Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico Famiglia in Fascicolo informativo Modello FI – 0003 – 066 – 000- 31052011 Contratto di assicurazione contro gli INFORTUNI Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario; 2) Condizioni di Assicurazione; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. AVVERTENZA Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico Servizio Clienti Retro di copertina - Pag. 2 di 2 Nota Informativa al Contraente NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE Contratto di Assicurazione contro gli Infortuni Polizza “Famiglia In” LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E’ REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL’ISVAP, MA IL SUO CONTENUTO NON E’ SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL’ISVAP. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione 1. Informazioni Generali Denominazione sociale e forma giuridica dell’Impresa Allianz S.p.A., società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE – Monaco (Germania) Sede legale Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia). Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail 800.68.68.68 - www.allianz.it - [email protected] Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni L’impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa Informazioni Patrimoniali Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 3.284 milioni di euro. La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari 2.346 milioni di euro. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 242,8% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2010. Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.allianz.it. B. Informazioni sul Contratto Rinnovo del Contratto AVVERTENZA: ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata , almeno 30 giorni prima della scadenza si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Art. 1901 c.c., secondo comma. Per maggior dettaglio si rinvia all’ Articolo “19 Proroga dell’assicurazione” di cui alle Norme Generali di assicurazione 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni Coperture assicurative Il contratto permette di assicurarsi contro i Rischi derivanti da Infortuni extraprofessionali Si rinvia per la disciplina specifica agli Articoli delle di seguito indicati: COSA ASSICURA: art.1 “ Oggetto dell’assicurazione” CHI ASSICURA: art.3 “Persone assicurate” GARANZIE PRINCIPALI: art.4 “Morte”, art.5 “Invalidità permanente”, art.6 “Indennità giornaliera per ricovero ospedaliero, per convalescenza e per ingessatura”, art.7 “Capitale differito per i figli minori e il coniuge superstite” COSA ASSICURA IN PIÙ: art.8 “Estensione al ciclomotore”, art.9 Triplicazione dei massimali, art.10 “Indennità forfettaria” Nota Informativa Ed.01/03/2011 – Famiglia in Pag. 1 di 1 Nota Informativa al Contraente Limitazioni ed Esclusioni AVVERTENZA: Il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa , nonché ipotesi di sospensione della stessa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo, come disciplinato negli Articoli delle condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio. COSA ASSICURA: art.2 “Esclusioni e delimitazioni” NORME GENERALI: art.21 “Persone non assicurabili” AVVERTENZA: Nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l’applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell’indennizzo. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli che di seguito si riportano. COSA ASSICURA IN PIU’: art.8 Estensione al ciclomotore Esemplificazione dell’applicazione di scoperto e/o franchigia: - Franchigia presente in polizza 3% assoluta - Capitale assicurato = € 32.000 Invalidità Permanente da Infortunio residua accertata = 7% Invalidità Permanente da Infortunio liquidata = il 4% di € 32.000 = 1.280 Euro . Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze di rischio Dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c., come disciplinato nell’Articolo 15 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” di cui alle Norme Generali di assicurazione cui si rinvia 5. Aggravamento e Diminuzione del rischio Aggravamento e Diminuzione del rischio Tutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall’Assicurato. Per la disciplina delle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia ad art.26” Modifiche del’assicurazione” 6. Premi Pagamento del Premio Il premio consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa. Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto. AVVERTENZA: L'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al premio di tariffa pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dall'Impresa. 