Regolamento CE n. 767/2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi che modifica il regolamento CE n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione CAMPO DI APPLICAZIONE TUTTI I MANGIMI: Materie Prime MANGIMI per ANIMALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI MANGIMI PER ANIMALI NON DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI CAMPO DI APPLICAZIONE Non si applica all’acqua: - Sia assunta dagli animali - Sia aggiunta intenzionalmente ai mangimi Si applica ai mangimi somministrati via acqua Articolo 11 ATTENZIONE ALIMENTO vs. MANGIME Il termine alimento può essere utilizzato solo per i mangimi destinanti agli animali da compagnia Articolo 11 ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE Articolo 11 Non devono trarre in errore il consumatore: • uso previsto, caratteristiche (natura, processo, proprietà) dei mangimi; • attribuendo ai mangimi effetti o proprietà che non possiedono oppure lasciando intendere che i mangimi possiedono caratteristiche particolari benché tutti i mangimi comparabili posseggano queste stesse caratteristiche; • riguardo alla conformità dell’etichettatura al catalogo comunitario. COMPLEMENTARI vs PREMISCELE • Basata sul tenore massimo di un additivo sulla base del Reg. di autorizzazione • Le materie prime per mangimi ed i mangimi complementari possono contenere un tenore massimo pari a: 100 5 100 volte la concentrazione massima autorizzata per l’additivo considerato 5 volte per i coccidiostatici e istomonostatici COMPLEMENTARI vs PREMISCELE Esempio – Selenio E8 • Selenio max: 0,5 mg/kg per tutte le specie • Il limite è pari a (0,5 x 100) = 50 mg/kg Quindi ad esempio • Mangime contenente 48 mg/kg di selenio è = un mangime complementare • Prodotto contenente 51 mg/kg di selenio è = una premiscela COMPLEMENTARI vs PREMISCELE • il fattore 100 si può superare SOLO se il mangime soddisfa un particolare fine nutrizionale come esplicitamente previsto dalla Direttiva 2008/38/CE • Se si utilizzano additivi del Capo 2, dell’allegato IV- Reg. 183/2005, devono essere prodotti in stabilimenti riconosciuti art. 10,1,b In pratica devono avere la medesima autorizzazione (Riconoscimento-αIT) di chi produce premiscele COMPLEMENTARI vs PREMISCELE Implicazioni • Premiscele non possono essere utilizzate dai produttori primari (Reg. 183/2005) • Chi vuole utilizzare premiscele di additivi deve essere Registrato / Riconosciuto come operatore secondario HACCP – allegato 2 (Reg. 183/2005) Articolo 11 INDICAZIONI OBBLIGATORIE chiaramente leggibili riportate in modo indelebile nella lingua ufficiale (Paese commercializzazione) facilmente identificabili non oscurate in alcun modo in caratteri, colori dimensioni da non sottolineare alcuna parte Articolo 11 INDICAZIONI OBBLIGATORIE in caratteri, colori dimensioni da non sottolineare alcuna parte si ritiene utile e non fuorviante utilizzare il grassetto per evidenziare le diverse sezioni dell’etichetta: COMPOSIZIONE COMPONENTI ANALITICI ADDITIVI (per kg) ISTRUZIONE PER L’USO Articolo 11 ASSALZOO Via Lovanio, 6 – 00198 Roma IT000001 RM Aut MinN° MG891 – del 12-07-90 ASS-Suini Starter Mangime completo per suinetti fino a 12 setttimanre di età PELLET COMPOSIZIONE f. frumento, fiocchi di orzo decorticati, fiocchi di granoturco*, siero di latte, f.di soia integrale estrusa**, farina di aringhe, concentrato proteico di soia**, latte scremato in polvere, olio di soia, concentrato proteico di patata, fosfato bicalcico biidrato precipitato. **prodotta da soia geneticamente modificata *prodotto da granoturco geneticamente modificato COMPONENTI ANALITICI: Proteina Greggia 19,00%. Oli e grassi greggi 5,50%. Cellulosa Grezza 2,50%. Ceneri Grezze 4,25%. Lisina 1,40%. Metionina 0,5% ADDITIVI (per kg) (E3) Co-carbonato basico di cobalto monoidrato mg 1,10 Additivi nutrizionali E672 – Vitamina A U.I. 27.000,00 (E1) Fe-carbonato ferroso mg 392,00 E671 - Vitamina D3 U.I. 2.000,00 (E6) Zn-ossido di zinco mg 115,00 Vit. E (alfa