COSTITUZIONI
DEI
FRATI MINORI CAPPUCCINI
E
ORDINAZIONI
DEI CAPITOLI GENERALI
*
REGOLA E TESTAMENTO DI S. FRANCESCO
Testo ufficiale
e versione italiana
Conferenza Italiana
dei Ministri Provinciali Cappuccini
Roma 2002
NOTA REDAZIONALE
Alcune osservazioni in particolare sono da tenere
presenti per questa nuova edizione.
Rispondendo ad un’esigenza manifestata da più
parti, si sono posti a margine del testo delle Costituzioni le
fonti e i riferimenti, almeno quelli principali. Sempre a margine sono pure indicati i rimandi alle “Ordinazioni dei
Capitoli generali” (Ord) che hanno attinenza al testo in questione. Le Ordinazioni portano la numerazione secondo il
testo approvato dal Ministro generale e suo Definitorio: il
primo numero indica il capitolo, il secondo è progressivo
all’interno del capitolo stesso. L’indice analitico si riferisce
sia alle Costituzioni che alle Ordinazioni.
Ogni traduzione è perfettibile. E la presente ovviamente non sfugge a tale regola. È per questo che chiediamo a tutti - in particolare ai superiori e ai formatori - di inviare rilievi e suggerimenti, il più possibilmente concreti, affinché un’eventuale futura edizione corrisponda maggiormente sia al testo latino che al genio della lingua italiana e al
sentire dei fratelli.
Testo latino e versione italiana
a cura della Conferenza Italiana
dei Ministri Provinciali Cappuccini
Via Pomponia Grecina, 31 - 00145 Roma
PRESENTAZIONE
Le Costituzioni del nostro Ordine, rinnovate a
seguito del Concilio Vaticano II, furono approvate il
25 dicembre 1986 e nuovamente ratificate il 7 febbraio 1990.
Ma i Capitoli generali, celebrati nel 1994 e nel
2000, hanno apportato alcune modifiche, che la
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le
Società di Vita Apostolica ha approvato con Lettere
del 27 ottobre 1994 e del 29 novembre 2000. Il
Capitolo generale del 2000 ha inoltre votato diverse
norme da inserire nelle “Ordinazioni dei Capitoli
generali”.
È sembrato opportuno, pertanto, preparare una
nuova traduzione italiana delle Costituzioni e delle
Ordinazioni, con i testi debitamente aggiornati.
Questa nuova edizione italiana viene adesso
approvata e promulgata dalla Conferenza Italiana dei
Ministri Provinciali Cappuccini.
Le Costituzioni sono un codice di vita, nel senso
che devono incarnarsi nella nostra esistenza, come
singoli e come fraternità.
Seguendo la consuetudine dell’Ordine, esse
vengono pubblicate precedute dalla Regola e dal
Testamento di san Francesco, perché costituiscono
l’applicazione pratica della Regola e ci aiutano ad
osservarla con maggiore impegno e perfezione.
Perciò noi, Ministri provinciali, esortiamo
“vivamente tutti i frati ad applicarsi allo studio personale e comunitario delle Costituzioni” (7,4) e ad
osservarle fedelmente in segno di totale disponibilità
a Dio, alla Chiesa e ai fratelli.
Roma, 1 gennaio 2002
Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio
Fr. Giulio Manera
Presidente della CIMPCap
REGOLA E TESTAMENTO
DEL
SERAFICO PADRE SAN FRANCESCO
BULLA PAPAE HONORII III
SUPER
REGULAM FRATRUM MINORUM
Honorius episcopus servus servorum Dei.
Dilectis filiis fratri Francisco, et aliis fratribus de
Ordine Fratrum Minorum, salutem et apostolicam
benedictionem.
Solet annuere Sedes Apostolica piis votis, et
honestis petentium desideriis favorem benevolum
impertiri. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris
piis precibus inclinati, Ordinis vestri Regulam, a
bonae memoriae Innocentio papa praedecessore
nostro approbatam, annotatam praesentibus, auctoritate vobis apostolica confirmamus et praesentis scripti
patrocinio communimus.
Quae talis est:
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BOLLA DI PAPA ONORIO III
SOPRA
LA REGOLA DEI FRATI MINORI
Onorio, vescovo, servo dei servi di Dio, ai diletti figli, frate Francesco e agli altri frati dell'Ordine
dei frati minori, salute e apostolica benedizione.
La Sede Apostolica suole accondiscendere ai pii
voti e accordare benevolo favore agli onesti desideri
dei richiedenti. Pertanto, diletti figli nel Signore, noi,
accogliendo le vostre pie suppliche, vi confermiamo
con l'autorità apostolica la Regola del vostro Ordine,
approvata dal nostro predecessore papa Innocenzo, di
buona memoria, e qui trascritta, e l'avvaloriamo con
il patrocinio del presente scritto.
La Regola è questa:
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REGULA FRATRUM MINORUM
CAPUT I
IN NOMINE DOMINI!
INCIPIT VITA MINORUM FRATRUM
Regula et vita Minorum Fratrum haec est, scilicet: Domini nostri Iesu Christi sanctum Evangelium
observare, vivendo in oboedientia, sine proprio, et in
castitate. Frater Franciscus promittit oboedientiam et
reverentiam Domino papae Honorio ac successoribus eius canonice intrantibus, et Ecclesiae Romanae;
et alii fratres teneantur fratri Francisco et eius successoribus oboedire.
CAPUT II
DE HIS QUI VOLUNT
VITAM ISTAM ACCIPERE
ET QUALITER RECIPI DEBEANT
Si qui voluerint hanc vitam accipere et venerint
ad fratres nostros, mittant eos ad suos ministros provinciales, quibus solummodo, et non aliis, recipiendi
fratres licentia concedatur. Ministri vero diligenter
examinent eos de fide catholica et ecclesiasticis
sacramentis. Et si haec omnia credant et velint ea
fideliter confiteri et usque in finem firmiter observare;
et uxores non habent, vel, si habent, et iam monasterium intraverint uxores, vel licentiam eis dederint
auctoritate dioecesani episcopi, voto continentiae iam
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REGOLA DEI FRATI MINORI (Rb)
CAPITOLO I
NEL NOME DEL SIGNORE !
INCOMINCIA LA VITA DEI FRATI MINORI
La Regola e vita dei Frati Minori è questa, cioè
osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù
Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio
e in castità.
Frate Francesco promette obbedienza e riverenza al signor papa Onorio e ai suoi successori canonicamente eletti e alla Chiesa romana. E gli altri frati
siano tenuti a obbedire a frate Francesco e ai suoi successori.
CAPITOLO II
DI COLORO CHE VOGLIONO
INTRAPRENDERE QUESTA VITA
E COME DEVONO ESSERE RICEVUTI
Se alcuni vorranno intraprendere questa vita e
verranno dai nostri frati, questi li mandino dai loro
ministri provinciali, ai quali soltanto e non ad altri sia
concesso di ammettere i frati. I ministri, poi, diligentemente li esaminino intorno alla fede cattolica e ai
sacramenti della Chiesa. E se credono tutte queste
cose e le vogliono fedelmente professare e osservare
fermamente fino alla fine; e non hanno mogli o, qualora le abbiano, esse siano già entrate in monastero o
abbiano dato loro il permesso con l'autorizzazione del
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emisso, et illius sint aetatis uxores, quod non possit de
eis oriri suspicio, dicant illis verbum sancti Evangelii,
quod vadant et vendant omnia sua, et ea studeant pauperibus erogare. Quod si facere non potuerint, sufficit
eis bona voluntas.
Et caveant fratres et eorum ministri ne solliciti
sint de rebus suis temporalibus, ut libere faciant de
rebus suis quidquid Dominus inspiraverit eis. Si tamen consilium requiratur, licentiam habeant ministri
mittendi eos ad aliquos Deum timentes, quorum consilio bona sua pauperibus erogentur.
Postea concedant eis pannos probationis, videlicet duas tunicas sine caputio et cingulum et braccas,
et caparonem usque ad cingulum, nisi eisdem ministris aliud secundum Deum aliquando videatur.
Finito vero anno probationis, recipiantur ad
oboedientiam, promittentes vitam istam semper et Regulam observare. Et nullo modo licebit eis de ista religione exire, iuxta mandatum domini Papae; quia
secundum sanctum Evangelium: Nemo mittens manum ad aratrum et aspiciens retro aptus est regno Dei.
Et illi qui iam promiserunt oboedientiam
habeant unam tunicam cum caputio, et aliam sine
caputio qui voluerint habere. Et qui necessitate
coguntur, possint portare calceamenta. Et fratres omnes vestimentis vilibus induantur et possint ea repetiare de saccis et aliis petiis cum benedictione Dei;
quos moneo et exhortor ne despiciant neque iudicent
homines quos vident mollibus vestimentis et coloratis
indutos, uti cibis et potibus delicatis, sed magis unusquisque iudicet et despiciat semetipsum.
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vescovo diocesano, dopo aver fatto voto di castità; e
le mogli siano di tale età che non possa nascere su di
loro alcun sospetto; dicano ad essi la parola del santo
Vangelo, che vadano e vendano tutto quello che posseggono e procurino di darlo ai poveri. Se non potranno farlo, basta ad essi la buona volontà.
E badino i frati e i loro ministri di non essere
solleciti delle loro cose temporali, affinché dispongano delle medesime liberamente, secondo l'ispirazione
del Signore. Se tuttavia fosse chiesto loro un consiglio, i ministri abbiano la facoltà di mandarli da persone timorate di Dio, perché con il loro consiglio i
loro beni vengano elargiti ai poveri.
Poi concedano loro i panni della prova, cioè due
tonache senza cappuccio e il cingolo e le brache e il
capperone fino al cingolo a meno che qualche volta ai
ministri non sembri diversamente secondo Dio.
Terminato poi l'anno della prova, siano ricevuti
all'obbedienza, promettendo di osservare sempre questa vita e Regola. E in nessun modo sarà loro lecito di
uscire da questa religione, secondo il decreto del
signor Papa; poiché, come dice il Vangelo, nessuno
che pone la mano all'aratro e poi si volge indietro è
adatto per il regno di Dio.
E coloro che hanno già promesso obbedienza,
abbiano una tonaca con il cappuccio e un'altra senza,
coloro che la vorranno avere. E coloro che sono costretti da necessità possano portare calzature. E tutti i
frati si vestano di abiti vili e possano rattopparli con
sacco e altre pezze con la benedizione di Dio. Li ammonisco, però, e li esorto a non disprezzare e a non
giudicare gli uomini che vedono vestiti di abiti molli
e colorati ed usare cibi e bevande delicati, ma piuttosto ciascuno giudichi e disprezzi se stesso.
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CAPUT III
DE DIVINO OFFICIO, ET IEIUNIO,
ET QUOMODO FRATRES
DEBEANT IRE PER MUNDUM
Clerici faciant divinum officium secundum ordinem sanctae Romanae Ecclesiae excepto psalterio, ex
quo habere poterunt breviaria.
Laici vero dicant viginti quattuor Pater noster
pro Matutino; pro Laude quinque; pro Prima, Tertia,
Sexta, Nona, pro qualibet istarum, septem; pro Vesperis autem duodecim; pro Completorio septem; et
orent pro defunctis.
Et ieiunent a festo Omnium Sanctorum usque ad
Nativitatem Domini. Sanctam vero Quadragesimam,
quae incipit ab Epiphania usque ad continuos quadraginta dies, quam Dominus suo sancto ieiunio consecravit, qui voluntarie eam ieiunant, benedicti sint a
Domino, et qui nolunt non sint adscripti; sed aliam
usque ad Resurrectionem Domini ieiunent.
Aliis autem temporibus non teneantur nisi sexta
feria ieiunare. Tempore vero manifestae necessitatis
non teneantur fratres ieiunio corporali.
Consulo vero, moneo et exhortor fratres meos in
Domino Iesu Christo ut, quando vadunt per mundum,
non litigent, neque contendant verbis, nec alios iudicent; sed sint mites, pacifici et modesti, mansueti et
humiles, honeste loquentes omnibus, sicut decet. Et
non debeant equitare, nisi manifesta necessitate vel
infirmitate cogantur.
In quamcumque domum intraverint, primum
dicant: Pax huic domui. Et, secundum sanctum
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CAPITOLO III
DEL DIVINO UFFICIO E DEL DIGIUNO,
E COME I FRATI
DEBBANO ANDARE PER IL MONDO
I chierici recitino il divino ufficio, secondo il
rito della santa Chiesa Romana, eccetto il salterio, e
perciò potranno avere i breviari.
I laici, invece, dicano ventiquattro Pater noster
per il Mattutino, cinque per le Lodi; per Prima, Terza,
Sesta, Nona, per ciascuna di queste ore, sette; per il
Vespro dodici; per Compieta sette; e preghino per i
defunti.
E digiunino dalla festa di Tutti i Santi fino alla
Natività del Signore. La santa Quaresima, invece, che
incomincia dall'Epifania e dura ininterrottamente per
quaranta giorni, quella che il Signore consacrò con il
suo santo digiuno, coloro che volontariamente la digiunano siano benedetti dal Signore, e coloro che non
vogliono non vi siano obbligati. Ma l'altra, fino alla
Risurrezione del Signore, la digiunino.
Negli altri tempi non siano tenuti a digiunare, se
non il venerdì. Ma in caso di manifesta necessità i frati
non siano tenuti al digiuno corporale.
Consiglio, invece, ammonisco ed esorto i miei
frati nel Signore Gesù Cristo che, quando vanno per il
mondo, non litighino ed evitino le dispute di parole, e
non giudichino gli altri; ma siano miti, pacifici e
modesti, mansueti e umili, parlando onestamente con
tutti, così come conviene. E non debbano cavalcare se
non siano costretti da evidente necessità o infermità.
In qualunque casa entreranno dicano, prima di
tutto: Pace a questa casa; e, secondo il santo Vangelo,
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Evangelium, de omnibus cibis, qui apponuntur eis,
liceat manducare.
CAPUT IV
QUOD FRATRES
NON RECIPIANT PECUNIAM
Praecipio firmiter fratribus universis ut nullo
modo denarios vel pecuniam recipiant per se vel per
interpositam personam; tamen pro necessitatibus infirmorum et aliis fratribus induendis, per amicos spirituales, ministri tantum et custodes sollicitam curam
gerant secundum loca et tempora et frigidas regiones,
sicut necessitati viderint expedire; eo semper salvo,
ut, sicut dictum est, denarios vel pecuniam non recipiant.
CAPUT V
DE MODO LABORANDI
Fratres illi quibus gratiam dedit Dominus laborandi laborent fideliter et devote, ita quod excluso
otio animae inimico, sanctae orationis et devotionis
spiritum non exstinguant, cui debent cetera temporalia deservire. De mercede vero laboris pro se et suis
fratribus corporis necessaria recipiant praeter denarios vel pecuniam, et hoc humiliter, sicut decet servos
Dei et paupertatis sanctissimae sectatores.
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sia loro lecito mangiare di tutti i cibi che saranno loro
presentati.
CAPITOLO IV
CHE I FRATI NON RICEVANO DENARI
Comando fermamente a tutti i frati che in nessun modo ricevano denari o pecunia, direttamente o
per interposta persona. Tuttavia, per le necessità dei
malati e per vestire gli altri frati, i ministri soltanto e i
custodi, per mezzo di amici spirituali, si prendano sollecita cura, secondo i luoghi e i tempi e i paesi freddi,
così come sembrerà convenire alla necessità; salvo
sempre, come è stato detto, che non ricevano denari o
pecunia.
CAPITOLO V
DEL MODO DI LAVORARE
Quei frati ai quali il Signore ha concesso la grazia di lavorare, lavorino con fedeltà e con devozione,
così che, allontanato l'ozio nemico dell'anima, non
spengano lo spirito della santa orazione e devozione,
al quale devono servire tutte le altre cose temporali.
Come ricompensa del lavoro ricevano le cose necessarie al corpo, per sé e per i loro fratelli, eccetto denari o pecunia, e questo umilmente, come conviene a
servi di Dio e a seguaci della santissima povertà.
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CAPUT VI
QUOD NIHIL APPROPRIENT SIBI FRATRES,
ET DE ELEEMOSYNA PETENDA,
ET DE FRATRIBUS INFIRMIS
Fratres nihil sibi approprient, nec domum, nec
locum, nec aliquam rem. Et tamquam peregrini et
advenae in hoc saeculo, in paupertate et humilitate
Domino famulantes, vadant pro eleemosyna confidenter; nec oportet eos verecundari, quia Dominus pro
nobis se fecit pauperem in hoc mundo. Haec est illa
celsitudo altissimae paupertatis, quae vos, carissimos
fratres meos, heredes et reges regni caelorum instituit,
pauperes rebus fecit, virtutibus sublimavit. Haec sit
portio vestra, quae perducit in terram viventium. Cui,
dilectissimi fratres, totaliter inhaerentes nihil aliud
pro nomine Domini nostri Iesu Christi in perpetuum
sub caelo habere velitis.
Et, ubicumque sunt et se invenerint fratres,
ostendant se domesticos invicem inter se. Et secure
manifestet unus alteri necessitatem suam, quia, si
mater nutrit et diligit filium suum carnalem, quanto
diligentius debet quis diligere et nutrire fratrem suum
spiritualem?
Et, si quis eorum in infirmitate ceciderit, alii
fratres debent ei servire, sicut vellent sibi serviri.
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CAPITOLO VI
CHE I FRATI DI NIENTE SI APPROPRINO,
E DEL CHIEDERE L'ELEMOSINA
E DEI FRATI INFERMI
I frati non si approprino di nulla, né casa, né
luogo, né alcuna altra cosa. E come pellegrini e forestieri in questo mondo, servendo al Signore in povertà
ed umiltà, vadano per l'elemosina con fiducia. Né
devono vergognarsi, perché il Signore si è fatto povero per noi in questo mondo. Questa è la sublimità
dell'altissima povertà, quella che ha costituito voi, fratelli miei carissimi, eredi e re del regno dei cieli, vi ha
fatto poveri di cose e ricchi di virtù. Questa sia la
vostra parte di eredità, quella che conduce fino alla
terra dei viventi. E, aderendo totalmente a questa povertà, fratelli carissimi, non vogliate possedere niente
altro in perpetuo sotto il cielo, per il nome del Signore
nostro Gesù Cristo.
E ovunque sono e si incontreranno i frati, si
mostrino familiari tra loro reciprocamente. E ciascuno
manifesti con fiducia all'altro le sue necessità, poiché
se la madre nutre e ama il suo figlio carnale, quanto
più premurosamente uno deve amare e nutrire il suo
fratello spirituale?
E se uno di essi cadrà malato, gli altri frati lo
devono servire come vorrebbero essere serviti essi
stessi.
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CAPUT VII
DE POENITENTIA FRATRIBUS
PECCANTIBUS IMPONENDA
Si qui fratrum, instigante inimico, mortaliter
peccaverint, pro illis peccatis, de quibus ordinatum
fuerit inter fratres ut recurratur ad solos ministros
provinciales, teneantur praedicti fratres ad eos recurrere, quam citius poterint, sine mora.
Ipsi vero ministri, si presbyteri sunt, cum misericordia iniungant illis poenitentiam; si vero presbyteri non sunt, iniungi faciant per alios sacerdotes
Ordinis, sicut eis secundum Deum melius videbitur
expedire.
Et cavere debent ne irascantur et conturbentur
propter peccatum alicuius, quia ira et conturbatio in
se et in aliis impediunt caritatem.
CAPUT VIII
DE ELECTIONE GENERALIS MINISTRI
HUIUS FRATERNITATIS
ET DE CAPITULO PENTECOSTES
Universi fratres unum de fratribus istius religionis teneantur semper habere generalem ministrum et
servum totius fraternitatis, et ei teneantur firmiter
oboedire. Quo decedente, electio successoris fiat a
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CAPITOLO VII
DELLA PENITENZA DA IMPORRE
AI FRATI CHE PECCANO
Se dei frati, per istigazione del nemico, avranno
mortalmente peccato, per quei peccati per i quali sarà
stato ordinato tra i frati di ricorrere ai soli ministri
provinciali, i predetti frati siano tenuti a ricorrere ad
essi, quanto prima potranno senza indugio.
I ministri poi, se sono sacerdoti, loro stessi impongano con misericordia ad essi la penitenza; se invece non sono sacerdoti, la facciano imporre da altri
sacerdoti dell'Ordine, così come sembrerà ad essi più
opportuno, secondo Dio.
E devono guardarsi dall'adirarsi e turbarsi per il
peccato di qualcuno, poiché l'ira e il turbamento impediscono la carità in sé e negli altri.
CAPITOLO VIII
DELLA ELEZIONE DEL MINISTRO GENERALE
DI QUESTA FRATERNITÀ
E DEL CAPITOLO DI PENTECOSTE
Tutti i frati siano tenuti ad avere sempre uno dei
frati di questa religione come ministro generale e
servo di tutta la fraternità e a lui devono fermamente
obbedire. Alla sua morte, l'elezione del successore sia
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ministris provincialibus et custodibus in Capitulo
Pentecostes, in quo provinciales ministri teneantur
semper insimul convenire, ubicumque a generali ministro fuerit constitutum; et hoc semel in tribus annis,
vel ad aliud terminum maiorem vel minorem, sicut a
praedicto ministro fuerit ordinatum.
Et si aliquo tempore appareret universitati ministrorum provincialium et custodum praedictum ministrum non esse sufficientem ad servitium et communem utilitatem fratrum, teneantur praedicti fratres,
quibus electio data est, in nomine Domini alium sibi
eligere in custodem. Post Capitulum vero Pentecostes, ministri et custodes possint singuli, si voluerint
et eis expedire videbitur, eodem anno in suis custodiis
semel fratres suos ad Capitulum convocare.
CAPUT IX
DE PRAEDICATORIBUS
Fratres non praedicent in episcopatu alicuius
episcopi, cum ab eo illis fuerit contradictum; et nullus
fratrum populo penitus audeat praedicare, nisi a
ministro generali huius fraternitatis fuerit examinatus
et approbatus, et ab eo officium sibi praedicationis
concessum.
Moneo quoque et exhortor eosdem fratres ut in
praedicatione, quam faciunt, sint examinata et casta
eorum eloquia, ad utilitatem et aedificationem populi,
annuntiando eis vitia et virtutes, poenam et gloriam,
cum brevitate sermonis, quia verbum abbreviatum
fecit Dominus super terram.
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fatta dai ministri provinciali e dai custodi nel Capitolo
di Pentecoste, al quale i ministri provinciali siano tenuti sempre ad intervenire, dovunque sarà stabilito dal
ministro generale; e questo, una volta ogni tre anni o
entro un termine maggiore o minore, così come dal
predetto ministro sarà ordinato.
E se talora alla generalità dei ministri provinciali e dei custodi sembrasse che detto ministro non fosse
idoneo al servizio e alla comune utilità dei frati, i predetti frati ai quali è commessa l'elezione, siano tenuti,
nel nome del Signore, ad eleggersi un altro come loro
custode. Dopo il Capitolo di Pentecoste i singoli ministri e custodi possano, se vogliono e lo credono opportuno, convocare, nello stesso anno, nei loro territori,
una volta i loro frati a Capitolo.
CAPITOLO IX
DEI PREDICATORI
I frati non predichino nella diocesi di alcun
vescovo qualora dallo stesso vescovo sia stato loro
proibito. E nessun frate osi affatto predicare al popolo, se prima non sia stato esaminato e approvato dal
ministro generale di questa fraternità e non abbia ricevuto dal medesimo l'ufficio della predicazione.
Ammonisco anche ed esorto gli stessi frati che,
nella loro predicazione, le loro parole siano ponderate
e caste, a utilità e a edificazione del popolo, annunciando ai fedeli i vizi e le virtù, la pena e la gloria con
brevità di discorso, poiché il Signore sulla terra parlò
con parole brevi.
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CAPUT X
DE ADMONITIONE
ET CORRECTIONE FRATRUM
Fratres qui sunt ministri et servi aliorum fratrum visitent et moneant fratres suos, et humiliter et
caritative corrigant eos, non praecipientes eis aliquid
quod sit contra animam suam et Regulam nostram.
Fratres vero, qui sunt subditi, recordentur quod
propter Deum abnegaverunt proprias voluntates.
Unde firmiter praecipio eis ut oboediant suis ministris
in omnibus quae promiserunt Domino observare et
non sunt contraria animae et Regulae nostrae.
Et ubicumque sunt fratres qui scirent et cognoscerent se non posse Regulam spiritualiter observare,
ad suos ministros debeant et possint recurrere.
Ministri vero caritative et benigne eos recipiant, et
tantam familiaritatem habeant circa ipsos, ut dicere
possint eis et facere sicut domini servis suis; nam ita
debet esse, quod ministri sint servi omnium fratrum.
Moneo vero et exhortor in Domino Iesu Christo
ut caveant fratres ab omni superbia, vana gloria, invidia, avaritia, cura et sollicitudine huius saeculi,
detractione et murmuratione.
Et non curent nescientes litteras litteras discere;
sed attendant quod super omnia desiderare debent
habere spiritum Domini et sanctam eius operationem,
orare semper ad eum puro corde, et habere humilitatem, patientiam in persecutione et infirmitate, et diligere eos qui nos persequuntur et reprehendunt et
arguunt, quia dicit Dominus: Diligite inimicos ve-
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CAPITOLO X
DELL'AMMONIZIONE E
CORREZIONE DEl FRATI
I frati, che sono ministri e servi degli altri frati,
visitino e ammoniscano i loro frati e li correggano con
umiltà e carità, non comandando ad essi niente che sia
contro alla loro anima e alla nostra Regola.
I frati poi che sono sudditi, si ricordino che per
Dio hanno rinnegato la propria volontà. Perciò comando loro fermamente di obbedire ai loro ministri in
tutte quelle cose che hanno promesso al Signore di
osservare e non sono contrarie all'anima e alla nostra
Regola.
E ovunque ci siano dei frati che si rendano conto
e riconoscano di non poter osservare spiritualmente la
Regola, debbano e possano ricorrere ai loro ministri. I
ministri poi li accolgano con carità e benevolenza e li
trattino con tale familiarità che quelli possano parlare
e fare con essi così come parlano e fanno i padroni con
i loro servi; infatti, così deve essere, che i ministri
siano i servi di tutti i frati.
Ammonisco poi ed esorto nel Signore Gesù
Cristo, che si guardino i frati da ogni superbia, vana
gloria, invidia, avarizia, cure e preoccupazioni di questo mondo, dalla detrazione e dalla mormorazione.
E coloro che non sanno di lettere, non si preoccupino di apprenderle, ma facciano attenzione che ciò
che devono desiderare sopra ogni cosa è di avere lo
Spirito del Signore e la sua santa operazione, di pregarlo sempre con cuore puro e di avere umiltà, pazienza nella persecuzione e nella infermità, e di amare
quelli che ci perseguitano e riprendono e ci calunnia-
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stros, et orate pro persequentibus et calumniantibus
vos. Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam, quoniam ipsorum est regnum caelorum. Qui
autem perseveraverit usque in finem, hic salvus erit.
CAPUT XI
QUOD FRATRES NON INGREDIANTUR
MONASTERIA MONACHARUM
Praecipio firmiter fratribus universis ne
habeant suspecta consortia vel consilia mulierum, et
ne ingrediantur monasteria monacharum, praeter
illos quibus a Sede Apostolica concessa est licentia
specialis.
Nec fiant compatres virorum vel mulierum, nec
hac occasione inter fratres vel de fratribus scandalum
oriatur.
CAPUT XII
DE EUNTIBUS INTER SARACENOS
ET ALIOS INFIDELES
Quicumque fratrum divina inspiratione voluerint ire inter saracenos et alios infideles, petant inde
licentiam a suis ministris provincialibus. Ministri vero
nullis eundi licentiam tribuant, nisi eis quos viderint
esse idoneos ad mittendum.
Ad haec per oboedientiam iniungo ministris ut
petant a domino Papa unum de sanctae Romanae
Ecclesiae cardinalibus, qui sit gubernator, protector
et corrector istius fraternitatis, ut semper subditi et
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no, poiché dice il Signore: «Amate i vostri nemici e
pregate per quelli che vi perseguitano e vi calunniano;
beati quelli che sopportano persecuzione a causa della
giustizia, poiché di essi è il regno dei cieli. E chi perserverà fino alla fine questi sarà salvo».
CAPITOLO XI
CHE I FRATI NON ENTRINO
NEI MONASTERI DELLE MONACHE
Comando fermamente a tutti i frati di non avere
rapporti o conversazioni sospette con donne, e di non
entrare in monasteri di monache, eccetto quelli ai
quali è stata data dalla Sede Apostolica una speciale
licenza.
Né si facciano padrini di uomini o di donne,
affinché per questa occasione non sorga scandalo tra i
frati o riguardo ai frati.
CAPITOLO XII
DI COLORO CHE VANNO TRA I SARACENI
E ALTRI INFEDELI
Quei frati che, per divina ispirazione, vorranno
andare tra i Saraceni e altri infedeli, ne chiedano il
permesso ai loro ministri provinciali. I ministri poi
non concedano a nessuno il permesso di andarvi se
non a quelli che riterranno idonei ad essere mandati.
Inoltre, impongo per obbedienza ai ministri che
chiedano al signor Papa uno dei cardinali della santa
Chiesa romana, il quale sia governatore, protettore e
correttore di questa fraternità, affinché, sempre suddi-
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subiecti pedibus eiusdem sanctae Ecclesiae, stabiles
in fide catholica, paupertatem et humilitatem, et sanctum Evangelium Domini nostri Iesu Christi, quod
firmiter promisimus, observemus.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis infringere, vel ei ausu
temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius, se noverit incursurum.
Datum Laterani, tertio kalendas decembris,
Pontificatus nostri anno octavo.
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ti e soggetti ai piedi della medesima santa Chiesa, stabili nella fede cattolica, osserviamo la povertà, l'umiltà e il santo Vangelo del Signore nostro Gesù
Cristo, che abbiamo fermamente promesso.
Pertanto a nessuno, in alcun modo, sia lecito di
invalidare questo scritto della nostra conferma o di
opporsi ad esso con audacia e temerarietà. Se poi
qualcuno presumerà di tentarlo, sappia che incorrerà
nello sdegno di Dio onnipotente e dei suoi beati apostoli Pietro e Paolo.
Dal Laterano, il 29 novembre [1223], anno
ottavo del nostro pontificato.
29
TESTAMENTUM
SANCTI FRANCISCI
Dominus ita dedit mihi fratri Francisco incipere faciendi poenitentiam: quia, cum essem in peccatis,
nimis mihi videbatur amarum videre leprosos: et ipse
Dominus conduxit me inter illos, et feci misericordiam
cum illis. Et recedente me ab ipsis, id quod videbatur
mihi amarum, conversum fuit mihi in dulcedinem
animi et corporis. Et postea parum steti, et exivi de
saeculo.
Et Dominus dedit mihi talem fidem in ecclesiis
ut ita simpliciter orarem et dicerem: Adoramus te,
Domine Iesu Christe, et ad omnes ecclesias tuas, quae
sunt in toto mundo, et benedicimus tibi, quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.
Postea Dominus dedit mihi et dat tantam fidem
in sacerdotibus, qui vivunt secundum formam sanctae
Ecclesiae Romanae, propter ordinem ipsorum, quod,
si facerent mihi persecutionem, volo recurrere ad
ipsos. Et, si haberem tantam sapientiam quantam Salomon habuit, et invenirem pauperculos sacerdotes
huius saeculi, in parochiis, quibus morantur, nolo
praedicare ultra voluntatem ipsorum.
Et ipsos et omnes alios volo timere, amare et
honorare, sicut meos dominos. Et nolo in ipsis considerare peccatum, quia Filium Dei discerno in ipsis, et
domini mei sunt. Et propter hoc facio, quia nihil video
corporaliter in hoc saeculo de ipso altissimo Filio Dei
nisi sanctissimum Corpus et sanctissimum Sanguinem
suum, quod ipsi recipiunt et ipsi soli aliis ministrant.
Et haec sanctissima mysteria super omnia volo
30
TESTAMENTO
DI SAN FRANCESCO
(1226)
Il Signore diede a me, frate Francesco, d'incominciare a fare penitenza così: quando ero nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi; e
il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi
misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi
sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo
e di corpo. E di poi, stetti un poco e uscii dal mondo.
E il Signore mi diede tale fede nelle chiese, che
io così semplicemente pregavo e dicevo: Ti adoriamo,
Signore Gesù Cristo anche in tutte le tue chiese che
sono nel mondo intero e ti benediciamo, perché con la
tua santa croce hai redento il mondo.
Poi il Signore mi diede e mi dà una così grande
fede nei sacerdoti che vivono secondo la forma della
santa Chiesa Romana, a motivo del loro ordine, che
anche se mi facessero persecuzione, voglio ricorrere
proprio a loro. E se io avessi tanta sapienza, quanta ne
ebbe Salomone, e mi incontrassi in sacerdoti poverelli di questo mondo, nelle parrocchie in cui dimorano,
non voglio predicare contro la loro volontà.
E questi e tutti gli altri voglio temere, amare e
onorare come i miei signori. E non voglio considerare
in loro il peccato, poiché in essi io riconosco il Figlio
di Dio e sono miei signori. E faccio questo perché,
dello stesso altissimo Figlio di Dio nient'altro vedo
corporalmente in questo mondo, se non il suo santissimo Corpo e santissimo Sangue che essi ricevono ed
essi soli amministrano agli altri.
E voglio che questi santissimi misteri sopra tutte
31
honorari, venerari et in locis pretiosis collocari.
Sanctissima nomina et verba eius scripta, ubicumque invenero in locis illicitis, volo colligere et
rogo quod colligantur et in loco honesto collocentur.
Et omnes theologos, et qui ministrant sanctissima verba divina, debemus honorare et venerari, sicut
qui ministrant nobis spiritum et vitam.
Et, postquam Dominus dedit mihi curam de fratribus, nemo ostendebat mihi quid deberem facere;
sed ipse Altissimus revelavit mihi quod deberem vivere secundum formam sancti Evangelii. Et ego paucis
verbis et simpliciter feci scribi, et dominus Papa confirmavit mihi.
Et illi qui veniebant ad recipiendam vitam,
omnia, quae habere poterant, dabant pauperibus; et
erant contenti tunica una, intus et foris repetiata, cum
cingulo et braccis; et nolebamus plus habere.
Officium dicebamus clerici secundum alios clericos; laici dicebant Pater noster. Et satis libenter
manebamus in ecclesiis; et eramus idiotae et subditi
omnibus.
Et ego manibus meis laborabam, et volo laborare; et omnes alii fratres firmiter volo quod laborent
de laboritio quod pertinet ad honestatem. Qui nesciunt discant, non propter cupiditatem recipiendi
pretium laboris, sed propter exemplum, et ad repellendam otiositatem.
Et, quando non daretur nobis pretium laboris,
recurramus ad mensam Domini, petendo eleemosynam ostiatim.
Salutationem mihi Dominus revelavit ut diceremus: Dominus det tibi pacem.
Caveant sibi fratres ut ecclesias, habitacula
32
le altre cose siano onorati, venerati e collocati in luoghi preziosi.
E dovunque troverò scritti i nomi santissimi e le
parole di lui in luoghi indecenti, voglio raccoglierli, e
prego che siano raccolti e collocati in luogo decoroso.
E dobbiamo onorare e venerare tutti i teologi e
coloro che amministrano le santissime parole divine,
come coloro che ci amministrano lo spirito e la vita.
E dopo che il Signore mi diede dei frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso
Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la
forma del santo Vangelo. Ed io la feci scrivere con
poche parole e con semplicità, e il signor Papa me la
confermò.
E quelli che venivano per abbracciare questa
vita, distribuivano ai poveri tutto quello che potevano
avere, ed erano contenti di una sola tonaca, rappezzata dentro e fuori, del cingolo e delle brache. E non
volevamo avere di più.
Noi chierici dicevamo l'ufficio, conforme agli
altri chierici; i laici dicevano i Pater noster; e assai
volentieri ci fermavamo nelle chiese. Ed eravamo
illetterati e sottomessi a tutti.
Ed io lavoravo con le mie mani e voglio lavorare; e voglio fermamente che tutti gli altri frati lavorino di un lavoro quale si conviene all'onestà. Coloro
che non sanno, imparino, non per la cupidigia di ricevere la ricompensa del lavoro, ma per dare l'esempio
e tener lontano l'ozio.
Quando poi non ci fosse data la ricompensa del
lavoro, ricorriamo alla mensa del Signore, chiedendo
l'elemosina di porta in porta.
Il Signore mi rivelò che dicessimo questo saluto: «Il Signore ti dia la pace!».
Si guardino bene i frati di non accettare assolu-
33
paupercula et omnia, quae pro ipsis construuntur,
penitus non recipiant, nisi essent sicut decet sanctam
paupertatem, quam in Regula promisimus, semper ibi
hospitantes sicut advenae et peregrini.
Praecipio firmiter per oboedientiam fratribus
universis quod, ubicumque sunt, non audeant petere
aliquam litteram in Curia Romana, per se neque per
interpositam personam, neque pro ecclesia, neque pro
alio loco, neque sub specie praedicationis, neque pro
persecutione suorum corporum; sed, ubicumque non
fuerint recepti, fugiant in aliam terram ad faciendam
poenitentiam cum benedictione Dei.
Et firmiter volo oboedire ministro generali
huius fraternitatis, et alio guardiano quem sibi placuerit mihi dare; et ita volo esse captus in manibus
suis ut non possim ire vel facere ultra oboedientiam et
voluntatem suam, quia dominus meus est.
Et, quamvis sim simplex et infirmus, tamen semper volo habere clericum, qui mihi faciat Officium,
sicut in Regula continetur.
Et omnes alii fratres, teneantur ita oboedire
guardianis suis, et facere Officium secundum Regulam. Et qui inventi essent quod non facerent Officium secundum Regulam, et vellent alio modo variare, aut non essent catholici, omnes fratres, ubicumque
sunt, per oboedientiam teneantur quod, ubicumque
invenerint aliquem ipsorum, proximiori custodi illius
loci, ubi ipsum invenerint, debeant repraesentare. Et
custos firmiter teneatur per oboedientiam ipsum fortiter custodire, sicuti hominem in vinculis, die noctuque, ita quod non possit eripi de manibus suis, donec
propria sua persona ipsum repraesentet in manibus
sui ministri. Et minister firmiter teneatur per oboedientiam mittendi ipsum per tales fratres, quod die
34
tamente chiese, povere abitazioni e quanto altro viene
costruito per loro, se non fossero come si addice alla
santa povertà, che abbiamo promesso nella Regola,
sempre ospitandovi come forestieri e pellegrini.
Comando fermamente per obbedienza a tutti i
frati che, dovunque si trovino, non osino chiedere lettera alcuna [di privilegio] nella Curia Romana, né personalmente né per interposta persona, né per una chiesa né per altro luogo, né per motivo della predicazione, né per la persecuzione dei loro corpi; ma,
dovunque non saranno accolti, fuggano in altra terra a
fare penitenza con la benedizione di Dio.
E fermamente voglio obbedire al ministro generale di questa fraternità e a quel guardiano che gli piacerà di assegnarmi. E così voglio essere prigioniero
nelle sue mani, che io non possa andare o fare oltre
l'obbedienza e la sua volontà, perché egli è mio signore.
E sebbene io sia semplice e infermo, tuttavia
voglio sempre avere un chierico, che mi reciti l'ufficio, così come è prescritto nella Regola.
E tutti gli altri frati siano tenuti a obbedire così
ai loro guardiani e a recitare l'ufficio secondo la Regola. E se si trovassero dei frati che non recitassero
l'ufficio secondo la Regola, e volessero comunque
variarlo, o non fossero cattolici, tutti i frati, ovunque
sono, siano tenuti, per obbedienza, ovunque trovassero uno di essi, a consegnarlo al custode più vicino al
luogo ove l'avranno trovato. E il custode sia fermamente tenuto, per obbedienza, a custodirlo severamente, come un uomo in prigione, giorno e notte, così
che non possa essergli tolto di mano, finché non lo
consegni di persona nelle mani del suo ministro. E il
ministro sia fermamente tenuto, per obbedienza, a
farlo scortare per mezzo di tali frati che lo custodisca-
35
noctuque custodiant ipsum sicut hominem in vinculis,
donec repraesentent ipsum coram domino Ostiensi,
qui est dominus, protector et corrector totius fraternitatis.
Et non dicant fratres: Haec est alia Regula;
quia haec est recordatio, admonitio, exhortatio, et
meum testamentum, quod ego frater Franciscus parvulus facio vobis fratribus meis benedictis, propter
hoc, ut Regulam, quam Domino promisimus, melius
catholice observemus.
Et generalis minister et omnes alii ministri et
custodes per oboedientiam teneantur in istis verbis
non addere vel minuere.
Et semper hoc scriptum habeant secum, iuxta
Regulam. Et in omnibus Capitulis, quae faciunt,
quando legunt Regulam, legant et ista verba.
Et omnibus fratribus meis clericis et laicis praecipio firmiter per oboedientiam, ut non mittant glossas in Regula neque in istis verbis, dicendo: Ita volunt
intelligi. Sed, sicut dedit mihi Dominus simpliciter et
pure dicere et scribere Regulam et ista verba, ita simpliciter et pure sine glossa intelligatis, et cum sancta
operatione observatis usque in finem.
Et quicumque haec observaverit, in caelo
repleatur benedictione altissimi Patris, et in terra
repleatur benedictione dilecti Filii sui, cum sanctissimo Spiritu Paraclito et omnibus virtutibus caelorum,
et omnibus sanctis. Et ego frater Franciscus, parvulus vester servus, quantumcumque possum, confirmo
vobis intus et foris istam sanctissimam benedictionem.
36
no giorno e notte come un prigioniero finché non lo
consegnino al signore di Ostia che è signore, protettore e correttore di tutta la fraternità.
E non dicano i frati: «Questa è un'altra Regola»,
perché questa è un ricordo, un'ammonizione, un'esortazione e il mio testamento, che io, frate Francesco
piccolino, faccio a voi, miei fratelli benedetti, perché
osserviamo più cattolicamente la Regola che abbiamo
promesso al Signore.
E il ministro generale e tutti gli altri ministri e
custodi siano tenuti, per obbedienza, a non aggiungere e a non togliere niente da queste parole.
E sempre tengano con sé questo scritto assieme
alla Regola. E in tutti i Capitoli che fanno, quando leggono la Regola, leggano anche queste parole.
E a tutti i miei frati, chierici e laici, comando
fermamente, per obbedienza, che non inseriscano
spiegazioni nella Regola e in queste parole dicendo:
«Così si devono intendere»; ma, come il Signore mi
ha dato di dire e di scrivere con semplicità e purezza
la Regola e queste parole, così cerchiate di comprenderle con semplicità e senza commento e di osservarle con sante opere sino alla fine.
E chiunque osserverà queste cose, sia ricolmo in
cielo della benedizione dell'altissimo Padre, e in terra
sia ricolmo della benedizione del suo Figlio diletto col
santissimo Spirito Paraclito e con tutte le potenze dei
cieli e con tutti i santi. Ed io frate Francesco piccolino, vostro servo, per quanto mi è possibile, confermo
a voi dentro e fuori questa santissima benedizione.
[Amen].
37
EXHORTATIO
SANCTI PATRIS NOSTRI FRANCISCI
O dilectissimi fratres et in aeternum benedicti
filii, audite me, audite vocem Patris vestri:
Magna promisimus, maiora promissa sunt
nobis. Servemus haec, suspiremus ad illa.
Voluptas brevis, poena perpetua.
Modica passio, gloria infinita.
Multorum vocatio, paucorum electio; omnium
erit retributio. Amen.
38
ESORTAZIONE
DEL NOSTRO PADRE SAN FRANCESCO
Fratelli dilettissimi e figli in eterno benedetti,
ascoltatemi, ascoltate la parola del vostro Padre:
Grandi cose abbiamo promesso, cose maggiori
ci sono state promesse. Osserviamo le une, aspiriamo
alle altre.
Momentaneo è il piacere, eterna la pena.
Piccola la sofferenza, infinita la gloria.
Molti i chiamati, pochi gli eletti: per tutti ci sarà
la retribuzione. Amen.
39
Formula della professione
“A lode e gloria della SS.ma Trinità. Io, fr. N.N., poiché il Signore mi ha ispirato di seguire più da vicino
il Vangelo e le orme di nostro Signore Gesù Cristo,
davanti ai fratelli qui presenti, nelle tue mani, fr. N.N.,
con fede salda e volontà decisa: faccio voto a Dio
Padre santo e onnipotente di vivere per tutto il tempo
della mia vita (o: per... ann...) in obbedienza, senza
nulla di proprio e in castità, e insieme professo la vita
e la Regola dei Frati Minori confermata da Papa
Onorio promettendo di osservarla fedelmente secondo
le Costituzioni dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Pertanto mi affido con tutto il cuore a questa Fraternità perché, con l’efficace azione dello Spirito Santo, guidato dall’esempio di Maria Immacolata, per intercessione del nostro Padre Francesco e di tutti i santi, sostenuto dal vostro fraterno aiuto, possa tendere
costantemente alla perfetta carità nel servizio di Dio,
della Chiesa e degli uomini”.
40
Abbreviazioni e sigle
delle fonti e dei riferimenti
Sacra Scrittura
Ap
At
Col
1Cor
2Cor
Eb
Ef
Fil
Gal
Gc
Gv
1Gv
Is
Lc
Mc
Mt
Os
1Pt
2Pt
Qo
Rm
Sal
Sap
1Ts
2Ts
1Tm
2Tm
Tt
Apocalisse
Atti degli Apostoli
Lettera ai Colossesi
Prima Lettera ai Corinzi
Seconda Lettera ai Corinzi
Lettera agli Ebrei
Lettera agli Efesini
Lettera ai Filippesi
Lettera ai Galati
Lettera di Giacomo
Vangelo secondo Giovanni
Prima Lettera di Giovanni
Isaia
Vangelo secondo Luca
Vangelo secondo Marco
Vangelo secondo Matteo
Osea
Prima Lettera di Pietro
Seconda Lettera di Pietro
Qoelet (Ecclesiaste)
Lettera ai Romani
Salmi
Sapienza
Prima Lettera ai Tessalonicesi
Seconda Lettera ai Tessalonicesi
Prima Lettera a Timoteo
Seconda Lettera a Timoteo
Lettera a Tito
41
Documenti del Concilio Vaticano II
AA
AG
CD
DH
DV
GS
IM
LG
NA
OT
PC
PO
SC
UR
Apostolicam actuositatem
Ad Gentes
Christus Dominus
Dignitatis humanae
Dei verbum
Gaudium et spes
Inter mirifica
Lumen gentium
Nostra aetate
Optatam totius
Perfectae caritatis
Presbyterorum Ordinis
Sacrosanctum Concilium
Unitatis redintegratio
ES
Ecclesiae Sanctae (Lettera apostolica di Paolo VI, del
6.8.1966)
Codice
CIC
Codex Iuris Canonici
Scritti di san Francesco
Adm
BfB
BfL
Cant
Cer
EsC
EsL
Fv
LAn
42
Ammonizioni
Benedizione a frate Bernardo
Benedizione a frate Leone
Cantico delle creature
Del comportamento dei frati negli eremi
Esortazione cantata a santa Chiara
Esortazione alla lode di Dio
Forma di vita (a santa Chiara)
Lettera a frate Antonio
LCap
Lch
1C
2C
1Lf
2Lf
LfL
Lmin
LodA
Lodv
Lore
Lrp
Pater
PCr
Plet
Rb
Rnb
SalV
Test
TestS
Uff
Uv
Lettera al Capitolo generale e a tutti i frati
Lettera a tutti i chierici
Prima lettera ai custodi
Seconda lettera ai custodi
Prima lettera a tutti i fedeli
Seconda lettera a tutti i fedeli
Lettera a frate Leone
Lettera a un ministro
Lodi di Dio altissimo
Lodi delle virtù
Lodi per ogni ora
Lettera ai reggitori dei popoli
Commento al Pater noster
Preghiera davanti al Crocifisso
Della vera e perfetta letizia
Regola bollata (1223)
Regola non bollata (1221)
Saluto alla Vergine
Testamento
Testamento di Siena
Ufficio della Passione del Signore
Ultima volontà (a santa Chiara)
Biografie di san Francesco
AP
1Cel
2Cel
3Cel
F
LM
LP
TC
SC
SP
Anonimo perugino
Celano, Vita prima
Celano, Vita seconda
Celano, Trattato dei miracoli
Fioretti
S.Bonaventura, Leggenda maggiore
Leggenda perugina
Leggenda dei tre compagni
Sacrum commercium
Specchio di perfezione
43
Consigli Plenari dell’Ordine
I CPO
II CPO
III CPO
IV CPO
V CPO
Primo Consiglio Plenario dell’Ordine (Quito 1971)
Secondo Consiglio Plenario dell’Ordine (Taizé 1973)
Terzo Consiglio Plenario dell’Ordine (Mattli 1978)
Quarto Consiglio Plenario dell’Ordine (Roma 1981)
Quinto Consiglio Plenario dell’Ordine (Garibaldi
1986)
VI CPO Sesto Consiglio Plenario dell’Ordine (Assisi 1998)
44
COSTITUZIONI
DEI
FRATI MINORI CAPPUCCINI
45
CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS
ET INSTITUTIS SAECULARIBUS
Prot. n. C. 37-1/83
DECRETUM
Constitutionum textum Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum, in Capitulo generali anni 1982
diligenter revisum secundum Concilii Vaticani II placita et Iuris Canonici normas (cfr. can. 587, par. 2),
Minister Generalis, nomine eiusdem Capituli, Sanctae
Sedi submittit ad approbationem definitivam obtinendam.
Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum sodales sibi proponunt vitam suam degere secundum sancti Evangelii formam et sancti Francisci Assisiensis
Fundatoris mentem ac proposita necnon secundum
laudabiles traditiones quae Ordinis constituunt inaestimabile patrimonium.
Hac igitur ratione, in primis spiritu orationis
suffulti, formam fraternitatis evangelicae vivere satagunt. In spiritu minoritatis franciscalis cum omnibus
fraterna conversatione coniuncti, ipsis vitam religiosam proponere annituntur inter alia praecipue constanti Verbi Dei divulgatione, populari praedicatione
et missionali evangelizatione, pauperum et aegrotantium assistentia, sacramenti reconciliationis cura et
promotione. Sanctae Regulae et harum Constitutionum normis freti, sodales semper mente recolant
actionem apostolicam ex intima cum Deo unione
procedere debere, et nomine ac mandato Ecclesiae in
46
CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI
E GLI ISTITUTI SECOLARI
Prot. n. C. 37-1/83
DECRETO
Il testo delle Costituzioni dell’Ordine dei Frati
Minori Cappuccini, rivisto con diligenza nel Capitolo
generale del 1982 secondo le direttive del Concilio
Vaticano II e le norme del Diritto Canonico (cfr. can.
587, par. 2) è presentato alla Santa Sede dal Ministro
Generale, in nome dello stesso Capitolo, per ottenere
l’approvazione definitiva.
I membri dell’Ordine dei Frati Minori
Cappuccini si propongono di vivere secondo la forma
del santo Vangelo e secondo lo spirito e gli ideali del
Fondatore san Francesco di Assisi come pure secondo le buone tradizioni che costituiscono un patrimonio
inestimabile dell’Ordine.
Animati da questa motivazione e sostenuti
soprattutto dallo spirito di preghiera, si impegnano a
vivere la forma della fraternità evangelica. Nello spirito di minorità francescana, uniti a tutti con rapporto
fraterno, si sforzano di proporre una vita religiosa
principalmente, tra le altre cose, con la diffusione
costante della Parola di Dio, con la predicazione
popolare e l’evangelizzazione missionaria, con l’assistenza ai poveri e ai malati, con la cura e la promozione del sacramento della riconciliazione. Sostenuti
dalle norme della Santa Regola e di queste Costituzioni, i frati ricordino sempre che l’attività apostoli47
eiusque communione semper exercendam esse, ad
veros fructus sanctitatis ubique ferendos, ita ut
Seraphicum Patrem constanter imitari perseverent.
Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, plurium Consultorum animadversionibus
suffulta et attento voto favorabili Congressus, Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum
vi praesentis decreti, approbat et confirmat, cum
immutationibus ab eodem Congressu propositis iuxta
exemplar lingua Latina exaratum quod in Archivo
Dicasterii asservatur.
Omnia de iure servanda serventur. Contrariis
quibuslibet non obstantibus.
Datum Romae, die 25 decembris,
Nativitatis Domini 1986.
Fr. Hier. M. Card. Hamer, O.P.
Praef.
+ Vincenzo Fagiolo
Archiep. Secret.
48
ca deve procedere dall’unione intima con Dio nel
nome e per mandato della Chiesa, e deve essere svolta sempre in comunione con lei per portare veri frutti
di santità ovunque, così che possano perseverare costantemente nell’imitazione del Serafico Padre.
La Congregazione per i Religiosi e gli Istituti
secolari, sorretta da molte osservazioni dei Consultori
e tenuto conto del voto favorevole del Congresso, con
il presente decreto approva e conferma le Costituzioni
dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini con le modifiche proposte dal medesimo Congresso secondo l’esemplare scritto in latino conservato nell’Archivio del
Dicastero.
Si osservi quanto è da osservarsi per il diritto.
Nonostante qualunque cosa in contrario.
Dato a Roma, il 25 dicembre,
Natale del Signore 1986.
Fr. G.M. Card. Hamer, O.P.
Pref.
+ Vincenzo Fagiolo
Arciv. Segret.
49
PROOEMIUM
Frater Franciscus Assisiensis, divina inspiratione edoctus atque ardenti erga Christum amore accensus, formam fraternitatis evangelicae in paupertate et
minoritate sibimet et fratribus suis elegit eamque paucis simplicibusque verbis in Regula proposuit. Quam
Regulam et formam vitae minorum fratrum Innocentius III viva voce approbavit, Honorius III autem die
29 novembris 1223 Bulla «Solet annuere» confirmavit. Morti proximus, sanctus Fundator fratribus praesentibus et futuris Testamentum suum reliquit qua
recordationem, admonitionem et exhortationem, «ut
Regulam, quam Domino promisimus, melius catholice
observemus».
Volventibus annis eius discipuli vitam, activitatem et legislationem diversis temporum exigentiis
accommodare debebant, id quod ope Constitutionum
a Capitulis generalibus factum est.
Clemens VII, die 3 iulii 1528, Ordinem Fratrum
Minorum Capuccinorum Bulla «Religionis zelus»
approbavit. Hic ab initio in votis habebat patrimonium spirituale sancti Francisci Fundatoris fideliter,
simpliciter et pure, iuxta Regulam et Testamentum,
sub Ecclesiae magisterio, servare et subsequentibus
generationibus fratrum transmittere.
Ad instaurandam hanc fidelem observantiam
Capitulum Ordinis anno 1536 celebratum Constitutiones edidit, quae postea aliquoties, quatenus opus
fuit, emendatae sunt: tum ut novis temporum condicionibus, tum potissimum ut novis Ecclesiae praescriptionibus accommodarentur. Sic accidit, exempli
50
PROEMIO
Frate Francesco di Assisi, ispirato da Dio e
acceso d’amore ardente per Cristo, scelse per sé e per
i suoi frati la forma della fraternità evangelica in
povertà e minorità e la propose nella Regola con poche e semplici parole. Innocenzo III approvò a voce
questa Regola e forma di vita dei frati minori e Onorio
III la confermò con la Bolla “Solet annuere” il 29
novembre 1223. Il santo Fondatore, vicino alla morte,
ai frati che erano presenti e a quelli futuri lasciò il suo
Testamento come ricordo, ammonizione ed esortazione “perché osserviamo più cattolicamente la Regola
che abbiamo promesso al Signore”.
Con il passare degli anni, i suoi discepoli hanno
dovuto adattare la vita, l’attività e la legislazione alle
varie esigenze dei tempi: questo è stato fatto dai Capitoli generali per mezzo delle Costituzioni.
Clemente VII, il 3 luglio 1528, con la Bolla
“Religionis zelus”, approvò l’Ordine dei Frati Minori
Cappuccini, che si propose fin dalle origini di conservare e di trasmettere alle future generazioni di frati il
patrimonio spirituale del Fondatore san Francesco con
fedeltà, semplicità e purezza, secondo la Regola e il
Testamento, sotto il magistero della Chiesa.
Per rinnovare tale fedele osservanza, il Capitolo
dell’Ordine celebrato nel 1536 pubblicò le Costituzioni, le quali poi sono state modificate ogni volta che
se ne è avvertito il bisogno per adattarle sia alle mutate condizioni dei tempi sia, soprattutto, alle nuove
51
gratia, post Sacrosanctam Tridentinam Synodum, post
innovationes aliquarum legum ecclesiasticarum
decursu temporum effectas, et post novi Codicis Iuris
Canonici initio huius saeculi promulgationem. Constitutiones autem nostrae propositum spirituale et fundamentalem intentum franciscanum semper retinuerunt.
Alius maximi momenti eventus pro vitae et legislationis accommodata renovatione religiosorum sodalium fuit Concilium Vaticanum II, praesertim per
Constitutionem dogmaticam «Lumen gentium» et
Decretum «Perfectae caritatis».
Paulus VI, per Litteras apostolicas «Ecclesiae
Sanctae» die 6 augusti 1966 motu proprio datas, recognitionem legislationis omnibus Institutis religiosis
praecepit. Criteria autem huiusmodi retractationis
Constitutionum in textu Concilii Vaticani II et in aliis
documentis Ecclesiae posterioribus leguntur, quae
praesertim sunt continuus reditus ad omnis vitae christianae fontes primigeniamque Institutorum inspirationem, respectu habito signorum temporum, atque
necessaria elementi spiritualis et iuridici coniunctio,
ne Constitutiones sint mere textus iuridicus vel tantum
exhortatorius.
Capitulum speciale nostrum anno 1968 celebratum Constitutiones rite recognovit, quae deinde «ad
experimentum» promulgatae sunt. In Capitulis annorum 1970 et 1974 rursus paululum retractatae sunt.
In Capitulo autem generali anno 1982 celebrato, ad normam «Ecclesiae Sanctae», II, n. 6 et 8 et
iuxta Congregationis pro Religiosis et Institutis Sae-
52
disposizioni della Chiesa. Così, per esempio, fu fatto
dopo il sacro Concilio di Trento, dopo i cambiamenti
di alcune leggi ecclesiastiche avvenuti nel corso degli
anni e dopo la promulgazione del nuovo Codice di
Diritto Canonico all’inizio del secolo. Ciononostante
le nostre Costituzioni hanno conservato sempre l’indole spirituale e l’ispirazione francescana fondamentale.
Un altro avvenimento della più grande importanza per un adeguato rinnovamento della vita e della
legislazione dei religiosi è stato il Concilio Vaticano
II, particolarmente con la Costituzione dogmatica
“Lumen gentium” e con il Decreto “Perfectae caritatis”.
Paolo VI, con la lettera apostolica “Ecclesiae
Sanctae” del 6 agosto 1966, data “motu proprio”, ordinò la revisione della legislazione di tutti gli Istituti
religiosi. I criteri di questa revisione delle Costituzioni si trovano nei testi del Concilio Vaticano II e in
altri documenti successivi della Chiesa. Essi sono
soprattutto il ritorno costante alle fonti di tutta la vita
cristiana e alla primitiva ispirazione degli Istituti,
tenendo presenti i segni dei tempi, e la necessaria fusione dell’elemento spirituale con quello giuridico,
affinché le Costituzioni non siano un testo esclusivamente giuridico o soltanto esortativo.
Il nostro Capitolo speciale del 1968 rivide accuratamente le Costituzioni e le promulgò “ad experimentum”. Nei Capitoli del 1970 e del 1974 di nuovo
sono state un poco ritoccate.
Nel Capitolo generale del 1982 sono state ancora rivedute a norma della “Ecclesiae Sanctae”, II,
53
cularibus voluntatem, Litteris die 15 novembris 1979
notificatam, ita retractatae sunt, ut definitiva approbatio ab auctoritate Sanctae Sedis impetrari potuerit.
Idem Capitulum generale, praevidens novum
Iuris Canonici Codicem, et expresso die 4 augusti
1981 Congregationis pro Religiosis et Institutis Saecularibus proposito obsequens, constituit Commissionem capitularem, quae haberet munus redigendi
textum quoad modum dicendi, eumque concordem
reddendi atque aptandi praescriptis Codicis Iuris
Canonici.
Definitorium generale, mandatum Capituli
generalis ad rem deducens et opportuna Sanctae
Sedis facultate obtenta vigore Litterarum die 12
novembris 1982 datarum, textum Constitutionum definitive recognitum edendum curavit. Qui textus a die
25 martii 1983, die Sollemnitatis Annuntiationis Domini vim exseruit et validitatem servavit donec
Congregatio pro Institutis Vitae Consecratae et
Societatibus Vitae Apostolicae easdem Constitutiones
rite approbavit.
Codice Iuris Canonici die 25 ianuarii 1983 promulgato, Constitutionum textus nonnullis in partibus
eidem aptandus erat. Haec de causa Congregatio
Superioribus generalibus eorumque Consiliis facultatem concessit provisorias edendi normas de iis materiis, quae, a novo Codice requisitae, in textum Constitutionum nondum erant insertae, normae ceteroquin
proximo Capitulo generali porrigendae.
Interea, textus Constitutionum, accurate recognitus, Congregationi transmissus est, qui textus die
25 decembris 1986, ab eadem Congregatione approbationem obtinuit.
Capitulum generale, anno 1988 celebratum,
propositiones a Definitorio generali paratas quas,
54
nn. 6 e 8 e secondo la volontà della Congregazione
per i Religiosi e per gli Istituti Secolari, fatta conoscere con lettera del 15 novembre 1979; così che si poté
chiedere l’approvazione definitiva della Santa Sede.
Lo stesso Capitolo generale, in attesa del nuovo
Codice di Diritto Canonico e in obbedienza alle direttive emanate il 4 agosto 1981 dalla Congregazione per
i Religiosi e gli Istituti Secolari, costituì una Commissione capitolare con il compito di redigere il testo
per quanto riguarda la forma e di metterlo in accordo
e di adattarlo alle norme del Codice di Diritto Canonico.
Il definitorio generale, portando a termine l’impegno ricevuto dal Capitolo generale e dopo aver ottenuto l’opportuna facoltà dalla Santa Sede con lettera
del 12 novembre 1982, pubblicò il testo delle Costituzioni riveduto in modo definitivo. Il testo entrò in
vigore il 25 marzo 1983, Solennità dell’Annunciazione del Signore, e conservò la sua validità fino a quando la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata
e le Società di Vita Apostolica non lo approvò debitamente.
Il 25 gennaio 1983 con la promulgazione del
Codice di Diritto Canonico, si è dovuto adattare il
testo delle Costituzioni in diversi punti. Per questo la
Congregazione aveva concesso ai Superiori generali e
ai loro Consigli la facoltà di emanare norme provvisorie intorno alle cose richieste dal nuovo Codice e
non inserite ancora nel testo delle Costituzioni; norme
che, d’altra parte, dovevano essere presentate al prossimo Capitolo generale.
Intanto il testo delle Costituzioni, accuratamente riveduto, fu trasmesso alla Congregazione, la quale
lo approvò il 25 dicembre 1986.
Il Capitolo generale, celebrato nel 1988, esa-
55
nondum in textum Constitutionum insertas, Codex
Iuris Canonici volebat in eundem inseri, sedulo examinavit et approbavit; easque praefata Congregatio
ratas habuit Litteris diei 7 februarii 1990.
Tandem, in Capitulis generalibus annis 1944 et
2000 habitis, quaedam inductae sunt mutationes,
quae postea a Congregatione rite sunt approbatae
(cfr. Litteras datas die 27 octobris 1994 et die 29 novembris 2000).
Itaque, praesens Constitutionum textus, lingua
latina redactus ac definitive a Sancta Sede approbatus, authenticus habendus est eique omnes vernaculae
versiones sunt accommodandae.
Qui textus est prout sequitur.
Romae, 1 ianuarii 2002.
56
minò con attenzione e approvò le proposte preparate
dal Definitorio generale e che, non ancora presenti
nelle Costituzioni, secondo il Codice di Diritto
Canonico vi dovevano essere inserite. La Congregazione le ha approvate con Lettera del 7 febbraio
1990.
Infine, nei Capitoli generali del 1994 e del 2000
sono stati apportati alcuni cambiamenti, poi debitamente approvati dalla Congregazione (cfr. Lettere del
27 ottobre 1994 e del 29 novembre 2000).
Perciò il presente testo delle Costituzioni, redatto in latino e approvato definitivamente dalla Santa
Sede, è da ritenersi autentico e ad esso devono
conformarsi tutte le traduzioni nelle lingue correnti.
Il testo è il seguente.
Roma, 1 gennaio 2002.
57
IN NOMINE DOMINI
NOSTRI JESU CHRISTI
INCIPIUNT
CONSTITUTIONES
FRATRUM MINORUM
CAPUCCINORUM
NEL NOME DEL SIGNORE
NOSTRO GESÙ CRISTO
INCOMINCIANO
LE COSTITUZIONI
DEI
FRATI MINORI CAPPUCCINI
CAPUT I
DE VITA FRATRUM MINORUM
CAPUCCINORUM
ARTICULUS I
De vita nostra iuxta Evangelium
1
1. Sanctum Domini nostri Iesu Christi Evangelium est in omne tempus pro Ecclesia totius vitae
principium et pro universo mundo nuntium salutis.
2. Per illud enim, Spiritus Sancti ductu, Ecclesia
Christum cognoscit eiusque gesta et verba fide suscipit, quae credentibus spiritus et vita sunt.
3. Sanctus Franciscus, Fraternitatis nostrae
fundator, inde ab initio conversionis suae Evangelium
accepit ut vitae et actionis suae rationem.
4. Ideo in exordio et in fine Regulae observantiam eius expresse statuit, et in Testamento asseruit
sibi revelatum esse se debere vivere secundum formam sancti Evangelii.
5. Curemus igitur, cum simus eius filii, ut semper in Evangelii intellegentia progrediamur.
6. In omnibus vitae adiunctis, Evangelium ut
supremam legem sequamur, verba salutis assidue
legamus et, sicut beata Virgo Maria, in corde conferamus, ut vita nostra magis magisque iuxta
60
CAPITOLO I
LA VITA
DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI
ARTICOLO I
La nostra vita secondo il Vangelo
1
1. Il santo Vangelo del nostro Signore Gesù
Cristo è sempre, per la Chiesa, sorgente di vita e annunzio di salvezza al mondo intero.
2. Per mezzo del Vangelo infatti la Chiesa, guidata dallo Spirito Santo, conosce Cristo e con la fede
ne accoglie le opere e le parole, che per coloro che
credono sono spirito e vita.
3. San Francesco, fondatore della nostra
Fraternità, fin dall’inizio della sua conversione accolse il Vangelo come norma del suo vivere e del suo
agire.
4. Perciò all’inizio e alla fine della Regola
espressamente ordinò che si osservasse il Vangelo, e
nel Testamento affermò che gli era stato rivelato di
dover vivere secondo la forma del santo Vangelo.
5. Quindi noi, figli di Francesco, impegnamoci
a progredire sempre di più nella conoscenza del
Vangelo.
6. In tutte le circostanze della vita seguiamo il
Vangelo come legge suprema; leggiamone assiduamente le parole che salvano e, come la beata Vergine
Maria, meditiamole portandole nel cuore. Così la
nostra vita sarà sempre più profondamente permeata
dal Vangelo e noi cresceremo verso la pienezza in
61
Il Vangelo,
norma suprema
2Ts,1-8;1Cor 4,15; LG 20;
DV 7; AG 7; CIC 225,1; 747,2;
Rnb prol.2; 22,41;
Fv 1; 1Cel 84; 2Cel 15.
Gv 6,63; Lc 24,19; Eb1,1;
DV 2; 4;17;19;
CIC 225,1;747,1;
Adm 1,6; 1Lf 2,19; 2Lf 3;
Rnb 22,29-31; Test 13.
1Cel 22-25; LM 3,1; TC 25;
CIC 578; 587,1; 631,1;
IV CPO 1; 4; 13; VI CPO 2.
Rb 1,1; 12,14; Test 14.
DV 8; 2Cel 102-104.
Lc 2,19.51; Ef 4,15; LG 57;
DV 8; 21; 25; PC 2a; 6;
Adm 7,3; 20,1; 21,2;
1Cel 84; 90; 110;
2Cel 102; 105; 216;
LM 14,5.
Evangelium informata, per omnia in Cristo crescamus.
2
1. Verus Christi discipulus et insigne vitae christianae exemplar, sanctus Franciscus suos edocuit
Iesu Christi pauperis et humilis vestigia laete sequi, ut
per eum in Spiritu Sancto ad Patrem ducerentur.
2. Christi amore incensi, ut ei magis conformemur, eum in incarnationis et crucis exinanitione contemplemur, et, communi gaudio Eucharistiam celebrantes, in paschali mysterio partes capiamus, gloriam resurrectionis eius praegustantes donec veniat.
3. Magno animo servemus consilia evangelica,
praesertim ea quae promisimus: castitatem Deo dicatam, paupertatem quae nobis est specialis via salutis,
necnon caritativam oboedientiam.
3
1. Sanctus Franciscus, postquam audivit verba
missionis discipulorum, initium dedit Fraternitati
Ordinis Minorum, quae communione vitae Regnum
Dei testificaretur, paenitentiam et pacem exemplo et
verbo praedicans.
2. Ad formam veri discipuli Iesu Christi addiscendam, quae mirabiliter in illo apparuit, studeamus
eum imitari, eius patrimonium spirituale vita et opere
diligenter excolere, atque cum omnibus cuiusvis temporis hominibus communicare.
3. In hunc finem frequenter legamus vitam
scriptaque tum ipsius sancti Francisci tum filiorum
eius, in primis capuccinorum, sanctitate, operositate
apostolica et scientia eminentium, necnon alios
62
Cristo.
2
1. San Francesco, autentico discepolo di Cristo
e sublime modello di vita cristiana, insegnò ai suoi
frati a seguire in letizia le orme di Cristo povero e
umile per essere guidati da lui nello Spirito Santo al
Padre.
2. Infiammati dall’amore di Cristo, contempliamolo nell’annientamento dell’incarnazione e della
croce per essere a lui più somiglianti; e, celebrando
l’Eucaristia in fraterna letizia, partecipiamo al mistero pasquale, per pregustare la gloria della sua risurrezione, nell’attesa che egli ritorni.
3. Osserviamo con cuore generoso i consigli
evangelici, specialmente quelli di cui abbiamo fatto
voto, cioè la castità consacrata a Dio, la povertà che
per noi è particolare via di salvezza, e l’obbedienza
caritativa.
Sequela di Cristo
3
1. San Francesco, dopo aver ascoltato le parole
della missione dei discepoli, diede inizio alla
Fraternità dell’Ordine dei Minori, perché, vivendo in
comunione di vita, testimoniasse il Regno di Dio, predicando la penitenza e la pace con l’esempio e la parola.
2. Per acquisire la forma del vero discepolo di
Gesù Cristo, che in modo mirabile si manifestò in san
Francesco, impegniamoci a imitare lui, a prenderci diligente cura con la vita e con le opere del suo patrimonio spirituale e a parteciparlo agli uomini di ogni
tempo.
3. A questo fine leggiamo frequentemente la vita
e gli scritti di san Francesco e dei suoi figli, in modo
particolare dei cappuccini, che si sono distinti per santità di vita, operosità apostolica e dottrina, come pure
Sulle orme di Francesco
63
Mt 11,29; 1Pt 2,21; Ef 2,18;
1Cor 12,13;
Rnb 1,2; 7,16; 9,1; 22,1-2;
Rb 6,3; 10,7-9; LCap 50-52;
Adm 7,1-2; 2Lf 11-13;
1Cel 84; 89; 2Cel 61; 90; 148.
LM 19; 42; 49; LP 9.
Rm 8,24; Fil 2,7; Ebr 2,46;
1Cor 11,26; SC 47; CIC 897;
1246,1; Rnb 23,1.3; Uff I,V;
2Lf 4-5; 8-13; Adm 1,14-18;
Test 10; LCap 14-16; 27-32;
1Cel 84; 2Cel 199-201; TC 2-5;
LM 1,2; 6,1; 9,2; 10,7; SC 1.
LG 42s; PC 1; 2,a-b;12-14; 25;
CIC 207,2; 573,2; 574,1-2; 575;
662; Rnb 1,1; Rb 1,1; 2,11;
6,4-5; 10,3; 12,14; Adm 3,6-9;
16,1-2; 2Lf 36-39; 1Cel 4; 103;
129; 2Cel 80; 191; 200; 251;
LM 7,1; SC 1; SP 44.
Mt 10,1-42; Mc 6,7-12; Lc 9,1-6;
10,2-16; CIC 577; Rnb 11,6;
17,6; 21,1-9; Adm 7,4; LCap 9;
1C 6; 1Cel 22-23; 29; 36; 38;
2Cel 18; LM prol.1; 3,1-2;
6,5; TC 24; 25;
IV CPO 6; V CPO 64; 82ss.
PC 2b; 20; CIC 578;
1Cel 34; 38; 45; 2Cel 149; 221;
LM prol. 1.
CIC 578.
libros, quibus spiritus eius innotescit.
4
1. Qua Fratres Minores Capuccini novisse
oportet nostrae Fraternitatis indolem atque proposita,
ut vita nostra, recte temporibus accommodata, sana
traditione fratrum nostrorum inspiretur.
2. In primis eos imitari convenit in reditu ad primigeniam inspirationem, id est ad vitam et Regulam
Patris nostri Francisci, per conversionem animi, ita
ut Ordo noster semper renovetur.
3. Vestigia eorum sectantes, studeamus priorem
partem vitae orationis, praecipue contemplativae,
dare, radicalem paupertatem sive personalem sive
communitariam, simul cum minoritatis spiritu, colere,
necnon vitae austeritatem ac laetam paenitentiam, in
dilectione crucis Domini, praebere, curando etiam,
sub luce signorum temporum, ut novae formae, a legitimis superioribus approbandae, in hac nostra vita
ducenda inveniantur.
4. Spontaneitatem fraternam inter nos exercentes, gaudenter conversemur inter pauperes, debiles et
infirmos, vitam ipsorum participantes, atque peculiarem nostrum ad populum aditum servemus.
5. Dynamismum apostolicum, in spiritu servitii
explendum, variis formis, in primis ope evangelizationis, promoveamus.
5
1. Regula sancti Francisci ex Evangelio procedens ad vitam evangelicam impellit.
2. Eius intellegentiae spirituali sedulo incumbamus atque eam, iuxta monitum ipsius Fundatoris in
Testamento expressum, et secundum spiritum, inten-
64
altri libri che rivelano il suo spirito.
4
1. Come Frati Minori Cappuccini dobbiamo
conoscere l’indole e il progetto di vita della nostra
Fraternità, affinché la nostra vita, rettamente adattata
ai diversi tempi, si ispiri alla genuina tradizione dei
nostri fratelli.
2. Prima di tutto si devono imitare ritornando
all’originaria ispirazione, cioè alla vita e Regola del
nostro Padre Francesco, con la conversione del cuore,
in modo che il nostro Ordine continuamente si rinnovi.
3. Seguendo il loro esempio, sforziamoci di dare
la priorità alla vita di preghiera, specialmente contemplativa; coltiviamo una povertà radicale, sia personale
che comunitaria, insieme allo spirito di minorità; offriamo l’esempio di una vita austera e lieta nella penitenza, nell’amore alla croce del Signore; alla luce dei
segni dei tempi, impegniamoci inoltre a cercare nuove
forme per la nostra vita, con l’approvazione dei legittimi superiori.
4. Mentre teniamo fra di noi un rapporto familiare come fratelli, condividiamo con gioia la vita con
i poveri, con i deboli e i malati, e custodiamo la nostra
caratteristica di frati del popolo.
5. Diamo impulso a un’attività apostolica dinamica e con varietà di forme, anzitutto con l’evangelizzazione, conservando sempre lo spirito di servizio.
Ispirazione cappuccina
5
1. La Regola di san Francesco, che sgorga dal
Vangelo, ci sospinge a vivere la vita evangelica.
2. Perseveriamo attivamente nel ricercarne l’intelligenza spirituale e sforziamoci di metterla in pratica con santa operazione in semplicità e purezza di
La Regola
65
PC 2b; CIC 578; IV CPO 1; 13.
Cost 1536: 6.
PC 13; 20; Rnb 7,1-2; 9,1;
22,19-27; Rb 5,1-2; 10,8-9; 12,4;
LAnt 2; Test 19; TestS 5; Lodv 17;
2Lf 47; Adm 6,1-3; LCap 50-52;
Cost 1936: 7; 9.
GS 1; 27; AG 20; PO 6;
CIC 586,1; Rnb 9,2.16;
IV CPO 46-48; V CPO 29-40.
PC 2; Test 14; 1Cel 32; 2Cel 208;
EP 76.
PC 2b; CIC 586,1;
Rnb 2,11; 4,2; 5,3-4; 5,8; 7,15;
12,3-4; 17,15; 22,26; 22,29; 23,1;
24,1-3; Rb 4,2; 6,8; 10,4; 10,9;
Test 13; 38-39; Adm 1,20;
tiones evangelicas et exempla sanctitatis priorum fratrum capuccinorum, simpliciter et pure cum sancta
operatione observare nitamur.
3. Superioribus, una cum fraternitatibus, cordi
sit Regulae cognitionem, amorem et observatiam promovere.
