La certificazione per le attività sportive
non agonistiche
secondo le nuove norme
Paolo Romanelli
MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE
LA NORMATIVA
LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
1° Ottobre 2014
DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE 24 APRILE 2013
(Decreto Balduzzi)
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013
“ Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica
e amatoriale e linee guida sulla dotazione e sull’utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”.
-Art.1: “…al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano
un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, dispone garanzie
sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificaziome medica …”
Art 2 : Attività sportiva AMATORIALE (ludico motoria) (comma 1,2,3,4,5,6)
(certificazioni su allegato B secondo ciò che prevede la tabella A)
Art 3: - Attività sportiva NON AGONISTICA (comma1,2,3,4)
(Certificazioni su allegato C)
Art 4 : Attività sportiva non agonistica DI PARTICOLARE ED ELEVATO
IMPEGNO CARDIOVASCOLARE patrocinata da Federazioni Sportive,
Discipline associate o da Enti di promozione sportiva (comma 1 )
(Certificazioni su allegato D)
MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE
LA NORMATIVA
LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
1° Ottobre 2014
Decreto del Ministro della Salute 24 Aprile 2013 (Decreto Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013
ATTIVITÀ SPORTIVA AMATORIALE (ludico motoria)
(Art 2 , comma 1,2,3,4)
DEFINIZIONE:
L'Atività Sportiva AMATORIALE è l'attività ludico-motoria :
- Praticata da soggetti NON tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali,
alle discipline associate, né agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti
dal CONI;
- Individuale o collettiva;
- Non occasionale;
- Finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico
della persona;
- non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il
soggetto svolge in proprio al di fuori di rapporti con organizzazioni soggetti
terzi.
CONTROLLI MEDICI DA ESEGUIRE :
sono elencati in una tabella (Allegato A),
Così pure il prestampato del certificato da emettere (Allegato B)
MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE
LA NORMATIVA
LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
1° Ottobre 2014
DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE 24 APRILE 2013 (Decreto Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013
Allegato A
(Attività sportiva amatoriale-ludico motoria)
MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE
LA NORMATIVA
LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
1° Ottobre 2014
DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE 24 APRILE 2013 (Decreto Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013
Allegato B
(Attività sportiva amatoriale-ludico motoria)
MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE
LA NORMATIVA
LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
1° Ottobre 2014
Decreto del Ministro della Salute 24 Aprile 2013 (Decreto Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013
ATTIVITÀ SPORTIVA AMATORIALE (ludico motoria)
(Art 2 comma 5 e 6)
Comma 5 NON SONO TENUTI ALL’OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE:
a - Coloro che effettuano l’attività ludico motoria in forma autonoma e al di fuori di
un contesto organizzato ed autorizzato;
b – Chi svolge, anche in contesti organizzati, attività motoria occasionale,effettuata a scopo
prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;
c – I praticanti alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardio-vascolare:
- Bocce (escluse bocce in volo); - Biliardo;
- Golf
- Pesca Sportiva di superficie; - Caccia sportiva; - Sport di Tiro;
- Ginnastica per anziani;
- “gruppi cammino” e attività assimilabili;
I praticanti attività prevalentemente ricreative quali :
Ballo, Giochi da tavolo e attività assimilabili.
Comma 6: “A tutti costoro è comunque raccomandato un controllo medico prima
dell’avvio dell’attività ludico motoria per la valutazione di eventuali
fattori di rischio… “
MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE
LA NORMATIVA
LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
1° Ottobre 2014
DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE 24 APRILE 2013 (Decreto Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013
ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA (Art. 3)
(Prof. M. Casasco suggerisce il termine pre o post agonistica)
Art.3 comma 1: DEFINIZIONE DI NON AGONISTI
… stesso Riferimento da oltre 31 anni
:
D.M. 28 Febbraio 1983
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici
nell'ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle
Federazioni sportive nazionali o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 Febbraio
1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi della gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale.
MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE
LA NORMATIVA
LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
1° Ottobre 2014
DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE 24 APRILE 2013 (Decreto Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013
ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA (Art. 3)
continua….
Art.3 comma 2 :
“ I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono
a controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica sportiva.
La certificazione conseguente al controllo medico attestante l’idoneità fisica
alla pratica di attività sportiva non agonistica è rilasciata:
- dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta
relativamente ai propri assistiti,
- dal medico specialista in medicina dello sport
Su apposito modello predefinito” (Allegato C)
MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE
LA NORMATIVA
LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
1° Ottobre 2014
DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE 24 APRILE 2013 (Decreto Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013
ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA (Art. 3)
continua….
