Aggiornato al 01/09/2009 SOMMARIO TRATTENUTE FISCALI ......................................................... 19 TRATTENUTE SINDACALI .................................................... 20 DOVERI E DIRITTI IN BREVE ............................... 4 TRATTENUTE PER SCIOPERO O PER PERMESSI NON DOVERI ................................................................................4 RETRIBUITI ......................................................................... 20 In particolare al personale è vietato: .................................. 4 DIRITTI .................................................................................4 I lavoratori possono rivestire ed espletare : ....................... 5 Allontanamento dal servizio per motivi cautelari............... 5 LA DINAMICA CONTRIBUTIVA DELLA BUSTA PAGA ......................................................................... 20 AUTOMATISMI ...................................................... 21 IL SALARIO E ALTRE PROVVIDENZE ECONOMICHE ............................................................ 6 INQUADRAMENTI................................................. 22 TABELLA VOCI DERIVANTI DA ACCORDI NAZIONALI .............6 UFFICI della SEDE CENTRALE............................................. 24 Altri inquadramenti di Sede Centrale ............................... 24 INQUADRAMENTI AREA AFFARI ....................................... 24 SCATTI DI ANZIANITÀ ...........................................................7 ASSEGNO MENSILE D’ANZIANITÀ .........................................7 PER IL PERSONALE IN SERVIZIO AL 19/12/1994 ................. 7 PER IL PERSONALE IN SERVIZIO DOPO IL 19/12/1994 ........ 7 LA VALUTAZIONE DEL LAVORATORE ........... 25 MALATTIA .............................................................. 26 Ecco cosa dovrai fare in caso di malattia ......................... 26 PREMIO DI RENDIMENTO STANDARD ..................................8 TABELLA QUOTA ECCEDENTE IL PREMIO DI RENDIMENTO PERIODO DI COMPORTO .................................................... 26 STANDARD (AGG. 2002) IN € .............................................. 8 1. COMPORTO SECCO.................................................. 26 2. COMPORTO PER SOMMATORIA.............................. 27 INDENNITÀ DI RISCHIO .........................................................9 LAVORATORI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO ........ 27 LAVORATORI INTERINALI .................................................. 27 INDENNITÀ E COMPENSI VARI (in vigore dal 8 dicembre 2007).................................................................................. 10 FERIE E ALTRI PERMESSI .................................. 28 INDENNITÀ DI REGGENZA .................................................. 10 pREMI ................................................................................ 11 BANCA DELLE ORE E LAVORO STRAORDINARIO .................................................. 28 PREMIO AZIENDALE (VAP).................................................. 11 PREMI FEDELTÀ .................................................................. 12 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE QUADRI DIRETTIVI ............................................................... 29 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) ........................... 13 BUONO PASTO ................................................................... 14 PART – TIME .......................................................... 29 INDENNITÀ DI PENDOLARISMO.......................................... 14 PERMESSI E CONGEDI (CONGEDI PARENTALI) .................................................................................... 31 TRASFERTE / MISSIONI ....................................................... 15 PERMESSI PER ASSISTENZA A FAMILIARI .......................... 31 PERMESSO RETRIBUITO .................................................... 32 CONGEDO NON RETRIBUITO ............................................ 32 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ........................................ 32 PORTATORI DI HANDICAP - AGEVOLAZIONI E PROVVIDENZE PER ASSISTERE PORTATORI DI HANDICAP.33 VISITE MEDICHE E CURE ................................................... 33 PERMESSI PER ASSENZE RIPETUTE DOVUTE AD EVENTI GRAVI ................................................................................ 34 NASCITE ............................................................................ 34 DECESSI ............................................................................. 34 CONGEDO MATRIMONIALE .............................................. 34 PERMESSO PER TRASLOCO ............................................... 34 RIMBORSI CHILOMETRICI ................................................... 16 PROVVIDENZE PER MOTIVI DI STUDIO O PER FIGLI STUDENTI .......................................................................................... 17 ex festivita’ (festivita’ soppresse) ....................................... 18 LE TRATTENUTE ...................................................18 TRATTENUTE PREVIDENZIALI.............................................. 18 - 3 PERMESSI PER MOTIVI DI STUDIO .................................... 34 PERMESSI PER RENDERE TESTIMONIANZA DINANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA .............................................. 35 NOMINA A GIUDICE POPOLARE........................................ 35 NORME SULL’UTILIZZO DI FERIE E PERMESSI EX FESTIVITÀ .......................................................................................... 35 NORME SULLA PRESENTAZIONE DEI CERTIFICATI DI MALATTIA ......................................................................... 35 - 4 - DOVERI E DIRITTI IN BREVE DOVERI Il personale, nell’espletazione della propria attività di lavoro, deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità. Il personale ha il dovere di dare all’impresa, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa, secondo le direttive dell’impresa stessa e le norme del presente contratto, e di osservare il segreto di ufficio. Le assenze debbono essere giustificate all’impresa senza ritardo. Il personale deve comunicare con sollecitudine alla Direzione ogni mutamento di residenza e domicilio. I detentori di chiavi debbono garantire la consegna delle chiavi necessarie per l’estrazione dei valori all’apertura dello sportello. Il personale di cassa, o comunque incaricato del maneggio dei valori, ha l’obbligo di denunciare, non oltre la presentazione della situazione giornaliera, le eccedenze o le deficienze che si siano verificate nella gestione dei valori ad esso affidati. Le deficienze di cassa devono essere rimborsate nel termine stabilito dalla Direzione, dopo aver sentito l’interessato. La Direzione, nello stabilire il termine, valuta di volta in volta i singoli casi, anche in rapporto all’entità delle deficienze da rimborsare. In particolare al personale è vietato: prestare a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione dell’impresa, o svolgere attività comunque contraria all’interesse dell’azienda o incompatibile con i doveri d’ufficio ; accettare nomine o incarichi che comportino funzioni non compatibili con la posizione di lavoratore bancario, ivi compresa la partecipazione, a qualunque titolo, a organismi collegiali tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per legge ; fare operazioni di Borsa su strumenti finanziari derivati ; allontanarsi arbitrariamente dal servizio ; entrare o trattenersi nei locali dell’azienda fuori dell’orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio. DIRITTI L’azienda deve far conoscere al lavoratore le procedure interne di lavoro che debbono essere seguite per l’espletamento delle mansioni che il lavoratore stesso è chiamato ad esercitare. L’adesione del lavoratore ad una organizzazione sindacale non costituisce elemento a danno o a vantaggio, ad alcun effetto del rapporto di lavoro. È esclusa la retribuzione del lavoro sulla base di sistemi di misurazione a tempo. - 5 - I lavoratori possono rivestire ed espletare : Cariche pubbliche elettive o di nomina secondo le norme e le condizioni di legge; Cariche sindacali relative al settore del credito od in appartenenza del settore medesimo. Allontanamento dal servizio per motivi cautelari Il lavoratore il quale venga a conoscenza, per atto dell’autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l’azione penale per reato che comporti l’applicazione della pena detentiva anche in alternativa alla pena pecuniaria, deve darne immediata notizia all’azienda. Analogo obbligo incombe sul lavoratore che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia. L’allontanamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per iscritto al lavoratore interessato e può essere mantenuto dall’azienda per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale. Il lavoratore allontanato dal servizio per motivi cautelari conserva per il periodo relativo, il diritto all’intero trattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal presente contratto collettivo di lavoro. Qualora nei confronti del lavoratore venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell’esercizio delle sue funzioni, le spese giudiziali comprese quelle di assistenza legale sono a carico dell’azienda, fermo restando il diritto dell’interessato a scegliersi un legale di sua fiducia. Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti del lavoratore, l’onere dell’eventuale risarcimento è a carico dell’azienda. Provvedimenti disciplinari I provvedimenti disciplinari applicabili,in relazione alla gravità o alla recidività della mancanza o al grado della colpa sono: Il rimprovero verbale Il rimprovero scritto La sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni Il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo) Il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa). Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima,l’impresa – in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare – può disporre l’allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario. - 6 - IL SALARIO E ALTRE PROVVIDENZE ECONOMICHE La Legge del 5/1/1953 n. 4 impone l’obbligo di consegnare al lavoratore la “busta paga” da cui devono risultare tutti gli elementi che concorrono a determinare sia la retribuzione lorda sia netta. In BPV-SGSP si è convenuto che, qualora il giorno 27 cada in giorno festivo, l’accredito in conto delle competenze mensili sia effettuato l’ultimo giorno lavorativo antecedente al 27; mentre le competenze del mese di dicembre (stipendio e 13^) saranno corrisposte in data 23 dicembre. Qualora il giorno 23 cada in giorno festivo, l’accredito in conto della mensilità di Dicembre ( stipendio e 13^) sarà corrisposta il giorno lavorativo antecedente. La busta paga è composta da voci salariali derivanti da accordi nazionali (CCNL) e da voci proprie del contratto aziendale (CIA). Nello specchietto riportato di seguito sono indicate quelle derivanti dal contratto nazionale e che sono uguali per tutti. La voce “stipendio” è comprensiva delle ex voci: paga base, ex scala mobile, indennità di mensa e comprende, inoltre, 1/13° del premio di rendimento standard, che varia in base all’inquadramento e al numero degli scatti d’anzianità, e un 1/13° della 14^ mensilità; vedremo in seguito: come si calcola il premio di rendimento standard e quali sono le indennità o rimborsi che spettano solo ai lavoratori che svolgono un determinato incarico o che si trovano in una determinata situazione. TABELLA VOCI DERIVANTI DA ACCORDI NAZIONALI da 1/07/2009 LIVELLO RETRIBUTIVO paga base a 0 scatti scatto anzianita' ex ristr. Tabellare AREA 4° liv. QUADRI 3° liv. DIRETTIVI 2° liv. 1° liv. 4° liv. 3ª AREA 3° liv. 2° liv. 1° liv. 3° liv. 2ª AREA 2° liv. 1° liv. unico + g.nott 1ª AREA unico 3.798,91 3.217,93 2.872,58 2.702,34 2.369,89 2.204,47 2.080,21 1.972,08 1.852,66 1.781,33 1.733,23 1.657,39 1.613,81 91,75 91,75 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 34,25 27,99 27,99 20,37 19,36 13,76 13,76 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 6,58 5,38 5,38 3,92 3,72 da 1/10/2009 LIVELLO RETRIBUTIVO paga base a 0 scatti scatto anzianita' ex ristr. Tabellare AREA 4° liv. QUADRI 3° liv. DIRETTIVI 2° liv. 1° liv. 4° liv. 3ª AREA 3° liv. 2° liv. 1° liv. 3° liv. 2ª AREA 2° liv. 1° liv. unico + g.nott 1ª AREA unico 3.858,93 3.268,77 2.917,97 2.745,04 2.407,33 2.239,30 2.113,08 2.003,24 1.881,93 1.809,48 1.760,62 1.683,58 1.639,31 93,20 93,20 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 34,79 28,43 28,43 20,69 19,67 13,98 13,98 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 6,68 5,47 5,47 3,98 3,78 - 7 - SCATTI DI ANZIANITÀ A far tempo dalla data dell’11 luglio 1999, gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzione,in caso di passaggio al 3° livello retributivo o superiore dei quadri direttivi vi è l’azzeramento di tutti gli scatti di anzianità. In caso però di passaggio al 3° livello della categoria dei QD l’eventuale minore retribuzione derivante dall’azzeramento degli scatti verrà compensato da un assegno ex intesa, come di seguito specificato,e la maturazione del primo scatto successivo avverrà dopo quattro anni dalla nomina. Per il personale destinatario del ccnl 19 dicembre 1994, resta confermato il numero degli scatti ivi stabilito. Gli scatti di anzianità per il personale delle aree professionali e per il 1° ed il 2° livello dei quadri direttivi spettano nel numero complessivo massimo di 8; per il 3° e 4° livello dei quadri direttivi spettano, in luogo dei precedenti, nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei quadri direttivi emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a 3.000, €, l’azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Se la tua assunzione è antecedente al 1/1/2002 e possiedi una delle seguenti lauree : giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, economiche e marittime, lettere, materie letterarie, filosofia, lingue estere, sociologia, scienze economiche e bancarie, matematica, ti viene riconosciuta una anzianità convenzionale di tre anni. L'anzianità convenzionale è concessa anche per lauree in matematica, ingegneria, architettura, agraria e scienze statistiche (demografiche o attuariali), se richieste all'atto dell'assunzione. Dopo tale data non verrà più riconosciuta l’anzianità convenzionale conseguente a titoli di studio. ASSEGNO MENSILE D’ANZIANITÀ Vengono corrisposti per 13 mensilità i seguenti assegni di anzianità: PER IL PERSONALE IN SERVIZIO AL 19/12/1994 AREA PROF. 3^ Area 2^ Area LIVELLO RETRIB. 3° livello 2°livello 3° livello 2° livello 1° livello 1^ Area EX INQ. IMPORTO V.C.U C. Sez. Imp. 2^/OP.Sp. Capo Commesso Commesso Livello unico Ausiliario € 71,13 € 71,13 € 57,58 € 46,06 € 46,06 € 38,61 PERIODICITÀ Dopo 10 anni di permanenza tomatismo Dopo 7 anni di permanenza dopo ulteriori 7 anni) Dopo 7 anni di permanenza dopo ulteriori 7 anni) Dopo 7 anni di permanenza dopo ulteriori 7 anni) Dopo 7 anni di permanenza dopo ulteriori 7 anni) nel livello se ottenuto per aunel livello (viene raddoppiata nel livello (viene raddoppiata nel livello (viene raddoppiata nel livello (viene raddoppiata PER IL PERSONALE IN SERVIZIO DOPO IL 19/12/1994 AREA PROF. 2^ Area 1^ Area LIVELLO RETRIB. 3° livello 2° livello 1° livello Livello unico EX INQ. Imp. 2^/OP.Sp. Capo Commesso Commesso Ausiliario € € € € IMPORTO 33,87 22,35 22,35 14,90 PERIODICITÀ Dopo 7 anni di anzianità Dopo 7 anni di anzianità Dopo 7 anni di anzianità Dopo 7 anni di anzianità - 8 - PREMIO DI RENDIMENTO STANDARD AREA Livello Professionale Retrib. Quadri Direttivi 2° livello 1° livello 3ª AREA 4° livello 3° livello 2° livello 1° livello 2ª AREA 3° livello 2° livello 1° livello 1ª AREA 1° livello 1° livello Importo € € € € € € € € € € € 500,96 485,47 474,11 433,31 411,10 395,09 367,20 358,42 347,58 331,05 329,50 Il premio di rendimento cosiddetto standard sarà corrisposto, in misura di 1/13, in ogni busta paga (compresa la tredicesima) accorpato nella voce “stipendio base”. L’importo è stato così calcolato: IMPORTO PARI AL 150% dello stipendio base + scatti di anzianità + eventuali assegni di anzianità + CIFRA FISSA di 309,87 € uguale per tutti + CIFRA RIPARAMETRATA (limitatamente alle Aree Professionali vedi tabella seguente) Per i Quadri direttivi di 3° e 4° livello il premio di rendimento standard sarà pari al 15% della retribuzione annua e viene erogato con le medesime modalità delle aree professionali. La corresponsione del premio di rendimento non è condizionata al conseguimento di una nota caratteristica positiva e spetta in proporzione dei mesi di servizio prestati. ATTENZIONE: Ai dipendenti già in servizio alla data del 31/12/1999, poiché percettori di un premio di rendimento superiore a quello standard di settore nel mese di febbraio successivo all’anno di maturazione, verrà erogata la differenza tra il premio di rendimento standard e quello aziendale. L’importo di tale differenza varia in base all’inquadramento del dipendente e al numero degli scatti e non può più essere oggetto di aumenti negoziali. TABELLA QUOTA ECCEDENTE IL PREMIO DI RENDIMENTO STANDARD (AGG. 2002) IN € INQUADRAMENTO QD4 QD3 QD2 QD1 3^ AREA 4° LIV. 3^ AREA 3° LIV. 3^ AREA 2° LIV. 3^ AREA 1° LIV. 2^ AREA 3° LIV. 2^ AREA 2° LIV. 2^ AREA 1° LIV. 1^ AREA Liv. Unico IMPORTO PREMIO A 0 SCATTI (da sommare al valore degli scatti) ======= ======= 1.151,39 1.062,40 941,21 866,02 810,68 748,67 693,02 672,52 647,54 606,43 VALORE Premio per scatto (importo X n. scattti) ======= ======= 28,41 28,41 28,41 28,41 28,41 28,41 24,33 19,88 19,88 14,47 - 9 - INDENNITÀ DI RISCHIO Voce importante della busta paga è l’Indennità di Rischio che è corrisposta se si è adibiti al maneggio di contanti o valori (non concorre a formare la 13^ mensilità). L’importo di questa indennità viene determinato dal tipo di mansione e dal numero di ore giornaliere di adibizione a tale compito come dalla tabella che segue. MANSIONE ORE DI ADIBIZIONE 5 6 6 e 1/2 a) cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svol- 126,62 151,94 173,21 te direttamente allo sportello dei contanti. Ai soli dipendenti provenienti dall’ex SGSP che, alla data del 30/12/1995, erano percettori della maggiorazione dell’indennità di rischio, viene erogato un incremento pari al 34,166% se adibiti a mansioni di cassa. b) addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori 126,62 151,94 173,21 c) cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svol- 90,24 108,29 123,45 te direttamente allo sportello non contanti d) cassieri che hanno maneggio di valori non esplicabile allo sportello e) addetti agli sportelli per l’incasso degli effetti, delle bollette e similari f) addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere g) addetti alla stanza di compensazione che svolgano anche mansioni di maneggio contanti o valori non esplicabile allo sportello Commessi h) che hanno maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello 64,21 62,52 75,02 85,52 55,06 48,60 36,38 Nella nostra Banca abbiamo due situazioni per gli operatori di cassa: CASSIERE TITOLARE - è colui che, nominato dall’Azienda, svolge mansioni di cassa in via continuativa e per questo percepisce l’indennità intera (quella prevista per 6 ore di adibizione) che gli viene erogata nel mese di competenza, compresi periodi di ferie o malattia. CASSIERE NON TITOLARE - è colui che, di norma, svolge altri compiti e saltuariamente è adibito alla cassa; l’indennità gli è erogata il mese successivo in base ai giorni di “cassa” fatti nel mese di competenza : fino a 9 giorni d'adibizione è riconosciuta un’indennità pro quota giornaliera (1/20°) ; oltre i 9 giorni è riconosciuta l’indennità intera. - 10 - INDENNITÀ E COMPENSI VARI (IN VIGORE DAL 8 DICEMBRE 2007) Altre indennità o compensi che ti possono essere erogati in busta paga sono riportati nello specchietto che segue. Aree professionali e quadri direttivi - lavori in locali sotterranei 45.99 - turno notturno 30.68 -indennità agli addetti al sabato alla consulenza e nelle succursali presso località turistiche o centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini. 18,42 - giornata di reperibilità (con un minimo di 13,95€) 30,68 Aree professionali - turno diurno 4,30 - indennità per orari giornalieri che terminano dopo le 18,15 e fino alle 19,15 3,68 - per intervento 18,42 2ª area professionale, 1° livello retributivo (limitatamente al personale addetto a mansioni di commesso) - pernottamento 18,42 - vigilanza notturna superiore all’orario normale diurno 24,52 - vigilanza notturna non superiore all’orario normale diurno 14,71 - custodia diurna nella giornata di sabato 49,04 1ª area professionale - vigilanza notturna superiore all’orario normale diurno 14,71 - vigilanza notturna non superiore all’orario normale diurno 9,21 - pernottamento semplice 10,74 INDENNITÀ DI REGGENZA Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, l’indennità di reggenza per i responsabili di succursale e di sportelli “leggeri” è fissata in € 154,94 lorde mensili per gli appartenenti alla 3^ area professionale ed in € 154,94 minime lorde mensili per gli appartenenti ai quadri direttivi. Mentre l’indennità di reggenza sportello per i responsabili di sportelli “distaccati” che occupano almeno due dipendenti, compreso il Preposto, è fissata in € 69,72 lorde mensili. La corresponsione resta per dodici mensilità e collegata alla reggenza della succursale o dello sportello. - 11 - PREMI PREMIO AZIENDALE (VAP) Il contratto Nazionale ne regola la struttura generale, ma viene trattato azienda per azienda: in base ad indici / parametri che misurano l’aumento della redditività, efficienza, produttività, qualità ecc., cosicché l’andamento aziendale diventa determinante al fine della sua erogazione e quantificazione. Il Premio di produttività viene corrisposto l’anno successivo all’esercizio cui si riferisce e la sua erogazione è prevista con la busta di giugno. Con l’accordo del 30 Dicembre 2008 Azienda e OO.SS hanno definito le quote del premio aziendale per gli anni 2008 – 2009 – 2010 correlate all’indicatore del bilancio consolidato (quota “a”) e le quote riferibili ai risultati aziendali (quota “b”). La quota “c” viene invece riconosciuta a tutti i dipendenti che erano già in servizio alla data del 31.12.007. Le tabelle seguenti riportano i totali suddivisi per anno ed inquadramento. PREMIO 2008 INQUADRAMENTO QUOTA A QUOTA B QUOTA C TOTALE (A+B+C) QD4 2.584,92 516,98 3.477,05 6.578,95 QD3 2.189,60 437,92 2.059,38 4.686,91 QD2 1.954,61 390,92 1.180,91 3.526,44 QD1 1.838,76 367,75 1.129,39 3.335,91 3A 4L 1.612,55 322,51 1.089,07 3.024,14 3A 3L 1.500,00 300,00 1.050,94 2.850,94 3A 2L 1.415,45 283,09 1.031,16 2.729,70 3A 1L 1.341,87 268,37 958,20 2.568,45 2A 3L 1.260,61 252,12 934,47 2.447,21 2A 2L 1.212,08 242,42 888,80 2.343,29 2A 1L 1.179,36 235,87 928,06 2.343,29 