I MINORI STRANIERI Introduzione. I minori stranieri presenti in territorio italiano possono trovarsi in diverse condizioni giuridiche: alcuni di essi, infatti, sono entrati beneficiando delle disposizioni in materia di ricongiungimento familiare o, comunque, vivono con almeno uno dei genitori regolarmente soggiornante, altri sono da soli, altri ancora vivono con genitori che non hanno il permesso di soggiorno. A tutti sono riconosciuti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva con legge n. 176/91 in Italia. Il D.lgs 286/98, inoltre, all'art. 28 c. 3, richiama uno dei principi fondamentali della Convenzione del 1989, ricordando che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto come considerazione preminente il superiore interesse del minore. La prima questione che affronteremo, è quella dell'accertamento della minore età: non sempre, infatti, i cittadini stranieri che giungono nel nostro Paese sono in possesso di documenti che ne attestino l'identità e l'età. Quindi, dopo aver esaminato le disposizioni che si applicano a tutti i minori stranieri, esamineremo, dunque, alcune situazioni e categorie particolari. Accertamento della minore età. L'art. 8 del D.P.R. 448/88 relativo alla procedimento penale nei confronti dei minorenni stabilisce il principio di presunzione della minore età: ogniqualvolta gli accertamenti disposti lascino un margine di dubbio sull'età minore dell’interessato, questi si considera a tutti gli effetti minorenne. Secondo la circolare del Ministero dell’Interno n. 17272/7 del 9/7/2007, tale principio, fondato sul dovere di garantire al minore la più ampia tutela dei diritti, può essere applicato in via analogica anche in materia di immigrazione. Poichè non esiste al momento un singolo metodo in grado di stimare con esattezza assoluta l’età cronologica di un individuo il Consiglio Superiore di Sanità, nel suo parere del 25.2.20091, raccomanda di adottare un approccio multidisciplinare per l’accertamento dell’età dei minori stranieri o sedicenti tali, in cui la valutazione dei dati 1 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Consiglio Superiore di Sanità, Sessione XLVI, Seduta del 25/02/2009, Sezione II, Parere concernente “Accertamento dell’età dei minori non accompagnati”. risultanti dalla rilevazione radiologica del grado di maturazione ossea del distretto polsomano deve essere integrata dall’esame fisico (misurazioni antropometriche, ispezione dei segni di maturazione sessuale, con identificazione degli eventuali disturbi dello sviluppo, definizione dello stadio di dentizione) svolto da un pediatra e da un colloquio con il presunto minore con l’ausilio di un mediatore culturale. Tale parere è largamente ripreso nella bozza di “Protocollo per l’accertamento dell’età dei minori secondo il modello dell’ Approccio multidimensionale”2, il quale stabilisce che “con l’età cronologica dovrà essere sempre indicato il margine di errore e, nel dubbio di attribuzione dell’età cronologica deve essere applicato il principio della presunzione della minore età, come previsto dalla normativa nazionale e dai principi di diritto sanciti a livello internazionale”. Va ricordato, infine, che, secondo l’art. 42 della L. 218/95 (Diritto internazionale privato) la protezione dei minori è regolata dalle Convenzioni dell’Aja tutte ratificate e rese esecutiva in Italia3 e che le disposizioni delle Convezioni si applicano anche alle presone considerate minori soltanto in base alla loro legge nazionale4. posizioni della Convenzione si Divieti di espulsione e di respingimento. L'art. 19 c.2 lett a) del Dlgs. 286/98 stabilisce che i minori stranieri non possano essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato ( in questi casi il provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale per i minorenni) e salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi. Non possono essere espulsi nè respinti alla frontiera i minori stranieri che, nel Paese di provenienza, potrebbero essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o che potrebbero rischiare di essere rinviati verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione (art. 19 c. 1 Dlgs. 286/98). In questo caso i minori, così come gli adulti, possono presentare richiesta di protezione internazionale. 2 Il Protocollo è stato redatto dal Gruppo Tecnico interistituzionale e multidisciplinare nominato a tale scopo dalla Conferenza di Servizi sulla “Procedura di identificazione dei minori stranieri non accompagnati e di accertamento della minore età” indetta dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali in data 15 maggio 2008. 