Basel Committee on Banking Supervision
Bank for International Settlements
Sintesi del documento
INTERNATIONAL CONVERGENCE OF CAPITAL
MEASUREMENT AND CAPITAL STANDARDS
A revised Framework
Versione definitiva
dei consultative paper pubblicati con il titolo
“THE NEW BASEL CAPITAL ACCORD”
Gennaio 2006
RISK MANAGEMENT
SOMMARIO
1. AMBITO DI APPLICAZIONE (PAR. 20-39). ...............................................................................4
2. CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI MINIMI. (PAR 40 - 49).....................................4
CAPITALE DI VIGILANZA ...................................................................................................................4
SCALING FACTOR ..............................................................................................................................5
DISPOSIZIONI TRANSITORIE ...............................................................................................................5
OPZIONI REGOLAMENTARI PER IL RISCHIO DI CREDITO ......................................................................5
3. TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CREDITIZIO. ...................................................6
4. L’APPROCCIO INTERNAL RATING BASED ............................................................................8
I PORTAFOGLI E I SOTTOPORTAFOGLI ................................................................................................8
LA DEFINIZIONE DI DEFAULT (PAR. 452 – 457) ...............................................................................11
5. STRUTTURA DELL’IRB FOUNDATION APPROACH. ..........................................................12
ADOZIONE DELL’APPROCCIO IRB NEI VARI PORTAFOGLI (PAR. 256 –269) .....................................13
REQUISITI PATRIMONIALI DEI PORTAFOGLI CORPORATE, SOVEREIGN E BANKS ..................................14
Aggiustamento per la dimensione d’impresa (sottoportafoglio PMI) .......................................15
L’ESPOSIZIONE AL MOMENTO DELL’INSOLVENZA (EAD) NEL FOUNDATION APPROACH..................16
PONDERAZIONI DI RISCHIO PER LE ESPOSIZIONI RETAIL ...................................................................17
REGOLE PER LE ESPOSIZIONI EQUITY (PAR. 339 – 361) ...................................................................19
6. STRUTTURA DELL’ADVANCED APPROACH.......................................................................19
TRATTAMENTO DELLA MATURITY ..................................................................................................20
7. TRATTAMENTO DELLE PERDITE ATTESE E DELLE RISERVE........................................22
CALCOLO DELLE PERDITE ATTESE ..................................................................................................22
CALCOLO DELLE RISERVE ...............................................................................................................22
Esposizioni alle quali si applica l’Approccio Standardised ......................................................22
TRATTAMENTO DI EL E RISERVE .....................................................................................................23
8. REQUISITI MINIMI PER L’APPROCCIO IRB ..........................................................................23
ARTICOLAZIONE DEI REQUISITI MINIMI ..........................................................................................23
SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI MINIMI ......................................................................................23
RATING SYSTEM DESIGN ................................................................................................................23
Rating dimension........................................................................................................................24
Rating structure..........................................................................................................................24
Rating Criteria ...........................................................................................................................25
Orizzonte di temporale di valutazione .......................................................................................25
Utilizzo dei modelli ....................................................................................................................25
Documentazione relativa al Rating System Design ...................................................................26
RATING SYSTEM OPERATION ...........................................................................................................26
Rating Coverage ........................................................................................................................26
Integrità del processo di rating..................................................................................................26
Overrride....................................................................................................................................27
“Manutenzione” dei dati ...........................................................................................................27
Stress test utilizzati per la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale .....................................27
CORPORATE GOVERNANCE E CONTROLLO ......................................................................................27
Corporate Governance ..............................................................................................................27
2
Credit Risk Control ....................................................................................................................28
Internal and External Audit .......................................................................................................28
UTILIZZO DEI RATING INTERNI .......................................................................................................28
QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO ......................................................................................................28
Requisiti generali per le stime ...................................................................................................28
Definizione di default .................................................................................................................28
Riscadenzamento........................................................................................................................29
Trattamento degli overdraft .......................................................................................................29
Definizione di perdita per tutte le asset class ............................................................................29
Requisiti specifici per la stima della PD....................................................................................29
Requisiti specifici per la stima interna della LGD ....................................................................30
Requisiti specifici per la stima interna della EAD.....................................................................31
VALIDAZIONE DELLE STIME INTERNE ..............................................................................................31
9. SECONDO PILASTRO – IL PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE.........................32
QUATTRO PRINCIPI CHIAVE DEL CONTROLLO PRUDENZIALE............................................................32
KEY ISSUES DA AFFRONTARE NELL’AMBITO DEL PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE .............34
Rischio di tasso di interesse del banking book ..........................................................................34
Rischio di credito .......................................................................................................................34
Rischio operativo .......................................................................................................................35
ALTRI ASPETTI DEL PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE ..........................................................35
Trasparenza e attendibilità della supervisione..........................................................................35
Intensificazione della comunicazione e della cooperazione cross-border ................................36
10. TERZO PILASTRO – LA DISCIPLINA DI MERCATO ..........................................................36
SOGLIE DI RILEVANZA E FREQUENZA DELLA SEGNALAZIONE ..........................................................36
ELEMENTI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DI SEGNALAZIONE SUI RISCHI DI CREDITO, DI MERCATO E
OPERATIVI .......................................................................................................................................37
3
Premessa
Il 24 giugno 2004 il Comitato di Basilea ha confermato l’impianto regolamentare, già prefigurato in
diversi documenti (consultative papers) a partire dal giugno 1999, basato su tre “pilastri”:
1) Requisiti Patrimoniali Minimi;
2) Processo di Controllo Prudenziale;
3) Disciplina di Mercato.
L’attenzione generale è stata finora attratta in maniera particolare dai requisiti minimi di capitale,
ovvero il primo dei tre pilastri, con riferimento al quale si registrano le più rilevanti novità
metodologiche. Per cogliere appieno significato ed obiettivi della nuova proposta del comitato di
Basilea occorre comunque tener presenti le disposizioni relative ai pilastri due e tre, come spiegato
nel corso della sintesi qui presentata.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE (PAR. 20-39).
Il Nuovo Accordo si applica a livello consolidato alle banche attive in ambito internazionale.
L’ambito di applicazione include le società holding a capo dei gruppi bancari (l’ente capogruppo)
con operatività internazionale e tutte le banche ai livelli sottostanti il vertice del gruppo bancario,
sempre su base consolidata, laddove si ravvisi un’attività internazionale (1).
2. CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI MINIMI. (PAR 40 - 49)
Il nuovo Accordo si concentra sul denominatore del coefficiente di patrimonializzazione, senza
modificare sostanzialmente la definizione di capitale di vigilanza (stabilita nell’Accordo del 1988 e
precisata nel comunicato stampa del 27 ottobre 1998 sugli “Strumenti ammessi a far parte del
patrimonio di base”), né il limite minimo dell’8% imposto al coefficiente di solvibilità. Il
patrimonio di vigilanza richiesto per la copertura del rischio di credito continua ad essere pari
all’8% del totale ponderato delle attività (TPArc) a rischio di credito. Vengono peraltro inserite (o
riviste) nuove categorie di rischio per cui il vincolo di capitale viene espresso come:
Patrimonio
di
Vigilanza
12,5 x( PVrm + PVro ) + TPArc
≥ 8%
dove PVrm e PVro sono rispettivamente il patrimonio di vigilanza da detenere a fronte dei rischi di
mercato e dei rischi operativi. Il patrimonio supplementare continua ad essere limitato al 100% del
patrimonio di base.
Capitale di vigilanza
Come verrà meglio specificato nei paragrafi che seguono, il nuovo Accordo di Basilea propone due
metodologie alternative per la determinazione dei requisiti patrimoniali relativi al rischio di credito:
l’approccio Standardised e quello Internal Rating Based (IRB).
Nell’ambito dell’approccio Standardised le riserve generiche possono essere incluse nel patrimonio
supplementare fino ad un limite pari all’1.25% delle attività ponderate, così come già previsto
dall’Accordo del 1988.
Nell’approccio Internal Rating Based tale regola viene eliminata. Le banche IRB dovranno, infatti,
mettere a confronto l’ammontare totale delle riserve (generiche e specifiche) e il valore complessivo
della Perdita Attesa. Qualora la Perdita Attesa ecceda le riserve, la differenza dovrà essere dedotta
dal capitale di vigilanza (50% dal patrimonio di base e 50% dal patrimonio supplementare). In caso
contrario l’”eccesso di riserve” potrà essere incluso nel patrimonio supplementare fino ad un limite
massimo pari allo 0,60% delle attività ponderate per il rischio di credito.
1
La normativa di Banca d’Italia (Circolare n. 229 “Istruzioni di vigilanza per le banche”) definisce quali gruppi bancari
aventi rilevo internazionale quelli che includono succursali o controllate estere.
4
Scaling Factor
Il Comitato ha chiaramente manifestato l’intenzione di rivedere la calibrazione del nuovo schema
regolamentare prima della sua implementazione. In particolare si prevede l’introduzione di uno
“scaling factor” al fine di mantenere sostanzialmente inalterato il livello aggregato dei requisiti
patrimoniali minimi, pur fornendo alle banche incentivi ad adottare gli approcci più avanzati e
quindi più risk-sensitive previsti dal nuovo Accordo. Tale scaling factor verrà applicato alle attività
ponderate per il rischio di credito individuate nell’ambito dell’approccio Internal Rating Based (2).
Disposizioni transitorie
Per le banche che adottano l’IRB Approach per il rischio di credito e/o l’Advanced Measurement
Approach per i rischi operativi verrà imposto un floor sui requisiti minimi complessivi di capitale
da accantonare. Tale floor verrà applicato mettendo a confronto i requisiti minimi risultanti
dall’applicazione del Primo Pilastro del Nuovo Accordo e quelli calcolati con le regole attuali
(Basilea 1). La tabella che segue illustra i tempi di applicazione dei vari approcci IRB e dei relativi
floor.
Da fine 2005
Da fine 2006
Da fine 2007
Da fine 2008
Foundation IRB
Approach3
Calcolo parallelo
95%
90%
80%
Advanced
approach per
rischi di credito
e/o operativi
Calcolo parallelo
o studio d’impatto
Calcolo parallelo
90%
80%
Le autorità di vigilanza si sono riservate il diritto di estendere ulteriormente il periodo di
applicazione dei floor.
Opzioni regolamentari per il rischio di credito
I supervisor permetteranno alle banche di scegliere fra due metodologie per calcolare i requisiti
minimi di capitale per il rischio di credito. La prima alternativa è data dal valutare
quantitativamente il rischio di credito in una maniera standard utilizzando giudizi di merito di
credito esterni (Standardised Approach), la seconda alternativa (Internal Ratings Based Approach)
permette alle banche di utilizzare, previa approvazione e validazione da parte delle autorità di
vigilanza, i propri modelli di stima interni per la misurazione del rischio di credito (par. 50-52).
2
Utilizzando i dati del QIS 3 la stima dello scaling factor è risultata pari ad 1,06. Il valore definitivo verrà comunque
determinato sulla base dei risultati del calcolo parallelo che rifletterà tutti gli elementi del nuovo schema regolamentare.
3
L’approccio IRB Foundation include l’approccio IRB Retail.
5
Pillar I: le diverse alternative per il calcolo dei requisiti minimi di capitale
STAND
STANDARDISED
STANDARDISED
ARDISED
APPRO
APPRO
ACH
APPROACH
ACH
Foundation Approach
INTERN
INTERN
AL
RATINGS
INTERNAL
ALRATINGS
RATINGS
B
ASED
APPRO
BASED
APPRO
ACH
B ASED APPROACH
ACH
Advanced Approach
3. TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CREDITIZIO.
Una delle più significative novità del Nuovo Accordo è rappresentata dal riconoscimento di
numerose forme di mitigazione del rischio di credito al fine della determinazione del capitale di
vigilanza.
L’Accordo attuale consente riduzioni di capitale in presenza di una ristretta gamma di garanzie e/o
collateral, (garanzie/collateral di paesi e banche appartenenti all’OCSE, banche multilaterali di
sviluppo, alcune ESP e coperture ipotecarie residenziali/commerciali) nonché in presenza di accordi
di compensazione (netting) stipulati bilateralmente fra le parti a fronte di operazioni in derivati
OTC. I derivati creditizi non trovano applicazione essendo strumenti innovativi troppo recenti
rispetto all’emanazione dell’Accordo e le sue successive modifiche.
Il Nuovo Accordo amplia in maniera significativa e più strutturata lo spettro delle tecniche di
mitigazione del rischio ed aggiunge ulteriori categorie di garanzie/collateral (estendendo
conseguentemente la gamma dei garanti e/o venditori di protezione considerati idonei). Esso poi
riconosce esplicitamente ai derivati creditizi la loro capacità di riduzione del rischio e consente,
laddove permesso dalla legislazione fallimentare locale, la compensazione operativa fra prestiti e
depositi in bilancio ed infine, per la prima volta, regolamenta l’operatività del prestito titoli e dei
“repo”, estendendo l’effetto della compensazione contrattuale anche a quest’ultima tipologia di
operazioni, (par. 137) assoggettandola a specifici requisiti (par. 173). Inoltre prevede l’applicazione
di queste tecniche riduttive del rischio anche nel campo delle cartolarizzazioni, del rischio operativo
e per le posizioni di derivati OTC e repo nel trading book.
Nello Standardised come nell’IRB Foundation Approach del Nuovo Accordo vengono dunque
esplicitamente riconosciute le varie tecniche di credit risk mitigation (CRM)(4) di cui sopra,
condizionate all’osservanza di requisiti legali ed operativi.
Il riconoscimento a fini regolamentari delle tecniche di mitigazione del rischio rappresenta un fatto
di grandissima rilevanza e ha un impatto notevole sui requisiti patrimoniali, tale da sollevare
sicuramente l’interesse dell’intera industria bancaria. I benefici (essendo fruibili praticamente
dall’intero mercato, prescindendo in larga parte dall’adozione o meno dei modelli interni)
incideranno sicuramente sul comportamento operativo futuro degli intermediari, generando utilizzi
4
Le condizioni minime per il riconoscimento di strumenti di CRM sono date da: “legal certainty” ovvero tutti gli
strumenti devono essere “legally enforceable in all relevant jurisdictions” (par. 117-118), assenza di correlazione
positiva fra il merito di credito della controparte e il valore delle garanzie/collateral (par. 124), presenza di procedure
consolidate per la tempestiva liquidazione del collateral (par. 125-126). Quando la garanzia collaterale è detenuta da
una controparte terza (banca custode) occorre accertare la completa separazione fra tale collateral e gli elementi
patrimoniali della banca custode. Occorre peraltro rilevare che il trattamento riservato a garanzie reali in cash detenute
da terzi non azzera le attività ponderate di rischio ma si limita a sostituire l’esposizione della controparte con quella
della banca custode (vedi nota 38).