tocoferolo 91%) mg 156,00 (E5) Mn-ossido manganoso mg 101,00. Vit. B1 mg 3,30 (E4) Cu-solfato rameico pentaidrato mg 155,00 Vit. B2 mg 9,00 (E8) Se-selenito di sodio mg 0,240 Vit. B6. mg 7,00 (E2) I-iodato di calcio mg 1,10 Vit. B1 mg 0,053 monocloridrato di L-lisina mg 150,00 Vit. H (Biotina) mg 3,300 L-treonina, mg Vit. K. mg 58,20 DL-metionina mg Vit. PP mg 74,70 L-triptofano mg Acido folico mg 1,00 Additivi tecnologici Acido d-pantotenico mg 37,30 (E321) BHT-butilidrossitoluene Colina Cloruro mg 937,50 Additivi organolettici Aromi ISTRUZIONI PER L’USO: Somministrare a volontà a suinetti fino a 12 settimane di età lasciando a libera disposizione acqua potabile e secondo le indicazioni del nostro servizio tecnico. Questo alimento contiene farina di pesce, per cui è vietata la somministrazione agli erbivori. Peso netto (all’origine) kg 25 N° di LOTTO 20100407/1030 DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO 09/2010 Requisiti generali obbligatori (art. 15) Materie prime Mangimi composti ETICHETTATURA – MC - DPA Tipo di mangime • Mangime completo – • Mangime completo da allattamento Mangime Complementare – Mangime minerale – Mangime complementare da allattamento ETICHETTATURA – MC - DPA Responsabile dell’etichettatura • Nome o Ragione Sociale • Indirizzo – È plausibile riportare solo l’indirizzo della sede legale • Numero di Riconoscimento – Solo se disponibile. E’ possibile che in etichetta non venga riportato alcun numero dello stabilimento ETICHETTATURA – MC – NON DPA Responsabile dell’etichettatura • Nome o Ragione Sociale • Indirizzo – • È plausibile riportare solo l’indirizzo della sede legale Numero di Riconoscimento – Solo se disponibile. – Numero Reg. CE n. 1774/2002 E’ possibile che in etichetta non venga riportato alcun numero dello stabilimento ETICHETTATURA – MC – NON DPA Responsabile dell’etichettatura (art. 19) Numero di telefono gratuito o altro sistema per ottenere informazioni oltre a quelle obbligatorie su: – Additivi – Materie prime classificate per categoria ETICHETTATURA – MC - DPA Numero di Lotto • Riportare il numero di lotto o della partita ETICHETTATURA – MC - DPA Quantitativo netto • Prodotti solidi = unità di massa (kg – t – q.li) • Prodotti liquidi = unità di massa o di volume (g - kg – t- q.li) o (mL - L - hL) ETICHETTATURA – MC - DPA Additivi - Intestazione “Additivi” - Dichiarazioni come da allegati VI e VII ETICHETTATURA – MC - DPA Tenore di Umidità (allegato I) • Deve essere dichiarato se superiore a: – 5% mangimi minerali con sostanza organica – 7% mangimi da allattamento – 10% mangimi minerali senza sostanza organica – 14 % tutti gli altri mangimi Salvo differentemente specificato nell’allegato V o nel Catalogo delle materie prime TENORE CENERI INSOLUBILI IN ACIDO CLORIDRICO (ALLEGATO I) non deve superare il 2,2%. Può essere superiore a 2,2% per -Materie prime per mangimi -Mangimi composti contenenti leganti minerali -Mangimi minerali -Mangimi composti contenenti oltre il 50%di sottoprodotti del riso o della barbabietola -Mangimi composti destinati ai pesci da allevamento con farina di pesce >15% MA IN TAL CASO DEVE ESSERE DICHIARATO IN ETICHETTA ETICHETTATURA – MC - DPA Additivi (allegati VI e VII) Vi sono dichiarazioni obbligatorie per i seguenti additivi: • Tenore massimo per la specie a cui è destinato il mangime • Additivi zootecnici – Promotori della digestione – Stabilizzatori della flora intestinale – Sostanze che influiscono sull’ambiente – Altri additivi zootecnici • Coccidiostatici e Istomonostatici • Urea e suoi derivati ETICHETTATURA – MC - DPA Additivi • Categoria o nome del gruppo funzionale • Nome specifico dell’additivo • Quantità aggiunta • Numero di identificazione ETICHETTATURA – MC - DPA Additivi • Il nome e la quantità aggiunta dell’additivo per mangimi sono indicati se la presenza dell’additivo in questione è messa in evidenza nell’etichettatura con parole, immagini o grafici. ETICHETTATURA – MC - DPA ETICHETTATURA – MC – NON DPA