3 Convenzioni dell’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali : del 1961 ratificata e resa esecutiva con L. 742/80; del 1993 ratificata e resa esecutiva con 476/98; del 1996 ratificata e resa esecutiva con L. 151/2008 4 Cfr. Decreto Tribunale di Roma, 20/09/2011 nel proc. n. 17850/11 R.G. Ai minori che si trovano in tali condizioni sono destinate particolari misure di accoglienza e di protezione. Diritto alla salute. L'art. 35 c.3 del D.lgs.286/98, prevede, in generale, che ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, anche se non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, vengano assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative5, per malattia ed infortuni, e in particolare (lett. b) garantisce la tutela della salute dei minori. E' dibattuto se in base a tale disposizione i minori irregolari possano o meno iscriversi al servizio sanitario nazionale: dal momento che il legislatore fa espresso riferimento alla Convenzione di New York del 1989, la quale, all'art. 24, prevede che tutti i minori debbano avere accesso all'assistenza sanitaria senza discriminazioni, si ritiene che in ogni caso debba loro essere assicurato il medesimo trattamento dei minori iscritti. Va ricordato che l’art. 6 c.2 del Dlgs. 286/98, così come modificato dalla L.94/2009, esonera espressamente i cittadini stranieri dall’obbligo di presentare documentazione inerente la regolarità del soggiorno agli uffici della pubblica amministrazione per i provvedimenti inerenti alle prestazioni sanitarie. I minori titolari di permesso di soggiorno o inseriti sul permesso di soggiorno dei genitori vengono iscritti al servizio sanitario nazionale. Diritto all'istruzione L'art. 38 del D.lgs.286/98 stabilisce che tutti i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, a prescindere dalla propria situazione rispetto alle normative sul soggiorno, sono comunque soggetti all’obbligo scolastico a parità di condizioni con il minore italiano (ed è inclusa la possibilità, quindi, di poter partecipare a tutte le attività dell’istituto che il minore frequenta). L'effettività del diritto allo studio deve inoltre essere garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, anche mediante l'attivazione di corsi di apprendimento della lingua italiana (art. 38, co. 2, D.lgs.286/98). 5 Per l'individuazione delle prestazioni garantite e le modalità di attuazione si veda la circolare del Ministero della Sanità del 24.3.2000. Il regolamento di attuazione e le circolari ministeriali6, prevedono che il minore privo di documenti venga identificato ed iscritto sulla base dei dati forniti da lui stesso e dal genitore o da chi lo rappresenta, anche in mancanza di documentazione idonea a dimostrare l'identità del minore e dell’adulto. L'iscrizione si effettua, però, con riserva, in attesa di ottenere la documentazione necessaria. Se non viene fornita alcuna documentazione e pertanto vi è l’impossibilità di possibile accertare la veridicità dei dati anagrafici, ciò non incide, comunque, sulla possibilità del minore proseguire gli studi e conseguire il titolo finale. L'art. 45 dpr 394/99 espressamente prevede il diritto di conseguire il titolo finale anche in assenza di documentazione anagrafica. L'art. 6 c. 2, come modificato dalla L. 94/2009 nel prevedere l'obbligo per gli stranieri di esibire i documenti inerenti al soggiorno agli uffici della Pubblica Amministrazione, fa espressamente eccezione per quanto riguarda i provvedimenti “attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie” L’obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, ripreso nell’art. 2 della Legge n. 53/2003 e nell’art..1 del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 relativi al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione) concerne anche i minori stranieri che abbiano tra i 15 e i 18 anni7. Inoltre l’art. 1 c.622 L. 296/2006 chiarisce che l’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale ed il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139/2007 ha ribadito che “l’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale” Dunque, per l'iscrizione ai corsi scolastici e di formazione professionale, per la frequenza dei corsi e per la partecipazione a tutte le attività connesse e per il conseguimento del titolo finale del corso di studi, non è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno. Secondo il Consiglio di Stato, anzi, dal momento che nella maggio parte dei casi il compimento della maggiore età avviene (anche per i cittadini italiani) prima del completamento della scuola superiore, apparirebbe manifestamente irrazionale, oltre 6 Art. 45 commi1 e D.P.R.394/99; circolari del Ministero della Pubblica Istruzione n. 87 del 23/3/2000, n. 3 del 5 gennaio 200,n. 87 del 28 marzo 2002 e n. 93 del 23 dicembre 2005. 