ORDINE MILITARE ET HOSPITALIERO DI SAN LAZZARO DI GERUSALEMME ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE NON GOVERNATIVA DECRETO MAGISTRALE N. 01/08 IL GRAN VICARIO S.A.S. VITTORIO GINO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA GALOPPINI PRINCIPE DEL SACRO ROMANO IMPERO XXXVII DUCA DI CARPENEDOLO 2 3 DECRETO MAGISTRALE N. 01/08 Noi, Vittorio Gino Giuseppe Francesco Maria Galoppini, Principe del Sacro Romano Impero, 37° Duca di Carpenedolo, Gran Vicario e Presidente del Supremo Consiglio dell’Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme. In nome di Dio, della Santa Vergine e di San Lazzaro: In virtù dei nostri diritti e prerogative, per mezzo del presente Decreto, disponiamo che la Costituzione, gli Statuti e le Regole Generali dell’Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme quivi contenute siano approvate ed applicabili a tutte le Giurisdizioni dell’Ordine dalla data del presente Decreto dalla quale tutti i Membri ed Affiliati dell’Ordine vi siano sottomessi. Noi incarichiamo la nostra Gran Cancelleria della pubblicazione di questa Costituzione e degli Statuti in Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco ed Italiano in conformità al testo da Noi approvato ed inoltre incarichiamo la nostra Gran Cancelleria di darne comunicazione a tutti i Capi di Giurisdizione dell’Ordine che debbono curare che tutti i Membri e gli Affiliati dell’Ordine ne siano posti a conoscenza e che tutti si adeguino alle norme in essa contenute. Con il presente Decreto Magistrale tutte le Costituzioni, Statuti e Regole Generali emanati in precedenza debbono considerarsi abrogati. Dato dalla sede Gran Vicariale in Mondovì – Italia il 1° Gennaio 2008. IL GRAN TESORIERE MARSHAL firmato: HELEN MELI ATTARD PETTERSSON DI CALCINATO 4 IL GRAN VICARIO E PRESIDENTE DEL SUPREMO CONSIGLIO firmato: VITTORIO GALOPPINI DI CARPENEDOLO IL GRAN firmato: BJORN J. DI GAMBARA Edito © 2008 by Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusaleme Malta Gran Cancelleria: c/o 46 Timber Wharf, Marsa MRS 1442, Malta G.C. Da S.A.S.. Vittorio Galoppini di Carpenedolo, GCCLJ-J, Contessa Helen Meli Attard di Calcinato, DGCCLJ-J e Conte Bjorn J. Pettersson di Gambara, GCCLJ-J La Croce (capitolo 1, sezione 5) e lo Stemma (capitolo 1, sezione 6) dell'Ordine, così come la Costituzione, gli Statuti ed i Regolamenti Generali sono protetti da marchio internazionale di registrazione. Tutti i Diritti sono riservati. 5 Parte 1 - Costituzione Capitolo 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 La Costituzione Carattere dell’Ordine Religione Scopi dell’Ordine Invocazioni Croce dell’Ordine Bandiera ed Arma dell’Ordine Bandiere del Gran Maestro e del Presidente del Supremo Consiglio Sigillo dell’Ordine Motto dell’Ordine Sede dell’Ordine Inno dell’Ordine Organizzazione dell’Ordine Lingua Ufficiale Capitolo 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 Membri dell’Ordine Capitolo 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Il Gran Maestro Qualificazioni Procedure d’ingresso Gradi nell’Ordine Religiosi Categorie di Membri Pagamento di oblazioni e diritti Età per l’ammissione Diritti dei Figli e delle Figlie dei Membri Investiture Ritiro e Dimissioni Espulsioni Provvedimenti Disciplinari Scudieri e Damigelle Riconoscimenti e Titoli Il Capo dell’Ordine Nomina di Alti Ufficiali Ammissione dei Membri Mancanza del Gran Maestro Statuti per il Governo dell’Ordine Uniformi ed Insegne Gran Collare 6 Capitolo Norme Economiche 4 4.1 Norme Economiche Capitolo 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 Governo dell’Ordine Governo Canali di Corrispondenza Capitolo Generale Gran Consiglio Magistrale Supremo Consiglio Consiglio Esecutivo Doveri dei Membri del Consiglio Esecutivo Doveri degli altri Membri del Supremo Consiglio Gran Segretari Doveri dei Gran Segretari Firma sui Documenti Giurisdizioni e Sub-Giurisdizioni Commanderie Ereditarie Ambasciatori Ranghi di Diritto 7 Parte 1 COSTITUZIONE Capitolo 1 - La Costituzione 1,1 CARATTERE DELL'ORDINE a. L'Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme è un Ente Internazionale apolitico, ecumenico, senza scopo di lucro, costituito quale organizzazione indipendente non governativa (NGO) secondo la Convenzione Europea sul Riconoscimento della Personalità Giuridica delle Organizzazioni Internazionali non Governative. b. Tradizionalmente è organizzato in forma di Ordine Cavalleresco Cristiano. c. E' anche un Ordine Militare di Misericordia ed un Ordine Ospitaliero dedicato alla cura ed assistenza del povero e dell’infermo. L'Ordine si dedica specialmente ai lebbrosi, sempre attento alla sua origine in Terra Santa, seguendo nei secoli i dettami di Cristo, a sostentamento della fede cristiana. d. L’Ordine è strutturato come una Monarchia Costituzionale dove il Monarca ha la rappresentanza nominale dello Stato mentre le decisioni politiche ed amministrative sono demandate al Governo dello Stato. I membri dell’Ordine sono pertanto considerati il popolo, il Supremo Consiglio il Parlamento, il Consiglio Esecutivo il Governo ed il Gran Maestro il capo di stato. e. Pertanto il Gran Maestro ha la rappresentanza verso le Autorità civili, militari, diplomatiche e religiose, mentre la conduzione e l’amministrazione dell’Ordine sono demandate ai Membri del Supremo Consiglio dell’Ordine. f. Al fine di non creare confusione, si specifica che l’Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme è: 1) quello originale fondato in Terra Santa nel 1098 ed avente continuità sino ai giorni nostri. 2) quello che fu sotto il magistero del Duca di Siviglia, sfiduciato e non più riconosciuto Gran Maestro dalla maggioranza dei Capi di Giurisdizione dell’Ordine riunitisi in Vienna nel maggio dell’anno 2004. 3) Riconosciuto dal Governo Spagnolo con Decreto del 9 maggio 1940, pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Stato spagnolo il 10/05/1940 n. 131 pagg. 3177 e 3178. 4) menzionato con specifici doveri e privilegi nel Regolamento per la Cura della Lebbra approvato con Decreto di Stato in Spagna datato 8 marzo 1946 (Artt. 22 e 25). 5) equiparato agli Ordini di Stato in Spagna con Decreto del 4 agosto 1980. 6) definito Corpo Internazionale Umanitario dalla Comunità Economica Europea con deliberazione del 20 aprile 1982. 8 g. L’Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme – Malta riconosce l’esistenza di altri organismi che usano il nome dell’Ordine quali “Obbedienze” e di altri gruppi indipendenti ma che non formano parte dell’Ordine legittimo, continuazione di quello originale. L’Ordine si riserva però il diritto di contrarre alleanze od altre forme di collaborazione con detti organismi al fine di promuovere la comune attività caritatevole svolta in nome dell’Ordine. g. Ogni membro delle sopra citate organizzazioni irregolari che voglia regolarizzare la propria posizione in seno all’Ordine dovrà presentare apposita petizione scritta. Alla petizione dovranno essere unti in copia il diploma di ammissione, delle promozioni ed altri riconoscimenti ricevuti e la documentazione necessaria e richiesta per l’ingresso nell’Ordine. All’accettazione i richiedenti manterranno il loro rango ma cesseranno da ogni incarico svolto in precedenza. Sarà sempre e comunque garantita la posizione di tutti i membri del Supremo Consiglio dell’Ordine. 1,2 RELIGIONE Tutti membri dell’Ordine saranno membri praticanti della Fede cristiana in ogni sua particolare denominazione. Tutti i membri delI’Ordine dovranno concorrere con le loro vite, fortune ed onori, a sostenere i principi del Cristianesimo, e manifesteranno dinanzi a tutti la loro determinazione a vivere e morire seguendo gli insegnamenti di Cristo e della Sua Santa Chiesa. 1,3 FINI DELL’ORDINE a. Scopo dell’Ordine sarà il preservare e difendere la fede cristiana, proteggere, assistere, soccorrere ed aiutare il povero, l’infermo ed il morto, promuovere e mantenere i principi della cavalleria cristiana e seguire gli insegnamenti di Cristo e della Sua Santa Chiesa in tutte le proprie attività. b. L’attività caritatevole e filantropica nei campi della salute e dell’educazione viene svolta secondo i fini e le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e degli Statuti del Consiglio d’Europa. c. L’attività dell’Ordine viene espletata a livello mondiale, con particolare attenzione alla cura della lebbra. 1,4 INVOCAZIONI II Segno della Croce e la formula “Nel nome di Dio, della Vergine Maria e di San Lazzaro” dovrà precedere ogni azione ufficiale dell’Ordine. 9 1,5 CROCE DELL’ORDINE a. La Croce dell’Ordine è rappresentata dalla croce delle Otto Beatitudini, comunemente chiamata Croce di Malta, di colore verde. b. La Croce dell’Ordine può essere usata dall’Ordine stesso, dalla Giurisdizioni, dai Corpi Volontari e dai singoli membri attivi dell’Ordine. 1,6 BANDIERA E STEMMA DEL L'ORDINE a. La Bandiera dell’Ordine è bianca con una croce verde. ® b. Lo Stemma dell'Ordine è: Una Croce Verde in campo bianco sormontante la Croce Verde delle Otto Beatitudini, circondata dal Gran Collare dell'Ordine, il tutto su di un manto nero portante sul lato sinistro la croce verde delle otto Beatitudini, con cordoni e fiocchi dorati, sormontato dalla Corona Orientale dell'Ordine con zuccotto nero sormontato da croce d'oro sul globo; sotto, il motto: “Atavis et Armis”. ® c. Lo Stemma dell'Ordine, con o senza motto, può essere usato solamente dall'Ordine e dalle sue Giurisdizioni e dai da singoli membri. d. Bandiere apposite ed insegne, così come distintivi e Stendardi dell'Ordine, come previsto dal Regolamento Generale (Parte III - Cap. 9, sez. 1) possono essere usate dalle varie Giurisdizioni, dai Corpi Volontari e dalle varie Autorità dell'Ordine. 10 1,7 BANDIERE DEL GRAN MAESTRO E DEL PRESIDENTE DEL SUPREMO CONSIGLIO a. La Bandiera del Gran Maestro è bianca, inquartata nel 1° e 4° con l’Arma dell’Ordine e nel 2° e 3° con l’Arma personale del Gran Maestro, frangiata in oro. b. La Bandiera del Presidente del Supremo Consiglio è bianca, lo Stemma completo dell’Ordine senza il motto “Atavis et Armis”, circondato dal Gran Collare, frangiata in oro. 1,8 SIGILLO DELL'ORDINE a. Il Gran Sigillo dell'Ordine è costituito dall'Arme completa dell'Ordine circondata dall'iscrizione: “ORDO MILITARIS ET HOSPITALARIS SANCTI LAZARI HIEROSOLYMITANI”. b. Il Gran Sigillo dell'Ordine viene usato dal Presidente del Supremo Consiglio sui diplomi ed altri documenti ufficiali. c. Altri Sigilli, previsti dalle norme Regolamentari (parte 3, capitolo 9, sez. 2) vengono usati nella attività ufficiale da parte delle Autorità locali dell'Ordine. 11 1,9 MOTTO DELL'ORDINE Il Motto dell'Ordine è, in latino, "ATAVIS ET ARMIS", tradotto in "Con gli Avi e con le Armi" 1,10 SEDE DELL'ORDINE a. La Sede Principale e spirituale dell'Ordine sarà ubicata e stabilita dal Supremo Consiglio. b. La Sede Amministrativa dell'Ordine sarà situata presso la Gran Cancelleria su decisione del Supremo Consiglio; oggi la sede amministrativa è in Malta. c. Il Gran Custode del Tesoro dovrebbe, se possibile, risiedere nella stessa area, a meno che sia stabilito diversamente dal Supremo Consiglio. 1,11 INNO DELL'ORDINE a. L'inno dell'Ordine è una composizione musicale intitolata "INNO A SAN LAZZARO" composto dal M° La Manna D.Mus., KStG, CLJ, e dedicato nel 1986 ai membri dell'Ordine di San Lazzaro. b. Il testo e la musica dell'Inno sono allegati a questa Costituzione. c. L’Inno deve essere eseguito durante le manifestazioni ufficiali dell’Ordine, se possibile cantato. 1,12 ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE a. L'Ordine sarà diviso in Giurisdizioni Nazionali secondo quanto disposto dal Supremo Consiglio. In passato esse furono denominate con vari nomi, es. Gran Baliaggio, Gran Priorato, Gran Commanderia, Baliaggio, Priorato o Commanderia, secondo le usanze: attualmente esse vengono denominate Gran Priorato o Priorato. b. Un Gran Priorato sarà di solito suddiviso in più piccole Commanderie, Sub Commanderie o Delegazioni, che non saranno autonome e dipenderanno dal rispettivo Gran Priorato. c. Le Commanderie Ereditarie dipendono direttamente dal Consiglio Esecutivo e sono da questo installate; esse non dipendono dalla Giurisdizione nel cui territorio si trovano e tutte le loro comunicazioni al Consiglio Esecutivo passano per la Gran Cancelleria. 1,13 LINGUA UFFICIALE a. La lingua ufficiale dell'Ordine è quella Inglese. b. I Brevetti saranno redatti in lingua inglese, i Diplomi ed i Decreti in lingua Latina. ============= 12 Capitolo 2 – Membri dell’Ordine 2,1 QUALIFICHE a. Ogni persona proposta per ammissione nell'Ordine sarà un individuo praticante la Fede Cristiana ed avrà mentalità, mezzi e posizione, tali da consentirgli di vivere onorabilmente e di osservare pienamente e liberamente le leggi e le delibere dell'Ordine. Ogni candidato per ammissione all'Ordine, detto Postulante, sarà esaminato dalla Commissione di Ammissione della Giurisdizione di residenza. b. Ciascun candidato deve provare di essere persona dalla condotta irreprensibile, avere onore ed integrità morale, e, se sposato, che il suo contratto di matrimonio sia perfettamente onorevole e valido in relazione alle leggi cristiane. c. Ciascun candidato deve compilare una domanda per iscritto su un modulo predisposto dal Consiglio Esecutivo, allegando il proprio curriculum vitae, un certificato della propria moralità religiosa rilasciato dalla propria Chiesa, oppure una copia del Certificato di Battesimo. 2,2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA a. Ciascun Postulante deve sottoporre la documentazione richiesta alla parte 2, capitolo 7, sezione 1, alla Commissione di Ammissione della sua Giurisdizione, la quale deve approvare il candidato. Dopo l'approvazione, il Capo di Giurisdizione invierà la domanda corredata delle proprie raccomandazioni circa il grado di ammissione al Presidente del Supremo Consiglio. b. Su dette raccomandazioni, il Consiglio Esecutivo deciderà sull'accoglimento, il grado e la categoria. La decisione del Consiglio Esecutivo è finale e non soggetta ad alcun appello. c. II Consiglio Esecutivo può delegare tale responsabilità al Presidente del Supremo Consiglio. Costui darà comunicazione alla Gran Cancelleria al fine di ottenere il numero di registrazione (GC Number) ed invierà il fascicolo personale alla Gran Cancelleria. d. I Diplomi saranno sottoscritti dal Gran Maestro e dai Membri Effettivi del Consiglio Esecutivo. I Brevetti saranno sottoscritti solamente dal Presidente del Supremo Consiglio. 