Allianz S.p.A.
Divisione Allianz Lloyd Adriatico
Famiglia in
Fascicolo informativo
Modello FI – 0003 – 066 – 000- 31052011
Contratto di assicurazione
contro gli INFORTUNI
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;
2) Condizioni di Assicurazione;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove
prevista, della proposta di assicurazione.
AVVERTENZA
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Allianz S.p.A.
Divisione Allianz Lloyd Adriatico
Servizio Clienti
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Nota Informativa al Contraente
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
Contratto di Assicurazione contro gli Infortuni
Polizza “Famiglia In”
LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E’ REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL’ISVAP,
MA IL SUO CONTENUTO NON E’ SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL’ISVAP. IL
CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA
A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione
1.
Informazioni
Generali
Denominazione sociale e forma giuridica dell’Impresa
Allianz S.p.A., società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE – Monaco (Germania)
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
800.68.68.68 - www.allianz.it - [email protected]
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
L’impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi
Assicurativi n. 018.
2.
Informazioni
sulla situazione
patrimoniale
dell’Impresa
Informazioni Patrimoniali
Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 3.284 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari 2.346 milioni di euro.
L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 242,8% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del
margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al
31/12/2010.
Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative
saranno consultabili sul sito internet www.allianz.it.
B. Informazioni sul Contratto
Rinnovo del Contratto
AVVERTENZA: ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il
contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata , almeno 30 giorni
prima della scadenza si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare
disdetta si ricorda che la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il
periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Art. 1901 c.c., secondo comma. Per maggior dettaglio si rinvia all’
Articolo “19 Proroga dell’assicurazione” di cui alle Norme Generali di assicurazione
3.
Coperture
assicurative
offerte –
Limitazioni ed
Esclusioni
Coperture assicurative
Il contratto permette di assicurarsi contro i Rischi derivanti da Infortuni extraprofessionali
Si rinvia per la disciplina specifica agli Articoli delle di seguito indicati:
COSA ASSICURA: art.1 “ Oggetto dell’assicurazione”
CHI ASSICURA: art.3 “Persone assicurate”
GARANZIE PRINCIPALI: art.4 “Morte”, art.5 “Invalidità permanente”, art.6 “Indennità giornaliera per
ricovero ospedaliero, per convalescenza e per ingessatura”, art.7 “Capitale differito per i figli minori e il coniuge
superstite”
COSA ASSICURA IN PIÙ: art.8 “Estensione al ciclomotore”, art.9 Triplicazione dei massimali, art.10
“Indennità forfettaria”
Nota Informativa Ed.01/03/2011 – Famiglia in
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Nota Informativa al Contraente
Limitazioni ed Esclusioni
AVVERTENZA: Il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa , nonché
ipotesi di sospensione della stessa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento
dell’indennizzo, come disciplinato negli Articoli delle condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per maggior
dettaglio.
COSA ASSICURA: art.2 “Esclusioni e delimitazioni”
NORME GENERALI: art.21 “Persone non assicurabili”
AVVERTENZA: Nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle somme
assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l’applicazione di scoperti e/o franchigie in
sede di corresponsione dell’indennizzo.
Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli che di seguito si riportano.
COSA ASSICURA IN PIU’: art.8 Estensione al ciclomotore
Esemplificazione dell’applicazione di scoperto e/o franchigia:
-
Franchigia presente in polizza 3% assoluta
-
Capitale assicurato = € 32.000
Invalidità Permanente da Infortunio residua accertata = 7%
Invalidità Permanente da Infortunio liquidata = il 4% di € 32.000 = 1.280 Euro
.
Dichiarazioni
dell’Assicurato
in ordine alle
circostanze di
rischio
Dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli
1892, 1893 e 1894 c.c., come disciplinato nell’Articolo 15 “Dichiarazioni relative alle circostanze del
rischio” di cui alle Norme Generali di assicurazione cui si rinvia
5.
Aggravamento
e Diminuzione
del rischio
Aggravamento e Diminuzione del rischio
Tutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un
aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal
Contraente e/o dall’Assicurato. Per la disciplina delle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si
rinvia ad art.26” Modifiche del’assicurazione”
6. Premi
Pagamento del Premio
Il premio consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa.
Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione
di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.
Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di
pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di
assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano
quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di
settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
AVVERTENZA: L'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al premio di tariffa
pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dall'Impresa.
7.
