Regolamento CE n. 767/2009
sull’immissione sul mercato
e sull’uso dei mangimi
che modifica il regolamento CE n. 1831/2003 e che
abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio,
80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del
Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del
Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del
Consiglio e la decisione 2004/217/CE della
Commissione
CAMPO DI APPLICAZIONE
TUTTI I MANGIMI:
Materie Prime
MANGIMI per ANIMALI DESTINATI ALLA
PRODUZIONE DI ALIMENTI
MANGIMI PER ANIMALI NON DESTINATI
ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI
CAMPO DI APPLICAZIONE
Non si applica all’acqua:
- Sia assunta dagli animali
- Sia aggiunta intenzionalmente ai mangimi
Si applica ai mangimi somministrati via acqua
Articolo 11
ATTENZIONE
 ALIMENTO vs. MANGIME
Il termine alimento può essere utilizzato solo per i
mangimi destinanti agli animali da compagnia
Articolo 11
ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE
Articolo 11
Non devono trarre in errore il consumatore:
• uso previsto, caratteristiche (natura, processo,
proprietà) dei mangimi;
• attribuendo ai mangimi effetti o proprietà che
non possiedono oppure lasciando intendere
che i mangimi possiedono caratteristiche
particolari benché tutti i mangimi comparabili
posseggano queste stesse caratteristiche;
• riguardo alla conformità dell’etichettatura al
catalogo comunitario.
COMPLEMENTARI vs PREMISCELE
• Basata sul tenore massimo di un additivo sulla base del Reg.
di autorizzazione
• Le materie prime per mangimi ed i mangimi complementari
possono contenere un tenore massimo pari a:

100

5
100 volte la concentrazione massima
autorizzata per l’additivo considerato
5
volte per i coccidiostatici e
istomonostatici
COMPLEMENTARI vs PREMISCELE
Esempio – Selenio E8
• Selenio max: 0,5 mg/kg per tutte le specie
• Il limite è pari a (0,5 x 100) = 50 mg/kg
Quindi ad esempio
• Mangime contenente 48 mg/kg di selenio è =
un mangime complementare
• Prodotto contenente 51 mg/kg di selenio è =
una premiscela
COMPLEMENTARI vs PREMISCELE
• il fattore 100 si può superare SOLO se il mangime
soddisfa un particolare fine nutrizionale come
esplicitamente previsto dalla Direttiva 2008/38/CE
• Se si utilizzano additivi del Capo 2, dell’allegato IV- Reg.
183/2005, devono essere prodotti in stabilimenti
riconosciuti art. 10,1,b
 In pratica devono avere la medesima autorizzazione
(Riconoscimento-αIT) di chi produce premiscele
COMPLEMENTARI vs PREMISCELE
Implicazioni
• Premiscele non possono essere utilizzate dai
produttori primari (Reg. 183/2005)
• Chi vuole utilizzare premiscele di additivi deve
essere Registrato / Riconosciuto come operatore
secondario
 HACCP – allegato 2 (Reg. 183/2005)
Articolo 11
INDICAZIONI OBBLIGATORIE
 chiaramente leggibili
 riportate in modo indelebile
 nella lingua ufficiale (Paese commercializzazione)
 facilmente identificabili
 non oscurate in alcun modo
 in caratteri, colori dimensioni da non sottolineare
alcuna parte
Articolo 11
INDICAZIONI OBBLIGATORIE
 in caratteri, colori dimensioni da non sottolineare
alcuna parte
 si ritiene utile e non fuorviante
utilizzare il grassetto per evidenziare le
diverse sezioni dell’etichetta:
 COMPOSIZIONE
 COMPONENTI ANALITICI
 ADDITIVI (per kg)
 ISTRUZIONE PER L’USO
Articolo 11
ASSALZOO
Via Lovanio, 6 – 00198
Roma
IT000001 RM
Aut MinN° MG891 – del
12-07-90
ASS-Suini Starter
Mangime completo per suinetti
fino a 12 setttimanre di età
PELLET
COMPOSIZIONE
f. frumento, fiocchi di orzo decorticati, fiocchi di granoturco*, siero di latte, f.di soia integrale estrusa**, farina di aringhe, concentrato proteico di
soia**, latte scremato in polvere, olio di soia, concentrato proteico di patata, fosfato bicalcico biidrato precipitato.