13 2,3 GRADI NELL’ORDINE a. Dal più basso al più alto, i gradi nell’Ordine sono i seguenti: Vecchia Denominazione Membro (MLJ) Ufficiale/Dama Ufficiale (OLJ) Commendatore/Dama di Commenda ( CCLJ) Commendatore/Dama di Commenda con Placca (CLJ) Cavaliere o Dama (KLJ/DLJ) Cavaliere Commendatore/Dama Commendatrice (KCLJ/DCLJ) Cavaliere/Dama di Gran Croce (GCLJ/DGCLJ) Cavaliere/Dama di Gran Croce con Gran Collare (GCCLJ/DGCCLJ) Attuale Denominazione Cavaliere/Dama Ufficiale/Dama Ufficiale Commendatore/Dama di Commenda Commendatore/Dama di Commenda con Placca Grande Ufficiale o Dama Grande Ufficiale di II° Grado Grande Ufficiale/Dama Grande Ufficiale di I° Grado Cavaliere/Dama di Gran Croce Cavaliere/Dama di Gran Croce con Gran Collare b. I membri ammessi nella categoria di Giustizia aggiungono alla sigla del proprio rango una lineetta ed una lettera “J”. c. Tutti i ranghi, gradi, decorazioni, meriti ed i testi dei Decreti e dei Diplomi sono allegati alla presente Costituzione. d. Benchè il metodo sopra riportato sia comune a molte Nazioni, la legislazione di alcuni Stati è differente. In questi casi sarà fatto dal Supremo Consiglio un decreto di variazione per adeguamento, con particolare riferimento ai diritti di ammissione, oblazioni e promozioni. 2,4 RELIGIOSI a. Tutti i Sacerdoti ed i Ministri di Fede Cristiana sono ammessi come Membri Ecclesiastici (Cappellani dell’Ordine) e tutti i Religiosi dovranno allegare alla domanda di ammissione, oltre ai documenti previsti dal Capitolo 2, Sezione 1, un certificato del loro superiore ecclesiastico attestante la loro ordinazione sacerdotale ed il loro particolare titolo ecclesiastico. b. I gradi dei Cappellani, dal minore al più alto sono: Grado Grado Equivalente · Assistente Cappellano (AChLJ) CCLJ · Cappellano (ChLJ) CLJ · Cappellano Senior (SChLJ) KLJ . Cappellano Prelato (PSChLJ) KCLJ · Cappellano di Gran Croce Ecclesiastico (EGCLJ) GCLJ . Cappellano di Gran Croce Ecclesiastico con Gran Collare (EGCCLJ) GCCLJ. 14 c. Tra i vari membri Ecclesiastici il Consiglio Esecutivo può nominare un Gran Priore Spirituale dell’Ordine con il grado di Cappellano di Gran Croce Ecclesiastico con Gran Collare (EGCCLJ) per ogni rito della Religione Cristiana presente nell’Ordine. d. La cerimonia tenuta in ogni Giurisdizione sarà celebrata nel rito in uso in essa nella maggioranza dei suoi membri. e. Il Gran Priore Spirituale sarà preferibilmente un Vescovo od un religioso di rango ad esso superiore. Ovviamente i religiosi di grado equiparato a Vescovo dei vari riti potranno essere nominati Gran Priori Spirituali. 2,5 CATEGORIE DI MEMBRI a. Vi sono due categorie per l’ammissione all’Ordine dal grado di Cavaliere in su: queste sono di Grazia e di Giustizia. b. Normalmente i postulanti sono accettati nella categoria di Giustizia se forniscono le prove di nobiltà ereditaria dei loro quattro nonni o, se viene usata la sola linea paterna, quella dei propri bisnonni paterni. Ogni Giurisdizione stabilirà i criteri di ammissione in tale categoria in osservanza dei criteri utilizzati a tale titolo nella propria nazione e tali criteri dovranno essere approvati dalla Commissione Araldica dell’Ordine e promulgati dal Consiglio Esecutivo. c. I membri ammessi nella categoria di giustizia saranno autorizzati ad indossare la Croce di Giustizia dell’Ordine. d. Coloro che non saranno in grado di produrre le prove nobiliari richieste saranno ammessi nella categoria di Grazia. e. La Commissione Araldica dell’Ordine è formata dal Presidente del Supremo Consiglio, che la presiede, dal Gran Genealogista e dal Gran Aiutante di Campo. 2,6 PAGAMENTO DI OBLAZIONI E TASSE DI PASSAGGIO a. Ogni Membro dovrà pagare l'oblazione di appartenenza all'Ordine e le tasse di passaggio in caso di promozioni, secondo gli importi stabiliti dal Consiglio Esecutivo. Fino a che tali pagamenti non saranno stati effettuati, l'appartenenza o la promozione non diverranno esecutive. Tutti i pagamenti dei Membri iscritti devono essere fatti alla propria Giurisdizione Nazionale. I membri In Gremio Religionis dovranno pagare direttamente alla Gran Cancelleria. b. In casi eccezionali e su esplicita autorizzazione del Consiglio Esecutivo, le varie Giurisdizioni potranno esonerare l'interessato dalla corresponsione dei diritti.. 15 c. I religiosi sono esentati dal pagare diritti di ammissione, di promozione e cotizzazioni annuali. Essi rimborseranno solo il costo della propria mozzetta e delle decorazioni ma nel contempo avranno l’obbligo di fornire il proprio ministero pastorale nella Giurisdizione di competenza e durante le Cerimonie religiose dell’Ordine. 2,7 ETA' PER L'AMMISSIONE Salvo casi in cui il Presidente del Supremo Consiglio approvi per decreto o nel caso che il Postulante abbia diritto all'ammissione per ragioni ereditarie, i Postulanti non sono ammessi nell'Ordine se non hanno raggiunto i ventuno anni di età alla data dell'investitura. 2,8 AMMISSIONE EREDITARIA DI FIGLI E FIGLIE DEI MEMBRI DELL’ORDINE a. I figli e le figlie di membri possono, raggiunti i diciotto anni, fare domanda per appartenere all'Ordine per ragioni di diritto ereditario. Verificato che il richiedente abbia i normali requisiti per l'ammissione, il Consiglio Esecutivo ammetterà il candidato come un MLJ, o in grado più alto, a discrezione del Consiglio Esecutivo per particolari casi. b. I figli e figlie di Cavalieri (o Dame) di Giustizia che vantino il diritto ereditario di ammissione, per ottenere il grado di MLJ-J, dovranno produrre nuovamente la documentazione necessaria alla concessione della categoria di Giustizia ed, in difetto di tali prove, saranno ammessi nella categoria di Grazia. 2,9 INVESTITURE a. Il Presidente del Supremo Consiglio, oltre al Gran Maestro, è la sola Autorità cui spetta il diritto di investire i membri, di conferire promozioni o riconoscimenti. b. Il Presidente del Supremo Consiglio può delegare di volta in volta tale autorità ad altro componente del Supremo Consiglio ed, in casi eccezionali, un Capo di Giurisdizione. c. Il Presidente del Supremo Consiglio deve essere avvisato da parte del Capo di Giurisdizione, con tre mesi di anticipo, del desiderio di effettuare una cerimonia di investitura; dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal Presidente del Supremo Consiglio il Capo di Giurisdizione può organizzare la cerimonia. 2, 10 DIMISSIONI E PENSIONAMENTO a. Tutti i membri dell’Ordine possono dimettersi in qualsiasi momento. b. Tutti i membri dell'Ordine che cessino di essere cristiani, cesseranno ipso facto di appartenere all'Ordine. Qualora riguadagnassero la condizione sociale di cristiano, potranno fare petizione al Presidente del Supremo Consiglio per essere riammessi nell’Ordine, per il tramite della propria Giurisdizione e, per buona causa, potranno dal Consiglio Esecutivo essere reintegrati. c. I Membri dimissionari non possono indossare le decorazioni, l'uniforme e il mantello dell'Ordine. 16 d. In caso di morte di un membro dell’Ordine, qualora il mantello e le insegne non siano poste nella cassa e la famiglia non voglia trattenerle a ricordo, è auspicabile che il mantello e le decorazioni siano restituite alla Giurisdizione di appartenenza. 2,11 ESPULSIONI a. I Membri possono essere espulsi dall'Ordine, qualora trasgrediscano gli scopi e le regole dell'Ordine, dal Presidente del Supremo Consiglio, secondo le decisioni del Consiglio Esecutivo. b. I membri iscritti quali inattivi da più di tre anni possono essere espulsi dal Presidente del Supremo Consiglio su richiesta scritta del Capo Giurisdizione. c. I membri espulsi non potranno più portare le insegne, l'uniforme ed il mantello dell'Ordine. d. Al fine di proteggere l’Ordine, in casi estremi, il Presidente del Supremo Consiglio, sentito il Consiglio Esecutivo, potrà adire a vie legali nei confronti dei membri espulsi. 2,12 MISURE DISCIPLINARI a. Preferibilmente ogni Giurisdizione avrà una Commissione Disciplinare. I membri di ogni Giurisdizione sono soggetti ai provvedimenti disciplinari da parte del proprio Capo di Giurisdizione, previo eventuali investigazioni da parte della Commissione Disciplinare. b. I Capi di Giurisdizione sottoporranno la loro decisione alla finale approvazione del Consiglio Esecutivo che agirà dopo aver esaminato i fatti, eventualmente nominando una apposita Commissione Internazionale che renderà noti i propri risultati al Grande Inquisitore. Le spese riferentesi all’invio di tale Commissione saranno a carico della Giurisdizione ospitante. c. I membri del Supremo Consiglio, i Gran Segretari e gli Ambasciatori sono giudicabili solamente dal Consiglio Esecutivo: essi possono difendersi dinanzi al Consiglio Esecutivo. d. Il Gran Maestro ed i membri del Consiglio Esecutivo sono soggetti solamente al giudizio del Supremo Consiglio, composto senza il membro (o i membri) sottoposti a giudizio: essi possono difendersi dinanzi al Supremo Consiglio. 2.13 SCUDIERI E DAMIGELLE a. I figli e le figlie di membri dell’Ordine, raggiunti i quattordici anni di età, possono essere accettati nell’Ordine in qualità di Scudieri o Damigelle. Essi potranno partecipare alle Cerimonie dell’Ordine e saranno considerati come Membri Affiliati dell’Ordine. b. Essi useranno il mantello dell’Ordine chiuso da catena in argento e recante la croce contornata in argento, di misura più piccola di quella dei membri dell’Ordine. 17 c. Gli Scudieri possono indossare l’Uniforme dell’Ordine, ma senza Spada. d. Il loro rango sarà evidenziato dal solo monogramma SLJ apposto sulle spalline dell’Uniforme. e. Gli Scudieri e le Damigelle riceveranno apposito Diploma ma non riceveranno alcuna Decorazione dell’Ordine. f. Gli Scudieri e le Damigelle sono soggetti all’Investitura, con uso dello Scettro. 2, 14 RICONOSCIMENTI E TITOLI Nessun membro può usare, nel corso dei suoi doveri, alcun titolo, riconoscimento o grado dell'Ordine che non sia consentito dal Capo della propria Giurisdizione, e nemmeno potrà arrogarsene quale titolo Araldico Feudale. Per ogni dubbio gli interessati dovranno rivolgersi al Gran Genealogista (Giudice d’Armi). ================ Capitolo 3 – Il Gran Maestro 3,1 IL CAPO DELL'ORDINE a. II Gran Maestro è il Capo dell'Ordine ed a lui, dopo che avrà prestato giuramento come Gran Maestro, è delegata la rappresentanza dell’Ordine verso le Autorità civili, militari, diplomatiche e religiose. b. Il Gran Maestro è eletto per la vita dal Capitolo Generale. c. Egli deve essere un membro dell’Ordine prima della sua elezione e dovrebbe essere un membro di una Famiglia che regni od abbia regnato. d. Prima di essere investito come Capo dell’Ordine, il Gran Maestro pronuncerà il seguente giuramento alla presenza del Capitolo Generale riunitosi per l'elezione, oppure davanti al Consiglio Supremo: "Prometto solennemente dinanzi a Dio di onorare, sostenere ed osservare sempre i suoi Santi Comandamenti e assicuro di farli onorare, venerare ed osservare sino a che ne avrò potere rappresentando l'Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme lealmente e fedelmente come si conviene al dovere ed alla dignità di Gran Maestro e giuro che sarà mia cura far osservare la Costituzione, gli Statuti, le Leggi e le Sue Disposizioni da tutti i membri dell'Ordine. Così Dio mi aiuti". 18 e. Secondo l'antica tradizione, il Gran Maestro viene riconosciuto quale "Sua Altezza Reale (o rango personale superiore) il Principe Gran Maestro". 3,2 NOMINA DEGLI ALTI UFFICIALI II Consiglio Esecutivo nominerà tutti i Membri del Governo dell'Ordine. 3,3 AMMISSIONE DEI MEMBRI a. Il Consiglio Esecutivo è la sola Autorità che possa ammettere i membri nell'Ordine e confermare promozioni e conferimenti di merito, su apposita petizione presentata al Presidente del Supremo Consiglio b. Tutti i membri dell'Ordine nominati a qualunque dignità od ufficio da parte del Consiglio Esecutivo resteranno in carica a piacere dello stesso. 3,4 SEDE VACANTE DEL GRAN MAESTRO a. Qualora la carica di Gran Maestro fosse vacante, l’Ordine sarà governato dal Presidente del Supremo Consiglio che assumerà la carica di Gran Vicario con tutte le prerogative del Gran Maestro. b. Qualora il Gran Maestro sia temporaneamente impossibilitato a svolgere i propri compiti, egli sarà sostituito dal Presidente del Supremo Consiglio, in qualità di Gran Vicario.. 3,5 STATUTI PER IL GOVERNO DELL'ORDINE a. Il Consiglio Esecutivo deciderà gli Statuti per il governo dell'Ordine che saranno promulgati dal Presidente del Supremo Consiglio. b. Il Presidente del Supremo Consiglio rappresenta l’Ordine in materia amministrativa e giudiziaria. 3,6 UNIFORMI E INSEGNE Le uniformi, le insegne e gli stemmi araldici dei membri dell'Ordine saranno prescritti dal Consiglio Esecutivo e pubblicati negli Statuti e nelle Regole Generali. 3.7 GRAN COLLARE a. Il Gran Collare è il più alto onore di distinzione e riconoscenza dell’Ordine. 19 ® b.Esso può essere conferito a Capi di Stato e Primi Ministri ed ai membri del Supremo Consiglio che abbiano servito fedelmente l’Ordine per Quattro o più anni. Esso è conferito per la vita. c. Il Gran Maestro, il Presidente del Supremo Consiglio e gli altri membri del Consiglio Esecutivo sono portatori ex officio del Gran Collare. d. I Gran Priori Spirituali sono autorizzati ex officio ad indossare il Gran Collare. =================== Capitolo 4 – Norme Economiche 4.1 NORME ECONOMICHE a. Ogni attività svolta all’interno dell’Ordine sarà sempre effettuata volontariamente senza diritto a retribuzioni od altre prebende. b. Il Gran Maestro, i membri del Consiglio Esecutivo ed i Gran Priori Spirituali che si debbano recare presso le Giurisdizioni oppure ad effettuare riunioni dell’Ordine hanno diritto alla refusione delle spese di viaggio, vitto ed alloggio ed altre riferentesi alla loro permanenza da parte del Gran Custode del Tesoro dell’Ordine dietro presentazione dei documenti relativi alle spese sostenute. Qualora non sia possibile presentare la documentazione richiesta, i costi da rimborsare saranno concordati tra gli interessati ed il Gran Custode del Tesoro: in caso di conflitto, il Presidente del Supremo Consiglio deciderà in merito. c. In modo analogo i Capi di Giurisdizione dovranno adottare disposizioni similari nei regolamenti delle loro Giurisdizioni. 