LA FASE NEGOZIALE NELLE MICROPERMANENTI
DOPO LA LEGGE N. 57/2001
INDICE GENERALE
di Renato Ambrosio∗
In Italia la strategia stragiudiziale dell’avvocato del danneggiato risulta in buona sostanza
direzionata alla realizzazione di due obiettivi. 1) In primo luogo è finalizzata sempre ed in ogni caso
a raggiungere nel più breve tempo la possibilità di notificare l’atto di citazione, perché è solo in
questo momento che il difensore della vittima può trattare il danno con la compagnia assicuratrice
su di una base che gli permette di scendere nella specificità del caso concreto e quindi di ricercare la
personalizzazione del danno1. In altri termini, una volta notificato l’atto di citazione, non si tratta
più sulla base di standard monetari, che prescindono dalle caratteristiche della singola vittima, ma la
negoziazione avviene sulla scorta di elementi più articolati e specifici sui quali l’avvocato può
lavorare al fine di una valutazione che superi i criteri minimi per la liquidazione del danno2. Nella
maggior parte dei casi, la personalizzazione del danno si può ottenere solo con atto di citazione
notificato. 2) In secondo luogo l’impostazione dell’avvocato della vittima è di evitare offerte reali,
che, specialmente nel caso delle microinvalidità3, potrebbero rendere incerti gli esiti di un eventuale
futuro giudizio: infatti, in questo settore le oscillazioni tra la valutazione medico legale del C.T.P.
attoreo e quella del C.T.U., ancorché minime, possono incidere sostanzialmente sull’esito della
controversia, con un notevole rischio per l’attore di non riuscire a conseguire dalla controparte la
totalità delle spese legali maturate, nel caso in cui l’offerta reale risulti essere vicina alla
liquidazione del danno sulla scorta della valutazione del C.T.U. e di una mancata personalizzazione
da parte del Giudice di Pace4.
∗
Avvocato in Torino, Studio Legale Ambrosio & Commodo, www.in-law.net.
Il principio generale per cui il giudice, nell’ambito di una valutazione comunque equitativa è tenuto alla
personalizzazione del danno, e cioè all’adeguamento dei parametri di base alle circostanze del caso concreto è stato
posto come principio base del sistema dalla Corte Costituzionale in Repetto c. A.M.T. di Genova (Corte cost., 14 luglio
1986, n. 184, in Foro it., 1986, I, 2053 ss), sul punto questa pronuncia è stata seguita pedissequamente dalla Suprema
corte e dai giudici di merito: Cass., 11 aprile 1997, n. 3170, in MONATERI e BONA, Il danno alla persona, Padova, 1998,
474; Cass., 17 giugno 1996, n. 5542, in Giur. it., 1997, I, 1, 38; Cass., 13 aprile 1995, n. 4255, in Resp. civ. prev., 1995,
519; Cass., 3 giugno 1994, n. 5380, in Corriere giur., 1994, 1360; Cass., 18 febbraio 1993, n. 2009, in Giust. civ., 1993,
I, 2101; Cass., 18 febbraio 1993, n. 2008, in Resp. civ. prev., 1993, 797; Cass., 13 gennaio 1993, n. 357, in MONATERI e
BONA, Il danno alla persona, cit., 160. Sul quantum del danno biologico si rinvia ai seguenti contributi: ROSSETTI, Il
danno da lesione della salute, Padova, 2001, 451 ss.; NANNIPIERI, La liquidazione del danno alla salute, in La
valutazione del danno alla salute, a cura di BARGAGNA e BUSNELLI, 4° ed., Padova, 2001, 79 ss.; PECCENINI, La
liquidazione del danno biologico, in MONATERI, BONA, OLIVA, PECCENINI, TULLINI, Il danno alla persona, Torino,
2000, Tomo I, 49 ss.; OLIVA, La liquidazione del danno biologico: alla ricerca del giusto sistema, in MONATERI, BONA
e OLIVA, Il nuovo danno alla persona, Milano, 1999, 25 ss.
