Trasferimenti delle aziende Dott. Agostino Siviero 05 ottobre 2010 CCIAA DEFINIZIONE DI AZIENDA • L'art. 2555 del c.c. definisce l'azienda come il • “complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”. Il trasferimento dell’azienda deve necessariamente riguardare un complesso di beni funzionalmente idoneo all’esercizio dell’impresa. • Le cessione di singoli beni funzionalmente legati per l’esercizio di un’impresa • Ad un medesimo soggetto • In un arco temporale limitato • Assoggettando ad iva le singole cessioni Può configurare ai fini fiscali una cessione d’azienda I BENI POSSONO ESSERE: • Matriali (ad esempio:Immobili, attrezzature, crediti, debiti, rimanenze di magazziono). • Immateriali (ad esempio diritti di brevetto, avviamento) • Di proprietà in virtù di un diritto reale • Posseduti a qualsiasi altro titolo (ad esempio locazione, anche finanziaria, comodato) NON E’ NECESSARIO CHE L’AZIENDA SIA IN FUNZIONE Esempi: • L’imprenditore dispone delle attrezzature ed ha ottenuto l’eventuale autorizzazione amministrativa ma non ha ancora iniziato l’attività; • L’attività aziendale potrebbe essere sospesa per qualsiasi motivo (ad esempio a causa di una malattia dell’imprenditore) IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA O DI UN SUO RAMO PUO’ AVVENIRE CON VARIE MODALITA’ • Qui vengono indicate le principali ma non uniche modalità: • La cessione • Il conferimento in società • L’affitto • Ovvero anche il trasferimento di quote o azioni di una società che possiede l’azienda DIFFERENZE TECNICHE • Nella CESSIONE i beni costituenti l’azienda vengono trasferiti in cambio di un corrispettivo in genere denaro • Nel CONFERIMENTO beni costituenti l’azienda vengono trasferiti in una società che per pari importo aumenta il capitale sociale emettendo quote o azioni che vengono assegnate al conferente quale corrispettivo. • Nell’AFFITTO i beni costituenti l’azienda restano di proprietà del concedente che riceve un canone per il loro uso • Nella CESSIONE DI QUOTE O AZIONI viene trasferita la società che possiede l’azienda Aspetti civilistici della cessione (ed anche del conferimento) • L’atto di cessione • - dev’essere redatto nella forma di scrittura privata autenticata nelle firme da notaio se vengono trasferiti solo beni mobili • - dev’essere atto pubblico notarile se vengono trasferiti anche immobili • L’acquirente risponde in solido con il cedente per i debiti sorti dalla gestione del cedente o conferente fino alla data del trasferimento • Il trasferimento non può essere invocato come causa per il licenziamento dei dipendenti. • L’acquirente ed il conferitario subentrano nei rapporti di lavoro Aspetti fiscali della CESSIONE D’AZIENDA • Imposte Indirette: • L’atto di cessione è soggetto a Imposta di Registro con aliquota proporzionale (3% su beni mobili e 8% oltre ad ipotecarie e catastali su beni immobili) • La base imponibile è il valore dell’azienda, un valore che può discostarsi dal corrispettivo scambiato tra le parti (segue) Aspetti fiscali della CESSIONE D’AZIENDA • Imposte Dirette (IRPEF o IRES) • La cessione d’azienda è operazione realizzatrice di plusvalenza • La plusvalenza è data dalla sommatoria algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze tratte da ogni singolo bene costituente l’azienda • La plusvalenza o minusvalenza sono date dalla differenza tra il costo fiscalmente deducibile ed il corrispettivo pattuito per ogni singolo bene costituente l’azienda Periodo di possesso dell’azienda • Se l’azienda è posseduta da meno di tre anni • La tassazione diretta viene tassata nell’esercizio in cui ha effetto la cessione • Se l’azienda è posseduta da più di tre anni • La plusvalenza può essere ripartita in quote uguali fino a cinque esercizi • Se il cedente è imprenditore individuale può chiedere la tassazione separata Trasferimento dell’azienda condotta dall’imprenditore individuale sotto forma di impresa familiare ai sensi dell’art. 230 bis c.c. • Il collaboratore familiare ha un diritto di credito • la plusvalenza realizzata va ripartita tra il titolare dell’impresa ed il collaboratore familiare ( Nota Ministeriale del 17/7/1997 Prot. 984) Aspetti civilistici del conferimento d’azienda • Il soggetto conferitario deve essere necessariamente una SOCIETA’ di persone o di capitali • L’atto di conferimento è rappresentato da una decisione dei soci in una società di persone ed una assemblea straordinaria per le società di capitali • Con la decisione