Firmato Da: GRILLO MARIA DOLORES Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: 7173d - Firmato Da: BISON LIDIA IRENE Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: 9b8bd - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: 6e2d
N. R.G. 10501/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il collegio composto dai magistrati:
dott. Umberto SCOTTI
Presidente
dott. Francesco RIZZI
Giudice
dott.a Maria Dolores GRILLO
Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10501/10
avente ad oggetto (come dichiarato da parte attrice): responsabilità di amministratori e
sindaci
Promossa da:
CARROZZERIA BERTONE SPA
in A.S. ex art. 2 D. Lgs 270/1999, in persona dei Commissari Straordinari elettivamente
domiciliato in Torino, Via Maria Vittoria n. 6, presso lo studio dell'Avv. B. Balzi che la
rappresenta e difende per procura in atti, unitamente agli avv.ti M. Arato, E. Varni e F.
Pollicina del Foro di Genova.
- PARTE ATTRICEcontro
CORTESE ERMELINDA BERTONE
elettivamente domiciliata in Torino, Via Aldo Barbaro n. 21 presso lo studio degli Avv.ti M.
Bersano e C. Cisotto che lo rappresentano e difendono per procura in atti.
pagina
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- PARTE CONVENUTA e contro
BERTONE BARBARA
BLANDINO MICHELE
entrambi, elettivamente domiciliati in Torino, Corso Stati Uniti n. 61 presso lo studio dell’avv.
C. Tabellini che li rappresenta e difende per procura in atti, unitamente agli avv.ti V. Nizza, C.
Vaudetti e P. Benucci.
- PARTE CONVENUTA e contro
BERTONE MARIE JEANNE
elettivamente domiciliata in Torino, Via De Sonnaz n. 11 presso lo studio degli Avv.ti R.
Martorelli, A. D’Addario e C. Ferro che la rappresentano e difendono per procura in atti.
- PARTE CONVENUTA e contro
TUTINO VINCENZO
elettivamente domiciliato in Torino, Corso Matteotti n. 30 presso lo studio dell’avv.to F. Mazzi
che lo rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE CONVENUTA e contro
BRAJA ALESSANDRO
elettivamente domiciliato in Torino, piazza Solferino n. 10 presso lo studio degli Avv.ti M.
Tortonese e I. Biagi che lo rappresentano e difendono per procura in atti.
- PARTE CONVENUTA e contro
MAUGERI CLAUDIO
elettivamente domiciliato in Torino, Corso Montevecchio n. 50, presso lo studio dell’avv. A.
Borgna Benedicenti che lo rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE CONVENUTA pagina
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e contro
DONNET ALBERTO
elettivamente domiciliato in Torino, Via G.B. Vico n. 10 presso lo studio dell’avv. V. Lovisetto
che lo rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE CONVENUTA e contro
POZZOLI GIUSEPPE
elettivamente domiciliata in Torino, Via De Sonnaz n. 11 presso lo studio dell’avv. R.
Martorelli che lo rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all’avv. G. Zanetti del
Foro di Milano.
- PARTE CONVENUTA e contro
ANCARANI ANTONELLA
GRACCO DE LAY MARIA CLARA,
ABELLI DAVIDE MARCELLO
ABELLI GABRIELE
tutti, elettivamente domiciliata in Torino, Via G.B. Vico n. 10 presso lo studio dell’avv. M
Sertorio che li rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE TERZI CHIAMATI e contro
FONDIARIA-SAI S.p.a.
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, Corso
Vinzaglio n. 12 presso lo studio dell’avv. R. Momo che lo rappresenta e difende per procura in
atti, unitamente all’avv. G. Marangoni del Foro di Milano.
- PARTE TERZA CHIAMATA e contro
ZURICH INSURANCE PLC
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in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, Via
Bertona n. 50 presso lo studio dell’avv. C. Vaira che lo rappresenta e difende per procura in
atti, unitamente all’avv. M. Difino del Foro di Milano.
- PARTE TERZA CHIAMATA e contro
CHARTIS EUROPE SA (già AIG EUROPE SA),
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, Via
Madama Cristina n. 90 presso lo studio dell’avv. M.T. Sini che la rappresenta e difende per
procura in atti, unitamente agli avv.ti A. Monti e F. Monti del Foro di Milano.
- PARTE TERZA CHIAMATA e contro
ASSICURATORI dei LLOYD’S OF LONDON,
quali sottoscrittori della polizza n. 10022783V in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio dell’avv. R. Prandi che lo
rappresenta e difende per procura in atti unitamente agli avv.ti A. Perotto e G. Foglia del Foro
di Milano .
- PARTE TERZA CHIAMATA e contro
ALLIANZ SPA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, via
Cardinal Maurizio 8f, presso lo studio dell’avv. M. Curtii che la rappresenta e difende per
procura in atti.
- PARTE TERZA CHIAMATA e con
ERNESTO RAMOJNO in qualità di liquidatore di BERTONE SPA in liquidazione
elettivamente domiciliata in Torino, Corso Re Umberto n. 77 presso lo studio degli Avv.ti G. Di
Chio, e M. Di Chio che lo rappresentano e difendono per procura in atti.
- INTERVENUTO pagina
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*
Camera di Consiglio: 21 dicembre 2012
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna pronuncia:
In via preliminare e processuale
1. Respingere tutte le eccezioni avversarie pregiudiziali e preliminari di rito e di merito, perché
infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni espresse in atti;
2. Con riferimento all’intervento volontario di Bertone spa in liquidazione e del suo asserito
liquidatore (dott. Ernesto Ramojno):
a) accertare e dichiarare il difetto assoluto di legittimazione ad interveniter della Bertone spa
in liquidazione e del suo asserito liquidatore Dott. Ernesto Ramojno con ogni conseguente
pronuncia, anche in punto liquidazione, a favore di Carrozzeria Bertone spa in a.s delle spese
di lite da quest’ultima sostenute:
b) in ogni caso, accertare e dichiarare l’inesistenza o, comunque, l’invalidità della procura alle
liti rilasciata dalla Bertone spa in liquidazione e dal suo asserito liquidatore, per difetto di
rappresentanza del Dott. Ramojno, con ogni ulteriore pronuncia del caso anche in punto
liquidazione, a favore di Carrozzeria Bertone spa in a.s., delle spese di lite da quest’ultima
sostenute.
Nel merito
1. accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2391 e ss c.c., 2394-bis c.c.,
2407 c.c., 2497 c.c. e 90 D.Lgs 270/1999 la responsabilità dei signori:
a) sig.ra Ermelinda cortese vedova Bertone, Dott.sa Barbara Bertone, arch. Mariè Jeanne
Bertone. Dotto. Michele Blandino, Dott. Vincenzo Tutini in qualità di amministratore di
Carrozzeria Bertone e di Bertone spa;
b) Dott. Alessandro Braja, Dott. Alberto Donnet, Dott. Claudio Maugeri e Dott. Giuseppe
Pozzoli in qualità di sindaci di Carrozzeria Beretone spa;
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per la violazione degli obblighi di legge e di statuto di cui in narrativa;
2. conseguentemente condannare i convenuti, in solido tra loro, per il periodo in cui sono
rimasti in carica o, comunque, per quanto di rispettiva competenza a riarcire, in favore della
proceduta di Carrozzeria Bertone spa in Amministrazione Straordinaria, tutti i danni subiti e
subendi da tale società e/o dai creditori della stessa per effetto delle violazioni e degli abusi
descritti in narrativa da quantificarsi:
a) in via principale in complessivi e 46.609.376,00 (e/o nella maggiore o minore somma da
determinarsi in corso di causa, anche mediante apposita consulenza tecnica, nonché in via
equitativa) per i danni in corso di tempo arrecati dai convenuti a Carrozzeria Bertone spa e/o
ai creditori sociali di tale società, per non avere tempestivamente attivato la procedura di
scioglimento e messa in liquidazione di Carrozzeria Bertone spa, per la sopravvenuta
impossibilità di conseguite il suo oggetto sociale, avuto riguardo agli effetti risalenti alla
situazione contabile esistente al 31.12.2005;
b) in via subordinata, in complessivi € 42.476.254,07 (e/o nella maggiore o minore somma da
determinarsi in corso di causa anche mediante consulenza tecnica, nonché in via equitativa),
per il danno in corso di tempo arrecato a Carrozzeria Bertone spa e/o ai creditori sociali di
tale società per le operazioni descritte in narrativa, poste in essere dagli amministratori di
Carrozzeria Bertone spa e di Bertone spa in violazione degli obblighi di legge e di statuto
indicate in atti;
c) in via di ulteriore e denegato subordine, in complessivi € 7.946.370,00 (e/o nella maggiore
o minore somma da determinarsi in corso di causa anche mediante consulenza tecnica,
nonché in via equitativa) per i danni in corsao di tempo arrecati a Carrozzeria Bertone spa e/o
ai creditori sociali di tale società, per non aver tempestivamento attivito la procedura di
scioglimento e messa in liquidazione di Carrozzeria Bertone spa, a seguito dell’integrale
perdita del capitale sociale desumibile dalla situazione patrimoniale al 31.5.2007, previa
eventuale riclassificazione delle relative poste così come descritto in narrativa e/o accertato in
corso di causa;
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il tutto con rivavalutazione e interessi da computarsi sul capitale rivalutato nonché interessi
anche anatocistici dalla data della domanda fino al saldo, da computarsi sull’importo
complessivo della condanna
3. In ogni caso con vittoria di tutte le spese di lite, oltre accessori di legge
In via istruttoria: omissis”
*
PER PARTE CONVENUTA CORTESE
“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
In via preliminare di merito:
- accertare e dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità della domanda dedotta da parte
attrice nei confronti della convenuta ex art. 90 d. lgs 270/1999 pe i motivi già dedotti in
comparsa di costituzione e risposta;
- accertare e dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità della domanda di risarcimento del
danno dedotta dall’attrice in via suborodinata nei confronti della convenuta al punto 2 c) delle
conclusioni dell’atto di citazione (pag. 92) quale conseguenza della transazione stipualta tra
Bertone spa in A.S. e Carrozzeria Bertone spa in A.S. per i motivi precedentemente dedotti;
Nel merito:
- respingere tutte le domande dedotte da parte attrice e da tutte le altre parti nel presente
giudizio, compresi gli altri coobbligati responsabili in solido e comprese le assicurazioni terze
chiamate in punto surroga, nei confronti della convenuta Ermelinda Cortese Bertone, per
mancato assolvimento dell’onere probatorio e, comunque, perché assolutamente infondate
sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte precedentemente dedotte e, conseguentemente,
mandare esente Ermelinda Cortese Bertone da ogni qualsivoglia responsabilità;
- in via subordinata: nel denegatissimo caso di accoglimento anche parziale delle domande
dedotte da parte attrice nei confronti di Ermelinda Cortese Bertone, accertare e dichiarare la
ripartizione di responsabilità di Ermelinda Cortese Bertone con gli altri convenuti, con
espressa riserva dell’esponente di esercitare azione di regresso nei confronti degli altri
responsabili solidali per l’eventuale quota accertanda della loro responsabilità;
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In via subordinata:
nella denegatissima ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria ex adverso formulata,
limitare la stessa esclusivamente nei limiti del giusto e del provato;
In via istruttoria
revocare l’ordinanza del 22-26.4.2011 per i motivi precedentemente espressi;
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CPa e rimborso
forfettario nella misura del 12,5%.
*
PER PARTE CONVENUTA BERTONE BARBARA e BLANDINO
Piaccia al Tribunale Ill.mo
Previa ove d’uopo ammissione delle istanze istruttorie dedotte in corso di causa ed infra
ritrascritte e revoca dell’Ordinanza 16/11/2011, nonché previa se del caso declaratoria di
nullità della CTU del dr. Luca Poma, respingere le domande attoree;
In via subordinata, e salvo gravame, per la non creduta eventualità in cui sia accertata una
qualche responsabilità dei concludenti, accertare e dichiarare la ripartizione di responsabilità
tra tutte le parti in causa, ivi compresa Bertone S.p.A., al fine sia della detrazione della parte
di debito a quest’ultima attribuibile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1301 c.c., o in subordine
1300 c.c., e comunque 1311 c.c., e, quindi, della corrispondente riduzione del debito in ipotesi
accertato a carico degli odierni Concludenti, sia al fine dell’eventuale esercizio, da parte degli
odierni concludenti, dell’azione di regresso nei confronti degli altri convenuti, in altro giudizio
(azione che gli odierni concludenti si riservano espressamente di introdurre, con atto a parte).
Con il favore delle spese
****
I Convenuti Michele Blandino e Barbara Bertone senza inversione dell’onere della prova e in
via subordinata chiedono siano ammessi i seguenti capi di prova
PER INTERROGATORIO E TESTI
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1) Vero che Bertone S.p.a. nel marzo 1996 presentò a Opel il nuovo progetto per la
produzione di un’autovettura coupè – cabrio basata su piattaforma Opel Astra T – 3000, di poi
sfociato nella commessa Opel 1970/1971;
2) Vero che Opel annunciò ufficialmente l’intenzione di affidare a Bertone la commessa di cui
al capo che precede nell’aprile 1997;
3) Vero che i progetti relativi alle commesse
BMV Serie 1, cabrio e coupé,
Daymler Chrysler A-207 e CLA 204
Opel Astra TT
Volkswagen CCR
Cadillac 462 del gruppo General Motors Europe
Saab 221 del gruppo General Motors Europe
Mc LarenP8 del gruppo Daymler Chrysler
Alfa Romeo GT Cabrio, del gruppo Fiat Group Automobiles
Porsche – Panamera
Fiat 199 targa, cabrio, coupé cabriolet (progetto Lancia CC)
furono cancellati dalle case produttrici o coltivati al loro stesso interno, senza l’affidamento di
commesse a terzi svolgenti la medesima attività imprenditoriale di Carrozzeria Bertone S.p.A.
4) Vero che la trattativa con Fiat Auto per la costituzione di una nuova società ed il
trasferimento ad essa dell’attività imprenditoriale di Carrozzeria Bertone S.p.A. fu condotta in
prima persona dal Dr. Vincenzo Tutino, con l’assistenza dei legali dello Studio Tosetto e
Weigmann.
5) Vero che alla trattativa di cui al capo che precede la dr.ssa Barbara Bertone non ha
partecipato.
6) Vero che per gli anni 2003 – 2006 Carrozzeria Bertone S.p.A. conferì a E Capital Partners
l’incarico di esplorare sul mercato le possibilità di cessione del suo complesso aziendale e
della sua attività produttiva.
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7) Vero che l’Ing. Gabriele Abelli fu nominato da Carrozzeria Bertone S.p.A. responsabile del
progetto di sviluppo dell’imbarcazione AZ42 per conto della società Azimut ed in tale veste
coordinò l’avanzamento delle attività, affiancando il Dr. Vincenzo Tutino nella successiva
trattativa economica per tale progetto e per il progetto di sviluppo e produzione
dell’imbarcazione “entry boat” AZ34 .
8) Vero che dopo le dimissioni del Dr. Michele Blandino le trattative con i vari potenziali
partners furono seguite in prima persona dal Dr. Vincenzo Tutino e/o dalla Sig.ra Ermelinda
Cortese.
10) Nel settore dei costruttori auto per conto terzi è prassi consolidata e normale sviluppare
attività di ricerca e sviluppo, in anticipo rispetto alle decisioni del committente;
11) Società quali Carozzeria Bertone si occupano normalmente della propositività - e quindi
dello sviluppo – di vetture derivate (Cabrio Coupè Roadster etc.);
12) Lo sforzo del costruttore di auto è proprio quello di individuare quali potrebbero essere i
modelli non contemplati nella gamma prodotto del committente, di studiarne una nuova linea
e di proporre delle “idee di stile” e/o di sistema (es. tetti particolari) che possano risultare di
interesse;
13) Dall’idea di un nuovo prodotto si passa alla realizzazione di bozzetti di stile, necessari per
meglio proporre il modello ed il suo concetto . Alle volte è lo stesso committente che, vedendo
i primi bozzetti, richiede al fornitore ulteriori sviluppi, evoluzioni, aggiornamenti, modifiche e
suggerisce quali potrebbero essere i volumi dell’intero ciclo vita;
14) Dalle prime riunioni e confronti di idee con il committente, si arriva alla presentazione di
un business case completo, corredato di diverse viste del modello. Il che implica, per il
fornitore, un lavoro di analisi interna che coinvolge tutte le funzioni aziendali, engineering di
prodotto e di processo, manufacturing, logistica, acquisti assistenza e service, ricambi etc.;
15) Il più delle volte si tratta di fasi di lavoro interne, ovvero ore dedicate dal personale
dipendente a titolo di studi, prefattibilità, preventivazione realizzazione di studi, calcoli, disegni
CAD e CAE, fino alla costruzione di oggetti di prova;
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16) Nel 2004, a seguito di un coinvolgimento di Stile Bertone sulla definizione dello stile di
quella che sarebbe diventata la “Grande Punto” (199), Carrozzeria Bertone propose a Fiat
Auto un concetto derivato, con il contenimento dei costi e dei tempi di sviluppo;
17) A Marzo 2004 presso il Salone dell’Auto di Ginevra durante un incontro con l’Ing. Nevio Di
Giusto, si presentò un concetto denominato “199 Aria”, un derivato che partendo
dall’architettura del modello 199, con relativamente poche modifiche, poteva offrire un
concetto che per certi versi evocava una delle configurazioni della Citroen Pluriel;
18) L’Ing, Di Giusto di Fiat Auto si dimostrò entusiasta di questo concetto e chiese di
proseguire con lo sviluppo del concept e con la prefattibilità;
19) Venne all’uopo sottoscritta una lettera di confidenzialità tra Fiat Auto e Carrozzeria
Bertone volta a permetter lo scambio dei dati della vettura origine per addivenire allo sviluppo
del derivato;
20) Si partì quindi con la proposta di un simil-coupè, la quale venne presentata all’allora
amministratore delegato ing. Demel. Era il mese di aprile del 2004. Nel corso di quell’incontro
si affrontò anche il progetto Alfa Romeo GT Cabrio;
21) Di li a poche settimane l’Ing. Demel lasciò FIAT Auto; l’Ing. Di Giusto lasciò ad Ottobre,
nel periodo universalmente riconosciuto dagli addetti ai lavori come uno dei più turbolenti e
movimentati della storia di quella società;
22) Le prime quotazioni interne risalgono al mese di luglio 2004, quando, a seguito di precise
indicazioni da parte di Fiat Auto (gli interlocutori ai tempi erano il centro stile Fiat e la
direzione sviluppo Prodotto) si lavorava su due scenari: 40.000 e 75.000 veicoli ciclo vita;
23) A novembre 2004 Carrozzeria Bertone ricevette ulteriore richiesta di progetti su due
versioni: versione coupé chiuso (classico) e versione targa con tetto scorrevole (evoluzione
del precedente citato concetto) . I volumi totali sarebbero aumentati a 90.000 ciclo vita;
24) A dicembre 2004, in occasione di un incontro congiunto con Fiat Auto, si presentò la
situazione di avanzamento del progetto e l’aggiornamento della valutazione economica;
25) Il 04/03/2005 venne fatta una nuova presentazione a Fiat Auto con valori aggiornati e
nuovi target;
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26) Nel mese di maggio 2005 venne realizzato anche un modello di stile scala 1:1, il quale fu
oggetto di presentazione ufficiale alla Fiat (Stile – Progettazione – Prodotto – Marketing), la
quale poi però decise di non dar corso alla produzione;
27) Dal mese di giugno 2005, il modello coupè Targa o Aria fu abbandonato da Fiat Auto, la
quale si concentrò su un modello cabriolet con tradizionale soft top (capote in tessuto);
28) Nel mese di luglio 2005, a seguito di un incontro con Fiat (Bonollo, Wester, De Meo), la
stessa Fiat decise di abbandonare il tradizionale soft-top, perché considerato non originale
anche se economicamente fattibile e profittevole;
29) Al salone di Francoforte nel settembre del 2005, Fiat propose a Carrozzeria Bertone di
analizzare un coupé 4 posti veri con tetto RHT, capote in lamiera ritraibile su base Grande
Punto 199 (il futuro progetto Lancia CC);
30) Nel corso di un successivo incontro in Fiat con l’Ing. Wester ed il dott. Bonollo, i medesimi
chiesero a Carrozzeria Bertone di costruire un prototipo funzionante,
che rispettasse il
concetto già espresso di cui al punto precedente, ovvero un prototipo che raggiungesse
migliori obiettivi di abitabilità. Essendo la Grande Punto una vettura del segmento “B”, si
chiese che tale package fosse migliore di un concorrente (Renault Megane) del segmento
superiore, il “C”. Il prototipo “Bertone Suagnà” fu esposto al Salone di Ginevra 2006;
31) A gennaio 2006 furono preparati i primi dati di massima di costo del nuovo progetto
Lancia CC, con due varianti volumi ciclo vita: 44.000 e 60.000;
32) In data 13/01/2006 Carrozzeria Bertone ricevette da Fiat il calcolo del business case per
la verifica della sostenibilità dell’iniziativa, dal quale risultava una perdita per FIAT Auto,
secondo i parametri da loro considerati, di 77 milioni di Euro sull’intero ciclo vita del modello
pari a più di 5 anni;
33) Il 23/01/2006, in occasione di una riunione con Fiat vennero presentati i possibili interventi
e proposte di efficienza di Carrozzeria Bertone finalizzati al raggiungimento di così ambiziosi
target. Considerando 60.000 veicoli ciclo vita, Carrozzeria Bertone propose una riduzione di
costo unitario di 400 € per vettura, ed una totale riduzione della spesa dell’iniziativa pari a 53
milioni;
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34) Il 07/02/2006 si svolse un’importante riunione in Fiat (Bonollo, Wester) con lo scopo di
mostrare i miglioramenti e le efficienze che Carrozzeria Bertone si impose per la sostenibilità
economica dell’iniziativa e per aggiudicarsi un progetto di sì grande importanza. Venne
consegnato il break down (dettaglio per voce di costo) degli investimenti e dei costi unitari
(08/02/06), in modo da meglio spiegare dove erano stati previsti gli interventi di ottimizzazione
dei costi;
35) In occasione del salone di Ginevra, a marzo 2006, il dott. Sergio Marchionne, in visita allo
stand Bertone, autorizzò verbalmente i due gruppi di lavoro Fiat e Carrozzeria Bertone a
procedere nell’iniziativa;
36) E’ del 15/06/06 il macro planning del progetto Lancia CC, con le principali date,
predisposto dalla Fiat (ns. prod. 75);
37) In una riunione con Fiat, l’08/09/06, venne presentato all’ing. Wester il business case
definitivo formulato dal team Fiat;
38) A fine anno 2006 venne avanzata dal Dr. Ferruccio Luppi e dal Dr. Passerin d’Entrèves
di Fiat Auto la richiesta di studiare un modello di società comune Carozzeria Bertone-Fiat per
la produzione della Lancia CC;
39) I primi mesi dell’anno 2007 furono allora caratterizzati da una profonda attività di due
diligence (fiscale, economica, e immobiliare) da un lato, e dalla verifica tecnica dei fabbisogni
sia di risorse umane che di beni strumentali.;
40) Detta fase venne seguita per conto di Carrozzeria Bertone dal Dr. V. Tutino, con
l’assistenza dello studio legale Tosetto e Weigmann;
41) Svanite le ipotesi di produzione di derivati dell’auto BMW serie 1, due membri del
comitato direttivo Bmw – engineering ed acquisti (prof. Goeschel) e finanza (mr. Krause)
chiesero a Carozzeria Bertone di sottoporre nuovi progetti;
42) In particolare, venne chiesto di sviluppare una serie speciale con marchio MINI , con
volumi inizialmente ridotti: si parlava di 5.000 veicoli da produrre nel 2006, con due ipotesi
alternative in merito al ricevimento della scocca già assemblata dallo stabilimento Bmw
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situato a Oxford, ovvero all’assemblaggio presso Carrozzeria Bertone della scocca
medesima;
43) Lo scenario definitivo si arrestò nella produzione di 2.000 veicoli, con ricevimento della
scocca già assemblata dallo stabilimento di Oxford, con totale assenza di costi di sviluppo e
progettazione per i particolari modificati, i quali vennero eseguiti tutti da Bmw;
44) BMW si fece altresì carico direttamente di una parte significativa dell’investimento,
accollandosi costi per ca 6 milioni di Euro;
45) Contestualmente all’avviamento del progetto, si portarono avanti attività di sviluppo
business per ulteriori volumi e/o derivati base MINI.
46) Vero che nel mese di giugno 2007 il dr. Vincenzo Tutino ha domandato a Carrozzeria
Bertone il pagamento delle somme elencate nel foglio che si produce sub. 80, rammostrando,
offrendosi di dimettersi ove tale pagamento fosse stato eseguito.
47) Vero che nel mese di settembre 2007 il dr. Vincenzo Tutino riprese la sua attività in
Carrozzeria Bertone al fianco dell’avv. Vito Truglia.
48) Vero che il dr. Vincenzo Tutino ha consegnato alla dr.ssa Barbara Bertone la lettera di
licenziamento prod. 37 rammostranda.
49) Vero che negli anni tra il 2000 ed il 2006 Carrozzeria Bertone S.p.a. ha ricevuto dalla sua
clientela la richiesta di emettere le offerte, ed ha emesso le offerte, descritte nella produzione
75 rammostranda, con i relativi allegati.
50) Vero che le offerte d cui al capo che precede hanno avuto l’esito descritto nelle schede
allegate alla produzione 75 rammostranda al teste.
52) Vero che i piani prodotti sub 76 e rammostrandi sono stati illustrati dalla dr.ssa Barbara
Bertone e dal dr. Ghigo nei Consigli di Amministrazione di Bertone S.p.a. del 27/11/1997,
15/12/1997, 29/1/1998, 1/6/1999, 7/9/1999, 25/10/1999, 29/11/1999 e 22/12/1999.
53) Vero che alla data del 30 settembre 2006 erano pendenti per Carrozzeria Bertone S.p.a.
le commesse ed i contratti elencati ed allegati con la produzione 57 rammostranda.
54) Vero che il contratto 12/7/2005 tra Carrozzeria Bertone e Azimut è stato negoziato, scritto
e sottoscritto con l’assistenza dello studio legale Benessia – Maccagno;
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55) Vero che l’attività di consulenza da parte di Carrozzeria Bertone, per conto di Azimut,
correlata all’industrializzazione dell’imbarcazione AZ42 e prevista nel contratto citato dianzi al
capo che precede, si sviluppò nel mese di giugno 2005 fino alla fine di quell’anno;
56) Vero che la ulteriore fase contrattuale, riguardante lo sviluppo e produzione di una “entry
boat” imbarcazione di piccole dimensioni (progetto AZ34) si interruppe improvvisamente, in
seguito alla comunicazione di Azimut di non coltivare ulteriormente il progetto;
57) Vero che negli anni dal 1999 al 2007 Carrozzeria Bertone S.p.a. ha annoverato nel suo
organico un numero di dipendenti quale quello riepilogato nella tabella seguente
dirigenti
impiegati
operai
1.990
15
251
807
1.073
1.991
15
248
766
1.029
1.992
15
241
688
944
1.993
16
239
769
1.024
1.994
16
249
1.059
1.324
1.995
14
246
1.023
1.283
1.996
15
233
914
1.162
1.997
15
231
861
1.107
1.998
15
228
785
1.028
1.999
16
228
815
1.059
2.000
14
302
1.753
2.069
2.001
16
302
1.509
1.827
2.002
14
275
1.426
1.715
2.003
12
248
1.368
1.628
2.004
10
222
1.303
1.535
2.005
15
319
1.254
1.588
2.006
14
284
1.170
1.468
2.007
7
198
1.112
1.317
58) Vero che Carrozzeria Bertone S.p.A. ha venduto a Enel energia elettrica generata
dall’impianto di cogenerazione, fino a tutto il mese di dicembre 2007; e che da tale attività ha
conseguito il credito di euro 223.252,00 annotato nella situazione patrimoniale al 21/1/2008,
prodotta prod. 125 ter e rammostranda
59) Vero che a tutto il mese di gennaio 2008 Carrozzeria Bertone S.p.A. aveva distaccato suo
personale presso le Società Industria Pininfarina S.p.A., Magnetto Automotive S.p.A. , Comau
S.p.A. I.C.A.S. S.r.l.; GR Grafica Ricerca Design S.r.l.; Handling Service S.r.l., Centro
Ricerche Fiat S.c.p.a.; e che in relazione a tali distacchi sono sorti i crediti per complessivi
euro 1.940.000,00 annotati nella già citata situazione patrimoniale al 21/1/2008;
60) Vero che la situazione patrimoniale di Carrozzeria Bertone S.p.A. al 21/1/2008 prodotta –
prod. 125 ter - e rammostranda, è stata stampata accedendo ai dati contabili della stessa
Carrozzeria Bertone S.p.A.
61) Vero che la situazione patrimoniale di Bertone S.p.A. al 21/1/2008 prodotta – prod. 125
bis - , e rammostranda, è stata stampata accedendo ai dati contabili della stessa Bertone
S.p.A.
62) Vero che la Bertone S.p.A: in a.s. nel mese di maggio 2011, nell’ambito del concorso di
eleganza a Villa d’Este, ha venduto all’asta i veicoli facenti parte del Museo Bertone ed
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elencati nel foglio che si produce (prod. 160), rammostrando, al prezzo complessivo di euro
3.639.800,00
63) Vero che Stile Bertone S.p.A. si è offerta di acquistare da Bertone S.p.A. in a.s. al prezzo
di complessivi euro 1.945.000,00 i restanti veicoli facenti parte del Museo Bertone e che
all’uopo le ha versato una cauzione di euro 200.000,00.
64) Vero che la produzione dell’auto Opel Cabrio da parte di Carrozzeria Bertone S.p.A. si è
protratta fino al termine dell’anno 2005;
65) Vero che Bertone S.p.A. al termine dell’anno 2005 ha accreditato a Carrozzeria Bertone
S.p.A. l’importo di euro 1.124.460,00 (al netto della rivalutazione) a titolo di rimborso dei
canoni di locazione relativi alle aree oggetto del contratto di leasing con SAN PAOLO
LEASINT S.p.A., a rogito notaio Astore in data 20/11/1997 – rep. 340230/41456, avente ad
oggetto l’immobile costruito sull’area in Grugliasco, Corso Allamanno 46.
66) Vero che al geom Ezio Sada è stata demandata la valutazione del valore di mercato
dell’immobile oggetto del contratto di leasing di cui al capo che precede, in esecuzione delle
delibere dei consigli di amministrazione di Bertone S.p.A. e di Carrozzeria Bertone S.p.A. delli
30/9/2005 e delli 18/10/2005, prodotti (prod. 131 e 132) e rammostrandi; ed il medesimo
geom. Sada tale valore ha determinato in complessivi euro 4.625.987,00.
67) Vero che in considerazione del valore di cui al capo che precede, e tenuto conto di canoni
di leasing a scadere e prezzo del diritto di opzione per complessive € 1.418.798,00, Bertone
S.p.a. ha accreditato a Carrozzeria Bertone S.p.a. la differenza, pari a € 3.200.000,00 + IVA.
68) Vero che sono state inoltrate ai rispettivi destinatari le lettere in data 15/11/2005 e
25/11/2005 prodotte (prod. 152 e 153) e rammostrande
69) Vero che da marzo 2007 a novembre 2007 Carrozzeria Bertone S.p.A. ha intrattenuto
trattative per la collocazione del suo complesso aziendale, per la ricerca di attività di
collaborazione industriale e/o per la riallocazione delle sue attività produttive con le imprese
Magna International, Edag, D.I Tecnolgioes, DR Automotive Group, Geely Group.
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70) Vero che nel medesimo periodo ha intrattenuto rapporti per la ricerca di possibili partner
e/o potenziali acquirenti della sua azienda con i fondi di investimento Atlantis Partner, Bear
Stern (per il progetto del “Polo dei Carrozzieri”) e con Platinum Equity.
71) Vero che il dr. Michele Blandino dal mese di maggio 2006 ha iniziato a lavorare a tempo
pieno per la società Magnetto Automotive S.p.A., in esecuzione del contratto di assunzione
prodotto (prod. 161) e rammostrando
72) Vero che il conto economico prodotto (prod. 157) e rammostrando è stato illustrato in
occasione del consiglio di amministrazione di Carrozzeria Bertone S.p.A. del 19/7/2006 per
rappresentare lo sviluppo del progetto per la produzione della vettura Lancia c.c., in allora
ipotizzato da Fiat Auto
73) Vero che il conto economico di cui al capo che precede è stato redatto in condivisione
con la direzione interna di Carrozzeria Bertone S.p.A. e con i funzionari di Fiat Auto addetti al
progetto stesso.
74) Vero che i due prospetti in data 17/5/2006 ed in data 19/1/2007, prodotti (prod. 162 e 163)
e rammostrandi, rappresentano i dati esposti da Carrozzeria Bertone S.p.A. e Fiat Auto S.p.A.
nell’occasione dello studio di fattibilità del progetto Lancia C.c., per supportare la richiesta di
prezzo e l’offerta commerciale
75) Vero che le due presentazioni prodotte (prod. 122) e rammostrande sono state illustrate e
valutate nel consiglio di amministrazione di Carrozzeria Bertone S.p.a. del 18/1/2007
76) Vero che il prospetto prodotto sub. 169 e rammostrando illustra i margini di contribuzione
(differenza tra i ricavi e costi) relativi alla commessa Mini; ed è stato illustrato nel Consiglio di
Amministrazione di Carrozzeria Bertone S.p.a. del 27/6/2007.
****
Testi (anche in materia contraria)
Tutti i testi sono indicati su tutti i capi (nonché in materia contraria); a fianco di ciascun
nominativo, tuttavia, sono indicati i capi sui quali essi sono rispettivamente più informati:
-
Burkhard Goeschel, residente a Monaco di Baviera (punti 3, 41-45);
-
Christoper Bangle, residente a Monaco di Baviera (punti 3, 41-45);
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-
Stefan Krause, residente a Monaco di Baviera (punti 3, 41-45);
-
Francesco Silva, residente a Milano (punto 6);
-
Frank Niederlanender, residente a Monaco di Baviera (punti 3, 41-45);
-
Mario Marangoni, residente a Grugliasco (TO) (punti 1-45, 49, 50, 53-56, 58, 64, 69-71,
73-74);
-
Bruno Cena, residente a Torino (punti 1-6, 9-15, 49-50);
-
Josef Grammer, residente a Verona (punti 3, 41-45);
-
Antony Sheriff, residente a Londra (punto 3);
-
Nevio di Giusto, residente a Torino (punti 3, 16-21);
-
Giovanna Peroglio, residente a Vinovo (TO) (punti 1-50, 52-56, 64, 69-76);
-
Carl Peter Forster, residente a Monaco di Baviera (punti 1-3);
-
Karl-Heinz Kalbfell, residente a Stoccarda (punto 3);
-
Herbert Demel, residente a Vienna (punti 3, 20-12, 69);
-
Ralph Kraeuter, residente a Birmingham, (Detroit MI) (punti 1-3);
-
Bernd Pietschrieder, residente in Germania (punto 3);
-
Massimo Di Risio, residente in Macchia D’Isernia (punto 69);
-
John Mack, residente in Shanghai (punto 69);
-
Michael Ward, residente in Londra (punto 69);
-
Paolo Peveraro, residente in Torino (punti 69-70);
-
Giorgio Airaudo, residente in Torino (punto 69);
-
Roberto Giacometti, residente in Torino (punti 10, 66-70);
-
Gabriele Pajno, residente in Torino (punti 69-70);
-
Filippo Quintili, residente in Torino (punti 69-70);
-
Juergen Bohm, residente in Fulda, Germania (punto 69);
-
Sig. Wester Harald Jacob, Torino. (punti 3, 21-37, 73-74);
-
Lanciani Andrea, residente in Torino (punto 4);
-
Vitelli Paolo, residente in Torino (punti 7, 54-56);
-
Teresa Angela Migliasso, residente in Torino (punti 69-70);
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-
Teresa Zoccolan, residente in Torino (punti 69-70);
-
Anna Cuntrò, residente in Torino (punti 69-70);
-
Valter Bullio, residente in Torino (punti 69-70);
-
Luca Ciferri, residente in Torino (punti 3-4, 10-15, 29, 35, 38-39, 62-64, 69, 70);
-
Dosio Federico, residente in Torino (punti 1-45, 49-50, 55-56, 64, 69-71, 73-74, 76);
-
Ghibaudi Gianpiero, residente in Collegno (punti 1-5, 7-45, 49-50, 53-56, 64, 69-71, 73-
74);
-
De Bonis Michele, residente in Pordenone (punti 3, 10-17, 49-50).
