Sentenza n. 429/2015 pubbl. il 14/01/2015 RG n. 66889/2011 Repert. n. 331/2015 del 14/01/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Claudio Marangoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 66889/2011 R.G. promossa da: BETA – TRANS s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. dom.ta in Milano, Corso di Porta Nuova 2, presso lo studio dei procuratori avv.ti Massimo GIORDANO e Caterina MELE che la rappresentano e difendono; - attrice contro Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. dom.ta in Milano, Via San Vittore 40, presso lo studio del procuratore avv. Alberto FUMAGALLI che la rappresenta e difende; - convenuta – OGGETTO: inadempimento contrattuale e abuso di posizione dominante. CONCLUSIONI All’udienza di precisazione delle conclusioni del 28.5.2014 i procuratori delle parti così concludevano: per l’attrice: “1) respingere l'eccezione di incompetenza funzionale ex art. 33 l. 287/1990; 2) respingere l'eccezione di prescrizione; 3) accertare e dichiarare il diritto della società attrice ad avere applicata da SEA la tariffa di euro 250/mq/anno per la subconcessione di uffici; pagina http://bit.ly/1M52B3T 1 di 19 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a IL TRIBUNALE DI MILANO Sentenza n. 429/2015 pubbl. il 14/01/2015 RG n. 66889/2011 Repert. n. 331/2015 del 14/01/2015 4) accertare e dichiarare che SEA ha applicato alla società attrice una tariffa per la subconcessione di spazi uso ufficio in violazione degli obblighi ad essa imposti dall'art. 16 comma 3 della direttiva 96/67/CE e dall'art. 10 del d.lgs. 18/1999 di recepimento della direttiva; 5) accertare e dichiarare che SEA ha applicato alla società attrice una tariffa per la subconcessione di spazi uso ufficio abusiva e discriminatoria in violazione degli artt. 2597 c.c., 82 del Trattato UE, ora art. 102 del TFUE, 9 della l. 192/1998; 6) per la parte eccedente euro 250 mq/anno, accertare la nullità della tariffa dalla SEA unilateralmente d.lgs. 18/1999, dell'art. 2597 c.c., dell'art. 82 del Trattato UE, ora art.102 TFUE e dell'art. 9 della l. 192/1998; 7) accertare la violazione da parte di SEA degli obblighi derivanti dalla integrazione, ai sensi dell'art. 1339 e 1374 c.c., del contratto in essere tra le parti per la messa a disposizione di uffici operativi in ambito aeroportuale, nonché di quelli di correttezza e buona fede sulla medesima incombenti ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. in combinato disposto con l'art. 1374 c.c.; 8) condannare la SEA, in conseguenza delle accertate violazioni, a restituire all'attrice, a titolo di indebito oggettivo e/o di risarcimento del danno contrattuale e/o extracontrattuale, ed, in estremo subordine, di ingiustificato arricchimento, la somma complessiva di euro 254.962,33 come quantificate in atti e per i motivi esposti in narrativa, maggiorate degli interessi legali come per legge; 9) respingere la domanda riconvenzionale di SEA, in quanto le fatture da essa indicate sono state pagate." Per la convenuta: “in via preliminare: - accertare e dichiarare l'inapplicabilità al presente giudizio dell'art. 82 del Trattato UE, ora art. 102 TFUE; - per l'effetto accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 33 L. 287/1990 l'incompetenza funzionale dell'adito Tribunale a conoscere e decidere la domanda attorea volta alla declaratoria di nullità del corrispettivo applicato da SEA per la concessione in uso di spazi ad uso ufficio e la conseguente domanda di restituzione delle somme a titolo di indebito oggettivo nonché la domanda di risarcimento danni fondate sull'affermato abuso di posizione dominante ex art.82 Trattato UE. In via principale e nel merito: - in ogni caso, rigettare tutte domande proposte nei confronti di SEA in quanto nulle, infondate in fatto e diritto e comunque prescritte per tutti i motivi esposti in atti. In via riconvenzionale: pagina http://bit.ly/1M52B3T 2 di 19 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a imposta alla società attrice per la subconcessione di uffici in violazione della direttiva 96/67/CE, del - dato atto dell’intervenuto pagamento da parte Sentenza n. 429/2015 pubbl. il 14/01/2015 RG n. 66889/2011 Repert. n. 331/2015 del 14/01/2015 di Beta Trans in data 29.8.2012 della fattura n. 63000697, in data 10.9.2012 di un acconto di Euro 13.740,65 sulla fattura n. 63001280/12 poi saldata in data 23.11.2012, in data 17.12.2012 delle fatture n. 63004517/09 – 28012480/07 – 28014922/09, in data 23.1.2013 delle fatture n. 28012854/10 – 28014952/10 – 28017538/10, condannare Beta-Trans s.p.a. a corrispondere a gli interessi al tasso convenzionalmente stabilito in misura pari a quello ex art. 5 D.Lgs 231/02 maggiorato del 3,5% dalla scadenza delle singole fatture alla data dell’avvenuto saldo. In via istruttoria: il Giudice ha rilevato che “le circostanze oggetto dei capitoli di prova articolati dalla parte convenuta sono state espressamente non contestate dall’attrice nella sua memoria di cui al n. 3 dell’art. 183 comma VI c.p.c. (pag. 13) e che pertanto esse attengono a fatti pacifici”, SEA chiede l’ammissione dei seguenti capitoli di prova: 1) Vero che la società Dr. Agostino Calò Ag. Doganale s.r.l. ha rilasciato gli uffici che aveva in uso nell’aeroporto di Malpensa, ove esercitava attività di ricevimento e spedizione merce e di agenzia di operazioni doganali, successivamente alla scadenza in data 30.9.2007 del contratto con SEA di subconcessione degli spazi stessi; 2) vero che la società Dr. Agostino Calò Ag. Doganale s.r.l. dopo aver rilasciato gli spazi di cui al precedente capitolo 1) ha continuato e continua ad accedere all’aeroporto di Malpensa in funzione della propria attività di ricevimento e spedizione merce e di agenzia di operazioni doganali; 3) vero che la società Barbarini & Foglia s.r.l. ha rilasciato nel 2005 gli uffici che aveva in uso nell’aeroporto di Malpensa ove esercitava attività di ricevimento e spedizione merce e di agenzia di operazioni doganali; 4) vero che la società Barbarini & Foglia s.r.l. dopo aver rilasciato gli spazi di cui al precedente capitolo 3) e quindi a partire dal 2006 ha continuato e continua ad accedere all’aeroporto di Malpensa in funzione della propria attività di ricevimento e spedizione merce e di agenzia di operazioni doganali; con i testi dott. Luciano Bonariva, dott.ssa cecilia Emiliani e dott. Italo D’Ascoli tutti presso SEA SpA, aeroporto di Milano Linate, Segrate (MI). Con vittoria di spese e competenze di causa.