CONTROLLO UFFICIALE
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SERVIZIO VETERINARIO AREA FUNZIONALE B
AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/H ­PROCEDURA OPERATIVA­ CONTROLLO UFFICIALE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI CONTROLLO UFFICIALE
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INDICE
1. SCOPO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3. DEFINIZIONI 4. RIFERIMENTI NORMATIVI 5. TIPOLOGIE DI IMPRESE 6. ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI PRESSO LE IMPRESE 7. PROCEDURA OPERATIVA PER IL CONTROLLO UFFICIALE 7.1 Controllo ufficiale sulle zone di produzione 7.1.1 diagramma di flusso­ Controlli ufficiali sui banchi naturali di molluschi bivalvi vivi………………………………………………………………………………………………… 7.1.2 Descrizione attivita’………………………………………………………….……….… 7.1.2.1. – Classificazione………………………………………………………………………. 7.1.2.2­ Monitoraggio ………………………………………………………………………. 7.1.2.3­Sorveglianza ………………………………………………………………………… 7.2 Controllo presso i punti di sbarco o di approdo………………………….……………... 7.2.1 Diagramma di flusso­Controllo presso i punti di sbarco o di approdo….………………………………………………………………………………………… 7.2.2 Descrizione attivita’…………………………………………………………………… 7.2.2.1 Requisiti delle imbarcazioni e della raccolta…………………………………… 7.2.2.2 Campionamenti relativi ai protocolli di monitoraggio………………………… 7.2.2.3 Requisiti relativi alle fasi successive alla raccolta……………………………… 8. Revisione della procedura 1. SCOPO CONTROLLO UFFICIALE
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La presente procedura ha lo scopo di uniformare, nell’ambito della ASL RM/H, il
comportamento dei veterinari e tecnici della prevenzione nello svolgimento delle verifiche
ispettive sui molluschi bivalvi vivi, quali prodotti destinati all’alimentazione umana, presso
le varie tipologie di impianti ed attività sia nella fase di produzione primaria che postprimaria. Fornisce indicazioni di carattere applicativo ed esplicativo in relazione alle
prescrizioni contenute nella nuova regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza
alimentare, lungo le diverse fasi che compongono la filiera dei molluschi bivalvi vivi.
Integra ed approfondisce quegli aspetti lasciati aperti dalle linee guida CSR e regionali in
funzione dell’applicazione peculiare in ogni ASL. Per quanto concerne gli aspetti di sanità
animale relativi a questo specifico settore si dovrà fare riferimento a quanto definito nel
Decreto Legislativo 148/2008 ed eventuali documenti applicativi ancora in via di
emanazione.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE Il Reg. 853/04 e successive modificazioni, così recita, all’ All. III , Sez. VII nella parte
introduttiva, punto 1: “la presente sezione si applica ai molluschi bivalvi vivi. Fatta
eccezione per le disposizioni relative alla depurazione si applica anche agli echinodermi
vivi, ai tunicati vivi ed ai gasteropodi marini vivi. Le disposizioni relative alla classificazione
delle zone di produzione di cui al capitolo II, parte A, della stessa sezione non si applicano
ai gasteropodi marini che non sono filtratori”.
La presente procedura applica quanto previsto, in ambito aziendale, ai controlli ufficiali da
effettuarsi in :
produzione primaria: allevamento, stoccaggio temporaneo, pesca con natanti in banchi
naturali di molluschi bivalvi vivi, raccolta in allevamenti e/o stoccaggi temporanei, trasporto
presso centri di spedizione e/o depurazione;
produzione post primaria: imprese riconosciute come centri di spedizione e/o centri di
depurazione, imprese registrate che effettuano commercio al dettaglio, trasporto.
3. DEFINIZIONI CONTROLLO UFFICIALE
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TERMINE
NORMA DI
DEFINIZIONE
(se
diverso da un
regolamento
comunitario è
specificato)
RIFERIMENTO
852/2004
art. 2
cap.
I
Acqua di mare pulita
l'acqua di mare o salmastra naturale, artificiale o depurata
che non contiene microrganismi, sostanze nocive o plancton
marino tossico in quantità tali da incidere direttamente o
indirettamente sulla qualità sanitaria degli alimenti
852/2004
art. 2
cap.
I
Acqua potabile
l'acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nella
direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, sulla
qualità delle acque destinate al consumo umano recepita
con il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 successive
modifiche.
852/2004
art. 2
cap.
I
Acqua pulita
acqua di mare pulita e acqua dolce di qualità analoga
Animali vivi considerati
alimento
ai fini del presente documento si intendono: molluschi
bivalvi vivi echinodermi vivi, tunicati vivi, gasteropodi marini
vivi destinati al consumo umano
Autorità Competente
ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004,
853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni,
per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui
all'art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della
salute, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle
rispettive competenze.
853/2004 allegato
I, 2,2
Biotossine marine
sostanze tossiche accumulate dai molluschi bivalvi in
particolare quale risultato dell'assorbimento di plancton
contenente tossine
2073/2005 art. 2
Campione
una serie composta di una o più unità o una porzione di
materia selezionate tramite modi diversi in una popolazione
o in una quantità significativa di materia e destinate a
fornire informazioni su una determinata caratteristica della
popolazione o della materia oggetto di studio e a costituire
la base su cui fondare una decisione relativa alla
popolazione o alla materia in questione o al processo che le
ha prodotte.
D. Lgs 193/2007
Art. 2
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2073/2005 art. 2;
2,8
Campione rappresentativo
un campione nel quale sono mantenute le caratteristiche
della partita dalla quale è prelevato, in particolare nel caso
di un campionamento casuale semplice, dove ciascun
componente o aliquota della partita ha la stessa probabilità
di figurare nel campione.
853/2004 allegato
I, 2,8
Centro di depurazione
lo stabilimento comprendente bacini alimentati con acqua
marina pulita, in cui i molluschi bivalvi vivi sono collocati per
il tempo necessario alla riduzione dei contaminanti affinché
diventino idonei al consumo umano
853/2004 allegato
I, 2,7
Centro di spedizione
lo stabilimento a terra o galleggiante, riservato al
ricevimento, alla rifinitura, al lavaggio, alla pulitura, alla
calibratura, al confezionamento e all'imballaggio dei
molluschi bivalvi vivi idonei al consumo umano
178/2002
art. 3
cap.
I
Commercio al dettaglio
la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro
stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al
consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli
esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i
ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi,
i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita
all'ingrosso
852/2004
art. 2
cap.
I
Confezionamento
il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o
contenitore posti a diretto contatto con il prodotto
alimentare in questione, nonché detto involucro o
contenitore. Nel caso dei molluschi bivalvi l’operazione
mediante la quale i molluschi sono posti in materiali
d’imballaggio, idonei allo scopo, sulla base dei criteri stabiliti
dalla legislazione comunitaria.
Conformità ai criteri
microbiologici
l’ottenimento di risultati soddisfacenti o accettabili di cui
all’allegato 1 del Reg. (CE) 2073/2005 sui criteri
microbiologici, nei controlli volti ad accertare la conformità ai
valori fissati per i criteri mediante il prelievo di campioni,
l’effettuazione di analisi e l’attuazione di misure correttive
conformemente alla legislazione in materia di prodotti
alimentari e alle istruzioni dell’autorità competente.
Consumatore finale
il consumatore finale di un prodotto alimentare che non
utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di
un'impresa del settore alimentare
2073/2005 art.2
178/2002
art. 3
cap.
I
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Contaminazione
la presenza o l'introduzione di un pericolo
Conservabilità
il periodo che corrisponde al periodo che precede il termine
minimo di conservazione o la data di scadenza, come definiti
rispettivamente agli articoli 9 e 10 della direttiva
2000/13/CE. Nell’ambito di applicazione del presente
documento si sottolinea che i M.B.V. devono essere vivi e
vitali al momento dell’acquisto e devono essere
commercializzati con una data di scadenza che può essere
sostituita dalla menzione “questi animali devono essere vivi
al momento dell’acquisto”.
Controllo ufficiale
qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità
competente per la verifica dell'ottemperanza alla normativa
in materia di prodotti alimentari comprese le norme sulla
salute degli animali
2073/2005 art. 2
Criterio di igiene del
processo
un criterio che definisce il funzionamento accettabile del
processo di produzione. Questo criterio, non si applica ai
prodotti immessi sul mercato, fissa un valore indicativo di
contaminazione al di sopra del quale sono necessarie misure
correttive volte a mantenere l’igiene del processo di
produzione in ottemperanza alla legislazione in materia di
prodotti alimentari
2073/2005 art. 2
Criterio di sicurezza
alimentare
un criterio che definisce l’accettabilità di un prodotto o di
una partita di prodotti alimentari, applicabile ai prodotti
immessi sul mercato
2073/2005 art. 2
Criterio microbiologico
un criterio che definisce l’accettabilità di un prodotto, di una
partita di prodotti alimentari o di un processo, in base
all’assenza, alla presenza o al numero di microrganismi e/o
in base alla quantità delle relative tossine/metaboliti, per
unità di massa, volume, area o partita
852/2004
art. 2
cap.
I
2073/2005 art. 2
854/2004
art. 2
cap.