INQUADRAMENTO QUOTA A QUOTA B QUOTA C TOTALE (A+B+C) QD4 2.584,92 603,15 3.477,05 6.665,12 QD3 2.189,60 510,91 2.059,38 4.759,89 QD2 1.954,61 456,08 1.180,91 3.591,60 QD1 1.838,76 429,04 1.129,39 3.397,20 3A 4L 1.612,55 376,26 1.089,07 3.077,90 3A 3L 1.500,00 350,00 1.050,94 2.900,94 3A 2L 1.415,45 330,27 1.031,16 2.776,88 PREMIO 2009 - 12 3A 1L 1.341,87 313,10 958,20 2.613,18 2A 3L 1.260,61 294,14 934,47 2.489,23 2A 2L 1.212,08 282,82 888,80 2.383,70 2A 1L 1.179,36 275,18 928,06 2.382,60 INQUADRAMENTO QUOTA A QUOTA B QUOTA C TOTALE (A+B+C) QD4 2.584,92 809,94 3.477,05 6.871,91 QD3 2.189,60 686,08 2.059,38 4.935,06 QD2 1.954,61 612,45 1.180,91 3.747,97 QD1 1.838,76 576,15 1.129,39 3.544,30 3A 4L 1.612,55 505,27 1.089,07 3.206,89 3A 3L 1.500,00 470,00 1.050,94 3.020,94 3A 2L 1.415,45 443,51 1.031,16 2.890,11 3A 1L 1.341,87 420,45 958,20 2.720,53 2A 3L 1.260,61 394,99 934,47 2.590,08 2A 2L 1.212,08 379,78 888,80 2.480,66 2A 1L 1.179,36 369,53 928,06 2.476,95 PREMIO 2010 ATTENZIONE: Gli importi, lordi per ogni grado, sono da considerare “teorici” in quanto il calcolo esatto per determinare tali importi deve essere fatto con gli organici al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il premio nelle consistenze di ciascun grado e qualifica. Il Premio di Produttività spetta in proporzione dei mesi di servizio prestati. PREMI FEDELTÀ Ai lavoratori che maturano 20 e 25 anni di ininterrotto ed effettivo servizio, saranno erogati i premi fedeltà secondo i seguenti criteri: - compimento di 20 anni di anzianità: 50% dell'ordinaria mensilità lorda (voci corrisposte in via continuativa per 13 mensilità) in busta paga nel mese di maturazione; - compimento di 25 anni di anzianità: 75% dell'ordinaria mensilità lorda (voci corrisposte in via continuativa per 13 mensilità), in busta paga nel mese di maturazione. Inoltre, a coloro che lasceranno il servizio per pensionamento con un’anzianità di servizio di almeno 30 anni - considerando anche i periodi prestati alle dipendenze di altre Aziende di credito assorbite dalla nostra Banca – sarà erogato il 100% dell'ordinaria mensilità lorda (voci corrisposte in via continuativa per 13 mensilità), in busta paga nel mese della cessazione, a titolo di “Speciale gratifica di fine lavoro”, sempre che in relazione alla cessazione del rapporto già non fruiscano di altra erogazione aziendale. Ai “Premi Fedeltà” saranno applicate le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale e fiscale. - 13 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) È chiamato anche “liquidazione”. Viene corrisposto al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro. Ogni anno il datore di lavoro accantona una cifra pari al 7,4 % della retribuzione annua complessiva (in altri termini la retribuzione lorda diviso 13,5). La legge stabilisce che l’accantonamento di TFR deve essere rivalutato anno per anno del 75% dell’inflazione ISTAT più l’1,5 % fisso (esempio : con un’inflazione del 2,5 %, la rivalutazione sarà del 3,375 %). ATTENZIONE: Fino al 1° gennaio 2007 erano vigenti le seguenti normative: i dipendenti assunti dopo il 28/4/1993, ma con esperienze lavorative (versamenti INPS) antecedenti a quella data, dovevano versare obbligatoriamente il 2% del TFR nel Fondo Pensione; i dipendenti assunti dopo il 28/4/1993 senza precedenti esperienze lavorative (nessun versamento INPS) erano obbligati a versare l’intera quota del TFR nel Fondo Pensioni Aziendale. Gli accordi aziendali consentivano, comunque a tutti i dipendenti, di versare fino all’intera quota del TFR nel Fondo Pensione con incrementi di 0,50. Dal 1° gennaio 2007 è entrata in vigore, con le modifiche apportate dalla Finanziaria 2007, la riforma della Previdenza Complementare prevista dal D.L. 5/12/2005 n. 252. In base a quanto previsto dalla nuova disciplina il lavoratore, entro il 30 giugno 2007, ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione, doveva o dovrà scegliere se versare il proprio TFR (la cosiddetta liquidazione) maturando a partire dal 1° gennaio 2007 nel Fondo Pensione Aziendale o, invece, destinarlo ad un Fondo dello Stato gestito dall’INPS. Innanzitutto è indispensabile chiarire quanto segue: 1. il TFR maturato fino al 31/12/2006 rimarrà in carico al Banco e verrà erogato al momento del pensionamento secondo le vecchie regole; 2. Il Fondo dello Stato previsto dalla Finanziaria verrà soltanto gestito dall’INPS e sarà totalmente separato dai fondi che servono per erogare le pensioni. Le quote di TFR che vi verranno versate serviranno a finanziare le opere strutturali dello Stato. Le anticipazioni e la liquidazione del TFR confluito nel Fondo dello Stato verranno erogate dal Banco, che rimane il referente diretto del lavoratore. L’azienda provvederà a recuperare tali somme conguagliandole con quanto dovrà versare mensilmente nel Fondo. 3. I lavoratori assunti dopo il 28/4/1993 che a quella data non avevano nessun contribuito INPS (o di altro ente di previdenza obbligatoria) versato – così come previsto dalla legislazione vigente – hanno l’obligo di versare l’intero TFR o nel Fondo Pensioni Aziendale o nel Fondo dello Stato gestito dall’INPS. La differenza tra i due Fondi riguarda solo il rendimento che essi producono. Il Fondo dello Stato viene rivalutato annualmente applicando un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo Istat, mentre il rendimento del Fondo Pensioni Aziendale dovrebbe essere generalmente più interessante e comunque garantisce la restituzione del capitale con un rendimento minimo comparabile a quello fisso previsto per il Fondo dello Stato. 4. I lavoratori assunti dopo il 28/4/1993 non di prima occupazione, ovvero, che a quella data avevano già versato contribuiti INPS, devono decidere ove destinare la parte eccedente il 2% che, come detto in precedenza, sono invece obbligati a versare in un Fondo Pensioni. La quota non destinata per legge al Fondo Pensioni segue le regole previste per i lavoratori assunti prima del 28/4/1993 e che sono indicate di seguito. 5. I lavoratori assunti prima del 28/4/1993, fermo restando che la nuova normativa non interviene a modificare le destinazioni del TFR maturato prima del 1° gennaio 2007, possono scegliere tra tre opzioni: a. Lasciare il TFR in azienda b. Destinare il TFR al fondo TFR presso l’INPS c. Destinare il TFR al Fondo Pensioni Aziendale È utile ricordare, infine, che in mancaza di indicazioni da parte del lavoratore entro il 30 giugno 2006 o, per gli assunti dopo l’1/1/2007, entro 6 mesi dalla data di assunzione, le quote di TFR che al 1° gennaio 2007 risultassero inoptate verranno destinate al Fondo Pensioni Aziendale. Per i lavoratori non iscritti al nostro Fondo il versamento del TFR nel Fondo Pensione Aziendale ne determinerà l’automatica iscrizione. - 14 - BUONO PASTO Si tratta di un ticket giornaliero che nella nostra banca è di € 5,29 e che ti verrà corrisposto per i giorni di effettiva presenza in servizio, purché il tuo orario di lavoro preveda l’intervallo. Per il personale Part-time il contratto nazionale non prevede l’erogazione del ticket pasto, ma il nostro CIA riconosce, in sostituzione di questo, un importo forfettario erogato con la busta paga di dicembre. È possibile, anche, optare per avere il controvalore del buono in busta paga. In questo caso tutti gli oneri fiscali sono a carico del dipendente che a fronte di un ticket di € 5,29 riceverà al netto circa 2,27 €. Tale opzione andrà comunicata alla Banca con 2 mesi di preavviso e diventerà operativa il 1° gennaio o il 1° luglio successivi. ATTENZIONE: Il numero di ticket pasto ricevuti si riferisce ai giorni relativi al mese successivo a quello della consegna, dedotti degli eventuali giorni non lavorati nel 2° mese antecedente quello di riferimento. INDENNITÀ DI PENDOLARISMO Il contratto aziendale della BPV-SGSP prevede un'indennità per il viaggio e il disagio dei “pendolari”. Le quote giornaliere di cui alla tabella spettano al dipendente che risiede in comune diverso da quello in cui si trova l’unità produttiva nella quale risulta inquadrato, per i giorni d'effettiva presenza in servizio, dopo aver maturato almeno 3 anni d'anzianità effettiva e purchè la distanza sia pari o superiore ai 15 Km. IMPORTO GIORNALIERO € 5,11 € 7,29 € 9,56 € 11,33 € 13,66 DISTANZA pari o superiore a 15 Km ma inferiore a 20 Km pari o superiore a 20 Km ma inferiore a 30 Km pari o superiore a 30 Km ma inferiore a 40 Km pari o superiore a 40 Km ma inferiore a 70 Km pari o superiore a 70 Km Le distanze tra i comuni - in un sol senso - sono quelle risultanti dall’annuario Touring Club Italiano. Le provvidenze non si applicano ai dipendenti “pendolari” preposti ad una dipendenza. Gli importi vengono rivalutati annualmente, con decorrenza 1° gennaio, in base all’indice ISTAT (% inflazione). Ai dipendenti che vengano trasferiti in unità produttiva da loro indicata con richiesta scritta, le provvidenze si applicheranno con riferimento alla precedente situazione nel caso si sia verificato un allontanamento dal comune di residenza oppure alla nuova situazione in caso di avvicinamento. Ai dipendenti che trasferiscano di propria iniziativa la residenza, le provvidenze si applicheranno con riferimento alla precedente situazione nel caso si sia verificato un allontanamento dal comune di inquadramento oppure alla nuova situazione nel caso di avvicinamento. Le provvidenze non si applicano ai dipendenti che abbiano la residenza in comune ove non esistano unità operative della banca e che siano già inquadrati nella dipendenza più vicina al comune di residenza. - 15 - TRASFERTE / MISSIONI Nel nuovo CCNL vengono individuate due tipi di trasferta: 1. a corto raggio (fino a 25 Km dalla residenza abituale) 2. a lungo raggio (oltre i 25 Km.) Per le missioni a corto raggio vengono riconosciute le sole spese di viaggio ( biglietti ferroviari, pedaggi autostradali ecc.) e, se utilizzi la tua auto, ti spetta un rimborso chilometrico (come da successiva tabella), mentre per le missioni o trasferte oltre 25 Km. si hanno due specifiche: a) fino a 4 giornate nell’arco del mese compete il rimborso delle spese di viaggio e il rimborso delle spese (piè di lista) per i pasti e il pernottamento. b) Oltre le 4 giornate nell’arco del mese viene riconosciuta una diaria per ciascun giorno di trasferta/missione (compresi i primi 4 giorni) La diaria verrà calcolata, in base al numero dei pasti consumati fuori sede e al pernottamento, nella misura che segue: 1/3 DI DIARIA se la missione prevede la consumazione di un pasto fuori sede; 2/3 DI DIARIA se la missione prevede:consumazione di due pasti fuori sede; DIARIA INTERA quando la missione prevede due pasti e pernottamento fuori sede. Nel calcolo oltre al tuo grado o qualifica verrà considerato anche il numero degli abitanti del comune dove vieni chiamato a svolgere la missione e l’importo base sarà maggiorato nelle percentuali che seguono: + 10% comuni con oltre 200.000 abitanti + 20% comuni con oltre 500.000 abitanti + 30% comuni con oltre 1.000.000 di abitanti. Quadri Direttivi Centri fino a 200.000 abitanti Centri da 200.001 a 500.000 abitanti Centri da 500.001 a 1.000.000 abitanti Centri oltre 1.000.000 abitanti € € € € 133,66 147,03 160,40 173,76 3^ e 2^Area Profionale 3° liv.retr. € € € € 79,40 87,34 95,29 103,22 2^ Area Professionale 1° e 2° liv.retr. € € € € 62,75 69,02 75,30 81,57 1^ Area Professionale € € € € 58,88 64,76 70,65 76,53 Per trasferte superiori a 30 giorni, se la Banca lo ha previamente