“ FATTO E DIRITTO 1. La società attrice ha affermato di svolgere servizi di assistenza a terra ai vettori aerei nel settore delle merci e di aver avuto in subconcessione dalla convenuta SEA almeno dal 2000 locali ad uso ufficio all’interno dell’aeroporto di Malpensa al fine di svolgere le proprie attività operative. pagina http://bit.ly/1M52B3T 3 di 19 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - per scrupolo professionale e solo occorrendo, alla luce del provvedimento del 15.3.2013 con il quale Sentenza n. 429/2015 pubbl. il 14/01/2015 RG n. 66889/2011 Repert. n. 331/2015 del 14/01/2015 Ha esposto che SEA avrebbe imposto a suo carico canoni di subconcessione molto più elevati rispetto a quello determinato dall’ENAC con provvedimento del 4.10.2007 nella misura di € 250,00 mq/anno, già applicato da SEA solo ad alcuni operatori aeroportuali privilegiati, ed ha quantificato in € 254.962,33 la somma complessivamente versata in eccesso rispetto a quanto ritenuto invece congruo dall’ENAC tenuto conto dei costi effettivi di SEA e di un ragionevole margine di profitto per la società. Tale condotta avrebbe comportato la diretta violazione dell’art. 16, comma 3 della direttiva 96/67/CE che impone la determinazione del corrispettivo economico per l’accesso ad impianti aeroportuali in consentirebbe l’applicazione del meccanismo correttivo di cui all’art. 1339 c.c. Inoltre la medesima condotta integrerebbe violazione sia dell’art. 2597 c.c. che dell’art. 102 TFUE in ragione dell’ingiustificata discriminazione tra operatori posta in essere da SEA quanto all’uso delle medesime infrastrutture. Anche sul piano contrattuale detta condotta costituirebbe violazione rilevante a mente degli artt. 1374 e 1339 c.c., in ragione della necessità di integrazione dei contratti con gli obblighi derivanti dalla direttiva 96/67/Ce, dal D. Lgsvo 18/99 e delle delibere CIPE 86/00 e 38/07 in relazione agli accertamenti posti in essere da ENAC riguardo la corretta determinazione del canone relativo alla disponibilità di spazi ad uso ufficio. Rilevato che SEA riveste la posizione di operatore in posizione dominante - in quanto gestore in via esclusiva degli aeroporti di Linate e di Malpensa, alla quale è affidato il controllo delle relative infrastrutture centralizzate - essa avrebbe dovuto regolare il suo comportamento in maniera tale da non abusare di tale condizione e dunque avrebbe dovuto regolare la misura dei canoni richiesti entro i limiti imposti dalle disposizioni comunitarie ed interne a ciò dedicate, evitando la fissazione di canoni manifestamente gravosi e discriminatori. Inoltre lo stesso comportamento contestato risulterebbe rilevante ai fini della sussistenza di un abuso di dipendenza economica ai sensi dell’art. 9 L. 192/98, con conseguente nullità delle tariffe applicate in eccesso. Accertato dunque il diritto della società attrice di vedersi applicato il canone di € 250,00 mq/anno per la subconcessione di spazi ad uso ufficio, essa ha chiesto che venisse altresì dichiarata l’illegittimità del comportamento di SEA sulla base degli illeciti innanzi menzionati e pertanto la nullità della tariffa imposta oltre che la violazione degli obblighi contrattuali di integrazione del contenuto del contratto stesso, con condanna della SEA – sia a titolo di risarcimento del danno contrattuale e/o extracontrattuale o, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento – alla restituzione delle somme specificamente indicate. pagina http://bit.ly/1M52B3T 4 di 19 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a base a criteri pertinenti, obbiettivi, trasparenti e non discriminatori e la sua natura cogente Sentenza n. 429/2015 pubbl. il 14/01/2015 RG n. 66889/2011 Repert. n. 331/2015 del 14/01/2015 Si è costituita nella causa la convenuta Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., sollevando in via preliminare eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito in relazione all’art. 33 L. 287/90, contestando l’affermazione della società attrice quanto alla rilevanza sovranazionale della condotta addebitata a SEA sulla base del mero rilievo della natura internazionale del transito insistente sugli aeroporti di Malpensa e di Linate ed affermando invece la competenza funzionale della Corte d’appello a pronunciarsi sulle domande di risarcimento danni fondate su abuso di posizione dominante. Ha ricostruito il quadro normativo ed i provvedimenti emessi nel tempo, fino al provvedimento ENAC applicato dalla società aeroportuale, pur dissenziente sulle conclusioni in esso raggiunte, che aveva deciso di applicare a partire dal secondo semestre 2008 i prezzi unitari determinati da ENAC per gli spazi aeroportuali operativi “nei limiti di quanto strettamente necessario e funzionale alle attività volative”. Le domande svolte dall’attrice sarebbero infondate in quanto essa solo nei primi mesi del 2011 aveva comunicato a SEA di aver ottenuto in data 13.12.2010 la certificazione ENAC ex art. 13 D.Lgs. 18/99 per lo svolgimento dell’attività di handling nell’aeroporto di Malpensa. Con contratto avente efficacia a partire dal 1.1.2011 era stato dunque stipulato nuovo contratto tra le parti – riguardante “le attività previste al punto 4.1 dell’allegato A del D.Lgs. 18/99” – con applicazione dei corrispettivi come determinati da ENAC, mentre per i periodi anteriori erano stati applicati quelli già vigenti tra le parti. Ha comunque contestato l’applicabilità in via retroattiva del corrispettivo regolamentato stabilito dall’ENAC – determinato solo in via provvisoria, in vista della successiva definizione del Contratto di programma – in quanto esso non poteva considerarsi effettivamente parametrato ai costi di gestione e di sviluppo sostenuti da SEA negli anni precedenti per l’aeroporto di Malpensa, mentre contestava che le determinazioni di ENAC potessero integrare i presupposti propri delle fattispecie di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c. né gli altri atti comunitari ed interni che nulla stabilivano quanto alla misura dei corrispettivi da applicarsi da parte di SEA. Ha negato di aver effettivamente praticato il corrispettivo di € 250,00 mq/anno solo ad alcune società prima dell’intervento di ENAC e comunque ha rilevato che ciò non avrebbe comunque comportato alcun carattere discriminatorio, in quanto la normativa di cui al D.Lgs. 18/99 sarebbe applicabile solo ai prestatori di assistenza a terra (handlers) e ai vettori in auto produzione, mentre gli altri soggetti – in genere appartenenti alla categoria degli spedizionieri – svolgono attività diverse, di natura commerciale, rispetto alle quali deve essere riconosciuta la possibilità di libera determinazione dei corrispettivi in questione. A Beta Trans s.p.a. sarebbe stato correttamente applicato il corrispettivo pagina 5 di 19 http://bit.ly/1M52B3T Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a del 4.10.2007 – integrato e corretto con successiva comunicazione del 2.7.2008 – spontaneamente Sentenza n. 429/2015 pubbl. il 14/01/2015 RG n. 66889/2011 Repert. n. 331/2015 del 14/01/2015 liberamente determinato fino al dicembre 2010 in quanto essa non era in possesso della certificazione ENAC per lo svolgimento di attività di assistenza a terra. Ha quindi contestato di rivestire una posizione dominante nell’ambito delle strutture aeroportuali in relazione alle attività non aviation – diverse cioè da quelle svolte dai vettori e dagli handlers - posto che soggetti svolgenti attività analoga a quelle dell’attrice avevano i loro uffici al di fuori della zona aeroportuale ad affermava la correttezza del proprio operato laddove aveva spontaneamente applicato le indicazioni ENAC per gli spazi oggetto di causa. attrici e comunque non costituente istituto di carattere generale – ha infine sollevato eccezione di parziale prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito e del risarcimento del danno e concluso per il rigetto delle domande svolte dall’attrice. 