIONE
PRODUZIO
DETENZIONE
LUOGO DI
DEFINIZION
AGEVOLATA
A
DETENZION
NE
DEL
DELLE
EDITTALE
PRODUZIO
MINIMO IRROGATE
SANZIONI
E
1/6
E
REDDITO
NE DEL ATTIVITA'
EDITTALE IRROGATE AGEVOLATA
DELLE
REDDITO W.L.
A 1/6
75%
12,50%
ATTIVITA' 100%
B.L. CON
100%
75%
12,50%
W.L.
120%
90%
15%
ITALIA
ACCORDO
CON 200% (100% 150% (75% 25% (12,50%
B.L. B.L.
SENZA
120%
90%
15%
ACCORDOfino al 2007) fino al 2007) fino al 2007)
ITALIA ACCORDO
30% (15%
W.L.SENZA 240%
133%(120% 180%
100% (90% 16,67%
B.L.
fino al
ACCORDO
fino al 2007) fino al 2007)
B.L.
CON
2007)
133%
100%
16,67%
ACCORDO
ESTERO
W.L.
160%
120%
20%
33,33%
B.L. SENZA 267% (133% 200% (100%
B.L. CON fino al 2007) fino al 2007) (16,67% fino al
ACCORDO
160%
120%
20%
2007)
ESTERO ACCORDO
B.L. SENZA 320% (160% 240% (120%
24
ACCORDO fino al 2007) fino al 2007)
40% (20%
fino al
2007)
Investimenti detenuti in Paese Black
List
SENZA accordo – CON rimpatrio delle
……………………………..…………………
attività
………....
IMPOSTE
INFEDELE
IMPOSTE
DIRETTE
DR. OMESSA
DIRETTE
DR.
LUOGO
DI PAESE DI
PAESE DI MINIMO SANZIONI DEFINIZIONE
PRODUZIO
DETENZIONE
LUOGO DI
DEFINIZION
AGEVOLATA
A
DETENZION
DELLE
EDITTALE
NE
DEL
PRODUZIO
MINIMO IRROGATE
SANZIONI
E
1/6
E
REDDITO
ATTIVITA'
NE DEL
EDITTALE IRROGATE AGEVOLATA
DELLE
REDDITO W.L.
A 1/6
75%
12,50%
ATTIVITA' 100%
B.L. CON
100%
75%
12,50%
W.L.
120%
90%
15%
ITALIA
ACCORDO
CON 200% (100% 150% (75% 25% (12,50%
B.L. B.L.
SENZA
120%
90%
15%
ACCORDOfino al 2007) fino al 2007) fino al 2007)
ITALIA ACCORDO
30% (15%
W.L.SENZA 240%
133%(120% 180%
100% (90% 16,67%
B.L.
fino al
B.L.
CON
ACCORDO
fino al 2007) fino al 2007)
133%
100%
16,67%
2007)
ACCORDO
ESTERO
W.L.
160%
120%
20%
33,33%
B.L. SENZA 267% (133% 200% (100%
B.L. CON fino al 2007) fino al 2007) (16,67% fino al
ACCORDO
160%
120%
20%
2007)
ESTERO ACCORDO
40% (20%
B.L. SENZA 320% (160% 240% (120%
25
fino al
ACCORDO fino al 2007) fino al 2007)
2007)
Investimenti detenuti in Paese Black
List
CON accordo – SENZA rimpatrio delle
……………………………..…………………
attività
………....
IMPOSTE
INFEDELE
IMPOSTE
DIRETTE
DR. OMESSA
DIRETTE
DR.
LUOGO
DI PAESE DI
PAESE DI MINIMO SANZIONI DEFINIZIONE
PRODUZIO
DETENZIONE
LUOGO DI
DEFINIZION
AGEVOLATA
A
DETENZION
NE
DEL
DELLE
EDITTALE
PRODUZIO
MINIMO IRROGATE
SANZIONI
E
1/6
E
REDDITO
NE DEL ATTIVITA'
EDITTALE IRROGATE AGEVOLATA
DELLE
REDDITO W.L.
A 1/6
75%
12,50%
ATTIVITA' 100%
B.L. CON
100%
75%
12,50%
W.L.