Additivi • Categoria o nome del gruppo funzionale • Nome specifico dell’additivo o Numero di identificazione • Quantità aggiunta ETICHETTATURA – MC – NON DPA ETICHETTATURA – MC - DPA Additivi Si può riportare solo il gruppo funzionale (anche per additivi con tenore massimo): • Conservanti • Antiossidanti • coloranti ETICHETTATURA – MC - DPA Additivi • Categoria (all.I Reg 1831/2003) – Additivi tecnologici – Additivi organolettici – Additivi nutrizionali – Additivi Zootecnici – Coccidiostatici e istomonostatici Gruppi funzionali Additivi tecnologici Gruppi funzionali Additivi organolettici Gruppi funzionali Additivi nutrizionali Gruppi funzionali Additivi zootecnici ETICHETTATURA – MC - DPA Additivi • Nome specifico dell’additivo Si riporta il nome dell’additivo come nell’atto di autorizzazione, si consiglia di riportare tra parentesi la forma che è stata aggiunta Esempio: Ferro (ferro solfato monoidrato) ETICHETTATURA – MC - DPA Additivi (composti di oligoelementi) • Quantità aggiunta si dichiara la quantità della sostanza attiva aggiunta e non quella riferita all’additivo Ferro (ferro solfato monoidrato) 200 mg/kg (di ferro) ETICHETTATURA – MC - DPA Additivi • Numero di identificazione Occorre riportare il numero di identificazione dell’additivo come riportato nel Regolamento di autorizzazione Esempio: E 672 Vitamina A Vitamina E - il numero E 307 non è utilizzabile perché riferito all’alimentare ETICHETTATURA – MC - DPA Additivi volontaria L’etichettatura volontaria degli additivi prevede la possibilità di dichiarare gli altri additivi Si possono dichiarare le seguenti informazioni in modo parziale • Nome del gruppo funzionale o della categoria • Nome specifico • Quantità aggiunta • Numero di identificazione ETICHETTATURA – MC - DPA 11 Additivi volontaria L’etichettatura volontaria degli additivi prevede la possibilità di dichiarare gli altri additivi E’ obbligatorio dichiarare la quantità aggiunta per • • Additivi organolettici – Coloranti – aromatizzanti Additivi nutrizionali – Vitamine, pro-vitamine – Oligolementi – aminoacidi MANGIMI COMPLETI per animali destinati alla produzione di alimenti Componenti analitici Reg. 767/2009 Allegato VI Legge 281/63 Allegato III Proteina grezza Tutte le specie Cellulosa grezza Tutte le specie Oli e Grassi grezzi Tutte le specie Ceneri grezze Tutte le specie Lisina Suini e Pollame Suini Metionina Suini e Pollame Pollame Calcio Tutte le specie Sodio Tutte le specie Fosforo Tutte le specie Tutti gli animali, salvo gli animali diversi da cani e gatti Pesci, non orn. MANGIMI COMPLEMENTARI MINERALI per animali destinati alla produzione di alimenti Componenti analitici Reg. 767/2009 Allegato VI Legge 281/63 Allegato III Lisina Suini e Pollame Metionina Suini e Pollame Calcio Tutte le specie Tutti gli animali Sodio Tutte le specie Tutti gli animali Fosforo Tutte le specie Tutti gli animali Magnesio Ruminanti Ruminanti MANGIMI COMPLEMENTARI per animali destinati alla produzione di alimenti Componenti analitici Reg. 767/2009 Allegato VI Proteina grezza Tutte le specie Legge 281/63 Allegato III Tutti gli animali, salvo gli animali diversi da cani e gatti Cellulosa grezza Tutte le specie Oli e Grassi grezzi Tutte le specie Ceneri grezze Tutte le specie Lisina Suini e Pollame Suini Metionina Suini e Pollame Pollame Calcio ≥5% Tutte le specie Animali diversi da animali familiari Sodio Tutte le specie Fosforo ≥2% Tutte le specie Magnesio ≥0,5% Ruminanti Animali diversi da animali familiari MANGIMI COMPLETI per animali NON destinati alla produzione di alimenti Componenti analitici Reg. 767/2009 Allegato VII Proteina grezza Gatti, cani e animali da pelliccia Fibra grezza Gatti, cani e animali da pelliccia Oli e Grassi grezzi Gatti, cani e animali da pelliccia Ceneri grezze Gatti, cani e animali da pelliccia Legge 281/63 Allegato III Tutti gli animali, salvo gli animali diversi da cani e gatti Per animali da compagnia (All. II,5) Proteina Grezza = Proteina Oli e grassi grezzi = Tenore in materia grassa Ceneri grezze = Residuo incenerito o materia inorganica MANGIMI COMPLEMENTARI MINERALI per animali NON destinati alla produzione di alimenti Componenti analitici Reg. 767/2009 Allegato VI Legge 281/63 Allegato III Calcio Tutte le specie Tutti gli animali Sodio Tutte le specie Tutti gli animali Fosforo Tutte le specie Tutti gli animali MANGIMI COMPLEMENTARI per animali NON destinati alla produzione di alimenti Componenti analitici Reg. 767/2009 Allegato VI Proteina grezza Tutte le specie Fibra grezza Tutte le specie Oli e Grassi grezzi Tutte le specie Ceneri grezze Tutte le specie Legge 281/63 Allegato III Tutti gli animali, salvo gli animali diversi da cani e gatti ETICHETTATURA – MC - DPA Componenti Analitici • Se in questa sezione vengono dichiarati – Aminoacidi – Vitamine – Oligoelementi Il valore dichiarato deve essere quello totale presente nel mangime (additivo aggiunto + presenza naturale) ETICHETTATURA – MC - DPA Componenti Analitici • Si può dichiarare in questa sezione: – Valore energetico (non è più obbligatorio per i dietetici) – Valore proteico Se esiste occorre utilizzare il metodo ufficiale Requisiti obbligatori specifici (art. 17) Mangimi composti ETICHETTATURA – MC - DPA Specie o categoria di animali Tutte le specie destinate alla produzione di alimenti nella Comunità Europea ETICHETTATURA – MC – NON DPA Specie o categoria di animali animale NON destinato al consumo umano: - Animali da compagnia - Cani - Gatti - Uccellini - Cavie, piccoli roditori - Animali da pelliccia - Animali detenuti in laboratori - Animali detenuti in giardini zoologici - Animali da circo ETICHETTATURA – MC - DPA Istruzioni per un uso corretto • Il responsabile dell’etichettatura deve fornire le indicazioni per permettere all’utilizzatore di usare in modo corretto il mangime. Nel caso di mangimi complementari e di materie prime contenenti additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati, le istruzioni per l’uso indicano la quantità max: - giornaliera in peso-volume /capo - percentuale della razione giornaliera - kg di mangime completo o in percentuale di mangime completo ETICHETTATURA – MC - DPA Istruzioni per un uso corretto • In questa sezione è possibile inserire altre indicazioni da riportare sul mangime - tempi di sospensione mangimi medicati - informazioni legate a particolari additivi «il tenore di rame in questo mangime può provocare carenza di rame in bovini che si nutrono in pascoli con tenori elevati di molibdeno o di zolfo» - divieto di somministrazione “contiene farine di pesce — non può essere utilizzato nell’alimentazione dei ruminanti”; ETICHETTATURA – MC – NON DPA Istruzioni per un uso corretto • In questa sezione è possibile inserire altre indicazioni da riportare sul mangime - assicurare continua disponibilità di acqua - somministrare in due pasti giornalieri ETICHETTATURA – MC - DPA Istruzioni per un uso corretto • In questa sezione vanno inserite le indicazioni relative ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali - Informazioni colonne 1-6 Direttiva 2008/38/CE «cessare la somministrazione dopo il parto» «per pecore in allattamento» - Dicitura obbligatoria «Consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell’uso o prima di prolungare il periodo d’uso» ETICHETTATURA – MC - DPA Produttore ≠ dal Responsabile dell’etichettatura • Nome o Ragione Sociale • Indirizzo oppure • Numero di Riconoscimento o numero di identificazione ETICHETTATURA – MC - DPA Numero di Identificazione • Il produttore Conto Terzi e l’importatore possono richiedere alle proprie autorità competenti un numero di identificazione che deve essere rilasciato in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE n. 183/2005 IT 00000x PR (documento in Conferenza Stato Regioni) ETICHETTATURA – MC - DPA Produttore ≠ dal Responsabile dell’etichettatura • Quindi nel caso di contoterzi, permane la possibilità di mettere la ragione sociale del responsabile dell’etichettatura (Committente) e il numero di identificazione del Produttore ! Non è previsto numero produttore sulle fatture e documenti commerciali ETICHETTATURA – MC - DPA Produttore ≠ Responsabile delle indicazioni in etichetta CONTO TERZI: Nome o Ragione Sociale del Responsabile delle indicazioni in etichetta se disponibile il numero di riconoscimento del Responsabile delle indicazioni in etichetta e o Nome o Ragione Sociale del produttore o Numero di identificazione del Produttore ETICHETTATURA – MC - DPA Data di conservazione minima • per mangimi molto deperibili “da consumarsi entro gg/mm/aa” • “da consumarsi preferibilmente entro mm/aa” Se viene indicata la data di fabbricazione (facoltativa) la data di conservazione minima può essere • “gg o mm dopo la data di fabbricazione” ETICHETTATURA – MC - DPA Composizione Dicitura “Composizione” • NO alle categorie • Nome specifico della materia prima in ordine decrescente – Non considerare il tenore di umidità (Codice di Buone Pratica di Etichettatura) – Perché è stata introdotto il riferimento all’umidità – Status quo non è fuorviante COMPOSIZIONE Tenore di umidità ETICHETTATURA – MC – NON DPA Composizione • Nome specifico della materia prima in ordine decrescente • Categoria a cui la materia prima appartiene – Non si applica per animali da pelliccia ETICHETTATURA – MC - DPA COMPOSIZIONE Se la presenza di una materia prima è evidenziata nell’etichettatura: parole, immagine, grafico NOME E PERCENTUALE (materia prima) verificare le confezioni! Articolo 11 ATTENZIONE EVIDENZIARE INGREDIENTI nell’etichettatura - Materie prime: % esatta - Additivi: quantità aggiunta ETICHETTATURA – MC - DPA COMPOSIZIONE % girasole % granturco % grano ETICHETTATURA – MC – NON DPA % manzo % pollo % verdure Preparato con carni fresche ETICHETTATURA – MC – NON DPA % riso % agnello ETICHETTATURA – MC – NON DPA % pesce Tonicità benessere ETICHETTATURA – MC – NON DPA Circolare 9 dicembre 1996, n. 160 (al gusto di…, a base di…) -Ripresa anche nel codice di buone pratiche di etichettatura - contestata dal Comitato Permanente - potrebbe essere mantenuta per e linee generali di etichettatura - necessario riportare la % esatta INFORMAZIONI – MC - DPA INFORMAZIONI AL CLIENTE: Materie prime Su richiesta all’acquirente dati quantitativi con il 15% Rispetto Direttiva su proprietà intellettuale • In caso di emergenza: – Le autorità possono fornire la formula esatta al cliente – Valutati i legittimi interessi – Sottoscrizione clausola di riservatezza INFORMAZIONI – MC - DPA INFORMAZIONI AL CLIENTE: Additivi Su richiesta all’acquirente dati • nome specifico • numero di identificazione • gruppo funzionale INFORMAZIONI – MC – NON DPA Informazioni per il consumatore: • Nome specifico delle materia prima se dichiarate per categoria • Additivi: nome specifico numero di identificazione gruppo funzionale Mangimi destinati a particolari fini nutrizionali (art. 18) PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI Prescrizioni obbligatorie • “Dietetici” – tipo di mangime • Indicazioni previste dalla Direttiva 2008/38/CE (D. Lgs. 45/1997) • Consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell’uso o prima di prolungare il periodo di impiego DIETETICI – Nuovi fini nutrizionali Art. 32: I mangimi già immessi sul mercato prima del 1 settembre 2010 possono essere immessi o rimanere sul mercato a condizione che sia presentata una domanda prima del 1° settembre 2010. DIETETICI– Nuovi fini nutrizionali 6 nuovi fini nutrizionali Assalzoo: • Riduzione delle reazioni da stress dovute al trasporto, sovraffollamento e al caldo; • Riduzione del rischio della sindrome del fegato grasso (fatty liver); • Preparazione all’estro e riproduzione; • Svezzamento e fasi critiche della crescita; • Protezione della pelle e delle appendici; • Qualità sensoriale e tecnologica dei prodotti. Requisiti mangimi non conformi (art. 20) MANGIMI NON CONFORMI •“Materiali contaminati”: mangimi contenenti un tenore di sostanze indesiderabili superiore a quella tollerata dalla Direttiva 2002/32/CE* • Direttiva 2002/32/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 149/2004 MANGIMI NON CONFORMI • Introduzione di norme sull’etichettatura dei mangimi (MP, MC, Add, PM) non conformi • “mangimi contenenti livelli eccessivi di .