La certificazione per le attività sportive non agonistiche secondo le nuove norme Paolo Romanelli MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE LA NORMATIVA LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE 1° Ottobre 2014 DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE 24 APRILE 2013 (Decreto Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013 “ Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”. -Art.1: “…al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificaziome medica …” Art 2 : Attività sportiva AMATORIALE (ludico motoria) (comma 1,2,3,4,5,6) (certificazioni su allegato B secondo ciò che prevede la tabella A) Art 3: - Attività sportiva NON AGONISTICA (comma1,2,3,4) (Certificazioni su allegato C) Art 4 : Attività sportiva non agonistica DI PARTICOLARE ED ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE patrocinata da Federazioni Sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva (comma 1 ) (Certificazioni su allegato D) MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE LA NORMATIVA LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE 1° Ottobre 2014 Decreto del Ministro della Salute 24 Aprile 2013 (Decreto Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013 ATTIVITÀ SPORTIVA AMATORIALE (ludico motoria) (Art 2 , comma 1,2,3,4) DEFINIZIONE: L'Atività Sportiva AMATORIALE è l'attività ludico-motoria : - Praticata da soggetti NON tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline associate, né agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI; - Individuale o collettiva; - Non occasionale; - Finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona; - non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio al di fuori di rapporti con organizzazioni soggetti terzi. CONTROLLI MEDICI DA ESEGUIRE : sono elencati in una tabella (Allegato A), Così pure il prestampato del certificato da emettere (Allegato B) MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE LA NORMATIVA LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE 1° Ottobre 2014 DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE 24 APRILE 2013 (Decreto Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013 Allegato A (Attività sportiva amatoriale-ludico motoria) MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE LA NORMATIVA LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE 1° Ottobre 2014 DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE 24 APRILE 2013 (Decreto Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013 Allegato B (Attività sportiva amatoriale-ludico motoria) MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE LA NORMATIVA LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE 1° Ottobre 2014 Decreto del Ministro della Salute 24 Aprile 2013 (Decreto Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013 ATTIVITÀ SPORTIVA AMATORIALE (ludico motoria) (Art 2 comma 5 e 6) Comma 5 NON SONO TENUTI ALL’OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE: a - Coloro che effettuano l’attività ludico motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato; b – Chi svolge, anche in contesti organizzati, attività motoria occasionale,effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo; c – I praticanti alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardio-vascolare: - Bocce (escluse bocce in volo); - Biliardo; - Golf - Pesca Sportiva di superficie; - Caccia sportiva; - Sport di Tiro; - Ginnastica per anziani; - “gruppi cammino” e attività assimilabili; I praticanti attività prevalentemente ricreative quali : Ballo, Giochi da tavolo e attività assimilabili. Comma 6: “A tutti costoro è comunque raccomandato un controllo medico prima dell’avvio dell’attività ludico motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio… “ MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE LA NORMATIVA LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE 1° Ottobre 2014 DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE 24 APRILE 2013 (Decreto Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013 ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA (Art. 3) (Prof. M. Casasco suggerisce il termine pre o post agonistica) Art.3 comma 1: DEFINIZIONE DI NON AGONISTI … stesso Riferimento da oltre 31 anni : D.M. 28 Febbraio 1983 a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 Febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai Giochi della gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale. MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE LA NORMATIVA LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE 1° Ottobre 2014 DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE 24 APRILE 2013 (Decreto Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013 ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA (Art. 3) continua…. Art.3 comma 2 : “ I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l’idoneità fisica alla pratica di attività sportiva non agonistica è rilasciata: - dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta relativamente ai propri assistiti, - dal medico specialista in medicina dello sport Su apposito modello predefinito” (Allegato C) MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE LA NORMATIVA LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE 1° Ottobre 2014 DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE 24 APRILE 2013 (Decreto Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013 ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA (Art. 3) continua…. Art.3 comma 3 : “E’ obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo refertato secondo gli standard professionali esistenti”. Art 3 comma 4: “In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate è raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca”. MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE LA NORMATIVA LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE 1° Ottobre 2014 DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE 24 APRILE 2013 (Decreto Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013 Allegato C (Attività sportiva non agonistica) MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE LA NORMATIVA LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE 1° Ottobre 2014 DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE 24 APRILE 2013 (Decreto Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013 ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA DI PARTICOLARE ED ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE patrocinata da Federazioni Sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva (Art 4, comma 1 ) (Art 4, comma 1 ) -Manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km -Granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe Il CONTROLLO MEDICO COMPRENDE: - Visita clinica; - Rilevazione pressione arteriosa; - ECG basale - Step test o Test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca - Altri eventuali accertamenti che il medico riterrà necessari I MEDICI DEPUTATI AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE sono i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta relativamente ai propri assistiti, o il medico specialista in medicina dello sport SU APPOSITO MODELLO PREDEFINITO (Allegato D) MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE LA NORMATIVA LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE 1° Ottobre 2014 DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE 24 APRILE 2013 (Decreto Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013 Allegato D (attività sportiva non agonistica di particolare ed elevato impegno cardiovascolare) MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE LA NORMATIVA LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE 1° Ottobre 2014 DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013 N. 69 (“Decreto del fare”) “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, Testo coordinato con la Legge 9 Agosto 2013 n.98 convertito e modificato poi pubblicato sul G.U. il 20 Agosto 2013 ART 42 BIS: Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria Comma 1: “ Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio Sanitario Nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, È SOPPRESSO L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE PER L’ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA E AMATORIALE …” Comma 2: I certificati per l’attività sportiva non agonistica, di cui all’Art.3 del citato decreto del Ministro della salute 24 Aprile 2013 sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI. SONO QUESTI MEDICI ANNUALMENTE A STABILIRE, DOPO ANAMNESI E VISITA, SE I PAZIENTI NECESSITANO DI ULTERIORI ACCERTAMENTI COME L' ELETTROCARDIOGRAMMA. MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE LA NORMATIVA LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE 1° Ottobre 2014 LEGGE N.125, DEL 30 OTTOBRE 2013 (pubblicata su G.U. Serie Generale n. 255 del 30 /10 /2013) (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) Art. 4, comma 10-septies del D.L. n. 101 del 2013 convertito dalla Legge n. 125 del 2013: Il comma 2 dell’art. 42-bis del DL 69 del 2013 è sostituito dal seguente: “ I certificati per l’attività sportiva non agonistica,di cui all’articolo 3 del decreto 24 Aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana del CO.N.I. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell’esame clinico e degli accertamenti, INCLUSO L’ELETTROCARDIOGRAMMA, secondo Linee Guida approvate con Decreto del Ministro della Salute, su proposta della FNOMeO, sentito il Consiglio Superiore di Sanità”. MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE LA NORMATIVA LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE 1° Ottobre 2014 Proposte del Gruppo di lavoro del FNOMeO indicate sulle Linee Guida da approvare da parte del Ministro della Salute La certificazione per l'attività sportiva non agonistica richiede al medico certificatore l'approfondita conoscenza della storia clinica del soggetto ed un accurato esame obiettivo; La certificazione per l'attività sportiva non agonistica non può prescindere da un esame Elettrocardiografico di base presente nella documentazione clinica, anche non contestuale. MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE LA NORMATIVA LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE 1° Ottobre 2014 D.M. 08 AGOSTO 2014 LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA" ● DEFINIZIONE DI NON AGONISTI : come Decreto Balduzzi (Legge 28 Febbraio 1983); ● MEDICI CERTIFICATORI: come decreto Balduzzi ● PERIODICITÀ DEI CONTROLLI E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO MEDICO: - Controllo medico annuale; validità annuale con decorrenza dalla data del rilascio; ● ESAMI CLINICI E ACCERTAMENTI : - Anamnesi, esame obiettivo completo di misurazione pressione arteriosa; - ECG basale debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita; - ECG basale annuale debitamente refertato per over 60 aa. e che associano altri fattori di rischio cardiovascolari; - ECG basale annuale debitamente refertato, a prescindere dall'età, per coloro che hanno patologie croniche conclamate comportanti un aumento del rischio cardiovascolare. - Eventuale ECG sotto sforzo o altri accertamenti mirati a discrezione del medico certificatore (consulenza specialista medicina dello Sport o specialista di branca) ● CONSERVAZIONE DEI REFERTI : - Copia dei referti e di tutte le indagini diagnostiche vanno conservati per la validità del certificato (1 anno) MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE LA NORMATIVA LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE 1° Ottobre 2014 D.M. 08 AGOSTO 2014 LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA Modello del certificato per attività sportiva NON agonistica MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE LA NORMATIVA LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE 1° Ottobre 2014 La certificazione per le attività sportive non agonistiche secondo le nuove norme …. ? ? ? MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE LA NORMATIVA LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE 1° Ottobre 2014 Attività Amatoriale – Ludico motoria (Decreto del Fare , convertito in Legge 98, Art 42 bis, pubbl. su GU 20 Agosto 2013) Attività Amatoriale ludico-motoria : - Praticata da soggetti NON tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali , alle discipline associate, né agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI; - Individuale o collettiva; - Non occasionale; - Finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona; - Non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi; Non è previsto alcun certificato si consiglia però una valutazione preventiva dei fattori di rischio presso il proprio medico curante MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE LA NORMATIVA LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE 1° Ottobre 2014 Attività sportiva non agonistica Legge n. 125 , art 4, comma 10-septies del 30 Ottobre 2013 - D.M. 8 Agosto 2014 E' previsto il certificato (validità 1 anno) ● DEFINIZIONE DI NON AGONISTI : come Decreto Balduzzi (Legge 28 Febbraio 1983); ● MEDICI CERTIFICATORI: come decreto Balduzzi ● PERIODICITÀ DEI CONTROLLI E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO MEDICO: - Controllo medico annuale; validità annuale con decorrenza dalla data del rilascio; ● ESAMI CLINICI E ACCERTAMENTI : - Anamnesi, esame obiettivo completo di misurazione pressione arteriosa; - ECG basale debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita; - ECG basale annuale debitamente refertato per over 60 aa. e che associano altri fattori di rischio cardiovascolari; - ECG basale annuale debitamente refertato, a prescindere dall'età, per coloro che hanno patologie croniche conclamate comportanti un aumento del rischio cardiovascolare. - Eventuale ECG sotto sforzo o altri accertamenti mirati a discrezione del medico certificatore (consulenza specialista medicina dello Sport o specialista di branca) ● CONSERVAZIONE DEI REFERTI : - Copia dei referti e di tutte le indagini diagnostiche vanno conservati per la validità del certificato (1 anno) Attività sportiva non agonistica (Legge n. 125 , art 4, comma 10-septies del 30 Ottobre 2013 – D.M. 8 Agosto 2014 ) a) alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti dì promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai Giochi della gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale. CERTIFICATO : MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE LA NORMATIVA LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE 1° Ottobre 2014 Attività sportiva non agonistica di particolare ed elevato impegno cardiovascolare Decreto del Ministro della Salute 24 Aprile 2013 (Decreto Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013 - Manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km - Granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe E' previsto il certificato (validità 1 anno) Decreto del Ministro della Salute 24 Aprile 2013 (Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013 CHI LO RILASCIA : -Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta - esclusivamente ai propri assistiti; -Medici Specialisti in Medicina dello Sport; -ESAMI RICHIESTI : - Visita medica con rilevazione pressione arteriosa -ECG basale -Step Test o Test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca -Eventuali altri che il medico riterrà necessari per i singoli casi MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE LA NORMATIVA LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE 1° Ottobre 2014 Attività sportiva non agonistica di particolare ed elevato impegno cardiovascolare: Decreto del Ministro della Salute 24 Aprile 2013 (Decreto Balduzzi) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 Luglio 2013 - Manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km - Granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe CERTIFICATO : MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE LA NORMATIVA LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE 1° Ottobre 2014 ATTIVITA' SPORTIVA DI SOPRAVVIVENZA Grazie MEDICINA DELLO SPORT IN PIEMONTE LA NORMATIVA LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE 1° Ottobre 2014