120%
90%
15%
ITALIA
ACCORDO
CON 200% (100% 150% (75% 25% (12,50%
B.L. B.L.
SENZA
120%
90%
15%
ACCORDOfino al 2007) fino al 2007) fino al 2007)
ITALIA ACCORDO
30% (15%
W.L.SENZA 240%
133%(120% 180%
100% (90% 16,67%
B.L.
fino al
ACCORDO
fino al 2007) fino al 2007)
B.L.
CON
2007)
133%
100%
16,67%
ACCORDO
ESTERO
W.L.
160%
120%
20%
33,33%
B.L. SENZA 267% (133% 200% (100%
B.L. CON fino al 2007) fino al 2007) (16,67% fino al
ACCORDO
160%
120%
20%
2007)
ESTERO ACCORDO
B.L. SENZA 320% (160% 240% (120%
26
ACCORDO fino al 2007) fino al 2007)
40% (20%
fino al
2007)
Investimenti detenuti in Paese Black
List
CON accordo – CON rimpatrio delle
……………………………..…………………
attività
………....
IMPOSTE
INFEDELE
IMPOSTE
DIRETTE
DR. OMESSA
DIRETTE
DR.
LUOGO
DI PAESE DI
PAESE DI MINIMO SANZIONI DEFINIZIONE
PRODUZIO
DETENZIONE
LUOGO DI
DEFINIZION
AGEVOLATA
A
DETENZION
NE
DEL
DELLE
EDITTALE
PRODUZIO
MINIMO IRROGATE
SANZIONI
E
1/6
E
REDDITO
NE DEL ATTIVITA'
EDITTALE IRROGATE AGEVOLATA
DELLE
REDDITO W.L.
A 1/6
75%
12,50%
ATTIVITA' 100%
B.L. CON
100%
75%
12,50%
W.L.
120%
90%
15%
ITALIA
ACCORDO
CON 200% (100% 150% (75% 25% (12,50%
B.L. B.L.
SENZA
120%
90%
15%
ACCORDOfino al 2007) fino al 2007) fino al 2007)
ITALIA ACCORDO
30% (15%
W.L.SENZA 240%
133%(120% 180%
100% (90% 16,67%
B.L.
fino al
ACCORDO
fino al 2007) fino al 2007)
B.L.
CON
2007)
133%
100%
16,67%
ACCORDO
ESTERO
W.L.
160%
120%
20%
33,33%
B.L. SENZA 267% (133% 200% (100%
B.L. CON fino al 2007) fino al 2007) (16,67% fino al
ACCORDO
160%
120%
20%
2007)
ESTERO ACCORDO
B.L. SENZA 320% (160% 240% (120%
27
ACCORDO fino al 2007) fino al 2007)
40% (20%
fino al
2007)
Investimenti detenuti in Paese White
List
CON o senza
rimpatrio
……………………………..…………………
………....
IMPOSTE
INFEDELE
IMPOSTE
DIRETTE
DR. OMESSA
DIRETTE
DR.
LUOGO
DI PAESE DI
PAESE DI MINIMO SANZIONI DEFINIZIONE
PRODUZIO
DETENZIONE
LUOGO DI
DEFINIZION
AGEVOLATA
A
DETENZION
NE
DEL
DELLE
EDITTALE
PRODUZIO
MINIMO IRROGATE
SANZIONI
E
1/6
E
REDDITO
NE DEL ATTIVITA'
EDITTALE IRROGATE AGEVOLATA
DELLE
REDDITO W.L.
A 1/6
75%
12,50%
ATTIVITA' 100%
B.L. CON
100%
75%
12,50%
W.L.
120%
90%
15%
ITALIA
ACCORDO
CON 200% (100% 150% (75% 25% (12,50%
B.L. B.L.
SENZA
120%
90%
15%
ACCORDOfino al 2007) fino al 2007) fino al 2007)
ITALIA ACCORDO
30% (15%
W.L.SENZA 240%
133%(120% 180%
100% (90% 16,67%
B.L.
fino al
ACCORDO
fino al 2007) fino al 2007)
B.L.
CON
2007)
133%
100%
16,67%
ACCORDO
ESTERO
W.L.