2. In via preliminare – ed anche al fine di valutare in maniera appropriata l’eccezione svolta da parte convenuta SEA quanto alla questione relativa alla sussistenza della competenza funzionale della Corte d’appello ex art. 33 L. 287/09 vigente all’epoca di instaurazione della presente causa – deve rilevarsi che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con provvedimento n. A377 pubblicato in data 8.1.2009 ha accertato, tra l’altro, la sussistenza di un abuso di posizione dominante da parte di SEA contrario all’art. 82 del trattato CE “consistente nella applicazione di corrispettivi non equi ed eccessivamente onerosi nel mercato della messa a disposizione di beni ad uso comune ed esclusivo per lo svolgimento delle attività di handling cargo”, essendosi essa così pronunciata in merito alle questioni che risultano oggetto della presente controversia (v. doc. 20 fasc. attr.). E’ nota la posizione della giurisprudenza di legittimità circa l’ambito di efficacia del provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM nella controversia civile successiva alla sanzione del comportamento dedotto in causa (v. Cass. 3640/09, seguita poi in senso conforme da Cass. 5941/11, Cass. 5942/11, Cass. 7039/12), secondo la quale – in riferimento ad un giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, L. 287/90 per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, la delibera assunta dall'AGCM nonché le decisioni dei giudici amministrativi che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono, in relazione all’autorevolezza dell’organo da cui promanano ed agli strumenti e modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità, una prova particolarmente qualificata (“prova privilegiata”). Va comunque precisato che tale efficacia probatoria deve intendersi limitata all’accertamento della posizione rivestita sul mercato dalla società indagata, alla qualifica di tale posizione come dominante, alla sussistenza del comportamento accertato e alla sua qualificazione come abuso della posizione pagina 6 di 19 http://bit.ly/1M52B3T Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Contestata anche l’ipotesi di abuso di dipendenza economica – affermata solo genericamente dalle dominante, senza dunque estendersi altresì anche Sentenza n. 429/2015 pubbl. il 14/01/2015 RG n. 66889/2011 Repert. n. 331/2015 del 14/01/2015 all’accertamento di tutti gli ulteriori elementi necessari alla liquidazione del risarcimento dei danni a favore delle vittime (sussistenza dei danni, nesso di causalità, quantificazione del risarcimento, analisi delle diverse componenti del danno ecc.). 3. Sulla base delle valutazioni contenute nel provvedimento A377 dell’AGCM – del tutto condivise da questo giudice e non contraddette dalle argomentazioni svolte dalla convenuta, che pare essersi di fatto limitata a ripetere in questa sede alcune delle argomentazioni da essa svolte nel corso del procedimento sanzionatorio senza aggiungere elementi effettivamente nuovi e rilevanti – può essere confermata la di abuso di posizione dominante dedotti dall’attrice in relazione all’art. 102 TFUE. A prescindere dalle modifiche intervenute sull’art. 33 L. 247/90 per effetto del D.Lvo 168/03 come modificato dal D.L. 1/12 conv. nella L. 27/12 – che ha attribuito alle sezioni specializzate per le imprese la competenza funzionale relativa anche all’antitrust di rilievo nazionale per le cause successivamente instaurate – deve rilevarsi che riguardo ai beni ad uso esclusivo facenti parte in generale delle infrastrutture aeroportuali, e cioè quei beni definiti ad uso frazionabile (v. provv. A377 AGCM, punti da 63 a 65) e che attengono all’attività di handling in quanto comprendenti anche uffici indispensabili per l’esercizio di tale attività, il provvedimento dell’autorità garante ne ha definito per un verso la loro intrinseca non sostituibilità con analoghi beni dislocati in altre aree esterne all’aeroporto e, sotto altro profilo, ha riconosciuto che essi – in quanto connessi a tale specifica attività – individuano uno specifico e distinto mercato merceologico mentre la dimensione geografica del mercato di tale prodotto coincide con gli spazi degli aeroporti stessi (punti 65, 66 e 69 provv. AGCM). La rilevanza e qualità dei volumi di traffico internazionale presenti in particolare sull’aeroporto di Malpensa – che, come si è detto, esaurisce in sé la dimensione geografica del mercato rilevante – conducono dunque a ritenere che esso, insieme all’aeroporto di Linate, costituisca parte sostanziale del mercato comune mentre d’altro canto i soggetti coinvolti nei comportamenti di SEA comprendono altresì imprese di livello internazionale presenti su più mercati nazionali con possibilità di ripercussioni derivanti da comportamenti abusivi posti in essere in un singolo Stato sull’operatività delle stesse nei diversi aeroporti. Tali pratiche risultano dunque idonee ad incidere sugli scambi commerciali tra i paesi dell’UE ai sensi dell'articolo 102 TFUE, sia rispetto all’abuso di posizione dominante che anche in relazione a pericoli di compartimentazione dei singoli mercati nazionali e deve dunque confermarsi l’applicabilità della normativa comunitaria alla fattispecie (v. in particolare punto 255 provv. AGCM). Pertanto la causa risulta essere stata correttamente instaurata dinanzi a questo Tribunale e sottoposta alla valutazione di questo giudice in relazione alla competenza tabellare interna al Tribunale di Milano pagina 7 di 19 http://bit.ly/1M52B3T Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a competenza del Tribunale quanto alla decisione della presente controversia per ciò che attiene ai profili Sentenza n. 429/2015 pubbl. il 14/01/2015 RG n. 66889/2011 Repert. n. 331/2015 del 14/01/2015 che assegnava all’epoca la trattazione anche delle controversie relative ad ipotesi di concorrenza sleale non interferente all’originaria Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale (oggi Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A) secondo il rito ordinario e pertanto con decisione affidata a giudice monocratico. 