I
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505/2010
allegato
558/2010
allegato
Gasteropodi
marini vivi
L'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 è così modificato:
"CAPO III: CONTROLLI UFFICIALI SULLE PECTINIDAE E SUI GASTEROPODI
MARINI VIVI NON FILTRATORI RACCOLTI AL DI FUORI DELLE ZONE DI
PRODUZIONE CLASSIFICATE
I controlli ufficiali sulle pectinidae e sui gasteropodi marini vivi non filtratori raccolti
al di fuori delle zone di produzione classificate sono effettuati alle vendite all'asta,
nei centri di spedizione e negli stabilimenti di lavorazione.
Tali controlli ufficiali verificano il rispetto dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi
vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capo V, del regolamento (CE) n. 853/2004
e degli altri requisiti di cui all'allegato III, sezione VII, capo IX, di tale
regolamento."
la sezione VII dell’Allegato III-Reg. 853/04 è modificata come segue:
c) il capitolo IX è sostituito dal seguente:
"CAPITOLO IX: REQUISITI SPECIFICI PER I PETTINIDI E I GASTEROPODI MARINI
CHE NON SONO FILTRATORI RACCOLTI AL DI FUORI DELLE ZONE DI
PRODUZIONE CLASSIFICATE
Gli operatori del settore alimentare che raccolgono pettinidi e gasteropodi marini
che non sono filtratori al di fuori delle zone di produzione classificate o che trattano
siffatti pettinidi e/o gasteropodi marini devono conformarsi ai seguenti requisiti:1. I
pettinidi e i gasteropodi marini che non sono filtratori possono essere immessi sul
mercato soltanto se sono stati raccolti e trattati conformemente al capitolo II, parte
B, e se soddisfano le norme fissate nel capitolo V, secondo quanto comprovato da
un sistema di autocontrollo.
2. Inoltre, se i dati risultanti dai programmi ufficiali di controllo consentono
all’autorità competente di classificare i fondali, se del caso, in cooperazione con gli
operatori del settore alimentare, le disposizioni del capitolo II, parte A, si applicano
per analogia ai pettinidi.
3. I pettinidi e i gasteropodi marini, che non sono filtratori, possono essere immessi
sul mercato per il consumo umano soltanto attraverso un impianto per le aste, un
centro di spedizione o uno stabilimento di trasformazione. Quando trattano i
pettinidi e/o tali gasteropodi marini, gli operatori del settore alimentare che
gestiscono tali stabilimenti devono informare la competente autorità e, per quanto
concerne i centri di spedizione, devono rispettare le pertinenti disposizioni dei
capitoli III e IV.
4. Gli operatori del settore alimentare che trattano i pettinidi e i gasteropodi marini
vivi, che non sono filtratori, devono conformarsi:
a) ai requisiti documentali di cui al capitolo I, punti da 3 a 7, ove applicabili. In tal
caso il documento di registrazione deve indicare chiaramente l’ubicazione della
zona in cui i pettinidi e/o i gasteropodi marini vivi sono stati raccolti; o
b) ai requisiti di cui al capitolo VI, punto 2, concernenti la chiusura di tutti i colli di
pettinidi vivi e gasteropodi marini vivi spediti per la vendita al dettaglio e a quelli di
cui al capitolo VII concernenti la marchiatura di identificazione e l’etichettatura."
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178/2002
art. 3
cap.
I
D.Lgs. 109/1992
art. 13
Impresa alimentare
ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro,
che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una
delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione
degli alimenti
Lotto
Un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare,
prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze
praticamente identiche
l’unità di misura su cui garantire la rintracciabilità ed
eseguire i controlli.
853/2004 sez. VII
cap. I: non testuale
ma considerazioni
tratte dai lavori del
gruppo
interregionale
quantitativo di molluschi bivalvi vivi prelevato in zona di
produzione e destinato successivamente ad essere
consegnato sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento,
ad un centro di spedizione, ad un centro di depurazione o
ad una zona di stabulazione riconosciuti o ad uno
stabilimento di trasformazione.
853/2004 art. 5 e
allegato II
Marchiatura di
identificazione
marchio indelebile indicante il codice ISO del paese in cui è
situato lo stabilimento, numero di riconoscimento dello
stabilimento seguito dal codice CE quando applicato in uno
dei paesi della Comunità.
2073/2005 art. 2
Microrganismi
i batteri, i virus, i lieviti, le muffe, le alghe, i protozoi
parassiti, gli elminti parassiti microscopici, le loro tossine e i
loro metaboliti
853/2004 all.I; 2,1
Molluschi bivalvi
i molluschi lamellibranchi filtratori.
Rep.79/CSR
Molluschi bivalvi vivi
Guida
Molluschi che offrono resistenza all’apertura, reazione
adeguata alla percussione e livelli normali di liquido
intervalvare.
Rep.79/CSR
Molluschi bivalvi vivi per il
consumo umano
Guida
Molluschi che offrono resistenza all’apertura, che
presentano caratteristiche organolettiche tipiche del
prodotto fresco e vitale, gusci privi di sudiciume, reazione
adeguata alla percussione e livelli normali di liquido
intervalvare e che rispondono ai criteri microbiologici e
biotossicologici di sicurezza alimentare.
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Monitoraggio
882/2004 art. 2
la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni
o misure al fine di ottenere un quadro d'insieme della
conformità alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti, di salute e di benessere degli animali.
Guida
Rep.79/CSR
la definizione di monitoraggio contenuta nel Reg. 882/2004
va messa in relazione con le prescrizioni contenute
nell’allegato II, capo II, lettera B del Regolamento (CE)
854/2004, “monitoraggio delle zone di stabulazione e di
produzione classificate” (“attività di controllo periodico,
eseguito ad intervalli regolari e predefiniti dall’A.C., sulla base
di un piano di campionamento previamente implementato al
fine di garantire risultati delle analisi il più possibile
rappresentativi per l’area considerata”).
In pratica nel settore dei M.B.V. per “monitoraggio” si
intendono tutte le attività di norma espletate dall’A.C. per la
verifica
dello
stato
sanitario
della
zona
di
produzione/stabulazione (microbiologico) e dei parametri
previsti dalla normativa comunitaria riscontrabili in M.B.V.
destinati al consumo umano (es. biotossine algali, metalli
pesanti, fitoplancton, ecc.)
178/2002
art. 3
cap.
I
2073/2005 art. 2
505/2010 allegato
Operatore del settore
alimentare
la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il
rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare
nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo
Partita
un gruppo o una serie di prodotti identificabili ottenuti
mediante un determinato processo in circostanze
praticamente identiche e prodotti in un luogo determinato
entro un periodo di produzione definito Pectinidae
Molluschi bivalvi
Vedi sopra alla voce “GASTEROPODI MARINI VIVI”
178/2002
art. 3
ISO
EN
9000:2000
cap.
I
UNI
Pericolo
agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento
o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime
si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute
Procedura
un modo specificato per svolgere un’attività o un processo.
La procedura deve esprimere chi fa, cosa fa, come la fa,
dove la fa, quando la fa e perché la fa chiarendo anche chi
è responsabile.
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Procedura di
campionamento
Rep.79/CSR
Guida
nell’ambito della produzione primaria e post primaria si
intendono le modalità con cui l’A.C. effettua il prelievo ed il
trasporto dei campioni dal luogo di prelievo fino alla
consegna al laboratorio designato.
Prodotti primari
i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti
dell'allevamento, della caccia e della pesca
allegato
Produttore
la persona fisica o giuridica che raccoglie molluschi bivalvi
vivi con qualsiasi mezzo in una zona di raccolta allo scopo
di trattarli e immetterli sul mercato
cap.
Produzione primaria
tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della
coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la
mungitura e la produzione zootecnica precedente la
macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta
di prodotti selvatici
852/2004
art. 2
cap.
853/2004
I; 2,4
178/2002
art. 3
I
I
Guida
Rep.79/CSR
La produzione primaria di molluschi bivalvi vivi, tunicati,
echinodermi e gasteropodi marini comprende le fasi di
allevamento, di raccolta e di trasporto degli stessi ad un
centro di depurazione, di spedizione o ad uno stabilimento
di trasformazione, a seconda della classificazione dell’area
di produzione di provenienza.
853/2004 allegato I
Prodotti di origine animale
ai fini della presente linea guida si intendono i molluschi
bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi, gasteropodi
marini vivi, destinati al consumo umano
Legge 241 del 1990
Responsabile del
procedimento
così come definito al Capo II della Legge 241/1990
853/2004
I; 2,3
Rifinitura
la conservazione di molluschi bivalvi, provenienti da zone di
produzione di classe A, da centri di depurazione o centri di
spedizione, in bacini o in qualsiasi altro impianto
contenente un flusso acqua di mare pulita o in bacini
naturali allo scopo di asportarne sabbia, fanghi o muco,
preservare o migliorarne le proprietà organolettiche e
assicurare un buono stato di vitalità prima del loro
confezionamento, riconfezionamento o imballaggio
allegato
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178/2002
art. 3
cap.
I
Rintracciabilità
la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un
alimento, di un mangime, di un animale destinato alla
produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta
ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime
attraverso tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione
178/2002
art. 3
cap.
