Linea operativa contabile – 2
Gestione contabile delle fasi
post verifica fiscale
Marzo 2015
Linea 2: Gestione contabile delle fasi post verifica fiscale
1. Il caso/fatto amministrativo1
Chiusura di una verifica fiscale o utilizzo degli strumenti deflativi del contenzioso (anche
in pre-contenzioso) con pagamento a titolo definitivo delle imposte, sanzioni ed interessi.
2. La contabilità
La lett. g) del par. 105 dell’OIC 12 ed il par. 29 dell’OIC 25 indicano che “per espressa
previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (oneri straordinari), in apposita sottovoce,
tutte le imposte (dirette ed indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi
oneri accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, ad esempio, da
iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di
rettifica, ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria”.
A seconda delle caratteristiche della passività la contropartita patrimoniale può essere
costituita dalla voce:
a. B2 (Fondo per imposte, anche differite) o
b. D12 (debiti tributari).
Nell’esercizio di definizione del contenzioso o dell’accertamento, nel caso in cui
l’ammontare accantonato al fondo imposte risulti:
a. carente rispetto all’ammontare dovuto, la differenza è imputata a conto economico tra
gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti;
b. eccedente rispetto all’ammontare dovuto, l’eventuale eccedenza è imputata nei
proventi straordinari.
Le scritture contabili
2.1. Nessun accantonamento negli esercizi precedenti al fondo imposte
Si abbia alla data di chiusura di una verifica fiscale imposta per € 1.000, sanzioni € 300 e
interessi € 60. Nel caso in cui non sia stato fatto un accantonamento negli esercizi
precedenti, viene rilevata in conto economico la sopravvenienza comprensiva dell’intero
importo degli interessi, sanzioni e imposte dovute (l’ammontare delle imposte, sanzioni e
interessi dovranno essere separatamente indicati in contabilità generale).
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La presente Linea operativa non riguarda la contabilizzazione del ravvedimento operoso.
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Linea 2: Gestione contabile delle fasi post verifica fiscale
Sopravvenienza
passiva/imposte
esercizi precedenti
(E21)
a
Debiti tributari
(D12)
1.360
2.2. Accantonamento al fondo imposte carente rispetto all’ammontare dovuto
Si abbia alla data di chiusura di una verifica fiscale imposta per € 1.000, sanzioni € 300 e
interessi € 60. Negli esercizi precedenti sono stati accantonati al fondo imposte € 1.000.
In tal caso viene rilevata in conto economico la “sopravvenienza passiva/ imposte
esercizi precedenti” relativa all’importo degli interessi, sanzioni e imposte dovute non
accantonate (l’ammontare delle imposte, sanzioni e interessi dovranno essere
separatamente indicati in contabilità generale):
diversi
a
Debiti tributari (D12)
1.360
Fondo per imposte
(B2)
1.000
Sopravvenienza
passiva/imposte
esercizi precedenti
(E21)
360
2.3. Accantonamento al fondo imposte eccedente rispetto all’ammontare dovuto
Si abbia alla data di chiusura di una verifica fiscale imposta per € 1.000, sanzioni € 300 e
interessi € 60. Negli esercizi precedenti sono stati accantonati al fondo imposte € 1.500.
In tal caso l’ammontare eccedente è rilevato in conto economico come sopravvenienza
attiva:
Fondo per imposte
(B2)
a
diversi
1.500
Sopravvenienza
attiva (E20)
140
Debiti tributari (D12)
1.360
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Linea 2: Gestione contabile delle fasi post verifica fiscale
3. Nota integrativa
Si raccomanda di commentare in modo adeguato le poste contabili.
4. Gli aspetti fiscali
Per quanto riguarda il trattamento fiscale, ai fini IRES ed IRAP, delle maggiori imposte
(redditi, IVA, registro, altre imposte indirette) si rimanda alle specifiche norme ed alla
prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto concerne gli interessi passivi si ritiene che essi siano deducibili ai fini IRES
ed esclusi dalla normativa di cui all’art. 96 del TUIR dal momento che si tratta di
componenti reddituali che non sottendono ad alcun rapporto di finanziamento
volontariamente posto in essere dall’impresa ovvero non si tratta di interessi corrispettivi
(Circolare Assonime n. 46/2009, par. 4.1, pag. 38 e “Oneri finanziari per bilancio 2011 e
successivi. Procedura per la determinazione dell’ammontare deducibile”, di giugno 2012
del CNDCEC);
5. Check list operativa
Di seguito una sintetica check list operativa:
a. individuare il carico fiscale suddiviso tra imposte, sanzioni ed interessi;
b. verificare la pregressa presenza di debiti tributari e/o fondo imposte;
c. effettuare la corretta contabilizzazione ed un adeguato commento in nota
integrativa.
6. Le conclusioni
Si raccomanda l’applicazione integrale del principio contabile OIC 12.
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