I MINORI STRANIERI
Introduzione.
I minori stranieri presenti in territorio italiano possono trovarsi in diverse condizioni
giuridiche: alcuni di essi, infatti, sono entrati beneficiando delle disposizioni in materia di
ricongiungimento familiare o, comunque, vivono con almeno uno dei genitori
regolarmente soggiornante, altri sono da soli, altri ancora vivono con genitori che non
hanno il permesso di soggiorno.
A tutti sono riconosciuti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva con legge n. 176/91 in Italia.
Il D.lgs 286/98, inoltre, all'art. 28 c. 3, richiama uno dei principi fondamentali della
Convenzione del 1989, ricordando che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve
essere tenuto in conto come considerazione preminente il superiore interesse del
minore.
La prima questione che affronteremo, è quella dell'accertamento della minore età: non
sempre, infatti, i cittadini stranieri che giungono nel nostro Paese sono in possesso di
documenti che ne attestino l'identità e l'età.
Quindi, dopo aver esaminato le disposizioni che si applicano a tutti i minori stranieri,
esamineremo, dunque, alcune situazioni e categorie particolari.
Accertamento della minore età.
L'art. 8 del D.P.R. 448/88 relativo alla procedimento penale nei confronti dei minorenni
stabilisce il principio di presunzione della minore età: ogniqualvolta gli accertamenti
disposti lascino un margine di dubbio sull'età minore dell’interessato, questi si considera
a tutti gli effetti minorenne.
Secondo la circolare del Ministero dell’Interno n. 17272/7 del 9/7/2007, tale principio,
fondato sul dovere di garantire al minore la più ampia tutela dei diritti, può essere
applicato in via analogica anche in materia di immigrazione.
Poichè non esiste al momento un singolo metodo in grado di stimare con esattezza
assoluta l’età cronologica di un individuo il Consiglio Superiore di Sanità, nel suo parere
del
25.2.20091,
raccomanda
di
adottare
un
approccio
multidisciplinare
per
l’accertamento dell’età dei minori stranieri o sedicenti tali, in cui la valutazione dei dati
1 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Consiglio Superiore di Sanità, Sessione XLVI,
Seduta del 25/02/2009, Sezione II, Parere concernente “Accertamento dell’età dei minori non
accompagnati”.
risultanti dalla rilevazione radiologica del grado di maturazione ossea del distretto polsomano deve essere integrata dall’esame fisico (misurazioni antropometriche, ispezione
dei segni di maturazione sessuale, con identificazione degli eventuali disturbi dello
sviluppo, definizione dello stadio di dentizione) svolto da un pediatra e da un colloquio
con il presunto minore con l’ausilio di un mediatore culturale.
Tale parere è largamente ripreso nella bozza di “Protocollo per l’accertamento dell’età
dei minori secondo il modello dell’ Approccio multidimensionale”2, il quale stabilisce che
“con l’età cronologica dovrà essere sempre indicato il margine di errore e, nel dubbio di
attribuzione dell’età cronologica deve essere applicato il principio della presunzione della
minore età, come previsto dalla normativa nazionale e dai principi di diritto sanciti a
livello internazionale”.
Va ricordato, infine, che, secondo l’art. 42 della L. 218/95 (Diritto internazionale privato)
la protezione dei minori è regolata dalle Convenzioni dell’Aja tutte ratificate e rese
esecutiva in Italia3 e che le disposizioni delle Convezioni si applicano anche alle presone
considerate minori soltanto in base alla loro legge nazionale4.
posizioni della Convenzione si
Divieti di espulsione e di respingimento.
L'art. 19 c.2 lett a) del Dlgs. 286/98 stabilisce che i minori stranieri non possano essere
espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato ( in questi casi il
provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale per i minorenni) e salvo il diritto a
seguire il genitore o l'affidatario espulsi.
Non possono essere espulsi nè respinti alla frontiera i minori stranieri che, nel Paese di
provenienza, potrebbero essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di
lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o
che potrebbero rischiare di essere rinviati verso un altro Stato nel quale non sia protetto
dalla persecuzione (art. 19 c. 1 Dlgs. 286/98).
In questo caso i minori, così come gli adulti, possono presentare richiesta di protezione
internazionale.
2 Il Protocollo è stato redatto dal Gruppo Tecnico interistituzionale e multidisciplinare nominato a tale scopo
dalla Conferenza di Servizi sulla “Procedura di identificazione dei minori stranieri non accompagnati e
di accertamento della minore età” indetta dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali in
data 15 maggio 2008.
3 Convenzioni dell’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali : del
1961 ratificata e resa esecutiva con L. 742/80; del 1993 ratificata e resa esecutiva con 476/98; del 1996
ratificata e resa esecutiva con L. 151/2008
4 Cfr. Decreto Tribunale di Roma, 20/09/2011 nel proc. n. 17850/11 R.G.
Ai minori che si trovano in tali condizioni sono destinate particolari misure di accoglienza
e di protezione.