(*).da usarsi unicamente a fini di alimentazione animale previa detossificazione in imprese autorizzate” • “mangimi contenenti livelli eccessivi di .(*). da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa adeguata purificazione” (*) sostanze indesiderabili (Dir. 2002/32 – D. Lgs 149/2004) MANGIMI NON CONFORMI • Possono effettuare la detossificazione imprese: Autorizzate in base all’articolo 10, paragrafo 2 e 3 del Reg. 183/2005 (Riconosciute) La detossificazione può essere sia fisica che chimica INFORMAZIONI FUORI ETICHETTA DEROGHE Mangimi confezionati Possono essere apposte in una parte diversa da quella riservata all’etichetta: • Numero di riconoscimento • Numero di lotto • Quantità • Produttore • Data minima di conservazione • Composizione ETICHETTATURA – MC Deroghe Per mangimi costituiti da non più di 3 materie prime se le stesse compaiono nella denominazione, non sono richieste le seguenti informazioni • Specie animale o categorie di animali • Istruzioni per uso corretto ETICHETTATURA – MC Deroghe Per mangimi composti da miscele di grani interi,semi, e frutti non è obbligatorio riportare: • Composizione analitica ETICHETTATURA – MC Deroghe – vendita al minuto < 20kg vendita mangimi sfusi all’utilizzatore finale le informazioni di cui art. 17 possono essere affisse al luogo di vendita. Se del caso si può indicare sulla fattura o su un documento: • Tipo di mangime • Specie animale • Istruzioni per un uso corretto ETICHETTATURA – MC – ANIMALI DA COMPAGNIA Multipack – imballaggi contenenti più confezioni di peso < 10Kg • Possono figurare solo sull’imballaggio esterno: • • • • • • • • Nome o ragione sociale e indirizzo Numero di riconoscimento Elenco degli additivi Umidità Istruzioni uso Riferimenti del produttore Composizione Tenori analitici ETICHETTATURA VOLONTARIA art. 22 • Rispetto del Regolamento • Non deve: – confondere le indicazioni obbligatorie – indurre in errore – attribuire proprietà che il prodotto non possiede • Codici di Buona pratica di etichettatura CONFEZIONAMENTO art. 23 Il Regolamento dispone che tutti i mangimi devono essere commercializzati in imballaggi sigillati, in modo tale che una volta aperti sia evidente e non siano riutilizzabili. In deroga è prevista la possibilità di commercializzare alla rinfusa / sfusi o in recipienti non sigillati i seguenti mangimi: – – – – – materie prime per mangimi; mangimi composti costituiti da grani o frutti interi; consegne di mangimi composti tra produttori di mangimi; consegne di mangime dal produttore all’utilizzatore finale; mangimi da parte di produttori di mangimi composti verso coloro che confezionano; – quantitativi inferiori a 50kg, che provengano da contenitori sigillati, destinati all’utilizzatore finale; – blocchi e rulli da leccare. RINFUSA – consegne di mangimi composti tra produttori di mangimi; – mangimi da parte di produttori di mangimi composti verso coloro che confezionano; ATTENZIONE! La consegna a rivenditori è possibile solo se sono autorizzati (registrati o Riconosciuti) ai sensi del Reg. CE n183/2005 ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE RINFUSA Materie prime e mangimi alla rinfusa Devono essere accompagnati da un documento recante tutte le indicazioni obbligatorie di etichettatura RINFUSA • documento = etichetta •Tutte le informazioni obbligatorie •NON VI SONO DEROGHE Sul documento anche numero di lotto quantità data conservazione minima CLAIMS (art. 13) “Allegazione”: si intende qualunque messaggio o rappresentazione che non è obbligatoria nell’ambito della Comunità o della legislazione nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma che affermino, suggeriscano o sottintendano la presenza o l’assenza