Odontoflex: la polizza che aderisce alle esigenze assicurative del dentista!
FASCICOLO INFORMATIVO
(Regolamento ISVAP N. 35 del 26 maggio 2010 e successive modificazioni)
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
DEGLI ODONTOIATRI E/O MEDICI DENTISTI
Il presente fascicolo informativo, contenente:
1.
2.
3.
4.
Nota Informativa (Data ultimo aggiornamento: luglio 2014)
Glossario
Condizioni di Assicurazione
Informativa in Relazione al Trattamento dei Dati Personali
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O
DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
POIESIS Ed. 30/01/2015
Torus Insurance (UK) Limited - 5th Floor – 88 Leadenhall Street – London EC3A 3BP
Odontoflex: la polizza che aderisce alle esigenze assicurative del dentista!
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione
della Polizza.
A) INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Torus Insurance (UK) Limited è una Società costituita nel 2008 secondo la legge del
parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna, autorizzata dalla Prudential Regulation
Authority.
b) Torus Insurance (UK) Limited ha la sua sede legale a Londra, 88 Leadenhall Street, 5th floor,
EC3A 3BP London, United Kingdom.
c)
Torus Insurance (UK) Limited ha una sede secondaria (Rappresentanza Generale) in Italia, in
Via Matteo Bandello, 1 – 20123 Milano.
d) Per contattare Torus Insurance (UK) Limited sono a diposizione i seguenti contatti:.
Francesco Dal Piaz, Via Matteo Bandello 1, 20123, Milano, Italia. Tel: +39 0243633903, email:
[email protected], website: www.torus.com, email: [email protected].
e) Torus Insurance (UK) Limited è autorizzata a svolgere attività assicurativa in Italia in regime di
stabilimento (Cod. Ivass impresa nr. D896R, numero iscrizione albo imprese di assicurazione :
nr. 1.00095 – in data 1970772011). Nel Regno Unito la Società è soggetta al controllo e
vigilanza della Financial Conduct Authority e della Prudential Regulation Authority, con sede
rispettivamente in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS ed in 20
Moorgate, London EC2R 6DA.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Torus Insurance (UK) Limited
Torus Insurance (UK) Limited ha conseguito il rating di A- (Excellent) dall’agenzia di rating A.M
Best. Come riportato dal bilancio annuale del 2013, la società ha un patrimonio netto di USD 161,2
milioni ed un capitale sociale di USD 200 milioni.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione del ramo danni, che rappresenta il rapporto tra
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto
dalla normativa vigente è del 423%.
B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il presente contratto, stipulato in forma standardizzata, ha una durata annuale; prevede garanzie o
clausole predeterminate che sono rimesse alla libera scelta del contraente, non modificabili da
parte del soggetto incaricato della distribuzione.
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TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO
Salvo accordi particolari il contratto ha una durata annuale. In mancanza di disdetta mediante
lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione è prorogata
per un anno e così successivamente. La scadenza contrattuale è quella indicata nel frontespizio di
polizza e in caso di disdetta la garanzia cessa ogni vigore alle ore 24 di tale data.
Avvertenza
Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 30
giorni prima della scadenza della polizza.
Termini e Modalità sono regolati dall’Art. 6 delle Condizioni Generali di Polizza.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
L’ assicurazione tutela l’Assicurato per i danni cagionati a terzi conseguenti ad un fatto derivante
da responsabilità civile inerente l’attività esercitata ma entro i limiti previsti dalla classe di merito
assegnata a ogni singolo iscritto secondo i parametri di cui all’allegato 1 “Classe di assegnazione di
merito e relativi premi”, che costituisce parte integrante del contratto.
L'assicurazione è operante anche quando i comportamenti che hanno causato il danno, sono stati
commessi da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere.
Si rimanda per maggiore dettaglio all’Art. 13 - Oggetto dell’Assicurazione, delle Condizioni Generali
di Polizza.
L’Assicurazione copre altresì le richieste di risarcimento derivanti all’Assicurato per gli infortuni
subiti nel luogo di lavoro da parte degli addetti mentre lavorano per conto dello stesso.
Si rimanda per maggiore dettaglio all’Art. 22 delle Condizioni Generali di Polizza – Oggetto
dell’Assicurazione R.C.O.
AVVERTENZA
Sono previste limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar
luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento.
Consultare i seguenti Articoli delle Condizioni Generali di polizza per maggiori dettagli:
Art. 1. Dichiarazioni dell’Assicurato e aggravamento del rischio
Art. 3. Copertura assicurativa di primo e secondo rischio
Art. 4. Limiti d’indennizzo
Art. 5. Recesso in caso di sinistro
Art. 6. Premio, durata, proroga e disdetta
Art. 10. Foro competente
Art. 18. Esclusioni
Art. 19. Inizio e termine della garanzia (Pregressa e Postuma)
Art. 20. Franchigia
Art. 21. Denuncia dei sinistri e gestione delle vertenze di danno – Spese legali
Art. 28. Tentativo obbligatorio di conciliazione amichevole
Art. 29. Crediti Formativi ECM – Obbligatorietà per il loro raggiungimento
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AVVERTENZA
Le suddette garanzie sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali per i cui
dettagli si rinvia agli Articoli delle Condizioni Generali di polizza ed al Modulo di Proposta.
Allo scopo di facilitare la comprensione del meccanismo di funzionamento degli stessi, si riportano
di seguito alcune esemplificazioni numeriche.
Esempio 1
Prestazione soggetta all’applicazione della Franchigia in caso di ammontare del danno inferiore al
Massimale o al Limite di indennizzo:
Limite di risarcimento:
Euro
2.500.000
Ammontare del danno:
Euro
1.000.000
Franchigia:
Euro
10.000
Risarcimento:
Euro
990.000
Esempio 2
Prestazione soggetta all’applicazione della Franchigia in caso di ammontare del danno superiore al
Massimale o al Limite di indennizzo:
Limite di risarcimento:
Euro
2.500.000
Ammontare del danno:
Euro
3.000.000
Franchigia:
Euro
10.000
Risarcimento:
Euro
2.500.000
4. Dichiarazione del Contraente e dell’Assicurato in relazione alle circostanze del rischio
AVVERTENZA
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato, relative a circostanze
che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale
dell’indennizzo, nonché la cessazione stessa dell’Assicurazione, fatta salva la facoltà della
Compagnia di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.
Per maggiori dettagli consultare l’Art. 1 delle Condizioni Generali di polizza.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento o diminuzione del
rischio ai sensi dell’Art. 1 delle Condizioni Generali - Dichiarazioni dell’Assicurato e Aggravamento
del Rischio.
In caso di aggravamento del rischio, cioè nel caso in cui per sopravenute modifiche della situazione
originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l’evento
per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, tale per cui se la Compagnia fosse stata a
conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato
la garanzia o l’avrebbe prestata a condizioni diverse, la Compagnia, a seguito della comunicazione
dell’Assicurato, può recedere dal contratto nel caso in cui non avrebbe prestato la garanzia, o
applicare la maggiorazione del premio che l’Assicurato si obbliga a versare, negli altri casi.
Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l’avviso alla Compagnia, o prima che siano
decorsi i termini per la comunicazione e l’efficacia del recesso, la Compagnia può non pagare
l’indennizzo qualora l’aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la
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copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure
(nel caso la Compagnia avrebbe richiesto un maggior premio al momento della stipula del
contratto), ridurre l’importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe
stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto.
In caso di “diminuzione del rischio” ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della
situazione originariamente considerata, diminuisce la probabilità che si verifichi l’evento per il
quale è stata prestata la copertura assicurativa, la Compagnia, a seguito della comunicazione
dell’Assicurato, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione
applicherà una riduzione di premio. Si rimanda alle disposizioni di cui agli Articoli 1897 e 1898 del
c. c..
Una ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio potrebbe essere
l'impiego sopravvenuto rispetto al momento di stipulazione della polizza di nuovi dipendenti o
collaboratori del cui fatto l'Assicurato debba rispondere nell'ambito dell'esercizio dell'attività
oggetto della copertura assicurativa.
6. Periodicità e mezzi di pagamento dei premi
La periodicità del pagamento del premio è annuale.
Il pagamento del premio può essere effettuato alla Compagnia o all'intermediario autorizzato
esclusivamente con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, e segnatamente:
assegni circolari
bonifici bancari
AVVERTENZA
L’Intermediario non ha la facoltà di prevedere specifici sconti. Tale facoltà è demandata
esclusivamente alla Compagnia.
7. Rivalse
Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato,
fatti salvi eventuali ipotesi previste dalla legge.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZE
Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del
Contraente, sia della Compagnia. Si rimanda per gli aspetti di maggior dettaglio all’Art. 5 - Recesso
in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Polizza.
9. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto, in conformità dell’Art. 180 del D. lgs. 209/2005 è quella
italiana.
10. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.
Le garanzie coperte da questo contratto sono soggette alle imposte sulle assicurazioni nella misura
attualmente in vigore:
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- Responsabilità Civile Professionale Medici Odontoiatri: 21.25% (oltre a 1% quale addizionale
anti-racket s. m. i.).
Il presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione d’imposta sul reddito delle persone
fisiche.
C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE
11. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà seguire le modalità, le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e
regolati dall’Art. 21 – Denuncia dei sinistri, delle Condizioni Generali di Polizza.
12. Reclami
Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri
dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.
Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
Rappresentanza Generale della Torus Insurance (UK) Limited in Italia
Via Matteo Bandello, 1
20123 Milano
All’attenzione del Rappresentante Generale
fax +390243633912 e-mail [email protected]
oppure
Torus Insurance (UK) Ltd.
88 Leadenhall Street
EC3A 3BP London
United Kingdom
All’attenzione del Complaints Manager
fax n° +44 (0) 20 3206 8002
oppure
IVASS , Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 – Roma
fax n° 06 42133745/353
Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni
senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo
imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad
€2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo
avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo
all’IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al
sistema competente nel Regno Unito:
Financial Ombudsman Service
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South Quay Plaza, 183 Marsh Wall
E14 9SR, UK
telefono +442079641000; [email protected].
La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure
alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.
13) Arbitrato
Il presente contratto non prevede clausole arbitrali.
“Torus Insurance (UK) Limited” è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e
delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Generale
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GLOSSARIO
Indicazione del significato dei principali termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione della
Responsabilità Civile Professionale dell’Odontoiatra e/o Medico Dentista.
Assicurato:
la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è protetta
dall’assicurazione.
Contraente:
la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Danno corporale:
morte o lesione personale.
Danno Materiale:
distruzione o deterioramento di cose.
Implantologia
tecniche implantologiche che determinano l'intima unione tra un
Osteointegrata:
osso e un impianto artificiale senza tessuto connettivo apparente. Si
definisce intima unione quando lo spazio e i movimenti relativi fra