I
Rischio
funzione della probabilità e della gravità di un effetto
nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un
pericolo
Sottoprodotti di origine
animale
corpi interi o parti di animali o prodotti di origine
animale di cui agli articoli 4, 5 e 6, non destinati al
consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo
sperma.
Sorveglianza
l’osservazione approfondita di una o più aziende del settore
dei mangimi e degli alimenti, di operatori del settore dei
mangimi e degli alimenti, oppure delle loro attività
1774/2002 art. 2
882/2004 art. 2
Rep.79/CSR
Guida
la definizione di sorveglianza contenuta nel Regolamento
(CE) 882/2004 va messa in relazione con le prescrizioni di
cui all’allegato II capo II lettera D del Regolamento (CE)
(“l’osservazione
approfondita
da
parte
854/2004
dell’autorità competente delle zone di produzione
classificate, in cui la stessa ha vietato o sottoposto a
particolari condizioni la raccolta di molluschi bivalvi, in
modo da evitare la commercializzazione di prodotti nocivi
per la salute umana”).
Alcuni esempi pratici di sorveglianza : aumento delle
frequenze di campionamento in caso di non conformità dei
limiti per le biotossine, microbiologici e/o chimici, in
riferimento alla classe sanitaria della zona di produzione, o
aumento del numero di cellule del fitoplancton
potenzialmente tossico.
852/2004
art. 2
cap.
I
Stabilimento
ogni unità di un’impresa del settore alimentare
853/2004
I; 2,9
allegato
Stabulazione
trasferimento di molluschi bivalvi vivi in aree marine,
lagunari o di estuari per il tempo necessario alla riduzione
dei contaminanti affinché diventino idonei al consumo
umano; ciò non include l’operazione specifica di
trasferimento di molluschi bivalvi in zone più adatte a una
crescita o un ingrasso ulteriori
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Rep.79/CSR
Strategia di
campionamento
Guida
nell’ambito della produzione primaria si intendono i criteri e
modalità con le quali l’A.C. individua i punti di
campionamento, le frequenze ed i parametri da ricercare
nella zona di produzione/stabulazione anche in funzione dei
potenziali rischi identificati.
Nel contesto della produzione post primaria :criteri con cui
vengono effettuate la scelta della tipologia di molluschi,
tipologia di attività presso cui prelevare il campione e
tipologia di analisi. La strategia di campionamento si
concretizza nella definizione, da parte dell’A.C., di un
programma e di un piano di campionamento.
852/2004
art. 2
cap.
I
Trattamento
qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale
del prodotto iniziale, compresi trattamento termico,
affumicatura,
salagione,
stagionatura,
essiccazione,
marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di
tali procedimenti
178/2002
art. 3
cap.
I
Valutazione del rischio
processo su base scientifica costituito da quattro fasi:
individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo,
valutazione dell’esposizione al pericolo e caratterizzazione
del rischio
854/2004
art. 2
cap.
I
Verifica
il controllo, mediante esame e la presentazione di prove
obiettive, dell’ottemperanza a requisiti specifici
854/2004
art. 2
cap.
I
Veterinario ufficiale
veterinario qualificato, ai sensi del presente regolamento,
ad assumere tale funzione e nominato dall’autorità
competente
853/2004
I; 2,5
alelgato
Zona di produzione
aree marine, lagunari o di estuario dove si trovano banchi
naturali di molluschi bivalvi oppure luoghi utilizzati per la
coltivazione di molluschi bivalvi, dove questi ultimi vengono
raccolti vivi 853/2004
I; 2,6
allegato
Zona di stabulazione
aree marine, lagunari o di estuario, chiaramente delimitate
e segnalate mediante boe, paletti o qualsiasi altro
strumento fisso e destinate esclusivamente alla
depurazione naturale dei molluschi bivalvi vivi
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3.1 ABBREVIAZIONI
A.C.
Autorità Competente
C.D.M.
Centro Depurazione Molluschi
C.S.M.
Centro Spedizione Molluschi
D.d.R
Documento di Registrazione
M.B.V.
Molluschi bivalvi vivi e, per analogia, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi
O.S.A.
Operatore/i del Settore Alimentare
4. RIFERIMENTI NORMATIVI REGOLAMENTO (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l’agenzia alimentare e fissa le procedure nel campo della
sicurezza alimentare.
REGOLAMENTO (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.
REGOLAMENTO (CE) 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per
gli alimenti di origine animale.
REGOLAMENTO (CE) 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei
controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
REGOLAMENTO (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità
alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere
degli animali.
REGOLAMENTO (CE) 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.
REGOLAMENTO (CE) 2074/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti
di cui al Regolamento 853/04 e dei regolamenti 854/04 e 882/04, deroga al Regolamento
852/04 e modifica dei regolamenti 853/04 e 854/04.
REGOLAMENTO (CE) 2076/2005 che fissa le disposizioni transitorie per l’attuazione dei
regolamenti 853/04 e 854/04 e 882/04 e che modifica i regolamenti n. 853/04 e 854/04.
REGOLAMENTO (CE) 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce
i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nei prodotti alimentari.
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REGOLAMENTO (CE) n. 1882/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 , che
stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in
alcuni prodotti alimentari.
REGOLAMENTO (CE) N. 1883/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006 , che
stabilisce i metodi di campionamento e d’analisi per il controllo ufficiale dei livelli di
diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari.
REGOLAMENTO (CE) N. 1662/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006 , recante
modifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
REGOLAMENTO (CE) n. 1663/2006 del 6 novembre 2006 recante modifica del
Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale
destinati al consumo umano.
REGOLAMENTO (CE) N. 1664/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che
modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per
taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure
di attuazione.
DIRETTIVA 2006/88/CE del Consiglio del 4 ottobre 2006 relativa alle condizioni di polizia
sanitari applicabili alle specie animali d’acquicoltura e ai relativi prodotti, nonché alla
prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali
malattie.
DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 Norma in materia ambientale Capo II art.
88.
D.G.R.L. n°3 del 14/01/2011 : Recepimento Accordo tra il Governo , le Regioni e le
Province autonome del 29/04/2010 – Rep. N.59/CSR e approvazione delle” linee guida
applicative del Reg. (CE) 852/04 ; revoca DGR 275/2006.
Determinazione R.L. n° D4592 del 18.12.2006: Linee guida regionali per il controllo
ufficiale veterinario presso gli stabilimenti soggetti a riconoscimento.
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 326 del 06 giugno 2006 “Approvazione delle linee
giuda applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli
alimenti di origine animale. Aggiornamento delle tariffe per il riconoscimento comunitario di
impianti e stabilimenti di interesse veterinario, modifica parziale della DGR n. 1151 del 2
agosto 2002”.
Linee Guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per i fini di sanità
pubblica volto a favorire l’attuazione del Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 (rep. n. 2334 del 28.07.2005).
Linee Guida applicative del Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari (rep. n. 59/CSR del 29.04.2010).
Linee Guida applicative del Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale (rep. n. 253/CSR del 17.12.2009).
Linee Guida sui molluschi bivalvi – Det. Dir. R.L. n° 3130/07 Piano regionale per il
controllo sanitario della filiera dei molluschi bivalvi.
Linee Guida sui molluschi bivalvi e alla nuova regolamentazione comunitaria. (rep. n.
79/CSR del 8 luglio 2010).
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ATTIVITA’ NEL CAMPO DEI PRODOTTI DELLA PESCA
PRODUZIONE
PRIMARIA
Allevamento, Stoccaggio temporaneo, Raccolta, Sbarco, trasporto ad un
centro di depurazione, di spedizione o ad uno stabilimento di
trasformazione
FASE POST- Trasporto, rifinitura, depurazione, confezionamento,
Commercio al dettaglio
PRIMARIA
Refrigerazione,
5. TIPOLOGIE DI IMPRESE Il settore della sicurezza alimentare dei MBV concerne attività di produzione primaria
dove i prodotti, vista la loro destinazione, hanno già una connotazione di “alimento per uso
umano” ed attività post-primaria con la quale si intendono tutte le fasi successive.
Nell’ambito di tale suddivisione, le imprese presenti nella filiera nel territorio della ASL
RM/H, sono identificabili con le seguenti tipologie :
TIPOLOGIE IMPRESE ALIMENTARI
PRODUZIONE
PRIMARIA
Imprese registrate
Allevamenti in long-line in aree marine
classificate
Stoccaggi temporanei in aree marine
classificate
Banchi naturali (non ancora registrati) in
aree marine classificate
Imbarcazioni adibite alla raccolta
Veicoli e Contenitori per il trasporto
FASE POSTPRIMARIA
Imprese riconosciute
Impianti collettivi per asta
CSM con eventuale vendita diretta
CDM
Imprese registrate
Aree adibite al commercio al dettaglio
Esercizi di commercio al dettaglio
Strutture mobili e/o temporanee per il
commercio al dettaglio
Veicoli e Contenitori per il trasporto
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6. ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI Sono soggette ai controlli ufficiali sui requisiti di sicurezza alimentare da parte del
Servizio Veterinario area B., le operazioni che vengono compiute dall’OSA nelle fasi
relative all’allevamento, alla raccolta, manipolazione e prassi igieniche prima dello sbarco,
lo sbarco, il trasporto per la consegna di prodotti primari la cui natura non sia ancora stata
sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad un CSM o CDM.
