Linea operativa contabile – 2 Gestione contabile delle fasi post verifica fiscale Marzo 2015 Linea 2: Gestione contabile delle fasi post verifica fiscale 1. Il caso/fatto amministrativo1 Chiusura di una verifica fiscale o utilizzo degli strumenti deflativi del contenzioso (anche in pre-contenzioso) con pagamento a titolo definitivo delle imposte, sanzioni ed interessi. 2. La contabilità La lett. g) del par. 105 dell’OIC 12 ed il par. 29 dell’OIC 25 indicano che “per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (oneri straordinari), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria”. A seconda delle caratteristiche della passività la contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce: a. B2 (Fondo per imposte, anche differite) o b. D12 (debiti tributari). Nell’esercizio di definizione del contenzioso o dell’accertamento, nel caso in cui l’ammontare accantonato al fondo imposte risulti: a. carente rispetto all’ammontare dovuto, la differenza è imputata a conto economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti; b. eccedente rispetto all’ammontare dovuto, l’eventuale eccedenza è imputata nei proventi straordinari. Le scritture contabili 2.1. Nessun accantonamento negli esercizi precedenti al fondo imposte Si abbia alla data di chiusura di una verifica fiscale imposta per € 1.000, sanzioni € 300 e interessi € 60. Nel caso in cui non sia stato fatto un accantonamento negli esercizi precedenti, viene rilevata in conto economico la sopravvenienza comprensiva dell’intero importo degli interessi, sanzioni e imposte dovute (l’ammontare delle imposte, sanzioni e interessi dovranno essere separatamente indicati in contabilità generale). 1 La presente Linea operativa non riguarda la contabilizzazione del ravvedimento operoso. 1 Linea 2: Gestione contabile delle fasi post verifica fiscale Sopravvenienza passiva/imposte esercizi precedenti (E21) a Debiti tributari (D12) 1.360 2.2. Accantonamento al fondo imposte carente rispetto all’ammontare dovuto Si abbia alla data di chiusura di una verifica fiscale imposta per € 1.000, sanzioni € 300 e interessi € 60. Negli esercizi precedenti sono stati accantonati al fondo imposte € 1.000. In tal caso viene rilevata in conto economico la “sopravvenienza passiva/ imposte esercizi precedenti” relativa all’importo degli interessi, sanzioni e imposte dovute non accantonate (l’ammontare delle imposte, sanzioni e interessi dovranno essere separatamente indicati in contabilità generale): diversi a Debiti tributari (D12) 1.360 Fondo per imposte (B2) 1.000 Sopravvenienza passiva/imposte esercizi precedenti (E21) 360 2.3. Accantonamento al fondo imposte eccedente rispetto all’ammontare dovuto Si abbia alla data di chiusura di una verifica fiscale imposta per € 1.000, sanzioni € 300 e interessi € 60. Negli esercizi precedenti sono stati accantonati al fondo imposte € 1.500. In tal caso l’ammontare eccedente è rilevato in conto economico come sopravvenienza attiva: Fondo per imposte (B2) a diversi 1.500 Sopravvenienza attiva (E20) 140 Debiti tributari (D12) 1.360 2 Linea 2: Gestione contabile delle fasi post verifica fiscale 3. Nota integrativa Si raccomanda di commentare in modo adeguato le poste contabili. 4. Gli aspetti fiscali Per quanto riguarda il trattamento fiscale, ai fini IRES ed IRAP, delle maggiori imposte (redditi, IVA, registro, altre imposte indirette) si rimanda alle specifiche norme ed alla prassi dell’Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne gli interessi passivi si ritiene che essi siano deducibili ai fini IRES ed esclusi dalla normativa di cui all’art. 96 del TUIR dal momento che si tratta di componenti reddituali che non sottendono ad alcun rapporto di finanziamento volontariamente posto in essere dall’impresa ovvero non si tratta di interessi corrispettivi (Circolare Assonime n. 46/2009, par. 4.1, pag. 38 e “Oneri finanziari per bilancio 2011 e successivi. Procedura per la determinazione dell’ammontare deducibile”, di giugno 2012 del CNDCEC); 5. Check list operativa Di seguito una sintetica check list operativa: a. individuare il carico fiscale suddiviso tra imposte, sanzioni ed interessi; b. verificare la pregressa presenza di debiti tributari e/o fondo imposte; c. effettuare la corretta contabilizzazione ed un adeguato commento in nota integrativa. 6. Le conclusioni Si raccomanda l’applicazione integrale del principio contabile OIC 12. 3