2
I criteri minimi per il risarcimento del danno alla persona nelle micropermanenti da r.c.a. trovano oggi precise
indicazioni nella tabella di cui all’Allegato A della legge 5 marzo 2001 n. 57, che, come noto, ha introdotto criteri sia a
livello quantitativo che qualitativo più restrittivi rispetto al quantum generalmente liquidato dalle corti. Sulla sostanziale
svalutazione che questa legge comporta per il risarcimento del danno delle lesioni di lieve entità connesse
all’incidentistica stradale si rinvia da ultimo a BONA, L’art. 5 legge n. 57/2001 perviene all’esame della Consulta:
profili di illegittimità costituzionale dei criteri di liquidazione del danno biologico, in Giur. It., 2002, 291.
3
Si tenga in particolare presente che nel caso delle micropermanenti il contendere verte su differenze di valutazione
medico legale, le quali oscillano generalmente all’interno di una fascia compresa tra l’1% ed il 4%. Il rischio di una
differente valutazione è peraltro reso maggiore all’interno di uno stesso foro dai diversi approcci dei medici legali, che
risultano ancora più evidenti tra scuole medico legali di fori differenti (ad esempio, Torino e Roma).
4
In molti casi una riduzione anche di un solo punto percentuale può comportare conseguenze del tutto sproporzionate
ed ingiuste per la vittima: infatti, accade frequentemente che il Giudice compensi le spese di giudizio considerando
quasi completamente satisfattoria l’offerta reale effettuata ante causam. Ma va qui rimarcato come il “gioco” delle
compagnie assicuratrici sia proprio quello di destreggiarsi sulle piccole differenze, praticamente ponendo l’attore
dinanzi all’alternativa tra una liquidazione inferiore rispetto a quanto di diritto ed un rischio di causa che peraltro è di
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La strategia delle compagnie assicuratrici non è di trovare una soluzione conciliativa che
rispetti in qualche modo le aspettative legittime della vittima, ma di pervenire a formulare
un’offerta reale nel più breve tempo possibile, a volte evitando anche la consulenza medico legale,
offerta che metta in difficoltà l’avvocato del danneggiato, aumentando il rischio delle spese legali di
causa e rendendo così più difficile l’azione giudiziaria ed il risarcimento integrale del danno. Ciò
soprattutto laddove non sia in discussione la responsabilità dell’assicurato, e quindi sia solo un
problema di quantificazione dei pregiudizi subiti. Ovviamente, nel caso in cui ci siano problemi di
responsabilità – sempre dell’ipotesi di microlesioni – l’offerta reale rende ancora più problematica
l’impostazione dell’eventuale controversia.
I due obiettivi, dei quali si è appena detto, hanno da sempre caratterizzato il lavoro di chi
assiste le vittime, e, sotto questo profilo, nulla è cambiato in questi ultimi anni né in seguito alla
riforma di cui all’art. 5 della legge n. 57/20015. Semmai con questo intervento si sono venute a
modificare le tappe e le modalità attraverso le quali raggiungere il risultato finale della fase ante
causam, e cioè la notifica dell’atto di citazione, che ha lo scopo primario di poter trattare su basi più
eque e non certo di addivenire necessariamente ad una sentenza finale, a meno che la compagnia –
come accade anche di sovente – abbia errato nella valutazione dei profili di responsabilità o
sostenga teorie estreme sull’efficienza lesiva del sinistro.
Prima di questa legge l’avvocato aveva tutto l’interesse di fare pervenire quanto prima la
raccomandata diffida alla compagnia assicuratrice, in quanto, decorsi i sessanta giorni dalla
ricezione della stessa, era possibile notificare sin da subito l’atto di citazione: infatti, la diffida non
era soggetta a determinati requisiti a livello di contenuti e di allegati, né le compagnie potevano
prorogare questo termine in base ad eventuali lacune della diffida6. La conseguenza era che la
compagnia, non riuscendo a formulare offerte reali in tempi così brevi, era costretta, nella maggior
parte dei casi, a trattare il sinistro con l’avvocato su basi paritarie, e comunque l’offerta reale veniva
formulata quasi esclusivamente solo in corso di causa, quando la distanza tra le parti risultava
incolmabile (ad esempio, per differenti valutazioni medico legali). Le compagnie erano dunque
particolarmente stimolate a cercare in modo serio un contatto con l’avvocato della vittima in tempi
piuttosto rapidi. Al contrario, dopo l’entrata in vigore della legge n. 57/2001, l’avvocato che non
muta l’approccio tradizionale alla comunicazione del sinistro all’assicuratore, e cioè non adempie ai
requisiti posti per la diffida (in primo luogo nella raccomandata deve essere indicata la data della
guarigione clinica7), rischia di trovarsi in una posizione svantaggiata: infatti, una raccomandata
incompleta non lo mette nelle condizioni di notificare l’atto di citazione, non mancando
l’assicurazione di richiedere con raccomandata le notizie omesse od i documenti non allegati.
