Il rimpatrio dei capitali. Voluntary disclosure e nuovo ravvedimento operoso Monitoraggio fiscale e ambito di applicazione ……………………………..………………… ……….... Con decorrenza dal 2015, è stata introdotta una procedura di “collaborazione volontaria”: per le violazioni al monitoraggio dei capitali; per le violazioni “interne” (cd. “voluntary domestica” o “interna”). La collaborazione volontaria (voluntary voluntary disclosure disclosure) “estera” consente di regolarizzare le violazioni relative agli obblighi dichiarativi e in materia di monitoraggio fiscale commessi fino al 30 settembre 2014. Il contribuente che si attiva, ha l’obiettivo di regolarizzare le violazioni riferite: al quadro RW -> omessa/parziale indicazione di investimenti (attività finanziarie e patrimoniali) costituiti/detenuti all’estero; alle imposte collegate -> omessa indicazione sia dei redditi (nazionali) che sono serviti a costituire la provvista per l’investimento estero, sia dei redditi (esteri) che hanno generato gli investimenti esteri (dismissioni e/o frutti civili). 6 Obbligo di monitoraggio fiscale ……………………………..………………… sono beni patrimoniali collocati all’estero suscettibili di produrre ……….... Gli investimenti reddito imponibile in Italia, i quali devono sempre risultare indicati nel quadro RW indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta. d’imposta canoni di locazione immobili plusvalenze da cessione immobili A titolo esemplificativo, devono essere indicati: cedole da titoli di stato gli immobili situati all’estero o i diritti realialtri (usufrutto o nuda proprietà); tipi di cedole interessi daimmobiliari obbligazioni(comproprietà o le quote di immobili situati all’estero o i diritti reali dividendi qualificati e non di proventi da fondi comuni multiproprietà); proventi da fondi comuni di investimento gli oggetti preziosi e le opere d’arte cheproventi si trovano territorio dellonon Stato; investimento dafuori fondidel di investimento le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei armonizzati plusvalenze daiscritti cessioni valuta registri pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo neidipredetti avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia. N.B.: le attività patrimoniali detenute all’estero devono essere indicate nel quadro RW anche se immesse in cassette di sicurezza. sicurezza 7 Obbligo di monitoraggio fiscale ……………………………..………………… Devono costituire oggetto di monitoraggio fiscale anche le attività patrimoniali ……….... detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, se il contribuente risulta essere “titolare titolare effettivo effettivo”. Attenzione si devono considerare, ai fini del monitoraggio, come “detenuti all’estero” anche i beni immobili che sono ubicati in Italia, ma che sono posseduti per il tramite: fiduciarie estere; oppure di un soggetto interposto residente all’estero. N.B.: poiché il quadro RW riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all’estero detenuti nel periodo d’imposta, è necessario compilarlo anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (ad es.: una unità immobiliare che è stata venduta nel corso del periodo d’imposta). 8 Obbligo di monitoraggio fiscale ……………………………..………………… Regole operative fino alla presentazione del Modello Unico ……….... 2009 9 Obbligo di monitoraggio fiscale Regole operative a partire Unico 2010 ……………………………..………………… dalla……….... presentazione del Modello 10 Titolare effettivo nel monitoraggio fiscale ……………………………..………………… CONTI CORRENTI COINTESTATI E DELEGHE AL PRELIEVO ……….... Quadro RW sia possessori formali di investimenti, sia coloro che, pur non possessori soggetti ecollegati, sonosivalutati come(salva titolari effettivi Le disponibilità dellediretti, attivitàma finanziarie patrimoniali presumono (art. 4 DL 167/90). la prova contraria) ripartite, per ciascun periodo d’imposta, in quote uguali tra tutti coloro che ne avevano la disponibilità. Quindi, coloro che: risultavano cointestatari di c/c esteri; I soggetti collegati indicare oppure possedevano solodauna deleganel al Modello, prelievo. pertanto, sono