7 Si vedano le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca scientifica per l’accoglienza degli alunni stranieri - febbraio 2006. che di dubbia costituzionalità, una norma che precludesse agli stranieri di completare il corso di studi per il solo fatto di essere divenuti maggiorenni8. Deve essere infine ricordato che con la circolare n. 2 dell’8 gennaio 2010, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, è intervenuto sul tema degli alunni con cittadinanza non italiana, stabilendo che il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non debba superare, di norma, il 30% del totale degli iscritti. Il nuovo limite può essere innalzato, con determinazione del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, a fronte della presenza di alunni stranieri già in possesso delle adeguate competenze linguistiche e, viceversa, può essere ridotto a fronte della presenza di alunni stranieri per i quali risulti una padronanza della lingua italiana non sufficiente a una compiuta partecipazione all’attività didattica. Diritto al lavoro. Tutti i minori in possesso di permesso di soggiorno hanno diritto a svolgere attività lavorativa purchè nel rispetto delle leggi sul lavoro minorile. Il divieto di svolgere attività lavorativa imposto ai minori non accompagnati, infatti, è stato dichiarato più volte illegittimo dal Tribunale di Torino, ritenendo che fosse 9 ingiustamente discriminatorio e contrario all'interesse del minore . Minori e permesso per motivi familiari, I minori che hanno fatto ingresso con un visto per motivi familiari - per ricongiungimento con i genitori o come familiari al seguito (v. art. 29 Dlgs.286/) - fino a 14 vengono iscritti sul permesso di soggiorno di uno o entrambi i genitori, mentre al compimento dei 14 anni ottengono un autonomo permesso per motivi familiari. Ai fini del ricongiungimento familiare i minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. L'art. 31 Dlg.286/98 prevede che i minori di 14 anni - anche se non hanno seguito la procedura prevista per il ricongiungimento familiare - se convivono con un genitore, un affidatario o un tutore regolarmente soggiornante, vengano iscritti sul permesso dell'adulto e che anch'essi al compimento dei 14 anni, ottengano un permesso per motivi familiari. 8 Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 1734/2007. 9 Tribunale di Torino, ord. 21/11/2001 est. Dughetti; ord. 31/5/2001 est. Scarabello; ord. 12-14/9/2001 est.Beltramino Secondo il Ministero dell'Interno10 possono essere regolarizzati ed ottenere comunque un permesso per motivi familiari i minori che vivono con almeno un genitore regolare, mentre questa possibilità è esclusa per i minori ultraquattordicenni che vivono con l'affidatario o il tutore. Lo stesso Ministero ha stabilito successivamente che l’art. 31 c.2 del Dlgs.286/98 deve essere interpretato nel senso di consentire, ai minori iscritti prima dei 14 anni sul permesso di soggiorno dei genitori o dell’affidatario, di ottenere, al compimento del quattordicesimo anno di età, un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari, valido sino al compimento della maggiore età e subordinato alla sola verifica degli accertamenti già effettuati11. Tale indicazione ha però avuto, sino ad oggi, scarsa applicazione pratica. Minori non accompagnati: permesso per minore età. Un minore straniero si considera “non accompagnato” quando si trova in territorio italiano “privo di assis te n z a e ra p p re s e n ta n z a d a p a rte d e i g e n ito ri o d i a ltri a d u lti per lu i le g a lm e n te re s p o n s a b ili in base a lle le g g i v ig e n ti n e ll'o rd in a m e n to ita lia n o ” 12. Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato al Comitato per i minori stranieri (Dlgs. 286/98, art. 33;D.P.C.M. 535/99, artt. 1 e 5), il quale deve svolgere le indagini per individuare i familiari del minore, nel paese di origine o in paesi terzi, verificare la disponibilità delle autorità del paese d’origine ad assumere l’affidamento del minore e decidere se sia nell’interesse del minore restare in Italia e seguire un percorso di integrazione o essere inserito in un programma di rimpatrio assistito. L’art. 28 del D.P.R. 394/99 prevede che al minore straniero presente in territorio italiano venga rilasciato un permesso “per minore età”. Il minore deve anche essere segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni affinchè valuti l’esistenza dello stato di abbandono (art. 9 L.184/83) e all’ufficio del Giudice Tutelare affinché venga nominato una persona per lui legalmente 10 Circolari del 23.12.1999 e del 13.11.2000. 