comunicato, verrà corrisposta una diaria ridotta del 15% a partire dal 31° giorno. Nei giorni per i quali ti viene corrisposta la diaria non ti verrà corrisposto il ticket pasto. Oltre alla diaria, ti verranno rimborsate anche le spese di viaggio (biglietti ferroviari, pedaggi autostradali ecc.) e, se utilizzi la tua auto, ti spetta un rimborso chilometrico come da successiva tabella. - 16 - RIMBORSI CHILOMETRICI Le misure dei rimborsi chilometrici variano se i viaggi rientrano nell’ambito del comune di assegnazione (rimborsi soggetti a trattenute fiscali e previdenziali cioè “imponibili”) o se sono al di fuori dal comune di assegnazione (rimborsi esenti). Al Banco vengono applicate 2 diverse tariffe: la prima per le missioni trasferte ordinate dalla Banca, la seconda per i rimborsi derivanti da partecipazione a corsi di formazione. MISSIONE/TRASFERTA Autovetture alimentate a BENZINA INFERIORE A 1.500 cc. PARI O SUPERIORE 1.500 cc. Autovetture alimentate a GASOLIO INFERIORE A 1.500 cc. PARI O SUPERIORE1.500 cc. FORMAZIONE Autovetture alimentate a BENZINA INFERIORE A 1.500 cc. PARI O SUPERIORE 1.500 cc. Autovetture alimentate a GASOLIO INFERIORE A 1.500 cc. PARI O SUPERIORE1.500 cc. Esenti € 0,374 € 0,418 € € 0,297 0363 Esenti € 0,34 € 0,38 € € 0,27 0,33 - 17 - PROVVIDENZE PER MOTIVI DI STUDIO O PER FIGLI STUDENTI Per i lavoratori studenti sono previste le seguenti provvidenze: AVENTI DIRITTO I lavoratori che conseguono dopo l’assunzione la licenza di scuola media superiore, con esclusione dei titoli a carattere artistico. La provvidenza viene attribuita una sola volta I lavoratori non laureati che conseguono dopo l’assunzione la laurea o la laurea magistrale viene attribuito, per una sola volta, un premio così differenziato: IMPORTO MAGGIORAZIONE BPV-SGSP € 233,51 € 206,58 laurea: € 387,34 €136,35 laurea magistrale € 85,22 ATTENZIONE:il Contratto Aziendale BPV-SGSP prevede un contributo annuale di 619,75 € per ogni figlio che per grave minorazione fisica o psichica risulti portatore di handicap ai fini dell’apprendimento. Ai figli o persone equiparate, a carico dei lavoratori, vengono annualmente corrisposte provvidenze nelle misure e condizioni seguenti: SCUOLA/UNIVERSITÀ IMPORTO Scuola media inferiore (viene corrisposta dopo il ter€ mine dell’anno scolastico, in ottobre) Scuola media superiore (viene corrisposta dopo il € termine dell’anno scolastico, in ottobre) Scuola media superiore – ulteriore contributo se si € frequentano corsi di studio in località diversa da quella di residenza Università – viene corrisposto nel Marzo dell’anno ac€ cademico se in regola con il piano di esami meno due – si deve presentare adeguata certificazione Università – al primo anno di corso, entro dicembre, € salvo conguaglio a marzo per la differenza, al verificarsi delle condizioni previste per gli universitari due – si deve presentare adeguata certificazione Università – ulteriore contributo per gli studenti che € frequentano corsi di studio in località diversa dalla propria residenza – si deve presentare adeguata certificazione 74,89 105,87 51,65 216,91 MAGGIORAZIONE PREVISTA IN BPVSGSP € 77,47– solo se non ripetenti € 144,61 – solo se non ripetenti Ulteriore contributo di € 12,91 se promossi senza l’obbligo di frequentare corsi di recupero € 144,61 – solo se non ripetenti € 180,76 ulteriore contributo di € 30,99 se in pari con gli esami 116,20 77,47 € 77,47 ATTENZIONE: Le provvidenze non verranno erogate se lo studente percepisce altre forme di concorsi di spesa o BORSE DI STUDIO (ad eccezione del PRESALARIO). - 18 - EX FESTIVITA’ (FESTIVITA’ SOPPRESSE) Annualmente spettano al lavoratore ,separatamente o in aggiunta alle ferie,un numero di permessi giornalieri retribuiti pari alle ex festività che cadrebbero in giornate lavorative,permessi fruibili nel periodo 16 Gennaio – 14 Dicembre di ogni anno. Se tali permessi non vengono utilizzati nel corso dell’anno vengono liquidati, con accredito in busta paga nel mese di Febbraio dell’anno successivo, secondo il criterio di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Per avere diritto alla fruizione di tali permessi è necessario essere in servizio – ovvero percepire l’intero trattamento economico – nei giorni in cui cadono le ex festività. In caso di assunzioni o dimissioni in corso d’anno il lavoratore avrà diritto a permessi equivalenti ai giorni in cui cadono le ex festività. I giorni di ex festività sono: San Giuseppe (19 Marzo) Ascensione (39° giorno dopo Pasqua) Corpus Domini (60° giorno dopo Pasqua) SS. Pietro e Paolo ( 29 Giugno) Festa dell’Unità Nazionale ( 4 Novembre) LE TRATTENUTE TRATTENUTE PREVIDENZIALI I CONTRIBUTI Il prelievo dei contributi avviene direttamente dalla busta paga: il datore di lavoro preleva una somma dalla retribuzione per poi versarla all'Inps. Il sistema di previdenza dei lavoratori dipendenti, iscritti nel regime generale dell'Inps, è infatti finanziato attraverso un prelievo contributivo rapportato, per la maggior parte delle categorie, alla reale retribuzione e, per le altre, a retribuzioni convenzionali. Il contributo è per definizione "obbligatorio", in quanto dovuto per legge, indipendentemente da eventuali accordi tra le parti. I contributi vengono calcolati in percentuale sulla retribuzione: una parte è a carico dell'azienda e una parte a carico del lavoratore. La retribuzione è formata da tutto ciò che il lavoratore percepisce, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta. Tuttavia alcune voci sono escluse dalla retribuzione e non sono soggette a contribuzione, per esempio: gli assegni familiari, le somme spese per le borse di studio, gli asili nido e le colonie a favore dei familiari dei dipendenti, il trasporto collettivo del personale anche se affidato a terzi. I contributi devono essere versati ogni mese dalle aziende tramite il modello di versamento unificato F24 e sono dichiarati all'INPS con la denuncia mensile dei contributi DM10 . QUANTO SI PAGA I contributi per la pensione sono calcolati sulla retribuzione lorda del lavoratore dipendente. Nella generalità dei casi la percentuale globale è pari al 33%. - 19 - TRATTENUTE FISCALI L'imponibile fiscale è formato da: l'imponibile previdenziale meno le trattenute previdenziali e le trattenute relative ai fondi pensioni aziendali; l'indennità di rischio (ove prevista) le polizze stipulate dall'Azienda a favore dei dipendenti (es. polizze invalidità, infortunio e sanitaria); Le trattenute fiscali vengono operata dal datore di lavoro, esse rappresentano l'imposta che il lavoratore deve versare allo Stato in relazione al proprio reddito di lavoratore dipendente. Le trattenute sulla retribuzione mensile vengono effettuate sulla base di scaglioni di reddito e delle relative aliquote di tassazione.(Vedi tabella aliquote) Naturalmente dato che l'imposta viene versata a cura del datore di lavoro nel mese successivo a quello di pagamento della retribuzione essa costituisce un acconto sull'imposta definitiva che il lavoratore dovrà pagare al fisco in relazione alla retribuzione annua percepita. A fine anno verrà applicato un conguaglio che servirà appunto a stabilire se il lavoratore ha assolto l'intera imposta a suo carico:Il calcolo può essere positivo o negativo nel senso che se le trattenute risultano inferiori viene operata una nuova trattenuta pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto versato ;se invece le trattenute risultano superiori il lavoratore viene rimborsato di una somma che sarà la differenza tra quanto già versato e quanto dovuto. TABELLA ALIQUOTE IRPEF Nuove Aliquote IRPEF Scaglione di reddito No tax area Limite di reddito sotto il quale non si pagano tasse sotto gli 8.000 Euro per i lavoratori sotto i 7.500 Euro per i pensionati sotto i 4.800 per i lavoratori autonomi 23% fino a 15.000 Euro 27% da 15.000 a 28.000 Euro 38% da 28.000 a 55.000 Euro 41% da 55.000 a 75.000 Euro 43% Per redditi superiori a 75.000 euro - 20 - TRATTENUTE SINDACALI Sono pari allo 0,50% delle seguenti voci: stipendio base, ex ristrutturazione tabellare, scatti di anzianità, premio di rendimento, premio di produttività, eventuale assegno di anzianità TRATTENUTE PER SCIOPERO O PER PERMESSI NON RETRIBUITI La trattenuta in busta paga mensile per le giornate\ore di sciopero e permessi non retribuiti viene così calcolata: Stipendio base + ex ristrutturazione tabellare scatti di anzianità + concorso spese tranviarie + assegni mensili per anzianità + ass. “ad personam” + indennità lavoro in locali sotterranei + indennità di rischio (e altre eventuali indennità) = importo di riferimento importo di riferimento = Importo pari a una giornata 30 (giorni) Importo di una giornata = Importo di un ora 7,30 (orario giornaliero) Inoltre le giornate\ore di sciopero e i permessi non retribuiti hanno effetto anche sulla 13^ mensilità e sul premio di rendimento; le relative trattenute sono così calcolate: 13^ e/o premio di rendimento = Importo pari a una giornata 360 (giorni) importo di una giornata = importo corrispondente a 1 ora 7,30 (orario giornaliero) LA DINAMICA CONTRIBUTIVA DELLA BUSTA PAGA IMP. IRPEF AI INPS PAGA LIVELLO SI SI SI SCATTI ANZIANITÀ SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI NO SI SI NO SI SI NO SI SI NO SI SI SI SI SI NO VOCE RETRIBUTIVA N° MENSILITÀ 13 13 AD PERSONAM 13 ASSEGNI ANZIANITÀ 13 EX RISTRUTTURAZIONE 13 FORFETTIZ. STRAORD. Q.D. 13 RUOLI CHIAVE 13 IND. SPESE RAM 12 ASSEGNI FAMILIARI 12 IND. DI RISCHIO 12 IND. LAVORO SOTTERRANEO 12 IND. TURNO GIORNALIERO = IND. TURNO NOTTURNO = IND. SPOST. ORARIO + 1 ORA = IND. DI REPERIBILITÀ = IND. SETTIM. LUNEDÌ-SABATO = LAV. STRAORDINARIO = PREMIO RENDIMENTO = PREMIO AZIENDALE = DIARIE = RIMBORSI CHIOMETRICI = COMPENSI PER FERIE = COMPENSI FESTIVITÀ SOPPRESSE = CONTRIB. FIGLI CON HANDICAP = CONTRIB. FIGLI STUDENTI = PROVV. LAVORATORI STUDENTI = IND. PENDOLARISMO 12 FINI AI FINI TFR ESENTE FINO 46,48 € NO NO NO NO SI SI NO SI SI NO SI SI NO NO NO NO SI SI NO SI SI SI - 21 IND. DI REGGENZA 12 SI SI SI AUTOMATISMI Con l’adozione, avvenuta nel 1994, del nuovo sistema degli inquadramenti si è modificata la disciplina sei cosiddetti automatismi di carriera. La nuova normativa nel nostro settore prevede: a) al personale interessato, in servizio alla data del 19 dicembre 1994, viene riconosciuto - in sostituzione dell'avanzamento automatico di carriera in corso di maturazione, acquisibile ai sensi dell'art.108, lett. a), b) e c) del contratto nazionale 23 novembre 1990 - il corrispondente passaggio di livello retributivo. Nel caso in cui ciò comportasse il passaggio all'area professionale superiore, si riconoscerà in sostituzione un assegno mensile di equivalente importo. Per il personale che ha in corso di maturazione il primo avanzamento automatico di carriera verrà a suo tempo riconosciuto, in sostituzione del secondo, un assegno mensile di equivalente importo. L'attribuzione di tale assegno mantiene gli eventuali effetti economici e normativi derivanti dal soppresso "secondo automatismo" previsti dalla normativa aziendalmente in atto. Per il personale in questione restano valide le previsioni attinenti all’assegno per anzianità; b) nei confronti del personale interessato, assunto successivamente al 19 dicembre 1994, viene riconosciuto un unico assegno mensile di importo equivalente al primo dei due "automatismi" previsti dalla precedente lett. A). La trasformazione degli automatismi in assegni economici e la soppressione del "secondo automatismo" non