Sentenza n. 429/2015 pubbl. il 14/01/2015
RG n. 66889/2011
Repert. n. 331/2015 del 14/01/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Claudio Marangoni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 66889/2011 R.G. promossa da:
BETA – TRANS s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in Milano, Corso di Porta Nuova 2, presso lo studio dei procuratori avv.ti Massimo
GIORDANO e Caterina MELE che la rappresentano e difendono;
- attrice contro
Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in Milano, Via San Vittore 40, presso lo studio del procuratore avv. Alberto
FUMAGALLI che la rappresenta e difende;
- convenuta –
OGGETTO: inadempimento contrattuale e abuso di posizione dominante.
CONCLUSIONI
All’udienza di precisazione delle conclusioni del 28.5.2014 i procuratori delle parti così concludevano:
per l’attrice: “1) respingere l'eccezione di incompetenza funzionale ex art. 33 l. 287/1990;
2) respingere l'eccezione di prescrizione;
3) accertare e dichiarare il diritto della società attrice ad avere applicata da SEA la tariffa di euro
250/mq/anno per la subconcessione di uffici;
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IL TRIBUNALE DI MILANO
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4) accertare e dichiarare che SEA ha applicato alla società attrice una tariffa per la subconcessione di
spazi uso ufficio in violazione degli obblighi ad essa imposti dall'art. 16 comma 3 della direttiva
96/67/CE e dall'art. 10 del d.lgs. 18/1999 di recepimento della direttiva;
5) accertare e dichiarare che SEA ha applicato alla società attrice una tariffa per la subconcessione di
spazi uso ufficio abusiva e discriminatoria in violazione degli artt. 2597 c.c., 82 del Trattato UE, ora
art. 102 del TFUE, 9 della l. 192/1998;
6) per la parte eccedente euro 250 mq/anno, accertare la nullità della tariffa dalla SEA unilateralmente
d.lgs. 18/1999, dell'art. 2597 c.c., dell'art. 82 del Trattato UE, ora art.102 TFUE e dell'art. 9 della l.
192/1998;
7) accertare la violazione da parte di SEA degli obblighi derivanti dalla integrazione, ai sensi dell'art.
1339 e 1374 c.c., del contratto in essere tra le parti per la messa a disposizione di uffici operativi in
ambito aeroportuale, nonché di quelli di correttezza e buona fede sulla medesima incombenti ai sensi
degli artt. 1175 e 1375 c.c. in combinato disposto con l'art. 1374 c.c.;
8) condannare la SEA, in conseguenza delle accertate violazioni, a restituire all'attrice, a titolo di
indebito oggettivo e/o di risarcimento del danno contrattuale e/o extracontrattuale, ed, in estremo
subordine, di ingiustificato arricchimento, la somma complessiva di euro 254.962,33 come quantificate
in atti e per i motivi esposti in narrativa, maggiorate degli interessi legali come per legge;
9) respingere la domanda riconvenzionale di SEA, in quanto le fatture da essa indicate sono state
pagate."
Per la convenuta: “in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inapplicabilità al presente giudizio dell'art. 82 del Trattato UE, ora art. 102
TFUE;
- per l'effetto accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 33 L. 287/1990 l'incompetenza funzionale dell'adito
Tribunale a conoscere e decidere la domanda attorea volta alla declaratoria di nullità del corrispettivo
applicato da SEA per la concessione in uso di spazi ad uso ufficio e la conseguente domanda di
restituzione delle somme a titolo di indebito oggettivo nonché la domanda di risarcimento danni
fondate sull'affermato abuso di posizione dominante ex art.82 Trattato UE.
In via principale e nel merito:
- in ogni caso, rigettare tutte domande proposte nei confronti di SEA in quanto nulle, infondate in fatto
e diritto e comunque prescritte per tutti i motivi esposti in atti.
In via riconvenzionale:
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imposta alla società attrice per la subconcessione di uffici in violazione della direttiva 96/67/CE, del
- dato atto dell’intervenuto pagamento da parte
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di Beta Trans in data 29.8.2012 della fattura n.
63000697, in data 10.9.2012 di un acconto di Euro 13.740,65 sulla fattura n. 63001280/12 poi saldata
in data 23.11.2012, in data 17.12.2012 delle fatture n. 63004517/09 – 28012480/07 – 28014922/09, in
data 23.1.2013 delle fatture n. 28012854/10 – 28014952/10 – 28017538/10, condannare Beta-Trans
s.p.a. a corrispondere a gli interessi al tasso convenzionalmente stabilito in misura pari a quello ex art.
5 D.Lgs 231/02 maggiorato del 3,5% dalla scadenza delle singole fatture alla data dell’avvenuto saldo.
In via istruttoria:
il Giudice ha rilevato che “le circostanze oggetto dei capitoli di prova articolati dalla parte convenuta
sono state espressamente non contestate dall’attrice nella sua memoria di cui al n. 3 dell’art. 183
comma VI c.p.c. (pag. 13) e che pertanto esse attengono a fatti pacifici”, SEA chiede l’ammissione dei
seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la società Dr. Agostino Calò Ag. Doganale s.r.l. ha rilasciato gli uffici che aveva in uso
nell’aeroporto di Malpensa, ove esercitava attività di ricevimento e spedizione merce e di agenzia di
operazioni doganali, successivamente alla scadenza in data 30.9.2007 del contratto con SEA di
subconcessione degli spazi stessi;
2) vero che la società Dr. Agostino Calò Ag. Doganale s.r.l. dopo aver rilasciato gli spazi di cui al
precedente capitolo 1) ha continuato e continua ad accedere all’aeroporto di Malpensa in funzione della
propria attività di ricevimento e spedizione merce e di agenzia di operazioni doganali;
3) vero che la società Barbarini & Foglia s.r.l. ha rilasciato nel 2005 gli uffici che aveva in uso
nell’aeroporto di Malpensa ove esercitava attività di ricevimento e spedizione merce e di agenzia di
operazioni doganali;
4) vero che la società Barbarini & Foglia s.r.l. dopo aver rilasciato gli spazi di cui al precedente
capitolo 3) e quindi a partire dal 2006 ha continuato e continua ad accedere all’aeroporto di Malpensa
in funzione della propria attività di ricevimento e spedizione merce e di agenzia di operazioni doganali;
con i testi dott. Luciano Bonariva, dott.ssa cecilia Emiliani e dott. Italo D’Ascoli tutti presso SEA SpA,
aeroporto di Milano Linate, Segrate (MI).
Con vittoria di spese e competenze di causa.“
FATTO E DIRITTO
1. La società attrice ha affermato di svolgere servizi di assistenza a terra ai vettori aerei nel settore delle
merci e di aver avuto in subconcessione dalla convenuta SEA almeno dal 2000 locali ad uso ufficio
all’interno dell’aeroporto di Malpensa al fine di svolgere le proprie attività operative.