Adeguamento
del Premio
Adeguamento del premio
Alla scadenza di ogni rata annuale il premio, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzo sono
adeguati/rivalutati in base all’evoluzione dell’Indice ISTAT, come disciplinato nell’Articolo 18 “Adeguamento dei
premi e delle somme assicurate al costo della vita”, cui si rinvia per maggior dettaglio.
8.
Diritto di
recesso
Diritto di recesso
AVVERTENZA: nel contratto la regolamentazione del Diritto di Recesso può variare a seconda della scelta
effettuata dal Contraente/Assicurato in ordine alla durata del contratto stesso. Qui di seguito si riportano le
differenti ipotesi di durata annuale o poliennale del contratto ed in riferimento a quest’ultima la differente
applicazione del diritto di recesso.
CONTRATTO DI DURATA POLIENNALE (caso in cui sia NON stata applicata una riduzione di premio)
Al solo Assicurato è riconosciuta, ai sensi di Legge, la Facoltà di recedere dal contratto alla scadenza di ogni
singola annualità; mentre tale Facoltà è riconosciuta ad entrambe le Parti solo con riferimento alla scadenza
contrattuale indicata in polizza. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate all’Articolo 32
“Diritto di recesso” di cui alle Norme Generali di assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.
CONTRATTO DI DURATA ANNUALE
Entrambe le parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, inviando lettera raccomandata nei termini
Nota Informativa Ed. 31/05/2011
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FAMIGLIA IN
Nota Informativa al Contraente
e con le modalità disciplinate all’Articolo 32 “Diritto di recesso” di cui alle Norme Generali di assicurazione, cui
si rinvia.
Diritto di recesso per sinistro
AVVERTENZA: Le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro, come di seguito precisato.
Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell’Art. 3 del D.lgs 6 Settembre 2005, n.
206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è
prevista per l’Impresa. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia all’Articolo 32 “Diritto di
recesso “di cui alle Norme Generali di assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.
9.
Prescrizione
dei diritti
derivanti dal
contratto
10.
Legge
applicabile al
contratto
Prescrizione dei Diritti
Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto
stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
11.
Regime Fiscale
Trattamento Fiscale applicabile al contratto
Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:
L’aliquota fiscale applicata è pari a 2,50%, calcolata sull’ammontare del premio imponibile.
Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della
conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
L’Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.
C. Informazioni sulle Procedure Liquidative e sui Reclami
12.
Sinistri –
liquidazione
dell’indennizzo
Modalità e termini della denuncia
AVVERTENZA: Il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed
eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative
alla disciplina specifica degli Articoli previsti alla sezione “In caso di Sinistro” di seguito indicati:
- Articolo 24 Denuncia di sinistro- diritti e doveri delle parti
- Articolo 25 Criteri di indennizzabilita’
13.
Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto
(posta, fax ed e.mail) a Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122
Milano – Numero Verde 800686868 - Fax 02 72169145 – Indirizzo e.mail: [email protected].
Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187
Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato
all’Impresa ed il relativo riscontro.
Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo all’Impresa la facoltà di adire
l’Autorità Giudiziaria
Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio
economico europeo e ed un’impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può
chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero
competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile
accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in
Italia può presentare il reclamo all’Isvap che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia
al contraente/assicurato stesso.
14.
Arbitrato
Ricorso all’Arbitrato
In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la
facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si
rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l’Autorità Giudiziaria.
Allianz SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella
presente Nota Informativa.
Allianz SpA
Nota Informativa Ed. 31/05/2011
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FAMIGLIA IN
Nota Informativa al Contraente
Glossario
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione
Beneficiario: la persona cui è devoluta la somma prevista per il caso morte
Contraente: il soggetto che che stipula l’assicurazione.
Impresa: Allianz S.p.A.
Indennita’: la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente
constatabili
Infortunio extraprofessionale: quello che si verifica durante lo svolgimento di ogni attività di natura non professionale
Invalidità permanente: la perdita o la diminuzione definitiva della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di ogni e
qualsiasi attività , indipendentemente dalla sua professione
Morte: il decesso dell’assicurato in conseguenza diretta ed esclusiva dell’infortunio, che avvenga entro due anni dal
giorno nel quale l’infortunio è avvenuto
Polizza: il documento che prova l’assicurazione
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa
Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
Nota Informativa Ed. 31/05/2011
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FAMIGLIA IN
Condizioni di assicurazione
CONDIZIONI
DI
ASSICURAZIONE
AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la
disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal
Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà
subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle disciplina ivi prevista,
in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente /Assicurato e
concordate con l’intermediario di riferimento.