4. Punto centrale delle difese di SEA è che essa avrebbe applicato il corrispettivo determinato da ENAC con la comunicazione del 2007 nella misura di € 250,00 mq/anno per i corrispettivi dovuti per la subconcessione degli uffici ai soli handling certificati dalla stessa ENAC e che pertanto essa avrebbe certificazioni ottenute dall’ente. Pertanto nulla sarebbe dovuto alla società attrice – alla quale il più favorevole trattamento era stato applicato a partire dal 1.1.2011, una volta che SEA aveva ricevuto da essa la certificazione ENAC ottenuta nel dicembre 2010 - per i periodi anteriori alla comunicazione ENAC del 2.10.2007 (cui era seguito ulteriore provvedimento ENAC del 2.7.2008, che però aveva lasciato inalterate le tariffe già indicate nel provvedimento precedente per ciò che concerneva la subconcessione degli uffici operativi). Tale necessaria connessione formale tra rilascio delle certificazioni ENAC alle società di handling e la misura del canone previsto per l’occupazione degli uffici operativi non trova tuttavia alcun fondamento formale nella normativa e negli atti di causa, né appare nemmeno sostenibile alla luce degli elementi documentali e di fatto rilevabili in atti. Se è vero che l’art. 13 D.Lgsvo 18/99 ha attribuito ad ENAC il compito di verificare la presenza degli specifici requisiti di idoneità dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, tuttavia tale disposizione deve ritenersi in sé ininfluente quanto alla misura dei corrispettivi dovuti per l’occupazione di uffici per l’assistenza alle merci. Già il menzionato provvedimento A377 dell’AGCM – richiamando l’orientamento in tal senso seguito da ENAC – aveva infatti precisato che l’ambito di applicazione dei corrispettivi regolati per la subconcessione di spazi operativi era determinato secondo il criterio di strumentalità all’attività di volo che impone l’adeguamento del corrispettivo stesso al criterio di orientamento ai costi, tanto che la stessa autorità garante aveva ritenuto che i corrispettivi orientati ai costi dovevano applicarsi non solo agli handler ma anche alle compagnie aeree per la sub-concessione di presidi di carattere operativo, nei limiti di quanto strettamente necessario e funzionale alle attività volative del tutto equiparati a quelli in uso esclusivo agli handler (v. punto 248 provv. AGCM). Lo stesso provvedimento dava atto che SEA si era adeguata alle indicazioni ENAC con efficacia dal 1.7.2008, applicandole senza alcun riferimento alla ricezione o meno delle certificazioni ENAC da parte degli handler. pagina http://bit.ly/1M52B3T 8 di 19 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a modificato i canoni in questione solo a seguito della trasmissione da parte delle singole società delle Il mero fatto che ENAC avesse iniziato solo a Sentenza n. 429/2015 pubbl. il 14/01/2015 RG n. 66889/2011 Repert. n. 331/2015 del 14/01/2015 partire da una certa epoca a rilasciare le formali autorizzazioni previste dall’art. 13 D.Lgsvo 18/99 – in precedenza sostituite da mere attestazioni rilasciate alle singole società quanto allo svolgimento delle attività comprese nell’allegato A al D.Lgsvo 18/99, peraltro apparentemente sulla base dei medesimi elementi documentali previsti nell’art. 13 D.Lgsvo 18/99 – non sembra circostanza rilevante ai fini della presente causa nella quale deve invece darsi rilievo all’effettività delle attività di assistenza a terra prestate dagli handler e della loro strumentalità all’attività volativa al fine di verificare che il soggetto monopolista quanto alla dell’art. 16, comma 3 della direttiva 96/67/CE che impone la determinazione del corrispettivo economico per l’accesso ad impianti aeroportuali in base a criteri pertinenti, obbiettivi, trasparenti e non discriminatori (v. anche artt. 9 e 10 D.Lgsvo 18/99). 5. L’istruttoria svolta (v. dichiarazioni testi Bianculli, Facchetti, Squeri) ha confermato che la società attrice anche prima del rilascio dell’autorizzazione ENAC della fine del 2010 ha sempre svolto presso lo scalo di Malpensa dal gennaio 2001 le attività operative ricomprese nel n. 4.1 dell’allegato A al D.Lgsvo 18/99, circostanza in base alla quale si deduce che la stessa SEA non avrebbe mai subordinato al rilascio della specifica autorizzazione ex art. 13 D.Lgsvo 18/99 l’operatività della società attrice – come delle altre società attive nello stesso modo all’interno di detto scalo – all’interno dell’ambito aeroportuale in questione. D’altra parte la società attrice ha prodotto l’attestazione di idoneità rilasciata già in data 5.12.2003 da ENAC in suo favore quanto all’attività di assistenza a terra da essa svolta in relazione ai servizi elencati nel punto 4.1 dell’allegato A al D.Lgsvo 18/99, documento che tra l’altro dava anche formalmente atto che Beta-Trans s.p.a. “svolge l’assistenza merci sullo scalo di Malpensa, con eccezione della movimentazione fisica, già dal 1967” (doc. 7 fasc. attr.). Tali elementi risultano con evidenza del tutto sufficienti a confermare il diritto della società attrice all’applicazione di un canone commisurato ai criteri previsti dalla normativa comunitaria ed interna richiamata. Le contestazioni svolte da SEA non risultano di fatto rilevanti, tenuto conto che logica vorrebbe che se la società attrice fosse stata autorizzata solo nel dicembre 2010 a svolgere le attività di cui al punto 4.1. dell’allegato A al D.Lgsvo 18/99 la stessa società di gestione aeroportuale avrebbe dovuto impedire la precedente analoga attività svolta da decenni da Beta –Trans s.p.a. presso Malpensa almeno dal momento in cui era divenuto necessario acquisire la formale autorizzazione richiesta. Inoltre va osservato che – quanto alle contestazioni incentrate sull’attività di operatore doganale, che SEA sembrerebbe escludere dall’ambito dei servizi di assistenza a terra rilevanti in questa sede e che pagina 9 di 19 http://bit.ly/1M52B3T Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a concessione degli spazi ad uso ufficio abbia rispettato gli obblighi su di esso gravanti sulla base riconosce essere attività svolta dall’attrice - nel Sentenza n. 429/2015 pubbl. il 14/01/2015 RG n. 66889/2011 Repert. n. 331/2015 del 14/01/2015 descrivere specificamente la natura dei servizi di assistenza a terra sottoposti al regime previsto dalla normativa già richiamata, l’allegato A al D.Lgsvo 18/99 contemplava espressamente tra quelli pertinenti all’assistenza merci proprio “le formalità doganali” connesse alle merci esportate, importate o in transito, oltre al trattamento di tutti i relativi documenti. Nello stesso provvedimento A377 l’AGCM ha rilevato che, a differenza delle infrastrutture centralizzate aeroportuali per le quali la domanda da parte di handler e vettori si rivolge all’insieme dei solo alcuni di essi ed in misura differenziata, in relazione alle diverse esigenze degli operatori e alle loro scelte organizzative. Ciò, in particolare, era rilevabile per determinate tipologie dei beni in questione, per i quali la domanda deriva da handler, vettori o altri operatori che se ne servono per lo svolgimento di specifiche attività, nell’ambito dei c.d. servizi aviation, quali i servizi di assistenza a terra definiti dall’allegato A del Decreto Legislativo n. 18/99. In effetti aveva già in precedenza rilevato l’Autorità garante che una domanda per i medesimi spazi ad uso esclusivo frazionato proveniva anche dagli spedizionieri, ma che nella misura in cui tali operatori svolgevano un’attività diversa e complementare rispetto a quella svolta dagli handler cargo e dai vettori – attività che può essere svolta anche al di fuori del sedime aeroportuale - era possibile individuare un mercato della messa a disposizione di beni ad uso comune ed esclusivo circoscritto alla domanda di tali due categorie di operatori, per i quali tali beni, in quanto strettamente indispensabili all’offerta di servizi di handling, non sono sostituibili con beni dislocati in altre aree. In tale contesto la stessa Autorità nel differenziare l’attività degli spedizionieri da quella degli handler cargo menzionava espressamente quest’ultima come inclusiva sia degli handler