**prodotta da soia geneticamente modificata
*prodotto da granoturco geneticamente modificato
COMPONENTI ANALITICI: Proteina Greggia 19,00%. Oli e grassi greggi 5,50%. Cellulosa Grezza 2,50%. Ceneri Grezze 4,25%. Lisina 1,40%.
Metionina 0,5%
ADDITIVI (per kg)
(E3) Co-carbonato basico di cobalto monoidrato
mg
1,10
Additivi nutrizionali
E672 – Vitamina A
U.I.
27.000,00 (E1) Fe-carbonato ferroso
mg
392,00
E671 - Vitamina D3
U.I.
2.000,00 (E6) Zn-ossido di zinco
mg
115,00
Vit. E (alfa tocoferolo 91%)
mg
156,00 (E5) Mn-ossido manganoso
mg
101,00.
Vit. B1
mg
3,30 (E4) Cu-solfato rameico pentaidrato
mg
155,00
Vit. B2
mg
9,00 (E8) Se-selenito di sodio
mg
0,240
Vit. B6.
mg
7,00 (E2) I-iodato di calcio
mg
1,10
Vit. B1
mg
0,053 monocloridrato di L-lisina
mg
150,00
Vit. H (Biotina)
mg
3,300 L-treonina,
mg
Vit. K.
mg
58,20 DL-metionina
mg
Vit. PP
mg
74,70 L-triptofano
mg
Acido folico
mg
1,00 Additivi tecnologici
Acido d-pantotenico
mg
37,30 (E321) BHT-butilidrossitoluene
Colina Cloruro
mg
937,50 Additivi organolettici
Aromi
ISTRUZIONI PER L’USO:
Somministrare a volontà a suinetti fino a 12 settimane di età lasciando a libera disposizione acqua potabile e secondo le indicazioni del nostro servizio
tecnico.
Questo alimento contiene farina di pesce, per cui è vietata la somministrazione agli erbivori.
Peso netto (all’origine) kg 25
N° di LOTTO 20100407/1030
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO 09/2010
Requisiti generali obbligatori (art. 15)
Materie prime
Mangimi composti
ETICHETTATURA – MC - DPA
Tipo di mangime
•
Mangime completo
–
•
Mangime completo da allattamento
Mangime Complementare
–
Mangime minerale
–
Mangime complementare da allattamento
ETICHETTATURA – MC - DPA
Responsabile dell’etichettatura
•
Nome o Ragione Sociale
•
Indirizzo
– È plausibile riportare solo l’indirizzo della sede
legale
•
Numero di Riconoscimento
–
Solo se disponibile.
E’ possibile che in etichetta non venga riportato alcun
numero dello stabilimento
ETICHETTATURA – MC – NON DPA
Responsabile dell’etichettatura
•
Nome o Ragione Sociale
•
Indirizzo
–
•
È plausibile riportare solo l’indirizzo della sede legale
Numero di Riconoscimento
–
Solo se disponibile.
–
Numero Reg. CE n. 1774/2002
E’ possibile che in etichetta non venga riportato alcun
numero dello stabilimento
ETICHETTATURA – MC – NON DPA
Responsabile dell’etichettatura (art. 19)
Numero di telefono gratuito o altro sistema per
ottenere informazioni oltre a quelle
obbligatorie su:
– Additivi
– Materie prime classificate per categoria
ETICHETTATURA – MC - DPA
Numero di Lotto
•
Riportare il numero di lotto o della partita
ETICHETTATURA – MC - DPA
Quantitativo netto
•
Prodotti solidi = unità di massa (kg – t – q.li)
•
Prodotti liquidi = unità di massa o di volume
(g - kg – t- q.li) o (mL - L - hL)
ETICHETTATURA – MC - DPA
Additivi
-
Intestazione “Additivi”
-
Dichiarazioni come da allegati VI e VII
ETICHETTATURA – MC - DPA
Tenore di Umidità (allegato I)
•
Deve essere dichiarato se superiore a:
– 5% mangimi minerali con sostanza organica
– 7% mangimi da allattamento
– 10% mangimi minerali senza sostanza organica
– 14 % tutti gli altri mangimi
Salvo differentemente specificato nell’allegato V o nel Catalogo
delle materie prime
TENORE CENERI INSOLUBILI IN
ACIDO CLORIDRICO (ALLEGATO I)
non deve superare il 2,2%.