pregiudicano gli eventuali ulteriori benefici normativi previsti dalle regolamentazioni aziendali in atto in materia. c) per il personale interessato assunto dopo il 19 dicembre 1994, nei casi di benefici economici per automatismo, verrà riconosciuto un unico assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro. Per il personale in servizio alla data del 19 dicembre 1994, resta fermo il diritto a due assegni mensili nel corso del rapporto di lavoro. Nei casi di cui alle lettere A), B) e C) che precedono, gli avanzamenti e/o gli assegni ivi previsti restano comunque assorbiti nel miglior trattamento inerente all'inquadramento superiore conseguito (passaggio di livello retributivo e/o di area professionale); nel caso in cui detto miglior trattamento spetti temporaneamente l'assorbimento si effettua per la durata del trattamento stesso. Nei confronti del personale assunto dopo il 19 dicembre 1994 non si applicano le previsioni inerenti all’assegno mensile per anzianità dopo aver maturato 10 anni di anzianità. L'assegno mensile resta assorbito nel miglior trattamento, inerente all'inquadramento superiore, che l'interessato abbia successivamente conseguito per: relativamente agli impiegati, ogni passaggio di grado o di qualifica; relativamente ai commessi, ogni passaggio di qualifica conseguente a passaggio di categoria, nonché - per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1975 e la data di stipulazione del contratto collettivo del 23 luglio 1976 - il passaggio da commesso di 2ª a commesso di 1ª; - relativamente agli ausiliari, ogni passaggio di qualifica - con esclusione di quelli effettuati nell'ambito delle qualifiche di guardia notturna, personale di fatica e custodia e personale di pulizia - purché comporti l'applicazione di una paga base (stipendio o salario) superiore a quella della qualifica precedentemente rivestita. Nel caso in cui detto trattamento spetti in via temporanea l'assorbimento si effettua per la durata del trattamento stesso. - 22 - INQUADRAMENTI FILIALI E SPORTELLI FILIALI FINO A 2 ADDETTI RUOLO RESPONSABILE VICE RESPONSABILE ADDETTO CLIENTELA (Eventuale) INQUADRAMENTO → 3A 4L →NON PREVISTO →3A 2L Dopo 24 mesi di adibizione →3A 3L Dopo ulteriori 36 mesi di adibizione FILIALI DA 3 A 4 ADDETTI RUOLO RESPONSABILE VICE RESPONSABILE ADDETTO CLIENTELA (Eventuale) INQUADRAMENTO → QD1 →3A 3L →3A 2L Dopo 24 mesi di adibizione →3A 3L Dopo ulteriori 36 mesi di adibizione GESTORE UNIVERSALI (Se non Vice) →3A 2L Dopo 24 mesi di adibizione →3A 3L Dopo ulteriori 36 mesi di adibizione GESTORE AFFLUENT (Se non Vice) →3A 3L Dopo 12 mesi di adibizione →3A 4L Dopo ulteriori 15 mesi di adibizione GESTORE P.I. (Se non vice) →3A 3L Dopo 12 mesi di adibizione →3A 4L Dopo ulteriori 15 mesi di adibizione FILIALI DA 5 A 6 ADDETTI RUOLO RESPONSABILE VICE RESPONSABILE ADDETTO CLIENTELA (Eventuale) INQUADRAMENTO → QD2 → 3A 3L Fino a 5 dipendenti → 3A 4L Con almeno 6 dipendenti →3A 2L Dopo 24 mesi di adibizione →3A 3L Dopo ulteriori 36 mesi di adibizione GESTORE UNIVERSALI (Se non Vice) →3A 2L Dopo 24 mesi di adibizione →3A 3L Dopo ulteriori 36 mesi di adibizione GESTORE AFFLUENT (Se non Vice) →3A 3L Dopo 12 mesi di adibizione →3A 4L Dopo ulteriori 15 mesi di adibizione GESTORE P.I. (Se non vice) →3A 3L Dopo 12 mesi di adibizione →3A 4L Dopo ulteriori 15 mesi di adibizione - 23 - FILIALI DA 7 A 9 ADDETTI RUOLO RESPONSABILE VICE RESPONSABILE ADDETTO CLIENTELA (Eventuale) INQUADRAMENTO → QD3 + R.C. standard (Con almeno 8 Dipendenti) → 3A 4L Fino a 7 dipendenti → QD1 Con almeno 8 dipendenti →3A 2L Dopo 24 mesi di adibizione →3A 3L Dopo ulteriori 36 mesi di adibizione GESTORE UNIVERSALI (Se non Vice) →3A 2L Dopo 24 mesi di adibizione →3A 3L Dopo ulteriori 36 mesi di adibizione GESTORE AFFLUENT (Se non Vice) →3A 3L Dopo 12 mesi di adibizione →3A 4L Dopo ulteriori 15 mesi di adibizione GESTORE P.I. (Se non vice) →3A 3L Dopo 12 mesi di adibizione →3A 4L Dopo ulteriori 15 mesi di adibizione COORDINATORE OPERATIVO Se oltre 7 dipendenti: →3A 2L (Se coordina almeno 2 casse stabili)* →3A 3L (Se coordina almeno 3 casse stabili)* →3A 4L (Se coordina almeno 4 casse stabili)* * Per sportello di cassa stabile si intende quello funzionante con apertura alla clientela per ore al giorno e per almeno dieci giorni al mese. almeno tre FILIALI OLTRE I 9 ADDETTI RUOLO RESPONSABILE VICE RESPONSABILE ADDETTO CLIENTELA (Eventuale) INQUADRAMENTO → QD4 + R.C. standard fino a 16 dipendenti → QD4 + R.C. elevato oltre i 16 dipendenti → QD1 Fino a 9 dipendenti → QD2 Con almeno 10 dipendenti →3A 2L Dopo 24 mesi di adibizione →3A 3L Dopo ulteriori 36 mesi di adibizione GESTORE UNIVERSALI (Se non Vice) →3A 2L Dopo 24 mesi di adibizione →3A 3L Dopo ulteriori 36 mesi di adibizione GESTORE AFFLUENT (Se non Vice) →3A 3L Dopo 12 mesi di adibizione →3A 4L Dopo ulteriori 15 mesi di adibizione GESTORE P.I. (Se non vice) →3A 3L Dopo 12 mesi di adibizione →3A 4L Dopo ulteriori 15 mesi di adibizione COORDINATORE OPERATIVO Se oltre 7 dipendenti: →3A 2L (Se coordina almeno 2 casse stabili)* →3A 3L (Se coordina almeno 3 casse stabili)* →3A 4L (Se coordina almeno 4 casse stabili)* * Per sportello di cassa stabile si intende quello funzionante con apertura alla clientela per almeno tre ore al giorno e per almeno dieci giorni al mese. - 24 - Gli inquadramenti per gli uffici della Sede Centrale non vengono determinati in base all’organico, ma ai ruoli e alle professionalità presenti. La struttura degli inquadramenti risulta, pertanto suddivisa in fasce come da tabella seguente: § Se identificato e formalmente incaricato UFFICI della SEDE CENTRALE Fasce G F E D C B A RESP. 3.4 QD1 QD2 QD3 QD4 QD4+RCst QD4+RCel Altri inquadramenti di Sede Centrale VICE § 3.2 3.3 3.4 3.4 QD1 QD1 QD2 al lavoratore/lavoratrice che, nell’ambito di una funzione o di un ufficio di fascia “G” o “F” o di fascia superiore, coordina un nucleo di lavoro costituito da almeno altri cinque appartenenti alla 3^ area professionale, addetti alla stessa unità organizzativa, è riconosciuto, rispettivamente, il 2° livello o il 3° livello o il 4° livello retributivo della 3^ area professionale; presso il Centro Servizio Clienti della Sede centrale, i ruoli professionali di responsabile, di “vice” e di “team leader” vengono assimilati, quanto ad inquadramento e livello retributivo, a quelli previsti, rispettivamente, per i responsabili, per i vice e per i coordinatori operativi delle dipendenze (per questi ultimi anche con riferimento al numero dei dipendenti coordinati in analogia al numero delle casse); INQUADRAMENTI AREA AFFARI AREE AFFARI QD 4° LIV. – ruolo chiave elevato (14 M) – ruolo chiave standard (6 M) – (base) QD 3° LIV. – ruolo chiave standard (6 M) – (base) QD 2° LIV. – (base) QD 1° LIV. – (base) 3^ area professionale 4° livello retributivo 3^ area professionale 3° livello retributivo - Responsabile Centro Imprese Responsabile Fidi Responsabile Retail - Gestore Corporate “senior” (§) Gestore Corporate “junior” (§§) Responsabile e coordinatore Estero Merci (coordinamento di almeno altri 5 dipendenti appartenenti alla 3^ area professionale) Specialista Crediti Speciali Specialista Estero Specialista Privati addetto Segreteria Fidi “esperto” addetto Estero Merci “esperto” (dopo 3 anni di adibizione, previsti a scopo di addestramento) 3^ area professionale 2° livello retributivo § Facoltà di erogazione credito della fascia più elevata §§ Facoltà di erogazione credito della fascia meno elevata, dopo un anno di adibizione (previsto a scopo di addestramento) - 25 - LA VALUTAZIONE DEL LAVORATORE La valutazione professionale concorre allo sviluppo di carriera. Alcuni degli elementi che compongono la valutazione professionale sono: COMPETENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI ESPERI ENZE PROFESSIONALI PADRONANZA DEL RUOLO ATTITUDINI E POTENZIALITÀ PROFESSIONALI PRESTAZIONI Le note caratteristiche sono sostituite da un giudizio professionale complessivo che deve essere comunicato per iscritto agli interessati entro il primo semestre dell’anno successivo. Tale giudizio viene sintetizzato con le seguenti valutazioni: NON ADEGUATO DA MIGLIORARE QUASI IN LINEA ADEGUATO PIU’ CHE SODDISFACENTE ECCELLENTE Contemporaneamente al processo di valutazione delle prestazioni (per i Direttori di Area Affari “valutazione delle competenze manageriali”) ogni valutatore indicherà nella procedura dedicata, per ciascuno dei propri valutati,una percentuale (compresa tra 0 e 120%) che moltiplicata per il peso del parametro determina il punteggio relativo alla “qualità del servizio” stessa. Il lavoratore dovrà essere informato periodicamente circa il merito della valutazione professionale formulata dall’azienda e delle linee adottate dalla stessa al fine di conferire trasparenza alle opportunità di formazione, allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione professionale. Il lavoratore può chiedere chiarimenti al riguardo. In caso di giudizio di sintesi “NON ADEGUATO” al lavoratore non viene erogato: Il Premio Aziendale (VAP) La parte eccedente il Premio di Rendimento Standard In particolare il lavoratore ha diritto: di conoscere le proprie note caratteristiche e il relativo giudizio di sintesi di essere informato periodicamente in merito alla sua valutazione professionale di chiedere chiarimenti di avviare la procedura di ricorso avverso il giudizio professionale di farsi assistere durante la procedura da un dirigente delle organizzazioni sindacali stipulanti facente parte del personale di poter richiedere, in caso di giudizio di sintesi negativo, il cambiamento di mansione e, se possibile, di ufficio al fine di ottenere un successivo miglior giudizio Nei casi in cui le assenze del lavoratore dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare ecc., siano di durata tale da non consentire una valutazione, si fa riferimento all'ultimo giudizio di sintesi conseguito dall'interessato. - 26 - MALATTIA La normativa aziendale sulle assenze per malattia prevede la presentazione del certificato medico se l’assenza è superiore a 2 giorni (esempi: malattia al Venerdì e al Lunedì occorre il certificato medico in quanto si presume che il lavoratore sia ammalato anche Sabato e Domenica; malattia al Giovedì e al Venerdì con rientro al lavoro il Lunedì mattina non occorre il certificato in quanto il lavoratore si presume guarito il Sabato e Domenica). Se la malattia si verifica in presenza di un “ponte” è necessario presentare il certificato medico anche per un solo giorno. È comunque facoltà della Banca, con avviso scritto o verbale, richiederti di presentare il certificato medico per ogni malattia, a prescindere dalla durata della stessa (quindi anche per un solo giorno o parte di esso).Nel caso di infortunio è necessario presentare il certificato medico a prescindere dalla durata dell’assenza. Ecco cosa dovrai fare in caso di malattia Informare tempestivamente l’Azienda per le vie brevi (anche telefonicamente) che l’assenza è dovuta a malattia. Nel caso di malattia sopravvenuta fuori domicilio, comunicare il temporaneo recapito. La malattia interrompe il periodo di ferie solo nel caso in cui l’Azienda venga informata immediatamente (anche per telefono) comunicando inoltre anche il temporaneo domicilio. Inviare all’Azienda il certificato medico, se previsto, nel più breve tempo possibile. Ogni assenza per malattia superiore ai 2 giorni o, se esplicitamente richiesto dalla Banca, anche per un solo giorno, deve essere giustificata con la