6
assai più articolati e diffusi di queste tecniche specie per quanto attiene lo scambio di collateral e
l’uso di strumenti di cessione del rischio. Tuttavia per poter accedere a questi benefici occorrerà
rispettare prescrizioni piuttosto rigide sulla struttura contrattuale degli strumenti e sulla gestione
delle garanzie e dei collateral con conseguenti rivalutazioni e remargining giornalieri,
aggiornamenti periodici delle valutazioni degli immobili e così via. Vi è facilmente da ritenere che
si apra una stagione di revisioni contrattuali ampia e profonda, che dovrà essere strettamente
raccordata con la nuova normativa fallimentare per cogliere i benefici che sono aperti ai nostri
competitori internazionali. È presumibile che iniziative già avviate in sede di Commissione Europea
per armonizzare la normativa dei vari paesi sullo scambio del collateral saranno accolte con
entusiasmo dai practitioner che sono tutt’oggi a confronto con le varie leggi domestiche che
regolano la materia e che impongono loro procedure sovente laboriose e, a volte, d’esito incerto.
Il pieno riconoscimento dei derivati creditizi nella normativa spingerà poi in maniera decisiva
all’affermazione di questo mercato su basi anche più solide e meno frammentate rispetto ad oggi.
Con riferimento alle garanzie collaterali su cespiti finanziari o collateral(5) sono previsti due
approcci: semplificato (Simple Approach) e globale (Comprehensive Approach). Le banche possono
optare per una delle due tipologie per il banking book ma per il trading book sono tenute ad
applicare il Comprehensive Approach (par. 112 e 121). I disallineamenti di scadenza tra esposizione
sottostante e garanzia collaterale saranno consentiti unicamente per il metodo “comprehensive”.
TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO
On e off balance sheet
netting
Collateral (Garanzie
su cespiti finanziari)
Simple Approach
(solo Standardised
Approach)
Garanzie personali e
credit derivatives
Comprehensive Approach
(sia Standardised sia
Foundation Approach)
Stime standard fornite
dalle autorità di vigilanza
(sia Standardised sia
Foundation Approach)
Garanzie reali
(solo IRB Foundation
Approach)
Stime delle autorità di
vigilanza basate sul
rapporto loan to value
Stime con modelli interni
(solo IRB Foundation
Approach)
L’approccio comprehensive per il trattamento dei collateral verrà applicato anche per calcolare il
rischio di controparte per le transazioni in derivati OTC e per quelle di tipo “repo” iscritte nel
trading book (par. 112). Nessuna transazione in cui vengono riconosciuti effetti mitiganti del rischio
potrà ricevere requisiti di capitale superiori a quelli associati a transazioni simili non assistite da
forme di mitigazione del rischio (par. 113). Inoltre dovrà essere evitato il doppio computo degli
5
Per l’approccio semplificato vengono riconosciute le seguenti garanzie reali su cespiti finanziari (eligible financial
collateral) (par. 145): depositi, certificati di deposito emessi dalla banca creditrice, oro, azioni quotate comprese nei
principali indici di borsa, alcune tipologie di quote di fondi comuni e altre quote in organismi di investimento collettivo
in titoli negoziabili, titoli di debito con rating emesso da agenzie esterne riconosciute per la valutazione del merito di
credito (rating BB- o migliore quando sono emesse da enti sovereign o da ESP a questi comparabili, rating BBB- o
migliore quando sono emesse da altri emittenti fra cui banche e società di intermediazione finanziaria), obbligazioni
senza rating ufficiale quando sono trattate in mercati riconosciuti, si qualificano come “senior debt” e sono emesse da
banche le cui emissioni con la stessa seniority hanno un rating ufficiale uguale o superiore a BBB- oppure ad A3/P-3.
Per l’approccio globale (par. 146) alle categorie precedenti si aggiungono anche le azioni quotate che non sono
comprese in un indice principale ma che vengono comunque scambiate in un mercato ufficiale, le quote di fondi comuni
e altre quote in organismi di investimento collettivo in titoli negoziabili che comprendono tali azioni.
7
effetti derivanti dall’adozione di tecniche CRM. Pertanto, i crediti cui è assegnato un rating
specifico che tiene già conto della CRM non beneficeranno di alcun riconoscimento aggiuntivo ai
fini prudenziali (par. 114). I requisiti patrimoniali verranno applicati a entrambe le posizioni assunte
dalle banche in una transazione collateralizzata; saranno soggette a requisito patrimoniale le
operazioni PcT sia attive sia passive. nonché le contropartite di una operazione di prestito titoli sia
attiva sia passiva (par. 127).
4. L’APPROCCIO INTERNAL RATING BASED
L’approccio IRB permette alle banche di utilizzare, sotto determinate condizioni e requisiti minimi,
i propri modelli interni di rating per stimare i diversi fattori di rischio dati dalla probabilità di
default (PD) (6), dalla perdita in caso di insolvenza (LGD), dall’esposizione al momento
dell’insolvenza (EAD) e dalla scadenza effettiva dell’esposizione (maturity). In alcuni casi
nell’impossibilità di produrre stime interne per uno o più fattori di rischio, le banche potranno
utilizzare valori prodotti dalle autorità di vigilanza (par. 211).
Tali fattori di rischio una volta impiegati nelle funzioni di ponderazione di rischio (risk weight
function), che sono state sviluppate per le diverse classi di attività, producono gli assorbimenti di
capitale minimi richiesti dalla vigilanza.
Nell’ambito dell’approccio IRB il nuovo documento di Basilea individua gradi crescenti di
complessità e sofisticazione, sintetizzati come Foundation Approach e Advanced Approach.
I portafogli e i sottoportafogli
Nell’approccio IRB le banche dovranno raggruppare le esposizioni del banking book in cinque
diverse classi di attività o portafogli con diverse caratteristiche di rischio (par. 215). Questi
portafogli principali sono dati da: 1) corporate, 2) sovereign, 3) bank, 4) retail, 5) equity.
A loro volta i portafogli del banking book si suddividono in altri sottoportafogli secondo il seguente
schema:
Banking book
Sovereign
Corporate
Banks
Retail
Equity
Purchased receivables
PMI
Project
Finance
Specialised Lending
Object
Finance
Commodities
Finance
Qualifying
revolving
exposures
Income Producing
Real Estate
Residential
Property
Other
Retail
(incluso lo
small
business)
High Volatility
commercial real estate
6
Per le esposizioni verso imprese e banche, la PD è il valore maggiore fra 0,03% e la PD annua corrispondente al
grado interno di merito del debitore. Per le esposizioni verso governi la PD è pari alla PD annua relativa al grado di
interno di merito del debitore. Per le esposizioni classificate nella categoria “default”, coerentemente con la relativa
definizione di riferimento, la PD è pari al 100% (par. 285).
8
Esposizioni Corporate
Un’esposizione corporate è definita come un’obbligazione di debito (cassa e firma) in capo a
società di capitali, società di persone o imprese individuali. Alle banche verrà permesso di
distinguere separatamente le esposizioni verso controparti medio-piccole (PMI) e le operazioni di
finanza strutturata (specialised lending).
Le esposizioni PMI sono definite come esposizioni corporate in cui il fatturato consolidato della
controparte è inferiore a 50 milioni di Euro (7).
Banche ed esposizioni governative, comprendendo quelle verso le Public Sector Entities, sono
trattate con la medesima funzione di ponderazione del portafoglio corporate.
Occorre notare che, dal punto di vista della funzione generatrice di capitale, banche, soggetti
governativi, entità del settore pubblico, imprese grandi, medie e minori non beneficeranno più di
distinzioni regolamentari (ergo saranno uguali sul piano del rischio) e l’onere verrà determinato
soltanto dalla rispettiva qualità finanziaria ed affidabilità creditizia, espressa dal rating (ovvero dalla
PD). É una novità fondamentale rispetto al passato.
Specialised Lending
Le esposizioni di finanza strutturata devono possedere alcune fondamentali caratteristiche:
l’esposizione deve essere verso un’entità finalizzata (special purpose entity), creata
appositamente per finanziare e/o condurre l’attività fisica sottostante l’operazione di
finanziamento,
tale entità non deve avere alcun altra attività e deve essere completamente separata da entità
commerciali e produttive più ampie di modo che la fonte primaria di ripagamento del debito sia
il reddito prodotto dalla specifica attività finanziata piuttosto che dalla capacità indipendente di
entità commerciali e produttive più ampie.
Lo specialised lending si suddivide a sua volta in cinque sottoportafogli che comprendono il
finanziamento dei grandi progetti infrastrutturali (project finance), la gestione immobiliare e
l’investimento in immobili di tipo residenziale (income producing real estate o IPRE) (8), il
finanziamento di attività materiali a destinazione specifica come treni, aerei, navi, etc.., (cd. “object
finance”), l’asset backed lending, tra cui il finanziamento di merci (cd.”commodity finance”) e
infine il finanziamento immobiliare di tipo commerciale che mostra un’alta volatilità delle perdite
rispetto ad altre esposizioni di finanza strutturata (high volatility commercial real estate o HVCRE)
(9).
Controparti Sovereign e bancarie
Le controparti Sovereign comprendono tutte le esposizioni verso soggetti sovrani così come definite
nell’approccio Standardised. Esse includono i governi (e le rispettive banche centrali), alcuni ESP
equiparati a governi nell’approccio Standardised, le banche multilaterali di sviluppo che soddisfano
i criteri per la ponderazione dello 0% nell’approccio Standardised.
Le controparti bancarie comprendono le esposizioni verso banche e quelle verso le società di
intermediazione mobiliare che vengono equiparate alle banche. Vi rientrano anche i crediti verso
ESP nazionali equiparati a crediti verso banche e le banche multilaterali di sviluppo che non
soddisfano i criteri per una ponderazione dello 0% nell’approccio Standardised.
7
A discrezione delle autorità di vigilanza nazionali le banche potranno usare, come indicatore della dimensione
d’impresa, per le fattispecie in cui i ricavi non fossero significativi, le attività totali al posto del fatturato.
8
Il tratto distintivo dell’IPRE rispetto ad altre esposizioni corporate garantite da ipoteca è la forte correlazione positiva
tra le probabilità di rimborso e quelle di recupero del credito in caso di inadempienza, entrambe principalmente in
funzione del cash flow generato dalla proprietà.
9
Banca d’Italia si è espressa dicendo di non voler per ora attivare in maniera distinta tale sottoportafoglio.
9
Esposizioni Retail
Un’esposizione definita come retail nell’approccio IRB deve rispettare due fondamentali
caratteristiche riguardanti:
1) la natura del mutuatario e del prodotto e la piccola dimensione della singola esposizione,
2) il grande numero di esposizioni che compongono il portafoglio retail (le singole esposizioni
devono essere raggruppate in aggregati o pool significativi e gestite su basi aggregate).
In particolare le esposizioni verso persone fisiche che rispettano alcune caratteristiche di prodotto
sono, indipendentemente dall’ammontare dell’esposizione stessa, riconducibili al portafoglio
retail(10).
A prescindere dalla dimensione dell’esposizione, i mutui ipotecari su immobili residenziali
(residential property) a condizione che il credito sia concesso al proprietario o al locatario
dell’immobile, otterranno un trattamento particolare all’interno del portafoglio retail (11).
I prestiti concessi a piccole realtà produttive e gestiti in pool come esposizioni retail e non
individualmente come esposizioni corporate, con un’esposizione complessiva di gruppo bancario
verso gruppo cliente inferiore al milione di Euro potranno essere considerati come altre esposizioni
retail in uno specifico sottoportafoglio denominato “other retail”.
É previsto un terzo sottoportafoglio (Qualifying Revolving Retail Exposures) particolare per le
esposizioni rotative, non garantite e revocabili (revolving, unsecured and uncommitted) di importo
non superiore, per controparte individuale, ai 100.000 Euro e con una limitata volatilità dei tassi di
perdita intorno al loro valore medio.
Equity
Il portafoglio equity include le interessenze (partecipazioni azionarie) dirette o indirette (strumenti
derivati su azioni), con o senza diritto di voto, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti
ibridi di patrimonializzazione e i prestiti subordinati in entità produttive, commerciali o finanziarie
che non sono consolidate o dedotte nel rispetto delle disposizioni sull’ambito di applicazione del
Nuovo Accordo. Gli strumenti considerati come un’esposizione equity sono le azioni o gli strumenti
di debito irredimibili (o comunque con scadenza indefinita), che non richiedono alcun obbligo da
parte dell’ente emittente e che danno solo un diritto residuale sulle attività e sui redditi
dell’emittente. Le autorità di vigilanza hanno la facoltà di ridefinire i portafogli di titoli di debito
come posizioni azionarie a fini di vigilanza e di assicurare altrimenti il loro trattamento appropriato
nel quadro del secondo pilastro.
Purchased Receivables
A cavallo fra il portafoglio corporate ed il portafoglio retail viene inserito un sottoportafoglio
riguardante i crediti commerciali acquistati o “purchased receivables” che comprende tutte le
operazioni di acquisto da parte delle banche di crediti di natura commerciale vantati da una società
(o da un individuo) nei confronti di terzi a fronte della propria attività produttiva (anticipi su fatture,
acquisto crediti, operazioni di sconto pro soluto e pro solvendo e operazioni di factoring pro soluto
e pro solvendo) (par. 239 – 243). Si precisa che alle operazioni che presentano come sottostanti
posizioni corporate si può applicare l’approccio cd. “top – down” soltanto qualora esse siano gestite
con un approccio di portafoglio e risultino rispettate alcune condizioni (par. 242). In particolare i
10
Si pensi al caso di crediti o linee di credito rotativi (revolving credit, ossia carte di credito e aperture di credito o
scoperti in c/c) e ai crediti o strumenti di leasing personali (credito al consumo, prestiti agli studenti, leasing su
autovetture, finanziamenti rateali, etc.).
11
Essi sono riconducibili ai crediti che nello Standardised Approach ricevono una ponderazione di rischio del 35%.
10
national supervisor dovranno fissare limiti di concentrazione al di sopra dei quali l’approccio “topdown” non sarà applicabile.