necessariamente “soggetti soggetti terzi” terzi rispetto alla procedura attivata dal singolo contribuente. TELEFISCO 2015 - I soggetti collegati si possono identificare in tutti quei Assunta l’autonomia delle singole procedure: nell’istanza presentata da un soggetti che: certo richiedente devono essere indicati: - hanno una “posizione rilevante” ai fini della normativa sul monitoraggio i collegati alle attività finanziarie o patrimoniali estere oggetto di fiscale rispetto alle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione; emersione; o: ovvero: i soggetti che, pur non presentando collegamenti con le attività estere, - coloro i quali presentano un collegamento con il reddito sottratto ad presentano collegamenti con il richiedente in relazione ai redditi che imposizione evidenziato. formano oggetto di emersione. Al ricorrere delle condizioni previste dalle disposizioni in materia di collaborazione volontaria, ciascun richiedente può presentare l’istanza di adesione alla procedura, per la propria posizione. Il richiedente, quindi, agisce autonomamente e potrebbe non essere a conoscenza dell’avvio della medesima procedura da parte di soggetti collegati per la medesima violazione. 11 Titolare effettivo nel monitoraggio fiscale ……………………………..………………… ……….... Per “titolare titolare effettivo effettivo” si intende, in caso di società, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti. Tale criterio si doveva ritenere soddisfatto se la percentuale corrisponde al 25% 25 % più uno di partecipazione al capitale sociale (in concreto almeno il 26 26% %). Ai fini della determinazione della percentuale rilevante per essere considerato “titolare effettivo” di società e di altre entità giuridiche, si devono necessariamente computare anche le partecipazioni intestate ai familiari di cui all’art. 5, comma 5, del Tuir e, quindi, quelle del coniuge e dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado. 12 Titolare effettivo nel monitoraggio fiscale ……………………………..………………… Paolo Rossi deteneva una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale ……….... in una società estera localizzata in un Paese White list che possedeva immobili all’estero, delle obbligazioni estere e conti correnti bancari. 13 Titolare effettivo nel monitoraggio fiscale ……………………………..………………… Paolo Rossi deteneva una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale ……….... in una società estera localizzata in un Paese non White list che possedeva sia un conto corrente all’estero, sia delle obbligazioni estere e degli immobili all’estero. 14 Titolare effettivo nel monitoraggio fiscale ……………………………..………………… Paolo Rossi deteneva partecipazione del 20% in una società non White list e ……….... del 50% in una srl italiana che, a sua volta, deteneva il 50% della medesima società non White list titolare di immobili all’estero, un conto corrente all’estero e di obbligazioni estere. 15 Titolare effettivo nel monitoraggio fiscale ……………………………..………………… ……….... 16 Periodi di imposta accertabili ……………………………..………………… ……….... a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. a.i. decaduto a.i. decaduto decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto «a.i. decaduto» è da intendersi come decadenza del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria per l’anno d’imposta indicato 17 Riepilogo sanzioni V.D. su altre imposte ……………………………..………………… ……….... 18 Riepilogo sanzioni V.D. su altre imposte ……………………………..………………… ……….... 19 Periodi accertabili nell’ambito del quadro RW ……………………………..………………… Uffici pare essere quello di ……….... L’orientamento degli considerare il termine ordinario di decadenza della contestazione della violazione dell'obbligo di compilare il modulo il quinto anno successivo a quello in cui il modulo doveva essere presentato (art. 20, comma 1, prima parte, del D.Lgs. 472/1997). Ne deriva, quindi, che nel 2015 sarebbero ancora contestabili le sanzioni: per Unico 2010 (relativo ai 2009); e, nei casi di attività detenute in Paesi black list: per Unico 2005 (relativo al 2004). Si verifica, pertanto, uno sfasamento temporale, dato che, per l'Iva e i redditi, il termine di decadenza ordinario è fissato al quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (quinto anno solo in caso di omessa presentazione). 