-
Pierallini Mario (FGA), residente in Torino (punti 22-37, 73-74);
-
Gianni Coda (FGA), residente in Torino (punti 3, 38-39);
-
Ettore Rizzo, residente in Torino (punti 69-71);
-
Roberto Ronco, residente in Torino (punti 1-5, 7-45, 49-50, 53-56, 64, 69-71, 73-74);
-
Campisi Tiziana, residente in Torino (punti 58-61, 64-65, 67-69);
-
Emanuela Cha, residente in Torino (punti 58-61, 64-65, 67-69);
-
Daniele Cornil, residente in Torino (punti 62-63);
-
Ezio Sada, residente in Trana (To) (punto 66);
-
Fabio Rotundo, residente in Torino (punti 10, 66-70);
-
Felice Scanniello, residente in Torino (punti 57, 59);
-
Mauro Charriere, residente in Grugliasco (To) (punti 1-5, 7-45, 49-50, 53-56);
-
Mario Panizza, residente in Torino (punti 1-45, 49-50, 53-56, 64, 69-71, 73-74);
-
Isidoro Massa, c/o Magnetto Automotive S.p.a. in Cascine Vica (To) (punti 1-5, 7-45, 49-
50, 53-56, 64, 69-71, 73-74)
-
Mario Montali, residente in Torino (punti 49-50);
-
Sergio Marchionne, c/ FIAT TO (punti 3, 35, 38-40);
-
Haydan Leshel, c/o KIA MOTORS (punto 69);
-
Raffaele Legani, residente in Milano (punto 70);
-
Patrick Mc Nellis, residente a Londra (punto 70);
-
Mario Calderini, residente in Torino (punto 70);
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-
Guillaume Ktorza, residente a Parigi (punto 70);
-
Jorg Ohlsen, residente in Germania (punto 69);
-
Marco Cascino, residente in Milano (punto 69);
-
Alessandro Cremona, residente in Milano (punto 69);
-
Mikhail Paramanov, residente in Frncoforte (punto 69);
-
Lily Lee, residente in Hangzhou – Cina (punto 69);
-
Marco Benetti, residente in Collegno (To) (punti 57, 59);
-
Giampiero Ghibaudi, residente in Torino (punti 1-5, 7-45, 49-50, 53-56, 64, 69-71, 73-74);
-
Alfredo Di Nunzio, residente in Ciriè (To) (punto 71);
-
Vincenzo Perris, residente in Almese (To) (punto 71);
-
Ferruccio Luppi, residente in Torino (punti 3-4, 38-40).
****
I convenuti Barbara Bertone e Michele Blandino chiedono, inoltre (in via subordinata e senza
inversione dell’onere probatorio), che sia ordinato a Bertone S.p.a. di esibire copia dei
verbali dei suoi Consigli di Amministrazione in data 27/11/1997, 15/12/1997, 29/1/1998,
1/6/1999, 7/9/1999, 25/10/1999, 29/11/1999 e 22/12/1999.
Tale esibizione è finalizzata a confutare la tesi attorea, che addebita ai Convenuti carenze
nell’assunzione di informazioni e nelle attività di istruttoria che hanno preceduto le decisioni di
dare luogo alla commessa Opel, oggetto del contratto 27/5/1999 prod. 10 avversaria.
I convenuti Barbara Bertone e Michele Blandino chiedono, ancora, (sempre in via subordinata
e senza inversione dell’onere probatorio) che sia disposta una CTU
Volta ad accertare e riferire
1. se le conseguenze economiche e patrimoniali scaturite per Carrozzeria Bertone S.p.a. alla
data del 31/12/2005 dalla commessa Opel oggetto del contratto 27/5/1999 prod. 10
avversaria possono essere individuate in quelle riportate nella elaborazione ns prod. 77;
2. quali conseguenze economiche e patrimoniali si sarebbero verificate per Carrozzeria
Bertone S.p.a. se ne fosse stato deliberato lo scioglimento nel mese di dicembre 2005; e se,
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in allora, essa fosse receduta da tutti i suoi rapporti di lavoro subordinato e da tutti i contratti
pendenti;
3. se il costo per la messa in mobilità dei dipendenti di Carrozzeria Bertone S.p.a. nel mese
di dicembre 2005 sarebbe stato quello illustrato nel prospetto ns. prod. 78.
I convenuti Barbara Bertone e Michele Blandino chiedono, infine, che:
• sia disposta la revoca o, in subordine, la modifica dell’ordinanza in data 16/11/2011
dell’ill.mo G.I., nella parte in cui respinge le istanze istruttorie formulate da essi instanti con la
loro Memoria ex art. 183 comma 6° n. 3 c.p.c., dich iara tardive e inammissibili le produzioni
documentali a quella stessa Memoria allegate e ne ordina l’eliminazione dal fascicolo di
causa;
• tutte le produzioni allegate a quella stessa memoria e tutte le prove orali ivi formulate dagli
odierni instanti siano ammesse al processo, se del caso anche previa rimessione in termini ex
artt. 153 2° comma e 294 c.p.c. (per la parte in cu i si qualifichino quelle prove come
necessarie a contrastare nuove allegazioni attoree).
*
PER PARTE CONVENUTA BERTONE MARIE JEANNE
Voglia il Tribunale Ill.mo
previe le declaratorie del caso,
riservata ogni ulteriore domanda, istanza, eccezione e deduzione;
respinta ogni avversa domanda, istanza, eccezione e deduzione;
previa la modifica dell’ordinanza 22-26 aprile 2011 in accoglimento dell’istanza ex art. 210
c.p.c. avente ad oggetto i documenti sopra indicati
1. Nel merito in via principale
Respingere, per i motivi di cui in narrativa, ognuna e tutte le domande proposte nei confronti
dell’arch. Marie Jeanne Bertone;
2. Nel merito, in via subordinata
- nella denegata ipotesi in cui siano accolte, in tutto o in parte, le domande proposte da
Carrozzeria Bertone spa in A.S. nei confronti dell’arch. Mariè Jeanne Bertone, dichiarare
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tenuti e condannare gli Assicuratori dei Lloyd’s of London a tenere indenne la conchiudente
dalle predette domande attoree – anche e se del caso dichiarando la nullità e/o l’inefficacia e
comunque l’invalidità dell’art. 5.5. della Polizza – e per l’effetto dichiarare tenuti e condannare
gli Assicuratori dei Lloyd’s of London a pagare all’arch. Marie Jeanne Bertone quanto essa
sarà tenuta a corrispondere nei confronti della parte attrice, il tutto comunque entro il
massimale di polizza;
- nella denegata ipotesi in cui siano accolte in tutto o in parte, le domande proposte da
Carrozzeria Bertone spa in A.S. nei confronti della conchiudente, accertare e dichiarare la
ripartizione di responsabilità tra i convenuti, al fine dell’eventuale azione di regresso nei loro
confronti da esercitarsi in separato giudizio e, comunque, che nessuna responsabilità è
imputabile alla conchiudente nei confronti dei soggetti coobbligati.
3. In ogni caso
Con vittoria delle spese di lite, oltre al rimborso forfetario 12,5% ex lege ed oltre ad IVA 21%
e CPA 4%”
*
PER PARTE CONVENUTA TUTINO
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni avversaria domanda ed eccezione
- in via istruttoria: in riforma dell’ordinanza istruttoria del 16.11.11 ammettere la prova per
interpello e testi sulle circostanze capitolate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 del 8.7.11
sub da 1 a 7 nonché sub 9 e 11 con interrogandi e testi ivi indicati
- nel merito in via principale: respingere le domande dell’attrice Carrozzeria Bertone spa in
A.S.
- in via subordinata e salvo gravame
- per la denegata ipotesi in cui sia accertata una eventuale responsabilità del dott. Tutino,
accertare e dichiarare il relativo grado in capo ad ognuno dei soggetti responsabili, ivi
compresa, Bertone spa, ripartendolo tra loro per quanto di ragione, sia al fine di ridurre il
debito solidale dell’importo corrispondente alla quota di responsabilità in capo a Bertone spa
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in A.S. e comunque per una somma non inferiore ad € 15.000.000,00 sia al fine
dell’eventuale esercizio dell’azione di regresso nei confronti degli altri convenuti.
- nei confronti della terza chiamata Lloyd’s of London: per la non creduta eventualità in cui il
dottor Vincenzo Tutino subisca perdite pecuniarie ai sensi di polizza, anche a seguito di
condanna al pagamento a favore dell’attore di una qualsivoglia somma a seguito
dell’accertamento di una qualche sua responsabilità, dichiarare tenuti e condannare gli
assicuratori dei Lloyd’s of London a tenerlo indenne e mallevato, nei limiti del massimale di
polizza; e per l’effetto, dichiarare tenuti e condannare gli assicuratori dei Lloyd’s of London a
pagare dette eprdite pecuniarie, ivi compreso anche quanto esso fosse a sua volta tenuto a
pagare a parte attrice per i fatti di cui è causa (per capitale, interessi e spese di lite) nei limiti
del massimale di polizza.
Con il favore delle spese di lite.
*
PER PARTE CONVENUTA BRAJA
Voglia codesto Tribunale
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via istruttoria:
previa dichiarazione di nullità parziale della CTU per quanto riguarda i quesiti nn. 5) e 7), per
le ragioni esposte nella memoria di esame CTU del 19 ottobre 2012;
previo ordine al CTU di integrazione/chiarimenti sulle risposte ai quesiti nn. 2) e 5), per le
ragioni esposte nella memoria di esame CTU del 19 ottobre 2012;
dichiarare inammissibili i documenti nn. 101), 102), 103), 104), 105), 106), 107), 108), 109)
prodotti da parte attrice con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3), c.p.c., poiché tardivi;
dichiarare l’inammissibilità dei documenti nn. 110), 111), 112) prodotti da parte attrice con la
memoria di esame della CTU, perché tardivi e comunque del tutto irrilevanti;
ordinare all’attrice e a Bertone S.p.A. in A.S., con sede in Torino, corso Massimo D’Azeglio n.
76, di esibire ex art. 210 c.p.c. i pareri dei legali propedeutici alle autorizzazioni a transigere di
Carrozzeria Bertone S.p.A. in A.S. e Bertone S.p.A. in A.S. e le istanze di autorizzazione alla
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transazione intercorsa tra le parti suddette nell’ambito del giudizio di opposizione a stato
passivo già pendente dinanzi al Tribunale di Torino, Sez. VI, R.G. 30670/2009.
In rito:
-
accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione per tutti i motivi esposti in atti, con
ogni consequenziale provvedimento.
Nel merito:
in via preliminare:
-
dato atto che il giudizio R.G. 30670/2009, già pendente tra Carrozzeria Bertone S.p.A.
in A.S. e Bertone S.p.A. in A.S. dinanzi al Tribunale di Torino, Sez. VI, Giudice dottor Conca,
avente ad oggetto i medesimi fatti e danni di cui al presente giudizio, è stato conciliato
mediante ammissione della Carrozzeria Bertone S.p.A. in A.S. al passivo della Bertone S.p.A.
in A.S. di un credito di € 15.000.000,00=, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione
passiva dell’esponente per i motivi esposti in atti e conseguentemente dichiarare
inammissibile e/o comunque respingere ogni domanda dell’attrice, mandando assolto il dottor
Braja da ogni relativa pretesa;
-
accertata e dichiarata l’intervenuta prescrizione dell’azione avversaria per i motivi
esposti in atti, respingere ogni domanda dell’attrice, mandando assolto il dottor Braja da ogni
relativa pretesa.
In subordine:
-
respingere tutte le domande avversarie siccome inammissibili e infondate in fatto e in
diritto, per tutti i motivi esposti in atti, mandando assolto il dottor Braja da ogni relativa
pretesa;
-
dichiarare tenuta e condannare la Allianz S.p.A. (già Lloyd Adriatico Allianz Group) in
persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare il dottor Braja
da ogni pregiudizio economico conseguente al (denegato) accoglimento (anche solo parziale)
delle domande dell’attrice, e a rifondere all’esponente le spese di difesa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario nella misura del
12,5%, IVA e CPA.
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*
PER PARTE CONVENUTA MAUGERI
“Voglia il Tribunale,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
previa, occorrendo, revoca della ordinanza del G.I. emessa in data 22-26 aprile 2011,
IN VIA PRELIMINARE
accertare la nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio ai sensi dell’art. 164 c.p.c. per
le ragioni esposte in atti e con ogni conseguente provvedimento ed effetto;
accertare in ogni caso la inammissibilità della domanda e il difetto di legittimazione della
procedura di amministrazione straordinaria della Carrozzeria Bertone s.p.a. nei confronti del
convenuto dott. Claudio Maugeri (con espresso richiamo alle istanze di esibizione già respinte
dal G.I. e che si intendono qui espressamente riproposte), e dichiarare il suo difetto di
legittimazione passiva a riguardo per le ragioni esposte in atti;
NEL MERITO
-
disporre, occorrendo, la sospensione del presente giudizio fin visto l’esito definitivo di
quello avente ad oggetto la opposizione della Bertone s.p.a. in liquidazione avverso la
sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della medesima, nonché della istanza di
chiusura della procedura della Bertone s.p.a. recentemente presentata dal liquidatore avanti
codesto medesimo Tribunale;
-
previo accertamento del mancato assolvimento degli oneri di allegazione a carico della
procedura attrice nei confronti del convenuto dott. Claudio Maugeri,
-
previo accertamento della nullità parziale della disposta CTU,
Respingersi la domanda formulata nei confronti del Dott. Claudio Maugeri, inammissibile e
infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte in atti.
Con il favore delle spese tutte, anche di CTU e degli onorari del giudizio, rimborso ex art. 14
T.F., Iva e Cpa.”
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PER PARTE CONVENUTA DONNET
Voglia il Tribunale:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Previa revoca dell’ordinanza in data 22 aprile 2011
In rito
Disporre la sospensione del presente giudizio sino all’esito del giudizio pendente avverso la
dichiarazione di insolvenza di Bertone s.p.a..
In via pregiudiziale
Dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o carenza di interesse di promuovere il presente
giudizio in capo alla procedura di Carrozzeria Bertone s.p.a..
Dato atto che il giudizio RG 30670/2009, già pendente tra Carrozzeria Bertone Spa in A.S. e
Bertone Spa in A.S. dinanzi al Tribunale di Torino, Sez. VI, Giudice dottor Conca, avente ad
oggetto i medesimi fatti e danni di cui al presente giudizio, è stato conciliato mediante
ammissione della Carrozzeria Bertone Spa in A.S. al passivo della Bertone Spa in A.S. di un
credito di € 15.000.000,00, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’esponente.
Dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’azione avversaria per i motivi esposti in narrativa,
mandando assolto il conchiudente.
In via preliminare
Dichiarare la nullità dell’atto di citazione ex art. 163 n. 4 c.p.c..
Nel merito
Respingere tutte le domande attoree per tutte le ragioni esposte in narrativa, mandando
assolto il conchiudente.
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, dichiarare
tenute e condannare, in via solidale o pro-quota, la Compagnia Assicurativa Zurich Insurance
Company S.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Zurigo e
rappresentanza legale per l’Italia in Milano, piazza Carlo Erba n. 6, e Fondiaria-Sai s.p.a., in
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Torino, corso Galileo
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Galilei n. 12 a tenere indenne e manlevare il dott. Alberto Donnet dagli oneri conseguenti al
pregiudizio economico, respingendo ogni eccezione ex adverso sollevata.
In via istruttoria
Si chiede che questo Tribunale ordini alla procedura attrice ai sensi dell’art. 210 c.p.c. di
esibire in giudizio i seguenti documenti:
1) istanza dei Commissari Straordinari di Carrozzeria Bertone Spa volta ad ottenere
l’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico alla definizione del giudizio di
opposizione allo stato passivo promosso da
Carrozzeria Bertone in Amministrazione
Straordinaria contro Bertone in Amministrazione Straordinaria;
2) parere legale a corredo dell’istanza di autorizzazione alla definizione del giudizio di
opposizione allo stato passivo proposto da Carrozzeria Bertone nei confronti di Bertone Spa
presentata dai Commissari Straordinari di Carrozzeria Bertone Spa al Ministero dello
Sviluppo Economico di cui al precedente punto 1);
3) decreto di autorizzazione alla definizione del giudizio del Ministero dello Sviluppo
Economico in data 9 agosto 2010 prot. n. 0104619.
- ordini ex art. 210 c.p.c. alla procedura di Bertone Spa in Amministrazione Straordinaria in
persona dei Commissari Straordinari di esibire in giudizio:
1) istanza dei Commissari Straordinari di Bertone Spa volta ad ottenere l’autorizzazione del
Ministero dello Sviluppo Economico alla transazione;
2) parere legale a corredo dell’istanza di autorizzazione presentata dai Commissari
Straordinari di Bertone Spa al Ministero dello Sviluppo Economico di cui al precedente punto
1);
3) decreto di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico in data 9 agosto 2010
Prot. n. 0104637 alla conciliazione della vertenza relativa al giudizio di opposizione allo stato
passivo.
- Ferma l’eccezione di nullità parziale della CTU nella parte in cui il CTU esamina i danni
singolarmente individuati (pagg. 157-199), si chiede che il CTU venga convocato a
chiarimenti al fine di integrare la risposta ai quesiti n. 2 e n. 5.
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Con il favore delle spese, diritti ed onorari.
*
PER PARTE CONVENUTA POZZOLI
Voglia l’Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, previo
ogni necessario e/o opportuno accertamento e previa, occorrendo, revoca dell’ordinanza del
G.I. emessa in data 22-26 aprile 2011
In via preliminare:
- accertare la nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio ai sensi dell’art. 164 c.p.c.
per le ragioni esposte in narrativa e con ogni conseguente provvedimento;
- accertare e dichiarare la carenza di autorizzazione ad agire per i motivi esposti in narrativa e
conseguentemente dichiarare inammissibile e/o comunque respingere ogni domanda
dell’attrice, mandando assolto il dott. Pozzoli da ogni relativa pretesa
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’esponente per i motivi esposti in
narrativa e conseguentemente dichiarare inammissibile e/o comunque respingere ogni
domanda dell’attrice, mandando assolto il dott. Pozzoli da ogni relativa pretesa;
In via principale:
- rigettare le domande attoree nei confronti del dott. Giuseppe Pozzoli, in quanto inammissibili
e/o infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
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- con rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre l’IVA nella misura di legge e CPA ai
sensi della L. 576/80a
In subordine e salvo gravame, per la denegata e non creduta ipotesi in cui venisse individuata
una qualche responsabilità in capo all’esponente, dichiarare tenuti e, pertanto, condannare gli
assicuratori di AIG Europe S.A,., sottoscrittori della polizza n. IFL000533, Rappresentante
Generale per l’Italia in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e/o
manlevare – nei limiti del massimale pattuito e in forza delle coperture assicurative di cui in
narrativa – il dott. Giuseppe Pozzoli, da tutti i danni che lo stesso fosse condannato a risarcire
alle Procedure attrici nonché da ogni ulteriore conseguenza negativa derivante dalle pretese
avversarie.
In ulteriore subordine e salvo gravame, per la denegata e non creduta ipotesi in cui la polizza
n. IFL000533 fosse dichiarata nulla, condannare gli assicuratori dei AIG Europe S.A., in
relazione a detti contratti, in persona del Rappresentante Generale per l’Italia, in persona del
legale rappresentante pro tempore, a restituire al dott. Giuseppe Pozzoli i premi pagati in
forza della anzidetta polizza.
In via istruttoria
- ordinare ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell’attrice e di Bertone spa in A.S. l’esibizione dei
pareri dei legali propedeutici all’autorizzazione a transigere di Carrozzeria Bertone spa in A.S.
e Bertone spa in A.S. e delle istanze di autorizzazione alla transazione;
- ammette la prova testimoniale dell’Ing. Salvatore Ruvolo sui seguenti capitoli:
1) vero che ha ricevuto incarico dall’organo amministrativo di Carrozzeria Bertone di valutare
le immobilizzazioni materiali della Carrozzeria Bertone alla data del 31.12.2006
2) Vero che conosceva in modo approfondito le immobilizzazioni materiali di Carrozzeria
Bertone avendole già valutate in precedenza
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3) Vero che3 ha valutato le immobilizzazioni materiali di Carrozzeria Bertone € 4.242.446
come da doc. 1 prodotto da questa difesa che si rammostra.
In merito alla consulenza tecnica d’ufficio depositata in corso di causa:
- tenere conto dei rilievi alla CTU formulato nella memoria autorizzata del 18 ottobre 2012
redatta nell’interesse del Dott. Pozzoli;
- convocare in ogni caso il CTU a chiarimenti al fine di integrare le risposte ai quesiti 2, 5 e 9;
- considerare, in ogni caso, inutilizzabili, per le ragioni esposte nella memoria autorizzata del
18 ottobre 2012, le parti della consulenza tecnica colite dall’eccepità invalidità”.
*
PER PARTE TERZA CHIAMATA ANCARANI, GRACCO DE LAY, ABELLI
Piaccia al Tribunale Ill.mo
Respinta ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione
Dichiarare il difetto di legittimità passiva dei conchiudenti.
Assolvere i conchiudenti da ogni domanda attrice.
Con ogni pronuncia consequenziale e di legge e con il favore delle spese nonché la
condanna della signora Ermelinda Cortese Bertone al risarcimento del danno ex art. 96
comma 3 c.p.c. in via equitativa da parte del Tribunale a favore dei conchiudenti.
*
PER PARTE TERZA CHIAMATA FONDIARIA-SAI
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis così giudicare:
In via preliminare: a) dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire della
Carrozzeria Bertone spa in A.S.; b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto
dott. Alberto Donnet.
Nel merito: respingere tutte le domande formulate dall’attrice nei confronti del convenuto dott.
Alberto Donnet e, conseguentemente, ritenere assorbita la domanda di garanzia proposta da
quest’ultimo nei confronti dell’attuale concludente.
Sempre nel merito, in via subordinata: nel denegato caso di condanna del dott. Alberto
Donnet, accertare e dichiarare che Fondiaria-Sai è tenuta a garantirlo unicamente per la
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quota di rischio assunta del 50% dela danno liquidato, senza vincolo di solidarietà con la
delegataria Zurich Insurance PLC nei limiti del massimale della polizza Zurich n. 213/A/7538
ed al netto della franchigia del 10%.
In ogni caso: con vittoria delle spese di causa da porre a carico della procedura attrice”.
*
PER PARTE TERZA CHIAMATA ZURICH INSURANCE PLC
“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ed al giudice istruttore per quanto di sua competenza, ogni
contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così giudicare:
In via principale: dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare e respingere anche nel
merito tutte le domande formulate nei confronti della Zurich.
In via subordinata: per il solo non creduto caso di accoglimento anche parziale delle domande
dell’attrice verso il dott. Alberto Donnet e di quella di garanzia di quest’ultimo, dichiarare
tenuta la Zurich a prestare la copertura assicurativa esclusivamente in relazione alla quota
interna di responsabilità dell’assicurato e con esclusione del vincolo della solidarietà e
comunque nei limiti della quota del massimale gravante sulla stessa Zurich in forza del riparto
di coassicurazione di cui all’allegato n. 1 della polizza n. 213/A/7538 con decorrenza 31
dicembre 2007 (50%) ed alle condizioni tutte della polizza predetta, al netto dello scoperto del
10% (dieci per cento) ivi previsto.
In ogni caso: Condannare la procedura attrice, o comunque chi di ragione al pagamento delle
spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di sentenza e successive occorrende.
Emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso
*
PER PARTE TERZA CHIAMATA CHARTIS
Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
giudicare:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
giudicare:
In via preliminare di rito
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Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del dottor Giuseppe Pozzoli in
relazione alla domanda di restituzione del premio pagato dalla contraente Associazione “CR
& Associati Commercialisti e Revisori” in esecuzione della Polizza n.IFL0000533, adottando
ogni conseguente provvedimento.
Nel merito
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare le domande di condanna formulate da parte attrice nei confronti del dottor
Giuseppe Pozzoli in quanto carenti di supporto probatorio e/o comunque infondate nel merito
e per l’effetto
Assolvere la esponente Chartis Europe SA dalla domanda di garanzia formulata dal dottor
Giuseppe Pozzoli in forza del contratto di assicurazione n.IFL0000533.
IN VIA SUBORDINATA
Nella assurda, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda
di condanna al risarcimento dei danni formulata da parte attrice nei confronti del dottor
Giuseppe Pozzoli,
Accertare e dichiarare l’inoperatività nella specie della garanzia prevista dal contratto di
assicurazione n.IFL0000533, per effetto delle disposizioni di cui alla condizione aggiuntiva
lettera A) di polizza (esclusione delle cariche di Sindaco ricoperte in società in stato di
insolvenza o fallite prima della sottoscrizione del contratto), nonché agli articoli 1, 3 e 23,
lettera j) i. e k), di polizza e/o per quanto di ragione per effetto della violazione dell’articolo
1892 del codice civile, e per l’effetto
Rigettare la domanda di garanzia formulata dal dottor Giuseppe Pozzoli nei confronti
dell’esponente Chartis Europe SA;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Nella assurda, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda
di condanna al risarcimento dei danni formulata da parte attrice nei confronti del dottor
Giuseppe Pozzoli, ove venisse ritenuta anche solo in parte operativa la garanzia prestata
dall’esponente con la polizza n.IFL0000533,
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Limitare la condanna dell’esponente Chartis Europe SA alla misura del danno effettivamente
subito e provato dall’attrice, per la sola quota di responsabilità che compete al dott. Pozzoli
(essendo esclusa la copertura della responsabilità solidale) e per la sola parte eccedente
l’importo del massimale previsto dalla Polizza Lloyd’s n.10022783V, in ogni caso nel rispetto
delle condizioni e dei limiti tutti previsti dalla polizza n.IFL0000533, ivi compreso il limite di
massimale pari ad Euro 500.000,00= (cinquecento mila/00).
IN OGNI CASO
Rigettare la domanda di restituzione del premio formulata in via subordinata dal dottor
Giuseppe Pozzoli in quanto infondata nel merito.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA e CPA sulla parte imponibile, rimborso
forfetario 12,5%, sentenza e successive occorrende.
*
PER PARTE TERZA CHIAMATA LLOYDS OF LONDON,
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione,
così giudicare:
In via principale:
rigettare le domande proposte dagli attori nei confronti dei sig.ri Marie Jeanne Bertone e/o
Vincenzo Tutino, in quanto inammissibili e, comunque infondate in fatto ed in diritto per i
motivi esposti e, conseguentemente, rigettare le domande proposte dai sig.ri Marie Jeanne
Bertone e/o Vincenzo Tutino nei confronti degli assicuratori dei Lloyd’s of London;
In via subordinata
Per il caso di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo ai sig.ri Marie Jeanne
Bertone e/o Vincenzo Tutino (o alcuno di essi):
- escludere e/o ridurre e/o limitare l’obbligo indennitario in capo agli Assicuratori dei Lloyd’s of
London in favore degli stessi convenuti (o di qualsiasi altra parte) in ragione di quanto indicato
nel su esteso atto o in base alla polizza, e in particolare limitare e contenere ogni obbligo
indennitario entro il limite del massimale disponibile (e non assorbito da altri sinistri) in virtù
della polizza;
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- subordinare il pagamento dell’indennizzo come sopra determinato in favore dei sig.ri Marie
Jeanne Bertone e/o Vincenzo Tutino all’avvenuta infruttuosa escussione dei soggetti obbligati
a tenere indenni o manlevare (anche in via di regresso) gli stessi convenuti in relazione alle
domande degli attori e, comunque, all’avvenuta dimostrazione del relativo pagamento da
parte degli assicurati in favore dell’avente diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
*
PER PARTE TERZA CHIAMATA ALLIANZ
Piaccia al Tribunale Ill.mo
Disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni,
assolvere il dott. Alessandro Braja – ,e per conseguenza, la conchiudente impresa
assicuratrice – da qualunque avversaria domanda,
in via di mero subordine: acclarata la mera quota di corresponsabilità attribuibile al dotto.
Alessandro Braja – in termini percentuali – liquidare la pretesa di malleveria ex art. 1917 c.c.
sotto deduzione dello scoperto negozialmente previsto ed, a fortiori, entro il limite dello
specifico massimale (pari ad € 2.250.000,00), esclusa qualunque prestazione di sicurezza
inferibile dal rapporto di solidarietà fra l’assicurato Allianz ed i coevocati,
con il favore delle spese di lite, comprensive dei pertinenti accessori tutti.
*
PER PARTE INTERVENUTA
Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito
Disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre
Respingere le domande di parte attrice per le ragioni svolte in atti.
Con il favore delle spese tutte di giudizio e patrocinio, compreso rimborso spese generali ex
art. 15 T.F. ed Iva e CPA sui compensi.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
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1. Premessa.
a) Le domande delle parti
1. Con atto di citazione, datato 31 marzo 2010, notificato in data 7 aprile 2010, Carrozzeria
Bertone spa in amministrazione straordinaria chiedeva di accertare la responsabilità degli
amministratori Ermelinda Cortese Bertone, Barbara Bertone, Marie Jeanne Bertone, Michele
Blandino, Vincenzo Tutino ai sensi degli artt. 2394 bis 2391 c.c, dei sindaci Alessandro Braja,
Alberto Donnet, Claudio Maugeri, Giuseppe Pozzoli ai sensi degli artt. 2407 e 2394 bis c.c. di
Carrozzeria Bertone spa per mala gestio ed omesso controllo e degli amministratori di
Bertone Spa per abuso di posizione dominante (ex art. 2497 e ss c.c. 90 D.Lgs 270/99).
Assumeva che le cause del dissesto della Carrozzeria Bertone erano da ricercarsi nella
negligente ed imprudente gestione della società da parte degli amministratori, i quali ne
avevano protratto la formale sopravvivenza nonostante la società fosse sciolta per
impossibilità di conseguimento del capitale e per perdita del capitale e nell’effettuazione di
alcune operazioni le quali avevano causato grave pregiudizio. Ravvisava la responsabilità dei
sindaci nel fatto che i predetti non avevano adeguatamente vigilato sulla attività degli
amministratori.
Esponeva che:
• dopo la morte di Nuccio Bertone la società aveva acquisito due commesse Opel che per
quanto redditizie nel breve periodo erano destinate a produrre rischi di impresa ed avevano
comportato un mutamento industriale, senza che il consiglio di amministrazione avesse
effettuato alcun preventivo piano industriale ed addirittura effettuando gli investimenti prima
della stipulazione del contratto che aveva comportato perdite per l’esercizio 1999 di 55
miliardi di lire;
• in tale contesto era maturata la decisione di mettere in salvo il patrimonio immobiliare di
Bertone separandolo dalla attività industriale e, pertanto, in data 30 dicembre 1999 l’allora
Carrozzeria Bertone (oggi Bertone spa) aveva conferito in una newco (l’attuale Carrozzeria
Bertone) tutta l’attività operativa trattenendo presso di sè il complesso immobiliare;
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• tale operazione non rispondeva ad alcuna logica imprenditoriale e mirava a realizzare i soli
interessi della holding con la conseguenza che doveva essere considerato il primo atto di
abuso di poteri di direzione e coordinamento;
• Bertone aveva stipulato nei confronti di Carrozzeria Bertone un oneroso contratto di locazione
dell’immobile, ponendo a carico del conduttore l’obbligo di corrispondere un canone annuo di
lire 4.500.000.000 oltre IVA, somma questa superiore ai canoni di ammortamento e leasing
contabilizzati da Bertone, nonché l’obbligo di effettuare tutti gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria;
• tale operazione aveva comportato l’inizio e la fine di Carrozzeria Bertone, anche considerato
che il vecchio management si era dimesso e la gestione era passata in capo ai membri della
famiglia Bertone;
• la crisi era esplosa nel 2004 quando, dopo le commesse Opel, Carrozzeria Bertone non era
più riuscita ad acquisire alcuna nuova commessa, a parte una micro commessa BMW Mini
GP ed è stata gestita sulla base di mere aspettative di lavoro;
• nel 2004, quindi, la società era tecnicamente morta, con la conseguenza che
era
impossibilitata a conseguire l’oggetto sociale
• nel prosieguo aveva effettuato solo degli esperimenti come definiti dallo stesso collegio
sindacale nel corso della riunione C.d.A 22 maggio 2007;
• gli amministratori di Carrozzeria Bertone, operando volontariamente e dolosamente
nell’interesse di Bertone e di altre società del gruppo nel corso degli anni, avevano, così,
continuato a mantenere in vita la società;
• i bilanci di Carrozzeria Bertone del 2005 e 2006 erano stati redatti in violazione delle norme di
legge, al fine di occultare le perdite, in quanto avrebbero dovuto essere redatti non secondo il
principio della continuità aziendale ma a valori di liquidazione e realizzo con la conseguenza
che detto artificio contabile aveva impedito di evidenziare la perdita del capitale sociale
accertata solo il 19 novembre 2007 e cioè sei mesi dopo la reale emersione della perdita;
• inoltre l’assemblea di Carrozzeria Bertone del 19 novembre 2007 aveva deliberato di non dar
corso alle deliberazioni previste dagli artt. 2447 e 2484 n. 4 c.c e prendere ulteriore tempo ed
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aveva deciso, in palese conflitto di interessi, di soprassedere al promuovimento dell’azione
sociale nei confronti di Ermelinda Cortese Bertone e Barbara e Marie Jeanne Bertone.
L’azione era fondata sugli artt. 2394 bis, 2392, 2393, 2391, 2497 c.c. e 90 D. Lgs. 270/99.
In particolare individuava la responsabilità della capogruppo per essersi resa responsabile di
gravi abusi fin dalla creazione, atteso che Carrozzeria Bertone era stata creata per attrarre su
di sè i rischi dell’attività di impresa e per produrre redditi e ricchezza per Bertone, aveva
impartito alla controllata direttive in riferimento alle operazioni infragruppo che non avevano
apportato alcun vantaggio a Carrozzeria Bertone,
aveva omesso di curare l’assetto
organizzativo ed amministrativo della controllata.
Quanto agli amministratori e sindaci, individuava la loro responsabilità per il fatto di aver
violato i doveri loro ascritti e, limitatamente agli amministratori, per aver agito in conflitto di
interessi.
Ulteriore inadempimento era costituito dalla redazione di bilanci inveritieri e dalla loro
approvazione in ritardo, circostanza questa che aveva impedito di individuare le perdite e così
di adottare i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.
Infine censurava la condotta di Barbara Bertone per avere sottoscritto l’accordo per la
proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria dall’11.7.2007 al 31.12.2007 in totale
carenza di poteri ed in violazione della precedente delibera consigliare e la condotta della
Cortese Bertone quando aveva provveduto a nominare la figlia Barbara direttore generale.
Indicava il danno nelle perdite o in subordine nelle perdite dal 31 maggio 2007 oltre a quelle
derivanti dalle operazioni censurate.
2. Si costituivano tutti i convenuti.
2.1.1. Precisamente gli amministratori di Carrozzeria Bertone e Bertone spa nel merito
contestavano la propria responsabilità, con argomentazioni sostanzialmente analoghe
assumendo che:
• l’operazione di spin off era una normale operazione societaria che rispondeva ad una precisa
logica imprenditoriale. Si era trattato di una cessione di azienda da parte della Bertone spa
alla neo costituita Bertone Industrie (poi divenuta Carrozzeria Bertone) e l’operazione aveva
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avuto lo scopo di dotare l’attuale Carrozzeria Bertone di un complesso industriale di
consistente valore (macchinari impianti, avviamento ed uso del marchio). Né poteva
censurarsi il contratto di locazione, in quanto il valore era congruo ed a carico della Bertone
erano posti i canoni di leasing, che altrimenti sarebbero stati sostenuti da Carrozzeria
Bertone. Inoltre per effetto di tale operazione a Carrozzeria Bertone era consentito l’uso del
marchio Bertone a titolo gratuito per 10 anni.
• al 31 dicembre 2005 non poteva ritenersi cessata la continuità aziendale. Sul punto
mettevano in rilevo che la procedura confondeva la temporanea diseconomicità dell’attività
aziendale conseguente agli investimenti necessari per reperire nuova clientela con una
definitiva diseconomicità dell’esercizio dell’attività sociale conseguente. Infatti l’attività era
proseguita. Solo a far data dall’inizio del mese di settembre 2006 non erano state acquisite
nuove commesse e da quel momento la società era stata amministrata come fosse in
liquidazione non essendo state poste in essere nuove operazioni in quanto i progetti erano
stati posti in essere in economia senza interventi esterni e costi aggiuntivi;
• la società, quindi, dal 2005 non era stata gestita sulla base di mere aspettative e le trattative
con aziende di primaria importanza costituivano prova del fatto che i manager di tali aziende
nutrivano stima per i manager di Carrozzeria Bertone;
• le operazioni effettuate non erano irragionevoli, ma erano volte a recuperare fatturato ed a
rilanciare la produttività;
• Bertone spa non aveva tratto vantaggio dalla prosecuzione dell’attività. Anzi lo scioglimento
della Carrozzeria Bertone al 31 dicembre 2005 sarebbe stato maggiormente vantaggioso per
Bertone Spa, la quale aveva, oltre la partecipazione in Carrozzeria Bertone, tre assets
patrimoniali con la conseguenza che la messa in liquidazione della controllata non avrebbe
imposto la liquidazione di Bertone spa;
• i bilanci erano stati redatti correttamente;
• la perdita del capitale sociale non era avvenuta in data 31 maggio 2007, ma solo in data
successiva e precisamente a novembre 2007;
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• nell’assemblea straordinaria 25 luglio 2007, essendo ridotto il capitale sociale al di sotto del
minimo, venivano adottati i provvedimenti conseguenti; in tale occasione la Cortese aveva
provveduto a sottoscrivere un aumento di capitale e, successivamente aveva finanziato la
società mediante un versamento di € 2.000.000,00.
Con riferimento alle singole posizioni personali i convenuti assumevano quanto segue.
2.1.2.
Ermelinda Cortese esponeva di aver sempre reso nota in seno al Consiglio di
amministrazione la propria posizione di conflitto, evidenziando che le delibere adottate in
conflitto avrebbero potuto essere impugnate e non poteva essere censurata la decisione di
votare contro l’azione di responsabilità promossa nei propri confronti, essendo detta azione
disposta nell’interesse della società e non dei soci.