Diritto alla salute.
L'art. 35 c.3 del D.lgs.286/98, prevede, in generale, che ai cittadini stranieri presenti sul
territorio nazionale, anche se non in regola con le norme relative all'ingresso ed al
soggiorno, vengano assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorché continuative5, per malattia ed infortuni, e in particolare (lett. b)
garantisce la tutela della salute dei minori.
E' dibattuto se in base a tale disposizione i minori irregolari possano o meno iscriversi al
servizio sanitario nazionale: dal momento che il legislatore fa espresso riferimento alla
Convenzione di New York del 1989, la quale, all'art. 24, prevede che tutti i minori
debbano avere accesso all'assistenza sanitaria senza discriminazioni, si ritiene che in
ogni caso debba loro essere assicurato il medesimo trattamento dei minori iscritti.
Va ricordato che l’art. 6 c.2 del Dlgs. 286/98, così come modificato dalla L.94/2009,
esonera espressamente i cittadini stranieri dall’obbligo di presentare documentazione
inerente la regolarità del soggiorno agli uffici della pubblica amministrazione per i
provvedimenti inerenti alle prestazioni sanitarie.
I minori titolari di permesso di soggiorno o inseriti sul permesso di soggiorno dei genitori
vengono iscritti al servizio sanitario nazionale.
Diritto all'istruzione
L'art. 38 del D.lgs.286/98 stabilisce che tutti i minori stranieri presenti sul territorio
nazionale, a prescindere dalla propria situazione rispetto alle normative sul soggiorno,
sono comunque soggetti all’obbligo scolastico a parità di condizioni con il minore italiano
(ed è inclusa la possibilità, quindi, di poter partecipare a tutte le attività dell’istituto che il
minore frequenta).
L'effettività del diritto allo studio deve inoltre essere garantita dallo Stato, dalle regioni e
dagli enti locali, anche mediante l'attivazione di corsi di apprendimento della lingua
italiana (art. 38, co. 2, D.lgs.286/98).
5 Per l'individuazione delle prestazioni garantite e le modalità di attuazione si veda la circolare del Ministero
della Sanità del 24.3.2000.
Il regolamento di attuazione e le circolari ministeriali6, prevedono che il minore privo di
documenti venga identificato ed iscritto sulla base dei dati forniti da lui stesso e dal
genitore o
da chi lo rappresenta, anche in mancanza di documentazione idonea a
dimostrare l'identità del minore e dell’adulto. L'iscrizione si effettua, però, con riserva, in
attesa di ottenere la documentazione necessaria.
Se non viene fornita alcuna documentazione e pertanto vi è l’impossibilità di possibile
accertare la veridicità dei dati anagrafici, ciò non incide, comunque, sulla possibilità del
minore proseguire gli studi e conseguire il titolo finale.
L'art. 45 dpr 394/99 espressamente prevede il diritto di conseguire il titolo finale anche in
assenza di documentazione anagrafica.
L'art. 6 c. 2, come modificato dalla L. 94/2009 nel prevedere l'obbligo per gli stranieri di
esibire i documenti inerenti al soggiorno agli uffici della Pubblica Amministrazione, fa
espressamente eccezione per quanto riguarda i provvedimenti “attinenti alle prestazioni
scolastiche obbligatorie”
L’obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione (art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, ripreso nell’art. 2 della Legge n.
53/2003 e nell’art..1 del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 relativi al diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione) concerne anche i minori stranieri che abbiano tra i 15 e i
18 anni7.
Inoltre l’art. 1 c.622 L. 296/2006 chiarisce che l’obbligo di istruzione si assolve anche
nei percorsi di istruzione e formazione professionale ed il decreto del Ministero della
Pubblica Istruzione n. 139/2007 ha ribadito che “l’adempimento dell’obbligo di istruzione
è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di
una qualifica professionale”
Dunque, per l'iscrizione ai corsi scolastici e di formazione professionale, per la frequenza
dei corsi e per la partecipazione a tutte le attività connesse e per il conseguimento del
titolo finale del corso di studi, non è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno.
Secondo il Consiglio di Stato, anzi, dal momento che nella maggio parte dei casi il
compimento della maggiore età avviene (anche per i cittadini italiani) prima del
completamento della scuola superiore, apparirebbe manifestamente irrazionale, oltre
6 Art. 45 commi1 e D.P.R.394/99; circolari del Ministero della Pubblica Istruzione n. 87 del 23/3/2000, n. 3
del 5 gennaio 200,n. 87 del 28 marzo 2002 e n. 93 del 23 dicembre 2005.
7 Si vedano le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca scientifica per
l’accoglienza degli alunni stranieri - febbraio 2006.
che di dubbia costituzionalità, una norma che precludesse agli stranieri di completare il
corso di studi per il solo fatto di essere divenuti maggiorenni8.