documentali che dei c.d. doganalisti (v. punti 65 e 71 provv. A377). La stretta inerenza dell’attività dei doganalisti con quella di assistenza a terra svolta nell’ambito dei servizi aviation risulta dunque desumibile in primo luogo dalla lettera delle disposizioni normative vigenti (all. A D. Lgsvo n. 18/99) e appare strettamente collegata con lo svolgimento del complesso delle operazioni relative alle spedizioni via aerea di merci. Invero la necessità anche per tale parte di attività di assistenza della presenza degli operatori abilitati alla rappresentanza in dogana nelle immediate prossimità delle aree di trattamento merci e doganali appare di fatto desumibile – oltre che in base a criteri di mera logica, laddove tale tipologia di assistenza documentale si connette e si inserisce nell’attività di più soggetti ed uffici diversi nell’ambito dello scalo di destinazione o di partenza in tempi necessariamente ristretti – anche dallo studio predisposto dal Politecnico di Milano in relazione all’attività di cargo handling presso l’aeroporto di pagina 10 di 19 http://bit.ly/1M52B3T Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a servizi nel suo complesso, la domanda di accesso ai beni di uso (comune o) esclusivo può riguardare Sentenza n. 429/2015 pubbl. il 14/01/2015 RG n. 66889/2011 Repert. n. 331/2015 del 14/01/2015 Malpensa (doc. 14 fasc. attr.), che analizza tutte le varie fasi del processo che lega i vari protagonisti dell’assistenza a terra delle merci evidenziando in particolare le interrelazioni tra i vari soggetti e le varie attività nonchè la necessità ed importanza di una loro localizzazione in un’unica area ai fini della piena operatività e celerità delle operazioni, anche per ciò che attiene alla parte documentale di tale attività. Anche rispetto a tale specifico profilo deve dunque di fatto ritenersi irrilevante ai fini dell’applicazione per la sub-concessione di spazi operativi di corrispettivi adeguati e commisurati al criterio di soggetto utilizzatore di detti spazi. Invero per ciò che attiene alla specifica attività dei doganalisti (o spedizionieri doganali) deve rilevarsi che essi appartengono ad una determinata categoria professionale che esercita la rappresentanza diretta prevista dall’articolo 5 del codice doganale comunitario (Reg. CE n. 2913 del 1992 e relativo regolamento d’attuazione n. 2454 del 1993) e risultano iscritti al relativo albo professionale, sicchè per ciò solo – e non in forza di autorizzazione ENAC – sono abilitati a svolgere la loro attività nelle materie e per gli adempimenti connessi con gli scambi internazionali. SEA ha altresì contestato che vi sarebbero altri operatori che non utilizzano spazi operativi ad uso ufficio all’interno dell’aeroporto di Malpensa, circostanza che dimostrerebbe che la disponibilità di tali spazi per tali soggetti non sarebbe necessaria – ma solo di maggiore comodità – in quanto sussisterebbero alternative disponibili del tutto alla portata dei medesimi, che dunque avrebbero operato detta scelta sulla base di valutazioni di carattere strettamente commerciale. Non pare al giudicante che tali argomentazioni abbiano effettivo rilievo nella fattispecie in esame. La questione della sostituibilità di un bene o di un servizio in effetti assume rilievo solo nell’identificazione e determinazione del mercato rilevante ai fini della valutazione della posizione di effettiva dominanza da parte di un’impresa. Nel caso di specie la dominanza di SEA deriva direttamente dalla sua posizione di esclusiva quanto alla gestione delle infrastrutture aeroportuali in esame – costituente dunque un “monopolio naturale” - e in particolare rispetto alle attività aviation, dal 1999 aperte al libero accesso quanto alla prestazione dei servizi di assistenza a terra con l’ausilio delle infrastrutture messe a disposizione dal gestore aeroportuale. Come già innanzi rilevato, è stato individuato in particolare lo specifico mercato relativo alla messa a disposizione di beni e spazi di uso comune e/o esclusivo necessari per lo svolgimento del servizio di handling cargo per i vettori e gli operatori di handling, delimitato geograficamente all’ambito degli pagina http://bit.ly/1M52B3T 11 di 19 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a orientamento ai costi la circostanza che ENAC abbia o meno rilasciato certificazione in favore del aeroporti di Malpensa e di Linate ma la cui Sentenza n. 429/2015 pubbl. il 14/01/2015 RG n. 66889/2011 Repert. n. 331/2015 del 14/01/2015 attività assume rilievo tale da incidere sugli scambi commerciali tra i paesi dell’UE. Rispetto all’obbligo normativo di adeguare la commisurazione dei corrispettivi per l’utilizzazione di dette strutture ai costi sostenuti dal gestore, la condotta di SEA è stata ritenuta inosservante di tale esigenza tanto da determinare come conseguenza l’applicazione di prezzi non equi ed eccessivamente onerosi da parte di un’impresa in posizione dominante. In tale contesto la circostanza che singoli operatori abbiano rinunciato ad acquisire direttamente spazi contestata condotta contraria agli obblighi comunitari (art. 102 TFUE) addebitata al monopolista legale, né giustifica il mancato rispetto da parte del medesimo – condotta rilevante anche sul piano contrattuale – delle indicazioni di legge quanto alla congrua determinazione di detti corrispettivi né pare poter escludere la natura illecita del comportamento di SEA, che – secondo quanto attestato dall’AGCM – non ha provveduto a conformare i corrispettivi da essa imposti agli operatori aeroportuali ai propri costi, così accollando ad essi canoni eccessivamente onerosi. La determinazione unilaterale dei corrispettivi in esame – secondo schemi di condotta tipici del monopolista – non è stata evidentemente in alcun modo influenzata dal fatto che tali soggetti potessero avvalersi di uffici esterni al sedime aeroportuale e dai prezzi relativi a detti spazi. Non è pertanto individuabile in ogni caso alcun effettivo rapporto di sostituibilità tra dette tipologie di uffici, né può ritenersi che le scelte organizzative della società attrice di svolgere direttamente dette attività (necessariamente) all’interno delle aree aeroportuali possano essere sindacate in questa sede. Non pare infatti pertinente all’oggetto degli obblighi gravanti sul monopolista quanto all’accesso ai beni e servizi da esso forniti alla generalità degli utenti la possibilità di discriminare la concessione o la misura dei corrispettivi di essi ad autonome valutazioni circa l’effettiva necessità per un soggetto che svolge attività di assistenza a terra di svolgere direttamente o di supervisionare le attività operative funzionali all’attività volativa, ancorchè la gestione di essi o di parte di essi sia stata in ipotesi affidata a soggetti terzi. 