osso e impianto non superano i 100 micron. In base alle conoscenze
attuali, tale unione avviene solo quando l'impianto è realizzato in
titanio.
Implantologia con altre tecniche implantologiche che utilizzano, ad esempio, lame, griglie,
metodiche:
viti di Tramonte, etc.
Franchigia:
importo espresso in cifra fissa o percentuale della somma assicurata,
che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro.
Indennizzo:
la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
Intermediario:
la persona fisica, o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli
“Intermediari Assicurativi e Riassicurativi” (R.U.I.), di cui all’Art. 109
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Massimale:
la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento
contrattualmente stabilito, e che non potrà essere inferiore ad Euro
1.000.000 per evento e in aggregato annuo per ciascun assicurato,
fatto salva la possibilità di reintegrare il massimale, secondo le
condizioni di polizza.
Perdite Patrimoniali:
ogni pregiudizio economico causato a terzi, che non sia l’effetto, o la
conseguenza diretta o indiretta di danni.
Polizza:
il documento che prova l’assicurazione.
Premio:
il costo della copertura assicurativa.
Recesso:
scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale.
Rischio:
la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro:
il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata l’assicurazione.
Compagnia:
“TORUS INSURANCE (UK) Limited”
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POLIZZA PER RESPONSABILITA'
CIVILE E PROFESSIONALE
DEGLI ODONTOIATRI E/O MEDICI DENTISTI
stipulata fra il Contraente
riportato sul frontespizio di polizza
di seguito denominato Contraente,
e
la Società
TORUS INSURANCE (UK) LIMITED
5th Floor - 88 Leadenhall Street
London EC3A 3BP
di seguito denominata Compagnia
La seguente assicurazione è rilasciata a favore degli Assicurati che abbiano corrisposto il relativo
premio ed opera secondo le modalità di seguito precisate per le garanzie assicurative dei seguenti
rischi:
1) RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE E GENERALE
2) RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTI - R. C. O.
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DEFINIZIONI:
Ai sensi e per gli effetti della presente Polizza si applicano le seguenti definizioni:
PARTI:
il Contraente, l’Assicurato, la Compagnia, l’Intermediario.
COMPAGNIA/ASSICURATORE: impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva
l’attività assicurativa.
CONTRAENTE:
il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, e si obbliga a
pagare il premio.
ASSICURATO:
Il Sanitario legittimato ad esercitare l’attività professionale e che
ha presentato una proposta di assicurazione.
NEOLAUREATO:
Tale agevolazione viene riconosciuta all’odontoiatra che si iscrive
all’Ordine Professionale Medico entro l’età anagrafica di anni 30
(trenta). I neolaureati godono di uno sconto del 35% sul premio di
polizza limitatamente all’opzione che non prevede l’implantologia.
Questo beneficio è valido per i primi quattro anni dalla data di iscrizione
all’Ordine Professionale, e prima del compimento del 34° anno di età.
BROKER:
AGENTE:
CONTRATTO DI
ASSICURAZIONE:
l’Intermediario Iscritto al Registro Unico degli Intermediari.
il soggetto che gestisce la polizza per conto della Compagnia.
il contratto col quale la Compagnia, verso pagamento di un
premio, si obbliga a rivalere l’esercente le professioni sanitarie,
entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un
sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di
un evento attinente alla vita umana.
PREMIO:
il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta
dalla Compagnia.
ESERCENTE LE PROFESSIONI il professionista che, in forza di un titolo abilitante, svolge attività
SANITARIE:
negli ambiti delle rispettive competenze, di prevenzione,
diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione che iscritto all’albo o
collegio professionale, eserciti, la relativa attività professionale.
In tale ambito rientrano: odontoiatra, dentista ed igienista
dentale.
FRONTESPIZIO:
il documento riepilogativo degli estremi della copertura del
singolo Assicurato.
MODULO DI PROPOSTA:
il documento compilato e sottoscritto dal soggetto che intenda
sottoscrivere la polizza.
MASSIMALE:
la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento
contrattualmente stabilito, e che non potrà essere inferiore ad
Euro 1.000.000 per evento e in aggregato annuo per ciascun
assicurato, fatto salva la possibilità di reintegrare il massimale,
secondo le condizioni di polizza.
FATTI NOTI O CIRCOSTANZE:
qualsiasi elemento o fatto suscettibile di causare una richiesta di
risarcimento da parte di un terzo venuto a conoscenza
dell’assicurato mediante comunicazione formale con mezzo
idoneo a garantire la certezza della data e la conservabilità della
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RICHIESTA DI RISARCIMENTO:
SINISTRO:
AVVISO DI SINISTRO:
FRANCHIGIA:
IMPLANTOLOGIA
OSTEOINTEGRATA:
IMPLANTOLOGIA CON ALTRE
METODICHE:
documentazione.
qualsiasi richiesta formale di risarcimento avanzata da terzi
all’assicurato o all’ente di appartenenza, in cui il terzo richieda
all’assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza
dell’attività professionale; qualsiasi atto giudiziario, compresi
avvisi di garanzia o comunicazioni inviate all’ente di
appartenenza, di cui l’assicurato venga a conoscenza che possa
dare origine a una richiesta di risarcimento nei confronti
dell’assicurato.
l’evento sul quale il reclamante basa la richiesta di risarcimento,
come definito sopra, e di cui l’Assicurato ha consapevolezza per la
prima volta durante il periodo di assicurazione.
l’Assicurato deve dare avviso del sinistro alla Compagnia o
all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro dieci giorni
da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta
conoscenza. Non è necessario l’avviso, se la Compagnia o l’agente
autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto
termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del
sinistro (art. 1913 c.c, comma 1).
importo espresso in cifra fissa o percentuale della somma
assicurata, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo
sinistro.
tecniche implantologiche che determinano l'intima unione tra un
osso e un impianto artificiale senza tessuto connettivo apparente.
Si definisce intima unione quando lo spazio e i movimenti relativi
fra osso e impianto non superano i 100 micron. In base alle
conoscenze attuali, tale unione avviene solo quando l'impianto è
realizzato in titanio.
tecniche implantologiche che utilizzano, ad esempio, lame,
griglie, viti di Tramonte, etc.
*.*.*.*.*.*
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CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
Art. 1) DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato quando presenta la proposta di assicurazione ha l’obbligo di fornire le
informazioni e dichiarazioni per iscritto previste nel modulo di proposta che diventa parte
integrante del contratto, nonché qualsiasi elemento o fatto suscettibile di causare una richiesta di
risarcimento da parte di un terzo, venuto a conoscenza dell’assicurato mediante comunicazione
formale con mezzo idoneo a garantire la certezza della data e la conservabilità della
documentazione.
Nel caso di variazioni che aggravano il rischio, l’Assicurato ha l’obbligo di informare sollecitamente
per iscritto la Compagnia.
Le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato, così come l'omissione di circostanze
eventualmente aggravanti del rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, purché
tali omissioni o inesattezze non siano frutto di dolo.
Se l'aggravamento rientra nella tipologia di rischio prevista nella presente Polizza, la Compagnia
rinuncia al diritto di recesso di cui all'Art. 1898 dei Codice Civile e l'Assicurato s’impegna a pagare il
maggior premio previsto a decorrere dalla data di inizio dell'aggravamento.
Art. 2) VARIAZIONI ALLA POLIZZA
Qualunque variazione o modifica della presente Polizza, deve risultare da apposita appendice
sottoscritta dalle Parti.
Art. 3) COPERTURA ASSICURATIVA DI PRIMO E DI SECONDO RISCHIO
In caso di esistenza di altre polizze operanti per il medesimo evento la presente assicurazione
opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime e per l'importo di danno
eccedente il massimale delle stesse.
Resta inteso fra le Parti che la garanzia di secondo rischio prestata con la presente polizza
terminerà la sua efficacia alla data di scadenza della polizza di primo rischio e proseguirà a primo
rischio fino alla scadenza originaria prevista dalla polizza stessa. I relativi premi saranno regolati a
“pro rata giornaliero” ed il premio ottenuto andrà arrotondato all’Euro superiore.
In caso d’inoperatività della prima polizza a causa di un mancato pagamento del premio, la citata
franchigia rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.
Art. 4) LIMITI DI INDENNIZZO
Resta inteso che il massimale riportato sul modulo di adesione nonché sul certificato deve
intendersi come massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo.
La somma non potrà essere inferiore ad Euro 1.000.000, per evento e in aggregato annuo, per
ciascun assicurato, fatto salva la possibilità di reintegrare il massimale, secondo le condizioni di
polizza.
Art. 5) RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Il recesso per sinistro della Compagnia potrà avvenire, solo in caso di reiterazione di una condotta
colposa da parte dell’Assicurato, accertata con sentenza definitiva passata in giudicato.
Il recesso sarà notificato con preavviso scritto di 30 giorni a decorrere dalla data di pagamento del
secondo sinistro o di un eventuale sinistro successivo al secondo.
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In caso di recesso validamente esercitato dalla Compagnia, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data
di efficacia del recesso, rimborserà all’Assicurato la parte di premio, al netto dell’imposta , relativa
al periodo di rischio non corso.
Art. 6) PREMIO, DURATA, PROROGA E DISDETTA
La presente polizza ha una durata annua a decorrere dalle ore 24:00 del giorno indicato sul
frontespizio di polizza se il premio è stato pagato.
In assenza di disdetta da parte del Contraente, notificata con lettera raccomandata spedita
almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, quest’ultima s’intende prorogata di un
anno, e così successivamente.
La Compagnia rilascerà all'Assicurato una regolare polizza assicurativa contenente i dati relativi
alla copertura, che costituisce altresì quietanza dell’avvenuto pagamento del premio.
Art. 7) DELEGA, MODULO DI PROPOSTA E RINNOVO DELLA COPERTURA
Gli iscritti all’Albo possono aderire alle coperture assicurative previste dalla presente polizza
compilando e sottoscrivendo il modulo di proposta e corrispondendo il relativo premio. La copertura
assicurativa ha durata annuale, e decorre dalle ore 24 della data riportata sul frontespizio di polizza
se il premio dovuto è stato pagato. A seguito dell’avvenuto pagamento la Compagnia invierà
all’Assicurato un regolare polizza di assicurazione contenente i dati relativi alla sua copertura.
In caso di mancato o ritardato pagamento del premio, troverà applicazione il disposto dell’Art.
1901 del codice civile.
Art. 8) PREMIO ANNUO
Ai fini della determinazione del premio annuale di cui alla presente assicurazione, si dovrà fare
riferimento alla tabella allegata.
Art. 9) GESTIONE E CLAUSOLA BROKER
La Compagnia dichiara che l’emissione e la gestione dei contratti sono affidate a “Marintec S.r.l.”.
La Contraente dichiara di aver affidato gli adempimenti del presente contratto al Broker indicato
sul “Questionario di Proposta” che, a propria volta, si potrà avvalere di collaboratori regolarmente
autorizzati dall’IVASS anche per l’attività d’incasso; resta pertanto intesa l’efficacia liberatoria,
anche a termini dell’Art. 1901 C. C., dei pagamenti a questi effettuati. Ogni comunicazione fatta
dal Contraente/Assicurato al Broker s’intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, e
sarà considerata come inviata alla Compagnia.
Art. 10) FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria della residenza di ciascun
Assicurato.
Art. 11) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali sarà data
l’interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato. La copertura assicurativa conserva la
propria validità anche nel caso che l’assicurato non sia in regola con gli obblighi derivati da leggi
e/o ordinamenti, purché ciò sia involontario e/o la conseguenza d’inesatte interpretazioni di
norme vigenti.
Art. 12) NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.
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Norme che regolano la Responsabilità Civile Professionale Generale R.C.T. e la Responsabilità Civile
verso i dipendenti R.C.O.