Può essere superiore a 2,2% per
-Materie prime per mangimi
-Mangimi composti contenenti leganti minerali
-Mangimi minerali
-Mangimi composti contenenti oltre il 50%di sottoprodotti del riso
o della barbabietola
-Mangimi composti destinati ai pesci da allevamento con farina
di pesce >15%
MA IN TAL CASO DEVE ESSERE DICHIARATO IN
ETICHETTA
ETICHETTATURA – MC - DPA
Additivi (allegati VI e VII)
Vi sono dichiarazioni obbligatorie per i seguenti additivi:
•
Tenore massimo per la specie a cui è destinato il mangime
•
Additivi zootecnici
–
Promotori della digestione
–
Stabilizzatori della flora intestinale
–
Sostanze che influiscono sull’ambiente
–
Altri additivi zootecnici
•
Coccidiostatici e Istomonostatici
•
Urea e suoi derivati
ETICHETTATURA – MC - DPA
Additivi
•
Categoria o nome del gruppo funzionale
•
Nome specifico dell’additivo
•
Quantità aggiunta
•
Numero di identificazione
ETICHETTATURA – MC - DPA
Additivi
•
Il nome e la quantità aggiunta dell’additivo per
mangimi sono indicati se la presenza dell’additivo in
questione è messa in evidenza nell’etichettatura con
parole, immagini o grafici.
ETICHETTATURA
– MC
- DPA
ETICHETTATURA
– MC
– NON
DPA
Additivi
•
Categoria o nome del gruppo funzionale
•
Nome specifico dell’additivo o Numero di
identificazione
•
Quantità aggiunta
ETICHETTATURA
– MC
– NON
DPA
ETICHETTATURA
– MC
- DPA
Additivi
Si può riportare solo il gruppo funzionale
(anche per additivi con tenore massimo):
• Conservanti
• Antiossidanti
• coloranti
ETICHETTATURA – MC - DPA
Additivi
•
Categoria (all.I Reg 1831/2003)
– Additivi tecnologici
– Additivi organolettici
– Additivi nutrizionali
– Additivi Zootecnici
– Coccidiostatici e istomonostatici
Gruppi funzionali
Additivi tecnologici
Gruppi funzionali
Additivi organolettici
Gruppi funzionali
Additivi nutrizionali
Gruppi funzionali
Additivi zootecnici
ETICHETTATURA – MC - DPA
Additivi
•
Nome specifico dell’additivo
Si riporta il nome dell’additivo come nell’atto di
autorizzazione, si consiglia di riportare tra parentesi la
forma che è stata aggiunta
Esempio:
Ferro (ferro solfato monoidrato)
ETICHETTATURA – MC - DPA
Additivi (composti di oligoelementi)
•
Quantità aggiunta
si dichiara
la quantità della sostanza attiva aggiunta
e non quella riferita all’additivo
Ferro (ferro solfato monoidrato) 200 mg/kg (di ferro)
ETICHETTATURA – MC - DPA
Additivi
•
Numero di identificazione
Occorre riportare il numero di identificazione dell’additivo come
riportato nel Regolamento di autorizzazione
Esempio:
E 672 Vitamina A
Vitamina E - il numero E 307 non è utilizzabile perché riferito
all’alimentare
ETICHETTATURA – MC - DPA
Additivi volontaria
L’etichettatura volontaria degli additivi prevede la possibilità
di dichiarare gli altri additivi
Si possono dichiarare le seguenti informazioni in modo parziale
•
Nome del gruppo funzionale o della categoria
•
Nome specifico
•
Quantità aggiunta
•
Numero di identificazione
ETICHETTATURA – MC - DPA
11 Additivi volontaria
L’etichettatura volontaria degli additivi prevede la possibilità
di dichiarare gli altri additivi
E’ obbligatorio dichiarare la quantità aggiunta per
•
•
Additivi organolettici
–
Coloranti
–
aromatizzanti
Additivi nutrizionali
– Vitamine, pro-vitamine
– Oligolementi
– aminoacidi
MANGIMI COMPLETI
per animali destinati alla produzione di alimenti
Componenti analitici
Reg. 767/2009
Allegato VI
Legge 281/63
Allegato III
Proteina grezza
Tutte le specie
Cellulosa grezza
Tutte le specie
Oli e Grassi grezzi
Tutte le specie
Ceneri grezze
Tutte le specie
Lisina
Suini e Pollame
Suini
Metionina
Suini e Pollame
Pollame
Calcio
Tutte le specie
Sodio
Tutte le specie
Fosforo
Tutte le specie
Tutti gli animali, salvo
gli animali diversi da
cani e gatti
Pesci, non orn.