160%
120%
20%
33,33%
B.L. SENZA 267% (133% 200% (100%
B.L. CON fino al 2007) fino al 2007) (16,67% fino al
ACCORDO
160%
120%
20%
2007)
ESTERO ACCORDO
B.L. SENZA 320% (160% 240% (120%
28
ACCORDO fino al 2007) fino al 2007)
40% (20%
fino al
2007)
Opzione per il forfait del 5%
……………………………..…………………
………....
29
I Protocolli d’intesa
……………………………..…………………
disposizioni
………....in materia di scambio di
Questi accordi adeguano le
informazioni ai più recenti standard internazionali, producendo effetti
significativi per i contribuenti che intendono aderire alla VD, infatti:
il raddoppio dei termini per l’accertamento non si applica se
congiuntamente:
• il Paese a fiscalità privilegiata in cui si trovano le attività da
regolarizzare firma un accordo sullo scambio di informazioni;
• viene rilasciata all’intermediario estero un’autorizzazione a
trasmettere all’ A.d.E. tutti i dati concernenti le attività oggetto di
disclosure.
si evita il raddoppio delle sanzioni per omessa/infedele dichiarazione
si beneficia della sanzione minima in relazione alle violazioni concernenti
il modulo RW per tutti gli anni accertabili.
È utile sottolineare, tuttavia, che Svizzera, Liechtenstein e Monaco sono
ancora tra gli elenchi black list, con la conseguenza che, se il contribuente
non accede alla disclosure, resterà applicabile il raddoppio dei termini e
delle sanzioni.
Analogo discorso vale per Singapore e Mauritius, che si trovano ancora tra
le black list, ma con essi sono in vigore
30 dal 2012 Protocolli che consentono
lo scambio di informazioni secondo lo standard Ocse.
Questioni ancora da risolvere
……………………………..…………………
In attesa della pubblicazione della circolare esplicativa da parte dell’Agenzia
………....
delle Entrate, ci sono delle questioni ancora non risolte e che meritano
attenzione.
1. Probabile dimezzamento dei termini per sanzionare il modulo RW per
Stati Black List che firmano l’accordo sullo scambio di informazioni con
l’Italia
Tra gli emendamenti al Ddl. di conversione del «Milleproroghe», nel testo
approvato dalle commissioni Affari costituzionale e Bilancio e approvato
all’esame dell’aula, ne figura uno che consentirebbe di beneficiare del
dimezzamento dei termini per l’irrogazione delle sanzioni per violazioni sul
modulo RW per i soggetti che aderiscono alla collaborazione volontaria in
relazione agli investimenti detenuti in Paesi Black List che firmeranno con
l’Italia l’accordo sullo scambio di informazioni fiscali entro il 2 marzo 2015. Il
dimezzamento dei termini per contestare l’omessa compilazione del modulo
RW dovrebbe riguardare in primo luogo la Svizzera e il Liechtestein, con cui
l’Italia ha già concordato il Protocollo che modifica la convenzione contro le
doppie imposizioni e che, sostanzialmente, adegua le disposizioni in materia
di scambio di informazioni ai più recenti standard internazionali.
Secondo alcune anticipazioni, si troverebbero in fase avanzata anche le
trattative con il Principato di Monaco,
per giungere alla firma di un
31
protocollo simile.
Se l’emendamento dovesse essere approvato in via definitiva, in questi casi
Questioni ancora da risolvere
……………………………..…………………
………....
2. Applicazione del metodo forfettario per importi inferiori a 2 milioni di euro
Altra importante questione non risolta riguarda l’applicazione del metodo
forfettario di tassazione alle regolarizzazioni di importi inferiori ai 2 milioni di
euro. Il nuovo art. 5-quinquies, introdotto dalla legge 186/2014, prevede la
possibilità, per le attività finanziarie che al termine di ciascun periodo di imposta
avevano un valore inferiore ai 2 milioni di euro, di procedere ad un calcolo
forfettario dei rendimenti e delle imposte dovute. Tali rendimenti sono calcolati
applicando un’aliquota del 5% sulle consistenze a fine anno, e le imposte da
versare sono pari al 27% di tale ammontare. Il vantaggio sta nella
semplificazione, dal momento che applicando tale metodo non serve raccogliere
tutta la documentazione di supporto.
