LE LINEE EVOLUTIVE DELL’OPERATIVITA’ DEI CONFIDI
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Il trattamento delle Garanzie Personali nel Nuovo Accordo di Basilea sul Capitale ed il
potenziale impatto sull’attivita’ dei Confidi
Il Nuovo Accordo di Basilea sul Capitale (NBCA) riconosce l’effetto di mitigazione del rischio (di
credito) delle garanzie personali “dirette, esplicite, irrevocabili e non condizionate1”. Esso
stabilisce inoltre precise condizioni organizzative ed operative che le banche sono tenute a
rispettare per poter tener conto di tali garanzie nel calcolo dei propri requisiti patrimoniali.
Benché nel caso di esposizioni assistite da garanzie personali la teoria suggerisca di considerare
la probabilità di insolvenza congiunta di garante e garantito, il Comitato di Basilea ha
esplicitamente dichiarato che alle banche non sarà consentito ragionare in termini di “double
default effect”. È stato inoltre precisato che il requisito di una esposizione garantita non potrà mai
risultare inferiore a quello di analoga esposizione assunta direttamente nei confronti del soggetto
garante.
Di seguito si illustra brevemente il trattamento delle operazioni assistite da garanzie personali nei
vari approcci previsti dal NBCA. A puro titolo informativo si ricorda che tali regole trovano
applicazione anche nel caso di credit derivative (specificatamente Credit Default Swap e Total
Rate of Return Swap).
Standardised e Internal Rating Based (IRB) Foundation
Nell’approccio Standardised si tiene conto dell’effetto di mitigazione del rischio prodotto dalla
garanzia sostituendo il peso del garante a quello del garantito; in modo analogo nell’approccio IRB
Foundation si sostituisce la probabilità di insolvenza (PD) del garante a quella del garantito.
Con riferimento a tali approcci il Comitato di Basilea individua inoltre uno specifico range di garanti
“eligible”. Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:
stati sovrani, enti del settore pubblico, banche ed istituzioni finanziarie;
altri soggetti con rating (ufficiale e/o interno) non peggiore di A-.
I soggetti corporate (tra cui i CONFIDI) risultano quindi “ammissibili” solo se dotati di un rating di
elevato standing. Si tratta evidentemente di una limitazione che interessa la realtà dei CONFIDI
ma che, come vedremo di seguito, viene rimossa nell’ambito dell’approccio IRB Advanced.
Internal Rating Based (IRB) Advanced
Le banche che sceglieranno di adottare l’approccio Advanced - e che quindi saranno in grado di
stimare internamente le perdite in caso di insolvenza (LGD) - potranno tener conto dell’effetto di
mitigazione del rischio delle garanzie alternativamente nella LGD utilizzata oppure sostituendo il
rating del garante a quello del garantito (come nell’approccio IRB Foundation). Non sono previsti
limiti al range dei garanti “ammissibili”.
1
“A guarantee/credit derivative must represent a direct claim on the protection provider and must be explicitly
referenced to specific exposures, so that the extent of the cover is clearly defined and incontrovertible. Other than nonpayment by a protection purchaser of money due in respect of the credit protection contract it must be irrevocable;
there must be no clause in the contract that would allow the protection provider unilaterally to cancel the credit cover
or that would increase the effective cost of cover as a result of deteriorating credit quality in the hedged exposure. It
must also be unconditional; there should be no clause in the protection contract that could prevent the protection
provider from being obliged to pay out in a timely manner in the event that the original counterparty fails to make the
payment(s) due”. – Basel Committee on Banking Supervision, Quantitative Impact Study 3 Technical Guidance,
Ottobre 2002 (§ 154 pag. 32).