AVVERTENZA: In tutti i casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a
quanto indicato “in polizza" ovvero negli “spazi di polizza” in ordine alle modalità di
prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al
documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al
momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate,
Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonchè eventuali Scoperti e Franchigie.
INDICE METODOLOGICO
1
Definizioni (Integralmente contenute nel glossario di cui alla Nota
Informativa al Contraente)
2
Cosa assicura
3
Chi assicura
4
Garanzie principali
5
Cosa assicura in più
6
In caso di sinistro
7
Norme Generali
8
Tavola prospettica
Condizioni di assicurazione Ed. 01/03/2011
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FAMIGLIA IN
Condizioni di assicurazione
1 .Definizioni
Le definizioni di polizza non vengono riportate in questo documento Informativo, ma saranno presenti
nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel
Glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente.
2. Cosa assicura
articolo 1 Oggetto dell’assicurazione
L’Assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento
di ogni attività che non abbia carattere professionale, ivi comprese quelle domestiche.
Sono compresi in garanzia anche:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
l’asfissia non di origine morbosa;
gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
l’annegamento;
le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture d’insetti o aracnidi;
i colpi di sole o di calore;
l’assideramento o congelamento;
la folgorazione;
le lesioni determinate da sforzi con esclusione delle ernie, degli infarti e delle rotture
sottocutanee dei tendini;
gli infortuni conseguenti a stato di malore o incoscienza;
gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
gli infortuni in nesso causale con tumulti popolari, attentati, atti di terrorismo, atti di vandalismo,
a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
gli infortuni subiti durante la guida o uso di autoveicoli e motocicli consentiti dalla patente fino
alla categoria “C”, nonché di natanti privati da diporto, e purchè tale guida o uso non si
connaturino all’attività professionale. La garanzia vale a condizione che l’Assicurato sia in
possesso delle relative abilitazioni previste dalla legge.
L’assicurazione vale inoltre per gli infortuni subiti durante viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero
su velivoli ed elicotteri, durante voli turistici o di trasferimento, con esclusione dei voli effettuati da
aeroclubs o da società di lavoro aereo non in occasione di trasporto pubblico passeggeri.
articolo 2 Esclusioni e delimitazioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
a) da ogni attività professionale svolta dall’Assicurato;
b) dalla guida di:
1. veicoli a motore senza la relativa abilitazione;
2. veicoli a motore per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla “C”;
3. natanti a motore per uso non privato;
4. macchine operatrici.
c) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di
particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x,
ecc.);
d) da ubriachezza, alterazione psichica determinata da psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti e/o
allucinogeni, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
e) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; dalla
partecipazione dell’Assicurato a delitti dolosi da lui commessi o tentati;
g) da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
h) da guerra e insurrezioni;
i)
dall’uso e/o utilizzo come pilota (o altro membro dell’equipaggio) di aeromobili;
l)
da imprese inusuali e temerarie;
m) dalla pratica dei seguenti sport:
1. atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, football americano, salto dal trampolino con
sci e idrosci, sci alpinismo, scalata di roccia e accesso a ghiacciai, guidoslitta;
2. paracadutismo;
3.
deltaplano, ultraleggeri e parapendio;
4. immersioni con autorespiratore;
5. partecipazioni a competizioni e/o gare e relative prove ed allenamenti, salvo quelli derivanti da
gare di bocce, di pesca non subacquea, di golf, di tiro, di scherma, di tennis, di calcio aziendali
Condizioni di assicurazione Ed. 01/03/2011
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FAMIGLIA IN
Condizioni di assicurazione
e interaziendali, corse podistiche, nonché le gare automobilistiche di regolarità pura indette
dall’ACI.
3. Chi assicura
articolo 3 Persone Assicurate
Si intendono assicurate le persone che risultino iscritte, al momento del sinistro, nello stato di famiglia
del Contraente o, in alternativa, quelle nominativamente indicate in polizza.
4. Garanzie principali
articolo 4 Morte
Qualora l’infortunio abbia per conseguenza diretta ed esclusiva la morte dell’Assicurato e questa si
verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’impresa liquida ai beneficiari
designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, l’Impresa liquida detta
somma agli eredi. In caso di scomparsa dell’Assicurato, conseguente a infortunio, la liquidazione non
avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte
presunta a termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile.
Se dopo che l’Impresa avrà pagato l’indennità, risulterà che l’Assicurato è vivo, l’Impresa avrà comunque
diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta l’Assicurato potrà far valere i propri
diritti per l’Invalidità permanente eventualmente subita.