7. Adeguamento del Premio Adeguamento del premio Alla scadenza di ogni rata annuale il premio, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all’evoluzione dell’Indice ISTAT, come disciplinato nell’Articolo 18 “Adeguamento dei premi e delle somme assicurate al costo della vita”, cui si rinvia per maggior dettaglio. 8. Diritto di recesso Diritto di recesso AVVERTENZA: nel contratto la regolamentazione del Diritto di Recesso può variare a seconda della scelta effettuata dal Contraente/Assicurato in ordine alla durata del contratto stesso. Qui di seguito si riportano le differenti ipotesi di durata annuale o poliennale del contratto ed in riferimento a quest’ultima la differente applicazione del diritto di recesso. CONTRATTO DI DURATA POLIENNALE (caso in cui sia NON stata applicata una riduzione di premio) Al solo Assicurato è riconosciuta, ai sensi di Legge, la Facoltà di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità; mentre tale Facoltà è riconosciuta ad entrambe le Parti solo con riferimento alla scadenza contrattuale indicata in polizza. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate all’Articolo 32 “Diritto di recesso” di cui alle Norme Generali di assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio. CONTRATTO DI DURATA ANNUALE Entrambe le parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, inviando lettera raccomandata nei termini Nota Informativa Ed. 31/05/2011 Pag. 2 di 1 FAMIGLIA IN Nota Informativa al Contraente e con le modalità disciplinate all’Articolo 32 “Diritto di recesso” di cui alle Norme Generali di assicurazione, cui si rinvia. Diritto di recesso per sinistro AVVERTENZA: Le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro, come di seguito precisato. Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell’Art. 3 del D.lgs 6 Settembre 2005, n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per l’Impresa. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia all’Articolo 32 “Diritto di recesso “di cui alle Norme Generali di assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio. 9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 10. Legge applicabile al contratto Prescrizione dei Diritti Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. 11. Regime Fiscale Trattamento Fiscale applicabile al contratto Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta: L’aliquota fiscale applicata è pari a 2,50%, calcolata sull’ammontare del premio imponibile. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. L’Impresa propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano. C. Informazioni sulle Procedure Liquidative e sui Reclami 12. Sinistri – liquidazione dell’indennizzo Modalità e termini della denuncia AVVERTENZA: Il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli Articoli previsti alla sezione “In caso di Sinistro” di seguito indicati: - Articolo 24 Denuncia di sinistro- diritti e doveri delle parti - Articolo 25 Criteri di indennizzabilita’ 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano – Numero Verde 800686868 - Fax 02 72169145 – Indirizzo e.mail: [email protected]. Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa ed il relativo riscontro. Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo all’Impresa la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo e ed un’impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Isvap che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso. 14. Arbitrato Ricorso all’Arbitrato In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l’Autorità Giudiziaria. Allianz SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. Allianz SpA Nota Informativa Ed. 31/05/2011 Pag. 3 di 2 FAMIGLIA IN Nota Informativa al Contraente Glossario Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione Beneficiario: la persona cui è devoluta la somma prevista per il caso morte Contraente: il soggetto che che stipula l’assicurazione. Impresa: Allianz S.p.A. Indennita’: la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili Infortunio extraprofessionale: quello che si verifica durante lo svolgimento di ogni attività di natura non professionale Invalidità permanente: la perdita o la diminuzione definitiva della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività , indipendentemente dalla sua professione Morte: il decesso dell’assicurato in conseguenza diretta ed esclusiva dell’infortunio, che avvenga entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto Polizza: il documento che prova l’assicurazione Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione Nota Informativa Ed. 31/05/2011 Pag. 4 di 4 FAMIGLIA IN Condizioni di assicurazione CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente /Assicurato e concordate con l’intermediario di