Art. 13) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - R. C. T.
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni somma che egli sia tenuto a pagare
a terzi, compresi i clienti, quale responsabile ai sensi di legge a cagione di un fatto connesso
all'esercizio dell'attività professionale esercitata (compresi i trattamenti estetici del viso consentiti
per legge all’Odontoiatra/Dentista), e nei limiti previsti dalla classe di merito assegnata a ogni
singolo iscritto secondo i parametri di cui all’allegato 1 “Classe di assegnazione di merito e relativi
premi”, che costituisce parte integrante del contratto.
Si precisa che la garanzia dei trattamenti estetici è compresa esclusivamente per i soggetti che
praticano l’implantologia (sia osteointegrata, sia altre metodiche), limitatamente agli assegnatari
delle classi di merito UNO, UNO A e UNO B.
Per gli assegnatari di tutte le altre classi di rischio tale inclusione implica la corresponsione di una
maggiorazione del premio imponibile pari al 40%.
L’estensione non è concedibile ai Neolaureati.
L'assicurazione è operante anche quando i comportamenti che hanno causato il danno a terzi,
siano stati compiuti dai collaboratori dello studio professionale operanti sia in regime di
collaborazione libero professionale (quando l’assicurato sia tenuto a risponderne ai sensi di legge)
sia in regime di dipendenza.
Art. 14) RISCHI AGGIUNTIVI
A titolo esemplificativo e non limitativo, s’intende garantita dalla presente polizza anche la
responsabilità civile verso terzi R. C. T. e/o verso dipendenti R. C. O., derivante all'Assicurato:
a) per i danni determinati da fatto doloso delle persone delle quali e/o con le quali debba
rispondere;
b) per i danni causati da operazioni di medicina e chirurgia, non necessariamente connesse con
l’odontoiatria, ambulatoriale e/o domiciliare, senza ricorso ad anestesia totale ma prestate per
necessità di urgenza e/o emergenza, in ottemperanza agli obblighi di legge e/o deontologici,
effettuate sia sui pazienti sia su altre persone;
c) per l'attività dì formazione, docenza, consulenza e/o perizia, nell'ambito dell'attività
professionale stessa.
d) dalla proprietà, dall'uso, dall'installazione di cartelli, targhe o insegne dentro o fuori della sede
dell'Assicurato; se l'installazione o la manutenzione è affidata a terzi, l'assicurazione opera a
favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente i lavori.
Sono compresi i danni alle cose sulle quali sono installati i cartelli, le targhe o le insegne;
e) dalla circolazione e dall'uso di velocipedi e ciclofurgoni senza motore, esclusi i danni subiti
dalle persone che ne fanno uso;
f) dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
g) dall'attività di radiodiagnostica in genere;
h) per tutte le operazioni complementari e/o connesse all'attività dichiarata;
i) dalla proprietà e/o utilizzo dei fabbricati occupati dall'Assicurato e nei quali viene svolta
l'attività oggetto dell'assicurazione e dagli impianti fissi destinati alla loro conduzione,
compresi ascensori e montacarichi ed eventuali cancelli elettrici; sono esclusi i danni derivanti
da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni;
j) per danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute con il
limite di euro 250.000. Resta inteso che nel caso esista polizza incendio comprendente il
"Ricorso Terzi" e/o il "Rischio Locativo", si applica il disposto dell'art. 3).
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k) per danni a cose di terzi in consegna o custodia.
Art. 15) S.O.S. (“Studio Oltremodo Sereno”)
S’intendono incluse in copertura le multe e/o ammende derivate da inesatta interpretazione di
norme (escluse quelle fiscali ed economiche), purché ciò sia involontario e/o conseguenza di
inesatte interpretazioni di norme vigenti, conseguenti a indicazioni date dalla Contraente e /o
Associazione/i di categoria.
L’esposizione massima degli Assicuratori non potrà superare il limite di Euro 10.000 per evento e
in aggregato annuo.
Gli Assicuratori rinunciano all’eventuale esercizio dell’azione di rivalsa nei confronti delle
Associazioni di categoria e del Contraente.
La presente clausola integra le disposizioni di cui all’Art. 25 di questa polizza dove si statuisce
l’inclusione in garanzia della “responsabilità civile personale del responsabile dei servizi
prevenzione e protezione nominato ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 ex 626/94”.
S’intendono inoltre comprese le azioni di rivalsa e/o surroga esperite dall'INAIL, dall'INPS o da altri
Istituti Previdenziali e/o Enti Assicurativi.
Art. 16) COMMITTENZA
L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049
dei Codice Civile per:
a) danni causati a terzi da Suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture,
purché le medesime non siano di proprietà e/o godute dall'Assicurato, in usufrutto o
locazione, od allo stesso intestate al PRA. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati
alle persone trasportate;
b) danni causati a terzi dalle persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso lo
studio assicurato.
Art. 17) NOVERO DEI TERZI
Ai fini delle garanzie R. C. T., non sono considerati terzi esclusivamente l'Assicurato ed i dipendenti
rientranti nella garanzia R.C.O., salvo quando subiscano un danno nella loro qualità di pazienti.
Art. 18) ESCLUSIONI
L'assicurazione non vale:
a) per le richieste di risarcimento e atti e/o fatti già noti all'Assicurato prima dell'inizio del
periodo di assicurazione;
b) per i danni derivanti della proprietà, esercizio e/o conduzione di cliniche, case di cura, ospedali
o simili; fatta salva la responsabilità derivante per il ruolo di direttore sanitario; relativamente
alla sola garanzia R.C.T. l’assicurazione non vale inoltre per i danni e le responsabilità che si
verifichino o insorgano in occasione:
i) di fatti commessi quando l'Assicurato si trovi, per motivi disciplinari, sospeso o destituito
dall'esercizio dell’attività professionale.
ii) di esplosioni od emanazione di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo
dell' atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di
particelle atomiche, fatto salvo quanto previsto all'art. 14, lettera g);
iii) di circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore,
nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto
previsto al precedente art. 16 lettera a);
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iv) di fatti di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento
dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;
interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o alterazione o impoverimento di
falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovansi nel sottosuolo
suscettibile di sfruttamento; tranne nei casi di responsabilità connessa con la sorveglianza
delle attività di deposito temporaneo, smaltimento, stoccaggio e/o accumulo dei rifiuti
speciali e/o tossici nocivi del proprio ambulatorio, di cui alle relative leggi;
c) per i danni alle persone trasportate su veicoli a motore (salvo quanto previsto all'art. 16,
lettera a) ;
d) per il furto;
o, per i rischi inerenti:
e) la produzione diretta di organismi geneticamente modificati
L'assicurazione R. C. T. e R. C. O., inoltre, non comprende i danni:
f) da detenzione o impiego di esplosivi;
g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o
provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine
acceleratrici, ecc.);
h) da produzione, distribuzione, manutenzione e detenzione di amianto (asbesto);
i) derivanti da guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e da tutti
gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché i danni derivanti da incidenti dovuti a ordigni di
guerra;
l) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici limitatamente a società elettriche di
produzione e distribuzione, società di telecomunicazioni, società di produzione di impianti e
apparati telecomunicazioni;
m) cagionati da persone fisiche o giuridiche domiciliate in Usa o Canada e/o derivanti da qualsiasi
attività produttiva e/o professionale svolta nei suddetti Paesi.
Art. 19) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (Pregressa e Postuma)
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato e da lui denunciate
alla Compagnia durante il periodo di efficacia del contratto, indipendentemente dalla data
dell'errore o della negligenza commessa.
In caso di cessazione volontaria dell'attività, l'Assicurato avrà diritto entro il termine di richiesta di
60 giorni e, dietro pagamento di un premio una tantum pari ad un’annualità, alla proroga della
garanzia, per ulteriori tre anni, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze
od errori verificatisi prima della cessazione dell'attività.
Nel caso di morte dell’Assicurato i suoi aventi causa avranno diritto entro il termine di richiesta di
180 giorni, e dietro pagamento di un premio una tantum pari ad una annualità, alla proroga della
garanzia per ulteriori dieci anni per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze
od errori verificatisi nel periodo di attività.
Tuttavia, dalle CLASSI di ASSEGNAZIONE di RISCHIO DUE e TRE e successive, in caso di assenza di
polizza assicurativa relativamente ad una o più annualità, o, in caso di carenza o di specifica
esclusione della garanzia postuma nella polizza o polizze assicurativa/e degli anni precedenti, la
Compagnia presterà la garanzia pregressa illimitata, di cui alla presente polizza, in termini di
garanzia “aggiuntiva”, previa corresponsione del sopra premio, differenziato per classe di merito,
come riportato nell’Allegato 1.
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Art. 20) FRANCHIGIA
Rimane a carico dell’Assicurato, una franchigia fissa, per ogni e qualsiasi avvenimento, come da
Tabella 2 di cui all’Allegato 1.
Art. 21) DENUNCIA DEI SINISTRI E GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
L’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il
contratto, entro dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta
conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del
contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del
sinistro (art. 1913 Codice Civile, comma 1);
L'Assicurato è obbligato a trasmettere alla Compagnia qualsiasi richiesta formale di risarcimento
avanzata da terzi all’assicurato o all’ente di appartenenza, in cui il terzo richieda all’assicurato il
risarcimento dei danni subiti come conseguenza dell’attività professionale; qualsiasi atto
giudiziario, compresi avvisi di garanzia o comunicazioni inviate all’ente di appartenenza, di cui
l’assicurato venga a conoscenza che possa dare origine a una richiesta di risarcimento nei
confronti dell’assicurato.
L'Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta della Compagnia, tutte le informazioni e
l'assistenza del caso. Si concorda comunque che le eventuali involontarie incompletezze nella
stesura della denuncia non inficiano il diritto al risarcimento.
La Compagnia assume, a nome dell'Assicurato, fino ad esaurimento del grado di giudizio
eventualmente in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in
sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le
spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari
al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma
dovuta al danneggiato, superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e
l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate
dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde delle spese di
giustizia penale.
Art. 22) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE R. C. O.
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare
(capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli articoli 10 e 11 dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 per gli infortuni sofferti da
prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2) ai sensi delle disposizioni del codice civile a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella
disciplina del D. P. R. del 30 giugno 1965, n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al
precedente punto 1), per morte e per lesioni personali.
La garanzia della R. C. O. è estesa alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL (ISTITUTO
NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO) e/o a quelle ritenute tali dalla Magistratura,
purché siano conseguenza di fatti avvenuti durante la validità dell'assicurazione e si manifestino in
data posteriore a quella d’inizio copertura del certificato di assicurazione.
Art. 23) DENUNCIA DEI DANNI R. C. O.
L'Assicurato è tenuto a denunciare alla Compagnia gli eventuali sinistri, solo ed esclusivamente:
a) in caso di un infortunio per il quale abbia luogo un’inchiesta giudiziaria a norma di legge;
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b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto,
nonché da parte dell'INAIL qualora eserciti il diritto di surroga ai sensi dei D.P.R. 1124 dei
30.06.1965;
c) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto,
nonché da parte dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale” ai sensi dell’Art. 14 della
Legge 12 giugno 1984 N. 222.
ART. 24) CATEGORIE DEI SOGGETTI ASSICURATI
L’Assicurazione è prestata per la Responsabilità derivante all’Assicurato che appartenga a una
delle seguenti categorie:
1. Odontoiatri e/o medici dentisti – A seguito dell’iscrizione al relativo albo per l’esercizio della
professione.
2. Direttore Sanitario – Responsabilità di Struttura Complessa.
Ad integrazione delle Condizioni di polizza, nell’assicurazione sono compresi i danni alle
persone ed a cose involontariamente cagionati a terzi da fatto di collaboratori di cui
l’Assicurato debba rispondere in relazione alla Sua funzione di Direttore Sanitario o
Responsabile di Struttura Complessa. Resta espressamente esclusa dalla garanzia la
responsabilità Civile derivante all’Assicurato da fatti connessi all’attività di carattere
organizzativo, dirigenziale, aziendale.
La garanzia, per questa figura, è operante fino a un massimo di due eventi denunciati e
verificatisi per ogni anno di copertura assicurativa.
Art. 25) D. L. G. S. 81/2008 – ex 626/94
Agli effetti delle garanzie prestate dalla presente polizza, si precisa che è compresa anche la
responsabilità civile personale del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione nominato ai
sensi dei D. Lgs. N. 81/2008 ex 626/94 di cui l’Assicurato debba rispondere.
Art. 26) STUDI ASSOCIATI O SOCIETA’
Qualora l’Assicurato fosse componente di uno Studio Associato, le garanzie R.C.T. e R.C.O. sono
subordinate alla condizione essenziale che tutti gli altri associati allo studio siano assicurati con
questa polizza. In caso contrario l’Assicurato disporrà solo della garanzia di Responsabilità
Professionale.
Art. 27) NEO-LAUREATI
I neolaureati usufruiscono di tariffa agevolata, ma limitatamente all’ opzione che non prevede
l’implantologia. Tale agevolazione è riconosciuta agli odontoiatri che si iscrivono all’Ordine
Professionale Medico entro l’età anagrafica di anni trenta, e questo beneficio può essere richiesto
per i primi quattro anni dalla data d’iscrizione all’Ordine Professionale ma prima del compimento
del 34° anno di età.
Art. 28) TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE AMICHEVOLE
Ai sensi e per gli effetti della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione con modificazioni del
decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, è entrato in vigore, con decorrenza dal 20 settembre 2013,
l’obbligo della conciliazione, ovvero il procedimento di mediazione quale condizione di
procedibilità della domanda giudiziale in materia di controversie in tema di risarcimento del danno
derivante da responsabilità medica e sanitaria (compreso quella inerente il personale sanitario non
medico), di risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di
pubblicità, di contratti bancari e finanziari. Essendo tutte queste parti obbligate a costituirsi nel
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procedimento di mediazione, le relative decisioni saranno vincolanti anche nei loro confronti. Per
quanto concerne la materia dei contratti assicurativi, l’obbligo di mediazione si estende alle sole
controversie che s’instaurano direttamente tra Assicurato e Assicuratore in ordine all’operatività
della garanzia assicurativa.
Sono invece escluse dall’obbligo tutte le liti in cui l’Assicurato è citato in giudizio dal Danneggiato e
la Compagnia viene chiamata in garanzia, con l’eccezione delle controversie in materia sanitaria
suddette. Il Soggetto che intenda accedere alla mediazione, dovrà rivolgersi a un organismo di
mediazione autorizzato e registrato presso il Ministero della Giustizia che, a sua volta, incaricherà
un mediatore (parimenti autorizzato) di eseguire il tentativo di conciliazione.
Art. 29) CREDITI FORMATIVI ECM - Obbligatorietà per il loro raggiungimento
Il DL 138/2011 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n.148 del 14 settembre 2011 contempla
all’art. 3, comma 5, lettera b): “Previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di
formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai
consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua
determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito
dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”.
Ai sensi e per gli effetti della presente polizza, l’Assicurato dichiara di essere in possesso dei crediti
formativi prescritti dalla legge, e si conferma disponibile all’esibizione dei relativi attestati in caso
di richiesta da parte dell’Assicuratore. Il mancato possesso dei titoli, o l’impossibilità a dimostrare
di essere in una delle condizioni di esonero dall’obbligo di conseguire i crediti previste dalla legge,
implicherà l’immediata revisione “ex-post” anche ai fini dell’eventuale/i sinistro/i in corso, della
classe di assegnazione, e la conseguente applicazione del “pejus” mediante riassegnazione nella
classe di merito come segue, in conformità alle previsioni di cui all’Art. 1894 del Codice Civile:
 nel caso di possesso di crediti ECM fino al 65% di quanto previsto, si applicherà un “pejus” pari
a 4 classi di merito;
 nel caso di possesso di crediti ECM fino al 40% di quanto previsto, si applicherà un “pejus” pari
a 8 classi di merito;
 nel caso di possesso di crediti ECM al di sotto del 40% di quanto previsto, all’Assicurato sarà
assegnata la classe di merito “dodicesima”.
Art. 30) ESTENSIONE TERRITORIALE
I rischi assunti in alimento alla presente polizza sono validi per sinistri che avvengono nel territorio
di tutti i Paesi Europei.
Emessa in due originali ad un solo effetto alla data del frontespizio.
LA COMPAGNIA
IL CONTRAENTE
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Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 c. c dichiaro di accettare specificatamente gli artt.:
Art. 1. Dichiarazioni dell’Assicurato e aggravamento del rischio
Art. 3. Copertura assicurativa di primo e secondo rischio
Art. 4. Limiti d’indennizzo
Art. 5. Recesso in caso di sinistro
Art. 6. Premio, durata, proroga e disdetta
Art. 10. Foro competente
Art. 18. Esclusioni
Art. 19. Inizio e termine della garanzia (Pregressa e Postuma) che regola l’inizio ed il termine
della garanzia in deroga al primo comma dell’art. 1917 c.c.
Art. 20. Franchigia
Art. 21. Denuncia dei sinistri e gestione delle vertenze di danno – Spese legali
Art. 28. Tentativo obbligatorio di conciliazione amichevole
Art. 29. Crediti Formativi ECM – Obbligatorietà per il loro raggiungimento
IL CONTRAENTE
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INFORMATIVA IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni
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personale; Società di ricerche di mercato; Società di servizi di sicurezza; Società di informazione commerciale, Società di
recupero credito.
Sempre per il perseguimento delle medesime finalità potremmo avere necessità di trasmettere i Suoi dati ad altri soggetti terzi
quali Financial Conduct Authority e Prudential Regulation Authority ed altri organismi del settore assicurativo. In alcuni casi la
comunicazione avviene per obbligo di legge (lo prevede ad esempio la disciplina di antiriciclaggio).
Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie di enti terzi.
I Suoi dati personali non saranno diffusi, ma potranno essere trasferiti all’estero, anche fuori dall’Unione Europea, previo suo
consenso.
IV - Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, ai sensi della legge, di ottenere in qualunque momento la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto, l’origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne
l’esattezza o chiederne l’aggiornamento. Inoltre hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima,
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è la Torus Insurance (UK) Ltd., con sede in Londra EC3A 3BP, 5th Floor, 88 Leadenhall Street,
cui ci si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per visionare l’elenco aggiornato dei responsabili per i
trattamenti e dei soggetti destinatari di comunicazione.
POIESIS Ed. 30/01/2015
pag. 1 di 2
Torus Insurance (UK) Limited - 5th Floor – 88 Leadenhall Street – London EC3A 3BP
Odontoflex: la polizza che aderisce alle esigenze assicurative del dentista!
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
Ai sensi del decreto legislativo 30 Giungo 2003, n. 196, e successive modificazioni.
Preso atto delle informazioni che le abbiamo comunicato in relazione al trattamento dei Suoi dati personali, Le chiediamo:
Consenso per l’utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi
Per poter emettere e dare esecuzione al contratto e alla fornitura del servizio da Lei richiesto, nonché all’eventuale
ridistribuzione del rischio, è necessario che Lei consenta per iscritto a Torus Insurance (UK) Ltd., di utilizzare i Suoi dati
personali, compresi eventuali dati sensibili, per:
-
la gestione del contratto di assicurazione
comunicarli alle categorie di enti terzi specificati nell’informativa
il trasferimento all’estero
SI
NO
Consenso per l’utilizzo dei dati personali per scopi statistici, informativi e promozionali
Come già specificato, Lei può decidere liberamente di dare o meno il Suo consenso a Torus Insurance (UK) Ltd. per l’utilizzo dei Suoi
dati personali (ad esclusione di quelli sensibili) per scopi statistici, informativi e promozionali; tale consenso è utile per migliorare i
servizi e farle conoscere nuovi prodotti della nostra Società e di altre Società del Gruppo.
Le ribadiamo che il Suo consenso è del tutto facoltativo ed il Suo rifiuto non produrrà nessun effetto circa l’esecuzione del
contratto di assicurazione. In particolare Lei può consentire a Torus Insurance (UK) Ltd. di utilizzare i Suoi dati Personali (ad
esclusione di quelli sensibili) per:
-
realizzare iniziative promozionali curate dalla nostra Società
SI
NO
-
rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e svolgere indagini statistiche
SI
NO
-
comunicarli a società che effettuano per nostro conto le suddette operazioni
SI
NO
-
comunicarli ad altre Società del Gruppo per lo svolgimento delle medesime finalità
statistiche, informative e promozionali
SI
NO
Luogo e data…………………………………………………………….. No. documento (polizza, proposta): …………………………………………
Contraente Nome e Cognome (leggibile) …………………………………………………………………………………….
Firma……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Altri soggetti (diversi dal Contraente) presenti nel contratto (ad esempio: Assicurato)
Nome e Cognome (leggibile) ………………………………………………………………………………………………………….
Firma………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Odontoflex: la polizza che aderisce alle esigenze assicurative del dentista!
ALLEGATO 1
1. ODONTOIATRI/DENTISTI
CLASSE DI ASSEGNAZIONE DI MERITO E RELATIVI PREMI
Premesso che il contenuto di cui al presente “Allegato 1” costituisce parte integrante della Polizza, le Parti
Contraenti si danno reciprocamente atto che l’attribuzione della Classe di merito, assegnata all’atto dell’accesso
alla polizza, è riferita alla situazione assicurativa del professionista in quel momento, ed è suscettibile di subire
variazioni nelle successive annualità di copertura, sia in positivo sia in negativo, in relazione ad eventuali modifiche
di “status” intervenute nel corso della precedente annualità assicurativa, secondo quanto previsto alle Tabelle
evolutive, rispettivamente 3 (Odontoiatri/Dentisti) e 4 (Igienisti Dentali).
Clausole di salvaguardia:
1. Per i Professionisti, ivi compresi i Neolaureati, che abbiano in scadenza, all’atto della stipula del presente
contratto (solo per la prima annualità assicurativa), una polizza assicurativa per la Responsabilità civile
Professionale con Torus Insurance (UK) Limited, la classe di ingresso sarà assegnata non conteggiando n. 1
sinistro eventualmente occorso negli ultimi 5 anni. Pertanto, il numero dei sinistri da considerare negli
ultimi 5 anni ai fini della assegnazione della classe sarà ridotto di una unità.
2. I Neolaureati che non abbiano denunciato alcun sinistro fino al giorno di stipula della presente polizza,
ferma la classe di assegnazione 2 beneficeranno, oltre allo sconto già previsto in tariffa, di un abbuono in
cifra fissa di Euro 125,00 (comprensivo di accessori ed imposte del 22,25%), indipendentemente dal
massimale prescelto. Tale beneficio decadrà alla prima denuncia di sinistro, ed alla prima scadenza di
polizza sarà ripristinato l’ordinaria evoluzione tariffaria come già previsto in polizza.
TABELLA 1 – Regole di assegnazione della classe di merito
CLASSE DI ASSEGNAZIONE
DI RISCHIO
UNO
DUE
TRE
SINISTRI DENUNCIATI
ULTIMI 5 ANNI
MASSIMO UNO
MASSIMO DUE
MASSIMO TRE
ISCRIZIONE ALBO
PROFESSIONALE
ALMENO 4 ANNI
---
REQUISITI DA
SODDISFARE
TUTTI
ALMENO UNO
ALMENO UNO
CLASSE DI ASSEGNAZIONE DI RISCHIO “UNO”
Vengono assegnati a questa classe tutti i professionisti il cui profilo di rischio soddisfa tutti i seguenti requisiti:


aver denunciato al massimo un sinistro negli ultimi 5 anni
essere iscritto all’Albo professionale da almeno 4 anni
MASSIMALI

€ 1.000.000,00

€ 1.500.000,00

€ 2.000.000,00
PREMI (IMPOSTE INCLUSE)

SENZA IMPLANTOLOGIA
CON IMPLANTOLOGIA
 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPLANTOLOGIA “A” tecniche
finalizzate all’osteointegrazione

totale

 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPANTOLOGIA “B”
altre
metodiche

totale
€ 670,36
€ 792,24
€ 914,13
€ 670,36
€ 792,24
€ 914,13
€ 243,77
€ 914,13
€ 292,52
€ 1.084,76
€ 304,71
€ 1.218,84
€ 670,36
€ 792,24
€ 914,13
€ 670,36
€ 1.340,72
€ 731,30
€ 1.523,54
€ 731,30
€ 1.645,43
Franchigia fissa di Euro 500,00 ogni e qualsiasi avvenimento.
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CLASSE DI RISCHIO INTERNA “UNO-A”
Rientrano in questa classe tutti i professionisti il cui profilo di rischio soddisfa il seguente requisito:
 essere stati in “CLASSE DI RISCHIO UNO” per un anno e non aver denunciato alcun sinistro.


SENZA IMPLANTOLOGIA
€ 1.000.000,00
€ 636,84
CON IMPLANTOLOGIA
 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPLANTOLOGIA “A” tecniche
finalizzate all’osteointegrazione

totale

 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPANTOLOGIA “B”
altre
metodiche

totale

MASSIMALI
€ 1.500.000,00

PREMI (IMPOSTE INCLUSE)
€ 752,63
€ 2.000.000,00
€ 868,42
€ 636,84
€ 752,63
€ 868,42
€ 231,58
€ 868,42
€ 277,89
€ 1.030,52
€ 289,47
€ 1.157,89
€ 636,84
€ 752,63
€ 868,42
€ 636,84
€ 1.273,68
€ 694,74
€ 1.447,37
€ 694,74
€ 1.563,16
Franchigia fissa di Euro 500,00 ogni e qualsiasi avvenimento.
CLASSE DI RISCHIO INTERNA “UNO-B”
Rientrano in questa classe tutti i professionisti il cui profilo di rischio soddisfa il seguente requisito:
 essere stati in “CLASSE DI RISCHIO INTERNA UNO-A” per un anno e non aver denunciato alcun sinistro.
MASSIMALI

€1.000.000,00

€1.500.000,00

€2.000.000,00
PREMI (IMPOSTE INCLUSE)

SENZA IMPLANTOLOGIA
€ 605,00
€ 715,00
€ 825,00
€ 605,00
€ 715,00
€ 825,00
€ 220,00
€ 825,00
€ 264,00
€ 979,00
€ 275,00
€ 1.100,00
€ 605,00
€ 715,00
€ 825,00
€ 605,00
€ 1.210,00
€ 660,00
€ 1.375,00
€ 660,00
€ 1.485,00
CON IMPLANTOLOGIA
 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPLANTOLOGIA “A” tecniche
finalizzate all’osteointegrazione


 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPANTOLOGIA “B”
totale
altre
metodiche

totale
Franchigia fissa di Euro 500,00 ogni e qualsiasi avvenimento.
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Odontoflex: la polizza che aderisce alle esigenze assicurative del dentista!
CLASSE DI ASSEGNAZIONE DI RISCHIO “DUE”
Vengono assegnati a questa classe tutti i professionisti il cui profilo di rischio, indipendentemente dal numero di anni d’iscrizione
all’Albo Professionale, soddisfa la seguente condizione:
● aver denunciato al massimo due sinistri negli ultimi cinque anni;
I professionisti assegnatari della “CLASSE DUE” sono sottoposti all’ulteriore seguente esclusione , che s’intende, pertanto,
parte integrante dell’Art. 18 delle Condizioni Generali di Polizza:
n)
la restituzione, da parte dell’Assicurato, dei compensi percepiti per trattamenti incongrui e/o inadeguati
e/o infruttuosi;


€1.000.000,00
MASSIMALI
€1.500.000,00

€2.000.000,00
PREMI (IMPOSTE INCLUSE)

SENZA IMPLANTOLOGIA
€ 705,64
€ 833,94
€ 962,24

NEOLAUREATO
€ 458,67
€ 542,06
€ 625,46
€ 705,64
€ 833,94
€ 962,24
€ 256,60
€ 962,24
€ 307,92
€ 1.141,86
€ 320,75
€ 1.282,99
€ 705,64
€ 833,94
€ 962,24
€ 705,64
€ 1.411,28
€ 769,79
€ 1.603,73
€ 769,79
€ 1.732,03
CON IMPLANTOLOGIA:
 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPLANTOLOGIA “A” tecniche
finalizzate all’osteointegrazione


 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPANTOLOGIA “B”
altre
metodiche

totale
totale
Franchigia fissa di Euro 500,00 ogni e qualsiasi avvenimento.
CLASSE DI ASSEGNAZIONE DI RISCHIO “TRE”
Vengono assegnati a questa classe tutti i professionisti il cui profilo di rischio, indipendentemente dal numero di anni d’iscrizione
all’Albo Professionale, soddisfa la seguente condizione:
• aver denunciato al massimo tre sinistri negli ultimi cinque anni;
Anche questi Professionisti sono sottoposti all’ulteriore seguente esclusione, che s’intende, pertanto, parte integrante
dell’Art. 18 delle Condizioni Generali di Polizza:
n)
la restituzione, da parte dell’assicurato, dei compensi percepiti per trattamenti incongrui e/o inadeguati
e/o infruttuosi
MASSIMALI

€1.000.000,00

€1.500.000,00

€2.000.000,00
PREMI (IMPOSTE INCLUSE)

SENZA IMPLANTOLOGIA
€ 742,78
€ 877,83
€ 1.012,88

NEOLAUREATO
€ 482,81
€ 570,59
€ 658,37
€ 742,78
€ 877,83
€ 1.012,88
€ 270,10
€ 1.012,88
€ 324,12
€ 1.201,95
€ 337,63
€ 1.350,51
€ 742,78
€ 877,83
€ 1.012,88
€ 742,78
€ 1.485,56
€ 810,31
€ 1.688,14
€ 810,31
€ 1.823,19
CON IMPLANTOLOGIA:
 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPLANTOLOGIA “A” tecniche
finalizzate all’osteointegrazione


 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPANTOLOGIA “B”
altre
metodiche

totale
totale
Franchigia fissa di Euro 500,00 ogni e qualsiasi avvenimento.
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CLASSE DI RISCHIO INTERNA “QUATTRO”
La collocazione dei professionisti in questa classe di rischio è determinata in base alle regole evolutive di cui alla Tabella N. 3,
indipendentemente dal numero di anni d’iscrizione all’Albo Professionale.
Anche questi Professionisti sono sottoposti all’ulteriore seguente esclusione, che s’intende, pertanto, parte integrante
dell’Art. 18 delle Condizioni Generali di Polizza:
n)
la restituzione, da parte dell’assicurato, dei compensi percepiti per trattamenti incongrui e/o inadeguati
e/o infruttuosi
MASSIMALI