4. Ut ubique terrarum Regula et intentiones legiferi Patris fideliter servari possint, curent superiores maiores ut, secundum diversas regiones, culturas
et necessitates temporum et locorum, modi aptiores,
etiam pluriformes, ad vitam et apostolatum fratrum
quaerantur.
5. Vera autem pluriformis ratio est illa quae,
servata semper unitate eiusdem genuini spiritus, in
communione fraterna et in moderatoribus obtemperatione innititur; quo fit ut evangelica libertas in agendo praebeatur, in primis in eo quod ad vitam nostram
renovandam spectat, ne spiritus exstinguatur.
6
1. Testamentum seraphicus Pater ordinavit
quando, morti proximus, sacris stigmatibus ornatus,
et plenus Spiritu Sancto, nostram ardentius exoptabat
salutem.
2. Illo exprimit ultimam voluntatem suam, atque
transmittit pretiosam spiritus sui hereditatem.
3. Quod nobis datum est, ut Regulam quam professi sumus perfectius in dies iuxta sensum Ecclesiae
observemus.
4. Ideo Testamentum pro prima expositione spirituali Regulae et eminenti inspiratione vitae nostrae
66
cuore, come espressamente ci esorta a fare lo stesso
nostro Fondatore nel Testamento, e secondo lo spirito,
le intenzioni evangeliche e la santità esemplare dei
primi frati cappuccini.
3. I superiori, insieme alle fraternità, favoriscano la conoscenza, l’amore e l’osservanza della Regola.
4. La Regola e le intenzioni del nostro Padre e
legislatore devono poter esser fedelmente osservate in
ogni parte del mondo. A questo scopo, i superiori
maggiori provvedano che si cerchino le forme più idonee per la vita e l’apostolato dei frati, applicando
anche il principio della pluriformità, secondo la diversità delle regioni, delle culture e delle esigenze dei
tempi e dei luoghi.
5. Autentica pluriformità è infatti quella che,
salva sempre l’unità dello stesso spirito genuino,
trova il suo fondamento nella comunione fraterna e
nell’obbedienza ai superiori; così viene garantita la
libertà evangelica nell’agire, anzitutto in vista del rinnovamento della nostra vita, in modo che non si estingua lo spirito.
6
1. Il serafico Padre fece scrivere il Testamento
quando, poco prima di morire, con le sacre stimmate
nel suo corpo e pieno di Spirito Santo, più intensamente desiderava la nostra salvezza.
2. In esso egli manifesta la sua ultima volontà e
ci consegna l’eredità preziosa del suo spirito.
3. San Francesco ci ha donato il Testamento perché ogni giorno, sempre più perfettamente e secondo
l’interpretazione che ne fa la Chiesa, osserviamo la
Regola che abbiamo professata.
4. Per questo, in continuità con la tradizione del
nostro Ordine, noi accogliamo il Testamento come
67
1Lf 1,10; 2,8; 2Lf 53; 67;
LCap 14; 41-42; Lodv 1; 10;
2Cel 208.
2Cel 185.
PC 20; Rnb 5,6; 9,16;
Rb 2,9-10; 4,2; 7,2; LfL 3;
I CPO 1,1; 4; 2,13; 17,19; 21ss;
IV CPO 3ss; 9ss; 23ss; 32.
Ef 4,3; 1Ts 5,19;
2Cel 23s; SP 78.
Il Testamento
Rnb 24,1-3; Test 40; LM 4,11.
CIC 58,1; Test 36s.
LG 45; PC 2; CIC 587,1; Test 34.
PC 2; CIC 587,1; 631,1.
accipimus, iuxta Ordinis nostri traditionem.
7
1. Constitutionum finis in eo est ut adiutorium
praebeant, in mutatis vitae nostrae adiunctis, ad Regulam melius et perfectius observandam.
2. In ipsis invenimus securum spiritualis in
Christo renovationis subsidium atque validum auxilium ad vitae consecrationem perficiendam qua quisque frater Deo se totaliter devovit.
3. Eas, quibus tenemur vi professionis nostrae,
non ut servi sed ut filii observemus, ad Dei amorem
super omnia anhelantes ac Spiritui Sancto nos erudienti aures praebentes, gloriae Dei et saluti proximorum intenti.
4. Omnes fratres enixe monentur ut in personale Regulae, Testamenti et Constitutionum studium incumbant et intimo eorum spiritu imbuantur.
ARTICULUS II
De vita nostra in Ecclesia
1. Ecclesia, instrumentum salutis et unionis cum
8
Deo et inter homines, tamquam populus Dei in mundo
peregrinans apparet, qui, a Christo in communione
vitae, caritatis et veritatis constitutus, per Spiritum
Sanctum multitudine donorum seu charismatum ditatur ad renovationem et ampliorem aedificationem
eiusdem Ecclesiae utilium.
2. In eadem Ecclesia, tanta varietate charismatum exornata, sanctus Franciscus, Spiritu Sancto
68
primo commento spirituale della Regola e fonte di
profonda ispirazione per la nostra vita.
7
1. Le Costituzioni hanno lo scopo di aiutarci,
nelle mutevoli situazioni della vita, ad osservare la
Regola nel modo migliore e quanto più perfettamente.
2. In esse troviamo un mezzo sicuro per rinnovarci spiritualmente in Cristo e un valido aiuto nel
cammino verso la pienezza della consacrazione, con
la quale ogni frate si è donato totalmente a Dio.
3. Osserviamo queste Costituzioni, alle quali
siamo obbligati in forza della nostra professione, non
da servi ma come figli che aspirano ardentemente ad
amare Dio sopra ogni cosa, nell’ascolto dello Spirito
Santo che ci istruisce, impegnati per la gloria di Dio e
per la salvezza dei fratelli.
4. Si esortano vivamente tutti i frati a dedicarsi
con amore allo studio personale della Regola, del
Testamento e delle Costituzioni per esserne intimamente imbevuti.
Le Costituzioni
CIC 207,2; 573,1; 598,2;
607,1; 662; 758.
PC 4.
Gv 14,26; 16,13-15;
Gal 4,31-5,1; Rm 8,15;
2Cor 3,17; 1Pt 2,15-16.
PC 18.
ARTICOLO II
La nostra vita nella Chiesa
1. La Chiesa, strumento di salvezza e di unione
8
degli uomini con Dio e tra di loro, si presenta come il
popolo di Dio che è pellegrino nel mondo e, costituito da Cristo in comunione di vita, di carità e di verità,
viene arricchito dallo Spirito Santo di molteplici doni
o carismi per rinnovare e diffondere sempre più la
Chiesa stessa.
2. All’interno di essa, ricca di così grande
varietà di carismi, san Francesco, sotto il soffio dello
69
Il nostro Ordine
nella Chiesa
Rm 12,5s; 1Cor 12,4ss;
Ef 4,12; LG 1; 6; 9; 12; 14;
44; 48; 68;
CIC 204,1; 216; 837,1;
Rb 6,1-2; Test 24; 2Cel 59.
LG 45; PC 1; GS 27;
CIC 476; 577; 590; 593;
Test 14; 2Cel 24.
afflante, Fraternitatem religiosam suscitavit eique
formam dedit. Ecclesia auctoritate sua hierarchica
eam approbavit et materna cura protegit, ut signum
Christi pauperis, humilis et servitio hominum praesertim pauperum dediti, super faciem suam clarius
effulgeat.
3. Itemque Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum ab Ecclesia receptus est vi Bullae "Religionis
zelus", a papa Clemente VII die 3 iulii anni 1528
datae.
4. Itaque Ecclesiam summopere diligamus, eius
mysterium meditemur, eiusque vitam et incepta actuose participemus.
9
1. Ad exemplum sancti Francisci, qui fuit vir
catholicus et totus apostolicus, oboedientiam fidelem
Spiritui Christi in Ecclesia viventi praebeamus.
2. Summo Pontifici, cui religiosi tamquam supremo superiori subduntur etiam vi voti oboedientiae,
et Collegio Episcoporum, quod simul cum eo est signum visibile Ecclesiae unitatis eiusque apostolicitatis, oboedientiam et reverentiam praestemus.
3. Ubicumque sumus, Ecclesiae particularis
bono, nostra praesentia fraterna et prophetica, conferamus, operam dando ad eius incrementum et progressum.
4. Sub ductu Episcopi dioecesani nostrum servitium apostolicum, secundum nostrum charisma, populo Dei ac toti humanae communitati praebeamus.
5. Presbyteros aliosque omnes, qui spiritum et
vitam nobis ministrant, debito honore prosequamur et
cum ipsis naviter operemur.
70
Spirito Santo, ha dato inizio a una Fraternità religiosa
con una propria forma di vita. La Chiesa l’ha approvata con la sua autorità gerarchica e con sollecitudine
di madre continua a custodirla, affinché nel proprio
volto più chiara risplenda l’immagine di Cristo povero, umile e dedito al servizio degli uomini, specialmente dei poveri.
3. Anche l’Ordine dei Frati Minori Cappuccini è
stato approvato dalla Chiesa con la Bolla “Religionis
zelus”, emanata dal Papa Clemente VII il 3 luglio
1528.
4. Amiamo quindi intensamente la Chiesa,
meditiamo il suo mistero e prendiamo parte attiva alla
sua vita e alle sue iniziative.
9
1. Seguendo l’esempio di san Francesco, che fu
uomo cattolico e integralmente apostolico, prestiamo
fedele obbedienza allo Spirito di Cristo che vive nella
Chiesa.
2. Obbediamo e riveriamo il Sommo Pontefice,
a cui i religiosi, anche in forza del voto di obbedienza,
sono sottomessi come a supremo superiore, e il Collegio dei Vescovi che insieme con lui è segno visibile
dell’unità e dell’apostolicità della Chiesa.
3. Dovunque siamo, cooperiamo al bene della
Chiesa particolare con la nostra presenza fraterna e
profetica, adoperandoci per la sua crescita e il suo progresso.
4. Offriamo il nostro servizio apostolico al
popolo di Dio e a tutta la comunità umana, secondo il
nostro carisma e sotto la guida del Vescovo diocesano.
5. Rendiamo il dovuto onore ai presbiteri e a
tutti quelli che ci amministrano lo spirito e la vita, e
collaboriamo attivamente con essi.
71
CIC 576; 577; 590,1; 593.
LG 44; PC 2c; CD 33;
CIC 578; 675,1; 783;
Rnb 19,1-2; 2Cel 25; 148.
La gerarchia della Chiesa
AG 4; CD 33ss; ES I, 22ss;
Rnb prol. 2; 19,1-2; 23,7;
Rb 1,2; 2,2-5; 12,4; 2Lf 32;
Uff vesp. ant.1; Test 31.
LG 22,45; CD 35; PD 9;
CIC 212,1; 273; 330s; 336;
590,1-2;
Rnb prol. 2; Rb 1,2; 12,4;
1Cel 100.
CD 33; CIC 394,1s; 678,1; 680;
681,1; 757s; 790,1s;
V CPO 50.
LG 45; CD 34; 35,1.3; Rb 9,1;
Test 25-26; 2Cel 141; 146;147;
LM 6,8; SP 10; 54; LP 15.
PO 9; CIC 275,1;
Rnb 19,3; Test 13;
2Lf 33-35; Adm 26,1-4.
10 1. Ministrum generalem, qui ad servitium et utilitatem totius Fraternitatis est constitutus, utpote successorem sancti Fundatoris ac vivum vinculum nos
cum Ecclesiae auctoritate et inter nos uniens, diligamus eique corde generoso oboediamus.
2. Alios quoque Fraternitatis ministros nobis a
Domino ut pastores datos, eosdemque depositarios
fiduciae fratrum, dilectione atque activa et responsabili oboedientia prosequamur, ut Ecclesiae servitio in
spiritu fidei et amore Christi arctius et securius devinciamur.
11 1. Sanctus Franciscus ex Patris summi boni
adoratione universalis hausit fraternitatis affectum,
quo imaginem Christi primogeniti et salvatoris in
omni creatura intuebatur.
2. Ut filii huius Patris, erga omnes homines sine
ullo discrimine nos sentiamus fratres; necnon, omni
creaturae fraterne obviantes, laudem creationis Deo,
a quo bona cuncta procedunt, assidue offeramus.
3. A Spiritu Sancto eadem vocatione congregati, communi orationis et activitate, sensum fraternitatis in toto Ordine et maxime in nostris provincialibus
et localibus communitatibus promoveamus. Eundem
sensum colamus erga omnes fratres et sorores, sive
religiosos sive saeculares qui nobiscum unicam familiam franciscanam efformant.
4. Haec nostra fraternitas evangelica, ut vitae
socialis quasi exemplar et fermentum, homines invitat
ad consortia fraterna inter se fovenda viresque uniendas ad meliorem evolutionem et liberationem totius
personae atque ad genuinum progressum societatis
humanae.
5. Vita nostra fraterna speciale habet momentum et maiorem acquirit efficaciam testimonii in pro-
72
10 1. Amiamo e obbediamo con animo generoso al
ministro generale, che è stato scelto per il servizio e
per l’utilità di tutta la Fraternità, come successore del
santo Fondatore e come legame vivo che ci unisce con
l’autorità della Chiesa e fra di noi.
2. Seguiamo con amore e con obbedienza attiva
e responsabile anche gli altri ministri della Frater-nità,
che il Signore ci ha dato come pastori e che sono
depositari della fiducia dei frati, affinché siamo più
strettamente e sicuramente legati al servizio della
Chiesa in spirito di fede e nell’amore di Cristo.
11 1. San Francesco dall’adorazione del Padre, che
è il sommo bene, attinse quel sentimento di fratellanza universale, che gli faceva vedere in ogni creatura
l’immagine di Cristo primogenito e salvatore.
2. Come figli di quello stesso Padre, sentiamoci
fratelli di tutti gli uomini, senza alcuna discriminazione; e, andando incontro con spirito fraterno a tutte le
creature, continuamente offriamo a Dio, fonte di ogni
bene, la lode del creato.
3. Riuniti dallo Spirito Santo nella stessa vocazione, mediante la preghiera e l’attività comunitaria
favoriamo il senso di fraternità in tutto l’Ordine e
soprattutto nelle nostre comunità provinciali e locali.
Coltiviamo lo stesso sentimento verso tutti i fratelli e
le sorelle, sia religiosi sia laici, che con noi formano
un’unica famiglia francescana.
4. La nostra fraternità evangelica, quasi modello e fermento di vita sociale, invita gli uomini a promuovere tra loro relazioni fraterne e a unire le forze in
vista dello sviluppo e della liberazione di tutta la persona nonché per l’autentico progresso sociale.
5. La nostra vita fraterna ha un’importanza particolare e acquista maggior forza di testimonianza nel
73
I ministri della Fraternità
LG 18; PC 14; CIC 596,1-3; 601;
608; 617; 619; 622; 671; 678,2;
Rnb prol.3-4; Rb 1,3; 8,1; 10,1;
Test 17-28;
2Cel 184-186; 193; 222.
PC 14; Rb 10,2-3; 12,1-2;
2Cel 145.
La fraternità
Col 1,15; Ef 1,15.19-20; GS 24;
Rnb 17,17; 18,9; 23,1.9; LodA 3;
Pater 2; Lore 11; 2Lf 63; Cant;
Lodv 14-18; LM 8,6; 9,1;
1Cel 80; 2Cel 165;
I CPO 1,9; IV CPO 15ss; 33;
V CPO 28; VI CPO 26.
Gv 8,39; GS 29; AG 12; LCap 9;
Rnb 17,17; Lore 11; 2Lf 62;
EsL 1-17; Pater 2; 2Cel 172.
PC 15; Rnb 2,1; 11,1-13;
Rb 6,7-8; 1Cel 38; 39; 46;
2Cel 180;
IV CPO 17; V CPO 28.
GS 26; 42; 78; 92;
AG 8; AA 14; CIC 619;
I CPO 1,4;
V CPO 45; 55; 63-102.
AA 14; GS 42; 78; VICPO 26.
cessu sanae socializationis et consociationis, quo
Deus nos interpellat ut pro actuatione et incremento
fraternitatis in iustitia et pace impendamur.
12 1. Filius Dei, formam servi accipiens, non venit
ministrari sed ministrare et vitam suam dare in salutem omnium.
2. Cupientes conformes fieri imaginis eius, non
maiores esse praesumamus, sed ut minores in omnium
servitium impendamur, maxime eorum qui penuriam
et tribulationes patiuntur, vel etiam eorum qui nos
persequuntur.
3. Libenter ergo vitam nostram fraternam apud
pauperes degamus, eorum aerumnas et humilitatem
peramanter participantes.
4. Necessitatibus materialibus et spiritualibus
eorum subvenientes, vita, opere et verbo in eorum
promotionem humanam et christianam incumbamus.
5. Sic agentes manifestum facimus spiritum fraternitatis nostrae in minoritate, simulque fermentum
iustitiae, unionis et pacis efficimur.
13 1. Ut vocationem nostram evangelicam in
Ecclesia et in mundo cum fructu adimpleamus, vitam
apostolicam, in se contemplationem et actionem complectentem, fideliter ducere studeamus, Iesum imitantes, qui vitam in oratione et opere salutis incessanter
duxit.
2. Hanc Magistri vitam profitentes, apostoli a
Domino in mundum universum missi, orationi et ministerio verbi instantes erant.
3. Sanctus Franciscus, quamvis loca solitaria
praediligeret, Domini et apostolorum sequens vestigia
formam vitae elegit in se intime unientem orationem
74
processo di sana socializzazione e solidarietà, con il
quale Dio ci chiama ad impegnarci nel realizzare e far
crescere la fraternità nella giustizia e nella pace.
12 1. Il Figlio di Dio, assumendo la condizione di
servo, è venuto non per essere servito ma per servire e
dare la propria vita per la salvezza di tutti.
2. Nell’intimo desiderio di conformarci a lui,
non presumiamo di essere nella condizione di maggiori, ma impegniamoci quali minori nel servire tutti,
specialmente quelli che patiscono indigenza e tribolazioni, anzi perfino coloro che ci perseguitano.
3. Volentieri, dunque, viviamo la nostra vita fraterna accanto ai poveri, condividendo con grande
amore i loro disagi e la loro umile condizione.
4. Mentre andiamo loro incontro nelle necessità
materiali e spirituali, dedichiamoci con la vita, l’azione e la parola alla loro promozione umana e cristiana.
5. Così facendo, manifestiamo nella minorità il
nostro spirito di fraternità e in pari tempo diventiamo
fermento di giustizia, di unione e di pace.
13 1. Per realizzare con frutto la nostra vocazione
evangelica nella Chiesa e nel mondo, impegnamoci a
vivere con fedeltà la vita apostolica, che unisce inscindibilmente la contemplazione e l’azione, a imitazione
di Gesù, che visse incessantemente nella preghiera e
nell’opera della salvezza.
2. Gli apostoli, mandati dal Signore in tutto il
mondo, seguendo il modello di vita del Maestro,
erano perseveranti nella preghiera e nel servizio della
parola.
3. San Francesco, che pur preferiva i luoghi solitari, per seguire le orme del Signore e degli apostoli,
scelse una forma di vita che in sé unisse intimamente
75
La minorità
Mt 20,28; Mc 10,45; Lc 22,25;
Fil 2,7; LG 8; PC 14; GS 1; 27;
PO 6; AG 20; Rnb 4,6; 5,10s;
Adm 4,1-3; I CPO 1,4;
IV CPO 43ss; VI CPO 9-10.
Mt 5,10.44; 20,26s; Mc 10,43;
Lc 22,26; Rm 8,29; 1Cor 12,12ss;
Fil 2,3; GS 69; AG 20; PC 13;
AA 8; Rnb 5,7-12; 7,1-2; 9,1-3;
16,12-15; 22,1-4; 23,7;
Rb 10,9-11; Adm 6,2; 9,1-3;
12,1-3; Cant; 2Lf 38; 1Cel 38,40;
2Cel 61; 71; 145; 148;
I CPO 1,4;13; III CPO 9; 21;
38; 40; IV CPO 1;
V CPO 29-40; VI CPO 9-10.
Rnb 9,1-3;
I CPO 1,4; V CPO 28.
CIC 222,2; 287,1; 364; 528,1;
602; 672; 747,2; 768,2.
;Rb 3,10-11; Adm 15,1-2; Cant;
1Cel 41; 2Cel 108; EP101.
La vita apostolica
Mt 4,1; 14,23; Mc 1,12s; 4,46;
Lc 4,1; 6,12; LG 33; PC 8s;
PO 14; AA 3; CIC 577; 675,1s;
758; 983;
I CPO II, 20; II CPO 9s;
V CPO 1-14.
Mt 28,12; Mc 16,15; Eb 6,2-4.
Rnb 1,1; 22,2; 2Lf 13; LCap 5-11;
51; 1Cel 35; LM 8,1; 12,1-2; F 16.
et proclamationem nuntii salutis.
4. Idcirco in laude Dei eiusque verbi meditatione instemus, quo magis magisque ad hoc accendamur
ut homines actuositate nostra ad Dei amorem cum
gaudio perducantur.
5. Ita tota nostra orationis vita apostolico spiritu imbuetur, tota vero actio apostolica orationis spiritu informabitur.
76
la preghiera e la proclamazione del messaggio di salvezza.
4. Siamo perciò assidui nella lode di Dio e nella
meditazione della sua parola, affinché sempre più cresca in noi il vivo desiderio che gli uomini, per opera
nostra, giungano ad amare Dio in letizia.
5. Così, la nostra vita di preghiera sarà totalmente compenetrata di spirito apostolico, e la nostra
attività apostolica sarà pienamente animata dallo spirito di preghiera.
77
Rnb 23; Adm 20,1-2; 1Cel 40.
PC 8; Rnb 5,2.
CAPUt II
DE IIS QUI VOLUNT
VITAM NOSTRAM ACCIPERE
ET DE FRATRUM FORMATIONE
ARTICULUS I
De vocatione ad vitam nostram
14. 1. Deus pro sua bonitate omnes christifideles in
Ecclesia vocat ad perfectionem caritatis per diversos
status vitae, ut uniuscuiusque sanctitas et salus mundi
promoveantur.
2. Cui vocatione unusquisque maxima cum
libertate responsum amoris dare debet, ita ut dignitas
personae humanae cum voluntate Dei concilietur.
3. Omnes grato animo laetemur de peculiari
gratia vocationis religiosae nobis divinitus concessa.
4. Vocationi nostrae franciscanae capuccinae
respondentes, testimonium publicum et sociale de
Christi vita iam nunc praesenti et aeterna praebemus,
Christum pauperem et humilem sequimur, nuntium
eius hominibus, praesertim pauperibus, ubique diffundimus.
5. Sic in fraternitate peregrinantium, corde et
opere paenitentium, omnibus hominibus in spiritu minoritatis et laetitiae servientium, pro Ecclesiae missione salvifica impendimur.
15 1. Sollicitudo pro vocationibus oritur praesertim e fratrum conscientia se vivere et offerre aliis
78
CAPITOLO II
LA VOCAZIONE ALLA NOSTRA VITA
E LA FORMAZIONE DEI FRATI
ARTICOLO I
La vocazione alla nostra vita
14 1. Dio nella sua bontà chiama tutti i cristiani
nella Chiesa alla perfezione della carità, nei diversi
stati di vita, perché siano fatte progredire la santità
personale e la salvezza del mondo.
2. A questa chiamata ognuno deve dare una
risposta d’amore con la massima libertà, in modo che
la dignità della persona umana si armonizzi con la
volontà di Dio.
3. Tutti con animo riconoscente rallegriamoci
per la grazia singolare della vocazione alla vita religiosa, a noi concessa da Dio.
4. In risposta alla nostra vocazione francescanocappuccina, offriamo una testimonianza pubblica e
sociale della vita eterna di Cristo già presente nel
tempo, seguiamo Cristo povero e umile, diffondiamo
ovunque il suo messaggio agli uomini, specialmente
ai poveri.
5. Così noi, vivendo in fraternità come pellegrini, penitenti nel cuore e nelle opere, al servizio di tutti
gli uomini in spirito di minorità e in letizia, ci dedichiamo alla missione salvifica della Chiesa.
La nostra vocazione
15 1. La sollecitudine per le vocazioni nasce principalmente dalla consapevolezza dei frati di vivere
Sollecitudine
per le vocazioni
79
LG 40; 42; CIC 210;
Rnb 17,17-18; Adm 2,3; 8,3;
12,1-3; 17,1; LodA 3; Pater 2;
2Cel 165; LM 9,1.
GS 17,21; LG 46; CIC 219;
IV CPO 58-60.
LG 43; PC 1; 5;
CIC 574,2; 646; 652,1.3;
666; 670;
Rnb 2,1; Test 14.
Mt 11,5; 11,29; Lc 4,18; LG 44;
CIC 607,1.3; 640; 673; 758;
Rnb 9,1-3; LCap 9; 1Cel 89.
LG 6; 9; 48ss; DV 7; UR 2; PC 2;
TC 37; 59; 1Cel 35; 71; LM 8,3.
rationem vitae dotibus humanis et evangelicis ditissimam. Quam vitam amplectendo candidati Deo hominibusque genuinum servitium reddentes propriam
humanitatem evolvunt. Ut perhibeamus perspicuum
huiusmodi vitae testimonium, continua nostra renovatione opus est.
2. Ad vocationes fovendas omnes fratres actuose cooperentur ex desiderio consilium Dei exsequendi
iuxta nostrum charisma.
3. Memores sollicitudinis sancti Francisci
videntis incrementum primitivae fraternitatis, omnes
fratres, in primis ministri et singulae fraternitates,
potissimum vitae exemplo, oratione et verbo assiduam
gerant curam cognoscendis et fovendis vocationibus
genuinis.
4. Sic Deo cooperamur, qui vocat et elegit quos
vult, atque ad bonum Ecclesiae conferimus.
16 1. Sedulo promoveantur variae formae curae
pastoralis vocationalis, praesertim in ambitu spiritui
nostri Ordinis magis vicino.
2. Maiores obtinentur effectus ubi fratres ad
promovendam et coordinandam animationem vocationalem specialiter destinati sunt. Omnes vero fratres,
in signum fecunditatis vitae franciscanae, operam
conferant.
3. Ad vocationes fovendas multum iuvat praebere iuvenibus opportunitatem ad vitam nostram fraternam aliquo modo participandam. Quod autem optime
fit in domibus idoneis in quibus insimul adiumentum
pro personali reflexione offeratur.
4. Ut vocationes intuitu vitae religiosae recte
80
essi stessi e di proporre agli altri un genere di vita particolarmente ricco di valori umani ed evangelici. Gli
aspiranti, quando abbracciano tale vita, mentre rendono un autentico servizio a Dio e agli uomini, realizzano pienamente se stessi. Noi però dobbiamo rinnovarci continuamente se vogliamo offrire una chiara testimonianza di un tal genere di vita.
2. Tutti i frati collaborino attivamente nel favorire le nuove vocazioni, mossi dal desiderio di realizzare il disegno di Dio secondo il nostro carisma.
3. Memori della preoccupazione di san Francesco nel veder crescere di numero la fraternità delle
origini, tutti i frati, e anzitutto i ministri e le singole
fraternità, si prendano diligente cura di discernere e
favorire le vocazioni autentiche, soprattutto con l’esempio della vita, con la preghiera e con la parola.
4. Così facendo, collaboriamo con Dio che chiama e sceglie chi vuole e gioviamo al bene della
Chiesa.
16 1. Si promuovano diligentemente le varie forme
di impegno pastorale per le vocazioni, specialmente
negli ambienti più affini allo spirito del nostro Ordine.
2. Migliori risultati si ottengono se alcuni frati
vengono incaricati in modo specifico di promuovere
e coordinare l’animazione vocazionale. Tutti i frati
però offrano la loro collaborazione in segno di fecondità della vita francescana.
3. Per favorire le vocazioni giova molto offrire
ai giovani l’opportunità di partecipare in qualche
modo alla nostra vita fraterna. Questo molto opportunamente potrà avvenire in apposite case, dove contemporaneamente venga ad essi offerto un aiuto per la
riflessione personale.
4. Secondo le esigenze delle regioni e dei tempi,
81
OT 2s; 11; PO 11; PC 24;
AA 2; CIC 661; 664;
IV CPO 59.
OT 2; IV CPO 59.
PC 24; Rnb 2,1-3; Rb 2,1;
1Cel 24; 27; LP 19;
IV CPO 60.
Mc 3,13; Lc 6,13; Gv 15,16;
Rm 6,16-18;
OT 2; AA 2.
Pastorale vocazionale
CIC 233,1s; 385; 791;
IV CPO 60.
colantur aptiusque praeparentur, ministri provinciales, de consensu definitorii et, si opportune videtur, de
consilio Capituli provincialis, peculiaria instituta erigant, pro regionum et temporum necessitate.
5. Quae ita disponantur secundum sanae paedagogiae normas ut, institutione scientifica cum
humana coniuncta, alumni in consuetudine cum
societate et cum familia vitam christianam ducant,
aetati, spiritui et evolutioni suae convenientem, ex
qua vocatio ad vitam religiosam detegi et foveri possit.
6. Studia ab alumnis peragenda sic ordinentur
oportet ut ipsi ea sine incommodo alibi prosequi possint.
ARTICULUS II
De receptione ad vitam nostram
17. 1. Sanctus Franciscus, de vitae puritate sollicitus, Fraternitatem suam in magnam multitudinem
auctum iri praevidens, simul ineptorum fratrum numerum metuebat.
2. Cum ergo Fraternitas virtute potius, caritatis
perfectione atque spiritu quam numero in dies augeri
debeat, ii qui vitam nostram amplecti voluerint serio
examinentur et seligantur.
3. Ministri provinciales diligenter inquirant,
utrum qui ad vitam nostram admittendi sunt, requisita habeant in iure universali et nostro contenta ad
eorum validam et licitam admissionem. Speciatim
82
i ministri provinciali con il consenso del definitorio e,
se sembrerà opportuno, con il consiglio del Capitolo
provinciale, costituiscano strutture particolari per seguire più da vicino e preparare nel modo migliore
coloro che si orientano alla vita religiosa.
5. Tali strutture siano ordinate secondo i principi di una sana pedagogia, di modo che, armonizzando
formazione scientifica e formazione umana e mantenendo i debiti rapporti con la società e la famiglia, gli
alunni vi conducano una vita cristiana confacente alla
loro età, al loro spirito e al loro sviluppo; tale cioè che
consenta di scoprire e sostenere la vocazione alla vita
religiosa.
6. Il corso degli studi necessari venga programmato in modo che gli alunni possano continuarli altrove senza difficoltà.
OT 3; CIC 795.
OT 3; CIC 234,2; 806,2.
ARTICOLO II
L’ammissione alla nostra vita
17 1. San Francesco, preoccupato della purezza
della nostra vita, prevedendo che la sua Fraternità sarebbe cresciuta in una grande moltitudine, temeva allo
stesso tempo che crescesse il numero dei frati inetti.
2. Perciò, coloro che vogliono abbracciare la
nostra vita siano accuratamente esaminati e scelti, perché la Fraternità, più che di numero, deve crescere di
giorno in giorno nella virtù, nella perfezione della
carità e nello spirito.
3. I ministri provinciali s’informino con cura se
gli aspiranti alla nostra vita abbiano le qualità richieste dal diritto comune e dal nostro particolare per la
loro valida e lecita ammissione. In particolare si osser-
83
Requisiti
per l’ammissione
2Cel 70; 192; LP 106.
CIC 219; 597,1.
OT 6; CIC 220; 293; 597,2; 642;
643,1s; 645,1s; 684,1.5; 690,1;
730; 744,2;
Rnb 2,1-3; 2,12; Rb 2,1-2;
IV CPO 22; 52ss.
quae sequuntur serventur:
a)
candidati indole sua idonei sint ad fraternum
vitae nostrae evangelicae consortium;
b)
comprobatum sit eos frui necessaria sanitate
physica et psychica ad vitam nostram ferendam;
candidati vita sua ostendant oportet, se firmiter
credere quae credit et tenet sancta mater
Ecclesia, atque praediti sint sensu catholico;
c)
d)
e)
f)
g)
h)
84
constet eos praesertim apud homines sibi consuetudine coniunctos, bonam famam habere;
sint debita maturitate et fervida voluntate praediti, compertumque habeatur eos Ordinem ingredi, ut unice Deo et hominum saluti sincere
serviant, iuxta Regulam ac vitae rationem sancti Francisci et Constitutiones nostras;
instructi sint iuxta exigentias suae cuiusque
regionis, et spes habeatur fore ut cum fructu sua
propria munia exercere possint;
praesertim si agatur de candidatis maturioris
aetatis et de iis qui quandam vitae religiosae
experientiam iam habuerunt, omnes utiles notitiae de eorum vita anteriore colligantur;
si de admittendis clericis saecularibus iisve qui
in aliud institutum vitae consecratae, in societatem vitae apostolicae vel in seminarium admissi
fuerint, aut de readmissione alicuius candidati
agatur, praescripta iuris universalis serventur.
vi quanto segue:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
gli aspiranti, per la loro indole, devono essere
idonei a vivere la nostra vita evangelica in comunione fraterna;
sia accertato che essi godono della salute fisica
e psichica necessaria per vivere il nostro genere
di vita;
bisogna che con la loro vita gli aspiranti mostrino di credere fermamente ciò che crede e tiene
per certo la santa madre Chiesa e abbiano un
modo di sentire cattolico;
risulti che essi godono di buona reputazione,
specialmente presso le persone che meglio li
conoscono;
abbiano la maturità richiesta e una volontà generosa e sia accertato che essi vengono all’Ordine
solo per mettersi sinceramente al servizio di Dio
e della salvezza degli uomini, seguendo la Regola e forma di vita di san Francesco e le nostre
Costituzioni;
abbiano l’istruzione richiesta nella rispettiva
regione e diano speranza che potranno fruttuosamente esercitare i loro uffici;
specialmente se si tratta di aspiranti in età adulta e di quelli che hanno avuto già una qualche
esperienza di vita religiosa, si prendano tutte le
informazioni utili circa la loro vita precedente;
trattandosi poi di accogliere dei chierici diocesani o persone provenienti da altro istituto di
vita consacrata, da una società di vita apostolica
o da un seminario, oppure della riammissione di
un nostro candidato, si osservino le prescrizioni
del diritto comune.
85
18 1. Christus, sapientissimus magister noster,
respondens adolescenti, qui aeternae salutis adipiscendae desiderium ostenderat, dixit ut, si perfectus
esse vellet, prius omnia sua venderet et pauperibus
erogaret.
2. Quod imitator eius Franciscus non solum in
se et in aliis quos recipiebat docuit atque opere complevit, verum etiam in Regula servandum praecepit.
3. Ideo ministri provinciales curent, candidatis
qui interiore Christi amore invitati ad Ordinem nostrum veniunt, praefata sancti Evangelii verba nota
facere et exponere, ut suo tempore ante professionem
perpetuam bonis suis renuntient in favorem potissimum pauperum.
4. Candidati futurae bonorum renuntiationi interius se praeparent et ad servitium omnium hominum, praesertim pauperum, se disponant.
5. Fratres vero, iuxta Regulam, quamlibet occasionem sese ingerendi in haec negotia evitent.
6. Insuper, candidati prompti sint conferre universae fraternitati intellegentiae et voluntatis vires
necnon naturae et gratiae dona in exsequendis muniis
quae in servitium populi Dei accipient.
19 1. Admittere ad postulatum, novitiatum et professionem, praeter ministrum generalem, in unaquaque provincia ministri provincialis est, qui hanc facultatem vicario provinciali, viceprovinciali et superiori
regulari delegare potest.
2. Qui superiores antequam candidatos ad novitiatum admittant, proprium Consilium aut tres vel
86
18 1. Cristo, nostro sapientissimo maestro, al giovane che gli aveva manifestato il desiderio di voler
raggiungere la vita eterna rispose che, se voleva essere perfetto, cominciasse con il vendere tutti i suoi beni
e distribuirli ai poveri.
2. Francesco, a sua imitazione, non solo lo insegnò e lo mise in pratica in se stesso e negli altri che
accoglieva, ma anche nella Regola ordinò che fosse
osservato.
3. Perciò i ministri provinciali facciano conoscere e spieghino quelle parole del santo Vangelo agli
aspiranti che vengono al nostro Ordine spinti da un
amore profondo a Cristo, affinché a suo tempo, prima
della professione perpetua, essi facciano la rinunzia ai
loro beni materiali, preferibilmente a favore dei poveri.
4. Gli aspiranti si preparino spiritualmente alla
futura rinunzia dei beni e si dispongano al servizio di
tutti gli uomini, specialmente dei poveri.
5. I frati poi, come vuole la Regola, evitino di
ingerirsi in qualsiasi modo in questi affari.
6. Gli aspiranti, inoltre, siano disposti a mettere
a disposizione di tutta la fraternità le risorse di intelligenza e di volontà e anche i doni di natura e di grazia
per svolgere gli incarichi che riceveranno a servizio
del popolo di Dio.
19 1. Ammettere al postulato, al noviziato e alla
professione, oltreché al ministro generale, in ciascuna
provincia compete al ministro provinciale, che può
delegare questa facoltà al vicario provinciale, al viceprovinciale e al superiore regolare.
2. Questi superiori, prima di ammettere gli aspiranti al noviziato, consultino il proprio Consiglio
87
Rinuncia dei beni
Mt 19,21; Mc 10,21; Lc 18,22;
Rnb 1,2; 2,4; Rb 2,4.
Rb 2,4; Adm 4,3; BfB 2; 1Cel 24;
2Cel 80; LM 3,3;
TC 28-29; 39; F 2.
PC 13; CIC 668,1s.4;
Rnb 2,4; Rb 2,1-5; 8; 2Cel 15; 81.
1Cel 24; 2Cel 15;
V CPO 95.
Rnb 2,5-7; Rb 2,6-7.
LG 44; PC 5.
Superiori competenti
per l’ammissione
CIC 641; 656; 658;
Rnb 2,3; Rb 2,1.
quattuor fratres ab eodem Consilio nominatos consulant; ut autem ad primam professionem et ad professionem perpetuam admittere possint, consensu sui
Consilii indigent.
3. Si casus fert, consulantur etiam ii qui in re
competentiam specialem habent.
20 1. Magistri novitiorum est actum seu ritum recipiendi novitios, quo novitiatus incipit, peragere, nisi
minister provincialis aliter ordinaverit.
2. Profitentium autem vota nomine Ecclesiae
ipse minister provincialis excipit; potest tamen alium
fratrem Ordinis ad hoc delegare.
3. In receptione ad novitiatum et emissione professionis serventur praescripta liturgica.
4. Professio religiosa ordinarie intra Missarum
sollemnia emittatur, adhibita sequenti formula a
Sancta Sede pro familiis franciscalibus approbata:
“Ad laudem et gloriam Sanctissimae Trinitatis.
Ego frater N.N., divina inspiratione impulsus ad
Evangelium et vestigia Domini nostri Iesu Christi
pressius sequenda, coram fratribus adstantibus, in
manibus tuis, frater N.N., firma fide et voluntate:
voveo Deo Patri sancto et omnipotenti vivere toto
tempore vitae meae (vel: per... ann...) in oboedientia,
sine proprio et in castitate, atque simul profiteor
vitam et Regulam Fratrum Minorum a papa Honorio
confirmatam fideliter observare secundum Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum. Me
igitur toto corde huic Fraternitati committo, ut, Spiritus Sancti operatione, exemplo Mariae Immaculatae, intercedente Patre nostro Francisco et omnibus
88
oppure tre o quattro frati nominati dallo stesso
Consiglio; invece per poterli ammettere alla prima
professione e a quella perpetua hanno bisogno del
consenso del loro Consiglio.
3. Se il caso lo richiede, si consultino anche
coloro che hanno una particolare competenza in materia.
20 1. Spetta al maestro dei novizi compiere l’atto o
il rito di ricevere i novizi, a meno che il ministro provinciale disponga diversamente; con tale atto ha inizio
il noviziato.
2. È invece il ministro provinciale che riceve in
nome della Chiesa i voti dei profitenti; può tuttavia
delegare questa facoltà ad un altro frate dell’Ordine.
3. Nel ricevere al noviziato e nell’emettere la
professione si osservino le norme liturgiche.
4. La professione religiosa ordinariamente si
emetta durante la celebrazione eucaristica, servendosi
della formula seguente, approvata dalla Santa Sede
per le famiglie francescane:
“A lode e gloria della SS.ma Trinità. Io, fr.
N.N., poiché il Signore mi ha ispirato di seguire più
da vicino il Vangelo e le orme di nostro Signore Gesù
Cristo, davanti ai fratelli qui presenti, nelle tue mani,
fr. N.N., con fede salda e volontà decisa: faccio voto a
Dio Padre santo e onnipotente di vivere per tutto il
tempo della mia vita (o: per... ann...) in obbedienza,
senza nulla di proprio e in castità e insieme professo
la vita e la Regola dei Frati Minori confermata da
Papa Onorio promettendo di osservarla fedelmente
secondo le Costituzioni dell’Ordine dei Frati Minori
Cappuccini. Pertanto mi affido con tutto il cuore a
questa Fraternità perché, con l’efficace azione dello Spirito Santo, guidato dall’esempio di Maria Im-
89
CIC 642.
Ammissione al noviziato
e professione
LG 45; SC 80; PC 5;
CIC 656; 658.
CIC 654;
Rnb prol., 2,1; Rb 1,1; 10,8; 12,4;
Test 14.
Sanctis, fratribus adiuvantibus, in Dei, Ecclesiae
hominumque servitium perfectam persequar caritatem”.
21 1. Ratio et finis trium consiliorum evangelicorum, quae in professione voto promittuntur, est
Christo corde per gratiam liberato nos consociari in
vita casta, paupere et oboedienti propter Regnum caelorum, vestigia sancti Francisci sectantes.
2. Evangelicum castitatis consilium propter
Regnum caelorum, quod est signum mundi futuri et
fons uberioris fecunditatis in indiviso corde, obligationem secumfert continentiae perfectae in caelibatu.
3. Evangelicum paupertatis consilium ad imitationem Christi, qui cum esset dives egenus factus est,
praeter vitam re et spiritu pauperem, secumfert dependentiam a superioribus atque limitationem in usu
et dispositione bonorum necnon, post professionem
perpetuam, etiam voluntariam renuntiationem capacitatis acquirendi et possidendi, forma, quantum fieri
potest, etiam iure civili valida.
4. Evangelicum oboedientiae consilium, spiritu
fidei et amoris in sequela Christi usque ad mortem
oboedientis promissum, obligat ad submissionem
voluntatis propter Deum erga legitimos superiores,
"in omnibus quae non sunt contraria conscientiae et
Regulae", cum secundum nostras Constitutiones praecipiunt.
90
macolata, per l’intercessione del nostro Padre
Francesco e di tutti i santi, sostenuto dal vostro fraterno aiuto, possa tendere costantemente alla perfetta
carità nel servizio di Dio, della Chiesa e degli uomini”.
21 1. La natura e il fine dei tre consigli evangelici,
ai quali ci si impegna con voto nella professione, è di
unirci a Cristo con il cuore reso libero dalla grazia, in
una vita casta, povera e obbediente per il Regno dei
cieli, sulle orme di san Francesco.
2. Il consiglio evangelico della castità per il
Regno dei cieli, quale segno del mondo futuro e fonte
di più abbondante fecondità in un cuore indiviso,
comporta l’obbligo della perfetta continenza nel celibato.
3. Il consiglio evangelico della povertà a imitazione di Cristo, il quale da ricco che era si fece povero, oltre a una vita povera nelle cose e nello spirito,
comporta la dipendenza dai superiori e la limitazione
nell’usare e nel disporre dei beni; inoltre, richiede che
prima della professione perpetua si faccia la rinunzia
volontaria alla capacità di acquistare e possedere; e
ciò, per quanto possibile, in una forma che sia valida
anche secondo il diritto civile.
4. Il consiglio evangelico dell’obbedienza, professato in spirito di fede e di amore per seguire Cristo
obbediente fino alla morte, comporta l’obbligo di sottomettere la volontà ai legittimi superiori per amore di
Dio “in tutte le cose che non vanno contro la coscienza e contro la Regola”, quando essi comandano secondo le nostre Costituzioni.
91
Natura e fine
dei consigli evangelici
LG 44; 46; CIC 573,1.
Mt 19,12; 1Cor 7,32-35;
PC 12; CIC 277,1; 599.
2Cor 8,9; PC 13;
CIC 600; 668,4s.
Fil 2,8; PC 14;
CIC 601; Rb 10,3.
ARTICULUS III
De formatione in genere
22 1. Formatio est promotio fratrum et fraternitatum ita ut nostra vita in dies conformior fiat sancto
Evangelio et spiritui franciscano, secundum exigentias locorum et temporum. Quae formatio debet esse
continua, per totam vitam protrahenda cum quoad
valores humanos, tum quoad vitam evangelicam et
religiosam.
2. Integra nostra formatio totam personam
respicit, praecipue aspectum psychicum, religiosum,
culturalem et etiam professionalem seu technicum.
Complectitur autem duas phases, quae sunt formatio
initialis et formatio permanens.
23 1. Omnis formatio praeprimis est operatio
Spiritus Sancti qui ab intus tum formatores tum formandos vivificat.
2. Formatio activa exigit laboris consortium
formandorum, qui principales auctores et responsabiles proprii incrementi sunt.
3. Omnis frater est simul et per totam vitam formandus et formator, quia semper et ab omnibus est
aliquid discendum et docendum; hoc principium tanquam programma formationis statuatur et in praxim
vitae perducatur.
4. Vivere ut fratres minores invicem inter se est
pars primordialis vocationis franciscanae. Inde vita
fraterna in processu formationis semper et ubique exigentia fundamentalis sit.
5. Ut singulae fraternitates, praesertim quae
92
ARTICOLO III
La formazione in generale
22 1. La formazione è la promozione dei frati e
delle fraternità, in modo che la nostra vita sia di giorno in giorno sempre più conforme al santo Vangelo e
allo spirito francescano, secondo le esigenze dei luoghi e dei tempi. La formazione deve essere continua e
protrarsi per tutta la vita sia in ordine ai valori umani
che alla vita evangelica e religiosa.
2. La formazione integrale coinvolge tutta la
persona, in particolare nel suo aspetto psichico, religioso, culturale e anche professionale o tecnico. Essa
si realizza in due fasi: la formazione iniziale e la formazione permanente.
Concetto di formazione
23 1. Ogni formazione è prima di tutto azione dello
Spirito Santo, che vivifica interiormente sia i formatori che i formandi.
2. La formazione attiva esige la collaborazione
dei formandi, che sono i primi operatori e responsabili della propria crescita.
3. Ogni frate è allo stesso tempo e per tutta la
vita formando e formatore, perché tutti abbiamo sempre qualcosa da imparare e da insegnare. Questo principio sia stabilito come programma della formazione,
da tradursi nella pratica della vita.
4. Vivere insieme tra noi come frati minori è l’elemento primordiale della vocazione francescana. Perciò la vita fraterna deve essere sempre e dovunque esigenza fondamentale del processo formativo.
5. Perché le singole fraternità, in modo partico-
Agenti della formazione
93
OT 8ss; PC 18; ES II,33-38;
CIC 279,1-3; 661; 795;
IV CPO 1; 3s; 13ss; 23-30; 31s;
35; 57; 61; 70ss.
Rb 10,8; IV CPO 77-79.
CIC 652,3.
CIC 652,4;
IV CPO 13-22ss; V CPO 23;
VI CPO 3.
IV CPO 80.
sunt specifice formativae, hanc primariam functionem
explere possint, necesse est ut inspirationem et stimulum ex fraternitate hauriant praecipua, quae est fraternitas provincialis.
6. Quamvis omnes fratres formatores sint,
requiruntur quidam fratres maiore responsabilitate
praediti et ad hoc munus deputati. Inter quos primi
habentur minister provincialis et guardiani, qui sunt
ordinarii animatores et coordinatores processus formationis fratrum. Dein vero adsunt formatores qualificati, qui hoc specificum munus assumunt nomine
fraternitatis.
24 1. Ordini praesto sint instrumenta formativa,
specificis proprii charismatis exigentiis respondentia.
2. Cum specialis attentio adhibenda sit fratribus
in periodo formationis initialis, singulae circunscriptiones adaequatas structuras educativas provideant.
3. Processus educativus potissimum postulat
coetum fratrum responsabilium, qui laborent criteriis
cohaerentibus per totum iter formativum. Qui coetus
congruum totius fraternitatis auxilium habeat.
4. Cum secretariatus et centra formationis
magni momenti sint, sollicita cura habenda est ut colantur et efficacia reddantur.
5. Officium secretariatus generalis formationis
tum superioribus generalibus, tum superioribus diversarum circumscriptionum praesto sit, adiumenta et
informationes praebens, ut ipsi foveant ea quae ad
formationem spectant.
6. Similiter in singulis provinciis habeatur consilium formationis et in centris formationis frater spe-
94
lare quelle specificamente formative, possano soddisfare questa primaria esigenza, è necessario che attingano ispirazione e incentivo da quella primigenia fraternità che è la fraternità provinciale.
6. Anche se tutti i frati sono formatori, ci devono necessariamente essere alcuni che hanno maggiore
responsabilità nell’ufficio della formazione e sono di
ciò incaricati. Primi fra questi sono il ministro provinciale e i guardiani, in quanto animatori e coordinatori
ordinari del cammino formativo dei frati. Vi sono poi
dei formatori qualificati, che assumono questo ufficio
particolare a nome della fraternità.
24 1. L’Ordine disponga degli strumenti formativi
rispondenti alle esigenze del proprio carisma specifico.
2. Dovendosi prestare un’attenzione particolare
ai frati durante il periodo della formazione iniziale, le
singole circoscrizioni dispongano di adeguate strutture educative.
3. Il processo educativo richiede, come esigenza
molto importante, un gruppo di frati responsabili che
lavorino seguendo criteri omogenei per l’intero iter
formativo. Tale gruppo deve avere il debito sostegno
di tutta la fraternità.
4. Di grande importanza sono il segretariato per
la formazione e i centri formativi; perciò ci si preoccupi di curarli bene e di renderli efficienti.
5. Il segretariato generale per la formazione sia
a disposizione dei superiori generali come dei superiori delle diverse circoscrizioni, offrendo loro aiuto e
informazioni perché possano favorire quanto riguarda
la formazione.
6. Similmente nelle singole province si abbia un
consiglio per la formazione e nei centri formativi un
95
OT 5; ES II,36;
IV CPO 77; 80s.
Mezzi di formazione
OT 4s; ES II,36;
IV CPO 57; 77; 81; 83.
OT 1; CIC 659,1-3;
IV CPO 2; 12; 23; 27; 30; 32;
40; 42; 54; 75; 83.
ciali responsabilitate praeditus qui promoveat ea
quae ad formationem pertinent.
7. Singulae provinciae vel coetus provinciarum,
iuxta regionum adiuncta, suam propriam habeant
rationem formationis, in qua enuntientur proposita,
programmata et itineraria concreta totius processus
formationis fratrum.
ARTICULUS IV
De initiatione in vitam nostram
25 1. Formatio initialis in vitam nostram requirit
necessarias experientias et cognitiones, per quas candidati, sub ductu formatorum, in vitam franciscanam
evangelicam progressive ingrediuntur.
2. Initiationis tempore candidatorum formatio,
quae elementum humanum et spirituale harmonice
coniungit, sit omnino solida, integra et locorum et
temporum necessitatibus accommodata.
3. Apta adhibeantur media activae educationis,
et in primis exercitium operum et munerum quibus
candidati gradatim ad acquirendum sui dominium et
maturitatem psychicam affectivamque perducuntur.
4. Ratione habita de eorum peculiari indole et
gratia, inducantur in vitam spiritualem, nutritam
verbi divini lectione, actuosa liturgiae participatione,
necnon personali reflexione et oratione, ita ut magis
magisque ad Christum trahantur, qui est via, veritas et
vita.
5. Fratres initiandi seriam spiritus franciscani
capuccini cognitionem et usum acquirant per studium
96
frate abbia particolare responsabilità per promuovere
ciò che riguarda la formazione.
7. Le singole province o i gruppi di province, secondo le situazioni regionali, abbiano un loro piano
formativo, nel quale siano esposti gli obiettivi, i programmi e gli itinerari concreti di tutto il processo
formativo dei frati.
ARTICOLO IV
L’iniziazione alla nostra vita
25 1. La formazione iniziale alla nostra vita richiede le necessarie esperienze e conoscenze, mediante le
quali gli aspiranti, guidati dai formatori, si avviano
progressivamente alla vita francescana evangelica.
2. Nel tempo della iniziazione la formazione
degli aspiranti, componendo in modo armonico l’elemento umano e quello spirituale, sia veramente solida,
integrale e adattata alle esigenze dei luoghi e dei
tempi.
3. Si adottino mezzi appropriati per una educazione attiva, anzitutto l’esercizio di attività e compiti
mediante i quali gli aspiranti siano gradualmente portati all’acquisto del dominio di sé e della maturità psichica e affettiva.
4. Nel rispetto del temperamento personale e dei
doni di grazia di ciascuno, essi vengano iniziati a una
vita spirituale nutrita dalla lettura della parola di Dio,
dall’attiva partecipazione alla liturgia, dalla riflessione e dalla preghiera personale, in modo che siano
sempre più attratti verso Cristo, che è via, verità e vita.
5. Nella formazione iniziale i frati acquistino
una seria conoscenza e pratica dello spirito francesca-
97
La formazione iniziale
GS 61; OT intr.; PC 6; SC 10; 12;
DV 25; CIC 652,1s;
I CPO 1,7; IV CPO 3ss; 34;
52ss; 57; 71; VI CPO 8.
Gv 14,6; Rnb 22,40; Adm 1,1.
tum vitae sancti Francisci eiusque mentis quoad
Regulae observantiam, tum historiae sanarumque
Ordinis nostri traditionum, tum maxime per assimilationem internam et practicam vitae ad quam vocati
sunt.
6. Praesertim vitam fraternam colant tam in
communitate quam cum aliis hominibus, quorum
necessitatibus praesto sint occurrere, ut actuosam
consortionem cum Ecclesia in dies perfectius vivere
discant.
7. Specialis fratrum formatio initialis ordinetur
iuxta diversa munia ab eisdem exercenda et secundum
peculiaria circunscriptionum adiuncta et statuta.
8. Omnes initiationis periodi peragi debent in
fraternitatibus ad vitam nostram ducendam et ad formationem impertiendam peculiariter idoneis, atque a
ministro provinciali de consensu definitorii ad hunc
finem designatis. Attamen ministro provinciali, consentiente definitorio, facultas est permittendi ut periodus postulatus extra fraternitates nostras peragatur.
9. Domus novitiatus erectio, translatio et suppressio spectant ad ministrum generalem de consensu
definitorii, et per decretum scripto datum fieri debent.
Eadem auctoritas, in casibus particularibus et ad modum exceptionis, concedere potest ut candidatus in
alia Ordinis domo novitiatum peragat, sub moderamine alicuius probati religiosi, qui vices magistri novitiorum gerat.
10. Superior maior permittere potest ut novitiorum coetus, per certa temporis spatia, in alia Ordinis
domo, a se designata, commoretur.
98
no cappuccino con lo studio della vita di san Francesco e del suo pensiero sull’osservanza della Regola,
della storia e delle genuine tradizioni del nostro
Ordine, e soprattutto con l’assimilazione interiore e
pratica della vita alla quale sono stati chiamati.
6. Coltivino in modo particolare la vita fraterna
sia nella comunità sia con le altre persone, alle cui
necessità vadano incontro con sollecitudine, per imparare così a vivere sempre più perfettamente la solidarietà attiva con la Chiesa.
7. La formazione iniziale speciale dei frati sia
programmata a seconda dei diversi uffici che dovranno esercitare e secondo le circostanze e gli statuti particolari delle circoscrizioni.
8. Tutte le tappe della iniziazione devono essere trascorse in fraternità particolarmente idonee a vivere la nostra vita e a curarne la formazione, costituite a questo scopo dal ministro provinciale con il consenso del definitorio. Tuttavia il ministro provinciale,
con il consenso del definitorio, ha facoltà di permettere che il periodo del postulato sia trascorso al di fuori
delle nostre fraternità.
9. L’erezione, il trasferimento e la soppressione
della casa del noviziato spetta al ministro generale con
il consenso del suo definitorio mediante decreto scritto. In casi particolari e in via eccezionale la medesima
autorità può concedere che un aspirante faccia il noviziato in un’altra casa dell’Ordine, sotto la guida di un
religioso idoneo, che faccia le veci del maestro dei
novizi.
10. Il superiore maggiore può permettere che il
gruppo dei novizi dimori per determinati periodi di
tempo in un’altra casa dell’Ordine da lui designata.
99
PC 2; IV CPO 22.
CIC 647,1s.
CIC 647,3.
26. 1. Quivis frater, a Deo fraternitati datus, affert
ei gaudium simulque est incitamentum ut nos spiritu
vocationis nostrae innovemur.
2. Toti quidem fraternitati, quatenus ad eam
candidati pertinent, incumbit initiationis opus.
3. Eius tamen regimen minister provincialis cum
consensu definitorii modo et limitibus a se determinandis, fratribus committat, qui sint experientia vitae
spiritualis, fraternae et pastoralis, doctrina, prudentia, discretione spirituum et cognitione animarum
praediti.
4. Magistri sive postulantium sive novitiorum et
professorum ab omnibus oneribus vacare debent quae
candidatorum curam et moderamen impedire possint.
5. Ubi vero peculiares rationes id suadeant, eis
adiungi possunt socii praesertim in iis quae ad curam
vitae spiritualis et ad forum internum spectant.
27 1. Tempus formationis initialis incipit a die quo
quis, a ministro provinciali admissus, fraternitatem
ingreditur, et protrahitur usque ad professionem perpetuam. Peragitur ad normam iuris universalis et
nostri proprii. Documentum conficiatur de hoc ingressu.
2. Ex eo die candidatus, quoad formationem,
vitam et laborem, ut membrum fraternitatis gradatim,
modo a ministro provinciali cum consensu definitorii
determinando, habendus est.
3. Formatio initialis qua insertio in fraternitatem nostram, postulatum, novitiatum et postnovitiatum comprehendit.
100
26 1. Ogni fratello, dato da Dio alla fraternità, le
porta gioia e insieme è per noi stimolo a rinnovarci
nello spirito della nostra vocazione.
2. L’azione formativa iniziale è compito di tutta
la fraternità, dal momento che gli aspiranti sono parte
di essa.
3. Tuttavia il ministro provinciale, con il consenso del definitorio, nel modo e nei limiti che lui
stesso dovrà stabilire, ne affidi la direzione a frati
dotati di esperienza della vita spirituale, fraterna e
pastorale, di scienza, prudenza, discernimento degli
spiriti e conoscenza delle anime.
4. I maestri, sia dei postulanti che dei novizi e
dei professi, siano liberi da ogni impegno che possa
ostacolare la cura e la guida degli aspiranti.
5. Se motivi particolari lo consigliano, al maestro si possono affiancare dei collaboratori, specialmente in ciò che riguarda la cura della vita spirituale
e il foro interno.
I responsabili
della formazione iniziale
27 1. Il tempo della formazione iniziale comincia il
giorno in cui uno, ammesso dal ministro provinciale,
entra nella fraternità, e si protrae fino alla professione
perpetua. Esso si compie a norma del diritto universale e del nostro particolare. Dell’ingresso in fraternità
sia redatto un documento.
2. Da quel giorno il candidato, per quanto riguarda la formazione, la vita e il lavoro, è considerato membro della fraternità in una forma graduale che
sarà stabilita dal ministro provinciale con il consenso
del definitorio.
3. La formazione iniziale, intesa come inserimento nella nostra fraternità, comprende il postulato,
il noviziato e il postnoviziato.
Tempo
della formazione iniziale
101
Rnb 2,1; Test 14; 1Cel 24; 27; 31;
LM 3,3.6; TC 27; 29; LP 3; F 2.
CIC 652,4.
CIC 630,1s.4s; 651,1-3; 985;
IV CPO 80.
OT 8.
IV CPO 61.
28 1. Postulatus est periodus formationis initialis
optionisque sumendae vitae nostrae. Tempus et diversi modi huius primae periodi a ministro provinciali de
consensu definitorii determinantur. Qua in periodo
candidatus vitam nostram cognoscit, dum fraternitas,
ex parte sua, melius cognoscit candidatum et eius
discernere potest vocationem.
2. Formatio postulantium tendit praesertim ad
catechesim fidei perficiendam et complectitur introductionem in liturgiam, methodum orationis, instructionem franciscanam et primam laboris apostolici
experientiam. Comprobanda quoque est et promovenda humana, in primis affectiva, maturitas necnon
aptitudo ad evangelice temporum signa discernenda.
29 1. Novitiatus est periodus intensioris initiationis
et profundioris experientiae vitae evangelicae franciscano-capuccinae iuxta fundamentales exigentias, et
liberam maturamque vitae religiosae optionem supponit.
2. Regimen novitiorum, sub auctoritate superiorum maiorum, uni magistro reservatur, qui frater Ordinis sit et vota perpetua nuncupaverit.
3. Formatio novitii fundatur in valoribus vitae
nostrae consecratae, qui cognoscuntur et vivuntur
lumine exempli Christi, intuitionum evangelicarum
sancti Francisci, sanarumque Ordinis traditionum.
4. Rhythmus novitiatus primariis vitae nostrae
religiosae aspectibus respondeat, praesertim ope
experientiae specialis fidei, orationis contemplativae,
102
28 1. Il postulato è un periodo della formazione iniziale nel quale si fa la scelta della nostra vita. La durata e le modalità di questo primo periodo vengono
determinate dal ministro provinciale con il consenso
del definitorio. Durante questo periodo il postulante
conosce la nostra vita, mentre la fraternità da parte sua
conosce meglio il postulante e può discernere la sua
vocazione.
2. La formazione dei postulanti tende soprattutto a completare la catechesi della fede; essa comprende l’introduzione alla liturgia, il metodo della preghiera, lo studio del francescanesimo e una prima
esperienza di attività nell’apostolato. Inoltre, vengono
accertate e sviluppate la maturità umana, anzitutto
quella affettiva, e l’attitudine a discernere i segni dei
tempi secondo il Vangelo.
Il postulato
29 1. Il noviziato è un periodo di più intensa iniziazione e di più profonda esperienza della vita evangelica francescano-cappuccina nelle sue esigenze fondamentali; esso suppone una scelta libera e matura della
vita religiosa.
2. La direzione dei novizi, sotto l’autorità dei
superiori maggiori, è riservata soltanto al maestro, il
quale deve essere un frate membro dell’Ordine, professo di voti perpetui.
3. La formazione del novizio ha come fondamento i valori della nostra vita consacrata, conosciuti
e vissuti alla luce dell’esempio di Cristo, delle intuizioni evangeliche di san Francesco e delle genuine
tradizioni dell’Ordine.
4. Il ritmo del noviziato risponda alle esigenze
fondamentali della nostra vita religiosa, specialmente
attraverso una particolare esperienza di fede, di preghiera contemplativa, di vita fraterna, di incontro con
Il noviziato
103
IV CPO 61-63.
CIC 646; 648; 652,1;
IV CPO 61; 64-66.
CIC 650,2.
CIC 652,2.
CIC 648,2; 652,5;
V CPO 95.
vitae fraternae, contactus cum pauperibus et laboris.
5. Novitiatus, ut validus sit, duodecim menses in
ipsa communitate novitiatus peragendos complecti
debet; eius initium et forma a ministro provinciali
cum consensu definitorii determinentur.
6. Absentia a domo novitiatus quae tres menses,
sive continuos sive intermissos, superet, novitiatum
invalidum reddit. Absentia quae quindecim dies superet, suppleri debet. Insuper cetera iuris universalis
circa novitiatum praescripta sedulo serventur.
7. De novitiatus initio, quo vita in ipso Ordine
incipit, documentum conficiatur.
30 1. Postnovitiatus est periodus in qua fratres, in
ulteriorem maturationem progredientes, sese ad definitivam vitae nostrae evangelicae optionem, per professionem perpetuam sumendam, praeparant.
2. Cum in nostra vocatione primum locum vita
evangelica fraterna teneat etiam in tempore postnovitiatus eidem prioritas tribuatur. Ideoque eadem formatio religiosa omnibus fratribus praebeatur, temporis spatio et modo a ministro provinciali cum consensu definitorii determinatis.
3. Fratres, secundum indolem et gratiam propriam, incumbant profundiori studio Sacrae Scripturae, theologiae spiritualis, liturgiae, historiae et spiritualitatis Ordinis, et exerceant varias formas apostolatus et laboris etiam domestici. Huiusmodi autem
formatio semper fiat sub ratione vitae et assiduae
maturationis personae.
104
i poveri e di lavoro.
5. Perché il noviziato sia valido deve comprendere dodici mesi da vivere nella stessa comunità del
noviziato. Il ministro provinciale con il consenso del
definitorio ne stabilisce l’inizio e le modalità.
6. L’assenza dalla casa di noviziato per un periodo superiore a tre mesi, continui o interrotti, rende
invalido il noviziato. Un’assenza superiore a quindici
giorni va ricuperata. Per il resto si osservino con diligenza le norme del diritto universale riguardanti il
noviziato.
7. Dell’inizio del noviziato, con il quale comincia la vita nell’Ordine, si rediga un documento.
30 1. Il postnoviziato è un periodo in cui i frati,
camminando verso una maggiore maturità, si preparano alla scelta definitiva della nostra vita evangelica da
fare mediante la professione perpetua.
2. Dal momento che nella nostra vocazione la
vita evangelica fraterna occupa il primo posto, anche
durante il postnoviziato le deve essere data la priorità.
Per questo si dia a tutti i frati la medesima formazione religiosa per la durata e nelle modalità stabilite dal
ministro provinciale con il consenso del definitorio.
3. I frati, in armonia con la propria indole e grazia, si applichino ad uno studio più profondo della
Sacra Scrittura, della teologia spirituale, della liturgia,
della storia e spiritualità dell’Ordine, ed esercitino
varie forme di apostolato e di lavoro anche domestico.
Tale formazione poi venga fatta sempre tenendo conto della vita e della maturazione progressiva della persona.
105
CIC 647,3; 648,1; 653,2.
CIC 648,3; 649,1s.
CIC 646.
Il postnoviziato
CIC 659,1-3; 660,1s;
I CPO II,11;
IV CPO 22; 61; 67-69.
Rnb 5,9-12; 6,3-4.
ARTICULUS V
De professione vitae nostrae
31 1. Saepe cogitemus quanta sit professionis religiosae gratia.
2. Per eam enim, novo et peculiari titulo,
amplectimur vitam ad Dei honorem et servitium, qua
ad perfectionem caritatis impellimur atque, divino
obsequio firmiter intimiusque consecrati, repraesentamus Christum cum sponsa Ecclesia indissolubili
vinculo coniunctum.
3. Ut in hac consecratione uberiorem baptismalis gratiae fructum percipiamus, ad consiliorum evangelicorum exsecutionem secundum Regulam et Constitutiones nos obligamus.
4. Ita ab impedimentis liberari intendimus quae
a caritate perfecta, spirituali libertate et divini cultus
perfectione retrahere possunt.
5. Per professionem denique, dum in vita
Ecclesiae peculiari dono divino fruimur, nostro testimonio missionem eius salvificam adiuvamus.
6. Exhortamur igitur fratres, ut magna diligentia ad eandem se praeparent spiritualibus exercitiis,
intensa vita sacramentali, praesertim eucharistica, et
ferventi oratione. Quod intensius et peculiari modo
ante professionem perpetuam fiat.
32 1. Expleto novitiatu et idoneitate novitii probata, emittitur professio temporaria votorum ad tempus
a ministro provinciali cum ipso novitio determinandum usque ad professionem perpetuam sponte reno-
106
ARTICOLO V
La professione della nostra vita
31 1. Riflettiamo spesso quanto grande sia la grazia
della professione religiosa.
2. Per mezzo di essa infatti, a nuovo e speciale
titolo, abbracciamo, a gloria e a servizio di Dio, una
vita che ci spinge alla perfezione della carità; e, consacrati al culto divino in modo stabile e più profondo,
rappresentiamo Cristo unito da vincolo indissolubile
alla Chiesa sua sposa.
3. In questa consacrazione, per ottenere un più
abbondante frutto della grazia battesimale, ci obblighiamo a praticare i consigli evangelici secondo la
Regola e le Costituzioni.
4. Intendiamo così liberarci dagli impedimenti
che ci possono distogliere dalla carità perfetta, dalla
libertà spirituale e dalla perfezione del culto divino.
5. Per mezzo della professione infine mentre
godiamo di uno speciale dono di Dio nella vita della
Chiesa, aiutiamo con la nostra testimonianza la sua
missione di salvezza.
6. Esortiamo perciò i frati a prepararsi ad essa
con grande diligenza con gli esercizi spirituali, con
una intensa vita sacramentale, specialmente eucaristica, e con fervente preghiera. E ciò sia fatto più intensamente e in modo particolare prima della professione
perpetua.
Significato
della professione
32 1. Terminato il noviziato e verificata l’idoneità
del novizio, viene emessa, per il tempo da determinarsi dal ministro provinciale in accordo con lo stesso
novizio, la professione temporanea dei voti, da rinno-
Professione temporanea
e perpetua
107
LG 43-46; PC 1,5-6; 12.
Ef 5,3; Ap 19,7; 21,2.9-11;
CIC 573,1s; 574,2; 598,2;
607,1; 662.
LG 46.
LG 43s; 46; PC 1; 5s;
IV CPO 22.
CIC 653,2; Rb 2,11-13.
vandam. Quodsi dubium supersit de idoneitate potest
probationis tempus a ministro provinciali, non tamen
ultra sex menses, prorogari. Si vero idoneus non iudicetur, dimittatur.
2. Tempus huiusmodi professionis ex se neque
triennio brevius neque sexennio longius sit, prorogari
autem potest, si opportunum videatur, ita tamen ut
totum tempus quo frater votis temporariis adstringitur
non superet novennium.
3. Professio perpetua, si frater idoneus iudicetur et sponte petat, emittitur tempore, quod a ministro
provinciali determinatur audito ipso profitente, salva
integritate trienni professionis temporariae et nunquam ante vigesimum primum aetatis annum completum. Per eam candidatus definitive incorporatur Fraternitati cum omnibus iuribus et obligationibus, ad
normam Constitutionum.
4. Expleto professionis tempore, frater discedere potest et, si iustae causae adfuerint, a competenti
superiore maiore, audito suo consilio, a subsequenti
professione emittenda excludi potest.
5. Cetera iuris universalis praescripta quae ad
professionem spectant, speciatim circa bonorum propriorum dispositionem ante professionem temporariam et perpetuam, serventur.
33 1. In primae professionis ritu habitus religiosus
traditur, etsi prius vestes probationis susceptae fuerint. Memores simus vestes quas induimus debere esse
signum et consecrationis Deo et nostrae minoritatis et
fraternitatis.
108
varsi spontaneamente fino alla professione perpetua.
Se permane il dubbio sull’idoneità, il ministro provinciale può prorogare il tempo di prova, ma non oltre sei
mesi. Se poi il novizio sarà giudicato non idoneo,
venga dimesso.
2. Il tempo della prima professione non sia, di
per sé, né più breve di tre anni né più lungo di sei; ma,
se sembra opportuno, può essere prorogato, in modo
tuttavia che il tempo in cui il frate è legato da voti
temporanei non superi complessivamente i nove anni.
3. La professione perpetua, se il frate è giudicato idoneo e spontaneamente lo richieda, si emette nel
tempo determinato dal ministro provinciale, udito lo
stesso profitente, salvo sempre il triennio completo di
professione temporanea e mai prima del ventunesimo
anno di età già compiuto. Mediante la professione perpetua il candidato è definitivamente incorporato nella
Fraternità con tutti i diritti e i doveri, a norma delle
Costituzioni.
4. Compiuto il tempo della professione temporanea, il frate può andarsene; e, per giusti motivi, il
competente superiore maggiore, udito il suo consiglio,
può escluderlo dall’ emettere la professione successiva.
5. Si osservino tutti gli altri prescritti del diritto
universale riguardanti la professione, specialmente
circa la disposizione dei beni prima della professione
temporanea e perpetua.
33 1. Durante il rito della prima professione si consegna l’abito religioso, benché prima siano stati indossati i vestiti del noviziato. Ricordiamo che le vesti
che indossiamo devono essere segno tanto della consacrazione a Dio quanto della nostra minorità e fraternità.
109
CIC 655; 657,2.
CIC 157; 654; 657,3; 658; 684,2;
685,1s; 687; 688,1; 689,1-3;
692; 701; 705; 706; 707,1s.
CIC 656; 658; 668,1-5.
Abito
e atteggiamento interiore
PC 17; ES I,25,2d;
CIC 284; 669,1s.
2. Christum induti mitem et humilem, minores
simus non ficti, sed vere tales et corde et ore et opere.
3. Humilitatis signa quae fratres externe deferunt, ad animarum salutem parum conferunt, nisi ipsi
humilitatis spiritu animentur.
4. Itaque ad exemplum sancti Francisci, omnibus contendamus viribus boni fieri, non tantum videri, idem esse lingua et vita, foris et intus, atque nosmetipsos, iuxta Regulae monitum, omnibus minores
aestimantes, ceteros honore praeveniamus.
5. Habitus noster, iuxta Regulam et usum
Ordinis, constat tunica cum caputio castanei coloris,
cingulo et sandaliis, vel, iusta de causa, calceamentis.
6. Fratres, in signum suae consecrationis et in
testimonium paupertatis, habitum Ordinis ferant. Pluriformitatis norma quoad consuetudinem barbam
deferendi valet.
34 1. Fraternitas localis, statutis a ministro provinciali cum consilio definitorii temporibus, post praeviam informationem magistri colloquium et reflexionem communem instituat de idoneitate candidatorum,
necnon de sua erga candidatos agendi ratione.
2. Tempore novitiatus et ante professionem perpetuam, fratres perpetuo professi, qui quattuor mensibus in respectiva fraternitate commorati sunt, etiam
suffragio consultivo suum iudicium exprimant, modo
a ministro provinciali determinando.
3. Nec fratres a votis temporariis praetermittantur, qui mentem suam aperiant, quin tamen suffragium
ferant.
4. De unoquoque huiusmodi conventu necnon
110
2. Rivestiti di Cristo, mite ed umile, dobbiamo
essere non dei falsi minori, ma veramente tali nel
cuore, nelle parole e nelle opere.
3. I segni di umiltà che i frati presentano esternamente giovano poco alla salvezza delle anime, se i
frati stessi non sono animati dallo spirito di umiltà.
4. Perciò, seguendo l’esempio di san Francesco,
impegnamoci con tutte le forze ad essere buoni e non
soltanto sembrarlo, ad essere coerenti nel parlare e
nell’agire, fuori e dentro; e ritenendoci, secondo l’ammonizione della Regola, inferiori a tutti, siamo i primi
ad onorare gli altri.
5. Il nostro abito, secondo la Regola e l’uso
dell’Ordine, consiste nella tonaca di color castano con
il cappuccio, del cingolo e dei sandali o, per giusto
motivo, delle scarpe.
6. I frati portino l’abito dell’Ordine come segno
della propria consacrazione e come testimonianza di
povertà. Per la consuetudine di portare la barba, vale
il principio di pluriformità.
34 1. La fraternità locale, nei tempi stabiliti dal
ministro provinciale con il consiglio del definitorio,
dopo una previa informazione del maestro, dialoghi e
rifletta in comune sulla idoneità dei candidati e sul
proprio modo di comportarsi con loro.
2. Durante il noviziato e prima della professione
perpetua i frati di voti perpetui, che per quattro mesi
hanno dimorato in tale comunità, esprimano il loro
giudizio anche con voto consultivo, nel modo determinato dal ministro provinciale.
3. Non si tralasci di sentire il parere dei frati di
voti temporanei, pur se essi non possano prendere
parte alla votazione.
4. Di ciascuna di queste riunioni e dell’esito
111
Mt 11,29; Gal 3,27; Rm 13,14;
2Cel 130-132; LM 1,6.
2Cel 182.
Rm 12,10; Fil 2,3;
Rnb 6,3; 7,1s; Rb 2,14-17;
2Cel 130; 183.
CIC 284; 669,1s;
Rnb 2,8.13; Rb 2,14-17; Test 16.
Informazioni
prima della professione
CIC 633,1s.
de exitu votationum, si quae factae sint, relatio mittatur ad ministrum provincialem.
35 1. Insuper documentum emissae professionis,
tam temporariae quam perpetuae, una cum indicatione aetatis ceterisque necessariis adiunctis conficiatur,
subscriptum ab ipso profitente, ab eo coram quo professio emissa est, necnon a duobus testibus.
2. Hoc vero documentum, cum aliis ab Ecclesia
praescriptis, diligenter servetur in archivo provinciali; notetur etiam a ministro provinciali in libro professionum, in archivo asservando.
3. Quod si agatur de professione perpetua, minister provincialis profitentis parochum loci baptismatis, de eadem certiorem reddat.
36 1. Ministro provinciali et etiam, ex mandato
speciali, aliis de quibus fuit sermo in numero 19,
facultas est dimittendi postulantem aut novitium quem
ad vitam nostram ineptum iudicent.
2. Ex gravi causa, quae dilationem non patiatur,
eandem facultatem habet magister sive novitiorum
sive postulantium, tamen cum consensu Consilii fraternitatis. Qua de re statim certior fiat minister provincialis.
3. Minister generalis cum consensu definitorii
fratri vota temporaria professo, id gravi de causa petenti, concedere potest indultum discedendi, quod ipso
iure secumfert dispensationem a votis necnon ab omnibus obligationibus ex professione ortis.