riferimento. AVVERTENZA: In tutti i casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato “in polizza" ovvero negli “spazi di polizza” in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonchè eventuali Scoperti e Franchigie. INDICE METODOLOGICO 1 Definizioni (Integralmente contenute nel glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente) 2 Cosa assicura 3 Chi assicura 4 Garanzie principali 5 Cosa assicura in più 6 In caso di sinistro 7 Norme Generali 8 Tavola prospettica Condizioni di assicurazione Ed. 01/03/2011 Pag. 1 di 1 FAMIGLIA IN Condizioni di assicurazione 1 .Definizioni Le definizioni di polizza non vengono riportate in questo documento Informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel Glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente. 2. Cosa assicura articolo 1 Oggetto dell’assicurazione L’Assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale, ivi comprese quelle domestiche. Sono compresi in garanzia anche: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. l’asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l’annegamento; le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture d’insetti o aracnidi; i colpi di sole o di calore; l’assideramento o congelamento; la folgorazione; le lesioni determinate da sforzi con esclusione delle ernie, degli infarti e delle rotture sottocutanee dei tendini; gli infortuni conseguenti a stato di malore o incoscienza; gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; gli infortuni in nesso causale con tumulti popolari, attentati, atti di terrorismo, atti di vandalismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva; gli infortuni subiti durante la guida o uso di autoveicoli e motocicli consentiti dalla patente fino alla categoria “C”, nonché di natanti privati da diporto, e purchè tale guida o uso non si connaturino all’attività professionale. La garanzia vale a condizione che l’Assicurato sia in possesso delle relative abilitazioni previste dalla legge. L’assicurazione vale inoltre per gli infortuni subiti durante viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri, durante voli turistici o di trasferimento, con esclusione dei voli effettuati da aeroclubs o da società di lavoro aereo non in occasione di trasporto pubblico passeggeri. articolo 2 Esclusioni e delimitazioni Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati: a) da ogni attività professionale svolta dall’Assicurato; b) dalla guida di: 1. veicoli a motore senza la relativa abilitazione; 2. veicoli a motore per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla “C”; 3. natanti a motore per uso non privato; 4. macchine operatrici. c) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.); d) da ubriachezza, alterazione psichica determinata da psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti e/o allucinogeni, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata; e) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; dalla partecipazione dell’Assicurato a delitti dolosi da lui commessi o tentati; g) da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche; h) da guerra e insurrezioni; i) dall’uso e/o utilizzo come pilota (o altro membro dell’equipaggio) di aeromobili; l) da imprese inusuali e temerarie; m) dalla pratica dei seguenti sport: 1. atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, football americano, salto dal trampolino con sci e idrosci, sci alpinismo, scalata di roccia e accesso a ghiacciai, guidoslitta; 2. paracadutismo; 3. deltaplano, ultraleggeri e parapendio; 4. immersioni con autorespiratore; 5. partecipazioni a competizioni e/o gare e relative prove ed allenamenti, salvo quelli derivanti da gare di bocce, di pesca non subacquea, di golf, di tiro, di scherma, di tennis, di calcio aziendali Condizioni di assicurazione Ed. 01/03/2011 Pag. 2 di 2 FAMIGLIA IN Condizioni di assicurazione e interaziendali, corse podistiche, nonché le gare automobilistiche di regolarità pura indette dall’ACI. 3. Chi assicura articolo 3 Persone Assicurate Si intendono assicurate le persone che risultino iscritte, al momento del sinistro, nello stato di famiglia del Contraente o, in alternativa, quelle nominativamente indicate in polizza. 