I controlli ufficiali nella filiera dei MBV riguardano:
i requisiti delle zone di produzione: classificazione, monitoraggio, sorveglianza di
banchi naturali, allevamenti, stoccaggi temporanei, zone di stabulazione;
i requisiti delle imprese: registrazione/riconoscimento, dotazione strutturale,
gestione igienico sanitaria;
i requisiti igienico sanitari dei MBV.
In conformità a quanto previsto dalla Regolamentazione comunitaria, in particolare
dall’allegato II, sezione VII del Regolamento (CE) 853/2004 e dall’allegato II del
Regolamento (CE) n. 854/2004, la presente procedura si applica ai MBV e, per analogia,
come riportato nel capo I del suddetto allegato, agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi e ai
gasteropodi marini vivi.
I Regolamenti comunitari 852/04 e 853/04 applicano quelle innovazioni sancite con il Reg.
178/02, quali il trasferimento della responsabilità primaria in materia di sicurezza
alimentare al produttore che dovrà esercitarla, per il raggiungimento degli obiettivi della
legislazione, a tutela della salute del consumatore.
L’A.C., secondo quanto definito dal Regolamento (CE) 882/2004 ha l’obbligo di verificare
che l’O.S.A. applichi quanto previsto nelle norme specifiche che lo riguardano (es. Reg.
853/2004, Reg. 852/2004, ecc...) ed in particolare i requisiti specifici di cui alla sezione
VII, allegato II, del Reg. 853/2004. E’ obbligo dell’O.S.A. dimostrare, con soddisfacimento
dell’A.C., che il sistema gestionale adottato offra le dovute garanzie ai fini della sicurezza
alimentare.
Imprese riconosciute
L’organizzazione dei controlli viene orientata sulla base della categorizzazione del
rischio dell’impresa alimentare riconosciuta, ciò che determina la frequenza e la tipologia
dei controlli ufficiali. In questo viene seguito quanto stabilito in linea generale dalla
Determinazione n° D 4592 del 18.12.06 della Regione Lazio. Così la frequenza degli
interventi ispettivi presso le imprese riconosciute deriva dalla classificazione operata in
ambito aziendale, tale programmazione viene assegnata dal Direttore del Servizio al
Veterinario Ufficiale stabilendo una frequenza minima di accessi.
Relativamente al numero di campioni che dovranno essere prelevati nelle imprese
riconosciute si continuano ad applicare le modalità e frequenze stabilite nella Det.Dir. R.L.
n°D3130/07, in attesa della emanazione delle nuove linee guida regionali.
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Imprese registrate
Non sono state ancora previste le modalità di categorizzazione del rischio per le attività di:
produzione primaria e imprese registrate e quindi si attende per questo l’emanazione di
una norma di indirizzo regionale.
Per la categorizzazione delle aziende e delle zone di produzione, sono state comunque
oggetto di studio a livello aziendale le attività di allevamento, stoccaggio temporaneo,
banchi naturali, elaborando specifici protocolli operativi riguardanti modalità di controllo e
di campionamento e relative frequenze.
Si attendono linee di indirizzo regionali per quanto riguarda la categorizzazione dei punti
di sbarco/approdo per i quali viene effettuata attività di controllo nell’ambito dei citati
protocolli operativi.
Relativamente al numero di campioni che dovranno essere prelevati nelle diverse attività
commerciali presenti lungo la filiera dei molluschi bivalvi, si applica la programmazione
annuale – PRIC 2011/2013.
Ai fini della strategia di campionamento nelle diverse tipologie commerciali, si dovrà tener
conto dei seguenti elementi valutativi:
1. volume di prodotto commercializzato
2. provenienza del prodotto (produzione regionale, produzione nazionale,
produzione comunitaria)
3. garanzie igienico sanitarie date dal fornitore
4. garanzie igienico sanitarie dell’attività commerciale
5. specie/tipologia (mitili, vongole, cannolicchi, telline, ecc.)
6. valutazione della cronologia dei campionamenti, dando la precedenza agli
esercizi presso i quali gli interventi sono stati effettuati da un periodo più lungo.
7. PROCEDURA OPERATIVA PER IL CONTROLLO UFFICIALE La procedura si basa su quanto previsto dalla normativa vigente fornendo istruzioni
operative al personale addetto ai controlli per una omogenea applicazione su quanto
stabilito dal Reg. (CE) n° 854/04 All.II Capo I e II e successive modifiche e rettifiche.
Vengono in particolare sviluppati i protocolli inerenti :
-i controlli ufficiali presso zone di produzione ( allevamenti, stoccaggi temporanei,
zone di stabulazione e banchi naturali) ;
- i controlli ufficiali presso i punti di sbarco/approdo
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7.1 Controlli ufficiali zone di produzione
7.1.1 Diagrammi di flusso­ Controllo ufficiale presso allevamenti, stoccaggi temporanei, banchi naturali e zone di stabulazione
in aree marine
RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE
(ALLEVATORE, CONSORZIO,
ZONA DICHIARATA AL
SERVIZIO VETERINARIO
ASSEGNAZIONE RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO-VALUTAZIONE
PRIMARIA IN SEDE
RILEVAMENTO COSTIERO IN LOCO
E’ NECESSARIO UN RILEVAMENTO
BATTERIOLOGICO / CHIMICO /
FISICO?
SE SI REDIGERE UN PIANO DI
EFFETTUARE
CAMPIONAMENTO
E
ANALISI
SI
INTERPRETARE
RISULTATI
I
CAMPIONAMENTO
RELAZIONE
No
PRODURRE RELAZIONE FINALE
DEL RILEVAMENTO SANITARIO
RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE DA
AZIENDA USL
DELLA
PARTE
ALLEGANDO LA DOCUMENTAZIONE
AZIENDA USL: STESURA DEL PIANO
DETERMINA REGIONALE
DI CLASSIFICAZIONE
DI MONITORAGGIO DELL’AREA
CLASSIFICATA E TRASMISSIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE ALLA
REGIONE LAZIO
AZIENDA USL E REGIONE
VALUTAZIONE PERIODICA DEI
DATI OTTENUTI DAL
- STATO
SANITARIO DELL’AREA
MONITORAGGIO
MANTENIMENTO DELLO STATUS SANITARIO O NUOVA CLASSIFICAZIONE
OGNI 3 ANNI
PRELIMINARE
INVIARE ALLA REGIONE LAZIO
DA
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7.1.2 Descrizione attività I controlli ufficiali sulle zone di produzione consistono in:
1. Classificazione di aree marine dove sono situati banchi naturali,
allevamenti, stoccaggi temporanei e zone di stabulazione di MBV;
2. Monitoraggio delle aree marine precedentemente classificate;
3. Sorveglianza delle aree marine.
7.1.2.1. – Classificazione Il Reg. (CE) n° 854/2004 stabilisce che, per quanto riguarda la
classificazione delle zone di produzione, è l’A.C. che fissa l’ubicazione e i confini delle
zone di produzione da essa classificate e in cui essa autorizza la raccolta di molluschi
bivalvi vivi in base all’appartenenza ad una delle tre categorie (A,B,C) in funzione del
livello di contaminazione. Se del caso essa può fare ciò in collaborazione con l’O.S.A.
L'A.C. redige e tiene aggiornato un elenco delle zone di produzione dalle quali i molluschi
bivalvi vivi possono essere prelevati conformemente alle disposizioni del presente
allegato, precisandone l'ubicazione, i confini e la classe di appartenenza. L'elenco
dev'essere comunicato alle parti interessate come i produttori, raccoglitori e responsabili
dei centri di depurazione e dei centri di spedizione.
I vari passaggi da osservare per effettuare la classificazione delle zone di produzione, qui
non verranno ripetuti essendo contemplati in maniera particolareggiata nelle linee guida
Rep. N° 79/CSR/2010.
L’iter procedurale viene avviato a seguito della richiesta di classificazione di una zona di
produzione utilizzando il modello di richiesta (MOD. 1) allegato alla presente sezione,
tratto dalla Det.Dir. R.L. n.D3130/07. Il Servizio Veterinario opera da tramite, così al
termine dell’istruttoria della pratica tutti gli atti relativi sono inviati dal Direttore del
Servizio Veterinario alla Regione Lazio . L’istanza, comprendente gli allegati in elenco,
viene assegnata dal Direttore del Servizio ad un Veterinario che è individuato quale
responsabile del procedimento, sulla base dei requisiti previsti dall’art. 6 del Reg. N°
882/04( training teorico pratico relativo alla stesura del programma di classificazione),
che effettua tutte le rilevazioni, la raccolta dati e le valutazioni riguardanti la zona,
elabora un piano di campionamento e predispone una relazione preliminare da inviare
agli uffici regionali preposti. Al termine del programma elabora la relazione finale con la
raccolta di tutti i dati e con la proposta di classificazione dell’area (zona A, zona B, zona
C) accompagnata da un report finale in cui vengono riportate le conclusioni e gli
eventuali scostamenti rispetto a quanto riportato nella relazione preliminare, da inviare
agli uffici regionali preposti.
La costa marina in territorio di competenza della ASL RM/H si estende per circa 40 km.