20 Periodi accertabili nell’ambito del quadro RW ……………………………..………………… ……….... Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 24009/2013 e sentenza 26848/2014) invece, vale l'eccezione contenuta nel comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs. 472/1997, che fa riferimento al «diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi» perché il modulo RW, per effetto dell'art. 6 del D.L. 167/1990, serve anche per l'accertamento dei redditi. Pertanto, secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione: i modelli Unico 2010 o Unico 2005 sarebbero ancora contestabili, per le violazioni del quadro RW, solo in caso di omessa presentazione della dichiarazione; altrimenti sarebbero contestabili i modelli Unico 2011 e Unico 2006. 21 Periodi accertabili nell’ambito del quadro RW ……………………………..………………… ……….... OMESSA PRESENTAZIONE RESPONSABILITÀ DEGLI EREDI QUADRO RW E Come regola generale, gli eredi devono rispondere delle obbligazioni tributarie del de cuius, ma non delle sanzioni. Infatti, i reati si devono ritenere estinti alla morte di chi li commette. Gli eredi non possono essere sanzionati (principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi), ma possono essere chiamati a pagare l'imposta sul reddito (Irpef e addizionali) sul rendimento presunto (art. 6, D.L. n. 167/90) dei risparmi all’estero, anche se già tassati nello Stato estero per gli anni ancora accertabili (massimo 5). 22 Calcolo imponibili e imposte ……………………………..………………… ……….... 23 Investimenti detenuti in Paese Black List SENZA accordo – SENZA rimpatrio delle ……………………………..………………… attività ……….... IMPOSTE INFEDELE IMPOSTE DIRETTE DR. OMESSA DIRETTE DR. LUOGO DI PAESE DI PAESE DI MINIMO SANZIONI DEFINIZIONE PRODUZIO DETENZIONE LUOGO DI DEFINIZION AGEVOLATA A DETENZION NE DEL DELLE EDITTALE PRODUZIO MINIMO IRROGATE SANZIONI E 1/6 E REDDITO NE DEL ATTIVITA' EDITTALE IRROGATE AGEVOLATA DELLE REDDITO W.L. A 1/6 75% 12,50% ATTIVITA' 100% B.L. CON 100% 75% 12,50% W.L. 120% 90% 15% ITALIA ACCORDO CON 200% (100% 150% (75% 25% (12,50% B.L. B.L. SENZA 120% 90% 15% ACCORDOfino al 2007) fino al 2007) fino al 2007) ITALIA ACCORDO 30% (15% W.L.SENZA 240% 133%(120% 180% 100% (90% 16,67% B.L. fino al ACCORDO fino al 2007) fino al 2007) B.L. CON 2007) 133% 100% 16,67% ACCORDO ESTERO W.L. 160% 120% 20% 33,33% B.L. SENZA 267% (133% 200% (100% B.L. CON fino al 2007) fino al 2007) (16,67% fino al ACCORDO 160% 120% 20% 2007) ESTERO ACCORDO B.L. SENZA 320% (160% 240% (120% 24 ACCORDO fino al 2007) fino al 2007) 40% (20% fino al 2007) Investimenti detenuti in Paese Black List SENZA accordo – CON rimpatrio delle ……………………………..………………… attività ……….... IMPOSTE INFEDELE IMPOSTE DIRETTE DR. OMESSA DIRETTE DR. LUOGO DI PAESE DI PAESE DI MINIMO SANZIONI DEFINIZIONE PRODUZIO DETENZIONE LUOGO DI DEFINIZION AGEVOLATA A DETENZION DELLE EDITTALE NE DEL PRODUZIO MINIMO IRROGATE SANZIONI E 1/6 E REDDITO ATTIVITA' NE DEL EDITTALE IRROGATE AGEVOLATA DELLE REDDITO W.L. A 1/6 75% 12,50% ATTIVITA' 100% B.L. CON 100% 75% 12,50% W.L. 120% 90% 15% ITALIA ACCORDO CON 200% (100% 150% (75% 25% (12,50% B.L. B.L. SENZA 120% 90% 15% ACCORDOfino al 2007) fino al 2007) fino al 2007) ITALIA ACCORDO 30% (15% W.L.SENZA 240% 133%(120% 180% 100% (90% 16,67% B.L. fino al B.L. CON ACCORDO fino al 2007) fino al 2007) 133% 100% 16,67% 2007) ACCORDO ESTERO W.L. 160% 120% 20% 33,33% B.L. SENZA 267% (133% 200% (100% B.L. CON fino al 2007) fino al 2007) (16,67% fino al ACCORDO 160% 120% 20% 2007) ESTERO ACCORDO 40% (20% B.L. SENZA 320% (160% 240% (120% 25 fino al ACCORDO fino al 2007) fino al 2007) 2007) Investimenti detenuti in Paese Black List CON accordo – SENZA rimpatrio delle ……………………………..