4. Garanzie principali articolo 4 Morte Qualora l’infortunio abbia per conseguenza diretta ed esclusiva la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’impresa liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, l’Impresa liquida detta somma agli eredi. In caso di scomparsa dell’Assicurato, conseguente a infortunio, la liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile. Se dopo che l’Impresa avrà pagato l’indennità, risulterà che l’Assicurato è vivo, l’Impresa avrà comunque diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’Invalidità permanente eventualmente subita. L’indennizzo per Morte non è cumulabile con quello per Invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento dell’indennità per Invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni riportate nell’infortunio, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per la Morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità permanente. articolo 5 Invalidità permanente Si intende per Invalidità permanente la perdita o la diminuzione definitiva della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività, indipendentemente dalla sua professione, con esclusione dei danni di natura puramente estetica. Qualora l’infortunio abbia per conseguenza una Invalidità permanente e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa liquida a tale titolo, secondo le esemplificazioni di cui alla tabella seguente, una indennità percentualmente e proporzionalmente calcolata sulla somma assicurata per Invalidità permanente totale. Perdita anatomica o funzionale arto superiore: tutto l’arto avambraccio mano pollice indice medio anulare mignolo una falange ungueale del pollice per ciascuna falange di altro dito della mano Perdita anatomica o funzionale arto inferiore: tutto l’arto o comunque al di sopra della metà della coscia al di sotto della metà coscia, ma al di sopra del ginocchio al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba un piede ambedue i piedi un alluce un altro dito del piede Condizioni di assicurazione Ed. 01/03/2011 Pag. 3 di 2 FAMIGLIA IN percentuale destro sinistro 70% 60% 60% 50% 60% 50% 18% 16% 14% 12% 8% 6% 8% 6% 12% 10% 9% 8% 1/3 del dito 70% 60% 50% 40% 100% 5% 1% Condizioni di assicurazione falange ungueale dell’alluce Anchilosi arto superiore: della scapola omerale con arto in posizione favorevole ma con immobilità della scapola del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 gradi con prono-supinazione libera del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera Anchilosi arto inferiore: dell’anca in posizione favorevole del ginocchio in estensione della tibio-tarsica in angolo retto della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica Paralisi completa: del nervo radiale del nervo ulnare del nervo sciatico popliteo esterno Postumi di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale una vertebra dorsale 12a dorsale una vertebra lombare Perdita anatomica o funzionale di: un occhio ambedue gli occhi Sordità completa di: un orecchio ambedue gli orecchi Stenosi nasale assoluta: monolaterale bilaterale Perdita anatomica o funzionale di un rene Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica Postumi di frattura scomposta di una costa Postumi di frattura del sacro Postumi di frattura del coccige con callo deforme Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2,5% 25% 20% 20% 10% 15% 8% 35% 25% 10% 15% 35% 20% 15% 30% 17% 12% 5% 10% 10% 25% 100% 10% 40% 5% 10% 15% 8% 1% 3% 5% 2% Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Nei confronti dei mancini le percentuali previste per gli arti superiori saranno invertite. La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un senso, di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica; se trattasi di perdita parziale (o minorazione), le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale o di riduzione funzionale di più sensi, di più arti, di più organi, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola invalidità, fino al limite massimo del 100%. Per Invalidità permanenti sopra non specificate, l’indennità verrà stabilita con riferimento alle percentuali delle singole voci indicate nella tabella, o tenendo conto della diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività indipendentemente dalla sua professione. articolo 6 Indennità giornaliera per ricovero ospedaliero,per convalescenza e per ingessatura In caso di ricovero in ospedale o istituto di cura a seguito di infortunio, l’Assicurato ha diritto all’indennità garantita per ogni giorno di ricovero completo, con il limite massimo di 250 giorni per anno assicurativo. Qualora il ricovero sia superiore a tre giorni, l’Impresa corrisponde per la successiva convalescenza l’indennità giornaliera pattuita per un numero di giorni uguale a quello Condizioni di assicurazione Ed. 01/03/2011 Pag. 4 di 4 FAMIGLIA IN Condizioni di assicurazione della degenza ospedaliera con un massimo di 60 giorni per anno assicurativo. Qualora l’infortunio renda necessaria l’applicazione di un’ingessatura, l’Assicurato ha diritto a percepire la relativa diaria pattuita per tutta la sua durata, aumentata di una settimana, con un massimo di 120 giorni per