6. Sulla base di quanto finora argomentato ed accertato deve dunque concludersi per la fondatezza delle domande svolte dall’attrice sia sul piano extracontrattuale che più propriamente contrattuale. In primo luogo deve invero confermarsi la responsabilità di SEA così come accertata nel provvedimento A377 dell’AGCM in relazione all’abuso di posizione dominante posta in essere dalla convenuta in violazione dell’art. 102 TFUE, sia sotto il profilo dell’applicazione di corrispettivi non equi ed eccessivamente onerosi nel mercato della messa a disposizione di beni ad uso esclusivo per lo svolgimento delle attività di handling cargo e comunque di quelle strettamente necessarie e funzionali pagina 12 di 19 http://bit.ly/1M52B3T Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a operativi all’interno delle aree aeroportuali non modifica in alcun modo né il fondamento della alle attività volative sia per la violazione del Sentenza n. 429/2015 pubbl. il 14/01/2015 RG n. 66889/2011 Repert. n. 331/2015 del 14/01/2015 divieto di applicare condizioni dissimili tra i vari contraenti per prestazioni equivalenti (in relazione alla predisposizione e applicazione solo a determinati soggetti di tariffe diverse per sub-concessione di locali per attività di handling), integrante in questa sede illecito ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. 7. Inoltre il medesimo comportamento di SEA comporta inadempimento alle obbligazioni contrattuali connesse ai contratti di sub-concessione stipulati con le società attrici. Il sistema formato dalle disposizioni della direttiva 96/67/CE, dal D. L.gsvo 18/99 nonché dalle regolamentati quanto all’accesso alle infrastrutture aeroportuali sulla base del criterio di orientamento ai costi, in concreto determinati da ENAC con la circolare 2.10.2007 per gli spazi ad uso ufficio nella misura di € 250,00 mq/anno, integra di fatto un quadro complessivo atto a introdurre prescrizioni specifiche, che non sembrano lasciare al destinatario margini di scelta e che possono in via riflessa integrare, ai sensi dell'art. 1339 c.c., il contenuto dei singoli rapporti di sub-concessione individuali. Invero la determinazione da parte di ENAC del canone per l’uso degli spazi in questione nella misura di € 250,00 mq/anno costituisce l’esplicazione del potere di vigilanza assegnato a detto ente dall’art. 10, comma 1, n. 3 D. Lgsvo 18/99, che concerne espressamente i corrispettivi per l'utilizzo delle strutture centralizzate, dei beni d'uso comune e di quelli in uso esclusivo perché essi siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto. Pertanto gli atti amministrativi relativi all’esercizio di tale funzione di vigilanza, in quanto emanati in forza del predetto D.Lgsvo 18/99, da questo direttamente traggono un carattere di imperatività in quanto l’ente soggetto alla vigilanza non pare potersi sottrarre dall’applicazione delle prescrizioni impartite dall’ente vigilante. La natura cogente di tali determinazioni tariffarie per il soggetto sottoposto a stretta ed articolata regolamentazione della sua condotta in considerazione della natura monopolistica della sua attività sembra derivabile dalla necessità del puntuale rispetto dei criteri stabiliti dalla legge per la determinazione dei vari livelli tariffari, la cui corretta applicazione e verifica appare imposta anche a livello comunitario (v. Corte Giustizia CE, sent. 5.7.2007 in causa C-181/06). L’intervento di ENAC con il provvedimento del 2007 si inseriva proprio nell’ambito di tale attività di vigilanza, fondandosi sull’“esigenza di interventi sui livelli tariffari di alcuni prodotti, ricadenti sotto la disciplina del decreto legislativo 18/99, coerenti con l’impianto tariffario già delineato nella stessa bozza di contratto di programma elaborata dall’Ente d’intesa con la società SEA” (v. doc. 2 fasc. SEA). pagina http://bit.ly/1M52B3T 13 di 19 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a delibere CIPE 86/00 e 38/07 che hanno contribuito a determinare il quadro dei corrispettivi Sentenza n. 429/2015 pubbl. il 14/01/2015 RG n. 66889/2011 Repert. n. 331/2015 del 14/01/2015 In tale contesto l’ente ha ritenuto necessario che SEA attuasse “in via transitoria e fino ad efficacia del contratto di programma” i correttivi ivi menzionati quanto ai corrispettivi aeroportuali applicati sulla base delle tariffari allora vigenti. Tale determinazione di corrispettivi, tutt’altro che emanata in via provvisoria, ha integrato una regolamentazione transitoria che è stata poi sostituita dalle diverse determinazioni contente nel Contratto di programma SEA-ENAC approvato con DPCM del 30.4.2012, ma solo per i corrispettivi esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta corrispettivi dovuti per precedenti annualità, nel caso di specie rilevante almeno per il periodo intercorso tra l’emanazione della nota ENAC del 2007 ed il momento in cui SEA ha applicato all’attrice il canone così stabilito (1.1.2011). Ma anche qualora non dovesse ritenersi formalmente applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 1339 c.c., non sembra comunque contestabile che sia per le annualità precedenti all’intervento della nota ENAC del 2007 che per quelle successive l’accertata violazione da parte di SEA nella determinazione delle tariffe per l’uso dei beni in questione al criterio della pertinenza ai costi di gestione e sviluppo dell’aeroporto – oltre alla violazione dell’obbligo di non discriminazione nell’applicazione uniforme di detti corrispettivi, anch’essa accertata dall’AGCM nel menzionato provvedimento A377 – abbia integrato gli estremi di una violazione dei doveri di correttezza previsti dall’art. 1175 c.c. che determina in capo a SEA l’insorgenza di un obbligo risarcitorio. 8. Né può sostenersi che l’applicazione della misura del canone stabilita dall’ENAC con la circolare 2.10.2007 per i periodi anteriori darebbe luogo ad una pretesa retroattività di tali canoni, posto che la lettura integrata del provvedimento sanzionatorio A377 dell’AGCOM insieme alle prescrizioni di detta circolare ENAC consente di rilevare che SEA ha indebitamente applicato tariffe significativamente maggiorate per tutto il periodo 2002/08 (v. punto 262 provv. AGCM) in violazione degli obblighi di legge su di essa incombenti di mantenere il livello di detti canoni alle condizioni stabilite dalla legge nonché dei generali doveri di correttezza su di essa incombenti ai sensi dell’art. 1175 c.c. La misura di € 250,00 mq/anno – accertata come congrua da ENAC nel 2007 sulla base delle analisi svolte sulla gestione degli anni precedenti e confermata nel 2008 dallo stesso ente – appare quale attendibile parametro per la commisurazione del canone congruo anche per le annualità anteriori al 2007 pertinenti alle domande svolte dalle attrici nella presente causa. La convenuta SEA ha contestato l’attendibilità di tale parametro ai fini della determinazione dell’entità del risarcimento del danno affermando che ENAC (e l’AGCM) in realtà non avrebbero considerato l’entità effettiva dei costi sostenuti dall’ente gestore per gli anni antecedenti al 2005 e dunque le pagina 14 di 19 http://bit.ly/1M52B3T Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Ufficiale del decreto stesso con conseguente consolidamento della determinazione transitoria per i Sentenza n. 429/2015 pubbl. il 14/01/2015 RG n. 66889/2011 Repert. n. 331/2015 del 14/01/2015 variabili connesse agli investimenti registrati in tali annualità avrebbero portato a diminuire o azzerare tale preteso maggior costo addossato agli utenti per