La definizione di default (par. 452 – 457)
La definizione di default si basa sull’indipendente o concomitante avverarsi di due criteri:
1. soggettivo, che si fonda sulla valutazione della capacità dei debitori di adempiere in pieno
alle proprie obbligazioni contrattuali. Vengono indicati (par. 453) taluni fattori o situazioni
che indicano l’incapacità dei debitori di ripagare il debito (unlikeliness to pay)(12). Nella
categoria delle attività in default la Banca d’Italia ha ricordato che vanno ricondotte le
esposizioni classificate, secondo le vigenti regole di vigilanza, come sofferenze, incagli,
crediti ristrutturati o in fase di ristrutturazione.
2. oggettivo, in base al quale i crediti scaduti da oltre 90 giorni, su qualunque obbligo di debito
materiale con il gruppo bancario di riferimento, configurano il verificarsi del default. Per i
crediti retail e nei confronti di ESP il limite di 90 gg. è stato elevato da Banca d’Italia,
nell’ambito dei suoi margini di discrezionalità, a 180 gg. Inoltre le banche italiane potranno
applicare il limite dei 180 gg. anche ai crediti del portafoglio corporate per un periodo di
transizione di 5 anni.
Per i crediti retail la nozione di default può essere applicata alla singola transazione, invece che alla
controparte (par. 455)
12
Gli elementi che determinano l’unlikeliness to pay sono individuati dalle seguenti circostanze:
la banca include il credito tra le sofferenze o tra gli incagli;
la banca effettua una svalutazione o un accantonamento specifico ritenendo che sia intervenuto un significativo
peggioramento della qualità creditizia successivamente all’assunzione dell’esposizione;
la banca cede il credito subendo una perdita economica sostanziale dovuta al deterioramento della qualità
creditizia;
la banca acconsente a una ristrutturazione del credito, ove ciò implichi verosimilmente una ridotta
obbligazione finanziaria per il mutuatario dovuta a remissione sostanziale del debito o al differimento del
pagamento del principal, degli interessi o delle commissioni;
la banca ha presentato istanza di fallimento per il mutuatario o ha avviato una procedura analoga in relazione
all’obbligazione creditizia del debitore verso il gruppo bancario;
l’obbligato ha dichiarato fallimento o è stato posto in stato di fallimento o situazione assimilabile, ove ciò
impedisca o ritardi il pagamento dell’obbligazione creditizia verso il gruppo bancario.
Le autorità di vigilanza nazionali emaneranno le opportune linee guida sul modo in cui questi criteri debbano essere
applicati e monitorati (par. 454).
11
5. STRUTTURA DELL’IRB FOUNDATION APPROACH.
FOUNDATION APPROACH: schema di sintesi
PROBABILITY
PROBABILITY
OF
OFDEFAULT
DEFAULT
(PD)
(PD)
Le probabilità di default
delle diverse controparti
vengono stimate
internamente dalle banche
(Rating Interni)
MITIGAZIONE
MITIGAZIONE
DEL
DELRISCHIO
RISCHIO
(LGD)
(LGD)
On e off balance
Sheet Netting
Garanzie personali e
Credit derivative
Collateral
“Finanziari”
Comprehensive Approach
EXPOSURE
EXPOSURE
AT
ATDEFAULT
DEFAULT
(EAD)
(EAD)
MATURITY
MATURITY
Credit Conversion
Factor (CCF):
stime standard delle
autorità di vigilanza
CCF del 75% per le
quote non utilizzate
delle linee committed
Si considera
una maturity
standard di 3
anni salvo
eccezioni
“Reali”
Stime standard
delle autorità di vigilanza
basate sul rapporto
loan to value
Nota: lo sfondo colorato evidenzia le principali differenze rispetto allo Standardised Approach.
Stime standard
fornite dalle
autorità di vigilanza
Stime con
modelli interni
Nel Foundation Approach, per i portafogli Corporate, Sovereign e Bank, le banche devono essere
in grado di stimare internamente la probabilità di default (PD) delle singole controparti e utilizzare i
valori stabiliti dai supervisor per gli altri fattori di rischio quali LGD, EAD e maturity (M) (par. 245
e 246). Per il portafoglio retail (par. 252) devono essere usate stime interne per tutti i fattori di
rischio (non vi è distinzione fra Foundation ed Advanced Approach). Le banche che soddisfano i
requisiti per la stima di PD per esposizioni del portafoglio Specialised Lending saranno in grado di
applicare la funzione di ponderazione di rischio per le esposizioni Corporate del Foundation
Approach per tutte le classi di SL, esclusi gli HVCRE. Mentre obbligatoriamente per il
sottoportafoglio HVCRE e per tutti i sottoportafogli dello specialised lending, in cui non vi sia la
possibilità di produrre stime interne delle PD, le banche devono “mappare” i gradi di rischio in
cinque categorie di slotting, fornite dai supervisor, ad ognuna delle quali sono associate specifiche
ponderazioni di rischio (par. 249).
A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza, le banche che sono in grado di stimare le PD per
le esposizioni HVCRE potranno utilizzare un approccio Foundation simile sotto ogni aspetto a
quello applicato alle esposizioni corporate, fatta eccezione per una diversa funzione di
ponderazione del rischio (par. 250).
12
Tabella 3. Foundation Approach
Controparti
Corporate (specialised
lending), Sovereign e Banks
Specialised Lending
HVCRE
Retail
Stime interne
Valori dati dai supervisor
PD
LGD, EAD, M
PD
5 Categorie di Slotting (se non è
possibile stimare le PD)
Non disponibile.
A discrezione delle autorità di
vigilanza potranno utilizzare le PD in
una specifica funzione di
ponderazione di rischio
PD, LGD, EAD
5 Categorie di Slotting
-
Possono essere utilizzati due approcci per il calcolo delle attività ponderate per il rischio associate
al portafoglio Equity e non detenute nel Trading Book: un approccio basato sui prezzi di mercato ed
un approccio basato su stime di PD/LGD (par. 253).
Adozione dell’approccio IRB nei vari portafogli (par. 256 –269)
Quando una banca adotta un approccio IRB per una parte delle sue attività, deve estendere,
attraverso un preciso e realistico piano di implementazione concordato con i supervisor nazionali, la
sua copertura all’intero spettro di attività del gruppo bancario (par. 256-258). Questo processo di
implementazione comprende: a) l’adozione del sistema IRB per le varie classi di attività all’interno
della stessa unità operativa (o, nel caso delle esposizioni retail, per le singole sottoclassi di attività);
b) l’adozione del sistema IRB per le varie unità operative all’interno dello stesso gruppo bancario;
c) il passaggio dal Foundation Approach a quello Advanced per talune componenti di rischio.
Le banche che sceglieranno di adottare gli approcci IRB Foundation o Advanced dovranno
calcolare parallelamente il proprio requisito patrimoniale secondo questi approcci e secondo le
regole attuali (Basilea 1) per alcuni anni (si veda al riguardo la tabella riportata a pag. 5). In
particolare per le banche IRB Foundation, il calcolo parallelo dovrà essere condotto a partire da fine
2005. Anche le banche che decideranno di passare direttamente dall’Accordo del 1988
all’approccio IRB Advanced (per i rischi di credito e/o operativi) saranno tenute ad effettuare il
calcolo parallelo da fine 2005, tuttavia per il primo anno sarà loro consentito di sostituire uno studio
d’impatto al calcolo parallelo vero e proprio (par. 263).
Per accedere agli approcci IRB le banche dovranno inoltre dimostrare:
o di utilizzare serie storiche almeno quinquennali per la stima delle PD delle esposizioni
corporate, sovereign e bank (par. 463);
o di utilizzare serie storiche almeno quinquennali per la stima delle caratteristiche di rischio (EAD
e EL oppure EAD, PD e LGD) delle esposizioni retail (par. 466);
o con riferimento alle esposizioni corporate, sovereign, bank e retail di avere in uso un sistema di
rating “broadly in line” con i requisiti minimi previsti dal nuovo Accordo da almeno 3 anni (par.
445).
I requisiti minimi sopra esposti vengono ridotti a soli due anni nel corso del periodo di
transizione iniziale (13), della durata di 3 anni a partire dalla data di implementazione del
Nuovo Accordo (par. 264)
La Banca d’Italia ha indicato di attendersi che tutti i gruppi bancari italiani, con patrimonio tier 1
consolidato superiore a €.3 mld., adottino gli approcci basati sui modelli interni, la cui validazione
richiede una serie storica di applicazioni interne perlomeno biennale (14).
13
Il requisito di due anni aumenta di un anno al trascorrere di ciascuno dei tre anni del periodo di transizione (par. 265).
Inoltre durante tale periodo la LGD applicabile ai mutui residenziali retail non potrà essere inferiore al 10% (par. 266).
13
Per il portafoglio equity i supervisor possono esentare dal trattamento IRB, per un massimo di 10
anni, determinati investimenti partecipativi detenuti al tempo della pubblicazione del Nuovo
Accordo par. 267). Gli investimenti azionari coperti da queste disposizioni saranno soggetti ai
requisiti di capitale dello Standardised Approach (par. 269).
Requisiti patrimoniali dei portafogli corporate, sovereign e banks
La derivazione di tali requisiti si ottiene mediante l’applicazione di una funzione che dipende dai
vari fattori di rischio associati ad ogni singola controparte: PD, LGD, EAD e, in alcuni casi anche
dalla maturity (vedi box seguente). È importante notare che il requisito patrimoniale IRB, così come
formulato nella versione definitiva del Nuovo Accordo, è volto a coprire la sola Perdita Inattesa. A
fronte della Perdita Attesa ci si attende che le banche accantonino riserve (generiche e specifiche) e,
solo quando queste risultano insufficienti, si genera un ulteriore requisito patrimoniale. Sui
meccanismi di determinazione di tale eventuale ulteriore requisito ci soffermeremo in un successivo
paragrafo (Riserve specifiche e generiche nell’IRB approach). Ci sembra tuttavia utile riportare nei
grafici che seguono anche l’indicazione della Perdita Attesa. Nel caso assolutamente teorico in cui
una banca avesse riserve nulle il suo requisito patrimoniale finirebbe, infatti, per essere costituito
dalla somma di Perdita Attesa e capitale da detenere a fronte della Perdita Inattesa (quest’ultimo
calcolato utilizzando le formule riportate di seguito).
Box 1: Formule per la derivazione dei requisiti patrimoniali dei portafogli corporate,
sovereign e bank(15)
Correlation (R) = 0,12 × (1 – EXP (-50 × PD)) / (1 – EXP (-50)) +
0,24 × [1 - (1 - EXP(-50 × PD))/(1 - EXP(-50))]
Maturity adjustment (b) = (0,11852 – 0,05478 × ln (PD))^2
Requisito patrimoniale (K) = [LGD × N [(1 - R)^- 0,5 × G (PD) + (R / (1 - R))^0,5 × G (0,999)]PD × LGD] × (1 – 1,5 × b)^ -1 × (1 + (M – 2,5) × b)
Aggiustamento per la maturity (solo Advanced Approach)
Attività ponderate per il rischio (RWA) =
K x 12,50 x EAD
Nel Foundation Approach le esposizioni senior su controparti Corporate, Sovereign e Bank non
assistite da garanzie collaterali riceveranno una LGD fornita dai supervisor pari al 45%, mentre per
le esposizioni subordinate la LGD sarà pari al 75% (par. 287 e 288). Inoltre non vi sarà
aggiustamento per la maturity residua, in quanto le banche nel Foundation Approach potranno
utilizzare una stima standard di M pari a 2,5 anni, tranne che per le operazioni PcT la cui maturity
standard viene fissata a 6 mesi (par. 318).
I requisiti minimi di capitale (K) per esposizioni senior unsecured appartenenti ai portafogli
corporate, sovereign e bank (ottenuti applicando l’approccio IRB Foundation) sono illustrati per
classe di rating nel grafico sottostante che riporta anche l’indicazione della Perdita Attesa (EL).
14
Tale raccomandazione si estende pertanto, a parità di attuali strutture, ai primi 6 gruppi nazionali per una quota
stimabile in più del 60% del totale attivo nazionale.
15
Exp denota la funzione esponenziale; Ln il logaritmo naturale; N(X) denota la funzione di distribuzione cumulativa
di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media zero e
varianza uno assuma valore minore o uguale a x); G(z) denota l’inversa della funzione di distribuzione cumulativa di
una variabile casuale normale standard (ossia il valore di x tale che N(x) = z).
14
Requisito patrimoniale (K) e
Requisito maggiorato della Perdita Attesa (K+EL)
Grafico 1. Assorbimenti di capitale per il portafoglio corporate
35,0%
30,0%
Stima della qualità mediana
del portafoglio italiano
25,0%
EL
20,0%
15,0%
10,0%
K
5,0%
0,0%
AAA
AA+
AA
AA-
A+
A
A-
BBB+
BBB
BBB-
BB+
BB
BB-
B+
B
B-
CCC
CC
EL 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,03% 0,04% 0,06% 0,08% 0,14% 0,24% 0,42% 0,71% 1,19% 2,01% 3,38% 5,85% 11,70
K
1,2%
1,2%
1,2%
1,4%
1,6%
1,9%
2,2%
2,8%
3,3%
4,5%
5,7%
7,2%
8,6%
9,9% 11,6% 13,9% 16,9% 19,8%
Rating S&P's equivalente
Aggiustamento per la dimensione d’impresa (sottoportafoglio PMI)
Per le controparti corporate il cui fatturato consolidato è inferiore ai 50 milioni di Euro, sarà
permesso alle banche di applicare alla formula per il calcolo delle ponderazioni di rischio un
aggiustamento, che dipende dalla dimensione dell’impresa (S) e -mediante riduzione della
Correlation (R)- produce significativi sconti in termini di assorbimento patrimoniale (16).
S = max (fatturato consolidato, 5 mio Euro)
Fattore di riduzione
Correlation (R) = 0,12 × (1 – EXP (-50 × PD)) / (1 - EXP(-50)) +
0,24 × [1 - (1 - EXP(-50 × PD))/(1 - EXP(-50))] – 0,04 × (1 – (S-5)/45)
Per ottenere gli assorbimenti di capitale (K) si deve quindi utilizzare la formula per le esposizioni
corporate.
I requisiti minimi di capitale (K) per esposizioni senior unsecured appartenenti al portafoglio PMI
(ottenuti applicando l’approccio IRB Foundation) sono illustrati per classe di rating nei grafici
sottostanti che riportano anche l’indicazione della Perdita Attesa (EL).
16
Le autorità nazionali di vigilanza possono consentire alle banche di utilizzare il totale delle attività consolidate in
luogo del fatturato consolidato nel determinare la soglia e l’aggiustamento PMI, qualora il fatturato consolidato non sia
un indicatore significativo della dimensione aziendale (par. 274).