L’assicurazione, in quest’ultima situazione, non è quindi obbligata né stimolata a trattare il sinistro,
e può formulare – con una certa calma – offerte reali non satisfattive ma comunque tali da mettere
in crisi l’attore ed il suo difensore, essendo peraltro calcolate sulla presunzione che il c.d. “colpo di
difficile valutazione data l’aleatorietà delle consulenze medico legali in questo settore. La vittima che non è pronta a
correre il rischio delle spese legali dovrà necessariamente accontentarsi di una liquidazione inferiore.
5
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001; in Guida al diritto, 2001, n. 13, 79 ss. La legge trova un
primo commento monografico (critico) in MARIOTTI, Lesioni con danni micropermanenti, Milano, 2001. Si rinvia
inoltre alle osservazioni di NANNIPIERI, La legge sulle microinvalidità: una soluzione inadeguata da rivedere, in Danno
e responsabilità, 2001, 573 ss., PONZANELLI, La nuova disciplina delle micropermanenti, e DE MARZO, Il risarcimento
delle lesioni di lieve entità, in Danno e responsabilità, 2001, 453 e 456; AA.VV., Appendice n. 1, in La valutazione del
danno alla salute, a cura di BARGAGNA e BUSNELLI, cit., 751 ss. Sull’art. 5 della legge in questione sono state già
sollevate questioni di legittimità costituzionale: G.d.P. Roma, VII sez., 14 gennaio 2002, in Giur. It., 2002, 291, con
commento di BONA.
6
In buona sostanza la compagnia assicuratrice doveva essere in grado di individuare con certezza il sinistro oggetto
della richiesta risarcitoria.
7
In realtà, ad essere precisi la legge indica la necessità di fornire “attestazione medica comprovante l’avvenuta
guarigione con o senza postumi” (art. 5, comma 1°).
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frusta” possa al massimo valere due punti percentuali e sulla base dei rigidi valori monetari indicati
dalla legge e senza null’altro riconoscere.
Ciò premesso, si possono ora esaminare i seguenti punti: 1) come comunicare con la
compagnia nella fase stragiudiziale; 2) l’accertamento medico legale del danno prima
dell’introduzione giudiziale della controversia; 3) le strategie dalla notifica dell’atto di citazione alla
prima udienza.
1)
I rapporti con le compagnie assicuratrici: come comunicare con le
assicurazioni nella fase stragiudiziale
In seguito alla legge n. 57/2001, per quanto consta dall’esperienza maturata in questo primo
anno, le compagnie assicuratrici hanno ridotto drasticamente la trattativa orale. I contatti sono quasi
esclusivamente epistolari: infatti, le assicurazioni, soprattutto al fine di allungare i termini, ricorrono
– come si è già detto sopra - a lettere standard, richiedendo di acquisire ulteriore documentazione o
nuove informazioni. Detto comportamento, peraltro, è la regola per tutte le compagnie assicuratrici
che operano sul mercato esclusivamente per via telefonica o informatica, e per quelle compagnie
storiche che hanno deciso di eliminare parte degli uffici sinistri territoriali per raccogliere il
contenzioso a livello nazionale in un unico ufficio (come ad esempio la SAI S.p.A. per le
microlesioni): ciò in contrapposizione con le vecchie strutture dotate di uffici sinistri, presenti nelle
principali città italiane.
La formulazione dell’offerta reale non avviene più come in precedenza quale conseguenza del
confronto tra avvocato del danneggiato e liquidatore: quest’ultimo, infatti, fino a tempi recenti
effettuava l’offerta solo quando non si riusciva a trovare un accordo soddisfacente per tutte le parti.
Al contrario, oggi la compagnia assicurativa, diversamente strutturata e sfruttando il momento
storico a lei favorevole (in relazione alla esiguità del valore punto predeterminato dalla legge ai
minimi storici e della diminuzione dei valori medico legali accertati), ha interesse a formulare
l’offerta reale, subordinando il più delle volte il pagamento delle spese legali esclusivamente
all’accettazione da parte del danneggiato della suddetta somma risarcitoria.