Inoltre sottolineava che non erano stati coinvolti i componenti della famiglia Gracco De Lay,
nonostante che Maria Clara Gracco De Lay ed Antonella Ancarani fossero state
amministratrici di Carrozzeria Bertone sino al 14 luglio 2005 e di Bertone spa fino a luglio
2006 e Maria Clara Gracco fosse socia della Carrozzeria Bertone in parte minima e fosse
socia unitamente ai figli di Bertone spa per il 35%.
Chiedeva, quindi, di poter chiamare in causa Antonella Ancarani, Maria Clara Gracco De Lay,
Gabrielle Abelli e Davide Marcello Abelli al fine di esercitare azione di manleva e regresso nei
confronti dei predetti.
Infine, evidenziava che era stata proposta opposizione allo stato di insolvenza di Bertone spa,
fatto questo che aveva un’incidenza sulla determinazione del danno In diritto assumeva che
al momento dell’operazione non vi era alcuna norma che censurasse le operazioni frutto di
abuso di posizione di direzione e coordinamento. Argomentava, inoltre, che l’obbligazione
dell’amministrazione è un obbligazione di mezzi e non poteva imputarsi all’amministratore il
fatto che la sua azione non avesse dato i frutti sperati. A ciò si aggiunga che le scelte
gestionali, volte al perseguimento dello scopo sociale sono discrezionali e non sono
sindacabili, né erano irragionevoli; eccepiva l’inammissibilità e/o l’improcedibilità della
domanda promossa ai sensi dell’art. 2497 c.c. co. 3 non avendo la procedura concluso la
realizzazione dell’attivo.
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2.1.3 Barbara Bertone e Blandino Michele eccepivano la prescrizione dell’azione ex art. 2497
c.c. così come quelle verso i creditori sociali.
Contestavano la propria responsabilità.
Inoltre Blandino asseriva di non essere mai stato amministratore di Bertone spa Infine
Barbara Bertone proponeva domanda di manleva nei confronti della compagnia Lloyd che
dichiarava di voler chiamare in causa.
In diritto contestavano le argomentazioni di parte attrice asserendo quanto segue.
L’attività di direzione, coordinamento e controllo non era ravvisabile semplicemente nel caso
in cui fosse detenuta la maggioranza dei voti in assemblea, ma presupponeva un esercizio in
concreto di tale potere, il quale si estrinsecava nell’impartire direttive in modo da incidere
sulle scelte gestionali. Inoltre l’abuso presupponeva la violazione dei principi di corretta
gestione consistenti nell’ emanazione di direttive scorrette e pregiudizievoli suscettibili di
influire sull’attività gestoria della società etero diretta e ciò non si era verificato.
Non sussisteva nel 2005 l’impossibilità della realizzazione dell’oggetto sociale in quanto
affinchè si verifichi detta causa di scioglimento la stessa deve essere definitiva ed
irreversibile.
Inoltre all’amministratore non era richiesta la perizia in quanto si deve far riferimento alle
singole competenze ed il comportamento dell’amministratore non deve tener conto tanto del
risultato quanto della ragionevolezza in quanto le scelte gestionali degli amministratori sono
sottratte al controllo giudiziale.
2.1.4 Bertone Marie Jeanne esponeva che non aveva mai avuto deleghe e non aveva svolto
incarichi operativi. Inoltre non aveva partecipato attivamente alla decisione di conferire ad una
nuova società l’insieme dei beni materiali e delle attrezzature per dar corso alla commessa
Opel mantenendo in capo alla società Bertone spa gli immobili in leasing, il marchio Bertone
pur concesso in uso gratuito alla carrozzeria, ed il Museo Bertone, pur sedendo in consiglio
(tra l’altro unitamente ad altri soggetti che non erano stati coinvolti nel presente giudizio).
Nel consiglio di amministrazione del 22 maggio 2007 aveva espresso perplessità con
riferimento alla bozza di bilancio predisposto da Barbara Bertone. Inoltre, si era opposta alla
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nomina di Barbara Bertone quale direttore generale in assenza di decisione del consiglio
(nella successiva adunanza aveva motivato il proprio dissenso alla nomina di Barbara
Bertone) quale direttore generale ed aveva espresso dissenso alla richiesta di proroga della
CIGS.
Infine nel corso dell’assemblea ordinaria di Bertone in data 20 giugno 2007 si era associata
alle osservazioni dei Gracco De Lay ed Abelli ed aveva chiesto di cessare l’attività ed in data
27 giugno 2007 aveva rassegnato le proprie dimissioni.
In diritto eccepiva la prescrizione di tutti i fatti risalenti a più di cinque anni prima dalla notifica
della citazione.
Richiamava i principi circa la responsabilità dell’amministratore privo di deleghe. Per quanto
concerne il contestato abuso di posizione dominante argomentava che la norma prevista
dall’art. 2497 c.c. non poteva essere applicata ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore e,
quanto all’art. 90 Dlgs. 270/99, che non erano stati indicati fatti specifici. Chiedeva di poter in
caso di soccombenza essere manlevata da Lloyd’s che chiamava in causa.
2.1.5 Tutino Vincenzo esponeva che era stato assunto alla Bertone (che sarebbe diventata
Carrozzeria Bertone) nel marzo 1966 come operaio progredendo la sua carriera (tranne un
interruzione dal 1977 al 1980) fino ad assumere la qualifica di direttore del personale ed era
stato nominato membro del consiglio di amministrazione in data 30 marzo 2006 a seguito
delle dimissioni di Barbara Bertone e del marito Blandino, dovute a dissidi famigliari. Egli
aveva chiesto che non gli fossero conferite deleghe a parte quella di direttore del personale e
responsabile di aree e settori inerenti a tale mansione. La sua nomina avrebbe dovuto essere
solo provvisoria. Infatti, egli aveva ricercato un manager di alta levatura disposto ad entrare
nel consiglio di amministrazione di Carrozzeria Bertone. Non aveva mai ricoperto la carica di
membro del CdA di Bertone spa, ove era stato nominato solo procuratore per la sicurezza.
Precisava che aveva svolto solo due progetti di un certo rilievo e precisamente aveva gestito
la fase finale della trattativa con Fiat dal settembre ottobre 2006 fino a marzo 2007 quando
Fiat aveva fatto presente di non aver intenzione di costituire la newco ed il “progetto Camper”
che trovava la ratio nella misura in cui la newco non avesse assorbito tutti i dipendenti.
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Tramontata l’ipotesi di una collaborazione con Fiat, il Tutino aveva ritenuto necessario agire
per la presentazione dell’ipotesi di concordato ed a fronte della frattura venutasi a creare era
uscito dal CdA unitamente a M.J. Bertone in data 27 giugno 2007
In diritto evidenziava che egli poteva solo rispondere per quanto accaduto durante la sua
permanenza in carica.
Eccepiva la prescrizione.
Proponeva domanda di manleva nei confronti di Lloyd’s e di regresso nei confronti degli altri
amministratori in caso di condanna,.
2.2.1 Tutti i sindaci, nel merito, contestavano le asserzioni di parte attrice con argomentazioni
analoghe a quelle sopra evidenziata nella disamina delle difese degli amministratori.
Inoltre proponevano eccezioni preliminari e, precisamente, l’eccezione di nullità della
citazione per non aver indicato le condotte illecite dei sindaci, l’eccezione di carenza di
interesse ad agire da parte della procedura avendo richiesto il risarcimento del danno nella
procedura a carico di Bertone spa ed il difetto di legittimazione della Carrozzeria, la carenza
di autorizzazione da parte della procedura.
In diritto evidenziavano che la responsabilità dei sindaci sorge solo a fronte di mala gestio
degli amministratori e di omessa vigilanza dei sindaci.
Con riferimento alle singole condotte si osserva quanto segue.
2.2.2 Donnet Alberto evidenziava che in occasione delle dimissioni di Maria Clara Gracco De
Lay ed Ancarani egli aveva sottolineato la necessità di individuare all’esterno manager di
rilievo e si era preoccupato di evidenziare che le dimissione dalla funzione dirigenziale del
Blandino avrebbero potuto provocare gravi ripercussioni. Né avrebbe potuto fare di più.
Inoltre assumeva che il controllo dei sindaci non poteva estendersi alle scelte imprenditoriali
ed a fronte dell’abbandono del concordato si erano attivati ed a fronte di tale attivazione vi
era stato un versamento da parte di Ermelinda Cortese Bertone.
Proponeva domanda di manleva nei confronti di Zurich e Fondiaria-Sai.
2.2.3. Maugeri Claudio esponeva che era stato sindaco dal 18 maggio 2004 a far data dal
21 giugno 2007 e che la crisi di Bertone era da collegarsi alla generale gravissima crisi del
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settore automobilistico, a cui si erano intersecati i dissidi tra i soci e gli amministratori e tra gli
stessi amministratori ed il fallimento delle trattative con Fiat (che in epoca successiva aveva
poi acquistato la Carrozzeria Bertone).
Contestava il nesso di causa tra condotta e danno e chiedeva di accogliere le preliminari tra
cui un istanza di sospensione e nel merito di respingersi la domanda.
2.2.4. Pozzoli Giuseppe esponeva che era stato nominato sindaco in data 27 giugno 2007
nel corso di un assemblea in cui non era presente e ne aveva ricevuto notizia in data 3 luglio
2007. Aveva, poi, rassegnato le dimissioni in data 7 dicembre 2007 e non aveva mai rivestito
cariche in Bertone spa.
Precisava che
aveva espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio stante il
parere estimativo delle immobilizzazioni, bilancio che operava svalutazioni per oltre €
9.492.219.
In diritto argomentava che non era possibile ravvisare la causa di scioglimento
nell’impossibilità a conseguire l’oggetto sociale, anche perchè l’ammissione alla
amministrazione straordinaria aveva comportato un giudizio sulle concrete possibilità di
recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali e che le argomentazioni della
procedura in tema di redazione di bilanci non erano corrette, in quanto i bilanci dovevano
essere redatti secondo i principi di continuità aziendale.
Inoltre, il bilancio approvato presentava ancora un patrimonio netto e, pertanto, un sindaco di
nuova nomina non avrebbe potuto esprimere parere negativo.
A fronte del peggioramento della situazione il presidente del collegio sindacale aveva inviato
una lettera a Ermelinda Cortese Bertone invitandola a partecipare ad una riunione del
collegio sindacale, nel corso della quale la predetta aveva versato la somma di €
2.000.000,00, Inoltre il collegio sindacale inviava alla Cortese un’ulteriore lettera in data 2
novembre in cui si dava atto della perdita del capitale sociale.
Evidenziava che la procedura di concordato preventivo era naufragata per un mutamento di
opinione dell’A.U. Ermelinda Cortese e che nel dicembre 2007 era stato aperto il
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procedimento per la dichiarazione del fallimento da parte del Tribunale di Torino su istanza
della Procura.
In conclusione assumeva che nessuna condotta omissiva poteva essergli imputata.
Proponeva domanda di manleva nei confronti di AIG Europe S.A
2.2.5. Braja Alessandro, presidente del Collegio sindacale, in diritto contestava che i sindaci
potessero rispondere di scelte imprenditoriali lecite in quanto volte a ricercare nuovi progetti
in grado di salvare i beni aziendali, operazione questa che non poteva ritenersi censurabile.
Assumeva che la causa di scioglimento per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale non
si era affatto verificata, tanto è vero che la società era stata sottoposta ad amministrazione
straordinaria: pertanto non sussistendo una condizione per sciogliere la società, il bilancio
non doveva essere redatto, nell’ottica della liquidazione anzichè in quello della continuità
aziendale.
Infine rilevava che fino al bilancio 2006 la società aveva debiti modesti per cui non vi era
alcun onere per i sindaci di convocare l’assemblea ed adottare i provvedimenti di cui agli artt.
2446 e 2447 c.c
In fatto esponeva che:
• con riferimento al progetto Camper ed a quello Lancia CC aveva chiesto degli
approfondimenti nel corso della riunione del CDA del 18.1.2007 e che null’altro poteva fare a
fronte di un consistente capitale ed in assenza di debiti;
• nelle riunioni in data 22 maggio e 6 giugno 2007, prevalendo la tesi di Barbara Bertone della
continuità aziendale a fronte della diversa tesi di ammissione al concordato preventivo, il
consiglio di amministrazione aveva deciso di convocare l’assemblea per il 21 giugno ed il 27
giugno per l’adozione di provvedimenti per la copertura delle perdite;
• il Collegio sindacale aveva prima ribadito l’esigenza di richiedere la valutazione delle
immobilizzazioni immateriali ad un esperto e successivamente sottolineato l’opportunità di
procedere alla soluzione del concordato preventivo;
• alla data dell’approvazione del bilancio 31.12.2006 avvenuta il 9 luglio 2007 non vi era stata
ancora la perdita del capitale sociale;
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• il Collegio sindacale si era poi attivato inviando comunicazioni a Ermelinda Cortese Bertone,
la quale aveva versato la somma di € 2.000.000,00;
• con ulteriore comunicazione aveva invitato l’A.U alla convocazione di un assemblea per
l’adozione dei provvedimenti richiesti dall’art. 2447 c.c.,
• l’assemblea aveva disatteso le richieste del collegio sindacale approvando l’accesso al
concordato preventivo, per poi rinunciarvi a fronte della lettera della società di revisione
29.11.2007
• il Braja stante le decisione della società rassegnava le proprie dimissioni in data 3.12.2007 e
pochi giorni dopo la Procura della Repubblica aveva proposto istanza di fallimento
Evidenziava che nessun addebito poteva essere mosso al Collegio sindacale, il quale aveva
sempre monitorato la situazione e che era priva di pregio la censura secondo cui i sindaci non
avevano chiesto il fallimento, considerato che il fallimento non era stato richiesto neppure
dalla procedura
Chiedeva di poter chiamare in causa la compagnia Allianz dal quale essere manlevato in
caso di soccombenza.
Tutti i convenuti contestavano il danno.
3. Interveniva Ramojno Ernesto, quale liquidatore della Bertone Spa, il quale esponeva che
in data 21 novembre 2008 l’assemblea totalitaria degli azionisti di Bertone spa aveva
deliberato di presentare l’istanza di revoca ed impugnazione del provvedimento declaratorio
dello stato passivo; Bertone spa aveva approvato i bilanci all’unanimità con riferimento al
bilancio al 31 dicembre 2005 e con il voto contrario di Maria Clara Gracco del Lay al
31.12.2006; le cause del tracollo erano da ricercarsi nella crisi di mercato, nessun addebito
poteva essere mosso ad amministratore e sindaci.
4. Si costituivano i terzi chiamati Antonella Ancarani, Gracco De Lay Maria Clara, Abelli
Davide Marcello ed Abelli Gabriele che contestavano i presupposti della chiamata in causa
ed assumevano che la rovina di Carrozzeria Bertone e di Bertone spa era stata opera
(colposa e dolosa) di Ermelinda Cortese Bertone, Barbara Bertone e Marie Jeanne Bertone
che in sede di Consiglio di Amministrazione avevano prevaricato i terzi chiamati sino a
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costringere le signore Gracco De Lay ed Ancarani a rifiutare in data 11 luglio 2005 le cariche
di amministratori ed in sede di assemblea della Carrozzeria Bertone avevano impedito la
presentazione dell’istanza di concordato.
Ulteriore causa era da ravvisarsi nella condotta di Bertone spa che aveva gestito la società
controllata senza discernimento ed a fini personali.
In diritto chiedevano di accertare la sussistenza del presupposto per la chiamata in giudizio
in quanto le signore Gracco De Lay ed Ancarani a far data dal 14 luglio 2005 non avevano
più accettato di far parte dei consiglio di Amministrazione ed in precedenza si erano sempre
opposte contro la mala gestio delle signore Bertone.
Inoltre evidenziavano che, i predetti terzi chiamati, in quanto soci, avevano fatto tutto quello
che era consentito, impugnando la delibera assembleare di Carrozzeria Bertone del 25 luglio
2007.
5. Si costituivano le compagnie terze chiamate.
5.1 Allianz spa, chiamata da Braja, non contestava la sussistenza della polizza ma
evidenziava che la garanzia era valida ai sensi dell’art. 1888 c.c. esclusivamente per la
personale e diretta responsabilità dell’assicurato, era prestata nei limiti del massimale,
prevedeva uno scoperto.
5.2 Fondiaria-Sai spa, chiamata da Donnet, eccepiva il limite del massimale, la presenza
dello scoperto e la sussistenza di una coassicurazione.
5.3. Zurich Insurance PLC, chiamata da Donnet, eccepiva l’infondatezza dell’azione di
responsabilità della procedura nei confronti dell’assicurato e quanto al rapporto assicurativo la
possibile non indennizzabilità del sinistro ex art. 1917 co. I, atteso che detta norma esclude
l’indennizzo per i fatti volontariamente commessi dall’assicurato somma, eccepiva
l’esclusione della responsabilità solidale ed il limite di massimale, la sussistenza di uno
scoperto e di una coassicurazione e chiedeva di respingere le domande nei confronti
dell’assicurato ed in subordine di indennizzare l’assicurato nei limiti di polizza.
5.4 La terza chiamata Assicuratori Lloyd’s of London, quali sottoscrittori della polizza n.
10022783V, chiamata dai convenuti Tutino e Marie Jeanne Bertone (Barbara Bertone, invece
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dopo aver richiesto lo spostamento d’udienza dichiarando di voler essere manlevata dalla
compagnia non la evocava in giudizio) eccepiva la nullità della chiamata in causa da parte di
Tutino Vincenzo per mancanza del termine a comparire, l’inesistenza degli obblighi in capo
agli assicuratori per insussistenza di responsabilità degli assicurati, dichiarando, in ogni caso,
di voler esercitare il diritto di surroga dai corresponsabili.
Inoltre eccepiva l’inoperatività della polizza, in quanto (trattandosi di polizza claim made) la
denuncia era avvenuta al di fuori del periodo di copertura, la esclusione della copertura con
riferimento a società controllate in liquidazione o con patrimonio netto negativo. Infine
eccepiva la violazione degli artt. 1892 e 1893 nonché dell’art. 3 della polizza ed il limite del
massimale.
5.5 Chartis Europe sa (ex AIG Europe spa) chiamata da Pozzoli contestava l’operatività della
polizza, trattandosi di una polizza claims made operante dal 28 febbraio 2008 al 1 marzo
2009 e successivamente dal 1 marzo 2009 al 1 marzo 2010, con massimale di € 500.000,00.
Inoltre eccepiva l’inoperatività anche sotto un altro profilo, argomentando sul punto che non
rientrava nel rischio assicurato l’attività di sindaco in società insolventi o fallite prima della
sottoscrizione della polizza, il che si era verificato nel caso di specie essendo la società
dichiarata insolvente in data 8-11 febbraio 2008.
Infine assumeva che l’assicurato aveva omesso di riferire che la società fosse dichiarata
fallita, che era stato proposto in data 19 novembre 2007 il ricorso al concordato preventivo,
che nel corso dell’anno la signora Maria Clara Gracco De Lay aveva promosso azione sociale
ed aveva impugnato delibere impedendo così alla compagnia di conoscere il reale stato di
rischio ed aveva ribadito di non essere a conoscenza di circostanze che avrebbero potuto
generare una richiesta danni.
Assumeva, poi, che il convenuto non aveva alcun diritto di chiedere la restituzione dei premi
pagati.
Eccepiva, altresì, che il Pozzoli era assicurato anche in forza di polizza Lloyd’s e non aveva
mai comunicato l’esistenza di detta polizza. Circa la responsabilità del proprio assicurato si
richiamava alle difese di quest’ultimo.
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6. Nelle memorie di 183 co. 6 c.p.c le parti prendevano posizioni in ordine alle difese delle
controparti.
In particolare
• Parte attrice eccepiva la carenza di legittimazione di Bertone Spa in liquidazione. Assumeva
inoltre che il Ramojno era stato revocato dall’assemblea per impossibilità di funzionamento e
la delibera era stata iscritta e non era stata impugnata con la conseguenza che il liquidatore
era cessato dall’incarico prima di rilasciare procura. Asseriva, infine, che la rappresentanza
processuale spettava ai commissari. Circa la transazione la stessa prevedeva che i terzi non
potevano profittarne.
• Parte convenuta Tutino prevedeva posizione sulle difese della compagnia evidenziando che
era previsto un periodo di osservazione di 12 mesi e che in detto periodo la società era stata
messa in Amministrazione Straordinaria e che era stata proposta la domanda nei confronti di
Tutino da parte dei soci di Bertone spa e l’assicuratore era stato informato in occasione di tale
procedimento.
• Parte convenuta Donnet prendeva posizione sulle difese della compagnia assumendo che
l’asserzione attorea circa il fatto che erano stati redatti bilanci falsi si riferiva agli
amministratori e non era possibile assimilarla ai sindaci.
• I convenuti B. Bertone e M. Blandino nella memoria ex art. 183 co. 6 n. c.p.c non si
limitavano a precisare e modificare le domande ma allegavano nuove circostanze non
precedentemente allegate.
Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 la difesa Ermelinda Bertone asseriva che l’attrice non
aveva contestato l’eccezione della convenuta di inammissibilità e improcedibilità della
domanda ex art. 2497 e 90 dlg 270/99 e pertanto doveva considerarsi circostanza non
contestata e la difesa di Marie Jeanne Bertone eccepiva la cessazione della materia del
contendere per effetto della transazione assumendo che la clausola di riserva doveva
considerarsi nulla.
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7. Esperita la fase istruttoria che si articolava nell’escussione di testi e nell’espletamento di
CTU contabile e precisate le conclusioni definitive all’udienza del 24 ottobre 2012 la causa
veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le parti depositavano comparsa conclusionale e memoria di replica.
*
b) Le origini di Carrozzeria Bertone spa
1. La storia della Bertone copre l’intero ventesimo secolo in quanto la prima officina Bertone
era stata aperta nel lontano 1912 da Giovanni Bertone.
Dopo la prima guerra mondiale l’azienda era stata ampliata concentrandosi sulla
realizzazione di carrozzerie destinate all’industria automobilistica ed avviando collaborazioni
con i costruttori dell’epoca.
Alla morte di Giovanni Bertone era succeduto il figlio Giuseppe (Nuccio) sotto la cui guida la
società aveva conosciuto una enorme espansione, collaborando con le maggiori case
automobilistiche
e
diventando
anche
costruttore
di
autoveicoli
c.d
“di
nicchia”
commercializzati con il marchio Bertone.
Alla morte di Nuccio Bertone nel 1997 la direzione dell’azienda era passata alla moglie
Ermelinda Cortese coadiuvata dalle figlie Barbara e Marie Jeanne e dall’ing. Paolo Caccamo.
2.1. L’attuale Carrozzeria Bertone spa veniva costituita in data 9 novembre 1999 tra i soci
Carrozzeria Bertone S.p.A. (poi divenuta l’attuale Bertone S.p.a.), Ermelinda Cortese Bertone
e Maria Clara Gracco De Lay, a rogito notaio Astore. Inizialmente la ragione sociale venne
indicata in Bertone Industrie S.p.A. ed il capitale sociale indicato pari ad € 100.000,00.
Nella relazione al bilancio consolidato si legge che l’obiettivo dell’operazione era quello di
rendere più flessibile la gestione dell’attività industriale e di lasciare al patrimonio immobiliare
maggiori libertà di prospettive per operazioni proprie e di dare alla Capo Gruppo l’eventuale
opportunità di ampliare il settore delle partecipazioni ad altri eventuali partnes (cfr: doc. 37
Tutino).
L’originario oggetto sociale riguardava l’industria delle carrozzerie, la produzione dei veicoli,
di parti di veicoli ed accessori, il montaggio di parti e componenti sia di produzione propria
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che di terzi, compresi quelli meccanici, anche per l’assemblaggio di veicoli completi e la
realizzazione di studi e progetti tecnici sia per conto proprio che di terzi, l’acquisizione o
cessione di invenzioni derivanti dalle attività sopra elencate e le lavorazioni di particolari per
conto di terzi. Nel 2006 detto oggetto veniva ampliato con l’introduzione di ulteriori attività e
precisamente “l’industria dei natanti, delle imbarcazioni e delle navi, la produzione di natanti,
imbarcazioni e navi, sia per conto proprio sia per conto terzi, la produzione di parti ed
accessori per la nautica;- la realizzazione di prototipi e modelli di veicoli e natanti,
imbarcazioni e navi in genere, o parti degli stessi, nonché ogni altra attività di disegno
industriale e di progettazione e creazione nel campo delle forme e della grafica, applicate a
qualsiasi settore e con qualsiasi soggetto (cfr: doc. 1 B. Bertone-Blandino).
Poco dopo la costituzione, in data 30 novembre 1999, l’assemblea dei soci deliberava:
variazione della denominazione sociale nell’attuale, vale a dire Carrozzeria Bertone S.p.A.;
l’aumento del capitale sociale da € 100.000 ad € 16.000.000, con versamento dell’importo di
€ 15.900.000; il versamento di un ulteriore sovrapprezzo di € 23.850.000.
L’operazione di aumento del capitale sociale e del relativo sovrapprezzo era realizzata
mediante conferimento in natura del ramo aziendale, in capo all’allora Carrozzeria Bertone
S.p.A. (divenuta in seguito Bertone S.p.A.), avente ad oggetto l’attività industriale di
produzione e commercializzazione di autoveicoli, di parti di autoveicoli e di carrozzerie.
Rimanevano esclusi dal conferimento del ramo aziendale gli attivi immobiliari, i contratti di
leasing immobiliare, le autovetture da museo ed il noto marchio “b” BERTONE. Tali assets
avevano continuato a far parte del patrimonio della Bertone S.p.A. Tuttavia il marchio “b”
BERTONE era stato concesso in diritto di uso in esclusiva e gratuito per dieci anni alla
Carrozzeria Bertone S.p.A.
Dal 30 novembre 1999 al 25 luglio 2007 il capitale sociale di € 16.000.000 aveva fatto capo
alla seguente compagine societaria: Bertone S.p.A.: € 15.990.000,00; Ermelinda Cortese
Bertone: € 6.500,00; Maria Clara Gracco De Lay: € 3.500,00.
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A far data dal 25 luglio 2007 il capitale sociale era stato ridotto ad € 1.080.000 e la compagine
societaria
risultava così composta: Bertone S.p.A.: € 959.400,00; Ermelinda Cortese
Bertone: € 120.390,00 e Maria Clara Gracco De Lay: € 210,00.
Nel corso degli esercizi dal 2000 al 2007 si era verificato il crollo delle produzioni e delle
lavorazioni (cfr: CTU tabella pag. 44) e parallelamente vi era stato il crollo del fatturato che da
€ 416.700.000 nel 2000 era sceso ad € 37.660.000 nel 2007, con la conseguenza che dal
2005 la società operava in perdita.
Dopo aver tentato senza esito alcune soluzioni per uscire dalla crisi, con sentenza del
Tribunale di Torino in data 8 febbraio 2008 Carrozzeria Bertone spa era stata dichiarata
insolvente ai sensi del D.Lgs n. 270/99 e con decreto del Tribunale di Torino dell’8 aprile 2008
era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.
Infine, con sentenza del Tribunale di Torino in data 14 novembre 2008 anche Bertone spa era
stata dichiarata insolvente e con decreto del Tribunale in data 24 dicembre 2008 era stata
ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.
Le cause della crisi di Carrozzeria Bertone spa devono essere individuate in un triplice ordine
di fattori e cioè la crisi che aveva investito nella metà degli anni 2000 il mondo dell’auto con
pesanti ricadute sui partner storici di Carrozzeria Bertone, i contrasti famigliari (circostanza
questa non espressamente contestate dai convenuti) dimostrati anche dalle dimissioni di
Barbara Bertone nel 2006, peraltro, poi prontamente rientrate, essendo la predetta tornata in
azienda dopo pochi mesi e dalla non eccessiva capacità manageriale ed imprenditoriale della
famiglia Bertone per fronteggiare una crisi di tali dimensioni.
Significativo sul punto è il fatto che a seguito delle dimissioni dell’ing. Caccamo prima e
dell’ing. Cena, poi, dimissioni sostanzialmente dovute ai contrasti con la famiglia Bertone e,
limitatamente all’ing. Cena con Barbara Bertone, come emerge dalla comunicazione del
carteggio tra Barbara Bertone all’ing. Cena in data 24 settembre 2003 (cfr: doc. 18, 19
Cortese, 2 Tutino) la società non aveva più acquisito commesse di un certo rilievo.
Di fatto la società, a far data dal 2003 fino al 2006, non aveva ricercato all’esterno alcun
manager di rilievo in grado di risollevare le sorti dell’azienda.
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Solo nel corso del 2006 era stato ricercato un manager di rilievo (cfr: doc. 46 Braja, 7,8
Tutino), ma da un lato tale ricerca era avvenuta quando la situazione era ormai molto critica,
dall’altro gli stessi non avevano accettato.
2.2 Dopo le dimissioni dell’ing. Caccamo da amministratore delegato in data 31 maggio 2000
e da presidente in data 31 maggio 2000 la presidenza era passata a Ermelinda Cortese
Bertone, mentre amministratore delegato era stato nominato Cena Bruno fino al 25 settembre
2003 allorquando era stato sostituito da Ermelinda Cortese Bertone.
Nel consiglio di amministrazione a partire dal 1999 era entrata Barbara Bertone e dal maggio
2000 altresì Marie Jeanne Bertone.
Successivamente erano entrati anche Blandino e Tutino.
Fino al 2005 erano stati altresì membri del consiglio di amministrazione Antonella Ancarani e
Maria Clara Gracco De Lay e per pochi mesi nel corso del 2004 Robotti Roberto (cfr: doc. 4
att).
In particolare Cortese Ermelinda Bertone aveva rivestito la carica di amministratore dal 09
novembre 1999 al 11 febbraio 2008, con le seguenti qualifiche:
- vicepresidente del C.d.A. dal 09-11-1999 (09-12-1999) al 22-09-2000 (14-11-2000);
-
presidente e a.d. del C.d.A. dal 22-09-
2000 (14-11-2000) al 27-06-2007 (17-09-2007);
-
amministratore unico dal 27-06-2007
(17-09-2007) al 11-02-2008 (14-02-2008).
Cortese Ermelinda Bertone, quindi, era stata amministratore della società fin dalla data della
costituzione.
Bertone Marie Jeanne aveva rivestito la carica di consigliere dal 31 maggio 2000 al 27 giugno
2007 ed era sprovvista di deleghe.
Barbara aveva rivestito la carica di consigliere dal 9 novembre 1999 al 11 aprile 2006 e dal
19 luglio 2006 al 27 luglio 2007. Inoltre era stata nominata procuratore della società fin dal 18
febbraio 2000 e fino al 17 dicembre 2007, salvo una breve interruzione dal 9 maggio al 9
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settembre 2006. Alla stessa erano state attribuite ampie deleghe (cfr: doc. 1 B. BertoneBlandino, 10 Tutino).
Blandino Michele aveva rivestito la carica di consigliere dal 18 marzo 2003 al 11 aprile 2006
ed era stato nominato procuratore (direttore generale) della società fin dal 9 marzo 2001,
carica che aveva mantenuto fino al 1 giugno 2006.
Tutino Vincenzo aveva rivestito la carica di consigliere dal 30 marzo 2006 al 27 giugno 2007
ed era stato è stato nominato procuratore (direttore del personale) della società dal 2000 fino
a settembre 2007.
2.3 Membri del collegio sindacale erano stati Braja Alessandro, che aveva rivestito la carica di
presidente del Collegio Sindacale dalla costituzione al 3 dicembre 2007, Schinasi Leonello
sindaco effettivo dalla costituzione al 18 maggio 2004 (non coinvolto nel presente giudizio)
Donnet Alberto sindaco effettivo dalla costituzione al 4 dicembre 2007, Maugeri Claudio,
sindaco effettivo dal 18 maggio 2004 al 21 giugno 2007 e Pozzoli Giuseppe sindaco effettivo
dal 27 giugno 2007 al 17 dicembre 2007.
2.4 A sua volta membri del consiglio di amministrazione di Bertone spa erano stati fino alla
morte di Nuccio Bertone , il predetto Nuccio Bertone quale Presidente, Gracco De Lay
Tibertio Vicepresidente, Caccamo Paolo, amministratore delegato, Marchiolatti Vignat
Giovanni, Cortese Ermelinda, Pinocchino Guido, Gracco De Lay Maria Clara, Martinotti
Renato, Bertone Barbara e Ghigo Renato quali consiglieri. Alla morte di Nuccio Bertone,
venivano nominato l’ing. Caccamo quale presidente e vicepresidente Cortese Ermelinda.
Veniva nominata consigliere Marie Jeanne Bertone. La compagine dell’organo amministrativo
subiva poche modifiche fino a dicembre 1999, allorquando con atto in data 30 dicembre 1999
veniva ridotto il numero di consiglieri ed il consiglio era composto oltre che da Cortese
Ermelinda, Barbara e Marie Jeanne Bertone, Gracco De Lay Maria Clara ed Abelli Piero
Gaudenzio, Nistri Giuseppe. Nel settembre 2000 cessava le proprie funzioni Caccamo Paolo
e successivamente a causa del decesso Abelli Pieri Gaudenzio , subentrava Ancarani
Antonella. Dall’agosto 2002 il C.d.A risultava composto da Cortese Ermelinda quale
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presidente con tutti i poteri e quali consiglieri Barbara e Marie Jeanne Bertone, Nistri
Giuseppe, Gracco de Lay Maria Clara ed Ancarani Antonella.
Dal 2005 il C.d.A risultava formato di fatto da Ermelinda Bertone, quale Presidente, Barbara
Bertone e Marie Jeanne Bertone (queste ultime prive di deleghe).
Nel 2006 veniva nominato procuratore con delega alla sicurezza ed alla tutela dei dati
personali Vincenzo Tutino (cfr: doc. 2 M.J Bertone).
*
2. Questioni istruttorie
a. Le istanze delle parti
1. Alcune parti insistevano nella revoca dell’ordinanza 22-26 aprile 2011 chiedendo di
ordinare alla procedura l’esibizione dei pareri legali propedeutici alle autorizzazioni a
transigere.
Detta istanza non è accoglibile.
Infatti per giurisprudenza assolutamente costante, la discrezionalità del potere officioso del
giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 cod. proc. civ.,
l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo sopperire all'inerzia
delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di
ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 e 94 disp. att. cod. proc. civ. saldandosi tale
discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di
un fatto. L'ordine di esibizione di documenti previsto dall'art. 210 cod. proc. civ.,
provvedimento tipicamente discrezionale del giudice di merito, deve riguardare documenti
che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza e che
risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi; non può quindi in alcun caso
supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (Cass.
10043/04).
Presupposto dell’ordine di esibizione è costituito dal fatto che la parte instante intenda
provare attraverso il documento i fatti controversi che non possono dalla stessa essere
altrimenti provati.
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Nel caso di specie la finalità dell’ordine di esibizione non è costituita dalla prova di fatti
controversi, bensì da semplici argomentazioni difensive riguardanti la determinazione del
danno.
Pertanto, detta istanza, non essendo volta a provare un fatto controverso, non può essere
accolta .
2. I convenuti Barbara Bertone e Blandino chiedevano di ammettere le istanze istruttorie non
ammesse e revocare l’ordinanza 16.11.2011 nella parte in cui respingeva le istanze formulate
con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 e dichiarava tardive e inammissibili le produzioni
documentali.
Sul punto osserva il Collegio che non vi sono motivi per modificare l’ordinanza istruttoria,
essendo i capi da 1 ad 57 (tranne i capi ammessi) irrilevanti al fine del decidere (molti capi
sono anche generici o valutativi).
Per quanto concerne i capi da 58 a 76, trattasi di capi dedotti tardivamente e cioè solo nella
memoria ex art. 183 co. 6 n. 3.
Infatti lo scopo della prova contraria è quella di dedurre circostanze volte a contrastare quelle
di controparte a prova diretta. Nel caso di specie, i capi della parte B.Bertone - Blandino non
sono volti a contrastare le circostanze che parte attrice si era offerta di provare con la prova
diretta. ma concernono circostanze del tutto estranee e diverse oltre che nuove rispetto a
quelle dedotte da parte attrice. Lo stesso dicasi per i documenti, che non sono volti a
confutare le prove ed i documenti avversari, ma concerno circostanze del tutto diverse.
Né tali circostanze potrebbero essere ricondotte alla fattispecie della prova contraria indiretta.
Pertanto detti documenti sono inutilizzabili ai fini della decisione.
Né sussistono i presupposti per una remissione in termini atteso che l’istituto della remissione
in termini presuppone che la parte non abbia potuto produrre il documento ovvero dedurre il
capo di prova prima della scadenza dei termini perentori di cui all’art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
oppure volte a contrastare le nuove allegazioni attoree, formulate per la prima volta in
occasione della predetta memoria in risposte alle domande nuove o precisate di controparte.
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Nessuna di queste ipotesi ricorre nella fattispecie per cui è causa. Pertanto anche dette prove
non sono ammissibili ed utilizzabili.
Quanto alla richiesta di ordine si esibizione dei verbali del CdA di Bertone spa, trattasi di
richiesta assolutamente esplorativa e del tutto irrilevante ai fini del decidere, tenuto conto che
la commessa Opel di fatto non è oggetto di contestazione, in quanto se è vero che nella parte
espositiva la procedura pare censurare detta operazione, non fa discendere alcuna
conseguenza da dette censure.
Non solo, ma
la commessa Opel era stata acquisita ancora prima della nascita di
Carrozzeria Bertone, quando Presidente era Paolo Caccamo che, a detta della procedura,
aveva un’elevata professionalità e competenza (asserzione, questa, contraddittoria con le
censure alla commessa Opel formulate dalla stessa parte attrice).