4. In ceteris quae ad transitum ad aliud institutum vitae consecratae aut ad societatem vitae apostolicae, ad egressum ab Ordine et ad dimissionem fra-
112
delle votazioni, se queste ultime hanno avuto luogo,
sia mandata relazione al ministro provinciale.
35 1. Sia redatto inoltre il documento della professione emessa, sia temporanea che perpetua, con l’indicazione dell’età e delle altre circostanze necessarie,
firmato dallo stesso professo, da chi ne ha ricevuto la
professione e da due testimoni.
2. Questo documento poi, insieme agli altri prescritti dalla Chiesa, sia conservato diligentemente nell’archivio provinciale; venga annotato anche dal ministro provinciale nel registro delle professioni, da conservarsi in archivio.
3. Trattandosi di professione perpetua, il ministro provinciale ne informi il parroco del luogo dove
il professo è stato battezzato.
36 1. Il ministro provinciale e, per mandato speciale, anche gli altri dei quali si è detto al numero 19,
hanno la facoltà di dimettere il postulante o il novizio
ritenuto non idoneo alla nostra vita.
2. Per un grave motivo che non ammetta dilazione, ha la stessa facoltà sia il maestro dei novizi sia
quello dei postulanti, con il consenso però del Consiglio della fraternità. Di ciò deve essere subito informato il ministro provinciale.
3. Il ministro generale con il consenso del definitorio può concedere ad un frate di voti temporanei,
se questi lo chieda per gravi motivi, l’indulto di uscire dall’Ordine; ciò comporta, per diritto stesso, la dispensa dai voti e da tutti gli obblighi derivanti dalla
professione.
4. In tutto ciò che riguarda il passaggio ad un
altro istituto di vita consacrata o ad una associazione
di vita apostolica, l’uscita dall’Ordine e la dimissione
113
Documento
della professione
CIC 535,2.
Dimissioni e dispense
CIC 653,1s.
CIC 702,1s; 688,2; 692.
CIC 684,1-3; 691-698; 899,1;
700; 703.
tris post emissionem professionis tam temporariae
quam perpetuae spectant, praescripta iuris universalis Ecclesiae serventur.
ARTICULUS VI
De formatione speciali
37 1. Scribit sanctus Franciscus in Testamento: qui
nesciunt laborare, discant.
2. Quod monitum in dies nobis sensum novum et
urgentiorem ostendit. Vix enim labor convenienter
peragi potest quin formatio specialis et adaequata
acquiratur.
3. Ordinis est omnem fratrem adiuvare ut propriam suam gratiam laborandi evolvat. Sic, laborem
exercentes, fratres in vocatione ad invicem confortantur et harmonia vitae fraternae fovetur.
4. Singuli fratres secundum suas dotes formentur pro diversis muniis exercendis. Ideo alii artes et
officia technica addiscant, alii vero studiis pastoralibus vel scientificis, praesertim sacris operam navent.
38 1. Omnes tamen fratres, Domino servientes in
minoritate, attendant quod super omnia desiderare
debent habere spiritum Domini et sanctam eius operationem.
2. Curent igitur fratres ut, dum habiles manibus
evadunt et solide mentibus instruuntur, in peculiari
gratia laborandi competentes simul et sancti sint.
114
del frate dopo la professione sia temporanea che perpetua, si osservino i prescritti del diritto universale
della Chiesa.
ARTICOLO VI
La formazione speciale
37 1. San Francesco nel suo Testamento scrive:
“Coloro che non sanno lavorare, imparino”.
2. Questo richiamo ha per noi un significato
sempre nuovo e oggi più urgente che mai. Dif-ficilmente infatti si può svolgere un’attività in modo conveniente senza una formazione specifica ed adeguata.
3. È compito dell’Ordine aiutare ogni frate a
sviluppare la sua propria grazia di lavorare. Così i
frati, lavorando, si sostengono vicendevolmente nella
vocazione e viene incrementata l’armonia della vita
fraterna.
4. I singoli frati siano formati, secondo le loro
doti, per i compiti e gli uffici che dovranno svolgere.
Perciò alcuni imparino i mestieri e le attività pratiche,
gli altri si dedichino agli studi pastorali o scientifici,
specialmente sacri.
38 1. Tutti i frati però, servendo il Signore da minori, si ricordino che sopra tutte le cose devono desiderare di avere lo spirito del Signore e la sua santa operazione.
2. Procurino perciò i frati, mentre apprendono
un’abilità manuale e una solida cultura, di essere competenti nella particolare grazia del lavoro e insieme
santi.
115
Necessità della formazione
Test 21; LP 62.
CIC 670;
Rnb 7,3-7; Rb 5,1;
IV CPO 22.
OT 8; PO 14; PC 6; 8;
SC 22; CD 35;
IV CPO 22.
Spirito della formazione
Rm 12,11; CIC 673; Rb 10,8.
OT 9; 15; GS 19; DV 5;
IV CPO 49ss; 57.
3. Formationi speciali dent operam in spiritu
abnegationis et disciplinae, secundum vires ingenii
sui, ut promotione personae et cultura mentis ad
bonum commune Ordinis, Ecclesiae et societatis
humanae conferant.
4. Studia, illuminata ac vivificata Christi caritate, indoli vitae nostrae omnino consona sint.
5. Ideo fratres in studiis peragendis corda et
mentes ita excolant ut secundum intentionem sancti
Francisci in vocatione progrediantur; nam formatio
ad quodcumque laboris genus est pars integralis vitae
nostrae religiosae.
39 1. Fratres qui ad ordines sacros vocantur, institui debent secundum normas ab Ecclesia latas, ratione habita indolis fraternitatis nostrae. Ad sacrorum
ordinum vero susceptionem consensus ministri provincialis eiusque definitorii requiritur.
2. Eadem cura in unaquaque provincia provideatur de aliorum fratrum formatione intellectuali,
apostolica et technica iuxta singulorum munia.
3. Formatio in philosophicis et theologicis
disciplinis, praesertim iuxta franciscanam doctrinam
tradita, concordi ratione conspiret ad mysterium
Christi mentibus per gradus aperiendum.
4. Pastoralis sollicitudo, in Ordine nostro apostolico, integram formationem ita pervadat ut omnes
fratres, pro uniuscuiusque facultate, Regnum Dei,
sicut Domini nostri Iesu Christi discipuli et prophetae, opere et verbo annuntiare valeant, ratione habita
de pastoralibus necessitatibus regionum necnon de
116
3. Si dedichino alla formazione speciale in spirito di abnegazione e di disciplina, secondo le capacità
del loro ingegno, affinché, con la promozione della
propria persona e lo sviluppo della propria cultura,
contribuiscano al bene dell’Ordine, della Chiesa e
della società.
4. Gli studi, illuminati e vivificati dalla carità di
Cristo, siano del tutto consoni allo stile della nostra
vita.
5. Perciò i frati, nell’attendere agli studi, coltivino la mente e il cuore così che, secondo l’intenzione
di san Francesco, progrediscano nella vocazione; infatti la formazione a qualsiasi genere di lavoro è parte
integrante della nostra vita religiosa.
39 1. I frati che sono chiamati agli ordini sacri
devono essere preparati secondo le norme date dalla
Chiesa, tenuto presente il carattere della nostra fraternità. Per ricevere gli ordini sacri si richiede il consenso del ministro provinciale e del suo definitorio.
2. Con la stessa sollecitudine, in ciascuna provincia, si provveda alla formazione intellettuale, apostolica e tecnica degli altri frati, secondo gli uffici dei
singoli.
3. La formazione nelle discipline filosofiche e
teologiche, impartita specialmente secondo la dottrina
francescana, tenda con metodo uniforme a rivelare
progressivamente alle menti il mistero di Cristo.
4. Nel nostro Ordine apostolico, la sollecitudine
pastorale pervada tutto il corso della formazione, così
che tutti i frati, ciascuno secondo le proprie capacità,
possano annunciare, come discepoli e profeti del nostro Signore Gesù Cristo, con l’opera e con la parola
il Regno di Dio, tenendo conto delle necessità pastorali delle regioni e del compito missionario ed ecume-
117
LM 11,1; 2Cel 102; 194-195.
Studi
OT intr.; 8ss; 13ss; 16; DV 24;
ES II,33; 35; 37;
CIC 250; 659,3; 1027;
1032,1-3; 1036.
PC 18; OT 14-17; DV 24; PO 19.
OT 14-16.
OT 4; 8; 16; 19-21; PC 2c; 6; 8;
AG 26; PO 14; 19; UR 10;
CIC 758; 783.
munere missionali et oecumenico Ecclesiae.
5. Ministri provinciales de consensu definitorii
sedes ad fratrum specialem formationem rite instaurandam in provinciis erigant; vel aliter provideant,
praesertim per collaborationem inter provincias vel
inter familias franciscanas, quatenus locorum adiuncta id permittunt.
6. Si autem fratres in periodo formationis initialis, secundum condiciones et exigentias regionis et
provinciae, centra institutionis extra Ordinem frequentant, semper et quidem accurate formatio religiosa franciscano-capuccina supplenda est.
7. Ministri provinciales curent ut fratres apti in
institutis, facultatibus et universitatibus peculiari
modo praeparentur in scientiis sacris, necnon in aliis,
et in artibus et officiis, prout opportunum apparebit
ad servitium Ecclesiae et Ordinis.
40 1. Formatores conscii sint fratres formandos
esse auctores praecipuos acquirendae formationis,
cuius responsabilitas his praeprimis incumbit in
fidenti collaboratione cum formatoribus.
2. In methodo docendi, in colloquiis cum alumnis, in exercitationibus active ducendis, curent formatores ut fratres formandi culturam vivam et cohaerentem acquirant.
3. Lectionibus vero parandis et tradendis diligentem curam adhibeant sub Ecclesiae magisterii
ductu, suarum disciplinarum progressui studeant
eiusque postulatis lectiones suas accomodent.
4. Commendatur denique ut inquisitionibus operibusque scientificis, praesertim de re franciscana,
118
nico della Chiesa.
5. I ministri provinciali, con il consenso del
definitorio, stabiliscano nelle province alcuni luoghi
per provvedere in maniera adeguata alla formazione
speciale dei frati; o provvedano diversamente, specialmente con la collaborazione fra le province o tra le
famiglie francescane, per quanto le condizioni dei luoghi lo permettono.
6. Se poi i frati, nel periodo della formazione
iniziale, secondo le condizioni e le esigenze della
regione o della provincia, frequentano centri di formazione fuori dell’Ordine, si deve sempre e accuratamente completare la loro formazione religiosa francescano-cappuccina.
7. I ministri provinciali abbiano cura che i frati
idonei siano preparati in modo particolare presso istituti, facoltà e università, nelle scienze sacre e nelle altre scienze, così pure nelle arti e nelle professioni,
come sembrerà opportuno per il servizio della Chiesa
e dell’Ordine.
40 1. I formatori siano consapevoli che i frati formandi sono i principali artefici della formazione da
acquisire, della quale sono anche i primi responsabili,
in fiduciosa collaborazione con gli educatori.
2. Nel metodo di insegnamento, nei colloqui
con gli alunni e nel condurre attivamente le esercitazioni, gli educatori procurino che i frati in formazione
acquistino una cultura viva e coerente.
3. Nel preparare ed esporre le lezioni usino diligente cura, fedeli al magistero della Chiesa, tengano
conto del progresso delle loro discipline e adeguino le
lezioni alle sue esigenze.
4. Si raccomanda, infine, che impegnino le loro
energie nella ricerca, composizione e pubblicazione di
119
OT 4; 7; ES II, 36s.
OT 18; PC 18; CIC 819.
I formatori
OT 5,11; 15s; GS 62; PO 19;
CIC 652,3.
OT 15; 17;
CIC 252,1; 254,1s.
OT 16; Rnb 19,1-2.
exarandis et in vulgus edendis vires suas impendant;
ad quod eis et aliis fratribus subsidia praebere possunt Instituta Franciscana ab Ordine promota.
5. Praeter bibliothecam centralem vel regionalem, quae valde commendatur, in omnibus domibus
nostris habeatur bibliotheca communis, quae sit ad
uniuscuiusque fraternitatis necessitates convenienter
instructa. Accessus ad bibliothecas nostras ubi fieri
potest, etiam extraneis pateat, servatis tamen debitis
cautelis.
ARTICULUS VII
De formatione permanenti
41 1. Formatio permanens est renovationis personalis ac communitariae et cohaerentis structurarum
accommodationis processus, per quem idonei reddimur semper vocationem nostram vivendi secundum
Evangelium in condicionibus quae reapse cotidie
habentur.
2. Etsi totam personam modo unitario involvit,
formatio permanens duplicem habet aspectum: spiritualem conversionem per continuum reditum ad fontes vitae christianae atque primigenium Ordinis spiritum eorumque aptationem ad tempora; necnon renovationem culturalem et professionalem per quasitechnicam temporum condicionibus accommodationem. Quae omnia maiori nostrae vocationis fidelitati
prosunt.
42 1. Frater qui tempus formationis initialis absolvit, se plene instructum pro tota vita sua aestimare
120
opere scientifiche, specialmente di argomento francescano; a tal fine ad essi e agli altri frati possono essere di aiuto gli Istituti Francescani promossi dall’Ordine.
5. Oltre la biblioteca centrale o regionale, che è
vivamente raccomandata, in tutte le nostre case si
abbia una biblioteca comune, la quale sia convenientemente fornita secondo le necessità di ciascuna fraternità. L’accesso alle nostre biblioteche, dove è possibile, sia consentito anche agli estranei, osservate tuttavia le debite cautele.
PO 19; 2Cel 62; 180; SP 5; TC 43.
ARTICOLO VII
La formazione permanente
41 1. La formazione permanente è il processo di
rinnovamento personale e comunitario e di conveniente aggiornamento delle strutture, per renderci idonei a vivere sempre la nostra vocazione secondo il
Vangelo nella concreta realtà di ogni giorno.
2. La formazione permanente, quantunque riguardi in modo unitario tutta la persona, ha un duplice aspetto: la conversione spirituale mediante un continuo ritorno alle fonti della vita cristiana e allo spirito primitivo dell’Ordine e il loro adattamento ai tempi; e l’aggiornamento culturale e professionale attraverso un adeguamento, per così dire, tecnico alle condizioni dei tempi. Tutto questo favorisce una fedeltà
maggiore alla nostra vocazione.
Concetto
di formazione permanente
42 1. Il frate che ha concluso il periodo della formazione iniziale, non può ritenersi pienamente preparato per tutta la vita. Per questo tutti i frati sono desti-
Necessità della
formazione permanente
121
PC 2d-e; 3; 18; OT 22; ES I,7;
CIC 661; IV CPO 70s.
CIC 279,1-3;
IV CPO 72; 74.
haud potest. Ideo formatio permanens omnibus fratribus destinatur.
2. Procul dubio et prae ceteris singulorum fratrum officium et ius est ut propriae formationi permanenti incumbant, cum formatio permanens aliud non
sit nisi continua vocationis nostrae exsecutio.
3. Simul autem huiusmodi formatio perspicienda est tamquam ordinarium et pastorale officium
omnium superiorum.
43 1. In unaquaque provincia normae peculiares
formationem permanentem respicientes emanentur,
iuxta diversa loca et condiciones personarum et temporum.
2. Programma sit organicum, dynamicum et
completum, amplectens totam vitam religiosam in
luce Evangelii et spiritus fraternitatis.
3. Vitae cotidianae consuetudo formationi permanenti valde favet. Revera prima formationis schola
est cotidiana experientia vitae religiosae, in normali
rhythmo orationis, reflexionis, conviventiae et laboris.
4. Praeterea valde commendantur media seu
subsidia extraordinaria, videlicet nova vel renovata
formationis permanentis incepta, ope fraternitatum
localium et provincialium, in ambitu singularum provinciarum vel regionum vel Conferentiarum superiorum maiorum existentium.
5. Collegium nostrum internationale Romae
erectum commendatur ad fovendum spiritum fraternitatis in toto Ordine, ad peragendam formationem et
ad culturam franciscanam promovendam.
44 1. Unusquisque frater sedulo curet ut vocatione
franciscano-capuccina, qua a Deo vocatus est, digne
122
natari della formazione permanente.
2. La formazione permanente non è altro che
una realizzazione continua della nostra vocazione.
Quindi senza dubbio e al di sopra di tutto è dovere e
diritto di tutti i frati curare la propria formazione permanente.
3. Allo stesso tempo la formazione permanente
deve essere considerata anche come un dovere ordinario e pastorale dei superiori.
43 1. In ciascuna provincia si emanino norme particolari riguardanti la formazione permanente, secondo la diversità dei luoghi e le condizioni delle persone
e dei tempi.
2. Il programma sia organico, dinamico e completo in modo da comprendere, alla luce del Vangelo
e dello spirito di fraternità, tutta la vita religiosa.
3. Il modo di vivere quotidiano favorisce molto
la formazione permanente. Infatti la prima scuola di
formazione è l’esperienza di ogni giorno della vita
religiosa nel ritmo normale di preghiera, di riflessione, di convivenza e di lavoro.
4. Inoltre si raccomandano molto i mezzi o aiuti
straordinari, cioè le iniziative nuove o rinnovate di
formazione permanente, con l’aiuto delle fraternità
locali e provinciali, esistenti nell’ambito delle singole
province o delle regioni o delle Conferenze dei superiori maggiori.
5. Per favorire lo spirito di fraternità in tutto
l’Ordine, per perfezionare la formazione e promuovere la cultura francescana si raccomanda il nostro
Collegio internazionale di Roma.
Programmi e mezzi
44 1. Ciascun frate s’impegni con slancio a camminare degnamente nella vocazione francescano-cap-
Fedeltà alla vocazione
123
IV CPO 72; 74s; VI CPO 8.
CIC 279,1-3; 661.
PO 19.
CIC 819.
cfr. Ord 2/5.
1Cor 7,24; LG 47;
ambulet.
2. Unde omnes donum religiosae vocationis
atque perseverantiae nobis ceterisque conemur servare atque firmare cooperatione fideli, prudenti vigilantia atque oratione constanti.
3. Caveamus etiam, fratres, ne in cordis apostasiam incidamus, quae habetur cum quis, ob teporem
sub aspectu religioso exteriore, cor mundanum gerit
atque a vocationis suae spiritu affectuque recedit, et
huius mundi spiritui superbiae ac voluptatis paret;
sed, memores apostolici dicti "nolite conformari huic
saeculo", quidquid peccatum sapit atque vitam religiosam enervat fugiamus.
4. Contendamus igitur ut, postquam mundum
dimisimus, nihil aliud desideremus, nihil aliud velimus, nihil aliud delectet nos, nisi sequi spiritum
Domini et eius sanctam operationem atque semper
placere ipsi, ut fratres et pauperes revera simus,
mites, sanctitatis sitientes, misericordes, mundi corde,
tales denique, per quos mundus pacem et bonitatem
Dei cognoscat.
124
puccina, alla quale Dio lo ha chiamato.
2. Perciò sforziamoci tutti di conservare e di
perseverare nel dono della vocazione religiosa per il
bene nostro e degli altri e di renderlo più sicuro con la
cooperazione fedele, con la vigilanza prudente e con
la preghiera costante.
3. Guardiamoci anche, fratelli, di non cadere
nell’apostasia del cuore, che si ha quando, per tiepidezza, sotto un’apparenza religiosa, si porta un cuore
mondano e ci si allontana dallo spirito e dall’amore
della propria vocazione, obbedendo allo spirito di superbia e di sensualità di questo mondo. Ma, ricordando il detto dell’apostolo: “Non vogliate conformarvi a
questo mondo”, fuggiamo tutto ciò che sa di peccato e
snerva la vita religiosa.
4. Adoperiamoci quindi, perché, dopo aver
lasciato il mondo, niente altro desideriamo, niente
altro vogliamo, niente altro ci diletti, se non seguire lo
spirito del Signore e la sua santa operazione, e piacergli sempre, così da essere veramente fratelli e poveri,
miti e assetati di santità, misericordiosi e puri di
cuore, tali insomma che, attraverso di noi, il mondo
possa conoscere la pace e la bontà di Dio.
125
CIC 285,1-2; 598,2; 664; 672s.
Rm 12,2.
Mt 5,3-9; LG 41;
Rnb 17,17-19; 22,9-10;
Rb 3,10-13; 10,8; LCap 8-10;
V CPO 64; 82ss.
CAPUT III
DE FRATRUM VITA ORATIONIS
45 1. Oratio ad Deum, ut respiratio amoris, initium
sumit a motione Spiritus Sancti qua homo interior
voci Dei ad cor loquentis attendit.
2. Deus enim, qui prior nos dilexit, multis modis
nobis loquitur: in omnibus creaturis, in signis temporum, in vita hominum, in corde nostro et praecipue
per Verbum suum in historia salutis.
3. In oratione, Deo nos alloquenti respondentes,
plenitudinem consequimur in quantum ab amore proprio eximus et in communione cum Deo et hominibus
in Christum Deum-Hominem transimus.
4. Ipse enim Christus est vita, oratio et operatio
nostra.
5. Propterea tunc vere filiale colloquium prosequimur cum Patre, quando Christum vivimus et in
eius Spiritu oramus, qui clamat in corde nostro: Abba,
Pater!
6. Per professionem consiliorum evangelicorum
ad obsequium divinum intimius consecrati, contendamus in libertate spiritus hanc orationis vitam fideliter
et constanter prosequi.
7. Spiritum ergo sanctae orationis et devotionis,
cui cetera temporalia deservire debent, summopere
colamus, ita ut veri sectatores efficiamur sancti
Francisci, qui non tam orans quam totus oratio factus
visus est.
126
CAPITOLO III
LA VITA DI PREGHIERA DEI FRATI
45 1. La preghiera a Dio, come respirazione di amore, nasce dalla mozione dello Spirito Santo, per cui
l’uomo interiore si pone in ascolto della voce di Dio
che parla al cuore.
2. Dio infatti, che ci ha amato per primo, ci parla
in molti modi: in tutte le creature, nei segni dei tempi,
nella vita degli uomini, nel nostro cuore e specialmente mediante il suo Verbo nella storia della salvezza.
3. Nella preghiera, rispondendo a Dio che ci
parla, raggiungiamo la nostra pienezza in quanto
usciamo dall’amor proprio e, in comunione con Dio e
con gli uomini, ci trasferiamo in Cristo Uomo-Dio.
4. Cristo stesso, infatti, è la nostra vita, la nostra
orazione e la nostra azione.
5. Perciò, allora veramente realizziamo un filiale colloquio con il Padre quando viviamo Cristo e preghiamo nel suo Spirito, che grida nel nostro cuore:
Abbà, Padre!
6. Consacrati più intimamente al servizio divino
per mezzo dei consigli evangelici, sforziamoci in libertà di spirito di attuare fedelmente e costantemente
questa vita di preghiera.
7. Coltiviamo perciò con massimo impegno lo
spirito della santa orazione e devozione, al quale tutte
le altre cose temporali devono servire, così da essere
veri seguaci di san Francesco, che sembrava non tanto
uno che prega, quanto uomo fatto preghiera.
127
La preghiera
e la sua importanza
Os 2,16; Rm 7,22; 8,26;
Ef 3,16; LG 4;
II CPO 6ss; IV CPO 36a;
37-40; V CPO 1-14.
Eb 1,1-2; 1Gv 4,10;
GS 11; 34; 45; DV 3;
II CPO 8; 19.
II CPO 6s.
Fil 1,21; Rm 8,15; Gal 3,16;
II CPO 7.
LG 44; PC 5; 6; CIC 607,1;
II CPO 2; 8; III CPO 38;
IV CPO 37-40.
CIC 663,1; Rb 10,9; LAn 2;
LM 9,1; 10,2; 2Cel 95.
8. Spiritum Domini et sanctam eius operationem
super omnia desiderantes, orando semper Deum puro
corde, testimonium authenticae orationis hominibus
ita reddamus ut omnes, in facie nostra et in vita fraternitatum nostrarum, bonitatem et benignitatem Dei
in mundo praesentis videant et sentiant.
46 1. Oratio nostra sit manifestatio peculiaris
vocationis nostrae fratrum minorum.
2. Tunc qua fratres vere oramus cum in nomine
Christi congregamur, in mutua dilectione, ita ut
Dominus reapse sit in medio nostri.
3. Et tunc qua minores vere oramus, quando
cum Christo paupere et humili vivimus, clamorem
pauperum Patri porrigentes eorumque condicionem
vitae effective participantes.
4. Sicut prophetae, psalmistae et ipse Christus
nos docuerunt, oratio nostra non evadat a realitate,
sed, exemplo sancti Francisci, qui Dominum in leproso invenit, magis in dies incarnetur in condicionibus
vitae, in historiae eventibus, in religiositate populari
et in peculiari regionum cultura.
5. Sic oratio et operatio ab uno eodemque
Spiritu Domini inspiratae, quin inter sese opponantur,
ad invicem complentur.
6. Oratio franciscana est affectiva, seu oratio
cordis, quae nos ad intimam Dei experientiam ducit.
Cum Deum summum bonum, a quo omne bonum procedit, contemplamur, e cordibus nostris erumpant oportet adoratio, gratiarum actio, admiratio et laus.
7. Christum intuentes in omnibus creaturis, per
mundum eamus pacem et paenitentiam annuntiantes,
128
8. Desiderando sopra tutte le cose lo spirito del
Signore e la sua santa operazione, pregando sempre
Dio con cuore puro, offriamo agli uomini la testimonianza di una preghiera autentica, così che tutti vedano e sentano nel nostro aspetto e nella vita delle nostre
fraternità la bontà e la benignità di Dio presente nel
mondo.
46 1. La nostra preghiera sia l’espressione caratteristica della nostra vocazione di frati minori.
2. Preghiamo veramente come frati quando ci
riuniamo nel nome di Cristo, e ci amiamo fra noi; in
modo che il Signore sia realmente in mezzo a noi.
3. E preghiamo veramente come minori quando
viviamo con Cristo povero ed umile, offrendo al Padre
il grido dei poveri nella condivisione effettiva della
loro condizione di vita.
4. Come i profeti, i salmisti e lo stesso Cristo ci
hanno insegnato, la nostra preghiera non sia fuori
della realtà; ma sull’esempio di san Francesco che
trovò il Signore nel lebbroso, s’incarni sempre più
nelle condizioni di vita, negli eventi della storia, nella
religiosità del popolo e nella particolare cultura delle
regioni.
5. Così l’orazione e l’azione, ispirate dall’unico
e medesimo Spirito del Signore, anziché opporsi tra
loro, si completano a vicenda.
6. La preghiera francescana è affettiva, cioè preghiera del cuore, che ci porta ad una intima esperienza di Dio. Contemplando Dio, sommo bene, da cui
ogni altro bene procede, devono erompere dal nostro
cuore l’adorazione, il ringraziamento, l’ammirazione
e la lode.
7. Vedendo Cristo in tutte le creature, andiamo
per il mondo annunciando la pace e la penitenza, invi-
129
2 Tm 2,22; Tt 3,4;
Rb 10,8-9.
La preghiera francescana
II CPO 14; 19; 31ss;
IV CPO 40; V CPO 7s; 23.
Mt 18,20; PC 15;
Rnb 22,32-34.
Rnb 9,1-3; 17,17-19; LCap 9.
Test 1-3; LM 1,6;
1Cel 17; 2Cel 9; TC 11.
CIC 675,2; II CPO 9.
Rnb 17,17-19; 23; LodA 3;
Pater 2; Lore 11; LCap 9;
2Lf 62; Cant 1-14; LP 100;
II CPO 17s.
II CPO 16; 18;
V CPO 28; 64; 82ss.
omnes invitantes ad laudes Dei, qua testes eius amoris.
47 1. Baptismate et professione religiosa ad servitium Dei consecrati, maxime aestimemus sacram
Liturgiam, quae est Iesu Christi exercitatio sacerdotalis muneris et omnis actionis Ecclesiae culmen et christianae vitae fons; ac studeamus ex ea personalem et
fraternam vitam spiritualem alere atque christifidelibus eiusdem thesauros adaperire.
2. Idcirco permagni habeamus Eucharistiae
mysterium et Officium divinum, quae sanctus Franciscus voluit ut totam fraternitatis vitam informarent.
3. Ad hunc finem multum proderit in fraternitatibus designare fratres ad praeparandas actiones
liturgicas, ut hae in fidelitate erga normas liturgicas
et, iuxta earundem spiritum, cum creativitate et spontaneitate magis in dies renoventur.
4. Fratres quoad ritum se accomodent praescriptis quae pro illa regione, ubi morantur, auctoritas ecclesiastica competens ediderit.
48 1. Sacrificium eucharisticum, in quo Iesu
Christi paschale mysterium celebramus donec ipse
veniat, plene, conscie et actuose participemus nihil de
nobis retinentes, ut nos totos recipiat qui se nobis
totum exhibet.
2. Quo melius appareat nos in fractione panis
eucharistici ad communionem et cum Christo et inter
nos elevari, in fraternitatibus nostris celebretur cotidie missa communitatis. Ubi hoc cotidie fieri nequit,
saltem periodice celebretur et ab omnibus fratribus
participetur.
3. Ad manifestandam autem sacrificii, sacerdo-
130
tando tutti alla lode di Dio, come testimoni del suo
amore.
47 1. Consacrati mediante il battesimo e la professione religiosa al servizio di Dio, teniamo in massima
considerazione la sacra Liturgia, che è l’esercizio dell’ufficio sacerdotale di Cristo, il culmine di ogni azione della Chiesa e la sorgente della vita cristiana. Da
questa fonte nutriamo la vita interiore personale e fraterna ed apriamo i suoi tesori ai fedeli.
2. Teniamo perciò in massimo conto il mistero
dell’Eucaristia e l’Ufficio divino, che san Francesco
voleva che informassero tutta la vita della fraternità.
3. A questo fine gioverà molto designare nelle
fraternità dei frati per la preparazione delle azioni
liturgiche, affinché queste si rinnovino sempre più con
creatività e spontaneità, nella fedeltà alle norme liturgiche e secondo lo spirito di esse.
4. Quanto al rito, i frati si conformino alle prescrizioni che le competenti autorità ecclesiastiche
hanno emanato per la regione dove essi si trovano.
48 1. Partecipiamo con piena ed attiva consapevolezza al sacrificio eucaristico, nel quale celebriamo il
mistero pasquale di Gesù Cristo finché egli venga,
non ritenendo nulla di noi stessi, affinché ci accolga
totalmente colui che totalmente a noi si dona.
2. Per rendere più evidente che, spezzando il
pane eucaristico, siamo elevati alla comunione con
Cristo e fra noi, nelle nostre fraternità si celebri ogni
giorno una messa della comunità. Dove ciò non fosse
possibile quotidianamente, si celebri almeno periodicamente e con la partecipazione di tutti i frati.
3. Per manifestare inoltre l’unità del sacrificio,
131
Preghiera liturgica
LG 10; PC 6; 15; SC 2; 7; 10; 12;
19; 22; PO 5; 14; OT 16; CD 35,4;
ES I,22s; CIC 204,1; 573,1;
590,1; 654; 783; 834,1; 849; 897;
II CPO 36ss.
PC 6; 1Cel 45; 2Cel 96.
II CPO 38.
Eucaristia
1Cor 11,26; LG 3; 7; 11; 26; 28;
SC 6; 11; 14; 17; 19; 21; 26s; 30;
41; 48; 57; CD 15; GS 38; PC 6;
PO 6; 7; 13; UR 15; CIC 897;
LCap 29; Adm 1,16-22;
II CPO 37; 39.
1Cor 10,26; CIC 608; 663,2;
897; 899,1; 934,1; 936;
LCap 30-31; 2Cel 201; LM 9,2.
CIC 902; 904; 905,1.
tii et fraternitatis unitatem, ubi singularis celebratio
necessaria non est, laudabiliter concelebretur.
4. Eucharistia, in qua sub speciebus consecratis
ipse Dominus Iesus Christus praesens nobis adest, in
oratoriis vel ecclesiis nostris asservetur loco et modo
praecellenti.
5. Exemplo sancti Francisci Iesum Christum in
Eucharistia praesentem super omnia veneremur, cum
eo nosmetipsos nostrasque actiones Deo Patri offeramus, et coram ipso, centro spirituali fraternitatis, frequenter devotas preces fundamus.
49 1. In sacrificii eucharistici celebratione et in
nostris precibus, conscii sensus catholici sancti Francisci, Deum obsecremus pro sancta matre Ecclesia,
pro iis qui nos in potestate regunt, pro omnibus hominibus totiusque mundi salute, speciali autem modo
pro universa familia franciscana et pro benefactoribus; necnon pio caritatis affectu omnes defuntos Deo
commendemus.
2. Quoad suffragia statuitur: adveniente obitu
Romani Pontificis, ministri generalis et ex-ministri
generalis, ab unaquaque fraternitate celebretur missa
pro defunctis. Idem fiat pro definitoribus et ex-definitoribus generalibus in singulis fraternitatibus illius
coetus ad quem pertinebant.
3. Ad Capitulum provinciale spectat statuere de
suffragiis peragendis pro ministris et ex-ministris provincialibus, pro fratribus, pro parentibus et benefactoribus.
4. Quolibet anno, post sollemnitatem sancti
Francisci, celebretur ab omnibus fraternitatibus
nostris commemoratio pro universis fratribus et benefactoribus defunctis.
132
del sacerdozio e della fraternità, è lodevole concelebrare, a meno che non sia necessaria la celebrazione
individuale.
4. L’Eucaristia, nella quale sotto le specie consacrate è presente per noi lo stesso Signore Gesù
Cristo, sia conservata nei nostri oratori e nelle nostre
chiese nel luogo e nel modo più degni possibile.
5. Sull’esempio di san Francesco, veneriamo
sopra tutte le cose Gesù Cristo presente nell’Eucaristia; offriamo con lui a Dio Padre noi stessi e
le nostre azioni, e dinanzi a lui, centro spirituale della
fraternità, fermiamoci frequentemente in devota preghiera.
49 1. Nella celebrazione del sacrificio eucaristico e
nelle nostre preghiere, consapevoli dello spirito cattolico di san Francesco, preghiamo Dio per la santa madre Chiesa, per coloro che ci governano, per tutti gli
uomini, per la salvezza del mondo intero e in particolare per tutta la famiglia francescana e per i benefattori; e inoltre, con pio sentimento di carità, raccomandiamo a Dio tutti i defunti.
2. Quanto ai suffragi, si stabilisce: alla morte del
Romano Pontefice, del ministro generale e di un exministro generale, da ciascuna fraternità si celebri una
messa per i defunti. Lo stesso si faccia per i definitori
e ex-definitori generali in ogni fraternità del gruppo al
quale essi appartevano.
3. Al Capitolo provinciale spetta stabilire i suffragi per i ministri ed ex-ministri provinciali, per i
frati, per i genitori e i benefattori.
4. Ogni anno, dopo la solennità di san Francesco, in ogni nostra fraternità si celebri la commemorazione per tutti i frati e i benefattori defunti.
133
CIC 608; 934,1; 936; 938,1.
SC 7; PO 18; CIC 608; 663,2; 898;
Adm 1,16-21; LCap 26-33; Lch 3;
Test 10; 2Cel 201; LP 80; EP 65;
LM 9,2.
Preghiere
per vivi e defunti
1Tm 2,1; LG 44; 49s; SC 53;
GS 18;
Rnb 3,4; 3,10; Rb 3,3;
2Cel 101; 164; LP 103.
50 1. Ecclesia non tantum Eucharistiam celebrando, sed etiam aliis modis, praesertim Liturgiam Horarum persolvendo, se ipsam in carmine laudis et precatione intercessionis Christo consociat et nobis tale
munus iniungit.
2. Itaque tota fraternitas, Christi nomine, cotidie ad Liturgiam Horarum in communi celebrandam
congregetur. Ubi haec integra fieri nequit, Laudes et
Vesperae minimum in communi celebrentur.
3. Insuper suadetur ut idem faciant fratres ubicumque sint aut se invenerint; ac, iuxta locorum
adiuncta, Liturgia Horarum cum fidelibus celebretur.
4. Capitulum locale, approbante superiore
maiore, sic disponat horarium domus et laboris, ut
cursus diei per laudem Dei consecretur, rite ratione
habita etiam specialium adiunctorum personarum,
temporum et culturarum.
5. Qui Liturgiam Horarum in communi celebrare nequeunt, memores sint se etiam in recitatione privata spiritualiter cum tota Ecclesia et praesertim cum
fratribus coniungi; hac eadem profunda intentione
orent illi fratres qui privatim Officium orationis dominicae dicunt iuxta Regulam.
51 1. In Liturgia Horarum Deum alloquimur eius
verbis ex Scriptura desumptis, et ipse Deus verbo suo
nobis obviam venit et sermonem nobis confert.
2. Ut verbum Dei altius corda nostra penetret et
totam vitam nostram efficacius informet, Liturgia
Horarum sit viva et actuosa, laudabiliter cum intervallis silentii, quae magnopere conferunt ad consciam
et proficuam celebrationem.
134
50 1. La Chiesa, non soltanto con la celebrazione
dell’Eucaristia, ma anche in altri modi, specialmente
con la celebrazione della Liturgia delle Ore, si associa a Cristo nel canto di lode e nella intercessione supplice, e affida a noi tale incarico.
2. Tutta la fraternità si riunisca quindi ogni giorno, nel nome di Cristo, per la celebrazione comunitaria della Liturgia delle Ore. Quando questo non può
essere fatto integralmente, si celebrino in comune
almeno le Lodi e i Vespri.
3. Raccomandiamo, inoltre, che i frati facciano
lo stesso ovunque siano o si trovino, e che, secondo le
circostanze dei luoghi, si celebri la Liturgia delle Ore
con i fedeli.
4. Il Capitolo locale, con l’approvazione del
superiore maggiore, disponga l’orario della casa e del
lavoro in modo che il corso del giorno sia consacrato
dalla lode di Dio, tenendo anche conto delle particolari circostanze delle persone, dei tempi e delle culture.
5. Coloro che non possono celebrare comunitariamente la Liturgia delle Ore, si ricordino che anche
nella recita privata si uniscono spiritualmente a tutta
la Chiesa e specialmente ai fratelli; con questa stessa
profonda intenzione preghino quei frati che dicono
l’ufficio dei Pater noster, secondo la Regola.
Liturgia delle Ore
51 1. Nella Liturgia delle Ore parliamo a Dio con le
sue parole tratte dalla Scrittura e Dio stesso viene
incontro a noi con la sua parola e ci parla.
2. Affinché la parola di Dio penetri più profondamente nei nostri cuori e informi più efficacemente
tutta la nostra vita, la Liturgia delle Ore sia viva ed
attiva, preferibilmente con intervalli di silenzio, che
molto contribuiscono ad una consapevole e proficua
celebrazione.
Loro celebrazione
135
SC 7; 8; 83-85; 89a; 90; 98-101;
PO 5; 13; CIC 1173;
II CPO 36; V CPO 28.
CIC 276,2; 663,3; 1174,1;
Rnb 3,3; Rb 3,1-4; Test 30;
LCap 40-44; LMM 8,9; TC 41.
CIC 1174,2.
SC 88; 94; ES II,26; CIC 1175;
Cer 3-6; 2Cel 64.
SC 84s; 98.
SC 30; 90; 99; DV 21; CIC 1173;
2Cel 96-97; LM 10,6; LP 95;
EP 94; II CPO 13.
3. Ad imitationem sancti Francisci, qui saepe
cantu et concentu affectus suos exprimebat, actiones
liturgicae, saltem diebus festis, quantum fieri potest,
cantu celebrentur.
4. Fratres non tam attendant melodiam vocis
quam potius consonantiam mentis, ut vox concordet
menti, mens vero concordet Deo.
52 1. Servemus et promoveamus spiritum illum
contemplativum qui e vita sancti Francisci maiorumque nostrorum elucet. Igitur ampliorem locum ei tribuamus fovendo orationem mentalem.
2. Probata oratio mentalis nos ad spiritum
verae adorationis ducit, intime cum Christo iungit
atque sacrae Liturgiae in vita spirituali continuatam
praebet efficaciam.
3. Ne autem orationis spiritus unquam in nobis
tepescat, sed in dies magis accendatur, in vita nostra
huic exercitio cotidie incumbere debemus.
4. Superiores et alii, quibus cura vitae spiritualis est commissa, laborent ut omnes fratres in orationis mentalis notitia et usu progrediantur.
5. Fratres vero spiritum orationis et orationem
ipsam e genuinis spiritualitatis christianae et franciscanae fontibus hauriant, ut eminentem scientiam
Iesu Christi ediscant.
6. Oratio mentalis est magistra spiritualis fratrum, qui, si veri et spirituales fratres minores sunt,
iugiter interius orant. Orare enim nihil aliud est quam
corde Deum alloqui et, revera, non orat qui ore dumtaxat cum Deo loquitur. Atque idcirco unusquisque
136
3. A imitazione di san Francesco, che spesso
esprimeva i suoi affetti con il canto e la musica, le
azioni liturgiche, almeno nei giorni festivi, siano celebrate, per quanto possibile, con il canto.
4. I frati facciano attenzione non tanto all’espressione melodica della voce quanto piuttosto alla
partecipazione interiore, affinché la voce concordi con
la mente e la mente con Dio.
52 1. Custodiamo e promoviamo quello spirito
contemplativo che risplende nella vita di san
Francesco e dei nostri antichi frati. Dedichiamo quindi ad esso un più ampio spazio curando l’orazione
mentale.
2. L’autentica orazione mentale ci conduce allo
spirito di vera adorazione, ci unisce intimamente a
Cristo e accresce di continuo nella vita spirituale l’efficacia della sacra Liturgia.
3. E perché non si affievolisca mai lo spirito di
preghiera, ma sempre più si accenda in noi, dobbiamo
dedicarci ogni giorno della nostra vita a questo esercizio.
4. I superiori e gli altri, ai quali è affidata la cura
della vita spirituale, si adoperino perché tutti i frati
progrediscano nella conoscenza e nella pratica dell’orazione mentale.
5. I frati poi attingano alle fonti genuine della
spiritualità cristiana e francescana lo spirito di preghiera e la preghiera stessa, per potere apprendere la
sublime conoscenza di Gesù Cristo.
6. L’orazione mentale è maestra spirituale dei
frati, i quali, se sono veri e spirituali frati minori, pregano sempre interiormente. Pregare infatti altro non è
che parlare a Dio con il cuore; e, in realtà, non prega
chi parla a Dio soltanto con la bocca. Ognuno perciò
137
SC 90; 99; LCap 41.
L’orazione mentale
SC 12; 90; PO 5; 18;
ES II, 16,1; 21;
Rnb 22,26-31.
CIC 276,1s; 663,3;
II CPO 11.
OT 4; 8; PC 13s;
II CPO 11; 23s; 27.
Ef 3,19; PC 6; DV 25; ES II,16,1;
Rnb 5,2; II CPO 19.
Is 29,13; Mt 15,8; Mc 7,6;
Gv 4,23s;
II CPO 12.
mentali orationi vel contemplationi operam dare et,
secundum Christi optimi magistri doctrinam, in spiritu et veritate aeternum Patrem adorare nitatur, sollicita cura studens magis illuminare mentem affectumque accendere quam depromere verba.
53 1. Primatus spiritus et vitae orationis omnino in
effectum perducatur sive a fraternitatibus sive a singulis fratribus, ubicumque degunt, sicut a verbis et ab
exemplo sancti Francisci necnon a sana traditione
capuccina exigitur.
2. Maximi momenti est formare conscientiam de
necessitate vitali personaliter orandi. Sibi quisque
frater, quacumque in parte versatur, sumat tempus
sufficiens cotidie ad orationem mentalem, v.g. integram horam.
3. Capitula provincialia et localia provideant ut
omnes fratres habeant illud tempus necessarium ad
orationem mentalem, sive in communi sive privatim
peragendam.
4. Fraternitas localis in Capitulis se interpellet
circa orationem communitariam et personalem fratrum. Fratres, in primis superiores, pro eorum munere pastorali, responsabiles se sentiant ad invicem in
vita orationis animanda.
5. Qua discipuli Christi, licet pauperes et fragiles, adeo orationi instemus ut ad orandum nobiscum
invitari possint illi qui Dominum sincere quaerunt.
6. Summopere colamus spiritum et promotionem
orationis, praesertim interioris, in populo Dei, quod
inde ab initio fuit charisma Fraternitatis nostrae
Capuccinorum et, historia teste, germen genuinae
renovationis.
138
si sforzi di attendere all’orazione mentale o contemplazione e, secondo l’insegnamento di Cristo, ottimo
maestro, di adorare l’eterno Padre in spirito e verità,
adoperandosi con sollecita cura di illuminare la mente
e infiammare il cuore, più che di formulare parole.
53
1. Il primato dello spirito e della vita di preghiera sia messo pienamente in atto sia dalle fraternità
sia dai singoli frati, dovunque essi si trovino, come è
richiesto dalle parole e dall’esempio di san Francesco
e dall’autentica tradizione cappuccina.
2. È della massima importanza formare la
coscienza alla necessità vitale della preghiera personale. Ogni frate, dovunque si trovi, si procuri ogni
giorno il tempo occorrente, per esempio un’ora intera,
per l’orazione mentale.
3. I Capitoli provinciali e locali provvedano
che tutti i frati abbiano il tempo necessario per l’orazione mentale da farsi sia in comune che in privato.
4. La fraternità locale nei Capitoli si interroghi
sulla preghiera comunitaria e personale dei frati. I
frati, e per il loro ufficio pastorale prima di tutto i
superiori, si sentano responsabili della reciproca animazione della vita di preghiera.
5. Come discepoli di Cristo, benché poveri e
fragili, rimaniamo costantemente fedeli alla preghiera,
in modo che coloro che cercano sinceramente il Signore, si sentano invitati a pregare con noi.
6. Con grande impegno coltiviamo e promoviamo nel popolo di Dio lo spirito di preghiera soprattutto interiore, perché questo, fin dall’inizio, fu carisma della nostra Fraternità di Cappuccini e, come testimonia la storia, germe di genuino rinnovamento.
139
Pratica
dell’orazione mentale
CIC 578; 587,1; 631,1; 663,1;
II CPO 10s; 23; 26; 29; 31ss.
II CPO 6; 20; 23s; 29; 34.
54 1. Qua filii Dei, sinamus nos manu duci a Spiritu Sancto in oratione, ut nos in dies crescere faciat
in communione cum Patre et cum fratribus.
2. Mysteria humanitatis Christi, praesertim
Nativitatis et Passionis, in quibus sanctus Franciscus
amorem et humilitatem Domini mirabatur, in spiritu
sancti Evangelii modo speciali recolamus et fidelibus
praedicemus.
3. Deiparam Mariam Virginem sine labe conceptam, filiam et ancillam Patris, matrem Filii ac
sponsam Spiritus Sancti, Ecclesiam factam iuxta
verba sancti Francisci, peculiariter veneremur, praesertim cultu liturgico et rosario mariano, et eius devotionem in populo promoveamus. Ipsa enim est mater
nostra et advocata, patrona Ordinis nostri, paupertatis et passionis Filii sui socia, et, experientia teste, via
ad spiritum Christi pauperis et crucifixi attingendum.
4. Itemque e traditione antiqua beatum Ioseph
eius sponsum pie colamus.
5. Venerationem sancti Patris Francisci, formae
minorum, necnon sanctorum praesertim nostrorum,
secundum consuetudinem locorum foveamus et promoveamus, eo tamen sensu, ut huiusmodi veneratio
sacrae Liturgiae spiritui semper congruat.
55 1. Ad vitam nostram religiosam continuo renovandam, omnes fratres quotannis peragant exercitia
spiritualia, necnon alia periodica intervalla recollectionis habeantur, quae interdum laudabiliter, pro diversitate munerum, vario modo ordinentur.
2. Ad hunc finem superiores provideant unicui-
140
54 1. Nella preghiera, come figli di Dio, lasciamoci condurre dallo Spirito Santo, affinché ci faccia crescere ogni giorno nella comunione con il Padre e con
i fratelli.
2. Nello spirito del santo Vangelo veneriamo e
predichiamo ai fedeli in modo speciale i misteri dell’umanità di Cristo, particolarmente del Natale e della
Passione, nei quali san Francesco ammirava l’amore e
l’umiltà del Signore.
3. Veneriamo con singolare devozione, specialmente con il culto liturgico e il rosario, Maria Madre
di Dio e Vergine concepita senza peccato, figlia e serva del Padre, madre del Figlio e sposa dello Spirito
Santo, fatta Chiesa, secondo l’espressione di san Francesco, e promoviamo la sua devozione tra il popolo.
Lei infatti è nostra madre e avvocata, patrona del nostro Ordine, partecipe della povertà e della passione di
suo Figlio, e, come testimonia l’esperienza, via per
fare nostro lo spirito di Cristo povero e crocifisso.
4. Allo stesso tempo veneriamo piamente,
secondo l’antica tradizione, san Giuseppe, suo sposo.
5. Coltiviamo e promoviamo, secondo le consuetudini locali, la devozione al santo Padre
Francesco, modello dei minori, e ai santi, specialmente nostri, facendo però attenzione che tale venerazione sia sempre conforme allo spirito della sacra Liturgia.
Nostre devozioni
55 1. Al fine di un continuo rinnovamento della
nostra vita religiosa, tutti i frati ogni anno facciano gli
esercizi spirituali. Si abbiano anche altri periodi di
ritiro, che alle volte lodevolmente vengano organizzati in modo diverso, tenuto conto della diversità degli
uffici.
2. A questo fine i superiori predispongano il
Esercizi e ritiri
141
LG 46; 53; 58s; 61s; 66s; OT 8;
SC 19; 105s; PC 25; PO 18;
Rnb 23,3; Adm 1,16; 2Lf 4ss;
1Cel 84; 2Cel 199; LM 10,7;
PL 110; EP 114; II CPO 15.
Lc 1,38;
CIC 246,3; 276,2; 663,4; 1185;
2Lf 5; Rnb 9,5; 1Cel 21;
2Cel 83; 85; 198; 200;
LM 3,1; 7,1; 9,1; EP 84; TC 15.
LG 45; 50s; SC 13; 104; 108; 111;
CIC 392,2; 1186-1187; 1190,1;
1237,2;
Uff vespr; 1Cel 115; 2Cel 221;
LM prol.; TC 73.
CD 16; AA 32;
CIC 246,5; 276,2; 663,5;
II CPO 30.
que, etiam iis qui extra domum degunt, necessarium
tempus et opportunitatem.
56 1. Omnis fraternitas debet esse revera fraternitas orans. Cui fini prodest, secundum multiformem
Dei gratiam, promovere, sive in provinciis sive in
regionibus, fraternitates recollectionis et contemplationis, in quibus fratres per aliquod tempus se dedicare possint spiritui et vitae orationis, sicut Deus eis
dederit.
2. Fratres isti, in communione cum fraternitate
provinciali, memores sint eorum quae sanctus Franciscus scripsit pro iis qui in eremitoriis religiose vivere volunt.
3. Capituli provincialis vel Conferentiae superiorum maiorum erit de huiusmodi fraternitatum diiudicare et de earum regimine providere.
57 1. Silentium, quod est fidelis spiritus interioris
custodia et a caritate in vita communi exigitur, in
omnibus fraternitatibus nostris magni fiat ad servandam vitam orationis, studii et reflexionis.
2. Capituli localis est in nostris fraternitatibus
auram orationis et recollectionis tueri, ea arcendo
quae eiusmodi auram impediunt.
58 1. Lectio Sacrae Scripturae et aliorum librorum
spiritualium est medium efficax ad nutriendam veram
devotionem et ad fovendam experientiam Dei. Pro
qua lectione singuli fratres sufficiens temporis spatium sibi sumant.
2. Ut prae oculis mentis semper habeamus viam
142
tempo necessario e l’opportunità per ognuno, anche
per chi vive fuori convento.
56 1. Ogni fraternità deve essere veramente una
fraternità che prega. A questo scopo giova promuovere, secondo la multiforme grazia di Dio, nelle province e nelle regioni, fraternità di ritiro e di contemplazione, nelle quali i frati possano dedicarsi per un certo
tempo, come Dio concederà loro, alle cose dello spirito e alla vita di preghiera.
2. Questi frati, in comunione con la fraternità
provinciale, tengano presente ciò che san Francesco
scrisse per quelli che vogliono vivere piamente negli
eremi.
3. Spetta al Capitolo provinciale o alla Conferenza dei superiori maggiori decidere circa l’opportunità di tali fraternità e provvedere alla loro regola di
vita.
57 1. Il silenzio, che è custode fedele della vita
interiore ed è richiesto dalla carità della vita in comune, venga tenuto in grande stima in tutte le nostre fraternità per custodire la vita di preghiera, di studio e di
riflessione.
2. È compito del Capitolo locale assicurare nelle
nostre fraternità il clima di preghiera e di raccoglimento, tenendo lontano tutto ciò che lo può ostacolare.
58 1. La lettura della Sacra Scrittura e di altri libri
spirituali è mezzo efficace per nutrire la vera devozione e favorire l’esperienza di Dio. I singoli frati siano
fedeli nel dedicare un tempo sufficiente a questa lettura.
2. Per avere sempre davanti agli occhi la via e la
143
Fraternità di ritiro
1 Pt 4,10;
I CPO II, 20; II CPO 25;
V CPO 4,11.
Il silenzio
OT 11;
Cer 3; II CPO 28; 30.
Lettura spirituale
PC 6; DV 21,26; SC 51;
CIC 276,2; 652,2; 663,3.
et vitam quam professi sumus, in unaquaque provincia
normae edantur circa publicam lectionem Sacrae
Scripturae, Regulae, Testamenti et Constitutionum et
circa renovationem professionis in communi.
144
vita che abbiamo promesso, in ogni provincia si diano
norme per la lettura pubblica della Sacra Scrittura,
della Regola, del Testamento e delle Costituzioni, e
per la rinnovazione della professione in comune.
145
CAPUT IV
DE VITA NOSTRA IN PAUPERTATE
ARTICULUS I
De nostro proposito paupertatis
59 1. Iesus Christus, Filius Dei, omnia recipiens a
Patre et cum Patre omnia communicans in Spiritu,
evangelizare pauperibus missus est. Propter nos egenus et in similitudinem hominum factus est, cum esset
dives, ut illius inopia divites essemus.
2. A nativitate in praesepio usque ad mortem in
cruce amavit pauperes, et amorem Patris eos quaerentis testificabatur in discipulorum exemplum.
3. Ecclesia paupertatem voluntariam qua signum sequelae Christi intellegit, speciatim in religiosis, et sanctum Franciscum proponit tanquam imaginem propheticam paupertatis evangelicae.
4. Paupertate nostra propter Regnum Dei participamus habitudinem Christi filialem erga Patrem et
eius condicionem fratris et servi inter homines.
5. Evangelica paupertas complectitur disponibilitatem in amore, conformitatem cum Christo paupere et crucifixo qui venit ministrare, et inducit ad
solidarietatem cum parvulis huius mundi.
6. Naturae et gratiae dona velut nobismetipsis
data non nobis appropriemus, sed conemur ea in profectum populi Dei plane conferre.
7. Bonis temporalibus cum gratitudine utamur,
146
CAPITOLO IV
LA NOSTRA VITA IN POVERTÀ
ARTICOLO I
Il nostro impegno di povertà
59 1. Gesù Cristo, Figlio di Dio, che tutto riceve
dal Padre e in tutto è in perfetta comunione con il
Padre nello Spirito, fu mandato ad evangelizzare i
poveri. Lui, che era ricco, si è fatto povero per noi e
simile agli uomini, affinché per mezzo della sua povertà noi diventassimo ricchi.
2. Dalla nascita nel presepio alla morte sulla
croce amò i poveri e si offrì come esempio ai suoi
discepoli di come il Padre li ama e li cerca.
3. La Chiesa, specialmente nei religiosi, riconosce la povertà volontaria come segno della sequela di
Cristo e propone san Francesco come immagine profetica della povertà evangelica.
4. Con la nostra povertà scelta per il Regno di
Dio partecipiamo alla relazione filiale di Cristo con il
Padre e alla sua condizione di fratello e di servo in
mezzo agli uomini
5. La povertà evangelica richiede che siamo disponibili nell’amore, conformi a Cristo povero e crocifisso che è venuto per servire, e ci spinge alla solidarietà con i piccoli di questo mondo.
6. Non consideriamo nostra proprietà i doni di
natura e di grazia che abbiamo ricevuto, ma sforziamoci di metterli completamente a profitto del popolo
di Dio.
7. Usiamo dei beni temporali con gratitudine,
147
Povertà evangelica
Is 61,1; Mt 11,27; Lc 4,18; 10,22;
Fil 2,7; 2Cor 8,9;
LG 8; 39; 42; 46; PC 1; 13;
PO 6; 17; GS 72; 88; AG 3; 5;
SC 5; CD 13; CIC 600;
I CPO III,1ss; IV CPO 36b; 42-46;
V CPO 29-40; VI CPO 1; 4.
SC 19-21.
PC 1; 13;
CIC 222,2; 600; 640; 662.
Fil 2,7;
Rnb 9,1-5; LCap 5.
Mt 20,28; Mc 10, 45; Lc 22,27;
LG 44; PC 13;
CIC 222,2; 600; 640; 662;
Rnb 7,13; 9,1-3; VI CPO 1-6.
Rnb 7,13; 17,17-18; 23,1-5;
Rb 6,1; Adm 2,3.
CIC 222,2; 600; 640; 662;
ea cum indigentibus participantes, simulque testimonium perhibentes recti usus rerum hominibus eas
cupide appetentibus.
8. Pauperibus revera annuntiabimus Deum
ipsum esse cum eis, quatenus erimus eorum sortis
participes.
60 1. Cum paupertas evangelica permagnum propositum nostrae rationis vitae sit, in Capitulis sive
generalibus sive provincialibus sive localibus, deliberemus de modo eam in dies fidelius servandi formis
cursui temporis congruentibus ideoque semper reformandis.
2. Peculiari modo tractetur in Capitulis de usu
sociali bonorum fraternitatibus creditorum, sive pecuniarum sive domorum sive praediorum, quae libenter
ad commodum hominum impendamus.
3. Etenim paupertas nostra individualis et communitaria ut authentica sit, debet esse manifestatio
paupertatis interioris quae iam non interpretatione
indigeat.
4. Paupertas sobriam et simplicem vitae rationem exigit, utputa in vestitu, in cibu, in habitaculis, et
cuiuscumque formae potentiae socialis, politicae vel
ecclesiasticae renuntiationem.
5. Conscia solidarietate vivamus cum innumerabilibus pauperibus orbis terrae, et labore nostro
apostolico inducamus populum praesertim christianum ad opera iustititae et caritatis ad populorum progressionem promovendam.
6. Laude digni sunt, qui in peculiaribus regionis
adiunctis vivendo cum pauperibus, eorum condiciones et aspirationes participantes, eos ad evolutionem
socialem et culturalem atque spem eschatologicam
impellunt.
148
condividiamoli con i bisognosi e nello stesso tempo
offriamo la testimonianza del retto uso delle cose agli
uomini che avidamente le desiderano.
8. Ai poveri annunceremo effettivamente che
Dio stesso è con loro nella misura in cui saremo partecipi della loro condizione.
60 1. Poiché la povertà evangelica è un impegno
molto importante della nostra forma di vita, nei Capitoli sia generali che provinciali e locali, prendiamo
decisioni sul modo di osservarla sempre più fedelmente con forme compatibili con il variare dei tempi
e perciò sempre da riformare.
2. Nei Capitoli si tratti in modo particolare dell’uso sociale dei beni affidati alle fraternità, sia del
denaro come delle case e dei terreni, per impiegarli
volentieri a vantaggio degli altri.
3. Infatti perché la nostra povertà individuale e
comunitaria sia autentica, deve essere manifestazione
della povertà interiore, e tale perciò da non avere
bisogno di interpretazione.
4. La povertà esige un tenore di vita sobrio e
semplice, nel vestito, nel cibo, nelle abitazioni, e la
rinuncia ad ogni forma di potere sociale, politico o
ecclesiastico.
5. Viviamo in consapevole solidarietà con gli
innumerevoli poveri del mondo e con la nostra attività
apostolica induciamo il popolo, specialmente i cristiani, ad opere di giustizia e di carità a favore del progresso dei popoli.
6. Sono da lodare quelli che in particolari situazioni dell’ambiente, vivendo con i poveri e partecipando alle loro condizioni e aspirazioni, li spingono
all’evoluzione sociale e culturale e alla speranza dei
beni eterni.
149
2Cel 73; 120; LM 7,7; LP 67;
EP 23; TC 45.
Rnb 9,1-3.
Povertà e solidarietà
PC 13; PO 17; ES II, 23;
CIC 282,1-2; 578; 586,1; 587,1;
600; 631,1; 635,2; 640;
I CPO 3,2ss; 8; VI CPO 12.
VI CPO 3.
CIC 222,1-2; 285,3; 286; 287,1s;
528,1; 671-672; 747,2; 768,2;
1392;
I CPO 1,4; V CPO 28-40; 45; 55;
63-102; VI CPO 21-26.
VI CPO 9-10.
61 1. Vitam communem servemus, et ea, quae singulis conferuntur, libenter inter nos communicemus.
2. Bona omnia, etiam salaria et pensiones, subventiones et assecurationes, quae quovis modo nobis
obveniunt, in usum fraternitatis conferantur, ita ut
singuli ab ea eundem victum, vestitum aliaque necessaria accipiant.
3. Superiores in paupertate servanda fratribus
exemplo praeluceant atque eiusdem observantiam
apud eos promoveant.
ARTICULUS II
De paupertate circa bona et pecuniam
62 1. Paupertatem quam promisimus observemus,
memores mentis et verborum sancti Francisci: "Fratres nihil sibi approprient, nec domum nec locum nec
aliquam rem".
2. Igitur, tanquam peregrini et advenae in hoc
saeculo, dum sumus in via ad terram viventium, in
paupertate et humilitate Domino famulemur.
3. Bonis temporalibus utamur ad necessitates
vitae, apostolatus, caritatis, maxime erga pauperes.
4. Superiores, per se vel per alios, possunt actus
civiles circa bona temporalia ponere, si et quatenus
hoc necessarium sit pro fratribus vel operibus nobis
commissis.
5. Superiores maiores designent personas physicas vel iuridicas, quarum nomine bona nobis concredita coram lege civili inscribantur.
150
61 1. Pratichiamo la vita comune e condividiamo
volentieri tra noi le cose date ai singoli.
2. Tutti i beni, compresi stipendi, pensioni, sovvenzioni, assicurazioni che in qualunque modo ci pervengono, siano consegnati ad uso della fraternità, così
che i singoli ricevano da essa il medesimo vitto, vestito e le altre cose necessarie.
3. I superiori siano per i frati luminoso esempio
nella custodia della povertà e ne promuovano presso
di loro l’osservanza.
Povertà e vita comune
CIC 602; 607,2; 619; VI CPO 4.
CIC 619; 668,3.5; 670.
CIC 619;
2Cel 185; EP 80.
ARTICOLO II
La povertà riguardo ai beni e al denaro
62 1. Osserviamo la povertà che abbiamo promesso, memori delle intenzioni e delle parole di san
Francesco: “I frati non si appropriino di nulla, né casa,
né luogo, né alcun’altra cosa”.
2. Perciò, come pellegrini e forestieri in questo
mondo, mentre siamo in cammino verso la terra dei
viventi, serviamo il Signore in povertà ed umiltà.
3. Serviamoci dei beni temporali per le necessità
della vita, dell’apostolato, della carità, soprattutto a
vantaggio dei poveri.
4. I superiori, personalmente o per mezzo di
altri, possono porre gli atti civili relativi ai beni temporali, se e in quanto ciò sia necessario per i frati o per
le attività a noi affidate.
5. I superiori maggiori designino le persone fisiche o giuridiche, a nome delle quali vengano registrati davanti alla legge civile i beni a noi affidati.
151
Uso dei beni
Rb 6,1; 2Cel 56; LM 7,2;
LP 13; EP 5; 9;
I CPO III, 9.
1Pt 2,11;
Rnb 6,2; Test 24; LM 7,9;
2Cel 165; 217.
LG 8; PO 17; CIC 1254,1s; 1285;
1Cel 76; 2Cel 83; LM 8,5; EP 30.
CIC 638,2; 639,1-3; 1284,2;
1291; 1295; 1377.
63 1. Ut aeterni Patris filii, anxia sollicitudine
seposita, confidentiam in divinam providentiam ponamus, nosque bonitati eius infinitae concredamus.
2. Ideo bonis, etiam ad victum necessariis, ne
immoderate provideamus.
3. Media et subsidia ad necessitates vitae et
apostolatus, praesertim nostrum ipsorum labore,
acquiramus.
4. His deficientibus, iuxta leges Ecclesiae universalis et particularis, confidenter ad mensam Domini recurramus; ita tamen, ut dum stipem ab hominibus quaerimus, illis testimonium paupertatis, fraternitatis et franciscanae laetitiae praebeamus.
64 1. Sanctus Franciscus, pro suo proprio charismate paupertatis et minoritatis in Ecclesia, praecepit
suis, ne ullo modo pecuniam reciperent, utpote signum divitiarum, periculum avaritiae et instrumentum potentiae ac dominationis in mundo.
2. Cum vero, ob mutata tempora, usus pecuniae
necessarius sit, fratres, volentes Patris intentionem
adimplere, pecunia utantur tantum ut instrumento
ordinario commutationis et vitae socialis etiam pauperibus necessario, et ad normam Constitutionum.
65 1. Superiores, quibus competit vi muneris sollicitam gerere curam de necessitatibus fratrum, utantur
pecunia ad necessaria vitae, atque ad opera apostolatus et caritatis.
2. Ob easdem rationes alii quoque fratres, cum
licentia superioris, pecunia uti possunt cum obligatione rationem reddendi.
152
63 1. Come figli dell’eterno Padre, allontanata ogni
ansiosa preoccupazione, riponiamo la nostra fiducia
nella Provvidenza divina e affidiamoci alla sua bontà
infinita.
2. Non accumuliamo quindi quantità eccessiva
di beni materiali, nemmeno di quelli necessari al vitto.
3. Procuriamo, soprattutto con il nostro lavoro, i
mezzi e i sussidi necessari alla vita e all’apostolato.
4. E se questi ci venissero a mancare, andiamo
con fiducia alla mensa del Signore, secondo le disposizioni della Chiesa universale e locale; in modo tale,
però, che, mentre chiediamo agli uomini l’elemosina,
diamo loro testimonianza della povertà, della fraternità e della letizia francescana.
Fiducia nella Provvidenza
64 1. San Francesco, secondo il suo stesso carisma
di povertà e di minorità nella Chiesa, comandò ai suoi
di non accettare il denaro in nessun modo, perché segno di ricchezza, pericolo di avarizia e strumento di
potere e di dominio nel mondo.
2. Ma poiché, per le mutate condizioni dei
tempi, l’uso del denaro si è reso indispensabile, i frati,
volendo compiere la volontà del Padre, usino il denaro solo come mezzo ordinario di scambio e di vita
sociale necessario anche ai poveri, e a norma delle
Costituzioni.
Il denaro
65 1. I superiori che, in forza dell’ufficio, hanno il
dovere di provvedere premurosamente alle necessità
dei frati, usino il denaro per le necessità della vita e
per le opere dell’apostolato e della carità.
2. Per le stesse ragioni, anche gli altri frati, con
il permesso del superiore, possono usare il denaro,
con l’obbligo di renderne conto.
Uso del denaro
153
Mt 6,25-34; PC 13;
Rnb 22,9; 23,8-11; 25-26;
1Cel 29; 2Cel 16-17;
LM 3,7; 3,10; TC 36; 50-51.
CIC 634,2;
2Cel 45; LM 7,9; LP 32; EP 20.
Rnb 7,3-6; Rb 5; Test 20;
2Cel 161; LM 5,6; EP 75;
VI CPO 14-16.
CIC 1265,1s;
Rnb 7,16; 8,3; 9,1-9; Test 22;
2Cel 70-71; LM 7,8;
VI CPO 20.
Mt 10,9; Lc 9,3;
CIC 586-587; 631,1;
Rnb 7,7; 8,3-12; Rb 6;
VI CPO 3; 6.
VI CPO 29.
CIC 619; 670;
Rnb 8,3; 8,7; 8,10;
VI CPO 29.
CIC 600.
cfr. Ord 4/1.
3. Omnibus autem, sive superioribus, sive fratribus, usus pecuniae semper talis esse debet ut
modum vere pauperibus congruentem non excedat.
4. Ad paupertatem servandam fratres absque
licentia ne adeant amicos, parentes, propinquos, pecuniam aliasque res petituri.
66 1. Superioribus, secundum normas a ministro
provinciali de consensu definitorii editas, licet ad
cautiones seu, uti aiunt, assecurationes aut alias formas praevidentiae socialis recurrere, ubi eiusmodi
institutum sociale a publica auctoritate, sive ecclesiastica sive civili, omnibus aut alicui professionis generi praescribatur, vel a pauperibus illius regionis communiter usurpetur.
2. Studiose vero evitent omnia cautionum genera, quae in aliqua regione ubi morantur speciem luxus
aut lucri praeseferunt.
3. Attamen opportunum est ut ipsi pecuniam
vere necessariam, more hominum modestae condicionis, collocent apud mensas argentarias aut alia instituta eiusdem generis, etiam cum moderato foenore.
4. Fundationes autem, legata perpetua, hereditatesques cum iuribus et oneribus perpetuis ne accipiant.
67 1. Fratres hominibus vita sua ostendant se
voluntaria paupertate a cupiditate, omnium malorum
radice, et anxia sollicitudine de crastino liberari.
2. Idcirco superiores in usu pecuniae, servata
modica securitate, quamlibet coacervationem ac negotiationem studiose evitent.
3. Pro omni usu bonorum, etiam pecuniae, provinciae, fraternitates et fratres adhibeant uti criterium
accuratum et practicum: minimum necessarium, non
154
3. Per tutti, tuttavia, sia per i superiori che per
gli altri frati, l’uso del denaro deve essere sempre tale
che non vada oltre il modo di usarlo di coloro che
sono veramente poveri.
4. Per rimanere fedeli alla povertà i frati non si
rivolgano senza permesso agli amici, ai genitori e ai
congiunti con la richiesta di denaro o di altre cose.
66 1. I superiori, secondo le norme emanate dal
ministro provinciale con il consenso del definitorio,
possono ricorrere alle assicurazioni o ad altre forme
di previdenza sociale, dove tali istituzioni sociali sono
richieste o dalla pubblica autorità, sia ecclesiastica che
civile, per tutti o per alcune categorie, oppure se vi
ricorrono comunemente i poveri di quella regione.
2. Evitino però accuratamente quelle assicurazioni che nel luogo dove essi dimorano sono considerate di lusso o sanno di speculazione finanziaria.
3. È tuttavia opportuno che essi, come fa la gente di modeste condizioni, depositino il denaro veramente necessario presso banche o altri simili istituti,
anche con interesse limitato.
4. Non ricevano però fondazioni, legati perpetui
ed eredità con diritti e oneri perpetui.
Assicurazioni
e previdenze
67 1. I frati, con la loro vita di povertà volontaria,
mostrino agli uomini di essere liberi dalla cupidigia,
radice di tutti i mali, e dall’ansiosa preoccupazione del
domani.
2. Perciò i superiori nell’uso del denaro evitino
ogni accumulo e speculazione, salvo un piccolo margine di sicurezza.
3. Nell’uso dei beni in genere, anche del denaro,
le province, le fraternità e i frati seguano questo criterio preciso e pratico: il minimo necessario, e non il
Libertà dalla cupidigia
155
PC 13; PO 21;
CIC 281,2; 668,3; 1284,1;
VI CPO 37.
CIC 634,2; 640.
CIC 1284,2; 1294,2.
CIC 1304-1305.
Mt 6,19ss; 1 Tm 6,10;
PC 13; CIC 600;
1Cel 39; LM 4,7; TC 45;
I CPO III, 6ss; 9; VI CPO 7.
Mt 6,19ss;
CIC 286; 634,2; 672; 686.
VI CPO 13.
autem summum permissum.
4. Ne res iniuste retinendo sancti Francisi degeneres filii fiamus, bona quae uni fraternitati necessaria non sunt, tradantur sive superioribus maioribus
pro necessitatibus circumscriptionis, sive pauperibus
sive pro populorum progressione, iuxta normas a Capitulo provinciali datas; de illis omnibus reflexio communis saepius fiat in Capitulo locali.
5. Fratres in Capitulo locali ad mentem
Constitutionum reflexionem de recto usu bonorum instituant circa recreationes, accumulationem vestium,
dona personalia, itinera et similia.
6. Promptae sunto singulae eiusdem areae fraternitates necnon Ordinis provinciae ad bona vel
necessaria, occurrente penuria, inter se et cum aliis
communicanda.
7. Ministri generalis de consensu definitorii est
de superfluis provinciarum disponere.
8. Cetera iuris universalis praescripta circa
contractus et alienationes adamussim serventur.
ARTICULUS III
De paupertate in aedificiis nostris
68 1. In humilibus et pauperibus domibus vitam
nostram ducere debemus, semper ibi hospitantes sicut
advenae et peregrini.
2. In seligendo situ novae domus, vita nostra
paupertatis, bonum spirituale fratrum et diversa ministeria exercenda prae oculis habeantur; et sic disponantur habitationes, ut nemini, praesertim humiliori-
156
massimo consentito.
4. Per non diventare figli degeneri di san
Francesco conservando per noi ingiustamente le cose,
i beni che non sono necessari ad una fraternità vengano consegnati ai superiori maggiori per le necessità
della circoscrizione o ai poveri o per il progresso dei
popoli, secondo le norme fissate dal Capitolo provinciale. Su questo argomento si faccia spesso una comune riflessione nel Capitolo locale.
5. I frati nel Capitolo locale, secondo lo spirito
delle Costituzioni, riflettano sul retto uso dei beni riguardo alle ricreazioni, alla quantità del vestiario, ai
doni di carattere personale, ai viaggi e simili.
6. In caso di bisogno le singole fraternità della
stessa area come anche le province dell’Ordine siano
pronte a condividere tra loro e con gli altri i beni
anche necessari.
7. Spetta al ministro generale, con il consenso
del definitorio, disporre dei beni superflui delle province.
8. Nei contratti e nelle alienazioni si osservino
con esattezza le altre norme del diritto universale.
PC 13; GS 69ss; ES II,23;
CIC 222,2; 640;
I CPO II,2; III, 1ss; 10;
V CPO 38; VI CPO 21-24.
cfr. Ord 4/3.
CIC 600; 634,2; 635,2;
VI CPO 31.
PC 13;
I CPO II,2.
CIC 622;
VI CPO 36; 43.
cfr. Ord 4/3.
CIC 635,1; 638,3; 639,5;
1292,3s; 1295.
Articolo III
La povertà nelle nostre abitazioni
68 1. Dobbiamo vivere in abitazioni modeste e
povere, dimorandovi sempre come pellegrini e forestieri.
2. Nello scegliere il luogo per una nuova casa, si
tengano presenti la nostra vita di povertà, il bene spirituale dei frati e le esigenze delle varie attività che vi
si dovranno svolgere. Tali abitazioni siano strutturate
157
Caratteristiche
delle nostre abitazioni
Rnb 7,13; Rb 6,2; Test 24;
2Cel 56-57; LM 7,2; EP 5;
VI CPO 38-40.
PO 17; CIC 610,1s; 640;
Rnb 7,13; 2Cel 61; LP 32;
EP 20; LM 7,9;
V CPO 28.
bus, imperviae appareant.
3. Attamen domus ad fraternitatis necessitates
et ministeria sint aptae, orationi et labori et vitae fraternae faventes.
69 1. Ministro provinciali de consensu definitorii,
servatis de iure servandis, competit constructio,
acquisitio et alienatio domorum nostrarum.
2. Absolutis domibus, superior localis sine consultatione Capituli localis, consensu consiliariorum et
licentia superioris maioris nihil aedificet vel diruat
neque aedificia ad ampliorem formam ducat.
3. De conservatione domorum et custodia rerum
superior localis, obtento in rebus maioris momenti
consensu consiliariorum, accurate determinet.
1. Ecclesiae sint simplices, dignae et mundae.
2. Diligenter curetur ut ad liturgicas actiones
exsequendas et ad fidelium actuosam participationem
obtinendam idoneae sint.
3. Sacristiae aptae et sufficienter sacra suppellectili provisae esse debent.
4. Omnia quae ad cultum inserviunt, sint decora et legibus liturgicis accommodata, quin paupertas
et simplicitas laedantur.
70
158
in modo da non apparire inaccessibili ad alcuno, specialmente alla gente di più umile condizione.
3. Le case siano tuttavia rispondenti alle necessità e agli impegni della fraternità e di aiuto alla preghiera, al lavoro e alla vita fraterna.
CIC 610,1s; 640;
I CPO II,12.
69 1. Spetta al ministro provinciale con il consenso del definitorio, osservate le norme del diritto, costruire, acquistare e vendere le nostre case.
2. Ultimata la costruzione, il superiore locale
non costruisca e non demolisca nulla e non faccia
ampliamenti agli edifici, senza consultare il Capitolo
locale, senza il consenso dei consiglieri e il permesso
del superiore maggiore.
3. Il superiore locale, ottenuto nei casi di maggiore importanza il consenso dei consiglieri, provveda
con cura alla manutenzione della casa e alla conservazione delle cose.
Disposizioni
circa le abitazioni
1. Le chiese siano semplici, decorose e pulite.
2. Si abbia diligente cura che siano adatte alle
celebrazioni liturgiche e alla partecipazione attiva dei
fedeli.