15
Requisito patrimoniale (K) e
Requisito maggiorato della Perdita Attesa (K+EL)
Grafico 2. Assorbimenti di capitale per il sottoportafoglio PMI – IPOTESI 1: fatturato
consolidato pari a 25 milioni di Euro
35,0%
30,0%
25,0%
Stima della qualità mediana
del portafoglio italiano PMI
20,0%
EL
15,0%
10,0%
K
5,0%
0,0%
AAA
AA+
AA
AA-
A+
A
A-
BBB+
BBB
BBB-
BB+
BB
BB-
B+
B
B-
CCC
CC
EL 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,03% 0,04% 0,06% 0,08% 0,14% 0,24% 0,42% 0,71% 1,19% 2,01% 3,38% 5,85% 11,70
K
1,0%
1,0%
1,0%
1,2%
1,4%
1,7%
2,0%
2,4%
2,9%
4,0%
5,0%
6,3%
7,5%
8,6% 10,0% 12,0% 14,8% 17,8%
Rating S&P's equivalente
Requisito patrimoniale (K) e
Requisito maggiorato della Perdita Attesa (K+EL)
Grafico 2bis. Assorbimenti di capitale per il sottoportafoglio PMI – IPOTESI 2: fatturato
consolidato pari a 5 milioni di Euro
30,0%
25,0%
20,0%
EL
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
K
AAA
AA+
AA
AA-
A+
A
A-
BBB+
BBB
BBB-
BB+
BB
BB-
B+
B
B-
CCC
CC
EL 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,03% 0,04% 0,06% 0,08% 0,14% 0,24% 0,42% 0,71% 1,19% 2,01% 3,38% 5,85% 11,70
K
0,9%
0,9%
0,9%
1,1%
1,2%
1,5%
1,8%
2,2%
2,6%
3,5%
4,5%
5,6%
6,7%
7,6%
8,7% 10,4% 13,0% 16,0%
Rating S&P's equivalente
L’esposizione al momento dell’insolvenza (EAD) nel Foundation Approach
Sia per le posizioni on balance che quelle off balance, le esposizioni sono misurate al lordo di
specifici accantonamenti e di cancellazioni parziali (par. 308). Le compensazioni, “on balance sheet
netting”, fra prestiti e depositi saranno consentite sotto le stesse condizioni dello Standardised
Approach (par. 309).
16
Ponderazioni di rischio per le esposizioni Retail
Nel portafoglio retail rientrano:
i crediti verso persone fisiche;
i crediti verso small business che soddisfano i seguenti requisiti: 1) sono di importo non
superiore ad 1 milione di Euro, 2) sono originati e gestiti secondo un approccio retail.
Ci sono 3 curve distinte per il calcolo delle ponderazioni di rischio del portafoglio retail che si
applicano rispettivamente alle esposizioni “residential mortgage”, “qualifying revolving” e “other
retail”. Nessuna delle tre funzioni contiene esplicitamente un aggiustamento per la maturity.
Per ogni pool di esposizioni retail le banche dovranno produrre stime interne di PD, LGD e EAD.
L’on balance sheet netting fra prestiti e depositi per controparti retail sarà permesso sotto le stesse
condizioni dello Standardised Approach. Per le attività retail off balance le banche dovranno
stimare internamente i credit conversion factors.
I requisiti patrimoniali per le esposizioni “residential mortgage” si calcolano nel seguente modo,
assumendo una correlation (R) fissa allo 0,15 (17):
Correlation (R) = 0,15
Requisito patrimoniale (K) = LGD×N[(1-R)^-0,5 ×G(PD)+(R / (1 - R))^0.5 ×G(0,999)]-PD × LGD
Attività ponderate per il rischio = K × 12,50 × EAD
Requisito patrimoniale (K) e
Requisito maggiorato della Perdita Attesa (K+EL)
Grafico 3a. Assorbimenti di capitale per il sottoportafoglio “Residential mortgage” – IPOTESI
LGD = 45%
35,0%
30,0%
25,0%
EL
20,0%
15,0%
10,0%
K
5,0%
0,0%
AAA
AA+
AA
AA-
A+
A
A-
BBB+
BBB
BBB-
BB+
BB
BB-
B+
B
B-
CCC
CC
EL 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,03% 0,04% 0,06% 0,08% 0,14% 0,24% 0,42% 0,71% 1,19% 2,01% 3,38% 5,85% 11,70
K
0,3%
0,3%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,8%
1,0%
1,3%
2,0%
2,9%
4,3%
6,0%
8,3% 11,2% 14,5% 18,0% 21,0%
Rating S&P's equivalente
I requisiti patrimoniali per le esposizioni “qualifying revolving” si calcolano nel seguente modo
assumendo una correlation (R) fissa allo 0,04:
Correlation (R) = 0,04
17
Come già evidenziato con riferimento alle esposizioni corporate anche per il portafoglio retail il requisito
patrimoniale IRB è volto a coprire la sola Perdita Inattesa.
17
Requisito patrimoniale (K) = LGD × N[(1 - R)^-0,5 × G(PD) + (R / (1 - R))^0,5 × G(0,999)]
- PD × LGD
Attività ponderate per il rischio = K × 12,50 × EAD
Requisito patrimoniale (K) e
Requisito maggiorato della Perdita Attesa (K+EL)
Grafico 3b. Assorbimenti di capitale per il sottoportafoglio “Qualifying Revolving” – IPOTESI
LGD = 45%
25,0%
20,0%
15,0%
EL
10,0%
K
5,0%
0,0%
AAA
AA+
AA
AA-
A+
A
A-
BBB+
BBB
BBB-
BB+
BB
BB-
B+
B
B-
CCC
CC
EL 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,03% 0,04% 0,06% 0,08% 0,14% 0,24% 0,42% 0,71% 1,19% 2,01% 3,38% 5,85% 11,70
K
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,3%
0,4%
0,6%
0,8%
1,3%
1,9%
2,8%
4,1%
5,7%
7,7% 10,3%
Rating S&P's equivalente
I requisiti patrimoniali per le esposizioni “other retail” che comprendono i crediti concessi a small
business, si calcolano nel seguente modo:
Correlation (R) = 0,03 × (1 - EXP(-35 × PD)) / (1 - EXP(-35)) +
0,16 × [1 - (1 - EXP(-35 × PD))/(1 - EXP(-35))]
Requisiti patrimoniali (K) = LGD×N[(1-R)^-0,5 × G(PD) + (R / (1 - R))^0.5 × G(0,999)]-PD×LGD
Attività ponderate per il rischio = K × 12,50 × EAD
18
Requisito patrimoniale (K) e
Requisito maggiorato della Perdita Attesa (K+EL)
Grafico 3c. Assorbimenti di capitale per il sottoportafoglio “Other Retail” – IPOTESI:
LGD = 45%
25,0%
20,0%
15,0%
EL
10,0%
K
5,0%
0,0%
AAA
AA+
AA
AA-
A+
A
A-
BBB+
BBB
BBB-
BB+
BB
BB-
B+
B
B-
CCC
CC
EL 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,03% 0,04% 0,06% 0,08% 0,14% 0,24% 0,42% 0,71% 1,19% 2,01% 3,38% 5,85% 11,70
K
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,5%
0,7%
0,8%
1,1%
1,4%
2,0%
2,7%
3,5%
4,3%
4,9%
5,3%
5,6%
6,7%
8,8%
Rating S&P's equivalente
Regole per le esposizioni equity (Par. 339 – 361)
Per calcolare i requisiti minimi di capitale per le esposizioni equity del banking book sono
disponibili due metodologie (par. 339 e 341):
1. market based approach;
2. PD / LGD approach.
Per le esposizioni equity del trading book le ponderazioni di rischio vengono ottenute applicando la
normativa sui rischi di mercato (par. 340). Le autorità di vigilanza, nell’ambito dei loro margini di
discrezionalità, decideranno se e in quali circostanze le banche dovranno optare esclusivamente per
uno dei due approcci oppure se potranno utilizzarli tutti e due simultaneamente (par. 341 e 342).
6. STRUTTURA DELL’ADVANCED APPROACH
Nell’ambito dell’IRB Advanced Approach le banche devono essere in grado di stimare internamente
i diversi fattori di rischio (PD, LGD, EAD e Maturity). Le banche che adottano l’Advanced
Approach possono tener conto degli effetti di mitigazione del rischio delle garanzie personali e dei
derivati creditizi agendo sulle PD o alternativamente sulle LGD (par. 306). Nel far ciò non si deve
tener conto del double default effect, ossia del fatto che –almeno in linea teorica- una perdita
dovrebbe registrarsi solo in caso di contemporaneo default di garante e garantito18. Le ponderazioni
di rischio assegnate ad esposizioni garantite non devono in ogni caso risultare inferiori a quelle che
si applicherebbero qualora l’esposizione fosse sorta direttamente con il garante. Inoltre nell’ambito
dell’approccio IRB Advanced non sono previste restrizioni sull’ammissibilità dei garanti (19).
Tabella 5. Advanced Approach
Controparti
Stime interne
Valori forniti dai supervisor
18
Ad esempio qualora si scelga di tener conto degli effetti di mitigazione del rischio delle garanzie personali e dei
derivati creditizi agendo sulle PD, si dovrà semplicemente sostituire la PD del garante a quella del garantito e non
considerare la probabilità congiunta di default di tali soggetti.
19
In particolare risultano ammissibili anche garanti corporate con rating peggiore di A-.
19
Corporate (Specialised lending),
Sovereign, Bank
PD, LGD, EAD, M
Si possono usare
temporaneamente i valori forniti
dai supervisor per EAD e M
Retail
PD, LGD, EAD
-
BASILEA II: ADVANCED APPROACH
PROBABILITY
PROBABILITY
OF
OFDEFAULT
DEFAULT
(PD)
(PD)
MITIGAZIONE
MITIGAZIONE
DEL
DELRISCHIO
RISCHIO
(LGD)
(LGD)
Le probabilità di
default
delle diverse
controparti
vengono stimate
internamente
dalle banche
(Rating interni)
EXPOSURE
EXPOSURE
AT
ATDEFAULT
DEFAULT
(EAD)
(EAD)
I Credit
Conversion
Factor
vengono stimati
internamente
dalle banche
La perdita in
caso di default
viene stimata
internamente
dalle banche
(LGD grade)
MATURITY
MATURITY
E’ prevista una
correzione per
la maturity
effettiva delle
diverse
esposizioni.
Nota: lo sfondo rosso evidenzia le principali differenze rispetto al Foundation Approach.
Trattamento della Maturity
Come visto in precedenza le banche che adottano il Foundation IRB Approach possono usare solo
una stima standard della Maturity (pari a 2,5 anni) da inserire nella formula per il calcolo delle
ponderazioni di rischio per i portafogli Corporate, Sovereign e Banks, con un’unica eccezione
rappresentata dalle operazioni Pronti contro Termine la cui maturity standard viene fissata pari a 6
mesi (par. 318).
Le banche che adottano l’Advanced Approach dovranno invece misurare la maturity effettiva di
ogni attività secondo la formula (iv). Le autorità di vigilanza nazionali potranno, a loro discrezione,
esentare alcune esposizioni nei confronti di controparti corporate domestiche di minore dimensione
dall’aggiustamento per la maturity effettiva e permettere, solo per questo tipo di controparti,
l’utilizzo della maturity standard di 2,5 anni come nel Foundation Approach. Ciò potrà avvenire
solo se il fatturato consolidato e le attività consolidate della controparte sono inferiori a 500 milioni
di Euro.La formula che determina la maturity effettiva è la seguente:
∑ t * CF
M =
∑ CF
t
t
(iv)
t
t
dove CFt denota i cash flow (rimborsi di quota capitale, interessi e commissioni) che il mutuatario è
tenuto contrattualmente a pagare al tempo t. Se la banca non è in grado di calcolare l’aggiustamento
per la maturity effettiva come sopra indicato, deve utilizzare un valore di M pari al tempo massimo
residuo (calcolato in anni) che il mutuatario impiegherà per onorare i suoi obblighi contrattuali di
debito. In ogni caso M non può essere più basso di un anno e più alto di 5 anni (par. 320), salvo
eccezioni. In particolare il limite inferiore di un anno non si applica a talune esposizioni a breve
termine, specificate dalle singole autorità di vigilanza a livello nazionale. In questi casi la durata
20
viene considerata pari al valore maggiore fra 1 giorno e la durata effettiva (M, secondo la
definizione di cui sopra).
Le autorità di vigilanza nazionali dovrebbero individuare le esposizioni a breve che soddisfano i
criteri sopra indicati. Alcuni esempi possibili sono riportati di seguito (par. 322):
operazioni di tipo PcT, nonché crediti e depositi a breve;
esposizioni derivanti da operazioni di prestito titoli;
operazioni a breve autoliquidanti collegate a transazioni commerciali.
esposizioni derivanti dal regolamento di acquisti/vendite di titoli;
esposizioni verso banche derivanti da operazioni forex.
Per le operazioni Pronti contro Termine soggette a master netting agreement, ai fini del calcolo del
maturity adjustment dovrebbe essere impiegata la durata media delle operazioni, ponderata in base
ai relativi ammontari nozionali e soggetta a una soglia minima di 5 giorni (par. 323).
Ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali per le esposizioni Corporate, Sovereign, e
Bank nell’Advanced Approach vengono utilizzate stime interne dei vari fattori di rischio,
alimentando con esse la funzione di ponderazione di rischio presentata nel Box 1.
L’esistenza di un esplicito maturity adjustment fa sì che i requisiti minimi di capitale vengano a
dipendere in maniera significativa dalla durata residua dell’esposizione, come evidenziato dal
grafico che segue. Si nota, infatti, che per una controparte con rating intermedio (ad esempio BBB),
l’operazione con scadenza media a cinque anni (e oltre) richiede circa il 130% in più di capitale
rispetto a quella ad un anno (20).
Grafico 4. Requisiti patrimoniali minimi per rating e scadenze medie relativi ad esposizioni
verso controparti corporate, bank e sovereign – IPOTESI: LGD=45%
AA
A
BBB
BB
B+
B
B-
18,0%
16,0%
14,0%
capitale in %
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
1
2
3
4
5
scadenza media (anni)
20
L’incremento percentuale è tanto maggiore quanto migliore è la classe di rating.
21
7. TRATTAMENTO DELLE PERDITE ATTESE E DELLE RISERVE
Calcolo delle Perdite Attese
Ciascuna banca dovrà calcolare l’ammontare complessivo delle Perdite Attese21 associate alle
proprie esposizioni (escludendo le esposizioni equity trattate con l’approccio PD/LGD e le
esposizioni del portafoglio Securitisation).