Deve essere infine ricordato che con la circolare n. 2 dell’8 gennaio 2010, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, è intervenuto
sul tema degli alunni con cittadinanza non italiana, stabilendo che il numero degli alunni
con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non debba superare, di norma,
il 30% del totale degli iscritti. Il nuovo limite può essere innalzato, con determinazione
del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, a fronte della presenza di alunni
stranieri già in possesso delle adeguate competenze linguistiche e, viceversa, può
essere ridotto a fronte della presenza di alunni stranieri per i quali risulti una padronanza
della lingua italiana non sufficiente a una compiuta partecipazione all’attività didattica.
Diritto al lavoro.
Tutti i minori in possesso di permesso di soggiorno hanno diritto a svolgere attività
lavorativa purchè nel rispetto delle leggi sul lavoro minorile.
Il divieto di svolgere attività lavorativa imposto ai minori non accompagnati, infatti, è
stato dichiarato più volte illegittimo dal Tribunale di Torino,
ritenendo che fosse
9
ingiustamente discriminatorio e contrario all'interesse del minore .
Minori e permesso per motivi familiari,
I minori che hanno fatto ingresso con un visto per motivi familiari - per ricongiungimento
con i genitori o come familiari al seguito (v. art. 29 Dlgs.286/) - fino a 14 vengono iscritti
sul permesso di soggiorno di uno o entrambi i genitori, mentre al compimento dei 14
anni ottengono un autonomo permesso per motivi familiari.
Ai fini del ricongiungimento familiare i minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati
ai figli.
L'art. 31 Dlg.286/98 prevede che i minori di 14 anni - anche se non hanno seguito la
procedura prevista per il ricongiungimento familiare - se convivono con un genitore, un
affidatario o un tutore regolarmente soggiornante, vengano iscritti sul permesso
dell'adulto e che anch'essi al compimento dei 14 anni, ottengano un permesso per motivi
familiari.
8
Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 1734/2007.
9 Tribunale di Torino, ord. 21/11/2001 est. Dughetti; ord. 31/5/2001 est. Scarabello; ord. 12-14/9/2001
est.Beltramino
Secondo il Ministero dell'Interno10 possono essere regolarizzati ed ottenere comunque
un permesso per motivi familiari i minori che vivono con almeno un genitore regolare,
mentre questa possibilità è esclusa per i minori ultraquattordicenni che vivono con
l'affidatario o il tutore.
Lo stesso Ministero ha stabilito successivamente che l’art. 31 c.2 del Dlgs.286/98 deve
essere interpretato nel senso di consentire, ai minori iscritti prima dei 14 anni sul
permesso di soggiorno dei genitori o dell’affidatario, di ottenere, al compimento del
quattordicesimo anno di età, un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari,
valido sino al compimento della maggiore età e subordinato
alla sola verifica degli
accertamenti già effettuati11.
Tale indicazione ha però avuto, sino ad oggi, scarsa applicazione pratica.
Minori non accompagnati: permesso per minore età.
Un minore straniero si considera “non accompagnato” quando si trova in territorio
italiano “privo di assis te n z a e ra p p re s e n ta n z a d a p a rte d e i g e n ito ri o d i a ltri
a d u lti
per
lu i
le g a lm e n te
re s p o n s a b ili
in
base
a lle
le g g i
v ig e n ti
n e ll'o rd in a m e n to ita lia n o ” 12.
Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato al Comitato per i
minori stranieri (Dlgs. 286/98, art. 33;D.P.C.M. 535/99, artt. 1 e 5), il quale deve
svolgere le indagini per individuare i familiari del minore, nel paese di origine o in paesi
terzi, verificare la disponibilità delle autorità del paese d’origine ad assumere
l’affidamento del minore e decidere se sia nell’interesse del minore restare in Italia e
seguire un percorso di integrazione o essere inserito in un programma di rimpatrio
assistito.
L’art. 28 del D.P.R. 394/99 prevede che al minore straniero presente in territorio italiano
venga rilasciato un permesso “per minore età”.
Il minore deve anche essere segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni affinchè valuti l’esistenza dello stato di abbandono (art. 9 L.184/83) e
all’ufficio del Giudice Tutelare affinché venga nominato una persona per lui legalmente
10
Circolari del 23.12.1999 e del 13.11.2000.
11 Circolare 28/3/2008 prot. n.17272/7
12 Definizione dell'art. 1 c.2 D.P.R. 535/99 recante il regolamento di attuazione per il Comitato per i minori
stranieri.
responsabile (tutore) ed eventualmente disposto un affidamento (artt. 343 e ss. Codice
Civile; art. 3 L.184/83).
I provvedimenti a tutela del minore, comprese le misure di accoglienza, ove necessarie,
devono essere adottati anche se non vi è ancora stato l’intervento del Comitato per i
minori stranieri.
