Metodologie e determinazioni
quantitative d’azienda
Cessione d’azienda
aspetti civilistici, contabili e fiscali
da G. Savioli (2012), “Le operazioni di gestione
straordinaria”
Lezioni del Dott. Francesco Pozzi
ASPETTI CIVILISTICI DELLA
CESSIONE D’AZIENDA
Definizione di azienda
L'art. 2555 del c.c. definisce l'azienda come il “complesso dei
beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”.
• Il trasferimento dell’azienda (o ramo) deve necessariamente
riguardare un complesso di beni funzionalmente legati tra di
loro ed idoneo all’esercizio dell’impresa.
• Il trasferimento di singoli beni non realizza un trasferimento
d’azienda
Oggetto del trasferimento
Complesso di beni:
•Materiali (es Immobili, attrezzature, crediti, debiti,
rimanenze di magazzino).
•Immateriali (es diritti di brevetto, avviamento)
•Di proprietà in virtù di un diritto reale
•Posseduti a qualsiasi altro titolo (es locazione, anche
finanziaria, comodato)
Trasferimento per cessione o per
conferimento
• La prima caratteristica è data dal corrispettivo:
- Il corrispettivo della cessione è rappresentato in genere da
denaro;
- Il corrispettivo del conferimento dell’azienda in una società è
rappresentato da quote della conferitaria.
• La seconda caratteristica è rappresentata dalla forma
dell’atto di trasferimento.
La forma del contratto
(art. 2556)
• Non è richiesta ad substantiam.
• E’ richiesta ai soli fini della prova.
• Devono essere osservate le forme stabilite dalla legge per il
trasferimento dei singoli beni (es immobile) o per la
particolare natura del contratto.
L'art. 6 della L. 12/8/93 n° 310
• Prescrive la forma pubblica dell'atto o l'autentica
notarile delle sue firme ed il successivo deposito e
iscrizione presso il Registro delle Imprese entro 30
giorni dalla stipula.
• La norma è stata emanata nel quadro generale delle
disposizioni per contrastare il riciclaggio di danaro di
provenienza illecita.
Formalità
• Scrittura privata autenticata nelle firme da notaio
(qualora tra i beni costituenti l ’ azienda non
figurino immobili);
• Atto pubblico (qualora tra i beni costituenti
l’azienda venga trasferito anche un immobile);
• Iscrizione dell’atto di trasferimento al Registro
delle imprese a fini di pubblicità;
• salvo i casi particolari previsti dall’art 2443 bis del
c.c. per le cessioni a spa e dall’art. 2465 commi 4 e
5 del c.c. per le cessioni alle srl, non è richiesta
alcuna perizia.
Particolarità: divieto di concorrenza
successione nei contratti trasferimento
dei crediti e dei debiti
•Divieto di concorrenza per 5 anni – art. 2557,
comma 1 c.c.
•Successione nei contratti ex art. 2558 c.c., salvo altra
disposizione pattuita nel contratto.
•Trasferimento dei crediti ex art. 2559 anche senza
consenso esplicito.
•Trasferimento dei debiti ex art. 2560 solo previo
esplicito consenso scritto.
ASPETTI CONTABILI DELLA
CESSIONE D’AZIENDA
Descrizione
Valore contabile
Parziali
Immobili
Valore Corrente
Plus-min
Totali
1.300
1.600
300
700
600
-100
Crediti
600
600
Rimanenze
500
700
200
0
2.000
2.000
3.100
5.500
Costo storico
- F.do Amm.to
1.800
-500
Impianti
Costo storico
900
- F.do Amm.to
-200
Avviamento
Totale Attivo
ASPETTI CONTABILI DELLA
CESSIONE D’AZIENDA
Descrizione
Valore contabile
Parziali
Valore Corrente
Plus-min
Totali
Debiti
1.000
1.000
Patrimonio netto
2.100
4.500
Totale Passivo e
netto
3.100
5.500
2.400
Totale attivo contabile – Totale attivo a valori correnti = 3.100 – 5.500 = 2.400
Totale passivo e netto contabile – Totale passivo e netto a valori correnti = 3.100
– 5.500 = 2.400
Pn contabile – Pn a valori Correnti = 2.100 – 4.500 = 2.400
Plusvalenza – minusvalenza = 2.500 – 100 = 2.400
ASPETTI CONTABILI DELLA
CESSIONE D’AZIENDA
Scritture della ceduta
Descrizione
DARE
AVERE
F.do Amm.to Immobili
500
F.do Amm.to Impianti
200
Debiti
Minusvalenza da conferimento
Società c/cessione (credito)
1.000
100
4.500
Immobili
1.800
Impianti
900
Crediti
600
Rimanenze
500
Plusvalenza da conferimento
2.500
ASPETTI CONTABILI DELLA
CESSIONE D’AZIENDA
Scritture dell’acquirente
Descrizione
DARE
AVERE
Immobili
1.600
Impianti
600
Crediti
600
Merci c/acquisti ( ex Rimanenze)
700
Avviamento
2.000
Debiti
1.000
Società c/acquisto (debito)
4.500
Vengono iscritti i minori tra i valori contabili storici ed i valori di perizia.
ASPETTI FISCALI DELLA
CESSIONE D’AZIENDA
Tassazione della plusvalenza
• Cessione effettuata da soggetto IRES.