11 Circolare 28/3/2008 prot. n.17272/7 12 Definizione dell'art. 1 c.2 D.P.R. 535/99 recante il regolamento di attuazione per il Comitato per i minori stranieri. responsabile (tutore) ed eventualmente disposto un affidamento (artt. 343 e ss. Codice Civile; art. 3 L.184/83). I provvedimenti a tutela del minore, comprese le misure di accoglienza, ove necessarie, devono essere adottati anche se non vi è ancora stato l’intervento del Comitato per i minori stranieri. Secondo un’interpretazione giurisprudenziale affermatasi negli ultimi anni come prevalente13, una volta che il minore sia stato sottoposto a tutela e/o affidato, ex artt. 2 e 4 L.184/83, ad un adulto, italiano o straniero regolarmente soggiornante, cessa di essere “non accompagnato” perchè è stato individuato un adulto per lui legalmente responsabile in base alla legge italiana. Lo stesso dicasi per i minori conviventi con un parente entro il quattro grado che si considerano “affidati di fatto”: l’art.9 c. 6 l. 184/83, infatti, obbliga soltanto chi accoglie presso di sé un minore “non essendo parente entro il quarto grado” a segnalare la situazione al giudice tutelare e la gran parte dei Tribunali ritiene pertanto che, qualora sia un parente entro il quarto grado ad accogliere il minore ed a prestargli assistenza, con il consenso dei genitori, non sia necessario un provvedimento giurisdizionale “per dare efficacia all’affidamento”, il quale deve ritenersi comunque valido14. In tutti questi casi, dunque, poichè l’art. 29 c.2 del Dlgs. 286/98 equipara i minori adottati, affidati o sottoposti a tutela sono ai figli, una volta intervenuto il provvedimento di tutela o di affidamento o accertato il legame di parentela, al minore dovrebbe essere rilasciato un permesso per motivi familiari ex art. 31 Dlgs.286/9815. Nella pratica, però, ciò avviene piuttosto raramente. Il raggiungimento della maggiore età. 1) Minori già titolari di permesso per motivi familiari. Al compimento dei 18 anni i giovani stranieri che non abbiano già ottenuto la carta di soggiorno (ora status di soggiornante di lungo periodo), devono richiedere un'autorizzazione al soggiorno per lavoro, per attesa occupazione o per studio (art. 30, c. 5 e art. 32 c.1 D.lgs. 286/9). 13 cfr., tra gli altri, Consiglio di Stato, sentt. n.564 del 12/2/07 e n. 1540 del 19/12/2006; T.A.R. Piemonte sennt. n. 3152/2006 del 27/4/2006, n.3814 del 23/10/20062873/07 del 26/6/07; n.2677 del 28/6/07; Ord. n.88 del 25/11/2010 14 cfr. C. Appello di Torino, Sez. Minorenni, decr. 10/12/1999 est. Pazè; Tribunale per i Minorenni di Venezia decr.10/5/1999 est. Fiscon, 15 In tal senso Tribunale di Torino, Sez. VII, ord. 31/5/2001 est. Scarabello e ord. 12-14/9/2001 est. Beltramino Negli anni scorsi questa disciplina ha creato non pochi problemi perchè il permesso per studio, però, una volta ottenuto, non poteva, in linea di massima, essere convertito in permesso per lavoro, se non nell'ambito dei limiti numerici stabiliti con il decreto flussi, attraverso una procedura molto complessa. In generale, inoltre questo tipo di permesso non consente l'iscrizione gratuita al servizio sanitario nazionale. Il permesso per attesa occupazione, d'altra parte, non potrebbe essere concesso per un periodo superiore a sei mesi né rinnovato per più di una volta. Ora il D.P.R. 334/2004 ha modificato l'art.14 del Regolamento di attuazione ed ha stabilito che i permessi per studio rilasciati a chi era già titolare di un permesso per motivi familiari, possono essere convertiti in qualunque momento in permessi per lavoro venendo poi detratti dalle quote dell'anno successivo. I ragazzi possono anche mantenere l'iscrizione al SSN, dal momento che l'assistenza sanitaria è loro dovuta in quanto figli di lavoratori stranieri regolarmente residenti16. I neomaggiorenni già titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari che non abbiano ancora deciso se proseguire gli studi o cercare un’occupazione, possono altresì ottenere un ulteriore rinnovo per motivi familiari se i genitori o gli affidatari provvedono comunque al loro mantenimento, dimostrando di avere la disponibilità di un alloggio idoneo e di un reddito sufficiente17. 2) Minori “non accompagnati”. La possibilità di ottenere un’autorizzazione a restare in Italia anche dopo il raggiungimento della maggiore età sono disciplinate dall’art.32 del D.Lgs. 286/98. Tale disposizione è stata oggetto nel tempo di diversi interventi interpretativi da parte della giurisprudenza e successive di modifiche legislative. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 198 del 5.6.2003 ha stabilito che i minori sottoposti a tutela dovessero essere equiparati ai fini della conversione del permesso di soggiorno ai minori affidati. Il Consiglio di Stato ed i diversi Tribunali Amministrativi Regionali, nel corso degli anni, hanno fatto propria l’interpretazione - cui si è fatto cenno più sopra18- secondo cui i minori sottoposti ad affidamento o tutela devono essere considerati come “accompagnati” e stabilito il principio di inapplicabilità retroattiva delle disposizioni più 16 In base agli accordi tra la Questura di Torino e le AASSLL sui permessi per studio rilasciati a chi era titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari viene inserito il riferimento al D.P.R. 334/04 per distinguerli da quelli di chi è entrato con visto per studio. 17 Circolare Ministero dell’Interno, 28/03/2008 n. 17272/7; 18 cfr. supra nota 13 restrittive in tema di conversione al raggiungimento della maggiore età19, ribadito recentemente anche dalla Corte Costituzionale20 Il legislatore è intervenuto con la L.189/2002, 94/2009 e da ultimo con la L.129/2011. Nella sua formulazione attuale, il primo comma dell’art. 32 Dlgs.286/98 prevede che al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 23. Il successivo comma 1 bis stabilisce poi che il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, (...)ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 Dunque, al compimento della maggiore età il permesso di soggiorno per studio, lavoro o inserimento nel mercato del lavoro può essere rilasciato ai minori stranieri, che versino in una OVVERO nell’altra delle seguenti situazioni: 1) nei cui confronti siano state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2 2) siano stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (art. 32, comma 1Dlgs.286/98) e che siano stati sottoposti a tutela ai sensi del Titolo X del Libro I del Cod. Civ., previo parere del Comitato per i minori stranieri 19 Consiglio di Stato, sezione VI, decisioni n. 3690 del 2007 e n. 2951 del 2009; Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanze n. 2919 del 2010 e n. 4232 del 2010; TAR Lazio, sezione II quater, sentenza n. 2681 del 2011 20 Ordinanze 4/7/2011 n. 222/ 2011 e 22/11/2011 n.326 3) qualora, se non accompagnati, si trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni e siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale. Successivamente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare21 dando la propria interpretazione delle modifiche legislative ed affermando che: - se i minori si trovano nelle condizioni di cui al punto 3), ai fini della conversione del permesso non è necessario produrre alcun parere del Comitato, ma un’attestazione dell’ente gestore del progetto (art.32 c.1 ter Dlgs.286/98); - nel caso in cui non vi siano i tre anni di presenza in Italia ed i due anni di partecipazione al progetto, i Questori possono procedere alla conversione solo in presenza di un parere favorevole del Comitato. E’ importante, dunque, che gli enti che hanno in carico i minori provvedano quanto prima a richiedere il parere al Comitato ed a sollecitarne la risposta. Tuttavia, nel caso in cui il parere non sia ancora pervenuto, le questure non possono, rifiutare di ricevere la domanda di conversione, ma devono, anzi consentirne la produzione anche in un momento successiva e fintanto che il procedimento non sia concluso22 e possono anche attivarsi per acquisire d’ufficio il parere necessario. In mancanza di disposizioni transitorie si ritiene, infine, che i criteri desumibili dalla riforma introdotta dalla legge 129/11 siano applicabili a tutti quei cittadini stranieri, già minori non accompagnati, per i quali il procedimento inerente la conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età non sia ancora stato definito, inclusi coloro che abbiano già ricevuto la comunicazione della Questura relativa ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10-bis legge 241/90 e coloro che, avendo ricevuto il rigetto della domanda di conversione, abbiano presentato ricorso al TAR entro i termini previsti dalla normativa vigente e siano in attesa della decisione23, a 21 Ministero dell’Interno, circolare 16/11/2011 Prot. n.8708 - 400/A/2011/12.214.13 22 Art.5 c.6 Dlgs.286/98 “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, (...) e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.” 