ORDINE
MILITARE ET HOSPITALIERO
DI
SAN LAZZARO
DI GERUSALEMME
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE NON GOVERNATIVA
DECRETO MAGISTRALE N. 01/08
IL GRAN VICARIO
S.A.S.
VITTORIO GINO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
GALOPPINI
PRINCIPE DEL SACRO ROMANO IMPERO
XXXVII DUCA DI CARPENEDOLO
2
3
DECRETO MAGISTRALE N. 01/08
Noi,
Vittorio Gino Giuseppe Francesco Maria Galoppini,
Principe del Sacro Romano Impero, 37° Duca di Carpenedolo,
Gran Vicario e Presidente del Supremo Consiglio
dell’Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme.
In nome di Dio, della Santa Vergine e di San Lazzaro:
In virtù dei nostri diritti e prerogative, per mezzo del presente Decreto,
disponiamo che la Costituzione, gli Statuti e le Regole Generali
dell’Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme
quivi contenute siano approvate ed applicabili a tutte le Giurisdizioni
dell’Ordine
dalla data del presente Decreto dalla quale tutti i Membri ed
Affiliati dell’Ordine vi siano sottomessi.
Noi incarichiamo la nostra Gran Cancelleria della pubblicazione di questa
Costituzione e degli Statuti in Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco ed Italiano
in conformità al testo da Noi approvato ed inoltre incarichiamo
la nostra Gran Cancelleria di darne comunicazione a tutti i
Capi di Giurisdizione dell’Ordine che debbono curare che
tutti i Membri e gli Affiliati dell’Ordine ne siano posti a conoscenza
e che tutti si adeguino alle norme in essa contenute.
Con il presente Decreto Magistrale tutte le Costituzioni, Statuti e Regole
Generali
emanati in precedenza debbono considerarsi abrogati.
Dato dalla sede Gran Vicariale in Mondovì – Italia
il 1° Gennaio 2008.
IL GRAN TESORIERE
MARSHAL
firmato:
HELEN MELI ATTARD
PETTERSSON
DI CALCINATO
4
IL GRAN VICARIO
E
PRESIDENTE DEL SUPREMO CONSIGLIO
firmato:
VITTORIO GALOPPINI DI CARPENEDOLO
IL GRAN
firmato:
BJORN J.
DI GAMBARA
Edito © 2008 by
Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusaleme
Malta
Gran Cancelleria: c/o 46 Timber Wharf, Marsa MRS 1442, Malta G.C.
Da S.A.S.. Vittorio Galoppini di Carpenedolo, GCCLJ-J,
Contessa Helen Meli Attard di Calcinato, DGCCLJ-J e Conte Bjorn J. Pettersson di Gambara, GCCLJ-J
La Croce (capitolo 1, sezione 5) e lo Stemma (capitolo 1, sezione 6) dell'Ordine, così come la Costituzione,
gli Statuti ed i Regolamenti Generali sono protetti da marchio internazionale di registrazione.
Tutti i Diritti sono riservati.
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Parte 1 - Costituzione
Capitolo
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
La Costituzione
Carattere dell’Ordine
Religione
Scopi dell’Ordine
Invocazioni
Croce dell’Ordine
Bandiera ed Arma dell’Ordine
Bandiere del Gran Maestro e del Presidente del
Supremo Consiglio
Sigillo dell’Ordine
Motto dell’Ordine
Sede dell’Ordine
Inno dell’Ordine
Organizzazione dell’Ordine
Lingua Ufficiale
Capitolo
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
Membri dell’Ordine
Capitolo
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Il Gran Maestro
Qualificazioni
Procedure d’ingresso
Gradi nell’Ordine
Religiosi
Categorie di Membri
Pagamento di oblazioni e diritti
Età per l’ammissione
Diritti dei Figli e delle Figlie dei Membri
Investiture
Ritiro e Dimissioni
Espulsioni
Provvedimenti Disciplinari
Scudieri e Damigelle
Riconoscimenti e Titoli
Il Capo dell’Ordine
Nomina di Alti Ufficiali
Ammissione dei Membri
Mancanza del Gran Maestro
Statuti per il Governo dell’Ordine
Uniformi ed Insegne
Gran Collare
6
Capitolo Norme Economiche
4
4.1
Norme Economiche
Capitolo
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
Governo dell’Ordine
Governo
Canali di Corrispondenza
Capitolo Generale
Gran Consiglio Magistrale
Supremo Consiglio
Consiglio Esecutivo
Doveri dei Membri del Consiglio Esecutivo
Doveri degli altri Membri del Supremo Consiglio
Gran Segretari
Doveri dei Gran Segretari
Firma sui Documenti
Giurisdizioni e Sub-Giurisdizioni
Commanderie Ereditarie
Ambasciatori
Ranghi di Diritto
7
Parte 1
COSTITUZIONE
Capitolo 1 - La Costituzione
1,1 CARATTERE DELL'ORDINE
a. L'Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme è un Ente
Internazionale apolitico, ecumenico, senza scopo di lucro, costituito quale organizzazione
indipendente non governativa (NGO) secondo la Convenzione Europea sul
Riconoscimento della Personalità Giuridica delle Organizzazioni Internazionali non
Governative.
b. Tradizionalmente è organizzato in forma di Ordine Cavalleresco Cristiano.
c. E' anche un Ordine Militare di Misericordia ed un Ordine Ospitaliero dedicato alla
cura ed assistenza del povero e dell’infermo. L'Ordine si dedica specialmente ai lebbrosi,
sempre attento alla sua origine in Terra Santa, seguendo nei secoli i dettami di Cristo, a
sostentamento della fede cristiana.
d. L’Ordine è strutturato come una Monarchia Costituzionale dove il Monarca ha la
rappresentanza nominale dello Stato mentre le decisioni politiche ed amministrative sono
demandate al Governo dello Stato.
I membri dell’Ordine sono pertanto considerati il popolo, il Supremo Consiglio il
Parlamento, il Consiglio Esecutivo il Governo ed il Gran Maestro il capo di stato.
e. Pertanto il Gran Maestro ha la rappresentanza verso le Autorità civili, militari,
diplomatiche e religiose, mentre la conduzione e l’amministrazione dell’Ordine sono
demandate ai Membri del Supremo Consiglio dell’Ordine.
f. Al fine di non creare confusione, si specifica che l’Ordine Militare et Hospitaliero di San
Lazzaro di Gerusalemme è:
1) quello originale fondato in Terra Santa nel 1098 ed avente continuità sino ai
giorni nostri.
2) quello che fu sotto il magistero del Duca di Siviglia, sfiduciato e non più
riconosciuto Gran Maestro dalla maggioranza dei Capi di Giurisdizione dell’Ordine
riunitisi in Vienna nel maggio dell’anno 2004.
3) Riconosciuto dal Governo Spagnolo con Decreto del 9 maggio 1940,
pubblicato
sul Bollettino Ufficiale di Stato spagnolo il 10/05/1940 n. 131 pagg. 3177 e
3178.
4) menzionato con specifici doveri e privilegi nel Regolamento per la Cura
della
Lebbra approvato con Decreto di Stato in Spagna datato 8 marzo 1946 (Artt.
22
e 25).
5) equiparato agli Ordini di Stato in Spagna con Decreto del 4 agosto 1980.
6) definito Corpo Internazionale Umanitario dalla Comunità Economica
Europea
con deliberazione del 20 aprile 1982.
8
g. L’Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme – Malta riconosce
l’esistenza di altri organismi che usano il nome dell’Ordine quali “Obbedienze” e di altri
gruppi indipendenti ma che non formano parte dell’Ordine legittimo, continuazione di
quello originale.
L’Ordine si riserva però il diritto di contrarre alleanze od altre forme di collaborazione con
detti organismi al fine di promuovere la comune attività caritatevole svolta in nome
dell’Ordine.
g. Ogni membro delle sopra citate organizzazioni irregolari che voglia regolarizzare la
propria posizione in seno all’Ordine dovrà presentare apposita petizione scritta.
Alla petizione dovranno essere unti in copia il diploma di ammissione, delle promozioni ed
altri riconoscimenti ricevuti e la documentazione necessaria e richiesta per l’ingresso
nell’Ordine.
All’accettazione i richiedenti manterranno il loro rango ma cesseranno da ogni incarico
svolto in precedenza. Sarà sempre e comunque garantita la posizione di tutti i membri del
Supremo Consiglio dell’Ordine.
1,2 RELIGIONE
Tutti membri dell’Ordine saranno membri praticanti della Fede cristiana in ogni sua
particolare denominazione.
Tutti i membri delI’Ordine dovranno concorrere con le loro vite, fortune ed onori, a
sostenere i principi del Cristianesimo, e manifesteranno dinanzi a tutti la loro
determinazione a vivere e morire seguendo gli insegnamenti di Cristo e della Sua Santa
Chiesa.
1,3 FINI DELL’ORDINE
a. Scopo dell’Ordine sarà il preservare e difendere la fede cristiana, proteggere, assistere,
soccorrere ed aiutare il povero, l’infermo ed il morto, promuovere e mantenere i principi
della cavalleria cristiana e seguire gli insegnamenti di Cristo e della Sua Santa Chiesa in
tutte le proprie attività.
b. L’attività caritatevole e filantropica nei campi della salute e dell’educazione viene svolta
secondo i fini e le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e degli Statuti del Consiglio
d’Europa.
c. L’attività dell’Ordine viene espletata a livello mondiale, con particolare attenzione alla
cura della lebbra.
1,4 INVOCAZIONI
II Segno della Croce e la formula “Nel nome di Dio, della Vergine Maria e di San Lazzaro”
dovrà precedere ogni azione ufficiale dell’Ordine.
9
1,5 CROCE DELL’ORDINE
a. La Croce dell’Ordine è rappresentata dalla croce delle Otto Beatitudini, comunemente
chiamata Croce di Malta, di colore verde.
b. La Croce dell’Ordine può essere usata dall’Ordine stesso, dalla Giurisdizioni, dai Corpi
Volontari e dai singoli membri attivi dell’Ordine.
1,6 BANDIERA E STEMMA DEL L'ORDINE
a. La Bandiera dell’Ordine è bianca con una croce verde.
®
b. Lo Stemma dell'Ordine è: Una Croce Verde in campo bianco sormontante la Croce
Verde delle Otto Beatitudini, circondata dal Gran Collare dell'Ordine, il tutto su di un manto
nero portante sul lato sinistro la croce verde delle otto Beatitudini, con cordoni e fiocchi
dorati, sormontato dalla Corona Orientale dell'Ordine con zuccotto nero sormontato da
croce d'oro sul globo; sotto, il motto: “Atavis et Armis”.
®
c. Lo Stemma dell'Ordine, con o senza motto, può essere usato solamente dall'Ordine e
dalle sue Giurisdizioni e dai da singoli membri.
d. Bandiere apposite ed insegne, così come distintivi e Stendardi dell'Ordine, come
previsto dal Regolamento Generale (Parte III - Cap. 9, sez. 1) possono essere usate dalle
varie Giurisdizioni, dai Corpi Volontari e dalle varie Autorità dell'Ordine.
10
1,7 BANDIERE DEL GRAN MAESTRO E DEL PRESIDENTE DEL SUPREMO
CONSIGLIO
a. La Bandiera del Gran Maestro è bianca, inquartata nel 1° e 4° con l’Arma dell’Ordine e
nel 2° e 3° con l’Arma personale del Gran Maestro, frangiata in oro.
b. La Bandiera del Presidente del Supremo Consiglio è bianca, lo Stemma completo
dell’Ordine senza il motto “Atavis et Armis”, circondato dal Gran Collare, frangiata in oro.
1,8 SIGILLO DELL'ORDINE
a. Il Gran Sigillo dell'Ordine è costituito dall'Arme completa dell'Ordine circondata
dall'iscrizione:
“ORDO
MILITARIS
ET
HOSPITALARIS
SANCTI
LAZARI
HIEROSOLYMITANI”.
b. Il Gran Sigillo dell'Ordine viene usato dal Presidente del Supremo Consiglio sui diplomi
ed altri documenti ufficiali.
c. Altri Sigilli, previsti dalle norme Regolamentari (parte 3, capitolo 9, sez. 2) vengono usati
nella attività ufficiale da parte delle Autorità locali dell'Ordine.
11
1,9 MOTTO DELL'ORDINE
Il Motto dell'Ordine è, in latino, "ATAVIS ET ARMIS", tradotto in "Con gli Avi e con le Armi"
1,10 SEDE DELL'ORDINE
a. La Sede Principale e spirituale dell'Ordine sarà ubicata e stabilita dal Supremo
Consiglio.
b. La Sede Amministrativa dell'Ordine sarà situata presso la Gran Cancelleria su decisione
del Supremo Consiglio; oggi la sede amministrativa è in Malta.
c. Il Gran Custode del Tesoro dovrebbe, se possibile, risiedere nella stessa area, a meno
che sia stabilito diversamente dal Supremo Consiglio.
1,11 INNO DELL'ORDINE
a. L'inno dell'Ordine è una composizione musicale intitolata "INNO A SAN LAZZARO"
composto dal M° La Manna D.Mus., KStG, CLJ, e dedicato nel 1986 ai membri dell'Ordine
di San Lazzaro.
b. Il testo e la musica dell'Inno sono allegati a questa Costituzione.
c. L’Inno deve essere eseguito durante le manifestazioni ufficiali dell’Ordine, se possibile
cantato.
1,12 ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE
a. L'Ordine sarà diviso in Giurisdizioni Nazionali secondo quanto disposto dal Supremo
Consiglio.
In passato esse furono denominate con vari nomi, es. Gran Baliaggio, Gran Priorato, Gran
Commanderia, Baliaggio, Priorato o Commanderia, secondo le usanze: attualmente esse
vengono denominate Gran Priorato o Priorato.
b. Un Gran Priorato sarà di solito suddiviso in più piccole Commanderie, Sub
Commanderie o Delegazioni, che non saranno autonome e dipenderanno dal rispettivo
Gran Priorato.
c. Le Commanderie Ereditarie dipendono direttamente dal Consiglio Esecutivo e sono da
questo installate; esse non dipendono dalla Giurisdizione nel cui territorio si trovano e tutte
le loro comunicazioni al Consiglio Esecutivo passano per la Gran Cancelleria.
1,13 LINGUA UFFICIALE
a. La lingua ufficiale dell'Ordine è quella Inglese.
b. I Brevetti saranno redatti in lingua inglese, i Diplomi ed i Decreti in lingua Latina.
=============
12
Capitolo 2 – Membri dell’Ordine
2,1 QUALIFICHE
a. Ogni persona proposta per ammissione nell'Ordine sarà un individuo praticante la Fede
Cristiana ed avrà mentalità, mezzi e posizione, tali da consentirgli di vivere onorabilmente
e di osservare pienamente e liberamente le leggi e le delibere dell'Ordine. Ogni candidato
per ammissione all'Ordine, detto Postulante, sarà esaminato dalla Commissione di
Ammissione della Giurisdizione di residenza.
b. Ciascun candidato deve provare di essere persona dalla condotta irreprensibile, avere
onore ed integrità morale, e, se sposato, che il suo contratto di matrimonio sia
perfettamente onorevole e valido in relazione alle leggi cristiane.
c. Ciascun candidato deve compilare una domanda per iscritto su un modulo predisposto
dal Consiglio Esecutivo, allegando il proprio curriculum vitae, un certificato della propria
moralità religiosa rilasciato dalla propria Chiesa, oppure una copia del Certificato di
Battesimo.
2,2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
a. Ciascun Postulante deve sottoporre la documentazione richiesta alla parte 2, capitolo 7,
sezione 1, alla Commissione di Ammissione della sua Giurisdizione, la quale deve
approvare il candidato. Dopo l'approvazione, il Capo di Giurisdizione invierà la domanda
corredata delle proprie raccomandazioni circa il grado di ammissione al Presidente del
Supremo Consiglio.
b. Su dette raccomandazioni, il Consiglio Esecutivo deciderà sull'accoglimento, il grado e
la categoria.
La decisione del Consiglio Esecutivo è finale e non soggetta ad alcun appello.
c. II Consiglio Esecutivo può delegare tale responsabilità al Presidente del Supremo
Consiglio.
Costui darà comunicazione alla Gran Cancelleria al fine di ottenere il numero di
registrazione (GC Number) ed invierà il fascicolo personale alla Gran Cancelleria.
d. I Diplomi saranno sottoscritti dal Gran Maestro e dai Membri Effettivi del Consiglio
Esecutivo.
I Brevetti saranno sottoscritti solamente dal Presidente del Supremo Consiglio.