Circa le produzioni di parte attrice effettuate con la terza memoria si è già provveduto nel
dichiararle tardive, nella memoria istruttoria e sul punto parte attrice non ha nel precisare le
conclusioni insistito per l’acquisizione ovvero chiesto la revoca del provvedimento.
Pertanto la richiesta di pronunciare sul punto da parte del convenuto Braja deve essere
considerata ultronea e superflua.
Invece deve accogliersi la richiesta del convenuto Braja di dichiarare inutilizzabile la
documentazione prodotta da parte attrice con la memoria di esame della CTU, non essendo
stata la stessa autorizzata.
4. Parimenti devono respingersi le richieste di modifica dell’ordinanza istruttoria da parte dei
convenuti Tutino e Pozzoli, non essendo le prove non ammesse rilevanti od ammissibili ai fini
del decidere.
b. Le eccezioni di incompletezza e di nullità della CTU
1. L’eccezione di nullità ed incompletezza della CTU è fondata nei limiti di cui infra, alle luce
delle seguenti argomentazioni.
Le difese dei convenuti eccepivano la nullità della CTU sulla base di due ordini di
argomentazioni, l’aver considerato i documenti attorei prodotti tardivamente (cfr: sul punto in
particolare Barbara Bertone) e l’aver effettuato un’analisi ultronea rispetto ai quesiti.
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Rileva il Collegio, in primo luogo, che il CTU poteva utilizzare tutti i documenti prodotti dalle
parti ad eccezione di quelli in relazione ai quali il giudice aveva dichiarato l’irritualità - tra cui
quelli della stessa Barbara Bertone prodotti nella terza memoria - e dei documenti prodotti nel
corso della CTU.
Il CTU si è attenuto scrupolosamente ai limiti del mandato.
Infatti le situazioni contabili infrannuali di Carrozzeria Bertone da aprile alla data del
provvedimento di insolvenza erano state ritualmente prodotte da parte attrice sub 77, così
come erano stati prodotti tutti i documenti esaminati.
Con riferimento alle risposte ultra quesito effettivamente la CTU è nulla nella parte in cui il
CTU non si è limitato ad indicare le perdite dalla data di completa erosione del capitale
sociale, ma ha indicato anche perdite derivante dalle singole operazioni, che possono rilevare
sotto altro profilo, ma non nel rispondere a tale quesito.
Sennonché la nullità di tale parte della CTU non inficia l’intero elaborato peritale,
semplicemente dello stesso non dovrà tenersi conto nella determinazione delle perdite
complessive, fermo restando per il Collegio il diritto-dovere di valutare la congruità delle
scelte gestionali ed eventualmente porre a carico dei convenuti le perdite derivate da scelte
gestionale operate con negligenza e leggerezza.
Per quanto concerne le censure di incompletezza, la CTU è assolutamente completa ed
esaustiva, avendo risposto a tutti i quesiti, anche considerando che contrariamente a quanto
asserito dalle difese dei convenuti la situazione di perdita del capitale sociale era stata
immediatamente percepita dagli amministratori e dai sindaci in considerazione della
predisposizione di situazioni economiche infrannuali. La prova di ciò è fornita dai verbali del
consiglio di amministrazione, dai verbali di assemblea ed anche dalle lettere inviate dal
presidente del collegio sindacale Braja alla Cortese in cui si evidenziavano le criticità e si
chiedeva di convocare l’assemblea per riduzione del capitale per perdite ovvero di
provvedere con un finanziamento soci.
Per quanto concerne la quota di responsabilità da attribuire agli amministratori il CTU aveva
fornito tutti gli elementi per consentire la graduazione delle responsabilità.
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*
3. Le questioni preliminari.
a) La carenza di autorizzazione
Una prima questione concerne la disamina dell’eccezione, formulata da alcuna convenuti,
secondo cui i commissari liquidatori sarebbero privi di autorizzazione.
Detta eccezione non è fondata.
Infatti la procedura ha prodotto (cfr: doc. 3 att.) l’autorizzazione in data 8 agosto 2008 diretta
ai commissari straordinari della società Carrozzeria Bertone spa in A.S.. (avv. Stefano
Ambrosini, Avv. Vincenzo Nicastro e dr. Giuseppe Perlo) nella quale si legge espressamente
“..si autorizzano le SS.LL. a promuovere l’azione di responsabilità nei confronti di coloro che
si sono avvicendati nella carica a partire dalla seconda metà dell’esercizio 2005 e
specificamente:
- amministratori della società Carrozzeria Bertone S.p.A. (sig.ra Ermelinda Cortese vedova
Bertone, dott.sa Barbara Bertone, arch. Marie Jeanne Bertone, dr. Michele Blandino e dr.
Vincenzo Tutino);
- sindaci della società Carrozzeria Bertone S.p.A (dott. Alessandro Braja, dott. Alberto
Donnet, dott. Claudio Maugeri e dott. Giuseppe Pozzoli);
nonché con riferimento all’abusivo esercizio dell’attività di direzione unitaria ex art. 2497 c.c. e
art. 90 D. Lgs 270/1999 nei confronti:
- dei componenti l’organo amministrativo della Bertone S.p.A. (sig.ra Ermelinda Cortese
vedova Bertone, dott.sa Barbara Bertone, arch. Marie Jeanne Bertone) e di Carrozzeria
Bertone S.p.A. (sig.ra Ermelinda Cortese vedova Bertone, dott.sa Barbara Bertone, arch.
Marie Jeanne Bertone, dr. Michele Blandino e dr. Vincenzo Tutino), come pure nei confronti
del collegio sindacale di entrambe le società (dott. Alessandro Braja, dott. Alberto Donnet,
dott. Claudio Maugeri e dott. Giuseppe Pozzoli)
e per gli effetti a compiere tutte le attività necessarie ad ottenere il risarcimento dei danni
subiti”.
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Come si evince dalla lettura del testo sopra riportato, l’autorizzazione è omnicomprensiva e
non è limitata al solo giudizio cautelare, ma anche il giudizio di merito conseguente al
cautelare. Né rileva che il giudizio di merito fosse stato introdotto solo dopo due anni dal
rilascio dell’autorizzazione, in quanto la stessa non conteneva alcun termine di efficacia.
I commissari, pertanto non avrebbero dovuto munirsi di ulteriori autorizzazioni al fine di agire
in giudizio.
D’altra parte le domande proposte rientrano tra quanto espressamente autorizzato, non
essendo necessario che l’autorizzazione specifichi le singole censure contestate ad
amministratori e sindaci ovvero la somma richiesta a titolo di risarcimento danni.
*
b) La sospensione del processo
Parte convenuta Donnet chiedeva disporsi la sospensione del processo sino all’esito del
giudizio pendente avverso la dichiarazione di insolvenza di Bertone spa.
Tale istanza non è accoglibile.
Infatti, secondo l’interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità “L'art. 295 cod.
proc. civ., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione
"dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva
conseguenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di
evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per
l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere
per la loro adozione ma ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o
amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un
indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in
parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le
stesse parti” (Cass. 16844/12).
Al di fuori di tali ipotesi, quindi, la sospensione non può essere disposta, non essendovi più
alcuno spazio neppure per una sospensione facoltativa, la cui configurabilità deve ritenersi,
peraltro, esclusa anche dalla nuova formulazione dell'art. 42 c.p.c, introdotta dalla legge n.
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353 del 1990, che, prevedendo l'autonoma impugnabilità dell'ordinanza di sospensione, a
tutela dell'interesse della parte alla prosecuzione ed alla sollecita definizione del
procedimento, fa apparire inammissibile una sospensione disposta al di fuori delle ipotesi
tassativamente previste dalla legge, e rimessa alla discrezionalità insindacabile del giudice,
ponendosi tale facoltà in insanabile contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di
tutela del diritto di difesa, nonché con il canone della durata ragionevole del processo (Cass.
13828/12).
Nel caso di specie la causa di opposizione alla dichiarazione di insolvenza di Bertone spa non
è tra le stesse parti e soprattutto il decisum di tale controversia non ha alcuna rilevanza nel
presente giudizio.
Infatti il giudizio di opposizione alla dichiarazione di insolvenza di Bertone spa non costituisce
un antecedente logico giuridico della presente controversia, in quanto la domanda del
presente giudizio ha quale causa petendi la responsabilità degli amministratori e dei sindaci
della società Carrozzeria Bertone spa e degli amministratori della controllante (dal tenore
delle conclusioni non sembra sia stata proposta domanda anche di riconoscimento della
responsabilità dei sindaci della controllante), responsabilità che non presuppone la insolvenza
della controllante, bensì solo la insolvenza della controllata.
Quanto alla controversia di opposizione allo stato passivo della controllante promossa dalla
procedura di Carrozzeria Bertone, detta controversia si è conclusa con una transazione.
*
c) La nullità della citazione.
Alcune parti (in particolare i sindaci ed i loro chiamati) eccepivano la nullità della citazione.
Assumevano che la procedura non aveva in alcun modo allegato specificamente le condotte
illecite tenute dai sindaci né quali specifiche condotte i sindaci avrebbero dovuto adottare in
relazione alle censure formulate, né aveva allegato che tali condotte alternative sarebbero
state idonee ad impedire il presunto danno.
L’eccezione non è fondata alla luce delle seguenti argomentazioni.
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Una prima argomentazione concerne la natura dell’azione esercitata e, conseguentemente,
gli oneri incombenti sulle parti circa l’allegazione dei fatti, in quanto ai sensi dell’art. 269 c.c e
163 co. 3 n. 4) c.p.c l’attore deve allegare i fatti che costituiscono il fondamento della propria
domanda.
La procedura agiva per la richiesta dei danni ai sensi dell’art. 2394 bis c.c. richiamando
quanto alla fonte della responsabilità gli artt. 2391 e ss c.c. per ciò che concerne gli
amministratori, l’art. 2407 c.c. per quanto concerne i sindaci, nonché gli art. 2497 c.c. e 90
D.Lgs 270/99 per quanto concerne l’abuso di posizione dominante.
Ora secondo l’opinione prevalente della giurisprudenza legittimità, formatasi, in riferimento
alla disciplina del fallimento a cui la presente disciplina deve essere equiparata in toto le
azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste
dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente
confluiscono nell'unica azione di responsabilità, la quale, assumendo contenuto inscindibile e
connotazione autonoma rispetto alle prime implica una modifica della legittimazione attiva di
quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti.
Ciò posto si deve osservare che il fatto costitutivo è costituito dalla condotta illecita tenuta dal
convenuto ed il danno che da tale condotta illecita.
E, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità “la domanda introduttiva di un
giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige
che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio
diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.”(Cass 17404/12).
Nel caso di specie parte attrice ha individuato esattamente i fatti materiali.
Detti fatti consistono per quanto concerne gli amministratori nella negligente e imprudente
gestione della società da parte degli amministratori,
i quali, secondo la prospettazione
attorea, avevano protratto la formale sopravvivenza della società nonostante dovesse essere
sciolta da tempo, per l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale e per la perdita del
capitale, nell’aver posto in essere tutta una serie di operazioni specificamente descritte,
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nell’aver falsificato i bilanci ed approvato gli stessi oltre il termine consentito, nell’aver operato
in conflitto di interessi.
Per quanto concerne i sindaci tali fatti sono stati individuati nel non aver adeguatamente
vigilato e nel non essersi attivati per impedire il compimento degli atti illeciti degli
amministratore.
Infine per quanto riguarda gli amministratori di Bertone spa nell’aver imposte direttive volte a
perseguire esclusivamente l’interesse della controllante e di altre società del gruppo (quali ad
esempio Stile Bertone) a svantaggio della controllata e nell’aver protratto la vita della
controllata per ottenere un vantaggio patrimoniale.
Incombeva, quindi, ai convenuti allegare i fatti impeditivi e cioè che la condotta alternativa non
sarebbe stata idonea a provocare il danno.
D’altra parte la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può
essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre,
allorché sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro
elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente
formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche
la nullità della citazione nella sua interezza. (Cass. SS.UU. 8077/12).
Inoltre l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale
formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità
perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa
determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il
"petitum" sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il
"petitum" sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che,
per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che
esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto
introduttivo. (Cass. 18783/09)
Pertanto la citazione non è nulla contenendo essa tutti gli elementi previsti dall’art. 163 c.p.c.
*
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d) L’eccezione di carenza di legittimazione attiva
I convenuti eccepivano la carenza di legittimazione attiva assumendo che l’attivo della
Carrozzeria era in grado di coprire il passivo insinuato.
A prescindere dal fatto che tale assunto non risulta dimostrato, anzi vi è una prova contraria
in quanto allo stato la transazione (di cui si dirà infra) non è stata ancora onorata da Bertone
spa in A.S, si deve osservare che sussiste la legittimazione attiva, sia sotto il profilo della
“legitimatio ad causam”, sia sotto il profilo della titolarità del rapporto controverso, cioè di
quella fattispecie che una parte della dottrina definiva come “legitimatio ad processum”.
Infatti la "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ.,
secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei
casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e
mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in
ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via
preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che,
secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della
pronuncia richiesta .
Nel caso di specie, come tra l’altro già affermato dal giudice della cautela (cfr: doc. 1 M.J.
Bertone) l’azione è stata promossa dai Commissari Straordinari di Carrozzeria Bertone spa in
A.S., con la conseguenza che sussiste la legittimazione di agire dei predetti, legittimazione
che trova il proprio fondamento normativo, precisamente nell’art. 2394 bis e 2497 u.c. c.c.,
oltre che nell’art. 90 D.lgs 270/99.
Questione diversa è, come si è detto,
quella che parte della dottrina definisce come
legitimatio ad processum che consiste nella titolarità del rapporto controverso.
Nel caso di specie è pacifico che la titolarità del rapporto controverso sulla base della
prospettazione attorea attiene alla procedura.
Infatti la procedura ha agito per il risarcimento dei danni derivanti alla società ed ai creditori
dalla condotta di amministratori e sindaci nonché dalla controllante la quale ha abusato della
propria posizione dominante.
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E la legittimazione sussiste indipendentemente dalla prova del danno.
Infatti qualora all’esito dell’istruttoria il danno fosse insussistente la pronuncia sarà di rigetto
per mancanza del danno, ma non per carenza di legittimazione attiva (per il vero i convenuti
equiparano la carenza di legittimazione ad agire con la sussistenza del danno).
Pertanto anche detta eccezione non è fondata.
*
e) L’eccezione di carenza di legittimazione passiva del collegio sindacale
I sindaci eccepivano, poi, la loro carenza di legittimazione passiva assumendo che l’azione
promossa nei confronti di Bertone Spa in A.S. e riproposta nei confronti degli amministratori di
Bertone Spa aveva ad oggetto gli stessi fatti e danni, in relazione ai quali era stata proposta
la presente domanda nei confronti di amministratori e sindaci di Carrozzeria Bertone spa.
Assumevano, inoltre, che che la circostanza che le decisioni sui fatti di gestione contestati
fosse stata adottata dalla controllante non lasciava spazio alcuno per pretendere alcunché a
qualsivoglia titolo dalla controllata.
Tale eccezione non è fondata.
Infatti la responsabilità di amministratori, sindaci e della società controllata per abuso di
posizione dominante ha natura solidale, vincolo che sussiste tanto quanto la responsabilità
sia contrattuale, quanto ove essa sia extracontrattuale ed anche se l’evento dannoso sia
collegato da nesso eziologico a più condotte distinte, ciascuna delle quali abbia concorso a
determinarlo, restando irrilevante, nel rapporto col danneggiato, la diversa valenza causale
(Cass. 16050/09). Tale valenza assume invece rilevanza nei rapporti interni tra condebitori
solidali i quali possono chiedere l’accertamento delle singole quote i responsabilità.
Infatti è evidente che ai sindaci non erano state contestate le condotte di abuso di posizione
dominante, bensì le condotte di omessa vigilanza e omessa adozione di quelle misure volte
ad impedire il verificarsi ovvero l’aggravamento del danno.
*
e) L’eccezione di carenza di interesse ad agire
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Il convenuto Pozzoli eccepiva inoltre la sopravvenuta carenza di interesse ad agire
conseguente al realizzo dell’attivo di Carrozzeria Bertone superiore al deficit fallimentare.
Tale eccezione non è fondata, sia in fatto che in diritto.
In diritto in quanto la procedura agiva sia con l’azione generale di responsabilità, sia con
l’azione di responsabilità nell’interesse dei creditori.
Quanto a detta seconda azione è vero che qualora i creditori siano tutti soddisfatti non
sussisterebbe alcun danno, ma nel caso di specie così non è.
Infatti, a prescindere dalla efficacia della transazione è pacifico che l’insinuazione della
procedura al passivo di Bertone spa in A.S. non implica di per sé il soddisfacimento del
credito (cfr: doc. 45 Braja), così come l’insinuazione dei crediti fiscali non implica
automaticamente il soddisfacimento degli stessi da parte della capogruppo.
E con riferimento a detta transazione, la circostanza che Bertone spa in AS avesse transatto
in riferimento alla propria quota di responsabilità non fa venir meno l’interesse ad agire in
capo alla procedura per ottenere dai convenuti il risarcimento del danno causato dalle
rispettive condotte.
Ed allo stato, a fronte di un passivo di 23 milioni di euro è stata recuperata solo la somma di
3,5 milioni di euro relativa alla vendita dell’azienda e non vi è alcuna certezza circa il
compenso che potrà essere ottenuto dalla vendita dell’immobile di Via Leopardi, stante la
difficoltà della vendita dovute all’attuale momento economico.
Pertanto allo stato le somme incassate non sono sufficienti neppure a coprire i costi in
prededuzione e meno che mai a soddisfare i creditori.
A ciò si aggiunga che l’azione sociale presuppone semplicemente che da un inadempimento
degli amministratori sia derivato un danno, ma non richiede che a causa di tale danno il
patrimonio sociale diventi incapiente.
*
4. L’eccezione di prescrizione
L’eccezione di prescrizione non è fondata sotto nessuno dei profili evidenziati.
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Premesso che il termine di prescrizione è quello quinquennale per tutte le azioni proposte (in
particolare per le azioni previste dagli artt. 2393 e 2304 c.c. in termine è previsto dall’art. 2949
c.c., mentre per l’azione avente ad oggetto l’abuso di posizione dominante la norma di
riferimento è l’art. 2947 c.c., trattandosi di responsabilità extracontrattuale) si deve osservare
che il termine per l’azione ex art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori non può
considerarsi decorso in quanto l’art. 2941 n. 7 c.c. prevede la sospensione della prescrizione
finchè gli amministratori sono in carica.
Essendo cessati dalla carica il Blandino nel marzo 2006, Barbara Bertone, Marie Jeanne
Bertone e Vincenzo Tutino in data 27 giugno 2007 ed infine Ermelinda Cortese con la
dichiarazione di insolvenza nel febbraio 2008, l’azione non può considerarsi prescritta avendo
la procedura notificato la citazione in data 7 aprile 2010 e, tra l’altro essendo il termine stato
interrotto dalla proposizione del ricorso per sequestro conservativo nel 2008.
Per quanto concerne i sindaci, se è vero che l’art. 2941 co. 7 c.c. non si applica loro,
trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo (Cass 13765/07) è,
altresì, vero che non può considerarsi prescritta l’azione di responsabilità verso i creditori
sociali.
Infatti secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità l’azione di
responsabilità proposta dai creditori sociali ovvero, in caso di amministrazione straordinaria
dai commissari straordinari nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di
capitali è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, che inizia a decorrere dal
momento in cui il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti e
può anche essere anteriore alla data dell'apertura della procedura concorsuale; l'onere di
provare che l'insufficienza del patrimonio sociale si è manifestata ed è divenuta conoscibile
prima della dichiarazione di fallimento o di ammissione ad altra procedura concorsuale grava
sull'amministratore o sul sindaco che eccepisce la prescrizione (Cass. n. 941/05).
Ma avendo gli amministratori e sindaci dedotto che il patrimonio non era insufficiente a
fronteggiare i crediti fino a novembre 2008 secondo gli uni, fine agosto 2008 secondo gli altri
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e non avendo comunque fornito alcun concreto elemento di prova per dimostrare la
consapevolezza dei creditori dell’insolvenza l’azione non può dirsi prescritta.
Per completezza osserva il Collegio che al massimo i creditori avrebbero potuto avere
percezione del danno con l’iscrizione presso la camera di commercio della delibera di
approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, ove emergeva la sussistenza di una
consistente perdita la quale, oltre ad essere coperta mediante l’utilizzo delle riserve, aveva
comportato la riduzione del capitale sociale, con conseguente copertura con riserve, con
conseguente importante riduzione del patrimonio netto.
Quanto all’azione sociale, sebbene non risultassero atti interruttivi non essendo il sequestro
conservativo richiesto anche nei confronti dei sindaci (cfr: doc. a B. Bertone – Blandino),
tuttavia l’azione non può dirsi prescritta, se non per quei fatti avvenuti in data anteriore al 7
aprile 2005, danni che di fatto concernono esclusivamente alcune scelte gestionali.
*
5 Gli effetti della transazione.
1. I convenuti con diverse motivazioni hanno eccepito l’efficacia totalmente solutoria della
transazione tra Carrozzeria Bertone spa in A.S. e Bertone spa in AS.
2. Infatti in data 13 ottobre 2010 le parti dichiaravano “di definire il giudizio di opposizione allo
stato passivo di Bertone nei seguenti termini:
(I) ammissione al passivo chirografario di Bertone del credito di Carrozzeria Bertone oggetto
del presente giudizio nell’importo di € 15.000.000,00 (quindicimilioni);
(II) integrale compensazione tra le parti delle spese legali… ” (cfr: doc. 90 att.)
Nell’accordo si dava atto che:
- Carrozzeria Bertone spa aveva presentato domanda di ammissione al passivo chirografario
di Bertone per la somma di € 46.609.376.00, in via principale, di € 40.292.266,82 in via
subordinata ed € 7.946.300,00 in via chirografaria, domanda che Giudice Delegato aveva
respinto integralmente;
- era stato proposto giudizio di opposizione;
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- e “con la sottoscrizione ed esecuzione del presente accordo e ai termini e condizioni ivi
previsti Bertone, da un lato e Carrozzeria Bertone dall’altro lato:
(i) accertano congiuntamente e definitivamente, facendosi reciproche concessioni,
nell’importo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) l’ammontare del credito di Carrozzeria
Bertone oggetto del Ricorso in Opposizione allo Stato Passivo Bertone da ammettere al
passivo chirografario di Bertone e, per l’effetto
(ii) definiscono il Giudizio di Opposizione allo Stato Passivo Bertone meglio descritto alle
precedenti Premesse da n. 4 a n. 8 rinunciando altresì, fermo quanto espressamente escluso
dall’oggetto del presente accordo ai sensi del successivo art. 3 ad ogni pretesa presente e
futura, dedotta e/o deducibile da ciascuna di esser e dai relativi aventi causa per qualsivoglia
titolo o causale comunque connessi con il suddetto giudizio di opposizione allo Stato Passivo
Bertone e/o con i fatti dedotti in tale giudizio… Carrozzeria Bertone, fermo quanto
espressamente escluso dell’oggetto del presente accordo .. dichiara che per effetto della
sottoscrizione ed esecuzione del presente accordo e subordinatamente all’ammissione al
passivo
chirografario
di
Bertone
del
suddetto
importo
di
Euro
15.000.000,00
(quindicimilioni/00) non ha più nulla a pretendere nei confronti di Bertone per qualsivoglia
titolo o causale comunque connessi con il Giudizio di opposizione… Carrozzeria Bertone
dichiara altresì, con scioglimento a favore di Bertone del vincolo di solidarietà ai sensi dell’art.
1311 c.c. che il presente accordo e le rinunce riguardano esclusivamente la posizione di
Bertone e la sua quota di responsabilità…” (cfr: doc. 91 parte attrice).
3. Si tratta di accertare l’efficacia di tale transazione.
Premesso che la responsabilità di amministratori e sindaci e società capogruppo ha natura
solidale ai sensi dell’art. 1292 c.c. e tale vincolo sussiste tanto quanto la responsabilità sia
contrattuale, quanto la stessa sia extracontrattuale ed anche se l’evento dannoso è collegato
da nesso eziologico a più condotte distinte, ciascuna delle quale abbia concorso a realizzarlo,
nel caso di transazione fra uno dei coobbligati ed il danneggiato, occorre distinguere se la
transazione ha avuto ad oggetto l’intero debito solidale ovvero solo la quota del debitore
solidale stipulante.
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Infatti la transazione pro quota, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà
passiva rispetto al debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali,
dunque, nessun titolo avrebbero per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti
dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente.
La norma di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ. non si riferisce alla transazione pro
quota, ma si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito
(spettando al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del
contratto), giacché è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa
avvalersene il condebitore solidale, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e,
quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti (Cass SS.
UU. n. 30174/11).
Si legge nella sentenza sopra citata che “La conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero
debito, pattuita in via transattiva con un solo dei debitori, che opera anche nei confronti del
condebitore il quale dichiari di voler profittare della transazione, non può essere impedita
dall'inserimento nel medesimo contratto di una clausola di contrario tenore, essendo inibito
alle parti contraenti disporre dell'anzidetto diritto potestativo che la legge attribuisce ad un
terzo estraneo al vincolo negoziale”.
Si tratta di stabilire in concreto se la transazione tra Carrozzeria Bertone spa in A.S. e
Bertone spa in A.S. abbia avuto ad oggetto l’intero debito o solo la quota del debitore
transigente.
Il tenore complessivo della transazione, alla luce anche delle autorizzazioni a transigere,
consente di affermare che la transazione ha avuto ad oggetto la sola quota del debitore
transigente.
Tale conclusione la si desume dal fatto che nell’autorizzazione si facesse riferimento solo ai
danni arrecati quale abuso di direzione e coordinamento in quanto si legge espressamente
che il danno più realisticamente imputabile a Bertone spa potrebbe attestarsi su euro
15.000.000 (cfr: doc. 87-88 att). Inoltre nella transazione si dà atto che Bertone spa in A.S. è
liberata dal vincolo della solidarietà.
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Pertanto avendo avuto ad oggetto la sola quota del transigente i condebitori solidali non
possono profittarne.
Come si è detto sopra, tuttavia l’avvenuta transazione ha comunque l’effetto di ridurre il
debito degli altri condebitori in misura pari a quanto verrà riconosciuto a titolo di risarcimento
del danno per abuso di posizione dominante da parte di Bertone spa.
4. Si tratta, peraltro, di accertare quale sia il residuo debito dei debitori rimasti estranei.
Secondo parte della giurisprudenza il debito si riduce in proporzione della quota transatta
(Cass. n. 16050/09, 7585/07, 8946/06), secondo altra giurisprudenza il debito si riduce in
misura pari all’ammontare di quanto il creditore ha già percepito a seguito della transazione
(Cass. 5108/11, Cass. 14550/09).
Osserva il Collegio che la norma non pone quale requisito per consentire agli altri condebitori
di volerne profittare il pagamento, ma la semplice stipulazione della transazione.
Pertanto gli effetti nei confronti degli altri condebitori solidali si realizzano al momento della
sottoscrizione della transazione, essendo ininfluente che la stessa venga o meno onorata dal
condebitore transigente.
Alla luce di tali considerazioni deve respingersi l’eccezione delle difese dei convenuti sia di
sopravvenuta carenza di interesse, sussistendo comunque l’interesse della procedura ad
ottenere il risarcimento del danno con riferimento ai danni asseritamente provocati da
amministratori e sindaci, sia di cessazione della materia del contendere.
Infatti la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che sia venuta
meno l’intera questione controversa il che non è nel caso di specie.
Si tratterà quindi di procedere alla determinazione del credito risarcitorio complessivo e nel
suo ambito della quota gravante sul debitore transigente per sottrarla, alla luce dei principi
suesposti, dalla responsabilità solidale e dei debitori non transigenti.
*
6. Il merito
Parte attrice censurava la condotta di amministratori, sindaci di Carrozzeria Bertone e di
amministratori di Bertone spa questi ultimi per abuso di posizione dominante.
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Nei confronti degli amministratori e dei sindaci di Carrozzeria Bertone la domanda è stata
proposta ai sensi degli artt. 2393, 2394 c.c. e 2407 c.c., nei confronti di amministratori di
Bertone spai ai sensi dell’art. 2497 c.c. e dell’art. 90 D.lgs 270/99.
*
a) Gli amministratori
1. La procedura ha censurato la condotta degli amministratori di Carrozzeria Bertone spa per
aver creato la stessa società, operazione che non rispondeva ad alcuna logica imprenditoriale
e mirava a realizzare gli interessi della holding e dei suoi soci soprattutto per il fatto che era
stato stipulato il contratto di affitto ad un canone esagerato e che poneva in capo a
Carrozzeria Bertone le spese per la manutenzione straordinaria.
Inoltre la responsabilità era da ravvisarsi nel mancato accertamento dello scioglimento sia per
impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, sia per perdita del capitale sociale, nell’aver
posto in essere operazioni senza alcuna logica imprenditoriale, nell’aver compiuto atti
gestionali esclusivamente nell’interesse della capogruppo e di altre società del gruppo, a
detrimento del patrimonio di Carrozzeria Bertone e nel non aver dotato la società di manager
di alto livello. Infine la procedura censurava la condotta degli amministratori per aver redatto il
bilancio al 31.12.2005 ed al 31.12.2006 in violazione dei criteri di chiarezza, precisione e
veridicità, occultato, così, parte delle perdite, condotta questa aggravata dall’approvazione
degli stessi in ritardo, pregiudicando così società e creditori e per aver operato in conflitto di
interessi.
2. La responsabilità verso la società degli amministratori di una società per azioni, prevista e
disciplinata dagli artt. 2392 e 2393 cod. civ. trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri
imposti ai predetti dalla legge o dall'atto costitutivo, e fino alla riforma del diritto societario
anche nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo
di intervento preventivo e successivo. Con riferimento all’azione sociale il "danno risarcibile"
è quello causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta (dolosa o
colposa) dell'agente, sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante
(commisurato, cioè, in concreto, al pregiudizio che la società non avrebbe subito se un
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determinato comportamento illegittimo, commissivo od omissivo, non fosse stato posto in
essere dall'amministratore).
E’ del tutto irrilevante nel caso in cui sia stata proposta detta azione che il patrimonio sia
insufficiente al soddisfacimento dei creditori, essendo, invece, sufficiente che, per effetto
dell’inadempimento, il patrimonio subisca un danno.
In particolare in tema di responsabilità degli amministratori di società, occorre distinguere tra
obblighi gravanti sugli amministratori che hanno un contenuto specifico e già determinato
dalla legge o dall'atto costitutivo - tra i quali rientra quello di rispettare le norme interne di
organizzazione relative alla formazione e alla manifestazione della volontà della società, - e
obblighi definiti attraverso il ricorso a clausole generali, quali l'obbligo di amministrare con
diligenza e di non operare qualora sussista un conflitto di interessi.
Secondo la costante interpretazione giurisprudenziale mentre in riferimento a questi ultimi
obblighi la responsabilità dell'amministratore deve essere collegata alla violazione del
generico
obbligo
di
diligenza
nelle scelte di gestione,
sicché
la
diligente
attività
dell'amministratore è sufficiente ad escludere direttamente l'inadempimento, a prescindere
dall'esito della scelta, rilevante a diversi fini, per gli obblighi specifici, costituendo la diligenza
la misura dell'impegno richiesto agli amministratori, la responsabilità può essere esclusa solo
nel caso, previsto dall'art. 1218 cod. civ., quando cioè l'inadempimento sia dipeso da causa
che non poteva essere evitata nè superata con la diligenza richiesta al debitore (Cass.
5718/04).
Pacificamente detta forma di responsabilità ha natura contrattuale.
La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società comporta che
questa ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità
fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori l'onere di dimostrare
la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli
addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.
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Altra e distinta forma di responsabilità è quella degli amministratori verso i creditori sociali
prevista dall’ art. 2394 cod. civ. come conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti
alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria tale azione ha
natura extracontrattuale. Ciò
“presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti, ed un
comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di
entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia
generica (art. 2740 cod. civ.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo
di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere.
La indiscutibile natura diretta ed autonoma dell'azione ex art. 2394 cod. civ. ne esclude, poi,
qualsivoglia carattere surrogatorio, attesa la non riconducibilità al novero degli effetti di un
mero fenomeno surrogatorio di un così radicale mutamento del titolo di responsabilità, da
contrattuale (artt. 2392, 2393) ad extracontrattuale (art. 2394), con la conseguenza che, se
l'accoglimento della domanda proposta ai sensi degli artt. 2392 e 2393 cod. civ. comporta la
devoluzione del risultato utile di essa in via primaria e diretta all'incremento del patrimonio
sociale (mentre i creditori attori ne trarrebbero solo indirettamente beneficio), ciò non è a dirsi
in caso di azione proposta ex art. 2394 cod. civ., ove il danno subito dai creditori costituisce
anche (ed esclusivamente) la misura del loro interesse ad agire.” (Cass. 10488/98)
Peraltro nel caso di domanda proposta dalla procedura secondo una parte della
giurisprudenza più recente l'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai
sensi dell'art. 146 legge fall., ha natura contrattuale e carattere unitario ed inscindibile,
risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt.
2393 e 2394 cod. civ.
Tale interpretazione non convince, in quanto la stessa giurisprudenza, pur sottolineando il
carattere unitario ed inscindibile, evidenzia altresì le differenze in materia di prescrizione.
Rileva il Collegio che le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di
una società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., pur confluendo in un'unica
azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore in caso di fallimento o del
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commissario straordinario nel caso di società ammessa in A.S. e pur assumendo un
contenuto inscindibile ed una connotazione autonoma rispetto alle prime, attesa la "ratio" ad
essa sottostante, identificabile nella destinazione, impressa all'azione, di strumento di
reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi
soci che dei creditori sociali, implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni,
ma non ne immuta i presupposti (Cass.15955/12, 10378/12) .
Ne consegue che i fatti addotti a fondamento della domanda identificano l'azione in concreto
esercitata dalla procedura.
Nel caso di specie la procedura ha introdotto entrambe le azioni in quanto da un lato ha
allegato che la condotta agli amministratori ha provocato danni alla società, dall’altro che la
stessa ha provocato danni ai creditori sociali, essendo il patrimonio della società insufficiente
a far fronte ai loro crediti.
La distinzione non è priva di pregio, considerato che nel caso di domanda ex art. 2393 c.c., la
circostanza che il patrimonio possa essere ancora sufficiente a soddisfare i creditori sociali
non rileva, se non indirettamente, essendo invece necessario accertare se l’azione degli
amministratori connotata dal requisito della negligenza sia causa diretta di un danno per la
società.
Questione fondamentale è quella costituita dal grado di diligenza richiesta agli amministratori,
fermo restando che non è richiesto che gli amministratori siano “periti” in riferimento a tutte le
problematiche affrontate dalla società.
Secondo alcune difese dei convenuti (cfr: comparsa costituzione Ermelinda Cortese) la
responsabilità degli amministratori dovrebbe inquadrarsi nell’ambito dell’obbligazione di mezzi
e non di risultato, secondo altre la responsabilità degli amministratori non sussiste nel caso di
imperizia dovendosi la condotta dei predetti improntarsi semplicemente alla diligenza. (cfr:
comparsa costitutiva Barbara Bertone Blandino).
La prima argomentazione non è condivisibile.
La distinzione di obbligazioni di mezzi e di risultato creata dalla dottrina e fatta propria dalla
giurisprudenza nell’ambito della responsabilità del professionista si fondava sul presupposto
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che il professionista, assumendo l’incarico, si impegnava a prestare la propria opera per
conseguire il risultato sperato, ma non a conseguirlo, con la conseguenza che la
responsabilità non poteva individuarsi nel mancato raggiungimento del risultato, ma doveva
essere valutata alla stregua dei doveri di responsabilità professionale.
Tale orientamento non è condivisibile alla luce del più recente orientamento delle Sezione
Unite della Suprema Corte (sentenza n. 577/08 in materia di responsabilità medica) secondo
cui deve ritenersi superata la distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato, in quanto ciò
che rileva al fine di fondare la responsabilità del professionista è l’inadempimento e cioè che
l’amministratore non abbia adempiuto la propria prestazione in maniera diligente e prudente.
Ma anche l’argomentazione delle difese B.Bertone-Blandino non è totalmente condivisibile.
Infatti a carico dell’amministratore non è posto un dovere di diligenza generico, ma un dovere
di diligenza qualificato.
Sussiste, dunque, responsabilità dell’organo amministrativo ogniqualvolta in capo allo stesso,
siano venuti meno quei requisiti di avvedutezza, capacità e diligenza di tipo professionale che
dovrebbero sempre contraddistinguere l'amministratore di una società di capitali.
Il dovere di diligenza, consistente nell'adottare tutte le misure necessarie alla cura degli
interessi sociali a lui affidati, richiede, quindi, che l’amministratore ponga in essere gli atti
gestionali a seguito di un’analisi approfondita circa le conseguenze che derivano dalle proprie
scelte, oltre ovviamente che nell’adottare le decisioni non agisca in contrasto a quanto
previsto dalla legge, dallo statuto e dall’atto costitutivo. E l’inciso della norma riguardante “le
specifiche competenze” non comporta una riduzione della responsabilità, ma significa che la
diligenza professionale così come sopra descritta deve tenere, altresì, conto delle specifiche
competenze dell’amministratore, con la conseguenza che egli sarà responsabile sia
nell’ipotesi in cui agisca in modo negligente, ma anche quando agisca in contrasto con le
conoscenze specifiche in suo possesso.
