IL CONTO ECONOMICO LE DIVERSE OPZIONI PREVISTE DALLA IV DIRETTIVA: La IV Direttiva CEE, recepita dal nostro ordinamento con Dlg. 9/4/91 n. 127 che, a sua volta, ha inserito nel Codice Civile la nuova normativa, proponeva quattro possibili opzioni per quanto riguarda la compilazione del Conto economico, nel senso che indicava due possibili configurazioni ("valore e costi della produzione" e "ricavi e costi del venduto") e due possibile forme ("forma scalare" e "forma a sezioni divise"). Scelte del legislatore italiano: il codice civile volendo stabilire lo schema obbligatorio del Conto economico (come del resto ha fatto per lo Stato patrimoniale), ha dovuto regolamentarne: configurazione, forma; contenuto. CRITERI DI AGGREGAZIONE DEI COSTI E DEI RICAVI I componenti negativi e positivi di reddito vengono in sostanza raggruppati nel modo seguente: Gestione operativa; Gestione finanziaria; Rettifiche di valore delle attività finanziarie; Gestione straordinaria; Carico fiscale. Tali raggruppamenti di valori e l'evidenziazione di risultati parziali consentono di disporre di dati particolarmente significativi ai fini della valutazione del grado di efficienza della gestione aziendale. In particolare, sembra opportuno segnalare, in riferimento al contenuto previsto dal legislatore, i seguenti elementi: I ricavi e i proventi, ai sensi dell‘art. 2425 bis c.c., devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, di abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e le prestazioni di servizi; I componenti ordinari e straordinari vengono differenziati facendo riferimento non all'eccezionalità o all'anormalità del loro verificarsi, ma considerando l'estraneità all'attività "ordinaria" dell'esercizio. Le rettifiche di valore delle “attività finanziarie”, comprendenti rivalutazioni e svalutazioni di tale tipo di attività (titoli, partecipazioni), devono essere separate dai proventi e dagli oneri straordinari. Tale suddivisione risulta opportuna in quanto distingue gli elementi straordinari derivanti dalle valutazioni (delle attività finanziarie) da quelli, sicuramente più oggettivi, provenienti dalle alienazioni di beni strumentali. AREE DEL CONTO ECONOMICO Nell’area della produzione (gestione operativa) sono compresi: costi e ricavi attinenti all’attività caratteristica (o tipica o principale); e i costi e i ricavi della gestione accessoria o extracaratteristica, esclusi quelli di natura finanziaria; Nell’area finanziaria (divisa in due parti) sono compresi; componenti finanziaria in senso stretto (interessi attivi e passivi derivanti da prestiti concessi o ricevuti, dai c/c, ecc.); compenti della gestione accessoria come per esempio interessi attivi, dividendi delle partecipazioni, utili su titoli, ammortamento aggio su prestiti, ecc .; rettifiche di valore delle attività finanziarie (nella seconda parte): rivalutazioni e svalutazioni partecipazioni e titoli; Nell’area straordinaria affluiscono componenti straordinari del reddito, come ad esempio le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze e le insussistenze straordinarie, attive e passive. Come chiaramente indicato dai “principi contabili”, per considerare un componente di reddito straordinario non è sufficiente l’eccezionalità (a livello temporale) o l’anormalità (a livello quantitativo) dell’evento. Ciò che importa è l’estraneità rispetto alla “gestione ordinaria” della fonte del provento o dell’onere. Per esempio, la vendita di beni non strumentali (fabbricati civili) possono determinare plusvalenze o minusvalenze straordinarie. Viceversa la fisiologica sostituzione di beni strumentali al termine della loro vita utile si considera un’operazione ordinaria. I RISULTATI PARZIALI I risultati parziali (previsti dallo schema obbligatorio del conto economico) derivano dalla comparazione di classi di componenti negativi e positivi e sono: Primo risultato parziale: differenza tra valore e costi della produzione; Secondo risultato e terzo risultato parziale (Proventi e oneri finanziari) e (rettifiche di valore di attività finanziare); Quarto risultato parziale (proventi e oneri straordinari); Quinto risultato parziale (risultato prima delle imposte).