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- per scrupolo professionale e solo occorrendo, alla luce del provvedimento del 15.3.2013 con il quale
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Ha esposto che SEA avrebbe imposto a suo carico canoni di subconcessione molto più elevati rispetto a
quello determinato dall’ENAC con provvedimento del 4.10.2007 nella misura di € 250,00 mq/anno, già
applicato da SEA solo ad alcuni operatori aeroportuali privilegiati, ed ha quantificato in € 254.962,33 la
somma complessivamente versata in eccesso rispetto a quanto ritenuto invece congruo dall’ENAC
tenuto conto dei costi effettivi di SEA e di un ragionevole margine di profitto per la società.
Tale condotta avrebbe comportato la diretta violazione dell’art. 16, comma 3 della direttiva 96/67/CE
che impone la determinazione del corrispettivo economico per l’accesso ad impianti aeroportuali in
consentirebbe l’applicazione del meccanismo correttivo di cui all’art. 1339 c.c.
Inoltre la medesima condotta integrerebbe violazione sia dell’art. 2597 c.c. che dell’art. 102 TFUE in
ragione dell’ingiustificata discriminazione tra operatori posta in essere da SEA quanto all’uso delle
medesime infrastrutture.
Anche sul piano contrattuale detta condotta costituirebbe violazione rilevante a mente degli artt. 1374 e
1339 c.c., in ragione della necessità di integrazione dei contratti con gli obblighi derivanti dalla
direttiva 96/67/Ce, dal D. Lgsvo 18/99 e delle delibere CIPE 86/00 e 38/07 in relazione agli
accertamenti posti in essere da ENAC riguardo la corretta determinazione del canone relativo alla
disponibilità di spazi ad uso ufficio.
Rilevato che SEA riveste la posizione di operatore in posizione dominante - in quanto gestore in via
esclusiva degli aeroporti di Linate e di Malpensa, alla quale è affidato il controllo delle relative
infrastrutture centralizzate - essa avrebbe dovuto regolare il suo comportamento in maniera tale da non
abusare di tale condizione e dunque avrebbe dovuto regolare la misura dei canoni richiesti entro i limiti
imposti dalle disposizioni comunitarie ed interne a ciò dedicate, evitando la fissazione di canoni
manifestamente gravosi e discriminatori.
Inoltre lo stesso comportamento contestato risulterebbe rilevante ai fini della sussistenza di un abuso di
dipendenza economica ai sensi dell’art. 9 L. 192/98, con conseguente nullità delle tariffe applicate in
eccesso.
Accertato dunque il diritto della società attrice di vedersi applicato il canone di € 250,00 mq/anno per la
subconcessione di spazi ad uso ufficio, essa ha chiesto che venisse altresì dichiarata l’illegittimità del
comportamento di SEA sulla base degli illeciti innanzi menzionati e pertanto la nullità della tariffa
imposta oltre che la violazione degli obblighi contrattuali di integrazione del contenuto del contratto
stesso, con condanna della SEA – sia a titolo di risarcimento del danno contrattuale e/o
extracontrattuale o, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento – alla restituzione delle somme
specificamente indicate.
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base a criteri pertinenti, obbiettivi, trasparenti e non discriminatori e la sua natura cogente
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Si è costituita nella causa la convenuta Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., sollevando in
via preliminare eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito in relazione all’art. 33 L.
287/90, contestando l’affermazione della società attrice quanto alla rilevanza sovranazionale della
condotta addebitata a SEA sulla base del mero rilievo della natura internazionale del transito insistente
sugli aeroporti di Malpensa e di Linate ed affermando invece la competenza funzionale della Corte
d’appello a pronunciarsi sulle domande di risarcimento danni fondate su abuso di posizione dominante.
Ha ricostruito il quadro normativo ed i provvedimenti emessi nel tempo, fino al provvedimento ENAC
applicato dalla società aeroportuale, pur dissenziente sulle conclusioni in esso raggiunte, che aveva
deciso di applicare a partire dal secondo semestre 2008 i prezzi unitari determinati da ENAC per gli
spazi aeroportuali operativi “nei limiti di quanto strettamente necessario e funzionale alle attività
volative”.
Le domande svolte dall’attrice sarebbero infondate in quanto essa solo nei primi mesi del 2011 aveva
comunicato a SEA di aver ottenuto in data 13.12.2010 la certificazione ENAC ex art. 13 D.Lgs. 18/99
per lo svolgimento dell’attività di handling nell’aeroporto di Malpensa.
Con contratto avente efficacia a partire dal 1.1.2011 era stato dunque stipulato nuovo contratto tra le
parti – riguardante “le attività previste al punto 4.1 dell’allegato A del D.Lgs. 18/99” – con
applicazione dei corrispettivi come determinati da ENAC, mentre per i periodi anteriori erano stati
applicati quelli già vigenti tra le parti.
Ha comunque contestato l’applicabilità in via retroattiva del corrispettivo regolamentato stabilito
dall’ENAC – determinato solo in via provvisoria, in vista della successiva definizione del Contratto di
programma – in quanto esso non poteva considerarsi effettivamente parametrato ai costi di gestione e
di sviluppo sostenuti da SEA negli anni precedenti per l’aeroporto di Malpensa, mentre contestava che
le determinazioni di ENAC potessero integrare i presupposti propri delle fattispecie di cui agli artt.
1339 e 1374 c.c. né gli altri atti comunitari ed interni che nulla stabilivano quanto alla misura dei
corrispettivi da applicarsi da parte di SEA.
Ha negato di aver effettivamente praticato il corrispettivo di € 250,00 mq/anno solo ad alcune società
prima dell’intervento di ENAC e comunque ha rilevato che ciò non avrebbe comunque comportato
alcun carattere discriminatorio, in quanto la normativa di cui al D.Lgs. 18/99 sarebbe applicabile solo ai
prestatori di assistenza a terra (handlers) e ai vettori in auto produzione, mentre gli altri soggetti – in
genere appartenenti alla categoria degli spedizionieri – svolgono attività diverse, di natura
commerciale, rispetto alle quali deve essere riconosciuta la possibilità di libera determinazione dei
corrispettivi in questione. A Beta Trans s.p.a. sarebbe stato correttamente applicato il corrispettivo
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del 4.10.2007 – integrato e corretto con successiva comunicazione del 2.7.2008 – spontaneamente
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liberamente determinato fino al dicembre 2010 in quanto essa non era in possesso della certificazione
ENAC per lo svolgimento di attività di assistenza a terra.