Ciò posto osserva il Collegio che a seguito della novella introdotta con Dlgs 6/03 in vigore dal
1 gennaio 2004 è stata limitata la responsabilità degli amministratori privi di delega.
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Infatti prima dell’entrata in vigore della novella secondo la costante opinione della
giurisprudenza di legittimità tutti gli amministratori erano ritenuti responsabili.
Tale conclusione si fondava sul seguente assunto: “Nell'ambito dell'organizzazione sociale, la
centralità del ruolo spettante agli amministratori (ai quali non è soltanto demandata
l'esecuzione delle delibere dell'assemblea, svolgendo essi anche una funzione propulsiva
dell'attività di quest'ultima, oltre ad avere la gestione dell'attività sociale e a poter compiere,
nello svolgimento della stessa, tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto della società)
fonda la riconducibilità alla loro condotta dell'esercizio di un'attività non autorizzata, non
essendo ipotizzabile che una così vistosa deviazione dai limiti segnati dalla disciplina di
settore possa verificarsi senza l'apporto o al di fuori del controllo dell'organo cui compete la
gestione dell'attività sociale. Né ha alcun rilievo il difetto di delega, permanendo il dovere di
vigilare sul generale andamento della società, posto a carico degli amministratori dal secondo
comma dell'art. 2392 cod. civ., anche in caso di attribuzioni di funzioni al comitato esecutivo o
a singoli amministratori delegati, salva la prova che gli altri consiglieri, pur essendosi
diligentemente attivati, non abbiano potuto in concreto esercitare detta vigilanza a causa del
comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio. Neppure vale ad escludere la
responsabilità degli amministratori sprovvisti di delega la circostanza che essi abbiano
ricoperto detta carica per breve tempo, stante la natura solidale della responsabilità (Cass. n.
9384/11).
A seguito della riforma, gli amministratori privi di delega non sono responsabili in relazione
alle materie delegate ad uno o più amministratori ed al comitato esecutivo, non avendo
neppure un generico dovere di vigilanza dei predetti.
Sono tuttavia responsabili, ancorchè privi di deleghe, nel caso in cui siano a conoscenza di
fatti pregiudizievoli e non abbiano fatto quanto potevano per impedire il compimento o
eliminare le conseguenze dannose.
E’ poi evidente che sono responsabili nel caso di decisione adottate in prima persona, quali
l’approvazione del bilancio qualora i predetti siano presenti all’adunanza del consiglio di
amministrazione in cui il bilancio è stato approvato, con il limite, in tal caso, che le violazioni
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dei principi di chiarezza, veridicità e precisione devono essere percepibili e non frutto di
manipolazioni dei dati poste in essere dagli amministratori delegati.
Alla luce di tali principi si tratta di accertare se le censure di parte attrice siano fondate.
3. La prima censura concerne la creazione della stessa Carrozzeria Bertone spa.
Sul punto nessuna responsabilità può essere ascritta agli amministratori di Carrozzeria
Bertone non essendo un atto di gestione, quanto piuttosto l’atto con cui è nata (potrebbe
prospettarsi una responsabilità di Bertone Spa e dei suoi amministratori ai sensi dell’art. 90
D.lgs 270/99 di cui si dirà infra).
D’altra parte la decisione di creare una nuova società non era frutto di scelte degli
amministratori, coinvolgendo l’intera assemblea.
Tali decisioni trovavano una propria giustificazione, non come asserisce la difesa attoree nel
voler scaricare le perdite maturate per la commessa Opel, quanto piuttosto voler separare la
parte immobiliare dalla parte operativa, differenziazione assolutamente legittima, considerato
che l’operazione avrebbe comportato vantaggi e che al momento della decisione la società
non evidenziava perdite. Non solo ma aveva un patrimonio netto di £ 77.000.000.000 (cfr:
doc. 52 B. Bertone-Blandino).
Pertanto l’operazione non era affatto volta a scaricare sulla neonata Bertone Industrie spa,
poi divenuta Carrozzeria Bertone spa, i debiti derivanti dalla commessa Opel, quanto a creare
una società operativa che non trovasse nella propria gestione i vincoli che, giocoforza,
sussistevano in precedenza.
3.1 Parte attrice a corollario dei propri assunti assumeva che la controprova del fatto che
l’operazione fosse volta a tutelare Bertone spa dai rischi d’impresa derivante dalla commessa
Opel era rinvenibile nel fatto che il ramo d’azienda trasferito non comprendeva anche
l’immobile che era stato, per contro, oggetto di un oneroso contratto di locazione che poneva
a carico del conduttore l’obbligo di corrispondere un canone annuo di lire 4.500.000.000 oltre
IVA superiore ai canoni di ammortamento e leasing contabilizzati da Bertone nonché l’obbligo
di effettuare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ed ulteriore elemento
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era individuato nel fatto che in occasione della cessione del ramo d’azienda non era stato
ceduto il marchio.
Circa la responsabilità degli amministratori di Bertone spa si dirà infra.
Con riferimento alla responsabilità degli amministratori di Carrozzerie Bertone spa osserva il
Collegio che il contratto era stato stipulato (cfr: doc. 11 att) dall’ing. Ghigo Renato direttore
generale di Carrozzeria Bertone in data 31 dicembre 1999.
E all’epoca non erano amministratori di Carrozzeria Bertone spa Marie Jeanne Bertone,
Blandino Michele e Tutino Vincenzo, per cui in ogni caso nessuna responsabilità può essere
loro ascritta per la conclusione di detto contratto.
Dalla locazione erano esclusi solo “i due locali al primo piano della Palazzina Uffici
attualmente adibiti per Ufficio Presidenza e servizi di tale Ufficio”.
La durata del contratto era di sei anni dalle ore 23.59 del 31 dicembre 1999, rinnovato per
uguale periodo.
In occasione delle della proroga, proroga automatica in mancanza di disdetta, nessuna
responsabilità potrebbe ascriversi al Tutino, essendo stato nominato amministratore solo nel
marzo 2006 ed a Marie Jeanne Bertone, in quanto priva di deleghe.
Nel contratto si dava atto che il pagamento dei canoni di leasing era posto a carico del
locatore e che al conduttore competeva per tutta la durata del rapporto “la manutenzione
ordinaria e straordinaria”.
Fatta questa premessa osserva il Collegio che il canone era assolutamente congruo sulla
base delle risultanze della CTU.
Infatti il CTU dava atto che (cfr: CTU dr. Poma):
“L’individuazione del canone di locazione da ritenersi congruo ha seguito il seguente iter
logico:
1.
Innanzitutto è stato determinato il più
ragionevole valore dei cespiti immobiliari riferibili all’intero complesso immobiliare sito in
Grugliasco (TO), sia di proprietà diretta (di Bertone S.p.A.) che detenuti in forza di contratto di
locazione finanziaria, alla data del 01.01.2000;
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2.
è stato determinato il più probabile
tasso di rendimento immobiliare per gli immobili in esame sempre con riferimento a tale data;
3.
sulla base dei valori di cui al punto 1 e 2
si è giunti alla determinazione del più probabile valore di locazione del complesso immobiliare
tenendo in considerazione la dimensione dello stesso e l’uso cui era destinato.
Il complesso immobiliare è stato valutato nel suo complesso dal geom. Badolato in €
33.147.515.
L’ausiliario ha poi individuato il tasso di rendimento immobiliare per la tipologia di immobili in
esame nella percentuale del 6,73%.
Per le specifiche e per la completa disamina dei criteri utilizzati, sia per la determinazione del
valore degli immobili e sia per l’individuazione del più probabile tasso di rendimento
immobiliare, si rimanda all’elaborato dell’ausiliario.
I due dati sopra riportati consentono quindi di individuare il canone di locazione annuo da
ritenersi congruo e riferito all’anno 2000.
Tale valore viene indicato pari ad € 2.230.827,76, valore quest’ultimo soggetto alle
rivalutazioni Istat a far data dall’esercizio 2001 come stabilito contrattualmente…. L’esame dei
dati indicati in tabella evidenzia che il canone congruo che la Bertone S.p.A. avrebbe dovuto
fatturare a Carrozzeria Bertone S.p.A., nel periodo 01.01.2000 – 31.03.2008, ammonta ad €
19.625.658,22.
La Bertone S.p.A. ha fatturato nel periodo in esame l’ammontare di € 19.778.021,31.
Il confronto dei due dati consente di evidenziare la congruità dei canoni spesati da
Carrozzeria Bertone S.p.A. ed oggetto di fatturazione da parte di Bertone S.p.A., sulla base di
quanto indicato nel contratto di locazione e sulla base della consistenza immobiliare oggetto
dello stesso”.
Pertanto la censura attorea sull’eccessiva onerosità del canone non è fondata.
Ma anche con riferimento alle spese di manutenzione straordinaria il Collegio ritiene che la
censura di parte attrice non sia fondata.
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Infatti la clausola contrattuale che poneva a carico del conduttore le spese per manutenzione
straordinaria era legittima e non era irragionevole.
In astratto potrebbe porsi il problema della legittimità di detta clausola qualora le opere di
manutenzione straordinaria si fossero rese necessario a causa di eventi esterni, indipendenti
al conduttore. Tale ipotesi peraltro non si era verificata nel caso di specie.
In concreto, trattandosi di un immobile destinato alla produzione, le opere di manutenzione
straordinaria ben potevano giustificarsi in base alle esigenze di produzione che avrebbero
potuto emergere nel corso del tempo.
D’altra parte le opere effettuate (cfr:
doc. 14 att) costituiscono migliorie effettuate
nell’interesse e su iniziativa del conduttore. Pertanto avendo il conduttore in piena autonomia
deciso di effettuare tali migliorie nel proprio interesse e non nell’interesse del locatore, la
clausola trova una sua piena giustificazione.
Ulteriore problematica concerne la nota di credito emessa da Bertone spa del 13 dicembre
2005 a favore di Carrozzeria Bertone per € 1.124.460,00 con la dicitura “riduzione forfetaria
del canone dovuto per l’anno 2006”, saldata solo in parte, dovendo ancora essere saldata la
somma di € 749.600,00.
Si tratta di accertare se possa ravvisarsi una responsabilità degli amministratori di
Carrozzeria Bertone, oltre che ovviamente della capogruppo Bertone spa per non aver posto
in essere alcuna condotta volta a recuperare tale somma, soprattutto in un momento in cui la
società si trovava in gravi difficoltà.
Rileva il Collegio che, sulla base dei principi della causalità omissiva, secondo cui non porre
in essere una condotta volta a evitare un danno equivale a provocarlo, sia ravvisabile una
responsabilità degli amministratori ed in particolar modo di quelli con deleghe specifiche.
I predetti infatti qualora avessero operato in modo diligente, avrebbero dovuto mettere in
mora il debitore e, qualora il debitore avesse continuato nel proprio inadempimento,
avrebbero dovuto agire nei suoi confronti.
Gli amministratori, infatti, non potevano confidare nel fatto che essendo una parte del credito
stata corrisposta ed essendo la capogruppo apparentemente solida dal punto di vista
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finanziario la stessa avrebbe onorato i suoi debiti nei confronti della controllata, non essendo
condivisibile l’argomentazione dei CTP dei convenuti secondo cui il mancato pagamento
poteva derivare dalle motivazioni più disparate, non necessariamente illegittime.
A nulla rileva che tale somma costituisse un credito che la procedura avrebbe potuto
insinuare, in quanto il non aver agito per ottenere il pagamento di tale somma concretizza un
danno per Carrozzeria Bertone e per i creditori sociali della stessa, i quali in forza di tale
omissione non possono soddisfarsi su detta somma.
Era onere dei convenuti, quindi, fornire elementi di prova che il mancato pagamento fosse
dipeso da circostanze a loro non imputabili, prova che non è stata offerta.
Significativo sul punto a comprova della totale inerzia degli amministratori di Carrozzeria
Bertone a costringere la controllante ad onorare i propri debiti è quanto emerge dalla CTU a
pag. 209 ove si legge “Al riguardo assume rilievo quanto indicato dal geom. Rosazza (per
parte Ermelinda Cortese Bertone, Marie Jeanne Bertone, Barbara Bertone, Bertone s.p.a. in
liquidazione) nella relazione tecnica redatta in sede di operazioni peritali. Il consulente di
parte evidenzia che in data 01-08-2000 uno dei contratti di leasing in capo a Bertone S.p.a.
(quello contraddistinto come Leasing 2), avente ad oggetto una porzione immobiliare
concessa in affitto a Carrozzeria Bertone S.p.A. con il già citato contratto di locazione sopra
esaminato, veniva ceduto alla Carrozzeria Bertone S.p.A. La cessione del contratto di leasing
alla partecipata avrebbe dovuto forse comportare la revisione del contratto di locazione
immobiliare stipulato tra le parti detraendo la porzione di canone riferibile allo stesso, ma
sicuramente Carrozzeria Bertone avrebbe dovuto richiedere alla controllante il rimborso dei
canoni di leasing corrisposti pareggiando in tal modo lo scompenso sopra evidenziato. Invero,
in data 31-12-2005 il predetto contratto di leasing veniva nuovamente retroceduto da
Carrozzeria Bertone S.p.A. a Bertone S.p.A., ripristinando nei fatti anche la realtà del
contratto di locazione degli immobili. Solamente in tale sede è emersa la problematica sopra
esposta di dover rimborsare i canoni di leasing corrisposti da Carrozzeria Bertone S.p.A. per il
periodo 01-08-2000 / 31-12-2005. Come riferisce il geom. Rosazza i canoni di leasing
corrisposti nel periodo indicato da Carrozzeria Bertone S.p.A. ammontano ad € 1.326.385 che
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sarebbero stati richiesti a Bertone S.p.A. in data 15-11-2005. A tale richiesta, sempre come
riferito dal geom. Rosazza, la Bertone S.p.A. avrebbe eccepito la mancata applicazione della
rivalutazione Istat negli anni in esame, quantificandola pari ad € 201.925.Tale complessa
posizione trova la sua definizione nell’emissione della suddetta nota di credito emessa da
Bertone S.p.A. nei confronti di Carrozzeria Bertone S.p.A. che va a sanare, almeno sotto il
profilo contabile, le posizioni dare – avere delle società, rendendo in questo modo
nuovamente congruo il contratto di locazione” (cfr: CTU dr. Poma cit.).
Carrozzeria Bertone spa, quindi fin dal 2001 vantava crediti nei confronti della capogruppo,
crediti mai pagati e mai richiesti fino al 2005.
Tuttavia la circostanza che non vi fosse nessun documento (quanto meno nessun documento
prodotto), da cui si evinca che al momento della cessione del leasing da Bertone Spa a
Carrozzeria Bertone, Bertone spa si fosse comunque assunta l’onere di continuare con i
pagamenti non consente di ritenere responsabili gli amministratori fino al 13 dicembre 2005.
I convenuti sul punto assumono che la procedura non richiedeva tali somme.
L’eccezione è priva di pregio, in quanto parte attrice richiedeva l’intera somma relativa al
pagamento dei canoni e delle spese di manutenzione, e conseguentemente detta domanda è
implicitamente ricompresa nella domanda principale. Non solo, ma a pag. 14 della citazione
espressamente nell’indicare l’importo dovuto tra parentesi scriveva “di cui € 749.649,00
relativi alla nota di credito emessa da Bertone il 13.12.2005 e solo parzialmente incassata da
Carrozzeria Bertone”.
Trattasi, quindi, di danno subito dalla società per effetto della condotta negligente degli
amministratori (si dirà infra a chi imputare tale danno).
3.2. Per quanto concerne il marchio “B Bertone” è vero che lo stesso non era stato oggetto
della cessione del ramo di azienda, ma è, altresì, vero che Bertone spa l’aveva concesso in
comodato gratuito e dall’uso gratuito di detto marchio Carrozzeria Bertone spa aveva tratto un
vantaggio nell’ammontare di € 2.100.000,00 (cfr: CTU dr. Poma), con la conseguenza che
tale operazione non può censurarsi.
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4. Con la seconda censura parte attrice lamenta che gli amministratori ed i sindaci non
avevano accertato il verificarsi dello scioglimento della società, in quanto nel 2004 era stata
cancellata la produzione del modello Opel Coupè (cfr: doc. 18 att) e nell’esercizio 2005 si
erano esaurite le commesse Opel.
Aggiungeva che lo stesso Blandino nella relazione al CdA del 20 marzo 2006 (cfr: doc. 23 att)
aveva dichiarato che a fine 2004 la società era tecnicamente morta e, che,
conseguentemente, i progetti effettuati in epoca successiva altro non erano che esperimenti.
Anche tale censura non è fondata.
E’ vero che a gennaio 2005 la situazione di Carrozzeria Bertone pareva irreversibile in
considerazione del fatto che Fiat e GME, i potenziali clienti, versavano in condizioni pessime,
compromettendo così i rapporti con Carrozzeria Bertone e che a detta del Blandino in tale
frangente storico “Carrozzeria Bertone è tecnicamente morta” (cfr: doc. 23 att. cit), ma è,
altresì, vero che a partire da fine gennaio – febbraio si erano avuti contatti, che avevano
portato la commessa Mini.
Carrozzeria Bertone aveva quindi ritrovato la sua continuità aziendale (cfr: doc. 23 att.) E tali
considerazioni fatte dal Blandino si ritengono corrette.
Infatti l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale può costituire causa legittima di
scioglimento della società quando riveste caratteri di assoluta definitività tali da rendere inutile
ed improduttiva la permanenza del vincolo sociale (Cass. 4683/81, Cass. 2076/74).
Tale non può considerarsi l’insufficiente redditività prospettica della società ovvero la carenza
momentanea di commesse.
A questo proposito non è condivisibile la CTU che ha affrontato la tematica nel rispondere al
quesito sulla redazione del bilancio
Il CTU richiama al fine di pervenire alle rassegnate conclusioni (secondo cui la continuità
aziendale era venuta meno nell’esercizio 2005)
i principi contabili OIC 5 (bilancio di
liquidazione) e n. 29 rivisto dall’OIC (Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime
contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio).
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In realtà detti principi , contrariamente a quanto asserito da parte attrice e dal CTU, non sono
esaustivi al fine di individuare se ad inizio 2005 fosse impossibile raggiungere l’oggetto
sociale.
Infatti il principio OIC 5 recita, “dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento e fino
al
momento dell’inizio della liquidazione il periodo di gestione degli amministratori non
dovrebbe essere particolarmente lungo. In ogni caso, per quanto già esistente la causa di
scioglimento, l’azienda continua a costituire un complesso economico funzionante destinato
alla produzione del reddito, per cui i criteri di valutazione da adottare continuano ad essere
quelli di funzionamento” (cfr: CTU pag. 57).
Ed il punto 7 dell’OIC 5 dispone che “l’abbandono dei criteri di funzionamento propri del
bilancio d’esercizio ed il passaggio ai criteri di liquidazione deve avvenire nel momento in cui
l’azienda non costituisca più un complesso produttivo funzionante e, a seguito della
cessazione dell’attività produttiva si sia trasformata in un mero coacervo di beni destinati al
realizzo diretto, all’estinzione dei debiti ed alla ripartizione ai soci dell’attivo residuo (cfr: CtU
dr. Poma pag. 59-60)”.
Il punto 7.2 indica alcuni parametri in forza dei quali vi possono sorgere significativi dubbi
sulla permanenza della continuità aziendale o “going concern”. Detti indicatori sono in parte
finanziari, in parte gestionali, ed in parte ad altre cause (cfr: CTU dr. Poma pag 62.)
Gli indicatori finanziari consistono in:
- situazione di deficit patrimoniale e di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili;
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte di finanziatori e creditori
- bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash
flow;
- mancanza o discontinuità della distribuzione dei dividendi;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
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-incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito”
alla condizione “pagamento alla consegna”;
-incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri
investimenti necessari.
Sono invece indicazioni gestionali:
- perdita di amministratori o dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori
importanti;
- difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di
approvvigionamento da importanti fornitori.
Vi sono poi altri indicatori quali, capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad
altre norme di legge; contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero
comportare l’obbligo di risarcimento del danno, modifiche legislative o politiche governative
dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa.
Vi sono tuttavia fattori che attenuano la rilevanza di tali indicatori quali la sussistenza di un
piano volto al mantenimento di adeguati cash flow, la presenza di altri fornitori, la sussistenza
di un piano industriale volto a prevedere nel lungo periodo un ipotesi di risanamento.
Sebbene fossero presenti alcuni di questi indicatori, tuttavia rileva il Collegio che nel corso del
2004 erano incominciate alcune trattative con il gruppo Fiat per lo sviluppo di nuovi progetti.
Inoltre, gli amministratori avevano fin dal verbale C.d.A al 21 luglio 2004 ipotizzato “differenti
strategie percorribili” e evidenziato la necessità di individuare nuovi partners sia sotto il profilo
finanziario che sotto il profilo industriale (cfr: doc. 18 att). Nel 2005 poi era stata acquisita una
nuova commessa BMW e la società aveva firmato un contratto con Azimut, tendente a
diversificare l’operatività nel campo nautico.
Non sono pertanto condivisibili le argomentazioni attoree, fatte proprie dal CTU, secondo cui
fin dal 2004 era necessario adottare decisioni sulla continuità aziendale, considerato che gli
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amministratori avevano posto all’attenzione dell’assemblea tale circostanza ed avevano
intrapreso nuovi progetti volti a dare nuovo impulso alla società.
Nè può ritenersi, che il processo iniziato a fine 2004 fosse irreversibile, in quanto proprio i
contatti con Fiat, nonché con BMW e lo stesso progetto Azimut avevano posto le premesse
per successivi sviluppi.
Non bisogna dimenticare che se il progetto Fiat era ancora fumoso, non era così per il
progetto BMW, seppur limitato a soli 2000 unità, ed il progetto Azimut (cfr: doc. 21 Blandino
B. Bertone) quanto meno nella parte riguardante la consulenza, in quanto con riferimento alla
parte riguardante lo sviluppo necessitava di integrazioni (dovendosi così interpretare la
volontà delle parti e non nel senso di ritenere detto progetto sottoposto a condizione
sospensiva meramente potestativa della volontà di Azimut di procedere a questa seconda
fase).
A tali elementi devono aggiungersi due ulteriori argomentazioni e cioè la pluridecennale vita e
vitalità della società ed il problema occupazionale che avrebbe inevitabilmente comportato nel
caso di messa in liquidazione pesanti ricadute.
La momentanea carenza di commesse ed una generale difficoltà finanziaria non sono
elementi sufficienti per ritenere che fosse venuta meno la continuità aziendale anche
considerato che il bilancio al 31.12.2004 non presentava perdite e se è vero che nei primi
mesi del 2005 vi erano state perdite, tuttavia non solo ad inizio 2005, ma ancora alla fine del
2005 la società era in grado di far fronte alle proprie obbligazioni presentando un attivo
circolante ed in particolare titoli e liquidità ampiamente sufficienti al pagamento dei debiti
societari, oltre ad un patrimonio netto ampiamente positivo per oltre 30.000.000 di euro.
Pertanto la continuità aziendale non veniva meno al 31 dicembre 2005, ma solo a fine marzo
2007, quando con il naufragare della trattativa Fiat era evidente che la società non aveva
altre prospettive di sviluppo, ancorchè sin dall’ottobre 2006 fosse emerso che la società, a
parte il concretizzarsi della trattativa con Fiat, non aveva altre possibilità di rilancio.
Significativo sul punto è quanto emerso dal verbale CDA 23 ottobre 2006 (cfr: doc. 11 M.J
Bertone).
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Infatti si legge “la dott.sa Bertone aggiunge infine – per quanto riguarda il 2007 – non esiste
ancora nessun progetto concreto ed è indispensabile darsi una Dead Line (definitiva) per le
azioni da intraprendere. Tale dead line è non oltre novembre, metà dicembre. Obbiettivo è
l’ottenimento di lettera di intenti ovvero la concretizzazione di un progetto industriale”
Tale trattativa non andava a buon fine: infatti nel verbale del C.d.A 23 marzo 2007 (cfr: doc.
14 M.B. Bertone) il Tutino faceva presente che gli era stata comunicata da Fiat una totale
chiusura al fine di addivenire alla costituzione di una newco sulla base del presupposto che la
società sarebbe nata in perdita ed in perdita avrebbe continuato ad operare per anni.
E nel C.d.A del 4 aprile 2007 (cfr: doc. 15 M.J. Bertone) emergeva tutta la criticità della
situazione.
Ed è a questo punto che gli amministratori avrebbero dovuto accertare la causa di
scioglimento della società e convocare l’assemblea per la nomina dei liquidatori o comunque
intraprendere una procedura concorsuale, procedura concorsuale che era stata ipotizzata
(cfr: verb C.d.A. 3 maggio 2007), ma non proseguita per l’opposizione principalmente di
Barbara Bertone (cfr: verb. C.d.A 22 maggio 2007, 6 giugno 2007) a cui si era associata
Ermelinda Cortese.
Infatti l’art. 2485 c.c. recita che gli amministratori devono senza indugio accertare una causa
di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’art. 2484 co. 3
c.c.. Gli amministratori cioè devono convocare l’assemblea e mettere in liquidazione la
società.
In caso contrario sono responsabili dei danni imputabili alla società ai soci ed ai terzi.
Quanto alle singole responsabilità si dirà infra.
5.Parte attrice censurava poi la condotta degli amministratori per non aver dotato la società di
un adeguata organizzazione gestionale e manageriale.
Quanto alla mancanza di adeguata organizzazione manageriale è vero che dal momento
delle dimissioni dell’ing. Cena di fatto la società era gestita, salvo brevi parentesi, dalla
famiglia Bertone e da due amministratori riconducibili alla famiglia Gracco de Lay - Abelli,
soci di Bertone spa e cioè Maria Clara Gracco De Lay ed Antonella Ancarani. Tuttavia questi
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ultimi non avevano alcuna delega con la conseguenza che la società di fatto era gestita dalla
famiglia Bertone.
Inoltre in data 11 luglio 2005 Maria Clara Gracco De Lay ed Antonella Ancarani
rassegnavano le proprie dimissioni (cfr: doc. 2 Gracco De Lay ed altri) evidenziando che “la
situazione di oggettiva difficoltà di mercato a nostro avviso, come più volte ribadito, dovrebbe
essere affrontata individuando all’esterno dei manager di alto profilo professionale con
specifiche conoscenze del settore automobilistico, in grado di affrontare e gestire con
motivazioni esclusivamente di natura manageriale il gruppo aziendale, lasciando quindi alle
spalle i numerosi litigi e contrasti al momento in essere nell’ambito della famiglia Bertone che
creano incertezze e danni di immagine, soprattutto verso l’esterno, alle società del gruppo”.
A seguito delle dimissioni delle predette la società era stata gestita interamente dalla famiglia
Bertone fino all’ingresso del Tutino.
Sennonchè non vi sono elementi per ritenere che il Blandino, che ricopriva il ruolo di Direttore
Generale, pur non essendo un manager particolarmente esperto in ambito automobilistico e
pur facendo parte della famiglia Bertone, non avesse le competenze per gestire la società,
Tanto è vero che nel verbale del C.d.A. 20 marzo 2006 (cfr: doc. 8 M.J. Bertone), il sindaco
Donnet, pur ribadendo la validità delle osservazioni di Maria Clara Gracco De Lay e Antonella
Ancarani, evidenziava altresì la necessità che il Blandino ritirasse le proprie dimissioni in
considerazione del fatto che dette dimissioni in quel particolare momento avrebbero potuto
comportati “gravi ripercussioni nei rapporti con i clienti, rapporti che sembra siano stati finora
pressochè esclusivamente intrattenuti da Blandino stesso”.
A seguito delle dimissioni del Blandino era stato nominato amministratore Tutino Vincenzo,
che era cresciuto all’interno dell’azienda avendo in precedenza lavorato a fianco di Nuccio
Bertone e dell’ing. Caccamo.
Il predetto si era immediatamente attivato per la ricerca di un manager esterno di alto profilo
manageriale (cfr: doc. 7 e 8) ed al pari si era attivata Marie Jeanne Bertone (cfr: doc. 46
Braja). La società incaricata aveva effettivamente inviato i curricula di manager di alto livello
(cfr: doc. 9 Tutino) i quali peraltro non avevano accettato l’incarico.
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Pertanto quanto meno dal marzo 2006, quando era emersa la necessità di individuare un
manager esterno di alto profilo, fatto reso anche possibile dalle dimissioni del Blandino e di
Barbara Bertone, gli amministratori avevano profuso impegno nella ricerca di personale da
inserire nell’azienda a livello dirigenziale (la stessa Ermelinda Cortese aveva ricercato un
direttore generale esterno per Bertone spa (cfr: doc 46 Braja) e non può addebitarsi ai
predetti la mancata accettazione dei soggetti contattati.
6. Parte attrice censurava poi la condotta degli amministratori per aver intrapreso disastrose
operazioni. In particolare:
- la commessa Mini deliberata nella riunione 20.5.2005 del CdA, che aveva comportato
perdite ingenti ed era priva della benchè minima ragionevolezza;
- il progetto Azimut che consisteva nello sviluppo dell’attività produttiva nel settore nautica da
diporto, settore nuovo ed estraneo all’oggetto sociale ed aveva originato ingenti costi di
ricerca e sviluppo con recuperando, in seguito all’intesa con il gruppo Azimut, solo parte di
questi costi;
- attività di progettazione e ricerca e studio per la produzione di un modello camper con costi
considerevoli e nessun ricavo;
- attività di ricerca per Fiat senza richiedere a Fiat alcuna partecipazione ai costi;
Inoltre assumeva parte attrice che gli amministratori avevano posto in essere operazioni
nell’interesse di Bertone Spa (oltre il contratto di locazione di cui si è detto) ed altre società
del gruppo quali:
- la costituzione di un pegno su titoli a favore della controllante Bertone
- la realizzazione infragruppo dei prototipi show cars materialmente realizzati da Stile Bertone
che era solita rivenderli a Carrozzeria Bertone, prototipi esposti con marchio Bertone di
proprietà della controllante e rivenduti alla stessa Bertone ad un prezzo di € 203.000,00 a
fronte di un costo di oltre € 5.000.000,00
- l’acquisto del 50% del capitale sociale di Bertone Engineering srl diventando così socio
unico di una società con evidenti difficoltà, tanto è vero che Carrozzeria Bertone aveva
dovuto ripianare le perdite.
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Sul punto i convenuti contestavano che tali operazioni fossero prive del requisito di
ragionevolezza.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “all'amministratore di una
società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 cod. civ. di aver
compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione
attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta
causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei
confronti
della
società.
Ne
dell'amministratore nell'adempimento
consegue
del
che
proprio
il
mandato
giudizio
non
sulla
può
mai
diligenza
investire
le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte), ma solo l'omissione di quelle
cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo,
operata in quelle circostanze e con quelle modalità (Cass. 3652/97).
Si tratta quindi di accertare se gli amministratori avessero omesso di effettuare quelle cautele,
verifiche ed informazioni preventive in relazione alle singole operazioni.
6.1 La commessa Mini.
Nel verbale del C.d.A. 20 giugno 2005 (cfr: doc. 7 M.J Bertone) si legge che Barbara Bertone
illustrava le tematiche relative al progetto “Mini” con particolare riguardo all’investimento
totale, al recupero totale al prezzo unitario, alla competenza, al margine di cash flow ed al
margine di contribuzione unitario.
Allo stato era pacifico che la commessa aveva quale volume 2000 unità, ancorchè nelle
aspettative dei consiglieri vi fosse la speranza di acquisire ulteriore commesse da BMW. Si
trattava, dunque, di una soluzione ponte.
E’ se vero che il dr. Cremona, consulente del Presidente nella stessa seduta suggeriva al
consiglio “di richiedere ad una società specializzata in analisi strategiche un esame della
situazione aziendale al fine di verificare di verificare che le scelte strategiche siano confortate
da una visione prospettica di lungo termine”,
è altresì vero che la scelta era stata
adeguatamente ponderata.
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Non solo, ma detta commessa veniva deliberata in un momento storico in cui risultava
opportuno e doveroso da parte degli amministratori operare delle scelte che permettessero la
ricerca per il proseguimento dell’attività aziendale e ciò anche alla luce delle consistenti
disponibilità in capo alla società, considerato che la società aveva un’elevata patrimonialità e
vi era la necessità di salvaguardare le maestranze, soprattutto nel momento storico in cui la
stessa veniva adottata.
Pertanto tale scelta, pur non essendo economicamente vantaggiosa, non può ritenersi
censurabile.
6.2. Il progetto Azimut.
Fin dal verbale C.d.A 20 giugno 2005 il Blandino forniva informazioni in relazione al progetto
Azimut.
Parte attrice censurava l’operazione assumendo che si trattava di un settore al di fuori
dell’oggetto sociale ed aveva generato ingenti costi e pochissimi ricavi.
Quanto alla prima censura è vero che al momento della conclusione del contratto avvenuta in
data 12 luglio 2005 (cfr: doc 21 B. Bertone-Blandino) la nautica da diporto non era ricompresa
nell’oggetto sociale.
Tuttavia in data 31 maggio 2006 veniva iscritto nel registro delle imprese il verbale di
assemblea 23 maggio 2006 di Carrozzeria Bertone spa con il quale detta irregolarità veniva
sanata e, conseguentemente, non si può ritenere sotto questo aspetto l’operazione
censurabile.
Sotto il secondo profilo il Collegio osserva.
Il contratto sottoscritto dal presidente Ermelinda Cortese aveva il seguente oggetto “Azimut
conferisce congiuntamente a Carrozzeria Bertone S.p.A. e a Bertone Engineering S.r.l.
l’incarico consulenziale di seguito individuato alla lettera (a) secondo le tempistiche indicate
nell’Allegato 1 e, successivamente alla sua ultimazione, si riserva di attribuire a Bertone
l’incarico per lo sviluppo, l’industrializzazione e la produzione di “concept” individuato alla
lettera (b) secondo le tempistiche indicate nell’Allegato 1:
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(a)
Analisi, sviluppo ed ottimizzazione della
linea di montaggio AZ 42 finalizzata a migliorare l’efficacia ed efficienza dell’organizzazione
del processo collaborando con lo staff Azimut relativamente alle seguenti materie attualmente
in avanzata fase di definizione e secondo le tempistiche previste per le Fasi 1 e 2
dell’Allegato 1:
i. suddivisione delle varie operazioni di allestimento nelle fasi di lavorazione per le 7 stazioni
di montaggio della linea;
ii. analisi e stesura di tutte le attività di allestimento delle fasi e sotto-fasi di ogni stazione
compresi gli Optional;
iii. analisi e stesura di tutte le attività di allestimento nel reparto vetroresina come operazioni
di prelavorazioni su pezzi VTR;
iv. definizione del numero di addetti e periodo di posizionamento all’interno dei 3 giorni di
cadenza di montaggio;
v. per ogni attività definizione dei premontaggi a terra;
vi. per ogni attività definizione delle locazioni dei componenti;
vii. per ogni attività definizione delle attrezzature di montaggio e movimentazione;
viii. definizione dei materiali a bordo linea;
ix. definizione delle dime di lavorazione a bordo linea;
x. lay-out di dettaglio delle 7 postazioni della linea;
xi. studio dei soppalchi e attrezzature per la bottazzatura;
xii. istruzioni operative per alcune importanti operazioni di meccanica, allestimento e
falegnameria.
(b)
Sviluppo sulla base del “concept” fornito
da Azimut (che definirà lo stile, le specifiche e la parte nautica – carena, motorizzazione ed
impianti della barca), della progettazione esecutiva ed ingegnerizzazione della produzione
della possibile futura “entry-boat” della gamma Azimut, dovendo invece Bertone:
i. definire il progetto esecutivo e lo stile degli interni con supervisione di Azimut e nel rispetto
delle logiche di omogeneità del prodotto;
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ii. introdurre nuove tecnologie derivate dal settore auto;
iii. studiare i dettagli di progettazione ed ingegnerizzazione e metodo di produzione.”
L’oggetto dell’intervento di Carrozzeria Bertone spa era suddiviso in due distinte tipologie.
La prima era l’attività di consulenza, che riguardava prestazioni di pura consulenza che
Carrozzeria Bertone doveva effettuare entro il dicembre 2005 e così era avvenuto, prestazioni
che erano state regolarmente pagate da Azimut.
La seconda consisteva nell’attività di sviluppo, un’attività di natura operativa, che prevedeva
la progettazione esecutiva e la ingegnerizzazione della produzione della possibile futura entry
boat.
Ai sensi dell’art. 3 del contratto questa attività avrebbe dovuto iniziare dopo l’ultimazione della
attività di consulenza “previa conferma da parte di Azimut della sua attribuzione”. Il
corrispettivo di tale prestazione ai sensi dell’art. 4 non era determinato.
Tale clausola può essere interpretata in due modi.
Secondo una prima interpretazione, considerato quanto è previsto nell’Allegato 1 del
contratto, il termine attribuzione doveva interpretarsi nel senso di riguardare solo le
caratteristiche, in quanto, se così non fosse, di fatto tale previsione avrebbe dovuto essere
considerata tamquam non esset, interpretazione questa che pare essere contraria alla
volontà delle parti.
Secondo una seconda interpretazione
l’attività di sviluppo era sottoposta a condizione
sospensiva, condizione sospensiva che sarebbe da considerarsi nulla essendo meramente
potestativa.