………………… attività ……….... IMPOSTE INFEDELE IMPOSTE DIRETTE DR. OMESSA DIRETTE DR. LUOGO DI PAESE DI PAESE DI MINIMO SANZIONI DEFINIZIONE PRODUZIO DETENZIONE LUOGO DI DEFINIZION AGEVOLATA A DETENZION NE DEL DELLE EDITTALE PRODUZIO MINIMO IRROGATE SANZIONI E 1/6 E REDDITO NE DEL ATTIVITA' EDITTALE IRROGATE AGEVOLATA DELLE REDDITO W.L. A 1/6 75% 12,50% ATTIVITA' 100% B.L. CON 100% 75% 12,50% W.L. 120% 90% 15% ITALIA ACCORDO CON 200% (100% 150% (75% 25% (12,50% B.L. B.L. SENZA 120% 90% 15% ACCORDOfino al 2007) fino al 2007) fino al 2007) ITALIA ACCORDO 30% (15% W.L.SENZA 240% 133%(120% 180% 100% (90% 16,67% B.L. fino al ACCORDO fino al 2007) fino al 2007) B.L. CON 2007) 133% 100% 16,67% ACCORDO ESTERO W.L. 160% 120% 20% 33,33% B.L. SENZA 267% (133% 200% (100% B.L. CON fino al 2007) fino al 2007) (16,67% fino al ACCORDO 160% 120% 20% 2007) ESTERO ACCORDO B.L. SENZA 320% (160% 240% (120% 26 ACCORDO fino al 2007) fino al 2007) 40% (20% fino al 2007) Investimenti detenuti in Paese Black List CON accordo – CON rimpatrio delle ……………………………..………………… attività ……….... IMPOSTE INFEDELE IMPOSTE DIRETTE DR. OMESSA DIRETTE DR. LUOGO DI PAESE DI PAESE DI MINIMO SANZIONI DEFINIZIONE PRODUZIO DETENZIONE LUOGO DI DEFINIZION AGEVOLATA A DETENZION NE DEL DELLE EDITTALE PRODUZIO MINIMO IRROGATE SANZIONI E 1/6 E REDDITO NE DEL ATTIVITA' EDITTALE IRROGATE AGEVOLATA DELLE REDDITO W.L. A 1/6 75% 12,50% ATTIVITA' 100% B.L. CON 100% 75% 12,50% W.L. 120% 90% 15% ITALIA ACCORDO CON 200% (100% 150% (75% 25% (12,50% B.L. B.L. SENZA 120% 90% 15% ACCORDOfino al 2007) fino al 2007) fino al 2007) ITALIA ACCORDO 30% (15% W.L.SENZA 240% 133%(120% 180% 100% (90% 16,67% B.L. fino al ACCORDO fino al 2007) fino al 2007) B.L. CON 2007) 133% 100% 16,67% ACCORDO ESTERO W.L. 160% 120% 20% 33,33% B.L. SENZA 267% (133% 200% (100% B.L. CON fino al 2007) fino al 2007) (16,67% fino al ACCORDO 160% 120% 20% 2007) ESTERO ACCORDO B.L. SENZA 320% (160% 240% (120% 27 ACCORDO fino al 2007) fino al 2007) 40% (20% fino al 2007) Investimenti detenuti in Paese White List CON o senza rimpatrio ……………………………..………………… ……….... IMPOSTE INFEDELE IMPOSTE DIRETTE DR. OMESSA DIRETTE DR. LUOGO DI PAESE DI PAESE DI MINIMO SANZIONI DEFINIZIONE PRODUZIO DETENZIONE LUOGO DI DEFINIZION AGEVOLATA A DETENZION NE DEL DELLE EDITTALE PRODUZIO MINIMO IRROGATE SANZIONI E 1/6 E REDDITO NE DEL ATTIVITA' EDITTALE IRROGATE AGEVOLATA DELLE REDDITO W.L. A 1/6 75% 12,50% ATTIVITA' 100% B.L. CON 100% 75% 12,50% W.L. 120% 90% 15% ITALIA ACCORDO CON 200% (100% 150% (75% 25% (12,50% B.L. B.L. SENZA 120% 90% 15% ACCORDOfino al 2007) fino al 2007) fino al 2007) ITALIA ACCORDO 30% (15% W.L.SENZA 240% 133%(120% 180% 100% (90% 16,67% B.L. fino al ACCORDO fino al 2007) fino al 2007) B.L. CON 2007) 133% 100% 16,67% ACCORDO ESTERO W.L. 160% 120% 20% 33,33% B.L. SENZA 267% (133% 200% (100% B.L. CON fino al 2007) fino al 2007) (16,67% fino al ACCORDO 160% 120% 20% 2007) ESTERO ACCORDO B.L. SENZA 320% (160% 240% (120% 28 ACCORDO fino al 2007) fino al 2007) 40% (20% fino al 2007) Opzione per il forfait del 5% ……………………………..………………… ……….... 29 I Protocolli d’intesa ……………………………..………………… disposizioni ………....in materia di scambio di Questi accordi adeguano le informazioni ai più recenti standard internazionali, producendo effetti significativi per i contribuenti che intendono aderire alla VD, infatti: il raddoppio dei termini per l’accertamento non si applica se congiuntamente: • il Paese a fiscalità privilegiata in cui si trovano le attività da regolarizzare firma un accordo sullo scambio di informazioni; • viene rilasciata all’intermediario estero un’autorizzazione a trasmettere all’ A.d.E. tutti i dati concernenti le attività oggetto di disclosure. si evita il raddoppio delle sanzioni per omessa/infedele dichiarazione si beneficia della sanzione minima in relazione alle violazioni concernenti il modulo RW per tutti gli anni accertabili. È utile sottolineare, tuttavia, che Svizzera, Liechtenstein e Monaco sono ancora tra gli elenchi black list, con la conseguenza che, se il contribuente non accede alla disclosure, resterà applicabile il raddoppio dei termini e delle sanzioni. Analogo discorso vale per Singapore e Mauritius, che si trovano ancora tra le black list, ma con essi sono in vigore 30 dal 2012 Protocolli che consentono lo scambio di informazioni secondo lo standard Ocse. Questioni ancora da risolvere ……………………………..