Ha quindi contestato di rivestire una posizione dominante nell’ambito delle strutture aeroportuali in
relazione alle attività non aviation – diverse cioè da quelle svolte dai vettori e dagli handlers - posto
che soggetti svolgenti attività analoga a quelle dell’attrice avevano i loro uffici al di fuori della zona
aeroportuale ad affermava la correttezza del proprio operato laddove aveva spontaneamente applicato
le indicazioni ENAC per gli spazi oggetto di causa.
attrici e comunque non costituente istituto di carattere generale – ha infine sollevato eccezione di
parziale prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito e del risarcimento del danno e concluso
per il rigetto delle domande svolte dall’attrice.
2. In via preliminare – ed anche al fine di valutare in maniera appropriata l’eccezione svolta da parte
convenuta SEA quanto alla questione relativa alla sussistenza della competenza funzionale della Corte
d’appello ex art. 33 L. 287/09 vigente all’epoca di instaurazione della presente causa – deve rilevarsi
che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con provvedimento n. A377
pubblicato in data 8.1.2009 ha accertato, tra l’altro, la sussistenza di un abuso di posizione dominante
da parte di SEA contrario all’art. 82 del trattato CE “consistente nella applicazione di corrispettivi non
equi ed eccessivamente onerosi nel mercato della messa a disposizione di beni ad uso comune ed
esclusivo per lo svolgimento delle attività di handling cargo”, essendosi essa così pronunciata in merito
alle questioni che risultano oggetto della presente controversia (v. doc. 20 fasc. attr.).
E’ nota la posizione della giurisprudenza di legittimità circa l’ambito di efficacia del provvedimento
sanzionatorio emesso dall’AGCM nella controversia civile successiva alla sanzione del comportamento
dedotto in causa (v. Cass. 3640/09, seguita poi in senso conforme da Cass. 5941/11, Cass. 5942/11,
Cass. 7039/12), secondo la quale – in riferimento ad un giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 33, comma
2, L. 287/90 per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza,
pratiche concordate o abuso di posizione dominante, la delibera assunta dall'AGCM nonché le
decisioni dei giudici amministrativi che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle
decisioni, costituiscono, in relazione all’autorevolezza dell’organo da cui promanano ed agli strumenti
e modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità, una prova particolarmente qualificata
(“prova privilegiata”).
Va comunque precisato che tale efficacia probatoria deve intendersi limitata all’accertamento della
posizione rivestita sul mercato dalla società indagata, alla qualifica di tale posizione come dominante,
alla sussistenza del comportamento accertato e alla sua qualificazione come abuso della posizione
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Contestata anche l’ipotesi di abuso di dipendenza economica – affermata solo genericamente dalle
dominante, senza dunque estendersi altresì anche
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all’accertamento di tutti gli ulteriori elementi
necessari alla liquidazione del risarcimento dei danni a favore delle vittime (sussistenza dei danni,
nesso di causalità, quantificazione del risarcimento, analisi delle diverse componenti del danno ecc.).
3. Sulla base delle valutazioni contenute nel provvedimento A377 dell’AGCM – del tutto condivise da
questo giudice e non contraddette dalle argomentazioni svolte dalla convenuta, che pare essersi di fatto
limitata a ripetere in questa sede alcune delle argomentazioni da essa svolte nel corso del procedimento
sanzionatorio senza aggiungere elementi effettivamente nuovi e rilevanti – può essere confermata la
di abuso di posizione dominante dedotti dall’attrice in relazione all’art. 102 TFUE.
A prescindere dalle modifiche intervenute sull’art. 33 L. 247/90 per effetto del D.Lvo 168/03 come
modificato dal D.L. 1/12 conv. nella L. 27/12 – che ha attribuito alle sezioni specializzate per le
imprese la competenza funzionale relativa anche all’antitrust di rilievo nazionale per le cause
successivamente instaurate – deve rilevarsi che riguardo ai beni ad uso esclusivo facenti parte in
generale delle infrastrutture aeroportuali, e cioè quei beni definiti ad uso frazionabile (v. provv. A377
AGCM, punti da 63 a 65) e che attengono all’attività di handling in quanto comprendenti anche uffici
indispensabili per l’esercizio di tale attività, il provvedimento dell’autorità garante ne ha definito per un
verso la loro intrinseca non sostituibilità con analoghi beni dislocati in altre aree esterne all’aeroporto e,
sotto altro profilo, ha riconosciuto che essi – in quanto connessi a tale specifica attività – individuano
uno specifico e distinto mercato merceologico mentre la dimensione geografica del mercato di tale
prodotto coincide con gli spazi degli aeroporti stessi (punti 65, 66 e 69 provv. AGCM).
La rilevanza e qualità dei volumi di traffico internazionale presenti in particolare sull’aeroporto di
Malpensa – che, come si è detto, esaurisce in sé la dimensione geografica del mercato rilevante –
conducono dunque a ritenere che esso, insieme all’aeroporto di Linate, costituisca parte sostanziale del
mercato comune mentre d’altro canto i soggetti coinvolti nei comportamenti di SEA comprendono
altresì imprese di livello internazionale presenti su più mercati nazionali con possibilità di ripercussioni
derivanti da comportamenti abusivi posti in essere in un singolo Stato sull’operatività delle stesse nei
diversi aeroporti.
Tali pratiche risultano dunque idonee ad incidere sugli scambi commerciali tra i paesi dell’UE ai sensi
dell'articolo 102 TFUE, sia rispetto all’abuso di posizione dominante che anche in relazione a pericoli
di compartimentazione dei singoli mercati nazionali e deve dunque confermarsi l’applicabilità della
normativa comunitaria alla fattispecie (v. in particolare punto 255 provv. AGCM).
Pertanto la causa risulta essere stata correttamente instaurata dinanzi a questo Tribunale e sottoposta
alla valutazione di questo giudice in relazione alla competenza tabellare interna al Tribunale di Milano
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competenza del Tribunale quanto alla decisione della presente controversia per ciò che attiene ai profili
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che assegnava all’epoca la trattazione anche delle controversie relative ad ipotesi di concorrenza sleale
non interferente all’originaria Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale (oggi
Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A) secondo il rito ordinario e pertanto con
decisione affidata a giudice monocratico.
4. Punto centrale delle difese di SEA è che essa avrebbe applicato il corrispettivo determinato da
ENAC con la comunicazione del 2007 nella misura di € 250,00 mq/anno per i corrispettivi dovuti per la
subconcessione degli uffici ai soli handling certificati dalla stessa ENAC e che pertanto essa avrebbe
certificazioni ottenute dall’ente.
Pertanto nulla sarebbe dovuto alla società attrice – alla quale il più favorevole trattamento era stato
applicato a partire dal 1.1.2011, una volta che SEA aveva ricevuto da essa la certificazione ENAC
ottenuta nel dicembre 2010 - per i periodi anteriori alla comunicazione ENAC del 2.10.2007 (cui era
seguito ulteriore provvedimento ENAC del 2.7.2008, che però aveva lasciato inalterate le tariffe già
indicate nel provvedimento precedente per ciò che concerneva la subconcessione degli uffici operativi).