Per i portafogli corporate, sovereign, bank e retail la Perdita Attesa (EL) dovrà essere ottenuta:
o nel caso di esposizioni in bonis dal prodotto di PD e LGD,
o nel caso di esposizioni in default utilizzando la propria “best estimate” di EL così come definita
al § 471 (22).
Per le esposizioni Specialised Lending alle quali si applicano i supervisory slotting criteria
l’ammontare delle Perdite Attese è pari all’8% delle attività ponderate calcolate utilizzando i risk
weight riportati di seguito (moltiplicati per EAD).
Esposizioni Specialised
Lending diverse da HVCRE
Esposizioni HVCRE
Strong
Good
Satisfactory
Weak
Default
5% (0%)1
10% (5%)1
35%
100%
625%
5%
5%
35%
100%
625%
1
( ) A discrezione dei supervisor nazionali le banche potranno assegnare risk weight dello 0% alla categoria Strong e del
5% a quella Good se la maturity originaria dell’operazione è inferiore a 2,5 anni oppure se riescono a dimostrare che le
proprie policy di underwriting sono particolarmente attente.
Calcolo delle riserve
Le “Total eligible provision” sono definite come somma di tutte le riserve costituite a fronte di
esposizioni alle quali si applica l’approccio IRB23 ad eccezione delle riserve specifiche accantonate
a fronte di esposizioni dei portafogli equity e securitisation.
Esposizioni alle quali si applica l’Approccio Standardised
Le banche IRB che utilizzano l’approccio Standardised per una parte delle proprie esposizioni
creditizie sia temporaneamente (nell’ambito del periodo di roll-out) sia permanentemente (nel caso
di esposizioni immaterial) sono tenute ad individuare distintamente le quote di riserva generica
attribuibili rispettivamente all’approccio Standardised ed a quello IRB.
Le banche dovranno attribuire le riserve generiche su base pro rata in proporzione ai credit risk
weighted assets trattati secondo i due approcci. Tuttavia qualora un determinato approccio sia
utilizzato in esclusiva all’interno di una certa entità le riserve generiche accantonate da tale entità
potranno essere integralmente attribuite all’approccio in questione.
I supervisor nazionali possono consentire alle banche (previa esplicita approvazione) di utilizzare
metodologie interne per allocare le riserve generiche tra approccio Standardised e IRB.
21
Definite come EL x EAD.
Per i prestiti in default dei portafogli corporate, bank, sovereign e retail, si dovrà calcolare una “best estimate” della
EL tenendo conto delle circostanze correnti e del tipo di transazione. La stima della LGD nel metodo IRB Advanced
dovrà anche tenere conto dell’incertezza nei tassi di recupero. La differenza tra la stima della LGD (moltiplicata per la
EAD) e la “best estimate EL” costituisce il requisito di capitale (UL) per i prestiti in default. L’eventuale differenza
positiva tra accantonamenti specifici e “best estimate EL” va valutata con le autorità, prima di sommarla agli altri
“excess provision”.
23
Specific provisions, partial write-offs, portfolio-specific general provisions such as country risk provisions or general
provisions (§380).
22
22
Trattamento di EL e riserve
Come già anticipato in precedenza, le banche IRB dovranno confrontare l’ammontare complessivo
delle “Total eligible provision” con l’ammontare complessivo delle Perdite Attese calcolato come
sopra indicato. Qualora le Perdite Attese eccedano le riserve, la differenza dovrà essere dedotta dal
capitale di vigilanza (50% dal patrimonio di base e 50% dal patrimonio supplementare). In caso
contrario l’”eccesso di riserve” potrà essere incluso nel patrimonio supplementare fino ad un limite
massimo pari allo 0,60% delle attività ponderate per il rischio di credito (24).
È opportuno precisare che:
• qualora le riserve risultino maggiori delle Perdite Attese il supervisor dovrà verificare che
queste ultime riflettano soddisfacentemente le condizioni del mercato in cui la banca opera
prima di consentire che l’”eccesso di riserve” possa essere incluso nel Tier 2.
• se le riserve specifiche eccedono le Perdite Attese delle esposizioni in default una analoga
valutazione dovrà essere effettuata affinché la differenza possa essere utilizzata per compensare
Perdite Attese di esposizioni in bonis.
8. REQUISITI MINIMI PER L’APPROCCIO IRB
Articolazione dei Requisiti Minimi
Per poter applicare l’approccio IRB le banche dovranno dimostrare ai propri supervisor di
soddisfare determinati requisiti minimi sia in fase di impianto sia in via continuativa.
In estrema sintesi l’obiettivo chiave da cui scaturiscono i requisiti minimi per l’approccio IRB è
quello di garantire che i sistemi e processi interni forniscano una attendibile valutazione del debitore
e delle caratteristiche della transazione; una significativa differenziazione del rischio; ed una stima
quantitativa del rischio stesso ragionevolmente accurata e coerente. Inoltre tali sistemi e processi
devono consentire un effettivo ed efficace utilizzo interno delle stime ottenute (par. 389).
I requisiti minimi riportati nel documento si applicano a tutte le asset class se non altrimenti
specificato. Gli standard inerenti il processo di assegnazione delle esposizioni alle classi di
borrower e/o facility rating (ed i relativi processi di controllo, validazione…) si applicano anche al
processo di assegnazione delle esposizioni retail a pool omogenei, salvo diverse esplicite
indicazioni.
Analogamente i requisiti minimi previsti nel documento si applicano sia all’approccio Advanced sia
al Foundation, se non altrimenti specificato.
Soddisfacimento dei Requisiti Minimi
Oltre a dover rispettare i requisiti minimi di seguito riportati, per poter applicare l’approccio IRB le
banche dovranno conformarsi alle “sound practice guidelines” periodicamente pubblicate dal
Comitato di Basilea e dai vari national supervisor.
Qualora una banca non sia in grado di soddisfare completamente tutti i requisiti minimi, essa dovrà
produrre un piano di tempestivo riallineamento agli standard imposti e farlo approvare dal proprio
supervisor oppure sarà tenuta a dimostrare che l’effetto del parziale inadempimento sul proprio
rischio complessivo è “immaterial”. Nelle more dell’implementazione dell’eventuale piano di
riallineamento i supervisor valuteranno l’opportunità di aumentare i requisiti minimi patrimoniali
della banca in questione, in linea con quanto previsto dalle disposizioni del Secondo Pilastro.
Rating System Design
Il termine “rating system” si riferisce a tutti i metodi, processi, controlli e sistemi di data collection
ed information technology impiegati per la valutazione del rischio di credito, l’assegnazione dei
24
Le Perdite Attese riferite alle esposizioni equity alle quali si applica l’approccio PD/LGD dovranno essere dedotte per
il 50% dal Tier 1 e per il 50% dal Tier 2. Le riserve accantonate a fronte di tali esposizioni non dovranno essere incluse
nel calcolo delle “Total eligible provision”.
23
rating interni e la quantificazione delle stime di insolvenza e perdita (par. 394). Nell’ambito di
ciascuna asset class le banche potranno utilizzare diverse metodologie/sistemi di rating purché la
scelta non sia dettata da finalità di “cherry-picking”.
Rating dimension
Standard per esposizioni corporate, sovereign e banche
I sistemi di rating utilizzati per le esposizioni verso corporate, sovereign e banche dovranno
articolarsi in due dimensioni. La prima dovrà essere orientata al rischio di default del debitore (in
particolare la credit policy della banca dovrà esplicitamente individuare per ciascun grado di
rischiosità la probabilità di default ad esso associata e i criteri utilizzati per assegnare ad un debitore
tale livello di rischio) (25). La seconda dimensione dovrà riflettere fattori specifici della transazione
quali collateral, seniority, tipo di prodotto, ecc.(26).
Le banche che adotteranno l’approccio IRB Foundation potranno soddisfare tale requisito anche
mediante una “facility dimension” che rifletta fattori specifici sia del debitore (PD) sia della
transazione (LGD) (27) mentre nell’ambito dell’approccio IRB Advanced il “facility rating” dovrà
riflettere esclusivamente la LGD (par. 398 e 399). Per quanto concerne la sottoclasse Specialised
Lending solo le banche che utilizzeranno i “supervisory slotting criteria” saranno autorizzate ad
utilizzare una “single rating dimension”.
Standard per esposizioni retail
I sistemi di rating delle esposizioni retail devono essere orientati sia al rischio del debitore sia a
quello della transazione.
Nell’ambito dell’approccio IRB le banche saranno tenute ad assegnare ciascuna esposizione che
soddisfa la definizione di retail ad un particolare pool avendo cura che tale processo garantisca una
significativa differenziazione del rischio, conduca al raggruppamento di esposizioni
sufficientemente omogenee e consenta una accurata e coerente stima del rischio a livello di pool.
Al fine di assegnare le esposizioni ai diversi pool, le banche dovranno tener conto quantomeno dei
seguenti fattori:
• caratteristiche di rischio del debitore: tipo di controparte, caratteristiche demografiche quali età,
occupazione…;
• caratteristiche di rischio della transazione: tipo di prodotto e di collateral (misure di loan to
value, seasoning, garanzie e seniority)
• eventuale stato di “delinquency”.
Per ciascun pool dovranno essere stimate PD, LGD ed EAD (28).
Rating structure
Standard per esposizioni corporate, sovereign e banche
Per quanto concerne le esposizioni verso corporate, sovereign e banche, i sistemi interni di rating
dovranno consentire una significativa distribuzione delle esposizioni tra le diverse classi di rating
25
Esposizioni distinte verso una medesima controparte dovranno essere assegnate alla stessa classe di borrower rating,
anche qualora le relative specifiche transazioni presentino caratteristiche non omogenee. Questa regola generale
ammette eccezioni in due casi:
in presenza di country transfer risk (è possibile assegnare borrower rating distinti a seconda che l’esposizione
sia denominata in valuta locale o estera);
quando il trattamento delle garanzie personali che assistono le esposizioni prevede che l’effetto di mitigazione
del rischio venga colto “aggiustando” il borrower rating, ossia sostituendo al rating del garantito quello del
garante.
26
Alcune caratteristiche del borrower potranno essere incluse tra i fattori utilizzati per la stima delle LGD solo nella
misura in cui si rivelano predittive delle perdite in caso di insolvenza.
27
In tal caso verrà utilizzata la stima della LGD fornita dai supervisor e si dedurrà da EL e LGD il valore di PD da
utilizzare nella formula per la determinazione dei risk weighted asset.
28
Più pool possono presentare PD e/o LGD e/o EAD identiche.
24
senza eccessive concentrazioni nelle scale sia di borrower sia di facility rating. Per raggiungere tale
obiettivo le banche dovranno prevedere un minimo di 7 classi di rating (par. 404) per debitori in
bonis ed una ulteriore classe per quelli in default. Ciascuna classe di rating dovrà rappresentare una
valutazione del rischio del debitore basata su uno specifico set di rating criteria e dovrà essere
univocamente associata ad una stima di PD. Non è stato stabilito un numero minimo di “facility
grade” per le banche che utilizzeranno l’approccio IRB Advanced per stimare la LGD; è stato
tuttavia precisato che occorrerà evitare il raggruppamento di esposizioni con LGD
significativamente diverse in una sola classe. Le banche che utilizzeranno i “supervisory slotting
criteria” per la sottoclasse Specialised Lending dovranno prevedere almeno quattro classi per i
debitori in bonis e una per quelli in default.
Standard per esposizioni retail
Nell’ambito del portafoglio retail per ogni pool individuato le banche dovranno essere in grado di
fornire stime quantitative di PD, LGD ed EAD. Debitori ed esposizioni dovranno essere
opportunamente distribuiti tra i vari pool evitando concentrazioni e garantendo che il numero di
esposizioni in ciascun pool sia sufficiente per ottenere stime robuste del relativo rischio.
Rating Criteria
La descrizione delle classi di rating (e dei criteri utilizzati per attribuire le esposizioni alle diverse
classi) dovrà essere sufficientemente dettagliata da consentire ai soggetti preposti alla
determinazione dei rating di assegnare alla medesima classe debitori che presentino livelli di rischio
simili (par. 410). Tale coerenza dovrebbe essere garantita tra tutte le diverse linee di business,
divisioni e localizzazioni geografiche. Le definizioni (scritte) dei giudizi di rating dovranno essere
abbastanza chiare e dettagliate da consentire a soggetti terzi (internal audit e supervisor) di
comprenderli, di replicarli e di valutarne l’appropriatezza. I criteri adottati dovranno inoltre essere
coerenti con gli standard interni che presiedono all’attività creditizia della banca e con le politiche
utilizzate per il trattamento di debitori e delle esposizioni “in difficoltà”.
Nell’assegnare i giudizi di rating le banche dovranno tener conto di tutte le informazioni
disponibili. Le informazioni dovranno essere aggiornate; quanto più le informazioni a disposizione
di una banca saranno limitate, tanto più prudente dovrà essere la sua valutazione del merito
creditizio. Un rating esterno può essere il fattore primario e determinante dell’assegnazione di
un rating interno; tuttavia la banca dovrà assicurarsi di tenere in debita considerazione altre
informazioni rilevanti.
Orizzonte di temporale di valutazione
Benché l’orizzonte temporale utilizzato nella stima della PD sia annuale, le banche dovranno
utilizzare un orizzonte temporale più esteso nell’assegnare i giudizi di rating. In particolare “a
borrower rating must represent the bank’s assessment of the borrower’s ability and willingness to
contractually perform despite adverse economic conditions or the occurrence of unexpected events”
(par. 415). Ad esempio una banca potrà basare il proprio giudizio di rating su specifici, appropriati
stress scenario. Alternativamente potrà tener conto delle caratteristiche del debitore che lo rendono
vulnerabile a condizioni economiche avverse o eventi inattesi. La gamma di condizioni economiche
prese in considerazione nel formulare i giudizi di rating dovrà essere coerente con la situazione
corrente e con quelle che probabilmente si verificheranno nel corso di un ciclo economico
(nell’ambito del settore/area geografica considerati).
Utilizzo dei modelli
I requisiti riportati in questa sezione si applicano ai modelli statistici ed agli altri “mechanical
method” utilizzati per assegnare borrower o facility rating oppure nella stima dei valori di PD, LGD
ed EAD.