Fanno parte di tale tratto di costa, da nord a sud, i territori dei Comuni di Pomezia,
Ardea, Anzio e Nettuno.
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Nel litorale di competenza della ASL RM/H sono presenti zone di produzione classificate
e in via di classificazione : allevamenti, stoccaggi temporanei e banchi naturali di MBV.
Gli atti di classificazione attualmente in vigore sono :
DETERMINAZIONE DELLA REGIONE LAZIO N° 375/61 DEL 01.12.1999 Classificazione
dei giacimenti naturali di molluschi bivalvi vivi nel territorio della ASL RM/H - ; occorre però
riclassificare le zone dove si trovano tali giacimenti naturali in aderenza alla nuova
normativa comunitaria, in tal senso sono state sollecitate le associazioni di categoria e gli
operatori nel corso di varie riunioni e con note informative diramate dal Servizio Veterinario
e si è in attesa della richiesta di classificazione; nel frattempo si continua ad effettuare il
monitoraggio sulla base dell’ultimo protocollo trasmesso dal Servizio Veterinario alla R.L.
con nota Prot. 37 del 9/01/08
Determinazione n°D2888 del 07/09/07 R.L. avente per oggetto : “Classificazione ai sensi
del Reg. CE n°854 del 29 aprile 2004 della zona marina di produzione di mitili sita nel
Comune di Anzio, data in concessione alla ditta Super Cozza Picc. Soc. Coop. a r.l.” Protocollo di monitoraggio trasmesso dal Servizio Veterinario alla R.L. nota n° 1485 del
12/11/07 e successive rettifiche ed integrazioni; La zona è stata riconfermata di classe “A”
al termine del periodo triennale di verifiche con nota Prot. 381 del 11/02/2011 alla Regione
Lazio;
Determinazione n° D1244 del 26/03/2008 R.L. avente per oggetto : “Classificazione ai sensi
del Reg. CE n°854 del 29 aprile 2004 della zona marina di produzione di mitili sita nel
Comune di Anzio, data in concessione alla ditta Il Faro s.r.l.” – oggi volturata a favore della
ditta Seafarm s.r.l. ‐ Protocollo di monitoraggio trasmesso dal Servizio Veterinario alla R.L.
con nota n° 820 del 03/06/08. La zona di produzione è attualmente sospesa (
comunicazione ditta Seafarm s.r.l.) e pertanto non è stato possibile effettuare le prove per
le valutazioni al termine del periodo triennale di classificazione.
Inoltre è in corso la Classificazione di un’altra zona marina nel Comune di Anzio da adibirsi
ad allevamento MBV, per la quale è stata inviata la relazione preliminare alla Regione
Lazio .
I MBV riscontrabili in linea di massima sono:
AUTOCTONI MITILO (Mytilus galloprovincialis) OSTRICA (Ostrea edulis) VONGOLA (Venus gallina) TELLINA (Donax trunculus) CANNOLICCHIO (Ensis minor e Solen vagina) CAPPASANTA (Pecten jacobaeus) LUMACHINO (Nassarius mutabilis) NATICA (Natica millepunctata) CUORE (Acanthocardia spp.) MURICE SPINOSO (Murex brandaris) MURICE (Murex trunculus) RICCIO DI MARE (Paracentrotus lividus) ALLEVATI O INTRODOTTI MITILO (Mytilus edulis) OSTRICA (Ostrea galloprovincialis) VONGOLA VERACE (Tapes spp.) TARTUFO (Venus verrucosa) FASOLARO (Callista chione) COZZA PELOSA (Modiolus barbatus) CONTROLLO UFFICIALE
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Nell’area interessata, che va dal confine nord con l’area di competenza della ASL RM D
al confine sud con l’area di competenza della ASL LT, non sono presenti fiumi,
intendendo con tale definizione corsi d’acqua di portata consistente, tuttavia sfociano a
mare numerosi piccoli corsi d’acqua o fossi, che non si può escludere possano
rappresentare veicolo di inquinamento. Inoltre sono stati inseriti quali potenziali fonti di
contaminazione anche gli allevamenti di mitili situati in zona marina aperta del Comune
di Anzio.
Di seguito vengono riportati i dati riguardanti le potenziali fonti di contaminazione
acquisiti ad oggi dal Servizio Veterinario ed utili per la stesura dei piani di
campionamento.
FONTI POTENZIALI DI CONTAMINAZIONE
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Punto n.
fonte di
contaminazione
fosso campo ascolano
1
pomezia
fosso di pratica
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
pomezia
fosso crocetta
pomezia
fosso orfeo
pomezia
fosso rio torto
ardea
fosso dell’ incastro
ardea
fosso della moletta
ardea
condotto depuratore
ardea
fosso biffi
ardea
fosso secco
ardea
fosso del diavolo
ardea
fosso caffarella
ardea
fosso 4 tubi
ardea
fosso cavallo morto
anzio
condotto depuratore
anzio
fosso con arco
anzio
fosso tor caldara
anzio
condotto depuratore
anzio
allevamento mbv situato
all’interno del quadrilatero
con le seguenti coordinate
anzio
allevamento mbv situato
all’interno del quadrilatero
con le seguenti coordinate
anzio
condotto depuratore
nettuno
Coordinate
lat. 41° 38’ 98’’ Nord
long. 12° 25’ 47’’ Est
lat. 41° 38’ 61’’ Nord
long. 12° 26’ 02’’ Est
lat. 41° 37’ 58’’ Nord
long. 12° 27’ 25’’ Est
lat.
41° 36’ 83’’ Nord
long. 12° 28’ 12’’ Est
lat. 41° 35’ 83’’ Nord
long. 12° 29’ 22’’ Est
lat. 41° 34’ 68’’ Nord
long. 12° 30’ 41’’ Est
lat. 41° 34’ 40’’ Nord
long. 12° 30’ 72’’ Est
lat. 41° 34’ 10’’ Nord
long. 12° 31’ 05’’ Est
lat. 41° 33’ 57’’ Nord
long. 12° 31’ 62’’ Est
lat. 41° 33’ 29’’ Nord
long. 12° 31’ 93’’ Est
lat. 41° 32’ 83’’ Nord
long. 12° 32’ 39’’ Est
lat. 41° 32’ 25’’ Nord
long. 12° 32’ 96’’ Est
lat. 41° 31’ 64’’ Nord
long. 12° 33’ 54’’ Est
lat. 41° 30’ 87’’ Nord
long. 12° 34’ 21’’ Est
lat. 41° 30’ 73’’ Nord
long. 12° 34’ 33’’ Est
lat. 41° 30’ 52’’ Nord
long. 12° 34’ 50’’ Est
lat. 41° 29’ 27’’ Nord
long. 12° 35’ 36’’ Est
Lat. 41°27’26,8’’ Nord
long . 12°36’40,7’’ Est
lat. 41° 26’56” N. long. 12° 35‘38 “E.
lat. 41° 26‘39 “N. long. 12° 35’57” E.
lat. 41° 26‘25 “N. long. 12° 35’41” E.
lat. 41° 26 ‘ 43 “ long. 12° 35‘19 “E.
lat. 41° 25’20” N. long. 12° 35‘38 “E.
lat. 41° 25‘12 “N. long. 12° 36’00” E.
lat. 41° 25‘00 “N. long. 12° 35’52” E.
lat. 41° 25‘07 “
long. 12° 35‘30 “E.
Lat. 41°26’17,7’’ Nord
long . 12°40’25,9’’ Est
Distanza da
confine Nord
Km 1
Km 2,1
Km 4,9
Km 6,9
Km 9,3
Km 12,3
Km 12,9
Km 13,5
Km. 14,8
Km. 15,5
Km. 16,6
Km. 17,9
Km 19,3
Km. 21,0
Km. 21,3
Km. 21,7
Km. 24,3
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E’ elemento utile allo sviluppo di un piano per la classificazione anche la conoscenza
delle tecniche di raccolta e di operazioni primarie dei MBV nel litorale in questione
che variano a seconda delle specie e della tipologia di produzione :
Presso i banchi naturali
Sulla base delle conoscenze acquisite dal Servizio Veterinario, nei giacimenti naturali del
litorale di propria competenza vengono raccolti, ai fini della commercializzazione per il
consumo umano, le seguenti specie di molluschi bivalvi e gasteropodi : vongola (Venus
gallina), tellina (Donax trunculus), cannolicchio (Ensis minor) e (Solen vagina), murice
(Murex brandaris), lumachino (Nassarius mutabilis) e Natica (Natica millepunctata).
Vongole e cannolicchi con Motobarca a draga idraulica che effettua la pesca
mediante strisciata della lunghezza in genere di circa 500 ad una distanza dalla
costa che varia dai 100 ai 500 metri a seconda della batimetria che non può
essere inferiore ai 5 metri, per motivi tecnici legati alla conformazione di tali
imbarcazioni; la raccolta differenziata di vongole o cannolicchi effettuata con le
stesse imbarcazioni viene effettuata cambiando il crivello utilizzato che ha fessure
di dimensioni diverse ( più grandi per i cannolicchi e più piccoli per le vongole);
Telline e gasteropodi con Motobarca di più piccole dimensioni, dotata di rastrello
che viene trainato per una strisciata di circa 50 -100 metri ad una distanza dalla
costa che varia da pochi metri fino a 300 a seconda della batimetria che va dai 2
ai 5 metri;
Gasteropodi mediante attrezzi da posta, tipo nasse, che vengono lasciati in loco
con esche nel caso dei Lumachini oppure mediante pesca a strascico su fondali
oltre le tre miglia per quanto riguarda Murici e Natiche .