13
2,3 GRADI NELL’ORDINE
a. Dal più basso al più alto, i gradi nell’Ordine sono i seguenti:
Vecchia Denominazione
Membro (MLJ)
Ufficiale/Dama Ufficiale (OLJ)
Commendatore/Dama di Commenda ( CCLJ)
Commendatore/Dama di Commenda con Placca (CLJ)
Cavaliere o Dama (KLJ/DLJ)
Cavaliere Commendatore/Dama Commendatrice (KCLJ/DCLJ)
Cavaliere/Dama di Gran Croce (GCLJ/DGCLJ)
Cavaliere/Dama di Gran Croce con Gran Collare
(GCCLJ/DGCCLJ)
Attuale Denominazione
Cavaliere/Dama
Ufficiale/Dama Ufficiale
Commendatore/Dama di
Commenda
Commendatore/Dama di
Commenda con Placca
Grande Ufficiale o Dama Grande
Ufficiale di II° Grado
Grande Ufficiale/Dama Grande
Ufficiale di I° Grado
Cavaliere/Dama di Gran Croce
Cavaliere/Dama di Gran Croce
con Gran Collare
b. I membri ammessi nella categoria di Giustizia aggiungono alla sigla del proprio rango
una lineetta ed una lettera “J”.
c. Tutti i ranghi, gradi, decorazioni, meriti ed i testi dei Decreti e dei Diplomi sono allegati
alla presente Costituzione.
d. Benchè il metodo sopra riportato sia comune a molte Nazioni, la legislazione di alcuni
Stati è differente.
In questi casi sarà fatto dal Supremo Consiglio un decreto di variazione per adeguamento,
con particolare riferimento ai diritti di ammissione, oblazioni e promozioni.
2,4 RELIGIOSI
a. Tutti i Sacerdoti ed i Ministri di Fede Cristiana sono ammessi come Membri Ecclesiastici
(Cappellani dell’Ordine) e tutti i Religiosi dovranno allegare alla domanda di ammissione,
oltre ai documenti previsti dal Capitolo 2, Sezione 1, un certificato del loro superiore
ecclesiastico attestante la loro ordinazione sacerdotale ed il loro particolare titolo
ecclesiastico.
b. I gradi dei Cappellani, dal minore al più alto sono:
Grado
Grado
Equivalente
·
Assistente Cappellano (AChLJ)
CCLJ
·
Cappellano (ChLJ)
CLJ
·
Cappellano Senior (SChLJ)
KLJ
.
Cappellano Prelato (PSChLJ)
KCLJ
·
Cappellano di Gran Croce Ecclesiastico (EGCLJ)
GCLJ
.
Cappellano di Gran Croce Ecclesiastico con Gran Collare (EGCCLJ)
GCCLJ.
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c. Tra i vari membri Ecclesiastici il Consiglio Esecutivo può nominare un Gran Priore
Spirituale dell’Ordine con il grado di Cappellano di Gran Croce Ecclesiastico con Gran
Collare (EGCCLJ) per ogni rito della Religione Cristiana presente nell’Ordine.
d. La cerimonia tenuta in ogni Giurisdizione sarà celebrata nel rito in uso in essa nella
maggioranza dei suoi membri.
e. Il Gran Priore Spirituale sarà preferibilmente un Vescovo od un religioso di rango ad
esso superiore.
Ovviamente i religiosi di grado equiparato a Vescovo dei vari riti potranno essere nominati
Gran Priori Spirituali.
2,5 CATEGORIE DI MEMBRI
a. Vi sono due categorie per l’ammissione all’Ordine dal grado di Cavaliere in su: queste
sono di Grazia e di Giustizia.
b. Normalmente i postulanti sono accettati nella categoria di Giustizia se forniscono le
prove di nobiltà ereditaria dei loro quattro nonni o, se viene usata la sola linea paterna,
quella dei propri bisnonni paterni. Ogni Giurisdizione stabilirà i criteri di ammissione in tale
categoria in osservanza dei criteri utilizzati a tale titolo nella propria nazione e tali criteri
dovranno essere approvati dalla Commissione Araldica dell’Ordine e promulgati dal
Consiglio Esecutivo.
c. I membri ammessi nella categoria di giustizia saranno autorizzati ad indossare la Croce
di Giustizia dell’Ordine.
d. Coloro che non saranno in grado di produrre le prove nobiliari richieste saranno
ammessi nella categoria di Grazia.
e. La Commissione Araldica dell’Ordine è formata dal Presidente del Supremo Consiglio,
che la presiede, dal Gran Genealogista e dal Gran Aiutante di Campo.
2,6 PAGAMENTO DI OBLAZIONI E TASSE DI PASSAGGIO
a. Ogni Membro dovrà pagare l'oblazione di appartenenza all'Ordine e le tasse di
passaggio in caso di promozioni, secondo gli importi stabiliti dal Consiglio Esecutivo.
Fino a che tali pagamenti non saranno stati effettuati, l'appartenenza o la promozione non
diverranno esecutive.
Tutti i pagamenti dei Membri iscritti devono essere fatti alla propria Giurisdizione
Nazionale.
I membri In Gremio Religionis dovranno pagare direttamente alla Gran Cancelleria.
b. In casi eccezionali e su esplicita autorizzazione del Consiglio Esecutivo, le varie
Giurisdizioni potranno esonerare l'interessato dalla corresponsione dei diritti..
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c. I religiosi sono esentati dal pagare diritti di ammissione, di promozione e cotizzazioni
annuali.
Essi rimborseranno solo il costo della propria mozzetta e delle decorazioni ma nel
contempo avranno l’obbligo di fornire il proprio ministero pastorale nella Giurisdizione di
competenza e durante le Cerimonie religiose dell’Ordine.
2,7 ETA' PER L'AMMISSIONE
Salvo casi in cui il Presidente del Supremo Consiglio approvi per decreto o nel caso che il
Postulante abbia diritto all'ammissione per ragioni ereditarie, i Postulanti non sono
ammessi nell'Ordine se non hanno raggiunto i ventuno anni di età alla data dell'investitura.
2,8 AMMISSIONE EREDITARIA DI FIGLI E FIGLIE DEI MEMBRI DELL’ORDINE
a. I figli e le figlie di membri possono, raggiunti i diciotto anni, fare domanda per
appartenere all'Ordine per ragioni di diritto ereditario. Verificato che il richiedente abbia i
normali requisiti per l'ammissione, il Consiglio Esecutivo ammetterà il candidato come un
MLJ, o in grado più alto, a discrezione del Consiglio Esecutivo per particolari casi.
b. I figli e figlie di Cavalieri (o Dame) di Giustizia che vantino il diritto ereditario di
ammissione, per ottenere il grado di MLJ-J, dovranno produrre nuovamente la
documentazione necessaria alla concessione della categoria di Giustizia ed, in difetto di
tali prove, saranno ammessi nella categoria di Grazia.
2,9 INVESTITURE
a. Il Presidente del Supremo Consiglio, oltre al Gran Maestro, è la sola Autorità cui spetta
il diritto di investire i membri, di conferire promozioni o riconoscimenti.
b. Il Presidente del Supremo Consiglio può delegare di volta in volta tale autorità ad altro
componente del Supremo Consiglio ed, in casi eccezionali, un Capo di Giurisdizione.
c. Il Presidente del Supremo Consiglio deve essere avvisato da parte del Capo di
Giurisdizione, con tre mesi di anticipo, del desiderio di effettuare una cerimonia di
investitura; dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal Presidente del Supremo Consiglio il
Capo di Giurisdizione può organizzare la cerimonia.
2, 10 DIMISSIONI E PENSIONAMENTO
a. Tutti i membri dell’Ordine possono dimettersi in qualsiasi momento.
b. Tutti i membri dell'Ordine che cessino di essere cristiani, cesseranno ipso facto di
appartenere all'Ordine.
Qualora riguadagnassero la condizione sociale di cristiano, potranno fare petizione al
Presidente del Supremo Consiglio per essere riammessi nell’Ordine, per il tramite della
propria Giurisdizione e, per buona causa, potranno dal Consiglio Esecutivo essere
reintegrati.
c. I Membri dimissionari non possono indossare le decorazioni, l'uniforme e il mantello
dell'Ordine.
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d. In caso di morte di un membro dell’Ordine, qualora il mantello e le insegne non siano
poste nella cassa e la famiglia non voglia trattenerle a ricordo, è auspicabile che il
mantello e le decorazioni siano restituite alla Giurisdizione di appartenenza.
2,11 ESPULSIONI
a. I Membri possono essere espulsi dall'Ordine, qualora trasgrediscano gli scopi e le
regole dell'Ordine, dal Presidente del Supremo Consiglio, secondo le decisioni del
Consiglio Esecutivo.
b. I membri iscritti quali inattivi da più di tre anni possono essere espulsi dal Presidente del
Supremo Consiglio su richiesta scritta del Capo Giurisdizione.
c. I membri espulsi non potranno più portare le insegne, l'uniforme ed il mantello
dell'Ordine.
d. Al fine di proteggere l’Ordine, in casi estremi, il Presidente del Supremo Consiglio,
sentito il Consiglio Esecutivo, potrà adire a vie legali nei confronti dei membri espulsi.
2,12 MISURE DISCIPLINARI
a. Preferibilmente ogni Giurisdizione avrà una Commissione Disciplinare.
I membri di ogni Giurisdizione sono soggetti ai provvedimenti disciplinari da parte del
proprio Capo di Giurisdizione, previo eventuali investigazioni da parte della Commissione
Disciplinare.
b. I Capi di Giurisdizione sottoporranno la loro decisione alla finale approvazione del
Consiglio Esecutivo che agirà dopo aver esaminato i fatti, eventualmente nominando una
apposita Commissione Internazionale che renderà noti i propri risultati al Grande
Inquisitore.
Le spese riferentesi all’invio di tale Commissione saranno a carico della Giurisdizione
ospitante.
c. I membri del Supremo Consiglio, i Gran Segretari e gli Ambasciatori sono giudicabili
solamente dal Consiglio Esecutivo: essi possono difendersi dinanzi al Consiglio Esecutivo.
d. Il Gran Maestro ed i membri del Consiglio Esecutivo sono soggetti solamente al giudizio
del Supremo Consiglio, composto senza il membro (o i membri) sottoposti a giudizio: essi
possono difendersi dinanzi al Supremo Consiglio.
2.13 SCUDIERI E DAMIGELLE
a. I figli e le figlie di membri dell’Ordine, raggiunti i quattordici anni di età, possono essere
accettati nell’Ordine in qualità di Scudieri o Damigelle.
Essi potranno partecipare alle Cerimonie dell’Ordine e saranno considerati come Membri
Affiliati dell’Ordine.
b. Essi useranno il mantello dell’Ordine chiuso da catena in argento e recante la croce
contornata in argento, di misura più piccola di quella dei membri dell’Ordine.
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c. Gli Scudieri possono indossare l’Uniforme dell’Ordine, ma senza Spada.
d. Il loro rango sarà evidenziato dal solo monogramma SLJ apposto sulle spalline
dell’Uniforme.
e. Gli Scudieri e le Damigelle riceveranno apposito Diploma ma non riceveranno alcuna
Decorazione dell’Ordine.
f. Gli Scudieri e le Damigelle sono soggetti all’Investitura, con uso dello Scettro.
2, 14 RICONOSCIMENTI E TITOLI
Nessun membro può usare, nel corso dei suoi doveri, alcun titolo, riconoscimento o grado
dell'Ordine che non sia consentito dal Capo della propria Giurisdizione, e nemmeno potrà
arrogarsene quale titolo Araldico Feudale.
Per ogni dubbio gli interessati dovranno rivolgersi al Gran Genealogista (Giudice d’Armi).
================
Capitolo 3 – Il Gran Maestro
3,1 IL CAPO DELL'ORDINE
a. II Gran Maestro è il Capo dell'Ordine ed a lui, dopo che avrà prestato giuramento come
Gran Maestro, è delegata la rappresentanza dell’Ordine verso le Autorità civili, militari,
diplomatiche e religiose.
b. Il Gran Maestro è eletto per la vita dal Capitolo Generale.
c. Egli deve essere un membro dell’Ordine prima della sua elezione e dovrebbe essere un
membro di una Famiglia che regni od abbia regnato.
d. Prima di essere investito come Capo dell’Ordine, il Gran Maestro pronuncerà il
seguente giuramento alla presenza del Capitolo Generale riunitosi per l'elezione, oppure
davanti al Consiglio Supremo:
"Prometto solennemente dinanzi a Dio di onorare, sostenere ed osservare sempre i
suoi Santi Comandamenti e assicuro di farli onorare, venerare ed osservare sino a
che ne avrò potere rappresentando l'Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro
di Gerusalemme lealmente e fedelmente come si conviene al dovere ed alla dignità
di Gran Maestro e giuro che sarà mia cura far osservare la Costituzione, gli Statuti,
le Leggi e le Sue Disposizioni da tutti i membri dell'Ordine. Così Dio mi aiuti".
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e. Secondo l'antica tradizione, il Gran Maestro viene riconosciuto quale "Sua Altezza
Reale (o rango personale superiore) il Principe Gran Maestro".
3,2 NOMINA DEGLI ALTI UFFICIALI
II Consiglio Esecutivo nominerà tutti i Membri del Governo dell'Ordine.
3,3 AMMISSIONE DEI MEMBRI
a. Il Consiglio Esecutivo è la sola Autorità che possa ammettere i membri nell'Ordine e
confermare promozioni e conferimenti di merito, su apposita petizione presentata al
Presidente del Supremo Consiglio
b. Tutti i membri dell'Ordine nominati a qualunque dignità od ufficio da parte del Consiglio
Esecutivo resteranno in carica a piacere dello stesso.
3,4 SEDE VACANTE DEL GRAN MAESTRO
a. Qualora la carica di Gran Maestro fosse vacante, l’Ordine sarà governato dal
Presidente del Supremo Consiglio che assumerà la carica di Gran Vicario con tutte le
prerogative del Gran Maestro.
b. Qualora il Gran Maestro sia temporaneamente impossibilitato a svolgere i propri
compiti, egli sarà sostituito dal Presidente del Supremo Consiglio, in qualità di Gran
Vicario..
3,5 STATUTI PER IL GOVERNO DELL'ORDINE
a. Il Consiglio Esecutivo deciderà gli Statuti per il governo dell'Ordine che saranno
promulgati dal Presidente del Supremo Consiglio.
b. Il Presidente del Supremo Consiglio rappresenta l’Ordine in materia amministrativa e
giudiziaria.
3,6 UNIFORMI E INSEGNE
Le uniformi, le insegne e gli stemmi araldici dei membri dell'Ordine saranno prescritti dal
Consiglio Esecutivo e pubblicati negli Statuti e nelle Regole Generali.
3.7 GRAN COLLARE
a. Il Gran Collare è il più alto onore di distinzione e riconoscenza dell’Ordine.
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b.Esso può essere conferito a Capi di Stato e Primi Ministri ed ai membri del Supremo
Consiglio che abbiano servito fedelmente l’Ordine per Quattro o più anni. Esso è conferito
per la vita.
c. Il Gran Maestro, il Presidente del Supremo Consiglio e gli altri membri del Consiglio
Esecutivo sono portatori ex officio del Gran Collare.
d. I Gran Priori Spirituali sono autorizzati ex officio ad indossare il Gran Collare.
===================
Capitolo 4 – Norme Economiche
4.1 NORME ECONOMICHE
a. Ogni attività svolta all’interno dell’Ordine sarà sempre effettuata volontariamente senza
diritto a retribuzioni od altre prebende.
b. Il Gran Maestro, i membri del Consiglio Esecutivo ed i Gran Priori Spirituali che si
debbano recare presso le Giurisdizioni oppure ad effettuare riunioni dell’Ordine hanno
diritto alla refusione delle spese di viaggio, vitto ed alloggio ed altre riferentesi alla loro
permanenza da parte del Gran Custode del Tesoro dell’Ordine dietro presentazione dei
documenti relativi alle spese sostenute.
Qualora non sia possibile presentare la documentazione richiesta, i costi da rimborsare
saranno concordati tra gli interessati ed il Gran Custode del Tesoro: in caso di conflitto, il
Presidente del Supremo Consiglio deciderà in merito.
c. In modo analogo i Capi di Giurisdizione dovranno adottare disposizioni similari nei
regolamenti delle loro Giurisdizioni.
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d. E’ auspicabile che ogni Giurisdizione che inviti il Gran Maestro, i membri del Consiglio
Esecutivo ed i Gran Priori Spirituali per l’effettuazione di una cerimonia si accolli le sopra
citate spese relative a costoro.
e. Il Gran Maestro, il Presidente del Supremo Consiglio ed i membri del Consiglio
Esecutivo sono esonerati dal pagamento della cotizzazione annuale alla Gran Cancelleria,
così come tutti i Religiosi dell’Ordine.
