Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02/5351.1 (20 linee) – Fax 02/5351. 461
Sito internet: www.helvetia.it
Anno di fondazione 1861
Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano
Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d’ord. 031
Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind. Comm. ed Artig. del
26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv.
ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Polizza
Responsabilità Civile
Professionale del Medico
Contratto di assicurazione, per la copertura dei rischi relativi all’attività professionale
medico sanitaria.
Il presente Fascicolo Informativo (mod. FI/1RCMED --- Ed. 09/2011)
contenente:
- Nota Informativa, comprensiva delle Definizioni e del Glossario
- Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del
contratto di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Mod. FI/1RCMED --- Ed. 09/2011
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
NOTA INFORMATIVA PER CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL MEDICO
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è
soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di
Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo
corretto e completo le caratteristiche della polizza RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL MEDICO, assicurazione di
Responsabilità Civile per danni causati a terzi durante lo svolgimento dell’attività professionale medico-sanitaria.
La Nota Informativa si articola in quattro sezioni:

Informazioni relative all’impresa di assicurazione;

Informazioni relative al contratto;

Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami;

Definizioni e Glossario.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Il contratto è concluso con Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, avente
sede legale in Italia - Via G.B. Cassinis n° 21, 20139 Milano - Tel. 02/5351.1 - Fax 02/5351.461 - Sito Internet: www.helvetia.it, Posta
elettronica: [email protected]
La Società Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia è iscritta all’Albo Imprese
di Assicurazione n. 2.00002 ed appartiene al Gruppo Assicurativo Helvetia, iscritto all’Albo Gruppi Assicurativi n. d’ordine 031.
La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell’ISVAP, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa
con Decreto di ricognizione del Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n. 2
Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 298 del 23/12/1997.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
I dati relativi all’ultimo bilancio approvato indicano che la Società ha un patrimonio netto di 67,2 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro
relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di
solvibilità riferito alla gestione danni del 139,7% (si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di
solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Il contratto è emesso con durata annuale nella formula con “tacito rinnovo”: alla scadenza pattuita, in mancanza di disdetta mediante
lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto, l’Assicurazione di durata non inferiore all’anno
è prorogata per un anno e così successivamente(art. 9 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale).
Si riportano di seguito le caratteristiche del contratto in oggetto, e si richiama l’attenzione sui capoversi contrassegnati con i seguenti
simboli:
Avvertenze
Garanzie prestate
Esempi a chiarimento
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
L’assicurazione ha per oggetto la responsabilità civile per i danni derivanti da comportamenti colposi che causano danni a terzi come
morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose, causati da un fatto accidentale avvenuto nell'esercizio dell’attività
professionale medico -sanitaria oggetto dell’assicurazione.
Le prestazioni di polizza offerte operano in regime di “Claims made”: la copertura per la responsabilità
civile verso terzi può essere attivata quando all’Assicurato perviene una richiesta di risarcimento danni durante il
periodo di efficacia della polizza, relativamente ad una prestazione professionale erogata dallo stesso Assicurato
nel medesimo periodo.
L’assicurazione opera retroattivamente nei casi e con le modalità di cui all’art. 16 “Efficacia della garanzia” - delle
“Norme che regolano l’assicurazione di Responsabilità Civile Professionale del Medico”.
È previsto, per taluni casi meglio identificati nel suddetto art. 16, un periodo di carenza contrattuale pari a centottanta (180) giorni - tra la data di stipulazione della polizza e l’effettiva decorrenza della garanzia,
durante il quale la polizza non opera.
A titolo di esempio: nel caso in cui l’Assicurato non fosse precedentemente assicurato con polizza di responsabilità civile professionale e si verificasse un sinistro trascorsi sessanta giorni dalla stipulazione della presente polizza, la copertura assicurativa non sarebbe operante in quanto non ancora decorso il periodo di carenza di centottanta giorni contrattualmente previsto. Mod. C/31RCMED – Ed. 09/2011
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L’assicurazione vale sempreché l’Assicurato sia regolarmente abilitato all’esercizio della professione ed
iscritto al relativo albo istituito ai sensi di legge e non sia sospeso per qualunque causa dall’esercizio della
professione.
Il massimale assicurato, indicato in polizza, rappresenta la somma massima che la Società metterà a
disposizione per ogni singolo sinistro, ma anche per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle
richieste di risarcimento presentate all’Assicurato nello stesso periodo.