Secondo un’interpretazione giurisprudenziale affermatasi negli ultimi anni come
prevalente13, una volta che il minore sia stato sottoposto a tutela e/o affidato, ex artt. 2 e
4
L.184/83, ad un adulto, italiano o straniero regolarmente soggiornante, cessa di
essere “non accompagnato” perchè è stato individuato un adulto per lui legalmente
responsabile in base alla legge italiana.
Lo stesso dicasi per i minori conviventi con un parente entro il quattro grado che si
considerano “affidati di fatto”: l’art.9 c. 6 l. 184/83, infatti, obbliga soltanto chi accoglie
presso di sé un minore “non essendo parente entro il quarto grado” a segnalare la
situazione al giudice tutelare e la gran parte dei Tribunali ritiene pertanto che, qualora
sia un parente entro il quarto grado ad accogliere il minore ed a prestargli assistenza,
con il consenso dei genitori, non sia necessario un provvedimento giurisdizionale “per
dare efficacia all’affidamento”, il quale deve ritenersi comunque valido14.
In tutti questi casi, dunque, poichè l’art. 29 c.2 del Dlgs. 286/98 equipara i minori
adottati, affidati o sottoposti a tutela sono ai figli, una volta intervenuto il provvedimento
di tutela o di affidamento o accertato il legame di parentela, al minore dovrebbe essere
rilasciato un permesso per motivi familiari ex art. 31 Dlgs.286/9815.
Nella pratica, però, ciò avviene piuttosto raramente.
Il raggiungimento della maggiore età.
1) Minori già titolari di permesso per motivi familiari.
Al compimento dei 18 anni i giovani stranieri che non abbiano già ottenuto la carta di
soggiorno
(ora
status
di
soggiornante
di
lungo
periodo),
devono
richiedere
un'autorizzazione al soggiorno per lavoro, per attesa occupazione o per studio (art. 30,
c. 5 e art. 32 c.1 D.lgs. 286/9).
13 cfr., tra gli altri, Consiglio di Stato, sentt. n.564 del 12/2/07 e n. 1540 del 19/12/2006; T.A.R. Piemonte
sennt. n. 3152/2006 del 27/4/2006, n.3814 del 23/10/20062873/07 del 26/6/07; n.2677 del 28/6/07; Ord.
n.88 del 25/11/2010
14 cfr. C. Appello di Torino, Sez. Minorenni, decr. 10/12/1999 est. Pazè; Tribunale per i Minorenni di
Venezia decr.10/5/1999 est. Fiscon,
15 In tal senso Tribunale di Torino, Sez. VII, ord. 31/5/2001 est. Scarabello e ord. 12-14/9/2001 est.
Beltramino
Negli anni scorsi questa disciplina ha creato non pochi problemi perchè il permesso per
studio, però, una volta ottenuto, non poteva, in linea di massima, essere convertito in
permesso per lavoro, se non nell'ambito dei limiti numerici stabiliti con il decreto flussi,
attraverso una procedura molto complessa. In generale, inoltre questo tipo di permesso
non consente l'iscrizione gratuita al servizio sanitario nazionale.
Il permesso per attesa occupazione, d'altra parte, non potrebbe essere concesso per un
periodo superiore a sei mesi né rinnovato per più di una volta.
Ora il D.P.R. 334/2004 ha modificato l'art.14 del Regolamento di attuazione ed ha
stabilito che i permessi per studio rilasciati a chi era già titolare di un permesso per
motivi familiari, possono essere convertiti in qualunque momento in permessi per lavoro
venendo poi detratti dalle quote dell'anno successivo.
I ragazzi possono anche mantenere l'iscrizione al SSN, dal momento che l'assistenza
sanitaria è loro dovuta in quanto figli di lavoratori stranieri regolarmente residenti16.
I neomaggiorenni già titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari che non
abbiano ancora deciso se proseguire gli studi o cercare un’occupazione, possono altresì
ottenere un ulteriore rinnovo per motivi familiari se i genitori o gli affidatari provvedono
comunque al loro mantenimento, dimostrando di avere la disponibilità di un alloggio
idoneo e di un reddito sufficiente17.
2) Minori “non accompagnati”.
La possibilità di ottenere un’autorizzazione a restare in Italia anche dopo il
raggiungimento della maggiore età sono disciplinate dall’art.32 del D.Lgs. 286/98.
Tale disposizione è stata oggetto nel tempo di diversi interventi interpretativi da parte
della giurisprudenza e successive di modifiche legislative.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 198 del 5.6.2003 ha stabilito che i minori
sottoposti a tutela dovessero essere equiparati ai fini della conversione del permesso di
soggiorno ai minori affidati.
Il Consiglio di Stato ed i diversi Tribunali Amministrativi Regionali, nel corso degli anni,
hanno fatto propria l’interpretazione - cui si è fatto cenno più sopra18- secondo cui i
minori
sottoposti
ad
affidamento
o
tutela
devono
essere
considerati
come
“accompagnati” e stabilito il principio di inapplicabilità retroattiva delle disposizioni più
16 In base agli accordi tra la Questura di Torino e le AASSLL sui permessi per studio rilasciati a chi era
titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari viene inserito il riferimento al D.P.R. 334/04 per
distinguerli da quelli di chi è entrato con visto per studio.