………………… In attesa della pubblicazione della circolare esplicativa da parte dell’Agenzia ……….... delle Entrate, ci sono delle questioni ancora non risolte e che meritano attenzione. 1. Probabile dimezzamento dei termini per sanzionare il modulo RW per Stati Black List che firmano l’accordo sullo scambio di informazioni con l’Italia Tra gli emendamenti al Ddl. di conversione del «Milleproroghe», nel testo approvato dalle commissioni Affari costituzionale e Bilancio e approvato all’esame dell’aula, ne figura uno che consentirebbe di beneficiare del dimezzamento dei termini per l’irrogazione delle sanzioni per violazioni sul modulo RW per i soggetti che aderiscono alla collaborazione volontaria in relazione agli investimenti detenuti in Paesi Black List che firmeranno con l’Italia l’accordo sullo scambio di informazioni fiscali entro il 2 marzo 2015. Il dimezzamento dei termini per contestare l’omessa compilazione del modulo RW dovrebbe riguardare in primo luogo la Svizzera e il Liechtestein, con cui l’Italia ha già concordato il Protocollo che modifica la convenzione contro le doppie imposizioni e che, sostanzialmente, adegua le disposizioni in materia di scambio di informazioni ai più recenti standard internazionali. Secondo alcune anticipazioni, si troverebbero in fase avanzata anche le trattative con il Principato di Monaco, per giungere alla firma di un 31 protocollo simile. Se l’emendamento dovesse essere approvato in via definitiva, in questi casi Questioni ancora da risolvere ……………………………..………………… ……….... 2. Applicazione del metodo forfettario per importi inferiori a 2 milioni di euro Altra importante questione non risolta riguarda l’applicazione del metodo forfettario di tassazione alle regolarizzazioni di importi inferiori ai 2 milioni di euro. Il nuovo art. 5-quinquies, introdotto dalla legge 186/2014, prevede la possibilità, per le attività finanziarie che al termine di ciascun periodo di imposta avevano un valore inferiore ai 2 milioni di euro, di procedere ad un calcolo forfettario dei rendimenti e delle imposte dovute. Tali rendimenti sono calcolati applicando un’aliquota del 5% sulle consistenze a fine anno, e le imposte da versare sono pari al 27% di tale ammontare. Il vantaggio sta nella semplificazione, dal momento che applicando tale metodo non serve raccogliere tutta la documentazione di supporto. 32 Redditi finanziari esteri: metodo analitico ……………………………..………………… ……….... 33 Il metodo forfettario ……………………………..………………… ……….... 34 La domanda: i contenuti ……………………………..………………… ……….... 35 Il frontespizio del Modello ……………………………..………………… ……….... 36 I rapporti con gli Uffici ……………………………..………………… ……….... 37 Invito a comparire: il contenuto ……………………………..………………… ……….... 38 Il versamento ……………………………..………………… ……….... 39 La comunicazione all’autorità giudiziaria ……………………………..………………… ……….... 40 Il nuovo istituto del ravvedimento operoso ……………………………..………………… La Legge di Stabilità 2015 ha modificato l’istituto del ravvedimento operoso, ……….... ampliandone il raggio d’azione. L’obiettivo è quello di «incidere significativamente sulle modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti. Si punta ad un nuovo livello di cooperazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuente, con l’obiettivo di perseguire il massimo adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti (…)» (Circolare Agenzia delle Entrate 6/2015 del 19/02/2015). Dal 2015, pertanto, è possibile fruire del nuovo ravvedimento, che ha subito delle riforme nelle modalità operative e nei termini. L’accesso a tale istituto, infatti, è ora possibile anche se sono iniziati: accessi, ispezioni o verifiche L’Agenzia delle entrate, nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, ha altre attività amministrative di accertamento (inviti RW di hanno comparizione, precisato che le violazioni riguardanti il quadro natura tributaria questionari,erichiesta di documenti, ecc.) provvedere alla regolarizzazione tramite il per le stesse è, quindi, possibile ravvedimento operoso. Tuttavia,invece, il presupposto cardine per l’applicabilità dell’istituto è l’avvenuta L’accesso a tale istituto, è precluso se sono già stati notificati: presentazione Modello (solo nel caso di dichiarazione infedele) un avviso di accertamento o didel liquidazione una comunicazione di irregolarità (avviso bonario di cui all’art. 36 bis – controlli automatizzati – e art. 36 ter – controlli formali – del Dpr 600/1973 41 e 54 bis del decreto Iva). Il nuovo istituto del ravvedimento operoso ……………………………..