presentazione del certificato medico. Hai l’obbligo di rimanere reperibile, presso la tua abitazione o presso il temporaneo domicilio, per eventuali visite fiscali di controllo da parte dell’U.S.L, nelle seguenti fasce orarie: mattino dalle ore 10 alle ore 12 pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19 (Sabato e Domenica compresi) Se il lavoratore risulta assente alle visite di controllo, senza giustificato motivo, il trattamento economico decade nelle seguenti misure: Assenza alla prima visita di controllo - Perdita totale del salario per i primi 10 giorni di malattia. Assenza alla seconda visita di controllo - Perdita totale del salario per i primi 10 giorni di malattia (come per la 1^ visita di controllo) Assenza alla terza visita di controllo - Perdita totale del salario dal primo all’ultimo giorno di malattia NOTE: La sanzione viene applicata anche qualora il successivo accertamento ambulatoriale confermi lo stato di malattia. Sono esclusi dalla sanzione i periodi di ricovero ospedaliero e quelli accertati da visita di controllo. L’azienda può anche comminare una delle sanzioni disciplinari previste dal CCNL. PERIODO DI COMPORTO Il Contratto nazionale, all’art. 49, prevede due metodi di calcolo per il periodo di comporto: 1. COMPORTO SECCO In caso di assenza continuativa per malattia o infortunio accertati, l'azienda conserva il posto e l'intero trattamento economico al lavoratore che abbia superato il periodo di prova per: - 27 - mesi 6 se l'anzianità non è superiore a 5 anni; mesi 8 se l'anzianità è superiore a 5 anni ma non superiore ai 10 anni; mesi 12 se l'anzianità è superiore a 10 anni ma non superiore ai 15 anni; mesi 15 se l'anzianità è superiore a 15 anni ma non superiore ai 20 anni; mesi 18 se l'anzianità supera i 20 anni e fino ai 25 anni mesi 22 se l’anzianità è superiore a 25 anni 2. COMPORTO PER SOMMATORIA In caso di malattia o infortunio, i periodi di assenza possono essere calcolati dall’azienda con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di assenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti: mesi 8 se l’anzianità non è superiore a 5 anni mesi 10 se l’anzianità è superiore a 5 anni ma non superiore ai 10 anni mesi 14 se l’anzianità è superiore a 10 anni ma non superiore ai 15 anni mesi 18 se l’anzianità è superiore a 15 anni ma non superiore ai 20 anni mesi 22 se l'anzianità supera i 20 anni e fino ai 25 anni mesi 24 se l’anzianità è superiore a 25 anni NB. – per entrambi i tipi di comporto i mesi vengono considerati di 30 giorni In ogni caso, per l’ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per TBC, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico, con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 24 mesi complessivi (30 mesi per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello retributivo). Ai fini di quanto previsto per il calcolo dei periodi di comporto non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi al trattamento di dialisi. I periodi di assenza per malattia e infortunio, entro i limiti sopra indicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto in tema di ferie. ATTENZIONE: se la malattia o l’infortunio proseguono oltre i termini del periodo di comporto, sia esso secco che per sommatoria, il lavoratore/lavoratrice, prima della scadenza del periodo di comporto, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 4 mesi e di 6 mesi in un quinquennio. Rimane comunque in vigore la norma aziendale che prevede un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di carattere personale (inclusa la malattia/infortunio) della durata massima di 1 anno. LAVORATORI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO In caso di assenza per malattia o infortunio accertato, l’impresa conserva il posto e,in considerazione delle indennità erogate dagli Enti previdenziali, integra il trattamento economico per la relativa differenza, fino alla misura intera, in favore del lavoratore/lavoratrice assunto con contratto di apprendistato, che abbia superato il periodo di prova, per un periodo complessivo pari a: 6 mesi in caso di comporto c.d. secco, 8 mesi in caso di comporto c.d. per sommatoria. L’ABI invita le imprese a valutare con la massima disponibilità la possibilità di applicare agli apprendisti, affetti da patologie di particolare gravità, la previsione di cui all’art. 52 del CCNL. LAVORATORI INTERINALI In caso di malattia o di infortunio, il lavoratore interinale ha l'obbligo di darne notizia al datore di lavoro (Società di lavoro interinale) nella giornata in cui si verifica l'evento. - 28 Entro il terzo giorno di calendario, il lavoratore interinale deve consegnare o far pervenire all'Impresa fornitrice il certificato medico attestante l'effettivo stato d'infermità comportante incapacità lavorativa. In caso di prolungamento di malattia deve far pervenire alla Impresa fornitrice entro 24 ore la successiva certificazione medica. Durante la malattia il lavoratore è tenuto al rispetto delle fasce orarie sopra descritte. Durante la malattia il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento. La conservazione del posto è prolungata, a richiesta scritta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a 120 giorni alle seguenti condizioni a) che siano esibiti dal lavoratore i regolari certificati medici; b) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di "aspettativa senza retribuzione". Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso di licenziamento. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto di prestazioni stesso. FERIE E ALTRI PERMESSI Nel corso di ogni anno solare il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie durante il quale decorre l’intero trattamento economico. Previo accordo con la Direzione, il lavoratore può fruire dell’intero periodo di ferie o di parte di esso, in qualsiasi momento dell’anno. Le ferie non sono monetizzabili (esclusi i casi di cessazione del rapporto di lavoro),ogni lavoratore deve obbligatoriamente beneficiare di un periodo non inferiore a due settimane lavorative. Per la fruizione delle rimanenti giornate di ferie il dipendente può usufruirne entro 18 mesi dall’anno di maturazione. La malattia interrompe il periodo di ferie L’azienda,solo in caso di urgenti e comprovate necessità di servizio, può richiamare in servizio il lavoratore che potrà richiedere il rimborso delle spese di trasporto,vitto e alloggio sostenute per il periodo di ferie non goduto. Ovviamente il periodo non goduto potrà essere fruito successivamente. La durata delle ferie per le aree professionali è stabilita come segue: Con oltre 10 anni di servizio Da oltre 5 anni e fino a 10 Dall’anno successivo all’assunzione e fino a 5 anni di anzianità Durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione 25 giorni lavorativi 22 giorni lavorativi 20 giorni lavorativi Tanti giorni quanti sono i mesi fino al 31/12, considerando come mese intero l’eventuale frazione Per i Quadri Direttivi di ogni livello dal 1° gennaio 2000 le ferie sono di 26 giorni annui. ATTENZIONE - il contratto collettivo nazionale del 1999 ha stabilito che le giornate 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno (Festa della Repubblica) cadenti in domenica potranno, a facoltà dell’impresa e d’intesa col lavoratore,essere recuperate con altrettanti permessi retribuiti in alternativa al compenso aggiuntivo. A far tempo dal 01-01-2001, viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d’orario, da utilizzarsi con i criteri di cui all’ex art. 56 del ccnl 19 dicembre1994,la giornata sarà fruibile anche in modo frazionato. Nel caso invece di mancata fruizione nell’anno di maturazione si perderà il diritto all’utilizzo in quanto non viene riconosciuta alcuna monetizzazione. Per i permessi ex festività vedere l’apposito paragrafo. BANCA DELLE ORE E LAVORO STRAORDINARIO Dal 1° gennaio 2000 il CCNL ha introdotto una riduzione dell’orario di lavoro settimanale pari a 30 minuti; potrai usufruire di tale riduzione nei seguenti tre modi: riduzione di 30 minuti dell’orario giornaliero in un solo giorno della settimana - 29 riduzione di 15 minuti in due giornate o in alternativa continuare ad osservare l’orario settimanale di 37 ore e 30 minuti, riversando la relativa differenza (che forfetariamente è stata stabilita in 23 ore annue) nella cosiddetta “BANCA DELLE ORE”. L’azienda ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali. Tali prestazioni , fino a 50 ore all’anno, non sono considerate lavoro straordinario bensì strumento di flessibilità dando diritto a recupero obbligatorio , quindi confluiscono nella BANCA DELLE ORE e sono soggette ai criteri di recupero sotto riportati. CRITERI DI RECUPERO: Nei primi 6 mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato, previo accordo tra azienda e lavoratore, in qualsiasi momento. Trascorso tale termine, hai diritto al recupero nel periodo da te prescelto, previo preavviso all’azienda di almeno: 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario; 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni; 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni. Il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 24 mesi dall’espletamento della prestazione lavorativa aggiuntiva. Oltre il termine dei 24 mesi, l’azienda entro i 6 mesi successivi fisserà, previo accordo con il lavoratore, i tempi di fruizione dei recuperi relativi alle prestazioni aggiuntive. In mancanza di accordo con il lavoratore , l’impresa potrà indicare di sua iniziativa, sempre entro i 6 mesi, la tempistica di fruizione. Nei casi di prolungate assenze -quali malattie, infortuni, maternità, aspettative retribuite e non –che impediscano al lavoratore la fruizione dei recuperi, al rientro in servizio e d’intesa con l’azienda, si potrà concordare un allungamento dei termini di recupero o in alternativa il pagamento delle prestazioni non recuperate secondo il criterio di calcolo del lavoro straordinario di cui al successivo paragrafo. IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE NON RECUPERATE VERRANNO CORRISPOSTE. RICORDIAMO CHE TUTTE LE PRESTAZIONI DI LAVORO AGGIUNTIVE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE, DI VOLTA IN VOLTA, DALL’IMPRESA SECONDO LE MODALITA’ PREVISTE DALLA LEGGE. Come già detto in precedenza , il limite massimo di prestazioni aggiuntive effettuabili nell’arco dell’anno è fissato in 100 ore. Di queste 100 ore per le prime 50 il lavoratore potrà scegliere se recuperarle, secondo il meccanismo della BANCA DELLE ORE, o in alternativa richiedere la corresponsione in busta paga . Le successive 50 ore, invece, dovranno obbligatoriamente essere retribuite secondo il seguente criterio di calcolo della paga oraria : 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata diviso 7,5 , con le seguenti maggiorazioni: 25% nei giorni feriali; 30% nel giorno di sabato (ovvero nel giorno di lunedì, nei casi in cui la settimana lavorativa è distribuita dal martedì al sabato 55% di notte (fra le ore 22 e le ore 6) 65% di notte nei giorni destinati a riposo settimanale e nelle festività infrasettimanali. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE QUADRI DIRETTIVI L’impresa valuta la possibilità di corrispondere al quadro direttivo un’apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l’anno. tale valutazione avviene nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 68 e 69 (valutazione professionale). Nel corso dell’incontro annuale di cui all’art. 10 l’impresa fornisce un’informativa, di complesso e a consuntivo, sulle proprie determinazioni in materia. N.B. Il CCNL 2005 ha reso nulli tutti gli accordi aziendali stipulati in materia di lavoro straordinario prestato dai Quadri Direttivi. PART – TIME - 30 L’accordo aziendale del 30/06/2007 norma ulteriormente nel suo complesso il Part-Time e stabilisce i casi per i quali tale accesso diventa un diritto ( art. 3 dell’accordo) ed i casi per i quali è considerato una priorità ( art. 4 dell’accordo) del dipendente ( aree professionali e Q1-Q2, per questi ultimi compatibilmente con funzioni gerarchiche o ruoli di responsabilità). Va precisato che nelle filiali relativamente ai casi di diritto l’accoglimento delle domande da parte dell’azienda è obbligatorio, mentre per i casi di “ priorità” l’accoglimento delle domande è soggetto ad un limite percentuale pari all’8,5% dei dipendenti delle filiali stesse. A parità di priorità si terrà conto della data di presentazione della domanda e dell’ anzianità di servizio. Di norma le domande vengono valutate con risposta entro 60 giorni dalla richiesta. Riportiamo di seguito la L’articolo 3 dell’accordo, in cui sono indicati i part-time di diritto , e l’articolo 4 , in cui sono riportati i part-time di priorità: Articolo 3 (casi di diritto) • assistenza a figlio di età non superiore a 8 anni, laddove manchi l’altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vincolo matrimoniale senza convivenza di fatto; • assistenza ad almeno due figli, rispettivamente di età non superiore a 8 anni e 6 anni; • situazioni che comportano un impegno particolare e continuo del dipendente nell’assistenza del coniuge o di figlio conviventi, o di convivente more uxorio, o di genitore, ove trattasi di assistiti con “handicap in situazione di gravità” accertata ai sensi della Legge 104/92; • situazioni che comportano un impegno particolare e continuo del dipendente nell’assistenza del coniuge o di figlio conviventi, o di convivente more uxorio, o di genitore, ove gli assistiti siano affetti da gravi patologie croniche che determinino una permanente perdita dell’autonomia personale e la necessità di una cura continuativa o di frequenti monitoraggi clinici, ematochimici o strumentali; • situazione personale del dipendente con “handicap in situazione di gravità” accertata ai sensi della legge 104/92; Articolo 4 (priorità) assistenza diretta e continuativa nei confronti di: 1. fratelli conviventi, nelle stesse situazioni di cui all’articolo 3, 3° e 4° alinea; 2. figlio che, pur non rientrando nelle situazioni di cui al precedente articolo 3, sia affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la patria potestà; 3. figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l’altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vincolo matrimoniale senza convivenza di fatto; 4. più di un figlio di cui almeno uno di età inferiore ai 10 anni; 5. figlio unico di età non superiore ai 3 anni; 6. figlio unico di età inferiore ai 10 anni; 7. più di un figlio di cui almeno uno di età inferiore a 11 anni; 8. situazione dei dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente riconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo; 9. situazioni diverse dalle precedenti. Relativamente alla concessione dei Part-Time , il dipendente fruitore dovrà o rimanere nell’ambito dell’unità operativa di appartenenza o essere collocato in unità operativa entro i 20 Km dal comune di residenza fatto salve soluzioni diverse concordate con l’interessato. Articolazione oraria (articolo 8) • concordata tra Azienda e lavoratore (in contemperata valutazione tra esigenze personali e di servizio): può essere orizzontale, verticale o mista, sia mattutina che pomeridiana • compresa tra le 15 ore e le 32 ore e 30 minuti (come CCNL) • nelle giornate semifestive per pt orizzontali: 3 ore e 20 min. • raccomandazione a favorire le 25 ore settimanali per casi dell’art. 3 - 31 - Lavoro supplementare (articolo 9) (nei casi e con i trattamenti del Ccnl): • Per aree professionali: possibile opzione per periodi equivalenti di permesso in luogo del trattamento economico Domanda di part time (articolo 2) • con atto scritto, usando fac-simile dell’accordo e di norma con raccomandata a.r. (o a mano); • per rinnovi o proroghe: richieste normalmente entro tre mesi prima della scadenza Pausa pranzo (articolo 12) • pausa non retribuita di 15 minuti da godersi tra le 12.00 e le 14.30 con corrispondente ampliamento dell’orario di lavoro; Tipologie di part time Orizzontale: se la riduzione di orario viene effettuata all'interno dell'orario giornaliero (ad es. 4 ore anziché 8, tutti i giorni). Ticket € 3,46 Verticale: se la riduzione di orario viene effettuata nell'ambito di periodi concordati (settimana, mese, anno). Ad esempio si concordano 3 giorni pieni a settimana. Ticket € 5,29 Misto: è una combinazione delle due tipologie sopra descritte. Ad esempio, in alcuni periodi dell'anno si può concordare una riduzione dell'orario di lavoro del 50%, in altri del 20%. Ticket € 4,48 PERMESSI E CONGEDI (congedi parentali) Il nostro CIA prevede una serie di permessi, retribuiti, non retribuiti o con recupero delle ore di assenza per far fronte alle varie esigenze dei dipendenti. Riportiamo, in modo schematico e diviso per gruppi omogenei tale casistica integrata da quanto previsto dalla legge n. 53 dell’8 marzo 2000. ATTENZIONE: allorchè viene menzionato il coniuge, tale termine viene esteso e ad esso si parifica anche il convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore risulti da certificazione anagrafica. PERMESSI PER ASSISTENZA A FAMILIARI Ad integrazione di quanto previsto dalla legge n. 53 dell’ 8 marzo 2000: a) qualora risultino esauriti i periodi di congedo retribuito (3 gg) previsti dall’art. 4, comma 1, della medesima legge, saranno concessi su presentazione di idonea documentazione (cartella clinica e/o certificato di ricovero ospedaliero): - 2 giorni lavorativi retribuiti per assistenza a familiari conviventi, compresi i figli minori eventualmente affidati all’altro coniuge, sottoposti ad intervento chirurgico; - 1 giorno lavorativo retribuito per assistenza a figli o genitori non conviventi sottoposti ad intervento chirurgico; b) qualora risultino esauriti i periodi di congedo non retribuito previsti dall’art. 4, comma 2, della medesima legge, saranno concessi permessi non retribuiti (continuativi o frazionati anche su base oraria) per assistere familiari di primo grado (genitori o figli) conviventi ovvero il coniuge, che per gravi malattie od infortuni siano ricoverati in strutture sanitarie o siano in degenza domiciliare conseguente ad un periodo di ricovero o siano ammalati in fase terminale anche se non ricoverati. Per le stesse esigenze di cui alla presente lettera la frazionabilità su base oraria sarà consentita anche durante il citato congedo non retribuito previsto dalla normativa di legge. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151, saranno concessi permessi non retribuiti per assistere il figlio ammalato di età compresa fra i tre e gli otto anni senza il limite massimo di giorni lavorativi stabiliti dal citato articolo. - 32 Nel periodo dal 15 giugno al 14 settembre tali permessi non retribuiti vengono concessi per un massimo di 15 giornate di calendario. PERMESSO RETRIBUITO La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. La lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. CONGEDO NON RETRIBUITO 2. I dipendenti possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato (anche su base oraria), non superiore a due anni. Per gravi motivi si intendono: a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma; b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone di cui al presente comma; c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo; d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie: patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà. Il congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa. Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa e a comunicarne l’esito al dipendente. ATTENZIONE: La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di minore con handicap in stato di gravità, come previsto dalla legge 104 del 5/2/92 (che abbiano titolo a fruire dei permessi previsti dalla legge) e riconosciuto da almeno 5 anni, durante il periodo di congedo percepisce un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di 36.151,98 € annui (l’importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice ISTAT) per il congedo di durata annuale. ( da verificare e comprendere) ASPETTATIVA NON RETRIBUITA Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 51 del Ccnl dell’ 8 dicembre 2007, le domande di aspettativa non retribuita presentate dal Personale in servizio con contratto non a termine vengono accolte per un numero di richieste annuali non superiori allo 0,70% del totale del Personale. Le domande sono accolte nei limiti di cui sopra entro tre mesi dalla data di ricevimento da parte dell’Azienda e secondo l’ordine cronologico di ricezione. - 33 Se nell’ambito della stessa unità operativa (funzione, ufficio, dipendenza) cui siano stabilmente addetti meno di 15 dipendenti vengono avanzate più domande, l’aspettativa delle ulteriori richieste viene concessa compatibilmente con le esigenze di servizio. Nei confronti del Personale appartenente al 3° e al 4° livello dei quadri direttivi, la normativa di cui al presente articolo si applica compatibilmente con le esigenze di servizio. PORTATORI DI HANDICAP - AGEVOLAZIONI E PROVVIDENZE PER ASSISTERE PORTATORI DI HANDICAP. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 4 della legge n. 53/2000 e della legge 104/1992 sono concessi permessi non retribuiti per assistere familiari di primo grado (genitori/figli) o il coniuge che siano portatori di handicap e che, come tali, siano riconosciuti ai sensi della citata legge 104/1992. L’Azienda, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme del contratto collettivo nazionale, accoglie la raccomandazione formulata dalle Organizzazioni Sindacali in fase di trattativa di agevolare gli spostamenti non occasionali di orario di lavoro, purché compatibili con le esigenze organizzative e di sicurezza, a favore dei: dipendenti handicappati in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie, come tali riconosciuti dalla legge 104/1992; dipendenti che assistano con continuità i figli o altre persone a carico che abbiano gravi handicap fisici o psichici, come tali riconosciuti dalla legge 104/1992. L’Azienda, inoltre, accoglie la raccomandazione delle Organizzazioni Sindacali a tenere in debita considerazione le eventuali obiettive necessità del dipendente di assistere familiari conviventi portatori di handicap, nei casi di trasferimenti, adibizione a turni e nell’esame di richieste di trasformazione della prestazione lavorativa da tempo pieno a tempo parziale. A decorrere dal 1° gennaio 2008, al dipendente con coniuge o figlio con invalidità superiore ai 2/3 per il quale provvede al mantenimento viene corrisposto un importo annuale lordo di € 2.598,00. Chiarimento a verbale Tale provvidenza, che sostituisce quella prevista dal CCNL nonché quella precedentemente erogata presso la BPVSGSP, viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare, a presentazione da parte degli interessati di idonea certificazione medica attestante, per l’anno di corresponsione, il sussistere delle condizioni