====================
Capitolo 5 – Governo dell’Ordine
5,1 GOVERNO
a. II Governo dell'Ordine consisterà in:
- Il Capitolo Generale
- Il Gran Consiglio Magistrale
- Il Consiglio Supremo
- Il Consiglio Esecutivo
- I Gran Segretari ed I Capi Giurisdizione
b. Il Gran Maestro, il Presidente del Supremo Consiglio, gli altri membri del Consiglio
Esecutivo ed i Commander Ereditari sono nominati a vita.
c. Tutta la corrispondenza tra i Capi Giurisdizione ed il Supremo Consiglio che si riferisca
all'Ordine, dovrà essere inoltrata a mezzo della Gran Cancelleria.
d. Tutti gli altri membri dell’Ordine che abbiano cariche di Governo dell'Ordine (Membri
del Supremo Consiglio, Gran Segretari, Ambasciatori e Capi di Giurisdizione) cesseranno
dalle loro cariche e dovranno dimettersi per iscritto. Essi potranno fare domanda per
continuare ad espletare le loro mansioni per un periodo di due anni, seguito da un
secondo periodo di pari durata, a discrezione del Consiglio Esecutivo.
5,2 CANALE DI CORRISPONDENZA
a. Senza alcuna eccezione tutta la corrispondenza tra qualsiasi membro dell'Ordine, sia
esso un Membro del Consiglio Supremo, Capo di Giurisdizione o altrimenti ed il
Presidente del Supremo Consiglio, su materie inerenti l'Ordine, sarà incanalata attraverso
la Gran Cancelleria.
b. Coloro che desiderassero conferire col Presidente del Supremo Consiglio su argomenti
inerenti l'Ordine, informeranno prima la Gran Cancelleria e forniranno un memorandum
sui punti da trattare col Presidente del Supremo Consiglio.
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c. Solamente i membri del Consiglio Esecutivo possono corrispondere direttamente col
Gran Maestro.
5,3 IL CAPITOLO GENERALE
a. II corpo supremo governante e depositario di tutto il potere nell'Ordine è il Capitolo
Generale. La delega di questo potere appartiene permanentemente, assolutamente e
irrevocabilmente al Supremo Consiglio dell’Ordine.
II Capitolo Generale è composto da tutti Membri dell'Ordine sia laici che ecclesiastici.
II Capitolo Generale sarà convocato dal Gran Marshal su ordine del Consiglio Supremo
per l'elezione del Gran Maestro: questo diritto è tradizionale fino da tempi remoti.
Il Capitolo Generale può essere convocato in qualsiasi momento dal Presidente del
Supremo Consiglio.
b. Il diritto a votare ai Capitoli Generali ed a tutte le altre riunioni dell'Ordine sarà limitato
ai membri dell’Ordine attivi aventi grado di CLJ o superiori, senza possibilità di delega.
Qualsiasi eccezione deve essere approvata dal Consiglio Esecutivo.
c. In occasione della convocazione di un Capitolo Generale, il Presidente del Supremo
Consiglio spedirà apposita comunicazione ai Capi Giurisdizione, contenente le motivazioni
della convocazione del Capitolo Generale e la data di convocazione.
d. Ricevuta la convocazione, i Capi Giurisdizione ed i Commander Ereditari
trasmetteranno al Presidente del Supremo Consiglio l'elenco dei propri iscritti aventi diritto
al voto, purchè in regola con i pagamenti.
Se questo elenco non perverrà al Presidente del Supremo Consiglio entro sei settimane
dal ricevimento della convocazione, alla Giurisdizione od alla Commanderia Ereditaria non
saranno riconosciuti votanti.
Al ricevimento dell'elenco, il Presidente del Supremo Consiglio invierà al Capo
Giurisdizione od al Commander Ereditario tante schede di votazione pari agli aventi diritto.
e. I Capi Giurisdizione ed i Commander Ereditari distribuiranno le schede di votazione agli
interessati e provvederanno al loro ritiro, inviandole in busta chiusa alla Gran Cancelleria
ed unitamente, qualora non fatto antecedentemente, provvederanno al saldo monetario di
quanto dovuto dai votanti al Gran Custode del Tesoro; qualora detto saldo non dovesse
pervenire, la Giurisdizione sarà ritenuta non avente diritto al voto.
f. I Membri in Gremio Religionis saranno contattati e gestiti in tale occasione direttamente
dalla Gran Cancelleria.
g. Le schede non pervenute al Presidente del Supremo Consiglio nell’arco di sei settimane
saranno ritenute nulle.
h. Una apposita Commissione Esaminatrice, nominata dal Consiglio Esecutivo e
presieduta dal Presidente del Supremo Consiglio, provvederà allo spoglio delle schede ed
a reigere l’apposito verbale contenente l’esito della votazione.
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5,4 GRAN CONSIGLIO MAGISTRALE
a. Il Gran Consiglio Magistrale normalmente sarà tenuto ogni due anni e sarà convocato
dalla Gran Cancelleria su ordine del Presidente del Supremo Consiglio.
b. L'Agenda dei lavori e degli argomenti del Gran Consiglio Magistrale sarà predisposta
dalla Gran Cancelleria ed approvata dal Presidente del Supremo Consiglio.
c. Alla riunione del Gran Consiglio Magistrale parteciperanno il Gran Maestro, i membri
del Supremo Consiglio, i Gran Segretari, i Capi di Giurisdizione e loro Cancellieri ed i
Commander Ereditari.
d. Tutti i membri dell'Ordine possono partecipare ai lavori in qualità di uditori e possono
essere incaricati di temporanee mansioni.
5,5 IL CONSIGLIO SUPREMO
a. Il Consiglio Supremo è composto da:
- Il Gran Maestro
- Il Presidente del Consiglio Supremo
- Il Gran Custode del Tesoro
- Il Gran Marshal
- Il Gran Inquisitore
- Il Gran Legale Generale
- Il Gran Storico
- Il Gran Siniscalco
- Il Gran Elemosiniere
- Il Gran Ospitaliere
- Il Gran Custode del Sigillo
b. Qualsiasi membro del Consiglio Supremo che si dimetta dall'incarico o sia divenuto
incapace di adempiervi sarà destituito con decreto del Presidente del Supremo Consiglio.
c. Un membro del Consiglio Supremo che risulti assente per due riunioni consecutive del
Consiglio, salvo per comprovati motivi di forza maggiore, perderà immediatamente
l'incarico.
Non sono ammesse deleghe e l'interessato deve essere presente di persona.
d. Il Gran Maestro, i membri del Consiglio Esecutivo, i membri del Consiglio Supremo, gli
Ambasciatori, i Gran Segretari ed i Gran Priori Spirituali che abbiano terminato il proprio
incarico per qualsivoglia ragione saranno nominati “in emeritus”, senza espletare
ulteriormente le mansioni ma con tutti gli onori ai medesimi spettanti durante
l’espletamento della propria carica.
e. Un membro del Consiglio Supremo non può essere contemporaneamente titolare di due
incarichi in seno al Consiglio stesso.
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f. Se si rendesse vacante un posto nel Supremo Consiglio o nel Consiglio Esecutivo,
questo incarico sarà espletato ad interim da un altro o due o più componenti che si
divideranno tra loro le competenze dell’incarico vacante.
g. Solo il Presidente del Supremo Consiglio assume automaticamente la carica di Gran
Vicario in assenza del Gran Maestro.
h. Il quorum per la riunione del Consiglio Supremo è fissato in sei membri, compreso il
Gran Maestro.
Qualora il quorum non sia raggiunto la riunione verrà rimandata di trenta minuti, dopo di
che la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.
i. Presiede il Presidente del Supremo Consiglio che informerà il Gran Maestro se assente.
j. Le votazioni saranno prese palesemente per alzata di mano; in casi particolari il
Presidente del Supremo Consiglio può disporre il voto segreto a mezzo scheda.
j. Tutti gli argomenti trattati dal Supremo Consiglio sono confidenziali ed ogni suo
componente non potrà divulgare le singole opinioni od i pareri espressi da ogni
partecipante durante le riunioni del Supremo Consiglio.
5,6 IL CONSIGLIO ESECUTIVO
a. Il Consiglio Esecutivo è formato da:
- Il Presidente del Supremo Consiglio
- Il Gran Custode del Tesoro
- Il Gran Marshal
- Il Gran Inquisitore
- Il Gran Legale Generale
- Un terzo membro supplente
b. Il Presidente del Supremo Consiglio presiede il Consiglio Esecutivo e terrà informato in
merito il Gran Maestro.
c. II Consiglio Esecutivo si riunirà almeno una volta ogni anno e/o a discrezione del
Presidente del Supremo Consiglio al fine di esaminare gli affari ed i conti dell'Ordine in
genere e farne rapporto al Supremo Consiglio
II Consiglio Esecutivo relazionerà anche sulla conduzione annuale dell’Ordine.
d. II quorum per una riunione del Consiglio Esecutivo non dovrà essere inferiore a tre
membri.
e. Le votazioni saranno prese palesemente per alzata di mano; in casi particolari il
Presidente del Supremo Consiglio può disporre il voto segreto a mezzo scheda.
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f. Tutti gli argomenti trattati dal Consiglio Esecutivo sono confidenziali ed ogni suo
componente non potrà divulgare le singole opinioni od i pareri espressi da ogni
partecipante durante le riunioni del Consiglio Esecutivo.
g. Le decisioni prese dal Consiglio Esecutivo saranno comunicate al Supremo Consiglio.
h. In casi di urgenza le decisioni possono essere prese dal Presidente del Supremo
Consiglio qualora non vi sia il tempo o la possibilità di riunire il Consiglio Esecutivo.
Egli comunicherà al più presto le decisioni prese al Consiglio esecutivo in modo che
possano essere ratificate e comunicate al Supremo Consiglio.
i. Il Consiglio Esecutivo è la Commissione del sito web dell’Ordine.
j. Il Grande Araldo, Webmaster Internazionale, non potrà pubblicare sul sito alcuna notizia
o disposizione se non approvata dalla Commissione od, in casi di urgenza, dal Presidente
del Supremo Consiglio.
Egli è comunque autorizzato automaticamente ad inserire nella Costituzione le immagini
ed i nomi delle Medaglie Commemorative dell’Ordine che saranno coniate nel tempo.
k. Il Presidente del Supremo Consiglio, il Gran Custode del Tesoro ed il Gran Marshal
sono membri effettivi del Consiglio Esecutivo.
Il Gran Inquisitore, il Gran Legale Generale ed il terzo membro supplente (vacante) sono
membri supplenti del Consiglio Esecutivo.
5,7 DOVERI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO ESECUTIVO
I doveri dei membri del Consiglio Esecutivo sono:
a. Presidente del Consiglio Supremo (membro effettivo – presidente)
- Rappresentare l’Ordine in materia amministrativa e giudiziaria.
- Sostituire il Gran Maestro se assente, in qualità di Gran Vicario.
- Convocare le riunioni del Consiglio Supremo almeno ogni due anni.
- Determinare ed accertare l'avanzata dell'Ordine in genere e vigilare che gli altri membri
del
Supremo Consiglio facciano il loro lavoro seguendo le direttive del Consiglio Esecutivo.
- Convocare una riunione del Consiglio Esecutivo almeno una volta ogni anno o quando
se
ne verifichi la necessità.
- Predisporre i Brevetti ed i Diplomi, previo richiesta del numero di posizione alla Gran
Cancelleria, e sottoporre i Diplomi alla firma degli altri membri del Consiglio Esecutivo.
- Controlla ed organizza gli Ambasciatori dell’Ordine
b. Gran Custode del Tesoro (membro effettivo)
- Raccogliere le cotizzazioni annuali dalle Giurisdizioni, dalle Commanderie Ereditarie
e
sostenere le spese dell’Ordine.
- Preparare il bilancio consolidato annuale dell’Ordine da sottoporre al Consiglio
Esecutivo
per la firma ed al Supremo Consiglio per l’approvazione finale.
- Ricevere dalle Giurisdizioni e dalle Commanderie Ereditarie i diritti di ammissione
e
promozione e darne comunicazione al Consiglio Esecutivo.
25
- Coordinare il lavoro della Gran Cancelleria, raccogliendo inoltre le donazioni per
l’Ordine,
con facoltà di richiedere alle Giurisdizioni ed alle Commanderie Ereditarie i rispettivi
bilanci
per introdurli nel Bilancio Annuale Consolidato dell’Ordine, per chiarezza, completezza
e
trasparenza.
c. Gran Marshal (membro effettivo)
- Controllare l’operato del Gran Capitolare in merito all’allestimento logistico delle
cerimonie
dell’Ordine.
- Controllare l’operato del Gran Capitolare in merito all’esatto uso del cerimoniale previsto
per
ogni rito, durante i Capitoli dell’Ordine
- Controllare e sovrintendere sull’operato del Gran Araldo per quanto si riferisce al sito
web.
- Verificare che il protocollo dell’Ordine sia seguito esattamente durante le cerimonie
ed
i pranzi e le cene dell’Ordine.
d. Gran Inquisitore (membro supplente)
- Cura l’accusa nei provvedimenti disciplinari e la sostiene dinanzi al Consiglio
Esecutivo,
verificando anche che siano tutelati i diritti di difesa dell’accusato.
- Quale Capo della Commissione Disciplinare, su autorizzazione del Consiglio Esecutivo,
si
reca ad investigare presso ogni Giurisdizione ove il Consiglio Esecutivo lo ritenga
necessario, relazionando al medesimo sugli esiti dell’investigazione.
- Supporta il Consiglio Esecutivo sulla ammissibilità costituzionale durante la discussione
dei
vari argomenti trattati durante le sue riunioni.
- Sostituisce e rappresenta il Presidente del Supremo Consiglio, se assente, nelle
riunioni
del Consiglio Esecutivo.
e. Gran Legale Generale (membro supplente)
- Poiché deve avere una profonda conoscenza della legge e del diritto, anche
internazionale,
è richiesto che egli abbia questi specifici requisiti professionali.
- Assiste dal lato legale il Consiglio Esecutivo affinchè tutte le decisioni e le deliberazioni
non
siano in contrasto con la legge ed il diritto internazionale, così come tutte le Giurisdizioni
nei
loro eventuali problemi legali.
- Sostituisce e rappresenta il Gran Marshal, se assente, nelle riunioni del Consiglio
Esecutivo.
f. Terzo membro supplente (vacante)
- Questo incarico, al momento vacante, sarà espletato da un membro del Supremo
Consiglio
nominato dal Consiglio Esecutivo.
(Il Consiglio Esecutivo è autorizzato a modificare il presente capoverso f) senza necessità
di sottoporlo all’approvazione del Supremo Consiglio, al momento della nomina
dell’interessato).
- Sostituisce e rappresenta il Gran Custode del Tesoro, se assente, nelle riunioni del
Consiglio Esecutivo.
g. Il Gran Inquisitore, il Gran Legale Generale ed il Terzo Membro Supplente sono membri
supplenti che normalmente non hanno diritto di voto a meno che non sostituiscano uno o
due membri affettivi assenti.
Essi debbono partecipare alla riunioni del Consiglio Esecutivo per dare il loro contributo
tecnico nella discussione, a meno che siano assenti giustificati.
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In assenza, durante la riunione del Consiglio Esecutivo, sia di un membro effettivo che del
suo supplente rappresentante, provvederà alla sostituzione e rappresentanza del membro
effettivo assente il supplente, che non stia già rappresentando altro membro effettivo, con
maggior anzianità nell’Ordine.
5,8 DOVERI DEGLI ALTRI MEMBRI DEL SUPREMO CONSIGLIO
I doveri degli altri membri del Supremo Consiglio sono:
a. Gran Storico
- Garantire il rispetto della passata, contemporanea e futura storia dell’Ordine.
- Effettuare le debite ricerche storiche sull’Ordine e detenere tutta la documentazione
storica
di esso.
- Controllare periodicamente i siti dell’Ordine, anche quelli delle Giurisdizioni, in modo
che
non vi siano inserite notizie storiche inesatte.
- Verificare le notizie riportate dalle entità illegittime dell’Ordine sui rispettivi siti e
relazionare
In merito al Consiglio Esecutivo.
b. Gran Siniscalco
- Vigilare e coordinare tutte le attività svolte dalle varie organizzazioni
di
volontariato
nell’Ordine e raggruppare tutte le loro relazioni da presentare al Supremo Consiglio per
la
discussione.
c. Gran Elemosiniere
- Curare l’attività caritatevole dell’Ordine.
- Redigere i progetti per gli interventi caritatevoli dell’Ordine proposte dal Consiglio
Esecutivo
per l’approvazione del Supremo Consiglio, e relazionare allo stesso su tale argomento.
b. Gran Hospitaliere
- Contattare Istituti, Enti, Banche ed ogni altro sponsor idoneo ad ottenere elargizioni
benefiche a favore dell’Ordine.
- Versare le donazioni ricevute direttamente al Gran Custode del Tesoro affinché siano
inserite nella contabilità della Gran Cancelleria.
- Per i compiti espletati è preferibile che egli abbia esperienza in medicina.
c. Gran Custode del Sigillo
- Partecipare alle riunioni del Supremo Consiglio e redigerne i verbali.