1
Garanzie rilasciate dai Confidi ed effetti di mitigazioni del rischio: possibili alternative
metodologiche nella logica del capitale economico
1. Sostituzione della qualità del garante (Confidi) a quella del garantito (associato affidato)
⇒ Punto chiave è la determinazione del rating del Confidi
La determinazione del rating di un Confidi, secondo l’impostazione interna Sanpaolo IMI:
vede il Confidi come un operatore che “vende protezione” contro rischio di insolvenza di
controparte/transazione (è quindi assimilabile al rischio di un portafoglio di posizioni “lunghe”
tipo “credit default swap” su di un certo insieme di clienti/transazioni);
la metodologia applicata replica quella delle agenzie ufficiali di rating nei confronti del rilascio
di giudizi di rating verso operatori della cd. “financial guaranty industry”, particolarmente attiva
nel mercati anglosassoni;
i punti fondamentali sono rappresentati dai concetti di:
o qualità media del portafoglio (Credit Quality Ratio)
o diversificazione (Diversity Ratio)
o capitale e riserve disponibili per la copertura delle perdite (Capital Adequacy Ratio)
2. Mitigazione della severity (perdita) in caso di default del garantito
⇒ Punto chiave è la determinazione della “forza” della copertura offerta dal Confidi
il Confidi viene assimilato alla disponibilità di una garanzia “reale”, al pari di un pegno in titoli;
l’approccio si adatta ai Confidi più piccoli, non gestiti in maniera attiva come un portafoglio ma
come un insieme di transazioni garantite;
la metodologia applicata si basa sulla stima della volatilità potenziale della copertura,
determinata anch’essa in base ad una valutazione della qualità creditizia del Confidi stesso
(rating interno, eventualmente su base semplificata);
il punto fondamentale è rappresentato dal concetto di detrazione o “haircut”, costruito sulla
base di titoli con qualità creditizia similare a quella stimata per il Confidi
3. Insolvenza limitata alla sola probabilità congiunta di default del garante e del garantito
⇒ Punto chiave è la determinazione della probabilità “congiunta” della duplice insolvenza (di
garante e garantito) come rischio effettivo dell’operazione
Nel caso di “two party paying” la probabilità che l’operazione non sia coperta dipende dal
fatto che entrambi i soggetti (garante e garantito) non siano in grado di pagare;
In tal caso la probabilità “congiunta” dei due eventi di insolvenza verrebbe a sostituire
quella dell’uno (garante) o dell’altro (garantito) singolarmente presi;
La PD sarebbe riferita dunque all’operazione garantita e non ad una delle due controparti;
Il punto fondamentale è rappresentato dalla stima di questa probabilità che richiede,
perlomeno, di esplicitare il grado di “vicinanza economica” tra garante e garantito
(correlazione di default, in genere stimate a partire delle correlazioni tra flussi di cassa).
2
Alcune conclusioni
La valutazione analitica dei benefici offerti dai consorzi di garanzia fidi alla luce delle recenti
practices di gestione del rischio di credito, mette in evidenza:
• la necessità che i consorzi valutino con molta attenzione l’”effetto portafoglio” della loro base
sociale;
• il bisogno che capitale, risorse e contribuzioni vengano dimensionate di conseguenza, pena la
scarsa incisività delle garanzie fornite;
• l’attenzione da porre agli aspetti di “governance” interna, perché gli operatori esterni possano
attribuire il massimo valore alla garanzia offerta.
In conseguenza dei mutamenti operativi e del mercato (non solo per aspetti regolamentari) i
consorzi sono chiamati a diventare imprese finanziarie a tutti gli effetti.
Sotto questo profilo rafforzamento patrimoniale e diversificazione richiederanno probabilmente un
incremento della dimensione media dei consorzi ed una maggiore diversificazione territoriale.
Si genererà probabilmente un maggior costo interno delle risorse raccolte (maggior fabbisogno di
capitale e riserve, più attente gestione delle operazioni da garantire, maggiore capacità analitica
interna).
Ciò richiederà probabilmente
• una politica di contribuzione differenziata sulla base della qualità creditizia degli aderenti,
• una tariffazione anch’essa differenziata,
• l’ipotesi di operazioni di collocamento esterno dei rischi (securitisation).
Questi elementi indicano l’opportunità che il ruolo del consorzio si rafforzi ancora di più sotto il
profilo dei servizi reali oltreché finanziari per migliorare il rapporto tra valore creato / valore
distribuito. Il coordinamento con una banca di riferimento potrebbe risultare particolarmente
proficuo per individuare politiche efficaci di copertura e di tariffazione congiunta.
Torino, 17 luglio 2003
3
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