richieste. VISITE MEDICHE E CURE Fermo restando che in linea di principio i dipendenti sono invitati a farsi parte diligente per effettuare visite mediche o cure al di fuori dell’orario di lavoro, per tutte le esigenze personali che richiedono brevi assenze per visite mediche o cure (non idrotermali) anche a carattere ripetitivo, anche specialistiche, analisi cliniche o prestazioni sanitarie parimenti configurabili e che vengono effettuate presso strutture pubbliche o convenzionate o presso medici privati, si prevedono: a) brevi permessi retribuiti per il tempo richiesto da tali prestazioni nonché per il tempo necessario agli spostamenti, con un massimo di un’ora per questi ultimi. Tali permessi sono concessi nel limite massimo: - per le visite mediche, di 5 all’anno; - per un ciclo di cura, di 10 all’anno. Il dipendente deve a tal fine produrre, a giustificazione dell’assenza, una apposita dichiarazione dell’Ente sanitario o del medico nella quale deve essere specificata la durata della prestazione sanitaria (dalle ore .. alle ore ..); b) per l’effettuazione di visite di controllo generali (anche dette check-up), ad integrazione di quanto previsto dal precedente punto, viene concesso un permesso retribuito all’anno, sempre con presentazione di apposita dichiarazione come sopra descritto; c) oltre i limiti di cui sopra ovvero in assenza di adeguata giustificazione medica, è previsto l’utilizzo dei seguenti strumenti contrattuali, scelti dal dipendente a sua discrezione: - utilizzo della banca delle ore o della riduzione annuale di orario riconosciuta dal Ccnl; - permessi per ex festività, di cui al Ccnl, anche in modo frazionato a mezze giornate (il mattino pari a 2/3, il pomeriggio pari a 1/3; è possibile la fruizione di 1/3 di giornata anche la mattina); - tre giorni di eventuali ferie residue anche fruibili a mezze giornate (il mattino pari a 2/3 ed i pomeriggio pari ad 1/3). Nel solo caso in cui tali strumenti non siano utilizzabili in quanto esauriti, saranno accordati, con l’obbligo di fornire la documentazione medica sopra indicata: - permessi retribuiti con recupero, per assenze giornaliere non superiori a quattro ore, concordando le modalità di recupero con il Responsabile della struttura di appartenenza; - permessi non retribuiti. I lavoratori che hanno necessità di assentarsi a qualsiasi titolo per effettuare visite mediche o cure devono avvisa - 34 re con un preavviso di 48 ore. PERMESSI PER ASSENZE RIPETUTE DOVUTE AD EVENTI GRAVI Ad integrazione di quanto stabilito dall’art.51 del Ccnl 8 dicembre 2007, l’Azienda assicura che sarà esaminata con particolare attenzione la richiesta di concessione di permessi retribuiti e non retribuiti per assenze ripetute dovute a prestazioni sanitarie conseguenti ad eventi gravi, eccezionali, indifferibili, opportunamente documentati (es. chemioterapie, cure riabilitative per incidenti gravi, malattie croniche gravi, ecc.) anche in superamento di quanto indicato per le visite mediche e cure. La corresponsione del trattamento economico in altri casi di brevi permessi orari e periodi di congedo per eventi gravi, eccezionali, urgenti, viene valutata dall’Azienda volta per volta. NASCITE In occasione della nascita di un figlio/a è previsto un permesso retribuito di una giornata (per ciascun figlio/a), utilizzabile anche in modo frazionato (mattino o pomeriggio), entro una settimana dall’evento. DECESSI Nell’eventualità di più eventi luttuosi nell’arco dello stesso anno che riguardino parenti entro il 2° grado o il coniuge, una volta fruiti i permessi retribuiti previsti dall’art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000, vengono concessi ulteriori tre giorni di permesso retribuito, per ciascun evento, da utilizzarsi entro sette giorni dal decesso. Inoltre, nel caso di decesso di suoceri, generi e nuore, qualora non siano utilizzabili i permessi di legge, vengono concessi permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario alla partecipazione al funerale, ferma restando la possibilità del dipendente di motivare l’assenza con altre causali contrattuali. CONGEDO MATRIMONIALE La decorrenza del congedo straordinario previsto dalle norme vigenti in occasione del matrimonio (15 giorni consecutivi di calendario) è fissata al primo giorno lavorativo successivo alle nozze (dal giorno delle nozze se lavorativo). Il predetto congedo è concesso anche prima della data del matrimonio purchè il matrimonio stesso sia celebrato entro i 15 giorni di congedo; ovvero successivamente al matrimonio purché interamente fruito entro 30 giorni dalla celebrazione delle nozze. PERMESSO PER TRASLOCO In occasione del trasloco che comporti la variazione effettiva della residenza l’Azienda concederà al dipendente un permesso retribuito di un giorno lavorativo. PERMESSI PER MOTIVI DI STUDIO Ferme restando le previsioni contenute nell’art. 53 del Ccnl 12 febbraio 2005, ad integrazione dello stesso si stabilisce che: 1. quanto contenuto nel 1° comma del citato art. 53 è applicabile anche ai lavoratori iscritti e frequentanti corsi di laurea in una delle discipline che davano titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale; 2. i permessi previsti al 3° comma del citato art. 53 sono fruibili anche in maniera frazionata su base giornaliera e vengono elevati a: - 10 giorni lavorativi per la licenza di scuola secondaria di primo grado; - 12 giorni lavorativi per la licenza di scuola secondaria di secondo grado; - 7 giorni lavorativi per sostenere l’esame di laurea triennale e 5 giorni lavorativi per sostenere l’esame di laurea magistrale (12 giorni lavorativi per sostenere l’esame di laurea per gli studenti iscritti a corsi universitari secondo l’ordinamento anteriore al DM 3 novembre 1999 n. 509); 3. i permessi previsti al 4° comma del citato art. 53 vengono elevati a 5 giorni. *** - 35 Ferma restando la priorità della formazione aziendale, le ore di formazione professionale di cui al Ccnl eventualmente non fruite dai lavoratori studenti universitari possono essere utilizzate con equivalenti permessi retribuiti per motivi di studio secondo i criteri e le modalità di seguito indicate: - i permessi possono essere fruiti nel limite delle 24 ore annuali di cui all’art. 63, comma 4, lett. a) del Ccnl 12.2.2005, avendo anche a riferimento l’eventuale accorpamento biennale secondo il criterio di seguito indicato; - i permessi vengono concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, su richiesta da presentare entro il 31 marzo dell’anno successivo e sul presupposto che, entro la stessa data del 31 marzo non sia stato già programmato ai sensi del Ccnl il recupero della formazione non svolta nell’anno precedente; - la fruizione di tali permessi è concessa in riferimento a facoltà universitarie correlate all’attività lavorativa (ossia: Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Bancarie e Finanziarie); - i permessi devono essere utilizzati nelle giornate lavorative immediatamente precedenti alla fruizione dei permessi riconosciuti ai sensi del 2° comma dell’art.53 del Ccnl; - l’interessato deve comunicare quanto prima al Responsabile della struttura di appartenenza l’utilizzo del permesso e, comunque, con almeno 72 ore di preavviso; - i permessi non potranno essere fruiti nei mesi di luglio e di agosto e dalla metà di dicembre alla metà di gennaio. Le ore di permesso fruite in ragione della presente disposizione vengono computate ai fini degli obblighi formativi di cui all’art. 63 del Ccnl 12.2.2005. *** PERMESSI PER RENDERE TESTIMONIANZA DINANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA l’Azienda concederà permesso retribuito ai lavoratori per il tempo strettamente necessario per assolvere l’obbligo di presentarsi al giudice in caso di citazione a comparire in qualità di teste. Chiarimento a verbale Al lavoratore che sia parte attrice o convenuta non vengono concessi permessi; resta comunque riconosciuto il diritto di assentarsi attraverso l’utilizzo di altri propri strumenti contrattuali o, se esauriti, un permesso non retribuito. NOMINA A GIUDICE POPOLARE L’Azienda manterrà la retribuzione al dipendente per un periodo indicativo di una settimana, nell’arco della durata della sua nomina. Trascorsa una settimana l’Azienda non manterrà più la retribuzione, dichiarando espressamente il fatto ai fini del raddoppio dell’indennità di nomina prevista dalle vigenti norme legislative. NORME SULL’UTILIZZO DI FERIE E PERMESSI EX FESTIVITÀ Viene consentita la fruizione – da effettuarsi tra il 16 gennaio ed il 14 dicembre di ogni anno – dei giorni di permesso per ex festività di competenza dell’anno anche in modo frazionato a mezze giornate (il mattino pari a 2/3, il pomeriggio pari a 1/3). Per particolari esigenze sarà consentita la fruizione di 1/3 di giornata anche al mattino. L’utilizzo frazionato a mezze giornate delle ferie di competenza dell’anno, come eccezione rispetto a quanto previsto dal Ccnl, viene consentito nel limite di tre giornate all’anno (ossia, tre mattine e tre pomeriggi; il mattino sarà pari a 2/3, il pomeriggio pari a 1/3). NORME SULLA PRESENTAZIONE DEI CERTIFICATI DI MALATTIA In caso di assenza per malattia il certificato del medico deve essere presentato per assenze superiori a 2 giorni (es: malattia dal venerdì al lunedì occorre il certificato medico in quanto il lavoratore è presunto ammalato anche il sabato e la domenica; malattia al giovedì ed al venerdì con rientro in servizio il lunedì, non occorre il certificato medico in quanto il lavoratore è presunto guarito al sabato ed alla domenica). E’ comunque richiesto a tutti i dipendenti il certificato medico anche per 1 solo giorno se la malattia si verifica in occasione di un “ponte”. Per assenze dovute ad infortunio occorre presentare il certificato medico a prescindere dalla durata dell’assenza. - 36 L’Azienda può avvisare i dipendenti – una volta per tutte, anche verbalmente – di presentare il certificato medico per ogni loro malattia a prescindere dalla durata dell’assenza. In tali casi si applicano le norme di legge e del Ccnl (occorre la giustificazione anche per un giorno o parte della giornata. Sempre in materia di permessi l’Azienda esaminerà, con la maggior comprensione, la concessione di permessi retribuiti e non, per assenze ripetute dovute ad eventi gravi, eccezionali, indifferibili non ricompresi nei casi precedenti, anche in superamento dei plafonds previsti. Norme legislative hanno reso la materia dei permessi per Cure Termali alquanto complicata per essere trattata in maniera esaustiva in questo opuscolo. I rappresentanti sindacali e le strutture della FABI sono comunque a tua disposizione, qualora se ne presentasse la necessità, per darti tutte le informazioni e l’aiuto possibile per accedere, se ci sono i presupposti, a questo tipo di permessi. Sempre in materia di permessi l’Azienda esaminerà, con la maggior comprensione, la concessione di permessi retribuiti e non, per assenze ripetute dovute ad eventi gravi, eccezionali, indifferibili non ricompresi nei casi precedenti, anche in superamento dei plafonds previsti. Norme legislative hanno reso la materia dei permessi per Cure Termali alquanto complicata per essere trattata in maniera esaustiva in questo opuscolo. I rappresentanti sindacali e le strutture della FABI sono comunque a tua disposizione, qualora se ne presentasse la necessità, per darti tutte le informazioni e l’aiuto possibile per accedere, se ci sono i presupposti, a questo tipo di permessi.