20 d. E’ auspicabile che ogni Giurisdizione che inviti il Gran Maestro, i membri del Consiglio Esecutivo ed i Gran Priori Spirituali per l’effettuazione di una cerimonia si accolli le sopra citate spese relative a costoro. e. Il Gran Maestro, il Presidente del Supremo Consiglio ed i membri del Consiglio Esecutivo sono esonerati dal pagamento della cotizzazione annuale alla Gran Cancelleria, così come tutti i Religiosi dell’Ordine. ==================== Capitolo 5 – Governo dell’Ordine 5,1 GOVERNO a. II Governo dell'Ordine consisterà in: - Il Capitolo Generale - Il Gran Consiglio Magistrale - Il Consiglio Supremo - Il Consiglio Esecutivo - I Gran Segretari ed I Capi Giurisdizione b. Il Gran Maestro, il Presidente del Supremo Consiglio, gli altri membri del Consiglio Esecutivo ed i Commander Ereditari sono nominati a vita. c. Tutta la corrispondenza tra i Capi Giurisdizione ed il Supremo Consiglio che si riferisca all'Ordine, dovrà essere inoltrata a mezzo della Gran Cancelleria. d. Tutti gli altri membri dell’Ordine che abbiano cariche di Governo dell'Ordine (Membri del Supremo Consiglio, Gran Segretari, Ambasciatori e Capi di Giurisdizione) cesseranno dalle loro cariche e dovranno dimettersi per iscritto. Essi potranno fare domanda per continuare ad espletare le loro mansioni per un periodo di due anni, seguito da un secondo periodo di pari durata, a discrezione del Consiglio Esecutivo. 5,2 CANALE DI CORRISPONDENZA a. Senza alcuna eccezione tutta la corrispondenza tra qualsiasi membro dell'Ordine, sia esso un Membro del Consiglio Supremo, Capo di Giurisdizione o altrimenti ed il Presidente del Supremo Consiglio, su materie inerenti l'Ordine, sarà incanalata attraverso la Gran Cancelleria. b. Coloro che desiderassero conferire col Presidente del Supremo Consiglio su argomenti inerenti l'Ordine, informeranno prima la Gran Cancelleria e forniranno un memorandum sui punti da trattare col Presidente del Supremo Consiglio. 21 c. Solamente i membri del Consiglio Esecutivo possono corrispondere direttamente col Gran Maestro. 5,3 IL CAPITOLO GENERALE a. II corpo supremo governante e depositario di tutto il potere nell'Ordine è il Capitolo Generale. La delega di questo potere appartiene permanentemente, assolutamente e irrevocabilmente al Supremo Consiglio dell’Ordine. II Capitolo Generale è composto da tutti Membri dell'Ordine sia laici che ecclesiastici. II Capitolo Generale sarà convocato dal Gran Marshal su ordine del Consiglio Supremo per l'elezione del Gran Maestro: questo diritto è tradizionale fino da tempi remoti. Il Capitolo Generale può essere convocato in qualsiasi momento dal Presidente del Supremo Consiglio. b. Il diritto a votare ai Capitoli Generali ed a tutte le altre riunioni dell'Ordine sarà limitato ai membri dell’Ordine attivi aventi grado di CLJ o superiori, senza possibilità di delega. Qualsiasi eccezione deve essere approvata dal Consiglio Esecutivo. c. In occasione della convocazione di un Capitolo Generale, il Presidente del Supremo Consiglio spedirà apposita comunicazione ai Capi Giurisdizione, contenente le motivazioni della convocazione del Capitolo Generale e la data di convocazione. d. Ricevuta la convocazione, i Capi Giurisdizione ed i Commander Ereditari trasmetteranno al Presidente del Supremo Consiglio l'elenco dei propri iscritti aventi diritto al voto, purchè in regola con i pagamenti. Se questo elenco non perverrà al Presidente del Supremo Consiglio entro sei settimane dal ricevimento della convocazione, alla Giurisdizione od alla Commanderia Ereditaria non saranno riconosciuti votanti. Al ricevimento dell'elenco, il Presidente del Supremo Consiglio invierà al Capo Giurisdizione od al Commander Ereditario tante schede di votazione pari agli aventi diritto. e. I Capi Giurisdizione ed i Commander Ereditari distribuiranno le schede di votazione agli interessati e provvederanno al loro ritiro, inviandole in busta chiusa alla Gran Cancelleria ed unitamente, qualora non fatto antecedentemente, provvederanno al saldo monetario di quanto dovuto dai votanti al Gran Custode del Tesoro; qualora detto saldo non dovesse pervenire, la Giurisdizione sarà ritenuta non avente diritto al voto. f. I Membri in Gremio Religionis saranno contattati e gestiti in tale occasione direttamente dalla Gran Cancelleria. g. Le schede non pervenute al Presidente del Supremo Consiglio nell’arco di sei settimane saranno ritenute nulle. h. Una apposita Commissione Esaminatrice, nominata dal Consiglio Esecutivo e presieduta dal Presidente del Supremo Consiglio, provvederà allo spoglio delle schede ed a reigere l’apposito verbale contenente l’esito della votazione. 22 5,4 GRAN CONSIGLIO MAGISTRALE a. Il Gran Consiglio Magistrale normalmente sarà tenuto ogni due anni e sarà convocato dalla Gran Cancelleria su ordine del Presidente del Supremo Consiglio. b. L'Agenda dei lavori e degli argomenti del Gran Consiglio Magistrale sarà predisposta dalla Gran Cancelleria ed approvata dal Presidente del Supremo Consiglio. c. Alla riunione del Gran Consiglio Magistrale parteciperanno il Gran Maestro, i membri del Supremo Consiglio, i Gran Segretari, i Capi di Giurisdizione e loro Cancellieri ed i Commander Ereditari. d. Tutti i membri dell'Ordine possono partecipare ai lavori in qualità di uditori e possono essere incaricati di temporanee mansioni. 5,5 IL CONSIGLIO SUPREMO a. Il Consiglio Supremo è composto da: - Il Gran Maestro - Il Presidente del Consiglio Supremo - Il Gran Custode del Tesoro - Il Gran Marshal - Il Gran Inquisitore - Il Gran Legale Generale - Il Gran Storico - Il Gran Siniscalco - Il Gran Elemosiniere - Il Gran Ospitaliere - Il Gran Custode del Sigillo b. Qualsiasi membro del Consiglio Supremo che si dimetta dall'incarico o sia divenuto incapace di adempiervi sarà destituito con decreto del Presidente del Supremo Consiglio. c. Un membro del Consiglio Supremo che risulti assente per due riunioni consecutive del Consiglio, salvo per comprovati motivi di forza maggiore, perderà immediatamente l'incarico. Non sono ammesse deleghe e l'interessato deve essere presente di persona. d. Il Gran Maestro, i membri del Consiglio Esecutivo, i membri del Consiglio Supremo, gli Ambasciatori, i Gran Segretari ed i Gran Priori Spirituali che abbiano terminato il proprio incarico per qualsivoglia ragione saranno nominati “in emeritus”, senza espletare ulteriormente le mansioni ma con tutti gli onori ai medesimi spettanti durante l’espletamento della propria carica. e. Un membro del Consiglio Supremo non può essere contemporaneamente titolare di due incarichi in seno al Consiglio stesso. 23 f. Se si rendesse vacante un posto nel Supremo Consiglio o nel Consiglio Esecutivo, questo incarico sarà espletato ad interim da un altro o due o più componenti che si divideranno tra loro le competenze dell’incarico vacante. g. Solo il Presidente del Supremo Consiglio assume automaticamente la carica di Gran Vicario in assenza del Gran Maestro. h. Il quorum per la riunione del Consiglio Supremo è fissato in sei membri, compreso il Gran Maestro. Qualora il quorum non sia raggiunto la riunione verrà rimandata di trenta minuti, dopo di che la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. i. Presiede il Presidente del Supremo Consiglio che informerà il Gran Maestro se assente. j. Le votazioni saranno prese palesemente per alzata di mano; in casi particolari il Presidente del Supremo Consiglio può disporre il voto segreto a mezzo scheda. j. Tutti gli argomenti trattati dal Supremo Consiglio sono confidenziali ed ogni suo componente non potrà divulgare le singole opinioni od i pareri espressi da ogni partecipante durante le riunioni del Supremo Consiglio. 5,6 IL CONSIGLIO ESECUTIVO a. Il Consiglio Esecutivo è formato da: - Il Presidente del Supremo Consiglio - Il Gran Custode del Tesoro - Il Gran Marshal - Il Gran Inquisitore - Il Gran Legale Generale - Un terzo membro supplente b. Il Presidente del Supremo Consiglio presiede il Consiglio Esecutivo e terrà informato in merito il Gran Maestro. c. II Consiglio Esecutivo si riunirà almeno una volta ogni anno e/o a discrezione del Presidente del Supremo Consiglio al fine di esaminare gli affari ed i conti dell'Ordine in genere e farne rapporto al Supremo Consiglio II Consiglio Esecutivo relazionerà anche sulla conduzione annuale dell’Ordine. d. II quorum per una riunione del Consiglio Esecutivo non dovrà essere inferiore a tre membri. e. Le votazioni saranno prese palesemente per alzata di mano; in casi particolari il Presidente del Supremo Consiglio può disporre il voto segreto a mezzo scheda. 24 f. Tutti gli argomenti trattati dal Consiglio Esecutivo sono confidenziali ed ogni suo componente non potrà divulgare le singole opinioni od i pareri espressi da ogni partecipante durante le riunioni del Consiglio Esecutivo. g. Le decisioni prese dal Consiglio Esecutivo saranno comunicate al Supremo Consiglio. h. In casi di urgenza le decisioni possono essere prese dal Presidente del Supremo Consiglio qualora non vi sia il tempo o la possibilità di riunire il Consiglio Esecutivo. Egli comunicherà al più presto le decisioni prese al Consiglio esecutivo in modo che possano essere ratificate e comunicate al Supremo Consiglio. i. Il Consiglio Esecutivo è la Commissione del sito web dell’Ordine. j. Il Grande Araldo, Webmaster Internazionale, non potrà pubblicare sul sito alcuna notizia o disposizione se non approvata dalla Commissione od, in casi di urgenza, dal Presidente del Supremo Consiglio. Egli è comunque autorizzato automaticamente ad inserire nella Costituzione le immagini ed i nomi delle Medaglie Commemorative dell’Ordine che saranno coniate nel tempo. k. Il Presidente del Supremo Consiglio, il Gran Custode del Tesoro ed il Gran Marshal sono membri effettivi del Consiglio Esecutivo. Il Gran Inquisitore, il Gran Legale Generale ed il terzo membro supplente (vacante) sono membri supplenti del Consiglio Esecutivo. 5,7 DOVERI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO ESECUTIVO I doveri dei membri del Consiglio Esecutivo sono: a. Presidente del Consiglio Supremo (membro effettivo – presidente) - Rappresentare l’Ordine in materia amministrativa e giudiziaria. - Sostituire il Gran Maestro se assente, in qualità di Gran Vicario. - Convocare le riunioni del Consiglio Supremo almeno ogni due anni. - Determinare ed accertare l'avanzata dell'Ordine in genere e vigilare che gli altri membri del Supremo Consiglio facciano il loro lavoro seguendo le direttive del Consiglio Esecutivo. - Convocare una riunione del Consiglio Esecutivo almeno una volta ogni anno o quando se ne verifichi la necessità. - Predisporre i Brevetti ed i Diplomi, previo richiesta del numero di posizione alla Gran Cancelleria, e sottoporre i Diplomi alla firma degli altri membri del Consiglio Esecutivo. - Controlla ed organizza gli Ambasciatori dell’Ordine b. Gran Custode del Tesoro (membro effettivo) - Raccogliere le cotizzazioni annuali dalle Giurisdizioni, dalle Commanderie Ereditarie e sostenere le spese dell’Ordine. - Preparare il bilancio consolidato annuale dell’Ordine da sottoporre al Consiglio Esecutivo per la firma ed al Supremo Consiglio per l’approvazione finale. - Ricevere dalle Giurisdizioni e dalle Commanderie Ereditarie i diritti di ammissione e promozione e darne comunicazione al Consiglio Esecutivo. 25 - Coordinare il lavoro della Gran Cancelleria, raccogliendo inoltre le donazioni per l’Ordine, con facoltà di richiedere alle Giurisdizioni ed alle Commanderie Ereditarie i rispettivi bilanci per introdurli nel Bilancio Annuale Consolidato dell’Ordine, per chiarezza, completezza e trasparenza. c. Gran Marshal (membro effettivo) - Controllare l’operato del Gran Capitolare in merito all’allestimento logistico delle cerimonie dell’Ordine. - Controllare l’operato del Gran Capitolare in merito all’esatto uso del cerimoniale previsto per ogni rito, durante i Capitoli dell’Ordine - Controllare e sovrintendere sull’operato del Gran Araldo per quanto si riferisce al sito web. - Verificare che il protocollo dell’Ordine sia seguito esattamente durante le cerimonie ed i pranzi e le cene dell’Ordine. d. Gran Inquisitore (membro supplente) - Cura l’accusa nei provvedimenti disciplinari e la sostiene dinanzi al Consiglio Esecutivo, verificando anche che siano tutelati i diritti di difesa dell’accusato. - Quale Capo della Commissione Disciplinare, su autorizzazione del Consiglio Esecutivo, si reca ad investigare presso ogni Giurisdizione ove il Consiglio Esecutivo lo ritenga necessario, relazionando al medesimo sugli esiti dell’investigazione. - Supporta il Consiglio Esecutivo sulla ammissibilità costituzionale durante la discussione dei vari argomenti trattati durante le sue riunioni. - Sostituisce e rappresenta il Presidente del Supremo Consiglio, se assente, nelle riunioni del Consiglio Esecutivo. e. Gran Legale Generale (membro supplente) - Poiché deve avere una profonda conoscenza della legge e del diritto, anche internazionale, è richiesto che egli abbia questi specifici requisiti professionali. - Assiste dal lato legale il Consiglio Esecutivo affinchè tutte le decisioni e le deliberazioni non siano in contrasto con la legge ed il diritto internazionale, così come tutte le Giurisdizioni nei loro eventuali problemi legali. - Sostituisce e rappresenta il Gran Marshal, se assente, nelle riunioni del Consiglio Esecutivo. f. Terzo membro supplente (vacante) - Questo incarico, al momento vacante, sarà espletato da un membro del Supremo Consiglio nominato dal Consiglio Esecutivo. (Il Consiglio Esecutivo è autorizzato a modificare il presente capoverso f) senza necessità di sottoporlo all’approvazione del Supremo Consiglio, al momento della nomina dell’interessato). - Sostituisce e rappresenta il Gran Custode del Tesoro, se assente, nelle riunioni del Consiglio Esecutivo. g. Il Gran Inquisitore, il Gran Legale Generale ed il Terzo Membro Supplente sono membri supplenti che normalmente non hanno diritto di voto a meno che non sostituiscano uno o due membri affettivi assenti. Essi debbono partecipare alla riunioni del Consiglio Esecutivo per dare il loro contributo tecnico nella discussione, a meno che siano assenti giustificati. 