Garanzie Prestate: la polizza tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, a
fronte di un comportamento colposo occorso in relazione all’esercizio dell’attività professionale assicurata e indicata in polizza,
compresi i danni derivanti da :









impiego di apparecchi a raggi X e altre tecniche d’immagine per scopi diagnostici nonché, limitatamente ai medici radiologi, per
scopi terapeutici;
impiego di apparecchiature e strumenti medicali necessari all’esercizio dell’attività;
uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia;
conduzione dei locali adibiti a studio professionale nonché dal fatto del personale infermieristico dello studio;
interventi di primo soccorso per motivi deontologici, anche quando l’opera professionale prestata dall’Assicurato non rientra
nell’ambito della specifica attività dichiarata in polizza, purché si tratti di azione compiuta in stato di necessità;
attività di volontariato in strutture pubbliche o enti privati;
i danni conseguenti all’effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali e/o domiciliari anche quando la professione
dichiarata non preveda l’esercizio della chirurgia;
i danni derivanti dalla proprietà di insegne pubblicitarie ovunque ubicate, esclusi i danni alle opere sulle quali sono applicate;
servizio di guardia medica svolto presso strutture di Pronto Soccorso e da consulenza presso Centrali Operative atte alla prestazione
di servizi di assistenza sanitaria.
Per il dettaglio delle estensioni di cui sopra si rimanda all’art. 15 – Altri Rischi assicurati delle “Norme che
regolano l’assicurazione di Responsabilità Civile Professionale”. Le principali esclusioni sono riportate all’art. 19 – Delimitazione dell’assicurazione – esclusioni –
“Norme che regolano l’assicurazione di Responsabilità Civile Professionale”.
delle
È bene ricordare che il diritto all’indennizzo può venir meno anche nei casi di mancata indicazione
dell’esistenza di pluralità di assicurazioni o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro.
Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli art. 2 - Altre Assicurazioni e dell’art. 7 – Obblighi
dell’Assicurato in caso di sinistro delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Al fine di poter effettuare una corretta valutazione, l’Assicuratore deve necessariamente conoscere tutte le circostanze che possono avere
influenza sul rischio.
Queste informazioni sono contenute nel “Questionario Responsabilità Civile Professionale Medici” che deve essere
compilato e sottoscritto.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa
cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. (vedi art.1- Dichiarazioni relative alle
circostanze del rischio – delle Norme che regolano l’assicurazione in generale).
È infine previsto, alla voce “Dichiarazioni” che, ai fini della validità della garanzia il Contraente dichiari di
non aver avuto in corso, nell’ultimo triennio, polizze annullate in seguito a sinistri implicanti la sua responsabilità.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio come previsto all’art. 5
- Aggravamento del rischio delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
Gli aggravamenti di rischio non comunicati alla Società o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Codice Civile).
Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono
mutamenti che modificano il rischio assicurato (ad esempio il conseguimento da parte dell’Assicurato di una
specializzazione medica, che possa comportare una modifica alla propria attività).
Poiché l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più rischiosa per la Società, quest'ultima può chiedere un
adeguamento del premio e delle condizioni o può recedere dal contratto.
Nel caso di diminuzione del rischio comunicato dal Contraente/Assicurato, la Società, a decorrere dalla scadenza del premio o della
rata di premio successiva alla comunicazione dell’Assicurato/Contraente, è tenuta, come indicato all’art. 6 “Diminuzione del rischio”, a
ridurre il premio (art. 1897 Codice Civile). In questa ipotesi, la Società rinuncia al diritto di recesso previsto dalla legge per il caso di
diminuzione del rischio.
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6. Premi
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è
stato concesso il frazionamento in più rate.
L’importo indicato in polizza è già comprensivo delle tasse e delle provvigioni riconosciute all’intermediario.
E’ prevista la possibilità di corrispondere l’ammontare dovuto in rate semestrali, mediante un aumento del 3% del premio annuo lordo.
Qualsiasi decisione sull’applicazione di sconti di premio è di esclusiva facoltà dell’impresa.
I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n. 231 del 21 novembre
2007, sono gli assegni, il bonifico ed il denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalla citata norma.
È previsto, infine, a norma dell’art. 1901 del codice civile, che, qualora il Contraente non provveda al pagamento del premio o delle rate
di premio successive l’assicurazione resti sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore
dalle ore 24 del giorno di pagamento.