23 Sull’applicabilità delle disposizioni più favorevoli entrate in vigore successivamente al rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso si soggiorno (ius superveniens), nei casi non ancora definiti (in quanto in attesa di decisione sul ricorso), si vedano: Corte Costituzionale, ord. 148/2007; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. n. 7/2011; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 3412/06, sent. n. 3902/2008, ord. n. 1705/2008. prescindere dalla data di ingresso del minore in Italia o dalla data in cui questi ha compiuto la maggiore età. In tutti questi casi, dunque, ove richiesto, il Comitato minori straneri sarà tenuto ad espremere un parere ex art. 32 T.U. , applicando la disciplina in vigore al momento in cui adotta la decisione Minori sottoposti a processo penale o vittime di violenze e sfruttamento. Secondo l'art. 18 c. 6 del Dlgs. 286/98 gli stranieri che hanno terminato l'espiazione di una pena detentiva per reati commessi durante la minore età e hanno partecipato a un programma di assistenza e integrazione sociale possono ottenere, al momento delle dimissioni dal carcere, un permesso di soggiorno per protezione sociale. Al di là della formulazione letterale, si ritiene che tale norma possa essere applicata anche ai minori che sono beneficiano di misure alternative alla detenzione in carcere o della messa prova a’ sensi dell’art. 28 D.P.R. 448/98, purchè abbiano dato prova di partecipazione al programma di integrazione sociale. Naturalmente ai minori si possono applicare anche le disposizioni di primi commi dell'art. 18 D.lgs. 286/98 che prevede il rilascio del permesso di soggiorno agli stranieri che si trovino in una situazione di violenza o grave sfruttamento (prostituzione, grave sfruttamento lavorativo ecc.) e tale per cui vi siano concreti pericoli per la loro incolumità per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'organizzazione criminale o delle dichiarazioni rese nel corso di un processo a carico degli sfruttatori. Quanto alla possibilità per i minori o i giovani adulti stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno di accedere alle misure alternative alla detenzione la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno da tempo affermato che il cittadino straniero privo di permesso di soggiorno ha diritto di usufruire delle misure alternative alla detenzione, in conformità ai principi costituzionali di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena24. In tal caso il provvedimento giurisdizionale costituisce il ''titolo'' idoneo a sospendere l'esecuzione dell'espulsione amministrativa e a legittimare la permanenza dello straniero sul territorio nazionale, nonché l'eventuale svolgimento di un'attività lavorativa per il periodo indicato nel medesimo provvedimento, consentendo l’emanazione di un apposito atto di avviamento al lavoro anche a prescindere dalla iscrizione nelle liste di 24 C. Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 14500 del 27/4/2006; C. Cost. sentenza n. 78/2007. collocamento, dal possesso dei permesso di soggiorno e dall'accertamento di indisponibilità25. Autorizzazione al soggiorno del familiare da parte del Tribunale per i minorenni. L’art. 31 c. 3 del Dlgs. 286/98 prevede che il genitore o il familiare di un minore presente in Italia possa essere autorizzato dal Tribunale per i Minorenni all’ingresso o al soggiorno in deroga alle altre disposizioni in materia di immigrazione per “gravi motivi connessi con lo psicofisico del minore”. Si tratta di una misura eccezionale la cui applicazione è rimessa alla valutazione dei giudici minorili. Una nota sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n.22216 del 16 ottobre 2006) ha distinto tra autorizzazione all’ingresso e autorizzazione al soggiorno. Nel primo caso “la presenza dei gravi motivi deve essere puntualmente dedotta dal ricorrente e accertata dal tribunale per i minorenni come emergenza attuale” Mentre nel caso in cui viene richiesta l’autorizzazione alla permanenza del familiare che diversamente dovrebbe essere espulso “la situazione eccezionale nella quale vanno ravvisati i gravi motivi può essere attuale, ma può anche essere dedotta quale conseguenza dell’allontanamento improvviso del familiare sin allora presente e cioè di una situazione futura ed eventuale rimessa all’accertamento del giudice minorile”. Il principio è stato recentemente ribadito in una nuova pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. Unite, 25 ottobre 2010, n. 21799), la quale, ha chiarito in maniera inequivocabile, che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31, D.Lgs. n. 286/1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza ovvero di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere, viceversa, “qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obbiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico derivi o potrebbe certamente derivare al minore dall'allontanamento dai familiari o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto”. 