26 In assenza, durante la riunione del Consiglio Esecutivo, sia di un membro effettivo che del suo supplente rappresentante, provvederà alla sostituzione e rappresentanza del membro effettivo assente il supplente, che non stia già rappresentando altro membro effettivo, con maggior anzianità nell’Ordine. 5,8 DOVERI DEGLI ALTRI MEMBRI DEL SUPREMO CONSIGLIO I doveri degli altri membri del Supremo Consiglio sono: a. Gran Storico - Garantire il rispetto della passata, contemporanea e futura storia dell’Ordine. - Effettuare le debite ricerche storiche sull’Ordine e detenere tutta la documentazione storica di esso. - Controllare periodicamente i siti dell’Ordine, anche quelli delle Giurisdizioni, in modo che non vi siano inserite notizie storiche inesatte. - Verificare le notizie riportate dalle entità illegittime dell’Ordine sui rispettivi siti e relazionare In merito al Consiglio Esecutivo. b. Gran Siniscalco - Vigilare e coordinare tutte le attività svolte dalle varie organizzazioni di volontariato nell’Ordine e raggruppare tutte le loro relazioni da presentare al Supremo Consiglio per la discussione. c. Gran Elemosiniere - Curare l’attività caritatevole dell’Ordine. - Redigere i progetti per gli interventi caritatevoli dell’Ordine proposte dal Consiglio Esecutivo per l’approvazione del Supremo Consiglio, e relazionare allo stesso su tale argomento. b. Gran Hospitaliere - Contattare Istituti, Enti, Banche ed ogni altro sponsor idoneo ad ottenere elargizioni benefiche a favore dell’Ordine. - Versare le donazioni ricevute direttamente al Gran Custode del Tesoro affinché siano inserite nella contabilità della Gran Cancelleria. - Per i compiti espletati è preferibile che egli abbia esperienza in medicina. c. Gran Custode del Sigillo - Partecipare alle riunioni del Supremo Consiglio e redigerne i verbali. - Inviare copia dei verbali ai membri del Consiglio Esecutivo, ai membri del Supremo Consiglio ed al Gran Archivista. 27 5,9 GRAN SEGRETARI a. I Gran Segretari sono Alti Ufficiali ai quali sono demandati compiti di supporto al Supremo Consiglio. Essi sono: - Il Grande Archivista - Il Grande Araldo - Il Gran Genealogista - Il Gran Custode delle Insegne - Il Gran Referendario - Il Gran Capitolare - Il Grande Aiutante di Campo b. I Gran Segretari costituiscono la Gran Cancelleria. Il Gran Genealogista, il Gran Custode delle Insegne ed il Grande Aiutante di Campo dipendono dal Presidente del Supremo Consiglio. Il Grande Archivista ed il Gran Referendario dipendono dal Gran Custode del Tesoro. Il Gran Capitolare ed il Grande Araldo dipendono dal Gran Marshal. 5,10 DOVERI DEI GRAN SEGRETARI I rispettivi compiti dei Gran Segretari sono: a. Grande Archivista - Conservare i documenti pervenuti alla Gran Cancelleria. - Redigere ed aggiornare l’anagrafe completa dei membri dell’Ordine ed inviarla periodicamente ai membri del Consiglio Esecutivo. - Archiviare nella Gran Cancelleria tutti i fascicoli personali dei membri dell’Ordine, tutti i verbali e tutti i documenti ufficiali dell’Ordine. b. Grande Araldo - Operare sul sito ufficiale internazionale dell’Ordine. - Curare che il sito sia intestato all’Ordine ed abbia dominio fornito dal Presidente del Supremo Consiglio. - Agire sulle disposizioni ricevute dal Consiglio Esecutivo ed inserire nel sito i documenti firmati dal Presidente del Supremo Consiglio. - Inserire nel testo della Costituzione sul sito, senza alcuna preventiva autorizzazione, le figure e le descrizioni delle Medaglie Commemorative dell’Ordine che saranno coniate nel tempo - Operare in esclusiva nell’inserire, modificare o correggere dati nel sito, consegnando al Consiglio Esecutivo copia delle necessarie password a garanzia della possibilità di poter entrare nel sito in casi estremi. - Ricevere dal Gran Maestro e da tutti i membri dell’Ordine importanti notizie da inserire nel sito, dopo verifica ed autorizzazione da parte della prevista Commissione. 28 c. Gran Genealogista - Trattare la materia Araldica dell’Ordine. - Sottoporre le pratiche di competenza alla Commissione Araldica dell’Ordine formata dal Presidente del Supremo Consiglio, che la presiede, dallo stesso Gran Genealogista e dal Gran Aiutante di Campo. - Registrare i membri dell’Ordine iscritti alla categoria di Giustizia nel Libro d’Oro della Nobiltà dell’Ordine, inserendone anche i rispettivi Blasoni, dopo l’approvazione della Commissione Araldica. - Svolgere l’Ufficio di Giudice d’Armi dell’Ordine. d. Gran Custode delle Insegne - Occuparsi del reperimento e della distribuzione delle decorazioni dell’Ordine e di tutti gli altri articoli contenuti nel listino approvato dal Consiglio Esecutivo. - Svolgere la propria attività assolutamente senza nessuna organizzazione in forma di impresa commerciale: limitarsi quindi ad acquistare gli oggetti richiesti dagli interessati presso le ditte fornitrici ed inviarli ai richiedenti, previo rimborso anticipato di quanto da pagarsi. e. Gran Referendario - Provvedere a redigere tutti i contratti da stipularsi da parte dell’Ordine, sentito il Gran Custode del Tesoro per la disponibilità economica e dopo aver ottenuto l’approvazione del Consiglio Esecutivo. f. Gran Capitolare - Controllare l’esatta applicazione del cerimoniale nelle cerimonie delle Giurisdizioni e dell’Ordine. - Preparare, se possibile, le tessere personali di riconoscimento di tutti gli iscritti all’Ordine e sottoporle per la firma al Presidente del Supremo Consiglio fornendone elenco periodico alla Gran Cancelleria. g.- Grande Aiutante di Campo - Ricoprire l’ufficio di segretario particolare del Presidente del Supremo Consiglio, mantenendo il più stretto segreto su tutte le pratiche trattate. - Predisporre tutti i documenti da emanarsi dal Presidente del Supremo Consiglio, con particolare riferimento alle traduzioni in lingua inglese. h. Tutti i membri del Consiglio Esecutivo possono comunque utilizzare ogni Gran Segretario al fine di facilitare i propri compiti nella conduzione dell’Ordine. 5,11 FIRMA SUI DOCUMENTI a. Gran Decreti Magistrali, Nomine al Consiglio Supremo e Diplomi: - Gran Maestro - Presidente del Consiglio Supremo - Gran Custode del Tesoro - Gran Marshal 29 b. Se il Presidente del Supremo Consiglio esercita anche le funzioni di Gran Vicario i precedenti documenti saranno firmati: - Gran Vicario e Presidente del Supremo Consiglio - Gran Custode del Tesoro - Gran Marshal c. I documenti che non siano sottoscritti come sopra previsto saranno ritenuti nulli e privi di efficacia. 5,12 GIURISDIZIONI a. L'Ordine è diviso in Giurisdizioni. In passato esse erano denominate in vario modo ed avevano pari dignità ed importanza (Gran Baliaggi, Gran Priorati, Gran Commanderie e Commanderie Ereditarie); oggi esse vengono denominate Gran Priorati, Priorati e Commanderie Ereditarie. b. Un Gran Priorato può essere diviso in Sub - Giurisdizioni chiamate Commanderie o Delegazioni, ma tali aggregazioni sono sempre soggette alla loro Giurisdizione Nazionale. c. Una Giurisdizione Nazionale, nel processo di formazione, sarà chiamata Delegazione e sarà guidata da un Delegato. d. I Capi Giurisdizione, debitamente nominati ed approvati, agiscono come diretti rappresentanti del governo dell'Ordine. Essi sono gli unici responsabili per tutte le materie ed attività, ufficiali e non, per finanze ed appartenenza dei membri della Giurisdizione, così come per le sub giurisdizioni da essa dipendenti, in accordo con la Costituzione e gli Statuti dell’Ordine. e. I Priori possono proporre al Presidente del Supremo Consiglio un Cancelliere ed appropriati altri Ufficiali. I Gran Priori possono proporre al Presidente del Supremo Consiglio un Cancelliere, un Priore ed un Referendario ed altri Ufficiali in sottordine ai medesimi, come necessario dalle circostanze: essi proporre al Presidente del Supremo Consiglio un Commander, un Segretario ed un Tesoriere/Cancelliere nelle Commanderie (sub- giurisdizioni) loro soggette. Il Capo di Giurisdizione dovrà motivare al Presidente del Supremo Consiglio le richieste di sollevamento dei propri Ufficiali dai loro incarichi; il Presidente del Consiglio Supremo valuterà la situazione ed ascolterà entrambe le parti prima di prendere la propria decisione. f. Il Capo Giurisdizione può proporre al Presidente del Supremo Consiglio, fra i vari ecclesiastici iscritti nella Giurisdizione, un Priore Spirituale di Giurisdizione e un Cappellano per ogni sub-giurisdizione. Il Capo di Giurisdizione dovrà motivare al Presidente del Supremo Consiglio le richieste di sollevamento dei propri Religiosi dai loro incarichi; il Presidente del Consiglio Supremo valuterà la situazione ed ascolterà entrambe le parti prima di prendere la propria decisione. 30 g. Ogni Capo di Giurisdizione dovrà dotare la propria Giurisdizione di apposito Regolamento, da approvarsi da parte del Consiglio Esecutivo, le cui norme non potranno mai essere in contrasto con la Costituzione, gli Statuti e le Regole Generali dell’Ordine. h. Alla sostituzione di un Capo Giurisdizione o sub-giurisdizione, tutti i nominati in tali circoscrizioni decadono e debbono essere sostituiti o rinominati. La loro riproposta è a discrezione del nuovo Capo Giurisdizione. i. Le sub-giurisdizioni non fanno parte del Governo dell’Ordine ma tutti coloro che ivi rivestono incarichi si ritireranno dai loro compiti nei modi e termini previsti per i membri del governo dell’Ordine. j. Ciascuna Giurisdizione deve possedere una Bandiera Nazionale, una Bandiera dell'Ordine, dello stesso formato e materiale, una Croce Processionale, una Spada Cerimoniale e cuscini di velluto verde per supporto alla Spada dell’Ordine ed alle Decorazioni. k. Nel regolamento della Giurisdizione dovrà essere contenuta la descrizione delle decorazioni di merito ed altre attribuibili dalla Giurisdizione stessa e dal proprio Corpo Volontari. La loro forma dovrà essere concordata col Giudice d’Armi dell’Ordine ed essere inserita nel sito internazionale dell’Ordine dopo l’approvazione della Commissione Araldica. l. Nelle fasi di approvazione del Regolamento delle Giurisdizioni il Consiglio Esecutivo potrà apportarvi tutte quelle aggiunte, cancellazioni o variazioni che riterrà opportune ed appropriate. 5,10 COMMANDERIE EREDITARIE a. Secondo la tradizione, sono note le seguenti Commanderie Ereditarie, fondate secoli fa e non sempre attive: Boigny (vicino Orleans - Francia), Burton Lazar (Inghilterra), de La Motte des Courtils (Francia), Saint Francois de Bailleu (Francia), Askely-Kloster (Svezia) b. Tutte le altre Commanderie Ereditarie esistenti oggi sono state create nell'ultimo ventennio dal fu 47° Gran Maestro Don Francisco de Borbon y de Borbon, e sono note come nuove Commanderie Ereditarie. c. Secondo la tradizione, le nuove Commanderie Ereditarie sono limitate nel numero di membri e questi debbono essere, per almeno il 50%, familiari del richiedente e primo titolare della Commanderia. d. I Commander Ereditari possono nominare, previo approvazione scritta del Consiglio Esecutivo, un solo Vice Commander ed un Cancelliere. 31 e. L'installazione di un Commander Ereditario è a discrezione del Consiglio Esecutivo, su petizione scritta. Questa petizione deve contenere l'impegno irrevocabile del postulante a dedicare all'Ordine un immobile (casa, Chiesa o Cappella) unitamente all'appezzamento di terreno, la proposta del nome da darsi alla Commanderia Ereditaria ed il consenso del Capo Giurisdizione nel cui territorio insiste la Commanderia Ereditaria (se necessario). La petizione deve essere inviata al Consiglio Esecutivo per il tramite della Gran Cancelleria. f. Se gli immobili dedicati all'Ordine vengono persi o non sono più disponibili da parte dell'Ordine, la Commanderia Ereditaria viene revocata. g. In caso di morte o pensionamento di un Commander Ereditario, l'assemblea di tutti i membri della famiglia del Commander Ereditario deve eleggere un successore e proporlo al Consiglio Esecutivo. Il nuovo Commander Ereditario sarà nominato dal Consiglio esecutivo mediante Decreto del Presidente del Supremo Consiglio. 5.14 AMBASCIATORI a. Gli Ambasciatori costituiscono il Corpo Diplomatico dell’Ordine sia presso i vari Stati che presso gli altri Ordini Cavallereschi che richiedano rapprti diplomatici con l’Ordine di San Lazzaro. b. Gli Ambasciatori hanno rango, onori, doveri e responsabilità a pari dei Gran Segretari. Essi sono nominati dal Presidente del Supremo Consiglio e da questi coordinati ed agiscono sulla scorta delle decisioni diplomatiche del Consiglio Esecutivo. 5.15 RANGHI DI DIRITTO a. Tutti i Capi di Giurisdizione, i Commander Ereditari, i Gran Segretari e gli Ambasciatori dell’Ordine, vengono elevati, ex officio, al rango di KCLJ o DCLJ b. Tutti i membri del Supremo Consiglio vengono elevati ex officio al rango di GCLJ o DGCLJ. c. Tutti i membri del Consiglio Esecutivo vengono elevati, ex officio, al rango di GCCLJ o DGCCLJ. d. Ogni membro sopra elencato sarà iscritto nella categoria di Giustizia od in quella di Grazia a seconda se possieda o meno i requisiti di nobiltà prescritti. e. Al momento di nomina ai rispettivi uffici gli interessati sopra elencati riceveranno automaticamente il rango loro conferito e non dovranno corrispondere alcun diritto di promozione, restando a loro carico la refusione del costo delle relative decorazioni e l’adattamento al nuovo rango delle uniformi dell’Ordine. 