- Inviare copia dei verbali ai membri del Consiglio Esecutivo, ai membri del Supremo
Consiglio ed al Gran Archivista.
27
5,9 GRAN SEGRETARI
a. I Gran Segretari sono Alti Ufficiali ai quali sono demandati compiti di supporto al
Supremo Consiglio.
Essi sono:
- Il Grande Archivista
- Il Grande Araldo
- Il Gran Genealogista
- Il Gran Custode delle Insegne
- Il Gran Referendario
- Il Gran Capitolare
- Il Grande Aiutante di Campo
b. I Gran Segretari costituiscono la Gran Cancelleria.
Il Gran Genealogista, il Gran Custode delle Insegne ed il Grande Aiutante di Campo
dipendono dal Presidente del Supremo Consiglio.
Il Grande Archivista ed il Gran Referendario dipendono dal Gran Custode del Tesoro.
Il Gran Capitolare ed il Grande Araldo dipendono dal Gran Marshal.
5,10 DOVERI DEI GRAN SEGRETARI
I rispettivi compiti dei Gran Segretari sono:
a. Grande Archivista
- Conservare i documenti pervenuti alla Gran Cancelleria.
- Redigere ed aggiornare l’anagrafe completa dei membri dell’Ordine ed inviarla periodicamente ai membri del Consiglio Esecutivo.
- Archiviare nella Gran Cancelleria tutti i fascicoli personali dei membri dell’Ordine, tutti
i
verbali e tutti i documenti ufficiali dell’Ordine.
b. Grande Araldo
- Operare sul sito ufficiale internazionale dell’Ordine.
- Curare che il sito sia intestato all’Ordine ed abbia dominio fornito dal Presidente
del
Supremo Consiglio.
- Agire sulle disposizioni ricevute dal Consiglio Esecutivo ed inserire nel sito i
documenti
firmati dal Presidente del Supremo Consiglio.
- Inserire nel testo della Costituzione sul sito, senza alcuna preventiva autorizzazione,
le
figure e le descrizioni delle Medaglie Commemorative dell’Ordine che saranno coniate
nel
tempo
- Operare in esclusiva nell’inserire, modificare o correggere dati nel sito, consegnando
al
Consiglio Esecutivo copia delle necessarie password a garanzia della possibilità di
poter
entrare nel sito in casi estremi.
- Ricevere dal Gran Maestro e da tutti i membri dell’Ordine importanti notizie da inserire
nel
sito, dopo verifica ed autorizzazione da parte della prevista Commissione.
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c. Gran Genealogista
- Trattare la materia Araldica dell’Ordine.
- Sottoporre le pratiche di competenza alla Commissione Araldica dell’Ordine formata
dal
Presidente del Supremo Consiglio, che la presiede, dallo stesso Gran Genealogista e
dal
Gran Aiutante di Campo.
- Registrare i membri dell’Ordine iscritti alla categoria di Giustizia nel Libro d’Oro della
Nobiltà
dell’Ordine, inserendone anche i rispettivi Blasoni, dopo l’approvazione della
Commissione
Araldica.
- Svolgere l’Ufficio di Giudice d’Armi dell’Ordine.
d. Gran Custode delle Insegne
- Occuparsi del reperimento e della distribuzione delle decorazioni dell’Ordine e di tutti gli
altri
articoli contenuti nel listino approvato dal Consiglio Esecutivo.
- Svolgere la propria attività assolutamente senza nessuna organizzazione in forma
di
impresa commerciale: limitarsi quindi ad acquistare gli oggetti richiesti dagli
interessati
presso le ditte fornitrici ed inviarli ai richiedenti, previo rimborso anticipato di quanto
da
pagarsi.
e. Gran Referendario
- Provvedere a redigere tutti i contratti da stipularsi da parte dell’Ordine, sentito il
Gran
Custode del Tesoro per la disponibilità economica e dopo aver ottenuto l’approvazione
del
Consiglio Esecutivo.
f. Gran Capitolare
- Controllare l’esatta applicazione del cerimoniale nelle cerimonie delle Giurisdizioni
e
dell’Ordine.
- Preparare, se possibile, le tessere personali di riconoscimento di tutti gli iscritti
all’Ordine e
sottoporle per la firma al Presidente del Supremo Consiglio fornendone elenco
periodico
alla Gran Cancelleria.
g.- Grande Aiutante di Campo
- Ricoprire l’ufficio di segretario particolare del Presidente del Supremo Consiglio,
mantenendo il più stretto segreto su tutte le pratiche trattate.
- Predisporre tutti i documenti da emanarsi dal Presidente del Supremo Consiglio,
con
particolare riferimento alle traduzioni in lingua inglese.
h. Tutti i membri del Consiglio Esecutivo possono comunque utilizzare ogni Gran
Segretario al fine di facilitare i propri compiti nella conduzione dell’Ordine.
5,11 FIRMA SUI DOCUMENTI
a. Gran Decreti Magistrali, Nomine al Consiglio Supremo e Diplomi:
- Gran Maestro
- Presidente del Consiglio Supremo
- Gran Custode del Tesoro
- Gran Marshal
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b. Se il Presidente del Supremo Consiglio esercita anche le funzioni di Gran Vicario i
precedenti documenti saranno firmati:
- Gran Vicario e Presidente del Supremo Consiglio
- Gran Custode del Tesoro
- Gran Marshal
c. I documenti che non siano sottoscritti come sopra previsto saranno ritenuti nulli e privi di
efficacia.
5,12 GIURISDIZIONI
a. L'Ordine è diviso in Giurisdizioni.
In passato esse erano denominate in vario modo ed avevano pari dignità ed importanza
(Gran Baliaggi, Gran Priorati, Gran Commanderie e Commanderie Ereditarie); oggi esse
vengono denominate Gran Priorati, Priorati e Commanderie Ereditarie.
b. Un Gran Priorato può essere diviso in Sub - Giurisdizioni chiamate Commanderie o
Delegazioni, ma tali aggregazioni sono sempre soggette alla loro Giurisdizione Nazionale.
c. Una Giurisdizione Nazionale, nel processo di formazione, sarà chiamata Delegazione e
sarà guidata da un Delegato.
d. I Capi Giurisdizione, debitamente nominati ed approvati, agiscono come diretti
rappresentanti del governo dell'Ordine. Essi sono gli unici responsabili per tutte le materie
ed attività, ufficiali e non, per finanze ed appartenenza dei membri della Giurisdizione, così
come per le sub giurisdizioni da essa dipendenti, in accordo con la Costituzione e gli
Statuti dell’Ordine.
e. I Priori possono proporre al Presidente del Supremo Consiglio un Cancelliere ed
appropriati altri Ufficiali.
I Gran Priori possono proporre al Presidente del Supremo Consiglio un Cancelliere, un
Priore ed un Referendario ed altri Ufficiali in sottordine ai medesimi, come necessario dalle
circostanze: essi proporre al Presidente del Supremo Consiglio un Commander, un
Segretario ed un Tesoriere/Cancelliere nelle Commanderie (sub- giurisdizioni) loro
soggette.
Il Capo di Giurisdizione dovrà motivare al Presidente del Supremo Consiglio le richieste di
sollevamento dei propri Ufficiali dai loro incarichi; il Presidente del Consiglio Supremo
valuterà la situazione ed ascolterà entrambe le parti prima di prendere la propria
decisione.
f. Il Capo Giurisdizione può proporre al Presidente del Supremo Consiglio, fra i vari
ecclesiastici iscritti nella Giurisdizione, un Priore Spirituale di Giurisdizione e un
Cappellano per ogni sub-giurisdizione.
Il Capo di Giurisdizione dovrà motivare al Presidente del Supremo Consiglio le richieste di
sollevamento dei propri Religiosi dai loro incarichi; il Presidente del Consiglio Supremo
valuterà la situazione ed ascolterà entrambe le parti prima di prendere la propria
decisione.
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g. Ogni Capo di Giurisdizione dovrà dotare la propria Giurisdizione di apposito
Regolamento, da approvarsi da parte del Consiglio Esecutivo, le cui norme non potranno
mai essere in contrasto con la Costituzione, gli Statuti e le Regole Generali dell’Ordine.
h. Alla sostituzione di un Capo Giurisdizione o sub-giurisdizione, tutti i nominati in tali
circoscrizioni decadono e debbono essere sostituiti o rinominati. La loro riproposta è a
discrezione del nuovo Capo Giurisdizione.
i. Le sub-giurisdizioni non fanno parte del Governo dell’Ordine ma tutti coloro che ivi
rivestono incarichi si ritireranno dai loro compiti nei modi e termini previsti per i membri del
governo dell’Ordine.
j. Ciascuna Giurisdizione deve possedere una Bandiera Nazionale, una Bandiera
dell'Ordine, dello stesso formato e materiale, una Croce Processionale, una Spada
Cerimoniale e cuscini di velluto verde per supporto alla Spada dell’Ordine ed alle
Decorazioni.
k. Nel regolamento della Giurisdizione dovrà essere contenuta la descrizione delle
decorazioni di merito ed altre attribuibili dalla Giurisdizione stessa e dal proprio Corpo
Volontari.
La loro forma dovrà essere concordata col Giudice d’Armi dell’Ordine ed essere inserita
nel sito internazionale dell’Ordine dopo l’approvazione della Commissione Araldica.
l. Nelle fasi di approvazione del Regolamento delle Giurisdizioni il Consiglio Esecutivo
potrà apportarvi tutte quelle aggiunte, cancellazioni o variazioni che riterrà opportune ed
appropriate.
5,10 COMMANDERIE EREDITARIE
a. Secondo la tradizione, sono note le seguenti Commanderie Ereditarie, fondate secoli fa
e non sempre attive: Boigny (vicino Orleans - Francia), Burton Lazar (Inghilterra), de La
Motte des Courtils (Francia), Saint Francois de Bailleu (Francia), Askely-Kloster (Svezia)
b. Tutte le altre Commanderie Ereditarie esistenti oggi sono state create nell'ultimo
ventennio dal fu 47° Gran Maestro Don Francisco de Borbon y de Borbon, e sono note
come nuove Commanderie Ereditarie.
c. Secondo la tradizione, le nuove Commanderie Ereditarie sono limitate nel numero di
membri e questi debbono essere, per almeno il 50%, familiari del richiedente e primo
titolare della Commanderia.
d. I Commander Ereditari possono nominare, previo approvazione scritta del Consiglio
Esecutivo, un solo Vice Commander ed un Cancelliere.
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e. L'installazione di un Commander Ereditario è a discrezione del Consiglio Esecutivo, su
petizione scritta.
Questa petizione deve contenere l'impegno irrevocabile del postulante a dedicare
all'Ordine un immobile (casa, Chiesa o Cappella) unitamente all'appezzamento di terreno,
la proposta del nome da darsi alla Commanderia Ereditaria ed il consenso del Capo
Giurisdizione nel cui territorio insiste la Commanderia Ereditaria (se necessario).
La petizione deve essere inviata al Consiglio Esecutivo per il tramite della Gran
Cancelleria.
f. Se gli immobili dedicati all'Ordine vengono persi o non sono più disponibili da parte
dell'Ordine, la Commanderia Ereditaria viene revocata.
g. In caso di morte o pensionamento di un Commander Ereditario, l'assemblea di tutti i
membri della famiglia del Commander Ereditario deve eleggere un successore e proporlo
al Consiglio Esecutivo.
Il nuovo Commander Ereditario sarà nominato dal Consiglio esecutivo mediante Decreto
del Presidente del Supremo Consiglio.
5.14 AMBASCIATORI
a. Gli Ambasciatori costituiscono il Corpo Diplomatico dell’Ordine sia presso i vari Stati
che presso gli altri Ordini Cavallereschi che richiedano rapprti diplomatici con l’Ordine di
San Lazzaro.
b. Gli Ambasciatori hanno rango, onori, doveri e responsabilità a pari dei Gran Segretari.
Essi sono nominati dal Presidente del Supremo Consiglio e da questi coordinati ed
agiscono sulla scorta delle decisioni diplomatiche del Consiglio Esecutivo.
5.15 RANGHI DI DIRITTO
a. Tutti i Capi di Giurisdizione, i Commander Ereditari, i Gran Segretari e gli Ambasciatori
dell’Ordine, vengono elevati, ex officio, al rango di KCLJ o DCLJ
b. Tutti i membri del Supremo Consiglio vengono elevati ex officio al rango di GCLJ o
DGCLJ.
c. Tutti i membri del Consiglio Esecutivo vengono elevati, ex officio, al rango di GCCLJ o
DGCCLJ.
d. Ogni membro sopra elencato sarà iscritto nella categoria di Giustizia od in quella di
Grazia a seconda se possieda o meno i requisiti di nobiltà prescritti.
e. Al momento di nomina ai rispettivi uffici gli interessati sopra elencati riceveranno
automaticamente il rango loro conferito e non dovranno corrispondere alcun diritto di
promozione, restando a loro carico la refusione del costo delle relative decorazioni e
l’adattamento al nuovo rango delle uniformi dell’Ordine.
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33
Parte 2 - Statuti
Capitolo
6
6.1
6.2
6.3
6.4
Capitolo
7
7.1
7.2
7.3
7.4
Capitolo
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
Amministrazione
Amministrazione Generale
Rapporto Annuale e Finanze
Statuti di Giurisdizioni
Rapporti contro Superiori
Regole per i Membri
Ammissione di Membri
Membri nella Categoria di Giustizia
Regole Generali
Funerali di Membri Defunti
Decorazioni dell’Ordine
Il Companionato di Merito
Altri Riconoscimenti dell’Ordine
Le Croci Magistrali di Merito
Le Medaglie Magistrali di Merito
Le Medaglie Magistrali Hospitaliere di Merito
Le Croci di Donato
La Medaglia di Meritorio Servizio
Le Croci di Anzianita’
La Croce d’Onore e la Fascia Diplomatica
La Conchiglia del Pellegrino (Medaglia del Crociato)
Decorazioni di Giurisdizioni
Medaglie Commemorative dell’Ordine
La Catena d’Ufficio
34
35
Parte 2
STATUTI
Capitolo 6 - Amministrazione
6.1 AMMINISTRAZIONE GENERALE
a. Tutti gli Statuti ed i Decreti approvati dal Consiglio Esecutivo saranno promulgati dal
Presidente del Supremo Consiglio che invierà copie di tali Statuti o Decreti alla Gran
Cancelleria ed a ciascun Capo Giurisdizione dell'Ordine, ed ad altre persone che debbano
venirne a conoscenza.
Sarà responsabilità di ciascuna Giurisdizione Nazionale stabilire le procedure per
assicurare che ciascun membro ed affiliato dell'Ordine riceva avviso di ogni decisione
adottata.
b. Tutte le istruzioni, dopo l’approvazione del Consiglio Esecutivo, e l’emanazione da parte
del Presidente del Supremo Consiglio saranno diramate dalla Gran Cancelleria.
c. Nessuna Giurisdizione dell'Ordine, senza la preventiva approvazione del Consiglio
Esecutivo, potrà inviare circolari od altrimenti contattare i membri e gli affiliati di un'altra
Giurisdizione su materie riferentesi all'Ordine, in mancanza del beneplacito scritto del
Capo della Giurisdizione i cui membri siano da contattare. Dove esista tale beneplacito, il
motivo di tale contatto sarà comunicato per iscritto al Consiglio Esecutivo a cura del Capo
Giurisdizione richiedente.
Nessun altro tipo di contatto è consentito poichè è vietata la comunicazione diretta tra
ufficiali o membri di diverse Giurisdizioni.
d. Tutte le votazioni in seno all'Ordine saranno fatte di persona. Non saranno accettate
deleghe scritte eccetto nel caso della surrogazione di un Capo Giurisdizione in sede di
Gran Consiglio Magistrale.
Qualora un Capo Giurisdizione non possa essere presente alla riunione del Gran
Consiglio Magistrale, egli può nominare per iscritto un suo delegato che frequenta la
riunione votando in sua vece.
6.2 RAPPORTO ANNUALE E FINANZE
a. L'esercizio annuale dell'Ordine sarà dal 1 Gennaio al 31 Dicembre; I'anno finanziario
avrà uguale durata.
b. Entro il 31 marzo il Gran Custode del Tesoro redigerà una Relazione Annuale
accompagnata dal Bilancio Consolidato, che dovrà preventivamente ottenere
l'approvazione di qualificati revisori dei conti indipendenti.
La Relazione sarà formata da:
36
1 - Il Bilancio Finaziario dell’Ordine contenente anche il Bilancio di tutte le Giurisdizioni e
delle sub giurisdizioni da esse dipendenti
2 - Il Rapporto Annuale sull'operato di tutte le Giurisdizioni, con particolare riferimento alla
raccolta per carità, medicine, ecc.