di una sostanza nei mangimi, una specifica caratteristica nutrizionale o processo e ad una specifica funzione correlata con uno di questi. CLAIMS I principi fondamentali sono i seguenti: - le allegazioni devono essere verificabili; - gli operatori sono responsabili della veridicità delle allegazioni (prova scientifica) CLAIMS Non sono consentite allegazioni che: - prevengono, trattano, curano una malattia (eccetto per i coccidiostatici). Previene, cura, trattamento. -ricadono nei particolari fini nutrizionali (dietetici). Sono consentite allegazioni riguardanti gli squilibri nutrizionali: Cotribuisce a…, stimola…, CLAIMS Tipologia - Allegazioni nutrizionali “contiene XXX”: - l’evidenza si basa sulla formulazione; - Allegazioni funzionali - “migliora l’assimilazione di azoto” –l’evidenza si basa sulla formulazione che mostra l’aggiunta di XXX e sul dossier scientifico che dimostra, fisiologicamente parlando, XXX migliora l’utilizzo dell’azoto da parte dell’animale; - Allegazioni per la gestione dell’allevamento - “riduce l’impatto dell’azoto” l’evidenza si basa sulla formulazione che mostra l’aggiunta di XXX; un che dimostra, fisiologicamente parlando, XXX migliora l’utilizzo dell’azoto da parte dell’animale; un dossier scientifico che dimostra che questi risultati riducono la presenza di azoto nel letame. CODICI COMUNITARI DI BUONA PRATICA IN MATERIA DI ETICHETTATURA (art. 25) • La Commissione incoraggia elaborazione Codici di Buona Pratica di Etichettatura • Elaborati in consultazione tra le parti • Uso facoltativo •Etichettatura moderna per contesto competitivo • Aiutano l’interpretazione etichettatura obbligatoria indicazioni facoltative CODICI COMUNITARI DI BUONA PRATICA IN MATERIA DI ETICHETTATURA FEFAC: Mangimi Composti per Animali Destinati alla Produzione di Alimenti FEDIAF: Mangimi Composti per Animali non Destinati alla Produzione di Alimenti • Iniziativa congiunta tra: - FEFAC: The EU compound feed and premix industry e - Copa-Cogeca: European livestock producers and European agricooperatives 95 CODICI COMUNITARI DI BUONA PRATICA IN MATERIA DI ETICHETTATURA • Aiutano l’interpretazione etichettatura obbligatoria indicazioni facoltative PROCEDURA DI CO-REGOLAMENTAZIONE: promossa da da DG SANCO - Buona esperienza con EFMC - Catalogo delle Materie prime - Codici di Buona Etichettatura Gruppi funzionali È possibile usare abbreviazioni? - ll regolamento non prevede nulla - Il Codice di Buone pratiche (FEFAC e FEDIAF) lo prevede Gruppi funzionali Esempio - Abbreviazione - Vitamine - Oligoelementi - Aminoacidi - Urea e suoi derivati Nome dell’additivo Identification number E 1600 4a1600 4a1640 E 1628 E 1626 E 1637 Full name Possible abbreviated names 3-Phytase / EC 3.1.3.8 produced by Aspergillus niger (CBS 114.94) 3-phytase produced by Aspergillus niger (CBS 101.672) 6-Phytase / EC 3.1.3.26 produced by Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) Endo-1,4-beta-xylanase / EC 3.2.1.8 produced by Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) E 1600 Phytase Preparation of endo-1,4-betaxylanase / EC 3.2.1.8 produced by Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) and subtilisin / EC 3.4.21.62 produced by Bacillus subtilis (ATCC 2107) E 1626 4a1600 Phytase 4a1640 Phytase E 1628 Endo-1,4-betaxylanase E 1628 xylanase abbreviazioni Perché usare le abbreviazioni? - Maggiore leggibilità dell’etichetta - Deve essere possibile correlazione univoca con l’additivo utilizzato: - Da verificare mediante registro additivi - Ulteriori informazioni su richiesta dell’acquirente VENDITA A DISTANZA Commercializzazione tramite comunicazione a distanza tecnica di Direttiva 97/7/CE: protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti VENDITA A DISTANZA Informazioni fornite, al più tardi, al momento della consegna - Responsabile dell’etichettatura - Ragione sociale - Indirizzo - Numero di lotto - Quantitativo netto - Durata minima di Conservazione Data di conservazione minima / DOMANDE?