32 33 Parte 2 - Statuti Capitolo 6 6.1 6.2 6.3 6.4 Capitolo 7 7.1 7.2 7.3 7.4 Capitolo 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 Amministrazione Amministrazione Generale Rapporto Annuale e Finanze Statuti di Giurisdizioni Rapporti contro Superiori Regole per i Membri Ammissione di Membri Membri nella Categoria di Giustizia Regole Generali Funerali di Membri Defunti Decorazioni dell’Ordine Il Companionato di Merito Altri Riconoscimenti dell’Ordine Le Croci Magistrali di Merito Le Medaglie Magistrali di Merito Le Medaglie Magistrali Hospitaliere di Merito Le Croci di Donato La Medaglia di Meritorio Servizio Le Croci di Anzianita’ La Croce d’Onore e la Fascia Diplomatica La Conchiglia del Pellegrino (Medaglia del Crociato) Decorazioni di Giurisdizioni Medaglie Commemorative dell’Ordine La Catena d’Ufficio 34 35 Parte 2 STATUTI Capitolo 6 - Amministrazione 6.1 AMMINISTRAZIONE GENERALE a. Tutti gli Statuti ed i Decreti approvati dal Consiglio Esecutivo saranno promulgati dal Presidente del Supremo Consiglio che invierà copie di tali Statuti o Decreti alla Gran Cancelleria ed a ciascun Capo Giurisdizione dell'Ordine, ed ad altre persone che debbano venirne a conoscenza. Sarà responsabilità di ciascuna Giurisdizione Nazionale stabilire le procedure per assicurare che ciascun membro ed affiliato dell'Ordine riceva avviso di ogni decisione adottata. b. Tutte le istruzioni, dopo l’approvazione del Consiglio Esecutivo, e l’emanazione da parte del Presidente del Supremo Consiglio saranno diramate dalla Gran Cancelleria. c. Nessuna Giurisdizione dell'Ordine, senza la preventiva approvazione del Consiglio Esecutivo, potrà inviare circolari od altrimenti contattare i membri e gli affiliati di un'altra Giurisdizione su materie riferentesi all'Ordine, in mancanza del beneplacito scritto del Capo della Giurisdizione i cui membri siano da contattare. Dove esista tale beneplacito, il motivo di tale contatto sarà comunicato per iscritto al Consiglio Esecutivo a cura del Capo Giurisdizione richiedente. Nessun altro tipo di contatto è consentito poichè è vietata la comunicazione diretta tra ufficiali o membri di diverse Giurisdizioni. d. Tutte le votazioni in seno all'Ordine saranno fatte di persona. Non saranno accettate deleghe scritte eccetto nel caso della surrogazione di un Capo Giurisdizione in sede di Gran Consiglio Magistrale. Qualora un Capo Giurisdizione non possa essere presente alla riunione del Gran Consiglio Magistrale, egli può nominare per iscritto un suo delegato che frequenta la riunione votando in sua vece. 6.2 RAPPORTO ANNUALE E FINANZE a. L'esercizio annuale dell'Ordine sarà dal 1 Gennaio al 31 Dicembre; I'anno finanziario avrà uguale durata. b. Entro il 31 marzo il Gran Custode del Tesoro redigerà una Relazione Annuale accompagnata dal Bilancio Consolidato, che dovrà preventivamente ottenere l'approvazione di qualificati revisori dei conti indipendenti. La Relazione sarà formata da: 36 1 - Il Bilancio Finaziario dell’Ordine contenente anche il Bilancio di tutte le Giurisdizioni e delle sub giurisdizioni da esse dipendenti 2 - Il Rapporto Annuale sull'operato di tutte le Giurisdizioni, con particolare riferimento alla raccolta per carità, medicine, ecc. 3 - L'elenco dei membri di tutte le Giurisdizioni con i relativi gradi ricoperti all'inizio ed alla fine dell'anno, l'elenco dei postulanti ammessi con i relativi gradi, l'elenco delle promozioni con specifica dei gradi, l'elenco dei dimessi e dei deceduti. c. Tutti I Capi di Giurisdizione dovranno far pervenire il proprio bilancio al Gran Custode del Tesoro entro il 28 Febbraio di ogni anno, unitamente alle cotizzazioni annuali riscosse nell’arco dell’anno. Inoltre essi allegheranno l'elenco dei membri della Giurisdizione con i relativi gradi ricoperti all'inizio ed alla fine dell'anno, l'elenco dei postulanti ammessi con i relativi gradi, l'elenco delle promozioni con specifica dei gradi, l'elenco dei dimessi e dei deceduti. d. I Capi di Giurisdizione, dopo aver trattenuto la quota di spettanza della Giurisdizione, invieranno il formulario delle domande di ammissione all’Ordine al Gran Custode del tesoro, unitamente a quanto dovuto, al fine di consentire l’ammissione. L’originale del modulo di domanda dovrà essere inviato al Presidente del Supremo Consiglio per l’approntamento del Brevetto e del Diploma da inviarsi in copia, dopo le firme, alla Gran Cancelleria per l’archiviazione. e. In caso di promozioni le Giurisdizioni invieranno quanto dovuto al Gran Custode del Tesoro unitamente alla copia del modello di domanda. L’originale del modello dovrà essere inviato al Presidente del Supremo Consiglio per la preparazione del Brevetto e del Diploma da inviarsi in copia, dopo le firme, alla Gran Cancelleria per l’archiviazione. f. Le domande di ammissione e promozione di cui al Capitolo 6, sezione 2 non saranno approvate se non accompagnate dall’apposito versamento. g. Le donazioni saranno trattenute per il totale dalle Giurisdizioni Nazionali. h. Se esistono delle Sub-Giurisdizioni, tutte le somme di denaro ad esse relative saranno pagate alla rispettiva Giurisdizione che ne risponderà al Gran Custode del Tesoro. i. Le somme di competenza delle Giurisdizioni saranno da queste ripartite con le proprie Sub-Giurisdizioni. 6.3 STATUTI DI GIURISDIZIONI I Capi Giurisdizione promulgheranno Statuti o Regolamenti per la buona amministrazione della loro Giurisdizione, ma tali Statuti e Regolamenti non possono contenere norme in conflitto con i decreti e gli statuti dell’Ordine e dovranno essere approvati dal Consiglio Esecutivo prima della loro entrata in vigore. 37 6.4 RAPPORTI CONTRO SUPERIORI Qualora un subordinato intenda fare rapporto contro un proprio superiore, egli dovrà farlo per iscritto ad una più alta autorità, inviando copia dell’esposto al superiore interessato. La Commissione disciplinare esprimerà il proprio parere al fine di consentire al Consiglio Esecutivo di prendere la decisione finale. ============================= Capitolo 7 – Regole per I Membri 7.1 DOMANDA DI AMMISSIONE a. Ogni candidato per appartenere all'Ordine sottoporrà la sua domanda in duplice copia, per il tramite della sua Giurisdizione Nazionale, su moduli predisposti dall'Ordine, alla Gran Cancelleria ed al Presidente del Supremo Consiglio. Le domande saranno accompagnate da un certificato di battesimo del candidato e dagli altri documenti, come specificato sul modulo di domanda. b. Una copia della domanda, munita del certificato di battesimo e degli altri documenti, sarà sottoposta al Presidente del Supremo Consiglio per il controllo e la decisione e per il successivo invio alla Gran Cancelleria per l’archiviazione. 7.2 MEMBRI NELLA CATEGORIA DI GIUSTIZIA a. I Candidati per la categoria di Giustizia sottoporranno il loro albero genealogico accompagnato dal proprio stemma e dichiareranno per iscritto, in forma di giuramento, la veridicità delle notizie prodotte relativamente ai propri ascendenti, che non offrano interpretazioni dubbie. Ciascuna generazione elencata nella petizione sarà sostenuta da prove soddisfacenti e mostrerà le date e luoghi di nascita, matrimonio e morte, dove noto, delle persone citate. b. Ciascuna Giurisdizione stabilirà il proprio criterio per l'ammissione nella categoria di Giustizia e lo sottoporrà al giudizio della Commissione Araldica che fornirà il proprio parere al Consiglio Esecutivo per l’approvazione finale. Una copia verrà depositata presso la Gran Cancelleria. c. Secondo la tradizione, i Membri Ecclesiastici dell'Ordine aventi la dignità di Cardinale della Chiesa Cattolica saranno accettati nella categoria di Giustizia essendo definiti "Principi della Chiesa". 38 d. La Croce di Giustizia viene accordata indistintamente a Cavalieri e Dame; essa è solo un semplice simbolo tradizionale in accordo col retaggio storico dell'Ordine. CROCE DI GIUSTIZIA 7.3 REGOLE GENERALI a. Possono accedere all'Ordine uomini e donne. Nell'Ordine non si farà distinzione di sesso e le donne saranno soggette agli stessi diritti e doveri degli uomini. Per le dame, dal grado di DLJ a salire, il trofeo militare sulle decorazioni è sostituito da una ghirlanda di alloro e quercia smaltata in verde contornata di bianco recante al centro il monogramma SLJ. b. Nel tempo è auspicabile sia conferito pari grado a marito e moglie, da accordarsi motu proprio dal Presidente del Supremo Consiglio. c. L’appartenenza all’Ordine è vitalizia, sempre che non intervenga l’espulsione per valide ragioni. d. Ogni Giurisdizione redigerà una lista annuale dei propri iscritti e comunicherà al Consiglio Esecutivo i nominativi dei propri morosi. I membri che non corrisponderanno per il primo anno la propria cotizzazione annuale saranno considerati morosi, il secondo anno saranno considerati inattivi. Alla scadenza del terzo anno saranno avvisati per iscritto e quindi espulsi dall’Ordine. Le Giurisdizioni dovranno inserire tali dati nella propria relazione annuale. Ai membri inattivi non sarà più fornita alcuna notizia sull’attività dell’Ordine. I membri inattivi od espulsi non potranno più indossare le insegne, il mantello e l’uniforme dell’Ordine nelle cerimonie in cui il protocollo richieda di usarle. e. I membri inattivi potranno essere nuovamente inseriti in quelli attivi previo pagamento delle loro quote arretrate, salvo eccezioni che si potranno adottare in particolari casi. f. Tutti I membri che decidano di dimettersi dall’Ordine dovranno darne comunicazione scritta al proprio Capo di Giurisdizione. g. Quando, per ragioni da specificarsi dall’interessato e da approvarsi dal Presidente del Supremo Consiglio, un membro desideri non più appartenere alla propria Giurisdizione od ad altra Giurisdizione, egli farà parte dell’Ordine “in gremio religionis” e sarà posto sotto la giurisdizione diretta del Consiglio Esecutivo. 39 h. Ogni membro comunicherà per iscritto al proprio Capo Giurisdizione l’impossibilità di partecipare alla vita dell’Ordine o di pagare la propria quota annuale. Qualora egli non abbia la possibilità di comunicarlo al proprio Capo Giurisdizione, l’interessato potrà rivolgersi per iscritto a ciascun membro del Consiglio Esecutivo. La mancata comunicazione biennale comporterà l’espulsione dall’Ordine. i. Solitamente ogni membro appartiene alla Giurisdizione Nazionale ove risiede. Se la Giurisdizione è divisa in Sub-Giurisdizioni egli sarà iscritto nella Sub-Giurisdizione ove risiede. Se un membro desidera essere trasferito da una Sub-Giurisdizione ad un’altra, dovrà ottenere il benestare scritto dal proprio Capo Giurisdizione. j. I membri iscritti in una Giurisdizione Nazionale che desiderassero far parte di una Commanderia Ereditaria o viceversa, potranno essere trasferiti su richiesta scritta, approvata dal Capo Giurisdizione e dal Commander Ereditario e con autorizzazione del Presidente del Supremo Consiglio dopo la decisione del Consiglio Esecutivo. Dette comunicazioni dovranno essere trasmesse alla Gran Cancelleria per l’archiviazione. k. E’ auspicabile che, dopo le dimissioni o la morte di un membro, le sue insegne siano donate alla Giurisdizione di appartenenza. l. Le Insegne stabilite per I membri dell’Ordine sono le seguenti: DECORAZIONE MLJ/OLJ DECORAZIONE PLACCA CCLJ/CLJ/AChLJ/ChLJ CLJ/ChLJ 40 DECORAZIONE KLJ/KCLJ – GCLJ DLJ/DCLJ – DGCLJ SChLJ-PChLJ-EGCLJ PLACCA KLJ/KCLJ - GCLJ DLJ/DCLJ – DGCLJ SChLJ-PChLJ-EGCLJ Il nastro della decorazione è verde. KCLJ/ DCLJ indossano una sciarpa verde con pali laterali porpora. NASTRO m. I vari gradi e le loro abbreviazioni sono contenuti nell’allegato ai presenti Statuti. n. Il grado di Cavaliere /Dama di Gran Croce (GCLJ/DGCLJ) è un segno di altissima distinzione. Esso è riservato a Capi di Stato, Primi Ministri e Ministri, Governatori, Generali, ecc., ai Membri del Supremo Consiglio ed ai Gran Segretari, Capi di Giurisdizione e membri che abbiano servito l’Ordine ottimamente. o. Il grado di Gran Croce Ecclesiastica (EGCLJ) è riservato a Cardinali, Patriarchi, (Arci)Vescovi ed Abati di ogni Chiesa cristiana. p. Il grado di Grande Ufficiale di 1° Grado (Dama Grande Ufficiale di !° Grado) (KCLJ/DCLJ) è riservato ai Capi di Giurisdizione, ai Gran Segretari, agli Ambasciatori ed ai membri dell’Ordine, anche non portatori di incarico, che abbiano servito l’Ordine per sei o più anni come Grandi Ufficiali di II° Grado (Dame Grandi Ufficiali di II° Grado) (KLJ/DLJ). q. Hanno diritto a particolare grado, ex officio, I titolari dei seguenti incarichi: - Capi di Giurisdizione, Gran Segretari ed Ambasciatori: KCLJ/DCLJ - Membri del Supremo Consiglio: GCLJ/DGCLJ - Gran Maestro e Membri del Consiglio Esecutivo: GCCLJ/DGCCLJ 41 r. Le promozioni al grado superiore, salvo eccezioni da decidersi dal Supremo Consiglio e salvo il diritto di motu proprio del Presidente del Supremo Consiglio, sono determinate come segue: - MLJ a OLJ 3 anni - OLJ a CCLJ 3 anni - CCLJ a CLJ 3 anni - CLJ a KLJ/DLJ 3 anni - KLJ/DLJ a KCLJ/DCLJ 6 anni s. Per ottenere le promozioni non è sufficiente la semplice anzianità nel grado, ma è necessaria la fattiva partecipazione nelle attività dell’Ordine, da valutarsi da parte del Capo di Giurisdizione competente. t. Tradizionalmente si usano nell’Ordine I seguenti prefissi e suffissi agli indirizzi postali: Rango Cavaliere - Dama Cavaliere Ufficiale – Dama Ufficiale Assistente Cappellano Commendatore – Dama di Commenda Cappellano Commendatore con placca – Dama di Commenda con placca. Grande Ufficiale di II° Grado Dama Grande Ufficiale di II° Grado Cappellano Senior Grande Ufficiale di I° Grado Dama Grande Ufficiale di I° Grado Cappellano Prelato Cvaliere di Gran Croce Dama di Gran Croce Gran Croce Ecclesiastica Prefisso Cavaliere – Dama Ufficiale – Dama Ufficiale Rev. – Comm. Eccl.co Commendatore – Dama di Commenda M. Rev. Com. Eccl.co Commendatore c.p. – Dama di Commenda c.p. Suffisso MLJ OLJ AChLJ CCLJ ChLJ CLJ Grande Ufficiale II° Gr. Dama Grande Ufficiale II° Gr. M. Rev. Gr.Uff. Eccl.co II° Gr. Grande Ufficiale I° Gr. Dama Grande Ufficiale I° Gr. M. Rev. Gr. Uff. Eccl.co I° Gr. S.E. Cav. Gr. Cr. S.E. Dama Gr. Cr. S.E. (o S.Em.) Rev.ma Cav. Gr. Cr. Eccl.co KLJ DLJ SChLJ KCLJ DCLJ PChLJ GCLJ DGCLJ EGCLJ u. Nel grado di Cappellano Senior il trofeo militare sopra la croce è sostituito con l’ovale del grado di DLJ. Nel grado di Cappellano Prelato il nastro è sostituito da un cordone ecclesiastico verde ed oro con nappina posteriore. Il Cavaliere Ecclesiastico di Gran Croce usa le stesse insegne del Cappellano Prelato sormontate dalla corona in oro e nero dell’Ordine. v. Tutti I Decreti Magistrali, Diplomi di Nomina, Diplomi di Ammissione, Promozione o conferimento di altri riconoscimenti saranno redatti in lingua Latina; i Decreti, i Brevetti e le lettere saranno redatti in inglese. I termini necessari sono contenuti nelle tabelle allegate a questi Statuti. w. I Capi di Giurisdizione possono proporre l’ammissione di postulanti sino al grado di CCLJ. Per gradi più elevati decide il Consiglio Esecutivo. 