3. Le sacrestie devono essere adeguate e sufficientemente provviste di suppellettile sacra.
4. Tutto ciò che serve al culto sia decoroso e
conforme alla norme liturgiche, senza offendere la povertà e la semplicità.
Le nostre chiese
70
159
CIC 638,3.
PO 5; SC 124; 128; CIC 1216;
Test 4-5; 11; Lch; 1C; 2C;
LCap 14-17.
ARTICULUS IV
De bonorum administratione
71 1. Ad pecuniam aliaque bona administranda in
curiis cum generali tum provincialibus sint oeconomi,
a proprio superiore maiore de consensu definitorii
nominati.
2. In singulis etiam domibus sint oeconomi locales, a ministro provinciali de consensu definitorii nominati, quorum officium ordinarie in maioribus domibus a munere superioris sit distinctum.
3. Oeconomi sint vere periti, et munus gerant
sub directione et vigilantia sui superioris, ad normam
iuris et iuxta praescripta definitorii.
4. Omnes oeconomi, administratores et superiores locales, tempore et modo a superioribus maioribus
statutis, de administratione accuratam rationem reddant eisdem superioribus, consiliariis localibus et
Capitulo locali.
5. Occasione relationis triennalis, ministri provinciales, documento a definitorio subsignato, ministro generali fidelem reddant rationem de oeconomica condicione provinciae, ut possit necessitatibus rite
prospici atque paupertatis observantiae efficaciter
invigilari.
6. Talem relationem de re oeconomica etiam
viceprovincialis et superior regularis reddant proprio
superiori maiori, subsignatam, si commode fieri potest, a consiliariis.
7. Minister generalis de statu oeconomico
Ordinis, modo a Capitulo generali statuendo, in eodem Capitulo referat.
160
Articolo IV
L’amministrazione dei beni
71 1. Per l’amministrazione del denaro e degli altri
beni, nella curia generale e in quelle provinciali, ci
siano degli economi nominati dal rispettivo superiore
maggiore con il consenso del definitorio.
2. Anche nelle singole case ci siano degli economi locali, nominati dal ministro provinciale con il
consenso del definitorio. Questo ufficio, nelle case più
grandi, sia ordinariamente distinto da quello di superiore.
3. Gli economi siano veramente esperti e compiano il loro ufficio sotto la direzione e la vigilanza
del proprio superiore, a norma del diritto e secondo le
disposizioni del definitorio.
4. Tutti gli economi, gli amministratori e i superiori locali, nel tempo e nel modo stabiliti dai superiori maggiori, rendano esatto conto dell’amministrazione agli stessi superiori, ai consiglieri locali e al Capitolo locale.
5. In occasione della relazione triennale, i ministri provinciali, con un documento firmato dal definitorio, rendano fedele conto al ministro generale della
situazione economica della provincia, affinché si
possa opportunamente provvedere alle necessità e
vigilare efficacemente sull’osservanza della povertà.
6. Anche il viceprovinciale e il superiore regolare presentino la relazione economica al loro superiore
maggiore, firmata, se si può fare agevolmente, dai
consiglieri.
7. Il ministro generale dia relazione dello stato
economico dell’Ordine al Capitolo generale, nel modo da stabilirsi dal Capitolo stesso.
161
Gli economi
CIC 636,1.
CIC 636,2.
VI CPO 30; 32-35; 42.
8. Idem faciant superiores maiores in suis quisque Capitulis.
9. Administratio bonorum, quantum fieri potest,
committatur laicis, praesertim cum de operibus socialibus et caritativis agitur, in quibus fratres solummodo directionem spiritualem habeant.
10. In administratione bonorum praescripta
iuris universalis adamussim serventur.
72 1. Commendatur constitutio in provinciis et
viceprovinciis unius vel plurium commissionum de
rebus oeconomicis, quarum erit consilium praebere in
administrandis bonis, in aedificandis, conservandis et
alienandis domibus.
2. Quae commissiones statuuntur a Capitulo,
quod etiam earum competentiam determinat. Membra
autem, quae ex parte laici esse possunt, a superiore
maiore de consensu Consilii nominantur.
73 1. A ministro generali de consensu definitorii
statuantur, iuxta diversam nummorum vim, et praevie
consultis superioribus maioribus aut, si casus ferat,
Conferentiis superiorum maiorum, limites, ultra quos
superiores maiores consensum Consilii vel licentiam
superioris, scripto dandam, expetere tenentur ad valide obligationes contrahendas, bona alienanda et
expensas extraordinarias faciendas.
2. Superior maior de consensu Consilii idem
faciat, mutatis mutandis, pro superioribus localibus
propriae circumscriptionis.
3. Extraordinariae autem censentur expensae,
quae non sint necessariae sive superiori maiori ad
suum munus exercendum aut ordinarium fratrum ser-
162
8. Lo stesso facciano i superiori maggiori nei
loro rispettivi Capitoli.
9. L’amministrazione dei beni, per quanto è possibile, sia affidata ai laici, specialmente quando si tratta di opere sociali e caritative, nelle quali i frati abbiano soltanto la direzione spirituale.
10. Nell’amministrazione dei beni si osservino
scrupolosamente le norme del diritto universale.
I CPO II,16; VI CPO 25.
72 1. Nelle province e viceprovince si raccomanda
di costituire una o più commissioni economiche, il cui
compito sarà di dare consigli nell’amministrazione dei
beni, nella costruzione, manutenzione e alienazione
delle case.
2. Tali commissioni sono istituite dal Capitolo,
il quale ne determina anche la competenza. Ma i loro
membri, che in parte possono essere laici, sono nominati dal superiore maggiore con il consenso del
Consiglio.
Commissioni economiche
73 1. Consultati i superiori maggiori o, se occorre,
le Conferenze dei superiori maggiori, il ministro generale con il consenso del definitorio stabilisca, secondo
il diverso valore delle monete, il limite oltre il quale i
superiori maggiori sono tenuti a chiedere il consenso
del Consiglio o il permesso del superiore, da darsi per
iscritto, per contrarre validamente obbligazioni, per
alienare beni e per fare spese straordinarie.
2. Il superiore maggiore, con il consenso del
Consiglio, si comporti allo stesso modo, con le dovute differenze, riguardo ai superiori locali della propria
circoscrizione.
3. Vengono considerate straordinarie quelle
spese che non sono necessarie né al superiore maggiore per esercitare il suo ufficio o per il servizio ordi-
Spese ordinarie
e straordinarie
163
CIC 1280.
cfr. Ord 4/2.
I CPO II,16; III,12.
CIC 638,1.3;
VI CPO 36.
vitium, sive superiori locali ad eas res, quae ad ordinariam curam fraternitatis sibi commissae non pertinent.
74 1. In evangelicam paupertatis viam vocati,
assuescamus penuriam pati, ad exemplum Christi,
memoresque sancti Francisci, qui ita voluit esse pauper ut, omnibus rebus et vinculis cordis exutus, totum
se traderet Patri curam de nobis habenti.
2. Neque de falsi nominis pauperum numero
esse velimus, qui pauperes esse amant, eo tamen pacto, ut nihil eis desit.
3. Recogitemus evangelicam paupertatem eiusque perfectionem in plena disponibilitate erga Deum
et homines praecipue consistere.
4. Quapropter nullo terrenis bonis inhaereamus
inordinato affectu, ita ut hoc mundo utamur tamquam
non utentes, ad Patris gloriam eiusque filiorum emolumentum.
164
nario dei frati, né al superiore locale per quelle cose
che non riguardano la cura ordinaria della fraternità a
lui affidata.
74 1. Chiamati alla vita evangelica della povertà,
abituiamoci a soffrire privazioni sull’esempio di
Cristo e memori di san Francesco, che volle essere
così povero da affidarsi, spoglio di tutte le cose e libero dai legami del cuore, al Padre che si prende cura di
noi.
2. E non vogliamo essere nel numero dei falsi
poveri, che amano essere poveri a condizione però che
non manchi loro nulla.
3. Riflettiamo che la povertà evangelica e la sua
perfezione consistono principalmente nella piena
disponibilità verso Dio e verso gli uomini.
4. Non attacchiamoci perciò con affetto disordinato ai beni terreni, ma, a gloria di Dio e a profitto
dei suoi figli, usiamo di questo mondo come se non ne
usassimo.
165
Il nostro ideale
di povertà
Mt 6,23; Lc 12; 30; Fil 4,12;
LG 42; PO 17; LfL 3;
1Cel 15; 2Cel 12; 14; 61; 64;
LM 2,3; 7,1; TC 19.
1 Cor 7,31.
CAPUT V
DE MODO LABORANDI
75 1. Deus Pater, qui usque modo operatur, per
gratiam laboris ad cooperationem nos vocat in creatione perficienda et simul propria personalitate excolenda, quo fratribus coniungimur et societatem ad
meliorem condicionem promovemus.
2. Labori Iesus Christus novam dignitatem contulit eumque instrumentum salutis universorum effecit, tum manibus laborando, tum miseriam humanam
sublevando, tum nuntium Patris praedicando.
3. Sanctus Franciscus fratres suos admonuit ut
fideliter devoteque laborarent et suo exemplo de dignitate laboris testimonium perhibuit, in hoc quoque
particeps factus condicionum vitae hominum.
4. Qua fideles eius asseclae, iuxta primigeniam
capuccinorum traditionem, ut veri minores condicioni
complurium operariorum assimilati, laeto animo, in
Dei laudem labori cotidie incumbamus, otium fugiamus et servitium fratribus aliisque hominibus, in spiritu solidarietatis praebeamus.
76 1. Labor est fundamentale medium sustentationis nostrae et exercitii caritatis erga alios homines,
praesertim dum fructum laboris nostri cum eis communicamus.
2. Labor singulorum fratrum sit totius fraternitatis expressio. Suas quisque vires, iuxta ingenium a
Deo datum atque condicionem aetatis et valetudinis,
166
CAPITOLO V
IL NOSTRO MODO DI LAVORARE
75 1. Dio Padre, che sempre opera, ci chiama a
cooperare al perfezionamento di quanto ha creato e
insieme allo sviluppo della nostra personalità mediante la grazia del lavoro, in virtù del quale viviamo uniti
ai fratelli e promoviamo il miglioramento della
società.
2. Gesù Cristo ha conferito una dignità nuova al
lavoro e lo ha elevato a strumento di salvezza universale sia lavorando con le proprie mani sia alleviando
la miseria umana sia proclamando il messaggio del
Padre.
3. San Francesco ha esortato i suoi frati a lavorare fedelmente e devotamente e col suo esempio ha
testimoniato la dignità del lavoro ed ha partecipato,
anche in questo, alla condizione di vita degli uomini.
4. Come suoi fedeli seguaci, secondo la primitiva tradizione dei cappuccini e da veri minori, vicini
alla condizione di molti operai, dedichiamoci ogni
giorno con animo lieto al lavoro a lode di Dio. Fuggiamo l’ozio e offriamo un servizio, in spirito di solidarietà ai fratelli e agli altri uomini.
Dignità del lavoro
76 1. Il lavoro è il mezzo fondamentale per il
nostro sostentamento e per l’esercizio della carità verso gli altri uomini, specialmente quando condividiamo con loro il frutto del nostro lavoro.
2. Il lavoro dei singoli frati sia espressione di
tutta la fraternità. Ciascuno, secondo le capacità dategli da Dio e l’età e la salute, impieghi con gioia tutte
Importanza
e finalità del lavoro
167
Gv 5,17;
LG 41; 46; GS 9; 32; 34s; 37s;
43; 67;
Rb 6,6;
IV CPO 49-51; VI CPO 14.
CIC 578; 586,1; 587,1; 631,1;
Rnb 7,3-7; 10s; Rb 5,1;
Test 20-21;1Cel 39; 2Cel 161;
LM 5,6; EP 75.
LG 31; 34; GS 30.
CIC 600;
Rnb 7,4-6; 7,10; 8,3;
VI CPO 14.
IV CPO 18-21; V CPO 23;
VI CPO 15.
plene et gaudenter impendat, rationem habens necessitatum fraternitatis.
3. Caveant fratres ne in ipso labore supremum
finem constituant vel in illo inordinatum affectum
ponant neve impediant spiritum orationis et devotionis cui debent cetera temporalia deservire.
4. Itaque, nimiam actuositatem vitent, quae
etiam formationem permanentem impedit.
77 1. Varia laboris genera, iuxta cuiusque habilitates ac specialia dona Dei, diversimode nobis singulis
conveniunt.
2. Ministeria ac servitia assumamus quatenus
vitae fraternitatis nostrae congruant vel necessitas
Ecclesiae et hominum ea exigat.
3. Potissimum nos decent opera quae paupertatem, humilitatem ac fraternitatem clarius manifestant;
nullum enim laborem aliis viliorem reputamus.
4. Ad gratiam laboris nobis ipsis aliisque fructuosiorem reddendam, in varietate navitatis, indolem
communitariam servare curemus, prompti ad nos invicem adiuvandos coniunctim laborantes, et sic etiam in
conversione cordis proficientes.
5. Semper autem in mente teneamus vocationem
nostram apostolicam, ut per quamlibet activitatem testimonium Christi hominibus praebeamus.
78 1. Fratres per totam vitam, in suo quisque officio et munere, culturam spiritualem, doctrinalem et
technicam perficere ac sua propria ingenia colere studeant, ita ut Ordo noster vocationi suae in Ecclesia
continue respondere possit. Quapropter navitas intellectualis, eodem modo ac ceteri labores, ut expressio
168
le proprie forze, tenendo conto delle necessità della
fraternità.
3. Si guardino i frati di fare del lavoro il loro
primo obbiettivo o di porvi un attaccamento disordinato, per non impedire lo spirito di orazione e di devozione, al quale tutte le altre cose temporali devono
servire.
4. Evitino perciò l’eccessiva attività, che tra l’altro ostacola anche la formazione permanente.
77 1. Sono molte le attività, che, in maniera diversa, si addicono a ciascuno di noi, secondo le attitudini
di ognuno e i doni particolari di Dio.
2. Assumiamo quei servizi e ministeri che più
convengono alla vita della nostra fraternità o che sono
richiesti dalle necessità della Chiesa e degli uomini.
3. A noi si addicono in modo tutto particolare le
attività che più chiaramente manifestano la povertà,
l’umiltà e la fraternità; non consideriamo infatti alcun
lavoro meno dignitoso di un altro.
4. Per rendere più fruttuosa per noi e per gli altri
la grazia del lavoro, procuriamo, nella varietà dei servizi, di conservare l’indole comunitaria, pronti ad aiutarci reciprocamente, mentre lavoriamo insieme, progredendo così anche nella conversione del cuore.
5. D’altra parte, non dimentichiamo mai la nostra vocazione apostolica, affinché in ogni nostra attività diamo agli uomini testimonianza di Cristo.
78 1. I frati, ciascuno nel proprio incarico ed ufficio, si impegnino a perfezionare per tutta la vita la cultura spirituale, dottrinale e tecnica, e a coltivare le
proprie doti, così che il nostro Ordine possa sempre
rispondere alla sua vocazione nella Chiesa. Pertanto
l’impegno intellettuale, come ogni altro lavoro, è da
169
CIC 661; 663,1; 673; 675,1s;
Rb 5,2; VI CPO 17.
IV CPO 70; VI CPO 17.
Varie attività
CIC 677,1;
VI CPO 14-15.
IV CPO 18-21.
Rnb 7,1-2; Test 20-21.
Rb 5,2; VI CPO 15.
CIC 607,3; 673; 758.
Specializzazione
nel lavoro
VI CPO 15.
personae in eius vitali motu consideranda est.
2. Labori autem manuum incumbere fratres
prompti sint secundum traditionem primigeniam Ordinis, quatenus caritas fraterna vel oboedientia id
requirit, salvis tamen officiis unicuique propriis.
3. Superiores, quantum fieri potest, discernentes
dona ac facultates singulorum fratrum et utilitates
fraternitatis atque Ecclesiae, opportunitatem eis
praebeant in specificis materiis peritiae sibi acquirendae, et adiumenta et tempus ad hoc libenter provideant.
4. Curent etiam superiores, pro bono Ecclesiae,
Ordinis, ipsorumque fratrum, in officiis ac muneribus
assignandis, ad eorum aptitudinem et peritiam attendere, neque eos a laboribus, in quibus periti sint, facile retrahant.
79 1. Liceat fratribus apud extraneos quoque laborare, prout zelus animarum ac studium sublevandi
nostras aliorumque necessitates postulent, secundum
diversas provinciarum condiciones et iuxta normas a
ministro provinciali de consensu definitorii aut a
Conferentia superiorum maiorum necnon ab Episcopo dioecesano datas.
2. Hoc semper firmum sit, ut fratres extra operantes tam inter se quam cum aliis fratribus in unione
vivant.
3. Omnibus vero testimonium evangelicum exhibeant et caritatem Christi praesentem reddant, inopibus praebeant auxilium, quin unquam se imprudenter
implicent negotiis statui nostro haud congruentibus.
80
170
1. Quidquid fratres in mercedem pro labore
considerarsi come espressione della personalità di ciascuno nel suo sviluppo vitale.
2. Secondo la primitiva tradizione dell’Ordine, i
frati siano disposti al lavoro manuale, qualora la carità
o l’obbedienza lo richiedano, nel rispetto dei compiti
propri di ciascuno.
3. I superiori, tenendo presenti i doni e le doti
dei singoli frati, l’utilità della fraternità e della Chiesa,
offrano loro l’opportunità, per quanto è possibile, di
conseguire specializzazioni in settori particolari, fornendo volentieri tempo e mezzi a questo scopo.
4. Nell’assegnare gli uffici e gli incarichi, per il
bene della Chiesa, dell’Ordine e dei frati stessi, i superiori tengano presenti le attitudini e le competenze dei
singoli e non li distolgano facilmente dalle attività
nelle quali sono esperti.
CIC 578;
VI CPO 15-16.
CIC 661.
VI CPO 19.
79 1. Secondo le diverse condizioni delle province
e in conformità alle norme date dal ministro provinciale con il consenso del definitorio o dalla Conferenza dei superiori maggiori nonché dal Vescovo diocesano, i frati possono lavorare anche presso gli estranei
all’Ordine, se lo richiede lo zelo delle anime e il desiderio di venire incontro alle necessità nostre e degli
altri.
2. Resti sempre fermo che i frati che lavorano
fuori devono vivere in comunione sia tra di loro che
con gli altri frati.
3. Offrano poi a tutti la testimonianza evangelica e rendano visibile la carità di Cristo, soccorrano i
bisognosi senza mai coinvolgersi imprudentemente in
attività non conformi al nostro stato.
Lavoro presso estranei
1. Tutto ciò che i frati ricevono in compenso del
Retribuzione del lavoro
80
171
LG 31; PO 8;
I CPO I,4; VI CPO 18.
CIC 285-287; 289; 1392;
Rnb 7,1-2; VI CPO 25.
recipiunt ad fraternitatem pertinet, ac proinde semper
integre superiori tradendum est. Labor autem fratrum
non ex mera pro illo retributione accepta aestimetur.
2. Fratres autem ne se dedant activitatibus quae
cupiditatem lucri vel vanam personae gloriam contra
spiritum paupertatis et humilitatis excitant.
3. Immo semper parati sint ad laborandum
etiam sine mercede, quoties caritas hoc postulet aut
suadeat.
81 1. Recreatione congrua, ad consortium fraternum fovendum et vires reficiendas, fratres cotidie
fruantur, atque omnibus concedatur aliquod temporis
spatium pro se ipsis.
2. Iuxta consuetudines aut possibilitates regionum, recreationes speciales et quoddam tempus feriarum dentur; quae recreationes et vacationes fiant
modo statui nostro fratrum minorum consentaneo.
82 1. Apostolus Paulus admonet: "Dum tempus
habemus, operemur bonum ad omnes."
2. Scientes igitur salutem nostram ex opportunis
temporibus pendere, quae numquam revertuntur, et
homines atque communitates nonnisi decursu temporis incrementum capere, vigilanter respondeamus Deo
sic per tempus nobis occurrenti.
3. Ne tempus opportunum praetergrediamur aut
inutiliter consumamus, activitates et opera nostra
respondeant condicionibus temporis praesentis, cum
sapienti futurorum praevisione et planificatione, nec
praetermissis hodiernis adiumentis technicis.
4. Tempus liberum in convenientes occupationes
172
lavoro prestato appartiene alla fraternità e deve essere
pertanto consegnato integralmente al superiore. Ma il
lavoro dei frati non sia valutato soltanto dalla retribuzione ottenuta.
2. I frati non si dedichino ad attività che suscitano bramosia di guadagno o vanagloria personale,
contrarie allo spirito di povertà e di umiltà.
3. Anzi, siano sempre disposti a lavorare anche
gratuitamente tutte le volte che la carità lo richieda o
lo consigli.
81 1. I frati godano ogni giorno di una conveniente
ricreazione per favorire la convivenza fraterna e per
ritemprare le forze; e a tutti sia concesso un po’ di
tempo libero da dedicare a se stessi.
2. Secondo le consuetudini e le possibilità locali, si diano ai frati ricreazioni particolari e un certo
tempo di ferie; tali periodi di riposo e vacanze si svolgano in modo conveniente alla nostra condizione di
frati minori.
82 1. L’apostolo Paolo ammonisce: “Finché abbiamo tempo, operiamo il bene verso tutti”.
2. Sapendo perciò che la nostra salvezza dipende da occasioni favorevoli che non tornano più, e che
gli uomini e le comunità non progrediscono che con il
passare del tempo, corrispondiamo con spirito vigile a
Dio che ci viene incontro con il tempo.
3. Per non perdere questo tempo favorevole o
usarlo in modo inutile, le nostre attività e i nostri
impegni rispondano alle condizioni del tempo in cui
viviamo, con saggia previsione e programmmazione
del futuro, servendoci anche degli strumenti tecnici
moderni.
4. Impieghiamo in convenienti occupazioni in-
173
CIC 668,3; VI CPO 15.
Test 21.
Test 22.
Ricreazioni e ferie
GS 54; 61; 67; PO 8; ES II,26;
2Cel 125-129; 178; 211.
Valore del tempo
Gal 6,10.
CIC 600.
GS 5; PC 2d;
CIC 677,1.
mentis et corporis impendamus; pretiosum autem
nobis fiet praesertim si per varia media idonea in dies
melius modos cogitandi et sentiendi hominum nostri
temporis cognoscamus, ut sic per laborem nostrum ad
christianam animationem mundi efficacius cooperemur.
174
tellettuali e fisiche il nostro tempo libero, che si rivelerà in modo particolare prezioso se con l’uso di mezzi appropriati riusciremo gradualmente a conoscere
meglio il modo di pensare e di sentire della gente del
nostro tempo. Così con il nostro lavoro collaboreremo
più efficacemente all’animazione cristiana del mondo.
175
CAPUT VI
DE VITA NOSTRA IN FRATERNITATE
83 1. Iesus Christus, primogenitus in multis fratribus, e genere humano veram fraternitatem efformat.
2. Praesens est uti vinculum unitatis in medio
eorum qui in eius nomine congregantur.
3. Ecclesia, utpote communitas omnium credentium, favet institutis quorum sodales in communione
vitae et caritatis commercium fraternum instaurant.
4. Ita non solum dignitas humana filiorum Dei
in libertate evolvitur, sed etiam virtus apostolica
augetur.
5. Sanctus Franciscus, Deo inspirante, originem
dedit formae vitae evangelicae, quam fraternitatem
vocavit, iuxta exemplum vitae Christi eiusque discipulorum.
6. Ideo nos hanc formam profitentes, vere constituimur Ordo fratrum.
7. Inde uniti fide in Deum Patrem nostrum, nutriti ex mensa tam verbi divini quam Eucharistiae,
diligimus inter nos, ut mundus nos Christi discipulos
agnoscere possit.
ARTICULUS I
De vita fraterna colenda
84 1. Nos, tanquam fratres a Domino invicem dati
ac diversis donis praediti, alii alios grato animo
176
CAPITOLO VI
LA NOSTRA VITA IN FRATERNITÀ
83 1. Gesù Cristo, primogenito tra molti fratelli, fa
del genere umano una vera fraternità.
2. È presente come vincolo di unità in mezzo a
coloro che si riuniscono nel suo nome.
3. La Chiesa, come comunità di tutti i credenti,
favorisce quegli istituti i cui membri formano una
convivenza fraterna in comunione di vita e di carità.
4. Così non solo la dignità umana dei figli di
Dio progredisce nella libertà, ma si accresce anche
l’efficacia apostolica.
5. San Francesco, ispirato da Dio, diede origine
ad una forma di vita evangelica, che chiamò fraternità, sull’esempio della vita di Cristo e dei suoi discepoli.
6. Perciò noi, professando questa forma di vita,
costituiamo veramente un Ordine di fratelli.
7. Pertanto uniti dalla fede in Dio Padre nostro,
nutriti alla mensa della divina parola e dell’Eucaristia,
ci amiamo vicendevolmente, perché il mondo possa
riconoscere in noi i discepoli di Cristo.
Un Ordine di fratelli
Rm 8,29; Col 1,18; LG 9; 28;
GS 24; 32; PC 1; 15;
V CPO 15-28.
Mt 18,20.
CIC 574-575.
LG 43; 46; PC 15.
Rnb 1,1; 6,3; Rb 1,1; 6,7-9;
Test 14;
I CPO II,11; IV CPO 14; 31.
Gv 3,13-23; 4,11; 13,34-35;
Rm 13,8; 2Gv 5;
PC 15; PO 8; GS 24.
ARTICOLO I
L’impegno alla vita fraterna
84 1. Come fratelli dati gli uni agli altri dal Signore
e dotati di doni diversi, accogliamoci a vicenda con
177
Fratelli in tutto
Mt 18,20; Gv 13,34;
suscipiamus. Idcirco, ubicumque moramur, in Iesu
nomine congregati, cor unum et anima una simus, ad
maiorem semper perfectionem progredi contendentes
et, ut veri discipuli Christi, nos mutuo ex corde diligamus, alter alterius onera defectusque portantes, et
in divino amore fraternaque caritate nos sine ulla
intermissione exercentes, nobis invicem et omnibus
virtutis exemplum praebere studentes atque propriis
passionibus pravisque inclinationibus vim inferentes.
2. Colamus mutuum colloquium, experientias
inter nos cum confidentia communicantes et necessitates manifestantes. Porro spiritus fraternae comprehensionis et sincerae aestimationis pervadat
omnes. Peculiaris mens intendatur ad Capitulum
locale, quod privilegiatum est instrumentum ad provehendum et significandum incrementum et indolem
vitae nostrae in communione fraterna. In eo bene
exprimitur oboedientia caritativa, utpote nota nostrae
fraternitatis propria, qua fratres sibi invicem serviunt,
creativitas omnium fovetur et dona personalia in
bonum omnium redundant.
3. Ratione eiusdem vocationis fratres aequales
sunt. Quapropter, secundum Regulam, Testamentum
ac primigeniam capuccinorum consuetudinem, omnes
sine distinctione vocemur fratres.
4. Praecedentia ad servitium fraternitatis necessaria provenit ex muneribus et officiis quae actu exercentur.
5. Porro, in ambitu Ordinis, provinciae et fraternitatis localis, omnia officia et servitia cunctis fratribus pervia sint oportet, attentis tamen iis actibus
qui ordinem sacrum requirunt.
6. Omnes secundum dona sibi data inter se
adiuvent, etiam in servitiis quae in domibus nostris
178
animo riconoscente. Perciò, dovunque viviamo, riuniti nel nome di Gesù, siamo un cuor solo e un’anima
sola, nello sforzo costante verso una maggiore perfezione. Come veri discepoli di Cristo, amiamoci vicendevolmente con tutto il cuore, portando i difetti e i
pesi gli uni degli altri, esercitandoci incessantemente
nell’amore di Dio e nella carità fraterna, procurando
di essere esempio di virtù fra noi e per tutti, e facendo
violenza alle nostre passioni e cattive inclinazioni.
2. Coltiviamo il dialogo fra di noi, comunicandoci con confidenza le nostre esperienze e manifestandoci le nostre necessità. Inoltre ci pervada tutti lo
spirito di comprensione fraterna e di stima sincera.
Particolare impegno si abbia per il Capitolo locale,
che è strumento privilegiato per promuovere e manifestare la crescita e l’indole della nostra vita nella
comunione fraterna. In esso bene si esprime l’obbedienza caritativa, che caratterizza la nostra fraternità.
Grazie ad essa i frati sono a servizio l’uno dell’altro,
si stimola la creatività di tutti e i doni di ciascuno sono
a vantaggio di tutti.
3. A motivo della stessa vocazione i frati sono
tutti uguali. Perciò secondo la Regola, il Testamento e
la primitiva consuetudine dei cappuccini, chiamiamoci tutti, senza distinzione, fratelli.
4. La precedenza, necessaria per il servizio della
fraternità, dipende dai compiti ed uffici che attualmente si esercitano.
5. Pertanto, nell’ambito dell’Ordine, della provincia e della fraternità locale, tutti gli uffici e i servizi devono essere accessibili a tutti i frati, tenuto conto
tuttavia degli atti che richiedono l’ordine sacro.
6. Tutti, secondo i doni dati a ciascuno, si aiutino vicendevolmente anche nei servizi che si devono
179
Rm 12,6.10; 13,8; Gal 6,2;
Ef 4,2; Eb 4,32; 1Pt 1,22;
1Gv 3,13.23; 2 Gv 5;
PC 15; ES II,25;
Rnb 18,1; Test 14; 2Lf 43;
Lmin 17; 1Cel 24; 27-28;
IV CPO 15ss; 22; 33;
V CPO 23; 25ss.
Rm 12,13;
Rnb 4,4; 6,2; 10,1; 11,6.9; 14,6;
Rb 6,8; 3,10-12;
Adm 12; 14; 15; 18;
2Lf 43; Lmin 17;
1Cel 30; 39; 2Cel 180; LM 3,7.
CIC 208; 578;
Rnb 6,3; 22,33; Test;
I CPO II,1; V CPO 20; 99.
Rnb 4; 6,3-4.
CIC 129,1; 274,1;
Rb 7,2; V CPO 99.
1Pt 4,10;
I CPO II,2; V CPO 23;
VI CPO 16.
cotidie praestanda sunt.
85 1. Curemus ut aetatis diversitas in fraternitatibus nostris ad concordiam animorum et mutuum complementum ferat.
2. Caritativae sollicitudinis et gratitudinis signa
erga fratres aetate provectos manifestentur.
3. Iuvenes in aequa aestimatione fratres grandioris aetatis habeant et experientia eorum libenter
utantur.
4. Seniores autem novas sanasque vitae et
actuositatis formas probent, et utrique divitias cuique
proprias inter se communicent.
86 1. Aegrotante aliquo fratre, superior illico
omnia corporis et animae necessaria cum fraterna
caritate provideat, iuxta exemplum et monitum sancti
Francisci, et infirmum curae alicuius fratris idonei
necnon, si casus ferat, medici committat.
2. Valetudinarium sit in convenienti parte domus, etiam extra clausuram situm.
3. In provinciis, ubi utile esse videtur, valetudinarium provinciale constituatur.
4. Quilibet frater, considerans personam Christi
patientis in infirmo abscondi, recogitet quid in casu
infirmitatis sibi factum velit, necnon memoria recolat
quae sanctus Franciscus scripsit in Regula: nullam
matrem adeo teneram et in filium suum propensam
esse, qualem in fratrem suum spiritualem quemlibet
nostrum esse oportet.
5. Unusquisque ergo satagat fratri suo infirmitate laboranti curam adhibere, eum libenter visitare et
fraterne consolari.
6. Superior frequenter aegrotos fraterne visitet
180
svolgere quotidianamente nelle nostre case.
85 1. Si abbia cura che nelle nostre fraternità la differenza di età aiuti la concordia degli animi e la mutua
integrazione.
2. Ai frati anziani si manifestino segni di una
carità premurosa e riconoscente.
3. I giovani abbiano nella dovuta stima i frati di
età più matura e si giovino volentieri della loro esperienza.
4. Gli anziani, da parte loro, accolgano le nuove
e sane forme di vita e di attività; e gli uni e gli altri si
comunichino le proprie ricchezze.
86 1. Se un frate si ammala, il superiore provveda
subito con fraterna carità tutte le cose necessarie al
corpo e all’anima, secondo l’esempio e l’ammonizione di san Francesco, e affidi l’infermo alle cure di un
frate idoneo e, se il caso lo richiede, anche del medico.
2. L’infermeria sia situata in una parte conveniente della casa, anche fuori clausura.
3. Nelle province, quando si ritiene utile, si
abbia una infermeria provinciale.
4. Ogni frate, considerando che nell’infermo è
presente la persona di Cristo sofferente, rifletta che
cosa vorrebbe che gli si facesse in caso di infermità, e
ricordi pure ciò che san Francesco scrisse nella Regola, che cioè nessuna madre è così tenera e premurosa verso il proprio figlio, quanto ciascuno di noi deve
esserlo verso il suo fratello spirituale.
5. Ciascuno s’impegni dunque ad aver cura del
fratello infermo, a visitarlo volentieri e a confortarlo
fraternamente.
6. Il superiore visiti spesso e fraternamente i
181
Le differenze di età
PO 8;
I CPO II,6.
Assistenza
ai frati infermi
PO 5; 6;
Rnb 8; 10; Rb 6,9; Adm 24;
2Cel 175; SP 42; 90;
VI CPO 29.
Mt 7,12; 25,45; Lc 6, 31;
Rnb 9,11; Rb 6,8.
Rnb 10,1s.
CIC 619; 1001; 1003, 2; 1004,1s;
nec praetermittat animum aegrotantis per se vel per
alium spiritualiter erigere et eum, si periculoso morbo
laborare noverit, prudenter de gravitate condicionis
certiorem reddere et ad sacramenta disponere.
87 1. Aegrotantes fratres recordentur statum nostrum fratrum minorum.
2. Sui ipsorum curam medico sibique inservientibus relinquant, ne cum animae suae nocumento
sanctam violent paupertatem, sed de omnibus gratias
referant Creatori.
3. Meminerint se aerumnis morbi et infirmitatis
libere acceptis invitari, secundum vocationem suam,
ad pleniorem conformitatem cum Christo patienti,
cuius aliquam in semetipsis dolorum particulam, pio
corde, experiri curent; Franciscum imitentur, qui Dominum laudabat propter sustinentes pace animi infirmitates aerumnasque, secundum eius sanctissimam
voluntatem. Meminerint etiam se, adimplendo in
carne sua ea, quae desunt passionum Christi redemptoris, ad populi Dei salutem necnon ad totius mundi
evangelizationem conferre, et vitam fraternam roborare posse.
88 1. Superiores vitam communem constanter
foveant.
2. In constituendis fraternitatibus, sive in domibus nostris sive in habitationibus conductis, rationem
habeant indolis personalis fratrum et necessitatum
vitae atque apostolatus, laborem consociatum sic promoventes.
3. Ad domos vel habitationes communicationi
faventes, accessus externorum prudentia et discretio-
182
malati, e non trascuri di sollevare spiritualmente l’animo dell’infermo, personalmente o per mezzo di altri
e, se lo vedrà colpito da grave malattia, lo avverta con
prudenza della sua condizione e lo disponga a ricevere i sacramenti.
87 1. I frati infermi si ricordino della nostra condizione di frati minori.
2. Lascino la cura di se stessi al medico e a coloro che li assistono, per non violare la santa povertà
con danno della propria anima, ma di tutto ringrazino
il Signore.
3. Ricordino che essi, mediante le tribolazioni
della malattia e dell’infermità liberamente accettate,
sono invitati, secondo la loro vocazione, ad una più
completa conformità con Cristo sofferente, e procurino di sperimentare, con pio sentimento, in se stessi
una piccola parte dei suoi dolori. Imitino Francesco,
che lodava il Signore per coloro che sostengono in
pace le infermità e le tribolazioni, secondo la sua santissima volontà. Ricordino anche che essi, completando nella loro carne ciò che manca alla passione di
Cristo redentore, possono contribuire alla salvezza del
popolo di Dio, all’evangelizzazione di tutto il mondo
e a rafforzare la vita fraterna.
88 1. I superiori promuovano costantemente la vita
comune.
2. Nel costituire le fraternità, nelle case nostre
come nelle abitazioni in affitto, tengano presenti l’indole personale dei frati e le necessità della vita e dell’apostolato, promuovendo così il lavoro in comune.
3. Pur essendo favorevoli a che le nostre case o
abitazioni siano accessibili, tuttavia l’ingresso degli
estranei sia regolato con prudenza e discrezione in
183
EsC 5.
I frati infermi
LG 11; 41; AG 38; AA 16;
Rnb 10,3-4.
Ef 5,20; 1Ts 5,18;
Rnb 10,3-4; VI CPO 2.
Rm 8,29; Fil 3,10; Col 1,24;
Rnb 10,3; 23,7; Adm 5,8;
SP 91; 2Cel 213.
Vita fraterna e clausura
PC 15; PO 17;
CIC 619.
CIC 667,1.
ne ita temperetur, ut aura intimitati, orationi et studio
congruens protegatur.
4. Ad vitam religiosam tuendam in domibus
nostris servetur clausura, seu ambitus solis fratribus
reservatus.
5. Ubi autem propter peculiaria adiuncta clausura servari nequit, superior maior, de consensu sui
Consilii, providebit normis ad circumstantias locales
adaptatis.
6. Superioris maioris est clausurae fines accurate praescribere aut legitimis de causis mutare, et
eam ad tempus auferre.
7. In casibus urgentibus et per modum actus,
superior localis potest ab ea dispensare.
8. Ad fovendam quietem orationi et studio requisitam, ii, qui ad domos nostras accedunt, ordinarie
recipiantur in collocutoriis, quae iuxta regulas simplicitatis, prudentiae et hospitalitatis sint disposita.
89 1. Fraternitates autem nostrae ne intra domus
parietes coarctent caritatem suam, sed potius evangelica sollicitudine necessitatibus hominum pateant,
iuxta indolem specialem uniuscuiusque domus.
2. In fraternitati admitti possunt laici qui velint
vitam nostram intimius participare, sive quoad orationem, sive quoad commercium fraternum et apostolatum.
3. Si agitur de participatione temporanea,
habeatur consensus Capituli localis; si vero de participatione protracta, insuper consensus superioris
maioris requiritur.
4. Superior maior, consentiente Consilio, admittere potest laicos ut familiares perpetuo Deo dicatos,
184
modo da conservare l’atmosfera propizia all’intimità,
alla preghiera e allo studio.
4. Per salvaguardare la vita religiosa, nelle nostre case si osservi la clausura o un ambito riservato
solo ai frati.
5. Dove poi per circostanze particolari non si
può osservare la clausura, il superiore maggiore con il
consenso del Consiglio provvederà con norme adatte
alle situazioni locali.
6. Spetta al superiore maggiore definire accuratamente o, per legittimi motivi, mutare i limiti della
clausura e sospenderla provvisoriamente.
7. In casi urgenti e ad modum actus il superiore
locale può dispensare da essa.
8. Per favorire la quiete richiesta per la preghiera e lo studio, coloro che vengono alle nostre case
ordinariamente siano ricevuti nei parlatori; e questi
siano disposti secondo le regole della semplicità, della
prudenza e dell’ospitalità.
89 1. Tuttavia le nostre fraternità non limitino la
loro carità solo tra le pareti domestiche, ma si aprano
piuttosto con sollecitudine evangelica alle necessità
della gente, secondo la finalità particolare di ciascuna
casa.
2. Possono essere ammessi nella fraternità i laici
che desiderano partecipare più strettamente alla nostra
vita sia nella preghiera che nella convivenza fraterna
e nell’apostolato.
3. Se si tratta di una partecipazione temporanea
si abbia il consenso del Capitolo locale; se invece si
tratta di una partecipazione protratta nel tempo, è
richiesto anche il consenso del superiore maggiore.
4. Il superiore maggiore, con il consenso del
Consiglio, può ammettere tra noi dei laici in qualità di
185
Cer 2.
Accoglienza
nelle nostre case
CIC 231,2; 1286;
Rnb 7,13s;
I CPO II,15.
praevia conventione peracta de mutuis iuribus et
obligationibus.
90 1. Fraternitas ipsa communi reflexione sub ductu superioris usui mediorum communicationis socialis invigilet, ita ut simul protegantur paupertas, vita
orationis, communio fraterna et labor, et ea bono et
operositati omnium inserviant.
2. In eorum usu moderamen et criterium maturum selectionis adhibeantur; ea autem, quae fidei et
moribus et vitae religiosae infensa sunt, studiose evitentur.
3. Fratres, praesertim superiores, curent ut gesta maioris momenti, tam in fraternitatibus quam in
provinciis et in toto Ordine, mediis aptis nota fiant.
91 1. Fratres, antequam e domo religiosa exeant,
petant superioris licentiam more in provincia usitato.
2. Ad itinera autem suscipienda quod attinet,
quilibet frater, antequam licentiam petat, in conscientia sua rationes perpendat sub lumine status paupertatis, vitae spiritualis et fraternae, necnon testimonii
populo praebendi.
3. Superiores prudentiam adhibeant in dandis
licentiis ad itinera facienda. Ministri generalis est de
consensu definitorii, dare normas de licentiis ad itinera pro toto Ordine, ministri autem provincialis, de
consensu definitorii, pro sua provincia.
4. Quod attinet ad diuturnam commorationem
extra domum fraternitatis, serventur normae iuris
universalis.
5. Fratres in usu mediorum locomotionis memo-
186
familiari oblati perpetui. Prima, però, è necessario stipulare una convenzione sui reciproci diritti e doveri.
90 1. La fraternità stessa, attraverso la riflessione
comunitaria sotto la guida del superiore, vigili sull’uso dei mezzi di comunicazione sociale, così che vengano allo stesso tempo protette la povertà, la vita di
preghiera, la comunione fraterna e il lavoro, e tali
mezzi servano al bene e all’attività di tutti.
2. Nel loro uso si abbia moderazione e maturità
di giudizio nella scelta. Si eviti accuratamente tutto
ciò che è in contrasto con la fede, con la morale e con
la vita religiosa.
3. I frati, specialmente i superiori, provvedano a
far conoscere, con mezzi adatti, ciò che di importante
avviene nelle fraternità, nelle province e in tutto
l’Ordine.
Mezzi di
comunicazione
sociale
91 1. I frati prima di uscire di casa chiedano il permesso del superiore, secondo l’uso della provincia.
2. Per quanto riguarda i viaggi, ogni frate, prima
di chiedere il permesso, esamini nella sua coscienza le
motivazioni alla luce dello stato di povertà, della vita
spirituale e fraterna ed anche della testimonianza che
si deve dare alla gente.
3. I superiori usino prudenza nel concedere i
permessi di fare viaggi. Spetta al ministro generale,
con il consenso del definitorio, fissare le norme riguardanti i permessi di viaggio per tutto l’Ordine; al
ministro provinciale, con il consenso del definitorio,
per quanto riguarda la propria provincia.
4. Per un prolungato soggiorno fuori della casa
della fraternità, si osservino le norme del diritto comune.
5. Nell’uso dei mezzi di trasporto i frati si ricor-
Viaggi
187
IM 9; 14; 16;
CIC 666.
CIC 629; 665,1.
CIC 665,1.
Rnb 15,2; Rb 3,10-14.
res sint status nostrae paupertatis et humilitatis.
6. Iudicium de opportunitate habendi vehicula
ad ministerium et officium et ad servitium fraternitatis utilia necnon de eorum usu ad ministrum provincialem, audito definitorio, pertinet.
92 1. Fraterna caritate et laeto animo accipiantur
omnes fratres qui ad nos veniunt.
2. Ubi fieri possit, fratres itinerantes libenter ad
domos Ordinis accedant, saltem pernoctandi causa.
3. Litteras oboedientiales superiori sua sponte
exhibeant atque vitam fraternitatis participent, sese
loci usus conformando.
4. Convenit autem ut, quoad fieri poterit, adventum suum superiori tempestive nuntient.
5. Fratres qui in alias provincias formationis
causa vel ex aliis rationibus mittuntur, a superioribus
et fraternitatibus localibus veluti propria membra
acceptentur; ipsi autem fraternitati plene sese inserant, attentis praescriptis n. 113,5 Constitutionum.
6. Quodsi fratres studiorum causa diutius in
alienae provinciae domo degunt, superiores maiores
quorum interest fraterne componant quae pro expensis vitae solvenda sunt.
93 1. Fratres qui, in adiunctis particularibus, cum
benedictione oboedientiae, extra domum vitam degere debent, cum sint membra illius fraternitatis cui adscripti sunt, eius bonis sicut ceteri fruantur.
2. Qui cum fraternitate coniunctos semper se
sentiant et vicissim ad Ordinis incrementum spirituale ac sustentationem materialem conferre ne omittant.
3. Ut veri in sancto Francisco fratres, domos
188
dino del nostro stato di povertà e di umiltà.
6. Spetta al ministro provinciale, udito il definitorio, il giudizio sull’opportunità di avere delle auto
per l’apostolato, l’ufficio e il servizio della fraternità,
e sul modo di usarle.
92 1. Siano accolti con fraterna carità e con animo
lieto tutti i frati che vengono da noi.
2. I frati che sono in viaggio, quando è possibile, si rechino volentieri nelle case dell’Ordine, almeno
per passarvi la notte.
3. Mostrino spontaneamente al superiore le lettere obbedienziali e partecipino alla vita della fraternità conformandosi agli usi del luogo.
4. È conveniente inoltre, per quanto possibile,
che preavvisino per tempo il superiore del loro arrivo.
5. I frati, che sono mandati in altre province per
la formazione o per altre ragioni, siano accolti dai
superiori e dalle fraternità locali come loro membri e
si inseriscano in tutto nella fraternità, tenute presenti
le norme del n. 113,5 delle Costituzioni.
6. Se i frati, per motivo di studio, dimorano piuttosto a lungo in una casa di altra provincia, i rispettivi
superiori maggiori si accordino fraternamente sul contributo per le spese.
Accoglienza dei frati
93 1. I frati che in particolari circostanze, con la
benedizione dell’obbedienza, devono vivere fuori
della casa, essendo membri della fraternità alla quale
sono stati assegnati, ne godano i benefici come gli
altri.
2. Si sentano sempre uniti alla fraternità e, a loro
volta, non tralascino di contribuire all’incremento spirituale e al sostentamento economico dell’Ordine.
3. Come veri fratelli in san Francesco, frequen-
Frati fuori delle case
189
Rnb 7,16; Rb 6,7-8;
1Cel 38.
CIC 103;
I CPO II,7s; II CPO 35.
nostras adeant, et ad tempus in eis commorari ament,
praesertim spiritualis recollectionis causa.
4. Ibi cum caritate recipiantur, eisque animae et
corpori necessaria adiumenta praebeantur.
5. Superiores provinciales et locales fraterna
sollicitudine eos curent, saepiusque visitent et confortent.
6. Commendatur etiam, imprimis superioribus
maioribus, ut aequitatem et evangelicam caritatem
erga fratres ad saeculum redeuntes servent.
94 1. Coetuum religiosorum varietas, quae a consilio Dei ad bonum Ecclesiae succrevit, etiam in una
eademque spirituali familia franciscana ita floret, ut
charisma Fundatoris per multos fratres et sorores,
Ordinis quoque Saecularis, virtutem suam diffundat
atque exerceat.
2. Fraterna igitur eiusdem spiritus communione
vivamus atque libenter mutua cooperatione promoveamus studia et communia incepta de vita et actuositate franciscana.
3. Specialis necessitudo a nobis colenda est
erga sorores nostras, quae vitam contemplativam profitentes cotidie laudis sacrificium offerunt, Deo adhaerere in solitudine ac silentio satagunt, atque Ecclesiam arcana fecunditate apostolica dilatant.
Quando agitur de consociatione alicuius monasterii
Clarissarum Capuccinarum ad normam cc. 614-615,
minister generalis cum suo definitorio collegialiter
iudicabit de hac quaestione audito superiore maiore.
Erga monasterium consociatum superior maior vera
potestate Constitutionibus earundem sororum determinata gaudet. Similiter fraterno affectu unimur illis
religiosis institutis quae Ordini nostro spiritualiter
coniuncta sunt.
190
tino le nostre case e amino intrattenervisi per qualche
tempo, specialmente per il ritiro spirituale.
4. E vi siano ricevuti con carità e si offrano loro
gli aiuti necessari materiali e spirituali.
5. I superiori provinciali e locali ne abbiano sollecita cura e li visitino il più spesso possibile e li
confortino.
6. Si raccomanda pure, specialmente ai superiori maggiori, di salvaguardare l’equità e la carità evangelica verso i frati che abbandonano la vita religiosa.
94 1. La varietà degli istituti religiosi che, per disegno divino, è andata crescendo per il bene della Chiesa, fiorisce anche nella stessa ed unica spirituale famiglia francescana, così che il carisma del Fondatore si
diffonde ed esercita la sua efficacia per mezzo di tanti
fratelli e sorelle, anche dell’Ordine Secolare.
2.Viviamo dunque nella fraterna comunione
dello stesso spirito e promuoviamo volentieri in reciproca collaborazione gli studi e le iniziative comuni di
vita e di attività francescana.
3. Un particolare legame dobbiamo averlo verso le nostre sorelle che, nella vita contemplativa, offrono quotidianamente il sacrificio della lode, cercano
nella solitudine e nel silenzio l’unione con Dio e dilatano la Chiesa con segreta fecondità apostolica.
Quando si tratta di associare qualche monastero di
Clarisse Cappuccine a norma dei cc. 614-615, il ministro generale giudicherà il problema collegialmente
con il suo definitorio, dopo aver inteso il superiore
maggiore. Nei confronti del monastero associato il
superiore maggiore gode di vera potestà determinata
dalle Costituzioni delle stesse monache. Da fraterno
affetto siamo legati anche a quegli istituti religiosi che
sono uniti spiritualmente al nostro Ordine.
191
Rb 6,7.
Rnb 4,2; Rb 10,1.
CIC 702,1s; 686,3; 1350,1s.
Comunione
con tutti i francescani
LG 43; PC 1;
IV CPO 17; 33.
Ef 4,3;
CIC 580; 614; 677,2; 680.
Fv 2.
4. Erga parentes, necnon propinquos, benefactores et adiutores, aliosque qui ad nostram familiam
spiritualem pertinent, officia pietatis ac familiaritatis
rite adimpleamus, eosque in precibus quoque communibus Deo commendemus.
95 1. Item in ambitu familiae franciscanae peculiarem locum obtinet Fraternitas seu Ordo Franciscanus
Saecularis, qui genuinum eius spiritum et participat et
promovet et necessarius ad plenitudinem charismatis
franciscani aestimandus est.
2. In eo fratres et sorores, a Spirito Sancto impulsi, adurgentur ad caritatis perfectionem in suo saeculari statu attingendam per professionem vivendi
Evangelium instar sancti Francisci.
3. Ordo Franciscanus Saecularis origine, historia et communione vitae Ordini nostro coniunctus et
eius curae a Sancta Sede commissus est.
4. Unde fratribus cordi sit sodalibus Ordinis
Saecularis sensum vere fraternum praebere, eorum
exemplo fidelitatem erga vitam evangelicam nutrire et
ipsum Ordinem efficaciter fovere cum apud clericos
saeculares tum apud laicos.
5. Superiores nostri potestatem habent erigendi
fraternitates Ordinis Franciscani Saecularis in omnibus domibus nostris et etiam alibi, servatis de iure
servandis. Invigilent ut vera reciprocitas vitalis inter
fraternitates Ordinis nostri et sodalitates Ordinis Saecularis foveatur.
6. Curent superiores ut, viribus unitis et coordinatis cum aliis Familiis franciscanis, Fraternitati
Saeculari prestetur, ad normam legislationis eius propriae et iuris universalis, continua et diligens assi-
192
4. Adempiamo, come è giusto, i nostri doveri di
pietà e di familiarità verso i nostri genitori, parenti,
benefattori, collaboratori e verso tutti quelli che appartengono alla nostra famiglia spirituale; raccomandiamoli a Dio nelle nostre preghiere, anche comunitarie.
95 1. Nell’ambito della Famiglia francescana, un
posto particolare occupa la Fraternità o Ordine
Francescano Secolare, che ne condivide e ne promuove il genuino spirito e che deve essere considerato
necessario alla pienezza del carisma francescano.
2. In esso i fratelli e le sorelle, mossi dallo
Spirito Santo, sono spinti a raggiungere la perfezione
della carità nel loro stato di vita laicale, professando
di vivere il Vangelo secondo l’ideale di san Francesco.
3. L’Ordine Francescano Secolare, legato per la
sua origine, storia e comunione di vita al nostro
Ordine, è stato affidato dalla Santa Sede alla nostra
cura.
4. Ai frati stia quindi a cuore manifestare ai
membri dell’Ordine Secolare un senso veramente fraterno, alimentare con il loro esempio la fedeltà alla
vita evangelica e promuovere efficacemente lo stesso
Ordine sia presso il clero secolare che presso i laici.
5. I nostri superiori hanno la facoltà di erigere
fraternità dell’Ordine Francescano Secolare in tutte le
nostre case e anche altrove, osservate le norme del
diritto. Vigilino che sia favorita una vera reciprocità
vitale tra le fraternità del nostro Ordine e quelle dell’Ordine Secolare.
6. I superiori provvedano che, unendo e coordinando le forze con le altre Famiglie francescane, sia
assicurata alla Fraternità Secolare, a norma della propria legislazione e del diritto universale, un’assistenza
193
2Cel 91.
L’OFS
CIC 303; 311; 677,2;
IV CPO 17; 33; V CPO 28; 59.
CIC 312,2; 611.
CIC 275,2; 304,1; 314;
317,1s; 328-329.
stentia spiritualis et pastoralis, praesertim per fratres
idoneos huic ministerio rite deputatos.
7. Fratres vero libenter praestent assistentiam
spiritualem huic Ordini. Memores semper eius condicionis saecularis, ne se immisceant in eius regimen
internum, salvis casibus in iure expressis.
8. Signo corresponsabilitatis tam in nominatione assistentium quam in erectione fraternitatum gubernium respectivae sodalitatis Ordinis Franciscani
Saecularis consulatur.
9. Item promoveantur et spiritualiter adiuventur
omnes consociationes, maxime iuvenum, spiritum
sancti Francisci colentes. Domus nostrae pro omnibus, clericis et laicis, qui Francisci ductu Christi
vestigia sequi volunt, centrum fraternae adunationis
et inspirationis fiant.
96 1. Christus, ipse peregrinus in terris, in novissimo iudicio iis, qui a dextris eius erunt, dicturus est:
"Hospes eram, et collegistis me".
2. Et sanctus Franciscus voluit, ut quicumque
ad domos nostras veniret benigne reciperetur; proinde omnes, praesertim afflictos et aerumnosos, maxima
caritate excipiamus et in necessitatibus eorum adiuvemus.
3. Illi autem, potissimum sacerdotes et religiosi,
quos iuxta locorum adiuncta in ipsam domum accipi
licet, a fraternitate cum omni humanitate tractentur.
194
spirituale e pastorale continua e impegnata, specialmente per mezzo di frati idonei debitamente preparati
a questo ministero.
7. I frati, dal canto loro, offrano volentieri a
quest’Ordine assistenza spirituale. Memori sempre
della sua natura secolare, non si intromettano nel suo
governo interno, eccetto nei casi previsti dal diritto.
8. In segno di corresponsabilità, sia nella nomina degli assistenti che nell’erezione delle fraternità, si
consulti il direttivo delle rispettive fraternità dell’Ordine Francescano Secolare.
9. Similmente si promuovano e si aiutino spiritualmente tutte le associazioni, specialmente quelle
giovanili, che coltivano lo spirito di san Francesco. Le
nostre case diventino centro fraterno di incontro e di
animazione per tutti coloro, chierici e laici, che
vogliono seguire le orme di Cristo sotto la guida di
Francesco.
96 1. Cristo, egli stesso pellegrino sulla terra, nel
giudizio finale, dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Ero forestiero e mi avete ospitato”.
2. Anche san Francesco volle che si ricevesse
con benevolenza chiunque giungesse alle nostre case;
accogliamo perciò tutti, specialmente gli afflitti e gli
sventurati, con la massima carità, aiutandoli nelle loro
necessità.
3. Coloro poi, e particolarmente i sacerdoti e i
religiosi, che, secondo le circostanze, si possono accogliere nella nostra stessa casa, siano trattati dalla
fraternità con ogni cortesia.
195
1Pt 2,21;
Rnb 1,1; 2Lf 13; LfL 3; LCap 51.
Ospitalità
Mt 25,35;
PO 8; Rnb 9,5.
ARTICULUS II
De vita fratrum in mundo
97 1. De mundo creato et redempto maxime gaudens, sanctus Franciscus non solum cum hominibus
sed etiam cum omnibus creaturis se fraterno foedere
iunctum sentiebat, sicut ipse in cantico fratris Solis
miro praeconio celebravit.
2. Huiusmodi contemplatione illuminati, admiremur et protegamus creationis opera, quorum
Christus est principium et finis, quaeque scientificis
investigationibus etiam magis perspicua evadunt,
nosque ducunt ad Patrem in eius sapientia et potentia
adorandum.
3. Magni ergo aestimemus omnia quae hominis
ingenium e rebus creatis deprompsit, praecipue in
operibus culturae et artis, quibus nobis dona Dei
revelatur.
4. Mundum quoque hominum, quem sic Deus
dilexit ut Filium suum unigenitum daret, in mysterio
Christi conspiciamus.
5. Nam, etsi multis peccatis detentus, non parvis
tamen facultatibus praeditus, lapides vivos praebet
qui coaedificantur in habitaculum Dei, quod est
Ecclesia.
98 1. Sanctus Franciscus divina inspiratione agnovit se ad homines in novitate vitae reformandos missum esse.
2. Ideo novam formam vitae evangelicae excitans, ipse cum de mundo iam non esset, in mundo
tamen remansit, atque etiam Fraternitatem suam inter
homines vivere et operari voluit, ad laetum nuntium
196
ARTICOLO II
La vita dei frati nel mondo
97 1. Ricolmo di gioia di fronte al mondo creato e
redento, san Francesco si sentiva unito da vincolo fraterno non solo con gli uomini, ma anche con tutte le
creature, come egli stesso le ha cantate con slancio
mirabile nel cantico di frate Sole.
2. Contemplandole sotto questa luce, ammiriamo e proteggiamo le opere della creazione, delle quali
Cristo è principio e fine; anche perché attraverso l’indagine scientifica si rivelano ancora più meravigliose
e ci conducono ad adorare il Padre nella sua sapienza
e potenza.
3. Abbiamo quindi grande stima di tutto ciò che
l’intelligenza dell’uomo ha saputo trarre dalle cose
create, specialmente nelle opere della cultura e dell’arte, con le quali si rivelano a noi i doni di Dio.
4. Vediamo nel mistero di Cristo anche il mondo
degli uomini, che Dio ha tanto amato da dare il suo
Figlio unigenito.
5. Infatti, pur essendo irretito da tanti peccati,
dotato però di grandi possibilità, il mondo offre le pietre vive per la costruzione di quella dimora di Dio che
è la Chiesa.
98 1. San Francesco per divina ispirazione comprese di essere stato inviato a riformare gli uomini in
novità di vita.
2. Iniziando perciò una nuova forma di vita
evangelica, egli, pur non essendo più del mondo,
rimase tuttavia nel mondo e volle che anche la sua
Fraternità vivesse ed operasse tra gli uomini, per testi-
197
Visione francescana
del mondo
GS 2; 45; 57; 62; PO 17;
Cant 1-9; 2Cel 265; LM 1; 5,9;
V CPO 28; 48ss; 63; 65; 74;
81; 85s; 97s; 100; 102;
VI CPO 3-4.
Ap 1,8; 22,13;
EsL 5; 6; Lore 5; 7; Cant 1-9;
VI CPO 26.
Gv 3,16;
Rnb 23,1-7; 2Lf 1-15.
Ef 2,22; 1Pt 2,5.
Fermento nel mondo
Rm 6,4;
Rnb 9,1; 16,7-9; Rb 27; Fv 1;
LCap 9; 1Cel 89; 103;
LM prol., 2; IV CPO 8.
Gv 17,14;
LG 31; GS 72; AA 4;
Rnb 22,41-55;
1Lf 14-19; 2Lf 56-60.
conversionis evangelicae et opere et sermone testificandum.
3. Quapropter et nos, eius missionis participes
effecti, veluti fermentum evangelicum in medio mundi
ita vivamus, ut homines, videntes vitam nostram fraternam in spiritu beatitudinum compositam, Regnum
Dei iam inter se inchoatum esse percipiant.
4. Sic praesentes in mundo erimus ad serviendum Deo viventi et in caritate, humilitate et franciscana laetitia, pacem et bonum in mundi et Ecclesiae
profectum operabimur.
99 1. Pacem et salutem, secundum sancti Francisci
spiritum, non solum ore annuntiemus, sed et opere
fraterna caritate animato diffundamus.
2. Huiusmodi animo impulsi, eos qui odio, invidia, contentionibus opinionum, classium, stirpium et
populorum separantur, ad pacificam stabilemque convivendi rationem evangelico modo inducere conemur.
3. Ideoque vires in fraternitate nostra latentes
componamus cum illis inceptis et institutis sive regionalibus sive internationalibus quae ad generis humani unitatem, iustitiam universalem et pacem apte contendunt.
100 1. Providentia Patris super omnia confisi, in spe
et franciscano gaudio ambulemus in mundo, ut exinde
coaevorum nostrorum fiducia roboretur.
2. Liberati a vanis sollicitudinibus huius saeculi, et tamquam divinae providentiae cooperatores,
debitores nos sentiamus ut actione nostra pauperum
198
moniare con l’opera e la parola il lieto messaggio della conversione evangelica.
3. Perciò anche noi, resi partecipi della sua missione, viviamo in mezzo al mondo come fermento
evangelico, in modo che gli uomini, vedendo la nostra
vita fraterna vissuta nello spirito delle beatitudini,
riconoscano che il Regno di Dio è già cominciato in
mezzo a loro.
4. Così saremo presenti nel mondo per servire al
Dio vivo e nella carità, nell’umiltà e nella letizia francescana, saremo operatori di pace e di bene per il
mondo e per la Chiesa.
99 1. Secondo lo spirito di san Francesco, annunziamo la pace e la salvezza non solo con le parole, ma
propaghiamole anche con iniziative ispirate dalla
carità fraterna.
2. Mossi da questo spirito, sforziamoci di indurre con stile evangelico ad una convivenza pacifica e
stabile coloro che sono divisi dall’odio, dall’invidia,
dai contrasti ideologici, dalle differenze di classe, di
razza e di nazionalità.
3. Quindi uniamo le forze latenti nella nostra
fraternità con le iniziative e organizzazioni nazionali e
internazionali, che lavorano rettamente per l’unità del
genere umano, per la giustizia universale e per la
pace.
100 1. Confidando soprattutto nella provvidenza del
Padre, camminiamo nel mondo con speranza e letizia
francescana in modo da rafforzare la fiducia dei nostri
contemporanei.
2. Liberi dalle preoccupazioni inutili del tempo
presente e come collaboratori della divina provvidenza, sentiamoci obbligati a venire incontro con la no-
199
Lc 17,21;
LG 31;
CIC 602; 607,1;
Adm 13-16; 18.
Is 52,7; Rm 8,14; Eb 9,14;
Rb 12,4; 1Cel 41;
V CPO 64; 82ss.
Messaggeri
di pace e di salvezza
GS 42; 77s; 82; PC 2c;
Rnb 14,2; Rb 3,13; Test 23;
Lrp 1; BfL 2; 1Cel 26; 29; 36;
I CPO I,9; 17;
V CPO 28; 45; 55; 63-102.
CIC 222,2; 287,1; 364; 528,1;
672; 747,2; 768,2.
VI CPO 26.
Testimoni di speranza
LG 36; GS 1; 27; 32; 93;
Rnb 7,15s; 14; 16,6;
Rb 3,10-14; Plet;
I CPO I,9,17.
Mt 13,22; Lc 8,14;
CIC 222,2; 529,1; 600; 640;
Rnb 7,13-16; 22,15s.
necessitatibus subveniamus et maxime tempore calamitatis publicae omnibus egentibus servitia et bona
fraternitatis praestemus.
3. Etenim, exemplo sancti Francisci, qui magnam miserationem erga pauperes habuit, necnon auctorum capuccinae fraternitatis, qui pestilentia laborantibus adsederunt, oportet ut vivamus prope fratres
egentes praesertim aegrotos, animo affecti ad fraternum servitium praestandum pro eis.
4. Scientes vero providentiam divinam non tantum per eventus et facta manifestari hominibus, sed
etiam per conceptus mentis et ideologias, quae veluti
signa temporum aestimantur, nos ea aperto et fidenti
animo sic conspicere debemus, ut praesentiae Dei in
historia mundi et in societatis evolutione agentis cooperemur.
5. Sic veritatem in caritate facientes, testes erimus spei in Dominum Deum et adiutores hominum
bonae voluntatis, quos ad confitendum Deo Patri omnipotenti et summo bono inducemus.
200
stra azione alle necessità dei poveri e, specialmente in
tempo di calamità pubbliche, mettiamo a disposizione
di tutti i bisognosi i servizi e i beni della fraternità.
3. Infatti, sull’esempio di san Francesco, che
ebbe una grande compassione verso i poveri, e anche
degli iniziatori della fraternità cappuccina, che prestarono assistenza ai colpiti dalla peste, dobbiamo vivere
accanto ai fratelli bisognosi, specialmente i malati,
sempre disposti a prestare loro un servizio fraterno.
4. Consapevoli poi che la divina provvidenza si
manifesta agli uomini non soltanto attraverso avvenimenti e fatti, ma anche attraverso correnti di pensiero
ed ideologie, che sono da ritenere come segni dei
tempi, dobbiamo guardarle con animo aperto e fiducioso così da cooperare alla presenza di Dio che agisce nella storia del mondo e nella evoluzione della
società.
5. Così, facendo la verità nella carità, testimonieremo la speranza nel Signore Dio e saremo di aiuto
agli uomini di buona volontà, che porteremo a riconoscere Dio Padre onnipotente e sommo bene.
201
V CPO 29-40; VI CPO 9.
GS 4; 11.
Ef 4,15;
Rnb 17,6;11;17-18; 23,1;
LCap 1; 15; Fv 1; Lore 11;
Uff 2; PCr 1.
CAPUT VII
DE FRATRUM VITA PAENITENTIAE
101 1. Iesus Christus, Evangelium Regni annuntians, homines ad paenitentiam vocavit, id est ad totalem sui ipsorum mutationem, qua cogitare, iudicare,
vitamque suam componere incipiunt ea sanctitate et
caritate Dei quae in Filio manifestatae sunt.
2. Haec conversio in novam creaturam, quae
initium sumit a fide et baptismate, continuum conamen exigit, quo magis in dies nobismetipsis renuntiamus. Soli Domino viventes, cum hominibus, praesertim pauperibus, necessitudines novas habentes, paenitentia ad fraternitatem evangelicam aedificandam
corroboramur.
3. Sanctus Franciscus, gratia Domini, vitam
paenitentiae-conversionis coepit misericordiam exercens erga leprosos et exodum suum de saeculo fecit.
4. Magno spiritus fervore et gaudio mentis, vitam suam iuxta Evangelii beatitudines instituit et paenitentiam indesinenter praedicavit, opere et verbo
omnes homines animans ad crucem Christi ferendam,
et voluit ut fratres viri paenitentiae essent.
5. Ordinis nostri proprius est spiritus paenitentiae, in vita austera; nos etenim exemplo Christi et
sancti Francisci vitam arctam elegimus.
6. Eodem spiritu moti ac peccatum in nobis et in
societate humana perspicientes, ad nostram aliorum-
202
CAPITOLO VII
LA VITA DI PENITENZA DEI FRATI
101 1. Gesù Cristo, annunciando il Vangelo del
Regno, ha invitato gli uomini alla penitenza, cioè a
quel cambiamento radicale di se stessi, in forza del
quale si comincia a pensare, giudicare ed orientare la
vita a quella santità e amore di Dio che si sono manifestati nel Figlio.
2. Questa conversione in una nuova creatura,
che inizia con la fede e il battesimo, esige uno sforzo
costante di rinuncia quotidiana a noi stessi. Con la penitenza viviamo solo per Dio, intessiamo rapporti
nuovi con gli altri, specie con i poveri, e siamo incoraggiati a costruire una fraternità evangelica.
3. San Francesco, per grazia del Signore,
cominciò una vita di penitenza-conversione quando
usò misericordia con i lebbrosi e compì il suo esodo
dal secolo.
4. Con grande fervore di spirito e gioia interiore, ordinò la sua vita secondo le beatitudini del Vangelo e predicò incessantemente la penitenza incoraggiando tutti con i fatti e con le parole a portare la
croce di Cristo, e volle che i suoi frati fossero uomini
di penitenza.
5. Lo spirito di penitenza in una vita austera è
caratteristica del nostro Ordine; infatti, sull’esempio
di Cristo e di san Francesco, abbiamo scelto una vita
stretta.
6. Mossi dallo stesso spirito e consapevoli del
peccato che è in noi e nella società, impegniamoci
203
La conversione
Mt 4,17; Mc 1,15;
IV CPO 36b; 41s.
Rm 6,4; Gal 6,15; 2Cor 5,17;
Test 1-3; 2Cel 9; LM 1,6;
TC 11.
LG 31; GS 72; AA 4;
Rnb 12,3-4; 13,2; 21,3; 23,7;
Adm 13-28; 1C 6;
1Cel 23-35.
CIC 578; 586,1; 631,1;
LM 5.
Rm 8,29; Gal 2,19;
LG 8s; 35; CD 33; AG 3; UR 6;
LM prol., 2; 13,2s; 1Cel 103.
que conversionem continuo contendamus, ut Christo
crucifixo et resuscitato configuremur.
7. Tali studio, adimplendo ea quae desunt passionum Christi, opus Ecclesiae, sanctae simul et semper purificandae, participamus, ac Regni Dei adventum in familiam humanam caritate perfecta adunandam promovemus.
102 1. Paenitentia, qua exodus et conversio, est cordis habitudo quae externam manifestationem in vita
cotidiana exigit.
2. Paenitentes franciscani semper eminere
debent delicata et affectuosa caritate et laetitia, sicut
sancti nostri, qui, sibimetipsis rigidi, erga ceteros
autem bonitate et obsequio pleni fuerunt.
3. Omni tempore, spiritu conversionis et renovationis incitati, operibus paenitentiae incumbamus,
secundum Regulam et Constitutiones et prout Deus
nobis inspiraverit, ut mysterium paschale Christi
magis ac magis in nobis operetur.
4. In primis meminerimus ipsam vitam nostram
Deo dicatam eximium esse penitentiae genus.
5. Inde paupertatem, humilitatem, molestias vitae, laborem cotidie fideliter adimplendum, disponibilitatem ad servitium Dei et proximi et ad consortium
fraternum fovendum, pondus infirmitatis vel annorum,
quin etiam persecutiones propter Regnum Dei, pro
nostra aliorumque salute offeramus, ut patientes cum
patientibus, in conformatione nostra cum Christo
semper gaudeamus.
6. Nos eandem viam conversionis sancti
Francisci sequamur, obviam euntes praecipue iis qui,
nostris temporibus, derelicti omnique ope destituti
sunt.
204
costantemente alla conversione nostra e degli altri, per
essere conformi a Cristo crocifisso e risorto.
7. Con questo impegno, completando ciò che
manca alla passione di Cristo, ci uniamo all’opera
della Chiesa, santa e allo stesso tempo sempre bisognosa di purificazione, e promoviamo la venuta del
Regno di Dio nella famiglia umana che deve essere
riunita dalla carità perfetta.
102 1. La penitenza, in quanto esodo e conversione,
è una disposizione del cuore che esige manifestazioni
esterne nella vita quotidiana.
2. I penitenti francescani devono distinguersi
sempre per una carità delicata e affettuosa e per la letizia, come i nostri santi, i quali erano esigenti con se
stessi, ma pieni di bontà e di rispetto verso gli altri.
3. Animati dallo spirito di conversione e di rinnovamento, dedichiamoci sempre alle opere di penitenza, secondo la Regola e le Costituzioni e come Dio
ci ispirerà, affinché il mistero pasquale di Cristo operi
in noi sempre più.
4. Prima di tutto ricordiamo che la nostra stessa
vita consacrata è un’ottima forma di penitenza.
5. Offriamo quindi per la salvezza nostra e degli
altri la povertà, l’umiltà, i disagi della vita, il lavoro
quotidiano compiuto con fedeltà, la disponibilità al
servizio di Dio e del prossimo e a favore della vita fraterna, il peso della malattia e degli anni ed anche le
persecuzioni per il Regno di Dio. Così, soffrendo con
chi soffre, possiamo godere sempre della nostra
conformità con Cristo.
6. Seguiamo la stessa via della conversione di
san Francesco, andando incontro specialmente a coloro che, nei nostri tempi, sono emarginati e privi di tutto.
205
Frati penitenti
1Lf 1.
CIC 1249;
VI CPO 5.
LG 10; 34; 41; 46; PC 5;
PO 12s; SC 48; AA 16;
CIC 607,1; 662; 673.
103. 1. Christus Dominus, omnium exemplar, missione a Patre accepta et ductus a Spiritu Sancto, ieiunavit in deserto quadraginta diebus et quadraginta noctibus, et etiam eius discipulus sanctus Franciscus,
imitandi Dominum desiderio accensus, in ieiuniis et
orationibus vixit.
2. Tempus adventus et in primis quadragesimae
Paschatis, necnon singulae sextae feriae habeantur a
nobis ut tempora intensioris paenitentiae tum privatae
tum communis.
3. Commendantur insuper quadragesima vulgo
Benedicta ac pervigilia sollemnitatum sancti Francisci et Immaculatae Conceptionis beatae Mariae Virginis.
4. His diebus promptiore animo incumbamus
illis operibus quae conversioni favent: orationi, recollectioni, auditione verbi Dei, mortificationi corporali
et ieiunio in fraternitate. Quod autem de mensa Domini ex maiore parsimonia nobis provenit, cum aliis
pauperibus fraterne communicemus, atque opera misericordiae, iuxta morem nostrum traditionalem, ferventius exerceamus.
5. Ad legem vero abstinentiae et ieiunii quod
attinet, servent fratres praescripta Ecclesiae sive universalis sive particularis.
6. Capituli autem provincialis est, tum de diebus
ieiunii et abstinentiae, tum de modo ieiunandi pro
variis locorum ac temporum adiunctis ulterius decernere.
104 1. Ad vitam vere evangelicam ducendam, memores passionis Iesu, ad exemplum sancti Francisci et
sanctorum fratrum nostrorum, vita nostra sit in omnibus simplex et parca, ut convenit pauperibus. Mor-
206
103 1. Cristo Signore, modello di tutti, ricevuta la
missione dal Padre e guidato dallo Spirito Santo, nel
deserto digiunò quaranta giorni e quaranta notti. Anche il suo discepolo san Francesco, acceso dal desiderio di imitare il Signore, visse nel digiuno e nella preghiera.
2. Consideriamo l’avvento e soprattutto la quaresima di Pasqua, ma anche tutti i venerdì, tempi di
maggiore penitenza sia privata che comunitaria.
3. Si raccomandano inoltre la quaresima detta
comunemente “Benedetta” e le vigilie delle solennità
di san Francesco e della Concezione Immacolata della
beata Vergine Maria.
4. In questi giorni cerchiamo di essere più disposti a compiere quelle azioni che favoriscono la
conversione: la preghiera, il raccoglimento, l’ascolto
della parola di Dio, la mortificazione del corpo e il digiuno in fraternità. Condividiamo fraternamente con
gli altri poveri ciò che, per la nostra maggiore
sobrietà, abbiamo risparmiato dalla mensa del Signore
e pratichiamo con fervore più grande le opere di misericordia secondo il nostro uso tradizionale.
5. Per quanto riguarda le leggi dell’astinenza e
del digiuno, i frati osservino le prescrizioni della
Chiesa sia universale che locale.
6. Spetta al Capitolo provinciale stabilire norme
ulteriori sia per i giorni di digiuno e di astinenza sia
per le modalità del digiuno, tenendo presenti le varie
situazioni di luogo e di tempo.
Tempi e modi
di penitenza
104 1. Per vivere una vita veramente evangelica,
ricordandoci della Passione di Gesù, sull’esempio di
san Francesco e dei nostri frati santi, la nostra vita sia
semplice e parca, come si conviene ai poveri. Prati-
Vita semplice e parca
207
Mt 4,1-11; Mc 1,12-13;
Lc 4,1-13.
SC 109s;
Rnb 3,11s; Rb 3,4s.
Rb 3,6.
SC 110; AA 8;
CIC 1249;
Test 22.
CIC 1250-1253.
PC 12; IM 10;
CIC 600; 607,3; 634,2; 640;
664; 666; 673; 1249;
LM 5,7; 2Cel 160; LP 32.
tificationem etiam voluntariam exerceamus, nosmetipsos libenter moderantes in cibo potuque, in spectaculis aliisque oblectamentis.
2. Superiores autem in rebus providendis, praesertim infirmis, caritatis praeceptum et exemplum
sancti Francisci prae oculis habeant.
105 1. Corde dolentes de nostris aliorumque peccatis, atque in novitate vitae ambulare desiderantes,
exercitia paenitentialia peragamus, utique accommodata diverso sentiendi modo iuxta regiones et tempora.