€1.000.000,00
€1.500.000,00

€2.000.000,00
PREMI (IMPOSTE INCLUSE)

SENZA IMPLANTOLOGIA
€ 781,88
€ 924,03
€ 1.066,19

NEOLAUREATO
€ 508,22
€ 600,62
€ 693,03
€ 781,88
€ 924,03
€ 1.066,19
€ 284,32
€ 1.066,20
€ 341,18
€ 1.265,21
€ 355,40
€ 1.421,59
€ 781,88
€ 924,03
€ 1.066,19
€ 781,88
€ 1.563,76
€ 852,95
€ 1.776,98
€ 852,95
€ 1.919,14
CON IMPLANTOLOGIA:
 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPLANTOLOGIA “A” tecniche
finalizzate all’osteointegrazione


 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPANTOLOGIA “B”
altre
metodiche

totale
totale
Franchigia fissa di Euro 1.000,00 ogni e qualsiasi avvenimento.
CLASSE DI RISCHIO INTERNA “CINQUE”
La collocazione dei professionisti in questa classe di rischio è determinata in base alle regole evolutive di cui alla Tabella N. 3,
indipendentemente dal numero di anni d’iscrizione all’Albo Professionale.
Anche questi Professionisti sono sottoposti all’ulteriore seguente esclusione , che s’intende, pertanto, parte integrante
dell’Art. 18 delle Condizioni Generali di Polizza:
n)
la restituzione, da parte dell’assicurato, dei compensi percepiti per trattamenti incongrui e/o inadeguati
e/o infruttuosi
MASSIMALI

€1.000.000,00

€1.500.000,00

€2.000.000,00
PREMI (IMPOSTE INCLUSE)

SENZA IMPLANTOLOGIA
€ 823,03
€ 972,67
€ 1.122,31

NEOLAUREATO
€ 534,97
€ 632,23
€ 729,50
€ 823,03
€ 972,67
€ 1.122,31
€ 299,28
€ 1.122,31
€ 359,14
€ 1.331,81
€ 374,10
€ 1.496,41
€ 823,03
€ 972,67
€ 1.122,31
€ 823,03
€ 1.646,06
€ 897,85
€ 1.870,52
€ 897,85
€ 2.020,16
CON IMPLANTOLOGIA:
 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPLANTOLOGIA “A” tecniche
finalizzate all’osteointegrazione


 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPANTOLOGIA “B”
altre
metodiche

totale
totale
Franchigia fissa di Euro 1.000,00 ogni e qualsiasi avvenimento.
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pag. 4 di 14
Torus Insurance (UK) Limited - 5th Floor – 88 Leadenhall Street – London EC3A 3BP
Odontoflex: la polizza che aderisce alle esigenze assicurative del dentista!
CLASSE DI RISCHIO INTERNA “SEI”
La collocazione dei professionisti in questa classe di rischio è determinata in base alle regole evolutive di cui alla Tabella N. 3,
indipendentemente dal numero di anni d’iscrizione all’Albo Professionale.
Anche questi Professionisti sono sottoposti all’ulteriore seguente esclusione , che s’intende, pertanto, parte integrante
dell’Art. 18 delle Condizioni Generali di Polizza:
n)
la restituzione, da parte dell’assicurato, dei compensi percepiti per trattamenti incongrui e/o inadeguati
e/o infruttuosi
MASSIMALI

€1.000.000,00

€1.500.000,00

€2.000.000,00
PREMI (IMPOSTE INCLUSE)

SENZA IMPLANTOLOGIA
€ 866,34
€ 1.023,86
€ 1.181,38

NEOLAUREATO
€ 563,12
€ 665,51
€ 767,90
€ 866,34
€ 1.023,86
€ 1.181,38
€ 315,03
€ 1.181,37
€ 378,04
€ 1.401,90
€ 393,79
€ 1.575,17
€ 866,34
€ 1.023,86
€ 1.181,38
€ 866,34
€ 1.732,68
€ 945,10
€ 1.968,96
€ 945,10
€ 2.126,48
CON IMPLANTOLOGIA:
 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPLANTOLOGIA “A” tecniche
finalizzate all’osteointegrazione


 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPANTOLOGIA “B”
altre
metodiche

totale
totale
Franchigia fissa di Euro 1.500,00 ogni e qualsiasi avvenimento.
CLASSE DI RISCHIO INTERNA “SETTE”
La collocazione dei professionisti in questa classe di rischio è determinata in base alle regole evolutive di cui alla Tabella N. 3,
indipendentemente dal numero di anni d’iscrizione all’Albo Professionale.
Anche questi Professionisti sono sottoposti all’ulteriore seguente esclusione, che s’intende, pertanto, parte integrante dell’Art. 18
delle Condizioni Generali di Polizza:
n)
la restituzione, da parte dell’assicurato, dei compensi percepiti per trattamenti incongrui e/o inadeguati
e/o infruttuosi
MASSIMALI

€1.000.000,00

€1.500.000,00

€2.000.000,00
PREMI (IMPOSTE INCLUSE)

SENZA IMPLANTOLOGIA
€ 911,94
€ 1.077,75
€ 1.243,56

NEOLAUREATO
€ 592,76
€ 700,54
€ 808,31
€ 911,94
€ 1.077,75
€ 1.243,56
€ 331,61
€ 1.243,55
€ 397,94
€ 1.475,69
€ 414,52
€ 1.658,08
€ 911,94
€ 1.077,75
€ 1.243,56
€ 911,94
€ 1.823,88
€ 994,84
€ 2.072,59
€ 994,84
€ 2.238,40
CON IMPLANTOLOGIA:
 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPLANTOLOGIA “A” tecniche
finalizzate all’osteointegrazione


 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPANTOLOGIA “B”
altre
metodiche

totale
totale
Franchigia fissa di Euro 1.500,00 ogni e qualsiasi avvenimento.
POIESIS Ed. 30/01/2015
pag. 5 di 14
Torus Insurance (UK) Limited - 5th Floor – 88 Leadenhall Street – London EC3A 3BP
Odontoflex: la polizza che aderisce alle esigenze assicurative del dentista!
CLASSE DI RISCHIO INTERNA “OTTO”
La collocazione dei professionisti in questa classe di rischio è determinata in base alle regole evolutive di cui alla Tabella N. 3,
indipendentemente dal numero di anni d’iscrizione all’Albo Professionale.
Anche questi Professionisti sono sottoposti all’ulteriore seguente esclusione , che s’intende, pertanto, parte integrante
dell’Art. 18 delle Condizioni Generali di Polizza:
n)
la restituzione, da parte dell’assicurato, dei compensi percepiti per trattamenti incongrui e/o inadeguati
e/o infruttuosi
MASSIMALI

€1.000.000,00

€1.500.000,00

€2.000.000,00
PREMI (IMPOSTE INCLUSE)

SENZA IMPLANTOLOGIA
€ 959,94
€ 1.134,47
€ 1.309,01

NEOLAUREATO
€ 623,96
€ 737,41
€ 850,85
€ 959,94
€ 1.134,47
€ 1.309,01
€ 349,07
€ 1.309,01
€ 418,88
€ 1.553,35
€ 436,34
€ 1.745,35
€ 959,94
€ 1.134,47
€ 1.309,01
€ 959,94
€ 1.919,88
€ 1.047,20
€ 2.181,67
€ 1.047,20
€ 2.356,21
CON IMPLANTOLOGIA:
 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPLANTOLOGIA “A” tecniche
finalizzate all’osteointegrazione


 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPANTOLOGIA “B”
altre
metodiche

totale
totale
Franchigia fissa di Euro 2.000,00 ogni e qualsiasi avvenimento.
CLASSE DI RISCHIO INTERNA “NOVE”
La collocazione dei professionisti in questa classe di rischio è determinata in base alle regole evolutive di cui alla Tabella N. 3,
indipendentemente dal numero di anni d’iscrizione all’Albo Professionale.
Anche questi Professionisti sono sottoposti all’ulteriore seguente esclusione , che s’intende, pertanto, parte integrante
dell’Art. 18 delle Condizioni Generali di Polizza:
n)
la restituzione, da parte dell’assicurato, dei compensi percepiti per trattamenti incongrui e/o inadeguati
e/o infruttuosi
MASSIMALI

€1.000.000,00

€1.500.000,00

€2.000.000,00
PREMI (IMPOSTE INCLUSE)

SENZA IMPLANTOLOGIA

NEOLAUREATO
CON IMPLANTOLOGIA:
 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPLANTOLOGIA “A” tecniche
finalizzate all’osteointegrazione


 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPANTOLOGIA “B”
altre
metodiche

totale
totale
€ 1.010,46
€ 1.194,18
€ 1.377,90
€ 656,80
€ 776,22
€ 895,64
€ 1.010,46
€ 1.194,18
€ 1.377,90
€ 367,44
€ 1.377,90
€ 440,93
€ 1.635,11
€ 459,30
€ 1.837,20
€ 1.010,46
€ 1.194,18
€ 1.377,90
€ 1.010,46
€ 2.020,92
€ 1.102,32
€ 2.296,50
€ 1.102,32
€ 2.480,22
Franchigia fissa di Euro 2.000,00 ogni e qualsiasi avvenimento
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Odontoflex: la polizza che aderisce alle esigenze assicurative del dentista!
CLASSE DI RISCHIO INTERNA “DIECI”
La collocazione dei professionisti in questa classe di rischio è determinata in base alle regole evolutive di cui alla Tabella N. 3,
indipendentemente dal numero di anni d’iscrizione all’Albo Professionale.
Anche questi Professionisti sono sottoposti all’ulteriore seguente esclusione, che s’intende, pertanto, parte integrante
dell’Art. 18 delle Condizioni Generali di Polizza:
n)
la restituzione, da parte dell’assicurato, dei compensi percepiti per trattamenti incongrui e/o inadeguati
e/o infruttuosi
MASSIMALI

€1.000.000,00

€1.500.000,00

€2.000.000,00
PREMI (IMPOSTE INCLUSE)

SENZA IMPLANTOLOGIA

NEOLAUREATO
CON IMPLANTOLOGIA:
 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPLANTOLOGIA “A” tecniche
finalizzate all’osteointegrazione