Tale necessaria connessione formale tra rilascio delle certificazioni ENAC alle società di handling e la
misura del canone previsto per l’occupazione degli uffici operativi non trova tuttavia alcun fondamento
formale nella normativa e negli atti di causa, né appare nemmeno sostenibile alla luce degli elementi
documentali e di fatto rilevabili in atti.
Se è vero che l’art. 13 D.Lgsvo 18/99 ha attribuito ad ENAC il compito di verificare la presenza degli
specifici requisiti di idoneità dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, tuttavia tale disposizione
deve ritenersi in sé ininfluente quanto alla misura dei corrispettivi dovuti per l’occupazione di uffici per
l’assistenza alle merci.
Già il menzionato provvedimento A377 dell’AGCM – richiamando l’orientamento in tal senso seguito
da ENAC – aveva infatti precisato che l’ambito di applicazione dei corrispettivi regolati per la subconcessione di spazi operativi era determinato secondo il criterio di strumentalità all’attività di volo che
impone l’adeguamento del corrispettivo stesso al criterio di orientamento ai costi, tanto che la stessa
autorità garante aveva ritenuto che i corrispettivi orientati ai costi dovevano applicarsi non solo agli
handler ma anche alle compagnie aeree per la sub-concessione di presidi di carattere operativo, nei
limiti di quanto strettamente necessario e funzionale alle attività volative del tutto equiparati a quelli in
uso esclusivo agli handler (v. punto 248 provv. AGCM).
Lo stesso provvedimento dava atto che SEA si era adeguata alle indicazioni ENAC con efficacia dal
1.7.2008, applicandole senza alcun riferimento alla ricezione o meno delle certificazioni ENAC da
parte degli handler.
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modificato i canoni in questione solo a seguito della trasmissione da parte delle singole società delle
Il mero fatto che ENAC avesse iniziato solo a
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partire da una certa epoca a rilasciare le formali
autorizzazioni previste dall’art. 13 D.Lgsvo 18/99 – in precedenza sostituite da mere attestazioni
rilasciate alle singole società quanto allo svolgimento delle attività comprese nell’allegato A al
D.Lgsvo 18/99, peraltro apparentemente sulla base dei medesimi elementi documentali previsti nell’art.
13 D.Lgsvo 18/99 – non sembra circostanza rilevante ai fini della presente causa nella quale deve
invece darsi rilievo all’effettività delle attività di assistenza a terra prestate dagli handler e della loro
strumentalità all’attività volativa al fine di verificare che il soggetto monopolista quanto alla
dell’art. 16, comma 3 della direttiva 96/67/CE che impone la determinazione del corrispettivo
economico per l’accesso ad impianti aeroportuali in base a criteri pertinenti, obbiettivi, trasparenti e
non discriminatori (v. anche artt. 9 e 10 D.Lgsvo 18/99).
5. L’istruttoria svolta (v. dichiarazioni testi Bianculli, Facchetti, Squeri) ha confermato che la società
attrice anche prima del rilascio dell’autorizzazione ENAC della fine del 2010 ha sempre svolto presso
lo scalo di Malpensa dal gennaio 2001 le attività operative ricomprese nel n. 4.1 dell’allegato A al
D.Lgsvo 18/99, circostanza in base alla quale si deduce che la stessa SEA non avrebbe mai subordinato
al rilascio della specifica autorizzazione ex art. 13 D.Lgsvo 18/99 l’operatività della società attrice –
come delle altre società attive nello stesso modo all’interno di detto scalo – all’interno dell’ambito
aeroportuale in questione.
D’altra parte la società attrice ha prodotto l’attestazione di idoneità rilasciata già in data 5.12.2003 da
ENAC in suo favore quanto all’attività di assistenza a terra da essa svolta in relazione ai servizi elencati
nel punto 4.1 dell’allegato A al D.Lgsvo 18/99, documento che tra l’altro dava anche formalmente atto
che Beta-Trans s.p.a. “svolge l’assistenza merci sullo scalo di Malpensa, con eccezione della
movimentazione fisica, già dal 1967” (doc. 7 fasc. attr.).
Tali elementi risultano con evidenza del tutto sufficienti a confermare il diritto della società attrice
all’applicazione di un canone commisurato ai criteri previsti dalla normativa comunitaria ed interna
richiamata.
Le contestazioni svolte da SEA non risultano di fatto rilevanti, tenuto conto che logica vorrebbe che se
la società attrice fosse stata autorizzata solo nel dicembre 2010 a svolgere le attività di cui al punto 4.1.
dell’allegato A al D.Lgsvo 18/99 la stessa società di gestione aeroportuale avrebbe dovuto impedire la
precedente analoga attività svolta da decenni da Beta –Trans s.p.a. presso Malpensa almeno dal
momento in cui era divenuto necessario acquisire la formale autorizzazione richiesta.
Inoltre va osservato che – quanto alle contestazioni incentrate sull’attività di operatore doganale, che
SEA sembrerebbe escludere dall’ambito dei servizi di assistenza a terra rilevanti in questa sede e che
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concessione degli spazi ad uso ufficio abbia rispettato gli obblighi su di esso gravanti sulla base
riconosce essere attività svolta dall’attrice - nel
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descrivere specificamente la natura dei servizi di
assistenza a terra sottoposti al regime previsto dalla normativa già richiamata, l’allegato A al D.Lgsvo
18/99 contemplava espressamente tra quelli pertinenti all’assistenza merci proprio “le formalità
doganali” connesse alle merci esportate, importate o in transito, oltre al trattamento di tutti i relativi
documenti.
Nello stesso provvedimento A377 l’AGCM ha rilevato che, a differenza delle infrastrutture
centralizzate aeroportuali per le quali la domanda da parte di handler e vettori si rivolge all’insieme dei
solo alcuni di essi ed in misura differenziata, in relazione alle diverse esigenze degli operatori e alle
loro scelte organizzative. Ciò, in particolare, era rilevabile per determinate tipologie dei beni in
questione, per i quali la domanda deriva da handler, vettori o altri operatori che se ne servono per lo
svolgimento di specifiche attività, nell’ambito dei c.d. servizi aviation, quali i servizi di assistenza a
terra definiti dall’allegato A del Decreto Legislativo n. 18/99.
In effetti aveva già in precedenza rilevato l’Autorità garante che una domanda per i medesimi spazi ad
uso esclusivo frazionato proveniva anche dagli spedizionieri, ma che nella misura in cui tali operatori
svolgevano un’attività diversa e complementare rispetto a quella svolta dagli handler cargo e dai vettori
– attività che può essere svolta anche al di fuori del sedime aeroportuale - era possibile individuare un
mercato della messa a disposizione di beni ad uso comune ed esclusivo circoscritto alla domanda di tali
due categorie di operatori, per i quali tali beni, in quanto strettamente indispensabili all’offerta di
servizi di handling, non sono sostituibili con beni dislocati in altre aree.