la concessione degli uffici. Tali affermazioni contrastano in maniera stridente con il contenuto del provvedimento A377 dell’AGCM, nel quale vi è ampia esposizione delle acquisizioni documentali svolte nel corso della procedura ivi svolta nel contraddittorio tra le parti nonché della verifica dei presupposti delle determinazioni adottate da ENAC con la menzionata nota del 2007 (v. in generale tutto il capitolo V.III del provvedimento in questione). eseguendo un confronto a partire dal 1.1.2002 e per ciascun anno successivo tra i ricavi effettivamente realizzati da SEA mediante la messa a disposizione degli spazi e delle infrastrutture aeroportuali, nelle quantità oggettivamente richieste dagli utilizzatori e valorizzate sulla base dei corrispettivi richiesti, ed i costi oggettivamente pertinenti l’esercizio delle medesime attività. Tale confronto ha avuto particolare importanza per ciò che attiene all’anno 2005, per la disponibilità di dati di bilancio validati da ENAC sulla base della contabilità analitica di SEA certificata da società di revisione. Le valutazioni dell’autorità al fine di accertare la mancata corrispondenza ai costi delle tariffe applicate da SEA si sono fondate sostanzialmente sull’analisi dei dati di contabilità analitica prodotti dall’odierna convenuta nell’ambito dell’istruttoria per il Contratto di Programma, dai valori individuati in quest’ultimo documento nonché dei risultati a cui è pervenuto ENAC, ente regolatore del settore, a seguito delle istruttorie svolte nel corso del 2007, nell’ambito della propria attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 18/99. In base a tali analisi l’AGCM ha confermato che il comportamento tenuto da SEA - che aveva applicato ai (soli) vettori cargo in autoproduzione canoni di sub-concessione pari a circa il doppio rispetto a quelli applicati agli handler cargo, che si assumono rappresentare il assunti quale benchmark del valore economico riferibile al servizio in questione – ha configurato una fattispecie di applicazione di prezzi non equi ed eccessivamente onerosi da parte di un’impresa in posizione dominante, in violazione dell’articolo 102 TFUE. Inoltre, anche rispetto a questo valore, ENAC aveva individuato la necessità di una riduzione media per tutti gli spazi di circa il 20% per garantire un orientamento ai costi. Ha quindi ritenuto la stessa autorità garante, in conclusione, che “l’ampio margine tra il valore individuato da ENAC, a seguito dell’attività di vigilanza svolta sulla base dei dati certificati 2005, e quanto fatturato da SEA anche per gli anni dal 2002 al 2008, non può essere imputato all’andamento pagina http://bit.ly/1M52B3T 15 di 19 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a In questa sede appare del tutto sufficiente rilevare come l’autorità procedente abbia proceduto Sentenza n. 429/2015 pubbl. il 14/01/2015 RG n. 66889/2011 Repert. n. 331/2015 del 14/01/2015 di variabili, quali i costi ed il traffico, in quanto totalmente esogene rispetto alla tipologia di bene richiesto (spazi ad uso ufficio)” (v. punto 250 provv. A377). Sulla base del complesso di tali valutazioni ritiene il giudicante che il corrispettivo di € 250,00 mq/anno per Malpensa e di € 256,00 mq/anno per Linate possa dunque ritenersi congruo anche al fine di determinare per gli anni precedenti al 2007 il limite del canone oggettivamente congruo rispetto ai costi sostenuti da SEA e comprensivo di un adeguata remunerazione, anche in via equitativa sulla base degli elementi innanzi evidenziati. sostanziale uniformità di detti elementi di costo che non risultano registrare impennate o comunque significative modificazioni che possano ritenersi incidenti sul valore dei canoni relativi all’uso dei locali in questione per tutto il periodo compreso dalle domande risarcitorie svolte dalle parti. Peraltro non può non rilevarsi come la convenuta SEA, pur contestando che anche per gli anni precedenti alle analisi svolte da ENAC sussisterebbe uno squilibrio tra costi e corrispettivi pari a quello che avrebbe determinato ENAC nel 2007 alla determinazione del corrispettivo per gli uffici nella misura di € 250,00 mq/anno per Malpensa e di € 256,00 mq/anno per Linate, tuttavia ha omesso di fornire il benchè minimo fondamento sia argomentativo che documentale a tale tesi, omettendo di fornire elementi di bilancio specifici (valori degli investimenti eseguiti nei vari anni, relazione specifica di essi con gli elementi determinanti il corrispettivo per la concessione in uso di uffici ecc.) e di chiarire mediante quale procedimento valutativo detti corrispettivi erano stati invece determinati dal gestore in via autonoma. Appare evidente che in tale contesto nemmeno praticabile sarebbe stata l’ipotesi di dare corso ad una consulenza contabile d’ufficio – peraltro nemmeno richiesta dalla convenuta – attesa la totale carenza di elementi sulla base dei quali procedere ad eventuali verifiche. Non pare inopportuno sottolineare che la rilevanza sul piano contrattuale degli illeciti accertati avrebbe dovuto comportare uno specifico impegno probatorio della parte dedotta come inadempiente al fine di sostenere la legittimità e la conformità alle norme di legge del suo comportamento quanto ai vincoli esistenti alla determinazione della misura dei corrispettivi in questione. 9. Quanto alle eccezioni di parziale prescrizione svolte dalla convenuta SEA deve rilevarsi che esse possono ritenersi obbiettivamente fondate in solo riferimento all’illecito extracontrattuale connesso all’abuso di posizione dominante. E’ noto che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito in tema di giudizi antitrust il principio secondo il quale in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno lungolatente, l'azione risarcitoria si prescrive, in base al combinato disposto degli art. 2935 e 2947 c.c., in cinque anni dal giorno in cui chi pagina 16 di 19 http://bit.ly/1M52B3T Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a In effetti l’analisi dei dati contenuti e menzionati nel provvedimento dell’AGCM fornisce un quadro di assume di aver subito il danno abbia avuto, Sentenza n. 429/2015 pubbl. il 14/01/2015 RG n. 66889/2011 Repert. n. 331/2015 del 14/01/2015 usando l'ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia, mentre resta a carico di chi eccepisce la prescrizione l'onere di provarne la decorrenza (così Cass. 2305/07). Premessa l’autonomia dell’azione civile rispetto alle determinazioni dell’autorità garante in sede sanzionatoria ed esclusa sulla base dell’attuale sistema normativo qualsiasi ipotesi di pregiudiziale amministrativa, la richiamata giurisprudenza di legittimità ha rilevato che l'esordio della prescrizione non può essere collegato ne' al momento in cui l'accertamento dell'esistenza di illeciti cui, secondo la stessa prospettazione dell'assicurato, fu cagionato il danno, consistito - nella fattispecie all’attenzione della Corte in tale occasione -nel pagamento di un ingiusto aumento del premio. Va invece dato rilievo al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto completa conoscenza del danno e della sua ingiustizia (con il corredo di tutte le circostanze e modalità