Presso allevamenti e stoccaggi temporanei
MBV di specie varie allevati e/o stoccati temporaneamente che vengono
raccolti con Motobarche appositamente attrezzate, dotate di bracci e paranchi per
il sollevamento delle reste (per i mitili), delle lanterne (per le ostriche, vongole
veraci, tartufi, fasolari ecc..) e dei sacchi (mitili o altri mbv posti in stoccaggio
temporaneo); di attrezzature per la sgranatura dei mitili, per la pulizia, e per la
cernita dei mbv; di attrezzature per la predisposizione della rimonta del seme.
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MOD. 1
AZIENDA USL ROMA H
Borgo Garibaldi,12 00041 Albano Laziale (RM)
Tel. 06 93.27.1 – Fax 06 93.27.38.66
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARIO
AREA FUNZIONALE B
Via Sannibale, 10/12 -00041 Albano Laziale (RM)
Tel.06/93263058 - fax 06/93262352
RICHIESTA AI FINI DELLA
CLASSIFICAZIONE ACQUE NELLE ZONE DI PRODUZIONE
(Regolamento CE n° 854 del 29 Aprile 2004, successive modifiche ed
integrazioni)
L’anno 20….. addì …..…….. del mese di …………………….., il/la sottoscritto/a……………………..
……………………………..………………………………..
……/………/………
e
residente
in
……………………..……………………..
nato/a
a
.………………………………………il
…………………………………………………………..
n°
…………………..,
in
qualità
via
di
………..……………………………………………………….…… della:
ditta
registrata
con
codice
consorzio
(codice
DIA)/partita
cooperativa
IVA/Codice
fiscale
:
…………..……………………………………………………………….……...
CHIEDE
all’Azienda USL RM H – Servizio Veterinario – Via Sannibale, 10/12 00041 Albano Laziale (RM) di
procedere ai sensi del Regolamento Comunitario 854 del 29 aprile 2004, successive modifiche ed
integrazioni, alla classificazione dell’area marina sita nel Comune di ________________________
delimitata dalle coordinate:
COORDINATE INIZIALI
COORDINATE FINALI
Latitudine Nord
Longitudine Est
Latitudine Nord
Longitudine Est
‐ ‐ ‐ ‐ ‐° ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‘ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ “ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐° ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‘ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ “ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐° ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‘ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ “ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐° ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‘ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ “ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐° ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‘ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ “ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐° ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‘ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ “ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐° ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‘ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ “ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐° ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‘ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ “ , e
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destinate a:
Allevamento Stabulazione Banchi naturali per la raccolta delle specie di seguito elencate la cui denominazione, nome comune e nome scientifico, fanno
riferimento a quanto indicato nel decreto ministeriale del 27 marzo 2002, successive modifiche ed integrazioni:
1)
2)
3)
4)
5)
Le operazioni di campionamento verranno effettuate dal servizio veterinario della suddetta Azienda USL ed
avranno frequenza quindicinale per un periodo non inferiore a sei mesi, per tale motivo
il richiedente, al fine di supportare il Servizio Veterinario, si rende disponibile a mettere a disposizione
la
seguente
tipologia
di
imbarcazione
:
_______________________________________________________
il richiedente non si rende disponibile a mettere a disposizione nessuna tipologia di imbarcazione
Il sottoscritto si impegna inoltre a versare all’Azienda USL la tariffa quando verrà determinata dalla Regione
Lazio entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione.
Per completezza della richiesta, ai fini della classificazione delle acque nelle zone di produzione, allega alla
presente domanda la seguente documentazione:
a) autorizzazione regionale (concessione) e scadenza della medesima, rilasciata dall’Ente competente
in materia (non necessaria in caso di banchi naturali) o autocertificazione attestante gli estremi
dell’atto autorizzativo;
b) planimetria riportante la superficie e le coordinate della zona di produzione/stabulazione da
classificare; nel caso di presenza di più operatori del settore, e di conseguenza di più attività
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produttive, riportare le coordinate delle singole aree adibite a produzione/stabulazione (non prevista
per banchi naturali). Il sistema di riferimento deve essere preferenzialmente Gauss-Boaga o WGS
84; l’operatore deve comunque dare l’indicazione del sistema di riferimento e del MAP DATUM
utilizzato;
c) copia
della
carta
nautica
con
indicazione
dell’ubicazione
dei
vertici
della
zona
di
produzione/stabulazione da classificare o riferimento cartografico disciplinato dalla Regione
competente;
d) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio aggiornato;
e) dichiarazione di inizio attività, se impresa già registrata, ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004.
Nel caso di impresa non registrata la DIA dovrà essere presentata prima dell’inizio dell’esercizio
dell’attività;
f)
relazione descrittiva esaustiva dell’area e dell’attività che si intende svolgere con particolare
riferimento a:
7. localizzazione della zona di produzione/stabulazione (coordinate identificative); nel caso di
banchi naturali le indicazioni della loro identificazione può essere anche approssimativa
prediligendo, ove possibile, i confini naturali della zona da classificare;
8. disegno degli impianti e/o indicazione della localizzazione approssimativa dei banchi naturali e
relative batimetriche di esercizio;
9. tipologia di impianto che si intende allestire e sistema proposto come ad esempio: pali, lanterne,
long-line, ecc. (non prevista per banchi naturali);
10. modalità di gestione della zona di produzione/stabulazione (aree destinate a produzione di
seme, ingrasso, raccolta, ecc.). Non prevista per banchi naturali a libera raccolta;
11. modalità approvvigionamento del prodotto/novellame (produzione interna, autoctona da altre
aree limitrofe, nazionale, comunitario). Non prevista per banchi naturali;
12. attrezzi utilizzati per le fasi lavorative nella zona di produzione/stabulazione;
13. ciclo produttivo con relativa durata (tempi del ciclo di allevamento, taglie, produzione stimata; in
caso di classificazione di più specie la descrizione deve essere fatta per ognuna di esse). Per
banchi naturali indicare il fermo pesca previsto, così come stabilito da norme specifiche
(Ministero delle Politiche Agricole e Forestali);
14. punti di sbarco previsti;
15. manuale di corretta prassi igienica (se adottato);
16. firma in originale degli elaborati tecnici (planimetrie e relazioni) da parte del richiedente o, in
alternativa, da un tecnico abilitato.
………………………….. li …………….. In fede
………………………………
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7.1.2.2­ Monitoraggio Al termine del periodo di classificazione il responsabile del
procedimento redige un piano di monitoraggio in cui, sulla base di quanto emerso dalle
attività di classificazione stabilisce i punti di campionamento.
Il piano di monitoraggio, in accordo con quanto stabilito nel Reg. (CE) n°854/04 Allegato II Capo II lettera B dovrà definire anche le frequenze e la tipologia di analisi per
valutare la qualità microbiologica dei MBV, presenza di plancton tossico nelle acque,
biotossine algali nei MBV, contaminanti chimici nei MBV. Inoltre verranno stabilite le
rilevazioni e registrazioni dei parametri chimico-fisici delle acque nell’area, dei fattori
meteo-marini che influiscono sulla fisiologia dei MBV, del fitoplancton, della circolazione
dei contaminanti ecc.., utili per le indagini complessive di monitoraggio o se del caso di
sorveglianza. Il piano di monitoraggio viene inviato agli uffici regionali preposti.
ll piano di monitoraggio viene confermato anche per gli anni successivi, se non vi sono
particolari evidenze che portano ad una rivalutazione del sistema adottato nel qual caso
viene data comunicazione alla Regione.
L’attività di monitoraggio periodico deve riguardare anche l’origine, la destinazione e la
provenienza dei Molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini. Il
monitoraggio viene effettuato anche presso i punti di sbarco/approdo.
Il responsabile del procedimento redige e trasmette annualmente alla Regione per
l’area classificata, una relazione esplicativa del piano di monitoraggio effettuato
utilizzando il MOD. 4 nella successiva sezione.
Per la gestione delle non conformità igienico sanitarie delle zone di produzione occorre
seguire quanto già esplicitato in maniera particolareggiata nelle linee guida 79/CSR,
aggiungendo che ogni zona classificata è di norma riconducibile ad una singola unità
amministrativa locale consentendo pertanto, a tutela della salute pubblica, di emanare
provvedimenti sanitari di carattere temporaneo contingibile ed urgente da parte del
Servizio Veterinario area B della ASLRM/H, in qualità di A.C. ai sensi dell’art. 2 del
D.lgs. 193/07. Tali provvedimenti, vengono notificati alla Regione con la finalità anche di
diramarli agli organi e forze dell’ordine competenti sulla disciplina della pesca per la
verifica del rispetto.
