ASSOCIAZIONE DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
SINDACATO UNITARIO DI FIRENZE
Le motivazioni della trasformazione e
cenni su questioni tributarie
Dott. Leopoldo Minicucci TEP
Firenze 27 aprile 2011
 Questo atto è stato reso possibile dalla riforma del
Diritto Societario del 2004 (D.Lgs 6/2003) con
l’introduzione degli artt. 2500 septies, 2500 octies e
2500 novies Cod. Civ.
 Trasformazione c.d. eterogenea ovvero che implica il
passaggio da un genus ad un altro (dopo anni di
questioni sulla ammissibilità della trasformazione di
società commerciale in coop e viceversa!)
 Adeguamento della normativa alle esigenze del
mercato
 Fondamentale la individuazione della motivazione
economica della trasformazione
 Per giustificare la scelta imprenditoriale
 Per avere una tutela
 da eventuali iniziative della Agenzia delle Entrate in tema di
applicazione dell’art. 37 bis DPR 600/73
 Da eventuali contestazioni in tema di abuso del diritto
 Altro elemento fondamentale è il mantenimento della
attività commerciale per scongiurare il rischio di
destinazione del patrimonio a finalità estranee
all’esercizio di impresa
 1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti,
i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide
ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni
di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
 2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi
tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui
al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle
disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto
del comportamento inopponibile all'amministrazione.
 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione
che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2,
siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni: a)
trasformazioni, …………………….
 Le motivazioni del caso di specie si riconnettono al
programma imprenditoriale che i soci intendono
percorrere:
 Realizzare un museo e organizzare mostre itineranti
aventi ad oggetto arti figurative in particolare scultura,
fotografia e cinema
 La definizione di questo programma implica un lungo
periodo di avviamento che potrà durare alcuni anni
cosa che lo rende incompatibile con le logiche
societarie che impongono degli equilibri di bilancio
difficilmente conseguibili in questo caso
 Riepilogando i fattori che oggettivamente richiedono
una fase lunga di avviamento sono:
 Progettazione delle opere da realizzare ed ottenimento




dei relativi permessi
Reperimento e catalogazione opere da esporre
Esecuzione delle opere di sistemazione della sede di
proprietà
Sistemazione questioni logistiche connesse alla viabilità
Opportuna
promozione
dell’iniziativa
creando
collegamenti funzionali con enti culturali pubblici e
privati
 I tempi oggettivamente richiesti non sono compatibili
con lo strumento societario infatti il particolare
progetto imprenditoriale-culturale è caratterizzato da
tempi sicuramente eccedenti i due / tre anni che la
consuetudine assegna per la normale attività di
avviamento di un’impresa «tradizionale» sia essa
commerciale o industriale.
 Da qui la necessità di utilizzare uno strumento che
possa consentire di gestire questa impresa in modo
consono alle sue effettive e peculiari caratteristiche.
 Lo strumento che si è rivelato utile a risolvere questa
situazione è stato individuato nel Trust per i seguenti
motivi:
 È utilizzabile per gestire una attività imprenditoriale
 Non soggiace ai vincoli propri dello strumento societario
 È il giusto «ponte» tra la logica dell’impresa in senso
tradizionale
e
quella
delle
nuove
frontiere
imprenditoriali che si aprono nel settore culturale (in
questo senso l’istituzione da alcuni anni del corso di laurea per manager dei beni
culturali presso l’Università Bocconi)
 Aspetti tributari
 Imposte indirette : Registro su atto di trasformazione
Ipotecarie e Catastali in caso di patrimonio immobiliare
difformità tra uffici
 Imposte dirette ed IVA : il trust risultante dalla
trasformazione deve essere «commerciale» pena le
conseguenze di una destinazione del patrimonio sociale
a finalità estranee all’impresa
 1. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto
e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le
associazioni e le altre organizzazioni di persone o di
beni, con o senza personalità giuridica, aventi per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali o agricole:
 c)
altre modifiche statutarie, comprese le
trasformazioni e le proroghe ..................... euro 168,00
 Evidenziamo il particolare atteggiamento dell’Agenzia Entrate
di Firenze
 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi
da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85,
concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate
mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono
realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei
beni; c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a
finalità estranee all'esercizio dell'impresa. (2)
 3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la
plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore
normale e il costo non ammortizzato dei beni.
 Costituiscono inoltre cessioni di beni:
 5) la destinazione di beni all'uso o al consumo
personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i
quali esercitano un'arte o una professione o ad altre
finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o
della professione, anche se determinata da cessazione
dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non
è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione
dell'imposta di cui all'articolo 19;
 Grazie per l’attenzione
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LA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DI SRL IN TRUST: UN