Art.3 comma 3 :
“E’ obbligatoria la preventiva misurazione della pressione
arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma a
riposo refertato secondo gli standard professionali esistenti”.
Art 3 comma 4:
“In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie
croniche e conclamate è raccomandato al medico certificatore
di avvalersi della consulenza del medico specialista in
medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello
specialista di branca”.
MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE
LA NORMATIVA
LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
1° Ottobre 2014
DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE 24 APRILE 2013 (Decreto Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013
Allegato C
(Attività sportiva non agonistica)
MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE
LA NORMATIVA
LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
1° Ottobre 2014
DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE 24 APRILE 2013 (Decreto Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013
ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA
DI PARTICOLARE ED ELEVATO
IMPEGNO CARDIOVASCOLARE
patrocinata da Federazioni Sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva (Art 4, comma 1 )
(Art 4, comma 1 )
-Manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km
-Granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe
Il CONTROLLO MEDICO COMPRENDE:
- Visita clinica;
- Rilevazione pressione arteriosa;
- ECG basale
- Step test o Test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca
- Altri eventuali accertamenti che il medico riterrà necessari
I MEDICI DEPUTATI AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE
sono i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta relativamente ai propri assistiti, o il
medico
specialista in medicina dello sport SU APPOSITO MODELLO PREDEFINITO (Allegato D)
MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE
LA NORMATIVA
LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
1° Ottobre 2014
DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE 24 APRILE 2013 (Decreto Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013
Allegato D
(attività sportiva non agonistica di particolare ed elevato impegno cardiovascolare)
MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE
LA NORMATIVA
LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
1° Ottobre 2014
DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013 N. 69 (“Decreto del fare”)
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”,
Testo coordinato con la Legge 9 Agosto 2013 n.98
convertito e modificato poi pubblicato sul G.U. il 20 Agosto 2013
ART 42 BIS: Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria
Comma 1: “ Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo
la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio Sanitario
Nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni,
È SOPPRESSO L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE PER L’ATTIVITÀ
LUDICO MOTORIA E AMATORIALE …”
Comma 2: I certificati per l’attività sportiva non agonistica, di cui all’Art.3
del citato decreto del Ministro della salute 24 Aprile 2013
sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera
scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina
dello sport ovvero dai medici della Federazione Medico Sportiva
Italiana del CONI.
SONO QUESTI MEDICI ANNUALMENTE A STABILIRE, DOPO ANAMNESI E VISITA,
SE I PAZIENTI NECESSITANO DI ULTERIORI ACCERTAMENTI COME
L' ELETTROCARDIOGRAMMA.
MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE
LA NORMATIVA
LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
1° Ottobre 2014
LEGGE N.125, DEL 30 OTTOBRE 2013
(pubblicata su G.U. Serie Generale n. 255 del 30 /10 /2013)
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni)
Art. 4, comma 10-septies del D.L. n. 101 del 2013 convertito dalla
Legge n. 125 del 2013:
Il comma 2 dell’art. 42-bis del DL 69 del 2013 è sostituito dal seguente:
“ I certificati per l’attività sportiva non agonistica,di cui all’articolo 3 del decreto
24 Aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri
di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista
in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione Medico
Sportiva Italiana del CO.N.I.
Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell’esame clinico
e degli accertamenti, INCLUSO L’ELETTROCARDIOGRAMMA, secondo Linee Guida
approvate con Decreto del Ministro della Salute, su proposta della FNOMeO,
sentito il Consiglio Superiore di Sanità”.
MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE
LA NORMATIVA
LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
1° Ottobre 2014
Proposte del Gruppo di lavoro del FNOMeO
indicate sulle Linee Guida da approvare da parte
del Ministro della Salute
La certificazione per l'attività sportiva non agonistica
richiede al medico certificatore l'approfondita
conoscenza della storia clinica del soggetto
ed un accurato esame obiettivo;
La certificazione per l'attività sportiva non agonistica
non può prescindere da un esame Elettrocardiografico
di base presente nella documentazione clinica,
anche non contestuale.
MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE
LA NORMATIVA
LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
1° Ottobre 2014
D.M. 08 AGOSTO 2014
LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI
MEDICI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA"
● DEFINIZIONE DI NON AGONISTI : come Decreto Balduzzi (Legge 28 Febbraio 1983);
● MEDICI CERTIFICATORI: come decreto Balduzzi
● PERIODICITÀ DEI CONTROLLI E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO MEDICO:
- Controllo medico annuale; validità annuale con decorrenza dalla data del rilascio;
● ESAMI CLINICI E ACCERTAMENTI :
- Anamnesi, esame obiettivo completo di misurazione pressione arteriosa;
- ECG basale debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
- ECG basale annuale debitamente refertato per over 60 aa. e che associano altri fattori di rischio
cardiovascolari;
- ECG basale annuale debitamente refertato, a prescindere dall'età, per coloro che hanno patologie croniche
conclamate
comportanti un aumento del rischio cardiovascolare.