32
Redditi finanziari esteri: metodo
analitico
……………………………..…………………
………....
33
Il metodo forfettario
……………………………..…………………
………....
34
La domanda: i contenuti
……………………………..…………………
………....
35
Il frontespizio del Modello
……………………………..…………………
………....
36
I rapporti con gli Uffici
……………………………..…………………
………....
37
Invito a comparire: il contenuto
……………………………..…………………
………....
38
Il versamento
……………………………..…………………
………....
39
La comunicazione all’autorità giudiziaria
……………………………..…………………
………....
40
Il nuovo istituto del ravvedimento operoso
……………………………..…………………
La Legge di Stabilità 2015 ha modificato
l’istituto del ravvedimento operoso,
………....
ampliandone il raggio d’azione.
L’obiettivo è quello di «incidere significativamente sulle modalità di gestione
del rapporto tra fisco e contribuenti. Si punta ad un nuovo livello di
cooperazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuente, con l’obiettivo
di perseguire il massimo adempimento spontaneo degli obblighi tributari da
parte dei contribuenti (…)» (Circolare Agenzia delle Entrate 6/2015 del
19/02/2015).
Dal 2015, pertanto, è possibile fruire del nuovo ravvedimento, che ha subito
delle riforme nelle modalità operative e nei termini.
L’accesso a tale istituto, infatti, è ora possibile anche se sono iniziati:
accessi, ispezioni
o verifiche
L’Agenzia
delle entrate, nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, ha
altre attività
amministrative
di accertamento
(inviti RW
di hanno
comparizione,
precisato che le violazioni
riguardanti il quadro
natura tributaria
questionari,erichiesta
di documenti,
ecc.) provvedere alla regolarizzazione tramite il
per le stesse
è, quindi, possibile
ravvedimento operoso.
Tuttavia,invece,
il presupposto
cardine
per l’applicabilità
dell’istituto è l’avvenuta
L’accesso a tale istituto,
è precluso
se sono
già stati notificati:
presentazione
Modello (solo nel caso di dichiarazione infedele)
un avviso di accertamento
o didel
liquidazione
una comunicazione di irregolarità (avviso bonario di cui all’art. 36 bis –
controlli automatizzati – e art. 36 ter – controlli formali – del Dpr 600/1973
41
e 54 bis del decreto Iva).
Il nuovo istituto del ravvedimento operoso
……………………………..…………………
I nuovi termini per potere accedere all’istituto
del ravvedimento operoso si aggiungono
………....
ai precedenti (ravvedimento sprint, breve e lungo).
RAVVEDIMENTO SPRINT
SPRINT: entro 14 giorni successivi alla scadenza. La sanzione ridotta
ad 1/10 è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo.
RAVVEDIMENTO BREVE
BREVE:: dai 15 ai 30 giorni successivi alla scadenza. La sanzione è di
1/10 del minimo.
RAVVEDIMENTO ENTRO 90 GIORNI:
GIORNI: dai 31 ai 90 giorni successivi alla scadenza. La
sanzione è di 1/9 del minimo.
RAVVEDIMENTO LUNGO
LUNGO:: per le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, dal
novantunesimo giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa
all’anno nel corso del quale è commessa la violazione. La sanzione è di 1/8 del
minimo.
RAVVEDIMENTO BIENNALE
BIENNALE:: dopo un anno ma entro due dall’omissione o dall’errore
o entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello
in cui la violazione è stata commessa. La sanzione è di 1/7 del minimo.
RAVVEDIMENTO ULTRANNUALE
ULTRANNUALE:: dopo due anni dall’omissione o dall’errore o oltre il
termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui
commessa la violazione. La sanzione è ridotta ad 1/6 del minimo.
In tutti i casi, oltre alle somme dovute e alle sanzioni, sono dovuti anche gli interessi
legali, fissati nella misura dll’1% annuo fino al 31 dicembre 2014 e dello 0,5% annuo dal
1° gennaio 2015.