MANGIMI COMPLEMENTARI
MINERALI
per animali destinati alla produzione di alimenti
Componenti analitici
Reg. 767/2009
Allegato VI
Legge 281/63
Allegato III
Lisina
Suini e Pollame
Metionina
Suini e Pollame
Calcio
Tutte le specie
Tutti gli animali
Sodio
Tutte le specie
Tutti gli animali
Fosforo
Tutte le specie
Tutti gli animali
Magnesio
Ruminanti
Ruminanti
MANGIMI COMPLEMENTARI
per animali destinati alla produzione di alimenti
Componenti analitici
Reg. 767/2009
Allegato VI
Proteina grezza
Tutte le specie
Legge 281/63
Allegato III
Tutti gli animali, salvo gli
animali diversi da cani e
gatti
Cellulosa grezza
Tutte le specie
Oli e Grassi grezzi
Tutte le specie
Ceneri grezze
Tutte le specie
Lisina
Suini e Pollame
Suini
Metionina
Suini e Pollame
Pollame
Calcio ≥5%
Tutte le specie
Animali diversi da animali
familiari
Sodio
Tutte le specie
Fosforo ≥2%
Tutte le specie
Magnesio ≥0,5%
Ruminanti
Animali diversi da animali
familiari
MANGIMI COMPLETI
per animali NON destinati alla produzione di alimenti
Componenti analitici
Reg. 767/2009
Allegato VII
Proteina grezza
Gatti, cani e animali
da pelliccia
Fibra grezza
Gatti, cani e animali
da pelliccia
Oli e Grassi grezzi
Gatti, cani e animali
da pelliccia
Ceneri grezze
Gatti, cani e animali
da pelliccia
Legge 281/63
Allegato III
Tutti gli animali, salvo
gli animali diversi da
cani e gatti
Per animali da compagnia (All. II,5)
Proteina Grezza
=
Proteina
Oli e grassi grezzi
=
Tenore in materia grassa
Ceneri grezze
=
Residuo incenerito o materia
inorganica
MANGIMI COMPLEMENTARI
MINERALI
per animali NON destinati alla produzione di alimenti
Componenti analitici
Reg. 767/2009
Allegato VI
Legge 281/63
Allegato III
Calcio
Tutte le specie
Tutti gli animali
Sodio
Tutte le specie
Tutti gli animali
Fosforo
Tutte le specie
Tutti gli animali
MANGIMI COMPLEMENTARI
per animali NON destinati alla produzione di alimenti
Componenti analitici Reg. 767/2009
Allegato VI
Proteina grezza
Tutte le specie
Fibra grezza
Tutte le specie
Oli e Grassi grezzi
Tutte le specie
Ceneri grezze
Tutte le specie
Legge 281/63
Allegato III
Tutti gli animali,
salvo gli animali
diversi da cani e
gatti
ETICHETTATURA – MC - DPA
Componenti Analitici
•
Se in questa sezione vengono dichiarati
– Aminoacidi
– Vitamine
– Oligoelementi
Il valore dichiarato deve essere quello totale presente
nel mangime
(additivo aggiunto + presenza naturale)
ETICHETTATURA – MC - DPA
Componenti Analitici
•
Si può dichiarare in questa sezione:
– Valore energetico (non è più obbligatorio per i
dietetici)
– Valore proteico
Se esiste occorre utilizzare il metodo ufficiale
Requisiti obbligatori specifici (art. 17)
Mangimi composti
ETICHETTATURA – MC - DPA
Specie o categoria di animali
Tutte le specie destinate alla produzione di alimenti nella
Comunità Europea
ETICHETTATURA – MC – NON DPA
Specie o categoria di animali
animale NON destinato al consumo umano:
-
Animali da compagnia
-
Cani
-
Gatti
-
Uccellini
-
Cavie, piccoli roditori
-
Animali da pelliccia
-
Animali detenuti in laboratori
-
Animali detenuti in giardini zoologici
-
Animali da circo
ETICHETTATURA – MC - DPA
Istruzioni per un uso corretto
•
Il responsabile dell’etichettatura deve fornire le
indicazioni per permettere all’utilizzatore di usare in
modo corretto il mangime.