42 7.4 FUNERALI DI MEMBRI DECEDUTI L’Ordine parteciperà con una rappresentanza ai funerali di propri membri deceduti, dietro richiesta delle famiglie degli stessi. ===================== Capitolo 8 – Altre Decorazioni dell’Ordine 8.1 COMPANIONATO DI MERITO a. ) Il Companionato di Merito è concesso ai meritevoli verso l'Ordine senza distinzione di religione, nazionalità, razza, lingua o sesso, anche membri dell'Ordine. Il Companionato di Merito può essere conferito motu proprio dal Presidente del Supremo Consiglio o su approvazione del Consiglio Esecutivo. b. Il Presidente del Supremo Consiglio può stabilire per decreto altre procedure e requisiti per la concessione della Decorazione di Merito, sulle decisioni del Consiglio Esecutivo c. Il Companionato di Merito non costituisce diritto di appartenenza all'Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme nè conferisce titolo cavalleresco ed i possessori non possono portare il Mantello dell'Ordine. d. I gradi nel Companionato di Merito, dal più basso al più alto, sono: Rango dell’Ordine Cavaliere/Dama nel Companionato di Merito (MMLJ) Rango Internazionale Cavaliere/Dama di Merito Cavaliere Ufficiale/Dama Ufficiale nel Companionato di Ufficiale/Dama Ufficiale di Merito (OMLJ) Merito Commendatore / Dama di Commenda nel Companionato Commendatore/Dama di di Merito (CMLJ) Comenda di Merito Grande Ufficiale/ Dama Grande Ufficiale nel Grande Ufficiale / Dama Grande Companionato di Merito (KMLJ/DMLJ) Ufficiale di Merito Gran Croce Ecclesiastica nel Companionato di Merito (EGCMLJ) Cavaliere di Gran Croce/Dama di Gran Croce nel Companionato di Merito (GCMLJ/DGCMLJ) Gran Croce Ecclesiastica di merito Cavaliere di Gran Croce/Da- ma di Gran Croce di Merito 43 DECORAZIONE MMML (Argento) OMLJ (Oro) DECORAZIONE CMLJ (uomo)(Argento) KMLJ (Oro) CMLJ (donna e cappell.)(Argento) DMLJ-KMLJ (cappell.) (Oro) PLACCA CMLJ (uomo) (Argento) CMLJ (donna e cappell.) (Argento senza spade) KMLJ (Oro) DMLJ-KMLJ (cappell.) (Oro senza spade) DECORAZIONE GCMLJ (Oro) DGCMLJ/EGCMLJ (Oro) PLACCA GCMLJ (Oro) DGCMLJ/EGCMLJ (Oro senza spade) e. Il nastro di questa decorazione è verde con due pali laterali porpora. NASTRO 44 f. Le Dame e gli Ecclesiastici non hanno le spade incrociate alla decorazione. g. Nel conferimento del Companionato di Merito si deve tener presente il rango dell’interessato nelle categorie di grazia o di giustizia. La decorazione concessa non può essere di grado superiore a quella posseduta in dette categorie. h. Un membro che abbia la Gran Croce nel Companionato di Merito e contemporaneamente la Gran Croce dell’Ordine, non potendo indossare contemporaneamente due diverse sciarpe, sarà autorizzato ad indossare la Gran Croce del Companionato di Merito al collo, se uomo, od al fianco, se donna, usando il pendaglio della Gran Croce recante la corona dell’Ordine. 8.2 ALTRI RICONOSCIMENTI DELL’ORDINE Gli altri Riconoscimenti dell’Ordine sono I seguenti: - Croce Magistrale di Merito - Medaglia Magistrale di Merito - Croce Magistrale Hospitaliera di Merito - Croce di Donato - Medaglia di Meritorio Servizio - Croce di Anzianità (decorazione di lungo servizio) - Croce d’Onore dell’Ordine e Fascia Diplomatica - Medaglia del Crociato (Conchiglia del Pellegrino) - Altre Decorazioni adottate dalle Giurisdizioni Nazionali. 8.3 CROCE MAGISTRALE DI MERITO a. La Croce Magistrale al Merito dell’Ordine può essere conferita a membri dell’Ordine che si siano distinti per comportamento meritorio. b. I gradi della Croce Magistrale al Merito sono, dal più basso al più alto: - Croce Magistrale al Merito di Bronzo (MBCrLJ) - Croce Magistrale al Merito d’Argento (MSCrLJ) - Croce Magistrale al Merito d’Oro (MGCrLJ) c. Le Croci Magistrali al Merito saranno conferite solo a quei membri dell’Ordine, portatori di incarichi, che avranno operato per lungo tempo a favore dell’Ordine. d. Il nastro è porpora con due pali laterali verdi. 45 DECORAZIONE NASTRO 8.4 MEDAGLIA MAGISTRALE AL MERITO a. La Medaglia Magistrale al Merito può essere conferita sia ai membri che ai non membri dell’Ordine per meritorio comportamento. b. I gradi della Medaglia Magistrale al Merito sono, dal più basso al più alto: - Medaglia Magistrale al Merito di Bronzo (MBMLJ) - Medaglia Magistrale al Merito d’Argento (MSMLJ) - Medaglia Magistrale al Merito d’Oro (MGMLJ) DECORAZIONE NASTRO Bronzo Argento Oro 8.5 CROCE MAGISTRALE HOSPITALIERA DI MERITO a. La Croce Magistrale Hospitaliera di Merito può essere conferita a quei membri dell’Ordine che si siano distinti in campo ospitaliero. b. I gradi della Medaglia Magistrale al Merito sono, dal più basso al più alto: - Medaglia Magistrale Hospitaliera di Merito di Bronzo (MBHCrLJ) - Medaglia Magistrale Hospitaliera di Merito d’Argento (MSHCrLJ) - Medaglia Magistrale Hospitaliera di Merito d’Oro (MGHCrLJ) DECORATION RIBBON Bronze Silver Gold 46 8.5 CROCE DI DONATO DELL’ORDINE a. La categoria di Donato sarà aperta a coloro che avranno fatto donazioni od altre attività assistenziali a favore dell’Ordine e sarà conferibile sia ai membri che ai non membri dell’Ordine. b. I gradi della Croce di Donato dell’Ordine sono, dal più basso al più alto: - Donato di 3a Classe (Don3LJ) - Donato di 2a Classe (Don2LJ) - Donato di 1a Classe (Don1LJ) DECORAZIONE Don3LJ NASTRO Don2LJ Don1LJ c. La decorazione di Donato dell’Ordine non conferisce appartenenza all’Ordine nè dignità cavalleresca, ma i portatori di questa decorazione possono indossare il mantello dell’Ordine. 8.6 LA CROCE DI MERITORIO SERVIZIO a. La Croce di Meritorio Servizio (MSDLJ) può essere conferita ai membri dell’Ordine che abbiano ricoperto incarichi per venti anni a riconoscimento dell’attività prestata nell’Ordine. b. Si specifica che detto riconoscimento non può essere accordato in base alla sola anzianità di appartenenza all’Ordine. DECORAZIONE NASTRO 47 8.7 LA CROCE DI ANZIANITA’ a. La Croce di Anzianità viene conferita ai membri dell’Ordine per l’anzianità di partecipazione. b. I gradi della Croce di Anzianità, dal più basso al più alto, sono: - Croce di Anzianità di Bronzo (10 anni) (BSCLJ) - Croce di Anzianità d’Argento (15 anni) (SSCLJ) - Croce di Anzianità d’Oro (20 anni) (GSCLJ). - - DECORAZIONE NASTRO 8.8 LA CROCE D’ONORE E LA FASCIA DIPLOMATICA a. La Croce d’Onore (HCLJ) è una decorazione dell’Ordine conferibile per ragioni onorifiche e diplomatiche e per rendere omaggio ad alte personalità partecipanti ad importanti cerimonie dell’Ordine. b. Essa può anche essere conferita a quei membri dell’Ordine che si siano distinti nell’incentivazione e nella propaganda dell’Ordine. c. La Fascia Diplomatica (HSLJ) è riservata ai Diplomatici dell’Ordine ed ai Gran Maestri degli Ordini che collaborano con l’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme – Malta. DECORAZIONE NASTRO 48 8.9 LA MEDAGLIA DEL CROCIATO (Conchiglia del Pellegrino) a. La Medaglia del Crociato (denominata anche Conchiglia del Pellegrino) (PSLJ) può essere conferita ad ogni membro od affiliato dell’Ordine che si sia recato in pellegrinaggio in Terra Santa od in altri siti religiosi. Il pellegrinaggio deve includere la visita ai luoghi più importanti della Terra Santa (l’antica Gerusalemme, il Monte degli Ulivi, il Getzemani, la Via Dolorosa, la Chiesa del Santo Sepolcro, la Tomba e la Chiesa di San Lazzaro a Betania, Betlemme, Nazareth e San Giovanni d’Acri).Sono anche riconosciute le visite a San Giovanni Rotondo, Fatima, Santiago de Compostela, Lourdes ed a tutte le altre importanti mete di pellegrinaggio. .DECORAZIONE NASTRO b. I portatori della Medaglia del Crociato, secondo l’antica tradizione, pongono una conchiglia ricamata in oro al centro della croce del mantello dell’Ordine. 8.10 DECORAZIONI DELLE GIURISDIZIONI a. Le Giurisdizioni Nazionali possono adottare medaglie, croci od altri riconoscimenti per particolari benemerenze dei propri membri. Questi riconoscimenti dovranno essere depositati presso il Giudice d’Arme dell’Ordine dopo l’approvazione della Commissione Araldica. b. Tutti I riconoscimenti esistenti presso le Giurisdizioni Nazionali alla data odierna si intendono approvati e si possono continuare ad usare. Gran Priorato di Ungheria Medaglia di Merito (Oro, Argento, Bronzo) FRONTE RETRO NASTRO 49 Gran Priorato d’Italia Croce Aurata (una sola classe) FRONTE RETRO NASTRO PIANA Medaglia al Valore (Oro, Argento, Bronzo) FRONTE RETRO NASTRO Croce al Merito (Oro, Argento, Bronzo) FRONTE RETRO NASTRO ´Croce di Lungo Comando (Oro-15 anni, Argento-10 anni, Bronzo- 5 anni) FRONTE RETRO NASTRO Gran Priorato di Svezia Medaglia Giubilare dei 900 Anni (una sola classe) FRONTE RETRO NASTRO PIANA 50 Gran Priorato della Svizzera Croce al Valore (una sola classe) FRONTE RETRO NASTRO 8.11 MEDAGLIE COMMEMORATIVE a. Le Giurisdizioni Nazionali che organizzino un Magistral Meeting od in occasione di altri importanti eventi, sono autorizzate a coniare Medaglie Commemorative di tali occasioni. Esse saranno conferite ad ogni partecipante. Il disegno di ogni Medaglia Commemorativa dovrà preventivamente essere sottoposto al Giudice d’Armi dell’Ordine ed approvato dal Presidente del Supremo Consiglio. Esse di regola non si indossano sulle uniformi dell’Ordine. b. Le seguenti Medaglie Commemorative sono state istituite a partire dall’anno 1973: 1973 - Malta – Inaugurazione del Castello Lanzun (Castello della Piccola Lancia), Malta, come Quartier Generale dell’Ordine, donato dall’ultimo Luogotenente Col.lo Cav. Robert Gayre of Gayre and Nigg, GCLJ FRONTE RETRO NASTRO 1974 – United Kingdom – Visita del 47° Gran Maestro in Scozia e Grand Magisterial Council Meeting a Edinburgo, U.K. FRONTE RETRO NASTRO 51 1979 - Grand Magisterial Council Meeting in Salisburgo, Austria FRONTE RETRO NASTRO 1981 – Donazione di una Campana alla Chiesa Parrocchiale di Salisburgo--Guggenthal, Austria, dall’Ordine FRONTE RETRO NASTRO 1984 - Grand Magisterial Council Meeting in Washington D.C., USA FRONTE RETRO NASTRO 1988 - Grand Magisterial Council Meeting in Vienna, Austria FRONTE RETRO NASTRO 1990 - Grand Magisterial Council Meeting in Salisburgo, Austria FRONTE RETRO NASTRO 52 1999 - Grand Magisterial Council Meeting in St. Poelten, Austria FRONTE RETRO NASTRO RETRO NASTRO 2000 - Giubileo 2000 – Medaglia, Italia FRONTE 2001 - Grand Magisterial Council Meeting in Riccione, Italia FRONTE RETRO NASTRO 2003 - Grand Magisterial Council Meeting in Vaals, Olanda FRONTE RETRO NASTRO 2005 - Grand Magisterial Council Meeting, Malta FRONTE RETRO NASTRO 53 2007 - Grand Magisterial Council Meeting in Viareggio/Lucca, Italia FRONTE RETRO NASTRO 2009 - Grand Magisterial Council Meeting in Ghent, Belgium OBVERSE REVERSE RIBBON 2011 - Grand Magisterial Council Meeting in Stockholm, Sweden OBVERSE REVERSE RIBBON 2013 – Grand Magisterial Council Meeting in G ödöllo, Hungary OBVERSE REVERSE RIBBON 54 2013 – Intronization of the Grand Master in G ödöllo, Hungary OBVERSE REVERSE RIBBON 8.12 LA CATENA D’UFFICIO a. La Catena d’Ufficio è l’insegna di incarico da indossarsi dai Membri del Supremo Consiglio, Gran Segretari, Ambasciatori, Capi di Giurisdizione, Priori, Cancellieri e Referendari di Giurisdizione, dal momento del ricevimento del loro brevetto di nomina a tali incarichi. b. I portatori della Catena d’Ufficio, ad eccezione dei Membri del Supremo Consiglio, dovranno dismetterla alla cessazione del proprio incarico. La Catena d’Ufficio non può essere modificata con nastri od in altro modo. c. La Catena d’Ufficio spetta anche al Priore Spirituale di ogni Giurisdizione. d. I Gran Segretari e gli Ambasciatori dell’Ordine aggiungono alla Catena d’Ufficio un ovale con foglie di alloro e di quercia con il monogramma SLJ; i membri del Supremo Consiglio aggiungono alla Catena d’Ufficio una corona nera ed oro dell’Ordine. THE CHAIN OF OFFICE 55 Parte 3 – Regole Generali Capitolo 9 9.1 9.2 Altre Bandiere, Insegne e Sigilli Altre Bandiere, Insegne e Stendardo Sigilli in uso nell’Ordine Capitolo 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 Uniformi dell’Ordine Capitolo 11 11.1 11.2 Uso delle Decorazioni 13.8 Regole Generali Tipi di Uniformi Mantello dell’Ordine Uso delle diverse Uniformi Gradi sulle Spalline o sulle Maniche Regole Generali Abbigliamento (cravatta bianca, cravatta nera, uniforme di gala ed abito da cerimonia) Sigillo 11.3 Abbigliamento diurno 11.4 Usanze Nazionali Capitolo 12 12.1 12.2 12.3 Araldica Capitolo 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Corpi Volontari Regole Generali Aggiunte per i Membri Aggiunte per gli Alti Ufficiali Regole Generali Presidente o Comandante Riconoscimenti di Merito Uniformi Uso della Croce dell’Ordine Rapporto Annuale Bandiera 56 57 Parte 3 Regole Generali Capitolo 9 – Altre Bandiere, Insegne e Sigilli 9.1 ALTRE BANDIERE, INSEGNE, DISTINTIVI E STENDARDO DELL’ORDINE a. Le Bandiere delle Giurisdizioni sono: la Bandiera dell’Ordine, differenziata nel riquadro superiore destro dai colori della Giurisdizione. Ognuna di esse dovrà essere sottoposta al Giudice d’Armi ed approvata dalla Commissione Araldica. b. Le Insegne dell’Ordine sono: bianco, lo stemma completo dell’Ordine, frangiate d’oro per I Membri del Supremo Consiglio, frangiate in Argento per I Capi di Giurisdizione, non frangiate per gli altri Ufficiali dell’Ordine. c. Lo Stendardo dell’Ordine è: a sinistra bianco, la croce verde dell’Ordine; il rimanente bianco, varie croci verdi a otto punte, traversato da due bande diagonali bianche bordate in verde recanti il motto “Atavis et Armis” in oro. All’asta un doppio cordone in oro con fiocchi. d. Tutte le Bandiere ed altre insigne usate nell’Ordine debbono essere approvate dal Consiglio Araldico e registrate presso l’Ufficio del Giudice d’Armi e la Gran Cancelleria. Bandiera di Giurisdizione (Malta) Stendardo dell’Ordine 9.2 SIGILLI USATI NELL’ORDINE a. I Gran Sigilli del Gran Maestro e del Presidente del Supremo Consiglio sono: Lo Stemma personale per il Gran Maestro e lo stemma completo dell’Ordine per il Presidente del Supremo Consiglio, circolati dalla scritta “The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem” e “Grand Master” o “President of the Supreme Council”, il tutto in latino od in inglese. 