2. Nominatim commendantur correptio fraterna
quam Iesus docet, colloquium inter fratres de sui
ipsorum vita sub lumine Evangelii et aliae penitentiae
evangelicae formae, praesertim communiter factae.
3. De his vero aliisque formis paenitentiae communitariae, Capitula provincialia, iuxta regionum
adiuncta, opportunas normas edant.
106 1. In sacramento paenitentiae vel reconciliationis non modo fratres sed et fratrum communitas purificatur et sanatur ad instaurandam unionem cum
Salvatore simulque reconciliationem in Ecclesia.
2. Quo sacramento insuper beneficium mortis et
resurrectionis Christi experti, Eucharistiam et Ecclesiae mysterium intimius participamus.
3. Purificati et renovati per sacramenta
Ecclesiae, vitam nostram franciscano-capuccinam in
dies melius vivimus.
4. Unde permagni aestimemus frequentem peccatorum nostrorum confessionem necnon cotidianum
208
chiamo la mortificazione anche volontaria moderandoci volentieri nel mangiare e nel bere, negli spettacoli e negli altri divertimenti.
2. Ma i superiori, dovendo procurare il necessario, soprattutto per gli infermi, abbiano presente il
comando della carità e l’esempio di san Francesco.
CIC 619;
Rnb 10; Rb 6,9;
2Cel 175.
105 1. Con intimo dolore dei peccati nostri e di quelli degli altri e desiderando camminare in novità di
vita, pratichiamo le opere di penitenza, ovviamente
tenendo conto della mentalità dei luoghi e dei tempi.
2. In particolare si raccomanda la correzione
fraterna che Gesù ha insegnato, il dialogo fraterno alla
luce del Vangelo sul nostro modo di vivere e le altre
forme evangeliche di penitenza, soprattutto fatte in
comune.
3. Riguardo a queste e ad altre forme comunitarie di penitenza, i Capitoli provinciali stabiliscano le
norme opportune, secondo le circostanze delle regioni.
Opere di penitenza
106 1. Nel sacramento della penitenza o riconciliazione vengono purificati e guariti non soltanto i singoli frati, ma anche tutta la fraternità per rinnovare
l’unione con il Salvatore e la riconciliazione con la
Chiesa.
2. Con questo sacramento, inoltre, sperimentiamo i benefici della morte e della risurrezione di Cristo, e partecipiamo più intimamente all’Eucaristia e al
mistero della Chiesa.
3. Purificati e rinnovati dai sacramenti della
Chiesa, viviamo sempre meglio la nostra vita francescano-cappuccina.
4. Dobbiamo perciò avere grandissima stima
della confessione frequente dei nostri peccati, dell’e-
Il sacramento
della penitenza
209
Rm 6,4;
LG 7; PO 12s; SC 12; ES II,22;
CIC 664; 839,1.
Mt 18,15; Lc 17,3.
LG 7; 11; PO 18; PC 14;
SC 5.
Rnb 20,5.
CIC 246,4; 276,2; 630,1-5;
664; 985.
examen conscientiae et directionem spiritualem.
Commendatur etiam celebratio paenitentiae communitaria.
107 1. Facultatem ad sacramentales confessiones
fratrum excipiendas confert, praeter Ordinarium loci,
superior maior, et etiam in singulis casibus, ad modum actus, superior localis.
2. Quilibet sacerdos Ordinis, a superiore maiore proprio approbatus, confessiones fratrum ubique
terrarum excipere valet.
3. Fratres cuilibet sacerdoti, facultatem a quovis Ordinario habenti, libere peccata confiteri possunt.
4. Confessarii prae oculis habeant monitum
sancti Francisci, ne irascantur neve conturbentur
propter alicuius peccatum, sed in Domino eum omni
bonitate tractent.
108 1. Illa caritate invicem diligentes qua Christus
dilexit nos, si frater in discrimine versetur, eum non
effugiamus, sed sollicite adiuvemus, et, si ceciderit,
non eius iudices simus sed custodes, eius famam servantes, et magis eum diligamus, memores unumquemque nostrum in peiora ruiturum, nisi Deus sua bonitate nos praeservaret.
2. Superiores vero fratribus peccantibus vel in
periculo constitutis paterna misericordia praesto sint,
ut eis auxilia opportuna et efficacia iuxta Deum afferant.
3. Poenas, praesertim canonicas, ne imponant
nisi manifesta necessitate adigantur et quidem cum
omni prudentia et caritate, firmis tamen praescriptis
210
same di coscienza quotidiano e della direzione spirituale. Si raccomanda anche la celebrazione della penitenza comunitaria.
107 1. La facoltà di ricevere la confessione sacramentale dei frati viene concessa, oltre che dall’Ordinario del luogo, dal superiore maggiore e, per
casi singoli e ad modum actus, dal superiore locale.
2. Qualunque sacerdote dell’Ordine, approvato
dal proprio superiore maggiore, può ricevere la confessione dei frati in qualunque parte del mondo.
3. I frati possono confessarsi liberamente da
qualunque sacerdote approvato da qualunque Ordinario.
4. I confessori abbiano presente l’esortazione di
san Francesco di non adirarsi e di non turbarsi per il
peccato di alcuno, ma di trattare il penitente con ogni
bontà nel Signore.
Facoltà
per la confessione
108 1. Amandoci vicendevolmente con la stessa carità con cui Cristo ci ha amati, se un frate è in difficoltà, non lo sfuggiamo, ma aiutiamolo con sollecitudine. Se sarà caduto in peccato, non diventiamo suoi
giudici, ma custodi, tutelandone il buon nome e amiamolo di più, ricordandoci che noi cadremmo in situazioni peggiori, se il Signore nella sua bontà non ci
proteggesse.
2. I superiori poi si sentano paternamente vicini
con misericordia ai frati che peccano o che sono in
pericolo, per offrire loro gli aiuti opportuni ed efficaci secondo Dio.
3. Non ricorrano a pene specialmente canoniche se non costretti da necessità evidente; allora lo
facciano con grande prudenza e carità, pur rispettando
Atteggiamento
di misericordia
211
CIC 967-969; 975.
PC 14; CIC 991.
CIC 978,1;
Rnb 5,7; Rb 7,3; Adm 9,3;
2Lf 44.
Gv 13,34; CIC 220;
2Cel 133-134;
I CPO II, 9s.
CIC 619; 665,2.
CIC 1321,1; 1399.
iuris universalis.
4. Memores semper sint verborum sancti
Francisci in epistola ad quendam ministrum: "In hoc
volo cognoscere si diligis Deum et me servum suum et
tuum, si feceris istud, scilicet quod non sit aliquis frater in mundo qui peccaverit quantumcumque potuerit
peccare, quod, postquam viderit oculos tuos, unquam
recedat sine misericordia tua, si quaerit misericordiam; et si non quaereret misericordiam, tu quaeras
ab eo si vult misericordiam. Et si millies postea coram
oculis tuis peccaret, dilige eum plus quam me ad hoc,
ut trahas eum ad Dominum".
212
le norme del diritto universale.
4. Ricordino sempre le parole di san Francesco
nella lettera ad un ministro: “Da questo voglio conoscere che ami il Signore e me, servo suo e tuo, se ti
comporterai così: cioè che non esista al mondo un fratello, il quale abbia peccato quanto è possibile peccare, eppure, dopo che avrà visto i tuoi occhi, se chiede
perdono, mai se ne torni senza il tuo perdono. E se non
ti chiedesse perdono, domanda tu a lui se vuole essere perdonato. E se mille volte, in seguito, peccasse
davanti ai tuoi occhi, amalo più di me, al fine di trarlo al Signore”.
213
Lmin 9-11.
CAPUT VIII
DE ORDINIS
SEU FRATERNITATIS REGIMINE
109 1. Fraternitas nostra, Spiritus Sancti ductu, in
mystico Christi Corpore velut compago exstat, qua
fratres, ad sequelam Christi coniuncti, per varia officia et ministeria conferunt ad Ecclesiam caritate
aedificandam.
2. Unde fratres, secundum propriam gratiam et
vocationem, se obligatos sentiant ad bonum Ecclesiae
et Fraternitatis fovendum, ut mysterio Christi plane
incorporentur.
3. Ad unitatem Ordinis nostri cum spiritualem
tum visibilem augendam, Capitula et superiores munere membrorum colligantium funguntur, et in spiritu
servitii officia et munia a Deo per ministerium Ecclesiae recepta exercent.
ARTICULUS I
De divisione Ordinis
110 1. Ordo seu Fraternitas nostra quoad regimen
in provincias, viceprovincias, custodias, delegationes
et domos seu fraternitates locales dividitur, quae
structurae, singillatim, verae fraternitates sunt.
2. Provincia est fratrum et fraternitatum localium coetus, cui suum proprium territorium habenti
minister provincialis praeest.
3. Viceprovincia est pars Ordinis, in determina-
214
CAPITOLO VIII
IL GOVERNO DELL’ORDINE
O FRATERNITÀ
109 1. La nostra Fraternità, guidata dallo Spirito
Santo, è come un organismo nel corpo mistico di
Cristo nel quale i frati, riuniti per seguire Cristo, contribuiscono a edificare la Chiesa nella carità con i vari
impegni e servizi.
2. Perciò i frati, per essere veramente incorporati nel mistero di Cristo, devono sentire il dovere di
contribuire al bene della Chiesa e della Fraternità,
secondo la grazia ricevuta e la loro vocazione.
3. I Capitoli e i superiori hanno la funzione di
collegamento tra i frati, per una più stretta unità spirituale e visibile dell’Ordine nostro; ed esercitano in
spirito di servizio gli uffici e incarichi ricevuti da Dio
tramite il ministero della Chiesa.
L’Ordine nella Chiesa
1Cor 12,1-31; 14,12; Ef 4,12;
LG 30,44; PC 1;
CIC 602; 618-619; 631,1; 662;
2Cel 191s.
1Pt 4,10;
LG 44; PC 2b;
CIC 602; 618-619; 631,1; 662.
CIC 602; 618-619; 631,1; 662.
ARTICOLO I
La divisione dell’Ordine
110 1. L’Ordine o Fraternità nostra, quanto al governo, si divide in province, viceprovince, custodie, delegazioni e case o fraternità locali; ognuna di queste
strutture, singolarmente presa, è una vera fraternità.
2. La provincia è costituita da un gruppo di
frati e di fraternità locali, che ha un suo ambito territoriale ed è governata dal ministro provinciale.
3. La viceprovincia è una parte dell’Ordine,
215
Strutture dell’Ordine
CIC 581; 585; 609,1;
621; 634,1.
cfr. Ord 8/17.
to territorio constituta, alicui provinciae concredita
vel immediate ministro generali subiecta, cui viceprovincialis ut vicarius ministri provincialis vel generalis
praeest.
4. Custodia seu missio est coetus fratrum, qui e
provincia pendent et in aliquo territorio determinato
operi missionali incumbunt, quosque superior regularis ut vicarius ministri provincialis moderatur.
5. Fraternitas localis est coetus ex tribus minimum fratribus professis constans, qui habitant in
domo legitime constituta et quibus praeest superior
localis seu guardianus.
6. Minister generalis de consensu definitorii
decernere potest ut aliqua fraternitas localis seu domus immediate ab ipso pendeat, quae, si casus ferat,
proprium statutum habeat.
7. Quae in his Constitutionibus de provinciis
dicuntur, etiam viceprovinciis et custodiis applicantur,
nisi ex natura rei vel in textu et contextu aliud appareat.
111 1. Ministri generalis de consensu definitorii est,
auditis Conferentiis superiorum maiorum illius regionis necnon ministris et definitoriis provincialibus quorum interest, decernere de provinciarum erectione,
unione, divisione, innovatione et suppressione, servatis de iure servandis.
2. Eodem modo, propter circumstantias particulares, minister generalis de consensu definitorii, provincias ex pluribus regionibus compositas erigere potest; quae provinciae habeant statutum speciale a
ministro generali de consensu definitorii approbatum,
in quo si difficilis sit aliquando applicatio Constitutionum, minister generalis cum definitorio consule-
216
costituita in un determinato territorio, affidata ad una
provincia oppure direttamente dipendente dal ministro
generale; è governata dal viceprovinciale in qualità di
vicario del ministro provinciale o generale.
4. La custodia o missione è costituita da un
gruppo di frati che dipendono da una provincia e svolgono l’attività missionaria in un determinato territorio. Sono governati dal superiore regolare in qualità di
vicario del ministro provinciale.
5. La fraternità locale è costituita da un gruppo
di almeno tre frati professi, che abitano in una casa
legittimamente costituita ed è governata dal superiore
locale o guardiano.
6. Il ministro generale col consenso del definitorio può stabilire che qualche fraternità locale o casa
dipenda direttamente da lui e, se il caso lo richiede,
abbia uno statuto proprio.
7. Ciò che in queste Costituzioni viene detto
delle province vale anche per le viceprovince e custodie, eccetto che non appaia diversamente dalla natura
della cosa o dal testo e contesto.
111 1. Spetta al ministro generale con il consenso
del definitorio, dopo aver consultato le Conferenze dei
superiori maggiori della regione e i ministri e i definitorii provinciali interessati, decidere la costituzione,
l’unione, la separazione, la variazione e la soppressione delle province, osservate la disposizioni del diritto.
2. Allo stesso modo, per circostanze particolari,
il ministro generale, con il consenso del definitorio,
può erigere province composte da più regioni. Queste
province abbiano uno statuto speciale approvato dal
ministro generale con il consenso del definitorio. Se
nello statuto qualche volta risulterà difficile applicare
le Costituzioni, il ministro generale con il suo defini-
217
III CPO 45ss.
Le province
CD 22s; CIC 581; 585;
I CPO IV, 1ss.
re potest opportuniori modo agendi.
3. Ut fratres in novam provinciam coalescant,
necesse est ut iuxta diversas locorum condiciones
habeatur sufficiens fratrum numerus et nova provincia conferat tam testimonio apostolico quam vitae
Ordinis, atque sit aliqua unitas geographica.
4. Minister generalis de consensu definitorii
nominat superiores maiores et definitores novarum
circumscriptionum, praehabita consultatione fratrum
votorum perpetuorum et determinat quo modo componatur primum Capitulum.
112 1. Ministri provincialis est, de consensu definitorii et praehabito voto favorabili Capituli, domos
canonice erigere, servatis de iure servandis. Si vero
casus urgeat et deficiat votum Capituli, requiritur
quoque consensus ministri generalis eiusque definitorii.
2. Ministri vero generalis est, de consensu sui
definitorii, domos supprimere, sive ad instantiam partis cuius interest, sive ex alia causa, servatis normis
iuris.
113 1. Quilibet frater, per professionem Ordini
incorporatus, provinciae aut viceprovinciae aut custodiae aggregatur pro qua superior maior eum ad
professionem admiserit.
2. A professione temporanea computatur etiam
antianitas in fraternitate.
3. Ad ministrum generalem, audito definitorio,
pertinet, attentis bono totius Ordinis atque provinciarum aut singulorum fratrum necessitatibus, necnon
auditis respectivis ministris provincialibus eorumque
218
torio può intervenire decidendo quale sia il modo
migliore di agire.
3. Perché i frati possano formare una nuova provincia è necessario che, tenendo conto delle situazioni locali, si abbia un sufficiente numero di frati, che la
nuova provincia sia utile alla testimonianza apostolica
e alla vita dell’Ordine e che ci sia una certa unità geografica.
4. Il ministro generale con il consenso del definitorio nomina i superiori maggiori e i definitori delle
nuove circoscrizioni, dopo aver consultato i frati di
voti perpetui, e determina la composizione del primo
Capitolo.
112 1. Spetta al ministro provinciale, con il consenso del definitorio e previo il voto favorevole del Capitolo, erigere canonicamente le case, osservate le
disposizioni del diritto. Nei casi urgenti, mancando il
voto del Capitolo, si richiede pure il consenso del
ministro generale e suo definitorio.
2. Spetta invece al ministro generale, con il consenso del definitorio, sopprimere le case sia su richiesta della parte interessata sia per altre cause, rispettando sempre le norme del diritto.
Erezione e soppressione
delle case
113 1. Ogni frate, incorporato all’Ordine per la professione, viene aggregato alla provincia o viceprovincia o custodia per la quale il superiore maggiore lo ha
ammesso alla professione.
2. Il giorno della professione temporanea determina anche l’anzianità nella fraternità.
3. Spetta al ministro generale, udito il definitorio, considerati il bene di tutto l’Ordine e le necessità
delle province o dei singoli frati, ascoltati anche i ministri provinciali e i loro definitorii, mandare i frati da
Aggregazione e
collaborazione
nelle province
219
CIC 123; 609-612; 616.
CIC 654.
III CPO 41.
definitoriis, fratres ex una ad aliam provinciam sive
ad tempus mittere, sive de consensu definitorii, eidem
definitive aggregare.
4. Superiores provinciales in spiritu fraternae
cooperationis prompti sint ad subveniendum huiusmodi necessitatibus mittendo fratres suos ad tempus
in aliam provinciam.
5. Unusquisque frater iura suffragii exercet in
una tantum circumscriptione Ordinis, nisi ratione officii ei etiam alibi competant. Qui in aliam circumscriptionem mittuntur ratione servitii, in illa circumscriptione, non in propria, iura exercent. Fratres
autem qui ex alia ratione in aliena circumscriptione
morantur, iura exercent solum in propria circumscriptione.
ARTICULUS II
De superioribus et de officiis in genere
114 1. In Ordine, sub suprema Summi Pontificis
auctoritate, sunt superiores cum potestate ordinaria
propria: minister generalis in universo Ordine, minister provincialis in sua provincia, et superior localis
seu guardianus in sua fraternitate.
2. Sunt autem superiores cum potestate ordinaria vicaria: vicarius generalis, vicarius provincialis,
viceprovincialis, superior regularis et vicarius localis.
3. Omnes recensiti, excepto superiore locali
eiusque vicario, sunt superiores maiores.
4. Quae in his Constitutionibus de ministris provincialibus dicuntur, etiam viceprovincialibus et superioribus regularibus applicantur, nisi ex natura rei vel
in textu et contextu aliud appareat.
220
una provincia ad un’altra, sia temporaneamente sia,
con il consenso del definitorio, aggregandoli ad essa
definitivamente.
4. I superiori provinciali, in spirito di fraterna
collaborazione, siano disponibili a venire incontro alle
necessità sopra indicate, inviando i loro frati temporaneamente in altra provincia.
5. Ogni frate esercita i diritti di voto in una sola
circoscrizione dell’Ordine, eccetto che, per ragioni di
ufficio, non gli competano anche altrove. Coloro che
vengono inviati in un’altra circoscrizione per motivi
di servizio esercitano i diritti di voto in quella circoscrizione, non nella propria. Invece i frati che per altri
motivi risiedono in un’altra circoscrizione, esercitano
i propri diritti solo nella propria circoscrizione.
cfr. Ord 8/2,1.
cfr. Ord 8/2,2.
ARTICOLO II
I superiori e gli uffici in genere
114 1. Sotto la suprema autorità del Sommo
Pontefice, nell’Ordine sono superiori con potestà ordinaria propria: il ministro generale in tutto l’Ordine,
il ministro provinciale nella sua provincia e il superiore locale o guardiano nella sua fraternità.
2. Sono superiori con potestà ordinaria vicaria:
il vicario generale, il vicario provinciale, il viceprovinciale, il superiore regolare e il vicario locale.
3. Tutti questi, eccetto il superiore locale e il suo
vicario, sono superiori maggiori.
4. Ciò che in queste Costituzioni si dice dei
ministri provinciali vale anche per i viceprovinciali e
per i superiori regolari, eccetto che risulti il contrario
dalla natura della cosa o dal testo e contesto.
221
I superiori dell’Ordine
CIC 130,1s; 590,2; 596,1-3;
Rnb prol., 3; Rb 1,2.
CIC 620.
115 1. Ordinis officia conferuntur aut per electionem aut per nominationem.
2. In providendis officiis fratres procedant recta
intentione, simpliciter et canonice.
3. Ut bono Ordinis prospiciatur, apta consultatio praevia de eligendis fieri potest, de nominandis
vero fieri debet.
4. Si electio confirmatione indigeat, intra octiduum utile petenda est.
5. Fratres tamquam veri minores, officia ne ambiant; si vero fiducia sodalium ad ea vocantur, servitium superioris vel officii ne pertinaciter recusent.
6. Cum simus Ordo fratrum, secundum voluntatem sancti Francisci et genuinam traditionem capuccinam, ad omnia officia seu munera omnes fratres
votorum perpetuorum accedere possunt, salvis iis
quae ex sacro ordine proveniunt; quod si de superioribus agatur, tres minimum anni ab emissa professione perpetua ad validitatem requiritur.
7. Cum agitur de collatione officiorum per electionem, in Ordine nostro admittitur postulatio. Admissio postulationis et dispensatio ab impedimento
competunt auctoritati quae iure gaudet eas confirmandi, nempe ministro generali vel ministro provinciali; admissio autem postulationis ministri generalis
auctoritati Sanctae Sedis competit.
222
115 1. Gli uffici nell’Ordine si conferiscono o per
elezione o per nomina.
2. Nel conferire gli uffici i frati procedano con
retta intenzione, semplicemente e secondo le norme
del diritto.
3. In vista del bene dell’Ordine, può esser fatta
una consultazione previa sulle persone da eleggere;
ma la consultazione è obbligatoria se si tratta di persone da nominare.
4. Se l’elezione ha bisogno di conferma, questa
deve essere chiesta nel tempo utile di otto giorni.
5. I frati, come veri minori, non ambiscano le
cariche; se però vi vengono chiamati dalla fiducia dei
fratelli, non rifiutino ostinatamente il servizio di superiore o di altro ufficio.
6. Siccome noi siamo un Ordine di fratelli, secondo la volontà di san Francesco e la genuina tradizione cappuccina, tutti i frati di voti perpetui possono
accedere a tutti gli uffici o incarichi, salvo quelli che
derivano dall’ordine sacro. Ma l’ufficio di superiore
può essere conferito validamente solo ai frati che
hanno emesso la professione perpetua da almeno tre
anni.
7. Quando si tratta di conferimento di uffici per
elezione, nel nostro Ordine è ammessa la postulazione. L’accettazione della postulazione e la dispensa
dall’impedimento competono all’autorità che ha la
facoltà di conferma, cioè al ministro generale o al
ministro provinciale; ma l’accettazione della postulazione del ministro generale compete all’autorità della
Santa Sede.
223
Conferimento
degli uffici
CIC 625,1.3.
CIC 626.
CIC 177,1.
Rnb 7,4; Adm 4; 19,3.
PC 15; ES II, 27;
CIC 129,1; 623;
Rnb 1,1; 4; 6,3s; Rb 1,1; 7,2;
I CPO II, 1.3; IV CPO 22;
V CPO 99.
CIC 180-183.
cfr. Ord 8/4.
ARTICULUS III
De regimine generali Ordinis
116 1. Capitulum generale, quod est eminens
signum unionis et solidarietatis totius Fraternitatis
per suos repraesentantes in unum congregatae, suprema auctoritate in Ordine pollet.
2. Capitulum ordinarium, quod minister generalis indicit et convocat, quolibet sexennio circa sollemnitatem Pentecostes celebretur, nisi ei de consensu
definitorii aliud tempus opportunum visum fuerit.
3. Praeter Capitulum ordinarium, secundum
exigentias speciales, minister generalis de consensu
definitorii convocare potest Capitulum extraordinarium, in quo magni momenti negotia ad vitam et
actuositatem Ordinis spectantia tractentur.
4. In Capitulo generali, tum ordinario tum
extraordinario, vocem activam habent: minister generalis, definitores generales, ex-minister generalis in
sexennio immediate sequenti, ministri provinciales,
viceprovinciales, secretarius generalis, procurator
generalis, delegati tum provinciarum, tum custodiarum et alii fratres perpetuo professi ad normam
Ordinationum Capitulorum generalium.
5. Ministro provinciali impedito gravi de causa,
ministro generali nota, vel eius officio vacante, vicarius provincialis ad Capitulum accedat.
(*) Capitulum generale 2000 statuit n.117 in Ordinationes Capitulorum
generalium transferendum, quasdam adiungens mutationes (cfr. Ordinationes, n.8/7).
224
ARTICOLO III
Il governo generale dell’Ordine
116 1. Il Capitolo generale, che è eminente segno
dell’unità e della solidarietà di tutta la Fraternità riunita nei suoi rappresentanti, gode della suprema autorità nell’Ordine.
2. Il Capitolo ordinario, che viene indetto e convocato dal ministro generale, si celebri ogni sei anni
verso la solennità di Pentecoste, a meno che allo stesso ministro, con il consenso del definitorio, non sembri opportuno un altro periodo dell’anno.
3. Oltre al Capitolo ordinario, per esigenze particolari, il ministro generale, con il consenso del definitorio, può convocare un Capitolo straordinario per
trattare problemi di grande importanza per la vita e
l’attività dell’Ordine.
4. Nel Capitolo generale sia ordinario che straordinario hanno voce attiva: il ministro generale, i
definitori generali, l’ex-ministro generale nel sessennio immediatamente seguente, i ministri provinciali, i
viceprovinciali, il segretario generale, il procuratore
generale, i delegati sia delle province che delle custodie e altri frati di professione perpetua secondo le
norme delle Ordinazioni dei Capitoli generali.
5. Se il ministro provinciale è impedito per una
causa grave, conosciuta dal ministro generale, o il suo
ufficio è vacante, al Capitolo vada il vicario provinciale.
.(*) Il Capitolo generale 2000 ha deciso di trasferire il n.117 alle
Ordinazioni dei Capitoli generali, apportandovi alcune modifiche (cfr.
Ordinazioni, n.8/7).
225
Il Capitolo generale
PC 1; CIC 631,1;
2Cel 191s; F 18.
CIC 631,1.
PC 14.
CIC 631,2.
cfr. Ord 8/6; 8/7.
118 1. In Capitulo generali ordinario eligatur
primo, uti praescribit “Ordo Capituli generalis celebrandi”, minister generalis, qui potestatem in totum
Ordinem universosque fratres consequitur.
2. Minister generalis cessans ad aliud dumtaxat
sexennium immediate eligi potest.
3. Postea eligantur, ut statuit “Ordo Capituli
generalis celebrandi”, definitores generales secundum numerum determinatum in Ordinationibus Capitulorum generalium, quorum dimidia pars summum
possunt esse ex electis in praecedenti Capitulo.
4. In electione definitorum generalium minister
generalis cessans vocem tantum activam habet.
5. Ex his definitoribus eligatur vicarius generalis, qui vi electionis fit primus definitor.
6. Definitorum munus est, ad normas Constitutionum et secundum ordinem statuti curiae generalis a Capitulo generali approbati, ministro generali in
regimine totius Ordinis opem ferre.
119 1. In Capitulo tractentur negotia quae ad vitae
nostrae rationem servandam aut renovandam, necnon
apostolicam actuositatem augendam pertinent.
2. De argumentis Capitulo proponendis omnes
fratres apto modo consulantur eorumque propositiones ad ministrum generalem mittantur.
3. De agendorum indice a ministro generali de
consensu definitorii confecto, omnes capitulares tempestive certiores fiant. Argumenta vero tractanda
ipsum Capitulum decidat.
226
118 1. Nel Capitolo generale ordinario, secondo
quanto è prescritto dal “Regolamento per la celebrazione del Capitolo generale”, si elegga per primo il
ministro generale, che assume l’autorità su tutto l’Ordine e su tutti i frati.
2. Il ministro generale uscente può essere eletto
solo per il sessennio immediatamente successivo.
3. Successivamente si eleggano, a norma dello
stesso “Regolamento per la celebrazione del Capitolo
generale”, i definitori generali secondo il numero fissato dalle Ordinazioni dei Capitoli generali; di questi
al massimo la metà possono essere fra gli eletti nel
Capitolo precedente.
4. Nell’elezione dei definitori generali il ministro generale uscente ha soltanto la voce attiva.
5. Fra questi definitori si elegga il vicario generale, il quale, in forza dell’elezione, diviene primo definitore.
6. A norma delle Costituzioni e secondo lo statuto della Curia generale approvato dal Capitolo generale, il compito dei definitori è di aiutare il ministro
generale nel governo di tutto l’Ordine.
Elezione
dei superiori generali
119 1. Nel Capitolo vengano trattati i problemi che
riguardano la conservazione o il rinnovamento della
nostra forma di vita come pure lo sviluppo dell’attività apostolica.
2. Con mezzi adeguati, tutti i frati siano consultati sugli argomenti da proporsi al Capitolo e le loro
proposte vengano inviate al ministro generale.
3. Tutti i capitolari siano tempestivamente informati sull’elenco dei temi preparato dal ministro generale con il consenso del definitorio. Ma è lo stesso
Capitolo che deve decidere gli argomenti da trattare.
I problemi
da trattare nel Capitolo
227
CIC 622; 624-625; 631.
cfr. Ord 8/8.
CIC 127,1.3; 627,1s.
cfr. Ord 8/9; 8/10.
PC 14.
cfr. Ord 8/12.
PC 14; ES II,2; 19;
CIC 631,1.
CIC 631,3.
CIC 631,2.
120 1. Minister generalis eiusque definitores Romae
resideant.
2. Ministri generalis ab Urbe absentis vices
gerat vicarius generalis.
3. Tamen ministro generali reservantur confirmatio ministrorum provincialium, nominatio visitatorum generalium aliaque negotia quae ipse sibi reservaverit.
4. Ministro generali ab officio exercendo impedito, regimen Ordinis in omnibus teneat vicarius generalis, qui tempore opportuno praecipua acta ad
ministrum generalem referat.
5. Si autem vicarius quoque generalis sit impeditus, definitor sequens iuxta ordinem electionis ministri generalis vices gerat.
121 1. Vacante officio ministri generalis, vicarius
generalis eidem succedit, qui de vacatione Sedem
Apostolicam quantocius certiorem faciat.
2. Vacante officio vicarii generalis ultra annum
ante Capitulum, a ministro generali eiusque definitorio, post electionem alii definitoris, qui locum ultimi
definitoris tenet, per schedas secretas de gremio definitorii alius eligatur vicarius generalis.
3. Vacante officio definitoris generalis ultra
annum ante Capitulum, minister generalis et definitorium, auditis Conferentiis superiorum maiorum coetus capitularis ad quem ille definitor pertinebat, alium
eligant, qui locum tenebit ultimi definitoris.
122 1. Ministro generali eiusque definitorio in
muneribus exsequendis opem ferunt: secretarius
228
120 1. Il ministro generale e i suoi definitori risiedano a Roma.
2. Quando il ministro generale è assente da
Roma, ne faccia le veci il vicario generale.
3. Sono però riservati al ministro generale la
conferma dei ministri provinciali, la nomina dei visitatori generali e gli altri affari che lui stesso si sarà
riservati.
4. Se il ministro generale è impedito di esercitare il suo ufficio, il vicario generale lo sostituisca in
tutto nel governo dell’Ordine. A tempo opportuno egli
farà una relazione degli atti principali al ministro generale.
5. Se anche il vicario generale fosse impedito,
faccia le veci del ministro generale il definitore che
segue nell’ordine di elezione.
Il vicario generale
CIC 629.
CIC 119; 165-167; 623; 625,1.3.
2Cel 184-186.
121 1. Restando vacante l’ufficio di ministro generale, gli succede il vicario generale. Quanto prima egli
informi dell’ufficio vacante la Sede Apostolica.
2. Se resta vacante l’ufficio di vicario generale
oltre un anno prima del Capitolo, il ministro generale
e suo definitorio eleggano un altro definitore che
prende il posto dell’ultimo definitore; poi tra i definitori si elegga a scrutinio segreto un altro vicario generale.
3. Se resta vacante l’ufficio di definitore generale oltre un anno prima del Capitolo, il ministro generale e il suo definitorio, consultati i superiori maggiori del gruppo al quale apparteneva quel definitore, ne
eleggano un altro, che prende il posto dell’ultimo definitore.
Uffici vacanti
122 1. Il ministro generale e il suo definitorio nelle
varie attività sono aiutati da: il segretario generale, il
La curia generale
229
generalis, procurator generalis, ad quem pertinet
negotia Ordinis apud Sanctam Sedem pertractare,
postulator generalis, cuius munus est causas canonizationis Servorum Dei apud Sanctam Sedem agere,
assistens generalis Ordinis Franciscani Saecularis,
secretarius generalis animationis missionariae, aliique officiales numero sufficientes ad negotia expedienda.
2. Qui omnes a ministro generali de consensu
definitorii ex diversis regionibus seliguntur et nominantur.
3. Munera et officia curiae generalis assignentur et exerceantur ad normam statuti peculiaris a
Capitulo generali approbati.
123 1. Consilium plenarium Ordinis pro fine habet
vitale commercium inter fraternitatem universam
eiusque regimen centrale exprimere, conscientiam
mutuae responsabilitatis cooperationisque omnium
fratrum promovere atque Ordinis unitatem et communionem in pluriformitate fovere.
2. Eiusdem Consilii sodales sunt minister generalis, definitores generales et delegati Conferentiarum superiorum maiorum, secundum quandam proportionalitatem a ministro generali de consensu definitorii statuendam.
3. Delegati non necessario ex membris Conferentiarum superiorum maiorum seligi debent.
4. Modus autem selectionis ab unaquaque
Conferentia determinatur.
5. Consilii plenarii est: communicationem inter
definitorium generale et Conferentias necnon inter
eas fovere; centrum reflexionis constituere et quae-
230
procuratore generale, al quale spetta di trattare gli
affari dell’Ordine presso la Santa Sede, il postulatore
generale che ha l’incarico di trattare presso la Santa
Sede le cause di canonizzazione dei Servi di Dio, l’assistente generale dell’Ordine Francescano Secolare, il
segretario generale per l’animazione missionaria e gli
altri incaricati in numero sufficiente per le varie attività.
2. Tutti questi frati vengono scelti dalle varie
regioni e sono nominati dal ministro generale con il
consenso del suo definitorio.
3. Gli incarichi e gli uffici della curia generale
vengano assegnati e siano svolti seguendo le norme
dello statuto particolare approvato dal Capitolo generale.
123 1. Il Consiglio plenario dell’Ordine ha lo scopo
di esprimere il rapporto vitale fra l’intera fraternità e
il suo governo centrale, di promuovere la coscienza di
tutti i frati alla corresponsabilità e alla collaborazione,
di favorire l’unità e la comunione dell’Ordine nella
pluriformità.
2. Sono membri del Consiglio plenario: il ministro generale, i definitori generali e i delegati delle
Conferenze dei superiori maggiori, con una certa proporzionalità stabilita dal ministro generale con il consenso del definitorio.
3. I delegati non devono necessariamente essere
scelti fra i membri delle Conferenze dei superiori
maggiori.
4. Le modalità della scelta vengono stabilite da
ciascuna Conferenza.
5. È competenza del Consiglio plenario: favorire la comunicazione tra il definitorio generale e le
Conferenze e fra le Conferenze stesse; costituire un
231
Consiglio Plenario
dell’Ordine
CIC 632-633.
stiones maioris momenti examinare atque eis solutionem Ordini proponere; ministro generali et definitoribus cooperatione constructiva adiumentum praebere
ad renovationem accommodatam Ordinis in actum
perducendam; de incremento Ordinis necnon de institutione fratrum curam gerere.
6. Consilium plenarium habet votum consultivum. Ne autem reflexionum valor qua norma directiva pro toto Ordine pereat, convenit ut minister generalis pro suo iudicio et de consensu definitorii, acta
Consilii plenarii sua auctoritate muniat et Ordini proponat.
7. Consilium plenarium Ordinis, generatim,
semel aut bis in sexennio a ministro generali de consensu definitorii convocetur.
8. Consilium plenarium Ordinis proprio statuto
regitur, quod ab ipso conficitur et a ministro generali
eiusque definitorio approbatur.
ARTICULUS IV
De regimine provinciali
124 1. Capitulo provinciali, in quo sodales in fraterna communione congregati totius provinciae personam gerunt, prima auctoritas provincialis competit.
2. Capitulum provinciale ordinarium quovis
triennio a ministro provinciali indicatur et convocetur
de licentia ministri generalis cum consensu definitorii, cui reservatur facultas permittendi ut Capitulum,
iusta da causa, sex mensibus ante vel post triennium
celebretur.
3. Capitulum extraordinarium haberi potest, a
ministro provinciali de consensu definitorii convoca-
232
centro di riflessione ed esaminare i problemi di maggiore importanza per proporne la soluzione all’Ordine; offrire un aiuto con una collaborazione costruttiva al ministro generale e ai definitori per attuare un
rinnovamento adeguato dell’Ordine; aver cura dell’incremento dell’Ordine e della formazione dei frati.
6. Il Consiglio plenario ha voto consultivo. Ma
affiché il valore delle riflessioni come norma direttiva
per tutto l’Ordine non vada perduto, è conveniente che
il ministro generale, a suo giudizio e con il consenso
del definitorio, confermi con la propria autorità gli atti
del Consiglio plenario e li proponga all’Ordine.
7. Il ministro generale con il consenso del definitorio convochi il Consiglio plenario ordinariamente
una o due volte nel sessennio.
8. Il Consiglio plenario dell’Ordine ha uno statuto proprio, preparato dal Consiglio stesso e approvato dal ministro generale e suo definitorio.
ARTICOLO IV
Il governo delle province
124 1. La prima autorità della provincia compete al
Capitolo provinciale, i cui membri riuniti in fraterna
comunione rappresentano tutta la provincia.
2. Il Capitolo provinciale ordinario sia indetto e
convocato ogni tre anni dal ministro provinciale, ottenuta l’autorizzazione del ministro generale con il consenso del definitorio. Il ministro generale ha la facoltà
di permettere che il Capitolo, per un giusto motivo, sia
celebrato sei mesi prima o dopo del triennio.
3. Si può celebrare il Capitolo straordinario, che
viene convocato dal ministro provinciale con il con-
233
Il Capitolo provinciale
PC 14; CIC 632.
tum, in quo praecipua negotia ad vitam et actuositatem provinciae eiusque viceprovinciae et custodiae
spectantia tractentur.
125 1. In Capitulo ordinario et extraordinario
vocem activam habent: minister generalis, si praesit,
minister provincialis et definitores provinciales, fratres quibus Capitulum provinciale ius tribuerit, viceprovinciales et superiores regulares, delegati provinciae et delegati viceprovinciarum et custodiarum,
attentis quae praescripta sunt in numero 113,5.
2. Si quae provinciae celebrare volunt Capitulum cum suffragio directo, videlicet participatione
omnium fratrum perpetuae professionis, id statuat
maioritas duarum e tribus partibus suffragantium per
universalem consultationem, quam partecipare tenentur saltem septuaginta quinque centesimae partis
(75%) omnium fratrum perpetuae professionis, quod
postea in ordine Capituli celebrandi inseratur.
Impedimentum pro participatione ad Capitulum, ad
quod omnes fratres perpetuae professionis tenentur
convenire, ministro provinciali eiusque definitorio
deferatur, quibus ius est de re cognoscere et iudicare.
Fratres tantum qui reapse in Capitulo adsunt, ius suffragii habent. Insuper Capitulo provinciali participant viceprovinciales, superiores regulares et delegati viceprovinciarum et custodiarum, secundum ordinem Capituli celebrandi provinciae.
3. Superiore viceprovinciae vel custodiae gravi
de causa impedito, a ministro provinciali eiusque
definitorio agnita, vel eius officio vacante, primus vel
alius consiliarius secundum possibilitatem ad Capitulum accedat.
234
senso del definitorio, per trattare i problemi principali
della vita e dell’attività della provincia, della sua
viceprovincia e della custodia.
125 1. Nel Capitolo ordinario e straordinario hanno
voce attiva: il ministro generale, se presiede, il ministro provinciale e i definitori provinciali, i frati ai
quali il Capitolo ne ha concesso il diritto, i viceprovinciali e i superiori regolari, i delegati della provincia, i delegati delle viceprovince e delle custodie,
tenuto presente quanto è stabilito dal numero 113,5.
2. Se qualche provincia vuol celebrare il Capitolo a suffragio diretto, cioè con la partecipazione di
tutti i frati professi perpetui, lo stabilisca la maggioranza di due terzi dei votanti in una consultazione
generale, alla quale devono partecipare almeno il settantacinque per cento (75%) di tutti i frati di professione perpetua; la decisione poi venga inserita nel
regolamento per la celebrazione del Capitolo. Sono
obbligati a partecipare al Capitolo tutti i frati che
hanno fatto la professione perpetua; se qualcuno di
loro non può intervenire, lo comunichi al ministro
provinciale e suo definitorio, i quali hanno il diritto di
conoscere e giudicare il caso. Solo i frati realmente
presenti in Capitolo hanno diritto di voto. Inoltre partecipano al Capitolo provinciale i viceprovinciali, i
superiori regolari e i delegati delle viceprovince e
delle custodie, secondo il regolamento per la celebrazione del Capitolo della provincia.
3. Se il superiore della viceprovincia o custodia
non può partecipare al Capitolo per ragioni gravi riconosciute dal ministro provinciale e suo definitorio,
oppure se il suo ufficio fosse vacante, prenda parte al
Capitolo il primo o il secondo consigliere, secondo le
possibilità.
235
Vocali
del Capitolo provinciale
CIC 632.
cfr. Ord 8/15; 8/16.
cfr. Ord 8/14.
126 1. Indicto Capitulo provinciali, omnes fratres
qui tunc sunt perpetuo professi, exceptis iis qui ad
proprias viceprovincias et custodias pertinent, delegatos et substitutos eligant, nisi omnes ad Capitulum
convenire debeant.
2. Viceprovinciarum quoque et custodiarum fratres suos delegatos eorumque substitutos eligant.
3. Numerus delegatorum tum provinciae tum viceprovinciarum et custodiarum, necnon modus eos
eligendi a Capitulo provinciali statuantur.
127 1. In Capitulo provinciali tractentur negotia ad
vitam et actuositatem provinciae attinentia, de quibus
omnes fratres praevie consulantur.
2. De propositionum indice, a ministro provinciali eiusque definitorio confecto, omnes capitulares
tempestive certiores fiant. Negotia vero tractanda
ipsum Capitulum decidat.
3. In Capitulo ordinario minister provincialis
eligitur iuxta ordinem celebrandi Capitulum, approbatum a Capitulo provinciali.
4. Minister provincialis cessans, si electus est in
Capitulo praecedenti, ad alterum dumtaxat triennium
immediate eligi potest.
5. Secundum praedictum ordinem dein eligantur
quattuor definitores provinciales, nisi minister generalis de consensu definitorii maiorem numerum convenire duxerit; quorum dimidia pars ex electis in
praecedenti Capitulo esse potest.
6. Postea ex eiusdem definitorii gremio, eligatur
vicarius provincialis, qui vi electionis fit primus definitor.
7. In electione definitorum minister provincialis
236
126 1. Indetto il Capitolo provinciale, tutti i frati che
allora sono professi perpetui, eccetto quelli che appartengono alle viceprovince e alle custodie, eleggano i
delegati e i sostituti, a meno che al Capitolo non debbano partecipare tutti i frati.
2. I frati delle viceprovince e delle custodie
eleggano i propri delegati e i loro sostituti.
3. Il numero dei delegati della provincia, delle
viceprovince e delle custodie e il modo di eleggerli
siano stabiliti dal Capitolo provinciale.
Delegati
127 1. Nel Capitolo provinciale si trattino i problemi
attinenti alla vita e all’attività della provincia, sui
quali tutti i frati precedentemente devono essere consultati.
2. Tutti i capitolari siano informati a tempo
debito sull’elenco degli argomenti, preparato dal ministro provinciale e suo definitorio. Ma è lo stesso
Capitolo che deve decidere i problemi da trattare.
3. Nel Capitolo ordinario il ministro provinciale
viene eletto secondo il regolamento per la celebrazione del Capitolo, approvato dal Capitolo provinciale.
4. Il ministro provinciale uscente, se è stato eletto nel Capitolo precedente, può essere rieletto immediatamente soltanto per un altro triennio.
5. Seguendo il regolamento predetto, poi si
eleggano quattro definitori provinciali, eccetto che il
ministro generale con il consenso del definitorio non
creda opportuno che se ne abbia un numero maggiore;
di questi la metà può essere degli eletti nel Capitolo
precedente.
6. Poi tra i definitori si elegga il vicario provinciale, il quale, in forza dell’elezione, diviene primo
definitore.
7. Nell’elezione dei definitori il ministro pro-
Problemi da trattare
ed elezioni
237
CIC 632.
ES II,2; CIC 632.
CIC 624,1s.
CIC 627,1.
cessans vocem tantum activam habet.
8. Electus minister provincialis exercet officium
tanquam delegatus ministri generalis donec eius electio confirmetur.
9. Electione vel nominatione ministri provincialis et definitorum peracta, fratres suo quisque munere
fungere pergunt, donec aliter provisum erit; quae norma, mutatis mutandis, valet etiam pro viceprovinciis
et custodiis.
128 1. Minister generalis de consensu definitorii,
gravibus de causis, nominare potest ministrum provincialem et definitores, praehabito in scripto voto
consultivo omnium fratrum votorum perpetuorum
provinciae; id autem fieri non poterit per duo triennia
subsequentia.
2. Qua nominatione peracta, Capitulum ad negotia tractanda tempore opportuno celebretur.
129 1. Vicarii provincialis est ministrum provincialem adiuvare in rebus quae sibi commissae sint et, eo
absente vel impedito, provinciae negotia agere,
exceptis iis quae minister provincialis sibi reservaverit.
2. Vacante autem officio ministri provincialis,
vicarius provincialis statim recurrere tenetur ad ministrum generalem, et, donec mandata recipiat, provinciae regimen teneat.
3. Si vacatio ultra duodeviginti menses ante
Capitulum provinciale eveniat, minister generalis de
consensu definitorii, praehabito voto consultivo
omnium fratrum votorum perpetuorum provinciae,
novum ministrum nominet, qui inceptum triennium
prosequatur; quo finito, celebretur Capitulum.
238
vinciale uscente ha soltanto la voce attiva.
8. Il ministro provinciale eletto esercita l’ufficio
come delegato del ministro generale fin quando la sua
elezione non sarà confermata.
9. Avvenuta l’elezione o la nomina del ministro
provinciale e dei definitori, i frati continuano ad esercitare i propri uffici fino a quando non sarà provveduto diversamente. Questa norma, con le debite differenze, vale anche per le viceprovince e le custodie.
CIC 625,3.
128 1. Per gravi motivi il ministro generale, con il
consenso del definitorio, può nominare il ministro
provinciale e i definitori, dopo aver ottenuto per iscritto il voto consultivo di tutti i frati di voti perpetui della
provincia. Questo però non può esser fatto per due
trienni consecutivi.
2. Fatta questa nomina, si celebri il Capitolo al
momento opportuno per trattare i problemi.
Nomina del provinciale
e dei definitori
129 1. È compito del vicario provinciale aiutare il
ministro provinciale nelle attività che gli vengono affidate e, se assente o impedito il ministro provinciale,
trattare gli affari della provincia, eccetto quelli che il
ministro provinciale si è riservato.
2. Vacante l’ufficio di ministro provinciale, il
vicario provinciale è tenuto a ricorrere immediatamente al ministro generale e a governare la provincia
fin quando non riceverà disposizioni.
3. Se l’ufficio di ministro provinciale si rende
vacante oltre diciotto mesi prima del Capitolo provinciale, il ministro generale con il consenso del definitorio, avuto prima il voto consultivo di tutti i frati di
voti perpetui della provincia, nomini il nuovo ministro, che porti a termine il triennio iniziato; finito questo, si celebri il Capitolo.
Il vicario provinciale
239
CIC 625,3.
CIC 625,3.
4. Impedito vicario provinciali, hoc munus gerit
definitor sequens in ordine.
5. Vacante vero officio definitoris provincialis
ultra annum ante Capitulum provinciale, minister generalis de consensu definitorii, audito ministro provinciali eiusque definitorio, alium definitorem nominet, qui locum ultimi definitoris teneat; dein, si vicarii
provincialis officium vacaverit, minister provincialis
eiusque definitorium per schedas secretas de gremio
definitorii alium vicarium provincialem eligant. De re
autem certior fiat minister generalis.
130 1. A ministro provinciali, de definitorii consensu, inter fratres votorum perpetuorum nominentur
secretarius provincialis, necnon officiales necessarii
ad negotia in curia provinciali expedienda et, si opus
fuerit, ad alia officia specialia dirigenda.
2. Secretarius provincialis subditus est soli
ministro provinciali; Capituli autem provincialis est
decidere utrum alii officiales soli ministro provinciali
subdantur.
3. Commendatur ut in singulis provinciis a
ministro provinciali de consensu definitorii constituantur commissiones ad negotia specialia pertractanda.
131 1. Conferentiae, quae e ministris provincialibus,
viceprovincialibus et superioribus regularibus alicuius regionis vel territorii constant, a ministro generali de consensu definitorii constituuntur ad promovendam cooperationem tum provinciarum et viceprovinciarum et custodiarum inter se, tum cum Conferentiis episcopalibus aut Unionibus superiorum vel
superiorissarum maiorum, ad impendentes quaestio-
240
4. Se il vicario provinciale è impedito, ne assume l’ufficio il definitore che lo segue nell’ordine.
5. Se si rende vacante l’ufficio di definitore provinciale oltre un anno prima del Capitolo provinciale,
il ministro generale con il consenso del definitorio,
dopo aver consultato il ministro provinciale e il suo
definitorio, nomini un altro definitore, che prenda il
posto dell’ultimo definitore. Se poi si rende vacante
l’ufficio di vicario provinciale, il ministro provinciale
con il definitorio eleggano a scrutinio segreto un altro
vicario provinciale dall’interno del definitorio. Di
questo si informi il ministro generale.
130 1. Il ministro provinciale con il consenso del
definitorio nomini, tra i frati di voti perpetui, il segretario provinciale, altri incaricati di uffici necessari
nella curia provinciale e, se ce ne sarà bisogno, anche
altri responsabili per settori particolari.
2. Il segretario provinciale dipende soltanto dal
ministro provinciale; al Capitolo provinciale spetta
decidere se gli altri incaricati debbano dipendere solo
dal ministro provinciale.
3. Si raccomanda che nelle singole province il
ministro provinciale con il consenso del definitorio
nomini delle commissioni speciali per trattare particolari problemi.
La curia provinciale
131 1. Le Conferenze, che sono formate dai ministri
provinciali, viceprovinciali e superiori regolari di una
regione o di un territorio, sono costituite dal ministro
generale con il consenso del definitorio. Esse hanno lo
scopo di promuovere la collaborazione sia delle province, viceprovince e custodie fra loro sia con le
Conferenze episcopali o con le Unioni dei superiori o
delle superiore maggiori, per trattare questioni attuali
Le Conferenze
dei superiori maggiori
241
CIC 633,1s; 1280.
PC 23; ES II,42s;
CIC 632-633.
nes pertractandas, et ad regiminis uniformitatem,
quantum fieri potest, servandam.
2. Quae Conferentiae habeant suum proprium
statutum a ministro generali de consensu definitorii
approbatum, atque semel minimum in anno congregentur.
3. Eis competit munera implere quae Constitutionibus et proprio statuto aut a ministro generali
ipsis committuntur, atque providere bono communi
Ordinis in suo territorio, necnon edere, pro illo territorio, peculiares normas quae, ut vim obtineant, approbandae sunt a respectivis Consiliis et a ministro
generali de consensu sui definitorii.
4. Ut in singulis continentibus foveatur solidarietas inter Ordinis nostri fratres ibi degentes, curent
superiores maiores ut fratres viribus unitis prosequantur accommodatas testimonii franciscani formas,
quae propriae nationis vel areae politicae transcendunt limites, ad renovandam vitam christianam et ad
pacis, iustitiae et concordiae causam promovendam.
ARTICULUS V
De regimine viceprovinciali
132 1. Inter praecipuos fines viceprovinciarum est
implantatio Ordinis in Ecclesia particulari, ad testimonium evangelicum de charismate franciscano
praebendum.
2. Eo ipso in viceprovinciis sedulo curandum est
de vocationibus incolarum, ad quem finem vita et
actuositas pastoralis fovendae sunt variis regionis
condicionibus recte accommodatae.
3. Provincia, pro sua possibilitate, in vicepro-
242
e per garantire, per quanto è possibile, l’uniformità di
governo.
2. Le Conferenze abbiano un loro statuto approvato dal ministro generale con il consenso del definitorio e si riuniscano almeno una volta all’anno.
3. Ad esse spetta adempiere i compiti loro affidati dalle Costituzioni, dal loro statuto particolare o
dal ministro generale; provvedere al bene dell’Ordine
nel proprio territorio e stabilire norme speciali per le
loro zone. Tali norme, per essere valide, devono essere approvate dai rispettivi Consigli e dal ministro generale con il suo definitorio.
4. Affinché nei singoli continenti sia favorita la
solidarietà tra i frati del nostro Ordine che vi si trovano, i superiori maggiori procurino che i frati attuino,
con unità di forze, adeguate forme di testimonianza
francescana, valide anche fuori della loro nazione o
area politica, per il rinnovamento della vita cristiana e
la promozione della pace, della giustizia e della concordia.
CIC 222,2; 287,1; 672;
677,1; 758,2;
V CPO 45; 55; 63-102.
ARTICOLO V
Il governo delle viceprovince
132 1. Uno degli scopi principali delle viceprovince
è la “implantatio Ordinis” nella Chiesa particolare per
dare testimonianza evangelica del carisma francescano.
2. Perciò le viceprovince si devono prendere
assidua cura delle vocazioni fra gli abitanti del luogo.
Per raggiungere questo scopo, sviluppino uno stile di
vita e un’attività pastorale rettamente adattate alle varie esigenze della regione.
3. La provincia, secondo le sue possibilità, invii
243
Finalità
della viceprovincia
vinciam sibi commissam tot mittat religiosos quot
necessitates viceprovinciae requirunt.
4. In seligendis religiosis mittendis vel revocandis, superiores, audito viceprovinciali eiusque Consilio, rationem habeant de peculiaribus qualitatibus
fratrum relate ad conditionem locorum, institutionem
iuvenum et apostolatum in viceprovincia exercendum.
5. Viceprovincialis, consentiente Consilio, ratione habita necessitatum et cum consensu ministri
provincialis vel generalis, opportunas conventiones
cum aliis provinciis vel Conferentiis superiorum
maiorum inire potest, quae conventiones confirmationi ministri generalis et provincialis subicientur.
133 1. Cuilibet viceprovinciae praeficitur viceprovincialis cum duobus consiliariis.
2. Numerum vero maiorem consiliariorum
determinare, audito ministro provinciali, ministro generali de consensu definitorii competit.
3. Viceprovincialis et consiliarii ad triennium
eliguntur, quo transacto, possunt denuo eligi, viceprovincialis tamen immediate ad alterum dumtaxat triennium.
4. Capitulum viceprovinciale determinet utrum
viceprovincialis cessans a munere habeat vocem passivam in electione consiliariorum.
5. Viceprovincialis et consiliarii ab omnibus fratribus perpetuae professionis eligantur, modo a
Capitulo viceprovinciali determinato, et praehabito
consensu ministri provincialis vel generalis. In casibus particularibus, si iusta adsit ratio, minister generalis, de consensu definitorii, permittere potest elec-
244
nella viceprovincia ad essa affidata tanti religiosi
quanti sono richiesti dalle necessità della stessa viceprovincia.
4. Nello scegliere i religiosi da inviare o da
richiamare, i superiori, consultato il viceprovinciale e
il suo Consiglio, tengano in considerazione le particolari attitudini dei frati in relazione alle condizioni dei
luoghi, alla formazione dei giovani e all’apostolato da
esercitare nella viceprovincia.
5. Il viceprovinciale, d’accordo con il Consiglio
e tenuto conto delle necessità e con il consenso del
ministro provinciale o generale può stipulare opportune convenzioni con altre province o Conferenze dei
superiori maggiori. Queste convenzioni dovranno essere confermate dal ministro provinciale o generale.
133 1. A ciascuna viceprovincia è preposto un viceprovinciale con due consiglieri.
2. Spetta al ministro generale con il consenso
del definitorio e dopo aver consultato il ministro provinciale, aumentare il numero dei consiglieri.
3. Il viceprovinciale e i consiglieri vengono eletti per la durata di tre anni; trascorsi questi, possono
essere eletti ancora; ma il viceprovinciale può essere
rieletto immediatamente soltanto per un altro triennio.
4. Il Capitolo viceprovinciale stabilisca se il
viceprovinciale uscente ha voce passiva nell’elezione
dei consiglieri.
5. Il viceprovinciale e i consiglieri siano eletti
da tutti i frati di voti perpetui, secondo le modalità stabilite dal Capitolo viceprovinciale e dopo aver ottenuto il consenso del ministro provinciale o generale. In
casi particolari, per giusta ragione, il ministro generale, con il consenso del definitorio, può autorizzare
245
Capitolo viceprovinciale
ed elezioni
CIC 627,1.
CIC 624,1s.
CIC 632.
tionem superiorum et consiliariorum per Capitulum
cum delegatis.
6. Si vero electio per Capitulum fit suffragio
directo, viceprovincialis, praehabito consensu ministri provincialis vel generalis, ipse Capitulum convocat in quo vocem activam habent fratres praesentes et
etiam minister provincialis vel generalis, si praesunt.
De fratribus impeditis ad Capitulum participandum
eadem valent quae dicta sunt pro Capitulo provinciali.
7. Votatione peracta extra Capitulum, scrutinium fiat in ipsa viceprovincia a viceprovinciali eiusque consiliariis et duobus fratribus electis a Capitulo
locali ubi fit scrutinium, praesente ministro provinciali vel generali vel respectivo delegato. Deinde promulgentur electiones.
8. Viceprovincialis electus exercet officium tamquam delegatus ministri provincialis vel generalis,
donec electio confirmetur.
9. A momento confirmationis suae electionis,
viceprovincialis pollet potestate iuridica ad munus
implendum qua potestate ordinaria vicaria, et eodem
tempore oportet ut a ministro provinciali vel generali
ei tribuantur expresse facultates de quibus in numeris
19 et 36 Constitutionum.
10. Deinde minister provincialis de ipsa electione certiorem reddat ministrum generalem.
11. Ministri provincialis vel generalis permissu,
viceprovincialis convocare valet Capitulum ad diversa negotia tractanda, cui ministrum provincialem vel
generalem praeesse convenit, qui vocem habent.
12. Viceprovinciali absente vel impedito, eius
vices gerit primus consiliarius vel consiliarius se-
246
l’elezione dei superiori e dei consiglieri attraverso il
Capitolo con delegati.
6. Se invece l’elezione viene fatta dal Capitolo a
suffragio diretto, il viceprovinciale, con il consenso
del ministro provinciale o generale, convoca egli stesso il Capitolo, nel quale hanno voce attiva i frati presenti ed anche il ministro provinciale o generale, se
presiedono. Riguardo ai frati che non possono partecipare al Capitolo, vale quanto è stato detto per il Capitolo provinciale.
7. Se la votazione è avvenuta fuori del Capitolo,
si esegua lo scrutinio nella stessa viceprovincia dal
viceprovinciale, dai suoi consiglieri e da due frati eletti dal Capitolo locale dove si fa lo scrutinio, alla presenza del ministro provinciale o generale oppure del
rispettivo delegato. Poi si renda noto il risultato delle
elezioni.
8. Il viceprovinciale eletto, fino a quando la sua
elezione non sarà confermata, esercita l’ufficio come
delegato del ministro provinciale o generale .
9. Dal momento della conferma della sua elezione, il viceprovinciale acquisisce la potestà giuridica ordinaria vicaria per esercitare il suo ufficio. È opportuno che, all’atto della conferma, il ministro provinciale o generale conferisca al viceprovinciale le
facoltà elencate dai numeri 19 e 36 delle Costituzioni.
10. Successivamente il ministro provinciale informi il ministro generale dell’elezione avvenuta.
11. Con il permesso del ministro provinciale o
generale il viceprovinciale può convocare il Capitolo
per trattare i vari problemi. È opportuno che questo
Capitolo sia presieduto dal ministro provinciale o
generale, i quali vi hanno voce.
12. Se il viceprovinciale è assente o impedito,
ne fa le veci il primo consigliere o, se anche questi è
247
CIC 131-132; 625,3.
CIC 632.
quens in ordine electionis, si primus sit impeditus.
13. Vacante autem quacumque de causa officio
viceprovincialis vel consiliarii res deferatur ad ministrum provincialem vel generalem, qui per analogiam
cum numero 129 procedant.
14. In statuto a Capitulo viceprovinciali elaborato et a ministro provinciali vel generali approbato,
alia regiminis negotia describantur. Quod statutum,
inter alia, determinet vocales Capituli ad negotia varia tractanda, necnon negotia ipsa solum permissu
ministri provincialis vel generalis agenda.
134 1. Viceprovincialis minimum quater in anno
consiliarios suos convocet eorumque consilio vel consensu toties indiget quoties, ad normam Constitutionum, minister provincialis consilio vel consensu indiget sui definitorii.
2. Innovationes tamen, quae onera gravioris
momenti sive provinciae sive viceprovinciae afferunt,
ministro provinciali vel generali proponat.
ARTICULUS VI
De regimine custodiarum
135 1. Cuilibet custodiae praeficitur superior regularis cum duobus consiliariis.
2. Numerus consiliariorum ad quattuor augeri
potest a ministro provinciali consentiente definitorio,
auditis quorum interest et prout necessitas vel bonum
248
impedito, il consigliere che segue nell’ordine dell’elezione.
13. Se per qualunque motivo è vacante l’ufficio
di viceprovinciale o di consigliere, il fatto venga notificato al ministro provinciale o generale, i quali procedano per analogia con il numero 129.
14. Lo statuto, preparato dal Capitolo viceprovinciale e approvato dal ministro provinciale o generale, prenda in considerazione altri aspetti del governo
della viceprovincia. Il medesimo statuto, fra l’altro,
determini i vocali del Capitolo per trattare i vari argomenti e i problemi che possono essere trattati soltanto
col permesso del ministro provinciale o generale.
134 1. Il viceprovinciale convochi i suoi consiglieri
almeno quattro volte all’anno. Egli ha bisogno del
loro consiglio o del loro consenso tutte le volte che, a
norma delle Costituzioni, il ministro provinciale ha
bisogno del consiglio o del consenso del suo definitorio.
2. Tuttavia proponga al ministro provinciale o
generale le iniziative nuove che comportano oneri di
notevole entità per la provincia o per la viceprovincia.
Il viceprovinciale
e il suo Consiglio
CIC 127,1.3; 627,2.
ARTICOLO VI
Il governo delle custodie
135 1. A ciascuna custodia è preposto un superiore
regolare con due consiglieri.
2. Il numero dei consiglieri può essere elevato a
quattro dal ministro provinciale con il consenso del
definitorio e dopo aver consultato gli interessati, se lo
249
I superiori della custodia
CIC 627,1;
III CPO 5s; 46.
custodiae requirat. De re autem certior fiat minister
generalis.
136 1. Superior regularis et consiliarii ad triennium
eligantur a fratribus perpetuae professionis custodia
adscriptis, attentis iis quae praescripta sunt in numero 113,5. In casibus particularibus, si iusta adsit ratio,
minister generalis, de consensu definitorii, permittere
potest electionem superiorum et consiliariorum per
Capitulum cum delegatis.
2. Superior tamen regularis ad alterum dumtaxat triennium immediate eligi potest.
3. Capitulum custodiae determinet utrum superior regularis a munere cessans habeat vocem passivam in electione consiliariorum.
4. Ad electionem sive per Capitulum sive alio
modo faciendam, opus est consensu ministri provincialis, qui, si Capitulo praeest, vocem activam habet.
5. Custodiae autem censentur adscripti omnes
qui litteras oboedientiales ad opus missionale a ministro generali receperunt, etiamsi ad tempus, et, praeterea, omnes fratres aggregati custodiae per professionem, quamvis alibi morentur ratione formationis
vel alia causa.
137 1. Electio superioris regularis et consiliariorum
fit sive in Capitulo suffragio directo, in quo vocem
activam habent tantum fratres praesentes, sive alio
modo, prout superior regularis consentientibus consiliariis, perpensis condicionibus custodiae et auditis
fratrum optatis, deciderit, eo tamen attento quod in
numero 136,1 praescriptum est. De impeditis accedendi ad Capitulum, eadem valent quae dicta sunt pro
Capitulo provinciali.
250
richieda la necessità o il bene della custodia. Di questo venga poi informato il ministro generale.
136 1. Il superiore regolare e i consiglieri siano eletti per un triennio dai frati di professione perpetua appartenenti alla custodia, tenendo presente quanto è
stabilito nel numero 113,5. In casi particolari e per
giusto motivo, il ministro generale con il consenso del
definitorio, può permettere che i superiori e i consiglieri siano eletti dal Capitolo con delegati.
2. Il superiore regolare può essere rieletto immediatamente soltanto per un secondo triennio.
3. Il Capitolo della custodia stabilisca se il superiore regolare uscente ha voce passiva nell’elezione
dei consiglieri.
4. Per l’elezione, sia che si faccia per mezzo del
Capitolo sia che si faccia in altro modo, è necessario
il consenso del ministro provinciale, il quale, se presiede il Capitolo, ha voce attiva.
5. Si considerano appartenenti alla custodia tutti
i frati che hanno ricevuto l’obbedienza dal ministro
generale per l’attività missionaria, anche se a tempo
determinato, e inoltre tutti i frati aggregati alla custodia con la professione, anche quando essi, per motivi di formazione o per altra causa, vivono altrove.
Elezione del superiore
della custodia
137 1. L’elezione del superiore regolare e dei consiglieri avviene nel Capitolo a suffragio diretto, nel quale hanno voce attiva soltanto i frati presenti; oppure
nel modo stabilito dal superiore regolare con il consenso dei consiglieri, dopo aver considerate attentamente le condizioni della custodia e intesi i desideri
dei frati, nel rispetto del numero 136,1. Quanto a coloro che sono impediti di partecipare al Capitolo, vale
ciò che si è detto per il Capitolo provinciale.
Modalità
delle elezioni
251
CIC 624,1s.
CIC 632.
CIC 164; 167,1s; 632.
2. Electionem confirmare competit ministro provinciali, quo non praesente promulgantur electiones,
et superior regularis electus officium suum exercet
tamquam delegatus ministri provincialis donec eius
electio confirmetur. De peracta electione minister
provincialis certiorem faciat ministrum generalem.
3. A momento confirmationis, superior regularis
pollet potestate ordinaria vicaria ad munus implendum; eodem tempore oportet ut a ministro provinciali
ei tribuantur expresse facultates de quibus in numeris
19 et 36 Constitutionum.
4. Gravibus de causis, minister generalis consentiente suo definitorio, nominare potest superiorem
regularem eiusque consiliarios, audito ministro provinciali eiusque definitorio, et praehabito in scriptis
voto consultivo fratrum custodiae.
138 1. Superiori regulari absente vel impedito, primus consiliarius vel consiliarius sequens in ordine
electionis, si primus sit impeditus, eius vices gerit.
2. Vacante autem, quacumque de causa, officio
superioris regularis vel consiliarii custodiae, res deferatur ad ministrum provincialem, qui per analogiam
cum numero 129, mutatis mutandis, procedat.
139 1. Superior regularis suos consiliarios convocet
minimum quater in anno.
2. Eorum consensum vel consilium exquirat in
omnibus negotiis pro quibus minister provincialis
definitorii indiget consensu vel consilio.
3. Convenit ut custodia statutum habeat, a ministro provinciali de consensu definitorii approbatum,
252
2. Spetta al ministro provinciale confermare l’elezione; nel caso che non sia presente, si promulgano
le elezioni e il superiore regolare eletto esercita il suo
ufficio come delegato del ministro provinciale fino a
quando la sua elezione non verrà confermata. Il ministro provinciale comunichi al ministro generale l’elezione avvenuta.
3. Dal momento della conferma, il superiore regolare acquisisce la potestà giuridica ordinaria vicaria
per esercitare il suo ufficio. È opportuno che, all’atto
della conferma, il ministro provinciale gli conferisca
le facoltà elencate dai nn. 19 e 36 delle Costituzioni.
4. Per gravi motivi il ministro generale con il
consenso del suo definitorio, può nominare il superiore regolare e i suoi consiglieri, dopo aver ascoltato il
ministro provinciale e il suo definitorio e ottenuto per
scritto il voto consultivo dei frati della custodia.
CIC 625,3.
138 1. Se il superiore regolare è assente o è impedito, ne fa le veci il primo consigliere oppure, se anche
questi è impedito, il consigliere che segue nell’ordine
dell’elezione.
2. Se è vacante per qualunque motivo l’ufficio
di superiore regolare o di consigliere della custodia, lo
si faccia presente al ministro provinciale, il quale proceda per analogia con il numero 129, con le opportune differenze.
Uffici vacanti
139 1. Il superiore regolare convochi i suoi consiglieri almeno quattro volte all’anno.
2. Richieda il loro consenso o il consiglio in tutti
i casi per i quali il ministro provinciale necessita del
consenso o del consiglio del definitorio.
3. È opportuno che la custodia abbia uno statuto approvato dal ministro provinciale con il consenso
Funzionamento
del Consiglio
253
CIC 131,1s; 132,1s.
CIC 127,1.3; 627,1s.
in quo regiminis negotia maioris momenti determinentur.
ARTICULUS VII
De regimine locali
140 1. In Capitulo provinciali, aut postea tempore
opportuno, a ministro provinciali de consensu definitorii, auditis in quantum fieri potest fratribus, fraternitates locales constituantur et superiores locales
iuxta numerum 115,3 nominentur, attento animo cum
ad formam vitae nostrae servandam, tum ad consortium fraternum fovendum necnon ad peculiaria servitia in singulis domibus praestanda.
2. Eodem modo, circumstantiis specialibus consideratis, constituantur fraternitates earumque superiores in viceprovinciis et custodiis.
3. Superiores locales a ministro provinciali de
consensu definitorii constituuntur ad triennium; sed
nominari poterunt ad secundum vel, in casu manifestae necessitatis, ad tertium triennium, et quidem, si
adsint iustae causae, etiam in eadem domo.
4. Et qui superioris localis munere sex vel in
casu necessitatis novem annos continuos sunt functi,
ab eo minimum uno anno vacent.
141 1. In quavis fraternitate a ministro provinciali
de consensu definitorii nominatur vicarius, cuius est
superiori in communitate regenda adsistere qua consiliarius et, eo absente aut impedito vel officio vacante, fraternitatem moderari.
254
del definitorio. In esso siano determinati gli aspetti più
importanti del governo.
ARTICOLO VII
Il governo della fraternità locale
140 1. Nel Capitolo provinciale o in seguito, a tempo
opportuno, il ministro provinciale con il consenso del
definitorio e, per quanto è possibile, ascoltati i frati,
costituisca le fraternità locali e nomini i superiori locali, secondo il numero 115,3. Nel fare ciò tenga presente sia la nostra forma di vita che deve essere salvaguardata sia la comunione fraterna che deve essere incrementata sia le attività particolari che si devono
svolgere nelle singole case.
2. Allo stesso modo, considerate le circostanze
particolari, vengano costituite le fraternità e i rispettivi superiori nelle viceprovince e nelle custodie.
3. I superiori locali vengono nominati dal ministro provinciale, con il consenso del definitorio, per
un triennio. Ma potranno essere nominati per un secondo o, in caso di evidente necessità, per un terzo
triennio, e per giusti motivi anche nella stessa casa.
4. Coloro che sono stati superiori locali per sei
anni o, in caso di necessità, per nove anni continui,
saranno liberi da questo ufficio almeno per un anno.
Costituzione
delle fraternità locali
141 1. In ogni fraternità è nominato dal ministro provinciale, con il consenso del definitorio, il vicario, che
ha il compito di assistere come consigliere il superiore nel governo della comunità e, se questi è assente o
impedito oppure è vacante l’ufficio di superiore, di
governare la fraternità.
Vicario e consiglieri
255
CIC 103; 124,1s; 608; 617-619;
623; 625,3; 626; 629; 665,1.
cfr. Ord 8/18; 8/19.
CIC 127,1.3; 627,1s.
2. In omni domo cum sex minimum fratribus,
praeter vicarium, qui ex iure primus consiliarius est,
ab omnibus fratribus perpetuae professionis unus vel
duo consiliarii eligantur, quorum munus est superiorem localem in rebus spiritualibus et materialibus
consilio adiuvare.
3. In casibus autem maioris momenti, secundum
Constitutiones et statuta regionalia vel provincialia,
consiliarii vocem deliberativam habent.
4. Absentibus vel impeditis guardiano et vicario,
fraternitati praeest ille frater qui in normis a Capitulo
provinciali statutis determinatur.
5. Vacante officio superioris localis ultra sex
menses ante Capitulum provinciale, a ministro provinciali de consensu definitorii alius nominetur superior; si vero officium vacaverit citra sex menses ante
Capitulum provinciale, fraternitatem moderetur vicarius.
142 1. Capitulum locale ex omnibus fratribus professis constat.
2. Capituli localis est, sub directione guardiani,
spiritum fraternum confirmare, conscientiam omnium
fratrum pro bono communi promovere, dialogum circa omnia quae vitam fraternam respiciunt instituere,
praesertim cum agatur de oratione fovenda, paupertate servanda et formatione fraterne promovenda, ut
voluntas Dei insimul quaeratur.
3.Capitulum locale saepe celebretur in anno,
ipsumque superiores maiores efficaciter promoveant
et etiam aliquando propria praesentia animent.
4. Superiores aptis mediis fratres de negotiis in
Capitulo tractandis non solum edoceant, sed etiam
consulant.
256
2. In ogni casa con almeno sei frati, oltre il vicario, che di diritto è il primo consigliere, tutti frati di
voti perpetui eleggano uno o due consiglieri; essi hanno il compito di aiutare con il consiglio il superiore
locale nelle cose spirituali e materiali.
3. Nei casi di maggiore importanza, secondo le
Costituzioni e gli statuti regionali o provinciali, i consiglieri hanno voce deliberativa.
4. Quando sono assenti o impediti il guardiano e
il vicario, presiede la fraternità quel frate che è stato
designato dalle norme stabilite dal Capitolo provinciale.
5. Se l’ufficio di superiore locale resta vacante
per oltre sei mesi prima del Capitolo provinciale, il
ministro provinciale, con il consenso del definitorio,
nomini un altro superiore; se invece resta vacante per
meno di sei mesi prima del Capitolo provinciale, la
fraternità venga governata dal vicario.
142 1. Il Capitolo locale è composto da tutti i frati
professi.
2. È compito del Capitolo locale, sotto la guida
del guardiano, confermare lo spirito fraterno, promuovere la coscienza di tutti i frati per il bene comune,
aprire un dialogo sui vari aspetti della vita fraterna,
soprattutto quando si tratta di favorire la preghiera, di
osservare la povertà e di promuovere fraternamente la
formazione, per ricercare insieme la volontà di Dio.
3. Il Capitolo locale si celebri spesso durante
l’anno; i superiori maggiori lo promuovano efficacemente e qualche volta lo animino di persona.
4. I superiori, con i mezzi opportuni, non solo
informino, ma consultino anche i frati sugli argomenti da trattare in Capitolo.
257
CIC 625,3.
Il Capitolo locale
PC 14; ES II,2; CIC 632; 633,1;
I CPO II, 24ss; IV CPO 80;
V CPO 23.
Rnb 4,4.6; Rb 10,6; Adm 3,5s;
VI CPO 31.
5. Suffragia lata in Capitulo locali sunt consultiva, nisi iure universali aut proprio aliter statuatur.
6. Electiones perficere et suffragium ferre de
fratribus ad professionem admittendis ad normam
Constitutionum pertinet ad solos fratres perpetuae
professionis.
143 1. In Curia generali et provinciali, in domo
viceprovincialis et superioris regularis, necnon in singulis nostris domibus habeatur archivum, in quo
omnia documenta necessaria ordinatim sub secreto
conserventur, et omnes res memoria dignae accurate
annotentur ab eo cui cura fuerit commissa.
2. Habeatur insuper inventarium documentorum quae in archivo continentur.
258
5. Le votazioni del Capitolo locale sono consultive, a meno che non sia stabilito diversamente dal
diritto universale o da quello proprio.
6. Spetta solo ai frati professi perpetui partecipare alle elezioni e alle votazioni per l’ammissione dei
frati alla professione, a norma delle Costituzioni.
143 1. Nella Curia generale e provinciale, nella sede
del viceprovinciale e del superiore regolare e in tutte
le nostre case ci sia l’archivio, nel quale si conservino
ordinatamente e sotto segreto tutti i documenti necessari. Tutti i fatti degni di memoria siano annotati accuratamente da chi ne ha ricevuto l’incarico.
2. Ci sia anche l’inventario dei documenti conservati in archivio.
259
CIC 602; 618-619.
Gli archivi
CAPUT IX
DE FRATRUM VITA APOSTOLICA
144 1. Filius Dei a Patre in mundum missus est ut,
condicionem humanam assumens, pauperibus evangelizaret, contritos corde sanaret, captivis remissionem nuntiaret et caecis visum restitueret.
2. Quam missionem Christus in Ecclesia virtute
Spiritus Sancti continuare statuit.
3. Idem autem Spiritus suscitavit sanctum
Franciscum eiusque Fraternitatem apostolicam ut,
iuxta urgentiores necessitates sui temporis, in missione Ecclesiae operam adiutricem totis viribus praestaret, erga illos praesertim qui maiore indigentia nuntii
evangelici laborarent.
4. Unde Fraternitas nostra, Spiritui Domini et
sanctae eius operationi obsecundans, in Ecclesia debitum servitii erga omnes homines adimplet opere et
verbo eis evangelizando.