7.1.2.3­Sorveglianza I campioni effettuati ai fini della sorveglianza delle aree
classificate (sorveglianza è l’osservazione approfondita da parte dell’A.C. delle zone di
produzione classificate in cui la stessa ha vietato o sottoposto a particolari condizioni la
raccolta di molluschi bivalvi) devono essere considerati in modo separato rispetto a
quelli del piano di monitoraggio (gli stessi non dovranno pertanto essere considerati
nell’ambito delle valutazioni ai fini della riclassificazione delle aree). Viene programmata
prevedendo possibilmente frequenze e durata,
comunicando il programma
preventivamente
alla
Regione
Lazio.
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7.2 Controlli ufficiali presso i punti di sbarco/approdo 7.2.1 Diagramma di flusso­ Controllo ufficiale presso punti di sbarco/approdo
IDENTIFICAZIONE PUNTI SI
SBARCO/APPRODO DA PARTE DEL
SERVIZIO VETERINARIO
VALUTAZIONE PRIMARIA IN
SEDE
ELABORAZIONE ELENCO
COMPRENDENTE IMBARCAZIONI E
MBV SBARCATI
PROGRAMMAZIONE CONTROLLI
INTERPRETAZIONE
DEI RISULTATI
RELAZIONE
ANNUALE
DEL
RILEVAMENTO
SANITARIO
DA
INVIARE ALLA REGIONE LAZIO
RELAZIONE
PRELIMINARE
INVIARE ALLA REGIONE LAZIO
DA
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7.2.2 Descrizione attività I controlli ufficiali si riferiscono a MBV che sbarcano in provenienza da zone di produzione
classificate.
I controlli ufficiali allo sbarco riguardano : i requisiti delle imbarcazioni e modalità di
raccolta dei MBV, i requisiti nelle fasi successive alla raccolta, i campionamenti relativi ai
protocolli di monitoraggio.
7.2.2.1 Requisiti delle imbarcazioni e della raccolta Le tipologie di imbarcazioni adibite alla raccolta dei MBV presenti nel litorale di
competenza sono sostanzialmente le seguenti : motobarche a draga idraulica, natanti con
rastrello, motobarche attrezzate per la raccolta con attrezzature da posta, motobarche
attrezzate per lo svolgimento delle operazioni di rimonta del seme e raccolta dei MBV
presso allevamenti e stoccaggi temporanei.
Indipendentemente dalla tipologia, le imbarcazioni sono tutte soggette a registrazione ai
sensi del Reg. (CE) n°852/04, ad esclusione unicamente di quelle utilizzate per il consumo
domestico privato dei MBV.
Le linee guida Rep.n°79/CSR non ammettono deroghe alla cessione diretta di piccoli
quantitativi di prodotto primario dal produttore al consumatore finale o ai dettaglianti o
esercizi di somministrazione locali per la fornitura diretta al consumatore finale. Pertanto,
l’OSA che alleva/raccoglie M.B.V., pur figurando come imprenditore agricolo, non può
effettuare alcuna attività di vendita diretta, poiché obbligatoriamente deve conferire tutta la
produzione ad un CSM, CDM o stabilimento di trasformazione a seconda della
classificazione delle acque di produzione. Per tale motivo, a differenza degli altri alimenti
di origine animale, non esistono in questo campo fattispecie di attività primaria che
rimangano escluse dal campo di applicazione del pacchetto igiene e tutti gli OSA primari
dovrebbero essere in possesso di manuali di corretta prassi igienica.
Il controllo ufficiale sui requisiti delle imbarcazioni può avvenire in diverse fasi :
- parere preventivo sui requisiti igienico sanitari di nuove imbarcazioni;
- verifica a seguito DIA;
- Verifica periodica rientrante nelle attività programmate del controllo dei requisiti per
il trattamento successivo alla raccolta.
A tale proposito di seguito viene riportato il verbale (MOD.2) da utilizzare per tali controlli
MOD. 2
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Accertamento dei requisiti delle imbarcazioni per raccolta m.b.v. e delle condizioni di sbarco
Rif. Normativo : Reg. (CE) n°852/04- all. I e Reg. (CE) n°853/2004-all.III cap. II B
M/B ( 0 ) ‐ M/P ( 0 ) __________________________________________ N° reg: _________ requisiti per parere preventivo
Pos.
1
2
3
5
6
7
Sopralluogo periodico
REQUISITI STRUTTURALI PER LE IMBARCAZIONI
I contenitori usati per la conservazione dei molluschi bivalvi vivi sono tali da
assicurare il mantenimento in soddisfacenti condizioni igieniche ?
REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE
SI NO N.A1. N.V2
i contenitori riservati alla conservazione dei molluschi bivalvi vivi sono mantenuti
puliti e in buono stato di manutenzione
Dopo il caricamento a bordo, i molluschi bivalvi vivi sono posti al riparo dalle
contaminazioni e dall'azione del sole o di qualsiasi altra fonte di calore ?
l'approvvigionamento idrico sulla nave, per il lavaggio dei molluschi bivalvi vivi,
avviene in modo da evitare contaminazioni, utilizzando acqua potabile o acqua
pulita?
Quanto descritto ai punti 4,5,6 è definito in un manuale di corretta prassi igienica
ed è documentato ?
Pos.
REQUISITI APPLICABILI DURANTE E DOPO LE
OPERAZIONI DI SBARCO
8
Le attrezzature utilizzate per le operazioni di scarico e di sbarco che vengono a
contatto con i molluschi bivalvi vivi sono in materiale facile da pulire e da
disinfettare e in buono stato di manutenzione e di pulizia?
9
I mezzi di trasporto e contenitori consentono un adeguato drenaggio, sono
attrezzati in modo da garantire le migliori condizioni di sopravvivenza, forniscono
una protezione efficace contro la contaminazione?
1 N.A.:
SI NO N.A1. N.V2
L’imbarcazione è concepita in modo da evitare qualsiasi contaminazione dei
molluschi bivalvi vivi (con acque di sentina, acque residue, fumo, carburante, olio,
grasso o altre sostanze nocive) ?
Le superfici che possono venire a contatto con i molluschi bivalvi vivi sono
fabbricate con materiale resistente alla corrosione, liscio e facile da pulire, solido e
non tossico?
Pos.
4
verifica D.I.A.
non applicabile
Annotazioni
2 N.V.:
non verificato
SI NO N.A1. N.V2
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Riferimento
a pos.
__________
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____________________________________________________________________
Prelevati campioni per analisi _ SI _ NO quali
…………………………………..............luogo di pesca...................................................…….……
Operati sequestri _ SI _ NO quali
………………………………………..................................................................…….……………
Prescrizioni _ SI _ NO riferimento
………………………………………………………………………...…………………………….
Avvenuta ottemperanza precedenti prescrizioni: _ SI _ NO
Data ……………………
Firma del verificatore
Firma per presa visione:
Il Titolare della imbarcazione
…………………………………….
7.2.2.2 Campionamenti relativi ai protocolli di monitoraggio ……………………………
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I protocolli di monitoraggio dovrebbero prevedere campionamenti mediante sopralluoghi
sul sito di raccolta dei molluschi bivalvi vivi, allo scopo di effettuare tutte le rilevazioni
necessarie : coordinate nautiche del punto di prelievo, parametri chimico-fisici dell’acqua
di mare, prelievo dell’acqua di mare con apposito retino per ricerca fitoplancton ecc …
Non essendo a disposizione allo stato attuale le strumentazioni ed attrezzature necessarie
per tali rilevazioni quali : apposito natante, software per la identificazione dei punti nautici,
cartografia nautica, sonda multiparametrica per parametri chimico-fisici, retino per
fitoplancton ecc…, il Servizio Veterinario si propone di orientare prioritariamente la propria
attività di controllo sui punti di sbarco/approdo delle imbarcazioni nel litorale di
competenza della ASL ROMA H con un programma di campionamento del prodotto all’atto
dello sbarco e limitando i sopralluoghi diretti, da parte del personale del Servizio, sui siti di
raccolta solo a seguito dei casi di riscontro di non conformità, potendo contare sulla
cooperazione degli OSA.
Con il termine “punti di approdo” si intende definire i punti censiti dal Servizio Veterinario,
dove effettivamente le imbarcazioni da pesca attraccano e sbarcano il prodotto raccolto, in
vista della destinazione commerciale (elenco presente nel registro dei controlli dei punti di
approdo nella successiva sezione 7.2.2.3 - MOD.3, nel quale vengono annotati anche i
campionamenti).
I punti di approdo vengono utilizzati provvisoriamente come punto di riferimento in attesa
della ufficializzazione dei punti di sbarco come previsto dal Ministero delle Politiche
Agricole.
Banchi naturali : Per i motivi sopra esposti, al momento del campionamento ovviamente la
identificazione del luogo di raccolta non sarà fatta mediante rilevazione di coordinate
nautiche ma si baserà sulla dichiarazione dell’OSA il quale per indicarlo farà riferimento,
in modo empirico visivo, ad alcuni punti strategici individuati a terra dal Servizio Veterinario
(elenco seguente dei 10 riferimenti a terra).
1 Stabilimento Acquarius
Lat.41°39’35’’N.long.12°24’93’’E.
Pomezia
2 Caserma Vigili del Fuoco
Lat.41°38’21’’N.long.12°26’47’’E.
Pomezia
3 Stazione Carabinieri
Lat.41°36’99’’N.long.12°27’96’’E.
Pomezia
4 Suore Case Gialle
Lat.41°3’15’’N.long.12°28’87’’E.