58 b. I Sigilli dei membri del Supremo Consiglio e dei Gran Segretari sono la croce ad otto punte dell’Ordine circolettata dal Gran Collare, il tutto circolettato dall’iscrizione “The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem” e l’Ufficio o la funzione in lingua inglese. c. I Sigilli di Giurisdizione sono: Lo Stemma dell’Ordine circolato dalla scritta “The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem”, il nome della Giurisdizione e l’ufficio espletato, il tutto in Inglese o nella lingua parlata nella Giurisdizione. Solamente i Capi di Giurisdizione (Gran Priori, Priori e Commanders Ereditari), i loro delegati ed i Cancellieri di Giurisdizione possono usare tali Sigilli. d. Tutti I Sigilli usati nell’Ordine dovranno preventivamente essere registrati presso l’ufficio del Giudice d’Armi e presso la Gran Cancelleria, dopo l’approvazione della Commissione Araldica. ================== Capitolo 10 – Uniformi dell’Ordine 10.1 REGOLE GENERALI a. Mentre l’uso delle Uniformi dell’Ordine è opzionale, l’uso del Mantello e delle decorazioni è obbligatorio alle investiture e durante le cerimonie dell’Ordine. b. Poichè l’Ordine è internazionale ed I membri delle varie nazioni hanno differenti modi di vestire, esiste una certa flessibilità nei particolari delle Uniformi e sono permesse leggere varianti o fogge, ma comunque i membri di una Giurisdizione debbono usare identiche Uniformi. c. Le Uniformi maschili dell’Ordine sono: - Uniforme Capitolare (da Chiesa) - Uniforme di Gala - Uniforme di Servizio - Abito da Giorno d. In tutte le cerimonie la componente femminile dell’Ordine, qualora non indossi l’uniforme analoga a quella di tipo maschile, è tenuta ad indossare una veste lunga di colore nero accompagnata da una mantilla nera con apposito fermaglio, se possibile. e. Ogni tipo di uniforme militare od adottata da altre organizzazioni ufficiali nazionali rimpiazza sempre l’Uniforme dell’Ordine e può essere usata al posto di essa. 59 f. Gli Statuti ed I Regolamenti delle Giurisdizioni Nazionali possono includere altri tipi di uniformi da indossarsi in particolari occasioni, ma esse debbono essere preventivamente approvate dal Consiglio Esecutivo. Le varie Uniformi attualmente in uso si intendono approvate e continueranno ad essere usate. g. Il Gran Maestro, I Membri del Supremo Consiglio ed I Gran Segretari e gli Ambasciatori possono liberamente indossare le Uniformi dell’Ordine o qualsiasi tipo di Uniforme in uso presso qualsiasi Giurisdizione dell’Ordine. 10.2 TIPI DI UNIFORMI Uniforme Storica Uniforme Uniforme Capitolare (daGala (A) Chiesa) diUniforme Gala (B) di a. L’Uniforme Capitolare (da Chiesa) è costituita da una giacca ad un petto di stile militare con paramonture, collo e polsi (alti 4 pollici) in verde scuro. Spalline in oro, Quattro bottoni grandi alla chiusura e tre bottoni piccoli su ogni polsino, camicia Bianca e cravatta a farfalla nera. b. L’Uniforme di Gala è costituita da uno Spencer verde scuro con paramonture bianche (A) o bianco con paramonture e collo verde scuro (B), sei bottoni grandi sul davanti e due piccoli ad ogni manica, in oro, spalline in oro. Panciotto nero o verde scuro con tre bottoncini in oro, camicia bianca da sera con cravatta a farfalla nera. c. Per tutte le Uniformi: pantaloni lunghi neri, con banda laterale in oro da 1 ¼ pollici. Essi possono essere sostituiti da normali pantaloni da sera con bandina in raso nero. d. L’Uniforme di Gala adottatain Italia, simile a quella in uso presso le forze armate italiane, è consentita. e. Sui pantaloni dell’Uniforme Capitolare sono ammessi gli speroni di tipo da cerimonia. f. Esiste anche una Uniforme Storica (Full Dress Uniform) che fu in uso nei tempi passati principalmente in Spagna ma che oggi non è più in uso. Coloro che comunque ne fossero ancora in possesso potranno usarla liberamente durante le cerimonie dell’Ordine. 60 g. La Spada è una spada cerimoniale con pendaglio e dragona bianca od oro. h. La Feluca è in panno nero, senza piumaggio dal grado di MLJ a quello di CCLJ, con piumaggio nero per i gradi di CLJ e superiori, con piumaggio bianco per i gradi di GCLJ e GCCLJ. i. La Spada si indossa sull’Uniforme Capitolare ma non su quella di Gala, salvo locali disposizioni cerimoniali. j. I bottoni ed I contrassegni di rango e di ufficio da usarsi sulle Uniformi saranno del tipo approvato dalla Commissione Araldica. k. I Corpi Volontari adotteranno l’Uniforme per loro stabilita dalla rispettiva Giurisdizione di appartenenza. l. Quando le Uniformi presentano caratteristiche differenti da quella standard previste dall’Ordine ma vengono ormai usate per tradizione dalle varie Giurisdizioni, ogni uniforme dovrà ottenere la preventive autorizzazione da parte del Consiglio Esecutivo ed essere descritta nel regolamento della Giurisdizione. m. L’Uniforme di Servizio, come in uso in Italia, può essere adottata in tutte le Giurisdizioni e consiste in una uniforme di tipo militare avente giacca ad un petto nera con due tasche, due taschini, quattro bottoni grandi, quattro piccoli alle tasche ed ai taschini, spalline con bottoni piccoli, collo, spalline e polsi filettati in verde, pantaloni neri, cravatta nera, camicia bianca e berretto di tipo militare. n. L’Abito da Giorno consiste in una giacca a doppio petto di colore blu, tipo blazer, recante sei bottoni grandi sul davanti e tre bottoncini su ogni polso. Tutti i bottoni ed i bottoncini recano la croce verde ad otto punte. Sul taschino della giacca viene apposto lo Stemma dell’Ordine. Completa l’Uniforme un pantalone di colore grigio chiaro e la Cravatta dell’Ordine. 10.3 MANTELLO Il Mantello è: nero, una croce verde filettata in oro sul lato sinistro, chiuso da una coppia di fermagli in oro a testa di leone con catena. Gli Scudieri e le Damigelle usano il medesimo mantello ma con una croce verde più piccola filettata in argento e con chiusure in argento. 10.4 USO DELLE UNIFORMI a. L’Uniforme Capitolare si indossa in tutte le cerimonie ufficiali dell’Ordine. Essa può essere anche indossata quando si rappresenta l’Ordine su formale invito a partecipare ad altre cerimonie esterne. 61 b. L’Uniforme di Gala si usa ai pranzi ed alle cene dell’Ordine e quando si partecipa a riunioni conviviali dopo il tramonto. c. L’Uniforme Capitolare e l’Uniforme di Gala corrispondono alla richiesta di “Cravatta Bianca” o di “Cravatta Nera”. d. L’Uniforme di Servizio è usata nelle riunioni pubbliche e private dell’Ordine o quando viene richiesta la partecipazione a riunioni in uniforme. e. L’Abito da giorno è usato nelle riunioni private dell’Ordine e nella vita sociale quando non viene richiesta la partecipazione a riunioni in uniforme. e. Il Mantello è indossato nelle occasioni liturgiche in chiesa, processioni, investiture, funerali di membri ecc. e quando l’Ordine è ufficialmente rappresentato. E’ facoltativo sulle Uniformi ed obbligatorio sull’abito civile. 10.5 SPALLINE a. Le Spalline vengono apposte sull’Uniforme Capitolare e sull’Uniforme di Gala. In questa sezione per “croce” si intende la croce verde ad otto punte, filettata, e nel formato prescritto dal Consiglio Esecutivo; per “spada” si intende una piccola coppia di spade incrociate; per “corona” una corona di tipo reale. b. Le spalline, in oro, recheranno I seguenti contrassegni di grado: - MLJ una spada ed una croce - OLJ una spada e due croci - CCLJ una spada e tre croci - CLJ una corona, una spada ed una croce - KLJ una corona, una spada e due croci - KCLJ una corona, una spada e tre croci - GCLJ una corona, una spada e quattro croci c. Coloro che sono posti a preminenti Uffici, sia nelle Giurisdizioni che nel Governo Centrale dell’Ordine, indipendentemente dal loro grado nell’Ordine, usano i seguenti contrassegni sulle spalline. - Alti Ufficiali di Giurisdizione: una greca, una spada ed una croce - Dignitari di Giurisdizione: una greca, una spada e due croci - Cancellieri, Priori e Referendari di Giurisdizione: una greca, una spada e tre croci - Capi di Giurisdizione: una greca, una spada e quattro croci - Gran Segretari e Ambasciatori: una greca, un ovale SLJ ed una croce - Membri del Supremo Consiglio: una greca, un ovale SLJ e due croci - Membri del Consiglio esecutivo: una greca, un ovale SLJ e tre croci - Presidente del Supremo Consiglio: una greca, un ovale SLJ e quattro croci - Gran Maestro: una Corona dell’Ordine (oro e nera) contornata da fronde di alloro. 62 Quando in questa sezione si usa il termine “ovale SLJ” si intende un ovale di fronde di alloro e quercia con al centro il monogramma SLJ, identico a quello usato sulle decorazioni femminili; quando si usa il termine “greca” si intende il distintivo di tipo militare (denominato graca, in uso in Italia per gli ufficiali generali) di colore verde ed oro od argento. d. I membri del Governo delle Giurisdizioni portano al bavero del collo della giacca dell’Uniforme il monogramma SLJ senza fronde, I membri del Governo Centrale dell’Ordine lo sostituiscono con la Corona dell’Ordine. Tutti i gradi ed i contrassegni possono essere addottati in oro od in argento, seguendo le norme militari in uso nelle nazioni ove hanno sede le rispettive Giurisdizioni. ============= Capitolo 11 – Uso delle Decorazioni 11.1 REGOLE GENERALI a. La decorazione dell’Ordine, il Companionato di Merito e la Croce di Donato si indossano solamente nel grado più alto che è stato conferito. b. Le Decorazioni in formato grande si usano sull’Uniforme Capitolare o sulle Uniformi Militari; le decorazioni in formato miniature si usano sull’Uniforme di Gala. c. Coloro che siano stati decorati con Croci Magistrali o Medaglie Magistrali di Merito indossano tutte quelle concesse. d. Non è consentito indossare contemporaneamente più di un Gran Collare o di una Catena d’Ufficio. e. E’ consentito indossare contemporaneamente una unica sciarpa diagonale, sei placche e tre decorazioni al collo. Quando vengono indossate solo due decorazioni al collo, si farà in modo di regolarne i nastri affinché esse risultino una sotto l’altra, secondo il diritto di precedenza. f. Sull’Uniforme di Servizio, quando non si indossano le medaglie, vengono apposti i corrispondenti nastrini sopra il taschino sinistro della giacca. f. Sul Mantello non è consentito apporre alcuna decorazione ad eccezione del Gran Collare e della Catena d’Ufficio. 63 g. Regole per le Dame: - La Sciarpa diagonale con pendaglio viene usata sull’abito da chiesa (da cerimonia) e sull’abito di gala; nelle altre occasioni (cerimonie varie) non si indossa la sciarpa. - Le decorazioni al collo sono sostituite da quelle al petto, sorrette dal nastro a fiocco, - portate al di sopra delle placche. Le placche si usano solamente sull’abito da chiesa o di gala; nelle altre occasioni è consentita una sola placca, quella di maggior prestigio. Sull’abito civile si usa una sola rosetta. Abito da Chiesa o di Gala Altre Occasioni h. Qualora le Dame dovessero vestire le Uniformi, esse applicheranno le regole previste per la parte maschile dell’Ordine o quelle appositamente contenute a tale proposito nei Regolamenti delle Giurisdizioni Nazionali. 11.2. ABBIGLIAMENTO (Cravatta Bianca, Cravatta Nera, Uniforme di Gala ed Abito Lungo) a. Sull’Uniforme Capitolare si indossano le Insegne in formato Grande: - Cavaliere e Dama di Gran Croce, Grande Ufficiale e Dama Grande Ufficiale di I° Grado: indossano la sciarpa di Gran Croce o di Gran Ufficialato dalla spalla destra al fianco sinistro e la relativa placca al fianco - Grande Ufficiale e Dama Grande Ufficiale di II° Grado, Commendatore e Dama di Commenda con Placca: gli uomini indossano la decorazione al collo, regolando il nastro all’attaccatura del colletto della camicia, le donne indossano la decorazione al fianco sorretta dal nastro a fiocco, ambedue indossano la relativa placca al fianco. 64 - Commendatore e Dama di Commenda: gli uomini indossano la decorazione al collo, regolando il nastro all’attaccatura del colletto della camicia, le donne indossano la decorazione al fianco sorretta dal nastro a fiocco. - Cavaliere Ufficiale, Dama Ufficiale, Cavaliere e Dama: portano la rispettiva decorazione al fianco, sorretta da nastro verticale per gli uomini e del nastro a fiocco per le donne. b. Insigniti del Gran Collare: lo pongono al di fuori della giacca, indossando le insegne della Gran Croce. c. Insigniti di Riconoscimenti dell’Ordine: portano le relative insegne al fianco ad eccezione delle decorazione di Donato che viene indossata al collo (per le dame al fianco con fiocco). d. Insigniti della Catena d’Ufficio: la pongono al di fuori della giacca. e. Insigniti della Croce di Giustizia: appongono la relative placca sul lato destro della giacca (le dame sul lato sinistro sotto le altre eventuali placche) f. Sull’Uniforme di Gala si usano le Decorazioni in formato Miniatura. Le Miniature sono l’esatta riproduzione delle decorazioni, delle medaglie e delle croci, in formato ridotto e vengono usate, sempre al fianco, con nastro diritto per gli uomini e con nastro a fiocco per le donne, sulle Uniformi di Gala. Sul frac si usano nel medesimo modo e è tollerato usarle similmente anche sullo smoking anche se in effetti su tale abito esse dovrebbero essere indossate senza nastro e sorrette da una catenella metallica che sorregga contemporaneamente tutte le insegne indossate. 65 E’ consentita una sola decorazione al collo (quella di maggior prestigio) ed i portatori di fascia, sullo smoking, la sostituiscono con una analoga, di rappresentanza, senza fiocco e pendaglio. 11.3 ABITO CIVILE a. Sull’abito civile, purchè a giacca, viene indossata una sola rosetta, relative al proprio rango, all’occhiello del colletto. b. c. La rosetta è costituita dalla esatta riproduzione della decorazione in formato miniature, ovviamente senza nastro relative. 11.4 USANZE NAZIONALI a. L’uso delle decorazioni è regolamentato in ogni nazione da particolari regole di protocollo e quindi ogni Giurisdizione Nazionale dovrà adeguarsi localmente ad esse. I Capi di Giurisdizione dovranno includere tali regole nei regolamenti delle proprie Giurisdizioni. ============== 66 Capitolo 12 - Araldica 12.1 REGOLE GENERALI a. In qualità di Ordine internazionale ed indipendente avente sovranità, l’Ordine ha la facoltà di dettare regole araldiche in ogni sua Giurisdizione. L’Ordine intende comunque adeguarsi alle norme araldiche di prassi ed attualmente di uso comune, anche se purtroppo nella maggioranza dei casi non tutelate. b. Anche se non è espressamente richiesto ad ogni membro dell’Ordine di avere un proprio stemma personale è però auspicabile, nella tradizione dell’Ordine, che ciascuno di essi si adoperi per reperirlo od ottenerlo. 