Sulla base di quanto emerge dal contratto ed anche dagli allegati, si deve ritenere che la
volontà delle parti fosse quella di ritenere compresa nel contratto - previa trasmissione di un
concept fornito da Azimut che avrebbe definito lo stile, le specifiche e la parte nautica-carena
motorizzazione ed impianti della barca - (in tal senso deve interpretarsi il termine conferma) la
definizione del progetto esecutivo e dello stile degli interni, con l’introduzione delle nuove
tecnologie derivante dal settore auto e con lo studio dei dettagli di progettazione ed
ingegnerizzazione e metodo di produzione.
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Il contratto cioè, non prevedeva l’industrializzazione vera e propria che avrebbe dovuto
seguire in un secondo momento.
Le asserzioni di Barbara Bertone nella sua memoria (cfr: doc. 51 B. Bertone-Blandino)
secondo cui la seconda fase era finalizzata alla produzione di un entry boat non erano
corrette ed erano assolutamente premature, in quanto il contratto prevedeva solo lo sviluppo
del progetto e non ancora la produzione.
E che tale debba essere l’interpretazione del contratto si desume anche dalla stessa
transazione tra Azimut e Carrozzeria Bertone (cfr: doc. 30 att.) nel quale Azimut, seppur in via
transattiva, aveva riconosciuto a Carrozzeria Bertone la somma di € 400.000,00, per le attività
di sviluppo e di ingegnerizzazione del nuovo prodotto.
Ciò posto, si deve osservare che contrariamente a quanto asserito dalla difesa attorea tale
operazione non può ritenersi censurabile in quanto dal verbale 20 giugno 2005 già citato
emerge che vi era stata un’approfondita analisi del progetto.
E’ vero che non vi era stata un’analisi degli investimenti necessari per dar corso alla nuova
linea produttiva, ma dalla lettura del contratto emerge che lo stesso riguardava in prima
battuta lo sviluppo del progetto e non ancora l’industrializzazione dello stesso, la quale
sarebbe stata attribuita eventualmente in seguito in forza di ulteriori accordi.
Pertanto non era necessario in questa fase predisporre un piano industriale che tenesse
conto di costi e benefici della riconversione e degli investimenti necessari in quanto si era
ancora nella fase dello sviluppo del progetto.
D’altra parte, nella relazione al bilancio chiuso al 31.12.2005 si legge che erano state avviate
le attività finalizzate allo studio della realizzazione della nuova divisione presso lo stabilimento
in Grugliasco. Alla luce di tali dichiarazioni, non smentite dalla difesa attoree, deve ritenersi
dimostrato che gli amministratori, dopo aver acquisito il contratto, contratto che non avrebbe
ancora comportato la necessità di particolari investimenti, avevano valutato le prospettive
volte alla industrializzazione del prodotto, valutando i costi ed i benefici dello stesso.
E’ evidente che era un settore nuovo ed inesplorato, che avrebbe in un primo tempo
comportato investimenti notevoli, senza un immediato ritorno, ma è altresì evidente che la
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semplice antieconomicità immediata della scelta gestionale non può essere tacciata di
irragionevolezza, in quanto gli amministratori al momento di effettuare tale scelta avevano
giocoforza valutato ex ante le prospettive di sviluppo e di rilancio dell’azienda, esplorando
anche settori diversi, rispetto a quelli normali.
D’altra parte il fatto stesso che Azimut avesse transatto “acquistando” il risultando delle
attività di ingegnerizzazione e sviluppo svolte da Carrozzeria Bertone, dimostra da un lato
che tale attività era ricompresa nel progetto, dall’altro la correttezza della scelta gestionale
degli amministratori.
Pertanto, stante l’oggetto del contratto, si deve ritenere che le verifiche effettuate fossero
congrue, con la conseguenza che la scelta gestionale non può essere censurabile.
6.3 Il progetto Camper
Nel C.d.A in data 18 gennaio 2007 (cfr: doc. 13 M.J. Bertone) si legge “avuta la parola, la dr.a
Barbara Bertone fornisce agli intervenuti un fascicolo denominato …. Progetto 0130-Studio di
fattibilità fase 4”. .. In relazione a tutto ciò viene esaminato un prospetto di produzione di
vendita di veicoli ricreazionali a marchio Bertone (progetto 0130-camper) e per attività di
servizi, con ampi approfondimenti di carattere commerciale”.
La procedura censurava tale scelta assumendo che le stesse avevano originato in capo a
Bertone solo costi (cfr: doc. 32 att).
E’ pacifico che il progetto Camper non veniva mai realizzato, ed è parimenti pacifico che lo
stesso non veniva neppure approvato dal C.d.A, in quanto nel citato verbale non solo il
Presidente del Collegio Sindacale, ma anche il consigliere Marie Jeanne Bertone
osservavano che gli elementi informativi risultavano insufficienti per addivenire ad una
decisione.
Sul punto il C.d.A deliberava di “subordinare ogni decisione in merito all’avvio del progetto
0130 sia alla disponibilità degli elementi informativi aggiuntivi richiesti, segnatamente
sostenibilità finanziaria del progetto e successo commerciale dello stesso sia in ogni caso
all’esito dei colloqui avviati con Fiat Group”.
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Sennonchè, nonostante che il progetto non fosse mai stato approvato, si desume da un
duplice ordine di elementi che lo stesso era stato portato avanti da Barbara Bertone, non solo
successivamente a detto Consiglio, ma oltre il momento in cui secondo le difese lo stesso
poteva trovare giustificazione. Infatti secondo le difese di Baraba Bertone e parzialmente
anche di Vincenzo Tutino, la ragione di tale progetto era da individuarsi nella necessità di
occupare le maestranze che non sarebbero state assorbite dalla newco costituita con Fiat.
Ma a fine marzo era emerso che detta newco non si sarebbe costituita, circostanza questa
che privava di ogni ratio lo studio di fattibilità del progetto con la conseguenza che la
prosecuzione dei costi, così come specificati nel documento 32 di parte attrice, che si
riferivano ad un progetto non approvato ed inutile, costituiva una scelta totalmente azzardata
e priva di alcuna logica, anche tenuto conto che il progetto non era sorretto da alcun piano
industriale serio.
Conseguentemente deve censurarsi la condotta degli amministratori con deleghe per aver
proseguito nel progetto nonostante che lo stesso non fosse stato autorizzato, circostanza
questa che si desume oltre che dal consuntivo dei costi (cfr: doc. 32 att) dalle dichiarazioni di
Marie Jeanne Bertone nel corso del CdA di Bertone spa 26 giugno 2007 (cfr: doc. 20 M.J.
Bertone) dove la predetta sottolineava la seguente esigenza “che il rappresentante di Bertone
spa all’assemblea di Carrozzeria Bertone spa ottenga precise informazioni circa le eventuali
azioni imprenditoriali che abbiano comportato o possano comportare costi in capo a
Carrozzzeria Bertone spa assunte a partire dal mese di aprile 2007 (a titolo esemplificativo:
studi commissionati per la realizzazione di camper, acquisti a questo correlati..)”
Circa il danno, il documento n. 32 prodotto da parte attrice indicava i costi di ricerca per tale
progetto, costi sostenuti ben oltre il mese di gennaio.
La contestazione dei convenuti, secondo cui non sarebbe certa la provenienza, è priva di
pregio, essendo certa la provenienza da Carrozzeria Bertone.
Sulla base di tale progetto emerge che gli amministratori avevano indicato il progetto come
autorizzato, mentre così non era ed avevano sostenuto costi relativi a detto progetto
protrattasi fino a settembre 2007.
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Pertanto gli stessi, nei limiti di cui infra, sono responsabili dei danni derivati da tale scelta
gestionale.
6.4. La trattativa Fiat.
E’ pacifico che tra il 2004 ed il 2007 Carrozzeria Bertone spa aveva sostenuto spese per una
serie di attività di ricerca e sviluppo relative all’avvio insieme al gruppo Fiat Group.
Assume la procedura che Carrozzeria Bertone spa si era assunta i rischi imprenditoriali legati
alla fase embrionale del progetto senza chiedere alcun impegno a Fiat e che dai business
plan i progetti risultavano in perdita.
Sul punto il Collegio osserva quanto segue.
Nella relazione al bilancio al 31.12.2005 (cfr: doc. 20 att) si legge “…per tutto l’anno sono
continuate le attività di sviluppo di nuovi modelli, propedeutiche alla presentazione alle Case
di nuove iniziative di prodotto. Nonostante tali attività rappresentino un costo notevole, esse
sono di importanza strategica per lo sviluppo e la vitalità della Vostra Società. Grazie a tali
investimenti strategici,…, vi informiamo che stiamo affrontando le fasi conclusive, finalizzate
all’acquisizione di una nuova importante commessa di sviluppo e produzione.”
Da tale lettera relazione emerge che gli amministratori davano per scontato la conclusione di
un contratto con il Gruppo Fiat, conclusione che per il vero non era così scontata, anche se
non era da escludere come assume la procedura.
Infatti la comunicazione in data 18 maggio 2005 inviata da Fiat Purchasing Italia (cfr: doc. 35
att.), comunicazione ricevuta prima dell’approvazione del bilancio al 31.12.2005 recita “negli
ultimi incontri con Voi intercorsi in merito alle attività che state svolgendo sul Progetto Lancia
199CC (di seguito il "Progetto") è emerso che sono necessari ulteriori sviluppi affinché le
attività, che la Vs. Società ha svolto in modo autonomo, per proporre a Fiat Auto un progetto
per la realizzazione di una vettura derivata basata sulla piattaforma 199,· costituiscano una
base solida e permettano a Fiat Auto di prendere una decisione definitiva per il prosieguo
eventuale del Progetto. Le Parti concordano nell'evidenziare che le attività sono state portate
avanti da entrambe in modo autonomo, seppur in stretta collaborazione, e che entrambe
accettano di assumersi il rischio imprenditoriale legato a questa prima fase embrionale del
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Progetto. La Vs Società pertanto si dichiara disponibile a proseguire le attività fino alla fine del
mese di maggio 2006 in conformità al planning ed alla curva di spesa da voi dichiarata,
mantenendo la piena responsabilità del Progetto in questa fase e mantenendo altresì
l'impegno, nel caso di interruzione delle attività, di non richiedere a Fiat Auto alcuna
partecipazione ai costi che ha sostenuto e che andrà a sostenere fino al 31 maggio 2006”.
Nella stessa lettera Fiat comunicava che una eventuale decisione in merito alla
industrializzazione del progetto sarebbe stata adottata da Fiat non prima della fine di luglio.
Ora, contrariamente a quanto asserito dalla difesa attorea, nonostante Fiat non si
addossasse alcun costo fino a maggio 2006, il tenore della lettera non consente di escludere
la conclusione del contratto. E se i toni totalmente ottimistici della relazione erano prematuri,
la circostanza che Fiat fosse un partner storico di Carrozzeria Bertone, consente di affermare
che l’attività di sviluppo di modelli era giustificata.
E’ vero che come emerge dallo stesso business plan redatto da Barbara Bertone (cfr: doc. 39
att) il risultato della produzione della Lancia CC sarebbe stato negativo per Carrozzeria
Bertone spa ed avrebbe comportato un’iniezione di capitali da parte dei soci, per pareggiare
l’investimento.
Peraltro
il semplice risultato negativo non consentiva di affermare che la scelta fosse
assurda, in quanto la scelta era stata ponderata da parte degli amministratori, i quali avevano
valutato l’incidenza negativa della stessa.
A fronte dell’incidenza negativa della sua economicità, vi erano però aspetti positivi da
considerare e cioè la possibilità di garantire le risorse con ulteriore CIG scongiurando l’ipotesi
della mobilità totale e dei costi del personale. Infine non si deve dimenticare che
l’acquisizione poteva trovare una giustificazione nell’ambito della politica economica volta a
preservare il posto di lavoro dei lavoratori che da tempo operavano con il gruppo Bertone e di
evitare chiudere totalmente l’azienda con evidenti ricadute anche sul territorio.
Tali elementi non possono essere dimenticati e ben possono giustificare la realizzazione del
progetto che se verosimilmente avrebbe comportato nel medio termine perdite certe, avrebbe
però consentito alla società di mantenere la forza lavoro in vista della ripresa futura.
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Pertanto tale operazione non si ritiene censurabile.
6.5 Il pegno su titoli
In data 21 novembre 2006 veniva costituito un pegno su titoli nell’interesse dalla società
controllante Bertone spa a favore della Banca Nazionale del Lavoro per un controvalore di €
2.848.000,00 a garanzia di un affidamento con causale credito in conto speciale per l’importo
di € 3.000.000,00.
Trattasi di operazione posta in essere in autonomia da Barbara Bertone e ratificata nel corso
del verbale C.d.A.19..12.2006 (cfr: doc. 46 att. 12 M. J. Bertone).
Detta operazione è sicuramente censurabile non essendo stata posta in essere nell’interesse
della controllata la quale da detta operazione non ricavava alcun vantaggio concreto.
Tuttavia dalla stessa non è derivato alcun danno, in quanto l’escussione testimoniale ha
consentito di appurare che il prestito era stato rimborsato (cfr: test. Bullio verb ud.
13.12.2011).
6.6 La realizzazione e la vendita infra-gruppo dei c.d “prototipi show-car”
Trattasi di prototipi che erano materialmente realizzati da Stile Bertone ed acquistati da
Carrozzeria Bertone ed esposti presso i saloni internazionali.
Secondo la prospettazione attorea Carrozzeria Bertone non ne avrebbe tratto alcun beneficio
in quanto erano esposti con il marchio “b Bertone” che era rimasto nella titolarità del suo
controllante,
erano poi stati ceduti alla controllante contro il corrispettivo di un prezzo
forfettario e venivano esposti nel “museo Bertone”
Sul punto non sono condivisibili le argomentazioni di parte attrice.
Infatti, come ben osservato dai convenuti, la funzione dei saloni e della presentazione di una
show car era quella di mostrare alla propria clientela le capacità realizzative della società.
Le show car erano, quindi, un veicolo pubblicitario rilevante per lo svolgimento della attività
aziendale e per il reperimento della clientela. Bertone aveva interesse a partecipare ai saloni
internazionali e non occupandosi di attività stilistica si rivolgeva a Stile Bertone che si
occupava di tale attività all’interno del gruppo.
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Inoltre il marchio era concesso in uso a Carrozzeria Bertone spa e la clientela che
frequentava i saloni identificava i prototipi in Carrozzeria Bertone e non certo nella
capogruppo.
D’altra parte in caso contrario Carrozzeria Bertone avrebbe dovuto occuparsi in proprio dei
prototipi oppure rivolgersi a terzi. Il prezzo pagato a Stile Bertone era pari al valore dei costi
sostenuti, Stile Bertone non riceveva alcun margine (circostanza questa non specificamente
contestata da parte attrice) ed il prezzo di vendita era pari al costo di mercato.
Infatti, una volta esaurita la loro funzione pubblicitaria, detti prototipi non avevano alcun
interesse concreto e non avrebbero potuto essere realizzati: in questo si spiega la differenza
tra il prezzo di acquisto e quello di vendita.
Ma la prospettazione di parte attrice secondo cui il prezzo di acquisto non sarebbe congruo
viene smentita semplicemente dall’analisi dei costi che Carrozzeria Bertone sosteneva per
creare nuovi progetti (ad esempio i progetti Camper, Fiat). E’ evidente che seppur in misura
minore i costi per la realizzazione del prototipo non potevano essere considerati insignificanti.
In ogni caso il vantaggio che derivava da tale forma di pubblicità indiretta costituisce un
vantaggio compensativo, cioè un vantaggio che discendendo dalla stessa serie causale
annulla il danno, considerato che tali somme avrebbero comunque dovuto essere investite in
pubblicità.
Pertanto essendo l’operazione giustificabile nessun danno è riconoscibile.
6.7. L’acquisto del 50% di Bertone Engineering srl.
Con delibera C.d.A. del 20.6.2005 deliberava all’unanimità l’acquisto del 50% del capitale
sociale di Bertone Engineering da Stile Bertone per mille euro. Nel consiglio si dava atto che
Carrozzeria Bertone avrebbe dovuto coprire le perdite della società acquistata (cfr: doc. 51 att
e 7 M.J Bertone).
Lo scopo dell’acquisizione era quello di consentire a Carrozzeria Bertone di meglio
coordinare l’attività di Bertone Engineering con i propri piani a medio e lungo termini. In realtà
lo scopo è condivisibile, in quanto se è vero che la commessa BMW Mini GP era già stata
acquisita è, altresì, vero che era in corso l’acquisizione della commessa Azimut e che erano
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in corso contatti con Fiat di cui si è detto sopra per l’ingegnerizzazione di prodotti. La
motivazione economica è, quindi, condivisibile ancorchè la stessa non sia stata documentata
adeguatamente dalle parti.
A ciò si aggiunga che il patrimonio netto della società era tale da generare un avanzo di
fusione di € 996.768,00 (circostanza questa non contestata da parte attrice) con la
conseguenza che poiché Carrozzeria Bertone avrebbe comunque dovuto coprire le perdite
pro quota, la stessa, dall’acquisizione della società di fatto otteneva un vantaggio per circa €
100.000,00.
Nessuna responsabilità può quindi essere imputata agli amministratori per le scelte di
gestione.
6.8 Ulteriore censura riferita solo a Barbara Bertone consiste nella sottoscrizione della Cassa
integrazione guadagni straordinaria.
Osserva il Collegio che la decisione di prorogare la Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria, contrariamente a quanto asserito da parte attrice e dallo stesso CTU, in sé non
può essere censurata, atteso che non avendo gli amministratori optato per la messa in
liquidazione od il ricorso ad una procedura concorsuale è di tutta evidenza che vi era la
necessità di tutelare i lavoratori.
Non può censurarsi, quindi, di per sé detta scelta gestionale.
Ciò che è invece censurabile è il fatto di non aver fatto ricorso ad una procedura concorsuale
ovvero posto in liquidazione la società al verificarsi della causa di scioglimento, condotta
questa che avrebbe comportato un risparmio che sulla base dei conteggi effettuati dal CTU,
che sono condivisibili, ammonta, considerate le somme, corrisposte dall’INPS ad €
1.300.807,00.
7. Parte attrice censurava poi la condotta degli amministratori per avere redatto i bilanci in
violazione dei principi di chiarezza, precisione e veridicità assumendo che avevano utilizzato
artifici contabili per occultare le perdite.
Tale censura non è fondata.
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Richiamando quanto sopra argomentato, non essendo condivisibili sul punto
le
argomentazioni del CTU si deve ritenere che il bilancio al 31.12.2005 doveva essere redatto
con criteri non di liquidazione.
Viceversa doveva essere redatto in base ai principi liquidatori il bilancio al 31.12.2006.
Infatti sulla base dei principi contabili se dopo la chiusura dell’esercizio si verificano
circostanze rilevanti che possono influenzare il risultato dell’esercizio stesso di tali circostanze
si deve tener conto nella redazione del bilancio.
Nel caso di specie a fine marzo 2007 era emerso che era venuta meno la continuità
aziendale: di tale circostanza si doveva tenere conto nella redazione del bilancio.
Ora con riferimento al bilancio al 31.12.2005 il CTU indica quali soli errori il fatto di essere
redatto in un ottica di continuità aziendale anziché a valore di realizzo propria dell’ottica della
liquidazione.
Ora considerato che non era venuta meno la continuità aziendale
al momento della
redazione del bilancio (le prime significative avvisaglie che la stessa fosse venuta meno
risalivano infatti ad ottobre 2006) il bilancio al 31.12.2005 è corretto.
Quanto al bilancio al 31.12.2006 il CTU concludeva che detto bilancio era stato redatto in un
ottica prudenziale e che il valore delle immobilizzazioni materiali era corretto.
Pertanto nessun artificio è stato posto in essere al fine di occultare la reale situazione della
società.
Con riferimento alla censura dell’approvazione tardiva dei bilanci, è vero che entrambi i
bilanci erano stati approvati fuori termine, ma tale circostanza, pur costituendo
inadempimento degli amministratori, non ha generato danni ulteriori (a prescindere dal fatto
che il ritardo era minimo).
Pertanto anche detta censura è destituita di fondamento.
8. Parte attrice censurava poi la condotta degli amministratori per non aver adottato per lungo
tempo i provvedimenti previsti dagli artt. 2446 e 2447 c.c
Il bilancio al 31 dicembre 2005 era stato predisposto dal Consiglio di amministrazione
composto da Ermelinda Cortese, Marie Jeanne Bertone e Vincenzo Tutino.
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Peraltro, in realtà, sebbene avesse dato le dimissioni il bilancio era stato predisposto da
Barbara Bertone sebbene la predetta non comparisse nel consiglio al momento della sua
approvazione (cfr: test. Campasi, Marangoni, verb. Ud. 13.11.2011).
I sindaci avevano espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio.
La società di revisione Pricewaterhouse Coopers spa aveva espresso parere favorevole
all’approvazione del bilancio.
Detto bilancio era stato approvato nel corso dell’assemblea tenutasi in data 19 luglio 2007 dai
soci di Bertone spa. Detto bilancio chiudeva con una perdita di € 7.284.245,45. Peraltro il
patrimonio netto della società era ancora positivo per oltre € 38.000.000, nonostante la
copertura delle perdite.
Le perdite venivano coperte nel corso dell’assemblea.
Sul punto nessun ritardo può imputarsi agli amministratori nell’adottare i provvedimenti di cui
all’art. 2446 c.c.
E’ vero che il bilancio veniva approvato oltre i termini massimi di legge, ma è altresì vero che
tale circostanza pur costituendo inadempimento, contrariamente a quanto asserito da parte
attrice non ha comportato alcun danno, né per la società, né per i creditori, alla luce del
patrimonio netto, ampiamente positivo.
Con riferimento al bilancio al 31.12.2006 osserva il Collegio che nel verbale del C.d.A in data
22 maggio 2007 (cfr: doc. 17 M.J Bertone) il Presidente del Collegio Sindacale osservava che
il bilancio al 31.12.2006, nella versione ispirata ai principi di continuità aziendale, chiudeva
con una perdita di esercizio di € 19.749.415,00 cioè tali da aver eroso interamente il capitale
sociale.
Evidenziava altresì che la situazione effettiva dell’azienda era segnata da molto tempo dalla
grave incertezza sulla possibilità e sulla capacità di conseguire una continuità aziendale in
quanto “da molti mesi la società non effettua produzioni industriali, né proprie, né per conto di
terzi. I vari tentativi di ottenere commesse da terzi hanno avuto sino ad ora esito negativo
che, sotto questo profilo, si protrae purtroppo da alcuni anni. La società è al termine di un
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periodo di Cassa Integrazioni biennale per tutti i dipendenti” e dichiarava che era evidente
l’obbligo per gli amministratori di predisporre il bilancio svalutando i beni all’attivo.
Veniva così approvato il bilancio dando atto della svalutazione dei beni prevedendo la
copertura delle perdite attraverso le riserve e dando mandato al Presidente di accertare
l’ammontare delle svalutazioni.
Il 27 giugno 2007 si teneva l’assemblea ordinaria di Carrozzeria Bertone che deliberava di
approvare che l’organo amministrativo di Bertone spa rivedesse il progetto di bilancio e
rinviava all’esercizio successivo le deliberazioni di riduzione del capitale sociale in
proporzione delle perdite accertate ove la perdita non risultasse diminuita (cfr: doc. 21 M.J.
Bertone).
Nessuna responsabilità, quindi, può imputarsi all’organo amministrativo bensì all’assemblea
per non aver adottato le misure urgenti. L’organo amministrativo, infatti, avrebbe dovuto solo
convocare l’assemblea ed effettivamente l’aveva convocata.
In occasione di tale assemblea veniva, inoltre, disposta la modifica dell’organo amministrativo
essendo il consiglio di amministrazione sostituito dall’amministratore unico, nominando
Ermelinda Cortese.
La predetta riconvocava l’assemblea in data 25 luglio 2007, in considerazione del fatto che
dal 1 gennaio al 30 giugno 2007 era maturata una perdita di € 8.068.229,00, che, sommata
alle perdite precedenti,
aveva comportato una perdita complessiva di € 14.913.022,
superiore al terzo del capitale sociale. In detta assemblea veniva deliberato di ridurre il
capitale sociale ad € 960.000,00, a copertura delle perdite e di aumentare il capitale ad €
1.080.000,00 mediante l’emissione di n. 20.000 azioni del nuovo valore nominale di € 6,00
ciascuna, gravate da sovraprezzo di € 19,00 in modo da far entrare nelle casse sociali un
versamento di € 500.000,00, capitale che veniva integralmente sottoscritto da Ermelinda
Cortese (cfr: doc. 59 att).
E nessuna responsabilità può ravvisarsi neppure in seguito, in quanto a novembre veniva
convocata una nuova assemblea (cfr: doc. 56 att) ove veniva deliberato l’accesso alla
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procedura di concordato preventivo con cessione dei beni anche attraverso il sostegno della
società controllante spa.
Pertanto avendo gli amministratori in modo diligente effettuato quanto previsto dagli art. 2446
e 2447 c.c., nessun inadempimento può essere loro imputato fino a questo momento.
9. La perdita del patrimonio netto
Al 31.12.2006 il patrimonio netto era, comunque, positivo ed era ancora positivo in data 30
aprile 2007, in quanto a tale data presentava un segno positivo per € 2.018.291,00. Pertanto,
qualora ad aprile si fosse dato ingresso alla procedura di concordato, i creditori avrebbero
potuto essere soddisfatti, in una percentuale molto elevata.
Dalle situazioni infrannuali prodotte dalla procedura (cfr: doc. 77 att.) e non acquisite dal CTU
in corso di consulenza, come erroneamente affermato dalla difesa Barbara Bertone Michele
Blandino, emerge che al 31 maggio 2007 il patrimonio netto era pari ad € 924.950,00, al 30
giugno 2007 in € 1.086.978,00 a seguito di entrate per la somma di € 162.030,00 derivanti
verosimilmente da una commessa affidata da terzi a Stile Bertone e da questa subappaltata,
in parte a Carrozzeria Bertone, secondo quanto riferito da Barbara Bertone nel corso
dell’assemblea della Carrozzeria Bertone in data 27 giugno 2007 (cfr: doc. cit) ed in data 31
agosto 2007 il patrimonio netto poteva considerarsi definitivamente eroso avendo un segno
negativo per la somma di € 746.676,00 nonostante l’immissione di liquidità da parte di
Ermelinda Cortese in data 25 luglio 2007 (cfr: CTU dr. Poma).
Sul punto le osservazioni dei convenuti non convincono, perché se è vero che la Cortese
effettuava in data 15 ottobre 2007 un versamento soci, ciò non toglie che il patrimonio fosse
eroso prima del versamento soci e, poi, definitivamente ed irrimediabilmente eroso a partire
dal 31 ottobre 2007.
Ciò posto si deve osservare che a fronte di una situazione in deciso peggioramento, il C.d.A,
invece, di prendere atto di tale situazione e del fatto che oggettivamente fin dall’ottobre 2006
la società non aveva altre prospettive (fatta eccezione per la possibilità di concludere un
contratto con Fiat, poi definitivamente tramontata in data 23 marzo 2007) incredibilmente
decideva per la prosecuzione delle attività.
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Infatti nel verbale già citato del 22 maggio 2007 Barbara Bertone formulava nuove ipotesi del
tutto aleatorie le quali prevedevano la produzione di due modelli a marchio Bertone. Infatti tali
ipotesi erano state proposte senza un’adeguata valutazione, come correttamente rilevava il
presidente del collegio sindacale, circa il fatto che la società non era attrezzata a questo tipo
di attività ed avrebbe dovuto prestare la massima attenzione sia per quanto concerne l’analisi
della vendibilità del prodotto, sia per quanto riguarda l’organizzazione della vendita e la
struttura degli incassi.
La posizione di Barbara Bertone era condivisa dal presidente Ermelinda Cortese mentre non
era condivisa né da Tutino Vincenzo che evidenziava in particolare le ricadute di tale piano
sotto il profilo dei costi del personale, considerato che a far tempo dall’11 agosto 2008 non
sarebbe scaduta la cassa integrazione straordinaria né dà Marie Jeanne Bertone che
motivatamente si opponeva alla prosecuzione dell’attività aziendale, né dai sindaci.
E che la decisione
di proseguire l’attività aziendale nonostante una situazione ormai
irreversibile fosse imputabile all’esclusiva volontà di Barbara Bertone e Ermelinda Cortese si
desume dal verbale dell’assemblea ordinaria 20 giugno 2007 di Bertone spa (cfr: doc. 19 M.J.
Bertone) nella quale nonostante i soci di minoranza, a cui si associava Marie Jeanne Bertone,
invitavano “l’assemblea a deliberare affinchè la Bertone in sede di assemblea di Carrozzeria
Bertone in sede di assemblea del 21 giugno p.v faccia assumere alla stessa i provvedimento
idonei a far promuovere a quest’ultima le procedure concorsuali”, l’assemblea non deliberava
sul punto.
Non solo ma pur non essendo indicato nell’ordine del giorno nominava amministratore unico
Ermelinda Cortese (cfr: doc. 63 att. E 21 M.J. Bertone), pur consapevole che la predetta non
aveva la competenza manageriale necessaria per affrontare la crisi che attraversava in quel
momento Carrozzeria Bertone spa.
Inoltre in detta assemblea veniva deliberato con il voto contrario di Maria Clara Gracco De
Lay
-
Di prendere atto della situazione patrimoniale della Carrozzeria Bertone S.p.A. nella versione
aggiornata al 31 maggio 2007;
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-
Di approvare il rinvio all’esercizio successivo delle deliberazioni di riduzione del capitale
sociale in proporzione della perdite accertate, ove la perdita non risulti diminuita a meno di un
terzo del capitale, il tutto a norma del secondo comma dell’art. 2446 c.c.;
-
Di approvare il rinvio di ogni decisione in merito all’eventuale ricapitalizzazione o all’eventuale
scioglimento anticipato della Società a dopo che l’Organo amministrativo della Società avrà
esaurito le negoziazioni attualmente in corso con le Istituzioni e con i terzi interessati ad
interventi di sostegno.”
Tale condotta aveva cagionato alla società un danno rilevante.
10. Le singole responsabilità degli amministratori.
Richiamando le argomentazioni di cui sopra, si tratta di accertare in relazione agli
inadempimenti dimostrati la responsabilità dei singoli amministratori.
10.1 Ermelinda Cortese
Come si è detto sopra la Cortese era stata Presidente della società dal 22 settembre 2000,
amministratore delegato dal 13 novembre 2003 ed amministratore unico dal 26 luglio 2007.
La stessa, quindi, fin dal 2000 aveva gestito la società con pienezza di poteri.
Deve quindi ritenersi responsabile in ordine a tutti gli inadempimenti sopra accertati, anche
considerato che la decisione di continuare l’attività dal giugno 2007 fino al tracollo finale era a
lei riconducibile in via esclusiva.
Infatti, la Cortese, da un lato, fin dal 2000 aveva ampi poteri che le consentivano di gestire in
prima persona la società, prima come presidente ed amministratore delegato e, poi, dal 26
giugno 2007 come amministratore unico, dall’altro quando, a partire dal mese di aprile 2007,
era emerso che venuta meno la continuità aziendale e si sarebbe dovuto disporre lo
scioglimento della società con la nomina del liquidatore ovvero aderire all’ipotesi prospettata
dagli altri amministratori Vincenzo Tutino e Marie Jeanne Bertone di presentare istanza di
concordato preventivo, unitamente a Barbara Bertone aveva voluto mantenere in vita la
società, che pacificamente non aveva più alcuna prospettiva di continuità aziendale.
Sul punto la lettura dei verbali delle adunanze del consiglio di amministratore dimostra che a
seguito della risposta di Fiat i consiglieri avevano iniziato a valutare la possibilità di accedere
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ad una procedura concorsuale, vagliando il deposito di un ricorso per concordato preventivo o
la presentazione di un istanza per la dichiarazione di insolvenza ai sensi dell’art. 3 d.lgs n.
270/1999 e che tali iniziative avevano incontrato la ferma opposizione di Barbara Bertone a
cui si era di fatto associata Ermelinda Cortese.
Significativi sono i verbali delle sedute del 22 maggio 2007 e del 6 giugno 2007 nelle quali
emerge la volontà della Cortese e di Barbara Bertone, nonostante i pareri contrari dei sindaci
e di Marie Jeanne Bertone e la sostanziale neutralità di Tutino Vincenzo, di proseguire
l’attività, sebbene da mesi non vi fossero più nuove commesse la situazione patrimonialefinanziaria della società fosse in continuo peggioramento.
E tale condotta era stata tenuta anche dopo il 26 giugno 2007 quando era stata nominata
amministratore unico.
E’ vero che la Cortese al fine di ripianare il bilancio in data 25 luglio 2007 in occasione
dell’assemblea provvedeva a corrispondere personalmente la somma di € 500.000,00 e
successivamente nell’ottobre 2007 su richiesta del collegio sindacale aveva elargito l’ulteriore
importo di € 2.000.000,00, ma è altresì vero che a fronte della situazione finanziaria
disastrosa la stessa avrebbe dovuto adottare ben altri provvedimenti, tanto è vero che nel
novembre 2007 su istanza dei sindaci era stata convocata un assemblea straordinaria al fine
di deliberare lo scioglimento, essendo il capitale ormai integralmente eroso. I soci tuttavia nel
corso dell’assemblea in data 19 novembre 2007 (cfr: doc. 56 att) avevano preferito
soprassedere, esprimendo la volontà che la società presentasse domanda per l’ammissione
alla procedura di concordato preventivo, avvalendosi dell’appoggio finanziario della
controllante Bertone.
Tale delibera era, poi, stata disattesa dalla Cortese la quale aveva preferito continuare nelle
trattative per l’individuazione di un nuovo partner industriale, indicando come interlocutore
Gian Mario Rossignolo, progetto che non si era realizzato.
La Cortese aveva poi avviato trattative con Vito Truglia e Domenico Reviglio che in pochi
giorni l’avevano convinta a non dar seguito alla trattativa con Rossignolo e di fatto aveva
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revocato il mandato a tutti i consulenti e si era isolata dalle figlie, arrivando a firmare una
lettera d’intenti con i predetti (cfr: doc. 1 Tutino).
Tali circostanze costituiscono grave inadempimento della Cortese, che oltre a non adottare i
provvedimenti previsti dall’art. 2484 c.c., in violazione delle stesse deliberazioni
dell’assemblea continuava a mantenere in vita una società senza alcun piano industriale,
portandola al tracollo.
Tra gli inadempimenti vi è stata anche la nomina della figlia Barbara Bertone direttore
generale in assenza di poteri.
E’ pur vero che detta nomina era stata poi ratificata dal consiglio (con il voto contrario di
Marie Jeanne Bertone), ma osserva il Collegio che la delibera di conferma era viziata
essendo approvata con il voto favorevole di Barbara Bertone in palese conflitto di intessi. Tale
nomina aveva comportato gravi danni alla società in quanto in forza di essa Barbara Bertone
aveva firmato la proroga della Cassa integrazione guadagni, con costi di gran lunga superiori
a quelli che sarebbero stati i costi in caso di ammissione al concordato, qualora non vi fosse
stata opposizione proprio della Cortese e di Barbara Bertone nel corso dell’adunanza in data
3 maggio 2007.
Né può valere come esimente la necessità di salvaguardare le maestranze, necessità che
certamente può essere condivisibile sotto il profilo morale e sociale in quanto come affermato
dal sindaco Maugeri nel corso del C.d.A 3 maggio 2007 (cfr: doc. 16 M.J. Bertone) l’obiettivo
di salvaguardia dell’occupazione “per quanto socialmente rilevante non può prescindere da
considerazioni circa la sostenibilità degli investimenti necessari all’avvio dei nuovi progetti in
termini di capitale fisso e di circolante netto, nonché circa la remuneratività delle nuove
produzioni”.
Ed a partire da aprile 2007 non vi era alcun progetto concreto ma solo fumose ipotesi, le quali
avrebbero comunque richiesto una ricapitalizzazione della società.
Con riferimento a tale ricapitalizzazione la lettura dei verbali di Bertone spa non consente di
ritenere che la stessa si volesse far carico dei costi necessari per tale ricapitalizzazione, tanto
è vero, che a fronte del patrimonio netto negativo era stata la Cortese in proprio ad effettuare
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un finanziamento soci e non la capogruppo, così come era stata la predetta a sottoscrivere le
nuove azioni. Di tale circostanza la Cortese ben era a conoscenza, fatto questo che le
avrebbe imposto di prendere atto che era venuta meno la continuità aziendale e non vi era la
possibilità di ripresa alcuna.
La Cortese, poi, in più di un’occasione aveva operato in conflitto di interessi, come quando
era stata posta all’ordine del giorno dell’assemblea di Carrozzeria Bertone in data 26 giugno
2007 la decisione circa il promovimento dell’azione di responsabilità aveva espresso voto
contrario. Da tale condotta per il vero non erano derivati danni diretti, ma dalla stessa emerge
un grave inadempimento della Cortese che avrebbe dovuto astenersi .
Pertanto Ermelinda Cortese deve ritenersi responsabile per tutti i danni patiti dalla società e
dai creditori come verranno infra indicati.
8.2 Barbara Bertone
Barbara Bertone, sedeva nel consiglio di amministrazione di Carrozzeria Bertone dal 9
novembre 1999 fino al 30 marzo 2006 e dal 19 luglio 2006 al 27 giugno 2007 e
successivamente aveva ricoperto il ruolo di direttore generale fino a dicembre 2007.