145 1. In actuositate apostolica notas nostri charismatis proprias servemus, variis temporibus et condicionibus eas aptantes.
2. Praecipuus apostolatus fratris minoris est:
vivere in mundo vitam evangelicam in veritate, simplicitate et laetitia.
3. Omnibus hominibus aestimationem atque
animum promptum ad dialogum praestemus.
4. Etsi evangelizationem pauperum praeferimus
260
CAPITOLO IX
LA VITA APOSTOLICA DEI FRATI
144 1. Il Figlio di Dio è stato mandato dal Padre nel
mondo affinché, assunta la condizione umana, portasse il lieto annunzio ai poveri, guarisse i pentiti di
cuore, annunziasse la liberazione ai prigionieri e restituisse la vista ai ciechi.
2. Cristo ha stabilito che questa missione continuasse nella Chiesa con la potenza dello Spirito Santo.
3. Lo stesso Spirito ha suscitato san Francesco e
la sua Fraternità apostolica affinché, di fronte alle più
urgenti necessità del suo tempo, con tutte le forze venisse in aiuto dell’azione missionaria della Chiesa,
soprattutto per quelli che avevano maggiore bisogno
del messaggio evangelico.
4. Perciò la nostra Fraternità, obbedendo allo
Spirito del Signore e alla sua santa operazione, adempie nella Chiesa il dovere di servizio verso tutti gli
uomini, annunziando loro il Vangelo con l’opera e con
la parola.
Il nostro apostolato
145 1. Nell’attività apostolica conserviamo le note
caratteristiche del nostro carisma, adattandole al variare dei tempi e delle situazioni.
2. Il primo apostolato del frate minore è: vivere nel mondo la vita evangelica in verità, semplicità e
letizia.
3. Abbiamo per tutti gli uomini stima e disponibilità al dialogo.
4. Anche se, sull’esempio di Cristo e di san
Caratteristiche
del nostro apostolato
261
Is 61,1s; Lc 4,18; Gal 4,4; Fil 2,7;
LG 4s;
CIC 574,2; 577; 590,1; 758; 783;
V CPO 41-62.
Lc 24,47-49; Gv 20,21; Eb 1,8.
LM 2,1; 8; 2Cel 22.
Rb 10,8;
1Cel 29; LM 12,1; 13,1.
PC 20; GS 92; PO 3; OT 19;
CIC 578; 631,1; 673; 675,1;
677,1; 678,2; 783;
I CPO I,10; III CPO 11s; 13;
16ss; 38; IV CPO 13ss; 18;
V CPO 21s; 43s; 88.
Rnb 7,15s; 14; Rb 3,10-13;
LCap 9.
Rnb 9,1-3; 23,7; LCap 9; LAn;
ad exemplum Christi et sancti Francisci, etiam hominibus in potestate positis vel in populos dominantibus
nuntium de conversione ad iustitiam et ad munus
pacis servandae proclamare ne timeamus.
5. Cuicumque operi ministerii et actuositati
apostolicae, dummodo formae vitae nostrae conveniant et necessitatibus Ecclesiae respondeant, libenter
incumbamus; et minoritatis conscii, illa ministeria
generose aggrediamur quae admodum difficilia
habentur.
6. Fraternitas, sive provincialis sive localis,
varia incepta apostolica ut expressionem totius fraternitatis promoveat et coordinet.
7. Fratres, qua discipuli Christi et filii sancti
Francisci, reminiscantur in vita apostolica requiri
animum promptum ad crucem et persecutionem
subeundam, usque ad martyrium, pro fide et proximorum salute.
146 1. Quodvis genus apostolatus, etiam si sit privatae inspirationis, fratres sub oboedientia auctoritatis
competentis prompto animo exerceant.
2. Salvo iure Summi Pontificis disponendi de
Ordinis servitio in bonum Ecclesiae universalis, exercitium cuiusvis apostolatus subest auctoritati Episcopi dioecesani, a quo fratres, postquam a suis ministris probati sunt, facultates necessarias accipiunt.
Ministri vero libenter, quantum possunt, iuxta nostrum charisma assentiant, cum ab Episcopis ad servitium populi Dei et salutem hominum invitantur.
3. Capituli provincialis est labores apostolatus,
firma indole nostra franciscano-capuccina, exigentiis
262
Francesco, preferiamo evangelizzare i poveri, non
dobbiamo esitare di annunziare il messaggio di conversione alla giustizia e all’impegno di conservare la
pace anche agli uomini che detengono il potere o che
reggono le sorti dei popoli.
5. Impegniamoci volentieri in qualunque opera
di ministero e attività apostolica, purché corrispondano alla nostra forma di vita e rispondano alle necessità
della Chiesa. Consapevoli di essere minori, assumiamo con generosità quei ministeri che sono ritenuti più
difficili.
6. La fraternità, sia provinciale che locale, promuova e coordini le varie iniziative apostoliche come
espressione di tutta la fraternità.
7. I frati, come discepoli di Cristo e figli di san
Francesco, si ricordino che nella vita apostolica si
richiede un animo preparato ad accogliere la croce e la
persecuzione, fino al martirio, per la fede e la salvezza del prossimo.
146 1. I frati esercitino qualunque genere di apostolato, anche di iniziativa privata, con animo pronto
sotto l'obbedienza dell'autorità competente.
2. Salvo il diritto del Sommo Pontefice di
disporre del servizio dell'Ordine per il bene della
Chiesa universale, l’esercizio di qualunque attività
apostolica è sottoposto all'autorità del Vescovo diocesano, dal quale i frati ricevono le facoltà necessarie,
dopo che sono stati approvati dai loro ministri. I ministri poi nei limiti del possibile e nel rispetto del nostro
carisma, collaborino volentieri, quando dai Vescovi
vengono invitati al servizio del popolo di Dio e alla
salvezza degli uomini.
3. È compito del Capitolo provinciale adattare
l'attività apostolica alle esigenze dei tempi, rispettan-
263
1Cel 36; LM 4,5; LP 67.
PC 2b; 20; ES I,36;
1Cel 38; EP 65.
PC 15; GS 24; PO 8;
IV CPO 19; V CPO 23; 52;
VI CPO 15; 18.
LG 42;
Rnb 16,10-21; Adm 3,1s.9; 6;
1Cel 56.
Organizzazione
dell’apostolato
CIC 523; 591; 671; 678,1;
681-682; 778,3; 790,2;
805-806; 838,4; 969,1.
LG 46; PC 2c; CD 33-35;
ES I,19,1; 25,1s; 36,1;
Rnb prol., 3; Rb 1,2; 9,1; 12,4;
V CPO 50.
V CPO 43s; 52.
temporis accommodare, ad ministrum vero provincialem cum consensu definitorii spectat vires apostolicas
in provincia coordinare.
4. Superior fraternitatis, audito in rebus maioris
momenti Capitulo locali, labores distribuat ratione
habita necessitatum Ecclesiae atque condicionis singulorum fratrum, servata intima unione cum organizatione pastorali ab hierarchia ecclesiastica statuta.
5. Fratres cum operibus et inceptis aliorum
institutorum religiosorum Ecclesiae libenter collaborent.
147 1. Fratres assuescant signa temporum legere,
quibus consilium divinum oculis fidei perspicitur, ut
incepta apostolica exigentiis evangelizationis et
necessitatibus hominum respondeant.
2. Consueta apostolatus opera promoveant, ut
sunt missiones populares, exercitia spiritualia, confessio sacramentalis fidelium, cura spiritualis religiosarum praesertim franciscalium, infirmorum et captivorum, opera educationis et promotionis socialis.
3. Novas quoque apostolatus formas suscipientes, peculiari sollicitudine iis se dedant hominibus qui
ob vitae condiciones ordinaria cura pastorali carent,
ut sunt iuvenes in discrimine vitae christianae versantes, emigrantes, opifices et homines curis oeconomicis
pressi aut animo hostili vel odio stirpis vexati.
4. Specialem etiam operam navent dialogo
oecumenico caritatis, veritatis et orationis cum fratribus christianis non catholicis, ut curam Ecclesiae in
unitate redintegranda participent.
264
do la nostra identità francescano-cappuccina. Spetta
poi al ministro provinciale col consenso del definitorio coordinare le energie apostoliche nella provincia.
4. Il superiore della fraternità, dopo aver consultato il Capitolo locale nei casi di maggiore importanza, distribuisca gli impegni, tenendo conto delle necessità della Chiesa e delle condizioni dei singoli frati,
in piena concordanza con l'organizzazione pastorale
stabilita dalla gerarchia ecclesiastica.
5. I frati collaborino volentieri con le opere e le
iniziative degli altri istituti religiosi della Chiesa.
147 1. I frati si abituino a leggere i segni dei tempi,
nei quali con gli occhi della fede si vede il disegno di
Dio, affinché le iniziative apostoliche corrispondano
alle esigenze dell'evangelizzazione e alle necessità
degli uomini.
2. Promuovano le opere tradizionali di apostolato, come le missioni popolari, gli esercizi spirituali, la
confessione sacramentale dei fedeli, la cura spirituale
delle religiose, specie francescane, l'assistenza agli
infermi e ai carcerati, le opere di educazione e di promozione sociale.
3. Intraprendendo anche forme nuove di apostolato, si dedichino con sollecitudine particolare a quelle persone che, per la loro condizione di vita, mancano di cura pastorale ordinaria, come i giovani in crisi
nella vita cristiana, gli emigranti, gli operai e le persone assillate da preoccupazioni economiche o perseguitate per inimicizia o per odio di razza.
4. Diano pure un particolare contributo al dialogo ecumenico nella carità, nella verità e nella preghiera con i fratelli cristiani non cattolici, per partecipare
alla sollecitudine della Chiesa per ricostruire l'unità.
265
CIC 680; 708.
Forme di apostolato
PC 20; GS prol.; 4; 21; 27; 79;
PO 4-6; 13; OT 19; CD 13; AG 20;
CIC 614; 677,1s; 770; 778; 783;
801; 986,1;
1Cel 34s; LM 4,2;
III CPO 16ss; 34; 40;
V CPO 42-45; 53-56; 60-102.
VI CPO 5.
UR 1;
CIC 383,3; 755,1s.
5. Pariter colloquium salutis instituere conentur
cum hominibus aliam religionem profitentibus et cum
non credentibus, inter quos versantur vel ad quos mittuntur.
6. Omnia servitia hominibus praestita niti debent vita ab Evangelio informata. Facilius mente perspicitur et libentius recipitur testimonium fratrum qui
prope populos corde simplices, et cum vitae condicione tum dicendi genere minores degunt.
148 1. Christi praeco sanctus Franciscus, Ecclesiae
auctoritate confirmatus, civitates circuiens ubique
Evangelii semina spargebat, populo Dei sermone brevi et simplici mysterium Christi annuntians.
2. Eius exemplum et traditionem Ordinis nostri
sectantes, fratres verbum Domini perspicuo sermone
praedicent, Sacris Scripturis fideliter inhaerentes.
3. Verbum Dei, quod Christus est, fratres summa
ope in cordibus suis imprimere seque totis viribus in
eius possessionem dare contendant, ut ipse eos ad
loquendum ex amoris redundantia impellat. Ita ipsum
Christum vita, opere et sermone praedicabunt.
4. Quod ut fieri possit, ipsimet in sapientia
Christi, quae in primis per vitam acquiritur, continuo
progredi contendant, idque praesertim assidua lectione, meditatione atque exquisito studio Sacrarum
Scripturarum.
149 1. Per sacramentorum celebrationem Christus
virtute sua fidelibus adest, eos sanctificat, Corpus
suum aedificat. Ideo fratres prompti sint ad auxilium
ferendum fidelibus, vel quando ex officio vel a clero
266
5. Similmente si sforzino di stabilire un dialogo
di salvezza anche con le persone di altra religione e
con i non credenti fra i quali vivono o ai quali sono
inviati.
6. Tutti i servizi prestati agli uomini devono
essere basati su una vita plasmata dal Vangelo. È compresa più facilmente ed accolta più volentieri la testimonianza dei frati che vivono vicini al popolo con
semplicità di cuore, manifestando nella vita e nel modo di parlare la loro condizione di minori.
NA passim: GS 21;
CIC 383,4; 787,1;
Rnb 16; Rb 12,1s;
1Cel 57; LM 9,9.
CIC 282,2; 387; 600; 662;
673; 687,1;
VI CPO 9.
148 1. San Francesco, araldo di Cristo, sostenuto
dall'autorità della Chiesa, percorreva le città e spargeva dovunque il seme del Vangelo, annunziando al
popolo di Dio il mistero di Cristo con discorsi brevi e
semplici.
2. Seguendo il suo esempio e la tradizione del
nostro Ordine, i frati annunzino la parola del Signore
con chiarezza e con fedeltà alle Sacre Scritture.
3. Si sforzino i frati con sommo impegno di imprimere nel loro cuore la Parola di Dio, che è Cristo,
e con tutte le forze di dare a lui il possesso totale di se
stessi, affinché sia il Signore stesso che li spinge a parlare per sovrabbondanza di amore. Così predicheranno Cristo con la vita, con le opere e con la parola.
4. Per raggiungere questo scopo, s'impegnino a
progredire continuamente nella sapienza di Cristo,
che si acquista soprattutto vivendola e questo specialmente con la lettura assidua, la meditazione e lo studio approfondito delle Sacre Scritture.
Apostolato
della parola
149 1. Nella celebrazione dei sacramenti Cristo è
presente nei fedeli con la sua grazia, li santifica ed
edifica il suo Corpo. Per questo i frati siano disponibili ad aiutare i fedeli con l'amministrazione dei sa-
Pastorale sacramentale
267
Mt 9,35; Lc 8,1;
LG 28; PO 3s; 13; DV 21; 24s;
SC 2; 9; 35; 52; UR 21; DH 14;
Rb 9,4; 1Cel 98;
V CPO 47s.
CIC 760; 762; 768,2; 769.
Rnb 22,9-18; 2Cel 163.
LP 71;
CIC 276,2; 279,1; 652,2;
663,3.
Ef 4,12;
PO 2; 5; 13; SC 7; 33; 59;
CD 30; OT 19;
CIC 213; 387; 528,2; 834,1;
986,1;
2Cel 146.
invitati sacramenta administrant, ut hac occasione
fides nutriatur, firmetur et exprimatur.
2. Fratres sacerdotes in spiritu Christi pastoris
annuntient remissionem peccatorum in sacramento
reconciliationis et libenter se praestent ad fidelium
confessiones audiendas, eo magis quod sit ministerium minoribus maxime conveniens et saepe erga
homines spiritualiter pauperrimos exercitum.
3. In eis eluceant zelus sanctitatis Dei eiusque
misericordia necnon respectus dignitatis personae
humanae, caritas, patientia et prudentia.
4. Confessarii studeant ut continuo progrediantur in scientia pastorali et recto ministerii sui exercitio.
150 1. Ad exemplum sancti Francisci et secundum
constantem traditionem Ordinis, fratres aegrotantium
et infirmorum curam spiritualem, quin etiam corporalem, libenter assumant.
2. Ita Christum sequentes, qui circuibat civitates
et castella curans omnem languorem et omnem infirmitatem, in signum adventus Regni Dei, adimpleant
missionem Ecclesiae quae per filios suos iungitur
hominibus cuiuscumque condicionis, maxime pauperibus et afflictis, atque libenter pro eis impenditur.
3. Huic ministerio superiores faveant, cum sit
praeclarum et validum opus caritatis et apostolatus.
151 1. Iuxta indolem et traditionem Ordinis nostri,
fratres prompti sint Ecclesiae particularis clero auxilium pastorale in paroeciis ferre.
2. Superiores maiores, attendentes urgentes fi-
268
cramenti sia quando lo fanno per ufficio che quando
sono invitati dal clero; in modo che per tale celebrazione la fede venga nutrita, irrobustita ed espressa.
2. I frati sacerdoti, nello spirito di Cristo pastore, annunzino il perdono dei peccati nel sacramento
della riconciliazione e volentieri si prestino ad ascoltare le confessioni dei fedeli; tanto più che questo è un
ministero che si addice soprattutto ai minori e spesso
è rivolto ad uomini spiritualmente poverissimi.
3. In loro risplenda lo zelo della santità di Dio e
la sua misericordia, il rispetto della dignità della persona umana, la carità, la pazienza e la prudenza.
4. I confessori si preoccupino di progredire continuamente nella scienza pastorale e nel retto esercizio
del loro ministero.
150 1. Sull'esempio di san Francesco e la tradizione
costante dell'Ordine, i frati volentieri assumano l'assistenza spirituale ed anche fisica dei malati e dei sofferenti.
2. In questo apostolato a imitazione di Cristo
che percorreva città e villaggi curando ogni malattia e
ogni infermità, segno della venuta del Regno di Dio,
compiano la missione della Chiesa che per mezzo dei
suoi figli si prodiga per gli uomini di ogni condizione,
soprattutto se poveri e sofferenti, e volentieri per essi
si sacrifica.
3. I superiori favoriscano questo ministero, perché è un'eccellente e valida opera di carità e di apostolato.
151 1. Secondo l’indole e la tradizione del nostro
Ordine, i frati siano disponibili a dare aiuto pastorale
al clero della Chiesa particolare nelle parrocchie.
2. I superiori maggiori, sensibili alle necessità
269
Rnb 20,1-4; 22,32; Adm 6,1;
1C 6; 2Lf 22.
CIC 978-979.
CIC 279,1-3; 661; 970.
Pastorale degli infermi
LG 8; GS 1; 88; AG 12; PO 6;
CIC 578;
Rnb 8,3.7.10; 9,2; 10; 23,7;
1Cel 17; 2Cel 175; EP 44.
Mt 9,35; 2Cor 12,15;
CIC 577;
Rnb 9,2; 23,7.
Apostolato parrocchiale
CD 31; 34; ES I,33,1s;
CIC 578.
delium necessitates, de consensu Consilii etiam
curam paroecialem prudenter accipiant in spiritu servitii Ecclesiae particularis.
3. Ut in suscipiendo illo ministerio conformitas
cum vocatione nostra servetur, ordinarie praeferantur
illae paroeciae ubi facilius testimonium minoritatis
dare et formam vitae laboris in fraternitate ducere
possimus. Ita enim populus Dei nostrum charisma
opportune participare potest.
4. Sanctuaria Ordini nostro concredita sint centra evangelizationis et sanae devotionis.
152 1. Fratres, laicorum in Ecclesiae vita et actione
partem agnoscentes, eos promoveant ad varia ministeria laicorum propria, praecipue in opere evangelizationis exercendo; similiter foveant consociationes
christifidelium quarum sodales Dei verbum vivere et
nuntiare atque mundum ab interno mutare student.
2. Inter quas consociationes Ordo Franciscanus
Saecularis nobis cordi sit. Cooperemur cum saecularibus franciscanis ut eorum fraternitates progrediantur qua communitates fidei speciali efficacitate evangelizationis praeditae, necnon ad formationem singulorum sodalium, ut Regnum Dei diffundant non tantum suae vitae exemplo sed etiam variis generibus
apostolicae actuositatis.
153 1. Sanctus Franciscus fratres exhortabatur ut
etiam canticis et laudibus vulgari sermone compositis
Regnum Dei annuntiarent; et ipse, multiplicatione
scriptorum, omnium hominum saluti servire intendebat.
2. Idcirco et nos hodierna media communicationis socialis, quae ipsas multitudines totamque huma-
270
urgenti dei fedeli e con il consenso del Consiglio,
accettino con prudenza anche la cura parrocchiale in
spirito di servizio alla Chiesa particolare.
3. Affinché assumendo questo ministero si conservi la conformità alla nostra vocazione, ordinariamente preferiamo le parrocchie dove più facilmente
possiamo dare testimonianza di minorità e possiamo
vivere e lavorare in fraternità. Così infatti il popolo di
Dio può realmente partecipare al nostro carisma.
4. I santuari affidati al nostro Ordine siano centri di evangelizzazione e di sana devozione.
CIC 520,1s; 538,2; 671;
678,2-3; 681,1s; 682,1s.
CIC 1230; 1234,1;
I CPO III, 13.
152 1. I frati, riconoscendo il ruolo dei laici nella
vita e nell'azione della Chiesa, li aiutino a prepararsi e
ad esercitare i vari ministeri che sono loro propri, specialmente nell'opera di evangelizzazione; così anche
sostengano le associazioni dei fedeli che si propongono di vivere e annunziare la parola di Dio e di migliorare il mondo dall'interno.
2. Tra queste associazioni ci stia a cuore
l'Ordine Francescano Secolare. Collaboriamo con i
francescani secolari affinché le loro fraternità crescano come comunità di fede dotate di particolare efficacia di evangelizzazione. Collaboriamo anche alla formazione dei singoli membri affinché diffondano il
Regno di Dio non soltanto con l'esempio della vita,
ma anche con varie forme di apostolato.
Apostolato dei laici
e OFS
153 1. San Francesco esortava i frati ad annunziare
il Regno di Dio anche con canti e laudi in lingua volgare. Lui stesso desiderava cooperare alla salvezza
degli uomini con la diffusione degli scritti.
Apostolato dei mezzi
di comunicazione sociale
2. Anche noi teniamo in grande considerazione
i mezzi odierni di comunicazione sociale, che rag-
271
PO 9; AA 18s;
CIC 211; 215-216; 225,1s;
228-230; 275,2; 759; 774,1s;
781; 784; 785,1; 822,3; 835,4;
1282.
CIC 303; 311; 328-329; 677,2;
V CPO 28; 59.
IM 3-5; 9s; 15s; PO 19;
PC 2d; 8; 19; ES I,7;
Test 39; Cant; Lch 15; LC 9;
LCap 47; LAn 9; 1e 2Lf;
LP 43-45; EP 114.
V CPO 58.
CIC 747,1; 761; 779; 822,1.3.
nam societatem attingere ac movere valent, magni
aestimemus ut apta instrumenta ad evangelizandos
homines temporis nostri.
3. Quo autem multiformis apostolatus per ea
media communicationis socialis in nostra fraternitate
magis roboretur, curent superiores ut fratres, qui ad
hoc idonei inveniuntur, possint congruentem praeparationem adipisci.
4. Fratres omnes in usu responsabili horum
mediorum communicationis socialis convenienter instruantur ut per ea de humanae societatis condicione
et Ecclesiae necessitatibus rectam et concretam
cognitionem acquirant.
5. Preli quoque apostolatum viribus unitis
libenter exerceant, praesertim cum agitur de rebus
franciscalibus divulgandis; et valde commendatur ut
in provinciis vel nationibus, immo etiam in universo
Ordine, officia ad hoc spectantia constituantur.
6. In iis quae instrumenta communicationis
socialis respiciunt, praescripta iuris universalis serventur; et, si de scriptis quaestiones religionis morumve tractantibus agitur, prae oculis habeatur licentiam quoque superioris maioris requiri.
7. Fratres instrumenta muneri sui exsequendo
necessaria habeant, quin vita fraterna detrimentum
capiat, et respectu habito nostrae vocationis franciscano-capuccinae.
154 1. Fratres, quacumque ratione apostolatui dediti, in exercitio caritatis erga Deum et homines, quae
est anima omnis apostolatus, vitam et actionem suam
ad unitatem redigant.
2. Meminerint quoque se missionem suam prosequi non posse nisi in fidelitate erga vocationem propriam continuo renoventur.
272
giungono e stimolano le moltitudini e tutta la società
umana. Essi sono dei mezzi adatti per evangelizzare
gli uomini del nostro tempo.
3. Per dare maggior vigore alle varie forme di
apostolato attraverso questi mezzi di comunicazione
sociale nella nostra fraternità, i superiori facciano in
modo che i frati idonei a questo apostolato possano
acquistare una preparazione adeguata.
4. Tutti i frati vengano istruiti adeguatamente
sull'uso responsabile di questi mezzi di comunicazione sociale, affinché attraverso di essi possano conoscere rettamente e concretamente le condizioni della
società e le necessità della Chiesa.
5. Esercitino volentieri anche l'apostolato della
stampa in collaborazione fra loro, specialmente se si
tratta di divulgare opere francescane; si raccomanda
molto che nelle province e nelle nazioni, anzi in tutto
l'Ordine, siano costituiti uffici a questo scopo.
6. In ciò che riguarda i mezzi di comunicazione
sociale si osservino le norme del diritto universale; se
si tratta di scritti su problemi religiosi o di morale, si
tenga presente che si richiede anche l'autorizzazione
del superiore maggiore.
7. I frati abbiano i mezzi necessari per esercitare il loro ufficio, a condizione che non ne soffra la vita
fraterna e tenendo presente la nostra vocazione francescano-cappuccina.
154 1. I frati, che per qualunque ragione si dedicano
all'apostolato, riconducano a unità la loro vita e azione nell'esercizio della carità verso Dio e verso gli uomini, che è l’anima di ogni apostolato.
2. Si ricordino anche che non possono compiere
la loro missione se non si rinnovano continuamente
nella fedeltà alla propria vocazione.
273
CIC 761.
CIC 823-824; 831-832.
La carità,
anima dell’apostolato
LG 33; 42; 47; PC 2e; 4; 8s;
PO 14; AA 3s;
CIC 207,2; 275,1; 602; 619;
663,1; 673; 675,1s; 677,1;
758; 783;
I CPO I,4; 10; II, 20;
II CPO 9s; V CPO 1-14.
3. Ideo apostolatus opera exerceant in paupertate et humilitate, ministerium non sibi appropriantes,
ut omnibus palam fiat se solum Iesum Christum quaerere; illam fraternitatis unitatem servent quam Christus voluit ita consummatam ut cognoscat mundus
Filium missum esse a Patre.
4. In commercio fraterno vitam orationis et studii colant, ut intime cum Salvatore uniantur, et, vi
Spiritus Sancti moti, ad laetum nuntium in mundo
testificandum se magno et prompto animo praebeant.
274
3. Esercitino quindi l’attività apostolica in povertà e umiltà, non appropriandosi del ministero, affinché sia evidente a tutti che essi cercano solo Gesù
Cristo; conservino quella unità fraterna che Cristo
volle così perfetta che il mondo conosca che il Figlio
è stato inviato dal Padre.
4. Coltivino la vita di preghiera e di studio in
convivenza fraterna per essere uniti intimamente con
il Salvatore e, mossi dalla forza dello Spirito Santo, si
offrano a testimoniare il lieto annuncio nel mondo con
animo pronto e generoso.
275
Gv 17,21-23;
Rnb 9,1; 17,15; Rb 5,4; 6,2; 12,4;
Adm 4; Lodv 2;
LM 6,1; 2Cel 155;
VI CPO 15.
Caput X
DE VITA NOSTRA IN OBOEDIENTIA
155 1. Vi propositi nostri in oboedientia vivendi,
sine muneris distinctione, in communitate discipulorum Domini ultimum locum ambiamus, caritate spiritus invicem servientes atque subiecti omni humanae
creaturae propter Deum.
2. Haec est vera oboedientia, manifestata Iesu
Christi vita in forma servi.
3. Dociles Spiritui Sancto, in fraterno vitae consortio voluntatem Dei in omni eventu et actione exquiramus atque adimpleamus.
4. Quo fiet ut ministri seu superiores, qui se in
servitium fratrum sibi commissorum impendunt, atque
ceteri fratres, qui in fide eis sese subiciunt, iugiter
quae Deo sunt placita faciant.
ARTICULUS I
De pastorali ministrorum servitio
156 1. Christus non venit ministrari sed ministrare;
quod ut exprimeret, pedes apostolorum lavit, eisque
commendavit ut idem facerent.
2. Ideoque ministri, aliorum servi, auctoritatem
non ut domini exerceant, sed ceteris fratribus inserviant, exemplo et verbo spiritum et vitam suppeditantes.
276
CAPITOLO X
LA NOSTRA VITA IN OBBEDIENZA
155 1. In forza del nostro impegno di vivere in obbedienza, senza distinzione di ufficio, aspiriamo all'ultimo posto nella comunità dei discepoli del Signore; serviamoci l'un l'altro per carità di spirito e
siamo sottomessi ad ogni creatura per amore di Dio.
2. Questa è la vera obbedienza manifestata dalla
vita di Gesù Cristo, che ha preso la natura di servo.
3. Docili allo Spirito Santo, in fraterna comunione di vita, cerchiamo e compiamo la volontà di Dio
in ogni avvenimento e in ogni azione.
4. Ne conseguirà che i ministri o superiori, che
si dedicano al servizio dei frati a loro affidati, e gli
altri frati che nella fede si sottomettono a loro, faranno sempre ciò che piace a Dio.
L’obbedienza
Lc 14,10; 1Pt 2,13;
PC 14s; GS 29;
Rnb 5,14; 6,3; 16,6; 2Lf 47.
Fil 2,8;
Rnb 5,13-15.
Gv 8,29; 1Gv 3,22;
PC 14; CIC 618.
ARTICOLO I
Il servizio pastorale dei ministri
156 1. Cristo non è venuto per essere servito ma per
servire; e, per dimostrarlo, lavò i piedi agli apostoli e
raccomandò loro di fare altrettanto.
2. Perciò i ministri, che sono servi degli altri,
esercitino l'autorità non come padroni, ma servano gli
altri frati, amministrando loro con l'esempio e con la
parola lo spirito e la vita.
277
Autorità come servizio
Mt 20,28; Mc 10,45; Lc 22,27;
Gv 13,2-17;
PC 14; CIC 618;
Rnb 4,6; 6,4; Adm 4,1;
I CPO II,14.
Mt 20,26; Mc 10,43; Lc 22,26;
Rnb 5,9-12; 6; 11,6; 17,6;
Rb 10,5; Adm 7,4; LCap 9;
1Lf 2,21; 2Lf 3; Test 13.
157 1. Ministri, cum de fratribus sibi commissis rationem Deo reddituri sint, fraternitatibus suis in caritate praesint, earum forma facti ex animo.
2. Proinde munus iniunctum sollerter gerant ac
pro fratribus sollicitudinem et curam omnium rerum,
praecipue spiritualium, habeant.
3. Intenta oratione ac prudenti discretione, voluntatem Dei una cum eis inquirant.
4. In spiritu evangelico libenter instituant colloquium sive communitarie sive singillatim cum fratribus atque eorum consilia accipiant; meminerint tamen omnes ministrorum esse, vi muneris, ultimam
decisionem sumere.
5. Ministri satagant inducere fratres ad vitam
nostram fideliter servandam, et bonum Ecclesiae ubique fovendum.
6. Ad bonum totius fraternitatis promoveant
omnium virium concordem operam, praesertim eorum
qui in domo peculiaria munera dirigunt.
158 1. Omnibus ministris incumbit munus fratribus
verbum Dei ministrandi atque eorum congruam instructionem et formationem religiosam sollicite procurandi.
2. Quae in singulis provinciis, decernente ministro provinciali de consensu definitorii, diversis modis
secundum loca et tempora fieri possunt, ut puta colloquio spirituali sive cum singulis sive in Capitulo locali, homilia ad fratres in celebratione vel Eucharistiae
vel verbi Dei, litteris circularibus superiorum maiorum, congressibus de re religiosa et franciscana.
159 1. Ministri cupientes singulos fratres obsequi
278
157 1. I ministri, che dovranno render conto a Dio
dei frati loro affidati, presiedano le loro fraternità con
carità e spontaneamente diventino per esse modelli.
2. Perciò compiano con diligenza l'ufficio loro
affidato ed abbiano sollecitudine per i frati e cura di
tutte le cose, specialmente di quelle spirituali.
3. Nella preghiera intensa e con discernimento
prudente, insieme ai frati cerchino la volontà di Dio.
4. Nello spirito del Vangelo favoriscano volentieri il dialogo sia comunitario che individuale con i
frati ed accettino i loro consigli; tutti però siano consapevoli che, in forza dell'ufficio, la decisione ultima
spetta ai superiori.
5. I ministri esortino con impegno i frati ad
osservare fedelmente la nostra vita ed a favorire dovunque il bene della Chiesa.
6. Per il bene di tutta la fraternità promuovano la
collaborazione di tutte le energie, soprattutto di quelli
che nella casa svolgono incarichi speciali.
Sollecitudine
dei superiori
158 1. Tutti i ministri hanno il dovere di proporre ai
frati la parola di Dio e di procurar loro con sollecitudine una conveniente istruzione e formazione religiosa.
2. Questo nelle singole province può essere fatto
in vari modi, secondo i luoghi e i tempi, su disposizione del ministro provinciale con il consenso del definitorio. Per esempio, con il colloquio spirituale sia
individuale che nel Capitolo locale, con l’omelia ai
fratelli nella celebrazione dell’Eucaristia o della parola di Dio, con lettere circolari dei superiori maggiori,
con dei convegni su argomenti religiosi e francescani.
Animazione spirituale
159 1. I ministri, desiderando che i singoli frati cor-
279
Eb 13,17; 1Pt 5,3;
PC 4; 14; PO 18; GS 11;
CIC 618-619;
Rnb 4,6; 4,14; Rb 10,5s;
2Cel 185s.
PC 14; CIC 618.
PC 2; 18; CD 28;
CIC 19; 661.
Ricercare la volontà di Dio
consilio Patris, qui eos ex amore vocavit, ad divinam
voluntatem active et responsabiliter inquirendam et
adimplendam illos urgeant.
2. Fratres sibi concreditos dirigant ut filios Dei,
cum respectu personae humanae, ita ut ipsi oboedientiam ultro praestent.
3. Praecepta vi voti oboedientiae ne imponant,
nisi caritate ac necessitate compulsi et magna cum
prudentia, in scriptis vel duobus testibus praesentibus.
160 1. Munus monendi, confortandi et, cum necesse
sit, corrigendi fratres, quod eis ex Regula competit,
exerceant cum firmitate simulque cum mansuetudine
et caritate.
2. Singulorum fratrum defectus modo privato
per colloquium fraternum, ratione habita personae
rerumque condicionum, emendare nitantur.
3. Fratres vero superiorum correctionem libenter accipiant in animae profectum.
4. De defectibus aut omissionibus fraternitatis
superiores cum ipsis fratribus, praesertim occasione
Capituli localis, loquantur atque una omnes remedia
efficacia quaerant et applicent.
161 1. Visitatio pastoralis superiorum maiorum a
Regula et a iure universali praescripta multum confert
ad vitae nostrae animationem, renovationem fratrumque unitatem.
2. Minister generalis officii sui tempore universos fratres, per semetipsum vel per alios in primis
definitores generales, visitet.
3. Eam visitationem ceteri superiores maiores in
cunctis sui territorii fraternitatibus minimum bis in
triennio peragant.
280
rispondano al progetto del Padre, che per amore li ha
chiamati, li stimolino a cercare e compiere attivamente e responsabilmente la volontà di Dio.
2. Guidino i frati loro affidati come figli di Dio,
nel rispetto della persona umana, in modo che obbediscano spontaneamente.
3. Non impongano precetti in forza del voto di
obbedienza se non costretti dalla carità e dalla necessità, con grande prudenza, per iscritto o alla presenza
di due testimoni.
PC 14; CIC 618.
CIC 49-51; 55-56; 58,2; 1319,1s;
2Cel 153.
160 1. Esercitino con fermezza e insieme con mansuetudine e carità il compito, che ad essi compete in
forza della Regola, di ammonire, confortare e, quando
sia necessario, correggere i frati.
2. Cerchino di correggere i difetti dei singoli
frati in privato con il dialogo fraterno, tenendo conto
della persona e delle circostanze.
3. I frati poi accolgano volentieri la correzione
fatta dai superiori a vantaggio delle loro anime.
4. I superiori parlino dei difetti e delle omissioni della fraternità con i frati stessi, soprattutto nel
Capitolo locale, ed insieme cerchino ed applichino
rimedi efficaci.
Correzione fraterna
161 1. La visita pastorale dei superiori maggiori,
prescritta dalla Regola e dal diritto comune, giova
molto all’animazione della nostra vita, al rinnovamento e all’unione dei frati.
2. Il ministro generale durante il periodo del suo
ufficio visiti tutti i frati, personalmente o per mezzo di
altri, prima di tutto per mezzo dei definitori generali.
3. Gli altri superiori maggiori facciano la visita
a tutte le fraternità del loro territorio almeno due volte
nel triennio.
Visita pastorale
281
PC 14;
Rb 10,1-6; Lmin 1-12.
2Cel 177.
Adm 23,1-3.
CIC 628,1.3;
Rnb 4,2; Rb 10,1.
4. Viceprovinciae et custodiae, praeter visitationem viceprovincialis vel superioris regularis, quovis triennio a ministro provinciali visitentur.
5. Praeterea minister generalis, data occasione,
fratres in diversis nationibus adeat et Conferentiis
superiorum maiorum aliquando intersit.
6. Alii quoque superiores maiores, de personis
et operibus solliciti, opportunitatem libenter arripiant
cum fratribus conveniendi.
162 1. Visitatores de omnibus rebus tam spiritualibus quam temporalibus, quae ad vitam fratrum tuendam et fovendam pertinent, sincerum colloquium instituant cum fratribus tum singulis tum ad dialogum
communem congregatis; nec domorum visitationem
praetermittant.
2. Agant omnimoda comprehensione et aptatione ad tempora et diversarum regionum condiciones,
ita ut fratres libenter sincereque iudicium suum proferant atque una prosequantur ea quae ad perennem
vitae renovationem et actuositatis incrementum conducant.
163 1. Completa autem visitatione, visitator delegatus de omnibus relationem ad respectivum superiorem
mittat.
2. Superiores vero cum maiores tum locales, intra temporis limites a visitatore determinatos, certiorem reddant proprium immediatum superiorem, quid
ad effectum post visitationem perduxerint necnon quo
modo impleta sint ea quae in Constitutionibus Capitulis provinciarum vel superioribus demandantur.
3. Superiores vero maiores semel in triennio
relationem de statu propriae circumscriptionis ad
respectivum superiores mittant.
282
4. Le viceprovince e le custodie, oltre alla visita
del viceprovinciale o del superiore regolare, ogni tre
anni vengano visitate dal ministro provinciale.
5. Inoltre il ministro generale, quando se ne
offre l’occasione, visiti i frati delle diverse nazioni
e qualche volta intervenga alle Conferenze dei superiori maggiori.
6. Anche gli altri superiori maggiori, attenti alle
persone e alle opere, colgano volentieri l’occasione di
incontrare i frati.
162 1. I visitatori abbiano un dialogo sincero con i
frati sia singolarmente che riuniti comunitariamente
su tutte le cose spirituali e temporali che servono a
tutelare e a far crescere la vita dei frati; né trascurino
la visita delle case.
2. Agiscano nella comprensione totale, adattandosi ai tempi e alle condizioni delle diverse regioni, in
modo che i frati manifestino con libertà e sincerità il
loro parere ed insieme cerchino ciò che porta al rinnovamento costante della nostra vita e allo sviluppo
dell’attività.
Compiti dei visitatori
163 1. Al termine della visita, il visitatore delegato
ne invii la relazione completa al rispettivo superiore.
Relazione della visita
2. I superiori, sia maggiori che locali, nei limiti
di tempo determinati dal visitatore, informino il proprio superiore immediato di quanto hanno messo in
atto dopo la visita e come è stato eseguito quanto dalle
Costituzioni è demandato ai Capitoli delle province o
ai superiori.
3. I superiori maggiori una volta durante il triennio inviino al rispettivo superiore una relazione sullo
stato della propria circoscrizione.
283
CIC 628,1.3.
ARTICULUS II
De caritativa oboedientia fratrum
164 1. Fratres, Domini Iesu vestigia sequentes, qui
per totam vitam voluntati Patris se subiecit, professione oboedientiae voluntatem suam velut sui ipsorum
sacrificium Deo offerunt, atque voluntati salvificae
Dei, summe dilecti, constanter conformantur et Ecclesiae servitio mancipantur.
2. Insuper, vivendo in oboedientia, una cum fraternitate securius Dei voluntatem detegunt atque
ipsam fraternam unionem roborant.
3. In spiritu quo libenter consilia evangelica
promiserunt, superioribus fide et amore erga Dei
voluntatem, activa et responsabili oboedienta pareant.
4. Pro comperto habeant oblationem propriae
voluntatis Deo sua sponte factam personali perfectioni summopere favere atque ceteris hominibus Regni
Dei testimonium evadere.
165 1. Fratres, dum superioribus seipsos praebent
paratos oboedire in spiritu fidei, sua propria iudicia
et incepta in bonum commune eis proponant, quibus
competit, postquam libenter omnia cum fratribus perpenderunt, decernere et praecipere quae agenda sunt.
2. Vera quoque oboedientia est quidquid boni
frater fecerit recta intentione ac propria optione,
sciens illud non esse contra voluntatem superiorum
nec in detrimentum unionis fraternae cedere.
3. Et si quando frater, post dialogum fraternum,
videat meliora et utiliora quam illa quae minister sibi
284
ARTICOLO II
L’obbedienza caritativa dei frati
164 1. I frati, seguendo le orme del Signore Gesù,
che per tutta la vita si è sottomesso alla volontà del
Padre, con il voto di obbedienza offrono a Dio la loro
volontà come sacrificio di se stessi, si conformano
costantemente alla volontà salvifica di Dio, sommamente amato, e si vincolano al servizio della Chiesa.
2. Inoltre, vivendo nell’obbedienza, insieme alla
fraternità scoprono la volontà di Dio con sicurezza
maggiore e irrobustiscono la stessa unione fraterna.
3. In quello spirito di generosità con il quale
hanno promesso i consigli evangelici, obbediscano ai
superiori in modo attivo e responsabile, con fede ed
amore verso la volontà di Dio.
4. Siano pienamente coscienti che l’offerta della
propria volontà a Dio fatta spontaneamente contribuisce moltissimo alla perfezione personale e diventa per
gli altri testimonianza del Regno di Dio.
L’obbedienza caritativa
dei frati
165 1. I frati, pur essendo pronti ad obbedire ai superiori in spirito di fede, manifestino loro il proprio
parere e le iniziative in vista del bene comune. Spetta
ai superiori, dopo aver valutato tutto volentieri con i
frati, decidere e comandare le cose da farsi.
2. È obbedienza vera anche tutto ciò che di bene
il frate fa con retta intenzione e di propria iniziativa,
quando sa che ciò non è contro la volontà dei superiori e che non incide negativamente sull’unione fraterna.
3. E se qualche volta un frate, dopo un dialogo
fraterno, vede cose migliori e più utili di quelle che il
Obbedienza
attiva e responsabile
285
Gv 4,34; 5,30; 6,38; Rm 12,1;
Ef 5,2; 1Pt 2,21;
LG 43s; PC 14;
CIC 207,2; 574,2; 590,1;
601; 662;
Rnb 1,1; Rb 1,1;
2Lf 10-15; LM 6,4;
LM 6,5; TC 42.
CIC 573,1s; 654; 758; 783;
Rb 10,2-4; Adm 3,4;
LP 106.
PC 14; CIC 618.
Rnb 4; Adm 3,4-6.
Rnb 5,13-15; Adm 3,5-6;
1Cel 45.
praecipit, sua voluntarie Deo sacrificet; quae autem
sunt ministri opere studeat implere. Nam haec est vera
et caritativa oboedientia, quae Deo et proximo satisfacit.
166 1. Qui, propter rationes personales aut condiciones externas, Regulam servare spiritualiter nequeunt, possunt, immo debent ad ministrum recurrere,
confidenter consilia, animi confirmationem et remedia petituri.
2. Quos minister fraterna caritate et sollicitudine accipiat et adiuvet.
167 1. Omnes nos, ministri et alii fratres, in veritate
et sinceritate cordis ambulantes, magnam inter nos
habeamus familiaritatem et, per caritatem spiritus,
voluntarie serviamus et oboediamus invicem.
2. Mutuam ita excolamus aestimationem ut,
absente fratre, nunquam dicamus quod cum caritate
non auderemus dicere coram ipso.
3. Hoc modo agentes, erimus in mundo Deo
consecrando signum illius perfectae caritatis quae in
Regno caelorum viget.
4. Totam spem nostram in Deo summe dilecto
reponamus si quando, propter evangelicae vitae testimonium, penurias, persecutiones et tribulationes
patiamur.
5. Spiritu Domini eiusque sancta operatione
impulsi et sustentati, ut pauperes et homines pacis,
magna incepta fortiter aggrediamur, a Deo coronandi
si usque in finem perseveraverimus.
286
ministro gli comanda, sacrifichi a Dio volontariamente le sue e di fatto si impegni ad adempiere con l’opera quelle del ministro. Questa è infatti obbedienza vera e caritativa, che soddisfa Dio e il prossimo.
166 1. Coloro che per motivi personali o per situazioni esterne non possono osservare la Regola spiritualmente, possono, anzi devono, ricorrere al ministro
per chiedere con fiducia consigli, incoraggiamento e
soluzioni.
2. Il ministro li riceva e li aiuti con fraterna
carità e sollecitudine.
Ricorso ai ministri
167 1. Tutti noi, i ministri e gli altri frati, camminando nella verità e nella sincerità del cuore, conserviamo tra noi una grande familiarità e, per lo spirito di
carità, serviamoci volontariamente e obbediamoci reciprocamente.
2. Coltiviamo una stima reciproca tale da non
dire mai, in assenza del fratello, ciò che non oseremmo dire con carità alla sua presenza.
3. Così facendo, saremo nel mondo, che deve
essere consacrato a Dio, segno di quella carità perfetta che è in vigore nel Regno dei cieli.
4. Riponiamo tutta la nostra speranza in Dio
sommamente amato se dovremo soffrire privazioni,
persecuzioni e tribolazioni a causa della testimonianza della vita evangelica.
5. Spinti e sostenuti dallo Spirito del Signore e
dalla sua santa operazione, come poveri e uomini di
pace, impegniamoci con animo forte a grandi iniziative, sicuri di essere premiati da Dio se persevereremo
fino alla fine.
Obbedienza nella carità
287
Rnb 5; 6,1s; 7,15; 8; 16,5;
Rb 10,4;
2Cel 118.
CIC 619;
Rnb 4,4s; 5,7; 6,1s; Rb 10,5s.
1Pt 1,22;
Rnb 5,14; 22,31; 52;
Rb 6,8; 10,5; EsC 2;
1Cel 46.
CIC 220;
Adm 25.
LG 31; 44.
LG 8; TG 40.
Mt 10,22; 24,13; 1Cor 9,25;
2Tm 4,8;
Rb 10,8; 1Cel 55;
V CPO 64; 82ss.
CAPUT XI
DE VITA NOSTRA
IN CASTITATE CONSECRATA
168 1. Inter consilia evangelica tanquam eximium
Dei donum aestimanda est castitas quae, Spiritu
Sancto movente, voluntarie suscipitur propter Christum eiusque Regnum.
2. Vitae nostrae in castitate ducendae ratio est
amor praeferentialis Dei et omnium hominum: nobis
enim singulari modo confert ampliorem cordis libertatem, qua indiviso amore Deo adhaeremus atque
omnia omnibus fieri valemus.
3. Hoc dono fideliter servando semperque
colendo, fraternitas nostra praeclarum signum efficitur mysterii quo Ecclesia unico Sponso coniuncta est.
Charisma caelibatus, quod non omnes capere possunt, optio pro Regno Dei est et prophetice praenuntiat istud Regnum in medio nostri et testimonium vitae
futurae praebet, in qua resuscitati fratres sunt inter se
coram Deo, qui erit illis omnia in omnibus.
169 1. Una e notis insignibus sancti Francisci est
ubertas affectuum eosque exprimendi capacitas.
2. Franciscus, captus amore Dei omniumque
hominum, immo omnium rerum creatarum, frater et
amicus universalis est.
3. Prorsus comis ac nobilis, coram omni re bona
et pulchra commotus, vult ut sui fratres laeti sint cantores paenitentiae-conversionis, in pace et fraternita-
288
CAPITOLO XI
LA NOSTRA VITA
NELLA CASTITÀ CONSACRATA
168 1. Tra i consigli evangelici è da apprezzare
come insigne dono di Dio la castità, che, sotto l’azione dello Spirito Santo, volontariamente si sceglie per
Cristo e per il suo Regno.
2. La motivazione della nostra vita vissuta in
castità è l’amore preferenziale di Dio e di tutti gli
uomini. Essa ci dona in modo singolare una più ampia
libertà di cuore, per cui aderiamo a Dio con amore
indiviso e possiamo farci tutto a tutti.
3. Con questo dono, sempre da custodire e coltivare fedelmente, la nostra fraternità diventa un segno
luminoso del mistero con il quale la Chiesa è unita
all’unico Sposo. Il carisma del celibato, che non tutti
possono capire, è una scelta per il Regno di Dio,
preannuncia profeticamente questo Regno in mezzo a
noi ed offre una testimonianza della vita futura, nella
quale i risuscitati sono fratelli fra loro davanti a Dio,
che sarà per loro tutto in tutti.
Il dono della castità
169 1. Una delle caratteristiche più significative di
san Francesco è la ricchezza degli affetti e la capacità
di esprimerli.
2. Francesco, conquistato dall’amore di Dio e
degli uomini, anzi di tutte le cose create, è fratello ed
amico universale.
3. Sommamente cortese e nobile, pieno di stupore di fronte ad ogni cosa buona e bella, vuole che i
suoi frati siano cantori lieti della penitenza-conversio-
Francesco
fratello universale
289
Mt 19,11; 1Cor 7,7;
LG 42ss; PC 12; PO 16;
CIC 247,1; 277,1; 599.
1Cor 7,32-39; 9,22.
Mt 19,11; 1Cor 15,28; 2Cor 11,2;
Ef 5,22ss;
LG 44; PC 12;
LM 10,1;
IV CPO 52.
LM 8,1;
IV CPO 52-56; V CPO 22.
1Cel 81.
LM 9,2; F 34.
te universali, quin etiam cosmica, immersi.
170 1. Dum in via sumus ad Regnum Dei, castitas
semper implicat quandam privationem, quae est
agnoscenda et assumenda. Diligens recursus ad media supernaturalia et naturalia reddit aequilibrium
possibile permittitque vitare pericula quae fratri caelibi magis minantur, ut sunt acedia vitae, solitudo
cordis, amor commoditatum, indebitae compensationes aut morbosa aversio affectivitatis.
2. Castitas Deo consecrata, donum hominibus
datum, alitur, confortatur et crescit vitam sacramentalem participando, praesertim convivium eucharisticum et sacramentum reconciliationis, et instando iugi
orationi atque intimae unioni cum Christo eiusque
Virgine Matre.
3. Sic ergo de propriis viribus non praesumentes, sed Dei auxilio confisi, illi dono generose respondere studeamus.
171 1. Maturatio affectiva et sexualis gradatim percurrit itinerarium conversionis amoris egoistici et
possessivi in amorem oblativum se aliis donandi capacem.
2. Meminerint omnes fratres, praesertim superiores, mutuam dilectionem in familiari consortio et
fraterno servitio praecipuum castitatis subsidium esse.
3. Fraternitas vera, serena et aperta ad alios,
faciliorem reddit unicuique naturalem affectivitatis
evolutionem. Munus fraternum exigit continuam amoris proprii renuntiationem, et deditionem postulat,
quae authenticis profundisque favent amicitiis, ad vi-
290
ne, immersi nella pace e nella fratellanza universale,
anzi addirittura cosmica.
170 1. Mentre siamo in cammino verso il Regno di
Dio, la castità porta sempre con sé qualche privazione che è necessario riconoscere ed accettare. Il ricorso diligente ai mezzi soprannaturali e naturali rende
possibile l’equilibrio e permette di evitare i pericoli
che più minacciano il frate celibe, quali la noia della
vita, la solitudine del cuore, l’amore delle comodità, le
compensazioni indebite o la deviazione morbosa dell’affettività.
2. La castità consacrata a Dio, dono dato agli
uomini, si alimenta, si sostiene e cresce con la partecipazione alla vita sacramentale, soprattutto con il
convito eucaristico e con il sacramento della riconciliazione, con la preghiera perseverante e con l’unione
intima con Cristo e con la sua Vergine Madre.
3. Così, dunque, senza presumere delle proprie
forze, ma confidando nell’aiuto di Dio, preoccupiamoci di rispondere generosamente a questo dono.
Custodia della castità
171 1. La maturazione affettiva e sessuale percorre
un itinerario graduale di conversione dall’amore egoistico e possessivo all’amore oblativo, capace di donarsi agli altri.
2. Tutti i frati, specialmente i superiori, ricordino che l’amore scambievole nella vita di famiglia e
nel servizio fraterno è un aiuto particolarmente valido
della castità.
3. La vera fraternità, serena e aperta agli altri,
facilita lo sviluppo naturale dell’affettività di ognuno.
L’impegno fraterno esige la rinuncia continua dell’amor proprio, e richiede quella dedizione agli altri che
favorisce le amicizie profonde e autentiche, che gio-
Castità e vita fraterna
291
PC 12; PO 16; OT 10;
CIC 277,2; 666.
CIC 276,1s; 663,1s.4; 664;
LM 9,3.
2Cel 113.
PC 12; PO 3; 16; OT 11;
IV CPO 52-56; 85.
2Cel 22.
tae affectivae completionem multum conferentibus.
4. Praeter sensuum et cordis disciplinam, in
humilitate et paenitentia viventes assiduo labori laeti
incumbamus, et alia media adhibeamus quae mentis
et corporis sanitatem fovent.
172 1. Fratres omnes homines in Christo diligant et
fraterna atque amicabili conversatione ad Regnum
Dei participandum adducere quaerant.
2. Secundum exemplum nobilis affectus fratris
Francisci erga sororem Claram, habitudo nostra erga
mulieres urbanitate, reverentia et sensu iustitiae emineat.
3. Amicitia magnum est donum fovetque humanum et spirituale incrementum. Vi consecrationis nostrae et propter obsequium vocationi debitum eorum
cum quibus consuetudinem habemus, vitandum est ne
alios ad nos alligemus; potius nosmetipsos illis donemus. Ita amicitia liberatrix non autem destructiva fraternitatis instauratur.
4. Relationes fratrum cum propria familia incremento affectivo favent; ne tamen oblivioni detur fraternitatem esse novam nostram familiam.
173 1. Saepe revolvamus verba sancti Francisci,
quibus fratres suos hortatur ut, omni sollicitudine remota, Dominum Deum mundo corde, casto corpore et
sancta operatione in omnibus creaturis ament et adorent.
2. Nihil ergo nos impediat, nihil separet, quominus in nobis et in fraternitate nostra agat et manifestetur Spiritus Domini.
292
vano molto ad una piena vita affettiva.
4. Oltre alla disciplina dei sensi e del cuore, vivendo in umiltà e penitenza, dedichiamoci con animo
lieto ad un lavoro assiduo e serviamoci degli altri
mezzi che favoriscono la salute dello spirito e del
corpo.
PC 12;
1Cel 42; LM 5,6.
172 1. I frati amino tutti gli uomini in Cristo e, con
modi fraterni ed amichevoli, cerchino di condurli a
partecipare al Regno di Dio.
2. Sull’esempio dell’affetto nobile di frate Francesco per sorella Chiara, il nostro comportamento con
le donne sia caratterizzato da cortesia, rispetto e senso
di giustizia.
3. L’amicizia è un dono grande e favorisce la
crescita umana e spirituale. In forza della nostra consacrazione e per il rispetto dovuto alla vocazione di
coloro con i quali siamo in relazione, evitiamo di legare gli altri a noi; anzi, diventiamo un dono per loro. Si
crea così un’amicizia liberante e non distruttiva della
fraternità.
4. Le relazioni dei frati con la propria famiglia
favoriscono la crescita affettiva; non si dimentichi,
tuttavia, che la fraternità è la nostra nuova famiglia.
L’amicizia
173 1. Meditiamo spesso le parole di san Francesco
con le quali egli esorta i suoi frati affinché, allontanata ogni preoccupazione, con cuore puro, con corpo
casto e con santa operazione, amino ed adorino il
Signore Dio in tutte le creature.
2. Niente dunque ci impedisca, niente si frapponga a che lo Spirito del Signore agisca e si manifesti in noi e nella nostra fraternità.
Esortazione
di s. Francesco
293
PO 17;
Fv 2; 1Cel 18; 2Cel 204.
Qo 6,14-17;
3Cel 37;
IV CPO 55.
Rnb 22,26; 23,8; Rb 10,8.
Rnb 23,9-11.
CAPUT XII
DE FIDE DIFFUNDENDA
ET COLENDA
ARTICULUS I
De munere missionali Ordinis
174 1. Christus Iesus, Evangelium Dei, primus et
maximus Evangelii praeco, ad omnes suos discipulos
ac, in eis, ad communitatem fidei quae est Ecclesia,
evangelizandi gratiam atque mandatum transmisit.
2. Ecclesiae peregrinanti, quae ex missione
Christi et Spiritus Sancti est universale sacramentum
salutis ideoque missionaria ex natura sua, omnes
baptizati, et praesertim religiosi speciali sui donatione, consociantur.
3. Sanctus Franciscus suo tempore, divina inspiratione, exemplum vitae et vi suae Regulae, spiritum missionalem renovavit, et illis Ecclesiae inceptis
impulsum dedit, quae activitatis missionalis nomen
accipiunt quibusque Evangelium nuntiatur atque Regnum Dei adveniens ipsum hominem transformat et
mundum novum, iustum pacisque plenum creat. Sic
Ecclesia cotidie fundatur et in dies perfectior evadit.
4. Ordo noster munus evangelizationis, ad totam Ecclesiam pertinens, tamquam officium suum
proprium suscipit, illudque opus missionale inter
praecipuas obligationes suas apostolicas censet et
assumit.
5. Missionarii habentur fratres qui, in quocumque continente vel regione, laetum nuntium salutis
294
Capitolo XII
LA DIFFUSIONE DELLA FEDE
E LA VITA DI FEDE
ARTICOLO I
L’impegno missionario dell’Ordine
174 1. Cristo Gesù, Vangelo di Dio, primo e massimo annunciatore del Vangelo, ha trasmesso a tutti i
suoi discepoli e, in loro, alla comunità di fede che è la
Chiesa, la grazia e il comando di evangelizzare.
2. Tutti i battezzati, e in modo particolare i religiosi per la loro speciale donazione, sono uniti alla
Chiesa pellegrinante che, per la missione di Cristo e
dello Spirito Santo, è sacramento universale di salvezza e perciò missionaria per sua stessa natura
3. San Francesco nel suo tempo, per divina ispirazione, rinnovò lo spirito missionario con l’esempio
della vita e con il vigore della sua Regola e diede
impulso a quelle iniziative della Chiesa che vanno
sotto il nome di attività missionaria; con esse viene
annunziato il Vangelo, e il Regno di Dio che viene trasforma l’uomo stesso e crea un mondo nuovo, giusto
e pieno di pace. Così la Chiesa ogni giorno si edifica
e sempre più diviene perfetta.
4. Il nostro Ordine accetta come impegno proprio il compito di evangelizzare, che appartiene a tutta
la Chiesa; e considera ed assume l’attività missionaria
tra i suoi principali impegni apostolici.
5. Si considerano missionari quei frati che, in
qualunque continente o regione, portano il lieto annunzio della salvezza a tutti quelli che non credono in
295
Ordine missionario
Mt 28,19; Mc 16,15;
LG 8; 17; 34; 48; GS 45; PC 1;
AG 1; 2; 5s; 11; 40;
CIC 204,1; 205; 747,1;
III CPO 4; 7s; 10-15.
CIC 781; 783;
LG 48.
CIC 786;
Rnb 16; Rb 12,1s;
1Cel 55; 57; EP 65.
CIC 578; 587,2; 631,1.
CIC 784; 786;
III CPO 5s.
ferunt omnibus qui in Christum non credunt.
6. Agnoscimus tamen peculiarem condicionem
illorum fratrum qui activitatem missionalem exercent
in novellarum Ecclesiarum servitium.
175 1. Fratres missionarii possunt, uti providit sanctus Franciscus, duobus modis spiritualiter inter non
christianos conversari: quod, subditi omni humanae
creaturae propter Deum, evangelicae vitae testimonium per caritatem magna cum fiducia perhibeant; et
quod, cum viderint placere Deo, non credentibus
aperte annuntient verbum salutis, ut baptizentur et
efficiantur christiani.
2. Fratres, agnoscentes Ecclesias particulares
iam acquisivisse partem potiorem in opere evangelizationis, filios novellae Ecclesiae libenter audiant et
cum illis colloquantur. Ita palam fit se venisse ad inserviendum iisdem Ecclesiis earumque pastoribus.
3. In spiritu caritatis, condiciones historicas,
religiosas, sociales et culturales lumine Evangelii diiudicantes, agant in libertate filiorum Dei animo
prophetico impulsi.
4. Itemque promoveant illas mutationes quae
adventui novi mundi favent, in colloquio cum aliis Ecclesiis christianis et religionibus non christianis, et
attenti sint ad ideas quae in mentem et actionem populorum influunt.
176 1. Fratres qui, divina inspiratione, ad opus missionale in aliam regionem, ubi magis evangelizatio
urget, se vocatos sentiunt, propositum suum aperiant
ministro provinciali; qui tamen potest vocare etiam
alios fratres idoneos promptos ad tale opus assumen-
296
Cristo.
6. Riconosciamo, tuttavia, la condizione particolare di quei frati che esercitano l’attività missionaria a servizio delle nuove Chiese.
175 1. I frati missionari, secondo l’insegnamento di
san Francesco, possono vivere spiritualmente tra i non
cristiani in due modi: o, sottomessi ad ogni creatura
umana per amore di Dio, con grande fiducia danno
testimonianza della vita evangelica per mezzo della
carità; oppure, quando vedranno che piace a Dio,
annunziano apertamente la parola di salvezza ai non
credenti, affinché si facciano battezzare e divengano
cristiani.
2. I frati, riconoscendo che le Chiese particolari
si sono già assunte in proprio la parte maggiore dell’opera di evangelizzazione, si pongano volentieri in
ascolto e in dialogo con i figli della nuova Chiesa, in
modo che sia evidente che essi sono venuti a servizio
delle Chiese stesse e dei loro pastori.
3. In spirito di carità valutino le condizioni storiche, religiose, sociali e culturali alla luce del Vangelo e, spinti da animo profetico, agiscano con la
libertà dei figli di Dio.
4. In dialogo con le altre Chiese cristiane e con
le religioni non cristiane promuovano anche quei
cambiamenti che favoriscono la venuta di un mondo
nuovo, e siano attenti alle idee che influiscono sul
modo di pensare e di agire dei popoli.
Come essere missionari
176 1. I frati, che per ispirazione divina si sentono
chiamati all’attività missionaria in altra regione dove
è più urgente l’evangelizzazione, facciano conoscere
il loro proposito al ministro provinciale, il quale però
può chiamare anche altri frati idonei disposti ad assu-
Promozione
dello spirito missionario
297
1Pt 2,12;
AG 12; 15; 22; 24; 26;
PC 8; UR 10s; CIC 787,1s;
Rnb 16,5s;
III CPO 9; 11s; 16ss; 20;
V CPO 57.
CIC 790,1s;
TC 66.
Rm 8,21; Gal 4,31;
GS; NA; UR;
CIC 769; 787,1;
III CPO 20ss.
AG 23; 25s; 34; 38; 40;
Rb 12,1-2;
III CPO 10s; 35ss.
dum.
2. Quos idem minister, post peculiarem pro
cuiusque condicione praeparationem doctrinalem et
practicam de re missionali et oecumenica, ministro
generali proponat, cui competit litteras oboedientiales dare.
3. Ministri, ob fratrum in provincia paucitatem,
sodales aptos mittere ne recusent, sed omnem suam
sollicitudinem et cogitatum iactent super eum cui
iugis cura est de nobis.
4. Diversae Ordinis provinciae mutuum adiutorium pro opportunitate magno animo praestent, et per
ministrum generalem missionarios et adiumenta aliis
circumscriptionibus indigentibus offerant.
5. Fratres invitentur ad opus missionale participandum etiam ad tempus, praecipue ad quaedam servitia peculiaria praestanda.
6. Fratres opere et consilio cum missionariis
laicis, praesertim catechistis, coniunctim laborent, et
cum eis intense animationem spiritualem curare, necnon bonum sociale et oeconomicum populi promovere
satagant.
7. Superiores apud fratres amorem ac spiritum
cooperationis erga opus missionale ita promoveant ut
omnes, pro suo quisque statu et facultate, in fraterna
communicatione cum missionariis, pro novellis Ecclesiis et in unione cum ipsis orantes, et sollicitudinem
populi christiani suscitantes, officio missionali satisfaciant.
177 1. Cum status eorum, qui consilia evangelica
profitentur, ad vitam et sanctitatem Ecclesiae pertineat et proinde iam a periodo plantationis Ecclesiae
sedulo promovendus sit, fratres missionarii spiritum
et charisma nostrum in Ecclesiis particularibus fove-
298
mersi tale incarico.
2. Lo stesso ministro, dopo una particolare preparazione teorica e pratica in missiologia e in ecumenismo secondo le condizioni di ciascuno, li presenti al
ministro generale, al quale spetta dare le lettere obbedienziali.
3. I ministri non rifiutino di inviare le persone
adatte, a motivo della scarsità dei frati in provincia,
ma rimettano ogni loro preoccupazione e pensiero in
colui che ha continua cura di noi.
4. Le diverse province dell’Ordine si aiutino
generosamente fra loro secondo l’opportunità ed offrano alle altre circoscrizioni bisognose missionari ed
aiuti attraverso il ministro generale.
5. I frati siano invitati a prender parte all’attività
missionaria, anche temporaneamente, soprattutto per
alcuni servizi speciali.
6. I frati, prestando la loro opera e il loro consiglio, collaborino con i missionari laici, soprattutto con
i catechisti, curino con loro un’intensa animazione
spirituale e promuovano il bene sociale ed economico
della gente.
7. I superiori promuovano nei frati l’amore e lo
spirito di collaborazione per l’azione missionaria in
modo che tutti, ognuno secondo la propria condizione
e capacità, adempia il proprio dovere missionario,
attraverso il rapporto fraterno con i missionari, pregando per le nuove chiese e in unione con esse, e
suscitando l’interesse del popolo cristiano.
177 1. Poiché lo stato di coloro che professano i
consigli evangelici appartiene alla vita e alla santità
della Chiesa e deve quindi essere promosso con sollecitudine fin dall’inizio di una nuova Chiesa, i frati
missionari si impegnino a favorire il nostro spirito e il
299
Sal 54,23; Sap 12,13;
Mt 6,25ss; Lc 12,22ss; 1Pt 5,7;
LP 82.
AG 24; 27; 38; ES III,6;
III CPO 7ss; 35s; 41.
CIC 776; 785,1.
CIC 208; 210-211; 225,1;
781; 783.
Missione
e impiantazione dell’Ordine
LG 44; AG 18; CD 35;
ES III,18,2°;
CIC 207,2; 574,1;
III CPO 38s; 42.
re studeant.
2. Idcirco superiorum maiorum est providere ut
inter missionarios adsint fratres idonei ad candidatos
Ordinis formandos.
3. Vitae nostrae forma atque patrimonium spirituale Ordinis nostri, universalis et amplectentis omnes ritus Ecclesiae catholicae, tradantur et exprimantur secundum condiciones regionales necnon cuiusque gentis ingenium et Ecclesiae particularis indolem; et usus particulares suae cuiusque regionis in
aliam ne transplantentur. Competit ministro generali,
de consensu definitorii, decidere de ritu pro singulis
circumscriptionibus, servatis de iure servandis.
178 1. Ministri generalis est, de consensu definitorii,
una cum auctoritate ecclesiastica, in Ecclesiis particularibus actuositatem missionariam promovere et
coordinare.
2. Ministro provinciali, de consensu definitorii,
competit opus missionale a ministro generali propositum acceptare, necnon subscribere conventiones cum
respectivo superiore ecclesiastico, praevia approbatione ministri generalis, de consensu definitorii.
3. Minister generalis necnon ministri provinciales, de consensu definitorii, instituant secretariatum
pro animatione et cooperatione missionaria, eiusque
officium determinent.
4. Fratres assidue cooperentur cum institutis
religiosis qui in eodem territorio activitati missionali
Ecclesiae particularis operam praestant, vel in patria
animationi missionariae incumbunt.
5. Culmen activitatis missionalis habeatur promotio Ecclesiae particularis, in qua clerus, religiosi et
300
nostro carisma nelle Chiese particolari.
2. Perciò i superiori maggiori facciano in modo
che tra i missionari vi siano dei frati idonei a formare
i candidati all’Ordine.
3. La forma della nostra vita e il patrimonio spirituale del nostro Ordine, che è universale e comprende tutti i riti della Chiesa cattolica, siano trasmessi ed
esprimano, secondo le situazioni regionali, il genio
culturale di ogni popolo e l’indole della Chiesa particolare. Non si trapiantino gli usi particolari della propria regione in un’altra. Spetta al ministro generale,
con il consenso del definitorio, decidere sul rito delle
singole circoscrizioni, a norma del diritto.
178 1. È compito del ministro generale, con il consenso del definitorio e d’accordo con l’autorità ecclesiastica, promuovere e coordinare l’attività missionaria nelle Chiese particolari.
2. Spetta al ministro provinciale, con il consenso del definitorio, accettare l’impegno missionario
proposto dal ministro generale e anche stipulare le
convenzioni con il rispettivo superiore ecclesiastico,
previa l’approvazione del ministro generale con il
consenso del definitorio.
3. Il ministro generale e i ministri provinciali,
con il consenso del definitorio, istituiscano il segretariato per l’animazione e la cooperazione missionaria e
ne determinino i compiti.
4. I frati collaborino costantemente con gli istituti religiosi che nello stesso territorio operano nell’attività missionaria della Chiesa particolare oppure
con quelli che in patria si dedicano all’animazione
missionaria.
5. Si tenga presente che l’azione missionaria ha
il suo culmine nello sviluppo della Chiesa particolare,
301
CIC 651,3.
CIC 578; 587,1; 631,1.
Competenze
circa le missioni
CIC 520,1s; 681,1s; 790,1s.
AG 32s; ES III,17; 21;
III CPO 41s; VI CPO 24.
CIC 680; 708; 782,2; 791.
CIC 786;
III CPO 18.
laici responsabilitatem habebunt pro sua cuiusque
competentia.
179 1. Meminerint fratres sancti Francisci, qui
sodales suos in mundum mittere voluit, exemplo Christi discipulorum, in paupertate cum plena in Deum
Patrem fiducia, ubicumque, vita et verbo, pacem annuntiaturos.
2. Magnum hoc opus commendamus intercessioni beatae Mariae Virginis, Boni Pastoris Matris,
quae Christum, lucem et salutem omnium gentium,
generavit, et quae mane Pentecostes primordiis evangelizationis, Sancto Spiritu operante, orando praefuit.
ARTICULUS II
De fratrum vita fidei
180 1. Fidem quam a Deo per Ecclesiam accepimus,
ut veri Domini discipuli ac sancti Francisci filii, adiuvante gratia divina, usque in finem firmiter servemus;
totis viribus rectoque iudicio in eam profundius penetremus eamque ad vitam plenius applicemus.
2. Incrementum huius inaestimabilis doni assidua oratione a Deo imploremus atque intima in communione cum universo populo Dei vivamus.
3. Spiritus Sancti ductu, ubique terrarum de
Christo testimonium perhibeamus et poscentibus
rationem reddamus de ea quae in nobis est spes vitae
aeternae.
181 1. Sancto Francisco summopere cordi fuit
302
dove il clero, i religiosi e i laici, ognuno per la propria
competenza, hanno le loro responsabilità.
179 1. Si ricordino i frati di san Francesco, che volle
inviare i suoi compagni nel mondo, sull’esempio dei
discepoli di Cristo, in povertà nella piena fiducia in
Dio Padre per annunciare la pace dovunque con la vita
e con la parola.
2. Raccomandiamo questa grande opera all’intercessione della beata Vergine Maria, Madre del
Buon Pastore, che ha generato Cristo, luce e salvezza
di tutte le genti, e che il mattino di Pentecoste presiedette in preghiera all’inizio dell’evangelizzazione,
sotto l’azione dello Spirito Santo.
Fiducia in Dio
e povertà
Mt 10,9ss; Lc 10,1-12;
Rnb 14; 16; 17,5-8; 14-19;
Rb 3,10-14; LCap 5-11;
1Cel 19.
Lc 2,30-32.
ARTICOLO II
La vita di fede dei frati
180 1. Come veri discepoli di Cristo e figli di san
Francesco, aiutati dalla grazia divina, conserviamo
ferma fino alla fine la fede che da Dio abbiamo ricevuto mediante la Chiesa. Penetriamo sempre più
profondamente in essa con tutte le nostre forze e con
retto giudizio ed applichiamola sempre più nella
nostra vita.
2. Imploriamo da Dio nella preghiera costante
l’aumento di questo dono inestimabile e viviamolo in
intima comunione con tutto il popolo di Dio.
3. Sotto la guida dello Spirito Santo, testimoniamo Cristo dovunque e, a chi ce lo chiede, rendiamo
ragione della nostra speranza nella vita eterna.
181 1. San Francesco ebbe sommamente a cuore
303
Il dono della fede
2Tm 4,7;
LG 10s; DV 5; AG 14; OT 14;
GS 32; UR 2;
Rb 2,2; 12,4; 19,2; 23,7;
Test 4; Adm 16,1; LodA 6;
LM 12,7.
Rnb 23,7;
PCr 1.
1Pt 3,15.
Fedeltà alla Chiesa
Ecclesiae magisterio, utpote verbi Dei scripti et traditi necnon vitae evangelicae custodi, fideliter adhaerere.
2. Ut hanc spiritualem hereditatem incolumen
servemus, speciali devotione sanctam matrem Ecclesiam prosequamur.
3. In omnibus proinde, sive cogitando sive loquendo sive agendo cum Ecclesia sentiamus, diligenter evitantes falsas aut periculosas doctrinas.
4. Sensu activae et consciae responsabilitatis
inducti, religiosum voluntatis et intellectus obsequium
praestemus Romano Pontifici, universalis Ecclesiae
magistro supremo, necnon Episcopis qui, tamquam
testes fidei, una cum Summo Pontifice populum Dei
docent.
5. Superiores, initio suscepti muneris, aliique
fratres, ut in iure statutum est, fidei professionem
emittant.
182 1. Divinae respondentes vocationi, qua Deus
cotidie a nobis exposcit partem in consilio suo salvifico exsequendo, meminerimus quantum, vi professionis, coram populo Dei Christo devincti simus.
2. Studeamus igitur in vocatione qua vocati
sumus digne ambulare et magis excellere, recordantes
Deum numquam irrita facere sua dona, ideo neque
vocationem datam. Gratia eius nos non deficiet ad
superandas difficultates in hac arcta via quae ducit ad
vitam.
3. Renovationi nostrae sedulo incumbentes, in
nostrae vitae proposito laeto corde perseveremus;
conscii autem fragilitatis humanae, incedamus per
304
aderire fedelmente al magistero della Chiesa, custode
della parola di Dio, trasmessa nella Scrittura e nella
Tradizione, e della vita evangelica.
2. Per conservare integralmente questa eredità
spirituale, professiamo una devozione particolare alla
santa madre Chiesa.
3. Di conseguenza viviamo sempre uniti alla
Chiesa in tutto: nel pensiero, nelle parole e nell’azione ed evitiamo con diligenza le teorie false o pericolose.
4. Con sentimenti di responsabilità attiva e
cosciente, prestiamo il religioso ossequio della
volontà e della ragione al Pontefice Romano, maestro
supremo della Chiesa universale, ed anche ai Vescovi,
i quali, come testimoni della fede, assieme al Sommo
Pontefice insegnano al popolo di Dio.
5. I superiori, all’inizio dell’ufficio ricevuto,
come anche gli altri frati, secondo quanto stabilito dal
diritto, emettano la professione di fede.
182 1. Corrispondendo alla vocazione divina, con la
quale tutti i giorni Dio ci chiede di prender parte a realizzare il suo progetto di salvezza, ricordiamo quanto
in forza della professione siamo uniti a Cristo davanti
al popolo di Dio.
2. Preoccupiamoci dunque di camminare degnamente e di distinguerci sempre più nella vocazione
alla quale siamo stati chiamati, memori che Dio non
revoca mai i suoi doni e quindi nemmeno quello della
vocazione. Non ci mancherà la sua grazia per superare le difficoltà in questa via stretta che conduce alla
vita.
3. Perseveriamo con gioia nell’ideale della
nostra vita, dedicandoci con impegno al nostro rinnovamento e, coscienti della fragilità umana, camminia-
305
LG 25; PC 6; DV 10; CD 35,1;
CIC 212,1; 273; 279; 590,2;
678,1; 750; 752-753; 823,1;
2Cel 24.
LM 14,5.
Rnb 19,1s; 2Lf 32;
1Cel 62.
Rnb prol., 3; Rb 1,1; 9,1; 12,4;
1Cel 34; AP 36.
CIC 833.
Fedeltà alla vocazione
LG 46; PC 1;
CIC 207,2; 574,2; 590,1;
607,3; 654.
Mt 7,14; Rm 11,29; Ef 4,1;
1Cor 10,13;
CIC 598,2; 607,1; 662; 664.
LG 7; 9.
viam conversionis cum tota Ecclesia, quae a Spiritu
Sancto semper renovatur.
***
183 1. Regulam sancti Francisci, a papa Honorio
confirmatam, vi nostrae professionis simpliciter et catholice observare debemus.
2. Eius authentica interpretatio reservatur
Sanctae Sedi, quae anteriores pontificias declarationes ipsius Regulae, quoad earum vim dumtaxat praeceptivam, abrogatas declarat, exceptis illis quae in
vigenti iure universali et in his Constitutionibus continentur.