3 - L'elenco dei membri di tutte le Giurisdizioni con i relativi gradi ricoperti all'inizio ed alla
fine dell'anno, l'elenco dei postulanti ammessi con i relativi gradi, l'elenco delle promozioni
con specifica dei gradi, l'elenco dei dimessi e dei deceduti.
c. Tutti I Capi di Giurisdizione dovranno far pervenire il proprio bilancio al Gran Custode
del Tesoro entro il 28 Febbraio di ogni anno, unitamente alle cotizzazioni annuali riscosse
nell’arco dell’anno. Inoltre essi allegheranno l'elenco dei membri della Giurisdizione con i
relativi gradi ricoperti all'inizio ed alla fine dell'anno, l'elenco dei postulanti ammessi con i
relativi gradi, l'elenco delle promozioni con specifica dei gradi, l'elenco dei dimessi e dei
deceduti.
d. I Capi di Giurisdizione, dopo aver trattenuto la quota di spettanza della Giurisdizione,
invieranno il formulario delle domande di ammissione all’Ordine al Gran Custode del
tesoro, unitamente a quanto dovuto, al fine di consentire l’ammissione. L’originale del
modulo di domanda dovrà essere inviato al Presidente del Supremo Consiglio per
l’approntamento del Brevetto e del Diploma da inviarsi in copia, dopo le firme, alla Gran
Cancelleria per l’archiviazione.
e. In caso di promozioni le Giurisdizioni invieranno quanto dovuto al Gran Custode del
Tesoro unitamente alla copia del modello di domanda. L’originale del modello dovrà essere
inviato al Presidente del Supremo Consiglio per la preparazione del Brevetto e del
Diploma da inviarsi in copia, dopo le firme, alla Gran Cancelleria per l’archiviazione.
f. Le domande di ammissione e promozione di cui al Capitolo 6, sezione 2 non saranno
approvate se non accompagnate dall’apposito versamento.
g. Le donazioni saranno trattenute per il totale dalle Giurisdizioni Nazionali.
h. Se esistono delle Sub-Giurisdizioni, tutte le somme di denaro ad esse relative saranno
pagate alla rispettiva Giurisdizione che ne risponderà al Gran Custode del Tesoro.
i. Le somme di competenza delle Giurisdizioni saranno da queste ripartite con le proprie
Sub-Giurisdizioni.
6.3 STATUTI DI GIURISDIZIONI
I Capi Giurisdizione promulgheranno Statuti o Regolamenti per la buona amministrazione
della loro Giurisdizione, ma tali Statuti e Regolamenti non possono contenere norme in
conflitto con i decreti e gli statuti dell’Ordine e dovranno essere approvati dal Consiglio
Esecutivo prima della loro entrata in vigore.
37
6.4 RAPPORTI CONTRO SUPERIORI
Qualora un subordinato intenda fare rapporto contro un proprio superiore, egli dovrà farlo
per iscritto ad una più alta autorità, inviando copia dell’esposto al superiore interessato. La
Commissione disciplinare esprimerà il proprio parere al fine di consentire al Consiglio
Esecutivo di prendere la decisione finale.
=============================
Capitolo 7 – Regole per I Membri
7.1 DOMANDA DI AMMISSIONE
a. Ogni candidato per appartenere all'Ordine sottoporrà la sua domanda in duplice copia,
per il tramite della sua Giurisdizione Nazionale, su moduli predisposti dall'Ordine, alla
Gran Cancelleria ed al Presidente del Supremo Consiglio. Le domande saranno
accompagnate da un certificato di battesimo del candidato e dagli altri documenti, come
specificato sul modulo di domanda.
b. Una copia della domanda, munita del certificato di battesimo e degli altri documenti,
sarà sottoposta al Presidente del Supremo Consiglio per il controllo e la decisione e per il
successivo invio alla Gran Cancelleria per l’archiviazione.
7.2 MEMBRI NELLA CATEGORIA DI GIUSTIZIA
a. I Candidati per la categoria di Giustizia sottoporranno il loro albero genealogico
accompagnato dal proprio stemma e dichiareranno per iscritto, in forma di giuramento, la
veridicità delle notizie prodotte relativamente ai propri ascendenti, che non offrano
interpretazioni dubbie. Ciascuna generazione elencata nella petizione sarà sostenuta da
prove soddisfacenti e mostrerà le date e luoghi di nascita, matrimonio e morte, dove noto,
delle persone citate.
b. Ciascuna Giurisdizione stabilirà il proprio criterio per l'ammissione nella categoria di
Giustizia e lo sottoporrà al giudizio della Commissione Araldica che fornirà il proprio parere
al Consiglio Esecutivo per l’approvazione finale. Una copia verrà depositata presso la
Gran Cancelleria.
c. Secondo la tradizione, i Membri Ecclesiastici dell'Ordine aventi la dignità di Cardinale
della Chiesa Cattolica saranno accettati nella categoria di Giustizia essendo definiti
"Principi della Chiesa".
38
d. La Croce di Giustizia viene accordata indistintamente a Cavalieri e Dame; essa è solo
un semplice simbolo tradizionale in accordo col retaggio storico dell'Ordine.
CROCE DI GIUSTIZIA
7.3
REGOLE GENERALI
a. Possono accedere all'Ordine uomini e donne. Nell'Ordine non si farà distinzione di
sesso e le donne saranno soggette agli stessi diritti e doveri degli uomini.
Per le dame, dal grado di DLJ a salire, il trofeo militare sulle decorazioni è sostituito da
una ghirlanda di alloro e quercia smaltata in verde contornata di bianco recante al centro il
monogramma SLJ.
b. Nel tempo è auspicabile sia conferito pari grado a marito e moglie, da accordarsi motu
proprio dal Presidente del Supremo Consiglio.
c. L’appartenenza all’Ordine è vitalizia, sempre che non intervenga l’espulsione per valide
ragioni.
d. Ogni Giurisdizione redigerà una lista annuale dei propri iscritti e comunicherà al
Consiglio Esecutivo i nominativi dei propri morosi. I membri che non corrisponderanno per
il primo anno la propria cotizzazione annuale saranno considerati morosi, il secondo anno
saranno considerati inattivi. Alla scadenza del terzo anno saranno avvisati per iscritto e
quindi espulsi dall’Ordine. Le Giurisdizioni dovranno inserire tali dati nella propria relazione
annuale.
Ai membri inattivi non sarà più fornita alcuna notizia sull’attività dell’Ordine.
I membri inattivi od espulsi non potranno più indossare le insegne, il mantello e l’uniforme
dell’Ordine nelle cerimonie in cui il protocollo richieda di usarle.
e. I membri inattivi potranno essere nuovamente inseriti in quelli attivi previo pagamento
delle loro quote arretrate, salvo eccezioni che si potranno adottare in particolari casi.
f. Tutti I membri che decidano di dimettersi dall’Ordine dovranno darne comunicazione
scritta al proprio Capo di Giurisdizione.
g. Quando, per ragioni da specificarsi dall’interessato e da approvarsi dal Presidente del
Supremo Consiglio, un membro desideri non più appartenere alla propria Giurisdizione od
ad altra Giurisdizione, egli farà parte dell’Ordine “in gremio religionis” e sarà posto sotto la
giurisdizione diretta del Consiglio Esecutivo.
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h. Ogni membro comunicherà per iscritto al proprio Capo Giurisdizione l’impossibilità di
partecipare alla vita dell’Ordine o di pagare la propria quota annuale. Qualora egli non
abbia la possibilità di comunicarlo al proprio Capo Giurisdizione, l’interessato potrà
rivolgersi per iscritto a ciascun membro del Consiglio Esecutivo. La mancata
comunicazione biennale comporterà l’espulsione dall’Ordine.
i. Solitamente ogni membro appartiene alla Giurisdizione Nazionale ove risiede. Se la
Giurisdizione è divisa in Sub-Giurisdizioni egli sarà iscritto nella Sub-Giurisdizione ove
risiede. Se un membro desidera essere trasferito da una Sub-Giurisdizione ad un’altra,
dovrà ottenere il benestare scritto dal proprio Capo Giurisdizione.
j. I membri iscritti in una Giurisdizione Nazionale che desiderassero far parte di una
Commanderia Ereditaria o viceversa, potranno essere trasferiti su richiesta scritta,
approvata dal Capo Giurisdizione e dal Commander Ereditario e con autorizzazione del
Presidente del Supremo Consiglio dopo la decisione del Consiglio Esecutivo. Dette
comunicazioni dovranno essere trasmesse alla Gran Cancelleria per l’archiviazione.
k. E’ auspicabile che, dopo le dimissioni o la morte di un membro, le sue insegne siano
donate alla Giurisdizione di appartenenza.
l. Le Insegne stabilite per I membri dell’Ordine sono le seguenti:
DECORAZIONE
MLJ/OLJ
DECORAZIONE
PLACCA
CCLJ/CLJ/AChLJ/ChLJ
CLJ/ChLJ
40
DECORAZIONE
KLJ/KCLJ – GCLJ
DLJ/DCLJ – DGCLJ
SChLJ-PChLJ-EGCLJ
PLACCA
KLJ/KCLJ - GCLJ
DLJ/DCLJ – DGCLJ
SChLJ-PChLJ-EGCLJ
Il nastro della decorazione è verde. KCLJ/ DCLJ indossano una sciarpa verde con pali
laterali porpora.
NASTRO
m. I vari gradi e le loro abbreviazioni sono contenuti nell’allegato ai presenti Statuti.
n. Il grado di Cavaliere /Dama di Gran Croce (GCLJ/DGCLJ) è un segno di altissima
distinzione. Esso è riservato a Capi di Stato, Primi Ministri e Ministri, Governatori,
Generali, ecc., ai Membri del Supremo Consiglio ed ai Gran Segretari, Capi di
Giurisdizione e membri che abbiano servito l’Ordine ottimamente.
o. Il grado di Gran Croce Ecclesiastica (EGCLJ) è riservato a Cardinali, Patriarchi,
(Arci)Vescovi ed Abati di ogni Chiesa cristiana.
p. Il grado di Grande Ufficiale di 1° Grado (Dama Grande Ufficiale di !° Grado)
(KCLJ/DCLJ) è riservato ai Capi di Giurisdizione, ai Gran Segretari, agli Ambasciatori ed ai
membri dell’Ordine, anche non portatori di incarico, che abbiano servito l’Ordine per sei o
più anni come Grandi Ufficiali di II° Grado (Dame Grandi Ufficiali di II° Grado) (KLJ/DLJ).
q. Hanno diritto a particolare grado, ex officio, I titolari dei seguenti incarichi:
- Capi di Giurisdizione, Gran Segretari ed Ambasciatori: KCLJ/DCLJ
-
Membri del Supremo Consiglio: GCLJ/DGCLJ
-
Gran Maestro e Membri del Consiglio Esecutivo: GCCLJ/DGCCLJ
41
r. Le promozioni al grado superiore, salvo eccezioni da decidersi dal Supremo Consiglio e
salvo il diritto di motu proprio del Presidente del Supremo Consiglio, sono determinate
come segue:
- MLJ
a OLJ
3 anni
- OLJ
a CCLJ
3 anni
- CCLJ
a CLJ
3 anni
- CLJ
a KLJ/DLJ
3 anni
- KLJ/DLJ
a KCLJ/DCLJ
6 anni
s. Per ottenere le promozioni non è sufficiente la semplice anzianità nel grado, ma è
necessaria la fattiva partecipazione nelle attività dell’Ordine, da valutarsi da parte del Capo
di Giurisdizione competente.
t. Tradizionalmente si usano nell’Ordine I seguenti prefissi e suffissi agli indirizzi postali:
Rango
Cavaliere - Dama
Cavaliere Ufficiale – Dama Ufficiale
Assistente Cappellano
Commendatore – Dama di Commenda
Cappellano
Commendatore con placca – Dama di Commenda con
placca.
Grande Ufficiale di II° Grado
Dama Grande Ufficiale di II° Grado
Cappellano Senior
Grande Ufficiale di I° Grado
Dama Grande Ufficiale di I° Grado
Cappellano Prelato
Cvaliere di Gran Croce
Dama di Gran Croce
Gran Croce Ecclesiastica
Prefisso
Cavaliere – Dama
Ufficiale – Dama Ufficiale
Rev. – Comm. Eccl.co
Commendatore – Dama di Commenda
M. Rev. Com. Eccl.co
Commendatore c.p. – Dama di Commenda c.p.
Suffisso
MLJ
OLJ
AChLJ
CCLJ
ChLJ
CLJ
Grande Ufficiale II° Gr.
Dama Grande Ufficiale II° Gr.
M. Rev. Gr.Uff. Eccl.co II° Gr.
Grande Ufficiale I° Gr.
Dama Grande Ufficiale I° Gr.
M. Rev. Gr. Uff. Eccl.co I° Gr.
S.E. Cav. Gr. Cr.
S.E. Dama Gr. Cr.
S.E. (o S.Em.) Rev.ma Cav. Gr. Cr. Eccl.co
KLJ
DLJ
SChLJ
KCLJ
DCLJ
PChLJ
GCLJ
DGCLJ
EGCLJ
u. Nel grado di Cappellano Senior il trofeo militare sopra la croce è sostituito con l’ovale
del grado di DLJ. Nel grado di Cappellano Prelato il nastro è sostituito da un cordone
ecclesiastico verde ed oro con nappina posteriore. Il Cavaliere Ecclesiastico di Gran Croce
usa le stesse insegne del Cappellano Prelato sormontate dalla corona in oro e nero
dell’Ordine.
v. Tutti I Decreti Magistrali, Diplomi di Nomina, Diplomi di Ammissione, Promozione o
conferimento di altri riconoscimenti saranno redatti in lingua Latina; i Decreti, i Brevetti e le
lettere saranno redatti in inglese.
I termini necessari sono contenuti nelle tabelle allegate a questi Statuti.
w. I Capi di Giurisdizione possono proporre l’ammissione di postulanti sino al grado di
CCLJ. Per gradi più elevati decide il Consiglio Esecutivo.
42
7.4 FUNERALI DI MEMBRI DECEDUTI
L’Ordine parteciperà con una rappresentanza ai funerali di propri membri deceduti, dietro
richiesta delle famiglie degli stessi.
=====================
Capitolo 8 – Altre Decorazioni dell’Ordine
8.1 COMPANIONATO DI MERITO
a. ) Il Companionato di Merito è concesso ai meritevoli verso l'Ordine senza distinzione di
religione, nazionalità, razza, lingua o sesso, anche membri dell'Ordine. Il Companionato di
Merito può essere conferito motu proprio dal Presidente del Supremo Consiglio o su
approvazione del Consiglio Esecutivo.
b. Il Presidente del Supremo Consiglio può stabilire per decreto altre procedure e requisiti
per la concessione della Decorazione di Merito, sulle decisioni del Consiglio Esecutivo
c. Il Companionato di Merito non costituisce diritto di appartenenza all'Ordine di San
Lazzaro di Gerusalemme nè conferisce titolo cavalleresco ed i possessori non possono
portare il Mantello dell'Ordine.
d. I gradi nel Companionato di Merito, dal più basso al più alto, sono:
Rango dell’Ordine
Cavaliere/Dama nel Companionato di Merito (MMLJ)
Rango Internazionale
Cavaliere/Dama di Merito
Cavaliere Ufficiale/Dama Ufficiale nel Companionato di
Ufficiale/Dama Ufficiale di
Merito (OMLJ)
Merito
Commendatore / Dama di Commenda nel Companionato Commendatore/Dama di
di Merito (CMLJ)
Comenda di Merito
Grande Ufficiale/ Dama Grande Ufficiale nel
Grande Ufficiale / Dama Grande
Companionato di Merito (KMLJ/DMLJ)
Ufficiale di Merito
Gran Croce Ecclesiastica nel Companionato di Merito
(EGCMLJ)
Cavaliere di Gran Croce/Dama di Gran Croce nel
Companionato di Merito (GCMLJ/DGCMLJ)
Gran Croce Ecclesiastica di
merito
Cavaliere di Gran Croce/Da- ma
di Gran Croce di Merito
43
DECORAZIONE
MMML (Argento)
OMLJ (Oro)
DECORAZIONE
CMLJ (uomo)(Argento)
KMLJ (Oro)
CMLJ (donna e cappell.)(Argento)
DMLJ-KMLJ (cappell.) (Oro)
PLACCA
CMLJ (uomo) (Argento)
CMLJ (donna e cappell.)
(Argento senza spade)
KMLJ (Oro)
DMLJ-KMLJ (cappell.)
(Oro senza spade)
DECORAZIONE
GCMLJ (Oro)
DGCMLJ/EGCMLJ (Oro)
PLACCA
GCMLJ (Oro)
DGCMLJ/EGCMLJ
(Oro senza spade)
e. Il nastro di questa decorazione è verde con due pali laterali porpora.