25 v. le circolari Min. lavoro, 15/3/1993 n. 27; Min. giustizia, 23/3/1993 n. 691858, 16/3/1999 n. 547899 e 12/4/1999 n. 547671; Min. interno, 2/12/2000 n. 300 e 4/9/2001 n. 300/01. In particolare la circolare 27/93 del ministero del Lavoro riguarda anche “i minorenni extracomunitari, privi di permesso di soggiorno, per i quali – a seguito di una sospensione del processo e messa alla prova – è previsto l'avviamento al lavoro nel quadro delle attività di osservazione, trattamento e sostegno ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 448/88”. Al familiare autorizzato viene rilasciato un permesso di soggiorno per “integrazione minore” che consente di svolgere attività lavorativa. Il minore viene iscritto sul permesso dell’adulto, se ha meno di 14, o, se ha già compiuto tale età, ottiene un titolo autonomo. Il permesso viene rilasciato all’adulto per la durata stabilita dal Tribunale per i minorenni e non può essere rinnovato senza un nuovo provvedimento del medesimo Tribunale che proroghi l’autorizzazione. Non può essere convertito in permesso per lavoro. Può essere invece, convertito, in permesso per motivi familiari a’ sensi dell’art. 30 c. 1 lett c) del D.lgs.286/98 (ad esempio per coesione con i figli iscritti su permesso di soggiorno dell’altro genitore regolarmente soggiornante o con il coniuge regolare). Cittadinanza Chi nasce in Italia da genitori stranieri non acquista automaticamente la cittadinanza italiana, ma mantiene quella dei genitori. La cittadinanza italiana viene concessa al bambino nato in Italia da stranieri soltanto se i suoi genitori sono ignoti o apolidi oppure se in base alla legge del Paese di origine i figli non possono acquistare la cittadinanza dei genitori (art.1 c.1 lett. b) L.91/92) Nel caso in cui uno dei genitori acquisti la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione, anche i figli minori conviventi acquistano la cittadinanza italiana (art.14 L.91/92.) Al compimento dei 18 anni chi è nato in Italia e vi ha sempre mantenuto la residenza può chiedere, presentandosi all’ufficiale di Stato Civile entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di ottenere la cittadinanza italiana (art. 4 c.2 L.91/92). Una circolare del Ministero dell’Interno26 adottata nel 2007, raccomanda di valutare con una certa elasticità il requisito della residenza ininterrotta, stabilendo che in caso di interruzione della residenza legale o di ritardo nella registrazione anagrafica possano essere valutati, quali prove della permanenza sul territorio italiano anche certificati medici o scolastici. Principali norme e circolari di riferimento 26 Circolare prot. K64.2/13 n.22/07 del 7/11/2007. • Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva con legge176/91. • Convenzioni dell’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali : del 1961 ratificata e resa esecutiva con L. 742/80; del 1993 ratificata e resa esecutiva con 476/98; del 1996 ratificata e resa esecutiva con L. 151/2008. • Risoluzione del Consiglio dell.Unione Europea del 26.6.97 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi. • D.lgs. 286/98 - Testo Unico sull’immigrazione, e successive modifiche ( in particolare: D.lgs. 113/99, L. 189/2002; Dlgs. n. 5/2007; L.94/2009; L. 129/2011); • Legge 184/83 sull’ adozione e l’ affidamento e successive modifiche (L. 476/98, L.149/2001); • Legge 218/95 Riforma del diritto internazionale privato; • L. 91/1992 Nuove norme sulla cittadinanza; • L.144/99; L.53/2003; Dlgs. 226/2005 e ss. mm.; Dlgs. 76/2005, L. 296/2006 (istruzione); • Codice Civile, Titoli X e XI; • D.P.R. 394/99 Regolamento di attuazione del T.U. 286/98 e successive modifiche (D.P.R..334/04) • D.P.C.M. 535/99 - Regolamento del Comitato per i minori stranieri; • Decreto Ministero della Pubblica Istruzione n. 139/2007 • Circolare Ministero dell’Interno, 16/11/2011 Prot. n.8708 - 400/A/2011/12.214.13 “Attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 32 del D.Lgs.286/98 e successive modificazioni”. • Circolare del Ministero dell’Interno 28/3/2008 prot. n.17272/7 “Problematiche concernenti il titolo di soggiorno per motivi di famiglia del minore ultraquattordicenne, nonché la conversione del permesso di soggiorno e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento della maggiore età”. • Circolare del Ministero dell’Interno prot. K64.2/13 n.22/07 del 7/11/2007 sull’acquisto della cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età. • Circolare Ministero dell’Interno 9/7/2007 n.17272/7: “Identificazione di migranti minorenni” • Circolare del Ministero dell’Interno del 9.4.2001 relativa al permesso di soggiorno per minore età e al procedimento di competenza del Comitato per i minori stranieri; • Circolare del