L’avvocato della vittima, che abitualmente si occupa di danno alla persona, non dovrebbe
trattare con gli ispettorati che sistematicamente cercano di non pagare o pagare male gli onorari che
l’avvocato ha maturato in seguito al mandato conferito e che non possono ricadere sulle spalle del
danneggiato: l’avvocato, infatti, non può accettare che i suoi onorari siano liquidati a stralcio
in una misura percentuale del danno risarcito e che non venga tenuto in alcun conto il tariffario
forense, unico punto serio di riferimento per valutare la congruità delle spese.
L’ispettorato sinistri che vuole intrattenere un rapporto di collaborazione con lo studio legale
dovrà concordare con quest’ultimo, in linea di massima, i principi che verranno applicati per la
personalizzazione del danno per i clienti futuri dello studio. L’avvocato, infatti, non ha interesse a
definire esclusivamente ogni singola pratica, ma al contrario ha interesse a mantenere una linea di
gestione valevole, a livello di base, per tutti i suoi assistiti e specialmente per quelli futuri.
In merito all’invio della diffida, come si è già detto, questa deve essere dettagliata. E cioè
l’avvocato deve inserire tutti quei dati che sono caratteristica peculiare di quel sinistro e solo di quel
sinistro, e non può dunque più usufruire di lettere standard quali quelle prime utilizzate. Per fare ciò
l’avvocato deve dedicare, in contrapposizione alla precedente situazione, molto più tempo allo
studio della controversia.
Alla lettera di diffida segue oggi una risposta diversa dal sistema antecedente alla legge n.
57/201. Infatti, l’ispettorato sinistri, sempre più spesso e senza studiare minimamente il caso
concreto sulla base delle informazioni fornite dalla vittima, invia all’avvocato del danneggiato,
talvolta al solo scopo di fare decorrere i termini, una richiesta di informazioni su di un modulo
standard in cui quasi tutte le caselle ivi inserite sono sbarrate, a dimostrazione che non vi è stata
neppure una lettura della diffida o dei suoi allegati. Molte volte detto incombente viene affidato a
terze persone che non hanno competenza tecnica per la gestione del sinistro, ma devono solo
svolgere il loro lavoro nel più breve tempo possibile. L’avvocato del danneggiato deve in ogni caso
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sempre rispondere a qualsiasi R.R. che pervenga allo studio da parte della compagnia, non fosse
altro per invitarla a leggere la precedente diffida, che, se inviata correttamente, aveva già tutti i dati
necessari ex lege.
2)
L’accertamento medico legale del danno prima dell’introduzione giudiziale
della controversia
L’avvocato non potrà mai rifiutarsi di fare visitare il proprio cliente, quando la compagnia
abbia fatto le sue richieste nei termini di cui alla legge n. 57/2001. Del resto la l’art. 5
espressamente prevede che “il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente
necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell’impresa”. Si rileva tuttavia che la
vittima è tenuta a sottoporsi solo alla vera e propria visita medico legale, mentre può rifiutare di
sostenere tutte quelle visite che sempre più spesso gli uffici sinistri richiedono, a mezzo di medici
informatori, che non hanno la qualità del medico legale e che non sono in grado di dare una
valutazione definitiva. Alcuni uffici sinistri usano gli informatori, con costi di gran lunga inferiori a
quello degli specialisti, per giungere ad una più veloce offerta, saltando completamente la perizia
medico legale, risparmiando così sui costi a discapito della professionalità ed in contrasto con la
trasparenza a favore del danneggiato.
In Italia, nel caso in cui l’assicurazione intenda trattare il sinistro, non si ha l’abitudine ad una
negoziazione ispirata alla trasparenza per quanto riguarda la valutazione medico legale del danno:
infatti, quasi mai le compagnie rilasciano copia della relazione medico legale del loro fiduciario,
mentre insistono per avere quella dell’attore come condizione per procedere nella trattativa.
Naturalmente con la pedissequa e dettagliata quantificazione del danno. Ciò in quanto la
compagnia, non ricercando il giusto risarcimento, calibra la sua offerta solo sulla domanda del
danneggiato, e solo se quest’ultimo indica una percentuale di danno avvia la trattativa. Ne consegue
che, se la perizia del danneggiato è riduttiva rispettivo all’effettivo danno subito, la transazione
partirà sotto questa soglia.