NASTRO
44
f. Le Dame e gli Ecclesiastici non hanno le spade incrociate alla decorazione.
g. Nel conferimento del Companionato di Merito si deve tener presente il rango
dell’interessato nelle categorie di grazia o di giustizia. La decorazione concessa non può
essere di grado superiore a quella posseduta in dette categorie.
h. Un membro che abbia la Gran Croce nel Companionato di Merito e
contemporaneamente la Gran Croce dell’Ordine, non potendo indossare
contemporaneamente due diverse sciarpe, sarà autorizzato ad indossare la Gran Croce
del Companionato di Merito al collo, se uomo, od al fianco, se donna, usando il pendaglio
della Gran Croce recante la corona dell’Ordine.
8.2 ALTRI RICONOSCIMENTI DELL’ORDINE
Gli altri Riconoscimenti dell’Ordine sono I seguenti:
- Croce Magistrale di Merito
- Medaglia Magistrale di Merito
- Croce Magistrale Hospitaliera di Merito
- Croce di Donato
- Medaglia di Meritorio Servizio
- Croce di Anzianità (decorazione di lungo servizio)
- Croce d’Onore dell’Ordine e Fascia Diplomatica
- Medaglia del Crociato (Conchiglia del Pellegrino)
- Altre Decorazioni adottate dalle Giurisdizioni Nazionali.
8.3 CROCE MAGISTRALE DI MERITO
a. La Croce Magistrale al Merito dell’Ordine può essere conferita a membri dell’Ordine che
si siano distinti per comportamento meritorio.
b. I gradi della Croce Magistrale al Merito sono, dal più basso al più alto:
- Croce Magistrale al Merito di Bronzo (MBCrLJ)
- Croce Magistrale al Merito d’Argento (MSCrLJ)
- Croce Magistrale al Merito d’Oro (MGCrLJ)
c. Le Croci Magistrali al Merito saranno conferite solo a quei membri dell’Ordine, portatori
di incarichi, che avranno operato per lungo tempo a favore dell’Ordine.
d. Il nastro è porpora con due pali laterali verdi.
45
DECORAZIONE
NASTRO
8.4 MEDAGLIA MAGISTRALE AL MERITO
a. La Medaglia Magistrale al Merito può essere conferita sia ai membri che ai non membri
dell’Ordine per meritorio comportamento.
b. I gradi della Medaglia Magistrale al Merito sono, dal più basso al più alto:
- Medaglia Magistrale al Merito di Bronzo (MBMLJ)
- Medaglia Magistrale al Merito d’Argento (MSMLJ)
- Medaglia Magistrale al Merito d’Oro (MGMLJ)
DECORAZIONE
NASTRO
Bronzo
Argento
Oro
8.5 CROCE MAGISTRALE HOSPITALIERA DI MERITO
a. La Croce Magistrale Hospitaliera di Merito può essere conferita a quei membri
dell’Ordine che si siano distinti in campo ospitaliero.
b. I gradi della Medaglia Magistrale al Merito sono, dal più basso al più alto:
- Medaglia Magistrale Hospitaliera di Merito di Bronzo (MBHCrLJ)
- Medaglia Magistrale Hospitaliera di Merito d’Argento (MSHCrLJ)
- Medaglia Magistrale Hospitaliera di Merito d’Oro (MGHCrLJ)
DECORATION
RIBBON
Bronze
Silver
Gold
46
8.5 CROCE DI DONATO DELL’ORDINE
a. La categoria di Donato sarà aperta a coloro che avranno fatto donazioni od altre attività
assistenziali a favore dell’Ordine e sarà conferibile sia ai membri che ai non membri
dell’Ordine.
b. I gradi della Croce di Donato dell’Ordine sono, dal più basso al più alto:
- Donato di 3a Classe (Don3LJ)
- Donato di 2a Classe (Don2LJ)
- Donato di 1a Classe (Don1LJ)
DECORAZIONE
Don3LJ
NASTRO
Don2LJ
Don1LJ
c. La decorazione di Donato dell’Ordine non conferisce appartenenza all’Ordine nè dignità
cavalleresca, ma i portatori di questa decorazione possono indossare il mantello
dell’Ordine.
8.6 LA CROCE DI MERITORIO SERVIZIO
a. La Croce di Meritorio Servizio (MSDLJ) può essere conferita ai membri dell’Ordine che
abbiano ricoperto incarichi per venti anni a riconoscimento dell’attività prestata nell’Ordine.
b. Si specifica che detto riconoscimento non può essere accordato in base alla sola
anzianità di appartenenza all’Ordine.
DECORAZIONE
NASTRO
47
8.7 LA CROCE DI ANZIANITA’
a. La Croce di Anzianità viene conferita ai membri dell’Ordine per l’anzianità di
partecipazione.
b. I gradi della Croce di Anzianità, dal più basso al più alto, sono:
- Croce di Anzianità di Bronzo
(10 anni)
(BSCLJ)
- Croce di Anzianità d’Argento
(15 anni)
(SSCLJ)
-
Croce di Anzianità d’Oro
(20 anni)
(GSCLJ).
-
-
DECORAZIONE
NASTRO
8.8 LA CROCE D’ONORE E LA FASCIA DIPLOMATICA
a. La Croce d’Onore (HCLJ) è una decorazione dell’Ordine conferibile per ragioni
onorifiche e diplomatiche e per rendere omaggio ad alte personalità partecipanti ad
importanti cerimonie dell’Ordine.
b. Essa può anche essere conferita a quei membri dell’Ordine che si siano distinti
nell’incentivazione e nella propaganda dell’Ordine.
c. La Fascia Diplomatica (HSLJ) è riservata ai Diplomatici dell’Ordine ed ai Gran Maestri
degli Ordini che collaborano con l’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme – Malta.
DECORAZIONE
NASTRO
48
8.9 LA MEDAGLIA DEL CROCIATO (Conchiglia del Pellegrino)
a. La Medaglia del Crociato (denominata anche Conchiglia del Pellegrino) (PSLJ) può
essere conferita ad ogni membro od affiliato dell’Ordine che si sia recato in pellegrinaggio
in Terra Santa od in altri siti religiosi. Il pellegrinaggio deve includere la visita ai luoghi più
importanti della Terra Santa (l’antica Gerusalemme, il Monte degli Ulivi, il Getzemani, la
Via Dolorosa, la Chiesa del Santo Sepolcro, la Tomba e la Chiesa di San Lazzaro a
Betania, Betlemme, Nazareth e San Giovanni d’Acri).Sono anche riconosciute le visite a
San Giovanni Rotondo, Fatima, Santiago de Compostela, Lourdes ed a tutte le altre
importanti mete di pellegrinaggio.
.DECORAZIONE
NASTRO
b. I portatori della Medaglia del Crociato, secondo l’antica tradizione, pongono una
conchiglia ricamata in oro al centro della croce del mantello dell’Ordine.
8.10 DECORAZIONI DELLE GIURISDIZIONI
a. Le Giurisdizioni Nazionali possono adottare medaglie, croci od altri riconoscimenti per
particolari benemerenze dei propri membri.
Questi riconoscimenti dovranno essere depositati presso il Giudice d’Arme dell’Ordine
dopo l’approvazione della Commissione Araldica.
b.
Tutti I riconoscimenti esistenti presso le Giurisdizioni Nazionali alla data odierna si
intendono approvati e si possono continuare ad usare.
Gran Priorato di Ungheria
Medaglia di Merito (Oro, Argento, Bronzo)
FRONTE
RETRO
NASTRO
49
Gran Priorato d’Italia
Croce Aurata (una sola classe)
FRONTE
RETRO
NASTRO
PIANA
Medaglia al Valore (Oro, Argento, Bronzo)
FRONTE
RETRO
NASTRO
Croce al Merito (Oro, Argento, Bronzo)
FRONTE
RETRO
NASTRO
´Croce di Lungo Comando (Oro-15 anni, Argento-10 anni, Bronzo- 5 anni)
FRONTE
RETRO
NASTRO
Gran Priorato di Svezia
Medaglia Giubilare dei 900 Anni (una sola classe)
FRONTE
RETRO
NASTRO
PIANA
50
Gran Priorato della Svizzera
Croce al Valore (una sola classe)
FRONTE
RETRO
NASTRO
8.11 MEDAGLIE COMMEMORATIVE
a. Le Giurisdizioni Nazionali che organizzino un Magistral Meeting od in occasione di altri
importanti eventi, sono autorizzate a coniare Medaglie Commemorative di tali occasioni.
Esse saranno conferite ad ogni partecipante. Il disegno di ogni Medaglia Commemorativa
dovrà preventivamente essere sottoposto al Giudice d’Armi dell’Ordine ed approvato dal
Presidente del Supremo Consiglio. Esse di regola non si indossano sulle uniformi
dell’Ordine.
b. Le seguenti Medaglie Commemorative sono state istituite a partire dall’anno 1973:
1973 - Malta – Inaugurazione del Castello Lanzun (Castello della Piccola Lancia), Malta, come Quartier
Generale dell’Ordine, donato dall’ultimo Luogotenente Col.lo Cav. Robert Gayre of Gayre and Nigg, GCLJ
FRONTE
RETRO
NASTRO
1974 – United Kingdom – Visita del 47° Gran Maestro in Scozia e Grand Magisterial
Council Meeting a Edinburgo, U.K.
FRONTE
RETRO
NASTRO
51
1979 - Grand Magisterial Council Meeting in Salisburgo, Austria
FRONTE
RETRO
NASTRO
1981 – Donazione di una Campana alla Chiesa Parrocchiale di Salisburgo--Guggenthal,
Austria, dall’Ordine
FRONTE
RETRO
NASTRO
1984 - Grand Magisterial Council Meeting in Washington D.C., USA
FRONTE
RETRO
NASTRO
1988 - Grand Magisterial Council Meeting in Vienna, Austria
FRONTE
RETRO
NASTRO
1990 - Grand Magisterial Council Meeting in Salisburgo, Austria
FRONTE
RETRO
NASTRO
52
1999 - Grand Magisterial Council Meeting in St. Poelten, Austria
FRONTE
RETRO
NASTRO
RETRO
NASTRO
2000 - Giubileo 2000 – Medaglia, Italia
FRONTE
2001 - Grand Magisterial Council Meeting in Riccione, Italia
FRONTE
RETRO
NASTRO
2003 - Grand Magisterial Council Meeting in Vaals, Olanda
FRONTE
RETRO
NASTRO
2005 - Grand Magisterial Council Meeting, Malta
FRONTE
RETRO
NASTRO
53
2007 - Grand Magisterial Council Meeting in Viareggio/Lucca, Italia
FRONTE
RETRO
NASTRO
2009 - Grand Magisterial Council Meeting in Ghent, Belgium
OBVERSE
REVERSE
RIBBON
2011 - Grand Magisterial Council Meeting in Stockholm, Sweden
OBVERSE
REVERSE
RIBBON
2013 – Grand Magisterial Council Meeting in G ödöllo, Hungary
OBVERSE
REVERSE
RIBBON
54
2013 – Intronization of the Grand Master in G ödöllo, Hungary
OBVERSE
REVERSE
RIBBON
8.12 LA CATENA D’UFFICIO
a. La Catena d’Ufficio è l’insegna di incarico da indossarsi dai Membri del Supremo
Consiglio, Gran Segretari, Ambasciatori, Capi di Giurisdizione, Priori, Cancellieri e
Referendari di Giurisdizione, dal momento del ricevimento del loro brevetto di nomina a tali
incarichi.
b. I portatori della Catena d’Ufficio, ad eccezione dei Membri del Supremo Consiglio,
dovranno dismetterla alla cessazione del proprio incarico. La Catena d’Ufficio non può
essere modificata con nastri od in altro modo.
c. La Catena d’Ufficio spetta anche al Priore Spirituale di ogni Giurisdizione.
d. I Gran Segretari e gli Ambasciatori dell’Ordine aggiungono alla Catena d’Ufficio un
ovale con foglie di alloro e di quercia con il monogramma SLJ; i membri del Supremo
Consiglio aggiungono alla Catena d’Ufficio una corona nera ed oro dell’Ordine.
THE CHAIN OF OFFICE
55
Parte 3 – Regole Generali
Capitolo
9
9.1
9.2
Altre Bandiere, Insegne e Sigilli
Altre Bandiere, Insegne e Stendardo
Sigilli in uso nell’Ordine
Capitolo
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
Uniformi dell’Ordine
Capitolo
11
11.1
11.2
Uso delle Decorazioni
13.8
Regole Generali
Tipi di Uniformi
Mantello dell’Ordine
Uso delle diverse Uniformi
Gradi sulle Spalline o sulle Maniche
Regole Generali
Abbigliamento (cravatta bianca, cravatta nera,
uniforme di gala ed abito da cerimonia)
Sigillo
11.3
Abbigliamento diurno
11.4
Usanze Nazionali
Capitolo
12
12.1
12.2
12.3
Araldica
Capitolo
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
Corpi Volontari
Regole Generali
Aggiunte per i Membri
Aggiunte per gli Alti Ufficiali
Regole Generali
Presidente o Comandante
Riconoscimenti di Merito
Uniformi
Uso della Croce dell’Ordine
Rapporto Annuale
Bandiera
56
57
Parte 3
Regole Generali
Capitolo 9 – Altre Bandiere, Insegne e Sigilli
9.1 ALTRE BANDIERE, INSEGNE, DISTINTIVI E STENDARDO DELL’ORDINE
a. Le Bandiere delle Giurisdizioni sono: la Bandiera dell’Ordine, differenziata nel riquadro
superiore destro dai colori della Giurisdizione. Ognuna di esse dovrà essere sottoposta al
Giudice d’Armi ed approvata dalla Commissione Araldica.
b. Le Insegne dell’Ordine sono: bianco, lo stemma completo dell’Ordine, frangiate d’oro per I
Membri del Supremo Consiglio, frangiate in Argento per I Capi di Giurisdizione, non frangiate
per gli altri Ufficiali dell’Ordine.
c. Lo Stendardo dell’Ordine è: a sinistra bianco, la croce verde dell’Ordine; il rimanente
bianco, varie croci verdi a otto punte, traversato da due bande diagonali bianche bordate in
verde recanti il motto “Atavis et Armis” in oro. All’asta un doppio cordone in oro con fiocchi.
d. Tutte le Bandiere ed altre insigne usate nell’Ordine debbono essere approvate dal
Consiglio Araldico e registrate presso l’Ufficio del Giudice d’Armi e la Gran Cancelleria.
Bandiera di Giurisdizione
(Malta)
Stendardo dell’Ordine
9.2 SIGILLI USATI NELL’ORDINE
a. I Gran Sigilli del Gran Maestro e del Presidente del Supremo Consiglio sono: Lo Stemma
personale per il Gran Maestro e lo stemma completo dell’Ordine per il Presidente del
Supremo Consiglio, circolati dalla scritta “The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus
of Jerusalem” e “Grand Master” o “President of the Supreme Council”, il tutto in latino od in
inglese.
58
b. I Sigilli dei membri del Supremo Consiglio e dei Gran Segretari sono la croce ad otto punte
dell’Ordine circolettata dal Gran Collare, il tutto circolettato dall’iscrizione “The Military and
Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem” e l’Ufficio o la funzione in lingua inglese.
c. I Sigilli di Giurisdizione sono: Lo Stemma dell’Ordine circolato dalla scritta “The Military and
Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem”, il nome della Giurisdizione e l’ufficio
espletato, il tutto in Inglese o nella lingua parlata nella Giurisdizione. Solamente i Capi di
Giurisdizione (Gran Priori, Priori e Commanders Ereditari), i loro delegati ed i Cancellieri di
Giurisdizione possono usare tali Sigilli.
d. Tutti I Sigilli usati nell’Ordine dovranno preventivamente essere registrati presso l’ufficio del
Giudice d’Armi e presso la Gran Cancelleria, dopo l’approvazione della Commissione
Araldica.
==================
Capitolo 10 – Uniformi dell’Ordine
10.1 REGOLE GENERALI
a. Mentre l’uso delle Uniformi dell’Ordine è opzionale, l’uso del Mantello e delle decorazioni è
obbligatorio alle investiture e durante le cerimonie dell’Ordine.
b. Poichè l’Ordine è internazionale ed I membri delle varie nazioni hanno differenti modi di
vestire, esiste una certa flessibilità nei particolari delle Uniformi e sono permesse leggere
varianti o fogge, ma comunque i membri di una Giurisdizione debbono usare identiche
Uniformi.
c. Le Uniformi maschili dell’Ordine sono:
- Uniforme Capitolare (da Chiesa)
- Uniforme di Gala
- Uniforme di Servizio
-
Abito da Giorno
d. In tutte le cerimonie la componente femminile dell’Ordine, qualora non indossi l’uniforme
analoga a quella di tipo maschile, è tenuta ad indossare una veste lunga di colore nero
accompagnata da una mantilla nera con apposito fermaglio, se possibile.
e. Ogni tipo di uniforme militare od adottata da altre organizzazioni ufficiali nazionali rimpiazza
sempre l’Uniforme dell’Ordine e può essere usata al posto di essa.