Nel caso di mangimi complementari e di materie prime
contenenti additivi in quantità superiore ai tenori massimi
fissati, le istruzioni per l’uso indicano la quantità max:
- giornaliera in peso-volume /capo
- percentuale della razione giornaliera
- kg di mangime completo o in percentuale di mangime
completo
ETICHETTATURA – MC - DPA
Istruzioni per un uso corretto
•
In questa sezione è possibile inserire altre indicazioni
da riportare sul mangime
- tempi di sospensione mangimi medicati
- informazioni legate a particolari additivi
«il tenore di rame in questo mangime può provocare carenza di rame
in bovini che si nutrono in pascoli con tenori elevati di molibdeno o di
zolfo»
- divieto di somministrazione
“contiene farine di pesce — non può essere utilizzato
nell’alimentazione dei ruminanti”;
ETICHETTATURA – MC – NON DPA
Istruzioni per un uso corretto
• In questa sezione è possibile inserire altre
indicazioni da riportare sul mangime
- assicurare continua disponibilità di acqua
- somministrare in due pasti giornalieri
ETICHETTATURA – MC - DPA
Istruzioni per un uso corretto
•
In questa sezione vanno inserite le indicazioni relative
ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali
- Informazioni colonne 1-6 Direttiva 2008/38/CE
«cessare la somministrazione dopo il parto»
«per pecore in allattamento»
- Dicitura obbligatoria
«Consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima
dell’uso o prima di prolungare il periodo d’uso»
ETICHETTATURA – MC - DPA
Produttore ≠ dal Responsabile dell’etichettatura
•
Nome o Ragione Sociale
•
Indirizzo
oppure
•
Numero di Riconoscimento o numero di
identificazione
ETICHETTATURA – MC - DPA
Numero di Identificazione
•
Il produttore Conto Terzi e l’importatore possono
richiedere alle proprie autorità competenti un
numero di identificazione che deve essere
rilasciato in conformità a quanto previsto dal
Regolamento CE n. 183/2005
IT 00000x PR
(documento in Conferenza Stato Regioni)
ETICHETTATURA – MC - DPA
Produttore ≠ dal Responsabile dell’etichettatura
•
Quindi nel caso di contoterzi, permane la
possibilità di mettere la ragione sociale del
responsabile dell’etichettatura (Committente) e il
numero di identificazione del Produttore
! Non è previsto numero produttore sulle fatture e
documenti commerciali
ETICHETTATURA – MC - DPA
Produttore ≠ Responsabile delle indicazioni in etichetta
CONTO TERZI:
 Nome o Ragione Sociale del Responsabile delle
indicazioni in etichetta
 se disponibile il numero di riconoscimento del
Responsabile delle indicazioni in etichetta
e
 o Nome o Ragione Sociale del produttore
 o Numero di identificazione del Produttore
ETICHETTATURA – MC - DPA
Data di conservazione minima
•
per mangimi molto deperibili
“da consumarsi entro gg/mm/aa”
•
“da consumarsi preferibilmente entro mm/aa”
Se viene indicata la data di fabbricazione (facoltativa) la data di
conservazione minima può essere
•
“gg o mm dopo la data di fabbricazione”
ETICHETTATURA – MC - DPA
Composizione
Dicitura “Composizione”
•
NO alle categorie
•
Nome specifico della materia prima in ordine
decrescente
–
Non considerare il tenore di umidità (Codice di Buone Pratica
di Etichettatura)
–
Perché è stata introdotto il riferimento all’umidità
–
Status quo non è fuorviante
COMPOSIZIONE
Tenore di umidità
ETICHETTATURA – MC – NON DPA
Composizione
•
Nome specifico della materia prima in ordine
decrescente
•
Categoria a cui la materia prima appartiene
– Non si applica per animali da pelliccia
ETICHETTATURA – MC - DPA
COMPOSIZIONE
Se la presenza di una materia prima è
evidenziata nell’etichettatura:
parole, immagine, grafico
NOME E PERCENTUALE (materia prima)
 verificare le confezioni!