Pomezia
5 Stabilimento Sayonara
Lat.41°34’98’’N.long.12°30’09’’E.
Ardea
RIFERIMENTI A TERRA
6 Stabilimento Roma 2
Lat.41°33’80’’N.long.12°31’37’’E.
Ardea
7 Vongolaro Topa
Lat.41°33’03’’N.long.12°32’19’’E.
Ardea
8 Stabilimento Trocadero
Lat.41°32’11’’N.long.12°33’10’’E.
Ardea
9 Stabilimento Capannina
Lat.41°30’24’’N.long.12°34’73’’E.
Anzio
10 Poligono Militare Nettuno
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A tale proposito vengono organizzati, da parte del Servizio Veterinario, degli incontri
informativi rivolti alle associazioni di categoria ed agli operatori primari al fine di fornire
indicazioni precise sui riferimenti prestabiliti, da utilizzare in maniera consapevole.
L’operato viene poi verificato dal Servizio Veterinario nell’ambito dei controlli ufficiali
presso i punti di sbarco/approdo dei MBV, situati sulla battigia del litorale dei Comuni di
Ardea e Pomezia .
I gasteropodi possono sbarcare o nei punti di approdo situati sulla battigia sopra citati o
nei porti di Anzio e Nettuno, nel caso provengano dalla pesca con attrezzi da posta o dalla
pesca a strascico.
Allevamenti e Stoccaggi temporanei : Anche per queste tipologie l’identificazione dei
luoghi di raccolta dei MBV, quando non in presenza del personale del Servizio, sarà fatta
dagli operatori primari mediante appositi punti di riferimento (boe codificate) presenti nelle
aree di produzione e citati nei protocolli di monitoraggio. Per queste attività, i punti di
approdo sono situati nei Porti di Nettuno e Anzio.
7.2.2.3 requisiti relativi alle fasi successive alla raccolta Il controllo ufficiale in tali fasi viene attuato presso i punti di approdo di seguito elencati allo
scopo di verificare requisiti e modalità di trattamento successivi alla raccolta, previsti dal
Reg. 853/04 – all.III, Sez. VII Cap.II B. Per i controlli viene utilizzato il verbale (MOD.2)
riportato nella sezione 7.2.2.1- Pos. 8 e 9.
POS. n. Comune PUNTI DI APPRODO Riferimenti SS 601 Ostia‐Anzio 1 nettuno Porto Turistico – Marina di Nettuno 2 anzio Porto – piccola pesca 3 ardea Km 26,100 – ingresso Consorzio lido Tor S.Lorenzo – Stab. Tucano 4 Ardea Km 24,600 – passo a mare n. 25 viale Marino Lungomare dei Troiani 75/77 ‐ Vicino al civico 262 5 ardea Km 21,500 – passo a mare n. 20 via Avellino 6 ardea Km 21,100 ‐ passo a mare n. 16 alt. Via Bergamo 7 ardea Km 19,500 ‐ passo a mare n. 03 alt. Via Enna 8 pomezia Km 18,700 – lungomare delle meduse ‐alt. civico 282 9 pomezia 10 pomezia Km 15,400 – viale Spagna alt Via Francoforte (pesch Paparella)
Km 14,700 – alt. Via S. Francisco (La Barraca Playa Cafe) 11 pomezia Km 12,800 – alt. Via Bengasi (Gigi Trattoria) 12 pomezia Km 11,600 – alt. Via Lago Maggiore 13 pomezia Km 10,400 – Villaggio Tognazzi ‐ alt. Via mediterraneo (Cuba Libre) CONTROLLO UFFICIALE
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Banchi naturali - In tale ambito vengono effettuati periodicamente anche controlli
documentali, al fine di verificare che non siano commesse infrazioni circa l'origine, la
provenienza e la destinazione dei molluschi bivalvi vivi.
La registrazione dei suddetti controlli avviene su apposito registro MOD.3, di seguito
riportato, dove per l’indicazione del punto di approdo si fa riferimento al numero di
posizione corrispondente all’elenco precedente:
MOD:3
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Registro controlli PUNTI DI APPRODO M.B.V. DISTRETTI H/4 ‐ H/6 Anno ___________ (direzione sud – nord da Nettuno a Pomezia)
N° data Comune Punto di approdo Prodotti sbarcati e luogo di pesca Imbarcazioni
N°targa e tipologia ‐ M/B : Ts, R, N ; ‐ M/P firma del Firma titolare o operator
del e ASL presente al controllo Sigle utilizzate nella colonna “imbarcazioni” per indicare la tipologia : M/B :Turbosoffianti (Ts) , rastrelli (R), Pesca con nasse (N); M/P : motopescherecci Annotazioni
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Riferimento
a N°
__________
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____________________________________________________________________
Oltre all’ubicazione della zona di produzione con l’indicazione del punto di riferimento a
terra come da elenco seguente, gli operatori primari devono dichiarare, nei Documenti di
Registrazione (D.d.R. - all. II alle Linee Guida 79/CSR), lo stato sanitario della zona di
provenienza classificata (A, B, C).
Nella classificazione ancora in vigore, sulla base delle dichiarazioni degli operatori primari
ed in caso di non conformità degli esiti analitici conseguenti al prelevamento campioni,
nell’elenco seguente sono già prestabilite, per ciascun luogo di raccolta, le aree soggette
all’applicazione dei provvedimenti di eventuale sospensione temporanea o di preclusione
della raccolta, conseguenti alla gestione delle emergenze :
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ZONA*
A
A
N.C.
B
B
N.C.
A
A
A
A
RIFERIMENTO A TERRA
1 Stabilimento Acquarius
Lat.41°39’35’’N.long.12°24’93’’E.
Pomezia
2 Caserma Vigili del Fuoco
Lat.41°38’21’’N.long.12°26’47’’E.
Pomezia
3 Stazione Carabinieri
Lat.41°36’99’’N.long.12°27’96’’E.
Pomezia
4 Suore Case Gialle
Lat.41°3’15’’N.long.12°28’87’’E.
Pomezia
5 Stabilimento Sayonara
Lat.41°34’98’’N.long.12°30’09’’E.
Ardea
6 Stabilimento Roma 2
Lat.41°33’80’’N.long.12°31’37’’E.
Ardea
7 Vongolaro Topa
Lat.41°33’03’’N.long.12°32’19’’E.
Ardea
8 Stabilimento Trocadero
Lat.41°32’11’’N.long.12°33’10’’E.
Ardea
9 Stabilimento Capannina
Lat.41°30’24’’N.long.12°34’73’’E.
Anzio
10 Poligono Militare Nettuno
AREA INTERESSATA DA PROVVEDIMENTI
Da staz. n°1 “Stabilimento Acquarius” a staz.
n° 2 “Caserma Vigili del Fuoco”
Da staz. n°1 “Stabilimento Acquarius” a staz.
n° 3 “Stazione Carabinieri”
Da staz. n° 2 “Caserma Vigili del Fuoco” a
staz. n° 4 “Suore Case Gialle”
Da staz. n° 3 “Stazione Carabinieri” Pomezia a
staz. n° 5 “Stabilimento Sayonara” Ardea
Da staz. n° 4 “Suore Case Gialle” a staz. n° 6
“Stabilimento Roma 2”
Da staz. n° 5 “Stabilimento Sayonara”a staz. n°
7 “Vongolaro Topa”
Da staz. n° 6 “Stabilimento Roma 2”a staz. n° 8
“Stabilimento Trocadero”
Da staz. n° 7 “Vongolaro Topa” Ardea a staz.
n° 9 “Stabilimento Capannina” Anzio
Da staz. n° 8 “Stabilimento Trocadero” Ardea a
località di rif. a terra: La Fornace Anzio
41°28’270”N 12°36’166”E
Da 41°26’750”N -12° 41’960”E
a 41°26’03”N - 12°43’17”E
*classificazione esistente (A,B ) ; Stazioni situate in zone non classificate : N.C.
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Azienda Sanitaria ROMA H DEI MOLLUSCHI BIVALVI
Servizio Veterinario Area Funzionale B VIVI – CAP. 27
PROCEDURE OPERATIVE Pagina 39 di 39
Allevamenti e stoccaggi temporanei - I controlli riguardano i medesimi aspetti citati per i
banchi naturali. In questi casi però, al Veterinario responsabile del procedimento vengono
attribuiti i registri delle attività di controllo ufficiale e delle non conformità per ciascuna
società che gestisce una zona di produzione classificata. Tali registri corrispondono ai
modelli previsti dalla Det. R.L. n° D4592 del 18.12.2006, per i controlli veterinari presso gli
stabilimenti. Non viene però utilizzata la stessa codifica dei controlli, ma vi vengono
riportati in maniera descrittiva sia quelli sulle zone di produzione che presso i punti di
sbarco.
8 ­ Revisione della procedura La procedura subirà eventuali revisioni a seguito del riscontro di :
-
Modifiche della impostazione dopo verifica sul campo, proposte al
Direttore da parte dei Dirigenti;
-
Modifiche della normativa su cui si basa;
-
Revisione classificazioni esistenti e/o programmi di monitoraggio;
-
Ampliamento del proprio campo di applicazione per inizio attività
nuove tipologie .
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Controllo molluschi - Azienda USL Roma H