………………… I nuovi termini per potere accedere all’istituto del ravvedimento operoso si aggiungono ……….... ai precedenti (ravvedimento sprint, breve e lungo). RAVVEDIMENTO SPRINT SPRINT: entro 14 giorni successivi alla scadenza. La sanzione ridotta ad 1/10 è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo. RAVVEDIMENTO BREVE BREVE:: dai 15 ai 30 giorni successivi alla scadenza. La sanzione è di 1/10 del minimo. RAVVEDIMENTO ENTRO 90 GIORNI: GIORNI: dai 31 ai 90 giorni successivi alla scadenza. La sanzione è di 1/9 del minimo. RAVVEDIMENTO LUNGO LUNGO:: per le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, dal novantunesimo giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione. La sanzione è di 1/8 del minimo. RAVVEDIMENTO BIENNALE BIENNALE:: dopo un anno ma entro due dall’omissione o dall’errore o entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa. La sanzione è di 1/7 del minimo. RAVVEDIMENTO ULTRANNUALE ULTRANNUALE:: dopo due anni dall’omissione o dall’errore o oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui commessa la violazione. La sanzione è ridotta ad 1/6 del minimo. In tutti i casi, oltre alle somme dovute e alle sanzioni, sono dovuti anche gli interessi legali, fissati nella misura dll’1% annuo fino al 31 dicembre 2014 e dello 0,5% annuo dal 1° gennaio 2015. 42 Esempio 1a – BL con tax exchange metodo analitico ……………………………..………………… Soggetto residente in Italia che nel 2004 ha aperto c/c in Paese Black List con tax exchange art. 26 ……….... OECD Tax Model per € 1.000.000, investendo le disponibilità in Titoli di Stato. Nessun ulteriore versamento di denaro ipotizzato. Rendimenti finanziari pari al 2%. Periodi di imposta Patrimonio non dichiarato Redditi non dichiarati IRPEF Sostitutiva 12,5% Sostitutiva 20% IVA IRAP Totale imposte Interessi 3,5% 2004 2006 2007 2008 1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208 1.082.432 a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto IMPOSTE a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto Importi complessivi da VD a.i. decaduto a.i. decaduto Imposte Interessi Sanzioni - imposte Sanzioni - RW Sanzioni - RW Sanzione con accordo 3% a.i. decaduto Totale Riduzione VD di 1/2 (1,5%) a.i. decaduto Definizione a 1/3 (0,5%) 2005 - a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto 2009 2010 2011 2012 2013 Totale imposte Dichirarazione Dichiarazione infedele omessa 1.104.081 1.126.162 1.148.686 1.171.659 1.195.093 21.649 22.081 22.524 22.973 23.434 Dichirarazione Dichiarazione 2.706 2.760 2.816 infedele omessa 4.595 4.687 5.576 9.281 14.857 17.563 14.857 1.168 1.641 474 386 296 322 164 1.168 Dichirarazione Dichirarazione Sanzioni - imposte 2.470 3.513 Sanzioni - impostedirette dirette infedele omessa Dichirarazione 23.208 28.728 infedele a.i.Minimo decaduto a.i.edittale decaduto a.i. decaduto 33.122 33.785 34.461 35.150 35.853 (133%) 19.760 Minimo edittale (160%) 28.101 41.703 51.445 a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto 16.561 16.892 17.230 17.575 17.926 Riduzione di 1/4 V.D. 14.820 a.i. decaduto a.i. decadutodi a.i. decaduto 5.975 23.208 Riduzione 1/4 V.D. 5.520 5.631 5.743 5.858 21.076 Riduzione def.agevolata agevolata 1/6 Riduzione def. 2.4703.513 Legenda: (colore azzurro) da considerare solo in caso di omessa dichiarazione. 8.282 9.281 17.563 1.641 Dichiarazione omessa 28.728 «a.i. decaduto» è da intendersi come decadenza del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria per l’anno d’imposta indicato 43 Esempio 1b – BL con tax exchange metodo forfaittario ……………………………..