3. Insuper facultatem agnoscit Capitulis generalibus Regulam ad nova adiuncta opportune accommodandi, dummodo eaedem accommodationes vigorem legis obtineant per approbationem Sanctae Sedis.
184 1. Sanctae Sedi authentica Constitutionum interpretatio reservatur. Capituli generalis est, de consensu duarum ex tribus partibus vocalium, Constitutiones complere, mutare eisque derogare vel eas abrogare, iuxta temporum necessitates, ut apta renovatio,
continua quadam ratione, foveatur, salva tamen
approbatione Sanctae Sedis.
2. Extra Capitulum vero ministri generalis est,
de consensu definitorii, solvere dubia et explere lacunas, quae in iure nostro proprio occurrant; quae
tamen solutiones vim retineant usque ad proximum
Capitulum.
3. Superiores a praescriptis disciplinaribus
Constitutionum proprios subditos et hospites in casibus particularibus dispensare valent ad tempus, quoties id ad eorum bonum spirituale conferre iudicent.
306
mo sulla via della conversione assieme a tutta la
Chiesa che lo Spirito Santo continuamente rinnova.
***
183 1. In forza della nostra professione, siamo tenuti ad osservare con semplicità e fede cattolica la
Regola di san Francesco, confermata da Papa Onorio.
2. La sua interpretazione autentica è riservata
alla Santa Sede, la quale dichiara abrogate, quanto al
loro valore precettivo, le dichiarazioni pontificie anteriori della Regola, ad eccezione di quelle che sono
contenute nel diritto universale vigente e in queste
Costituzioni.
3. Inoltre la Santa Sede riconosce ai Capitoli generali la facoltà di adattare opportunamente la Regola
alle nuove situazioni, purché tali adattamenti ottengano il valore di legge mediante la sua approvazione.
Interpretazione
della Regola
184 1. L’interpretazione autentica delle Costituzioni
è riservata alla Santa Sede. È compito del Capitolo
generale, con il consenso dei due terzi dei vocali, integrare le Costituzioni, cambiarle, derogarvi o abrogarle, secondo le esigenze dei tempi, per favorire una
certa continuità nel rinnovamento adeguato, salva tuttavia l’approvazione della Santa Sede.
2. Fuori del Capitolo generale spetta al ministro
generale con il consenso del definitorio sciogliere i
dubbi e colmare le lacune, che potrebbero esserci nel
nostro diritto particolare. Tali soluzioni, comunque,
hanno valore fino al prossimo Capitolo.
3. I superiori, in casi particolari, possono dispensare temporaneamente i propri sudditi e gli ospiti
dalle disposizioni disciplinari delle Costituzioni, ogni
volta che lo giudichino utile al loro bene spirituale.
Interpretazione
delle Costituzioni
307
Rnb 19; Rb 2,2; 12,4;
Test 31; 34; 2Lf 32; LCap 44.
CIC 16,1; 576; 583; 587,1s.
CIC 17; 19.
CIC 85-86.
4. Reservatur dispensatio temporaria totius provinciae ministro generali, totius fraternitatis localis
proprio superiori maiori.
5. Ut Constitutionum praescripta condicionibus
provinciarum et regionum apte applicentur, Capitula
provincialia vel Conferentiae superiorum maiorum
statuta particularia condere possunt, a ministro generali de consensu definitorii approbanda.
6. Omnes quaestiones de iure contentioso sive
inter religiosos vel domos, sive inter circumscriptiones Ordinis persolvuntur iuxta nostrum “Modum procedendi”.
185 1. Ordo noster regitur iure universali Ecclesiae,
Regula et Constitutionibus. Unicus hic Constitutionum textus in toto Ordine suam iuridicam vim habet.
2. Cum leges ac statuta sanciri pro omnibus
casibus particularibus nequeant, in cunctis operationibus sacrum Evangelium, Regulam Deo promissam,
sanas traditiones ac sanctorum exempla prae oculis
habeamus.
3. Superiores in vita nostrae fraternitatis et in
Constitutionibus observandis fratres praecedant et
ausu caritatis eos inducant ad illas servandas.
308
4. La dispensa temporanea per tutta una provincia è riservata al ministro generale, quella per tutta
una fraternità locale al proprio superiore maggiore.
5. Per applicare adeguatamente le Costituzioni
alle condizioni delle province e delle regioni, i Capitoli provinciali o le Conferenze dei superiori maggiori, possono stabilire statuti particolari, che dovranno essere approvati dal ministro generale con il consenso del definitorio.
6. Tutte le questioni di diritto contenzioso sia tra
i religiosi che tra le case o tra le circoscrizioni dell’Ordine vengono risolte a norma del nostro “Modus
procedendi”.
185 1. Il nostro Ordine è retto dal diritto universale
della Chiesa, dalla Regola e dalle Costituzioni. Solo il
presente testo delle Costituzioni ha valore giuridico in
tutto l’Ordine.
2. Dal momento che non è possibile stabilire
leggi e statuti per tutti i casi particolari, in ogni nostra
azione teniamo davanti agli occhi il santo Vangelo, la
Regola promessa a Dio, le sane tradizioni e gli esempi dei santi.
3. I superiori precedano i frati nella vita fraterna
e nell’osservare le Costituzioni e con l’audacia della
carità li spingano ad osservarle.
309
Valore giuridico
delle Costituzioni
CIC 576; 598,1s.
PC 2b; 4;
CIC 578; 662.
CIC 618-619.
CONCLUSIO
186 1. Sanctus Franciscus, morti proximus, veris
Regulae observatoribus benedictionem sanctissimae
Trinitatis, simul cum sua, largitus est. Idcirco omnes,
quacumque negligentia abiecta, ferventi amore evangelicam perfectionem in ipsa Regula et in Ordine nostro demonstratam consequi satagamus.
2. Nobis in memoriam redeat, fratres carissimi,
illud thema super quo seraphicus Pater ad Capitulum
fratrum habuit concionem: nos quidem Deo magna
promisimus, sed maiora a Deo promissa sunt nobis.
Quocirca has Constitutiones, et quidquid promisimus,
observare studeamus atque ardenti desiderio ad illa
nobis desponsa aspiremus, adiuvante Dei Genetrice et
Matre nostra Maria.
3. Haec omnia exsequentes, oculos in Redemptorem nostrum coniciamus ut, eius beneplacito cognito, puro amore illi placere studeamus. Constitutionum observantia nos adiuvabit non solum ad
promissam Regulam implendam, sed etiam ad divinam legem perficiendam et ad evangelica consilia
exsequenda. In laboribus per Iesum Christum abundabit consolatio nostra, et omnia poterimus in illo qui
nos confortat, quoniam nobis in omnibus intellectum
tribuet ille qui est Sapientia Dei et affluenter omnibus
largitur.
4. Quinimmo Christus, qui est lumen et exspectatio gentium, finis legis, salutare Dei, Pater futuri
saeculi, Verbum et virtus omnia portans et spes denique nostra, in quo omnia possibilia, suavia et levia
sunt, et cui cognita est fragilitas nostra, non solum
vires ad sua exsequenda mandata et consilia dabit,
310
CONCLUSIONE
186 1. San Francesco, vicino alla morte, impartì la
benedizione della santissima Trinità, insieme alla sua,
ai veri osservanti della Regola. Perciò tutti, messa da
parte ogni negligenza, impegniamoci con amore fervente a raggiungere la perfezione evangelica mostrata
nella stessa Regola e nel nostro Ordine
2. Ricordiamo, fratelli carissimi, il tema sul
quale il serafico Padre tenne un discorso al Capitolo
dei frati: Grandi cose abbiamo promesso al Signore,
ma Dio ne ha promesse maggiori a noi. Perciò impegniamoci ad osservare queste Costituzioni e quanto
abbiamo promesso ed aspiriamo con desiderio ardente a quelle cose che ci sono state promesse, con l’aiuto di Maria, Madre di Dio e Madre nostra.
3. Nel fare tutto questo, fissiamo gli occhi sul
nostro Redentore affinché, conosciuto il suo beneplacito, procuriamo di piacergli con cuore puro.
L’osservanza delle Costituzioni ci aiuterà non soltanto ad osservare la Regola promessa, ma anche la legge
divina e i consigli evangelici. Nelle difficoltà affrontate per amore di Gesù Cristo, abbonderà la nostra
consolazione e tutto potremo in colui che ci conforta,
poiché in tutto ci darà intelligenza colui che è Sapienza di Dio e dona abbondantemente a tutti.
4. Cristo, dunque, che è luce ed attesa delle genti, fine della legge, salvezza di Dio, Padre del secolo
futuro, Verbo e potenza che tutto sostiene e infine
nostra speranza, nel quale tutto è possibile, tutto è
soave e leggero, che conosce la nostra fragilità, non
solo ci darà la forza per mettere in pratica i suoi precetti e i suoi consigli, ma effonderà su di noi anche i
311
Fedeltà alla vocazione
CIC 598,2; 662;
Rnb prol., 1; 1,1-5; Rb 1,1; 12,4;
Fv 1; BfB 2;
1Cel 108; 2Cel 216; LM 14,5.
2Pt 1,4;
2Cel 191.
1Cor 1,24; 2Cor 1,5;
Fil 4,15; Gc 1,5;
LM 10,1.
Cristo, nostra speranza
Is 9,5; Mt 11,30; Lc 2,32; 3,6;
Rm 10,4; Eb 28,28;
LM 10,3.
sed etiam sua caelestia dona in tanta copia effundet
ut, cunctis sublatis impedimentis, ipsum maxima cordis alacritate sequi et imitari valeamus, visibilibus ut
advenae utentes et ad aeterna suspirantes.
5. In Christo igitur, qui est Deus et homo, lux
vera et splendor gloriae, candor lucis aeternae et speculum sine macula, imago Dei bonitatis, qui a Patre
constitutus est hominum iudex, legislator et salus, et
cui Pater et Spiritus Sanctus testimonium reddiderunt,
et in quo sunt nostra merita, vitae exempla, auxilia, et
praemia, factus nobis a Deo sapientia et iustitia,
omnis nostra cogitatio, meditatio et imitatio defixae
sint.
6. Christo denique, qui cum Patre et Spiritu
Sancto coaeternus, consubstantialis, coaequalis et
unus Deus vivit et regnat, sit sempiterna laus, honor
et gloria in saecula saeculorum. Amen.
312
suoi doni celesti con tanta abbondanza che, superato
ogni ostacolo, riusciremo a seguirlo ed imitarlo con
grande generosità di cuore, come pellegrini che si servono delle cose visibili aspirando a quelle eterne.
5. Perciò in Cristo, che è Dio e uomo, luce vera
e splendore della gloria, candore di luce eterna e specchio senza macchia, immagine della bontà di Dio, che
il Padre ha costituito giudice, legislatore e salvezza
degli uomini, al quale il Padre e lo Spirito Santo hanno reso testimonianza, nel quale sono i nostri meriti,
gli esempi di vita, gli aiuti e i premi, fatto per noi
sapienza e giustizia, siano fissi ogni nostro pensiero,
ogni nostra riflessione e imitazione.
6. A Cristo, infine, che con il Padre e con lo
Spirito Santo vive e regna coeterno, consustanziale,
coeguale e unico Dio sia lode eterna, onore e gloria
nei secoli dei secoli. Amen.
313
Sap 7,26; Gv 1,9; 5,37; 15,26;
1Cor 1,30; Eb 1,3; 10,42;
LM 9,2.
Ap 5,13.
ORDINATIONES
CAPITULORUM GENERALIUM
FRATRUM MINORUM CAPUCCINORUM
Romæ 2002
ORDINAZIONI
DEI CAPITOLI GENERALI
DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI
Roma 2002
PRAEFATIO
Postquam Capitulum Generale Speciale anno
1968 celebratum “Ordinationes Capitulorum Generalium” quae in novis Constitutionibus non continebantur abrogaverat,1 paulatim luculenter compertum
est quandam collectionem necessario esse restituendam, eo aliunde attento quod, iuxta voluntatem Ecclesiae, illae normae quae fundamentales non censentur,
in aliis codicibus additiciis, non in Constitutionibus,
colligendae sunt..2
His igitur rationibus perpensis, Capitulum
Generale anno 1988 habitum statuit ut “Ordinationum Capitulorum Generalium” collectio iterum inciperetur inde a Capitulo Generali Speciali anni
1968, qua occasione antiquae “Ordinationes” in novis Constitutionibus non receptae abrogatae fuerunt.3
Minister generalis de consensu definitorii,
post praeparationem huius rite redactae collectionis
praefatarum “Ordinationum”, fratribus eas porrigit
ut ab ipsis melius cognoscantur et fideliter serventur.4
1. “Notandum tamen est, nihil impedire quominus istae Ordinationes ex integro aut ex parte, nisi contra Constitutiones sint, ab ipsis provinciis ut norma
particularis assumi possint” (Acta Capituli generalis specialis 1968 vol II,
Curia generalis OFMCap, Romae 1969, 387-388; cfr AOFMCap 84 (1968)
335).
2. Cfr PC 3; Paulus PP. VI, Litterae Apostolicae motu proprio “Ecclesiae
Sanctae”, 6 Augusti 1966, II, 14, AAS 58 (1966) 777; CIC can. 587.
3. AOFMCap 104 (1988) 229.
4. Cfr can. 598,2.
316
PREFAZIONE
Dopo che il Capitolo Generale Speciale celebrato nell’anno 1968 aveva abrogato le “Ordinazioni
dei Capitoli Generali” che non erano contenute nelle
nuove Costituzioni,1 a poco a poco ci si è resi chiaramente conto che era necessario riprendere una qualche raccolta di tali disposizioni. D’altra parte, secondo la volontà della Chiesa, le norme che non sono
ritenute fondamentali, devono essere inserite in altri
codici additizi, non nelle Costituzioni.2
Dopo aver valutato queste ragioni, il Capitolo
Generale dell’anno 1988 stabilì che la raccolta delle
“Ordinazioni dei Capitoli Generali” venisse ripresa,
cominciando dal Capitolo Generale Speciale dell’anno 1968, nel quale, appunto, le precedenti “Ordinazioni” non contenute nelle nuove Costituzioni
erano state abrogate.3
Pertanto, il ministro generale, con il consenso
del definitorio, dopo aver preparato e debitamente redatto questa raccolta delle sopraddette “Ordinazioni”, le presenta ora ai frati affinché siano meglio
conosciute e debitamente osservate.4
1. “È da notare tuttavia che niente impedisce che queste Ordinazioni, se non
sono contrarie alle Costituzioni, possano essere accettate in tutto o in parte,
dalle province quale norma particolare” (Acta Capituli generalis specialis
1968, vol II, Curia generale OFMCap, Roma 1969, 387-388; cfr AOFMCap
84 (1968) 335).
2. Cfr PC 3; Paolo VI, Lettera apostolica motu proprio “Ecclesiae Sanctae”,
6 agosto 1966, II, 14, AAS 58 (1966) 777; CIC can. 587.
3. AOFMCap 104 (1988) 229.
4. Cfr can. 598, 2.
317
Ordinationes Capitulorum generalium, quae in novis
Constitutionibus non continentur, ut abrogatae habeantur.5 Novae Ordinationes Capitulorum generalium instituuntur.6
Decreta Capitulorum generalium vim habere desinunt
tantummodo si ab aliquo sequenti Capitulo generali
explicite revocantur, secus vim suam servant.7
CAPUT II
DE IIS QUI VOLUNT VITAM NOSTRAM ACCIPERE
ET DE FRATRUM FORMATIONE
2/1 - Ut respondeatur necessitudini obtinendi (praesertim) magistros noviciorum et directores studiorum
in spiritu seraphico solide formatos, conditur Institutum Superius Spiritualitatis franciscanae cum disciplinis asceticis et historicis ad talem institutionem accomodatis, collaborantibus omnibus familiis franciscanis.8
2/2 - Minister provincialis, de consensu definitorii,
determinat modum probationis alicuius religiosi qui
ex alio Instituto religioso ad Ordinem nostrum transit. Tempus huius probationis, transacto triennio (cfr
CIC can. 684, § 2), ne protrahatur ultra annum.9
5. AOFMCap 84 (1968) 335; Acta Capituli generalis specialis 1968, vol
II, Curia generalis OFMCap, Romae 1969, 387-388.
6. AOFMCap 104 (1988) 229.
7. AOFMCap 104 (1988) 229.
8. AOFMCap 84 (1968) 335; Acta Capituli generalis specialis 1968,
vol II, Curia generalis OFMCap, Romae 1969, 391.
9. AOFMCap 104 (1988) 230.
318
Le Ordinazioni dei Capitoli generali, che non sono
contenute nelle nuove Costituzioni, si ritengono abrogate.5 Si istituiscono nuove Ordinazioni dei Capitoli
generali.6
I decreti dei Capitoli generali perdono la loro forza
solo se sono esplicitamente revocati da un successivo
Capitolo generale; diversamente conservano il loro
vigore.7
CAPITOLO II
LA VOCAZIONE ALLA NOSTRA VITA
E LA FORMAZIONE DEI FRATI
2/1 - Per andare incontro alla necessità di avere (specialmente) maestri dei novizi e direttori degli studi
ben formati nello spirito francescano, viene creato
l’Istituto Superiore di Spiritualità francescana con discipline ascetiche e storiche adeguate a tale formazione, in collaborazione con tutte le famiglie francescane.8
2/2 - Il ministro provinciale con il consenso del definitorio stabilisce la modalità della prova per un religioso che da un altro Istituto religioso passa al nostro
Ordine. Trascorso il triennio (cfr CIC can. 684 § 2), il
tempo di tale prova non si protragga oltre un anno.9
5. AOFMCap 84 (1968) 335; Acta Capituli generalis specialis 1968,
vol II, Curia generale OFMCap, Roma 1969, 387-388.
6. AOFMCap 104 (1988) 229.
7. AOFMCap 104 (1988) 229.
8. AOFMCap 84 (1968) 335; Acta Capituli generalis specialis 1968,
vol II, Curia generale OFMCap, Roma 1969, 391.
9. AOFMCap 104 (1988) 230.
319
Istituto Francescano
di Spiritualità
Passaggio
al nostro Ordine
2/3 - Abhinc, iuvenes retineant nomen baptismatis;
ceteri fratres eligant aut nomen baptismatis aut religiosum receptum, semel pro semper. Nemo amplius
adhibeat locum originis ad determinandam propriam
identitatem, sed cognomen.10
2/4 - Diaconi permanentes in Ordine admittuntur pro
casibus particularibus, a ministro generali de consensu definitorii generalis approbandis, et servatis de
iure servandis, sive generali sive particulari.
Diaconatus permanentis susceptio nullum ius
religioso tribuit, ut assignatus maneat vel assignari
debeat domui quae intra fines dioecesis exstat, ubi
ministerium diaconale restitutum est. Diaconus permanens, sicut ceteri religiosi, etiam in alium locum
transferri potest. Ad mentem huius decreti licentia ad
diaconatum a Sancta Sede peti potest.11
2/5 - Solutiones circa Collegium Internationale competunt ministro generali de consensu definitorii.12
CAPUT IV
DE VITA NOSTRA IN PAUPERTATE
4/1 - Ad dispositiones mutandas vel pro quolibet actu
ponendo circa bona temporalia, necessaria est licen-
10. AOFMCap 86 (1970) 205.
11. AOFMCap 90 (1974) 348; AOFMCap 98 (1982) 261. Primum decretum
anni 1974 statuerat quod judicium in singulis casibus de petitione diaconatus permanentis in Ordine, definitorio generali demandaretur. In decreto
1982 aliquae conditiones additae sunt.
12. AOFMCap 98 (1982) 252.
320
2/3 - D’ora in poi i giovani mantengano il nome di
battesimo; gli altri frati scelgano, una volta per sempre, o il nome di battesimo o quello di religione. Per
determinare la propria identità, nessuno usi più il
luogo di nascita, ma il cognome.10
2/4 - Sono ammessi nell’Ordine i diaconi permanenti
in casi particolari, da approvarsi dal ministro generale
con il consenso del definitorio, e osservati i prescritti
del diritto sia universale che particolare.
Il fatto di ricevere il diaconato permanente non
dà al religioso alcun diritto di rimanere assegnato o di
essere assegnato alla casa che è entro i confini della
diocesi dove il ministero diaconale è stato riammesso.
Anche il diacono permanente, come gli altri religiosi,
può essere trasferito in un altro luogo. Stando al senso
di questo decreto, si può richiedere alla Santa Sede il
permesso per il diaconato.11
2/5 - Le soluzioni circa il Collegio Internazionale
sono di competenza del ministro generale con il consenso del definitorio.12
Il nome
dei religiosi
Diaconi permanenti
Collegio
Internazionale
CAPITOLO IV
LA NOSTRA VITA IN POVERTÀ
4/1 - Per modificare le disposizioni o per porre qualsiasi atto circa i beni temporali, è necessario il per10. AOFMCap 86 (1970) 205.
11. AOFMCap 90 (1974) 348; AOFMCap 98 (1982) 261. Il primo decreto
dell’anno 1974 aveva stabilito che il giudizio circa la richiesta per il conferimento del diaconato permanente nei singoli casi fosse demandato al definitorio generale. Nel decreto dell’anno 1982 sono state aggiunte alcune condizioni.
12. AOFMCap 98 (1982) 252.
321
Beni temporali
tia immediati Superioris maioris.13
4/2 - In circumscriptionibus Ordinis et in omnibus
domibus, consilium oeconomicum de quo in CIC can.
1280 haberi debet.14.
4/3 - Capitulo provinciali competit normas statuere de
usu bonorum fraternitatum suppressarum, salvis fundatorum vel offerentium voluntatibus et iuribus legitime quaesitis. Si vero agitur de bonis alicuius circumscriptionis suppressae, competens est minister generalis, qui cum proprio definitorio collegialiter procedere debet, audita Conferentia una cum Superioribus maioribus eorumque consiliariis quorum
interest.15
CAPUT VI
DE VITA NOSTRA IN FRATERNITATE
6/1 - Minister generalis cum suo definitorio collegialiter procedere debet quotiescumque agitur de aggregatione alicuius Instituti vitae consecratae.16
13.
14.
15.
16.
AOFMCap
AOFMCap
AOFMCap
AOFMCap
322
104
104
104
104
(1988)
(1988)
(1988)
(1988)
231.
231.
230.
230.
messo dell’immediato Superiore maggiore.13
4/2 - Nelle circoscrizioni dell’Ordine e in tutte le case
ci deve essere il consiglio economico, di cui al can.
1280 del CIC.14
4/3 - Spetta al Capitolo provinciale stabilire norme
sull’uso dei beni delle fraternità soppresse, salvi la
volontà dei fondatori o degli offerenti e i diritti legittimamente acquisiti. Se invece si tratta dei beni di una
circoscrizione soppressa, è competente il ministro generale, il quale deve procedere collegialmente con il
proprio definitorio, sentiti la Conferenza e i superiori
maggiori interessati e i loro consiglieri.15
Consiglio economico
Beni
di entità soppresse
CAPITOLO VI
LA NOSTRA VITA IN FRATERNITÀ
6/1 - Il ministro generale deve procedere collegialmente con il suo definitorio ogni volta che si tratta
dell’aggregazione di un Istituto di vita consacrata.16
13.
14.
15.
16.
AOFMCap
AOFMCap
AOFMCap
AOFMCap
104
104
104
104
(1988)
(1988)
(1988)
(1988)
231.
231.
230.
230.
323
Aggregazione
di Istituti
CAPUT VIII
DE ORDINIS SEU FRATERNITATIS REGIMINE
8/1 - Capitulum generale fraterne invitat omnes circumscriptiones Ordinis ut reflexionem sinceram instituant de sua propria identitate, de vigore spirituali et
vitalitate. Quodsi e tali reflexione eluceret necessitas
vel magna utilitas quaerendi novam formam iuridicam, e.g. unionem vel cooperationem cum alia provincia vel viceprovincia vel missione, Capitulum enixe
rogat ut fratres de futuro cogitent obliti eorum quae
antehac fuerunt.17
8/2 1. Cum agitur de subveniendo necessitati alicuius
circumscriptionis ad tempus, id est, non ultra triennium, Superiores maiores facultate gaudent illuc
mittendi suos fratres, quin recurrere oporteat ad
ministrum generalem. Haec temporis limitatio
vigore caret pro servitio praestito in illa circumscriptione quae a propria pendet. Quod attinet ad
cetera servitia quae agenda praevidentur ultra
triennium, vel quae, elapso triennio, protrahenda
optantur, litterae oboedientiales petantur a ministro generali.18
2. Ius suffragii, de quo agitur in Constitutionibus
num. 113,5, non amplius exercetur in propria circumscriptione, sed in ea pro qua servitium praestatur inde ab anno servitii iam expleto.19
17. AOFMCap 90 (1974) 349.
18. AOFMCap 116 (2000) 992s.
19. AOFMCap 116 (2000) 293.
324
CAPITOLO VIII
IL GOVERNO DELL’ ORDINE O FRATERNITÀ
8/1 - Il Capitolo generale fraternamente invita tutte le
circoscrizioni dell’Ordine a fare una sincera riflessione sulla propria identità, forza spirituale e vitalità. E
se da tale riflessione risultasse la necessità o una grande utilità di cercare una nuova forma giuridica, per
esempio l’unione o la cooperazione con un’altra provincia o viceprovincia o missione, il Capitolo prega
vivamente i frati a pensare al futuro, dimenticando ciò
che è stato finora.17
8/2 1. Quando si tratta di venire incontro alle necessità di
qualche circoscrizione temporaneamente, cioè non
oltre un triennio, i superiori maggiori hanno la
facoltà di mandarvi i propri frati senza dover ricorrere al ministro generale. Tale limitazione di tempo
non ha valore per il servizio prestato in una circoscrizione che dipende dalla propria. Per gli altri
servizi che si prevede si protrarranno oltre un triennio o che si desidera continuare dopo che è trascorso il triennio, si devono chiedere le lettere obbedienziali al ministro generale.18
2. Il diritto di voto, di cui si parla al n. 113,5 delle
Costituzioni, non si esercita più nella propria circoscrizione, ma nella circoscrizione per la quale si
presta servizio; ciò comunque partendo dalla fine
del primo anno di servizio.19
17. AOFMCap 90 (1974) 349.
18. AOFMCap 116 (2000) 992s.
19. AOFMCap 116 (2000) 293.
325
Nuove forme
per le circoscrizioni
Servizio
in altra circoscrizione
Diritto di voto
8/3 - Superiores maiores, in casibus exceptionalibus,
non tenentur proprium Consilium convocare, si agitur
tantum de consilio exquirendo. Consilium inde exquirere valent, extra congressum, sive per telephonium vel alio adaequato modo. In actis Consilii constet de consilio petito et de decisione sumpta a Superiore. Eodem modo fieri potest cum agitur de audiendo aliquo coetu personarum.20
8/4 - Postulatio effectum sortitur tantummodo si candidatus postulatus primo scrutinio obtinet duas tertias
partes suffragiorum vocalium praesentium. In casu
contrario, electiones, novis exclusis postulationibus,
rite a primo scrutinio incohentur.21
8/5 - Ut confusio in numeratione Capitulorum generalium evitaretur, statutum est, ut post promulgationem Constitutionum “ad experimentum” numerus
currat sine distinctione in Capitula ordinaria et
extraordinaria, ita ut hoc Capitulum anni 1976 sit
LXXVIII generale.22
8/6 - Sodales Capituli generalis esse possunt alii fratres perpetuo professi, non tamen plus quam decem,
ratione habita peculiaris exigentiae cuiusdam peritiae
et repraesentationis iuxta normas a ministro generali
datas de consensu eius definitorii et praesidibus Conferentiarum auditis.23
20.
21.
22.
23.
AOFMCap
AOFMCap
AOFMCap
AOFMCap
326
104 (1988) 230.
116 (2000) 992.
92 (1976) 182.
110 (1994) 383.
8/3 - I superiori maggiori, in casi eccezionali, non
sono tenuti a convocare il proprio Consiglio, se si tratta soltanto di sentirne il parere. Possono invece chiederlo fuori di riunione, o per telefono o in altro modo
adatto. Negli atti del Consiglio deve risultare il parere
richiesto e la decisione presa dal Superiore. Allo stesso modo si può agire quando si tratta di ascoltare un
gruppo di persone.20
Richiesta di parere
8/4 - La postulazione ha valore soltanto se il candidato nel primo scrutino ottiene i due terzi dei voti dei
vocali presenti. In caso contrario, escluse nuove postulazioni, si cominciano di nuovo le votazioni in
modo normale dal primo scrutinio.21
La postulazione
8/5 - Per evitare la confusione nella numerazione dei
Capitoli generali, si è stabilito che, dopo la promulgazione delle Costituzioni “ad experimentum”, la numerazione si faccia senza distinzione tra Capitoli ordinari e straordinari, così che questo Capitolo dell’anno
1976 sia il LXXVIII Capitolo generale.22
Numerazione
dei Capitoli generali
8/6 - Membri del Capitolo generale possono essere
altri frati professi perpetui, ma non più di dieci. Nella
loro scelta si deve tenere presente la particolare esigenza di una certa specializzazione e rappresentanza
secondo le norme date dal ministro generale con il
consenso del suo definitorio e dopo aver ascoltato i
presidenti delle Conferenze.23
Membri
del Capitolo generale
20. AOFMCap 104 (1988) 230.
21. AOFMCap 116 (2000) 992.
22. AOFMCap 92 (1976) 182.
23. AOFMCap 110 (1994) 383.
327
8/7 1. Indicto Capitulo Generali, in unaquaque provincia
quae centum minimum fratres professos habet, ab
omnibus fratribus a votis perpetuis professis eligatur delegatus ad Capitulum generale eiusque substitutus.
2. Provincia autem alium delegatum eiusque substitutum eligat pro quovis numero ducentenario ultra
ducentos fratres professos.
3. Haec electio fiat modo a Capitulo provinciali determinato; electionis tamen exitus tribus minimum
mensibus ante Capitulum publicetur.
4. Fratres perpetuo professi custodiae, quae saltem
triginta fratres professos habet, delegatum eligant
ad Capitulum generale. Si qua tamen custodia infra triginta fratres professos habet, hi fratres includantur in numero fratrum provinciae a qua custodia pendet et fratres perpetuo professi participent
electionem delegati in provincia.24
8/8 - Si minister generalis electus fuerit extra gremium
Capituli, Capitulum suspendatur donec novus minister generalis in Capitulum advenerit.25
8/9 - Octo sit numerus definitorum generalium.26
8/10 - Definitores generales, electi extra gremium
Capituli, ipso facto membra Capituli fiunt.27
8/11 - Definitores generales, durante munere, in elec-
24. AOFMCap 116 (2000) 990s.
25. AOFMCap 104 (1988) 232.
26. AOFMCap 116 (2000) 992.
27. AOFMCap 104 (1988) 231.
328
8/7 1. Indetto il Capitolo generale, in ogni provincia con
almeno cento frati professi, tutti i frati di voti perpetui eleggano un delegato al Capitolo generale e il
suo sostituto.
2. La provincia elegga poi un altro delegato e il suo
sostituto per ogni duecento frati professi oltre i
duecento.
3. Questa elezione si faccia nel modo stabilito dal
Capitolo provinciale. Ad ogni modo, l’esito di tale
elezione sia pubblicato almeno tre mesi prima del
Capitolo.
4. I frati di voti perpetui di una custodia che abbia
almeno trenta frati professi eleggano un delegato al
Capitolo generale. Se tuttavia una custodia ha meno di trenta frati professi, questi devono essere inclusi nel numero dei frati della provincia da cui
dipende e i frati di voti perpetui partecipano all’elezione del delegato nella provincia.24
Delegati
al Capitolo generale
8/8 - Se il ministro generale fosse eletto fuori del
Capitolo, il Capitolo venga sospeso finché non arrivi
in Capitolo il nuovo ministro generale.25
Ministro generale
extra gremium
8/9 - Il numero dei definitori generali sia di otto.26
Numero
dei definitori generali
8/10 - I definitori generali, eletti fuori del Capitolo,
diventano, ipso facto, membri del Capitolo.27
Definitori generali
extra gremium
8/11 - I definitori generali, durante il loro ufficio, non
Definitori generali
e voce passiva
24. AOFMCap 116 (2000) 990s.
25. AOFMCap 104 (1988) 232.
26. AOFMCap 116 (2000) 992.
27. AOFMCap 104 (1988) 231.
329
tione superiorum maiorum voce passiva carent.28
8/12 - Statutum Curiae generalis, quoad articulos 118 a Capitulo generali elaboratum et probatum est;
ad reliquos articulos conficiendos a Capitulo generali necessaria facultas definitorio generali tributa
est.29
8/13 - Nisi iudicio ministri provincialis de consensu
definitorii in casu particulari aliter opportunum
visum fuerit, voce activa et passiva privantur fratres
qui, ante Capitulum convocatum et elenchum delegatorum eligendorum confectum, scriptam petitionem
Superiori porrexerint, ut dispensentur a votis religiosis et ab omnibus obligationibus e professione provenientibus vel a sacro coelibatu et ab omnibus oneribus
sacrae Ordinationi connexis. Si tamen huiusmodi petitionem Capitulo iam convocato fecerint, excluduntur
a Capitulo, quin substituantur.30
8/14 - Fratres capitulares vocem activam amittunt, si
sine legitima dispensatione per totum Capituli tempus
eidem Capitulo non intersunt, celebrato cum delegatis vel cum suffragio directo.31
8/15 - Investigatio, quae fit iuxta Constitutiones
28. AOFMCap 110 (1994) 383.
29. AOFMCap 86 (1970) 188. Statutum Curiae generalis, redacta iam
parte definitorio generali concredita, editum est die 20 mensis Ianuarii
anno 1971 (cfr AOFMCap 87 (1971) 8-20) ac deinde, opportune innovatum, denuo die 23 mensis Octobris anno 1993 (cfr AOFMCap 109 (1993)
342-354).
30. AOFMCap 90 (1974) 348.
31. AOFMCap 110 (1994) 383.
330
hanno voce passiva nell’elezione dei superiori maggiori.28
8/12 - Lo Statuto della Curia generale, quanto agli
articoli 1-18, è stato elaborato e approvato dal Capitolo generale. Per ciò che riguarda l’elaborazione dei
rimanenti articoli il Capitolo generale ha dato al definitorio generale la necessaria autorizzazione.29
8/13 - A meno che a giudizio del ministro provinciale
con il consenso del definitorio in qualche caso particolare non sembri opportuna un’altra soluzione, sono
privati di voce attiva e passiva quei frati che, prima
della convocazione del Capitolo e della preparazione
dell’elenco dei delegati, hanno inviato al superiore la
richiesta scritta per la dispensa dai voti religiosi e da
tutti gli obblighi provenienti dalla professione o dal
sacro celibato e da tutti gli oneri connessi alla sacra
ordinazione. Se poi tale richiesta è stata fatta a Capitolo già convocato, vengono esclusi dal Capitolo
senza essere sostituiti.30
8/14 - I frati capitolari perdono la voce attiva se, senza
legittima dispensa, non sono presenti al Capitolo per
tutto il tempo del Capitolo stesso, sia che esso venga
celebrato con delegati o a suffragio diretto.31
8/15 - Se la consultazione, che si fa secondo le
28. AOFMCap 110 (1994) 383.
29. AOFMCap 86 (1970) 188. Lo Statuto della Curia generale, dopo che
è stata elaborata la parte demandata al definitorio generale, è stato pubblicato il 20 gennaio 1971 (cfr AOFMCap 87 (1971) 8-20) e poi, opportunamente rivisto, di nuovo il 23 ottobre 1993 (cfr AOFMCap 109 (1993)
342-354).
30. AOFMCap 90 (1974) 348.
31. AOFMCap 110 (1994) 383.
331
Statuto
della Curia generale
Privazione di voce
attiva e passiva
Privazione
di voce attiva
n. 125,2 pro celebrando Capitulo provinciali suffragio directo, si positiva est, immediate viam suam
habet. Insertio in ordine Capituli ordinatur, ne in singulis trienniis investigatio fieri debeat. Indictio huius
investigationis ministro provinciali, de consensu sui
definitorii competit, et responsum per epistolam vel
alio modo fieri potest.32
8/16 - Provinciae quae, ad normam Constitutionum
num. 125,2, Capitulum provinciale suffragio directo
celebrant et redire cupiunt ad Capitulum cum delegatis, id facere valent per consultationem, quam ministri
provincialis est, de consensu definitorii, indicere.
Haec decisio efficax redditur si duae tertiae partes
fratrum suffragantium affirmativam ferunt sententiam
per consultationem, quam participare tenentur saltem
septuaginta quinque centesimae partes (75%) fratrum
perpetuo professorum provinciae. Decisio haec in
Ordinem Capituli Provincialis Celebrandi est inserenda.33
8/17 1. Delegatio est quaedam Ordinis structura ad tempus, quae quodam coetu fratrum et fraternitatibus
localibus constat, et alicui provinciae committitur.
Illius est vitam fraternam tutari in area geographica ubi adhuc desunt elementa necessaria ad constituendam custodiam et/vel viceprovinciam, aut
ubi aliae circumscriptiones Ordinis erigi nequeunt.
2. Ad delegationes quod attinet, sequentia serventur
32. AOFMCap 104 (1988) 230.
33. AOFMCap 116 (2000) 991.
332
Costituzioni n. 125,2 per la celebrazione del Capitolo
provinciale a suffragio diretto, è positiva, entra immediatamente in vigore. Si ordina di inserire il risultato
della consultazione nel regolamento del Capitolo in
modo che essa non debba farsi ogni triennio. Indire
questa consultazione è di competenza del ministro
provinciale con il consenso del definitorio; le risposte
possono essere date per lettera o in altro modo.32
8/16 - Le province che, a norma delle Costituzioni n.
125,2, celebrano il Capitolo provinciale a suffragio
diretto e desiderano ritornare al Capitolo con delegati,
lo possono fare per mezzo di una consultazione, la cui
indizione spetta al ministro provinciale con il consenso del definitorio. La decisione ha valore giuridico se
due terzi dei frati che votano danno voto affermativo
in una consultazione alla quale devono partecipare
almeno il settantacinque per cento (75%) dei frati di
professione perpetua della provincia. Tale decisione
deve essere inserita nel Regolamento per la celebrazione del Capitolo provinciale.33
8/17 1. La delegazione è una struttura dell’Ordine di carattere transitorio, formata da un gruppo di frati e di
fraternità locali e affidata ad una provincia. Suo
fine è quello di assicurare la vita fraterna in un’area geografica dove ancora non ci sono gli elementi necessari per costituire una custodia e/o una viceprovincia o dove altre circoscrizioni dell’Ordine
non sono possibili.
2. Per ciò che riguarda le delegazioni si osservino i
32. AOFMCap 104 (1988) 230.
33. AOFMCap 116 (2000) 991.
333
Ritorno al Capitolo
con delegati
La delegazione
criteria:
a. Ministri generalis est, de consensu definitorii,
servatis praescriptis numeri 111,1 Constitutionum, delegationes erigere, earum naturam iuridicam mutare vel cessationem decidere.
b. Cuilibet delegationi praeficitur frater responsabilis, a ministro provinciali delegatus, cui duo
adsint consiliarii.
c. Delegatus una cum suis consiliariis ad triennium nominatur a ministro provinciali, de consensu definitorii, audita sententia fratrum perpetuo professorum delegationis.
d. Delegato, quamvis Superior maior non sit,
quaedam tribuantur facultates seu capacitates
iuridicae ut regimen practicum, pastorale et administrativum expeditius reddatur et quaedam
promoveatur autonomia internae functionis
coetus, praesertim intuitu implantationis Ordinis.
e. Fratres delegationis iisdem fruuntur iuribus et
officiis relativae provinciae.
f. Quidquid in hac Ordinatione non praevidetur,
temperatur statutis a competenti ministro provinciali de definitorii consensu approbatis.34
8/18 - Attento praescripto quod canon 629 statuit de
commoratione Superiorum localium in suis cuiusque
sedibus, et ut sint vere animatores propriae fraternitatis, hi Superiores ne suscipiant talia onera ut nimie ac
diuturne a domo absint.35
34. AOFMCap 116 (2000) 989s.
35. AOFMCap 116 (2000) 990.
334
criteri seguenti:
a. Spetta al ministro generale con il consenso del
definitorio e osservate le norme del n. 111,1
delle Costituzioni, erigere le delegazioni, mutarne la natura giuridica o deciderne la cessazione.
b. Ad ogni delegazione è preposto un frate responsabile, delegato dal ministro provinciale, e assistito da due consiglieri.
c. Il delegato insieme ai suoi consiglieri è nominato per un triennio dal ministro provinciale con il
consenso del definitorio, sentito il parere dei
frati di voti perpetui della delegazione.
d. Al delegato, nonostante non sia superiore maggiore, vengano conferite alcune facoltà o capacità giuridiche affinché venga reso più facile il
governo pratico, pastorale e amministrativo e
possa essere promossa una certa autonomia di
funzionamento interno del gruppo, specialmente in vista dell’impiantazione dell’Ordine.
e. I frati della delegazione mantengono tutti i diritti e i doveri della rispettiva provincia.
f. Tutto ciò che non è previsto dalla presente
Ordinazione viene regolato dallo statuto approvato dal ministro provinciale con il consenso del
definitorio.34
8/18 - Tenuto presente quanto stabilisce il can. 629
circa la residenza dei superiori locali nelle proprie
case e affinché siano veramente animatori della propria fraternità, essi non assumano impegni tali per cui
siano assenti troppo e troppo a lungo dalla casa.35
34. AOFMCap 116 (2000) 989s.
35. AOFMCap 116 (2000) 990.
335
Residenza
dei superiori locali
8/19 - Superiores locales possunt a ministro provinciali, de consensu proprii definitorii, ab officio amoveri ob iustam causam, id est si bonum commune fraternitatis sive localis sive provincialis vel Ecclesiae
particularis id requirat.36
36. AOFMCap 104 (1988) 230.
336
8/19 - I superiori locali possono essere rimossi dall’ufficio dal ministro provinciale con il consenso del
suo definitorio per giusta causa, cioè se lo richiede il
bene comune della fraternità sia locale che provinciale o della Chiesa particolare.36
36. AOFMCap 104 (1988) 230.
337
Rimozione del guardiano
INDICI
INDICE ANALITICO-TEMATICO
DELLE COSTITUZIONI
E DELLE ORDINAZIONI
Abitazione, v. Casa.
Abito
- suo significato e forma: 33, 1-6.
Abnegazione (cfr Obbedienza, Povertà, Umiltà )
- nella formazione speciale: 38,3.
Abrogazione
- delle dichiarazioni pontificie: 183,2; - di norme delle Costituzioni: 184, 1.
Adattamento (ai tempi e ai luoghi), Aggiornamento (cfr
Pluriformità, Rinnovamento)
- della nostra vita: 4,1; - della formazione dei candidati: 25, 2;
- della formazione permanente: 41,2; - delle opere di penitenza: 105,1; - nell’applicare le Costituzioni: 183,3; 184,5; dell’apostolato da parte del Capitolo: 146,3.
Affetto, v. Amore.
Aggregazione
- alla provincia, viceprovincia o custodia: 113,1-5.
Alienazione
- delle case: 69,1; - limiti per alienare i beni: 73,1-2.
Alunno (cfr Candidato, Formazione, Studi)
- norme per l’educazione degli a.: 16,5; - studi: 16,6; - educatori: 40,1-4.
Amico, Amicizia
- la vita fraterna favorisce l’a.: 171,3; - come deve essere la
nostra a.:172,3; - non chiedere denaro o altro agli amici: 65,4.
Ammalato, v. Infermo.
Amministrazione (cfr Beni temporali, Povertà, Spese)
- dei beni e del denaro: 71-73; - gli economi e l’a.: 71,1; - affidata ai laici: 71,9; - commissione economica: 72,1.
Ord.: - consiglio economico nelle circoscrizioni e nelle case: 4/2.
341
Ammissione
- alla nostra vita: 17-21; - requisiti per l’a.: 17,3; - a. al postulato, noviziato e professione: 19,1-3; - a. dei laici nella fraternità: 89,2-3; - a. di laici oblati: 89,4.
Amore, Affetto (cfr Carità)
- a Dio: 7,3; 13,4; 46,7; 173,1; - a Cristo: 2,2; 10,2; - per la
croce del Signore: 4,3; - per la Regola: 5,3; - per l’apostolato: 154,1; - per le missioni: 176,7; - vocazione come risposta
di a: 14,2; - povertà è disponibilità nell’a.: 59,5; - obbedienza in spirito di a.: 21,4; - a. fra di noi: 83,7; 84,1; - verso i frati
caduti: 108,1; - a. e castità: 168-172; - disordinato ai beni:
74,4 e al lavoro: 76,3.
Anziano, v. Età.
Anzianità
- di religione: 113,2.
Apostasia
- del cuore: 44,3.
Apostolato
- in genere: la nostra vita apostolica: 144-154; - il nostro carisma nell’a.: 145,1; - il primo a. è la vita evangelica: 13,1;
145,2; 147,6; 148,3-4; - nostra vocazione all’a.: 77,5; - rinnovamento della vita necessario per l’a.: 154,2; - l’amore,
anima dell’a.: 154,1; - espressione di tutta la fraternità: 145,6;
- accettare le nuove forme di a.: 147,3; - a. dinamico e pluriforme: 4,5; - l’a. è soggetto all’autorità competente: 146,12.
- in specie: forme tradizionali di a.: 147,2; - forme nuove:
147,3; - secondo le esigenze della fraternità, della Chiesa e
degli uomini: 77,2; - della confessione: 149,2; - degli infermi: 150,1-3; - nelle parrocchie: 151,1-3; - nella predicazione:
148,1-4; - con i mezzi di comunicazione e stampa: 153,2-5; con i laici: 152,1; - nelle missioni: 174,4.
- apostolato e struttura dell’Ordine: compiti del Capitolo
generale: 119,1; - del Capitolo provinciale e del ministro provinciale: 146,3; - del superiore locale: 146,4.
- apostolato e formazione: lavoro apostolico nel postulato:
28,2; - nel noviziato: 29,4; - nel postnoviziato: 30,3; - formazione apostolica dei fratelli laici: 39,2.
Archivio
- diversi archivi e loro modalità: 143,1-2; - documento della
professione nell’a. provinciale: 35,2.
Aspirante, v. Candidato.
Assicurazioni, Cauzioni
- i superiori vi possono ricorrere: 66,1-3; - modalità: 66,2.
342
Assistente gen. OFS
- 122,1.
Associazioni
- da promuovere: 95,9; 152,1-2.
Astinenza (cfr Digiuno, Penitenza)
- si osservino le prescrizioni della Chiesa: 103,5; - facoltà del
Capitolo provinciale circa l’a.: 103,6.
Attività, Azione ( cfr Apostolato, Lavoro, Missione, ecc.)
- l’a. come ricerca della volontà di Dio: 155,3; - come testimonianza di Cristo: 77,5; - come amore verso i poveri: 100,2; da adattare ai tempi: 82,3; - a. e nostro carisma: 145,1; 145,5;
- evitare l’eccessiva a.: 76,4; - le a. da evitare: 80,2.
Atti civili (cfr Beni, Diritto)
- i superiori possono porli: 62,4.
Austerità
- nostra caratteristica: 101,5; - da professare: 4,3.
Autorità ( cfr Capitoli, Chiesa, Diritto, S. Sede, Superiori)
- nella Chiesa: il Sommo Pontefice è l’a. suprema: 114,1; - l’a.
della Chiesa quanto al rito liturgico: 47,4; - l’a. del Vescovo
diocesano quanto all’apostolato: 146,2.
- nell’Ordine: a. suprema è il Capitolo generale: 116,1; - nella
provincia il Capitolo provinciale: 124,1; - apostolato sotto
l’a. competente: 146,1.
Avvento
- tempo di penitenza più intensa: 103,2.
Banca
- opportuno depositare denaro presso le b.: 66,3; - cose da evitare: 66,2.
Battesimo
- inizio di fede e di conversione: 101,2; - b. e professione come
consacrazione: 31,3; 47,1; - notifica della professione al parroco dove il professo ha ricevuto il b.: 35,3; - b. e impegno
missionario: 174,2.
Bene
- in senso morale: impegno per il b. della Chiesa, della fraternità e del mondo: 9,3; 98,4; 109,2; 157,5;
- per il bene comune dell’Ordine: coordinare le forze di tutti:
157,6; - esporre i propri giudizi e iniziative ai superiori:
165,1; - assegnare gli uffici: 78,4; - dispensare dai precetti
disciplinari: 184,3; - il Capitolo locale: 84,2; 142,3; - i mezzi
di comunicazione sociale: 90,1; - la scelta dell’ubicazione
delle case: 68,2.
343
Benedetta (Quaresima)
- è raccomandata: 103,3.
Benedizione di san Francesco
- a chi osserva la Regola: 186,1.
Benefattori
- preghiere e doveri verso i b.: 49,1-4; 94,4.
Beni temporali (cfr Amministrazione, Economo, Superiore)
- principio nell’uso dei b.: 67,3; - a vantaggio della fraternità:
61,2; - di altre fraternità e province: 67,6; - dei poveri: 59,7;
60,2; 100,2; - uso di b. non necessari: 67,4; - evitare l’attaccamento: 74,4; - evitare di fare provvisioni eccessive: 63,2; da trattarne nei Capitoli: 60,2; 67,5.
Ord.: - permesso del superiore maggiore per disporre dei beni
temporali: 4/1; - a chi spetta disporre dei beni delle fraternità
e circoscrizioni soppresse: 4/3.
Biblioteca
- dove e come devono essere le b.: 40,5.
Candidato, Aspirante (cfr Alunno, Formazione, Iniziazione,
Noviziato, ecc.)
- ingresso dei c.: scelta: 17,2; - requisiti: 17,3; - rinuncia dei
beni: 18,3-4; - necessarie esperienza e conoscenza di vita
francescana: 25,1; - norme per l’ammissione: 19,2.
- formazione dei c.: compito della fraternità: 26,2; - iniziazione e formazione dei candidati: 25,1-8; - i c. nel postulato:
28,1-2; - nel noviziato: 29,1-7; - nel postnoviziato: 30,1-3; riflessione della fraternità sui c.: 34,1-2; - i c. membri della
fraternità: 27,2; - loro incorporazione alla fraternità: 32,3; - i
c. alle missioni: 176,1-2.
Cantico di frate Sole
- 97,1.
Canto
- c. liturgico: 51,3; - c. come mezzo di apostolato: 153,1;
169,1-3.
Capitolari
- del Capitolo generale: 116,4-5; - del Capitolo provinciale:
125,1; - del Capitolo della custodia: 137,1; - devono essere
informati sugli argomenti da trattare nel Capitolo generale:
119,3 e in quello provinciale: 127,2.
Capitolo (in genere)
- elemento di coesione: 109,3; - tratta dell’uso dei beni: 60,2; istituisce commissioni economiche: 72,2; - i superiori maggiori vi fanno la relazione economica: 71,8.
344
Capitolo della Custodia
- 136,1-4; 137,1.
Capitolo generale
- 116-122.
- massimo segno di unione e suprema autorità dell’Ordine:
116,1; - ordinario e straordinario: 116,2-3; - chi vi ha voce
attiva: 116,4; - è convocato dal ministro generale: 116,2.
- facoltà: decide sui temi da trattare: 119,3; - delibera circa la
povertà: 60,1; - stabilisce le modalità della relazione economica del ministro generale: 71,7; - approva lo statuto della
Curia generale: 118,6; 122,3; - può adattare la Regola alle
nuove situazioni: 183,3; - facoltà circa le Costituzioni: 184,1.
Ord.: - il C. g. del 1968 abroga le Ordinazioni: prefaz.; - il C. g.
del 1988 le riprende: prefaz.; - può revocare decreti: 0/3; invita le circoscrizioni a riflettere sulla propria identità: 8/1; altri frati possono esserne membri: 8/6; - delegati del
Capitolo provinciale al C.g.: 8/7,1-3; - delegati della custodia
al C.g.: 8/7,4; - si sospende fino alla venuta del nuovo ministro generale se eletto extra gremium: 8/8; - i definitori generali eletti extra gremium ne diventano membri: 8/10; - C.g. e
statuto della curia generale: 8/12; - numerazione dei C.g.: 8/5.
Capitolo locale
- 142,1-6.
- da chi è composto: 142,1; - importanza e vantaggi: 84,2; compiti: 142,2; - come e quando si celebra: 142,3-6; - mezzo
di formazione dei frati: 84,2; 158,2.
- facoltà: le sue votazioni sono consultive: 142,5; - mantiene il
clima di raccoglimento: 57,2; - dispone l’orario: 50,4; - il
tempo della preghiera: 53,3-4; - i modi di osservare la
povertà: 60,1; - riflette sui beni non necessari e sul retto uso
dei beni: 67,4-5; - va sentito nella distribuzione degli impegni: 146,4; - esamina e rimedia i difetti della fraternità: 160,4;
- da consultare circa gli edifici: 69,2; - gli economi e i superiori locali gli rendono conto delle spese: 71,4; - consenso del
c.l. per la partecipazione temporanea dei laici alla nostra vita:
89,3.
Capitolo provinciale
- 124-129.
- è la prima autorità nella provincia: 124,1; - convocazione del
C. ordinario e straordinario: 124,2-3; - chi ha voce attiva:
125,1; - C. con suffragio diretto: 125,2; - delegati e sostituti:
126,1-3; - durante o dopo C. p. si costituiscono le fraternità e
si nominano i superiori locali: 140,1.
- facoltà: tratta i problemi della provincia: 124,3; 127,1; - decide
345
gli argomenti da trattare: 127,2; - approva il proprio regolamento: 127,3; - stabilisce il numero dei delegati e il modo di
eleggerli: 126,3; - e il modo di eleggere i delegati al Capitolo
generale: 117,3; - quanti incaricati nella curia provinciale
dipendono dal ministro provinciale: 130,2; - norme su chi
presiede la fraternità locale: 141,4; - il tempo per l’orazione
mentale: 53,3; - l’opportunità delle fraternità di preghiera:
56,3; - viene consultato circa le strutture per le vocazioni:
16,4; - dà norme circa la povertà: 60,1; - circa i beni non
necessari: 67,4; - commissioni economiche: 72,1-2; - forme
di penitenza: 105,3 e digiuno: 103,6; - di adattamento dell’apostolato ai tempi: 146,3; - i suffragi: 49,3; - emana statuti
per l’applicazione delle Costituzioni alle condizioni della
provincia: 184,5; - dà il consenso per erigere le case: 112,1.
Ord.: - stabilisce norme sull’uso dei beni delle fraternità soppresse: 4/3; - stabilisce il modo di elezione del delegato al
Capitolo generale: 8/7,3; - perdita dei diritti capitolari: 8/12;
- perdita della voce attiva: 8/14; - C.p. a suffragio diretto:
8/15 e ritorno al C. con delegati: 8,16.
Capitolo viceprovinciale
- 133,4-7.
- elabora lo statuto della viceprovincia: 133,14.
Cappuccini (cfr le molte voci affini)
- l’Ordine dei C. fu approvato dalla Chiesa: 8,3; - osservare la
Regola secondi i primi C.: 5,2; - secondo la tradizione dei C.
costituiamo un Ordine di fratelli: 115,5 e ci chiamiamo fratelli: 84,3; - imitarli: 4,1-3; - leggerne la vita e gli scritti: 3,3;
- spirito di contemplazione dei primi C.: 52,1; 53,6; - mortificazione: 104,1; - assistenza ai malati: 100,3.
Cariche, v. Uffici.
Carisma (cfr Forma di vita, Indole, ecc.)
- nella Chiesa: 8,1-2; - di Francesco povero e minore: 64,1; - il
c. della preghiera: 53,6; - circa le vocazioni: 15,2; - nell’apostolato: 9,4; 145,1; - nelle parrocchie: 151,3, - nelle chiese
particolari: 177,1; - nelle viceprovince: 132,1; - deve essere
adattato alle esigenze dei tempi: 146,3; - il c. del celibato:
168,3; - OFS parte del c. francescano: 95,1.
Carità (cfr Amore)
- tutti sono chiamati alla perfezione della c.: 14,1; - la vita religiosa conduce alla perfezione della c.: 31,2; - cresce nella c.:
17,2; - la c. fra noi: 84,1; 108,1; 155,1; - i francescani si devono distinguere nella c.: 102,2; - carità nei superiori: 160,1; con c. impongano le pene: 108,3; - accolgano con c. chi ricorre a loro: 166,2; - con c. esortino all’osservanza delle
Costituzioni: 185,3; - provvedano ai malati: 86,1 e al fabbi346
sogno dei frati: 104,2; - aiutino chi abbandona la vita religiosa: 93,6; - la c. nell’obbedienza: 164-167; - verso i forestieri:
89,1; 92,1; 93,4; 96,2; - nell’assistenza ai malati: 150,3; nella confessione: 149,3; - nelle missioni: 175,3; - nel dialogo con i cristiani non cattolici: 147,4; - nell’uso dei beni:
62,3.
Casa
- le nostre c. siano povere: 68,1; - adeguate alle necessità: 68,3;
- aperte ai bisognosi: 89,1; - ai giovani aspiranti: 16,3; accessibili alla gente: 68,2; - centri d’incontro e di animazione: 95,9; - erezione, costruzione, acquisto, vendita delle c.:
69,1; 112,1; - soppressione: 112,2; - manutenzione delle c:
69,3; - commissioni per le c.: 72,1.
Castità (cfr Voto)
- la nostra vita in c.: 168-173; - fondamento della c.: 168,2; significato e importanza: 21,2; 168,1-3; - mezzi per custodire la c.: 170,1-2; 171,2-4; - la castità comporta rinunce:
170,1.
Cauzioni, v. Assicurazioni.
Celibato ( cfr Castità)
- come scelta, annuncio, testimonianza: 168,3; - comporta
l’obbligo della continenza: 21,2; - pericoli per il c.: 170,1.
Chiara (S.)
- nobile affetto di Francesco per C.: 172,2.
Chiesa
- strumento e sacramento di salvezza: 8,1; 174,2; - comunità di
credenti: 83,3; - comunità di fede: 174,1; - dimora di Dio:
97,5; - la C. riconosce Cristo, le sue opere e parole nel
Vangelo: 1,1-2; - continua la missione di C.: 144,2; - evangelizza per comando di Cristo: 174,1; - è custode della parola di
Dio: 181,1; - promuove gli istituti di vita fraterna: 83,3; - è
missionaria per natura: 174,2.
- la nostra vita nella Chiesa: 8-10; - la C. ci unisce a Cristo
nell’Eucaristia e nella Liturgia delle Ore: 50,1; - riconosce la
povertà come segno della sequela di Cristo: 59,3; - amare la
C.: 8,4; - unirci alla C. con i sacramenti: 101,7; 106,2-3; - a
disposizione della C. con l’obbedienza: 164,1; - nutrire devozione per la C.: 181,2; - essere in accordo con la C.: 181,3; camminare nella conversione con la C.: 182,3.
- la C. e l’apostolato: attenzione al bene della C. assegnando
uffici: 78,4; - lavorando: 98,4; - evangelizzando: 144,4;
145,5; 146,2; 146,4; - dialogando ecumenicamente: 147,4; assistendo gli infermi: 150,2; - usando i mezzi di comunicazione sociale: 153,4; - per mezzo dell’attività missionaria:
347
174,4.
Chiesa particolare
- attività missionaria nella C.p.: 132,1; 174,6; 175,2; 177,1;
177,3; 178,1; 178,5; - collaborazione con la C.p.: 9,3; - nelle
parrocchie: 151,1-2; - prescrizioni circa l’astinenza e il digiuno: 103,5; - leggi circa la questua: 63,4.
Chiesa (come edificio)
- come devono essere le nostre C.: 70,1-4.
Circoscrizioni dell’Ordine
Ord.: sono invitate a riflettere sulla propria identità: 8/1; - devono avere il consiglio economico: 4/2; - i beni delle c. soppresse: 4/3; - c. e invio di frati per servizio: 8/2,1; - c. e diritto di voto: 8/2,2.
Clarisse Cappuccine
- premura per loro: 94,3; - potestà del superiore maggiore:
94,3.
Clausura, Ambito riservato
- le sue norme: 88,3-7.
Clero, Chierici
- ammissione di chierici secolari alla nostra vita: 17,3h; - i frati
siano disposti ad aiutare i chierici: 149,1; 151,1.
Collaborazione, v. Cooperazione.
Collegio internazionale
Ord: le soluzioni circa il C.i. demandate al Ministro generale e
suo definitorio: 2/5.
Colloquio, v. Dialogo.
Commissione
- c. economiche: 72,1-2; - per problemi particolari: 130,3.
Comunicazione ( cfr Beni)
- c. dei beni fra noi: 61,1; 67,4; 67,6; - c. fra giovani e anziani:
85,4; - la c. è favorita dal CPO: 123,5.
Comunità, v. Fraternità.
Concelebrazione
- è raccomandata: 48,3.
Conferenza dei superiori maggiori
- composizione, costituzione, compiti: 131,1-3.
Ord.: - le c. sono da consultare per l’uso dei beni di una circoscrizione soppressa: 4/3; - e per la scelta di nuovi membri del
Capitolo generale: 8/6.
Confessione, Riconciliazione
- dei frati: 106,1-4; - è mezzo per sostenere la castità: 170,2;
- il ministero della c. ci si addice come minori: 147,2; 149,2.
348
Confessore
- doti del c.: 107,4; 149,1-4.
Conformità (cfr Imitazione)
- con Cristo: 2,2; - nella povertà: 59,5; - nel dolore e nella
malattia: 87,3; - c. alla vocazione nell’assumere le parrocchie: 151,3.
Consacrazione (cfr Professione)
- a Dio con la professione: 31,2-3; - c. come donazione agli
altri: 172,3; - significata dall’abito: 33,6; - aiutata dalle
Costituzioni: 7,2.
Consigli evangelici (cfr Castità, Obbedienza, Povertà, Voto)
- natura e fine: 21,1-4; - sono parte integrante della vita della
Chiesa: 177,1; - ci consacrano al servizio divino: 45,6; vanno vissuti con generosità: 2,3; - e con l’aiuto delle
Costituzioni: 186,3.
Consiglieri
- della viceprovincia: numero: 133,1-2; - elezione: 133,3-7; se è vacante il loro ufficio: 133,13; - convocazione: 134,1; quando partecipano al Capitolo provinciale: 125,3; - fanno le
veci del viceprovinciale: 133,12; - firmano la relazione economica: 71,6; - loro consenso o consiglio: 134,1.
- della custodia: numero: 135,1-2; - elezione: 136,1; 137,1;
137,4; - nominati dal ministro generale: 137,4; - se è vacante
il loro ufficio: 138,2; - loro consenso: 139,2; - loro convocazione: 139,1; - sostituiscono il superiore regolare: 138,1; quando partecipano al Capitolo provinciale: 125,3.
- i c. locali: il vicario è il primo consigliere: 141,2; - numero e
compiti: 141,2; - loro voce deliberativa: 141,3; - loro consenso: 36,2; 69,2-3; - controllano l’amministrazione: 71,4.
Consiglio come Definitorio, v. Definitore / Definitorio
Consiglio Plenario dell’Ordine
- 123,1-8.
Consiglio economico
Ord.: - deve essere in tutte le circoscrizioni e case: 4/2.
Consultazione
Ord.: - per il Capitolo provinciale a suffragio diretto: 8/15; e per
il ritorno al Capitolo con delegati: 8,16.
Contemplazione, v. Orazione.
Convenzione, Contratto
- circa le c. si osservino i prescritti del diritto universale: 67,8.
Conversione (cfr Penitenza)
- impegno nella c.: 4,2; 77,4; 101,1-6; 102,3-6; 182,3; - proclamare la c.: 145,4; 169,3; - opere di c. nei giorni di peni-
349
tenza: 103,4.
Cooperazione, Collaborazione
- in favore delle vocazioni: 15,2; - dei formandi nella formazione: 23,2; 40,1; - tra province e famiglie francescane nella
formazione: 39,5; - per conservare la nostra vocazione: 44,2.
- nell’Ordine: ad opera del CPO: 123,1; 123,5; - dei frati per le
missioni: 176,7; - segretariato per la c. missionaria: 178,3;
- fuori dell’Ordine: con le famiglie francescane: 94,2; - con gli
istituti religiosi: 178,4; - nell’apostolato: 146,5; - con l’OFS:
152,2; - con le istituzioni per la giustizia e la pace: 99,3.
Correzione
- compito dei superiori: 160,1-4; - correzione fraterna: 105,2.
Coscienza
- esame di c. quotidiano: 106,4; - ubbidire in tutte le cose che
non sono contrarie alla c.: 21,4; - valutare in c. le ragioni dei
viaggi: 91,2.
Costituzioni
- scopo: 7,1-2; - loro osservanza: 7,3; - studio: 7,4; - lettura
pubblica: 58,2; - interpretazione: 184,1-2; - dispensa: 184,34; - statuti particolari per l’applicazione delle C.: 184,5; forza giuridica delle C.: 185,1.
Creatura, Creato
- perfezionare il c. con il lavoro: 75,1; - la voce di Dio nelle c.:
45,2; - lodare Dio nelle c.: 11,2; - vedere Cristo nelle c.: 46,7;
- ammirare e proteggere le opere del c.: 97,2-3.
Cristo Gesù
- principio e fine della creazione: 97,2; - imitare C.: 2,2; 74,1;
87,3; 101,6; 150,2; - rappresentare C. con la professione:
31,2; - rivestirsi di C.: 33,2; - progredire nella sapienza di C.:
148,4; - testimoniare C.: 14,4; 77,5; 79,3; 180,3; - C. nostro
maestro: 18,1; - noi suoi discepoli: 39,4; 53,5; 145,7; 181,1;
- il mistero di C. scopo della formazione: 39,3; - C. nostra
vita, orazione e azione: 45,4; - C. presente nel malato: 86,4; tra i fedeli mediante i sacramenti: 149,1; - C. via, verità e vita:
25,4.
Culto, v. Liturgia.
Cultura (cfr Formazione)
- contribuisce al bene dell’Ordine e della Chiesa: 38,3; - formazione e c.: 40,2; - perfezionare sempre la c.: 78,1; - nella
formazione permanente: 41,2; - la c. francescana promossa
dal Collegio internazionale: 43,5.
Cuore
- minori di c.: 33,2; - un cuor solo e un’anima sola: 84,1; - la
castità dà libertà di c.: 168,2; - la preghiera francescana è pre350
ghiera del c.: 46,6.
Cupidigia
- evitare attività che suscitano la c.: 80,2; - con la povertà testimoniare la libertà dalla c.: 67,1.
Curia
- generale: statuto: 118,6; - gli incaricati: 122,1-3; - economo:
71,1; - archivio: 143,1.
- provinciale: segretario provinciale e gli altri incaricati:
130,1-2; - economo: 71,1; - archivio: 143,1.
Ord.: - statuto della c.g.: 8/12.
Custodia (cfr Superiore regolare, Missione)
- che cosa è: 110,4; - governo: 135-139; - è bene che abbia uno
statuto: 139,3; - delegati al Capitolo provinciale: 125,2;
126,1-3.
Ord.: - elezione del delegato della c. al Capitolo generale: 8/7,4.
Definitore / Definitorio generale
- elezione: 118,3-5; - compito: 118,6; - residenza: 120,1; vocali nel Capitolo generale: - 116,4; - membri del CPO:
123,2; - come visitatori: 161,2; - vacante l’ufficio di d.:
121,3; - suffragi: 49,2.
Ord.: - i d.g. sono otto: 8/9; - membri del Capitolo generale
anche se eletti extra gremium: 8/10; - non hanno voce passiva nell’elezione dei superiori maggiori: 8/11.
- il definitorio g. dà il consenso: per erigere, mutare, ecc. le
delegazioni: 8/17,2a; - per le norme circa la scelta di membri
del Capitolo generale: 8/6; - per disporre dei beni di una circoscrizione soppressa: 4/3;
- per l’aggregazione di un Istituto: 6/1; - prepara e presenta
all’Ordine le Ordinazioni: prefaz.; - d.g. e statuto della curia
generale: 8/12; - approva i diaconi permanenti: 2/4.
Definitore / Definitorio provinciale
- elezione: 127,5; - o nomina: 128,1; - vocali nel Capitolo provinciale: 125,1; - vacante l’ufficio di d.: 129,5.
Ord.: - il definitorio p. dà il consenso: per le modalità di prova
per il passaggio al nostro Ordine: 2/2; - per nominare il delegato e i consiglieri della delegazione: 8/17,2c; - per rimuovere i superiori locali: 8/19; - per indire la consultazione per tornare al Capitolo con delegati: 8/16; - in certi casi giudica
della voce attiva e passiva: 8/13.
Defunti, v. Suffragi.
Delegati
- al Capitolo generale: 116,4.
- al Capitolo provinciale: 125,1; - elezione: 126,1-3.
- al CPO: 12,3-4.
351
Ord.: - elezione del d. al Capitolo generale nelle province: 8/7,13; - e nelle custodie: 8/7,4; - superiore delegato della delegazione: 8/17,2f.
Delegazione
- è una circoscrizione dell’Ordine: 110,1.
Ord.: - sua natura: 8/17,1; - norme: 8/17,2; - statuto: 8/17,2f.
Denaro (cfr Beni temporali, Povertà)
- povertà, beni e d.: 62-67; - uso sociale del d. da trattare nei
Capitoli: 60,2; - uso del d. come mezzo ordinario: 64,2; - chi
e per quale scopo può usare il d.: 65,1-3; - deposito di d. nelle
banche: 66,1-4; - principio pratico per l’uso del d.: 67,3; - s.
Francesco sull’uso del d.: 64,1.
Devozione
- all’Eucaristia: 48,5; - ai misteri di Cristo: 54,2; - a Maria:
54,3; - a s. Giuseppe: 54,4; - a s.Francesco e ai santi
dell’Ordine: 54,5; - alla Chiesa: 181,2; - la d. si nutre con la
s. Scrittura e i libri spirituali: 58,1; - tutto a servizio della d.:
45,7; - il lavoro non deve impedire la d.: 76,3.
Diaconi permanenti
Ord.: - loro ammissibilità e condizioni: 2/4.
Dialogo, Colloquio
- il d. fra noi: 84,2; - mezzo di formazione: 158,2; - nel
Capitolo locale: 142,2; - dei ministri con i frati: 157,4; 160,2;
- dei visitatori con i frati: 162,1; - tra formatori e alunni: 40,2;
- d. con tutti: 145,3; - dei missionari con le chiese particolari: 175,2; - d. ecumenico: 147,4-5.
Digiuno (cfr Penitenza)
- valore e tempi del d.: 103,1-4; - disposizioni circa il d.: 103,56.
Dimissione, Uscita
- d. e uscita dall’Ordine: 36,1-4; - equità e carità verso chi
abbandona l’Ordine: 93,6.
Direttore degli studi
Ord.: - per i d.d.s. in particolare è stato voluto l’Istituto Superiore
francescano: 2/1.
Direttorio, Regolamento, "Ordo", Statuto
- per la celebrazione del Capitolo: 118,3; 125,2; 127,3; 127,5.
Direzione spirituale
- è raccomandata: 106,4.
Diritto
- d. universale circa: i requisiti dei candidati: 17,3; - l’ammissione dei chierici secolari o altri: 17,3h; - la formazione: 27,1;
- il noviziato: 29,6; - il passaggio ad altro istituto e la dimis-
352
sione: 36,4; - il soggiorno fuori della casa: 91,4; - l’assistenza all’OFS: 95,6; - la visita pastorale: 161,1; - i contratti e le
alienazioni: 67,8; - le pene da imporre: 108,3; - i mezzi di
comunicazione sociale: 153,6.
- "osservare i prescritti del d." circa: la professione di fede:
181,5; - costruzione, acquisto e vendita delle case: 69,1;
112,1-2; - gli economi: 71,3; - l’erezione e il governo delle
fraternità dell’OFS: 95, 5-7; - l’erezione, soppressione, ecc.
delle province: 111,1.
- diritti in genere: quando il candidato è incorporato all’Ordine
con tutti i d. e doveri: 32,3; - il primo d.-dovere dei frati è la
formazione permanente: 42,2; - non si ricevano fondazioni,
legati, ecc. con d. e oneri: 66,4; - convenzione con gli oblati
su d. e doveri: 89,4; - dove il frate esercita i suoi d. di voto:
113,5; - come si risolvono le questioni di d. contenzioso tra
religiosi o tra le circoscrizioni: 184,6; - il Sommo Pontefice
ha il d. di disporre dell’Ordine: 146,2.
Ord.: - il diritto di voto si ha nella circoscrizione in cui si presta
servizio: 8/2,2; - lo perde chi chiede la dispensa dai voti:
8/13; - perde quello di voce attiva chi non è presente a tutto
il Capitolo: 8/14; - i definitori generali non hanno voce passiva nell’elezione dei superiori maggiori: 8/11.
Discepolo
- s. Francesco d. di Cristo: 2,1; 3,2; 103,1; - i frati d. di Cristo:
39,4; 53,5; 145,7; - come d. di Cristo: custodiamo la fede:
180,1; - amiamoci a vicenda: 83,7; 84,1; - aspiriamo all’ultimo posto: 155,1.
Dispensa
- dai voti: 36,3-4; - dalla clausura: 88,6-7; - dai precetti disciplinari delle Costituzioni: 184,3-4.
Disponibilità
- verso Dio e verso gli uomini richiesta dalla povertà: 59,5;
74,3; - come offerta di servizio a Dio e al prossimo: 102,5.
Documento (cfr Archivio)
- dell’ingresso nella fraternità: 27,1; - dell’inizio del noviziato:
29,7; - della professione temporanea e perpetua: 35,1-2; sulla situazione economica firmato dai definitori provinciali:
71,5; - da conservarsi nell’archivio: 143,1-2.
Donna
- il nostro comportamento verso le d.: 172,2.
Dono
- custodire il d. della fede: 180,1-2; - conservare il d. della
vocazione: 44,2; - il d. della castità: 168,1; 170,2-3.
- doni personali: dei candidati a disposizione della fraternità:
353
18,6; - i d. di ciascuno per il bene di tutti i frati: 142,2 e a vantaggio del popolo di Dio: 59,6.
Dubbio
- quando permane il d. sull’idoneità del novizio: 32,1; - risoluzione dei dubbi delle Costituzioni: 184,2.
Economo
- generale, provinciale, locale: 71,1-2; - qualità e uffici: 71,34.
Ecumenico
- valore e. nella formazione: 39,4; - preparazione e. dei missionari: 176,2; - dialogo e.: 147,4.
Elezione (cfr Delegato, Nomina, vari Superiori)
- in genere: 115,1-4; - nel Capitolo generale: 118,1-5; - nel
Capitolo provinciale: 126-127; - nelle viceprovince: 133,310; - nelle custodie: 136,1-4; 137,1-2; - nelle fraternità locali: 141,2.
Ord.: e. del delegato e sostituto al Capitolo generale: 8/7; - del
ministro generale extra gremium: 8/8; - dei definitori generali extra gremium: 8/10.
Emigrante
- apostolato presso gli e.: 147,3.
Eredità, Fondazione
- non si ricevano f., legati ed e. con diritti e oneri perpetui:
66,4.
Eremo
- 56,2.
Erezione
- del noviziato: 25,9; - delle province: 111,1-2; - delle case:
112,1; - e. di istituti per le vocazioni: 16,4; - delle fraternità
OFS: 95,5; 95,8.
Esame di coscienza
- si tenga in grande considerazione: 106,4.
Esempio
- dare e. di virtù: 84,1; - di penitenza: 3,1; - con il nostro e.
favorire le vocazioni: 15,3 e l’OFS: 95,4; - i superiori siano
e. di povertà: 61,3 e nell’osservare le Costituzioni: 185,3; - la
fraternità e. di vita sociale: 11,4.
Esercizi spirituali
- si facciano ogni anno: 55,1-2; - si premettano alla professione: 31,6; - si promuovano: 147,2.
Esperienza
- e. in genere: e. di Dio favorita dall’orazione francescana:
46,6 e dalla lettura spirituale: 58,1; - scambiarci le nostre e.:
354
84,2; - l’e. degli anziani aiuto per i giovani: 85,3.
e. e formazione: e. di vita spirituale nei maestri dei candidati: 26,3; - di spirito francescano nei candidati: 25,5; - di apostolato nei postulanti: 28,2; - della nostra vita nel noviziato:
29,1.4; - l’e. quotidiana scuola di formazione: 43,3.
Età, Anzianità
- e. richiesta per la professione perpetua: 32,3; - indicata nel
documento della professione: 35,1; - diverse e. nella fraternità: 85,1-4; - l’anzianità si computa dalla professione temporanea: 113,2.
Eucaristia
- mistero pasquale: 48,1; - vincolo di comunione: 48,2-3; - presenza di Cristo: 48,4-5; - centro della fraternità: 48,5; - conservazione e adorazione dell’E.: 48,4-5.
- Messa: celebrazione: 2,2; 48,2; - concelebrazione: 48,3; partecipazione: 48,1-2; - suffragio: 49,1-2.
Evangelizzazione (cfr Vangelo)
- compito dell’Ordine: 4,5; 144,4; 174,4; - rivolta di preferenza ai poveri: 145,4; - accettando le sofferenze si contribuisce
all’e.: 87,3; - mezzi di comunicazione sociale strumenti di e.:
153,2; - necessario leggere i segni dei tempi per l’e.: 147,1; i nostri santuari centri di e.: 151,4; - OFS comunità di e.:
152,2.
Evoluzione v. Progresso.
Ex-Definitore
- suffragi: 49,2.