59
f. Gli Statuti ed I Regolamenti delle Giurisdizioni Nazionali possono includere altri tipi di
uniformi da indossarsi in particolari occasioni, ma esse debbono essere preventivamente
approvate dal Consiglio Esecutivo. Le varie Uniformi attualmente in uso si intendono
approvate e continueranno ad essere usate.
g. Il Gran Maestro, I Membri del Supremo Consiglio ed I Gran Segretari e gli Ambasciatori
possono liberamente indossare le Uniformi dell’Ordine o qualsiasi tipo di Uniforme in uso
presso qualsiasi Giurisdizione dell’Ordine.
10.2 TIPI DI UNIFORMI
Uniforme Storica
Uniforme
Uniforme
Capitolare (daGala (A)
Chiesa)
diUniforme
Gala (B)
di
a. L’Uniforme Capitolare (da Chiesa) è costituita da una giacca ad un petto di stile militare con
paramonture, collo e polsi (alti 4 pollici) in verde scuro. Spalline in oro, Quattro bottoni grandi
alla chiusura e tre bottoni piccoli su ogni polsino, camicia Bianca e cravatta a farfalla nera.
b. L’Uniforme di Gala è costituita da uno Spencer verde scuro con paramonture bianche (A) o
bianco con paramonture e collo verde scuro (B), sei bottoni grandi sul davanti e due piccoli ad
ogni manica, in oro, spalline in oro. Panciotto nero o verde scuro con tre bottoncini in oro,
camicia bianca da sera con cravatta a farfalla nera.
c. Per tutte le Uniformi: pantaloni lunghi neri, con banda laterale in oro da 1 ¼ pollici.
Essi possono essere sostituiti da normali pantaloni da sera con bandina in raso nero.
d. L’Uniforme di Gala adottatain Italia, simile a quella in uso presso le forze armate italiane, è
consentita.
e. Sui pantaloni dell’Uniforme Capitolare sono ammessi gli speroni di tipo da cerimonia.
f. Esiste anche una Uniforme Storica (Full Dress Uniform) che fu in uso nei tempi passati
principalmente in Spagna ma che oggi non è più in uso. Coloro che comunque ne fossero
ancora in possesso potranno usarla liberamente durante le cerimonie dell’Ordine.
60
g. La Spada è una spada cerimoniale con pendaglio e dragona bianca od oro.
h. La Feluca è in panno nero, senza piumaggio dal grado di MLJ a quello di CCLJ, con
piumaggio nero per i gradi di CLJ e superiori, con piumaggio bianco per i gradi di GCLJ e
GCCLJ.
i. La Spada si indossa sull’Uniforme Capitolare ma non su quella di Gala, salvo locali
disposizioni cerimoniali.
j. I bottoni ed I contrassegni di rango e di ufficio da usarsi sulle Uniformi saranno del tipo
approvato dalla Commissione Araldica.
k. I Corpi Volontari adotteranno l’Uniforme per loro stabilita dalla rispettiva Giurisdizione di
appartenenza.
l. Quando le Uniformi presentano caratteristiche differenti da quella standard previste
dall’Ordine ma vengono ormai usate per tradizione dalle varie Giurisdizioni, ogni uniforme
dovrà ottenere la preventive autorizzazione da parte del Consiglio Esecutivo ed essere
descritta nel regolamento della Giurisdizione.
m. L’Uniforme di Servizio, come in uso in Italia, può essere adottata in tutte le Giurisdizioni e
consiste in una uniforme di tipo militare avente giacca ad un petto nera con due tasche, due
taschini, quattro bottoni grandi, quattro piccoli alle tasche ed ai taschini, spalline con bottoni
piccoli, collo, spalline e polsi filettati in verde, pantaloni neri, cravatta nera, camicia bianca e
berretto di tipo militare.
n. L’Abito da Giorno consiste in una giacca a doppio petto di colore blu, tipo blazer, recante
sei bottoni grandi sul davanti e tre bottoncini su ogni polso. Tutti i bottoni ed i bottoncini
recano la croce verde ad otto punte. Sul taschino della giacca viene apposto lo Stemma
dell’Ordine. Completa l’Uniforme un pantalone di colore grigio chiaro e la Cravatta dell’Ordine.
10.3 MANTELLO
Il Mantello è: nero, una croce verde filettata in oro sul lato sinistro, chiuso da una coppia di
fermagli in oro a testa di leone con catena. Gli Scudieri e le Damigelle usano il medesimo
mantello ma con una croce verde più piccola filettata in argento e con chiusure in argento.
10.4 USO DELLE UNIFORMI
a. L’Uniforme Capitolare si indossa in tutte le cerimonie ufficiali dell’Ordine. Essa può essere
anche indossata quando si rappresenta l’Ordine su formale invito a partecipare ad altre
cerimonie esterne.
61
b. L’Uniforme di Gala si usa ai pranzi ed alle cene dell’Ordine e quando si partecipa a riunioni
conviviali dopo il tramonto.
c. L’Uniforme Capitolare e l’Uniforme di Gala corrispondono alla richiesta di “Cravatta Bianca”
o di “Cravatta Nera”.
d. L’Uniforme di Servizio è usata nelle riunioni pubbliche e private dell’Ordine o quando viene
richiesta la partecipazione a riunioni in uniforme.
e. L’Abito da giorno è usato nelle riunioni private dell’Ordine e nella vita sociale quando non
viene richiesta la partecipazione a riunioni in uniforme.
e. Il Mantello è indossato nelle occasioni liturgiche in chiesa, processioni, investiture, funerali
di membri ecc. e quando l’Ordine è ufficialmente rappresentato. E’ facoltativo sulle Uniformi
ed obbligatorio sull’abito civile.
10.5 SPALLINE
a. Le Spalline vengono apposte sull’Uniforme Capitolare e sull’Uniforme di Gala.
In questa sezione per “croce” si intende la croce verde ad otto punte, filettata, e nel formato
prescritto dal Consiglio Esecutivo; per “spada” si intende una piccola coppia di spade
incrociate; per “corona” una corona di tipo reale.
b. Le spalline, in oro, recheranno I seguenti contrassegni di grado:
- MLJ una spada ed una croce
- OLJ una spada e due croci
- CCLJ una spada e tre croci
- CLJ una corona, una spada ed una croce
- KLJ una corona, una spada e due croci
- KCLJ una corona, una spada e tre croci
- GCLJ una corona, una spada e quattro croci
c. Coloro che sono posti a preminenti Uffici, sia nelle Giurisdizioni che nel Governo Centrale
dell’Ordine, indipendentemente dal loro grado nell’Ordine, usano i seguenti contrassegni sulle
spalline.
- Alti Ufficiali di Giurisdizione: una greca, una spada ed una croce
- Dignitari di Giurisdizione: una greca, una spada e due croci
- Cancellieri, Priori e Referendari di Giurisdizione: una greca, una spada e tre croci
- Capi di Giurisdizione: una greca, una spada e quattro croci
- Gran Segretari e Ambasciatori: una greca, un ovale SLJ ed una croce
- Membri del Supremo Consiglio: una greca, un ovale SLJ e due croci
- Membri del Consiglio esecutivo: una greca, un ovale SLJ e tre croci
- Presidente del Supremo Consiglio: una greca, un ovale SLJ e quattro croci
- Gran Maestro: una Corona dell’Ordine (oro e nera) contornata da fronde di alloro.
62
Quando in questa sezione si usa il termine “ovale SLJ” si intende un ovale di fronde di alloro
e quercia con al centro il monogramma SLJ, identico a quello usato sulle decorazioni
femminili; quando si usa il termine “greca” si intende il distintivo di tipo militare (denominato
graca, in uso in Italia per gli ufficiali generali) di colore verde ed oro od argento.
d. I membri del Governo delle Giurisdizioni portano al bavero del collo della giacca
dell’Uniforme il monogramma SLJ senza fronde, I membri del Governo Centrale dell’Ordine lo
sostituiscono con la Corona dell’Ordine.
Tutti i gradi ed i contrassegni possono essere addottati in oro od in argento, seguendo le
norme militari in uso nelle nazioni ove hanno sede le rispettive Giurisdizioni.
=============
Capitolo 11 – Uso delle Decorazioni
11.1 REGOLE GENERALI
a. La decorazione dell’Ordine, il Companionato di Merito e la Croce di Donato si indossano
solamente nel grado più alto che è stato conferito.
b. Le Decorazioni in formato grande si usano sull’Uniforme Capitolare o sulle Uniformi Militari;
le decorazioni in formato miniature si usano sull’Uniforme di Gala.
c. Coloro che siano stati decorati con Croci Magistrali o Medaglie Magistrali di Merito
indossano tutte quelle concesse.
d. Non è consentito indossare contemporaneamente più di un Gran Collare o di una Catena
d’Ufficio.
e. E’ consentito indossare contemporaneamente una unica sciarpa diagonale, sei placche e
tre decorazioni al collo. Quando vengono indossate solo due decorazioni al collo, si farà in
modo di regolarne i nastri affinché esse risultino una sotto l’altra, secondo il diritto di
precedenza.
f. Sull’Uniforme di Servizio, quando non si indossano le medaglie, vengono apposti i
corrispondenti nastrini sopra il taschino sinistro della giacca.
f. Sul Mantello non è consentito apporre alcuna decorazione ad eccezione del Gran Collare e
della Catena d’Ufficio.
63
g. Regole per le Dame:
- La Sciarpa diagonale con pendaglio viene usata sull’abito da chiesa (da cerimonia) e
sull’abito di gala; nelle altre occasioni (cerimonie varie) non si indossa la sciarpa.
- Le decorazioni al collo sono sostituite da quelle al petto, sorrette dal nastro a fiocco,
-
portate al di sopra delle placche.
Le placche si usano solamente sull’abito da chiesa o di gala; nelle altre occasioni è
consentita una sola placca, quella di maggior prestigio.
Sull’abito civile si usa una sola rosetta.
Abito da Chiesa o di
Gala
Altre Occasioni
h. Qualora le Dame dovessero vestire le Uniformi, esse applicheranno le regole previste per
la parte maschile dell’Ordine o quelle appositamente contenute a tale proposito nei
Regolamenti delle Giurisdizioni Nazionali.
11.2. ABBIGLIAMENTO (Cravatta Bianca, Cravatta Nera, Uniforme di Gala ed Abito Lungo)
a. Sull’Uniforme Capitolare si indossano le Insegne in formato Grande:
- Cavaliere e Dama di Gran Croce, Grande Ufficiale e Dama Grande Ufficiale di I°
Grado: indossano la sciarpa di Gran Croce o di Gran Ufficialato dalla spalla destra al
fianco sinistro e la relativa placca al fianco
-
Grande Ufficiale e Dama Grande Ufficiale di II° Grado, Commendatore e Dama di
Commenda con Placca: gli uomini indossano la decorazione al collo, regolando il
nastro all’attaccatura del colletto della camicia, le donne indossano la decorazione al
fianco sorretta dal nastro a fiocco, ambedue indossano la relativa placca al fianco.
64
-
Commendatore e Dama di Commenda: gli uomini indossano la decorazione al collo,
regolando il nastro all’attaccatura del colletto della camicia, le donne indossano la
decorazione al fianco sorretta dal nastro a fiocco.
-
Cavaliere Ufficiale, Dama Ufficiale, Cavaliere e Dama: portano la rispettiva decorazione al fianco, sorretta da nastro verticale per gli uomini e del nastro a fiocco per le
donne.
b. Insigniti del Gran Collare: lo pongono al di fuori della giacca, indossando le insegne della
Gran Croce.
c. Insigniti di Riconoscimenti dell’Ordine: portano le relative insegne al fianco ad eccezione
delle decorazione di Donato che viene indossata al collo (per le dame al fianco con fiocco).
d. Insigniti della Catena d’Ufficio: la pongono al di fuori della giacca.
e. Insigniti della Croce di Giustizia: appongono la relative placca sul lato destro della giacca
(le dame sul lato sinistro sotto le altre eventuali placche)
f. Sull’Uniforme di Gala si usano le Decorazioni in formato Miniatura. Le Miniature sono
l’esatta riproduzione delle decorazioni, delle medaglie e delle croci, in formato ridotto e
vengono usate, sempre al fianco, con nastro diritto per gli uomini e con nastro a fiocco per le
donne, sulle Uniformi di Gala. Sul frac si usano nel medesimo modo e è tollerato usarle
similmente anche sullo smoking anche se in effetti su tale abito esse dovrebbero essere
indossate senza nastro e sorrette da una catenella metallica che sorregga
contemporaneamente tutte le insegne indossate.
65
E’ consentita una sola decorazione al collo (quella di maggior prestigio) ed i portatori di fascia,
sullo smoking, la sostituiscono con una analoga, di rappresentanza, senza fiocco e pendaglio.
11.3 ABITO CIVILE
a. Sull’abito civile, purchè a giacca, viene indossata una sola rosetta, relative al proprio
rango, all’occhiello del colletto.
b.
c. La rosetta è costituita dalla esatta riproduzione della decorazione in formato miniature,
ovviamente senza nastro relative.
11.4 USANZE NAZIONALI
a. L’uso delle decorazioni è regolamentato in ogni nazione da particolari regole di protocollo e
quindi ogni Giurisdizione Nazionale dovrà adeguarsi localmente ad esse. I Capi di
Giurisdizione dovranno includere tali regole nei regolamenti delle proprie Giurisdizioni.
==============
66
Capitolo 12 - Araldica
12.1 REGOLE GENERALI
a. In qualità di Ordine internazionale ed indipendente avente sovranità, l’Ordine ha la facoltà
di dettare regole araldiche in ogni sua Giurisdizione. L’Ordine intende comunque adeguarsi
alle norme araldiche di prassi ed attualmente di uso comune, anche se purtroppo nella
maggioranza dei casi non tutelate.
b. Anche se non è espressamente richiesto ad ogni membro dell’Ordine di avere un proprio
stemma personale è però auspicabile, nella tradizione dell’Ordine, che ciascuno di essi si
adoperi per reperirlo od ottenerlo.
12.2 AGGIUNTE PER I MEMBRI
a. Le seguenti aggiunte sono concesse ai membri dell’Ordine:
MLJ e OLJ: sospendono la loro insegna col relativo nastro al
di sotto della punta dello scudo.
CCLJ e CLJ: sospendono la loro insegna sorretta dal nastro
che contorna lo scudo al di sotto della punta di esso.
KLJ e DLJ: appongono la croce verde ad otto punte dietro il
proprio scudo e la decorazione sorretta dal nastro avvolgente
lo scudo al di sotto di esso.
Inoltre essi hanno diritto al Capo di Religione formato dalla
croce diritta dell’Ordine verde in campo bianco.
KCLJ, DCLJ e GCLJ e DGCLJ: come I precedenti ma
sostituendo la rispettiva sciarpa al nastro che regge la
decorazione.
GCCLJ e DGCCLJ: sospendono il Gran Collare dell’Ordine al
posto della decorazione.
Coloro che sono portatori della Catena d’Ufficio contornano
con essa il proprio scudo, per il tempo durante il quale sono
abilitati ad usarla.
b. Le regole per Cavalieri, Dame ed Ecclesiastici sono identiche.
67
12.3 AGGIUNTE PER ALTI UFFICIALI
a. In Aggiunta a quanto precedentemente stabilito, vengono usate le seguenti aggiunte
riservate agli Alti Ufficiali di seguito elencati:
Gran Marshal
Due spade
salita dietro
scudo
inGran
CustodeDue chiavi
lodel Tesoro
salita dietro
scudo
inPresidente
del
loSupremo
Consiglio
==================
Capitolo 13 – Corpi Volontari
13.1 REGOLE GENERALI
a. Dove siano costituiti, i Corpi Volontari debbono essere controllati da una Commissione
Mista tra i Dirigenti della Giurisdizione dell’Ordine ed i Dirigenti eletti del Corpo. La
responsabilità finanziaria sarà demandata al Corpo sotto il patrocinio dell’Ordine. La direzione
sanitaria sarà affidata ad un Direttore Sanitario che potrebbe essere l’Hospitaliere della
Giurisdizione dell’Ordine o designato dallo stesso.
b. I Corpi Volontari sono aperti ai membri dell’Ordine ed ad altri volontari ad esso non
appartenenti.
c. In tutti i Paesi ove non sia possibile legalmente registrare una Giurisdizione dell’Ordine, i
membri dell’Ordine fonderanno un Corpo Volontario, come associazione caritatevole ed
assistenziale, denominate “Saint Lazarus Volunteers” tradotto nella lingua usata nel Paese.
68
d. Presso ogni Giurisdizione è permesso creare un solo Corpo Volontario al quale tutti i
membri dell’Ordine in essa residenti dovranno obbligatoriamente essere iscritti e tutti i membri
dell’Ordine presenti sul territorio ma non facenti parte della Giurisdizione saranno obbligati a
cooperare coi propri mezzi e capacità alla vita, operatività e splendore di questa iniziativa
caritatevole ed assistenziale.
e. In circostanze eccezionali, ove non sia possibile istituire un Corpo Volontari, previo
approvazione del Supremo Consiglio dell’Ordine, l’attività di volontariato e di assistenza potrà
essere svolta mediante la creazione di una fondazione od associazione, aperta unicamente ai
membri dell’Ordine.