Questo stato delle cose comporta che l’avvocato che assiste le vittime tende a sua volta a non
rilasciare più la copia della propria perizia, ma solo ad indicare la percentuale medico legale.
Sarebbe bene, ragionando in termini di correttezza, che l’avvocato del danneggiato, in assenza
della tabella medico legale di cui all’art. 5 comma V, richiedesse al proprio medico legale di
indicare quale tabella di riferimento ha adottato nella valutazione del danno, e comunque di fornire
un’indicazione sulla base dei criteri di cui alla Tabella delle menomazioni allegata al d.m. 12 luglio
2000 in ambito INAIL, essendo al momento l’unica avente valore di legge.
3)
Le strategie dalla notifica dell’atto di citazione alla prima udienza
Se sono decorsi i termini sia nell’ipotesi in cui siano stati forniti tutti i documenti e sia nel
caso di raccomandata diffida incompleta ma rimasta priva di richiesta di integrazione da parte della
compagnia, si può passare a notificare l’atto di citazione.
In questa fase, e cioè dopo la notifica dell’atto di citazione, l’avvocato non ha più interesse ad
inviare il proprio cliente alla visita medico legale che gli uffici sinistri hanno preso come abitudine
di fissare, senza previamente contattare l’avvocato del danneggiato, non appena ricevono l’atto di
citazione8.
8
Alla prima udienza, l’avvocato del danneggiato, che ha prodotto tutta la documentazione medica, le lastre, le spese
mediche e la consulenza medico legale di parte, potrà, a fronte della mancata visita da parte della compagnia
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A fronte di questa tardiva richiesta di visita, l’avvocato, per tutelare gli interessi del proprio
assistito e per evitare offerte reali alla prima udienza, può opporsi a detta richiesta. Ma al fine di non
incorrere in eventuali critiche su tale scelta e conseguenze sul piano delle spese di lite, dovrà
necessariamente motivare detta sua scelta, inviando una raccomandata in cui sottolinea come detta
richiesta sia pervenuta oltre i termini previsti dalla legge per la formulazione di un’offerta congrua o
per la comunicazione dei motivi a sostegno dell’impossibilità di avanzare un’offerta transattiva,
nonostante l’invio di regolare raccomandata di diffida con in allegato tutta la documentazione utile
per una corretta e tempestiva gestione della pratica. In detta raccomandata l’avvocato rileverà in
particolare che, in pendenza di giudizio, ovvie ragioni di tutela dei diritti della vittima suggeriscono
la rimessione dell’intera questione alle considerazioni che il Giudice potrà effettuare in merito
all’accertamento, prova e valutazione dell’entità delle lesioni psicofisiche patite dal cliente. A
quest’ultimo proposito si osservi infatti che, l’Autorità Garante per la Privacy, con decisione del 22
gennaio 2001, ha ritenuto giustificata l’opposizione di una compagnia assicuratrice all’esibizione al
danneggiato dei risultati della visita medico legale effettuata per conto della stessa, sulla base che la
comunicazione di tali dati “arrecherebbe un pregiudizio alle modalità di esibizione delle prove da
parte della compagnia assicuratrice ledendo il proprio diritto alla difesa”. Orbene, siffatta
impostazione, in tutta evidenza, dovrà valere anche a favore della vittima del sinistro. All’avvocato,
comunque, non converrà lasciare del tutto chiusa la porta ad eventuali ricerche di una soluzione
bonaria della controversia, e quindi nella raccomandata potrà dichiarare la propria disponibilità a far
visitare il proprio assistito dal medico fiduciario della Compagnia, condizionandola nel seguente
modo: 1) la compagnia dovrà chiarire le proprie contestazioni in punto an debeatur, essendo del
tutto evidente che, in caso di contestazione della responsabilità o dell’efficienza lesiva del sinistro,
sarà inevitabile la prosecuzione del giudizio; 2) nel caso la controversia verta solo sull’entità dei
danni, la visita medico legale dovrà avere luogo antecedentemente alla prima udienza; 3) la
compagnia, in ogni caso, dovrà rilasciare una copia integrale della relazione medico legale eseguita
sulla vittima. “Queste condizioni infatti servono da un lato a responsabilizzare la compagnia
assicuratrice, e dall’altro lato a verificare che vi sia una seria intenzione di addivenire ad una
soluzione della controversia e non già ad una mera formulazione di un’offerta reale tesa a mettere in
crisi l’attore.