L’indennizzo per Morte non è cumulabile con quello per Invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il
pagamento dell’indennità per Invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in
conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni riportate nell’infortunio, l’Assicurato muore, gli eredi
dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla
differenza tra l’indennizzo per la Morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità permanente.
articolo 5 Invalidità permanente
Si intende per Invalidità permanente la perdita o la diminuzione definitiva della capacità dell’Assicurato
allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività, indipendentemente dalla sua professione, con esclusione dei
danni di natura puramente estetica.
Qualora l’infortunio abbia per conseguenza una Invalidità permanente e questa si verifichi entro due anni
dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa liquida a tale titolo, secondo le esemplificazioni di
cui alla tabella seguente, una indennità percentualmente e proporzionalmente calcolata sulla somma
assicurata per Invalidità permanente totale.
Perdita anatomica o funzionale arto superiore:
tutto l’arto
avambraccio
mano
pollice
indice
medio
anulare
mignolo
una falange ungueale del pollice
per ciascuna falange di altro dito della mano
Perdita anatomica o funzionale arto inferiore:
tutto l’arto o comunque al di sopra della metà
della coscia
al di sotto della metà coscia, ma al di sopra
del ginocchio
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del
terzo medio di gamba
un piede
ambedue i piedi
un alluce
un altro dito del piede
Condizioni di assicurazione Ed. 01/03/2011
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FAMIGLIA IN
percentuale
destro
sinistro
70%
60%
60%
50%
60%
50%
18%
16%
14%
12%
8%
6%
8%
6%
12%
10%
9%
8%
1/3 del dito
70%
60%
50%
40%
100%
5%
1%
Condizioni di assicurazione
falange ungueale dell’alluce
Anchilosi arto superiore:
della scapola omerale con arto in posizione
favorevole ma con immobilità della scapola del
gomito in angolazione compresa fra 120 e 70
gradi
con prono-supinazione libera del polso in
estensione rettilinea
con prono-supinazione libera
Anchilosi arto inferiore:
dell’anca in posizione favorevole
del ginocchio in estensione
della tibio-tarsica in angolo retto
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto
astragalica
Paralisi completa:
del nervo radiale
del nervo ulnare
del nervo sciatico popliteo esterno
Postumi di frattura amielica somatica con
deformazione a cuneo di:
una vertebra cervicale
una vertebra dorsale
12a dorsale
una vertebra lombare
Perdita anatomica o funzionale di:
un occhio
ambedue gli occhi
Sordità completa di:
un orecchio
ambedue gli orecchi
Stenosi nasale assoluta:
monolaterale
bilaterale
Perdita anatomica o funzionale di un rene
Perdita anatomica della milza senza
compromissioni significative della crasi ematica
Postumi di frattura scomposta di una costa
Postumi di frattura del sacro
Postumi di frattura del coccige con callo deforme
Postumi di trauma distorsivo cervicale con
contrattura muscolare e limitazione
dei movimenti del capo e del collo
2,5%
25%
20%
20%
10%
15%
8%
35%
25%
10%
15%
35%
20%
15%
30%
17%
12%
5%
10%
10%
25%
100%
10%
40%
5%
10%
15%
8%
1%
3%
5%
2%
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di
Invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
Nei confronti dei mancini le percentuali previste per gli arti superiori saranno invertite.
La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un senso, di un arto o di un organo viene
considerata come perdita anatomica; se trattasi di perdita parziale (o minorazione), le percentuali
vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale o
di riduzione funzionale di più sensi, di più arti, di più organi, l’indennità viene stabilita mediante
l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola invalidità, fino al limite massimo del
100%.
Per Invalidità permanenti sopra non specificate, l’indennità verrà stabilita con riferimento alle
percentuali delle singole voci indicate nella tabella, o tenendo conto della diminuzione della capacità
dell’Assicurato allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività indipendentemente dalla sua professione.
articolo 6 Indennità giornaliera per ricovero ospedaliero,per convalescenza e per
ingessatura
In caso di ricovero in ospedale o istituto di cura a seguito di infortunio, l’Assicurato ha diritto
all’indennità garantita per ogni giorno di ricovero completo, con il limite massimo di 250 giorni per
anno assicurativo. Qualora il ricovero sia superiore a tre giorni, l’Impresa corrisponde per la
successiva convalescenza l’indennità giornaliera pattuita per un numero di giorni uguale a quello
Condizioni di assicurazione Ed. 01/03/2011
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FAMIGLIA IN
Condizioni di assicurazione
della degenza ospedaliera con un massimo di 60 giorni per anno assicurativo.