I modelli di credit scoring e le altre procedure di rating automatico generalmente utilizzano solo un
sottoinsieme delle informazioni disponibili. Benché tali procedure di rating automatico possano
25
talvolta evitare alcuni degli “idiosyncratic error” tipici dei sistemi di rating nei quali il giudizio
dell’analista gioca un ruolo prevalente, l’uso meccanico di informazioni limitate è anch’esso una
fonte di errori di valutazione. Pertanto i modelli di credit scoring e le altre procedure automatiche
saranno ammissibili come base primaria o parziale per l’assegnazione dei rating. Tuttavia il
giudizio ed il controllo dell’analista saranno necessari per garantire che tutte le informazioni
rilevanti, incluse quelle non contemplate dal modello, vengano correttamente prese in
considerazione (le banche dovranno predisporre regole scritte per l’integrazione dei risultati del
modello con il giudizio dell’analista) (par. 417).
Le banche dovranno prevedere un processo per controllare i dati di input dei modelli statistici e in
particolare dovranno valutarne l’accuratezza, la completezza e l’appropriatezza.
Le banche dovranno dimostrare che i dati utilizzati per costruire il modello siano rappresentativi
della composizione effettiva del proprio portafoglio. Esse dovranno inoltre programmare un ciclo
regolare di validazione dei modelli che includa il monitoraggio di performance e stabilità, la
revisione/aggiornamento ed il back-testing.
Documentazione relativa al Rating System Design
Le banche dovranno predisporre ampia e dettagliata documentazione (scritta) riguardante i propri
Rating System Design ed i relativi dettagli operativi (29). Le procedure ed i criteri utilizzati per
l’assegnazione dei rating dovranno essere periodicamente riesaminati per testare la loro validità al
variare della composizione del portafoglio e delle condizioni esterne. Inoltre le banche dovranno
documentare le principali modifiche apportate nel corso del tempo al processo di rating.
Le banche saranno tenute a documentare le specifiche definizioni di insolvenza e di perdita
utilizzate internamente ed a dimostrarne la coerenza con la “reference definition” indicata dal
Comitato di Basilea (par. 452-460).
Se una banca utilizzerà modelli statistici nel proprio processo di rating essa dovrà produrre
materiale scritto che illustri le metodologie adottate. In particolare occorrerà:
fornire una descrizione dettagliata della teoria, delle assunzioni e dei dati utilizzati;
prevedere un processo statistico rigoroso per validare il modello (30);
e indicare eventuali circostanze al verificarsi delle quali il modello non funziona efficacemente.
È importante notare che i requisiti sopra descritti dovranno essere soddisfatti anche nel caso in cui
la banca abbia scelto di utilizzare un modello acquistato da un provider esterno (par. 421).
Rating System Operation
Rating Coverage
Nell’ambito dei portafogli corporate, sovereign e banche il processo di loan approval dovrà
prevedere l’assegnazione di un borrower rating a ciascun debitore o garante e di un facility rating
ad ogni esposizione; analogamente nell’ambito del portafoglio retail il processo di loan approval
dovrà prevedere che ogni esposizione venga attribuita ad un pool. Le banche dovranno mettere a
punto specifiche regole per la valutazione del merito creditizio di entità facenti parte di un
gruppo(31).
Integrità del processo di rating
Standard per esposizioni corporate, sovereign e banche
L’assegnazione dei rating e la loro revisione periodica dovranno essere effettuate o approvate da
soggetti che non possano trarre direttamente beneficio dall’attività di lending (par. 424).
29
Tale Rating System Design include l’organizzazione ed i processi che presiedono all’assegnazione dei rating e la
struttura interna di controllo ad essi dedicata.
30
Includendo test di performance out-of-time e out-of-sample).
31
In particolare occorrerà specificare i casi in cui lo stesso rating può (non può) essere assegnato ad alcuni (o a tutti gli
altri) soggetti facenti parte dello stesso gruppo.
26
Borrower rating e facilty rating dovranno essere aggiornati almeno annualmente (32) e comunque
ogni qualvolta emergano nuove significative informazioni sui debitori e/o sulle esposizioni. Le
banche dovranno mettere a punto un processo efficace per il reperimento e l’aggiornamento di
notizie rilevanti sulle condizioni finanziarie dei debitori e/o sulle caratteristiche delle esposizioni in
grado di influenzare LGD e/o EAD.
Standard per esposizioni retail
Per quanto concerne il portafoglio retail le banche dovranno verificare le caratteristiche di rischio e
l’eventuale delinquency status di ogni pool almeno annualmente e controllare (anche a campione)
che le esposizioni continuino ad essere assegnate al pool corretto.
Overrride
Nel caso di rating basati su giudizi esperti le banche dovranno chiaramente prevedere i casi in cui
soggetti con qualifica di bank officer potranno effettuare delle “forzature” sugli output del processo
di rating, chiarendo anche come, in che misura e da chi tali override potranno essere utilizzati. Nel
caso di model-based rating occorrerà invece stabilire criteri e processi per monitorare
situazioni in cui il giudizio umano sia stato fatto prevalere sul rating da modello, alcune
variabili siano state escluse o alcuni input siano stati alterati (33). Le banche dovranno registrare
tali “forzature” e seguirne separatamente le performance.
“Manutenzione” dei dati
Standard per le esposizioni corporate, sovereign e banche
Per quanto riguarda i portafogli corporate, sovereign e banche occorrerà conservare la serie storica
dei rating assegnati a debitori e garanti34 e quella dei debitori e delle esposizioni in default (35).
Inoltre le banche che adotteranno l’approccio Advanced saranno tenute ad archiviare la serie storica
dei dati utilizzati per la stima di LGD ed EAD, avendo cura di separare le varie componenti di
perdita/recupero per ciascuna esposizione in default (ammontari recuperati, fonte del recupero,
tempistica dei recuperi e costi amministrativi).
Standard per le esposizioni retail
Nell’ambito del portafoglio retail le banche dovranno raccogliere e registrare i dati utilizzati per
allocare le esposizioni ai diversi pool, le statistiche sui casi di delinquency e, per le esposizioni in
default, il pool di assegnazione prima del default ed i risultati del processo di gestione e recupero (in
termini sia di LGD sia di EAD).
Stress test utilizzati per la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale
Le banche IRB dovranno predisporre robusti processi di stress testing per valutare la propria
adeguatezza patrimoniale. In particolare –oltre a stress test di carattere più generale- esse dovranno
effettuare uno specifico credit risk stress test per valutare l’effetto di specifiche condizioni di
mercato sui propri requisiti patrimoniali IRB. Alle banche non viene richiesto di esaminare scenari
di worst-case, ma di considerare quantomeno gli effetti di uno scenario di mild recession.
Corporate Governance e Controllo
Corporate Governance
Tutti gli aspetti rilevanti dei processi di rating e di stima dovranno essere approvati dal Consiglio di
Amministrazione della banca o da un Comitato preposto e dal senior management. Quest’ultimo
dovrà regolarmente incontrare lo staff dedicato alla funzione di credit control per discutere le
32
Nel caso di higher risk borrower e problem exposure l’aggiornamento dovrà essere più frequente.
Occorrerà espressamente identificare i soggetti responsabili dell’approvazione di tali override.
34
Occorrerà registrare anche la data di assegnazione dei rating, la metodologia ed i dati utilizzati, la persona (o il
modello) che li ha prodotti.
35
Insieme all’indicazione di tempi e circostanze in cui tali default sono maturati.
33
27
performance del processo di rating, le aree che necessitano di miglioramento e lo stato dei lavori
volti ad eliminare/attenuare lacune in precedenza individuate.
Credit Risk Control
Le banche dovranno dotarsi di credit risk control unit indipendenti che si assumano la
responsabilità della progettazione o selezione, della implementazione e delle performance dei
sistemi interni di rating. Tali unità dovranno essere indipendenti dalle entità responsabili
dell’attività di origination.
Internal and External Audit
La funzione Internal Audit dovrà controllare almeno annualmente il sistema di rating della banca e
la sua conduzione ponendo particolare attenzione alla verifica del soddisfacimento dei “minimum
requirement” descritti in queste pagine. I national supervisor potranno richiedere anche un audit
esterno dei processi di assegnazione dei rating e di stima delle componenti di rischio.
Utilizzo dei Rating Interni
I rating interni e le stime di insolvenza e di perdita dovranno giocare un ruolo essenziale nell’ambito
delle funzioni di credit approval, risk management, internal capital allocation e corporate
governance delle banche che adotteranno approcci IRB (36). Per poter accedere agli approcci IRB
ciascuna banca dovrà dimostrare di utilizzare un sistema di rating “broadly in line” con i requisiti
minimi da almeno tre anni. Tale richiesta si estende ovviamente alle stime interne di LGD e/o EAD
nel caso di banche che decideranno di utilizzare l’approccio IRB Advanced (par. 445).
Quantificazione del rischio
Requisiti generali per le stime
Questa sezione si occupa degli standard generali da rispettare nella stima interna dei valori di PD,
LGD ed EAD.
Tutte le banche che adotteranno un approccio IRB dovranno stimare la PD associata ad ogni classe
di rating (corporate/bank/sovereign) o a ciascun pool di esposizioni (retail). “PD estimates must be
a long-run average of one-year default rates for borrowers in the grade, with the exception of retail
exposures (par. 447). Le banche che sceglieranno di utilizzare l’approccio Advanced dovranno
stimare per ciascuna delle proprie esposizioni (o pool del portafoglio retail):
- una appropriata LGD;
- ed una opportuna EAD calcolata come media di lungo periodo ponderata sulla base dei default.
Le banche potranno utilizzare dati sia interni sia provenienti da fonte esterna (inclusi pooled data). I
supervisor potranno ammettere qualche margine di flessibilità nell’applicazione degli standard
richiesti per i dati che vengono raccolti prima della data di implementazione del Nuovo Accordo.
Tuttavia, in tali casi le banche dovranno dimostrare di aver apportato opportuni aggiustamenti.
Le stime dovranno essere basate sulla esperienza storica e sull’evidenza empirica e non solo su
considerazioni soggettive o judgemental (37). Le banche dovranno rivedere le proprie stime
annualmente o anche più frequentemente.
Definizione di default
Sulla definizione di default ci siamo già soffermati nelle pagine precedenti, è opportuno tuttavia
richiamare brevemente alcuni aspetti ulteriori.
36
Tuttavia le banche non sono tenute ad utilizzare esattamente le medesime stime per tutte le finalità interne. Ad
esempio è probabile che i modelli di pricing utilizzino valori di PD e LGD riferiti all’intera durata dell’esposizione.
37
In generale è probabile che le stime di PD, LGD ed EAD comportino alcuni errori non prevedibili. A scopo
prudenziale le banche dovranno aggiungere alle proprie stime un margine di “conservativismo”.
28
I national supervisor forniranno alle banche appropriate informazioni per la corretta interpretazione
ed implementazione della reference definition of default. Ciascuna banca dovrà utilizzare la
reference definition per registrare i default effettivi, stimare le PD ed eventualmente le LGD e le
EAD. Nell’effettuare tali stime si potrà fare uso di dati esterni non perfettamente coerenti con la
reference definition purché si utilizzino appropriati aggiustamenti. Tale condizione si applica anche
ad eventuali dati interni (anche pooled) utilizzati prima dell’implementazione del Nuovo
Accordo(38) (par. 456).
Riscadenzamento
Ciascuna banca dovrà predisporre politiche chiaramente articolate e documentate per il conteggio
dei giorni past due in particolare per quanto riguarda il riscadenzamento (re-aging) delle
esposizioni e la concessione di estensioni, proroghe, rinnovi, modifiche contrattuali. Tali politiche
dovranno essere applicate coerentemente nel corso del tempo e dovranno rispettare il cosiddetto use
test (in altre parole se una banca tratterà una esposizioni riscadenzata in maniera simile ad altre
esposizioni past due da oltre 90/180 giorni, tale esposizione dovrà essere considerata in default ai
fini della determinazione dei requisiti patrimoniali IRB).
Trattamento degli overdraft
Gli scoperti autorizzati dovranno essere soggetti ad un credit limit fissato dalla banca e portato a
conoscenza del cliente. Ogni superamento di tale limite dovrà essere monitorato; qualora il conto
non venisse riportato al di sotto del limite entro 90/180 giorni, sarà considerato in default. Gli
sconfinamenti non autorizzati saranno associati ad un limite pari a zero ai fini della determinazione
dei requisiti IRB.
Definizione di perdita per tutte le asset class
La definizione di perdita da utilizzare per stimare la LGD sarà quella di perdita economica. Essa
dovrà includere l’effetto di attualizzazione ed i costi diretti ed indiretti associati al processo di
recupero.
Requisiti specifici per la stima della PD
Esposizioni corporate, sovereign e banche
Al fine di stimare la PD media di ciascuna classe di rating le banche dovranno utilizzare
informazioni e tecniche che tengono debitamente in conto l’esperienza di lungo periodo. Ad
esempio le banche potranno utilizzare una o più delle seguenti tecniche specifiche: esperienza
interna di insolvenza, mapping rispetto a dati esterni (39) e modelli statistici di default (40).
Le banche potranno scegliere una tecnica “primaria” ed utilizzarne altre come benchmark. Non sarà
sufficiente l’applicazione meccanica di una tecnica senza relativa analisi di supporto. Le banche
devono riconoscere l’importanza di considerazioni judgemental nel combinare i risultati delle
tecniche utilizzate e nell’effettuare eventuali aggiustamenti resi opportuni dai limiti delle tecniche
stesse e/o delle informazioni disponibili.
Indipendentemente dal fatto che una banca utilizzi dati esterni, interni o pooled (o una loro
combinazione) per la stima delle PD, la lunghezza del periodo storico di osservazione deve essere
pari ad almeno cinque anni.
38
Oltre la data di implementazione dell’Accordo i dati interni utilizzati per le stime dovranno essere coerenti con la
reference definition.
39
“…Banks may associate or map their internal grades to the scale used by an external credit assessment institution or
similar institution and then attribute the default rate observed for the external institution’s grade to the bank’s
grade…” (§ 462).
40
Le banche potranno utilizzare una media semplice delle stime di PD delle singole controparti comprese in una certa
classe di rating, quando tali stime sono ottenute da un modello statistico di previsione delle insolvenze.
29
Esposizioni Retail
Poiché i criteri di assegnazione delle esposizioni ai pool sono specifici di ciascuna banca, i dati
interni dovranno essere considerati come la fonte primaria (ancorché non esclusiva) di informazioni
per la stima delle caratteristiche di perdita.
Nell’ambito del portafoglio Retail, al fine di ottenere stime delle medie di lungo periodo delle PD e
delle medie ponderate in base ai default delle perdite in caso di insolvenza sarà possibile utilizzare
una stima del tasso di perdita atteso di lungo periodo. In particolare una banca potrà:
- utilizzare una appropriata stima di PD per inferire la media di lungo periodo ponderata in base ai
default del tasso di perdita in caso di insolvenza;
- oppure utilizzare una media di lungo periodo ponderata in base ai default del tasso di perdita in
caso di insolvenza per inferire la PD appropriata (41).