Conclusioni
Come si può dunque ben vedere la legge n. 57/2001 ha introdotto delle novità che incidono
notevolmente sulle modalità di gestione sia della fase stragiudiziale che dell’eventuale fase
giudiziale. Sotto molti profili queste novità finiscono nella pratica di tutti i giorni per ritorcersi
contro le vittime: infatti, queste ultime, soprattutto laddove assistite non da specialisti in materia,
assicuratrice (attivatasi troppo tardi e con una controversia già in corso), chiedere ed ottenere di andare direttamente a
sentenza senza necessariamente passare attraverso una C.T.U. Ad esempio il Giudice di Pace di Torino ha così statuito:
“…Alla CTU è opportuno ricorrere nel caso di perizie di parte decisamente discordanti. Non si ritiene vada
incoraggiato l’orientamento di alcune compagnie di assicurazioni, le quali formulano istanza di Ctu senza possedere –
in mancanza di una propria Ctp – elementi tali da giustificare la richiesta. In questo caso la Ctu diventa quello che non
deve essere: uno strumento per sopperire alle carenze difensive di una delle parti. Nelle cause per risarcimento dei
danni da circolazione stradale nei limiti della competenza del giudice di pace la casistica delle lesioni alla persona e il
ricorso al consulente medico legale presenta elementi tanto ricorrenti da consentire ai giudicanti la formazione di una
esperienza specifica, di cui si può avvalere nell’interpretazione della documentazione medica, delle allegazioni difensive
e di ogni altro elemento acquisito in giudizio senza necessariamente ricorrere al parere del Ctu.”: Lacalendola c. Iasio
e c. Bayerische Assicurazioni S.p.A., G.d.P. di Torino, Sez. III, 27 settembre 2000, n. 3891, est. Dott.ssa Ferraro. Del
resto, in sentenza il più delle volte – in questi casi – il Giudice di Pace valuta il danno in una percentuale medico legale
di poco inferiore a quella del CTU attoreo, e solo poche volte la valutazione espressa è vicino ai minimi tabellari.
Quest’ultima circostanza non può essere considerata un rischio per l’attore che ormai abitualmente si ritrova il danno
fisico valutato in C.T.U. sempre più spesso ai minimi percentuali.
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finiranno per doversi accontentare di transazioni svantaggiose, peraltro ottenute dopo attese ancora
più lunghe rispetto a quanto avveniva in precedenza.
Questo aspetto critico della novella risulta essere stato colto anche dalla prima giurisprudenza
intervenuta sul tema. Il riferimento è all’ordinanza del Giudice di Pace di Roma, che ha sollevato
una lunga serie di eccezioni di incostituzionalità circa l’art. 5 della legge, soprattutto sul versante
dei criteri di liquidazione del danno biologico9. Per quanto concerne il tema in esame, il Giudice di
Pace romano ha prospettato una questione di illegittimità costituzionale della novella sotto il profilo
dell’istituto dell’offerta congrua: per l’ordinanza sarebbe infatti rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 4°, della legge 5 marzo 2001
n. 57 nella parte in cui impone al danneggiato la comunicazione dei suoi dati reddituali,
notoriamente ininfluenti ai fini della valutazione del danno biologico, nonché concede
indiscriminatamente all’assicuratore un ulteriore termine di novanta giorni per proporre offerta
risarcitoria oltre quello di sessanta giorni a titolo di condizione di procedibilità processuale. Il
Giudice di Pace ha inoltre osservato come non vi siano criteri che definiscano il concetto di offerta
“congrua”. Si dubita che l’eccezione sollevata nell’ordinanza possa trovare accoglimento da parte
della Consulta, ma certo le decise critiche ivi rivolte al nuovo sistema di gestione del contenzioso
vanno seriamente considerate, perché è anche il comportamento delle imprese assicuratrici ad
incidere non poco sulla c.d. «questione delle micropermanenti»: come si diceva, la legge non pare
avere apportato un contributo del tutto apprezzabile per risolvere questa questione. Se l’avvocato sa
fare il suo mestiere, ben difficilmente sarà accettata una negoziazione impostata sulle proroghe
concesse dalla legge così come sui criteri dettati per la liquidazione del danno alla persona che, di
fatto svalutano il prezzo delle lesioni: in altri termini, gli effetti della novella sono quelli di
aumentare il contenzioso, e non già diminuirlo.
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