Trasferimenti delle aziende
Dott. Agostino Siviero
05 ottobre 2010
CCIAA
DEFINIZIONE DI AZIENDA
• L'art. 2555 del c.c. definisce
l'azienda come il
• “complesso dei beni organizzati
dall'imprenditore per l'esercizio
dell'impresa”.
Il trasferimento dell’azienda deve
necessariamente riguardare un
complesso di beni funzionalmente
idoneo all’esercizio dell’impresa.
• Le cessione di singoli beni funzionalmente
legati per l’esercizio di un’impresa
• Ad un medesimo soggetto
• In un arco temporale limitato
• Assoggettando ad iva le singole cessioni
Può configurare ai fini fiscali una cessione
d’azienda
I BENI POSSONO ESSERE:
• Matriali (ad esempio:Immobili, attrezzature,
crediti, debiti, rimanenze di magazziono).
• Immateriali (ad esempio diritti di brevetto,
avviamento)
• Di proprietà in virtù di un diritto reale
• Posseduti a qualsiasi altro titolo (ad esempio
locazione, anche finanziaria, comodato)
NON E’ NECESSARIO CHE L’AZIENDA SIA IN
FUNZIONE
Esempi:
• L’imprenditore dispone delle attrezzature ed ha
ottenuto l’eventuale autorizzazione
amministrativa ma non ha ancora iniziato
l’attività;
• L’attività aziendale potrebbe essere sospesa per
qualsiasi motivo (ad esempio a causa di una
malattia dell’imprenditore)
IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA O DI UN SUO
RAMO PUO’ AVVENIRE CON VARIE MODALITA’
• Qui vengono indicate le principali ma non
uniche modalità:
• La cessione
• Il conferimento in società
• L’affitto
• Ovvero anche il trasferimento di quote o
azioni di una società che possiede l’azienda
DIFFERENZE TECNICHE
• Nella CESSIONE i beni costituenti l’azienda
vengono trasferiti in cambio di un corrispettivo in
genere denaro
• Nel CONFERIMENTO beni costituenti l’azienda
vengono trasferiti in una società che per pari
importo aumenta il capitale sociale emettendo
quote o azioni che vengono assegnate al
conferente quale corrispettivo.
• Nell’AFFITTO i beni costituenti l’azienda restano
di proprietà del concedente che riceve un canone
per il loro uso
• Nella CESSIONE DI QUOTE O AZIONI viene
trasferita la società che possiede l’azienda
Aspetti civilistici della cessione (ed anche del
conferimento)
• L’atto di cessione
• - dev’essere redatto nella forma di scrittura privata
autenticata nelle firme da notaio se vengono trasferiti solo
beni mobili
• - dev’essere atto pubblico notarile se vengono trasferiti
anche immobili
• L’acquirente risponde in solido con il cedente per i debiti
sorti dalla gestione del cedente o conferente fino alla data
del trasferimento
• Il trasferimento non può essere invocato come causa per il
licenziamento dei dipendenti.
• L’acquirente ed il conferitario subentrano nei rapporti di
lavoro
Aspetti fiscali della CESSIONE D’AZIENDA
• Imposte Indirette:
• L’atto di cessione è soggetto a Imposta di
Registro con aliquota proporzionale (3% su
beni mobili e 8% oltre ad ipotecarie e catastali
su beni immobili)
• La base imponibile è il valore dell’azienda, un
valore che può discostarsi dal corrispettivo
scambiato tra le parti
(segue) Aspetti
fiscali della CESSIONE D’AZIENDA
• Imposte Dirette (IRPEF o IRES)
• La cessione d’azienda è operazione
realizzatrice di plusvalenza
• La plusvalenza è data dalla sommatoria
algebrica delle plusvalenze e delle
minusvalenze tratte da ogni singolo bene
costituente l’azienda
• La plusvalenza o minusvalenza sono date dalla
differenza tra il costo fiscalmente deducibile
ed il corrispettivo pattuito per ogni singolo
bene costituente l’azienda
Periodo di possesso dell’azienda
• Se l’azienda è posseduta da meno di tre anni
• La tassazione diretta viene tassata
nell’esercizio in cui ha effetto la cessione
• Se l’azienda è posseduta da più di tre anni
• La plusvalenza può essere ripartita in quote
uguali fino a cinque esercizi
• Se il cedente è imprenditore individuale può
chiedere la tassazione separata
Trasferimento dell’azienda condotta
dall’imprenditore individuale sotto forma di
impresa familiare ai sensi dell’art. 230 bis c.c.