• Cessione effettuata da società di persone.
• Cessione effettuata da imprenditore individuale:
a) cessione dell’unica azienda dell’imprenditore individuale;
b) cessione di ramo d’azienda dell’imprenditore individuale.
Cessione effettuata da soggetto
IRES
• Art. 86, 2° comma del Tuir: la plusvalenza è costituita dalla
differenza fra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori
di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla
formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il
valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a
titolo oneroso;
• Art. 86, 4° comma del Tuir: le plusvalenze realizzate, determinate a
norma del 2° comma, concorrono a formare il reddito per l’intero
ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni
sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del
contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma
non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione
dei redditi;
14
continua
• Art. 109, 2° comma, lett. a) del Tuir: le plusvalenze da cessione
d’azienda si considerano realizzate alla data di stipula dell’atto, ovvero,
se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o
costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
N.B.: nella cessione d’azienda, la plusvalenza non va quantificata con
riferimento ai singoli beni, ma all’intera azienda. Ne consegue che
concorreranno alla formazione della plusvalenza anche quei beni che
per loro natura non sono plusvalenti – e.g. beni merce [R.M. 8 febbraio
1979, n. 9/199].
• Tassazione: la plusvalenza [per l’intero importo o rateizzata] concorre
alla determinazione del reddito imponibile ed è tassata con aliquota
ordinaria del 27,50%.
15
Cessione effettuata da società di
persone
• Art. 58 Tuir: nessuna differenza rispetto al caso appena esaminato.
Valgono tutte le regole relative alla cessione effettuata da soggetti
IRES;
• Tassazione: la plusvalenza [per l’intero importo o rateizzata]
concorre alla determinazione del reddito imponibile che viene
attribuito pro – quota ai soci.
16
Cessione effettuata da imprenditore
individuale
Cessione di unica azienda o ramo d’azienda:
a) Se ricorrono i presupposti di cui all’art. 17, 1° comma, lett. g) e
2° comma del Tuir, l’imprenditore può optare per la tassazione
separata;
b) Se non ricorrono tali presupposti o l’imprenditore non intende
avvalersi della tassazione separata, si applica l’art. 58 del Tuir e
non vi è alcuna differenza rispetto ai casi precedentemente
esaminati. Valgono tutte le regole relative alla cessione effettuata da
soggetti IRES.
N.B.: in caso di cessione di unica azienda, la persona fisica perde la
qualifica di imprenditore. Si ritiene, quindi, che non possa trovare
applicazione la rateizzazione in 5 quote costanti della plusvalenza.
17
Continua
La tassazione separata: art. 17, 1° comma, lett. g) e 2° comma del
Tuir
Presupposti:
 deve trattarsi di cessione a titolo oneroso di azienda commerciale
posseduta da più di 5 anni;
 deve esserne fatta esplicita richiesta nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta in cui la plusvalenza sarebbe stata
imponibile come componente del reddito d’impresa.
Effetti: l’Irpef dovuta separatamente viene determinata applicando
all’ammontare conseguito l’aliquota corrispondente alla metà del
reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore
all’anno in cui i redditi sono stati conseguiti.
18
Permuta di aziende
• Art. 86, 2° comma, ultimo periodo del Tuir: se il corrispettivo
della cessione d ’ azienda è costituito esclusivamente da beni
ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo
aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio
allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera
plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente
pattuito;
Tale disposizione prevede l’opportunità di effettuare una permuta
d’azienda in regime di neutralità fiscale
N.B.: applicabile ai soggetti IRES, alle società di persone e agli
imprenditori individuali.
19
Le imposte indirette nella
Cessione d’azienda
L’atto di cessione di azienda è soggetto a imposta
proporzionale di registro (non IVA).
L’operazione di cessione d’azienda è esclusa
dall’applicazione dell’imposta: ai sensi dell’art. 2,
2° comma, dpr. n. 633 del 1972, “non sono
considerate cessioni di beni : (…) b) le cessioni e i
conferimenti in società o altri enti (…) che hanno per
oggetto aziende o rami d’aziende”.
Base imponibile ai fini dell’imposta
di registro (art. 51 DPR 131/86)
• Se sono state tenute le scritture contabili obbligatorie
previste dal C.C. (i.e. contabilità ordinaria): La base
imponibile è pari al valore dell’azienda, dato dal
valore complessivo dei beni, compreso
l’avviamento, al netto delle passività,
• Se non sono state tenute tali scritture contabili
(imprenditore in contabilità semplificata), la base
imponibile è data dall'attivo lordo indicato in atto.
• Va dedotto il valore dei beni mobili registrati (es
veicoli), soggetti ad autonoma imposta di registro
Aliquote dell’imposta di registro
• Sono differenziate e dipendono dalla natura dei beni
costituenti l’azienda:
• sui beni mobili [compreso l’avviamento] 3%
• sui beni immobili e su diritti reali immobiliari 8%
• In presenza di più categorie = proporzione
Imposte ipotecarie e catastali
• Si applicano al valore dei beni immobili trasferiti con la
cessione d’azienda:
- catastali 1%
- ipotecarie 2% o 3%
Scarica

Cessione d`azienda - Dipartimento di Economia