12.2 AGGIUNTE PER I MEMBRI a. Le seguenti aggiunte sono concesse ai membri dell’Ordine: MLJ e OLJ: sospendono la loro insegna col relativo nastro al di sotto della punta dello scudo. CCLJ e CLJ: sospendono la loro insegna sorretta dal nastro che contorna lo scudo al di sotto della punta di esso. KLJ e DLJ: appongono la croce verde ad otto punte dietro il proprio scudo e la decorazione sorretta dal nastro avvolgente lo scudo al di sotto di esso. Inoltre essi hanno diritto al Capo di Religione formato dalla croce diritta dell’Ordine verde in campo bianco. KCLJ, DCLJ e GCLJ e DGCLJ: come I precedenti ma sostituendo la rispettiva sciarpa al nastro che regge la decorazione. GCCLJ e DGCCLJ: sospendono il Gran Collare dell’Ordine al posto della decorazione. Coloro che sono portatori della Catena d’Ufficio contornano con essa il proprio scudo, per il tempo durante il quale sono abilitati ad usarla. b. Le regole per Cavalieri, Dame ed Ecclesiastici sono identiche. 67 12.3 AGGIUNTE PER ALTI UFFICIALI a. In Aggiunta a quanto precedentemente stabilito, vengono usate le seguenti aggiunte riservate agli Alti Ufficiali di seguito elencati: Gran Marshal Due spade salita dietro scudo inGran CustodeDue chiavi lodel Tesoro salita dietro scudo inPresidente del loSupremo Consiglio ================== Capitolo 13 – Corpi Volontari 13.1 REGOLE GENERALI a. Dove siano costituiti, i Corpi Volontari debbono essere controllati da una Commissione Mista tra i Dirigenti della Giurisdizione dell’Ordine ed i Dirigenti eletti del Corpo. La responsabilità finanziaria sarà demandata al Corpo sotto il patrocinio dell’Ordine. La direzione sanitaria sarà affidata ad un Direttore Sanitario che potrebbe essere l’Hospitaliere della Giurisdizione dell’Ordine o designato dallo stesso. b. I Corpi Volontari sono aperti ai membri dell’Ordine ed ad altri volontari ad esso non appartenenti. c. In tutti i Paesi ove non sia possibile legalmente registrare una Giurisdizione dell’Ordine, i membri dell’Ordine fonderanno un Corpo Volontario, come associazione caritatevole ed assistenziale, denominate “Saint Lazarus Volunteers” tradotto nella lingua usata nel Paese. 68 d. Presso ogni Giurisdizione è permesso creare un solo Corpo Volontario al quale tutti i membri dell’Ordine in essa residenti dovranno obbligatoriamente essere iscritti e tutti i membri dell’Ordine presenti sul territorio ma non facenti parte della Giurisdizione saranno obbligati a cooperare coi propri mezzi e capacità alla vita, operatività e splendore di questa iniziativa caritatevole ed assistenziale. e. In circostanze eccezionali, ove non sia possibile istituire un Corpo Volontari, previo approvazione del Supremo Consiglio dell’Ordine, l’attività di volontariato e di assistenza potrà essere svolta mediante la creazione di una fondazione od associazione, aperta unicamente ai membri dell’Ordine. 13.2 PRESIDENTE O COMANDANTE GENERALE Il Capo di Giurisdizione od un suo Delegato sarà di norma il Presidente od il Comandante Generale del Corpo Volontari e, di solito, egli sarà il responsabile per l’ammissione dei volontari al Corpo. 13.3 RICONOSCIMENTI DI MERITO a. I comandi dei Corpi Volontari sono autorizzati, previo approvazione del rispettivo Capo di Giurisdizione dell’Ordine, a coniare Croci e Medaglie di Merito che possono essere conferite ai membri del Corpo o ad altre persone. Il disegno di ogni decorazione dovrà essere sottoposto al Giudice d’Armi dell’Ordine ed approvato dalla sua Commissione Araldica. b. Attualmente I seguenti Corpi Volontari usano e conferiscono I seguenti riconoscimenti: - Austrian Volunteer Corps (Sankt Lazarus Hilfswerk) - German Volunteer Corps (Lazarus Hilfswerk in Deutschland e.V.) - Italian Volunteer Corps (Corpo Nazionale Volontari Soccorso) - Maltese Volunteer Corps (Special Rescue Group St. Lazarus Corps) c. Tutti i riconoscimenti di merito debbono essere depositati presso l’ufficio del Giudice d’Arme dell’Ordine. d. Tutte le medaglie, croci, premi ed altri riconoscimenti istituiti dai Corpi Volontari alla data odierna si intendono approvati e possono essere liberamente usati. 69 Austrian Volunteer Corps (Sankt Lazarus Hilfswerk) Medaglia di Bronzo al Merito Croce al Merito di 2^ Classe Medaglia d’Argento al Merito Croce al Merito di 1a Classe Medaglia d’Oro al Merito Croce al Merito Medaglia d’Onore di Bronzo Distinzione d’Onore di 2a Classe Medaglia d’Onore d’Argento Distinzione d’Onore di 1a Classe Medaglia d’Onore d’Oro Distinzione d’Onore Non ancora coniata Medaglia Per Speciali Interventi Medaglia Per Aiuti in Calamità German Volunteer Corps (Lazarus Hilfswerk in Deutschland e.V.) Medaglia al Merito di Bronzo Medaglia al Merito d’Argento Medaglia al Merito d’Oro Medaglia d’Onore di Bronzo Medaglia d’Onore d’Argento Medaglia d’Onore d’Oro Italian Volunteer Corps (Corpo Nazionale Volontari Soccorso) Medaglia al Valore (Bronzo, Argento Oro) Croce al Merito (Bronzo, Croce di Lungo Comando (Bronzo Argento, Oro) 5 anni, Argento 10 anni, Oro 15 anni) Croce d’Onore 70 Maltese Volunteer Corps (Special Rescue Group Saint Lazarus Corps) Medaglia di Merito Croce d’Argento al Merito Medaglia di Protezione della Vita Medaglia dei Veterani 12 Anni di Servizio 14 Anni di Servizio (per Ufficiali) 15° Anniversario SRG 13.4 UNIFORMI a. Tutti gli iscritti ad un Corpo Volontari ne dovranno adottare l’Uniforme di Sevizio (nera con filetti Verdi con pantaloni e tunica, basco nero o berretto) od una uniforme approvata localmente dal Capo della Giurisdizione. Ogni Uniforme dovrà essere registrata presso l’ufficio del Giudice d’Armi dell’Ordine ed approvata dal Consiglio esecutivo dell’Ordine. Tutte le Uniformi adottate alla data odierna si intendono approvate e continuano ad essere usate. 13.5 USO DELLA CROCE DELL’ORDINE a. Il solo Corpo Volontari (od altro tipo di associazione) presso ogni Giurisdizione è autorizzato ad usare nelle proprie insegne la croce verde ad otto punte dell’Ordine. 13.6 RAPPORTO ANNUALE a. Dovrà essere redatto un Rapporto Annuale che descriva il lavoro svolto dal Corpo Volontari, che dovrà essere inserito dalla Giurisdizione nella propria relazione al Bilancio da presentarsi al Consiglio Esecutivo per il tramite del Gran Custode del Tesoro. 13.7 BANDIERA a. La Bandiera dei Corpi Volontari è: Bianca con la croce verde ad otto punte. 71 Bandiera del Corpo Volontari 13.8 SIGILLO a. Il Sigillo dei Corpi Volontari è: la croce ad otto punte contenuta in uno scudo e circolata dall’intestazione ufficiale del Corpo, con indicazione dell’ufficio ricoperto, il tutto nella lingua in uso nel Paese. b. Tutti I Sigilli usati presso I Corpi Volontari dovranno essere depositati presso l’ufficio del Giudice d’Armi dell’Ordine ed approvati dalla Commissione Araldica dell’Ordine. . 72 ® Allegato 1 Inno dell’Ordine 73 Testo (in lingua inglese): 1.) Saint Lazarus, raised from the death by our Lord Jesus Christ. We pray for guidance here on earth, to share in his new life. 2.) O Patron of the sick and poor, called friend by God’s own son. Ask Him to grant us strength and grace to pray “Thy will be done”. 3.) New and eternal is our home, Jerusalem her name. She is the holy bride of Christ, her days have endless reign. 4.) We raise our shield, the cross of Christ, and act to meet its call. We live and follow his command by loving one and all. 74 Allegato 2 Gradi, Insegne etc. in Latino ed in Inglese per Brevetti e Diplomi Gradi dell’Ordine (Grazia e Giustizia) LATINO GRADO MLJ OLJ CCLJ CLJ INGLESE EQUES KNIGHT DOMINA DAME OFFICIALIS OFFICER DOMINA OFFICIALIS DAME OFFICER COMMENDATOR COMMANDER DOMINA COMMENDAE DAMA COMMANDER COMMENDATOR CUM PHALERA COMMANDER WITH STAR DOMINA COMMENDAE CUM PHALERA DAMA COMMANDER WITH STAR KLJ MAGNUS OFFICIALIS SECUNDUS GRADUS GRAND OFFICER OF SECOND RANK DLJ DOMINA MAGNA OFFICIALIS SECUNDUS GRADUS DAME GRAND OFFICER OF SECOND RANK KCLJ MAGNUS OFFICIALIS PRIORIS GRADUS GRAND OFFICER OF FIRST RANK DCLJ DOMINA MAGNA OFFICIALIS PRIORIS GRADUS DAME GRAND OFFICER OF FIRST RANK GCLJ EQUES MAGNAE CRUCIS KNIGHT GRAND CROSS DGCLJ DOMINAE MAGNAE CRUCIS DAME GRAND CROSS GCCLJ EQUES MAGNAE CRUCIS CUM TORQUES KNIGHT GRAND CROSS WITH COLLAR DGCCLJ DOMINA MAGNAE CRUCIS CUM TORQUES DAME GRAND CROSS WITH COLLAR AChLJ CURATOR CAPPELLANUS – COMMENDATOR ECCLESIASTICUS ASSISTANT CHAPLAIN – ECCLESIASTIC COMMANDER ChLJ CAPPELLANUS – COMMENDATOR ECCLESIASTICUS CHAPLAIN – ECCLESIASTIC COMMANDER WITH STAR SChLJ CAPPELLANUS MAGNUS – MAGNUS OFFICIALIS ECCLESIASTICUS SECUNDUS GRADUS SENIOR CHAPLAIN – ECCLESIASTIC GRAND OFFICER OF SECOND RANK PChLJ CAPPELLANUS PRAELATUS – MAGNUS OFFICIALIS ECCLESIASTICUS PRIORIS GRADUS CHAPLAIN PRELATUS – ECCLESIASTIC GRAND OFFICER OF FIRST RANK EGCLJ EQUES ECCLESIASTICUS MAGNAE CRUCIS ECCLESIASTIC KNIGHT GRAND CROSS EGCCLJ EQUES ECCLESIASTICUS MAGNAE CRUCIS ECCLESIASTIC KNIGHT GRAND CROSS CUM TORQUES WITH COLLAR Companionato di Merito GRADO MMLJ EQUES MERITI LATINO INGLESE KNIGHT OF MERIT DOMINA MERITI DAME OF MERIT 75 OMLJ OFFICIALIS MERITI OFFICER OF MERIT DOMINA OFFICIALIS MERITI DAME OFFICER OF MERIT COMMENDATOR MERITI COMMANDER OF MERIT DOMINA COMMENDAE MERITI DAME COMMANDER OF MERIT KMLJ MAGNUS OFFICIALIS MERITI GRAND OFFICER OF MERIT DMLJ DOMINA MAGNA OFFICIALIS MERITI DAME GRAND OFFICER OF MERIT GCMLJ EQUES MAGNAE CRUCIS MERITI KNIGHT GRAND CROSS OF MERIT DGCMLJ EGCMLJ DOMINA MAGNAE CRUCIS MERITI DAME GRAND CROSS OF MERIT EQUES MAGNAE CRUCIS ECCLESIAE MERITI ECCLESIASTICAL GRAND CROSS OF MERIT CMLJ 76 Altre Decorazioni GRADO GMCLJ LATINO CRUX MAGISTRALIS MERITI EX AURO INGLESE GOLD MAGISTERIAL CROSS SMCLJ CRUX MAGISTRALIS MERITI EX ARGENTO SILVER MAGISTERIAL CROSS BMCLJ CRUX MAGISTRALIS MERITI EX AERE BRONZE MAGISTERIAL CROSS GMMLJ NOMISMA MAGISTRALIS MERITI EX AURO GOLD MAGISTERIAL MEDAL SMMLJ NOMISMA MAGISTRALIS MERITI EX ARGENTO SILVER MAGISTERIAL MEDAL BMMLJ NOMISMA MAGISTRALIS MERITI EX AERE BRONZE MAGISTERIAL MEDAL MGHCrLJ CRUX MAGISTRALIS HOSPITALARIS MERITI GOLD MAGISTERIAL HOSPITALLER CROSS EX AURO MSHCrLJ CRUX MAGISTRALIS HOSPITALARIS MERITI SILVER MAGISTERIAL HOSPITELLER EX ARGENTO CROSS MBHCrLJ CRUX MAGISTRALIS HOSPITALARIS MERITI BRONZE MAGISTERIALA HOSPITALLER EX AERE CROSS Don1LJ CRUX DONATI PRIMAE CLASSIS DONATE CROSS OF FIRST CLASS Don2LJ CRUX DONATI SECUNDAE CLASSIS DONATE CROSS OF SECOND CLASS Don3LJ CRUX DONATI TERTIAE CLASSIS DONATE CROSS OF THIRD CLASS MSDLJ NOMISMA VIGENTI ANNORUM PROBATISSIMI OFFICII MERITORIUS SERVICE DECORATION GSCLJ NOMISMA PROVECTA AETATIS EX AURO GOLD SENIORITY CROSS SSCLJ NOMISMA PROVECTAE AETATIS EX ARGENTO SILVER SENIORITY CROSS BSCLJ NOMISMA PROVECTAE AETATIS EX AERE BRONZE SENIORITY CROSS HCLJ CRUX HONORIS CROSS OF HONOUR HSLJ PSLJ INSIGNE OBLIQUUM HONORIS NOMISMA MILITIS CHRISTI CRUCE INSIGNIS SASH OF HONOUR PILGRIM SHELL (CRUSADER’S MEDAL) 77 Termini per Brevetti e Diplomi LATINO INGLESE CATENA OFFICIALIS CHAIN OF OFFICE ARMIGER ESQUIRE DOMINULA DAMSEL MAGNUS MAGISTER GRAND MASTER MAGNUS VICARIUS GRAND VICAR PRAESES SUPREMI CONCILII PRESIDENT OF THE SUPREME COUNCIL MAGNUS THESAURI CUSTOS GRAND CUSTODIAN OF TREASURE MAGNUS MARSHAL GRAND MARSHAL MAGNUS INQUISITOR GRAND INQUISITOR MAGNUS JURIS CONSULTUS GRAND LEGAL GENERAL MAGNUS HISTORICUS GRAND HISTORIAN MAGNUS SINISCALCUS GRAND SENESCHAL MAGNUS HOSPITALARIS GRAND HOSPITALLER MAGNUS LARGITONUM GRAND ALMONER MAGNUS SIGILLI CUSTOS GRAND KEEPER OF THE SEAL MAGNUS ARCHIVI CUSTOS GRAND ARCHIVIST MAGNUS HERALDUS GRAND HERALD MAGNUS FAMILIAE HISTORICUS GRAND GENEALOGIST MAGNUS INSIGNORUM CUSTOS GRAND CUSTODIAN OF INSIGNA MAGNUS REFERENDARIUS GRAND REFERENDARY MAGNUS CAPITULARIS GRAND CAPITULAR MAGNUS REI MILITARIS ADIUTOR GRAND HELPER IN FIELD LEGATUS ORDINIS AMBASSADOR MAGNUS PRIORATUS GRAND PRIORY MAGNUS PRIORIS GRAND PRIOR PRIORATUS PRIORY PRIORIS PRIOR DELEGATIONIS DELEGATION DELEGATUS DELEGATE NATIONALIS IURISDICTIONIS NATIONAL JURISDICTION SUBMISSIO COMMANDERY (SUB – JURISDICTIONS) PRAEFECTUS COMMANDER (SUB – JURISDICTIONS) HEREDITATIS SUBMISSIO HEREDITATIS PRAEFECTUS HEREDITARY COMMANDERY COMMANDER (HEREDITARY COMMANDERY) 78 Testi dei Diploni in Latino ORDO MILITARIS ET HOSPITALARIS SANCTI LAZARI HIEROSOLYMITANI (nomine) Nos, Princeps Victorius Galoppini Carpenedoli, (Magnus Vicarius et) Praeses Supremi Concilii Odinis, propter potestates quae nobis attributae sunt, visis regulis Ordinis et sententia audita Supremi Concilii, hoc Decreto designamus ………………………..sicut ………………………. (foundazione di giurisdizione) Nos, Princeps Victorius Galoppini Carpenedoli, (Magnus Vicarius et) Praeses Supremi Concilii Ordinis, propter potestates quae nobis attributae sunt, visis regulis Ordinis et sententia audita Supremi Concilii, hoc Decreto iurisdictionem ………………. Costituimus sicut ……………… (ammissione) Supremum Concilium Ordinis his litteris notum facit quod ……………………. admissus est in Ordinem Militarem et Hospitalarem Sancti Lazari Hierosolymitani sicut ……………………….Numero Ordinali ……………….…… Dato ……………..die mensis ……………………………. (promozione) Supremum Concilium Ordinis his litteris notum facit quod ……………………..promotus est in Ordinem Militarem et Hospitalarem Sancti Lazari Hierosolymitani sicut ………………………Numero Ordinali ………………….… Dato …………….. die mensis …………………………….. (ammissione nel companionato di merito) Supremum Concilium Ordinis his litteris notum facit quod ……………………. admissus est in Societatem Meritorum in Ordinem Militarem et Hospitalarem Sancti Lazari Hierosolymitani sicut ………………………….……. Numero Ordinali ………………… Dato ……………..die mensis ……………………………. (promozione nel companionato di merito) Supremum Concilium Ordinis his litteris notum facit quod ……………………. promotus est in Societatem Meritorum in Ordinem Militarem et Hospitalarem Sancti Lazari Hierosolymitani sicut ……………….………………. Numero Ordinali ………………… Dato ……………..die mensis ……………………………. (altre decorazioni) Supremum Concilium Ordinis his litteris notum facit quod ……………………. decoratus est Ordine Militari et Hospitalari Sancti Lazari Hierosolymitani sicut ……………………….Numero Ordinali ……………..…………… Dato ……………..die mensis ……………………………. 79 80