In realtà Barbara Bertone si era sempre comportata come un amministratore delegato, pur
non avendone i poteri, come si desume fin dalla lettera 9 settembre 1999 (cfr: doc. 16
Cortese) nella quale Ermelinda Bertone scriveva “è venuta l’esigenza anche per le mie figlie,
ed in particolare Barbara di poter contribuire in qualche modo alla vita del Comitato Esecutivo
pur non pretendendo di condizionare le scelte. In tale ottica, mia figlia Barbara, con il pieno
accordo di tutti i soci, desidera poter nominare un consulente quale membro effettivo del
Collegio Sindacale, perché con tale incarico potrà partecipare ufficialmente alle riunioni del
Comitato esecutivo, per lo meno in veste di osservatore”.
Ma ancor più significati sono le comunicazioni tra Barbara Bertone e l’ing. Cena, da cui
emerge che Barbara Bertone esercitava poteri molto più ampi di quelli a lei affidati (cfr: doc.
18 e 19 Cortese, 21 att).
In particolare nella lettera inviata in data 25 settembre 2003 dall’ing. Cena a mezzo fax a
Barbara Bertone (a cui faceva seguito la lettera di dimissioni del Cena) nella quale si legge:
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“Gent.ma Dr. Bertone,
non mi stupisce constatare la totale confusione di idee che regna tra le persone che aspirano
al controllo dell’Azienda.
Le preciso che non ho ancora rassegnato le dimissioni, quindi Lei si deve rivolgere a me
come all’Amministratore Delegato.
Per la stima e l’amicizia nei confronti della sig.ra Lilli Bertone, ho deciso, a fine Luglio di
preannunciare l’intenzione di dimettermi alla scadenza del mio mandato al solo fine di
consentirVi di definire, senza danni all’immagine dell’azienda, il futuro
assetto del
Management.
Di conseguenza ci siamo accordati per gestire il transitorio, ed ho accettato di considerarmi “a
servizio” ovvero che non avrei assunto iniziative autonome ma che avremmo concordato
ogni atteggiamento ed azione verso l’esterno.
Io ho seguito scrupolosamente questa linea, con onestà e trasparenza come mio solito e non
accetto alcuna contestazione in proposito (siete al corrente, Lei ed il dr. Blandino, nell’ipotesi
di accordo tecnico con UTS dal 7 Luglio scorso, cioè da prima della mia decisione di
preannunciare le dimissioni, mentre per quanto riguarda l’offerta 198 Lei ha partecipato a
tutte le discussioni, se non era d’accordo aveva solo da manifestarlo).
Ho anche espresso al presidente ed a Lei la mia disponibilità a lasciare l’incarico in
qualunque momento antecedente la scadenza del mio mandato, se aveste deciso che questo
giovava all’Azienda, ma ho detto che pretendo che la richiesta mi venga fatta ufficialmente
(dalla Presidenza o dal CdA).
Dal momento che Lei, Dottoressa, ha messo per iscritto la sua personale interpretazione dei
termini dell’accordo di “concordare ogni atteggiamento ed azione verso l’esterno” prendo atto
che mi si richiede di rendermi responsabile di decisioni assunte da altri con il rischio di
nemmeno esserne al corrente.
Allora prendo io la decisione.
La sua lettera, la mia risposta e le mie dimissioni verranno immediatamente inoltrate alla
Presidenza ed al presidente del Collegio Sindacale.
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Ed a proposito della protratta e sfortunata collaborazione, Le ricordo che l’unico lavoro
ottenuto dalla Carrozzeria Bertone negli ultimi tre anni è stata l’Alfa GT, nonostante
l’ostentata ostruzione del dr. Blandino (e di conseguenza Sua); da questo lavoro avrete anche
un ragguardevole margine grazie alla attenta gestione che ho messo in atto.
Per il futuro buona fortuna.”
E tale ruolo discende anche dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta B. Bertone (anche
da quei testi, quali Peroglio Giovanna che non si ritengono totalmente credibili, in quanto
contraddittori) i quali
affermavano che la predetta aveva alle sue dipendenze l’ufficio
contabilità e finanza, faceva quello che fa un direttore amministrativo ed era presente
ancorché saltuariamente alle riunioni con i clienti accompagnando il Blandino (il quale era
direttore generale) “per il buon fine della trattativa”. E lo stesso Dosio ammetteva la presenza
ancorché saltuaria di Barbara Bertone alle trattative con i clienti (cfr: test. Dosio e Peroglio
verbi ud. 13.12.2011).
Non solo, ma la predetta, pur essendo formalmente uscita dall’azienda dal marzo 2006 al
luglio 2006 si era occupata della redazione del bilancio al 31.12.2005 pur non avendone
alcun potere. Dalla dichiarazioni dei testi di parte convenuta B. Bertone e dei testi delle altre
parti si desume (cfr: test. Campasi, Marangoni, verb. ud. cit) che Barbara Bertone aveva
sempre gestito l’azienda in prima persona, avendo predisposto il bilancio anche nel periodo in
cui era uscita dalla società.
Dai verbali del consiglio di amministrazione della Carrozzeria Bertone spa, emerge inoltre la
precisa volontà di Barbara Bertone di voler continuare l’attività senza che la continuazione
fosse giustificata in alcun modo, quanto la stessa era ben consapevole che da ottobre 2006
non esisteva alcun progetto concreto dichiarando espressamente nel corso del verbale al 23
ottobre 2006 (cfr: doc. 11 M.J. Bertone) che “per il 2007 non esiste ancora nessun progetto
concreto ed è indispensabile darsi una DEAD
LINE (definitiva) per le azioni da
intraprendere”.
Ciò nonostante, a fronte della risposta di Fiat a fine marzo 2007, sebbene la trattativa Fiat
rappresentasse l’unica ragione che giustificava la sussistenza della continuità aziendale nel
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secondo semestre 2006 e nel primo trimestre 2007, Barbara Bertone, anziché prendere atto
della cessazione della continuità aziendale, come doverosamente avrebbe dovuto fare,
qualora si fosse comportata in modo diligente, si era opposta all’ipotesi di presentazione del
ricorso per l’ammissione del concordato.
Tale rifiuto non trova giustificazione alla luce degli elementi che Barbara Bertone aveva a sua
disposizione,
considerato che la stessa si occupava della redazione del bilancio e
dell’amministrazione della società e, pertanto, era pienamente consapevole del continuo
peggioramento delle condizioni economico-finanziarie della società, caratterizzato da una
progressiva erosione del capitale sociale e del patrimonio netto.
E ciò nonostante, non solo non prendeva atto di ciò, ma voleva proseguire ostinatamente
nella ricerca di improbabili progetti futuri, senza che ve ne fossero i presupposti e senza
un’analisi adeguata della loro fattibilità.
Infatti nel verbale del Cda del 4 aprile 2007, a fronte delle osservazioni del Tutino, il quale
richiamava il consiglio circa il fatto che lo stesso doveva adottare le proprie determinazioni
circa la volontà di proseguire o meno l’attività aziendale anche in considerazione
dell’imminente scadenza della CIG straordinaria, ed del sindaco Maugeri, che ribadiva che
non poteva protrarsi oltre la situazione attuale e che era necessario convocare l’assemblea
per “l’adozione degli opportuni provvedimenti in merito a una fase di cessazione dell’attività e
di liquidazione della società” (cfr: doc. 15 M.J. Bertone), Barbara Bertone dichiarava di
ritenere che vi fossero ancora prospettive di commesse e di lavori e di poter disporre di un
adeguato periodo di tempo per intensificare i contatti.
Ciò aveva comportato inevitabilmente la necessità di avviare i contatti con le Istituzione per la
proroga della cassa integrazioni guadagni straordinaria.
Ed ancora nel verbale C.d.A. del 3 maggio 2007 (cfr: doc. 16 M.J. Bertone) Barbara Bertone
a fronte delle obiezioni circa la prosecuzione dell’attività dichiarava che si sarebbe potuto
ricorrere anche all’intervento di fondi di investimento e di private equity.
E se è vero che in tale adunanza si dava incarico allo studio Tosetto di assistere lo società
nella predisposizione del ricorso per l’ammissione del concordato preventivo, è altresì vero
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che a tale decisione non veniva dato seguito nelle successive adunanze (cfr: verbale C.d.A.
22 maggio e 6 giugno cit) in quanto Barbara Bertone, nonostante l’opposizione dei sindaci e
di Marie Jeanne Bertone, insisteva ancora per la prosecuzione dell’attività assumendo che la
controllante Bertone spa avrebbe potuto sostenere finanziariamente la controllata “nell’avvio
di nuove iniziative attraverso la messa a disposizione di nuova liquidità” (cfr: doc. 17 M.J.
Bertone), circostanza questa risultata smentita dalla condotta della capogruppo che nel corso
dell’assemblea 25 luglio 2007 non aveva neppure sottoscritto le nuove azioni.
Tale condotta è priva di giustificazione, non avendo alcun serio piano aziendale futuro e
soprattutto non essendo la società in grado di far fronte a qualsiasi piano industriale stante la
sua situazione finanziaria, la cui risoluzione si fondava su mere aspettative non approfondite
e prive di alcuna ragionevolezza.
La scelta di non addivenire al concordato, ma di richiedere la Cassa integrazione guadagni è,
quindi, imputabile a Barbara Bertone.
Ciò posto, osserva il Collegio che a far data dal 27 giugno 2007 Barbara Bertone, pur
essendo direttore generale (peraltro parte attrice non contestava la sua responsabilità quale
direttore generale) usciva dal Consiglio di amministrazione, essendo sostituito l’organo
amministrativo collegiale con un amministratore unico.
Pertanto non può porsi a carico di Barbara Bertone il danno conseguente alla perdita del
patrimonio netto, diventato negativo solo in data 31 agosto 2007.
Gli inadempimenti imputabili a Barbara Bertone consistono nel mancato realizzo del credito
nei confronti di Bertone spa, nei costi per il progetto Camper e nei costi per la cassa
integrazione straordinaria che sarebbero stati evitati nel caso di concordato preventivo.
Quanto al primo, la responsabilità di Barbara Bertone deriva dalle sue ampie deleghe perché
essa, occupandosi dell’aspetto amministrativo e finanziario della società, avrebbe dovuto
richiedere il pagamento alla capogruppo del residuo della nota di credito. Il non aver
provveduto in tal senso costituisce condotta gravemente negligente.
Quanto al secondo, si deve osservare che l’attività di ricerca e sviluppo di nuovi progetti
rientrava nell’ambito delle deleghe di Barbara Bertone. La stessa nel C.d.A del 18 gennaio
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2007 aveva presentato il progetto Camper. La stessa aveva poi proseguito nel progetto,
nonostante la mancanza di autorizzazione da parte del C.d.A. E non è vero che non erano
stati sostenuti costi essendo un progetto effettuato in economia, con le maestranze, atteso
che detti studi avevano comportato oneri per la società superiori ad un milione di euro, oneri
che erano stati sostenuti fino ai mesi di giugno-luglio 2007.
Quanto alla CIGS, ciò che si contesta alla predetta non è la richiesta in sé e per sé, sebbene
effettuata in totale carenza di potere, quanto il fatto che detta richiesta aveva comportato costi
che sarebbero stati evitati qualora non si fosse opposta al ricorso per concordato.
Infine Barbara Bertone in più occasioni operava in conflitto di interessi ed in particolare in
occasione della ratifica della nomina a direttore generale, nomina che in assenza del voto
della predetta non avrebbe avuto la maggioranza. E’ vero che da tale inadempimento non
deriva direttamente alcun danno, ma è altresì vero che dimostra come Barbara Bertone
avesse commesso inadempimenti per violazione di legge.
La somma dei danni ammonta ad € 2.021.722,00.
Peraltro non l’intera somma è imputabile a Barbara Bertone, in quanto fatta eccezione per il
progetto camper portato avanti dalla predetta nonostante l’opposizione del consiglio,
trattandosi di attività rientrante nell’ambito delle proprie deleghe, delle altre ulteriori somme
dovrà rispondere in solido unitamente a Cortese Ermelinda ed agli amministratori della
capogruppo di cui si dirà infra.
8.3 Blandino Michele
Nessuna responsabilità può imputarsi a Blandino Michele.
Infatti Blandino Michele, il quale era anche direttore generale e, quindi, munito di ampia
delega, cessava dalla sua carica il 30 marzo 2006, prima dell’approvazione del bilancio al
31.12.2005, ben prima della perdita del capitale sociale da parte della società.
E’ vero che allo stesso potrebbe in astratto imputarsi di non aver richiesto a Bertone spa la
restituzione dei canoni di leasing. Peraltro, si deve osservare che la problematica della
restituzione di fatto emergeva solo nel corso dell’anno 2005 ed a quel punto Carrozzeria
Bertone con richiesta del novembre 2005 chiedeva detta restituzione, a fronte della quale
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veniva emessa nota di credito. Considerato che parte di tali somme erano state pagate,
nessuna omissione può imputarsi al Blandino per il mancato pagamento del residuo.
8.4 Tutino Vincenzo.
Nessuna responsabilità può ascriversi a Tutino Vincenzo.
Infatti il predetto veniva nominato membro del CdA in data 30 marzo 2006 a seguito delle
dimissioni di Barbara Bertone e Michele Blandino ed a seguito della richiesta di Ermelinda
Cortese che in un momento di difficoltà si era rivolta ad una persona che aveva lavorato per
quarant’anni in azienda dove era stato nominato direttore del personale, richiesta a cui egli
non aveva potuto rispondere che affermativamente (circostanze queste non contestate).
La nomina del predetto avrebbe dovuto essere provvisoria, circostanza questa che oltre a
non essere espressamente contestata da parte attrice risulta dimostrata anche dalle
asserzioni contenute nell’atto di citazione dei signori Gracco De Lay-Abelli del 1.12.2007 (cfr:
doc. 6 Tutino).
Egli non aveva mai ricoperto la carica di amministratore di Bertone spa nella quale aveva
ricoperto solo l’incarico di procuratore della sicurezza dall’agosto 2006 al gennaio 2008.
Al Tutino erano state attribuite deleghe oltre che in materia di personale, in materia di igiene
e sicurezza sul lavoro, igiene ambientale, direttiva cantieri e trattamento dati personali nonché
in tema di atti di ordinaria amministrazione relativi alle esigenze correnti con riferimento alla
esazione di crediti al ritiro di merce e prodotti, agli incassi, ai pagamenti, alle operazioni con le
banche e rapporti con gli enti, parte dei quali venivano revocati con il ritorno di Barbara
Bertone in azienda (cfr: doc. 3 bis, 12 e 13 Tutino).
Alla luce dei poteri conferiti, al Tutino non può rimproverarsi alcunché allo stesso.
E’ vero che lo stesso aveva la delega per l’esazione dei crediti, ma non si ritiene possa
rimproverargli di non aver richiesto a Bertone spa il pagamento della nota di credito, in quanto
il tenore della delega consente di affermare che al Tutino erano affidati solo compiti relativi
alla gestione commerciale della società essendo esclusi i rapporti con la capogruppo.
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D’altra parte non era il Tutino, bensì Barbara Bertone ad occuparsi della gestione
amministrativa e contabile e, pertanto, solo la predetta era consapevole del credito, che,
seppur iscritto a bilancio, non risultava espressamente indicato nella nota integrativa.
Il Tutino aveva seguito le fasi finali della trattativa Fiat.
Tuttavia, come si è argomentato sopra, la trattativa Fiat non può essere considerato atto
gestionale scorretto.
Per quanto concerne il progetto Camper, sebbene il Tutino non avesse alcun potere circa
l’individuazione di nuovi progetti, si deve osservare che il predetto si era occupato di tale
progetto.
Tuttavia dalla lettura degli atti è emerso che il ruolo del Tutino nel progetto era limitato ai
riflessi occupazionali dello stesso, riflessi che riguardavano quei dipendenti che non
sarebbero entrati a far parte della newco nata a seguito degli accordi tra Carrozzeria Bertone
spa e Fiat.
Non vi è alcun elemento che consenta di ritenere provato che il Tutino si fosse occupato del
progetto in data successiva alla mancata autorizzazione da parte del consiglio di
amministrazione. E non rientrando detta attività tra le sue deleghe specifiche non vi sono
elementi concreti, neppure sotto il profilo indiziario, per ravvisare una qualche responsabilità
per aver violato la delibera del C.d.A 18 gennaio 2007 ed aver perseguito nel progetto in
epoca successiva.
Per quanto concerne la richiesta di CIGS straordinaria, anche sotto questo profilo nessuna
responsabilità può essere imputata al Tutino, tenuto conto che egli come risulta dimostrato
non aveva voluto proseguire l’attività ma avrebbe voluto presentare istanza di concordato.
Infatti fin dal C.d.A 4 aprile 2007 (cfr: doc. 57 att., 15 M.J Bertone) il Tutino forniva indicazioni
e precisazioni sull’applicazione alla Carrozzeria Bertone delle tematiche trattate dal parere
dell’avv. Audisio e sulle stime provvisorie degli oneri connessi ai predetti istituti nei differente
scenari. E’ significativo che l’avv. Audisio avesse conferito con Tutino e non con la Presidente
Ermelinda Cortese o con Barbara Bertone.
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Non solo, ma il Tutino nel corso di detta adunanza forniva precisazioni, con riferimento alle
nuove prospettive, circa le problematiche giuslavoristiche, venendo a scadere a luglio 2007
la cassa integrazioni guadagni, ed il consiglio prendeva atto che ove non vi fossero state
nuove iniziative si sarebbe dovuta dichiarare la cessazione attraverso forme liquidatorie o di
concordato. Il Tutino incaricava la dr.a De Febe, affinchè redigesse una relazione in materia
di lavoro al fine di chiedere l’ammissione al concordato.
Di fatto le resistenze a tale soluzione, assolutamente logica, provenivano da Barbara Bertone.
Vi è prova in atti che il Tutino era contrario alla prosecuzione dell’attività, prova che si desume
oltre che dai verbali del consiglio di amministrazione e dalla documentazione prodotta anche
dalle testimonianze.
In particolare il teste Scannello riferiva che Tutino in quel periodo gli aveva chiesto di mettersi
a disposizione della dottoressa De Febe “per valutare, per quantificare il costo dei lavoratori
dipendenti e precisamente determinare a quanto ammontava il TFR, ratei per quantificare
l’uscita di cassa per chiudere l’azienda. Il Tutino era contrario alla richiesta di proroga della
CIG perché il quel momento non si vedeva futuro”. Ed il teste Giacometti confermava che il
Tutino aveva espresso più volte la necessità di far ricorso alla procedura di concordato
preventivo (cfr: test. Giacometti, Scanello verb ud. cit).
Solo a fronte dell’opposizione di Barbara Bertone ed Ermelinda Cortese di dar corso alla
richiesta di concordato aveva approvato la richiesta di CIGS (cfr: verb. CdA 9 giugno 2007),
condotta questa che non può ritenersi censurabile ex sè per i motivi sopra evidenziati, e cioè
che in mancanza di una soluzione alternativa la richiesta di proroga era ragionevole.
Ed è pacifico che il Tutino non avesse sottoscritto la richiesta di ammissione di CIGS
straordinaria (cfr: test. Benetti verb ud. cit).
A fronte dell’opposizione di Ermelinda Cortese e Barbara Bertone a depositare l’istanza di
concordato Tutino era uscito dal Consiglio di amministrazione.
Ora considerato che nessun inadempimento tale da cagionare un danno alla società è
direttamente imputabile a Tutino e che in data 26 giugno 2007 quando era uscito dal
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Consiglio di amministrazione, il patrimonio netto era ancora positivo, nessuna responsabilità
può ascriversi al Tutino per i danni subiti dalla società e dai creditori.
8.5 Bertone Marie Jeanne
E pacifico che Marie Jeanne Bertone sedeva nel consiglio di amministrazione sia di
Carrozzeria Bertone spa a far data dal 31 maggio 2000, sia nel Cda Bertone spa dal 20 luglio
1999.
E parimenti pacifico che la stessa non aveva deleghe.
Nessuna responsabilità può ascriversi alla predetta.
Infatti quanto al mancato pagamento della nota di credito, la stessa non avendo deleghe né in
Bertone spa, né in carrozzeria Bertone non avrebbe potuto sulla base dei semplici bilanci
rilevare che Bertone spa non aveva onorato il suo credito.
D’altra parte, come si è detto sopra l’amministratore privo di deleghe è responsabile solo nel
caso in cui sia a conoscenza di fatti pregiudizievoli e non abbia fatto quanto poteva per
impedirne il compimento o eliminarne le conseguenze dannose.
Con riferimento al progetto Camper, Marie Jeanne Bertone nel corso del C.d.A in data 18
gennaio 2007 osservava che gli elementi informativi forniti in relazione al progetto 0130
parevano non sufficienti, affinché il consiglio potesse addivenire a una decisione in merito alla
proposta di avvio di tale nuova produzione, sufficientemente meditata e suffragata da
elementi oggettivi, sotto il profilo dell’aspetto commerciale della nuova commessa e alla
sostenibilità del fabbisogno finanziario (cfr: doc. 13 M.J. Bertone).
E nel corso del C.di.A di Bertone spa in data 27 giugno 2007 la stessa chiedeva al
rappresentante di Bertone spa nell’assemblea di Carrozzeria Bertone di assumere
informazioni circa azioni imprenditoriali che avessero comportato costi, assunte da aprile
2007 tra cui il progetto Camper (cfr: doc. 20 M.J. Bertone).
Con riferimento alla CICG straordinaria la stessa aveva espresso voto contrario alla richiesta
(cfr: doc. 19 M.J. Bertone).
Inoltre la stessa in più occasioni aveva manifestato la propria volontà affinché la società
prendesse coscienza che era venuta ormai meno la capacità produttiva e la possibilità di
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proseguire la produzione industriale, esprimendo il proprio voto contrario “sulla proposizione
all’assemblea dei soci di qualsivoglia ipotesi di continuazione dell’attività imprenditoriale”. (cfr:
verb. CdA 22.5.2007 doc. 17 M.J. Bertone).
La stessa, poi, in sede di assemblea di Bertone spa in data 20 giugno 2007 (cfr: doc. 19 M.J.
Bertone), associandosi alle osservazioni dei soci di minoranza, dichiarava di invitare gli
amministratori di Bertone spa “a non effettuare alcuna delibera di cessione di beni e/o
finanziamenti o rilascio di garanzie a favore della Carrozzeria Bertone in considerazione della
situazione economico finanziaria della stessa ed a far cessare la prosecuzione dell’attività
economico sociale della società”.
Infine nel verbale di assemblea di Carrozzeria Bertone spa in data 27 giugno 2007,
considerato che non vi erano prospettive per la società, non avendo la società seguito la
scelta di un procedimento liquidatorio, dichiarava di rassegnare le proprie dimissioni.
In considerazione di quanto sopra, la scelta degli amministratori della società di non
presentare l’istanza di concordato, né di porre la società in liquidazione a fronte della
situazione irreversibile che si era venuta a creare in seguito al mancato accordo con Fiat non
può essere imputata a Marie Jeanne Bertone, essendosene la stessa dissociata.
*
b) La responsabilità dei sindaci
Il collegio sindacale era composto da Alessandro Braja (presidente), Alberto Donnet e
Leonello Schinasi (sindaci effettivi), confermati negli incarichi il 18 luglio 2001. Il 18 maggio
2004 Leonello Schinasi veniva sostituito da Claudio Maugeri, dimessosi il 21 giugno 2007.
Veniva quindi nominato al suo posto in data 27 giugno 2007 Giuseppe Pozzoli.
In data 3 dicembre 2007 rassegnava le proprie dimissioni Alessandro Braja, seguito il 4
dicembre 2007 da Alberto Donnet ed il successivo 7 dicembre 2007 da Giuseppe Pozzoli.
La responsabilità concorrente dei sindaci di una società per azioni per i comportamenti
illegittimi degli amministratori ex art. 2407, secondo comma, cod. civ., è modellata su quella
degli amministratori medesimi.
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Pertanto, essi possono essere chiamati a rispondere, in via solidale con questi ultimi, dei
danni cagionati non solo alla società o ai creditori sociali, ma anche ai terzi, o a singoli soci,
da fatti od omissioni attribuibili agli amministratori, tutte le volte in cui non abbiano
adeguatamente vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
Ne consegue che la responsabilità dei sindaci è configurabile, ove ad essi sia addebitabile
una tale omissione, anche in caso di violazione, da parte degli amministratori, del divieto,
posto dall'art. 2449, primo comma, cod. civ., di intraprendere nuove operazioni in presenza di
una causa di scioglimento della società (Cass. 2624/00)
Infatti il controllo del collegio sindacale di una società per azioni non è circoscritto all'operato
degli amministratori, ma si estende a tutta l'attività sociale (come è lecito desumere dal
disposto di cui agli artt. 2403, 2405, 2377, secondo comma, cod. civ.), con funzione di tutela
non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali. Il
diverso rilievo causale di quanti (sindaci ed amministratori) abbiano concorso alla causazione
del danno, inteso come insufficienza patrimoniale della società, assume, poi, rilievo nei soli
rapporti interni tra coobbligati (ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di regresso), e non
anche nei rapporti esterni che legano gli autori dell'illecito al danneggiato (società, creditori
sociali, singoli soci e terzi), giusta il principio generale di solidarietà tra coobbligati di cui
all'art.
2055,
primo
comma,
c.c.
(sancito
espressamente
in
materia
di
responsabilità extracontrattuale, ma applicabile, altresì, in tema di responsabilità contrattuale,
quand'anche il danno derivi dall'inadempimento di contratti diversi, quand'anche
la responsabilità abbia, per alcuni dei danneggianti, natura contrattuale, e, per altri, natura
extracontrattuale), ribadito, con specifico riguardo ai sindaci della società, dall'art. 2407,
secondo comma, cod. civ., che esclude con riferimento ai danni cagionati ai soci, società,
creditori e terzi in genere la legittimità di una commisurazione percentuale della responsabilità
dei sindaci all'entità del loro concorso nella causazione dell'evento dannoso (Cass. 5287/98).
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale è evidente che il controllo dei sindaci non si
limita alla regolarità del bilancio, ma si estende anche alla gestione della società.
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Ai sindaci è solo preclusa la valutazione sulle scelte gestionali, fermo restando che tuttavia il
loro controllo si estende alla valutazione, non della convenienza economica della scelta, ma
circa il fatto che la scelta sia stata adottata dopo aver valutato le implicazioni che dalla stessa
derivano.
Tuttavia, qualora nonostante i rilievi dei sindaci gli amministratori proseguano nella scelta, ai
sindaci è preclusa ogni ulteriore reazione, in quanto la possibilità di ricorrere al Tribunale ex
art. 2409 c.c. sussiste solo nel caso di gravi irregolarità amministrative, irregolarità connotate
dal requisito dell’attualità del danno e non nelle ipotesi di censure di merito riguardante
l’opportunità o la convenienza economica di determinate operazioni compiute dagli
amministratori il cui comportamento può essere preso in considerazione solo ove vi sia una
violazione della legge o dell’atto costitutivo.
Il codice civile poi, disciplina i poteri dei sindaci in un’altra norma e cioè l’art. 2485 c.c.. Detto
articolo recita “quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente
comma [n.d.r: accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento della società]
il tribunale su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi
della causa di scioglimento”.
Ai sindaci cioè è attribuito il potere di ricorrere al Tribunale di fronte a grave inadempienze o
gravi omissioni degli amministratori.
Gli artt. 2409 e 2485 c.c. non prevedono alcuna responsabilità per i sindaci nel caso in cui i
predetti omettano di ricorrere al Tribunale. Peraltro, la responsabilità dei sindaci discende
dall’art. 2407 c.c. che impone ai sindaci un dovere di vigilanza sugli amministratori.
Fatta questa premessa si deve osservare che nel caso di specie nessuna responsabilità può
imputarsi ai sindaci, ii quali avevano esercitato il loro controllo in modo puntuale e preciso.
Come si è detto sopra, la responsabilità dei sindaci presuppone la responsabilità degli
amministratori: peraltro essi rispondono solo in quanto può essere ravvisata a loro carico una
violazione dell’obbligo di aver vigilato diligentemente.
Nel caso di specie, alla luce delle argomentazioni di cui sopra, le operazioni nelle quali si è
ravvisato un inadempimento degli amministratori sono state individuate nel mancato
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pagamento da parte di Bertone spa della nota di credito, nel progetto Camper e nella
mancata adozione dei provvedimenti necessari nel momento in cui è venuta meno la
continuità aziendale, oltre che nel momento in cui il patrimonio netto diventava negativo.
Con riferimento al mancato pagamento della nota di credito, osserva il Collegio che i sindaci
non sono tenuti a verificare tutti i crediti non pagati, in quanto la verifica viene effettuata sulla
base di quanto indicato a bilancio, dove i creditori sono indicati per categorie e sulla base di
quanto illustrato nella nota integrativa. Nel caso di specie le verifiche dagli stessi effettuati
non avrebbero consentito di rilevare il mancato pagamento da parte di Bertone spa della
somma di € 749.640,00, tenuto conto che detta somma era ricompresa nella maggior somma
riguardante i crediti verso la controllante (cfr: doc. 11 Braja).
Pertanto nessuna responsabilità può ascriversi ai sindaci con riferimento a tale mancato
pagamento.
Quanto al progetto Camper, nel verbale del 18 gennaio 2007 il presidente del collegio
sindacale chiedeva che venissero predisposte analisi ulteriori sull’ammontare del capitale
circolante netto assorbito dall’iniziativa riguardante il progetto camper “in relazione
all’evolversi temporale degli impieghi connessi all’investimento e alla produzione da un lato e
del conseguimento dei ricavi di vendita dall’altro, tenuto conto dei tempi di incasso dei crediti
commerciali generati dal progetto”. In detta seduta il progetto non veniva approvato (cfr: doc.
13 M.J. Bertone).
E’ evidente che nessuna responsabilità può ascriversi ai sindaci, i quali avevano vigilato,
chiedendo notizie dettagliate con riferimento a detto progetto, notizie non fornite
dall’amministratore Barbara Bertone, la quale all’insaputa dei sindaci e dei consiglieri privi di
delega aveva continuato nel progetto, con costi notevoli.
Di “progetto camper” si tornava a discutere nel corso dell’adunanza in data 3 maggio 2007,
allorquando il Tutino,
nel relazionare sull’incontro avuto con esponenti della Regione
Piemonte e dei sindacati, evidenziava che nell’incontro con le istituzioni si era prospettata la
continuazione dell’attività aziendale “partendo da un piano minimale, consistente
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sostanzialmente nella produzione di un camper e di un’autovettura di nicchia sportiva
eventualmente a motorizzazione BMW a marchio Bertone”.
Ed anche in tal caso i sindaci nella persona del Maugeri facevano constatare che “l’obiettivo
di salvaguardia dell’occupazione – per quanto socialmente rilevante – non può prescindere
da considerazioni circa la sostenibilità degli investimenti necessari per l’avvio di nuovi progetti
in termini di capitale fisso e di circolante netto, nonché la remuneratività di nuove produzioni”
(cfr: doc. 16 M.J. Bertone).
Ed anche tale progetto non era stato autorizzato, in quanto era stata concretamente
prospettata in tale adunanza la possibilità di presentare un concordato preventivo, nonostante
l’opposizione di Barbara Bertone.
Nessuna responsabilità può, dunque, ascriversi ai sindaci, avendo essi vigilato sulla gestione,
ponendo in essere tutte quelle condotte che sono previste dalla normativa e dalla diligenza.
Quanto alla sottoscrizione della proroga della Cassa Integrazione guadagni si è già detto che
i sindaci avevano avanzato le loro perplessità e, soprattutto, la proroga era stata sottoscritta
da Barbara Bertone nominata Direttore Generale dal presidente Ermelinda Cortese in
violazione dei poteri, circostanza questa fatta notare dal sindaco Donnet nella seduta del 22
maggio 2007 (cfr: doc. 17 M.J. Bertone).
Parimenti nessuna responsabilità può ascriversi ai sindaci per non aver vigilato sulla condotta
degli amministratori sotto il profilo contabile.
Premesso che il bilancio al 31.12.2005 non era censurabile per cui nessuna responsabilità
può essere imputata ai sindaci, con riferimento al bilancio al 31.12.2006 i sindaci chiedevano
che fossero svalutate le immobilizzazioni immateriali (cfr: doc 17 cit.).
Infatti nella seduta in data 22 maggio 2007 il Braja faceva notare che la situazione
dell’azienda era segnata da molto tempo dalla grave incertezza sulla possibilità di conseguire
una continuazione dell’attività aziendale non effettuando produzioni industriali da molti mesi e
quindi suggeriva di svalutare i beni dell’attivo. A sua volta il sindaco Donnet evidenziava che
la situazione di estrema difficoltà portava ad escludere la prosecuzione dell’attività industriale
e che qualora Bertone spa avesse messo a disposizione delle risorse, queste avrebbero
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dovuto essere “destinate al ripianamento dei debiti nel quadro di una procedura concorsuale,
esclusa ogni possibilità di impiego delle stesse a sostegno dell’avvio di nuovi programmi
aziendali”.
E tale controllo era continuato anche dopo la nomina di Ermelinda Cortese quale
amministratore unico.
Infatti, nel verbale della riunione del collegio sindacale del 9 luglio 2007 (cfr: doc. 40 Braja)
emerge che i sindaci avevano verificato minuziosamente il bilancio dando, altresì, atto che
l’opinione della società di revisione secondo cui non era possibile esprimere un parere a
causa degli effetti connessi alle incertezze sulla continuazione dell’attività della società come
azienda in funzionamento non impediva di dare una valutazione sul bilancio.
Tale valutazione era corretta, come emerge anche dalla CTU, in quanto l’unica censura del
CTU riguarda il fatto che già il bilancio al 31.12.2005 avrebbe dovuto effettuare delle
svalutazioni, opinione questa non condivisa.
Nel verbale 12 luglio 2007 (cfr: doc. 41 Braja) i sindaci davano atto dell’ulteriore perdita
maturata dal 1 gennaio al 30 giugno 2007 evidenziando che la perdita non coperta era di €
14.913.022,00, superiore al terzo del capitale società e redigevano per l’assemblea dei soci
una relazione di osservazioni ex art. 2446 c.c..
In tale relazione il collegio sindacale proponeva la riduzione del capitale sociale in misura
corrispondente alle perdite accertate al 30 giugno 2007,. incluso un modesto accantonamento
a riserva per conguaglio di arrotondamento del valore nominale delle azioni nonché una
ricapitalizzazione della società “che assicuri la sua capacità di continuità nell’attesa di altri
sviluppi inerenti la possibilità di svolgimento dell’attività sociale”.
Il collegio sindacale effettuava non solo controlli trimestrali, ma anche infratrimestrali,
monitorando la situazione della società dopo la perdita del patrimonio netto.
Infatti con lettera in data 3 ottobre 2007 la Cortese era stata invitata a presenziare alla
riunione del 5 ottobre 2007 (cfr: doc. 16 Braja) al fine di adottare i provvedimenti del caso.
Nella lettera si evidenziava che la situazione relativa al 31 agosto 2007 presentava una
perdita superiore all’ammontare del capitale sociale ed indicava le alternative possibili,
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consistenti o nel versamento da parte dei soci a copertura delle perdite ovvero nel provvedere
ad una riunione dell’assemblea degli azionisti per adottare i provvedimenti di legge.
E nel corso della riunione i sindaci evidenziavano che in caso di mancata copertura delle
perdite si sarebbe verificata la fattispecie di lo scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484
primo comma n. 4 c.c..
Successivamente nella riunione del 31 ottobre 2007 (cfr: doc. 17 Braja) i sindaci rilevavano
che al 30 settembre la situazione patrimoniale ed economica della società fornita dal direttore
generale Barbara Bertone presentava un’eccedenza di perdita non coperta da capitale e
riserve per € 1.876.022,00 a cui doveva aggiungersi un ulteriore incremento al 31 ottobre
2007 per € 1.099.981,00 e pur tenendo conto del versamento effettuato dalla Cortese la
perdita non coperta da capitale e riserve era pari ad € 976.003,00.
Segnalavano quindi la necessità di un ulteriore versamento soci ovvero di convocare
l’assemblea per coprire le perdite, atteso che in caso contrario si sarebbe verificata una
causa di scioglimento della società.
Pertanto, in data 2 novembre inviavano una lettera all’amministratore unico della società
facendo presente che ove la predetta avesse omesso di provvedere, i sindaci avrebbero
presentato istanza al Tribunale di Torino per l’accertamento delle cause di scioglimento della
società.
Nel corso dell’assemblea in data 19 novembre 2007 (cfr: doc. 56 att) i soci decidevano di
presentare istanza di concordato.
A fronte di un nuovo ripensamento della Cortese i sindaci si dimettevano.
Infine il 7 gennaio 2008 (cfr: doc. 21 Braja) i sindaci, che pur essendo dimissionari non erano
stati sostituiti, prendevano atto che nel mese di dicembre era stato aperto il procedimento per
la dichiarazioni del fallimento della società e pertanto non sarebbe stato più necessario
ottemperare al disposto degli artt. 2484 e 2485 c.c., in presenza di un procedimento di ben
maggiore rilevanza in merito alla determinazione della cessione della sopravvivenza della
società.
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Nessuna responsabilità può ascriversi ai sindaci per mancato controllo, in quanto alla luce
delle precedenti argomentazioni il controllo dei sindaci era stato puntuale e preciso.