………………… Medesima situazione prospettata nell’esempio 1 A, nell’ipotesi di rendite finanziarie maggiori al ……….... 5% Periodi di imposta Patrimonio non dichiarato Redditi non dichiarati TAX 27% IVA IRAP Totale imposte Interessi 3,5% 2004 2005 2007 2008 1.000.000 1.050.000 1.102.500 1.157.625 1.215.506 a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto IMPOSTE a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto - Importi complessivi da VD Imposte Interessi Sanzioni - imposte Sanzioni - RW Totale 2006 - Dichirarazione Dichiarazione infedele omessa 74.263 6.340 12.346 28.880 121.828 2009 2010 2011 2012 2013 Totale imposte Dichirarazione Dichiarazione infedele omessa 1.276.282 1.340.096 1.407.100 1.477.455 1.551.328 60.775 63.814 67.005 70.355 73.873 16.409 17.230 18.091 18.996 19.946 74.263 90.672 2.872 2.412 1.900 1.330 698 74.263 6.340 90.672 9.211 90.672 9.211 18.134 118.018 «a.i. decaduto» è da intendersi come decadenza del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria per l’anno d’imposta indicato 44 Esempio 1a – Ravvedimento operoso solo nel caso di DR infedele Periodi di imposta 2009 Totale imposte omesse a.i. decaduto Ravvedimento ultrannuale (1/6 di 200%) a.i. decaduto Ravvedimento biennale (1/7 di 200%) - Voluntary Disclosure – metodo analitico Importi complessivi da VD Imposte Interessi Sanzioni - imposte Sanzioni - RW Totale Dichirarazione infedele 14.857 1.168 2.470 23.208 41.703 ……………………………..………………… 2010 2011 2012 2013 DR. Infedele ……….... 2.760 920,04 - 2.816 938,50 - 4.595 1.531,53 - 4.687 1.339,09 14.857 3.390,08 1.339,09 19.586,19 Voluntary Disclosure – metodo forfaittario Dichirarazione Importi complessivi da VD infedele Interessi esclusi Imposte 45.198 Interessi 3.498 Sanzioni - imposte 7.514 Sanzioni - RW 28.880 Totale 85.090 «a.i. decaduto» è da intendersi come decadenza del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria per l’anno d’imposta indicato 45 Esempio 2a – BL con tax exchange metodo analitico ……………………………..………………… Soggetto residente in Italia che nel 2004 ha aperto c/c in Paese Black List con tax exchange art. 26 ……….... OECD Tax Model per € 1.000.000, investendo le disponibilità in Titoli di Stato. Nell’a.i. 2011, viene effettuato un ulteriore versamento di € 500.000. Rendimenti finanziari pari al 2%. Importi complessivi da VD Dichirarazione Dichiarazione infedele omessa Imposte dirette 263.355 266.061 Dichirarazione Dichiarazione Imposte indirette Sanzioni - imposte indirette 100.000 100.000 Dichirarazione infedele omessa Sanzioni imposte dirette Interessi 37.550 38.024 omessa 120.000 Sanzioni - imposte Minimo edittale IVA 46.197IRPEF (120%) 55.987100.000 Dichirarazione 270.000 Sanzioni - imposte dirette Sanzioni - RW 36.272 (160%) 34.498 infedele Riduzione di 1/4 V.D. 30.751Imp. Sostitutiva 75.000 90.000 IRAP (120%) Totale 477.854(100%) 225.00023.400 Riduzione def. agevolataIRPEF 1/6 Riduzione di496.344 12.500 15.000 1/4 V.D. 245.923 Imp. Sostitutiva (133%) 25.077 Sanzioni - RW Riduzione def. agevolata 1/6 40.987 IRAP (100%) 19.500 Sanzione con accordo 3% a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto 33.122 33.785 49.461 50.136 51.125 Riduzione di 1/4 V.D. 202.183 Riduzione VD di 1/2 (1,5%) 16.561 16.892 24.730 25.068 25.563 Definizione a 1/3 (0,5%) 5.520 5.631 8.243 8.356 8.521 Riduzione def. agevolata 1/6 33.697 Dichirarazione Dichiarazione infedele omessa 30.751 Legenda: (colore azzurro) da considerare solo in caso di omessa dichiarazione. «a.i. decaduto» è da intendersi come decadenza del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria per l’anno d’imposta indicato 46 36.272 Esempio 2b – BL con tax exchange metodo forfaittario ……………………………..………………… Medesima situazione prospettata nell’esempio 1 A, nell’ipotesi di rendite finanziarie maggiori al ……….... 