Qualora l’infortunio renda necessaria l’applicazione di un’ingessatura, l’Assicurato ha diritto a
percepire la relativa diaria pattuita per tutta la sua durata, aumentata di una settimana, con un
massimo di 120 giorni per anno assicurativo.
Se l’infortunio ha determinato anche il ricovero ospedaliero dell’Assicurato, la relativa diaria non sarà
cumulabile con quella da ingessatura, che decorrerà dalla data di cessazione del ricovero ed
assorbirà la diaria post-ospedaliera finchè coesistenti, salvo il diritto dell’Assicurato di percepire
quella di durata maggiore.
articolo 7 Capitale differito per i figli minori e il coniuge superstite
Qualora sia stata scelta la combinazione di garanzia “B” o “C” in caso di decesso del ContraenteAssicurato o della persona nominativamente indicata in polizza in conseguenza d’infortunio
indennizzabile, ai figli minori quali beneficiari di polizza, o in difetto al coniuge superstite, verrà
corrisposta l’ulteriore somma di cui alla TAVOLA PROSPETTICA, suddivisa in tre annualità, per
sostenere le spese di prosecuzione degli studi dei figli o per le esigenze del coniuge superstite.
5. Cosa assicura in più
garanzie comprese senza sovrappremio
articolo 8 Estensione al ciclomotore
Ad integrazione di quanto stabilito nell’articolo 1, si precisa che sono compresi in garanzia gli
infortuni subiti alla guida di ciclomotori. Relativamente a questa specifica estensione di garanzia, non
si darà luogo ad alcun indennizzo qualora l’infortunio abbia per conseguenza una invalidità
permanente di grado pari od inferiore al 3%; se la stessa risulterà superiore al 3% l’indennità verrà
corrisposta soltanto per la parte eccedente la suddetta percentuale.
articolo 9 Triplicazione dei massimali
In caso di decesso del Contraente-Assicurato contemporaneo a quello del coniuge non separato e se
i figli minori conviventi risultano beneficiari dell’assicurazione, l’Impresa corrisponderà il triplo del
capitale garantito in caso di morte.
articolo 10 Indennità forfettaria
Ove l’infortunio si sia verificato mentre l’Assicurato si trovava fuori dal comune di sua residenza,
l’Impresa rimborserà una somma aggiuntiva pari al 2% dell’indennizzo, con il minimo indicato in
polizza, quale rimborso forfettario per spese non documentabili.
6. In caso di sinistro
articolo 11 Cosa deve fare l’Assicurato
- Presentare denuncia del sinistro all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza
all’Impresa entro 3 giorni dall’infortunio o dal ricovero o dal momento in cui l’Assicurato o isuoi
beneficiari ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo,
giorno ed ora dell’evento, nonchè la descrizione delle modalità di accadimento;
- corredare la denuncia con un referto medico attestante il tipo di lesione e l’eventuale necessità
del ricovero o dell’intervento, nonchè fornire ogni informazione e dati quanto più dettagliati
possibile, anche per agevolare l’Impresa in un intervento tempestivo ed adeguato alle esigenze
del singolo caso;
- fornire copia delle cartelle cliniche e di ogni altra documentazione sanitaria, relative a degenze
conseguenti all’infortunio denunciato, nonchè ai precedenti fatti morbosi di interesse medico
legale. In caso di morte dell’Assicurato tale obbligo si intende esteso agli aventi diritto.
articolo 12 Cosa deve fare l’Impresa
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l’Impresa liquida le
indennità che risultino dovute a termini di polizza entro 15 giorni dall’accettazione degli aventi
diritto.
articolo 13 Criteri di indennizzabilità
L’Impresa corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente
constatabili dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e
sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora
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l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Nel caso di perdita anatomica o
riduzione funzionale di un senso, di un arto o di un organo già minorato, le percentuali di cui
all’articolo 5 (Invalidità permanente), sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità
preesistente.
articolo 14 Procedimento arbitrale
Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero
sorgere tra le Parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di
arbitrato rituale o irrituale. Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati,
d’accordo tra loro, il terzo. In difetto di accordo, la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal
Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’Assicurato o del Contraente.
Salvo diversa pattuizione, l’arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza
dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di
quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione. In caso di arbitro
unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell’arbitrato saranno
pariteticamente suddivise.