anno assicurativo. Se l’infortunio ha determinato anche il ricovero ospedaliero dell’Assicurato, la relativa diaria non sarà cumulabile con quella da ingessatura, che decorrerà dalla data di cessazione del ricovero ed assorbirà la diaria post-ospedaliera finchè coesistenti, salvo il diritto dell’Assicurato di percepire quella di durata maggiore. articolo 7 Capitale differito per i figli minori e il coniuge superstite Qualora sia stata scelta la combinazione di garanzia “B” o “C” in caso di decesso del ContraenteAssicurato o della persona nominativamente indicata in polizza in conseguenza d’infortunio indennizzabile, ai figli minori quali beneficiari di polizza, o in difetto al coniuge superstite, verrà corrisposta l’ulteriore somma di cui alla TAVOLA PROSPETTICA, suddivisa in tre annualità, per sostenere le spese di prosecuzione degli studi dei figli o per le esigenze del coniuge superstite. 5. Cosa assicura in più garanzie comprese senza sovrappremio articolo 8 Estensione al ciclomotore Ad integrazione di quanto stabilito nell’articolo 1, si precisa che sono compresi in garanzia gli infortuni subiti alla guida di ciclomotori. Relativamente a questa specifica estensione di garanzia, non si darà luogo ad alcun indennizzo qualora l’infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente di grado pari od inferiore al 3%; se la stessa risulterà superiore al 3% l’indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente la suddetta percentuale. articolo 9 Triplicazione dei massimali In caso di decesso del Contraente-Assicurato contemporaneo a quello del coniuge non separato e se i figli minori conviventi risultano beneficiari dell’assicurazione, l’Impresa corrisponderà il triplo del capitale garantito in caso di morte. articolo 10 Indennità forfettaria Ove l’infortunio si sia verificato mentre l’Assicurato si trovava fuori dal comune di sua residenza, l’Impresa rimborserà una somma aggiuntiva pari al 2% dell’indennizzo, con il minimo indicato in polizza, quale rimborso forfettario per spese non documentabili. 6. In caso di sinistro articolo 11 Cosa deve fare l’Assicurato - Presentare denuncia del sinistro all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza all’Impresa entro 3 giorni dall’infortunio o dal ricovero o dal momento in cui l’Assicurato o isuoi beneficiari ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonchè la descrizione delle modalità di accadimento; - corredare la denuncia con un referto medico attestante il tipo di lesione e l’eventuale necessità del ricovero o dell’intervento, nonchè fornire ogni informazione e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l’Impresa in un intervento tempestivo ed adeguato alle esigenze del singolo caso; - fornire copia delle cartelle cliniche e di ogni altra documentazione sanitaria, relative a degenze conseguenti all’infortunio denunciato, nonchè ai precedenti fatti morbosi di interesse medico legale. In caso di morte dell’Assicurato tale obbligo si intende esteso agli aventi diritto. articolo 12 Cosa deve fare l’Impresa Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l’Impresa liquida le indennità che risultino dovute a termini di polizza entro 15 giorni dall’accettazione degli aventi diritto. articolo 13 Criteri di indennizzabilità L’Impresa corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora Condizioni di assicurazione Ed. 01/03/2011 Pag. 5 di 4 FAMIGLIA IN Condizioni di assicurazione l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un senso, di un arto o di un organo già minorato, le percentuali di cui all’articolo 5 (Invalidità permanente), sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. articolo 14 Procedimento arbitrale Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale. Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati, d’accordo tra loro, il terzo. In difetto di accordo, la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’Assicurato o del Contraente. Salvo diversa pattuizione, l’arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione. In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell’arbitrato saranno pariteticamente suddivise. 