7. Rivalse
L'assicuratore che ha risarcito il terzo danneggiato é surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di
esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se la responsabilità per il danno è imputabile ai figli, agli affiliati, agli ascendenti,
agli altri parenti o affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'Assicurato e` responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
8. Diritto di recesso
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione
dandone comunicazione al Contraente/Assicurato mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 giorni.
La Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle
imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai
sensi dell’art. 2952 del Codice Civile come modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008.
Il diritto dell’Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno.
Nella presente assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il
risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto che verrà stipulato sarà applicata la legge italiana.
Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti
dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie
previste dall’ordinamento italiano.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge 29 ottobre 1961 n. 1216 e successive modifiche ed
integrazioni.
12. Informativa in corso di contratto
In relazione ad eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute dopo la stipula del contratto, se le
stesse derivassero da innovazioni normative, la Società provvederà a comunicarle per iscritto al Contraente. Negli altri casi sul sito
internet www.helvetia.it sarà prevista una sezione per la consultazione dei successivi aggiornamenti del Fascicolo Informativo.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente devono dare avviso scritto del sinistro all’Agenzia che ha
emesso la polizza o alla Società entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui ne hanno avuto conoscenza.
L’Assicurato o il Contraente devono inoltre fornire tempestivamente tutte le informazioni ulteriori in merito alle
circostanze del fatto oggetto di richiesta di risarcimento, segnalare la presenza di altri contratti di assicurazione
per la responsabilità civile, i nominativi dei testimoni e trasmettere la documentazione rilevante, anche in copia,
nonché gli originali degli atti giudiziari eventualmente notificati e/o pervenuti. Il dettaglio degli obblighi del
Contraente e dell’Assicurato in caso di sinistro sono indicati all’art. 7 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro –
delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
Per la definizione delle modalità di gestione delle vertenze di danno si rimanda a quanto previsto all’art. 13 - Gestione delle vertenze di
danno – spese legali delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
14. Reclami
Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo
dell’Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l’Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano - Fax 02
5351794 - Posta elettronica: [email protected]
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Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
Possono essere presentati all’ISVAP (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745 - 06 42133353) i reclami:
- per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione,
degli intermediari e dei periti assicurativi;
- già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni
dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- per la risoluzione delle liti transfrontaliere (o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet:
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET).
I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la
competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere
rivolti all’Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’Autorità
competente e il Contraente.
15. Arbitrato
La polizza non prevede specifica clausola di arbitrato, si rimanda pertanto alle normative di legge in vigore.
16. Mediazione per la conciliazione delle controversie
Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie in materia di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle
in materia di condominio e di quelle inerenti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, devono essere
preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso
il Ministero della Giustizia.
La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di una istanza presso tali Organismi di Mediazione e deve essere inoltrata
tempestivamente presso la sede legale della Società.
Il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale innanzi
l'Autorità Giudiziaria. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, il Contraente o l'Assicurato potranno
utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto.
D. DEFINIZIONI DI POLIZZA E GLOSSARIO
Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo:
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurato
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Claims Made
Contraente
Cose
È il regime assicurativo che limita l’operatività dell’assicurazione alle richieste di risarcimento formulate nei
confronti dell’Assicurato da terzi e relative a fatti commessi dall'Assicurato anche anteriormente alla stipula
della polizza, se verificatisi nel periodo identificato nelle condizioni contrattuali e a condizione che le
suddette richieste siano presentate nel corso del periodo di vigenza della polizza stessa.
Una o più azioni e/o omissioni che causano i danni oggetto della richiesta di risarcimento e che sono
poste in essere dall’Assicurato con imprudenza, negligenza o imperizia oppure non rispettando leggi,
regolamenti, ordini o discipline.
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.
Danni
I pregiudizi economici conseguenti a morte, lesioni personali, distruzioni o deterioramenti di cose.
Franchigia
L’importo prestabilito che, in caso di danni per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e
perdite patrimoniali, l’Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro.
Intervento chirurgico
Intervento e/o procedura che viene eseguita in sala operatoria con la presenza di un medico anestesista e
l’assistenza di una equipe operatoria.
Loss Occurrence
È il regime assicurativo che limita l'operatività della garanzia assicurativa ai fatti per i quali l’Assicurato
debba rispondere per il proprio comportamento colposo, avvenuti esclusivamente durante il periodo di
vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta di risarcimento o di denuncia del sinistro.