7. Norme generali
articolo 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze
originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli
articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
articolo 16 Decorrenza delle garanzie pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di
premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il
Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore
24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del
pagamento, ferme le successive scadenze. Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente in
forza del presente contratto è dovuto alla sede legale dell’Impresa. Si concorda comunque che ogni
pagamento, purchè eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell’obbligazione presso
l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.
articolo 17 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
articolo 18 Adeguamento dei premi e delle somme assicurate al costo della vita
Le somme assicurate ed il premio sono ancorati alle variazioni dell’indice nazionale generale dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica.
L’indice iniziale sarà quello di febbraio dell’anno in corso per le polizze con decorrenza nel secondo
semestre e dell’anno precedente per le polizze con decorrenza nel primo semestre. Pertanto, alla
scadenza di ogni annualità, se si sarà verificata una variazione in più o in meno eccedente il 5%
rispetto all’indice iniziale od a quello dell’adeguamento precedente, le somme assicurate e il
corrispondente premio verranno aumentati o ridotti in proporzione. L’aumento o la riduzione
decorreranno dalla scadenza della rata annua e comunque solo se sarà stata rilasciata al contraente
l’apposita quietanza aggiornata in base al nuovo riferimento, che sarà quello del mese di febbraio
precedente di almeno cinque mesi la scadenza della rata annua. Qualora, in conseguenza delle
variazioni dell’indice, le somme assicurate e il premio vengano a superare di almeno la metà gli
importi inizialmente stabiliti, entrambe le Parti hanno facoltà di rinunciare all’adeguamento; in tal
caso le somme assicurate e il premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato.
La presente clausola non è operante se non è espressamente richiamata in polizza.
articolo 19 Proroga dell’assicurazione
Salvo indicazione contraria in polizza o in mancanza di disdetta, spedita mediante lettera
raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per
un anno e così successivamente ad ogni scadenza.
articolo 20 Diritto di recesso
Dopo ogni denuncia di sinistro, e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto
dell’indennizzo, ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.
Nel caso in cui a recedere sia l’Impresa verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di
efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto
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l’imposta.
articolo 21 Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone affette da esiti di lesioni cerebrali vascolari, da manifestazioni
croniche di tossicoalcolismo, nonchè da pregresso o in atto stato di dipendenza da sostanze
stupefacenti, quelle affette da schizofrenia, da forme maniaco-depressive, da stati paranoidi, da
sindromi organiche cerebrali o da altre patologie psicotiche. Qualora una o più delle malattie o delle
affezioni soprarichiamate insorgano nel corso del contratto si applica quanto disposto dall’articolo
1989 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute
dell’Assicurato
articolo 22 Somme assicurate suddivise
Le somme assicurate per ciascuna persona si determinano suddividendo i massimali e le diarie o per
il numero delle persone risultanti dallo stato di famiglia del Contraente, o per il numero delle persone
nominativamente indicate in polizza, con esclusione di quelle non assicurabili. Ove il Contraente, al
momento della stipula del contratto, abbia espressamente rinunciato alla copertura degli infortuni
derivanti dalla guida o dall’uso di autoveicoli, motocicli o natanti, le somme indicate in polizza si
intendono raddoppiate
articolo 23 Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Impresa rinuncia al diritto di surrogazione spettantele in base all’articolo 1916 del Codice Civile,
verso i terzi responsabili dell’infortunio.
articolo 24 Estensione territoriale
L’assicurazione vale in tutto il mondo.
articolo 25 Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare per iscritto all’Impresa l’esi-stenza e la successiva
stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente e/o
l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai
sensi dell’articolo 1910 del Codice Civile. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra può
consentire all’Impresa di non corrispondere l’indennizzo.
articolo 26 Modifiche all’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto
articolo 27 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge.
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7. Tavola prospettica
(valori espressi in euro)
COMBINAZIONI DI GARANZIA
A
B
C
Morte
16.000,00
16.000,00
16.000,00
Invalidità permanente
32.000,00
32.000,00
32.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
960,00
960,00
960,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
4.800,00
8.000,00
57,60
60,27
Indennità giornaliera per ricovero
ospedaliero
con il limite di 250 giorni e di 16,00
Euro (lire 30.980) al giorno
Indennità giornaliera per
convalescenza post-ricovero
con il limite di 60 giorni e di 16,00
Euro (lire 30.980) al giorno
D
Indennità giornaliera per
ingessatura
con il limite di 120 giorni e di 16,00
Euro (lire 30.980) al giorno
Capitale differito in caso di morte
del Contraente
oppure, in alternativa, in caso di
decesso dell’Assicurato indicato
Premio base
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38,40
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48,00
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