In tale contesto la stessa Autorità nel differenziare l’attività degli spedizionieri da quella degli handler
cargo menzionava espressamente quest’ultima come inclusiva sia degli handler documentali che dei
c.d. doganalisti (v. punti 65 e 71 provv. A377).
La stretta inerenza dell’attività dei doganalisti con quella di assistenza a terra svolta nell’ambito dei
servizi aviation risulta dunque desumibile in primo luogo dalla lettera delle disposizioni normative
vigenti (all. A D. Lgsvo n. 18/99) e appare strettamente collegata con lo svolgimento del complesso
delle operazioni relative alle spedizioni via aerea di merci.
Invero la necessità anche per tale parte di attività di assistenza della presenza degli operatori abilitati
alla rappresentanza in dogana nelle immediate prossimità delle aree di trattamento merci e doganali
appare di fatto desumibile – oltre che in base a criteri di mera logica, laddove tale tipologia di
assistenza documentale si connette e si inserisce nell’attività di più soggetti ed uffici diversi nell’ambito
dello scalo di destinazione o di partenza in tempi necessariamente ristretti – anche dallo studio
predisposto dal Politecnico di Milano in relazione all’attività di cargo handling presso l’aeroporto di
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servizi nel suo complesso, la domanda di accesso ai beni di uso (comune o) esclusivo può riguardare
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Malpensa (doc. 14 fasc. attr.), che analizza tutte le varie fasi del processo che lega i vari protagonisti
dell’assistenza a terra delle merci evidenziando in particolare le interrelazioni tra i vari soggetti e le
varie attività nonchè la necessità ed importanza di una loro localizzazione in un’unica area ai fini della
piena operatività e celerità delle operazioni, anche per ciò che attiene alla parte documentale di tale
attività.
Anche rispetto a tale specifico profilo deve dunque di fatto ritenersi irrilevante ai fini dell’applicazione
per la sub-concessione di spazi operativi di corrispettivi adeguati e commisurati al criterio di
soggetto utilizzatore di detti spazi.
Invero per ciò che attiene alla specifica attività dei doganalisti (o spedizionieri doganali) deve rilevarsi
che essi appartengono ad una determinata categoria professionale che esercita la rappresentanza diretta
prevista dall’articolo 5 del codice doganale comunitario (Reg. CE n. 2913 del 1992 e relativo
regolamento d’attuazione n. 2454 del 1993) e risultano iscritti al relativo albo professionale, sicchè per
ciò solo – e non in forza di autorizzazione ENAC – sono abilitati a svolgere la loro attività nelle
materie e per gli adempimenti connessi con gli scambi internazionali.
SEA ha altresì contestato che vi sarebbero altri operatori che non utilizzano spazi operativi ad uso
ufficio all’interno dell’aeroporto di Malpensa, circostanza che dimostrerebbe che la disponibilità di tali
spazi per tali soggetti non sarebbe necessaria – ma solo di maggiore comodità – in quanto
sussisterebbero alternative disponibili del tutto alla portata dei medesimi, che dunque avrebbero
operato detta scelta sulla base di valutazioni di carattere strettamente commerciale.
Non pare al giudicante che tali argomentazioni abbiano effettivo rilievo nella fattispecie in esame.
La questione della sostituibilità di un bene o di un servizio in effetti assume rilievo solo
nell’identificazione e determinazione del mercato rilevante ai fini della valutazione della posizione di
effettiva dominanza da parte di un’impresa.
Nel caso di specie la dominanza di SEA deriva direttamente dalla sua posizione di esclusiva quanto alla
gestione delle infrastrutture aeroportuali in esame – costituente dunque un “monopolio naturale” - e in
particolare rispetto alle attività aviation, dal 1999 aperte al libero accesso quanto alla prestazione dei
servizi di assistenza a terra con l’ausilio delle infrastrutture messe a disposizione dal gestore
aeroportuale.
Come già innanzi rilevato, è stato individuato in particolare lo specifico mercato relativo alla messa a
disposizione di beni e spazi di uso comune e/o esclusivo necessari per lo svolgimento del servizio di
handling cargo per i vettori e gli operatori di handling, delimitato geograficamente all’ambito degli
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orientamento ai costi la circostanza che ENAC abbia o meno rilasciato certificazione in favore del
aeroporti di Malpensa e di Linate ma la cui
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attività assume rilievo tale da incidere sugli scambi
commerciali tra i paesi dell’UE.
Rispetto all’obbligo normativo di adeguare la commisurazione dei corrispettivi per l’utilizzazione di
dette strutture ai costi sostenuti dal gestore, la condotta di SEA è stata ritenuta inosservante di tale
esigenza tanto da determinare come conseguenza l’applicazione di prezzi non equi ed eccessivamente
onerosi da parte di un’impresa in posizione dominante.
In tale contesto la circostanza che singoli operatori abbiano rinunciato ad acquisire direttamente spazi
contestata condotta contraria agli obblighi comunitari (art. 102 TFUE) addebitata al monopolista legale,
né giustifica il mancato rispetto da parte del medesimo – condotta rilevante anche sul piano contrattuale
– delle indicazioni di legge quanto alla congrua determinazione di detti corrispettivi né pare poter
escludere la natura illecita del comportamento di SEA, che – secondo quanto attestato dall’AGCM –
non ha provveduto a conformare i corrispettivi da essa imposti agli operatori aeroportuali ai propri
costi, così accollando ad essi canoni eccessivamente onerosi.
La determinazione unilaterale dei corrispettivi in esame – secondo schemi di condotta tipici del
monopolista – non è stata evidentemente in alcun modo influenzata dal fatto che tali soggetti potessero
avvalersi di uffici esterni al sedime aeroportuale e dai prezzi relativi a detti spazi.
Non è pertanto individuabile in ogni caso alcun effettivo rapporto di sostituibilità tra dette tipologie di
uffici, né può ritenersi che le scelte organizzative della società attrice di svolgere direttamente dette
attività (necessariamente) all’interno delle aree aeroportuali possano essere sindacate in questa sede.
Non pare infatti pertinente all’oggetto degli obblighi gravanti sul monopolista quanto all’accesso ai
beni e servizi da esso forniti alla generalità degli utenti la possibilità di discriminare la concessione o la
misura dei corrispettivi di essi ad autonome valutazioni circa l’effettiva necessità per un soggetto che
svolge attività di assistenza a terra di svolgere direttamente o di supervisionare le attività operative
funzionali all’attività volativa, ancorchè la gestione di essi o di parte di essi sia stata in ipotesi affidata a
soggetti terzi.
6. Sulla base di quanto finora argomentato ed accertato deve dunque concludersi per la fondatezza
delle domande svolte dall’attrice sia sul piano extracontrattuale che più propriamente contrattuale.