13.2 PRESIDENTE O COMANDANTE GENERALE
Il Capo di Giurisdizione od un suo Delegato sarà di norma il Presidente od il Comandante
Generale del Corpo Volontari e, di solito, egli sarà il responsabile per l’ammissione dei
volontari al Corpo.
13.3 RICONOSCIMENTI DI MERITO
a. I comandi dei Corpi Volontari sono autorizzati, previo approvazione del rispettivo Capo di
Giurisdizione dell’Ordine, a coniare Croci e Medaglie di Merito che possono essere conferite
ai membri del Corpo o ad altre persone. Il disegno di ogni decorazione dovrà essere
sottoposto al Giudice d’Armi dell’Ordine ed approvato dalla sua Commissione Araldica.
b. Attualmente I seguenti Corpi Volontari usano e conferiscono I seguenti riconoscimenti:
-
Austrian Volunteer Corps (Sankt Lazarus Hilfswerk)
-
German Volunteer Corps (Lazarus Hilfswerk in Deutschland e.V.)
-
Italian Volunteer Corps (Corpo Nazionale Volontari Soccorso)
-
Maltese Volunteer Corps (Special Rescue Group St. Lazarus Corps)
c. Tutti i riconoscimenti di merito debbono essere depositati presso l’ufficio del Giudice
d’Arme dell’Ordine.
d. Tutte le medaglie, croci, premi ed altri riconoscimenti istituiti dai Corpi Volontari alla data
odierna si intendono approvati e possono essere liberamente usati.
69
Austrian Volunteer Corps (Sankt Lazarus Hilfswerk)
Medaglia di Bronzo al Merito
Croce al Merito di 2^ Classe
Medaglia d’Argento al Merito
Croce al Merito di 1a Classe
Medaglia d’Oro al Merito
Croce al Merito
Medaglia d’Onore di Bronzo
Distinzione d’Onore di 2a Classe
Medaglia d’Onore d’Argento
Distinzione d’Onore di 1a Classe
Medaglia d’Onore d’Oro
Distinzione d’Onore
Non ancora coniata
Medaglia
Per Speciali Interventi
Medaglia
Per Aiuti in Calamità
German Volunteer Corps (Lazarus Hilfswerk in Deutschland e.V.)
Medaglia al Merito di Bronzo
Medaglia al Merito d’Argento
Medaglia al Merito d’Oro
Medaglia d’Onore di Bronzo
Medaglia d’Onore d’Argento
Medaglia d’Onore d’Oro
Italian Volunteer Corps (Corpo Nazionale Volontari Soccorso)
Medaglia al Valore
(Bronzo,
Argento Oro)
Croce al Merito
(Bronzo, Croce di Lungo Comando (Bronzo
Argento, Oro)
5 anni, Argento 10 anni,
Oro
15 anni)
Croce d’Onore
70
Maltese Volunteer Corps (Special Rescue Group Saint Lazarus Corps)
Medaglia di Merito
Croce d’Argento al Merito
Medaglia di Protezione della Vita
Medaglia dei Veterani
12 Anni di Servizio
14 Anni di Servizio (per Ufficiali)
15° Anniversario SRG
13.4 UNIFORMI
a. Tutti gli iscritti ad un Corpo Volontari ne dovranno adottare l’Uniforme di Sevizio (nera con
filetti Verdi con pantaloni e tunica, basco nero o berretto) od una uniforme approvata
localmente dal Capo della Giurisdizione. Ogni Uniforme dovrà essere registrata presso
l’ufficio del Giudice d’Armi dell’Ordine ed approvata dal Consiglio esecutivo dell’Ordine.
Tutte le Uniformi adottate alla data odierna si intendono approvate e continuano ad essere
usate.
13.5 USO DELLA CROCE DELL’ORDINE
a. Il solo Corpo Volontari (od altro tipo di associazione) presso ogni Giurisdizione è
autorizzato ad usare nelle proprie insegne la croce verde ad otto punte dell’Ordine.
13.6 RAPPORTO ANNUALE
a. Dovrà essere redatto un Rapporto Annuale che descriva il lavoro svolto dal Corpo
Volontari, che dovrà essere inserito dalla Giurisdizione nella propria relazione al Bilancio
da presentarsi al Consiglio Esecutivo per il tramite del Gran Custode del Tesoro.
13.7 BANDIERA
a. La Bandiera dei Corpi Volontari è: Bianca con la croce verde ad otto punte.
71
Bandiera del Corpo Volontari
13.8 SIGILLO
a. Il Sigillo dei Corpi Volontari è: la croce ad otto punte contenuta in uno scudo e circolata
dall’intestazione ufficiale del Corpo, con indicazione dell’ufficio ricoperto, il tutto nella lingua
in uso nel Paese.
b. Tutti I Sigilli usati presso I Corpi Volontari dovranno essere depositati presso l’ufficio del
Giudice d’Armi dell’Ordine ed approvati dalla Commissione Araldica dell’Ordine.
.
72
®
Allegato 1
Inno dell’Ordine
73
Testo (in lingua inglese):
1.) Saint Lazarus, raised from the death by our Lord Jesus Christ.
We pray for guidance here on earth, to share in his new life.
2.) O Patron of the sick and poor, called friend by God’s own son.
Ask Him to grant us strength and grace to pray “Thy will be done”.
3.) New and eternal is our home, Jerusalem her name.
She is the holy bride of Christ, her days have endless reign.
4.) We raise our shield, the cross of Christ, and act to meet its call.
We live and follow his command by loving one and all.
74
Allegato 2
Gradi, Insegne etc. in Latino ed in Inglese per Brevetti e Diplomi
Gradi dell’Ordine (Grazia e Giustizia)
LATINO
GRADO
MLJ
OLJ
CCLJ
CLJ
INGLESE
EQUES
KNIGHT
DOMINA
DAME
OFFICIALIS
OFFICER
DOMINA OFFICIALIS
DAME OFFICER
COMMENDATOR
COMMANDER
DOMINA COMMENDAE
DAMA COMMANDER
COMMENDATOR CUM PHALERA
COMMANDER WITH STAR
DOMINA COMMENDAE CUM PHALERA
DAMA COMMANDER WITH STAR
KLJ
MAGNUS OFFICIALIS SECUNDUS GRADUS GRAND OFFICER OF SECOND RANK
DLJ
DOMINA MAGNA OFFICIALIS SECUNDUS
GRADUS
DAME GRAND OFFICER OF SECOND RANK
KCLJ
MAGNUS OFFICIALIS PRIORIS GRADUS
GRAND OFFICER OF FIRST RANK
DCLJ
DOMINA MAGNA OFFICIALIS PRIORIS
GRADUS
DAME GRAND OFFICER OF FIRST RANK
GCLJ
EQUES MAGNAE CRUCIS
KNIGHT GRAND CROSS
DGCLJ
DOMINAE MAGNAE CRUCIS
DAME GRAND CROSS
GCCLJ
EQUES MAGNAE CRUCIS CUM TORQUES
KNIGHT GRAND CROSS WITH COLLAR
DGCCLJ
DOMINA MAGNAE CRUCIS CUM TORQUES DAME GRAND CROSS WITH COLLAR
AChLJ
CURATOR CAPPELLANUS –
COMMENDATOR ECCLESIASTICUS
ASSISTANT CHAPLAIN – ECCLESIASTIC
COMMANDER
ChLJ
CAPPELLANUS – COMMENDATOR
ECCLESIASTICUS
CHAPLAIN – ECCLESIASTIC COMMANDER
WITH STAR
SChLJ
CAPPELLANUS MAGNUS – MAGNUS
OFFICIALIS ECCLESIASTICUS SECUNDUS
GRADUS
SENIOR CHAPLAIN – ECCLESIASTIC
GRAND OFFICER OF SECOND RANK
PChLJ
CAPPELLANUS PRAELATUS – MAGNUS
OFFICIALIS ECCLESIASTICUS PRIORIS
GRADUS
CHAPLAIN PRELATUS – ECCLESIASTIC
GRAND OFFICER OF FIRST RANK
EGCLJ
EQUES ECCLESIASTICUS MAGNAE CRUCIS ECCLESIASTIC KNIGHT GRAND CROSS
EGCCLJ
EQUES ECCLESIASTICUS MAGNAE CRUCIS ECCLESIASTIC KNIGHT GRAND CROSS
CUM TORQUES
WITH COLLAR
Companionato di Merito
GRADO
MMLJ
EQUES MERITI
LATINO
INGLESE
KNIGHT OF MERIT
DOMINA MERITI
DAME OF MERIT
75
OMLJ
OFFICIALIS MERITI
OFFICER OF MERIT
DOMINA OFFICIALIS MERITI
DAME OFFICER OF MERIT
COMMENDATOR MERITI
COMMANDER OF MERIT
DOMINA COMMENDAE MERITI
DAME COMMANDER OF MERIT
KMLJ
MAGNUS OFFICIALIS MERITI
GRAND OFFICER OF MERIT
DMLJ
DOMINA MAGNA OFFICIALIS MERITI
DAME GRAND OFFICER OF MERIT
GCMLJ
EQUES MAGNAE CRUCIS MERITI
KNIGHT GRAND CROSS OF MERIT
DGCMLJ
EGCMLJ
DOMINA MAGNAE CRUCIS MERITI
DAME GRAND CROSS OF MERIT
EQUES MAGNAE CRUCIS ECCLESIAE
MERITI
ECCLESIASTICAL GRAND CROSS OF MERIT
CMLJ
76
Altre Decorazioni
GRADO
GMCLJ
LATINO
CRUX MAGISTRALIS MERITI EX AURO
INGLESE
GOLD MAGISTERIAL CROSS
SMCLJ
CRUX MAGISTRALIS MERITI EX ARGENTO
SILVER MAGISTERIAL CROSS
BMCLJ
CRUX MAGISTRALIS MERITI EX AERE
BRONZE MAGISTERIAL CROSS
GMMLJ
NOMISMA MAGISTRALIS MERITI EX AURO
GOLD MAGISTERIAL MEDAL
SMMLJ
NOMISMA MAGISTRALIS MERITI EX
ARGENTO
SILVER MAGISTERIAL MEDAL
BMMLJ
NOMISMA MAGISTRALIS MERITI EX AERE
BRONZE MAGISTERIAL MEDAL
MGHCrLJ
CRUX MAGISTRALIS HOSPITALARIS MERITI GOLD MAGISTERIAL HOSPITALLER CROSS
EX AURO
MSHCrLJ
CRUX MAGISTRALIS HOSPITALARIS MERITI SILVER MAGISTERIAL HOSPITELLER
EX ARGENTO
CROSS
MBHCrLJ
CRUX MAGISTRALIS HOSPITALARIS MERITI BRONZE MAGISTERIALA HOSPITALLER
EX AERE
CROSS
Don1LJ
CRUX DONATI PRIMAE CLASSIS
DONATE CROSS OF FIRST CLASS
Don2LJ
CRUX DONATI SECUNDAE CLASSIS
DONATE CROSS OF SECOND CLASS
Don3LJ
CRUX DONATI TERTIAE CLASSIS
DONATE CROSS OF THIRD CLASS
MSDLJ
NOMISMA VIGENTI ANNORUM
PROBATISSIMI OFFICII
MERITORIUS SERVICE DECORATION
GSCLJ
NOMISMA PROVECTA AETATIS EX AURO
GOLD SENIORITY CROSS
SSCLJ
NOMISMA PROVECTAE AETATIS EX
ARGENTO
SILVER SENIORITY CROSS
BSCLJ
NOMISMA PROVECTAE AETATIS EX AERE
BRONZE SENIORITY CROSS
HCLJ
CRUX HONORIS
CROSS OF HONOUR
HSLJ
PSLJ
INSIGNE OBLIQUUM HONORIS
NOMISMA MILITIS CHRISTI CRUCE
INSIGNIS
SASH OF HONOUR
PILGRIM SHELL (CRUSADER’S MEDAL)
77
Termini per Brevetti e Diplomi
LATINO
INGLESE
CATENA OFFICIALIS
CHAIN OF OFFICE
ARMIGER
ESQUIRE
DOMINULA
DAMSEL
MAGNUS MAGISTER
GRAND MASTER
MAGNUS VICARIUS
GRAND VICAR
PRAESES SUPREMI CONCILII
PRESIDENT OF THE SUPREME COUNCIL
MAGNUS THESAURI CUSTOS
GRAND CUSTODIAN OF TREASURE
MAGNUS MARSHAL
GRAND MARSHAL
MAGNUS INQUISITOR
GRAND INQUISITOR
MAGNUS JURIS CONSULTUS
GRAND LEGAL GENERAL
MAGNUS HISTORICUS
GRAND HISTORIAN
MAGNUS SINISCALCUS
GRAND SENESCHAL
MAGNUS HOSPITALARIS
GRAND HOSPITALLER
MAGNUS LARGITONUM
GRAND ALMONER
MAGNUS SIGILLI CUSTOS
GRAND KEEPER OF THE SEAL
MAGNUS ARCHIVI CUSTOS
GRAND ARCHIVIST
MAGNUS HERALDUS
GRAND HERALD
MAGNUS FAMILIAE HISTORICUS
GRAND GENEALOGIST
MAGNUS INSIGNORUM CUSTOS
GRAND CUSTODIAN OF INSIGNA
MAGNUS REFERENDARIUS
GRAND REFERENDARY
MAGNUS CAPITULARIS
GRAND CAPITULAR
MAGNUS REI MILITARIS ADIUTOR
GRAND HELPER IN FIELD
LEGATUS ORDINIS
AMBASSADOR
MAGNUS PRIORATUS
GRAND PRIORY
MAGNUS PRIORIS
GRAND PRIOR
PRIORATUS
PRIORY
PRIORIS
PRIOR
DELEGATIONIS
DELEGATION
DELEGATUS
DELEGATE
NATIONALIS IURISDICTIONIS
NATIONAL JURISDICTION
SUBMISSIO
COMMANDERY (SUB – JURISDICTIONS)
PRAEFECTUS
COMMANDER (SUB – JURISDICTIONS)
HEREDITATIS SUBMISSIO
HEREDITATIS PRAEFECTUS
HEREDITARY COMMANDERY
COMMANDER (HEREDITARY COMMANDERY)
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Testi dei Diploni in Latino
ORDO MILITARIS ET HOSPITALARIS SANCTI LAZARI HIEROSOLYMITANI
(nomine)
Nos, Princeps Victorius Galoppini Carpenedoli, (Magnus Vicarius et) Praeses Supremi Concilii Odinis, propter potestates
quae nobis attributae sunt, visis regulis Ordinis et sententia audita Supremi Concilii, hoc Decreto designamus
………………………..sicut ……………………….
(foundazione di giurisdizione)
Nos, Princeps Victorius Galoppini Carpenedoli, (Magnus Vicarius et) Praeses Supremi Concilii Ordinis, propter potestates
quae nobis attributae sunt, visis regulis Ordinis et sententia audita Supremi Concilii, hoc Decreto iurisdictionem
………………. Costituimus sicut ………………
(ammissione)
Supremum Concilium Ordinis his litteris notum facit quod ……………………. admissus est in Ordinem Militarem et
Hospitalarem Sancti Lazari Hierosolymitani sicut ……………………….Numero Ordinali ……………….…… Dato
……………..die mensis …………………………….
(promozione)
Supremum Concilium Ordinis his litteris notum facit quod ……………………..promotus est in Ordinem Militarem et
Hospitalarem Sancti Lazari Hierosolymitani sicut ………………………Numero Ordinali ………………….… Dato
…………….. die mensis ……………………………..
(ammissione nel companionato di merito)
Supremum Concilium Ordinis his litteris notum facit quod ……………………. admissus est in Societatem Meritorum in
Ordinem Militarem et Hospitalarem Sancti Lazari Hierosolymitani sicut ………………………….…….
Numero Ordinali ………………… Dato ……………..die mensis …………………………….
(promozione nel companionato di merito)
Supremum Concilium Ordinis his litteris notum facit quod ……………………. promotus est in Societatem Meritorum in
Ordinem Militarem et Hospitalarem Sancti Lazari Hierosolymitani sicut ……………….……………….
Numero Ordinali ………………… Dato ……………..die mensis …………………………….
(altre decorazioni)
Supremum Concilium Ordinis his litteris notum facit quod ……………………. decoratus est Ordine Militari et Hospitalari
Sancti Lazari Hierosolymitani sicut ……………………….Numero Ordinali ……………..…………… Dato
……………..die mensis …………………………….
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80
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DECRETO MAGISTRALE N - Ordine di San Lazzaro