17 Circolare Ministero dell’Interno, 28/03/2008 n. 17272/7;
18 cfr. supra nota 13
restrittive in tema di conversione al raggiungimento della maggiore età19, ribadito
recentemente anche dalla Corte Costituzionale20
Il legislatore è intervenuto con la L.189/2002, 94/2009 e da ultimo con la L.129/2011.
Nella sua formulazione attuale, il primo comma dell’art. 32 Dlgs.286/98 prevede che al
compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le
disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal
comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di
studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o
di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei
requisiti di cui all’articolo 23.
Il successivo comma 1 bis stabilisce poi che il permesso di soggiorno di cui al comma 1
può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, (...)ai minori stranieri non
accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori
stranieri di cui all'articolo 33, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che
siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
Dunque, al compimento della maggiore età il permesso di soggiorno per studio, lavoro o
inserimento nel mercato del lavoro può essere rilasciato ai minori stranieri, che versino
in una OVVERO nell’altra delle seguenti situazioni:
1)
nei cui confronti siano state applicate le disposizioni di cui
all'articolo 31, commi 1 e 2
2)
siano stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184 (art. 32, comma 1Dlgs.286/98) e
che siano stati
sottoposti a tutela ai sensi del Titolo X del Libro I del Cod. Civ.,
previo parere del Comitato per i minori stranieri
19 Consiglio di Stato, sezione VI, decisioni n. 3690 del 2007 e n. 2951 del 2009; Consiglio di Stato, sezione
VI, ordinanze n. 2919 del 2010 e n. 4232 del 2010; TAR Lazio, sezione II quater, sentenza n. 2681 del
2011
20 Ordinanze 4/7/2011 n. 222/ 2011 e 22/11/2011 n.326
3)
qualora, se non accompagnati, si trovino sul territorio nazionale da
non meno di tre anni e siano stati ammessi per un periodo non
inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale.
Successivamente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il Ministero dell’Interno ha
emanato una circolare21 dando la propria interpretazione delle modifiche legislative ed
affermando che:
- se i minori si trovano nelle condizioni di cui al punto 3), ai fini della conversione del
permesso non è necessario produrre alcun parere del Comitato, ma un’attestazione
dell’ente gestore del progetto (art.32 c.1 ter Dlgs.286/98);
- nel caso in cui non vi siano i tre anni di presenza in Italia ed i due anni di
partecipazione al progetto, i Questori possono procedere alla conversione solo in
presenza di un parere favorevole del Comitato.
E’ importante, dunque, che gli enti che hanno in carico i minori provvedano quanto prima
a richiedere il parere al Comitato ed a sollecitarne la risposta.
Tuttavia, nel caso in cui il parere non sia ancora pervenuto, le questure non possono,
rifiutare di ricevere la domanda di conversione, ma devono, anzi consentirne la
produzione anche in un momento successiva e fintanto che il procedimento non sia
concluso22 e possono anche attivarsi per acquisire d’ufficio il parere necessario.
In mancanza di disposizioni transitorie si ritiene, infine, che i criteri desumibili dalla
riforma introdotta dalla legge 129/11 siano applicabili a tutti quei cittadini stranieri, già
minori non accompagnati, per i quali il procedimento inerente la conversione del
permesso di soggiorno alla maggiore età non sia ancora stato definito, inclusi coloro che
abbiano già ricevuto la comunicazione della Questura relativa ai motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10-bis legge 241/90 e coloro che, avendo
ricevuto il rigetto della domanda di conversione, abbiano presentato ricorso al TAR entro
i termini previsti dalla normativa vigente e siano in attesa della decisione23, a
21 Ministero dell’Interno, circolare 16/11/2011 Prot. n.8708 - 400/A/2011/12.214.13
22 Art.5 c.6 Dlgs.286/98 “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti
per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, (...) e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.”
23 Sull’applicabilità delle disposizioni più favorevoli entrate in vigore successivamente al rigetto dell’istanza
di rinnovo del permesso si soggiorno (ius superveniens), nei casi non ancora definiti (in quanto in attesa di
decisione sul ricorso), si vedano: Corte Costituzionale, ord. 148/2007; Consiglio di Stato, Adunanza
Plenaria, sent. n. 7/2011; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 3412/06, sent. n. 3902/2008, ord. n.
1705/2008.
prescindere dalla data di ingresso del minore in Italia o dalla data in cui questi ha
compiuto la maggiore età.
In tutti questi casi, dunque, ove richiesto, il Comitato minori straneri sarà tenuto ad
espremere un parere ex art. 32 T.U. , applicando la disciplina in vigore al momento in cui
adotta la decisione
Minori sottoposti a processo penale o vittime di violenze e sfruttamento.