Indipendentemente dal fatto che una banca utilizzi dati esterni, interni o pooled (o una loro
combinazione) per la stima delle caratteristiche di perdita, la lunghezza del periodo storico di
osservazione deve essere pari ad almeno cinque anni.
Requisiti specifici per la stima interna della LGD
Ciascuna banca dovrà stimare per ogni esposizione una LGD che miri a riflettere condizioni
economiche recessive laddove necessario per cogliere i rischi rilevanti. Tale LGD non potrà essere
inferiore alla media di lungo periodo ponderata in base ai default del tasso di perdita in caso di
insolvenza calcolato sulla base della perdita economica media di tutti i default osservati nell’ambito
della fonte dati utilizzata per lo specifico tipo si esposizione. Inoltre, la banca dovrà tener conto
della possibilità che la LGD di una esposizione risulti più elevata della media ponderata in base ai
default nel corso di un periodo in cui le perdite su crediti sono sostanzialmente sopra la media. Per
alcuni tipi di esposizioni le perdite in caso di insolvenza possono non esibire una tale variabilità
ciclica e le stime di LGD possono non differire significativamente (o non differire affatto) dalla
media di lungo periodo ponderata in base ai default. Tuttavia, per altre esposizioni, questa
variabilità ciclica delle perdite in caso di insolvenza può essere rilevante e le banche dovranno
incorporarla nelle proprie stime di LGD. A tal fine potranno utilizzare medie delle perdite in caso di
insolvenza osservate durante periodi di elevate perdite su crediti, previsioni basate su ipotesi
opportunamente prudenziali, o metodi analoghi. Stime appropriate della LGD durante periodi di
elevate perdite su crediti potranno essere ottenute utilizzando dati sia interni sia esterni.
Nelle proprie analisi ciascuna banca dovrà considerare l’entità di eventuali effetti di dipendenza tra
il rischio della controparte e quello del collateral o del garante. Eventuali currency mismatch tra
l’esposizione ed il collateral dovranno essere considerati prudentemente ai fini della stima della
LGD. Le stime di LGD devono essere ottenute dai tassi di recupero storici e, laddove possibile,
devono basarsi non solo sulla stima del valore di mercato del collateral. Tale requisito punta a
riconoscere la potenziale inabilità delle banche sia di ottenere il controllo del collateral sia di
liquidarlo velocemente. Nella misura in cui le stime di LGD tengono conto dell’esistenza di
collateral le banche dovranno stabilire requisiti interni per la gestione del collateral, le procedure
operative, la “certezza legale”, ed i processi di risk management che siano generalmente coerenti
con quelli stabiliti per l’Approccio Standardised.
Riconoscendo il principio per cui le perdite effettive possono talvolta superare sistematicamente i
livelli attesi, la LGD assegnata ad una esposizione in default dovrebbe riflettere la possibilità che la
banca debba registrare ulteriori perdite inattese nel corso del periodo di recupero. Per ciascuna
esposizione in default la banca dovrà inoltre produrre una propria “best estimate” della
perdita attesa basata sulle attuali condizioni economiche e sullo status dell’esposizione stessa.
41
In entrambi i casi è importante notare che la LGD utilizzata a fini di determinazione del requisito patrimoniale IRB
non potrà essere inferiore alla media di lungo periodo ponderata in base ai default del tasso di perdita in caso di
insolvenza.
30
L’eventuale differenza positiva tra la LGD di un’esposizione in default e la “best estimate”
prodotta dalla banca della sua perdita attesa rappresenta il requisito patrimoniale di tale
esposizione. I casi in cui la “best estimate” della perdita attesa di un’esposizione in default
risulti inferiore alle riserve accantonate a fronte di tale esposizione verranno esaminati dai
supervisor e dovranno essere “giustificati” dalla banca.
Nell’ambito dei portafogli corporate, sovereign e banche, le stime delle LGD dovranno essere
basate su un periodo minimo di osservazione che dovrebbe coprire idealmente almeno un ciclo
economico completo ma in ogni caso non potrà essere inferiore a sette anni.
Nell’ambito del portafoglio Retail il periodo minimo di osservazione per la stima delle LGD è pari
a cinque anni.
Requisiti specifici per la stima interna della EAD
La EAD di una posizione on-balance o off-balance è definita come l’esposizione lorda attesa in
caso di default della controparte. Per le esposizioni on-balance il valore della EAD non potrà essere
inferiore all’ammontare corrente utilizzato, salvo che si sia fatto ricorso all’on balance-sheet
netting(42). Gli altri requisiti minimi per la stima interna della EAD nell’ambito dell’Approccio
Advanced si focalizzano pertanto sulle posizioni off-balance (ad esclusione dei derivati). Le banche
dovranno produrre stime specifiche di EAD per ciascun tipo di esposizione. Tali stime dovrebbero
riflettere la possibilità che la controparte aumenti la quota utilizzata fino a e dopo il momento in cui
si verifica l’evento che scatena il default. La EAD stimata per ciascun tipo di esposizione dovrà
essere una stima della media di lungo periodo ponderata in base ai default delle EAD di
esposizioni/controparti simili aggiustata con un margine prudenziale appropriato per il range di
errore prevedibile nella stima. Nel caso di esposizioni le cui EAD sono volatili nel corso del ciclo
economico, la banca dovrà utilizzare stime di EAD appropriate in caso di recessione economica se
queste ultime sono più prudenti della media di lungo periodo. Le banche dovranno rivedere le
proprie stime di EAD quando nuove significative informazioni si rendono disponibili e quantomeno
annualmente.
Le banche dovranno disporre di adeguati sistemi e procedure per monitorare gli ammontare delle
esposizioni, le quote utilizzate delle linee committed e le variazioni degli ammontari utilizzati per
controparte e grade. Ciascuna banca dovrà essere in grado di monitorare gli ammontari
outstanding su base giornaliera.
Nell’ambito dei portafogli corporate, sovereign e banche, le stime delle EAD dovranno essere
basate su un periodo che dovrebbe coprire idealmente un ciclo economico completo ma in ogni caso
non potrà essere inferiore a sette anni.
Nell’ambito del portafoglio Retail il periodo minimo di osservazione per la stima delle EAD è pari
a cinque anni.
Validazione delle stime interne
Le banche dovranno disporre di un robusto sistema per validare l’accuratezza e la coerenza dei
sistemi di rating, dei processi e delle stime di tutte le componenti di rischio rilevanti. Ciascuna
banca dovrà dimostrare ai propri supervisor che il processo di validazione interna le consente di
valutare la performance dei rating interni e dei sistemi di stima del rischio coerentemente ed
efficacemente. Le banche dovranno confrontare regolarmente i tassi di default effettivi e le stime di
PD per ciascuna classe e dovranno essere in grado di dimostrare che i tassi di default effettivi
rientrano nell’intervallo atteso per la specifica classe. Le banche che utilizzano l’approccio
Advanced dovranno completare tale esame con analoghe analisi sulle proprie stime di LGD ed
42
I requisiti minimi per il riconoscimento del netting sono gli stessi stabiliti nell’ambito del Foundation Approach.
31
EAD. I risultati di tali attività dovranno essere chiaramente documentati ed aggiornati almeno
annualmente.
9. SECONDO PILASTRO – IL PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE
Il processo di controllo prudenziale del Nuovo Accordo è inteso, non solo a garantire che le banche
dispongano di un capitale adeguato a sostenere tutti i rischi connessi con la loro attività, ma anche
ad incoraggiarle nell’elaborazione e nell’uso di tecniche sempre più avanzate per monitorare e
gestire tali rischi. L’aumento del patrimonio non viene considerato come l’unica opzione con cui far
fronte ai maggiori rischi in cui incorre la banca. Si sottolinea, infatti, la necessità di prendere in
considerazione anche altri mezzi, quali il rafforzamento della gestione del rischio, l’applicazione di
limiti interni, l’innalzamento del livello di accantonamenti e riserve, il miglioramento dei controlli
interni. In altre parole, il patrimonio non viene concepito come uno strumento per compensare
processi di controllo o di gestione del rischio fondamentalmente inadeguati.
Vengono individuati tre ambiti principali particolarmente consoni al trattamento “via” Pillar II:
rischi già considerati nell’ambito del Pillar I, per i quali restano tuttavia da affrontare e
disciplinare alcuni aspetti specifici (es. rischio di concentrazione creditizia);
fattori non trattati nell’ambito del Pillar I (es. rischio di tasso di interesse del banking book,
rischio di business e strategico);
fattori esterni alla banca (ad esempio legati agli effetti del ciclo economico).
Un secondo importante aspetto del Secondo Pilastro attiene alla valutazione da parte dei supervisor
dell’adempimento degli standard minimi e dei requisiti di disclosure imposti dal Pillar I per poter
applicare i metodi più avanzati (approcci IRB per i rischi di credito e approccio AMA per quelli
operativi).
Quattro principi chiave del controllo prudenziale
Il Comitato ha individuato quattro principi chiave del controllo prudenziale che integrano quelli
delineati nelle numerose linee guida finora elaborate, tra le quali rivestono fondamentale
importanza i documenti “Core Principles for Effective Banking Supervision” (settembre 1997) e
“Core Principles Methodology” (ottobre 1999).
Principio 1 – Le banche dovranno disporre di un processo per determinare l’adeguatezza
patrimoniale complessiva in rapporto al loro profilo di rischio e di una strategia per il
mantenimento dei propri livelli patrimoniali.
Le banche dovranno essere in grado di dimostrare che i propri obiettivi patrimoniali interni sono
ben fondati e compatibili con il loro profilo di rischio complessivo e il contesto operativo del
momento. Nel valutare l’adeguatezza del capitale, la direzione della banca dovrà tener conto della
particolare fase congiunturale in cui l’istituzione si trova ad operare. Dovranno essere effettuate
rigorose prove di stress prospettiche atte a individuare possibili eventi o modifiche delle condizioni
di mercato che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla banca. Spetterà chiaramente alla
direzione la responsabilità primaria di garantire che la banca disponga di risorse patrimoniali
adeguate per fronteggiare tali rischi.
Viene individuato un processo rigoroso di determinazione e analisi dei requisiti patrimoniali
correnti e futuri della banca in relazione agli obiettivi strategici. Tale processo (espressamente
qualificato come elemento fondamentale della pianificazione strategica) viene attribuito al
Consiglio di Amministrazione ed all’alta direzione. Le sue caratteristiche principali sono
sintetizzate mediante i seguenti punti:
corretta valutazione del capitale.
32
esauriente valutazione dei rischi.
Devono essere prese in considerazione le esposizioni di seguito riportate, che sono peraltro ben
lungi dal costituire un elenco esaustivo della totalità delle tipologie di rischio.
Rischio di credito
Rischio operativo
Rischio di mercato
Rischio di tasso di interesse del banking book
Rischio di liquidità
Altri rischi (es reputazione e strategico)
monitoraggio e sistema di “reporting”.
verifica dei controlli interni.
Principio 2 – Le autorità di vigilanza dovranno riesaminare e valutare il processo interno di
determinazione dell’adeguatezza patrimoniale delle banche e le connesse strategie, nonché la
loro capacità di monitorarne e assicurarne la conformità con i requisiti patrimoniali
obbligatori. Le autorità di vigilanza dovrebbero adottare appropriate misure prudenziali
qualora non siano soddisfatte dei risultati di tale processo.
Al fine di perseguire gli obiettivi sopra richiamati le autorità di vigilanza potranno avvalersi di
esami o ispezioni in loco, controlli cartolari, incontri con la direzione, esame del lavoro condotto da
revisori esterni e segnalazioni periodiche.
Viene esplicitamente sottolineato che le autorità di vigilanza
non dovranno in alcun modo sostituirsi al management della banca;
dovranno verificare l’effettivo utilizzo sul piano operativo (nella fissazione di limiti, nella stima
delle performance delle varie business unit…) delle misure di rischio sviluppate internamente
dalla banca.
Principio 3 – Le autorità di vigilanza si attendono che le banche operino con una dotazione
patrimoniale superiore ai coefficienti minimi obbligatori e dovrebbero avere la facoltà di
richiedere alle banche di detenere un patrimonio superiore a quello minimo regolamentare.
Le banche saranno incentivate a mantenere un cuscinetto addizionale di riserva in eccesso rispetto
ai requisiti patrimoniali minimi previsti dal Pillar I. Tale cuscinetto avrà lo scopo di assorbire
eventuali fluttuazioni dei rischi complessivi, facilitare l’accesso al mercato dei capitali, mantenere
elevato il rating assegnato dalle società specializzate, coprire eventuali rischi non contemplati nel
Pillar I. Le autorità di vigilanza potranno fissare soglie di intervento (trigger) e di obiettivo in
termini di coefficienti patrimoniali oppure stabilire livelli di capitalizzazione superiori al minimo
obbligatorio, in base ai quali classificare il grado di capitalizzazione di ciascuna banca (ad esempio
ben capitalizzata, adeguatamente capitalizzata…).
Principio 4 – Le autorità di vigilanza dovranno cercare di intervenire tempestivamente per
evitare che il patrimonio delle banche scenda al di sotto dei livelli minimi previsti per il
rispettivo profilo di rischio e dovrebbero esigere la rapida adozione di misure correttive se la
dotazione di capitale non viene mantenuta o reintegrata.
33
Quando le autorità preposte temono che una banca non adempia ai requisiti previsti dai principi
prudenziali sopra descritti, esse dovrebbero considerare varie linee di azione nei suoi confronti quali
ad esempio: intensificare la vigilanza sull’istituto in questione, porre restrizioni al pagamento di
dividendi, richiedere l’approntamento e l’attuazione di un soddisfacente piano di reintegro del
patrimonio, esigere l’immediato apporto di nuovo capitale.
Key Issues da affrontare nell’ambito del processo di controllo prudenziale
Il Comitato ha individuato alcuni temi di rilievo sui quali banche e autorità di vigilanza dovrebbero
concentrarsi nel dare attuazione al processo di controllo prudenziale. Tra questi figurano alcuni
rischi non direttamente affrontati nell’ambito del primo pilastro e importanti valutazioni che le
autorità di vigilanza dovrebbero effettuare per garantire il corretto funzionamento dei meccanismi
del Pillar I.