42
Esempio 1a – BL con tax exchange
metodo analitico
……………………………..…………………
Soggetto residente in Italia che nel 2004 ha aperto c/c in Paese Black List con tax exchange art. 26
………....
OECD Tax Model per € 1.000.000, investendo
le disponibilità in Titoli di Stato. Nessun ulteriore
versamento di denaro ipotizzato. Rendimenti finanziari pari al 2%.
Periodi di imposta
Patrimonio non dichiarato
Redditi non dichiarati
IRPEF
Sostitutiva 12,5%
Sostitutiva 20%
IVA
IRAP
Totale imposte
Interessi 3,5%
2004
2006
2007
2008
1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208 1.082.432
a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto
IMPOSTE
a.i. decaduto
a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto
Importi complessivi da VD
a.i. decaduto
a.i. decaduto
Imposte
Interessi Sanzioni - imposte
Sanzioni - RW
Sanzioni - RW
Sanzione con accordo 3%
a.i. decaduto
Totale
Riduzione VD di 1/2 (1,5%)
a.i. decaduto
Definizione a 1/3 (0,5%)
2005
-
a.i. decaduto
a.i. decaduto
a.i. decaduto a.i. decaduto
2009
2010
2011
2012
2013
Totale imposte
Dichirarazione Dichiarazione
infedele
omessa
1.104.081 1.126.162 1.148.686 1.171.659 1.195.093
21.649
22.081
22.524
22.973
23.434
Dichirarazione Dichiarazione
2.706
2.760
2.816
infedele
omessa
4.595
4.687
5.576
9.281
14.857
17.563
14.857
1.168
1.641
474
386
296
322
164
1.168
Dichirarazione
Dichirarazione
Sanzioni
- imposte
2.470
3.513
Sanzioni
- impostedirette
dirette
infedele
omessa Dichirarazione
23.208
28.728
infedele
a.i.Minimo
decaduto
a.i.edittale
decaduto
a.i. decaduto
33.122
33.785
34.461
35.150
35.853
(133%)
19.760
Minimo
edittale
(160%)
28.101
41.703
51.445
a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto
16.561
16.892
17.230
17.575
17.926
Riduzione
di
1/4
V.D.
14.820
a.i. decaduto
a.i. decadutodi a.i.
decaduto
5.975
23.208
Riduzione
1/4
V.D. 5.520 5.631 5.743 5.858 21.076
Riduzione
def.agevolata
agevolata 1/6
Riduzione
def.
2.4703.513
Legenda: (colore azzurro) da considerare solo in caso di omessa dichiarazione.
8.282
9.281
17.563
1.641
Dichiarazione
omessa
28.728
«a.i. decaduto» è da intendersi come decadenza del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria per
l’anno d’imposta indicato
43
Esempio 1b – BL con tax exchange
metodo forfaittario
……………………………..…………………
Medesima situazione prospettata nell’esempio 1 A, nell’ipotesi di rendite finanziarie maggiori al
………....
5%
Periodi di imposta
Patrimonio non dichiarato
Redditi non dichiarati
TAX 27%
IVA
IRAP
Totale imposte
Interessi 3,5%
2004
2005
2007
2008
1.000.000
1.050.000 1.102.500
1.157.625
1.215.506
a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto
IMPOSTE
a.i. decaduto
a.i. decaduto
a.i. decaduto
-
Importi complessivi da VD
Imposte
Interessi
Sanzioni - imposte
Sanzioni - RW
Totale
2006
-
Dichirarazione
Dichiarazione
infedele
omessa
74.263
6.340
12.346
28.880
121.828
2009
2010
2011
2012
2013
Totale imposte
Dichirarazione Dichiarazione
infedele
omessa
1.276.282 1.340.096 1.407.100 1.477.455 1.551.328
60.775
63.814
67.005
70.355
73.873
16.409
17.230
18.091
18.996
19.946
74.263
90.672
2.872
2.412
1.900
1.330
698
74.263
6.340
90.672
9.211
90.672
9.211
18.134
118.018
«a.i. decaduto» è da intendersi come decadenza del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria per
l’anno d’imposta indicato
44
Esempio 1a – Ravvedimento operoso
solo nel caso di DR infedele
Periodi di imposta
2009
Totale imposte omesse
a.i. decaduto
Ravvedimento ultrannuale (1/6 di 200%) a.i. decaduto
Ravvedimento biennale (1/7 di 200%)
-
Voluntary Disclosure – metodo analitico
Importi complessivi da VD
Imposte
Interessi
Sanzioni - imposte
Sanzioni - RW
Totale
Dichirarazione
infedele
14.857
1.168
2.470
23.208
41.703
……………………………..…………………
2010
2011
2012
2013
DR. Infedele
………....