Secondo l'art. 18 c. 6 del Dlgs. 286/98 gli stranieri che hanno terminato l'espiazione di
una pena detentiva per reati commessi durante la minore età e hanno partecipato a un
programma di assistenza e integrazione sociale possono ottenere, al momento delle
dimissioni dal carcere, un permesso di soggiorno per protezione sociale.
Al di là della formulazione letterale, si ritiene che tale norma possa essere applicata
anche ai minori che sono beneficiano di misure alternative alla detenzione in carcere o
della messa prova a’ sensi dell’art. 28 D.P.R. 448/98, purchè abbiano dato prova di
partecipazione al programma di integrazione sociale.
Naturalmente ai minori si possono applicare anche le disposizioni di primi commi dell'art.
18 D.lgs. 286/98 che prevede il rilascio del permesso di soggiorno agli stranieri che si
trovino in una situazione di violenza o grave sfruttamento (prostituzione, grave
sfruttamento lavorativo ecc.) e tale per cui vi siano concreti pericoli per la loro incolumità
per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'organizzazione criminale o
delle dichiarazioni rese nel corso di un processo a carico degli sfruttatori.
Quanto alla possibilità per i minori o i giovani adulti stranieri sprovvisti di permesso di
soggiorno di accedere alle misure alternative alla detenzione la Corte di Cassazione e la
Corte Costituzionale hanno da tempo affermato che il cittadino straniero privo di
permesso di soggiorno ha diritto di usufruire delle misure alternative alla detenzione, in
conformità ai principi costituzionali di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena24.
In tal caso il provvedimento giurisdizionale costituisce il ''titolo'' idoneo a sospendere
l'esecuzione dell'espulsione amministrativa e a legittimare la permanenza dello straniero
sul territorio nazionale, nonché l'eventuale svolgimento di un'attività lavorativa per il
periodo indicato nel medesimo provvedimento, consentendo l’emanazione di un
apposito atto di avviamento al lavoro anche a prescindere dalla iscrizione nelle liste di
24 C. Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 14500 del 27/4/2006; C. Cost. sentenza n. 78/2007.
collocamento, dal possesso dei permesso di soggiorno e dall'accertamento di
indisponibilità25.
Autorizzazione al soggiorno del familiare da parte del Tribunale per i minorenni.
L’art. 31 c. 3 del Dlgs. 286/98 prevede che il genitore o il familiare di un minore presente
in Italia possa essere autorizzato dal Tribunale per i Minorenni all’ingresso o al
soggiorno in deroga alle altre disposizioni in materia di immigrazione per “gravi motivi
connessi con lo psicofisico del minore”.
Si tratta di una misura eccezionale la cui applicazione è rimessa alla valutazione dei
giudici minorili.
Una nota sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n.22216 del 16 ottobre
2006) ha distinto tra autorizzazione all’ingresso e autorizzazione al soggiorno.
Nel primo caso “la presenza dei gravi motivi deve essere puntualmente dedotta dal
ricorrente e accertata dal tribunale per i minorenni come emergenza attuale”
Mentre nel caso in cui viene richiesta l’autorizzazione alla permanenza del familiare che
diversamente dovrebbe essere espulso “la situazione eccezionale nella quale vanno
ravvisati i gravi
motivi può essere attuale, ma può anche essere dedotta quale
conseguenza dell’allontanamento improvviso del familiare sin allora presente e cioè di
una situazione futura ed eventuale rimessa all’accertamento del giudice minorile”.
Il principio è stato recentemente ribadito in una nuova pronuncia delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. Unite, 25 ottobre 2010, n. 21799), la quale,
ha chiarito in maniera inequivocabile, che la temporanea autorizzazione alla
permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31, D.Lgs. n. 286/1998 in
presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula
necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza ovvero di circostanze contingenti
ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere, viceversa,
“qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obbiettivamente grave che, in
considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio
psico-fisico derivi o potrebbe certamente derivare al minore dall'allontanamento dai
familiari o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto”.
25 v. le circolari Min. lavoro, 15/3/1993 n. 27; Min. giustizia, 23/3/1993 n. 691858, 16/3/1999 n. 547899 e
12/4/1999 n. 547671; Min. interno, 2/12/2000 n. 300 e 4/9/2001 n. 300/01. In particolare la circolare 27/93
del ministero del Lavoro riguarda anche “i minorenni extracomunitari, privi di permesso di soggiorno, per i
quali – a seguito di una sospensione del processo e messa alla prova – è previsto l'avviamento al lavoro
nel quadro delle attività di osservazione, trattamento e sostegno ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 448/88”.
Al familiare autorizzato viene rilasciato un permesso di soggiorno per “integrazione
minore” che consente di svolgere attività lavorativa. Il minore viene iscritto sul permesso
dell’adulto, se ha meno di 14, o, se ha già compiuto tale età, ottiene un titolo autonomo.
Il permesso viene rilasciato all’adulto per la durata stabilita dal Tribunale per i minorenni
e non può essere rinnovato senza un nuovo provvedimento del medesimo Tribunale
che proroghi l’autorizzazione.