5% Periodi di imposta Patrimonio non dichiarato Redditi non dichiarati IRPEF (45%) TAX 27% IRAP 3,9% Imposte dirette IVA 20% Totale altre imposte Totale imposte 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1.000.000 1.050.000 1.102.500 1.157.625 1.215.506 a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto IMPOSTE a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto a.i. decaduto 2010 2011* 2012 2013 1.276.282 1.340.096 1.907.100 1.933.902 1.972.044 60.775 63.814 26.802 38.142 38.678 16.409 17.230 a.i. decaduto 225.000 7.237 19.500 10.298 10.443 721 366 100.000 Dichirarazione Dichiarazione - infedeleomessa Dichirarazione Dichiarazione infedele omessa 225.000 45.208 19.500 289.708 100.000 100.000 389.708 225.000 61.617 19.500 306.117 100.000 100.000 406.117 40.431 43.303 *nell'anno 2011 integrazione con ulteriori compensi sottratti a tassazione in Italia per un importo pari a 500.000 € Interessi 3,5% Importi complessivi da VD - Imposte dirette Imposte indirette Interessi Sanzioni - imposte Sanzioni - RW Totale 289.708 100.000 40.431 50.578 35.766 516.483 - 2.871,63 2.412 36.932 306.117 100.000 43.303 63.998 42.147 555.565 «a.i. decaduto» è da intendersi come decadenza del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria per l’anno d’imposta indicato 47 Esempio 2 – Ravvedimento operoso solo nel caso di DR infedele Periodi di imposta Totale imposte omesse Ravvedimento ultrannuale (1/6 di 200%) Ravvedimento biennale (1/7 di 200%) 2009 a.i. decaduto ……………………………..………………… 2010 2011 2012 2013 DR. Infedele ……….... - 2.760 347.315 6.595 920,04 - 115.771,80 - 2.198,25 - 6.685 363.355 - 118.890,09 1.909,95 1.909,95 484.155,16 Voluntary Disclosure – metodo forfaittario Interessi esclusi Importi complessivi da VD Imposte dirette Imposte indirette Interessi Sanzioni - imposte Sanzioni - RW Totale Dichirarazione infedele Importi complessivi da VD Imposte dirette Imposte indirette Interessi Sanzioni - imposte Sanzioni - RW Totale 263.355 100.000 37.550 46.197 30.751 477.854 Dichirarazione infedele 289.708 100.000 40.431 50.578 35.766 516.483 «a.i. decaduto» è da intendersi come decadenza del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria per l’anno d’imposta indicato 48 Le cause ostative ……………………………..………………… ……….... 49 Sintesi dei benefici penali ……………………………..………………… 1) Esclusione della punibilità per i reati tributari conseguenti alle violazioni oggetto di regolarizzazione ……….... - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; - dichiarazione infedele; - omessa dichiarazione; - omesso versamento di ritenute certificate; - omesso versamento di iva, ad eccezione del reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (disparità di trattamento tra il contribuente che ha utilizzato fatture false, che può restare impunito, e il contribuente che ha emesso le stesse, il quale attraverso la Voluntary Disclosure verrebbe «denunciato» e non avrebbe copertura penale). 2)) Esclusione dalla punibilità del reato di autoriciclaggio. autoriciclaggio. Commette autoriciclaggio chiunque, dopo avere commesso un delitto non colposo da cui derivano denari (es. evasione), beni o altre utilità provvede al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato si consuma nel momento in cui vengono autonomamente reimpiegate le somme oggetto di evasione, con l’effetto che anche qualora il reato tributario, da cui sono derivate le somme, fosse prescritto, il contribuente che utilizza tali somme potrebbe rispondere di autoriciclaggio, essendo quest’ultimo una fattispecie autonoma di reato, a prescindere dalla fonte che lo ha innescato. 50 Percorsi differenziati: penalità sulle imposte e sul quadro RW ……………………………..………………… ……….... Applicabile solo in caso di dichiarazione infedele 51 Percorsi differenziati: penalità sulle imposte e sul quadro RW ……………………………..………………… ……….... 52 Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Dottore in Giurisprudenza Docente presso l’Università degli Studi di Bergamo di Ragioneria Internazionale Principi contabili internazionali Audit and corporate governance Specializzato in Compliance e corporate governance Contenzioso tributario Bilanci IAS/IFRS Protezione e segregazione patrimoniale ……………………………..………………………….... 24127 Bergamo, via dei Caniana 2 tel. 035 2052 501 / 530 fax 035 2052 549 www.unibg.it Cod. Fiscale 80004350163 P.IVA 01612800167 53