2.760
920,04
-
2.816
938,50
-
4.595
1.531,53
-
4.687
1.339,09
14.857
3.390,08
1.339,09
19.586,19
Voluntary Disclosure – metodo
forfaittario
Dichirarazione
Importi complessivi da VD
infedele
Interessi esclusi
Imposte
45.198
Interessi
3.498
Sanzioni - imposte
7.514
Sanzioni - RW
28.880
Totale
85.090
«a.i. decaduto» è da intendersi come decadenza del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria per
l’anno d’imposta indicato
45
Esempio 2a – BL con tax exchange
metodo analitico
……………………………..…………………
Soggetto residente in Italia che nel 2004 ha aperto c/c in Paese Black List con tax exchange art. 26
………....
OECD Tax Model per € 1.000.000, investendo le disponibilità in Titoli di Stato. Nell’a.i. 2011, viene
effettuato un ulteriore versamento di € 500.000. Rendimenti finanziari pari al 2%.
Importi complessivi da VD
Dichirarazione Dichiarazione
infedele
omessa
Imposte dirette
263.355
266.061
Dichirarazione Dichiarazione
Imposte indirette Sanzioni - imposte indirette
100.000
100.000
Dichirarazione
infedele
omessa
Sanzioni
imposte
dirette
Interessi
37.550
38.024
omessa
120.000
Sanzioni - imposte Minimo edittale IVA
46.197IRPEF (120%) 55.987100.000 Dichirarazione
270.000
Sanzioni - imposte dirette
Sanzioni - RW
36.272
(160%)
34.498
infedele
Riduzione di 1/4 V.D. 30.751Imp. Sostitutiva
75.000
90.000
IRAP (120%)
Totale
477.854(100%)
225.00023.400
Riduzione def. agevolataIRPEF
1/6 Riduzione di496.344
12.500
15.000
1/4 V.D.
245.923
Imp. Sostitutiva (133%)
25.077
Sanzioni - RW
Riduzione def. agevolata 1/6
40.987
IRAP (100%)
19.500
Sanzione con accordo 3%
a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto
33.122
33.785
49.461
50.136
51.125
Riduzione
di
1/4
V.D.
202.183
Riduzione VD di 1/2 (1,5%)
16.561
16.892
24.730
25.068
25.563
Definizione a 1/3 (0,5%)
5.520
5.631
8.243
8.356
8.521
Riduzione def. agevolata 1/6
33.697
Dichirarazione Dichiarazione
infedele
omessa
30.751
Legenda: (colore azzurro) da considerare solo in caso di omessa dichiarazione.
«a.i. decaduto» è da intendersi come decadenza del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria per
l’anno d’imposta indicato
46
36.272
Esempio 2b – BL con tax exchange
metodo forfaittario
……………………………..…………………
Medesima situazione prospettata nell’esempio 1 A, nell’ipotesi di rendite finanziarie maggiori al
………....