 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPANTOLOGIA “B”
altre
metodiche

totale
totale
€ 1.063,64
€ 1.257,03
€ 1.450,42
€ 691,37
€ 817,07
€ 942,77
€ 1.063,64
€ 1.257,03
€ 1.450,43
€ 386,78
€ 1.450,42
€ 464,13
€ 1.721,16
€ 483,47
€ 1.933,90
€ 1.063,64
€ 1.257,03
€ 1.450,42
€ 1.063,64
€ 2.127,28
€ 1.160,34
€ 2.417,37
€ 1.160,34
€ 2.610,76
Franchigia fissa di Euro 2.500,00 ogni e qualsiasi avvenimento
CLASSE DI RISCHIO INTERNA “UNDICI”
La collocazione dei professionisti in questa classe di rischio è determinata in base alle regole evolutive di cui alla Tabella N. 3,
indipendentemente dal numero di anni d’iscrizione all’Albo Professionale.
Anche questi Professionisti sono sottoposti all’ulteriore seguente esclusione, che s’intende, pertanto, parte integrante
dell’Art. 18 delle Condizioni Generali di Polizza:
n)
la restituzione, da parte dell’assicurato, dei compensi percepiti per trattamenti incongrui e/o inadeguati
e/o infruttuosi
MASSIMALI

€1.000.000,00

€1.500.000,00

€2.000.000,00
PREMI (IMPOSTE INCLUSE)

SENZA IMPLANTOLOGIA

NEOLAUREATO
CON IMPLANTOLOGIA:
 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPLANTOLOGIA “A” tecniche
finalizzate all’osteointegrazione


 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPANTOLOGIA “B”
altre
metodiche

totale
totale
€ 1.119,62
€ 1.323,19
€ 1.526,76
€ 727,76
€ 860,07
€ 992,39
€ 1.119,62
€ 1.323,19
€ 1.526,76
€ 407,14
€ 1.526,76
€ 488,56
€ 1.811,75
€ 508,92
€ 2.035,68
€ 1.119,62
€ 1.323,19
€ 1.526,76
€ 1.119,62
€ 2.239,24
€ 1.221,41
€ 2.544,60
€ 1.221,41
€ 2.748,17
Franchigia fissa di Euro 3.500,00 ogni e qualsiasi avvenimento.
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CLASSE DI RISCHIO INTERNA “DODICI”
La collocazione dei professionisti in questa classe di rischio è determinata in base alle regole evolutive di cui alla Tabella N. 3,
indipendentemente dal numero di anni d’iscrizione all’Albo Professionale.
Anche questi Professionisti sono sottoposti all’ulteriore seguente esclusione, che s’intende, pertanto, parte integrante
dell’Art. 18 delle Condizioni Generali di Polizza:
n)
la restituzione, da parte dell’assicurato, dei compensi percepiti per trattamenti incongrui e/o inadeguati
e/o infruttuosi
MASSIMALI

€1.000.000,00

€1.500.000,00

€2.000.000,00
PREMI (IMPOSTE INCLUSE)

SENZA IMPLANTOLOGIA

NEOLAUREATO
CON IMPLANTOLOGIA:
 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPLANTOLOGIA “A” tecniche
finalizzate all’osteointegrazione


 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPANTOLOGIA “B”
altre
metodiche

totale
totale
€ 1.178,55
€ 1.392,83
€ 1.607,12
€ 766,06
€ 905,34
€ 1.044,63
€ 1.178,55
€ 1.392,83
€ 1.607,12
€ 428,56
€ 1.607,11
€ 514,28
€ 1.907,11
€ 535,71
€ 2.142,83
€ 1.178,55
€ 1.392,83
€ 1.607,12
€ 1.178,55
€ 2.357,10
€ 1.285,69
€ 2.678,52
€ 1.285,69
€ 2.892,81
Franchigia fissa di Euro 5.000,00 ogni e qualsiasi avvenimento.
CLASSE DI RISCHIO INTERNA “TREDICI”
La collocazione dei professionisti in questa classe di rischio è determinata in base alle regole evolutive di cui alla Tabella N. 3,
indipendentemente dal numero di anni d’iscrizione all’Albo Professionale.
Anche questi Professionisti sono sottoposti all’ulteriore seguente esclusione, che s’intende, pertanto, parte integrante
dell’Art. 18 delle Condizioni Generali di Polizza:
n)
la restituzione, da parte dell’assicurato, dei compensi percepiti per trattamenti incongrui e/o inadeguati
e/o infruttuosi
MASSIMALI

€1.000.000,00

€1.500.000,00

€2.000.000,00
PREMI (IMPOSTE INCLUSE)

SENZA IMPLANTOLOGIA

NEOLAUREATO
CON IMPLANTOLOGIA:
 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPLANTOLOGIA “A” tecniche
finalizzate all’osteointegrazione


 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPANTOLOGIA “B”
altre
metodiche

totale
totale
€ 1.240,58
€ 1.466,14
€ 1.691,70
€ 806,38
€ 952,99
€ 1.099,61
€ 1.240,58
€ 1.466,14
€ 1.691,70
€ 451,12
€ 1.691,70
€ 541,34
€ 2.007,48
€ 563,90
€ 2.255,60
€ 1.240,58
€ 1.466,14
€ 1.691,70
€ 1.240,58
€ 2.481,16
€ 1.353,36
€ 2.819,50
€ 1.353,36
€ 3.045,06
Franchigia fissa di Euro 5.000,00 ogni e qualsiasi avvenimento.
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Odontoflex: la polizza che aderisce alle esigenze assicurative del dentista!
CLASSE DI RISCHIO INTERNA “QUATTORDICI”
La collocazione dei professionisti in questa classe di rischio è determinata in base alle regole evolutive di cui alla Tabella N. 3,
indipendentemente dal numero di anni d’iscrizione all’Albo Professionale.
Anche questi Professionisti sono sottoposti all’ulteriore seguente esclusione, che s’intende, pertanto, parte integrante
dell’Art. 18 delle Condizioni Generali di Polizza:
n)
la restituzione, da parte dell’assicurato, dei compensi percepiti per trattamenti incongrui e/o inadeguati
e/o infruttuosi
MASSIMALI

€1.000.000,00

€1.500.000,00

€2.000.000,00
PREMI (IMPOSTE INCLUSE)

SENZA IMPLANTOLOGIA

NEOLAUREATO
CON IMPLANTOLOGIA:
 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPLANTOLOGIA “A” tecniche
finalizzate all’osteointegrazione


 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPANTOLOGIA “B”
altre
metodiche

totale
totale
€ 1.305,87
€ 1.543,31
€ 1.780,74
€ 848,82
€ 1.003,15
€ 1.157,48
€ 1.305,87
€ 1.543,31
€ 1.780,74
€ 474,86
€ 1.780,73
€ 569,84
€ 2.113,15
€ 593,58
€ 2.374,32
€ 1.305,87
€ 1.543,31
€ 1.780,74
€ 1.305,87
€ 2.611,74
€ 1.424,59
€ 2.967,90
€ 1.424,59
€ 3.205,33
Franchigia fissa di Euro 5.000,00 ogni e qualsiasi avvenimento.
CLASSE DI RISCHIO INTERNA “QUINDICI”
La collocazione dei professionisti in questa classe di rischio è determinata in base alle regole evolutive di cui alla Tabella N. 3,
indipendentemente dal numero di anni d’iscrizione all’Albo Professionale.
Anche questi Professionisti sono sottoposti all’ulteriore seguente esclusione, che s’intende, pertanto, parte integrante
dell’Art. 18 delle Condizioni Generali di Polizza:
n)
la restituzione, da parte dell’assicurato, dei compensi percepiti per trattamenti incongrui e/o inadeguati
e/o infruttuosi
MASSIMALI

€1.000.000,00

€1.500.000,00

€2.000.000,00
PREMI (IMPOSTE INCLUSE)

SENZA IMPLANTOLOGIA

NEOLAUREATO
CON IMPLANTOLOGIA:
 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPLANTOLOGIA “A” tecniche
finalizzate all’osteointegrazione


 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPANTOLOGIA “B”
altre
metodiche

totale
totale
€ 1.374,60
€ 1.624,53
€ 1.874,46
€ 893,49
€ 1.055,95
€ 1.218,40
€ 1.374,60
€ 1.624,53
€ 1.874,46
€ 499,86
€ 1.874,46
€ 599,83
€ 2.224,36
€ 624,82
€ 2.499,28
€ 1.374,60
€ 1.624,53
€ 1.874,46
€ 1.374,60
€ 2.749,20
€ 1.499,57
€ 3.124,10
€ 1.499,57
€ 3.374,03
Franchigia fissa di Euro 5.000,00 ogni e qualsiasi avvenimento.
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Odontoflex: la polizza che aderisce alle esigenze assicurative del dentista!
CLASSE DI RISCHIO INTERNA “SEDICI”
La collocazione dei professionisti in questa classe di rischio è determinata in base alle regole evolutive di cui alla Tabella N. 3,
indipendentemente dal numero di anni d’iscrizione all’Albo Professionale.
Anche questi Professionisti sono sottoposti all’ulteriore seguente esclusione, che s’intende, pertanto, parte integrante
dell’Art. 18 delle Condizioni Generali di Polizza:
n)
la restituzione, da parte dell’assicurato, dei compensi percepiti per trattamenti incongrui e/o inadeguati
e/o infruttuosi
MASSIMALI

€1.000.000,00

€1.500.000,00

€2.000.000,00
PREMI (IMPOSTE INCLUSE)

SENZA IMPLANTOLOGIA

NEOLAUREATO
CON IMPLANTOLOGIA:
 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPLANTOLOGIA “A” tecniche
finalizzate all’osteointegrazione


 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPANTOLOGIA “B”
altre
metodiche

totale
totale
€ 1.446,95
€ 1.710,03
€ 1.973,12
€ 940,52
€ 1.111,52
€ 1.282,53
€ 1.446,95
€ 1.710,03
€ 1.973,12
€ 526,16
€ 1.973,11
€ 631,40
€ 2.341,43
€ 657,71
€ 2.630,83
€ 1.446,95
€ 1.710,03
€ 1.973,12
€ 1.446,95
€ 2.893,90
€ 1.578,49
€ 3.288,52
€ 1.578,49
€ 3.551,61
Franchigia fissa di Euro 5.000,00 ogni e qualsiasi avvenimento.
CLASSE DI RISCHIO INTERNA “DICIASSETTE”
La collocazione dei professionisti in questa classe di rischio è determinata in base alle regole evolutive di cui alla Tabella N. 3,
indipendentemente dal numero di anni d’iscrizione all’Albo Professionale.
Anche questi Professionisti sono sottoposti all’ulteriore seguente esclusione, che s’intende, pertanto, parte integrante
dell’Art. 18 delle Condizioni Generali di Polizza:
n)
la restituzione, da parte dell’assicurato, dei compensi percepiti per trattamenti incongrui e/o inadeguati
e/o infruttuosi
MASSIMALI