Massimale
La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia
assicurativa. Quando il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, questi rappresenta la
massima esposizione per tutte le richieste di risarcimento pervenute alla Società durante lo stesso periodo
di assicurazione.
Il professionista laureato in discipline mediche, abilitato all’esercizio della professione medica attraverso il
superamento di apposito esame di stato e iscritto all’Albo.
Il Contraente/Assicurato e la Società
Comportamento
colposo
Medico
Parti
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Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
Perdite Patrimoniali
Polizza
Il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguenza di morte, lesioni
personali e distruzione o deterioramento di cose.
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dall’Assicurato alla Società.
Risarcimento
La somma dovuta dalla Società al terzo in caso di sinistro.
Scoperto
La quota di danno risarcibile per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e di perdite
patrimoniali, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
La richiesta di risarcimento danni presentata da un terzo nei confronti dell’Assicurato per morte, lesioni
personali, perdite patrimoniali e per danneggiamenti a cose.
Sinistro
Società
Stato di necessità
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA.
Situazione che porta l’Assicurato a porre in essere il comportamento colposo in quanto costretto dalla
necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, da lui non
volontariamente causato e non altrimenti evitabile.
GLOSSARIO
(Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste
dal Sistema Internazionale – SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche)
Anno (annuo - annuale):
periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile)
Bimestre (bimestrale):
periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data
iniziale del conteggio.
età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno.
Età assicurativa:
Mese (mensile):
periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data
iniziale del conteggio.
Poliennale (durata):
periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno
solare bisestile compreso nel periodo).
Quadrimestre (quadrimestrale):
periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data
iniziale del conteggio.
Quinquennio (quinquennale):
periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari
bisestili compresi nel periodo).
Semestre (semestrale):
periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data
iniziale del conteggio.
Settimana (settimanale):
periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.
Trimestre (trimestrale):
periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data
iniziale del conteggio.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA’ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO
PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia è
responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota
informativa.
Il Rappresentante Generale e Direttore per l’Italia
Francesco La Gioia
Mod. C/31RCMED – Ed. 09/2011
Pagina 5 di 5 Polizza
Responsabilità Civile
Professionale del Medico
Condizioni di Assicurazioni
Mod. C/30A – Ed. 09/2011
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02/5351.1 (20 linee) – Fax 02/5351. 461
Sito internet: www.helvetia.it
Anno di fondazione 1861
Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano
Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d’ord. 031
Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind. Comm. ed Artig. del
26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv.
ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio, possono comportare la perdita del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione
(artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.)
Art. 2 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di
altri contratti di assicurazione per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivamente
avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha
effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive,
l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore
24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei premi
scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Art. 4 - Modifiche dell’Assicurazione
Devono essere provate dalle Parti per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio
non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa
cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art- 6 - Diminuzione del rischio
In caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del
Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso (art. 1897 C.C.).
Art. 7 - Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la
polizza oppure alla Società, entro 15 (quindici) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 del C.C.).
Il Contraente o l’Assicurato devono inoltre comunicare all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla
Società, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulla modalità di accadimento del sinistro di cui
l’Assicurato o il Contraente siano venuti a conoscenza, le informazioni di cui all’art. 2 del presente contratto, i
nominativi degli eventuali testimoni nonché trasmettere i documenti e gli originali degli atti giudiziari relativi al
sinistro successivamente a loro pervenuti.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915
del C.C.).
Art. 8 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la
Società può recedere dall’assicurazione, con preavviso di 30 (trenta) giorni.
In tal caso la Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa al Contraente la parte
di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di assicurazione intercorrente tra la data di efficacia del
recesso e l’originaria scadenza del contratto.
Art. 9 – Durata del contratto
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della
scadenza del contratto, quest’ultimo è prorogato per un anno e così successivamente.
Art. 10 - Oneri fiscali
Sono a carico del Contraente.
Art. 11 - Foro competente
Valgono le Norme di legge.
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge
L’assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.
Art. 13 – Gestione delle vertenze di danno – spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che
penale, in nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato
stesso.
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L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere alla Società la gestione delle suddette vertenze e a comparire
personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato di ogni pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al
quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato
in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e
non risponde di multe o ammende.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL MEDICO
Art. 14 – Oggetto dell’assicurazione – Responsabilità Civile professionale nei confronti di terzi (R.C.T.)