In primo luogo deve invero confermarsi la responsabilità di SEA così come accertata nel
provvedimento A377 dell’AGCM in relazione all’abuso di posizione dominante posta in essere dalla
convenuta in violazione dell’art. 102 TFUE, sia sotto il profilo dell’applicazione di corrispettivi non
equi ed eccessivamente onerosi nel mercato della messa a disposizione di beni ad uso esclusivo per lo
svolgimento delle attività di handling cargo e comunque di quelle strettamente necessarie e funzionali
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operativi all’interno delle aree aeroportuali non modifica in alcun modo né il fondamento della
alle attività volative sia per la violazione del
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divieto di applicare condizioni dissimili tra i vari
contraenti per prestazioni equivalenti (in relazione alla predisposizione e applicazione solo a
determinati soggetti di tariffe diverse per sub-concessione di locali per attività di handling), integrante
in questa sede illecito ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c.
7. Inoltre il medesimo comportamento di SEA comporta inadempimento alle obbligazioni contrattuali
connesse ai contratti di sub-concessione stipulati con le società attrici.
Il sistema formato dalle disposizioni della direttiva 96/67/CE, dal D. L.gsvo 18/99 nonché dalle
regolamentati quanto all’accesso alle infrastrutture aeroportuali sulla base del criterio di orientamento
ai costi, in concreto determinati da ENAC con la circolare 2.10.2007 per gli spazi ad uso ufficio nella
misura di € 250,00 mq/anno, integra di fatto un quadro complessivo atto a introdurre prescrizioni
specifiche, che non sembrano lasciare al destinatario margini di scelta e che possono in via riflessa
integrare, ai sensi dell'art. 1339 c.c., il contenuto dei singoli rapporti di sub-concessione individuali.
Invero la determinazione da parte di ENAC del canone per l’uso degli spazi in questione nella misura
di € 250,00 mq/anno costituisce l’esplicazione del potere di vigilanza assegnato a detto ente dall’art.
10, comma 1, n. 3 D. Lgsvo 18/99, che concerne espressamente i corrispettivi per l'utilizzo delle
strutture centralizzate, dei beni d'uso comune e di quelli in uso esclusivo perché essi siano pertinenti ai
costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto. Pertanto gli atti amministrativi relativi all’esercizio
di tale funzione di vigilanza, in quanto emanati in forza del predetto D.Lgsvo 18/99, da questo
direttamente traggono un carattere di imperatività in quanto l’ente soggetto alla vigilanza non pare
potersi sottrarre dall’applicazione delle prescrizioni impartite dall’ente vigilante.
La natura cogente di tali determinazioni tariffarie per il soggetto sottoposto a stretta ed articolata
regolamentazione della sua condotta in considerazione della natura monopolistica della sua attività
sembra derivabile dalla necessità del puntuale rispetto dei criteri stabiliti dalla legge per la
determinazione dei vari livelli tariffari, la cui corretta applicazione e verifica appare imposta anche a
livello comunitario (v. Corte Giustizia CE, sent. 5.7.2007 in causa C-181/06).
L’intervento di ENAC con il provvedimento del 2007 si inseriva proprio nell’ambito di tale attività di
vigilanza, fondandosi sull’“esigenza di interventi sui livelli tariffari di alcuni prodotti, ricadenti sotto
la disciplina del decreto legislativo 18/99, coerenti con l’impianto tariffario già delineato nella stessa
bozza di contratto di programma elaborata dall’Ente d’intesa con la società SEA” (v. doc. 2 fasc.
SEA).
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delibere CIPE 86/00 e 38/07 che hanno contribuito a determinare il quadro dei corrispettivi
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In tale contesto l’ente ha ritenuto necessario che SEA attuasse “in via transitoria e fino ad efficacia del
contratto di programma” i correttivi ivi menzionati quanto ai corrispettivi aeroportuali applicati sulla
base delle tariffari allora vigenti.
Tale determinazione di corrispettivi, tutt’altro che emanata in via provvisoria, ha integrato una
regolamentazione transitoria che è stata poi sostituita dalle diverse determinazioni contente nel
Contratto di programma SEA-ENAC approvato con DPCM del 30.4.2012, ma solo per i corrispettivi
esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta
corrispettivi dovuti per precedenti annualità, nel caso di specie rilevante almeno per il periodo
intercorso tra l’emanazione della nota ENAC del 2007 ed il momento in cui SEA ha applicato
all’attrice il canone così stabilito (1.1.2011).
Ma anche qualora non dovesse ritenersi formalmente applicabile alla fattispecie il disposto dell’art.
1339 c.c., non sembra comunque contestabile che sia per le annualità precedenti all’intervento della
nota ENAC del 2007 che per quelle successive l’accertata violazione da parte di SEA nella
determinazione delle tariffe per l’uso dei beni in questione al criterio della pertinenza ai costi di
gestione e sviluppo dell’aeroporto – oltre alla violazione dell’obbligo di non discriminazione
nell’applicazione uniforme di detti corrispettivi, anch’essa accertata dall’AGCM nel menzionato
provvedimento A377 – abbia integrato gli estremi di una violazione dei doveri di correttezza previsti
dall’art. 1175 c.c. che determina in capo a SEA l’insorgenza di un obbligo risarcitorio.
8. Né può sostenersi che l’applicazione della misura del canone stabilita dall’ENAC con la circolare
2.10.2007 per i periodi anteriori darebbe luogo ad una pretesa retroattività di tali canoni, posto che la
lettura integrata del provvedimento sanzionatorio A377 dell’AGCOM insieme alle prescrizioni di detta
circolare ENAC consente di rilevare che SEA ha indebitamente applicato tariffe significativamente
maggiorate per tutto il periodo 2002/08 (v. punto 262 provv. AGCM) in violazione degli obblighi di
legge su di essa incombenti di mantenere il livello di detti canoni alle condizioni stabilite dalla legge
nonché dei generali doveri di correttezza su di essa incombenti ai sensi dell’art. 1175 c.c.
La misura di € 250,00 mq/anno – accertata come congrua da ENAC nel 2007 sulla base delle analisi
svolte sulla gestione degli anni precedenti e confermata nel 2008 dallo stesso ente – appare quale
attendibile parametro per la commisurazione del canone congruo anche per le annualità anteriori al
2007 pertinenti alle domande svolte dalle attrici nella presente causa.
La convenuta SEA ha contestato l’attendibilità di tale parametro ai fini della determinazione dell’entità
del risarcimento del danno affermando che ENAC (e l’AGCM) in realtà non avrebbero considerato
l’entità effettiva dei costi sostenuti dall’ente gestore per gli anni antecedenti al 2005 e dunque le
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Ufficiale del decreto stesso con conseguente consolidamento della determinazione transitoria per i
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variabili connesse agli investimenti registrati in tali annualità avrebbero portato a diminuire o azzerare
tale preteso maggior costo addossato agli utenti per la concessione degli uffici.