Non può essere convertito in permesso per lavoro.
Può essere invece, convertito, in permesso per motivi familiari a’ sensi dell’art. 30 c. 1
lett c) del D.lgs.286/98 (ad esempio per coesione con i figli iscritti su permesso di
soggiorno dell’altro genitore regolarmente soggiornante o con il coniuge regolare).
Cittadinanza
Chi nasce in Italia da genitori stranieri non acquista automaticamente la cittadinanza
italiana, ma mantiene quella dei genitori.
La cittadinanza italiana viene concessa al bambino nato in Italia da stranieri soltanto se i
suoi genitori sono ignoti o apolidi oppure se in base alla legge del Paese di origine i figli
non possono acquistare la cittadinanza dei genitori (art.1 c.1 lett. b) L.91/92)
Nel caso in cui uno dei genitori acquisti la cittadinanza italiana per matrimonio o per
naturalizzazione, anche i figli minori conviventi acquistano la cittadinanza italiana (art.14
L.91/92.)
Al compimento dei 18 anni chi è nato in Italia e vi ha sempre mantenuto la residenza
può chiedere,
presentandosi all’ufficiale di Stato Civile entro un anno dal
raggiungimento della maggiore età, di ottenere la cittadinanza italiana (art. 4 c.2
L.91/92).
Una circolare del Ministero dell’Interno26 adottata nel 2007, raccomanda di valutare con
una certa elasticità il requisito della residenza ininterrotta, stabilendo che in caso di
interruzione della residenza legale o di ritardo nella registrazione anagrafica possano
essere valutati, quali prove della permanenza sul territorio italiano anche certificati
medici o scolastici.
Principali norme e circolari di riferimento
26 Circolare prot. K64.2/13 n.22/07 del 7/11/2007.
•
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva con
legge176/91.
•
Convenzioni dell’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di
adozioni internazionali : del 1961 ratificata e resa esecutiva con L. 742/80; del
1993 ratificata e resa esecutiva con 476/98; del 1996 ratificata e resa esecutiva
con L. 151/2008.
•
Risoluzione del Consiglio dell.Unione Europea del 26.6.97 sui minori non
accompagnati, cittadini di paesi terzi.
•
D.lgs. 286/98 - Testo Unico sull’immigrazione, e successive modifiche ( in
particolare: D.lgs. 113/99, L. 189/2002; Dlgs. n. 5/2007; L.94/2009; L. 129/2011);
•
Legge 184/83 sull’ adozione e l’ affidamento e successive modifiche (L. 476/98,
L.149/2001);
•
Legge 218/95 Riforma del diritto internazionale privato;
•
L. 91/1992 Nuove norme sulla cittadinanza;
•
L.144/99; L.53/2003; Dlgs. 226/2005 e ss. mm.; Dlgs. 76/2005, L. 296/2006
(istruzione);
•
Codice Civile, Titoli X e XI;
•
D.P.R. 394/99 Regolamento di attuazione del T.U. 286/98 e successive
modifiche (D.P.R..334/04)
•
D.P.C.M. 535/99 - Regolamento del Comitato per i minori stranieri;
•
Decreto Ministero della Pubblica Istruzione n. 139/2007
•
Circolare Ministero dell’Interno, 16/11/2011 Prot. n.8708 - 400/A/2011/12.214.13
“Attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 32 del D.Lgs.286/98 e
successive modificazioni”.
•
Circolare del Ministero dell’Interno 28/3/2008 prot. n.17272/7 “Problematiche
concernenti il titolo di soggiorno per motivi di famiglia del minore
ultraquattordicenne, nonché la conversione del permesso di soggiorno e il
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento della
maggiore età”.
•
Circolare del Ministero dell’Interno prot. K64.2/13 n.22/07 del 7/11/2007
sull’acquisto della cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età.
•
Circolare Ministero dell’Interno 9/7/2007 n.17272/7: “Identificazione di migranti
minorenni”
•
Circolare del Ministero dell’Interno del 9.4.2001 relativa al permesso di soggiorno
per minore età e al procedimento di competenza del Comitato per i minori
stranieri;
•
Circolare del Ministero dell’Interno del 13.11.2000 relativa al permesso di
soggiorno per minore età;
•
Circolari del Ministero interno, 2/12/2000 n. 300 e 4/9/2001 n. 300/01
sull’accesso al lavoro di stranieri sottoposti a misure alternative alla detenzione
•
Circolare Ministero della Pubblica Istruzione 8/1/2010 n. 2;
•
Linee Guida del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca scientifica
per l’accoglienza degli alunni stranieri - febbraio 2006
•
Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione n. 87 del 23/3/2000, n. 3 del 5
gennaio 200,n. 87 del 28 marzo 2002 e n. 93 del 23 dicembre 2005 ;
•
Circolare del Ministero della Sanità del 24/3/2000.