Premesso che l’assicurazione è stipulata sulla base delle dichiarazioni e informazioni fornite dal Contraente/Assicurato, anche tramite
questionario che forma parte integrante del presente contratto, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia
tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di un
comportamento colposo verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività professionale assicurata e indicata in polizza.
L’assicurazione opera solo ed esclusivamente se l’Assicurato al momento del comportamento colposo è
regolarmente abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo albo istituito ai sensi di legge e non è
sospeso per qualunque causa dall’esercizio della professione.
L’Assicurazione opera per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto, anche doloso, di persone delle quali debba
rispondere.
Art. 15 - Altri rischi assicurati
L’assicurazione si intende operante anche per :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i danni conseguenti all’effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali e/o domiciliari anche quando la professione
dichiarata non preveda l’esercizio della chirurgia;
i danni conseguenti all’impiego di apparecchi a raggi X e altre tecniche d’immagine per scopi diagnostici nonché,
limitatamente ai medici radiologi, per scopi terapeutici;
i danni derivanti dall’uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia;
i danni conseguenti alla conduzione dei locali adibiti a studio professionale nonché al fatto del personale infermieristico dello
studio;
i danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici, anche quando l’opera professionale prestata
dall’Assicurato non rientra nell’ambito della specifica attività dichiarata in polizza, purché si tratti di azione compiuta in
stato di necessità;
i danni derivanti dal servizio di guardia medica svolto presso strutture di Pronto Soccorso e da consulenza presso Centrali
Operative atte alla prestazione di servizi di assistenza sanitaria;
i danni derivanti dalla proprietà di insegne pubblicitarie ovunque ubicate, esclusi i danni alle opere sulle quali sono
applicate;
impiego di apparecchiature e strumenti medicali necessari all’esercizio dell’attività;
attività di volontariato in strutture pubbliche o enti privati.
Art. 16 - Efficacia della garanzia
16.1- Medici che non sono stati precedentemente assicurati con la Società o con altra Compagnia Assicuratrice per
il medesimo rischio
La presente assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di
efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere
dall’Assicurato:
a) durante il periodo di efficacia dell’assicurazione;
b) non oltre i due anni precedenti rispetto alla data di decorrenza dell’efficacia dell’assicurazione, solo ed esclusivamente se tali
comportamenti non erano noti all’Assicurato prima della stipulazione della polizza e se le relative richieste di risarcimento sono presentate
all’Assicurato dopo 180 (centottanta) giorni dalla data di decorrenza dell’efficacia dell’assicurazione.
La garanzia è prestata ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato di
non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.
16.2 - Medici che sono stati assicurati con altra Compagnia assicuratrice, per il medesimo rischio
a) con polizza che copriva le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di efficacia della stessa (claims
made)
La presente assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di
efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere
dall’Assicurato non oltre i due anni precedenti rispetto alla data di decorrenza dell’efficacia dell’assicurazione e che tali comportamenti
non fossero noti all’Assicurato prima della stipulazione della polizza.
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La garanzia è prestata ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato di
non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.
b) con polizza che copriva i comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della stessa (loss
occurrence).
La presente assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di
efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere
dall’Assicurato durante il periodo di efficacia della presente assicurazione.
La presente assicurazione non opera con riferimento alle richieste di risarcimento riferibili o conseguenti a comportamenti colposi posti in
essere dall’Assicurato precedentemente rispetto alla decorrenza dell’efficacia dell’assicurazione stessa.
16.3 - Medici che sono stati assicurati con altra polizza stipulata con la Società
a) con polizza che copriva le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di efficacia della stessa (claims
made).
Qualora la presente assicurazione sostituisca senza soluzione di continuità un diverso contratto di assicurazione, precedentemente
stipulato con la Società per il medesimo rischio, ed il precedente contratto operava a copertura delle richieste di risarcimento presentate
durante il relativo periodo di efficacia, le Parti convengono che, relativamente alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta
all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente assicurazione, i reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente dalla
presente assicurazione. Le Parti rinunciano pertanto ad ogni diritto derivante dalla polizza sostituita.
La presente assicurazione è stipulata in base alla dichiarazione dell’Assicurato di non essere a conoscenza di comportamenti colposi posti
in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, che comportino richieste di risarcimento in base alla presente
assicurazione.