dei soci o l’assemblea straordinaria il capitale sociale della conferitaria viene aumentato di un valore pari a l netto di cessione concordato tra le parti o risultante da apposita perizia asseverata (segue) Aspetti civilistici del conferimento d’azienda • Nel conferimento in una società di persone il valore dell’azienda viene determinato di comune accordo tra le parti • Nel conferimento in società di capitali la determinazione del valore dell’azienda deve essere necessariamente determinato da un perito che deve asseverare la sua stima e risponde della sua valutazione. Aspetti fiscali del conferimento d’azienda • • • • • Imposte indirette I’atto di conferimento d’azienda assolve imposta di registro in misura fissa e non proporzionale • Imposte dirette (IRPEF o IRES) Il conferimento d’azienda non è operazione realizzatrice di plusvalenze (art.176 TUIR) La partecipazione ricevuta è assunta al valore fiscale dei beni conferiti E’ consentita l’iscrizione in bilancio della conferitaria dei maggiori valori di perizia ed in tal caso è richiesto un prospetto di raccordo ai fini fiscali (segue) Aspetti fiscali del conferimento d’azienda • Il conferimento d’azienda e la successiva cessione delle quote o azioni ricevute non costituisce operazione elusiva ai sensi dell’art. 37bis del DPR 600 • Attenzione: • La cessione delle quote ricevute immediatamente successiva al conferimento ha generato accertamento ai fini dell’imposta di registro, configurando per l’accertatore una cessione d’azienda attuata con un diverso strumento. • • • • Aspetti civilistici dell’affitto d’azienda Il contratto deve essere stipulato per scrittura privata autenticata nelle firme da notaio Il subentro nei rapporti di lavoro e le relative responsabilità per il conduttore sono simili a quelle della cessione e del conferimento Le parti possono limitare ed eliminare le responsabilità del conduttore per i debiti sorti durante la gestione del concedente. Il contratto, se comprende anche immobili non soggiace ai vincoli della legge sull’equo canone (segue) Aspetti civilistici dellaffitto d’azienda • Il contratto deve descrivere i beni consegnati e determinare i loro valori al momento della consegna • Alla fine del contratto va redatto l’inventario e valutati i beni restituiti • Le differenze inventariali vanno regolate in danaro • L’atto è complesso ed è opportuno che vengano ben regolati gli obblighi reciproci per le manutenzioni, le dismissioni, le sostituzioni ed i nuovi acquisti . Aspetti fiscali dell’affitto d’azienda Imposte Indirette • Il canone di locazione è soggetto: • - ad imposta proporzionale di registro se il concedente è persona fisica non imprenditore • - soggetto ad iva se il concedente è imprenditore • Se il contratto comporta l’utilizzo di un immobile va esaminato il valore di tale immobile rispetto al complesso dei beni e, se superiore al 50% va applicata l’imposta più onerosa tra l’iva ed il registro. Aspetti fiscali dell’affitto d’azienda Imposte dirette • Il Canone di locazione è ricavo per il concedente imprenditore e reddito diverso per il concedente persona fisica • Per il conduttore il canone è un costo deducibile • I beni costituenti l’azienda rimangono di proprietà del concedente e vanno iscritti tra i conti d’ordine • Gli ammortamenti possono per convenzione essere dedotti dal concedente Cessione delle quote o azioni • La cessione dell’azienda può essere attuata anche tramite la cessione delle quote o azioni della società che possiede l’azienda • La cessione comporta il trasferimento dell’intera società con tutte le sue attività e passività • Gli accordi tra le parti sono complessi ed in genere prevedono garanzie da parte del cedente per garantire il netto patrimoniale della società ceduta • Quasi sempre la cessione riguarda quote o azioni di una società di capitali, raramente quote di una società di persone. • L’atto di trasferimento richiede l’autentica notarile delle firme dei contraenti. Cessione delle quote o azioni – Tassazione • Imposte indirette • L’atto è soggetto a imposta di registro in misura fissa (168 Euro) • Imposte dirette • - Se il cedente è una società di capitali che possiede la partecipazione la tassazione diretta è sul 5% della plusvalenza (Diff. Tra corrispettivo e valore fiscale) (esenzione del 95%), se sono rispettate le condizioni della PEX (art. 87 TUIR) • - Se il cedente è una persona fisica la tassazione è sul 49,72% della plusvalenza (esenzione del 50,28%)