Sul punto si deve per completezza osservare che contrariamente a quanto asserito dalla
difesa Braja a pag. 57 della comparsa conclusionale la perdita del capitale sociale e del
patrimonio netto era stata immediatamente percepita dai sindaci alla luce della lettura dei
verbali delle riunioni del C.d.A e del collegio sindacale sopra indicate.
Non era necessario che il CTU indicasse un momento posteriore al maturare della perdita del
patrimonio netto, predisponendo la società relazioni mensili che consentivano di accertare
nell’immediatezza la situazione (significativo è il fatto che nel verbale al 31 ottobre 2007 si dà
atto della perdita maturata dal 30 settembre al 31 ottobre 2007, come si è detto sopra).
Per quanto concerne gli ulteriori inadempimenti contestati agli amministratori osserva il
Collegio che se è vero che i sindaci non segnalavano l’approvazione tardiva dei bilanci al
31.12.2005 ed a 31.12.2006, avvenuta in entrambi i casi oltre il 30 giugno dell’esercizio
successivo, è, altresì, vero che tale irregolarità non comportava alcun danno alla società ai
soci ed ai creditori (a prescindere dal fatto che il ritardo era minimo).
Quanto alla nomina di Barbara Bertone quale direttore generale, detta nomina effettuata dalla
Cortese in violazione dello statuto, era ratificata dal consiglio di amministrazione. E’ vero che
la ratifica sarebbe stata invalida in quanto nella maggioranza era compreso il voto di Barbara
Bertone in conflitto di interessi, ma è altresì vero che tale inadempimento, pur esistente e pur
foriero di danni, che per il vero si erano già verificati avendo Barbara Bertone in data 16
maggio 2007 (e cioè prima della ratifica) sottoscritto la richiesta di proroga per la Cassa
Integrazione Guadagni, tuttavia non era così grave da comportare la segnalazione da parte
dei sindaci al Tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c.
Infine quanto alla decisione di richiedere la proroga della CIGS, è vero che dalla stessa
derivava una danno per la società e che era stata posta in essere in un momento in cui era
venuta meno la capacità produttiva e la possibilità di proseguire la produzione industriale; è
altresì vero che si tratta di un unico atto di gestione censurabile non di per sé, come si è detto
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sopra, ma sostanzialmente dovuto perché gli amministratori non avevano posto in
liquidazione la società, né avevano proposto istanza per l’ammissione al concordato.
Per quanto concerne la mancata individuazione e nomina di un manager di alto profilo, in
mancanza di inadempimento degli amministratori per i motivi sopra evidenziati non sussiste la
responsabilità dei sindaci.
Parte attrice ha, inoltre, censurato la condotta degli amministratori e conseguentemente dei
sindaci per non aver posto in liquidazione la società in presenza di una causa di scioglimento
consistente nell’impossibilità di raggiungere l’oggetto sociale per il venir meno della capacità
produttiva.
Sebbene in base alle argomentazioni sopra evidenziate non sia condivisibile la ricostruzione
attorea secondo cui la capacità produttiva era venuta meno fin da inizio-metà 2005, certo è
che è emerso in modo chiaro che era venuta meno la capacità produttiva a fine marzo 2007,
quando cioè Fiat aveva comunicato di non avere intenzione a costruire una newco.
Si trattava di una situazione definitiva ed irreversibile, come d’altra parte fatto notare dagli
stessi sindaci nel corso delle adunanze del consiglio di amministrazione in data 4 aprile 2007,
3 maggio e 22 maggio 2007, nonostante le proposte di Barbara Bertone, proposte che non
erano suffragate da alcun piano industriale serio e da uno studio approfondito dei costi e
benefici ed erano fondate sul nulla, circostanza questa che ben era stata evidenziata dai
sindaci che avevano segnalato la necessità di approfondimento.
Ciò nonostante, a fronte dell’inerzia degli amministratori, i sindaci non avevano adottato i
provvedimenti previsti dall’art. 2485 c.c. cioè non presentavano istanza al tribunale al fine di
far accertare una causa di scioglimento.
Si tratta di accertare se tale condotta era censurabile.
Innanzi tutto osserva che Collegio che nessuna censura può essere imputata ai sindaci fino a
fine maggio 2007, in quanto nel verbale del 3 maggio 2007 la società aveva dato incarico allo
studio Weigmann e Tosetto per la predisposizione di un ipotesi di concordato, per cui in
presenza di tale alternativa i sindaci non erano tenuti a presentare istanza al Tribunale per far
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accertare la causa di scioglimento della società per impossibilità di raggiungere l’oggetto
sociale.
In data 6 giugno 2007 emergeva la volontà della maggioranza del C.d.A. di non dichiarare lo
scioglimento della società.
Peraltro ritiene il Collegio che considerato che i sindaci ancora avevano caldeggiato la
soluzione concorsuale (cfr: lettera Braja 25 giugno 2007) nessuna responsabilità può
imputarsi ai sindaci per non aver investito il Tribunale circa l’accertamento di una causa di
scioglimento, anche considerato che fino al verbale dell’assemblea ordinaria in data 27
giugno 2007 i soci ben avrebbero potuto deliberare di adire alla procedura di concordato.
Nelle more il sindaco Maugeri si dimetteva (cfr: doc. 2 Maugeri) per cui nessuna
responsabilità può, comunque, a lui essere imputabile.
Ora nessuna responsabilità può ascriversi ai sindaci, nonostante la responsabilità degli
amministratori per non aver depositato la richiesta di concordato, non ravvisandosi la
negligenza dei sindaci, anche in data successiva al 26 giugno 2007, allorquando l’assemblea
dei soci di Carrozzeria Bertone decideva di procrastinare la decisione all’esito della
predisposizione del bilancio che tenesse conto del valore delle immobilizzazioni immateriali,
considerato che la riunione successiva si era tenuta in data in data 25 luglio 2007 e
successivamente a novembre la società aveva deciso di presentare l’istanza di concordato,
sebbene poi la stessa non avesse avuto seguito per decisione personale della Cortese,
decisione che aveva comportato le dimissioni dei sindaci.
Non si ravvisa alcuna negligenza nell’omissione dei sindaci, quanto piuttosto la volontà di
rispettare le decisioni dell’assemblea, pur non condividendole.
Pertanto nessuna responsabilità è ascrivibile ai sindaci e, conseguentemente, la domanda
proposta nei loro confronti deve essere respinta.
*
c) La responsabilità degli amministratori di Bertone spa.
Parte attrice ha agito nei confronti degli amministratori di Bertone spa ai sensi degli art. 90
D.Lgs 270/99 e 2497 c.c.
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Ora, gli amministratori di Bertone spa evocati nel presente giudizio sono, come si è detto
sopra, Ermelinda Cortese, Barbara Bertone, Marie Jeanne Bertone, non essendo mai stati né
il Blandino, né il Tutino, amministratori della capogruppo.
Ciò posto si osserva quanto segue.
L’art. 90 D.lgs 270/99 recita “nei casi di direzione unitaria delle imprese del gruppo, gli
amministratori delle società che hanno abusato di tale direzione rispondono in solido con gli
amministratore della società dichiarata insolvente dei danni da questi cagionati alla società
stessa in conseguenza delle direttive impartite”.
A sua volta l’art. 2497 c.c. recita “1. Le società o gli enti, che esercitando attività di direzione e
coordinamento di società agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio od altrui in violazione
di corretta gestione imprenditoriale delle società medesime sono direttamente responsabili
nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della
partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata
all’integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta
mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero
integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. 2. Risponde in solido chi
abbia comunque preso parte al fatto lesivo e nei limiti del vantaggio conseguito che ne abbia
tratto beneficio pregiudizio per il pregiudizio arrecato alla redditività”.
Le due norme tutelano aspetti diversi in quanto la prima tutela il patrimonio della società ex
se, la seconda tutela i creditori ed i soci.
L’attività di direzione e coordinamento si distingue dall’attività di controllo e nella fattispecie
risulta in concreto sussistente.
Infatti sussiste l’attività di direzione e coordinamento quando la società capogruppo pone in
essere una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni
gestorie dell’impresa, cioè sulle scelte strategiche ed operative di
carattere finanziario,
industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali.
Parimenti la direzione unitaria è ravvisabile ogni qualvolta si ravvisi una serie di atti
teleologicamente diretti alla realizzazione dell’interesse alla produzione di nuova ricchezza
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(interesse imprenditoriale), appunto, della società o ente capogruppo che agisce (interesse
proprio) e/o delle società che vengono gestite (interesse altrui).
La dottrina ha ravvisato la direzione unitaria laddove vi fosse l’accentramento di funzioni
gestorie in seno alla capogruppo o l’elaborazione da parte della medesima di programmi
finanziari e produttivi di gruppo, cosicché l’esercizio della direzione unitaria significa che le
società controllate vengono usate come strumento della politica aziendale di gruppo,
mediante un accentramento presso la controllante di funzioni e strategie inerenti la gestione
delle controllate.
Per accertare se sussiste l’attività di direzione e coordinamento, rileva ogni atto e fatto che,
unito ad altri, possa configurare un’attività permanente e sistematica di incisione sulle scelte
gestorie della società subordinata, indipendentemente dalla sua legittimità.
Alla luce di tale principi elaborati dalla dottrina è evidente che Bertone spa esercitava nei
confronti di Carrozzeria Bertone un’attività di direzione unitaria, circostanza questa che si
desume dalla semplice lettura dei verbali di assemblea di Carrozzeria Bertone (cfr: doc. 21 M.
J. Bertone, doc. 59 att) da cui emerge che la capogruppo aveva inciso sulle scelte operative
della controllata, ma anche dalla lettura delle adunanze del C.d.A di Bertone spa e
precisamente quello in data 26 giugno 2007 (cfr: doc. 20 M.J. Bertone) ove la capogruppo di
fatto impediva ogni forma di ricapitalizzazione della controllata, nonché l’adozione da parte
della controllata di ipotesi di salvataggio quali la presentazione dell’istanza di ammissione al
concordato preventivo. Significativa a questo proposito è anche la delibera di assemblea di
Bertone spa in data 20 giugno 2007 (cfr: doc. 19 M.J. Bertone).
E tali decisioni erano prese esclusivamente nell’interesse proprio, in quanto decisioni diverse
avrebbero coinvolto Bertone spa nella necessità di garantire l’esecuzione del concordato con
il proprio patrimonio.
Le società che esercitano l’attività di direzione e coordinamento illegittima sono ritenute
direttamente responsabili nei confronti di soci e creditori della società su cui hanno esercitato
tale attività.
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Nel modello organizzativo della società di capitali, l’esercizio del potere di gestione è
competenza tipica degli amministratori, sicché la paternità dell’attività di direzione e
coordinamento è riconducibile agli amministratori della società esercente detta attività.
Non potrà, perciò, configurarsi una condotta antigiuridica e la responsabilità della capogruppo
senza che vi sia condotta antigiuridica e la responsabilità solidale di tutti gli amministratori, o
di alcuni di essi.
La valutazione della condotta degli amministratori della capogruppo deve essere effettuata ai
sensi dell’art. 2392 c.c. con la conseguenza che sussiste la responsabilità nel caso in cui gli
amministratori non agiscano in modo informato, con la consapevolezza dei doveri che la
gestione della società comporta e degli interessi da perseguire e preservare, contemperando
tutti gli interessi in gioco e ricercando l’equilibrio tra gli stessi.
Nel caso di specie dalla lettura dei verbali del C.d.A. Bertone spa ed anche dei verbali di
assemblea della predetta società emerge che gli amministratori, nel momento in cui
decidevano di continuare l’attività aziendale di una società ormai decotta, avevano agito non
nell’interesse della controllata, ma nell’interesse esclusivo della controllante e pertanto
sussiste una loro responsabilità per i danni patiti dalla società e dai creditori.
Con riferimento ai singoli amministratori, non è ravvisabile alcuna responsabilità di Marie
Jeanne Bertone, in quanto la predetta sia nel corso delle assemblee di Bertone spa in data 20
e 27 giugno 2007, sia nel corso del consiglio di amministrazione di Bertone spa in data 26
giugno si era opposta alla prosecuzione dell’attività, ritenendo doveroso intraprendere una
procedura concorsuale in modo da evitare che potessero derivare ulteriori costi e perdite,
mentre è ravvisabile la responsabilità di Ermelinda Cortese e Barbara Bertone per le
decisione assunte nei consigli di amministrazione.
Per completezza osserva il Collegio che, viceversa, nessuna responsabilità è imputabile alla
capogruppo per la creazione della newco, nè per aver stipulato il contratto di locazione, per la
vendita dei prototipi, né per l’acquisto da parte di Carrozzeria Bertone spa di Bertone
Engineering, alla luce delle considerazioni sopra espresse.
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7. Il danno
Il protrarsi dell’attività oltre il momento di erosione del patrimonio aveva comportato per la
società ed i creditori un danno per € 5.952.824,00, somma che considera già tutti gli oneri
che sarebbero comunque maturati anche a fronte di una procedura di liquidazione ovvero di
una procedura di concordato ed è comprensiva anche dei costi derivati dalla proroga della
CIGS, costi che sarebbero stati evitati qualora la società avesse tempestivamente deliberato
per l’ammissione al concordato preventivo.
La perdita del patrimonio netto, oltre a provocare un danno alla società, provocava un danno
ai creditori sociali, i quali non potranno trovare soddisfacimento nei beni della società.
Sul punto osserva il Collegio che il CTU ha correttamente determinato il danno, il quale non è
determinato dalla differenza tra attivo e passivo (differenza che sarebbe di gran lunga
superiore) a detta somma ed ha detratto i costi che sarebbero comunque maturati anche a
fronte di scelte alternative.
Sul punto non è condivisibile quanto argomentato dalla difesa del Pozzoli, in quanto
l’insinuazione al passivo di Bertone spa per la somma di € 15.000.000,00 non comporta
automaticamente il pagamento di detta somma, atteso che dovranno prima essere corrisposti
gli oneri prededucibili, quali le spese della procedura e poi i crediti privilegiati e non è certo
pacifico che il patrimonio di Bertone spa sia capiente per soddisfare anche i creditori
chirografari quale è Carrozzeria Bertone in A.S.
A ciò si aggiunga che anche nell’ipotesi in cui tale somma venisse corrisposta nella sua
integrità, Carrozzeria Bertone in A.S., considerati gli oneri prededucibili, non potrebbe
comunque far fronte al pagamento di tutti i creditori.
Oltre al danno ai creditori deve aggiungersi il danno che, pur avendo inciso solo
indirettamente sui creditori, ha subito la società.
Trattasi di un danno diretto della società, che gli amministratori avrebbero potuto evitare
qualora si fossero comportati diligentemente e così avessero agito nei confronti della
capogruppo per recuperare il credito e non avessero dato ingresso ai costi per il progetto
camper non autorizzato dal consiglio di amministrazione.
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Tali danni, quindi ammontano precisamente a € 749.600,00 per il mancato pagamento della
nota di credito e € 1.058.303,00 derivanti dalle perdite del progetto Camper
Il danno complessivo ammonta, quindi, ad € 7.760,727,00.
Tali danni sono così imputabili:
•
€ 1.058.303,00 derivanti dalle perdite del progetto Camper, a Barbara Bertone e
Ermelinda Cortese. Tra le stesse la responsabilità si considera paritaria al 50% (e quindi €
529.151,50 ciascuna);
•
€ 749.600,00 per il mancato pagamento della nota di credito ed € 1.300.807,00, per i
costi che la società avrebbe potuto evitare per la CIGS, qualora avesse tempestivamente
deliberato per l’ammissione al concordato preventivo (e cosi in totale 2.050.407,00) a Barbara
Bertone, Ermelinda Cortese quali amministratori della società Carrozzeria Bertone, nonché
quali amministratori di Bertone spa. Circa la ripartizione tra le predette si ritiene di imputare
un terzo a Barbara Bertone (€ 683.469,00), un terzo ad Ermelinda Cortese (€ 683.469,00) ed
un terzo (€ 683.469,00) alle predette quali amministratori di Bertone spa, in solido con la
predetta società nei cui confronti la somma è richiesta in altro giudizio ai sensi dell’art. 2055
c.c. nella percentuale di un terzo ciascuno e, quindi, € 227.823,00;
•
€ 4.652.017,00 a Ermelinda Cortese quale amministratore della società Carrozzeria
Bertone nonché alla predetta ed a Barbara Bertone quali amministratori di Bertone spa, per la
prosecuzione dell’attività sociale ( al netto del danno relativo alla CIGS, considerato supra a
parte). Ai sensi dell’art. 2055 c.c. detta somma deve essere ripartita nella percentuale del
50% a carico di Ermelinda Bertone (€ 2.326.008,50) e per la somma del 50% a carico della
predetta e di Barbara Bertone quali amministratori di Bertone spa, in solido con la stessa
Bertone spa (€ 2.326.008,50). La quota imputabile a Barbara Bertone ed Ermelinda Cortese
quali amministratori di Bertone spa ed alla stessa Bertone spa deve essere ripartita tra i
predetti in egual misura ai sensi dell’art. 2055 c.c., avendo stesse dato lo stesso contributo
causale e, quindi, 775.336,17 ciascuno.
Quindi ai fini della ripartizione tra condebitori solidali la somma complessivamente imputabile
a Barbara Bertone deve essere determinata nella somma di € 2.215.779,67 (di cui €
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529.151,50 relativa al “progetto Camper”; € 683.469,00 relativa alle censure per mancato
pagamento della nota di credito e proroga per la CICG come amministratrice Carrozzeria
Bertone; € 227.823,00 per le stesse ragioni ma quale amministratrice di Bertone s.p.a.; €
775.336,17 relativa ai danni provocati quale amministratrice di Bertone spa, per la
prosecuzione dell’attività sociale in data successiva alla perdita del patrimonio netto).
La somma imputabile a Ermelinda Cortese ammonta a € 4.541.788,17 (di cui € 529.151,50
relativa al “progetto Camper”; € 683.469,00 relativa alle censure per mancato pagamento
della nota di credito e proroga per la CICG, come amministratrice Carrozzeria Bertone; €
227.823,00 per le stesse ragioni ma quale amministratrice di Bertone s.p.a.; € 2.326.008,50
relativa ai danni derivati per la prosecuzione in data successiva alla perdita del patrimonio
netto quale amministratrice di Carrozzeria Bertone ed € 775.336,17 relativa agli stessi danni
provocati quale amministratrice di Bertone spa).
Poiché nei confronti della procedura e dei creditori Barbara Bertone ed Ermelinda Cortese
sono solidalmente responsabili,
la somma imputabile a Barbara Bertone in solido con
Ermelinda Cortese ammonta ad € 4.431.559,34 e la somma imputabile alla sola Ermelinda
Cortese ad € 2.326.008,50.
Non possono invece essere tenute al pagamento dell’ulteriore somma di € 1.003.159,17,
trattandosi della quota gravante sul debitore transigente, che, sulla base delle argomentazioni
sopra espresse, deve essere sottratta dalla responsabilità solidale e dei debitori non
transigente.
E’ irrilevante sul punto che la transazione avesse ad oggetto una maggior somma, in quanto
la detrazione deve riguardare solo il debito del debitore transigente, accertato incidenter
tantum in detto giudizio.
Sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, trattandosi di debito di valore sono
dovuti rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale sulla somma via via, annualmente,
rivalutata, secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, dalla data della
domanda.
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Pertanto alla data della presente sentenza la somma imputabile solidalmente a carico di
Barbara Bertone ed Ermelinda Bertone ammonta a € 4.936.865,77 (di cui € 211.352,44 per
interessi ed € 293.944,99 per rivalutazione monetaria) e la somma imputabile alla sola
Ermelinda Cortese ammonta ad € 2.601.168,62 (di cui € 111.791,91 per interessi ed €
163.368,21 per rivalutazione monetaria)
Parte attrice, poi, chiedeva il riconoscimento degli interessi anatocistici, ma gli stessi non
sono dovuti, trattandosi di debito di valore (Cass. Civ. 15.7.2005 n. 15023, 21.5.1996 n. 4071,
29.7.94 n. 7082).
*
8. Le domande di manleva
Le domande di manleva di Tutino, Marie Jeanne Bertone, Braja, Maugeri Donnet e Pozzoli
devono ritenersi assorbite.
Barbara Bertone pur dichiarando di voler chiamare in causa gli Assicuratori Lloyd’s of London
al fine di essere garantita in caso di soccombenza non li citava in giudizio e pertanto la sua
domanda deve ritenersi rinunciata.
Ermelinda Cortese chiamava in giudizio Gracco De Lay Maria Clara, Abelli Davide Marcello,
Abelli Gabriele ed Antonella Ancarani al fine di essere manlevata.
La domanda è palesemente infondata.
Infatti i predetti erano soci di minoranza in Bertone spa e la signora Gracco De Lay aveva una
partecipazione pari al 2% in Carrozzeria Bertone.
Tuttavia sia in Bertone spa, che in Carrozzeria Bertone le decisioni, anche in sede di
assemblea, venivano adottate dalla maggioranza, facente capo alla famiglia Bertone ed alla
stessa Ermelinda Cortese. I predetti in quanto soci non avevano alcuna possibilità di incidere
sulla vita della società.
Non solo ma Abelli Gabriele ed Abelli Marcello non avevano mai fatto parte del consiglio di
amministrazione né di Bertone spa, né di Carrozzeria Bertone.
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Ed Antonelli Ancarani e Maria Clara Gracco De Lay avevano rassegnato le loro di missioni
dalla società Carrozzeria Bertone spa e dalla società Bertone spa fin dall’11 luglio 2005 (cfr:
doc. 2 Gracco de Lay). In tale lettera le stesse segnalavano che:
“la situazione di oggettiva difficoltà di mercato a nostro avviso, come più volte ribadito
dovrebbe essere affrontata individuando all’esterno dei manager di altro profilo professionale
con specifiche conoscenze nel settore automobilistico, in grado di affrontare e gestire con
motivazioni esclusivamente di natura manageriale il gruppo aziendale, lasciando quindi alle
spalle i numerosi litigi e contrasti al momento in essere nell’ambito della famiglia Bertone che
creano incertezze e danni di immagine, soprattutto verso l’esterno alle società del gruppo.
La mancata individuazione di una figura sostitutiva del dott. Cena ed il soprassedere, a
quanto ci consta nella ricerca di un’analoga figura all’esterno della famiglia, ci vede, quindi in
disaccordo sulle modalità di gestione delle società del gruppo”
Inoltre la signora Gracco De Lay in sede di assemblea di Carrozzeria Bertone in data 27
giugno 2007 (cfr: delibera citata) proponeva l’azione di responsabilità nei confronti dell’organo
amministrativo della società e deliberava affinché la società facesse ricorso alle procedure
concorsuali.
E nel corso dell’assemblea di Bertone spa in data 20 giugno 2007 i predetti terzi chiamati
invitavano gli amministratori della Bertone spa non effettuare alcuna delibera di cessione di
beni e/o finanziamenti o rilascio di garanzie a favore della Carrozzeria Bertone in
considerazione della situazione economico-finanziaria della stessa ed a far cessare la
prosecuzione dell’attività di Carrozzeria Bertone.
Infine la Gracco De Lay aveva impugnato la delibera assembleare 25 luglio 2005, aveva
proposto ricorso ex art. 2409 c.c. al Tribunale al fine di ottenere la nomina di un commissario
giudiziale di Bertone spa ed aveva proposto azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori di Bertone spa.
Pertanto non solo non è ravvisabile alcuna responsabilità dei terzi chiamati, ma i predetti a
causa della condotta di Ermelinda Cortese (e Barbara Bertone) si sono visti depauperare il
proprio patrimonio mobiliare, considerando che la prosecuzione dell’attività di Carrozzeria
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Bertone spa aveva comportato la perdita non solo del capitale sociale, ma anche del
patrimonio della predetta.
Alla luce di tali argomentazioni, Ermelinda Cortese nei confronti dei terzi chiamati deve
essere condannata per lite temeraria, tenuto conto che la domanda di manleva nei confronti
dei predetti è stata proposta se non con dolo, certamente con colpa grave, ben essendo
consapevole la Cortese che nessuna responsabilità poteva essere posta a loro carico poiché
essi avevano cercato con tutti i mezzi a loro disposizione, senza riuscirvi, di bloccare la sua
condotta della Cortese che aveva comportato il tracollo della società.
La liquidazione del danno viene equitativamente determinata in misura pari alle spese di
causa.
*
9. L’ammissibilità dell’intervento di Bertone spa in liquidazione
Nel presente giudizio interveniva Ernesto Ramojno quale liquidatore di Bertone spa in
liquidazione il quale chiedeva di respingere le domande della procedura.
A sostegno delle proprie domande assumeva che la società Bertone spa era azionista al
99,94% del capitale sociale di Carrozzeria Bertone spa ed aveva approvato unitamente agli
altri soci, Ermelinda Bertone e Maria Clara Gracco De Lay tutti i bilanci all’unanimità sino al
31.12.2005 e con il solo voto contrario di Maria Clara Gracco De Lay il bilancio al 31.12.2006
e che la società Carrozzeria Bertone spa, i suoi amministratori ed i Sindaci erano immuni da
colpe ed avevano subito la crisi del settore. Asseriva, poi, che le valutazioni erano ex post e
non risultavano provate.
A prescindere dalla infondatezza delle argomentazioni dell’interveniente, alla luce delle
conclusioni di cui sopra, osserva il Collegio che le domande sono inammissibili alla luce di un
duplice ordine di argomentazioni.
In primo luogo la liquidazione disposta con rogito notaio dott. Giandomenico Bonito in data 24
novembre 2008, veniva revocata in data 24 novembre 2008.
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E’ se è vero che i soci dissenzienti al momento della declaratoria dello stato di insolvenza
erano ancora in termini per impugnare detta delibera di revoca della liquidazione, è altresì
vero che la delibera, in assenza di impugnazione era efficace.
In secondo luogo in quanto ai sensi dell’art. 2394 bis c.c. in caso di amministrazione
straordinaria la legittimazione spetta al commissario straordinario.
Pertanto i poteri di rinuncia e transazione in riferimento all’azione di responsabilità che gli artt.
2393 c.c. e 2393 bis c.c. attribuiscono ai soci (qualora l’azione sia dagli stessi proposta) ed
alla società, nel caso di specie potevano essere esercitati esclusivamente dal commissario
straordinario.
Nel caso di specie l’intervento era stato proposto da un socio di Carrozzeria Bertone spa che
non aveva neppure proposto l’azione di responsabilità.
Né Bertone spa potrebbe rinunciare alla domanda proposta nell’interesse dei creditori ai sensi
dell’art. 2497 c.c.
Pertanto l’intervento è inammissibile e lo sono altresì le domande proposte dall’interveniente.
La condotta dell’interveniente può considerarsi temeraria ai sensi dell’art. 96 co. 3 c.p.c.
avendo l’interveniente agito in giudizio con colpa grave. La liquidazione del danno viene
equitativamente determinata in misura pari alla liquidazione delle spese di causa.
*
10. Le spese di causa
Parte attrice è risultata soccombente nei confronti degli amministratori Vincenzo Tutino,
Michele Blandino e Marie Jeanne Bertone, nonché dei sindaci Alessandro Braja, Alberto
Donnet, Claudio Maugeri e Giuseppe Pozzoli.
Pertanto conformemente ai principi di soccombenza le spese sostenute da questi ultimi
devono essere posti a carico di parte attrice.
Per quanto concerne le società assicurazioni chiamate dai predetti si deve osservare che
secondo la costante interpretazione della giurisprudenza attesa la lata accezione con cui il
termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese
processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a
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carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi
sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore
non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a
carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora
l'iniziativa del chiamante si riveli infondata (Cass. 7431/12, 8363/10).
Nel caso di specie, le difese di Allianz e Fondiaria Sai non avevano contestato l’operatività
della polizza e conseguentemente le spese di causa vengono poste a carico dell’attrice.
Per quanto concerne le difese di Chartis Europe sa, Zurich Insurance PLC, Assicurazioni
Lloyd’s of London le stesse avevano contestato l’operatività della polizza. Le censure ed
eccezioni formulate, alla luce della particolarità delle clausole, in alcuni casi complesse e di
dubbia interpretazione, consentono di ravvisare complessità quei gravi motivi per
compensare le spese tra i convenuti chiamanti ed i terzi chiamati.
Parte attrice risulta poi parzialmente vittoriosa nei confronti di Barbara Bertone ed Ermelinda
Bertone sia quali amministratrici di Carrozzeria Bertone spa, sia quali amministratrici di
Bertone spa. Tuttavia la importante soccombenza in punto quantum dell’attrice consente di
ritenere che le spese debbano essere compensate nella percentuale del 50% ponendo il 50%
a carico di Barbara Bertone ed Ermelinda Cortese.
Per quanto concerne le spese di causa sostenute dai terzi chiamati Antonella Ancarani, Maria
Clara Gracco De Lay, Davide Marcello Abelli e Gabriele Abelli, la soccombenza di Ermelinda
Cortese nei loro confronti comporta che le spese di causa debbano essere poste a carico di
Ermelinda Cortese, la quale deve essere condannata anche per lite temeraria nei confronti
dei predetti. Il danno può essere determinato in misura pari alle spese di causa.
Conformemente al principio di soccombenza Ernesto Ramojno in qualità di liquidatore di
Bertone spa in liquidazione deve essere tenuto al pagamento delle spese di causa sostenute
da parte attrice, oltre che al risarcimento del danno per lite temeraria, in misura pari alle
spese di causa .
I compensi professionali, considerato il grado di difficoltà della causa, l’entità delle attività
processuali svolte, la natura e la complessità delle questioni trattate ed il pregio dell’opera, ai
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sensi del DM 140/12 possono essere liquidati applicando ai valori medi previsti dallo
scaglione precedente ad € 1.500.000,00 un aumento del 60% (e, quindi, € 32.400,00) per
quanto concerne le spese liquidate a favore dei convenuti vittoriosi e del 60% per le voci “fase
di studio”, “fase introduttiva”, “fase decisoria” e 100% per la voce “fase istruttoria per quanto
concerne le spese a favore di parte attrice (e così € 34.560,00).
Per quanto concerne i terzi chiamati gli importi congrui vengono determinati in € 30.375,00
(con un aumento del 50% sui valori medi).
A tali somme devono aggiungersi le spese
Le spese di CTU devono essere poste a carico di parte attrice nella percentuale di 1/3 ed a
carico dei convenuti soccombenti nella percentuale dei 2/3.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI TORINO,
definitivamente pronunciando;
respinta ogni altra istanza, eccezione o deduzione,
nel contraddittorio delle parti;
1.
dichiara tenute e condanna Bertone Barbara e Ermelinda Cortese Bertone in solido tra
loro al pagamento in favore di CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D. Lgs
270/1999, della somma di € 4.936.865,77, oltre a interessi legali dalla data della sentenza al
saldo;
2.
dichiara tenuta e condanna Ermelinda Cortese Bertone al pagamento in favore di
CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D. Lgs 270/1999, della ulteriore somma di
€ 2.601.168,00, oltre a interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
3.
accerta che la somma capitale imputabile a Barbara Bertone ammonta ad
2.215.779,67 oltre accessori e la somma capitale imputabile a Ermelinda Cortese Bertone
ammonta ad € 4.541.788,17 oltre accessori;
4.
respinge la domanda proposta da CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D.
Lgs 270/1999 nei confronti di Michele Blandino, Vincenzo Tutino, Marie Jeanne Bertone,
Alessandro Braja, Alberto Donnet, Claudio Maugeri e Giuseppe Pozzoli;
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Firmato Da: GRILLO MARIA DOLORES Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: 7173d - Firmato Da: BISON LIDIA IRENE Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: 9b8bd - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: 6e2d
5.
respinge la domanda di manleva proposta da Ermelinda Cortese Bertone nei confronti
di Antonella Ancarani, Maria Clara Gracco De Lay, Davide Marcello Abelli e Gabriele Abelli ;
6.
dichiara inammissibile la domanda proposta da Ernesto Ramojno quale liquidatore di
BERTONE SPA in LIQUIDAZIONE;
7.
dichiara assorbita la domanda di manleva proposta dai convenuti Marie Jeanne
Bertone e Vincenzo Tutino nei confronti di ASSICURATORI LLOYD’S OF LONDON quali
sottoscrittori della polizza n. 10022783V;
8.
dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da Alessandro Braja nei confronti
di ALLIANZ SPA;
9.
dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da Alberto Donnet nei confronti di
ZURICH INSURANCE PLC e FONDIARIA-SAI SPA;
10.
dichiara assorbite tutte le domande proposte da Giuseppe Pozzoli nei confronti di
CHARTIS EUROPE SA;
11.
dichiara tenute e condanna Barbara Bertone e Ermelinda Cortese Bertone al
pagamento in favore di CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D. Lgs 270/1999
delle spese processuali, che liquida in complessive € 18.280,00 (pari al 50% della somma di
€ 36.560,00, di cui € 2.000,00 per spese), oltre a CPA ed IVA come per legge;
12.
dichiara tenuto e condanna Ernesto Ramojno quale liquidatore di BERTONE SPA in
LIQUIDAZIONE al pagamento in favore di CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2
D. Lgs 270/1999 delle spese processuali, che liquida in complessivi € 36.560,00 (di cui €
2.000,00 per spese) oltre a CPA ed IVA come per legge;
13.
dichiara altresì tenuto e condanna Ernesto Ramojno quale liquidatore di BERTONE
SPA in LIQUIDAZIONE al pagamento in favore di CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex
art. 2 D. Lgs 270/1999 della somma di € 36.560,00 ex art. 96 co. 3 c.p.c.;
14.
dichiara tenuta e condanna CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D. Lgs
270/1999 al pagamento in favore di Michele Blandino delle spese processuali, della somma di
€ 33.400,00 (di cui € 1.000,00 per spese) oltre a CPA ed IVA come per legge;
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15.
dichiara tenuta e condanna CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D. Lgs
270/1999 al pagamento in favore di Vincenzo Tutino delle spese processuali, che liquida in
complessivi € 33.400,00 (di cui € 1.000,00 per spese), oltre a CPA ed IVA come per legge;
16.
dichiara tenuta e condanna CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D. Lgs
270/1999 al pagamento in favore di Marie Jeanne Bertone delle spese processuali, che
liquida in complessivi € 33.400,00 (di cui € 1.000,00 per spese), oltre a CPA ed IVA come per
legge;
17.
dichiara tenuta e condanna CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D. Lgs
270/1999 al pagamento in favore di Alessandro Braja delle spese processuali, che liquida in
complessive € 33.400,00 (di cui € 1.000,00 per spese) oltre a CPA ed IVA come per legge;
18.
dichiara tenuta e condanna CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D. Lgs
270/1999 al pagamento in favore di Alberto Donnet delle spese processuali, che liquida in
complessivi € 33.400,00 (di cui € 1.000,00 per spese), oltre a CPA ed IVA come per legge;
19.
dichiara tenuta e condanna CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D. Lgs
270/1999 al pagamento in favore di Claudio Maugeri delle spese processuali, che liquida in
complessivi € 33.400,00 (di cui € 1.000,00 per spese), oltre a CPA ed IVA come per legge;
20.
dichiara tenuta e condanna CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D. Lgs
270/1999 al pagamento in favore di Giuseppe Pozzoli delle spese processuali, che liquida in
complessivi € 33.400,00 (di cui € 1.000,00 per spese), oltre a CPA ed IVA come per legge;
21.
dichiara tenuta e condanna CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D. Lgs
270/1999 al pagamento in favore di ALLIANZ SPA delle spese processuali, che liquida in
complessivi € 30.875,00 (di cui € 500,00 per spese), oltre a CPA ed IVA come per legge;
22.
dichiara tenuta e condanna CARROZZERIA BERTONE SPA in A.S. ex art. 2 D. Lgs
270/1999 al pagamento in favore di FONDIARIA SAI SPA delle spese processuali, che
liquida in complessivi € 30.875,00 (di cui € 500,00 per spese), oltre a CPA ed IVA come per
legge;
23.
dichiara integralmente compensate le spese tra Alberto Donnet e ZURICH
INSURANCE PLC;
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Firmato Da: GRILLO MARIA DOLORES Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: 7173d - Firmato Da: BISON LIDIA IRENE Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: 9b8bd - Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: 6e2d
24.
dichiara integralmente compensate le spese di causa tra
Giuseppe Pozzoli e
CHARTIS EUROPE SA;
25.
dichiara integralmente compensate le spese di causa tra i convenuti Vincenzo Tutino e
Marie Jeanne Bertone ed i terzi chiamati ASSICURATORI LLOYD’S OF LONDON quali
sottoscrittori della polizza n. 10022783V;
26.
dichiara tenuta e condanna Ermelinda Cortese Bertone al pagamento in favore di
Antonella Ancarani, Maria Clara Gracco De Lay, Davide Marcello Abelli E Gabriele Abelli
delle spese processuali che liquida in complessivi € 30.875,00 ( di cui € 500,00 per spese)
oltre IVA e CPA come per legge;
27.
dichiara tenuta e condanna Ermelinda Cortese Bertone al pagamento in favore di
Antonella Ancarani, Maria Clara Gracco De Lay, Davide Marcello Abelli e Gabriele Abelli della
somma di € 30.875,00 ex art. 96 co. 1 c.p.c.;
28.
pone le spese di C.T.U. così come liquidate dal G.I. a carico di parte attrice nella
percentuale di 1/3 ed a carico dei convenuti Barbara Bertone e Ermelinda Cortese Bertone
nella percentuale dei 2/3.
Così deciso dalla prima sezione civile nella camera di consiglio in data 21 dicembre 2012
IL PRESIDENTE
dott. Umberto SCOTTI
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.a Maria Dolores GRILLO
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