Articolo 11
ATTENZIONE
 EVIDENZIARE INGREDIENTI
nell’etichettatura
- Materie prime: % esatta
- Additivi: quantità aggiunta
ETICHETTATURA
– MC - DPA
COMPOSIZIONE
% girasole
% granturco
% grano
ETICHETTATURA – MC – NON DPA
% manzo
% pollo
% verdure
Preparato con carni fresche
ETICHETTATURA – MC – NON DPA
% riso
% agnello
ETICHETTATURA – MC – NON DPA
% pesce
Tonicità
benessere
ETICHETTATURA – MC – NON DPA
Circolare 9 dicembre 1996, n. 160 (al gusto di…, a
base di…)
-Ripresa anche nel codice di buone pratiche di
etichettatura
- contestata dal Comitato Permanente
- potrebbe essere mantenuta per e linee generali di
etichettatura
- necessario riportare la % esatta
INFORMAZIONI – MC - DPA
INFORMAZIONI AL CLIENTE:
Materie prime
 Su richiesta all’acquirente dati quantitativi
con il  15%
 Rispetto Direttiva su proprietà intellettuale
• In caso di emergenza:
– Le autorità possono fornire la formula esatta al cliente
– Valutati i legittimi interessi
– Sottoscrizione clausola di riservatezza
INFORMAZIONI – MC - DPA
INFORMAZIONI AL CLIENTE:
Additivi
Su richiesta all’acquirente dati
• nome specifico
• numero di identificazione
• gruppo funzionale
INFORMAZIONI – MC – NON DPA
Informazioni per il consumatore:
• Nome specifico delle materia prima se dichiarate
per categoria
• Additivi: nome specifico
numero di identificazione
gruppo funzionale
Mangimi destinati a particolari fini
nutrizionali (art. 18)
PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI
Prescrizioni obbligatorie
• “Dietetici” – tipo di mangime
• Indicazioni previste dalla Direttiva 2008/38/CE
(D. Lgs. 45/1997)
• Consultare un esperto in nutrizione
o un veterinario prima dell’uso o
prima di prolungare il periodo
di impiego
DIETETICI – Nuovi fini nutrizionali
Art. 32:
I mangimi già immessi sul mercato prima del 1
settembre 2010 possono essere immessi o rimanere
sul mercato a condizione che sia presentata una
domanda prima del 1° settembre 2010.
DIETETICI– Nuovi fini nutrizionali
6 nuovi fini nutrizionali Assalzoo:
• Riduzione delle reazioni da stress dovute al
trasporto, sovraffollamento e al caldo;
• Riduzione del rischio della sindrome del fegato
grasso (fatty liver);
• Preparazione all’estro e riproduzione;
• Svezzamento e fasi critiche della crescita;
• Protezione della pelle e delle appendici;
• Qualità sensoriale e tecnologica dei prodotti.
Requisiti mangimi non conformi
(art. 20)
MANGIMI NON CONFORMI
•“Materiali contaminati”: mangimi contenenti
un tenore di sostanze indesiderabili superiore a
quella tollerata dalla Direttiva 2002/32/CE*
•
Direttiva 2002/32/CE recepita in Italia
con il D. Lgs. 149/2004
MANGIMI NON CONFORMI
• Introduzione di norme sull’etichettatura dei
mangimi (MP, MC, Add, PM) non conformi
• “mangimi contenenti livelli eccessivi di .(*).da usarsi
unicamente a fini di alimentazione animale previa
detossificazione in imprese autorizzate”
•
“mangimi contenenti livelli eccessivi di .(*). da
usarsi a fini di alimentazione animale unicamente
previa adeguata purificazione”
(*) sostanze indesiderabili (Dir. 2002/32 – D. Lgs
149/2004)
MANGIMI NON CONFORMI
• Possono effettuare la detossificazione
imprese:
Autorizzate in base all’articolo 10, paragrafo 2
e 3 del Reg. 183/2005 (Riconosciute)
La detossificazione può essere sia fisica che chimica
INFORMAZIONI FUORI ETICHETTA
DEROGHE
Mangimi confezionati
Possono essere apposte in una parte diversa da quella
riservata all’etichetta:
•
Numero di riconoscimento
•
Numero di lotto
•
Quantità
•
Produttore
•
Data minima di conservazione
•
Composizione
ETICHETTATURA – MC
Deroghe
Per mangimi costituiti da non più di 3 materie
prime se le stesse compaiono nella
denominazione, non sono richieste le seguenti
informazioni
•
Specie animale o categorie di animali
•
Istruzioni per uso corretto
ETICHETTATURA – MC
Deroghe
Per mangimi composti da miscele di grani
interi,semi, e frutti non è obbligatorio riportare:
•
Composizione analitica
ETICHETTATURA – MC
Deroghe – vendita al minuto < 20kg
vendita mangimi sfusi all’utilizzatore finale le
informazioni di cui art. 17 possono essere
affisse al luogo di vendita.