5%
Periodi di imposta
Patrimonio non dichiarato
Redditi non dichiarati
IRPEF (45%)
TAX 27%
IRAP 3,9%
Imposte dirette
IVA 20%
Totale altre imposte
Totale imposte
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1.000.000
1.050.000 1.102.500
1.157.625
1.215.506
a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto
IMPOSTE
a.i. decaduto
a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto
a.i. decaduto
2010
2011*
2012
2013
1.276.282 1.340.096 1.907.100 1.933.902 1.972.044
60.775
63.814
26.802
38.142
38.678
16.409
17.230
a.i. decaduto
225.000
7.237
19.500
10.298
10.443
721
366
100.000
Dichirarazione Dichiarazione
- infedeleomessa
Dichirarazione Dichiarazione
infedele
omessa
225.000
45.208
19.500
289.708
100.000
100.000
389.708
225.000
61.617
19.500
306.117
100.000
100.000
406.117
40.431
43.303
*nell'anno 2011 integrazione con ulteriori compensi sottratti a tassazione in Italia per un importo pari a 500.000 €
Interessi 3,5%
Importi complessivi da VD
-
Imposte dirette
Imposte indirette
Interessi
Sanzioni - imposte
Sanzioni - RW
Totale
289.708
100.000
40.431
50.578
35.766
516.483
-
2.871,63
2.412
36.932
306.117
100.000
43.303
63.998
42.147
555.565
«a.i. decaduto» è da intendersi come decadenza del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria per
l’anno d’imposta indicato
47
Esempio 2 – Ravvedimento operoso
solo nel caso di DR infedele
Periodi di imposta
Totale imposte omesse
Ravvedimento ultrannuale (1/6 di 200%)
Ravvedimento biennale (1/7 di 200%)
2009
a.i. decaduto
……………………………..…………………
2010
2011
2012
2013
DR. Infedele
………....
-
2.760
347.315
6.595
920,04
-
115.771,80
-
2.198,25
-
6.685
363.355
- 118.890,09
1.909,95
1.909,95
484.155,16
Voluntary Disclosure – metodo
forfaittario
Interessi esclusi
Importi complessivi da VD
Imposte dirette
Imposte indirette
Interessi
Sanzioni - imposte
Sanzioni - RW
Totale
Dichirarazione
infedele
Importi complessivi da VD
Imposte dirette
Imposte indirette
Interessi
Sanzioni - imposte
Sanzioni - RW
Totale
263.355
100.000
37.550
46.197
30.751
477.854
Dichirarazione
infedele
289.708
100.000
40.431
50.578
35.766
516.483
«a.i. decaduto» è da intendersi come decadenza del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria per
l’anno d’imposta indicato
48
Le cause ostative
……………………………..…………………
………....
49
Sintesi dei benefici penali
……………………………..…………………
1) Esclusione della punibilità per i reati tributari conseguenti alle
violazioni oggetto di regolarizzazione
………....
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione;
- omesso versamento di ritenute certificate;
- omesso versamento di iva,
ad eccezione del reato di emissione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti (disparità di trattamento tra il contribuente che ha
utilizzato fatture false, che può restare impunito, e il contribuente che ha
emesso le stesse, il quale attraverso la Voluntary Disclosure verrebbe
«denunciato» e non avrebbe copertura penale).
2)) Esclusione dalla punibilità del reato di autoriciclaggio.
autoriciclaggio. Commette
autoriciclaggio chiunque, dopo avere commesso un delitto non colposo da
cui derivano denari (es. evasione), beni o altre utilità provvede al loro
impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie,
imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare l’identificazione della
loro provenienza delittuosa. Il reato si consuma nel momento in cui
vengono autonomamente reimpiegate le somme oggetto di evasione, con
l’effetto che anche qualora il reato tributario, da cui sono derivate le
somme, fosse prescritto, il contribuente che utilizza tali somme potrebbe
rispondere di autoriciclaggio, essendo quest’ultimo una fattispecie
autonoma di reato, a prescindere dalla fonte che lo ha innescato.
50
Percorsi differenziati: penalità sulle imposte
e sul quadro RW
……………………………..…………………
………....
Applicabile solo in
caso di dichiarazione
infedele
51
Percorsi differenziati: penalità sulle imposte
e sul quadro RW
……………………………..…………………
………....
52
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti
Dottore in Giurisprudenza
Docente presso l’Università degli Studi di Bergamo
di Ragioneria Internazionale
Principi contabili internazionali
Audit and corporate governance
Specializzato in
Compliance e corporate governance
Contenzioso tributario
Bilanci IAS/IFRS
Protezione e segregazione patrimoniale
……………………………..…………………………....
24127 Bergamo, via dei
Caniana 2 tel. 035 2052
501 / 530
fax 035 2052 549
www.unibg.it
Cod. Fiscale
80004350163
P.IVA 01612800167
53
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Intervento Prof. Daniele Gervasio