• Il collaboratore familiare ha un diritto di
credito
• la plusvalenza realizzata va ripartita tra il
titolare dell’impresa ed il collaboratore
familiare ( Nota Ministeriale del 17/7/1997
Prot. 984)
Aspetti civilistici del conferimento d’azienda
• Il soggetto conferitario deve essere
necessariamente una SOCIETA’ di persone o di
capitali
• L’atto di conferimento è rappresentato da una
decisione dei soci in una società di persone ed
una assemblea straordinaria per le società di
capitali
• Con la decisione dei soci o l’assemblea
straordinaria il capitale sociale della conferitaria
viene aumentato di un valore pari a l netto di
cessione concordato tra le parti o risultante da
apposita perizia asseverata
(segue) Aspetti
civilistici del conferimento
d’azienda
• Nel conferimento in una società di persone il
valore dell’azienda viene determinato di
comune accordo tra le parti
• Nel conferimento in società di capitali la
determinazione del valore dell’azienda deve
essere necessariamente determinato da un
perito che deve asseverare la sua stima e
risponde della sua valutazione.
Aspetti fiscali del conferimento d’azienda
•
•
•
•
• Imposte indirette
I’atto di conferimento d’azienda assolve imposta
di registro in misura fissa e non proporzionale
• Imposte dirette (IRPEF o IRES)
Il conferimento d’azienda non è operazione
realizzatrice di plusvalenze (art.176 TUIR)
La partecipazione ricevuta è assunta al valore
fiscale dei beni conferiti
E’ consentita l’iscrizione in bilancio della
conferitaria dei maggiori valori di perizia ed in tal
caso è richiesto un prospetto di raccordo ai fini
fiscali
(segue) Aspetti fiscali del
conferimento d’azienda
• Il conferimento d’azienda e la successiva
cessione delle quote o azioni ricevute non
costituisce operazione elusiva ai sensi dell’art.
37bis del DPR 600
• Attenzione:
• La cessione delle quote ricevute
immediatamente successiva al conferimento
ha generato accertamento ai fini dell’imposta
di registro, configurando per l’accertatore una
cessione d’azienda attuata con un diverso
strumento.
•
•
•
•
Aspetti civilistici dell’affitto d’azienda
Il contratto deve essere stipulato per scrittura
privata autenticata nelle firme da notaio
Il subentro nei rapporti di lavoro e le relative
responsabilità per il conduttore sono simili a
quelle della cessione e del conferimento
Le parti possono limitare ed eliminare le
responsabilità del conduttore per i debiti sorti
durante la gestione del concedente.
Il contratto, se comprende anche immobili non
soggiace ai vincoli della legge sull’equo canone
(segue)
Aspetti civilistici dellaffitto d’azienda
• Il contratto deve descrivere i beni consegnati e
determinare i loro valori al momento della
consegna
• Alla fine del contratto va redatto l’inventario e
valutati i beni restituiti
• Le differenze inventariali vanno regolate in danaro
• L’atto è complesso ed è opportuno che vengano
ben regolati gli obblighi reciproci per le
manutenzioni, le dismissioni, le sostituzioni ed i
nuovi acquisti .
Aspetti fiscali dell’affitto d’azienda
Imposte Indirette
• Il canone di locazione è soggetto:
• - ad imposta proporzionale di registro se il
concedente è persona fisica non imprenditore
• - soggetto ad iva se il concedente è
imprenditore
• Se il contratto comporta l’utilizzo di un
immobile va esaminato il valore di tale
immobile rispetto al complesso dei beni e, se
superiore al 50% va applicata l’imposta più
onerosa tra l’iva ed il registro.
Aspetti fiscali dell’affitto d’azienda
Imposte dirette
• Il Canone di locazione è ricavo per il concedente
imprenditore e reddito diverso per il concedente
persona fisica
• Per il conduttore il canone è un costo deducibile
• I beni costituenti l’azienda rimangono di proprietà
del concedente e vanno iscritti tra i conti d’ordine
• Gli ammortamenti possono per convenzione
essere dedotti dal concedente
Cessione delle quote o azioni
• La cessione dell’azienda può essere attuata anche
tramite la cessione delle quote o azioni della società
che possiede l’azienda
• La cessione comporta il trasferimento dell’intera
società con tutte le sue attività e passività
• Gli accordi tra le parti sono complessi ed in genere
prevedono garanzie da parte del cedente per
garantire il netto patrimoniale della società ceduta
• Quasi sempre la cessione riguarda quote o azioni di
una società di capitali, raramente quote di una
società di persone.
• L’atto di trasferimento richiede l’autentica notarile
delle firme dei contraenti.
Cessione delle quote o azioni – Tassazione
• Imposte indirette
• L’atto è soggetto a imposta di registro in misura fissa
(168 Euro)
• Imposte dirette
• - Se il cedente è una società di capitali che possiede
la partecipazione la tassazione diretta è sul 5% della
plusvalenza (Diff. Tra corrispettivo e valore fiscale)
(esenzione del 95%), se sono rispettate le condizioni
della PEX (art. 87 TUIR)
• - Se il cedente è una persona fisica la tassazione è sul
49,72% della plusvalenza (esenzione del 50,28%)
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