€1.000.000,00

€1.500.000,00

€2.000.000,00
PREMI (IMPOSTE INCLUSE)

SENZA IMPLANTOLOGIA

NEOLAUREATO
CON IMPLANTOLOGIA:
 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPLANTOLOGIA “A” tecniche
finalizzate all’osteointegrazione


 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPANTOLOGIA “B”
altre
metodiche

totale
totale
€ 1.523,11
€ 1.800,04
€ 2.076,96
€ 990,02
€ 1.170,02
€ 1.350,03
€ 1.523,11
€ 1.800,04
€ 2.076,96
€ 553,86
€ 2.076,97
€ 664,63
€ 2.464,67
€ 692,32
€ 2.769,28
€ 1.523,11
€ 1.800,04
€ 2.076,96
€ 1.523,11
€ 3.046,22
€ 1.661,57
€ 3.461,61
€ 1.661,57
€ 3.738,53
Franchigia fissa di Euro 5.000,00 ogni e qualsiasi avvenimento.
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Odontoflex: la polizza che aderisce alle esigenze assicurative del dentista!
CLASSE DI RISCHIO INTERNA “DICIOTTO”
La collocazione dei professionisti in questa classe di rischio è determinata in base alle regole evolutive di cui alla Tabella N. 3,
indipendentemente dal numero di anni d’iscrizione all’Albo Professionale.
Anche questi Professionisti sono sottoposti all’ulteriore seguente esclusione, che s’intende, pertanto, parte integrante
dell’Art. 18 delle Condizioni Generali di Polizza:
n)
la restituzione, da parte dell’assicurato, dei compensi percepiti per trattamenti incongrui e/o inadeguati
e/o infruttuosi
MASSIMALI

€1.000.000,00

€1.500.000,00

€2.000.000,00
PREMI (IMPOSTE INCLUSE)

SENZA IMPLANTOLOGIA
€ 1.603,27
€ 1.894,77
€ 2.186,28

NEOLAUREATO
€ 1.042,13
€ 1.231,60
€ 1.421,08
€ 1.603,27
€ 1.894,77
€ 2.186,28
€ 583,01
€ 2.186,28
€ 699,61
€ 2.594,38
€ 728,76
€ 2.915,04
€ 1.603,27
€ 1.894,77
€ 2.186,28
€ 1.603,27
€ 3.206,54
€ 1.749,02
€ 3.643,80
€ 1.749,02
€ 3.935,30
CON IMPLANTOLOGIA:
 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPLANTOLOGIA “A” tecniche
finalizzate all’osteointegrazione


 - Premio base (senza implantologia)
 ESTENSIONE IMPANTOLOGIA “B”
altre
metodiche

totale
totale
Franchigia fissa di Euro 5.000,00 ogni e qualsiasi avvenimento.
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Odontoflex: la polizza che aderisce alle esigenze assicurative del dentista!
NOTA:
NEOLAUREATI:
Le tariffe per neolaureati (inseribili Solo in Classe “DUE” o Classe “TRE”), sono al netto dello sconto del 35% calcolato
sul premio base di polizza, limitatamente all’opzione che non prevede l’implantologia. Tale agevolazione viene
riconosciuta ai Professionisti che s’iscrivono all’Ordine Professionale Medico entro l’età anagrafica di anni trenta, e
questo beneficio è valido per i primi quattro anni dalla data di iscrizione all’Ordine Professionale, ma prima del
compimento del 34° anno di età.
FRANCHIGIE
TABELLA 2 – Franchigie fisse applicabili
CLASSE DI MERITO
IMPORTO FRANCHIGIA
UNO B
UNO A
UNO
DUE
TRE
QUATTRO
CINQUE
SEI
SETTE
OTTO
NOVE
DIECI
UNDICI
DODICI
TREDICI
QUATTORDICI
QUINDICI
SEDICI
DICIASSETTE
DICIOTTO
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00
€ 3.500,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
PREMIO AGGIUNTIVO per Garanzia di cui all’Art. 19 ultimo capoverso:
-
NEOLAUREATI
Euro
20,00
-
TUTTI GLI ALTRI PROFESSIONISTI
Euro
150,00
COPERTURE ASSICURATIVE DI SECONDO RISCHIO di cui all’Art. 3
Odontoiatri/Dentisti: nel caso di co-esistenza di altra polizza assicurativa per i medesimi rischi, i suindicati premi
saranno soggetti alle seguenti riduzioni da calcolarsi sul premio imponibile:
Massimali di 1° rischio
Fino a € 1.000.000,00
Da € 1.000.000,01 a € 1.500.000,00
Da € 1.500.000,01 a € 2.000.000,00
Riduzione Premio
35%
40%
45%
Ai fini dell’applicazione dello sconto il sottoscritto dichiara che per lo stesso rischio ha in corso altra copertura
assicurativa, stipulata
con la Società ______________________________________________ Polizza No. ____________________
scadente il ____________________ per il seguente massimale € _____________________
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Odontoflex: la polizza che aderisce alle esigenze assicurative del dentista!
REGOLE EVOLUTIVE
Per le annualità assicurative successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all’atto del rinnovo,
alla classe di merito di pertinenza a seconda che la Compagnia abbia o meno ricevuto denuncia/e di sinistro/i in
relazione al periodo di copertura in corso e/o al periodo di retroattività previsto in Polizza:
TABELLA 3 – Regole evolutive Odontoiatri/Dentisti
CLASSE DI
MERITO
0
SINISTRI
ultimo anno
1
SINISTRO
ultimi 5
anni
2
SINISTRI
ultimi 5
anni
3
SINISTRI
ultimi 5
anni
4
SINISTRI
ultimi 5
anni
5
SINISTRI
ultimi 5
anni
6
SINISTRI
ultimi 5
anni
7
SINISTRI
ultimi 5
anni
8
SINISTRI
ultimi 5
anni
9
SINISTRI
ultimi 5
anni
10 O PIU’
SINISTRI
ultimi 5
anni
UNO B
UNO B
UNO
TRE
CINQUE
SETTE
NOVE
UNDICI
TREDICI
QUINDICI
DICIASSETTE
DICIOTTO
UNO A
UNO B
DUE
QUATTRO
SEI
OTTO
DIECI
DODICI
QUATTORDICI
SEDICI
DICIOTTO
DICIOTTO
UNO
UNO A
TRE
CINQUE
SETTE
NOVE
UNDICI
TREDICI
QUINDICI
DICIASSETTE
DICIOTTO
DICIOTTO
DUE
UNO
QUATTRO
SEI
OTTO
DIECI
DODICI
QUATTORDICI
SEDICI
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
TRE
DUE
CINQUE
SETTE
NOVE
UNDICI
TREDICI
QUINDICI
DICIASSETTE
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
QUATTRO
TRE
SEI
OTTO
DIECI
DODICI
QUATTORDICI
SEDICI
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
CINQUE
QUATTRO
SETTE
NOVE
UNDICI
TREDICI
QUINDICI
DICIASSETTE
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
SEI
CINQUE
OTTO
DIECI
DODICI
QUATTORDICI
SEDICI
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
SETTE
SEI
NOVE
UNDICI
TREDICI
QUINDICI
DICIASSETTE
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
OTTO
SETTE
DIECI
DODICI
QUATTORDICI
SEDICI
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
NOVE
OTTO
UNDICI
TREDICI
QUINDICI
DICIASSETTE
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
DIECI
NOVE
DODICI
QUATTORDICI
SEDICI
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
DICIOTTO
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DICIOTTO
UNDICI
DIECI
TREDICI
QUINDICI
DICIASSETTE
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DICIOTTO
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DODICI
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QUATTORDICI
SEDICI
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DODICI
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DICIOTTO
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QUATTORDICI
TREDICI
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DICIOTTO
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POIESIS Ed. 30/01/2015
pag. 13 di 14
Torus Insurance (UK) Limited - 5th Floor – 88 Leadenhall Street – London EC3A 3BP
Odontoflex: la polizza che aderisce alle esigenze assicurative del dentista!
2. IGIENISTI DENTALI
Il premio annuo, tasse incluse, è calcolato in funzione del limite d’indennizzo scelto dall’Assicurato:
CLASSE DI ASSEGNAZIONE DI RISCHIO “UNO”
€ 1.000.000,00
€ 187,00
MASSIMALI
€ 1.500.000,00
€ 2.000.000,00
PREMI (IMPOSTE INCLUSE)
€ 231,00
€ 275,00
CLASSE DI RISCHIO INTERNA “UNO A”
€ 1.000.000,00
€ 150,00
MASSIMALI
€ 1.500.000,00
€ 2.000.000,00
PREMI (IMPOSTE INCLUSE)
€ 185,00
€ 220,00
CLASSE DI RISCHIO INTERNA “DUE”
€ 1.000.000,00
€ 205,00
MASSIMALI
€ 1.500.000,00
€ 2.000.000,00
PREMI (IMPOSTE INCLUSE)
€ 254,00
€ 302,00
REGOLE EVOLUTIVE
Per le annualità assicurative successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all’atto del rinnovo,
alla classe di merito di pertinenza a seconda che la Compagnia abbia o meno ricevuto denuncia/e di sinistro/i in
relazione al periodo di copertura in corso e/o al periodo di retroattività previsto in Polizza:
TABELLA 4 – Regole evolutive Igienisti Dentali
CLASSE DI MERITO
UNO A
UNO
DUE
0 SINISTRI ultimi 10 anni
1 o PIU’SINISTRI ultimi 10 anni
UNO A
UNO A
UNO
UNO
DUE
DUE
COPERTURE ASSICURATIVE DI SECONDO RISCHIO di cui all’Art. 3
Igienisti: nel caso di co-esistenza di altra polizza assicurativa per i medesimi rischi, i suindicati premi saranno
soggetti alle seguenti riduzioni da calcolarsi sul premio imponibile:
Massimali di 1° rischio
Fino a € 1.000.000,00
Da € 1.000.000,01 a € 1.500.000,00
Da € 1.500.000,01 a € 2.000.000,00
Riduzione Premio
35%
40%
45%
Ai fini dell’applicazione dello sconto il sottoscritto dichiara che per lo stesso rischio ha in corso altra copertura
assicurativa, stipulata
con la Società ______________________________________________ Polizza No. ____________________
scadente il ____________________ per il seguente massimale € _____________________
POIESIS Ed. 30/01/2015
pag. 14 di 14
Torus Insurance (UK) Limited - 5th Floor – 88 Leadenhall Street – London EC3A 3BP
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