Se del caso si può indicare sulla fattura o su un
documento:
•
Tipo di mangime
•
Specie animale
•
Istruzioni per un uso corretto
ETICHETTATURA – MC –
ANIMALI DA COMPAGNIA
Multipack – imballaggi contenenti più confezioni di
peso < 10Kg
• Possono figurare solo sull’imballaggio esterno:
•
•
•
•
•
•
•
•
Nome o ragione sociale e indirizzo
Numero di riconoscimento
Elenco degli additivi
Umidità
Istruzioni uso
Riferimenti del produttore
Composizione
Tenori analitici
ETICHETTATURA VOLONTARIA art. 22
• Rispetto del Regolamento
• Non deve:
– confondere le indicazioni obbligatorie
– indurre in errore
– attribuire proprietà che il prodotto non
possiede
• Codici di Buona pratica di
etichettatura
CONFEZIONAMENTO art. 23
Il Regolamento dispone che tutti i mangimi devono essere
commercializzati in imballaggi sigillati, in modo tale che una volta
aperti sia evidente e non siano riutilizzabili.
In deroga è prevista la possibilità di commercializzare alla rinfusa /
sfusi o in recipienti non sigillati i seguenti mangimi:
–
–
–
–
–
materie prime per mangimi;
mangimi composti costituiti da grani o frutti interi;
consegne di mangimi composti tra produttori di mangimi;
consegne di mangime dal produttore all’utilizzatore finale;
mangimi da parte di produttori di mangimi composti verso coloro che
confezionano;
– quantitativi inferiori a 50kg, che provengano da contenitori sigillati, destinati
all’utilizzatore finale;
– blocchi e rulli da leccare.
RINFUSA
– consegne di mangimi composti tra produttori di
mangimi;
– mangimi da parte di produttori di mangimi
composti verso coloro che confezionano;
ATTENZIONE!
La consegna a rivenditori è possibile solo se sono
autorizzati (registrati o Riconosciuti) ai sensi del
Reg. CE n183/2005
ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE
RINFUSA
Materie prime e mangimi alla rinfusa
Devono essere accompagnati da
un documento
recante tutte le indicazioni obbligatorie di
etichettatura
RINFUSA
•
documento = etichetta
•Tutte le informazioni obbligatorie
•NON VI SONO DEROGHE
Sul documento anche
 numero di lotto
 quantità
 data conservazione minima
CLAIMS (art. 13)
“Allegazione”:
si intende qualunque messaggio o rappresentazione che
non è obbligatoria nell’ambito della Comunità o della
legislazione nazionale, comprese le rappresentazioni
figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma che
affermino, suggeriscano o sottintendano la presenza o
l’assenza di una sostanza nei mangimi, una specifica
caratteristica nutrizionale o processo e ad una specifica
funzione correlata con uno di questi.
CLAIMS
I principi fondamentali sono i seguenti:
- le allegazioni devono essere verificabili;
- gli operatori sono responsabili della veridicità delle
allegazioni (prova scientifica)
CLAIMS
Non sono consentite allegazioni che:
- prevengono, trattano, curano una malattia (eccetto per
i coccidiostatici). Previene, cura, trattamento.
-ricadono nei particolari fini nutrizionali (dietetici).