7. Norme generali articolo 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile. articolo 16 Decorrenza delle garanzie pagamento del premio L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente in forza del presente contratto è dovuto alla sede legale dell’Impresa. Si concorda comunque che ogni pagamento, purchè eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell’obbligazione presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio. articolo 17 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. articolo 18 Adeguamento dei premi e delle somme assicurate al costo della vita Le somme assicurate ed il premio sono ancorati alle variazioni dell’indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica. L’indice iniziale sarà quello di febbraio dell’anno in corso per le polizze con decorrenza nel secondo semestre e dell’anno precedente per le polizze con decorrenza nel primo semestre. Pertanto, alla scadenza di ogni annualità, se si sarà verificata una variazione in più o in meno eccedente il 5% rispetto all’indice iniziale od a quello dell’adeguamento precedente, le somme assicurate e il corrispondente premio verranno aumentati o ridotti in proporzione. L’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua e comunque solo se sarà stata rilasciata al contraente l’apposita quietanza aggiornata in base al nuovo riferimento, che sarà quello del mese di febbraio precedente di almeno cinque mesi la scadenza della rata annua. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell’indice, le somme assicurate e il premio vengano a superare di almeno la metà gli importi inizialmente stabiliti, entrambe le Parti hanno facoltà di rinunciare all’adeguamento; in tal caso le somme assicurate e il premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato. La presente clausola non è operante se non è espressamente richiamata in polizza. articolo 19 Proroga dell’assicurazione Salvo indicazione contraria in polizza o in mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno e così successivamente ad ogni scadenza. articolo 20 Diritto di recesso Dopo ogni denuncia di sinistro, e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. Nel caso in cui a recedere sia l’Impresa verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto Condizioni di assicurazione Ed. 01/03/2011 Pag. 6 di 5 FAMIGLIA IN Condizioni di assicurazione l’imposta. articolo 21 Persone non assicurabili Non sono assicurabili le persone affette da esiti di lesioni cerebrali vascolari, da manifestazioni croniche di tossicoalcolismo, nonchè da pregresso o in atto stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, quelle affette da schizofrenia, da forme maniaco-depressive, da stati paranoidi, da sindromi organiche cerebrali o da altre patologie psicotiche. Qualora una o più delle malattie o delle affezioni soprarichiamate insorgano nel corso del contratto si applica quanto disposto dall’articolo 1989 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato articolo 22 Somme assicurate suddivise Le somme assicurate per ciascuna persona si determinano suddividendo i massimali e le diarie o per il numero delle persone risultanti dallo stato di famiglia del Contraente, o per il numero delle persone nominativamente indicate in polizza, con esclusione di quelle non assicurabili. Ove il Contraente, al momento della stipula del contratto, abbia espressamente rinunciato alla copertura degli infortuni derivanti dalla guida o dall’uso di autoveicoli, motocicli o natanti, le somme indicate in polizza si intendono raddoppiate articolo 23 Rinuncia al diritto di surrogazione L’Impresa rinuncia al diritto di surrogazione spettantele in base all’articolo 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell’infortunio. articolo 24 Estensione territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo. articolo 25 Altre assicurazioni Il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare per iscritto all’Impresa l’esi-stenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’articolo 1910 del Codice Civile. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra può consentire all’Impresa di non corrispondere l’indennizzo. articolo 26 Modifiche all’assicurazione Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto articolo 27 Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge. Condizioni di assicurazione Ed. 01/03/2011 Pag. 7 di 6 FAMIGLIA IN Condizioni di assicurazione 7. Tavola prospettica (valori espressi in euro) COMBINAZIONI DI GARANZIA A B C Morte 16.000,00 16.000,00 16.000,00 Invalidità permanente 32.000,00 32.000,00 32.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 960,00 960,00 960,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 4.800,00 8.000,00 57,60 60,27 Indennità giornaliera per ricovero ospedaliero con il limite di 250 giorni e di 16,00 Euro (lire 30.980) al giorno Indennità giornaliera per convalescenza post-ricovero con il limite di 60 giorni e di 16,00 Euro (lire 30.980) al giorno D Indennità giornaliera per ingessatura con il limite di 120 giorni e di 16,00 Euro (lire 30.980) al giorno Capitale differito in caso di morte del Contraente oppure, in alternativa, in caso di decesso dell’Assicurato indicato Premio base Condizioni di assicurazione Ed. 01/03/2011 Pag. 8 di 8 38,40 FAMIGLIA IN 48,00