Rischio di tasso di interesse del banking book
Il Comitato ritiene che il rischio di tasso di interesse del banking book sia potenzialmente
significativo e richieda dunque un’adeguata copertura patrimoniale. Tuttavia, alla luce della
considerevole eterogeneità riscontrata tra le banche attive a livello internazionale quanto alla natura
di tale rischio e ai relativi processi di monitoraggio e gestione, il Comitato ritiene per ora più
appropriato trattarlo nel quadro del secondo pilastro(43).
Si apre tuttavia la strada al riconoscimento dei sistemi interni delle banche che vengono considerati
il principale strumento sia per misurare il rischio di tasso di interesse presente nel banking book sia
per graduare la risposta di vigilanza. Infatti, allo scopo di facilitare il monitoraggio prudenziale
delle esposizioni a rischio, le banche vengono invitate a notificare le misure generate dai propri
sistemi interni ipotizzando uno shock standardizzato del tasso di interesse.
Qualora le autorità di o di tasso di interesse esse dovigilanza accertino che una banca non detiene un
patrimonio commisurato al suo livello di rischivranno richiedere alla medesima di ridurre
l’esposizione, detenere una specifica dotazione patrimoniale aggiuntiva ovvero attuare una
combinazione delle due misure(44).
Rischio di credito
Prove di stress in ambito IRB
Le banche dovranno detenere capitale sufficiente a soddisfare sia gli obblighi previsti dal Primo
Pilastro, sia i risultati delle prove di stress sul rischio di credito previste dai requisiti minimi IRB
(nel caso in cui sia stata rilevata una “carenza”). Qualora lo ritengano opportuno le autorità di
vigilanza potranno controllare come le banche hanno effettuato gli stress test.
Definizione di default
Le banche dovranno adottare la definizione di default formulata dal Comitato di Basilea (par.
452-457) per pervenire a stime interne di PD, LGD ed EAD. I supervisor nazionali forniranno
linee guida per la corretta interpretazione di tale definizione nelle rispettive “giurisdizioni”.
Rischio residuale
Il Nuovo Accordo consente alle banche di compensare (almeno parzialmente) il rischio di
controparte in presenza di garanzie reali, personali o derivati su crediti, ottenendo così requisiti
43
Le autorità di vigilanza che riscontrino una sufficiente omogeneità fra le banche della propria “giurisdizione”
riguardo alla natura ed ai metodi di monitoraggio e misurazione di tale rischio potrebbero stabilire un apposito requisito
patrimoniale minimo obbligatorio.
44
Le autorità di vigilanza dovrebbero prestare particolare attenzione all’adeguatezza patrimoniale delle banche
“outlier”, ossia quelle il cui valore economico si riduce di oltre il 20% della somma del patrimonio di base e di quello
supplementare al verificarsi di uno shock standardizzato di tasso (200 punti base). Cfr. Principles for the management
and Supervision of Interest Rate Risk, gennaio 2001.
34
patrimoniali più contenuti. Tuttavia tali tecniche di credit risk mitigation (CRM) originano a
loro volta dei rischi (ad esempio rischio legale, di documentazione, di liquidità) che rientrano
anch’essi nel campo di osservazione delle autorità di vigilanza. Pertanto le banche saranno
tenute a predisporre appropriate politiche e procedure scritte in tema di CRM al fine di
controllare anche questi rischi “residui”. Qualora le autorità di vigilanza non siano soddisfatte
della robustezza, appropriatezza o applicazione di tali politiche e procedure, esse potranno
imporre alle banche di adottare un’azione correttiva immediata o di detenere un margine
aggiuntivo di capitale a fronte del rischio residuo fino a quando le carenze nelle procedure CRM
non siano state colmate secondo i desiderata delle autorità stesse.
Rischio di concentrazione del credito
Per concentrazione di rischio si intende una singola esposizione o un gruppo di esposizioni
potenzialmente in grado di produrre perdite sufficientemente ampie da minacciare la solidità o
la continuità stessa di una banca. Poiché i prestiti costituiscono l’attività primaria della maggior
parte delle banche, le concentrazioni di rischio di credito rappresentano spesso la fonte più
importante di concentrazione del rischio per una istituzione bancaria. Le banche dovranno
predisporre efficaci politiche, sistemi e controlli per individuare, misurare, monitorare e
controllare le proprie concentrazioni di rischio creditizio(45). Il management della banca dovrà
condurre periodici stress test sulle proprie principali concentrazioni di rischio creditizio ed
analizzarne accuratamente i risultati per individuare ed affrontare efficacemente i potenziali
cambiamenti nelle condizioni di mercato che potrebbero esercitare un impatto negativo sulle
performance della banca. Dal canto loro le autorità di vigilanza dovranno verificare l’entità
delle concentrazioni del rischio creditizio di ciascuna banca, le modalità della loro gestione e la
misura in cui la banca ne tiene conto ai fini della valutazione interna dell’adeguatezza
patrimoniale. Tali verifiche dovrebbero includere l’esame dei risultati delle prove di stress
condotte dalla banca.
Rischio operativo
Il reddito lordo, utilizzato nel “Basic Indicator Approach” e nel metodo standard per il rischio
operativo, è solo una proxy dell’entità dell’esposizione al rischio operativo di una banca e può in
alcuni casi (ad esempio per le istituzioni con bassi margini di redditività) sottostimare il fabbisogno
di capitale a fronte di tale rischio. Le autorità di vigilanza dovranno valutare se il requisito
patrimoniale derivante dal primo pilastro sia o meno coerente con l’esposizione al rischio operativo
della singola azienda, ad esempio rispetto ad altre banche di dimensioni ed attività comparabili(46).
Altri aspetti del processo di controllo prudenziale
Trasparenza e attendibilità della supervisione
La vigilanza bancaria non è una scienza esatta; di conseguenza, elementi di discrezionalità
all’interno del processo di controllo prudenziale appaiono inevitabili. Le autorità di vigilanza
dovranno svolgere il loro compito con la massima trasparenza e responsabilità. Esse dovranno
rendere pubblici i criteri utilizzati nell’analizzare le valutazioni patrimoniali effettuate dalle banche
al loro interno. Qualora una singola istituzione si veda imporre requisiti patrimoniali superiori a
quelli minimi, il supervisor dovrà spiegare le peculiari caratteristiche di rischio che l’hanno indotto
ad assumere tale provvedimento, le ragioni per cui quei rischi non sono adeguatamente colti nelle
prescrizioni del primo pilastro, la misura in cui ciascuna delle caratteristiche di rischio individuate
ha concorso all’imposizione del margine aggiuntivo e le motivazioni alla base di ogni altra misura
correttiva eventualmente resasi necessaria.
45
Esposizioni significative verso singoli clienti o verso un gruppo di clienti connessi, esposizioni verso clienti
appartenenti allo stesso settore economico o alla stessa area geografica, esposizioni verso clienti la cui performance
finanziaria dipende dalla stessa attività o dallo stesso prodotto, esposizioni creditizie indirette derivanti dalle tecniche
CRM adottate dalla banca. Cfr. Principles for the management of credit risk, settembre 2000.
46
Cfr. Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk, febbraio 2003.
35
Intensificazione della comunicazione e della cooperazione cross-border
Un’efficace supervisione di large banking organisation non può prescindere da uno stretto e
continuo dialogo tra l’industria bancaria e le autorità di vigilanza. Inoltre il nuovo schema
regolamentare richiederà un’intensificazione della cooperazione tra supervisor, soprattutto per la
vigilanza cross-border di complex international banking group.
Il nuovo schema regolamentare non modificherà le responsabilità legali dei national supervisor per
la vigilanza delle proprie istituzioni domestiche o gli accordi per la vigilanza consolidata fissati
dagli attuali standard predisposti dal Comitato di Basilea. Lo home country supervisor sarà
responsabile del controllo dell’implementazione del nuovo schema da parte dei gruppi bancari su
base consolidata; gli eventuali host country supervisor saranno responsabili per la supervisione
delle entità che operano nei rispettivi paesi. Laddove possibile i supervisor dovranno evitare di
svolgere del lavoro di approvazione e validazione ridondante e scoordinato al fine di ridurre l’onere
dell’implementazione per le banche e di non sprecare risorse.
Nell’implementare il nuovo schema regolamentare i supervisor dovranno comunicare i rispettivi
ruoli di host/home country supervisor il più chiaramente possibile ai gruppi bancari attivi in più
giurisdizioni. Lo home country supervisor guiderà questo sforzo di coordinamento con gli host
country supervisor. Nel comunicare i rispettivi ruoli di vigilanza, i supervisor dovranno aver cura
di chiarire che le responsabilità legali di vigilanza attualmente esistenti resteranno immutate.
10. TERZO PILASTRO – LA DISCIPLINA DI MERCATO
Il Nuovo Accordo introduce requisiti anche in materia di informativa al pubblico che le banche
devono fornire.
Scopo del terzo pilastro sulla disciplina di mercato è quello di integrare i requisiti patrimoniali
minimi (primo pilastro) e il processo di controllo prudenziale (secondo pilastro). In virtù della
maggiore discrezionalità conferita alle banche in sede di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale,
attraverso il riconoscimento regolamentare dei modelli interni, il Comitato mira a incoraggiare la
disciplina di mercato mettendo a punto una serie di requisiti informativi che consentiranno agli
operatori di valutare informazioni fondamentali sull’ambito di operatività, il patrimonio, le
esposizioni a rischio, i processi di valutazione del rischio e, di conseguenza, l’adeguatezza
patrimoniale stessa delle istituzioni (par. 809).
Sulla base di considerazioni di stabilità ed efficienza, le autorità di vigilanza possono richiedere alle
banche di rendere pubbliche le informazioni che le riguardano. In alternativa, le autorità di vigilanza
hanno la possibilità di richiedere alle banche di fornire informazioni nell’ambito delle periodiche
segnalazioni di vigilanza; alcune autorità potrebbero decidere di rendere disponibili, in tutto o in
parte, le informazioni contenute in queste segnalazioni(47) (par. 811).
Le variabili oggetto di informativa pubblica vengono individuate dal Comitato in quelle elaborate
dalle banche sotto il primo pilastro per la determinazione dei requisiti minimi di
patrimonializzazione.
Soglie di rilevanza e frequenza della segnalazione
Per stabilire quali informazioni sia opportuno rendere pubbliche, una banca dovrebbe attenersi al
principio della rilevanza. Una informazione è da considerarsi rilevante se la sua omissione o errata
47
Esistono vari meccanismi con cui gli organi di vigilanza potrebbero assicurare il rispetto dei requisiti di segnalazione;
essi variano da paese a paese, e vanno dalla moral suasion fino ai richiami ufficiali e alle sanzioni pecuniarie. La natura
delle misure specifiche che saranno adottate dipenderà dalle prerogative assegnate alle diverse autorità di vigilanza e
dalla gravità delle carenze riscontrate nella segnalazione.
36
comunicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli operatori che su di essa
fanno affidamento. Questa definizione è coerente con i principi contabili internazionali
(International Accounting Standards) e con numerosi regimi contabili nazionali. Il Comitato
riconosce la necessità di elaborare user test, basati su parametri qualitativi, per stabilire se
determinate informazioni finanziarie sono rilevanti o meno per un operatore economico. Il Comitato
non intende fissare specifiche soglie per la segnalazione, poiché sussistono difficoltà per la loro
determinazione e rischi di possibili manipolazioni, mentre ritiene che lo user test costituisca un utile
parametro di riferimento per conseguire un livello adeguato di informazione (par. 817).
Le segnalazioni previste dal terzo pilastro dovrebbero essere rese con frequenza semestrale. Le
informazioni qualitative, che offrono una sintesi generale sulle politiche, obiettivi, sistemi di
reporting e definizioni in materia di gestione del rischio di una banca, possono essere pubblicate
con cadenza annuale. In considerazione dell’accresciuta sensibilità al rischio del Nuovo Accordo,
nonché della diffusa tendenza verso una maggiore frequenza delle segnalazioni riscontrata sui
mercati dei capitali, le grandi istituzioni attive a livello internazionale e le altre banche principali
(comprese le loro maggiori sussidiarie bancarie) devono notificare su base trimestrale i propri
coefficienti patrimoniali complessivi e di base (Tier 1 ratio), unitamente ai rispettivi elementi che li
compongono (par. 818).
Le banche devono dotarsi di una formale strategia di segnalazione al pubblico approvata dal
consiglio di amministrazione, in cui venga esplicitato l’approccio seguito dall’azienda nella
determinazione delle informazioni da pubblicare e dei controlli interni da effettuare lungo l’intero
processo informativo. In aggiunta, le banche dovranno predisporre meccanismi per valutare
l’adeguatezza delle loro segnalazioni, anche in termini di certificazione e di frequenza (par. 821).
Elementi qualitativi e quantitativi di segnalazione sui rischi di credito, di
mercato e operativi
Una specifica area di informativa pubblica dovrà interessare gli indici di patrimonializzazione a
livello di portafogli e sottoportafogli posti a fronte del rischio di credito, di mercato ed operativo,
secondo i rispettivi approcci regolamentari adottati. In particolare le banche dovranno rendere
pubblici i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito sia per i portafogli soggetti
all’approccio Standardised o all’approccio Standardised semplificato, sia per i portafogli soggetti
agli approcci IRB (dando separata informativa per ogni portafoglio valutato secondo l’approccio
Foundation IRB e per ogni portafoglio valutato secondo l’approccio Advanced IRB) suddivisi per
singolo portafoglio: corporate, (compreso SL non soggetto a criteri prudenziali di classificazione),
governi, banche, esposizioni derivanti da cartolarizzazioni, portafoglio retail e relativi
sottoportafogli (mutui ipotecari su immobili residenziali, esposizioni retail qualifying revolving e le
altre esposizioni retail), portafoglio Equity (portafogli azionari rientranti negli approcci basati sul
mercato, portafogli azionari rientranti negli approcci PD/LGD). Anche i requisiti patrimoniali a
fronte del rischio di mercato (utilizzando sia il metodo standard che l’approccio basato sui modelli
interni) e a fronte del rischio operativo (basic indicator approach, metodo standard, metodo
avanzato di misurazione (AMA)) dovranno essere segnalati pubblicamente.
Per ciascuna singola area di rischio (rischio di credito, di mercato, operativo, di tasso di interesse e
azionario nel “banking book”) le banche dovranno fornire anche indicazioni di natura più
qualitativa descrivendo gli obiettivi e le politiche utilizzati per la relativa gestione delle fattispecie
di rischio, ivi compresi: strategie e processi; struttura e organizzazione della pertinente funzione di
gestione del rischio; ambito di applicazione e natura dei sistemi di segnalazione e/o misurazione del
rischio; politiche di copertura e/o mitigazione del rischio, strategie e processi per il monitoraggio
della loro efficacia su base continuativa (par. 824).
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