Sono consentite allegazioni riguardanti gli squilibri nutrizionali:
Cotribuisce a…, stimola…,
CLAIMS
Tipologia
- Allegazioni nutrizionali
“contiene XXX”: - l’evidenza si basa sulla formulazione;
- Allegazioni funzionali
- “migliora l’assimilazione di azoto” –l’evidenza si basa sulla formulazione
che mostra l’aggiunta di XXX e sul dossier scientifico che dimostra,
fisiologicamente parlando, XXX migliora l’utilizzo dell’azoto da parte
dell’animale;
- Allegazioni per la gestione dell’allevamento
- “riduce l’impatto dell’azoto” l’evidenza si basa sulla formulazione che mostra
l’aggiunta di XXX; un che dimostra, fisiologicamente parlando, XXX migliora
l’utilizzo dell’azoto da parte dell’animale; un dossier scientifico che dimostra che
questi risultati riducono la presenza di azoto nel letame.
CODICI COMUNITARI DI BUONA PRATICA IN
MATERIA DI ETICHETTATURA (art. 25)
• La Commissione incoraggia elaborazione Codici di Buona
Pratica di Etichettatura
• Elaborati in consultazione tra le parti
• Uso facoltativo
•Etichettatura moderna per contesto competitivo
• Aiutano l’interpretazione
etichettatura obbligatoria
indicazioni facoltative
CODICI COMUNITARI DI BUONA PRATICA IN
MATERIA DI ETICHETTATURA
FEFAC: Mangimi Composti per
Animali Destinati alla Produzione
di Alimenti
FEDIAF: Mangimi Composti per
Animali non Destinati alla
Produzione di Alimenti
• Iniziativa congiunta tra:
- FEFAC: The EU compound feed and premix industry
e
- Copa-Cogeca: European livestock producers and European agricooperatives
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CODICI COMUNITARI DI BUONA PRATICA IN
MATERIA DI ETICHETTATURA
• Aiutano l’interpretazione
etichettatura obbligatoria
indicazioni facoltative
PROCEDURA DI CO-REGOLAMENTAZIONE:
promossa da da DG SANCO
- Buona esperienza con EFMC
- Catalogo delle Materie prime
- Codici di Buona Etichettatura
Gruppi funzionali
È possibile usare abbreviazioni?
-
ll regolamento non prevede nulla
-
Il Codice di Buone pratiche (FEFAC e FEDIAF) lo
prevede
Gruppi funzionali
Esempio - Abbreviazione
-
Vitamine
-
Oligoelementi
-
Aminoacidi
-
Urea e suoi derivati
Nome dell’additivo
Identification
number
E 1600
4a1600
4a1640
E 1628
E 1626
E 1637
Full name
Possible abbreviated names
3-Phytase / EC 3.1.3.8 produced by
Aspergillus niger (CBS 114.94)
3-phytase produced by Aspergillus
niger (CBS 101.672)
6-Phytase / EC 3.1.3.26 produced by
Schizosaccharomyces pombe (ATCC
5233)
Endo-1,4-beta-xylanase / EC 3.2.1.8
produced by Trichoderma
longibrachiatum (ATCC 2105)
E 1600 Phytase
Preparation of endo-1,4-betaxylanase
/ EC 3.2.1.8 produced by Trichoderma
longibrachiatum (ATCC 2105) and
subtilisin / EC 3.4.21.62 produced by
Bacillus subtilis (ATCC 2107)
E 1626
4a1600 Phytase
4a1640 Phytase
E
1628
Endo-1,4-betaxylanase
E 1628 xylanase
abbreviazioni
Perché usare le abbreviazioni?
-
Maggiore leggibilità dell’etichetta
-
Deve essere possibile correlazione univoca con
l’additivo utilizzato:
- Da verificare mediante registro additivi
- Ulteriori informazioni su richiesta dell’acquirente
VENDITA A DISTANZA
Commercializzazione
tramite
comunicazione a distanza
tecnica
di
Direttiva 97/7/CE: protezione dei
consumatori in materia di contratti a
distanza
Tecnica di comunicazione a
distanza:
qualunque mezzo che, senza la
presenza fisica e simultanea del
fornitore e del consumatore, possa
impiegarsi per la conclusione del
contratto tra dette parti
VENDITA A DISTANZA
Informazioni fornite, al più tardi, al momento
della consegna
- Responsabile dell’etichettatura
- Ragione sociale
- Indirizzo
- Numero di lotto
- Quantitativo netto
- Durata minima di Conservazione
Data di conservazione minima /
DOMANDE?
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etichettatura – mc - dpa