Ex-Ministro generale
- voce attiva nel Capitolo generale: 116,4; - suffragi: 49,2.
Ex-Ministro provinciale
- suffragi: 49,3.
Facoltà (cfr Autorità, Potestà, vari Superiori)
- f. delegata per ammettere al postulato, al noviziato e alla professione: 19,1; 20,2; - di dimettere: 36,1-3; - di celebrare il
Capitolo sei mesi prima o dopo il triennio: 124,2; - del viceprovinciale: 133,9; - del superiore regolare: 137,3; - di confessare i frati: 107,1.
Famiglia
- f. naturale: i nostri alunni in contatto con la f.: 16,5; - relazioni con la propria f.: 172,4; - doveri di pietà verso la f.:
94,4.
- f. francescana: (cfr Fraternità): relazioni con le f.f.: 11,3;
94,1-2; - collaborazione tra le f.f. circa la formazione: 39,5; OFS e f.f.: 95,1; 95,6.
-
355
Familiari oblati
- f.o. perpetui: 89,4.
Fede
- ci unisce a Dio: 83,7; - si nutre ed esprime nei sacramenti:
149,1; - vivere e testimoniare la f.: 180,1-3; - fede fino al
martirio: 145,7; - la f. nei candidati: 17,3c; - catechesi della f.
nel postulato: 28,2; - esperienza di f. nel noviziato: 29,4; obbedienza nella f.: 21,4; 155,4; 164,3; 165,1; - circa i mezzi
di comunicazione sociale: 90,2; - professione della fede:
181,5.
Ferie
- convenienti al nostro stato: 81,2.
Filosofia
- come va impartita la formazione f.: 39,3.
Forestieri, Ospiti
- disposizioni: 92,1-6; - noi come forestieri: 62,2; 68,1; 186,4.
Forma
- promuovere varie f. di pastorale vocazionale: 16,1; - varie f.
di apostolato nel postnoviziato: 30,3; - i Capitoli stabiliscano
le f. con cui osservare la povertà: 60,1; e la penitenza: 105,3;
- forme di penitenza evangelica: 105,2; - varie f. di previdenza sociale: 66,1; - f. sopranazionali di testimonianza francescana: 131,4; - f. della nostra vita nel costituire le fraternità
locali: 140,1; e nelle attività apostoliche: 145,5; - nuove f. di
vivere la nostra vita: 4,3; - f. più adatte alla vita e all’apostolato: 5,4; 147,3; - gli anziani e le nuove f. di vita e attività:
85,4; - f. della nostra vita nei vari popoli e nelle chiese particolari: 177,3.
Ord.: nuove f. giuridiche per le circoscrizioni: 8/1.
Formando (cfr Candidato, Formazione, Iniziazione, Studio)
- f. vivificati dallo Spirito S.: 23,1; - autori della propria formazione; 23,2; 40,1; - devono collaborare con gli educatori:
40,1; e acquisire una cultura viva: 40,2; - ogni frate è f.: 23,3.
Formatore (cfr Formando, Formazione)
- ogni frate è f.: 23,3; 23,6; - f. vivificati dallo Spirito S.: 23,1;
- f. incaricati: 23,6; 26,3; - opera dei f.: 40,1-4.
Formazione (cfr Iniziazione, Istituto, Studio, ecc.)
- f. in genere: 22-24; - spetta al Capitolo locale.promuovere la
f.: 142,3; - spetta ai ministri provinciali provvedere una f.
religiosa: 158,1; - forme diverse di f. religiosa: 158,2; - centri di f.: 24,4; - il CPO cura la f. dei frati: 123,5.
- f. iniziale: 25-30; - tempo della f.i.: 27,1; - in fraternità idonee: 25,8; - comprende (27,3): il postulato: 28, il noviziato:
29, e il postnoviziato: 30; - non è sufficiente per tutta la vita:
356
42,1.
f. speciale: 37-40; - per la f.s. è indicato il Collego internazionale: 43,5.
- f. permanente: 41-44; - deve essere costante: 22,1; 78,1; - non
ostacolata da eccessiva occupazione: 76,4; - la specializzazione: 78,3.
- f. francescana: nei candidati: 25,1; 25,5; - nel postulato: 28,2;
- in filosofia e teologia: 39,3; - da completare da chi frequenta centri fuori dell’Ordine: 39,6.
Francesco (S.)
- F., Cristo e il Vangelo: F. imitatore e discepolo di Cristo: 2,1;
3,2; 13,3; 18,2; 103,1; - prese il Vangelo come norma: 1,3; comandò di osservare il V.: 1,4; - vedeva Cristo nelle creature: 11,1; - ammirava i misteri dell’umanità di Cristo: 54,2; suo esodo dal secolo: 101,3.
- F. in se stesso: fondatore: 1,3; 3,1; 8,2; 83,5; - sollecito dello
sviluppo dell’Ordine: 15,3; 17,1; - in preghiera: 13,3; 45,7;
47,2; 52,1; 103,1; - fratello universale: 11,1; 97,1; 169,2; povero e amante dei poveri: 18,2; 59,3; 62,1; 64,1; 74,1;
100,3; 179,1; - suo amore per i frati malati: 86,4; - per i frati
peccatori: 108,4; - penitente e predicatore della penitenza:
101,3-4; - inviato fra gli uomini: 98,1-2; - predica il Vangelo:
148,1; - con canti e scritti: 153,1; - fa rifiorire lo spirito missionario: 174,3; 175,1; 179,1; - segue il magistero della
Chiesa: 181,1; - suo Testamento: 6,1-3.
- F. nella nostra vita: imitare e coltivare il suo patrimonio spirituale: 3,2; - leggere la sua vita e i suoi scritti: 3,3.
- parole di F.: circa l’osservanza della Regola: 5,2; - su Maria
SS.: 54,3; - circa i frati che vivono negli eremi: 56,2; - circa
il lavoro: 37,1; 75,3; - circa l’assistenza ai frati malati: 86,1.4;
- circa l’ospitalità: 96,2; - circa i confessori: 107,4; - circa i
frati caduti: 108,4; - circa il nostro Ordine di fratelli: 115,6; circa il nostro amore a Dio attraverso le creature: 173,1; - sue
parole al Capitolo dei frati: 186,2.
- sull’esempio di F.: obbedire alla Chiesa: 9,1; - impegnarci ad
essere autentici: 33,4; - pregare: 46,4; 53,1; - venerare
l’Eucaristia: 48,5; - lavorare: 75,3; - provvedere ai frati malati: 86,1; 104,2; - assistere gli infermi e i bisognosi: 100,3;
150,1; - vivere con semplicità e sobrietà: 104,1 e austerità:
101,5; - predicare: 148,2.
Fraternità (come vita fraterna)
- 83-100; - importanza: 11,5; 23, 4; 30,2.
- favoriscono la fraternità: la preghiera: 46,2; 48,2; 53,6; 56,1;
- il Capitolo locale: 84,2; 142,2; - i superiori: 88,1; - il lavoro: 37,3; 76,2; 77,4; 78,3; - la povertà: 61,2; - la penitenza:
101,2; - il silenzio: 57,1; - l’accettazione delle infermità:
-
357
87,3; - le nostre case: 68,3; - la stessa differenza di età: 85,1;
- indole fraterna del lavoro: 77,3-4; - testimoniare la fraternità: 11,4; 63,4; 98,3; - frati del popolo: 4,4.
Fraternità di contemplazione
- scopo e opportunità: 56,1-3.
Fraternità locale (cfr Capitolo locale, Superiore locale)
- struttura: 110,5-6; - governo: 140-143; - il superiore: 140,13; - il vicario 141,1; - i consiglieri: 141,2-3; - assenti o impediti il guardiano e il vicario: 141,4; - Capitolo locale: 84,2;
142,1-6; 160,4.
- la vita nella f.l.: la f.l. ha sollecitudine per le vocazioni: 15,3
e per la formazione: 26,2; - discute sull’idoneità dei candidati: 34,1-3; - nella f.l.: si designino gli animatori liturgici: 47,3;
- si celebri e concelebri: 48,2-3; - si celebri la Liturgia delle
Ore: 50,2; - si promuova la contemplazione: 52-53; - si mantenga il silenzio: 57,1-2; - si accettino le differenze di età:
85,1-4; - si vigili sui mezzi di comunicazione sociale: 90,1; ci si apra alle necessità degli uomini: 89,1; - si possono accogliere laici: 89,3-5; - si lavori in comune accordo: 76,2;
145,6; - si rifletta sull’orazione mentale: 53,4; - sui beni non
necessari: 67,4 e sul retto uso dei beni: 67,5.
Ord.: i superiori locali risiedano ordinariamente nelle proprie
case: 8/18; - tutte le case devono avere il consiglio economico: 4/2; - il Capitolo provinciale dà norme per l’uso dei beni
delle case soppresse: 4/3.
Frati fuori casa
- varie disposizioni: 93,1-5.
Frati usciti dall’Ordine
- si raccomanda l’equità e la carità: 93,6.
Gerarchia ecclesiastica (cfr Chiesa, Vescovo)
- l’apostolato si svolga sotto la g.e.: 146,4.
Gioia, v. Letizia.
Giovani
- favorire la partecipazione dei g. alla nostra vita: 16,3; - g. e
anziani nella fraternità: 85,3; - apostolato tra i g. in difficoltà:
147,3.
Giuseppe (S.)
- venerazione: 54,4.
Giustizia
- collaborare per la giustizia e la pace: 11,5; 12,5; 60,5; 99,3;
131,4; 145,4; - senso di g. verso le donne: 172,2.
Governo
- dell’Ordine: 109-143; - della provincia: 124-131; - della vice-
358
provincia: 132-134; - della custodia: 135-139; - della fraternità locale: 140-143.
Grazia
- la g. del battesimo: 31,3; - della vocazione: 14,3; - della professione: 31,1; - della contemplazione: 56,1; - del lavoro:
38,2; 75,1; 77,4; - dello studio: 30,3; - doni di g. dei candidati: 18,6; 25,4; - doni di g. a vantaggio dei fedeli: 59,6.
Gruppo
- g. che forma la provincia: 110,2; - la custodia, 110,4; - la fraternità locale: 110,5; - g. capitolare e il rispettivo definitore
generale: 121,3.
Guardiano, v. Superiore locale.
Imitazione
- di Cristo nella povertà: 21,3; 59,3; - nell’obbedienza: 21,4; nella vita apostolica: 13,1; - di s. Francesco: 3,2; 51,3; - dei
nostri primi frati: 4,2.
“Implantatio Ordinis”
- è uno scopo della viceprovincia: 132,1.
Indole, v. Carisma.
Infedeli
- dialogo con gli i.: 147,5; - come i missionari devono vivere
fra gli i.: 175,1.
Infermeria
- 86,2-3.
Infermi
- negli i. c’è Cristo: 86,4; - assistenza ai frati i.: 86,1-6; 104,2;
- comportamento dei frati i.: 87,1-3; - apostolato di assistenza agli i.: 4,4; 150,1.3.
Iniziazione (cfr Alunni, Candidati, Formazione)
- i. alla nostra vita: 25-30; - norme generali: 25,1-8; - a chi
spetta: 26,1-5; - tempo e modo: 27,1-2.
Interpretazione
- della Regola: 183,2-3; - delle Costituzioni: 184,1-2.
Ispirazione
- la nostra primitiva i. è la vita e Regola di s. Francesco: 4,2 e
il Testamento: 6,4; - le fraternità formative attingano i. dalla
fraternità provinciale: 23,5; - i. privata e apostolato: 146,1; i frati chiamati alle missioni per divina i.: 176,1.
Istituto
- speciali istituti per le vocazioni: 16,4-5; - preparazione presso i. particolari: 39,7; - i. per la cultura francescana: 40,4; collaborazione con gli altri i.: 146,5; 178,4; - siamo legati agli
i. di ispirazione francescana: 94,3.
359
Istituto Superiore Francescano
Ord.: - voluto per la formazione dei formatori: 2/1; - in collaborazione con le famiglie francescane: ib.
Istituto religioso
Ord.: - passaggio di un membro di un i.r. al nostro Ordine: 2/2; aggregazione di un i.r. al nostro Ordine: 6/1.
Istruzione (cfr Cultura, Formazione, Studio)
- richiesta nei candidati: 17,3f; - nell’iniziazione: 25,4-5; - nel
postulato: 28,2; - nel postnoviziato: 30,3; - nella formazione
speciale: 37-39; - compito che spetta ai ministri nell’i.: 158,12.
Laici
- nell’amministrazione dei beni: 71,9; - nelle missioni: 176,6;
178,5; - nell’apostolato: 152,1; - possono essere ammessi
nella fraternità: 89,2-4; - le nostre case siano centri per chierici e l. che vogliono seguire s. Francesco: 95,9.
Lavoro (cfr Apostolato, Formazione, Missioni, Povertà)
- parole di s. Francesco 37,1 e sua ammonizione circa il l.:
75,3.
- nella formazione: la prima esperienza di l. apostolico nel
postulato: 28,2; - nel noviziato: 29,4; - nel postnoviziato:
30,3; - nella formazione speciale: 37,2-3.
- nella nostra vita: 75-80; - come lavorare: 38,1-5; - quale l. ci
si addice particolarmente: 77,3; - l. mezzo di sostentamento:
63,3; 76,1; - mezzo per custodire la castità: 171,4; - mezzo
per la salvezza: 75,2; 102,5; - mezzo per favorire la vita
comune: 77,4; - l. espressione di tutta la fraternità: 76,2; 77,4;
- il l. non deve essere il primo obiettivo: 76,3; - nessun l. è
meno degno: 77,3; - l. manuale: 78,2; - l. presso gli estranei:
79,1-3; - il l. non deve essere valutato dal compenso: 80,1; l. come testimonianza: 79,3; - l. da evitare: 80,2.
Legati perpetui
- non si accettino: 66,4.
Legge, Norma
- il Vangelo norma suprema: 1,6; - gli adattamenti dei Capitoli
generali alla Regola hanno valore di l.: 183,3; - beni e nomi
di persone davanti alla l. civile: 62,5.
Letizia, Gioia
- l. nella conformità a Cristo: 2,1; 102,5; - l. francescana: 98,4;
100,1; - vivere in l.: 145,2; - celebrare l’Eucaristia in l.: 2,2;
- l. come testimonianza: 63,4; 102,2; 154,4; - ogni frate è g.
per la fraternità: 26,1; - stare con g. vicino ai poveri: 4,4; accogliere con cuore lieto i forestieri: 92,1; - perseverare con
cuore lieto nella vocazione: 182,3.
360
Lettere circolari
- mezzi di istruzione e formazione: 158,2.
Lettere obbedienziali
- del ministro generale: 136,5; 176,2.
Ord.: - per servizio oltre tre anni in una circoscrizione sono date
dal ministro generale: 8/2,1.
Lettura
- della S. Scrittura: 1,6; 58,1; 148,4; - della vita e scritti di s.
Francesco: 3,3; 58,1; - della Regola, Testamento e
Costituzioni: 7,4; 58,1; - norme per la pubblica l.: 58,2; - i
candidati e la l. della parola di Dio: 25,4.
Libertà
- l. evangelica nell’agire: 5,5; - la dignità umana progredisce
nella l.: 83,4; - pregare in l. di spirito: 45,6; - la castità dà
un’ampia l. di spirito: 168,2.
Libri, v. Lettura, Biblioteca.
Liturgia (cfr Eucaristia, Liturgia delle Ore)
- importanza: 47,1; - culmine di ogni azione della Chiesa: 47;
- sia preparata da frati designati: 47,3; - celebrata con il canto:
51,3; - venerare Maria SS. e i santi con il culto liturgico: 54,3;
54,5; - l’orazione mentale accresce l’efficacia della l.: 52,2; i candidati e la l.: 25,4; 28,2; - studio della l. nel postnoviziato: 30,3; - nei riti osservare le prescrizioni liturgiche: 47,4.
Liturgia delle Ore (cfr Liturgia, Orazione)
- l’incarico della L.d.O. ci viene dalla Chiesa: 50,1; - come
celebrarla: 51,1-4; - ogni giorno: 50,3; - in comune: 50,2-3; con i fedeli: 50,3; - recita privata: 50,5; - l’Ufficio dei Pater
noster: 50,5.
Lode
- della creazione: 11,2; - nell’Eucaristia e nella Liturgia delle
Ore: 50,1; - nel corso della giornata: 50,4; - nella preghiera:
46,6.
Luogo, v. Casa, Fraternità.
Maestro dei postulanti, dei novizi e dei professi
- spetta al maestro dei n. il rito dell’accettazione: 20,1 e la direzione dei novizi: 29,2; - i m. siano liberi da impegni: 26,4; informino la fraternità prima dell’esame dei candidati: 34,1; i m. possono dimettere: 36,2
Ord.: l’Istituto Superiore Francescano è stato voluto in particolare per i maestri dei novizi: 2/1.
Maria SS.
- prerogative e venerazione: 54,3; - meditare come M.: 1,6; l’unione con M. sostegno della castità: 170,2; - M. ci aiuta ad
361
osservare ciò che abbiamo promesso: 186,2; - le missioni
affidate a M.: 179,2.
Maturità, Maturazione
- nei candidati: 17,3e; 25,3; - nel postulato: 28,2; - nel postnoviziato: 30,1.3; - la m. affettiva: 171,1.
Meditazione, Orazione mentale
- si attinge alla spiritualità cristiana e francescana: 52,5; - favorisce lo spirito contemplativo: 52,1; - accresce l’efficacia
della Liturgia: 52,2; - è carisma del nostro Ordine: 53,6; - si
faccia ogni giorno: 52,3; 53,2.
Membro
- come e quando il candidato diventa m. della fraternità: 27,12; - i frati fuori casa sono m. della loro fraternità: 93,1; - m.
delle commissioni economiche: 72,2; - formazione dei m.
dell’OFS: 152,2; - m. del CPO: 123,2-3.
Messa, v. Eucaristia.
Mezzi di comunicazione sociale
- strumenti di evangelizzazione: 82,3; 153,2; - loro uso nelle
fraternità: 90,1-3; - nell’uso si abbia il senso di responsabilità: 153,4; - nel servirsene si osservino le norme del diritto e
si abbia il permesso del superiore maggiore: 153,6.
Mezzi di locomozione
- nell’uso si osservi la povertà e l’umiltà: 91,5; - il giudizio sull’uso spetta al ministro provinciale e definitorio: 91,6.
Ministero, v. Apostolato.
Ministro, v. Superiore e i vari Ministri.
Ministro generale
- elezione, residenza, governo dell’Ordine: 118-120; - potestà:
114,1; 118,1; - è superiore maggiore: 114,3; - è a servizio
dell’Ordine: 10,1; - amore e obbedienza verso il m.g.: 10,1; suffragi: 49,2.
- competenze e facoltà: ammettere all’Ordine: 19,1; - voce attiva nel Capitolo generale: 116,4; - nel Capitolo provinciale:
125,1; - nel Capitolo viceprovinciale: 133,5; - spetta al m.g.:
conoscere l’impedimento di partecipazione al Capitolo generale: 116,5; - confermare i provinciali e nominare i visitatori:
120,3; - essere membro del CPO: 123,2; - affidare compiti
alle Conferenze: 131,3; - dare consenso alle convenzioni del
viceprovinciale: 132,5 e per il Capitolo viceprovinciale a suffragio diretto: 133,6 e per eleggere il viceprovinciale e i consiglieri: 133,5; - presiedere allo scrutinio degli eletti nella
viceprovincia: 133,7; - essere informato dell’elezione del
viceprovinciale: 133,10 e dargli le facoltà: 133,9; - essere
informato quando è vacante l’ufficio di viceprovinciale:
362
133,13; - dare l’obbedienza per le missioni: 136,5; 176,2; visitare i frati personalmente o per mezzo di altri: 161,2;
161,5; - dispensare dai precetti disciplinari delle Costituzioni:
184,4; - presentare la relazione economica dell’Ordine al
Capitolo generale: 71,7.
- competenze e facoltà con il consenso del definitorio: erigere,
ecc. il noviziato: 25,9; - permettere che il candidato faccia il
noviziato in un’altra casa dell’Ordine: 25,9; - dispensare dai
voti temporanei: 36,3; - disporre del superfluo delle province: 67,7; - nominare l’economo generale: 71,1; - stabilire i
limiti delle spese per i superiori maggiori: 73,1; - fissare
norme per i permessi di viaggio in tutto l’Ordine: 91,3; - stabilire che qualche fraternità locale dipenda da lui: 110,6; - erigere, ecc. le province: 111,1-2; - approvare il loro statuto:
111,2; - nominare i superiori maggiori e i definitori delle
nuove circoscrizioni: 111,4; - sopprimere le case: 112,2; mandare i frati da una provincia ad un’altra: 113,3; - indire e
convocare il Capitolo generale ordinario: 116,2; e straordinario: 116,3; - preparare l’elenco dei temi da trattare nel
Capitolo generale: 119,3; - scegliere e nominare gli incaricati della curia generale: 122,2; - stabilire la proporzionalità dei
delegati delle Conferenze al CPO: 123,2; - convocare il CPO:
123,7; - dare il permesso di convocare il Capitolo provinciale: 124,2; - elevare il numero dei definitori provinciali: 127,5;
- nominare il ministro provinciale e i definitori: 128,1; 129,3;
129,5; - costituire le Conferenze dei superiori maggiori:
131,1; - approvare il loro statuto: 131,2 e le norme: 131,3; elevare il numero dei consiglieri nella viceprovincia: 133,2; nominare il superiore regolare e i consiglieri: 137,4; - decidere sul rito delle singole circoscrizioni: 177,3; - promuovere e coordinare l’attività missionaria: 178,1; - proporre al
ministro provinciale l’impegno missionario: 178,2; - istituire
il segretariato generale per le missioni: 178,3; - sciogliere i
dubbi sulle Costituzioni: 184,2; - approvare statuti particolari delle province: 184,5; - autorizzare l’elezione dei superiori
e dei consiglieri attraverso il Capitolo con delegati nella viceprovincia: 133,5.
- competenze e facoltà del ministro generale e suo definitorio:
eleggono il vicario generale se resta vacante il suo ufficio un
anno prima del Capitolo: 121,2; - eleggono un nuovo definitore generale se il suo ufficio resta vacante oltre un anno
prima del Capitolo: 121,3; - approvano lo statuto del CPO:
123,8; - circa i monasteri delle Clarisse Cappuccine quando
sono associati: 94,3.
Ord.: - dispone dei beni di una circoscrizione soppressa: 4/3; aggrega un Istituto religioso al nostro Ordine: 6/1; - dà lette-
363
re obbedienziali per servizio oltre il triennio: 8/2,1; - dà
norme per la scelta di membri del Capitolo generale: 8/6; - si
sospende il Capitolo generale quando il m.g. è eletto extra
gremium: 8/8; - erige, ecc. le delegazioni: 8/17,2a; - al M.g.
competono le soluzioni circa il Collegio internazionale: 2/5.
Ministro provinciale
- elezione, conferma o nomina: 127,3-4; 127,8-9; - può essere
nominato dal ministro generale: 128,1; - è superiore maggiore: 114,3; - ha potestà ordinaria: 114,1; - è animatore della
fraternità: 23,6; - suffragi: 49,3.
- competenze e facoltà: informarsi sui requisiti dei candidati:
17,3; - informare i candidati circa la rinuncia dei beni: 18,3;
- ammettere al postulato e al noviziato: 19,1 e alla professione: 20,2; - stabilire la durata della professione temporanea:
32,1 e il tempo per la professione perpetua: 32,3; - prenderne
nota nel registro delle professioni: 35,2 e informare il parroco del profitente: 5,3; - essere informato sull’esame dei candidati: 34,4 e sulla dimissione fatta dal maestro: 36,2; dimettere un postulante o un novizio: 36,1; - curare la formazione superiore: 39,7; - visitare i frati che vivono fuori casa:
93,5; - voce attiva nel Capitolo generale: 116,4 e provinciale:
125,1; - far parte della Conferenza dei superiori maggiori:
131,1; - dare il consenso al viceprovinciale per stipulare convenzioni: 132,5; - per l’elezione del viceprovinciale e consiglieri: 133,5 e per celebrare il Capitolo viceprovinciale:
133,6; 133,11; - voce attiva nel Capitolo viceprovinciale:
133,6; 133,11; - presiedere allo scrutinio della viceprovincia:
133,7; - confermare l’elezione del viceprovinciale: 133,8 e
dargli le facoltà: 133,9; - informare il ministro generale dell’elezione del viceprovinciale: 133,10; - essere informato
quando è vacante l’ufficio del superiore regolare o di un consigliere: 138,2; - approvare lo statuto della viceprovincia:
133,14; - dare il consenso per le elezioni nella custodia:
136,4; - confermare le elezioni nella custodia e informarne il
ministro generale: 137,2; - dare le facoltà al superiore regolare: 137,3; - visitare ogni triennio la viceprovincia e la custodia: 161,4; - chiamare frati idonei alle missioni: 176,1 e presentarli al ministro generale: 176,2.
- competenze e facoltà con il consenso del definitorio: erigere
istituti per le vocazioni: 16,4; - designare le fraternità per l’iniziazione: 25,8; - permettere che il postulato si faccia altrove: 25,8; - designare i frati per la formazione: 26,3; - stabilire le modalità di ammissione del candidato nella fraternità:
27,2; - stabilire tempo e modo del postulato: 28,1; del noviziato: 29,5 e della formazione nel postnoviziato: 30,2; - stabilire il tempo e il modo dell’esame della fraternità sui can-
364
didati: 34,1-2; - erigere sedi per la formazione speciale: 39,5;
- emanare norme di ricorso alle assicurazioni: 66,1; circa il
lavoro presso gli estranei: 79,1 e circa i permessi di viaggio
nella provincia: 91,3; - nominare l’economo provinciale e
locale: 71,1-2; gli incaricati della curia: 130,1; il vicario locale: 141,1; - rendere conto al ministro generale della situazione economica della provincia: 71,5; - decidere sull’opportunità degli automezzi: 91,6; - erigere le case: 112,1; - indire e
convocare il Capitolo ordinario e straordinario: 124,2-3; eleggere un nuovo vicario provinciale se l’ufficio è vacante:
129,5; - costituire commissioni per particolari problemi:
130,3; - elevare il numero dei consiglieri della custodia:
135,2; - approvare lo statuto della custodia: 139,3; - costituire le fraternità locali: 140,1 e nominare i superiori locali:
140,1; 140,3; 141,5; - coordinare le forze di apostolato:
146,3; - stabilire modi di formazione religiosa dei frati:
158,2; - accettare l’impegno missionario: 178,2; - istituire il
segretariato per le missioni: 178,2; - costruire, acquistare,
vendere le case: 69,1.
- competenze e facoltà del ministro provinciale e suo definitorio: giudicano sull’impedimento alla partecipazione al
Capitolo provinciale: 125,2-3; - preparano l’elenco dei temi
per il Capitolo provinciale: 127,2; - eleggono un altro vicario
provinciale: 129,5; - vanno sentiti dal definitorio generale per
mandare o aggregare i frati ad un’altra provincia: 113,3; - nell’erigere, sopprimere, ecc. le province: 111,1 e per nominare
il superiore regolare e i consiglieri: 137,4.
Ord.: - stabilisce le modalità della prova per il passaggio al
nostro Ordine: 2/2; - indice la consultazione per il ritorno al
Capitolo con delegati: 8/16; - nomina il delegato nella delegazione: 8/17,2c; - gli conferisce facoltà giuridiche: 8/17,2d;
- approva lo statuto della delegazione: 8/17,2f; - può rimuovere i superiori locali: 8/19.
Minori (cfr Fraternità, Povertà, Umiltà, ecc.)
- essere m., carisma di s. Francesco: 64,1; - fondò l’Ordine dei
M.: 3,1; - vivere come m.: 12,5; 23,4; - m. di spirito: 4,3; - m.
nel cuore e nelle opere: 33,2; - nella vita: 145,2; - minori nell’abito: 33,1; - nel servizio del Signore: 38,1; - nella preghiera: 46,1; 46,3; 52,6; - nel lavoro: 75,4; - nelle ricreazioni e
vacanze: 81,2; - nella malattia: 87,1; - nelle cariche: 115,5; nei ministeri faticosi: 145,5; - nella confessione: 149,2; nelle parrocchie: 151,3; - testimonianza di m.: 147,6.
Misericordia
- opere di m. nei giorni di penitenza: 103,4; - i superiori usino
m. verso i frati caduti: 108,2; - la m. di Dio nei confessori:
149,3.
365
Missioni, Missionario
- in genere: essere partecipi della m. di s. Francesco: 98,3 e
della Chiesa 14,5; 31,5; 144,3; 150,2; - rinnovamento continuo per la m. dell’apostolato: 154,2.
- in specie: la m., impegno di s. Francesco: 174,3; - compito
dell’Ordine: 174,4; - chi sono i m.: 174,5-6; - comportamento dei m. nelle varie circostanze: 175,1-4; - richiesta e conferimento del mandato m.: 176,1-4; - favorire il nostro spirito e
carisma nelle m.: 177,1-3; - spetta al ministro generale promuovere e coordinare l’impegno m.: 178,1 e al ministro provinciale accettarlo: 178,2; ai superiori incrementare l’amore e
la cooperazione per le m.: 176,7; - lavorare in accordo con i
m. laici: 176,6 e con altri istituti: 178,4-5.
Missioni popolari
- promuovere le m.p.: 147,2.
Mite
- essere m.: 44,4 e rivestiti di Cristo m. e umile: 33,2.
Mondo (cfr Società, Umanità, Uomo)
- s. Francesco pieno di gioia per il m. creato e redento: 97,1; siamo chiamati per dare al mondo testimonianza di Cristo:
14,4; - a realizzare la nostra vocazione nel m.: 13,1; - a far
conoscere e testimoniare nel m. la bontà di Dio: 44,4; 45,8; e
la lieta novella: 154,4; - ad andare per il m. annunciando pace
e penitenza: 46,7; - a essere riconosciuti dal m. come discepoli di Cristo: 83,7; - a camminare nel m. con speranza e letizia: 100,1; - a essere nel m. segno della perfetta carità: 167,3;
- a pregare per la salvezza del m. 49,1; - a guardare il m. degli
uomini nel mistero di Cristo: 97,4; - a essere fermento evangelico nel m.: 98,3; - a essere presenti nel m. per servire Dio:
98,4; - a vivere la vita evangelica nel m. come primo apostolato: 145,2; - ad animare il m. con il nostro lavoro: 82,4; - ad
accettare le infermità per evangelizzare il m.: 87,3; - la castità
segno del m. futuro: 21,2.
- in senso negativo: abbiamo lasciato il m.: 44,4; - apostasia è
ubbidire allo spirito del m.: 44,3; - usare di questo m. come
se non ne usassimo: 74,4.
Mortificazione (cfr Penitenza)
- la m. nei giorni di penitenza: 103,4; - come praticare la m.:
104,1.
Nome dei religiosi
Ord.: - norme: 2/3.
Nomina
- del ministro provinciale e definitorio: 128,1-2; 129,3; 129,5;
- del viceprovinciale: 133,13; - del superiore regolare e con-
366
siglieri: 137,4; - del superiore locale: 140,1; 141,5; - del vicario locale: 141,1; - dell’economo: 71,1-2; - dei visitatori
generali: 120,3; - degli incaricati della curia generale: 122,2
e provinciale e del segretario: 130,1; - dei frati per l’ammissione dei candidati: 19,2.
Noviziato (cfr Formazione, Iniziazione, Novizio)
- 29,1-7; - erezione, ecc. del n. spetta al ministro generale:
25,9; - a chi spetta ammettere al n.: 19,1; - il n. è un periodo
della formazione iniziale: 27,3; - comincia col rito dell’accettazione: 20,1; - sua natura: 29,1; - suo ritmo: 29,4; - condizioni per la validità del n.: 29,5-6; - documento dell’inizio del
n.: 29,7.
Novizio (cfr Candidato, Formazione, Iniziazione, Noviziato)
- la formazione del n.: 9,3; - spetta al maestro il rito dell’accettazione: 20,1 e la direzione dei n. 29,2; - gruppo di n. in un’altra casa dell’Ordine: 25,10; - dubbia idoneità del n.: 32,1; data della professione da determinarsi con il n.: 32,1; - dimissione del n.: 36,1-2.
Obbedienza (cfr Consigli evangelici, Superiore, Voto)
- ragione dell’o.: 21,4; - il senso dell’o.: 155,1-4; - o. allo
Spirito di Cristo: 9,1; - al Sommo Pontefice: 9,2; - al ministro
generale: 10,1 e agli altri ministri: 10,2; - o. fondamento della
pluriformità: 5,5.
- obbedienza caritativa: 164-167; - si esprime nel Capitolo
locale: 84,2; - contribuisce alla perfezione personale: 164,4; va fatta con spirito di fede: 164,3; 165,1; - con responsabilità:
164,3; - con l’aiuto dei superiori: 159,2; - anche se le proprie
vedute sembrano migliori: 165,3; - nelle libere scelte: 165,2;
- nel lavoro: 78,2; - o. vicendevole: 167,1.
Onorio (Papa)
- confermò la Regola di s. Francesco: 183,1.
Opera, Operazione (cfr Apostolato)
- le nostre o. siano rivolte al presente: 82,3; - ammirare e proteggere le o. della creazione: 97,2; - sostenuti dalla santa o.
del Signore: 167,5; - avere lo spirito del Signore e la sua santa
o.: 38,1; 44,4; 45,8; - esortare alle o. di giustizia e carità:
60,5; - quali le o. di apostolato a cui attendere: 147,2; - assistenza agli infermi è o. di carità e apostolato: 150,3; - divulgare le o. scientifiche di argomento francescano: 40,4; - atti
civili per le o. a noi affidate: 62,4.
- “con l’o. e la parola”: testimoniare il messaggio della conversione: 98,2; - diffondere la pace e la salvezza: 99,1; evangelizzare: 144,4; - predicare Cristo: 148,3; - dedicarci ai
poveri: 12,4; - annunciare il Regno di Dio: 39,4.
367
Operaio
- cura pastorale degli o.: 147,3.
Orario della casa
- è disposto dal Capitolo locale: 50,4.
Oratorio, v. Chiesa come edificio.
Orazione, Preghiera (cfr Liturgia delle Ore, Orazione mentale)
- in genere: vita di o.: 45-58; - coltivare la vita e lo spirito dell’o.: 4,3; 45,6-7; - espressione della nostra vocazione: 46,1; sia incarnata nella vita: 46,4; - si completi con l’azione: 46,5;
- è affettiva: 46,6; - davanti all’Eucaristia: 48,5; - ci si dedichi in particolare nei giorni di penitenza: 103,4.
- nella formazione: l’o. e i candidati: 25,4; - nel postulato:
28,2; - come preparazione alla professione: 31,6; - nella formazione permanente: 43,3.
- frutti: ottiene la fede: 180,2; - favorisce la fraternità: 11,3 e le
vocazioni: 15,3; - conserva la vocazione: 44,2; - aiuta la ricerca della volontà di Dio: 157,3; - sostiene la castità: 170,2.
- mezzi: il Capitolo locale: 53,4; 57,2; 142,2; - il silenzio: 57,1;
- l’atmosfera delle nostre case: 88,3; - il lavoro non sia di
ostacolo all’o.: 76,3.
Orazione mentale (cfr Meditazione)
- è carisma del nostro Ordine: 53,6; - sua importanza: 52,2; suo primato: 53,1; - da farsi ogni giorno: 52,2-3; - attingerla
alle fonti genuine: 52,5; - promuoverla: 52,1 è compito dei
superiori: 52,4.
Ordinario del luogo, v. Vescovo.
Ordinazioni (dei Capitoli generali)
Ord.: abrogate dal Capitolo generale 1968: prefaz.; - riprese dal
Capitolo generale 1988: prefaz.; - quando perdono o hanno
vigore: 0/3; - circa l’accettazione fra il 1968 e il 1988: prefaz., nota 1.
Ordine Francescano Secolare (OFS)
- suo posto tra le famiglie francescane: 95,1; - sua vocazione:
95,2; - facoltà di erigere le fraternità: 95,5; - assistenza spirituale e pastorale: 95,6-7; - assistente generale: 122,1; - collaborazione con l’OFS: 152,2; - nell’erigere le fraternità e nel
nominare gli assistenti si consulti il direttivo OFS: 95,8; - non
intromettersi nel governo interno: 95,7.
Ospitalità (cfr Forestieri)
- verso i frati: 92,1-6; 93,1-6; - verso gli altri: 88,8; 96,1-3.
Osservanza
- o. del Vangelo voluta da s. Francesco: 1,4; - della Regola:
368
5,2-3; 6,3; 7,1; - delle Costituzioni 7,3; - i candidati studino
il pensiero di s. Francesco circa l’o. della Regola: 25,5; - i
superiori promuovano l’o. della povertà: 61,3; - l’o. della
povertà promessa: 62,1.
Pace
- frati, uomini di p.: 167,5; - immersi nella p.: 169,3; - predicatori di p.: 3,1; 46,7; 99,1; 145,4; 179,1; - operatori di p.
11,5; 12,5; 98,4; 99,2-3; 131,4; - sostenere in p. le infermità:
87,3.
Parenti
- non ci si rivolga ai p. per denaro o altro: 65,4; - doveri di pietà
verso i p.: 94,4; - suffragi: 49,3.
Parlatori
- come devono essere disposti: 88,8.
Parola di Dio
- meditarla: 1,6; 13,4; 148,3; - ascolto della p. nei giorni di
penitenza: 103,4; - la liturgia fa penetrare la p.: 51,1-2; - celebrazione della p., mezzo di formazione religiosa: 158,2; proporla è dovere dei ministri: 158,1; - è sostegno all’amore
fraterno: 83,7; - lettura della p. ai candidati: 25,4.
Parrocchia
- prestare aiuto pastorale: 151,1; - loro accettazione: 151,2; - p.
e nostra forma di vita:151,2-3.
Partecipazione
- dei frati alla Messa della comunità: 48,2; - dei candidati alla
liturgia: 25,4; - dei laici alla nostra vita: 89,1-4.
Pasqua, Mistero pasquale, Risurrezione
- partecipare al m.p.: 2.2; - celebrare il m.p. nell’Eucaristia:
48,1; - fare penitenza perché il m.p. di Cristo agisca in noi:
102,3; - nella confessione godiamo del frutto della morte e r.
di Cristo: 106,2.
Passione di Cristo
- venerare e predicare i misteri della p.: 54,2; - tenere presente
la p. di Cristo: 104,1; - i frati malati si conformino alla p. di
Cristo: 87,3; - la nostra penitenza e la p. di Cristo: 101,6-7.
Peccato (cfr Confessione, Conversione, Penitenza)
- fuggire ciò che sa di p.: 44,3; - annunciare la remissione dei
p.: 149,2; - dolerci del nostri p.: 105,1 e confessarli: 106,4.
Pedagogia (cfr Formazione)
- negli istituti per le vocazioni: 16,5.
Pellegrini (cfr Frati forestieri, Ospitalità)
- siamo p. e forestieri in questo mondo: 62,2 e nelle nostre
case: 68,1; - come accogliere i p.: 96, 1-3.
369
Pene canoniche
- come vanno imposte: 108,3.
Penitenza (cfr Confessione, Conversione)
- significato della p. secondo il Vangelo: 101,1; - la p. in e
secondo san Francesco: 101,3-4.
- la nostra vita di p.: 101-108. - la p. è conversione: 101,1;
102,1; - è aiuto per la fraternità: 101,2; - caratteristica del
nostro Ordine: 101,5; - mezzo per custodire la castità: 171,4;
- deve essere visibile esteriormente: 102,1; - professare la
lieta p.: 4,3; - dedicarci alle opere di p.: 102,3; 105,1-2; - la
vita consacrata è p.: 102,4; - giorni e tempi di p.: 103,2-4; predicare la p.: 3,1; 46,7.
Pensioni
- da consegnare alla fraternità: 61,2.
Perfezione (cfr Consigli evangelici, Voto)
- attendere alla p.: 84,1; 186,1; - offerta della propria volontà
per la p. personale: 164,4; - la fraternità deve crescere nella p.
della carità: 17,2; - la p. della povertà sta nella disponibilità
verso Dio e gli uomini: 74,3.
Persecuzioni
- p. come offerta: 102,5; - p. nella vita apostolica: 145,7; - speranza nelle p.: 167,4.
Persona (cfr Consigli evangelici, Voto)
- ogni attività è espressione della p.: 78,1; - rispetto della p. nei
confessori: 149,3; - la nostra fraternità è invito allo sviluppo
della p.: 11,4; - p. fisiche o giuridiche di fronte alla legge civile: 62,5.
- p. e superiori: i superiori siano solleciti delle p. dei frati:
161,6; - li giudichino con rispetto della p.: 159,2; - nella correzione tengano conto della p.: 160,2.
- p. e formazione: dignità della p. e volontà di Dio nella vocazione: 14,2; - la formazione interessa tutta la p.: 22,2; 41,2; maturazione della p. nel postnoviziato: 30,3; - promozione
della p.: 38,3.
Pluriformità (cfr Adattamento)
- p. e Regola: 5,4; - si fonda sulla comunione fraterna e sull’obbedienza: 5,5; - l’unità nella p. dell’Ordine favorita dal
CPO: 123,1; - p. quanto alla barba: 33,6.
Pontefice Sommo (cfr Chiesa, Santa Sede)
- supremo superiore: 9,2; - maestro supremo: 181,4; - suprema
autorità dell’Ordine: 114,1; - obbedienza e riverenza al P.:
9,2; 181,4; - può disporre dell’Ordine: 146,2; - suffragi: 49,2.
Postnoviziato
- periodo della formazione iniziale: 27,3; - suo scopo: 30,1;-
370
formazione: 30,3.
Postulato, Postulante
- primo periodo della formazione iniziale: 27,3; 28, 1; - scopo,
tempo e modo del p.: 28,1; - ammissione al p.: 19,1; - formazione nel p.: 28,2; - dimissione dal p.: 36,1-2.
Postulatore generale
- scelta, nomina e compiti: 122,1-2.
Postulazione (nel conferimento degli uffici)
- è ammessa nell’Ordine: 115,7; - sua accettazione: ib.
Ord.: - modalità della p.: 8/4.
Potestà (cfr Autorità, Facoltà)
- superiori con p. ordinaria: 114; 118,1; - superiori con p. vicaria: 114,2; 133,9; 137,3.
Poveri (cfr Carità, Minori, Povertà)
- essere p.: 44,4; 167,5; - vita p.: 104,1; - case p.: 68,1; - usare
il denaro come lo usano i p.: 65,3; - essere vicino ai p.: 4,4;
12,2-4; 100,3; - solidali con i p.: 6,5-6; - apostolato tra i p.:
14,4; 59,8; 145,4; 149,2; - aiutare i p. con i nostri beni: 12,4;
62,3; 67,4; 100,2; 103,4.
- i candidati e i p.: rinuncia dei beni in favore dei p.: 18,3; - al
servizio dei p.: 18,4; - al contatto con i p.: 29,4.
Povertà (cfr Consigli evangelici, Povertà, Voto)
- esempi di p. in s. Francesco: 2,1; 59,3; 64,1; 179,1.
- nostra vita in p.: 59-74. - natura della p.: 59,1-8.
- la p. richiede: di seguire Cristo povero: 14,4; 59,4; 74,1; impegno di vita: 2,3; 4,3; 60,1; 62,1-2; - una vita semplice:
60,4; - rinuncia ad ogni prestigio: 60,4; - di esprimere esteriormente la p. interiore: 60,3; - di essere liberi dalla cupidigia: 67,1; - di essere disponibili verso Dio e gli uomini: 74,3;
- di non rivolgerci a parenti o amici: 65,4.
- disposizioni: circa i beni e il denaro: 62-67; - circa le case:
68-70; - circa gli arredi sacri: 70,4; - circa i mezzi di comunicazione sociale: 90,1; - circa i mezzi di trasporto: 91,5; circa i viaggi: 91,2; - nell’apostolato: 154,3.
Precedenza
- dipende dai compiti e uffici attualmente esercitati: 84,4.
Predicazione (cfr Apostolato)
- la p. secondo s. Francesco e la nostra tradizione: 148,1-2; preparazione alla p.: 148,3-4; - predicare i misteri dell’umanità di Cristo: 54,2.
Preghiera, v. Orazione.
Presbitero, v. Sacerdote.
371
Previdenza sociale
- è lecito ai superiori ricorrervi: 66,1.
Procuratore generale
- ufficio: 122,1; - nomina: 122,2; - ha voce attiva nel Capitolo
generale: 116,4.
Professione (cfr Consigli evangelici, Voto)
- in genere: con la p. si promette di osservare i consigli evangelici: 21,1; - la Regola: 183,1; - e le Costituzioni: 7,3; - preparazione alla p.: 31,6.
- disposizioni: chi ammette: 19,1; - come: 20,3 e quando si fa
la p.: 20,4; - formula: 20,4.
- p. temporanea: consenso del Consiglio: 19,2; - si fa compiuto il noviziato: 32,1; - è rinnovabile: 32,1; - si redige un documento: 35,1; - indulto di uscire dall’Ordine e dispensa dai
voti: 36,3.
- p. perpetua: consenso del Consiglio: 19,2; - preparazione:
31,6; - tempo: 32,2; - rinuncia dei beni: 18,3 e alla capacità di
possedere: 21,3; - con essa termina il periodo della formazione iniziale: 27,1; - si redige un documento: 35,1-2 e si informa il parroco del profitente: 35,3.
- effetti giuridici della p. perpetua: il frate è incorporato definitivamente alla fraternità: 32,3; 113,1; - può eleggere i delegati al Capitolo provinciale: 126,1 e i consiglieri locali:
141,2; - dare il voto per l’ammissione alla p. perpetua: 34,2;
- può essere superiore dopo tre anni dalla p. perpetua: 115,6.
Profetico
- s. Francesco immagine p. della povertà: 59,3; - il celibato
annuncio p. del regno di Dio: 168,3; - nostra presenza p. nella
chiesa particolare: 9,3; - i missionari agiscano spinti da animo
p.: 175,3.
Progresso, Incremento
- il p. nelle discipline è compito dei formatori: 40,3; - i frati che
vivono fuori di casa contribuiscono al p. dell’Ordine: 93,2; contribuire al p. della chiesa particolare: 9,3; - esortare i cristiani a favorire il p. dei popoli 60,5-6; - favorire e testimoniare con la nostra fraternità il p. della società: 11,4-5.
Provincia (cfr Capitolo provinciale, Ministro provinciale)
- definizione: 110,2; - erezione, soppressione, ecc. 111,1-3; ogni p. abbia commissioni per problemi particolari: 130,3; commissioni economiche: 72,1; - consiglio di formazione:
24,6 e statuto formativo: 24,7; - sedi per la formazione speciale: 39,5; - provveda alla formazione dei frati: 39,2; 158,2;
- emani norme per la formazione permanente: 43,1 e per la
lettura pubblica: 58,2.
372
Provvidenza
- fiducia nella P.: 63,1; - collaborazione con la P.: 100,2; - come
si manifesta: 100,4.
Prudenza
- imporre con p. i precetti obbedienziali: 159,3 e le pene canoniche: 108,3; - i superiori usino p. nei permessi dei viaggi:
91,3; - p. nei confessori: 149,3; - l’ingresso degli estranei
nelle nostre case sia regolato con p.: 88,3; - i parlatori disposti secondo le esigenze della p.: 88,8.
Quaresima (cfr Digiuno, Penitenza)
- tempo di penitenza più intensa: 103,4; - si raccomanda la q.
"Benedetta": 103,3.
Raccoglimento
- nei giorni di penitenza: 103,4; - clima di r. da assicurare dal
Capitolo locale: 57,2.
Regno di Dio
- testimoniato dalla fraternità: 3,1; 98,3; - dalla castità: 168,3 e
dall’obbedienza: 164,4; - motivo della castità: 21,2; - della
povertà: 59,4; - promuoverlo con la penitenza: 101,7; - con la
vita: 98,3; - tra gli uomini: 172,1.
Regola (cfr S. Francesco)
- vita e R. di s. Francesco sono la nostra ispirazione: 4,2; osservare la R. in forza della professione: 183,1; - in ogni
azione tenere presente la R.: 185,2; - studio: 5,2-3 e lettura
pubblica della R.: 58,2.
- "...secondo la Regola...": essere minori: 33,4; - abito: 33,5; l’Ufficio dei Pater noster: 50,5; - chiamarci fratelli: 84,3; opere di penitenza: 102,3; - non ingerirsi negli affari dei candidati: 18,5; - i ministri ammoniscano e confortino i frati:
160,1.
- interpretazione della R.: riservata alla S. Sede: 183,2; - adattare la R. a nuove circostanze è compito dei Capitoli generali: 183,3.
Regolamento ("Ordo") del Capitolo
- 188,3; 125,2; 127,3; 127,5.
Ord.: - norma circa il Capitolo a suffragio diretto nel r. del
Capitolo provinciale: 8/15; e la decisione del ritorno al
Capitolo con delegati: 8,16.
Religiosi, Religiose
- sentimento di fraternità verso i r.: 11,3; - ospitalità ai r. e
sacerdoti: 96,3; - i r. fanno parte della Chiesa in modo particolare: 174,2; - cura spirituale delle r. specialmente francescane: 147,2.
373
Resoconto amministrativo
- degli economi, superiori locali, ministro provinciale e generale: 71,4-8.
Riconciliazione, v. Confessione.
Ricreazione (cfr Ferie)
- riflessione sul retto uso dei beni nelle r.: 67,5; - tempo e modo
delle r.: 81,1-2.
Rinnovamento (cfr Formazione permanente, Pluriformità)
- in cosa consiste: 4,2; - è necessario per una vita di testimonianza: 15,1 e per l’apostolato: 154,2; - essere sempre spronati dallo spirito di r.: 102,3; 182,3; - la formazione permanente è il r. personale e comunitario: 41,1; - nel Capitolo
generale si tratti del r.: 119,1.
- mezzi di r.: sacramenti: 106,3; - preghiera: 53,6; - esercizi spirituali: 55,1; - Costituzioni: 7,2; - la visita pastorale: 161,1; CPO per il r. dell’Ordine: 123,5.
Riputazione, Buon nome
- i candidati godano di buona r.: 17,3d; - custodire il b.n. del
fratello caduto: 108,1.
Ritiro
- periodi di r. 55,1-2; - fraternità di r. e contemplazione: 56,13; - r. spirituale per i frati fuori di convento: 93,3.
Rito
- spetta al maestro dei novizi il r. di accettazione dei novizi:
20,1; - disposizioni circa i r. della Chiesa: 47,4; 173,3.
Roma
- sede del ministro generale e dei definitori: 120,1; - e del
Collegio internazionale: 43,5.
Rosario
- venerare Maria SS. con il r.: 54,3.
Sacerdoti, Presbiteri
- onorarli e collaborare: 9,5; - ospitarli: 96,3; - i s. dell’Ordine
possono confessare i frati dovunque: 107,2-3.
Sacramenti
- efficacia e celebrazione: 149,1; - disporre il frate gravemente
malato ai s.: 86,6.
Sacra Scrittura (cfr Parola di Dio, Vangelo)
- lettura: 58,1-2; - predicazione: 148,2; - studio: 30,3; 148,4; nella Liturgia delle Ore: 51,1.
Sacrestie
- siano adeguate e provviste di suppellettile: 70,3.
Sacrificio eucaristico, v. Eucaristia.
374
Salute
- s. fisica e psichica dei candidati: 17,3b.
Sandali
- 33,5.
Santa Sede
- interpreta la Regola: 183,2; - approva le Costituzioni: 184,1;
- riconosce ai Capitoli generali la facoltà di adattare la
Regola: 183,3; - affida all’Ordine la cura spirituale dell’OFS:
95,3.
Ord.: - richiesta alla S.S. per i diaconi permanenti: 2/4.
Santi (nostri)
- imitare i loro esempi: 185,2; - leggere la loro vita: 3,3; - venerazione: 54,5.
Santuari
- i nostri s. siano centri di evangelizzazione e devozione:
151,4.
Scienza
- frati preparati nelle s. sacre e nelle altre: 39,7; - i confessori
progrediscano nella s. pastorale: 149,4.
Scrutinio, v. Voto.
Segni dei tempi
- voce di Dio nei s.d.t.: 45,2; 100,4; - leggere la volontà di Dio
nei s.d.t.: 147,1; - vivere la nostra vita alla luce dei s.d.t.: 4,3;
- i candidati abbiano l’abitudine di discernere i s.d.t.: 28,2.
Segno
- essere s. della perfetta carità: 167,3 e di fecondità della vita
francescana: 16,2; - povertà s. della sequela di Cristo: 59,3; castità s. del mondo futuro: 21,2; - abito s. di consacrazione:
33,1; - s. esterni di umiltà e loro significato: 33,3; - s. di carità
e di gratitudine verso i frati anziani: 85,2; - denaro s. di ricchezza: 64,1.
Segretariato
- della formazione: importanza ed efficacia: 24,4; - scopo:
24,5; - s. per l’animazione e cooperazione missionaria: 178,3.
Segretario
- s. generale: è nominato dal ministro generale: 122,1; - membro del Capitolo generale: 116,4.
- s. provinciale: è nominato dal ministro provinciale: 130,1; dipende dal solo ministro provinciale: 130,2.
- s. per le missioni: 122,1.
Semplicità
- nella vita: 104,1; - nel cibo e nel vestito: 60,4; - nel culto:
70,4; - nei parlatori: 88,8; - vivere nella s. il nostro apostola-
375
to: 145,2.
Servizio (cfr Apostolato, Superiore)
- nostra vita a s. di Dio: 31,2; 47,1; 102,5 e degli altri: 147,6; nelle pubbliche calamità: 100,2; - nelle necessità della Chiesa
e degli uomini: 77,2; - nell’apostolato: 4,5; 9,4; 10,2; 144,4;
146,2; 151,2, 164,1; - s. ai malati: 100,3; - spirito di s. nella
formazione: 12,2; 15,1; 17,3e; 18,4; 18,6.
Silenzio
- importanza: 57,1; - nella Liturgia: 51,2.
Società (cfr Apostolato, Progresso, Umanità, Uomo)
- promuovere la s.: 11,4-5; 38,3; 75,1; 100,4; - conversione dal
peccato che è in noi e nella s.: 101,6; - conoscere le condizioni della s. attraverso i mezzi di comunicazione sociale:
153,4.
Solidarietà
- con gli altri nel servizio: 75,4; - la povertà richiede s. con piccoli di questo mondo: 59,5; - s. tra i frati nei singoli continenti: 131,4.
Soppressione
- delle province: 111,1; - delle case: 112,2; - del noviziato:
25,9.
Sostituto
- s. al Capitolo provinciale: 126,1-3.
Spese
- limiti: 73,1-2; - quali s. sono straordinarie: 73,3.
Spirito
- s. francescano, trasmesso dal Testamento: 6,2 e dai libri francescani: 3,3; - formazione e s.f.: 22,1; 25,5; 41,2; - l’OFS partecipa e favorisce lo s.f:: 95,1; - i missionari favoriscano il
nostro s.: 177,1; - accogliere lo s. delle Costituzioni: 7,4.
- s. di orazione: desiderare lo s. del Signore: 38,1; - pregare in
libertà di s.: 45,6; - coltivare lo s.d.o.: 45,7; 52,5; 53,6; 56,1;
- primato dello s.d.o.: 53,1; - silenzio custode dello s. interiore: 57,1; - vita apostolica compenetrata dallo s.d.o.: 13,5.
Spirito Santo
- ascoltare lo S.S.: 7,3; - seguire lo S. del Signore: 44,4; - desiderare lo S. del Signore: 45,8; - obbedire allo S. di Cristo: 9,1;
144,4; - pregare nello S.S.: 45,5; 54,1; - lasciare agire lo S.
del Signore: 173,2; - docili allo S. del Signore: 155,3; - riuniti dallo S.S.: 11,3; - condotti nello S.S.: 2,1; - sostenuti dallo
S. del Signore: 167,5; - evangelizzare in obbedienza allo S.
del Signore: 144,4; - mossi dallo S.S.: 154,4; - sotto la guida
dello S.S.: 180,3.
376
Stampa
- apostolato della s.: 153,5; - diffusione delle opere francescane: 40,4.
Statuto
- del CPO: 123,8; - della curia generale: 118,6; - delle
Conferenze: 131,2-3; - delle province composte di più regioni: 111,2; - delle viceprovince: 133,14; - delle custodie:
139,3; - s. particolari per l’applicazione delle Costituzioni:
184,5; - s. formativo nelle province: 24,7.
Ord.: - della curia generale: 8/12; - della delegazione: 8/17,2f.
Storia
- studio della s. del nostro Ordine nella formazione iniziale:
25,5; 30,3.
Strutture
- s. educative nelle circoscrizioni: 24,2; - l’aggiornamento
delle s. è parte della formazione: 41,1; - province, viceprovince, custodie, delegazioni, case sono s. dell’Ordine: 100,1.
Studio (cfr Candidato, Formazione)
- s. della S.Scrittura: 30,3; 148,4; - della Regola, Testamento e
Costituzioni: 7,4; - s. sacri, pastorali e scientifici: 37,4; - s.
della vita e del pensiero di s. Francesco: 25,5; - s. vari nel
postnoviziato: 30,3; - s. consoni alla nostra vita: 38,4; - con
lo s. progredire nella vocazione: 38,5; - e nella convivenza
fraterna: 154,4.
Suffragi
- per i defunti: 49,2-4.
Superfluo
- spetta al ministro generale disporre del s. delle province:
67,7; e ai superiori maggiori del s. delle fraternità: 67,4.
Superiore
- in genere: 114-115; - con potestà ordinaria: 114,1; - con potestà vicaria: 114,2; - può essere eletto solo dopo tre anni dalla
professione perpetua: 115,6; - professione di fede del s.:
181,5; - i s. devono esercitare l’autorità: in spirito di servizio:
109,3; 156,2; - nella carità: 157,1; - con sollecitudine: 157,2;
- con il dialogo: 157,4; - con istruzione e formazione religiosa: 158,1-2; - con rispetto: 159,2; - ammonendo e correggendo: 160,1-4; - promovendo l’osservanza della Regola: 5,3;
185,3 e della vita comune: 88,1; - provvedendo ai bisogni dei
malati: 86,1-6; 104,2; 150,3; - aiutando i frati che peccano:
108,2; 108,4.
- s. e formazione: è compito dei s. la formazione permanente:
42,3; - dare ai frati la possibilità di specializzarsi: 78,3; - la
preparazione dei frati all’apostolato: con i mezzi di comuni-
377
cazione sociale: 153,3; - la notifica delle cose più importanti:
90,3.
- s. e orazione: è compito dei s. far progredire i frati nell’orazione: 52,4; 53,4; - provvedere tempo e opportunità per gli
esercizi spirituali: 55,2.
- s. e povertà: dare esempio: 61,3; - porre atti civili: 62,4; usare il denaro: 65,1-3; - ricorrere alle assicurazioni: 66,1; dare permessi di viaggio: 91,3; - evitare ogni accumulo e speculazione: 67,2.
- s. e apostolato: tener presente attitudini e competenze nell’assegnare impegni: 78,4; - andare incontro ai vescovi:
146,2; - incrementare nei frati lo spirito di cooperazione missionaria: 176,7.
Superiore locale, Guardiano
- ha potestà ordinaria nella fraternità: 114,1; - nominato dal
ministro provinciale e definitorio: 140,1; - dopo sei o nove
anni deve essere libero da tale incarico: 140,4.
- compiti: essere animatore del processo formativo: 23,6; - guidare il Capitolo locale: 142,2; - consultare i frati sui temi da
trattare nel Capitolo locale: 142,4; - vigilare sui mezzi di
comunicazione sociale: 90,1; - distribuire gli impegni di apostolato: 146,4; - dare la facoltà di confessare: 107,1;- manutenzione e custodia della casa: 69,2-3; - dispensare dalla clausura: 88,7; - provvedere il necessario ai frati malati: 86,1 e
visitarli: 86,6; - visitare i frati che vivono fuori casa: 93,5; rendere conto dell’amministrazione: 71,4.
Ord.: - non deve assentarsi troppo dalla casa: 8/18; - rimozione
dall’ufficio: 8/19.
Superiore regolare
- è superiore maggiore: 114,3; - ha potestà ordinaria vicaria:
114,2; 137,3; - governa quale vicario del ministro provinciale: 110,4; - elezione: 136,1-2; 137,1-2; o nomina: 137,4; - è
membro della Conferenza: 131,1; - se assente o impedito o il
suo ufficio è vacante: 138,1-2.
- compiti e facoltà: ammettere per delega al postulato, noviziato e professione: 19,1; - dimettere postulanti e novizi: 36,1; partecipare al Capitolo provinciale: 125,2; - stabilire un modo
diverso di elezione: 137,1; - convocare i consiglieri almeno
quattro volte all’anno: 139,1; - visitare la custodia: 161,4; tenere l’archivio: 143,1.
Superiori maggiori
- chi sono: 114,3; - lettere circolari: 158,2.
- facoltà e competenze: disporre dei beni superflui di una fraternità: 67,4; - limiti delle spese e spese straordinarie: 73,1-3;
- cercare forme adatte alla vita e all’apostolato: 5,4; - avere
378
autorità sulla direzione dei novizi: 29,2; - permettere che il
gruppo dei novizi dimori in altra casa dell’Ordine: 25,10; designare persone fisiche e giuridiche responsabili di fronte
alla legge civile: 62,5; - dare permesso per gli edifici: 69,2; stabilire tempo e modo per la relazione economica: 71,4; fare la relazione economica nei Capitoli: 71,8; - nominare i
membri della commissione economica: 72,2; - determinare le
spese per i superiori locali: 73,2; - dare norme per la clausura: 88,5-6; - dare il consenso per la partecipazione dei laici
alla nostra vita: 89,3; - ammettere laici oblati: 89,4; - accordarsi sul compenso per i frati ospiti a motivo di studio: 92,6;
- dare la facoltà per le confessioni: 107,1-2; - approvare l’orario delle case: 50,4; - cercare forme sopranazionali di testimonianza francescana: 131,4; - dare permesso per scritti su
problemi religiosi o morali: 153,6; - assumere la cura delle
parrocchie: 151,2; - visita pastorale almeno due volte nel
triennio: 161,1; 161,3; - incontrarsi con i frati: 161,6; - avere
carità verso chi esce dall’Ordine: 93,6; - compiti durante e
dopo la visita del visitatore: 163,2; - darne relazione al proprio superiore: 163,3; - designare fra i missionari frati idonei
per la formazione: 177,2; - dispensare una fraternità dai precetti disciplinari delle Costituzioni: 184,4; - facoltà sui monasteri associati delle Clarisse Cappuccine: 94,3.
Ord.: ricorso ai s.m. per i beni temporali: 4/1; - possono inviare
frati in altre circoscrizioni per un triennio: 8/2,1; - non sempre sono tenuti a convocare il proprio Consiglio: 8/3; - vengono consultati per i beni delle circoscrizioni soppresse: 4/3;
- il delegato non è s.m.: 8/17,2d; - i definitori generali non
hanno voce passiva nell’elezione dei s.m.: 8/11.
Tempo
- per l’orazione mentale: 53,2-3; - per gli esercizi spirituali:
55,2; - t. di raccoglimento: 56,1; - di penitenza: 103,2; - per
la ricreazione: 81,1-2; - buon uso del t.: 82,2-4.
Teologia
- formazione nelle discipline teologiche: 39,3; - studio della t.
spirituale nel postnoviziato: 30,3.
Testamento di s. Francesco
- espressione della sua volontà e del suo spirito: 6,1-4; - circa
l’osservanza della Regola: 5,2; - circa il lavoro: 37,1; - circa
la vita fraterna: 84,3; - studio della Regola e del T.: 7,4.
Testimoni, Testimonianza
- essere t. dell’amore di Dio: 46,7; - di Cristo: 14,4; 77,5; 79,3;
- del lieto messaggio: 154,4; 167,4; - della speranza: 100,5; del Regno di Dio con l’obbedienza: 164,4; - della vita religiosa: 15,1; 167,4; - della missione della chiesa: 31,5; -
379
castità t. della vita futura: 168,3; - t. nella preghiera: 45,8; - t.
di minori: 147,6; - t. nelle parrocchie: 151,3; - t. della vita fraterna: 11,5; - t. del retto uso delle cose: 59,7; - t. della povertà:
63,4; - la t. dei missionari: 175,1; - t. apostolica di una nuova
provincia: 111,3; - t. nei viaggi: 91,2; - vescovi t. della fede:
181,4; - documento della professione sottoscritto da due t.:
35,1-2.
Tradizione
- nella nostra vita: 4,1; 84,3; 115,6; 185,2; - nella formazione:
25,5; 29,2; - nell’orazione: 53,1; - nelle opere di penitenza:
103,4; - nella venerazione di s. Giuseppe e dei santi: 54,4-5;
- nel lavoro: 75,4; - nel lavoro manuale: 78,2; - nella predicazione: 148,2; - nella cura degli infermi: 150,1; - nell’aiuto alle
parrocchie: 151,1.
Uffici
- quali sono: 114,1-5; - come si conferiscono: 115,1-6; - si
esercitano in spirito di servizio: 109,3; - tutti gli u. accessibili a tutti i professi perpetui: 115,6.
Ufficio divino, v. Liturgia delle Ore.
Umiltà (cfr Minori, Obbedienza)
- s. Francesco ammirava l’u. del Signore: 54,2; - seguire l’u.
del Signore: 2,1; 14,4; 33,2; 46,3; - segni e spirito di u.: 33,3;
- servire il Signore nell’u.: 62,2; - operare la pace nell’u.:
98,4; - partecipare all’umile condizione dei poveri: 12,3; - u.
nelle attività: 77,3; 80,2; - nei mezzi di trasporto: 91,5; - nell’apostolato: 154,3; - l’u. è un mezzo per custodire la castità:
171,4.
Università
- preparazione universitaria dei frati: 39,7.
Vacanze, v. Ferie, Ricreazione, Tempo.
Vangelo
- nostra legge suprema: 1,6; 41,1; - conoscere il V.: 1,5; - venerare i misteri di Cristo nello spirito del V.: 54,2; - correzione
fraterna alla luce del V.: 105,2; - in ogni azione tenere presente il V.: 185,2; - i ministri provinciali spieghino ai candidati le parole del V.: 18,3; - educazione conforme al V.: 22,1;
- formazione permanente alla luce del V.: 43,2; - apostolato
ispirato al V.: 147,6; - i missionari guardino alle condizioni
della società alla luce del V.: 175,3.
Venerazione, v. Devozione.
Vescovo, Ordinario del luogo
- i v. testimoni della fede e maestri: 181,4; - il Collegio dei v.
con in Papa segno di unità e apostolicità della Chiesa: 9,2; religioso ossequio ai v.: 181,4; - apostolato sotto l’autorità del
380
v. diocesano: 9,4; 146,2; - il v. diocesano dà norme per il
lavoro presso gli estranei: 79,1; - dà la giurisdizione per le
confessioni: 107,1.
Vestito, v. Abito.
Viaggi
- motivi: 91,2; - permessi: 91,3; - retto uso dei beni nei viaggi:
67,5.
Vicario
- v. generale: ha potestà ordinaria vicaria: 114,2; - superiore
maggiore: 114,3; - è primo definitore: 118,5; - fa le veci del
ministro generale assente: 120,2; 120,4; - informa la S. Sede
circa l’ufficio vacante del ministro generale: 121,1; - se il v.g.
è impedito: 120,5; - se il suo ufficio è vacante: 121,2.
- v. provinciale: è superiore maggiore: 114,3; - ha potestà ordinaria vicaria: 114,2; - è primo definitore: 127,6; - suo ufficio:
129,1-5; - può ammettere al postulato, noviziato, professione:
19,1; - e dimettere postulanti e novizi: 36,1; - se è vacante
l’ufficio di ministro provinciale: 129,2-3; - se è vacante o
impedito il suo ufficio: 129,4-5.
- v. locale: ha potestà ordinaria vicaria: 114,2; - nomina e competenze: 141,1-5; - chi lo sostituisce: 141,4.
Viceprovincia (cfr Capitolo viceprovinciale, Viceprovinciale,
ecc.)
- definizione: 110,3; - scopo: 132,1; - statuto: 133,14; - governo: 132-134; - ciò che nelle Costituzioni si dice della provincia si applica anche alla v.: 110,7; - la governa il viceprovinciale: 133,1; - i delegati della v. al Capitolo generale e provinciale hanno voce attiva: 116,4; 125,1-2; - elezione dei
delegati della v. al Capitolo provinciale: 126,1-3; - la v. si
deve interessare delle vocazioni: 132,2; - religiosi da inviare
o ritirare: 132,3-4; - commissione economica: 72,1.
Viceprovinciale (cfr Superiore, Superiori maggiori)
- in genere: - governa la viceprovincia come vicario del ministro provinciale o generale: 110,3; - con potestà ordinaria
vicaria: 114,2; 133,9; - è superiore maggiore: 114,3; - si
applica a lui ciò che nelle Costituzioni è detto del ministro
provinciale: 114,4; - ha voce attiva nel Capitolo provinciale:
125,1; - se impedito o il suo ufficio è vacante: 133,12-13;
125,3; - è membro delle Conferenze: 131,1; - elezione: 133,37.
- facoltà e competenze: ammettere al postulato, noviziato e
professione: 19,1; - dimettere: 36,1; - dare la relazione economica: 71,6; - stipulare convenzioni: 132,5; - convocare il
Capitolo ordinario: 133,6 e straordinario: 133,11; - fare lo
scrutinio se la votazione è fatta fuori del Capitolo: 133,7; 381
convocare i consiglieri quattro volte all’anno: 134,1; - sottoporre al ministro provinciale o generale le innovazioni più
importanti: 134,2; - visitare la viceprovincia: 161,3-4; - essere sentito circa i religiosi da inviare o ritirare: 132,4; - quando necessita del consiglio o del consenso del Consiglio:
134,1.
Virtù
- offrire esempio di v. tra noi e a tutti: 84,1.
Visita (cfr Superiore, Superiori maggiori)
- v. dei superiori maggiori: 161-163; - è prescritta dalla Regola
e dal diritto: 161,1; - suo scopo: 161,1; - v. del ministro generale a tutto l’Ordine: 161,2; - dei superiori maggiori nel proprio territorio: 161,3; - del ministro provinciale alla viceprovincia e custodia: 161,4; - relazione dopo la v.: 163,1 e i superiori ne informino il superiore immediato: 163,2; - v. del
superiore locale ai frati malati: 86,6; - e ai frati che vivono
fuori convento: 93,5.
Visitatore (cfr Visita)
- è nominato dal ministro generale: 120,3; - suoi compiti: 162163.
Vita (cfr Fraternità)
- la nostra v. secondo il Vangelo: 1,6; 5,1; 22,1; 104,1; - testimoniare la nostra v. con un continuo rinnovamento: 15,1; contribuire alla fecondità della v. francescana: 16,2; - ammissione alla nostra v.: 17-21; - iniziazione alla nostra v.: 25-30;
- assimilazione della nostra v. da parte dei candidati: 25,5; nel postulato: 28,5; - nel noviziato: 29,1; - nel postnoviziato:
30,1; - professione della nostra v.: 31-36.
Vita fraterna, Vita in comune (cfr Fraternità)
- importanza: 11,5; - ha il primo posto nella nostra vocazione:
30,2; - cura: 84-96; - osservanza: 61,1; - è favorita dal
Capitolo locale: 142,2; - dai superiori: 88,1; - dal silenzio:
57,1; - dalle nostre case: 68,3; - dal lavoro: 37,3; - con l’accettazione delle infermità: 87,3; - va coltivata: 25,6; - nel
noviziato: 29,4; - e nel postnoviziato: 30,2.
Vocazione (cfr Fraternità, Vita fraterna)
- v. alla nostra vita: 14-16; - corrispondenza alla v.: 14,2; 14,4;
182,1; - gratitudine per la v.: 14,3; - vivere la nostra v.: 23,4;
41,1-2; 42,2; - anche nelle infermità: 87,3; - siamo fratelli per
la stessa v.: 84,3; - camminare nella nostra v.: 154,2; - allontanarsi dallo spirito della v. è apostasia: 44,3.
Voce (cfr Elezione)
- v. attiva: nel Capitolo generale: 116,4-5; 118,4; - nel Capitolo
provinciale: 125,1; 127,7; - nel Capitolo viceprovinciale:
382
133,6; 133,11; - nella custodia: 136,4; 137,1.
Volontà
- v. di Dio: rispondere alla v.di D.: 14,2; - scoprire la v. di D.:
142,3; 155,3; 157,3; 164,2; - accettare la v. di D. nelle infermità: 87,3; - obbedire per amore alla v. di D.: 164,3.
- v. di s. Francesco: nel Testamento: 6,2; - secondo la v. di s. F.
siamo un Ordine di fratelli: 115,6.
- v. e obbedienza: sottomissione della volontà: 21,4; - religioso
ossequio della v. al Sommo Pontefice e ai vescovi: 181,4; offerta della propria v.: 164,4; - con l’obbedienza conformati
alla v. di Dio: 164,1.
Voto (religioso) (cfr Consigli evangelici, Professione)
- l’indulto di uscire dall’Ordine comporta la dispensa dai v.:
36,3.
Voto, Votazione, Suffragio (cfr Voce)
- v. consultivo: nel Capitolo locale: 142,6; - per la nomina del
ministro provinciale e definitori: 128,1; 129,3; - per la nomina del superiore regolare e consiglieri: 137,4.
- v. deliberativo: i consiglieri locali possono avere v.d.: 141,3;
- nell’elezione del viceprovinciale e consiglieri: 133,5; - nell’elezione del superiore regolare e consiglieri: 136,1.
- v. a suffragio diretto: per il Capitolo provinciale: 125,2; - per
il Capitolo viceprovinciale: 133,6; - per il Capitolo della
custodia: 137,1.
383
384
INDICE GENERALE
Nota redazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag
Presentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
4
5
REGOLA E TESTAMENTO DEL SERAFICO
PADRE SAN FRANCESCO . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
7
Regola dei Frati Minori (Rb) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
8
Testamento di san Francesco . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
30
Formula della professione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
40
Abbreviazioni e sigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
41
COSTITUZIONI DEI FRATI MINORI
CAPPUCCINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
45
Decreto
Proemio
................................
................................
»
»
46
50
Cap. I La vita dei Frati Minori Cappuccini . . . .
»
60
La nostra vita secondo il Vangelo . . . .
La nostra vita nella Chiesa . . . . . . . . .
»
»
60
68
Cap. II La vocazione alla nostra vita
e la formazione dei frati . . . . . . . . . . . . .
»
78
»
»
»
»
»
»
»
78
82
92
96
106
114
120
Art. I
Art. II
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
I
II
III
IV
V
VI
VII
La vocazione alla nostra vita . . . . . . .
L’ammissione alla nostra vita . . . . . . .
La formazione in generale . . . . . . . . .
L’iniziazione alla nostra vita . . . . . . . .
La professione della nostra vita . . . . .
La formazione speciale . . . . . . . . . . . .
La formazione permanente . . . . . . . . .
385
Cap. III La vita di preghiera dei frati . . . . . . . . . pag 126
Cap. IV La nostra vita in povertà . . . . . . . . . . . .
Art. I
Art. II
»
146
Il nostro impegno di povertà . . . . . . . .
La povertà riguardo ai beni
e al denaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La povertà nelle nostre abitazioni . . . .
L’amministrazione dei beni . . . . . . . . .
»
146
»
»
»
150
156
160
Cap. V Il nostro modo di lavorare . . . . . . . . . . . .
»
166
Cap. VI La nostra vita in fraternità . . . . . . . . . . .
»
176
L’impegno alla vita fraterna . . . . . . . .
La vita dei frati nel mondo . . . . . . . . .
»
»
176
196
Cap. VII La vita di penitenza dei frati . . . . . . . . .
»
203
Cap. VIII Il governo dell’Ordine
o Fraternità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
214
La divisione dell’Ordine . . . . . . . . . . .
I superiori e gli uffici in genere . . . . . .
Il governo generale dell’Ordine . . . . .
Il governo delle province . . . . . . . . . .
Il governo delle viceprovince . . . . . . .
Il governo delle custodie . . . . . . . . . . .
Il governo della fraternità locale . . . . .
»
»
»
»
»
»
»
214
220
224
232
242
248
254
Cap. IX La vita apostolica dei frati . . . . . . . . . . .
»
260
Cap. X La nostra vita in obbedienza . . . . . . . . . .
»
276
»
»
276
284
Art. III
Art. IV
Art. I
Art. II
Art. I
Art. II
Art. III
Art. IV
Art. V
Art. VI
Art. VII
Art. I
Art. II
386
Il servizio pastorale dei ministri . . . . .
L’obbedienza caritativa dei frati . . . . .
Cap. XI La nostra vita
nella castità consacrata . . . . . . . . . . . . . . pag 288
Cap. XII La diffusione della fede
e la vita di fede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
294
L’impegno missionario
dell’Ordine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La vita di fede dei frati . . . . . . . . . . . .
»
»
294
302
Conclusione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
310
ORDINAZIONI
DEI CAPITOLI GENERALI . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
314
INDICI
..............................
»
339
Indice analitico-tematico delle Costituzioni
e delle Ordinazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indice generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
»
341
385
Art. I
Art. II
387
388
389
390
Finito di stampare
nel mese di gennaio 2002
presso la tipolitografia Sorriso Francescano
Via Riboli, 20 - 16145 Genova
Tel. 010.31.16.24 - Fax 010.362.28.13
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392