In caso di dichiarazione inesatta, e purché l’Assicurato non abbia agito con dolo nel rendere tale dichiarazione, si applicheranno le
condizioni tutte della polizza sostituita.
b) con polizza che copriva i comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della stessa (loss
occurrence).
Qualora la presente assicurazione sostituisca senza soluzione di continuità un diverso contratto di assicurazione precedentemente
stipulato con la Società per il medesimo rischio ed il precedente contratto operava a copertura dei comportamenti colposi posti in essere
durante il relativo periodo di efficacia, la presente assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta
all’Assicurato durante il periodo di efficacia della stessa, relative a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo.
I sinistri cagionati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita saranno regolati dalle
norme contenute nella stessa.
16.4 - La copertura assicurativa non è operante per i danni conseguenti a fatti o circostanze già note all’Assicurato
all’inizio del periodo di assicurazione.
A tale effetto l’Assicurato dichiara ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, di
non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far
supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per danno a lui imputabile.
Sono escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato successivamente alla cessazione
della presente assicurazione per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere
durante o prima del periodo di validità della stessa.
Art. 17 - Massimale assicurato
Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ciascun sinistro e per
ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate
all’Assicurato nello stesso periodo.
Art. 18 - Estensione Territoriale
L’assicurazione opera per i danni che avvengono nel territorio dell’Unione Europea, della Repubblica di San Marino e dello Stato del
Vaticano.
Art. 19 – Delimitazione dell’assicurazione – esclusioni
I) Non sono considerati “terzi” ai fini della presente assicurazione R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,
l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o
di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro
rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività
cui si riferisce l’assicurazione.
II) L’assicurazione non opera se al momento del compimento del comportamento colposo che ha originato il
sinistro l’Assicurato non era iscritto al relativo Albo professionale o era comunque sospeso dall’esercizio della
professione.
III) L’assicurazione non opera per i danni per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose o per
le perdite patrimoniali:
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a)
b)
c)
d)
di natura estetica e fisionomica;
conseguenti ad interventi, terapie e applicazioni estetiche;
conseguenti ad interventi di implantologia odontoiatrica;
derivanti da responsabilità conseguenti alle funzioni amministrative, organizzative e gestionali di
Direttore Sanitario, nonché quelle di Dirigente responsabile di reparti o di altra unità nell’ambito di
strutture sanitarie pubbliche o private, ferma l’operatività della garanzia per la responsabilità
professionale dell’Assicurato;
e) conseguenti all’uso e detenzione di sostanze radioattive naturali o artificiali o di apparecchi per
l’accelerazione di particelle atomiche ovvero verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di
calore o di radiazioni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o
provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi,
macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto
con tali eventi e salvo quanto previsto dall’art.15 lett. b;
f) determinati da responsabilità imputabile esclusivamente ad assenza o irregolarità del consenso
informato, salvo i casi previsti da leggi o regolamenti vigenti;
g) direttamente o indirettamente attribuibili all’HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque
malattia collegata all’HIV incluso l’AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti
da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
h) limitatamente ai medici che non effettuano interventi chirurgici, i danni derivanti da atti invasivi
diagnostici e terapeutici salvo quanto previsto dall’art. 15 lett. e);
i)
derivanti da pratiche di procreazione assistita salvo il caso di morte e lesioni personali;
j)
derivanti dalla permanenza dello stato di gravidanza a seguito dell’esecuzione di tecniche di interruzione
volontaria di gravidanza;
k) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivategli dalla legge;
l)
derivanti dallo svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e
dai regolamenti relativi alla professione per la quale è prestata l’assicurazione, salvo quanto previsto
dall’art. 15 lett. e);
m) derivanti da attività di sperimentazione clinica e di ricerca;
n) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da questi detenute;
o) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
p) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da
navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
q) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non
abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, in ogni caso, non abbia compiuto il 16° anno di età;
r) a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o
scaricate;
s) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o
deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti
minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
t) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’amianto o da qualsiasi altra sostanza
contenente in qualunque forma o misura l’amianto;
u) direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
v) direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
w) derivanti all’Assicurato da rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all’Assicurato stesso a titolo di
compenso professionale;
x) causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
y) limitatamente ai medici Dermatologi/Venerologi, derivanti dall’uso di apparecchiature laser, salvo che
non siano espressamente comprese nella descrizione dell’attività professionale indicata nel frontespizio di
polizza.
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