del fatto), e cioè nel momento in cui si deve ritenere che egli è stato adeguatamente e ragionevolmente informato circa l’illiceità del fatto che ha cagionato il danno (ad esempio un’intesa vietata tra imprese, o un comportamento di abuso di posizione dominante). Poiché però tali fatti possono essere frutto – come le intese – di accordi riservati non facilmente conoscibili, il consumatore, situato nell'ultimo anello del mercato, ne rimane esposto in maniera ignara, finché attraverso proprie indagini e/o idonea pubblicizzazione di stampa e mezzi di comunicazione non ne venga reso edotto, mentre non è indispensabile che la conoscenza della quale si tratta derivi dalla pubblicizzazione delle indagini dell'Autorità Garante o del provvedimento di questa che abbia accertato la condotta illecita posto che – come si è detto – l’illecito concorrenziale antitrust può essere autonomamente accertato dal giudice ordinario anche in assenza di un corrispondente provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Sicchè va valutato caso per caso, in relazione al grado di competenza e di effettiva conoscibilità proprio del soggetto danneggiato, in quale momento esso abbia avuto sufficiente ed adeguata informazione quanto alla sussistenza dell’illecito lamentato in tema di tutela della concorrenza. Nel caso di specie non appare sostenibile dunque la tesi di parte attrice secondo le quali la decorrenza del termine iniziale di prescrizione dell’illecito antitrust decorrerebbe dalla data di emissione del provvedimento ENAC (2007). Invero la documentazione in atti dimostra invece che in data 20.12.2004 un buon numero di società operanti in ambito aeroportuale avevano sottoscritto una richiesta di incontro rivolta a SEA proprio al fine di affrontare la questione dell’eccessività dei canoni per le sub-concessione degli spazi operativi all’interno dell’aeroporto di Malpensa, questione dunque a tale epoca già ben nota oltre che i soggetti pagina 17 di 19 http://bit.ly/1M52B3T Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a anticoncorrenziali ha assunto la sua definitività in sede giudiziaria amministrativa, ne' nel momento in Sentenza n. 429/2015 pubbl. il 14/01/2015 RG n. 66889/2011 Repert. n. 331/2015 del 14/01/2015 che avevano sottoscritto tale documento anche a tutti gli operatori dello specifico settore (v. doc. 16 fasc. attr.). Quantomeno a tale data dunque deve essere fatto riferimento per determinare in concreto il momento iniziale della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c., con la conseguenza che deve ritenersi parzialmente prescritta l’azione per illecito antitrust per i periodi anteriori ai cinque anni dalla data di instaurazione della presente causa. Tuttavia tale accertamento non coinvolge evidentemente l’azione contrattuale avente termine decennale pure parziale prescrizione in ordine ai periodi contrattuali dedotti in causa. 10. Così determinato in via generale il diritto risarcimento al danno in favore della società attrice ed il criterio utile per determinarne in concreto la misura, rileva il giudicante che la somma indicata da BetaTrans s.p.a. quale eccedenza dei canoni da essa versati – rispetto alla misura di € 250,00 mq/anno per Malpensa determinata dall’ENAC - dal 2001 al dicembre 2010 nella misura di € 254.962,33 non è stata in sé contestata quanto alla rispondenza effettiva dei conteggi eseguiti dall’attrice. La convenuta SEA deve dunque essere condannata al pagamento in favore dell’attrice di tale somma, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino all’effettivo saldo. 11. La convenuta SEA aveva svolto in via riconvenzionale domande di condanna della società attrice per il mancato pagamento di alcune fatture (v. docc. da 10 a 13 fasc. conv.) relative a causali varie (rimborso TARSU, rimborso costi amministrativi, spese di magazzinaggio, utilizzo spazi e parcheggi) emesse tra il 2007 ed il 2012, per un totale di € 32.409,24. In corso di causa detti pagamenti sono stati eseguiti e parte convenuta ha ridotto le proprie domande di condanna al pagamento da parte dell’attrice degli interessi al tasso convenzionalmente stabilito in misura pari a quello ex art. 5 D.Lgs 231/02 maggiorato del 3,5% dalla scadenza delle singole fatture alla data dell’eseguito saldo. La domanda così ridotta deve essere accolta. Le contestazioni svolte dalle attrici interessate non hanno mai interessato la debenza di dette somme e non vi sono motivi idonei a contrastare la sussistenza dei presupposti di legge per il decorso degli interessi di mora previsti dal D.Lgsvo 231/02. 11. La del tutto prevalente soccombenza della società convenuta rispetto alle domande svolte dalle attrici – tenuto conto del minimo valore delle domande riconvenzionali accolte – comporta la condanna della stessa al rimborso delle spese di lite in favore delle attrici, liquidate come specificato in dispositivo. P.Q.M. pagina http://bit.ly/1M52B3T 18 di 19 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a di prescrizione che consente di escludere che su tale piano si sia effettivamente consolidata alcuna sia Sentenza n. 429/2015 pubbl. il 14/01/2015 RG n. 66889/2011 Repert. n. 331/2015 del 14/01/2015 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa: 1) in parziale accoglimento delle domande avanzate da BETA-TRANS s.p.a. nei confronti di Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. con atto di citazione notificato in data 28.10.2011, respinta l’eccezione di incompetenza funzionale sollevata da parte convenuta, accertato che parte convenuta ha applicato alla società attrice canoni di sub-concessione di spazi operativi (uffici) all’interno dell’aeroporto di Malpensa in misura eccedente rispetto ai criteri stabiliti dall’art. 16, comma 3, direttiva 96/67/CE e della relativa normativa di attuazione interna così dando luogo sia ad illecito delle società attrici, condanna la convenuta Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. alla restituzione delle somme eccedenti il canone di € 250,00 mq/anno stabilito da ENAC per l’Aeroporto di Malpensa con provvedimento 2.10.2007 nella misura di € 254.962,33 con interessi legali dalla domanda giudiziale fino all’effettivo saldo; 2) in accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., come ridotta nelle conclusioni depositate all’udienza del 28.5.2014, condanna altresì la società BETA-TRANS s.p.a. al pagamento degli interessi al tasso convenzionalmente stabilito in misura pari a quello ex art. 5 D.Lgs 231/02 maggiorato del 3,5% dalla scadenza delle fatture di cui ai docc. da 10 a 13 dalla convenuta SEA dalla loro rispettiva scadenza fino alla data del saldo di ciascuna di esse; 3) condanna la convenuta Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. al rimborso delle spese del giudizio in favore delle parti attrici, liquidate nella misura di € 14.300,00 (di cui € 800,00 per spese ed € 13.500,00 per compensi) oltre oneri di legge. Milano, 13 gennaio 2015 il Giudice Dott. Claudio Marangoni pagina http://bit.ly/1M52B3T 19 di 19 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a concorrenziale per violazione dell’art. 102 TFUE che ad inadempimento contrattuale nei confronti