Tali affermazioni contrastano in maniera stridente con il contenuto del provvedimento A377
dell’AGCM, nel quale vi è ampia esposizione delle acquisizioni documentali svolte nel corso della
procedura ivi svolta nel contraddittorio tra le parti nonché della verifica dei presupposti delle
determinazioni adottate da ENAC con la menzionata nota del 2007 (v. in generale tutto il capitolo V.III
del provvedimento in questione).
eseguendo un confronto a partire dal 1.1.2002 e per ciascun anno successivo tra i ricavi effettivamente
realizzati da SEA mediante la messa a disposizione degli spazi e delle infrastrutture aeroportuali, nelle
quantità oggettivamente richieste dagli utilizzatori e valorizzate sulla base dei corrispettivi richiesti, ed
i costi oggettivamente pertinenti l’esercizio delle medesime attività.
Tale confronto ha avuto particolare importanza per ciò che attiene all’anno 2005, per la disponibilità di
dati di bilancio validati da ENAC sulla base della contabilità analitica di SEA certificata da società di
revisione.
Le valutazioni dell’autorità al fine di accertare la mancata corrispondenza ai costi delle tariffe
applicate da SEA si sono fondate sostanzialmente sull’analisi dei dati di contabilità analitica prodotti
dall’odierna convenuta nell’ambito dell’istruttoria per il Contratto di Programma, dai
valori individuati in quest’ultimo documento nonché dei risultati a cui è pervenuto ENAC, ente
regolatore del settore, a seguito delle istruttorie svolte nel corso del 2007, nell’ambito della propria
attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 18/99.
In base a tali analisi l’AGCM ha confermato che il comportamento tenuto da SEA - che aveva
applicato ai (soli) vettori cargo in autoproduzione canoni di sub-concessione pari a circa il doppio
rispetto a quelli applicati agli handler cargo, che si assumono rappresentare il assunti quale benchmark
del valore economico riferibile al servizio in questione – ha configurato una fattispecie di applicazione
di prezzi non equi ed eccessivamente onerosi da parte di un’impresa in posizione dominante, in
violazione dell’articolo 102 TFUE.
Inoltre, anche rispetto a questo valore, ENAC aveva individuato la necessità di una riduzione media per
tutti gli spazi di circa il 20% per garantire un orientamento ai costi.
Ha quindi ritenuto la stessa autorità garante, in conclusione, che “l’ampio margine tra il valore
individuato da ENAC, a seguito dell’attività di vigilanza svolta sulla base dei dati certificati 2005, e
quanto fatturato da SEA anche per gli anni dal 2002 al 2008, non può essere imputato all’andamento
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In questa sede appare del tutto sufficiente rilevare come l’autorità procedente abbia proceduto
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di variabili, quali i costi ed il traffico, in quanto totalmente esogene rispetto alla tipologia di bene
richiesto (spazi ad uso ufficio)” (v. punto 250 provv. A377).
Sulla base del complesso di tali valutazioni ritiene il giudicante che il corrispettivo di € 250,00
mq/anno per Malpensa e di € 256,00 mq/anno per Linate possa dunque ritenersi congruo anche al fine
di determinare per gli anni precedenti al 2007 il limite del canone oggettivamente congruo rispetto ai
costi sostenuti da SEA e comprensivo di un adeguata remunerazione, anche in via equitativa sulla base
degli elementi innanzi evidenziati.
sostanziale uniformità di detti elementi di costo che non risultano registrare impennate o comunque
significative modificazioni che possano ritenersi incidenti sul valore dei canoni relativi all’uso dei
locali in questione per tutto il periodo compreso dalle domande risarcitorie svolte dalle parti.
Peraltro non può non rilevarsi come la convenuta SEA, pur contestando che anche per gli anni
precedenti alle analisi svolte da ENAC sussisterebbe uno squilibrio tra costi e corrispettivi pari a quello
che avrebbe determinato ENAC nel 2007 alla determinazione del corrispettivo per gli uffici nella
misura di € 250,00 mq/anno per Malpensa e di € 256,00 mq/anno per Linate, tuttavia ha omesso di
fornire il benchè minimo fondamento sia argomentativo che documentale a tale tesi, omettendo di
fornire elementi di bilancio specifici (valori degli investimenti eseguiti nei vari anni, relazione specifica
di essi con gli elementi determinanti il corrispettivo per la concessione in uso di uffici ecc.) e di chiarire
mediante quale procedimento valutativo detti corrispettivi erano stati invece determinati dal gestore in
via autonoma.
Appare evidente che in tale contesto nemmeno praticabile sarebbe stata l’ipotesi di dare corso ad una
consulenza contabile d’ufficio – peraltro nemmeno richiesta dalla convenuta – attesa la totale carenza
di elementi sulla base dei quali procedere ad eventuali verifiche.
Non pare inopportuno sottolineare che la rilevanza sul piano contrattuale degli illeciti accertati avrebbe
dovuto comportare uno specifico impegno probatorio della parte dedotta come inadempiente al fine di
sostenere la legittimità e la conformità alle norme di legge del suo comportamento quanto ai vincoli
esistenti alla determinazione della misura dei corrispettivi in questione.
9. Quanto alle eccezioni di parziale prescrizione svolte dalla convenuta SEA deve rilevarsi che esse
possono ritenersi obbiettivamente fondate in solo riferimento all’illecito extracontrattuale connesso
all’abuso di posizione dominante.
E’ noto che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito in tema di giudizi antitrust il principio secondo
il quale in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno lungolatente, l'azione risarcitoria si
prescrive, in base al combinato disposto degli art. 2935 e 2947 c.c., in cinque anni dal giorno in cui chi
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In effetti l’analisi dei dati contenuti e menzionati nel provvedimento dell’AGCM fornisce un quadro di
assume di aver subito il danno abbia avuto,
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usando l'ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata
conoscenza del danno e della sua ingiustizia, mentre resta a carico di chi eccepisce la prescrizione
l'onere di provarne la decorrenza (così Cass. 2305/07).
Premessa l’autonomia dell’azione civile rispetto alle determinazioni dell’autorità garante in sede
sanzionatoria ed esclusa sulla base dell’attuale sistema normativo qualsiasi ipotesi di pregiudiziale
amministrativa, la richiamata giurisprudenza di legittimità ha rilevato che l'esordio della prescrizione
non può essere collegato ne' al momento in cui l'accertamento dell'esistenza di illeciti
cui, secondo la stessa prospettazione dell'assicurato, fu cagionato il danno, consistito - nella fattispecie
all’attenzione della Corte in tale occasione -nel pagamento di un ingiusto aumento del premio.