•
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Consiglio Superiore di
Sanità, Sessione XLVI, Seduta del 25/02/2009, Sezione II, Parere concernente
“Accertamento dell’età dei minori non accompagnati
•
Circolare del Ministero del Lavoro, 15/3/1993 n. 27 sull’accesso al lavoro di
stranieri sottoposti a misure alternative alla detenzione
•
Circolari del Ministero della Giustizia, 23/3/1993 n. 691858, 16/3/1999 n. 547899
e 12/4/1999 n. 547671 sull’accesso al lavoro di stranieri sottoposti a misure
alternative alla detenzione.
Giurisprudenza
•
Corte Costituzionale sentenza n. 198 del 5.6.2003 (minori non accompagnati equiparazione minori affidati e sottoposti a tutela).
•
Corte Costituzionale, ordinanze n. 222/ 2011 del 4/7/2011 326 e n. 22/11/2011
(minori non accompagnati - inapplicabilità disposizioni sopravvenute più
sfavorevoli)
•
Corte Costituzionale, ordinanza n. 148/2007 (applicabilità di disposizioni
sopravvenute più favorevoli)
•
Corte Costituzionale, sentenza n. 78/2007(accesso degli stranieri a misure
alternative alla detenzione)
•
Corte di Cassazione, Sez. Unite, sent. n. 21799 del 25 ottobre 2010 (art.31 c.3
Dlgs.286/98);
•
Corte di Cassazione, Sez. Unite, sent. n.22216 del 16 ottobre 2006 (art.31 c.3
Dlgs.286/98);
•
C. Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 14500 del 27/4/2006 (accesso degli
stranieri a misure alternative alla detenzione).
•
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. n. 7/2011; Consiglio di Stato, sez.
VI, sent. n. 3412/06, sent. n. 3902/2008, ord. n. 1705/2008 (applicabilità di norme
sopravvenute più favorevoli);
•
Consiglio di Stato, sezione VI, decisioni n. 3690 del 2007 e n. 2951 del 2009;
Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanze n. 2919 del 2010 e n. 4232 del 2010
(minori non accompagnati - inapplicabilità disposizioni sopravvenute più
sfavorevoli).
•
Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 1734/2007 (permesso di soggiorno per motivi di
studio);
•
Consiglio di Stato, sentt. n.564 del 12/2/07 e n. 1540 del 19/12/2006 (definizione
di minore non accompagnato - conversione del permesso di soggiorno).
•
T.A.R. Piemonte sentt. n. 3152/2006 del 27/4/2006, n.3814 del
23/10/20062873/07 del 26/6/07; n.2677 del 28/6/07; Ord. n.88 del 25/11/2010
(definizione di minore non accompagnato – conversione del permesso di
soggiorno)
•
TAR Lazio, sezione II quater, sentenza n. 2681 del 2011 (minori non
accompagnati - inapplicabilità disposizioni sopravvenute più sfavorevoli).
•
C. Appello di Torino, Sez. Minorenni, decr. 10/12/1999 est. Pazè; Tribunale per i
Minorenni di Venezia decr.10/5/1999 est. Fiscon (affidamento di fatto).
•
Tribunale di Roma, decreto, 20/09/2011 nel proc. n. 17850/11 R.G. (minore età legge nazionale).
•
Tribunale di Torino, ord. 21/11/2001 est. Dughetti; ord. 31/5/2001 est. Scarabello;
ord. 12-14/9/2001 est. Beltramino (minori non accompagnati, affidamento,
permesso per motivi familiari, diritto al lavoro)
Alcuni studi e documenti
•
Lorenzo Miazzi, Minori stranieri non accompagnati e stato di abbandono, in
Diritto, Immigrazione, Cittadinanza, FRANCO ANGELI, Milano, 3/2011
•
Daniela Consoli, Monia Giovannetti, Nazzarena Zorzella La conversione del
permesso di soggiorno del cittadino straniero alla maggiore età: le modifiche
all’art. 32 TU n. 286/98 e il ruolo del Comitato per i minori stranieri” in Diritto,
Immigrazione, Cittadinanza, FRANCO ANGELI, Milano, 3/2011;
•
Lorenzo Miazzi, Giulia Perin, “Legge 94/2009: peggiora anche la condizione dei
minori stranieri, , in Diritto, Immigrazione, Cittadinanza, FRANCO ANGELI,
Milano, 4/2009;
•
ASGI, I minori stranieri extracomunitari e il diritto all’istruzione dopo l'entrata in
vigore della legge n. 94/2009, in Diritto, Immigrazione, Cittadinanza, FRANCO
ANGELI, Milano, 4/2009;
•
Mariella Console, Questioni connesse al permesso di soggiorno per “minore
età”:evoluzione normativa e gurisprudenziale, in Diritto, Immigrazione,
Cittadinanza, FRANCO ANGELI, Milano, 1/2002
A cura di Mariella Console
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Scheda di approfondimento - Osservatorio sull`immigrazione in