Ministero dell’Interno del 13.11.2000 relativa al permesso di soggiorno per minore età; • Circolari del Ministero interno, 2/12/2000 n. 300 e 4/9/2001 n. 300/01 sull’accesso al lavoro di stranieri sottoposti a misure alternative alla detenzione • Circolare Ministero della Pubblica Istruzione 8/1/2010 n. 2; • Linee Guida del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca scientifica per l’accoglienza degli alunni stranieri - febbraio 2006 • Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione n. 87 del 23/3/2000, n. 3 del 5 gennaio 200,n. 87 del 28 marzo 2002 e n. 93 del 23 dicembre 2005 ; • Circolare del Ministero della Sanità del 24/3/2000. • Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Consiglio Superiore di Sanità, Sessione XLVI, Seduta del 25/02/2009, Sezione II, Parere concernente “Accertamento dell’età dei minori non accompagnati • Circolare del Ministero del Lavoro, 15/3/1993 n. 27 sull’accesso al lavoro di stranieri sottoposti a misure alternative alla detenzione • Circolari del Ministero della Giustizia, 23/3/1993 n. 691858, 16/3/1999 n. 547899 e 12/4/1999 n. 547671 sull’accesso al lavoro di stranieri sottoposti a misure alternative alla detenzione. Giurisprudenza • Corte Costituzionale sentenza n. 198 del 5.6.2003 (minori non accompagnati equiparazione minori affidati e sottoposti a tutela). • Corte Costituzionale, ordinanze n. 222/ 2011 del 4/7/2011 326 e n. 22/11/2011 (minori non accompagnati - inapplicabilità disposizioni sopravvenute più sfavorevoli) • Corte Costituzionale, ordinanza n. 148/2007 (applicabilità di disposizioni sopravvenute più favorevoli) • Corte Costituzionale, sentenza n. 78/2007(accesso degli stranieri a misure alternative alla detenzione) • Corte di Cassazione, Sez. Unite, sent. n. 21799 del 25 ottobre 2010 (art.31 c.3 Dlgs.286/98); • Corte di Cassazione, Sez. Unite, sent. n.22216 del 16 ottobre 2006 (art.31 c.3 Dlgs.286/98); • C. Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 14500 del 27/4/2006 (accesso degli stranieri a misure alternative alla detenzione). • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. n. 7/2011; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 3412/06, sent. n. 3902/2008, ord. n. 1705/2008 (applicabilità di norme sopravvenute più favorevoli); • Consiglio di Stato, sezione VI, decisioni n. 3690 del 2007 e n. 2951 del 2009; Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanze n. 2919 del 2010 e n. 4232 del 2010 (minori non accompagnati - inapplicabilità disposizioni sopravvenute più sfavorevoli). • Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 1734/2007 (permesso di soggiorno per motivi di studio); • Consiglio di Stato, sentt. n.564 del 12/2/07 e n. 1540 del 19/12/2006 (definizione di minore non accompagnato - conversione del permesso di soggiorno). • T.A.R. Piemonte sentt. n. 3152/2006 del 27/4/2006, n.3814 del 23/10/20062873/07 del 26/6/07; n.2677 del 28/6/07; Ord. n.88 del 25/11/2010 (definizione di minore non accompagnato – conversione del permesso di soggiorno) • TAR Lazio, sezione II quater, sentenza n. 2681 del 2011 (minori non accompagnati - inapplicabilità disposizioni sopravvenute più sfavorevoli). • C. Appello di Torino, Sez. Minorenni, decr. 10/12/1999 est. Pazè; Tribunale per i Minorenni di Venezia decr.10/5/1999 est. Fiscon (affidamento di fatto). • Tribunale di Roma, decreto, 20/09/2011 nel proc. n. 17850/11 R.G. (minore età legge nazionale). • Tribunale di Torino, ord. 21/11/2001 est. Dughetti; ord. 31/5/2001 est. Scarabello; ord. 12-14/9/2001 est. Beltramino (minori non accompagnati, affidamento, permesso per motivi familiari, diritto al lavoro) Alcuni studi e documenti • Lorenzo Miazzi, Minori stranieri non accompagnati e stato di abbandono, in Diritto, Immigrazione, Cittadinanza, FRANCO ANGELI, Milano, 3/2011 • Daniela Consoli, Monia Giovannetti, Nazzarena Zorzella La conversione del permesso di soggiorno del cittadino straniero alla maggiore età: le modifiche all’art. 32 TU n. 286/98 e il ruolo del Comitato per i minori stranieri” in Diritto, Immigrazione, Cittadinanza, FRANCO ANGELI, Milano, 3/2011; • Lorenzo Miazzi, Giulia Perin, “Legge 94/2009: peggiora anche la condizione dei minori stranieri, , in Diritto, Immigrazione, Cittadinanza, FRANCO ANGELI, Milano, 4/2009; • ASGI, I minori stranieri extracomunitari e il diritto all’istruzione dopo l'entrata in vigore della legge n. 94/2009, in Diritto, Immigrazione, Cittadinanza, FRANCO ANGELI, Milano, 4/2009; • Mariella Console, Questioni connesse al permesso di soggiorno per “minore età”:evoluzione normativa e gurisprudenziale, in Diritto, Immigrazione, Cittadinanza, FRANCO ANGELI, Milano, 1/2002 A cura di Mariella Console