Va invece dato rilievo al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto completa conoscenza del
danno e della sua ingiustizia (con il corredo di tutte le circostanze e modalità del fatto), e cioè nel
momento in cui si deve ritenere che egli è stato adeguatamente e ragionevolmente informato circa
l’illiceità del fatto che ha cagionato il danno (ad esempio un’intesa vietata tra imprese, o un
comportamento di abuso di posizione dominante).
Poiché però tali fatti possono essere frutto – come le intese – di accordi riservati non facilmente
conoscibili, il consumatore, situato nell'ultimo anello del mercato, ne rimane esposto in maniera ignara,
finché attraverso proprie indagini e/o idonea pubblicizzazione di stampa e mezzi di comunicazione non
ne venga reso edotto, mentre non è indispensabile che la conoscenza della quale si tratta derivi dalla
pubblicizzazione delle indagini dell'Autorità Garante o del provvedimento di questa che abbia accertato
la condotta illecita posto che – come si è detto – l’illecito concorrenziale antitrust può essere
autonomamente accertato dal giudice ordinario anche in assenza di un corrispondente provvedimento
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Sicchè va valutato caso per caso, in relazione al grado di competenza e di effettiva conoscibilità proprio
del soggetto danneggiato, in quale momento esso abbia avuto sufficiente ed adeguata informazione
quanto alla sussistenza dell’illecito lamentato in tema di tutela della concorrenza.
Nel caso di specie non appare sostenibile dunque la tesi di parte attrice secondo le quali la decorrenza
del termine iniziale di prescrizione dell’illecito antitrust decorrerebbe dalla data di emissione del
provvedimento ENAC (2007).
Invero la documentazione in atti dimostra invece che in data 20.12.2004 un buon numero di società
operanti in ambito aeroportuale avevano sottoscritto una richiesta di incontro rivolta a SEA proprio al
fine di affrontare la questione dell’eccessività dei canoni per le sub-concessione degli spazi operativi
all’interno dell’aeroporto di Malpensa, questione dunque a tale epoca già ben nota oltre che i soggetti
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anticoncorrenziali ha assunto la sua definitività in sede giudiziaria amministrativa, ne' nel momento in
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che avevano sottoscritto tale documento anche a tutti gli operatori dello specifico settore (v. doc. 16
fasc. attr.).
Quantomeno a tale data dunque deve essere fatto riferimento per determinare in concreto il momento
iniziale della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c., con la conseguenza che deve ritenersi
parzialmente prescritta l’azione per illecito antitrust per i periodi anteriori ai cinque anni dalla data di
instaurazione della presente causa.
Tuttavia tale accertamento non coinvolge evidentemente l’azione contrattuale avente termine decennale
pure parziale prescrizione in ordine ai periodi contrattuali dedotti in causa.
10. Così determinato in via generale il diritto risarcimento al danno in favore della società attrice ed il
criterio utile per determinarne in concreto la misura, rileva il giudicante che la somma indicata da BetaTrans s.p.a. quale eccedenza dei canoni da essa versati – rispetto alla misura di € 250,00 mq/anno per
Malpensa determinata dall’ENAC - dal 2001 al dicembre 2010 nella misura di € 254.962,33 non è stata
in sé contestata quanto alla rispondenza effettiva dei conteggi eseguiti dall’attrice.
La convenuta SEA deve dunque essere condannata al pagamento in favore dell’attrice di tale somma,
oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino all’effettivo saldo.
11. La convenuta SEA aveva svolto in via riconvenzionale domande di condanna della società attrice
per il mancato pagamento di alcune fatture (v. docc. da 10 a 13 fasc. conv.) relative a causali varie
(rimborso TARSU, rimborso costi amministrativi, spese di magazzinaggio, utilizzo spazi e parcheggi)
emesse tra il 2007 ed il 2012, per un totale di € 32.409,24.
In corso di causa detti pagamenti sono stati eseguiti e parte convenuta ha ridotto le proprie domande di
condanna al pagamento da parte dell’attrice degli interessi al tasso convenzionalmente stabilito in
misura pari a quello ex art. 5 D.Lgs 231/02 maggiorato del 3,5% dalla scadenza delle singole fatture
alla data dell’eseguito saldo.
La domanda così ridotta deve essere accolta.
Le contestazioni svolte dalle attrici interessate non hanno mai interessato la debenza di dette somme e
non vi sono motivi idonei a contrastare la sussistenza dei presupposti di legge per il decorso degli
interessi di mora previsti dal D.Lgsvo 231/02.
11. La del tutto prevalente soccombenza della società convenuta rispetto alle domande svolte dalle
attrici – tenuto conto del minimo valore delle domande riconvenzionali accolte – comporta la condanna
della stessa al rimborso delle spese di lite in favore delle attrici, liquidate come specificato in
dispositivo.
P.Q.M.
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http://bit.ly/1M52B3T
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
di prescrizione che consente di escludere che su tale piano si sia effettivamente consolidata alcuna sia
Sentenza n. 429/2015 pubbl. il 14/01/2015
RG n. 66889/2011
Repert. n. 331/2015 del 14/01/2015
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:
1) in parziale accoglimento delle domande avanzate da BETA-TRANS s.p.a. nei confronti di Società
per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. con atto di citazione notificato in data 28.10.2011, respinta
l’eccezione di incompetenza funzionale sollevata da parte convenuta, accertato che parte convenuta ha
applicato alla società attrice canoni di sub-concessione di spazi operativi (uffici) all’interno
dell’aeroporto di Malpensa in misura eccedente rispetto ai criteri stabiliti dall’art. 16, comma 3,
direttiva 96/67/CE e della relativa normativa di attuazione interna così dando luogo sia ad illecito
delle società attrici, condanna la convenuta Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. alla
restituzione delle somme eccedenti il canone di € 250,00 mq/anno stabilito da ENAC per l’Aeroporto
di Malpensa con provvedimento 2.10.2007 nella misura di € 254.962,33 con interessi legali dalla
domanda giudiziale fino all’effettivo saldo;
2) in accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta Società per azioni
Esercizi Aeroportuali S.E.A., come ridotta nelle conclusioni depositate all’udienza del 28.5.2014,
condanna altresì la società BETA-TRANS s.p.a. al pagamento degli interessi al tasso
convenzionalmente stabilito in misura pari a quello ex art. 5 D.Lgs 231/02 maggiorato del 3,5% dalla
scadenza delle fatture di cui ai docc. da 10 a 13 dalla convenuta SEA dalla loro rispettiva scadenza fino
alla data del saldo di ciascuna di esse;
3) condanna la convenuta Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. al rimborso delle spese del
giudizio in favore delle parti attrici, liquidate nella misura di € 14.300,00 (di cui € 800,00 per spese ed
€ 13.500,00 per compensi) oltre oneri di legge.
Milano, 13 gennaio 2015
il Giudice
Dott. Claudio Marangoni
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
concorrenziale per violazione dell’art. 102 TFUE che ad inadempimento contrattuale nei confronti
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