- Eventuale ECG sotto sforzo o altri accertamenti mirati a discrezione del medico certificatore
(consulenza specialista medicina dello Sport o specialista di branca)
● CONSERVAZIONE DEI REFERTI :
- Copia dei referti e di tutte le indagini diagnostiche vanno conservati per la validità del certificato (1 anno)
MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE
LA NORMATIVA
LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
1° Ottobre 2014
D.M. 08 AGOSTO 2014
LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA
Modello del certificato
per attività sportiva NON agonistica
MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE
LA NORMATIVA
LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
1° Ottobre 2014
La certificazione per le attività sportive
non agonistiche
secondo le nuove norme ….
? ?
?
MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE
LA NORMATIVA
LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
1° Ottobre 2014
Attività Amatoriale – Ludico motoria
(Decreto del Fare , convertito in Legge 98, Art 42 bis, pubbl. su GU 20 Agosto 2013)
Attività Amatoriale ludico-motoria :
- Praticata da soggetti NON tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali , alle discipline associate, né agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI;
- Individuale o collettiva;
- Non occasionale;
- Finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona;
- Non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi;
Non è previsto alcun certificato
si consiglia però una valutazione preventiva dei fattori di rischio
presso il proprio medico curante
MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE
LA NORMATIVA
LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
1° Ottobre 2014
Attività sportiva non agonistica
Legge n. 125 , art 4, comma 10-septies del 30 Ottobre 2013 -
D.M. 8 Agosto 2014
E' previsto il certificato (validità 1 anno)
● DEFINIZIONE DI NON AGONISTI : come Decreto Balduzzi (Legge 28 Febbraio 1983);
● MEDICI CERTIFICATORI: come decreto Balduzzi
● PERIODICITÀ DEI CONTROLLI E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO MEDICO:
- Controllo medico annuale; validità annuale con decorrenza dalla data del rilascio;
● ESAMI CLINICI E ACCERTAMENTI :
- Anamnesi, esame obiettivo completo di misurazione pressione arteriosa;
- ECG basale debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
- ECG basale annuale debitamente refertato per over 60 aa. e che associano
altri fattori di rischio cardiovascolari;
- ECG basale annuale debitamente refertato, a prescindere dall'età, per coloro che hanno
patologie croniche conclamate comportanti un aumento del rischio cardiovascolare.
- Eventuale ECG sotto sforzo o altri accertamenti mirati a discrezione del medico certificatore
(consulenza specialista medicina dello Sport o specialista di branca)
● CONSERVAZIONE DEI REFERTI :
- Copia dei referti e di tutte le indagini diagnostiche vanno conservati per la validità del certificato (1 anno)
Attività sportiva non agonistica
(Legge n. 125 , art 4, comma 10-septies del 30 Ottobre 2013 – D.M. 8 Agosto 2014 )
a) alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti dì promozione sportiva
riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi della gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale.
CERTIFICATO :
MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE
LA NORMATIVA
LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
1° Ottobre 2014
Attività sportiva non agonistica di particolare ed
elevato impegno cardiovascolare
Decreto del Ministro della Salute 24 Aprile 2013 (Decreto Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013
- Manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km
- Granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe
E' previsto il certificato (validità 1 anno)
Decreto del Ministro della Salute 24 Aprile 2013 (Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013
CHI LO RILASCIA :
-Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta
- esclusivamente ai propri assistiti;
-Medici Specialisti in Medicina dello Sport;
-ESAMI RICHIESTI :
- Visita
medica con rilevazione pressione arteriosa
-ECG basale
-Step Test o Test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca
-Eventuali altri che il medico riterrà necessari per i singoli casi
MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE
LA NORMATIVA
LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
1° Ottobre 2014
Attività sportiva non agonistica di particolare ed
elevato impegno cardiovascolare:
Decreto del Ministro della Salute 24 Aprile 2013 (Decreto Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013
- Manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km
- Granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe
CERTIFICATO :
MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE
LA NORMATIVA
LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
1° Ottobre 2014
ATTIVITA' SPORTIVA
DI
SOPRAVVIVENZA
Grazie
MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE
LA NORMATIVA
LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
1° Ottobre 2014
Scarica

certificato