Imposta municipale unica IMU Dott. Massimiliano gerardi Consulente del lavoro di torino IMPOSTA MUNICIPALE UNICA Il decreto 201/2011 “salva Italia” stabilisce che dal 2012 trova applicazione l’imposta municipale unica che sostituisce: 1. l’imposta comunale sugli immobili 2. l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati 3. Unica modalità di versamento F24 DIFFERENZE ICI IMU 1 Abitazione principale Non dovuta Dovuta 2 Detrazione familiare Non prevista Prevista 3 Sostituzione Irpef e addizionali No Si per gli immobili non locati 4 Valore immobili Moltiplicatori più bassi Innalzamento moltiplicatori 5 Aliquota prima casa 0,4% - 0,7% 0,20% - 0,40% 6 Aliquota altre proprietà 0,4% - 0,7% 0,46% - 1,60% 6 Potere regolamentare dei Comuni Previsto Previsto 7 Compartecipazione erariale Non prevista Prevista 8 Fabbricati rurali Esenti Soggetti 9 Immobili esteri Non pagavano Pagano lo 0,76% 10 Pagamenti 16/6 e 16/12 16/6* - 16/12* ABITAZIONE PRINCIPALE - IMU “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile a catasto edilizio come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Sono agevolate anche le pertinenze. Il Dl 201/2011 stabilisce che “per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo” ABITAZIONE PRINCIPALE - IMU - Primo requisito: Iscrizione dell’immobile a catasto quale unica unità immobiliare - Se contribuente possiede 2 abitazioni utilizzate congiuntamente ai fini IMU potrà beneficiare dell’esonero solo con riferimento ad uno di questi immobili - Secondo duplice requisito: Dimora e residenza anagrafica nell’immobile ove si intende beneficiare dell’esenzione ABITAZIONE PRINCIPALE - IMU - L’aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e del 4 per mille - Con riferimento all’abitazione principale è prevista una franchigia/detrazione base di 200 Euro. - Tale franchigia può azzerare l’imposta ma non può creare un credito - La quota eccedente per l’abitazione principale può essere utilizzata per abbattere il tributo calcolato sulle pertinenze ABITAZIONE PRINCIPALE - IMU - Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica - La divisione avviene sulla base del numero di soggetti passivi che abitano l’immobile, indipendentemente dalla quota di proprietà. Marito proprietario del 75% e moglie del 25% L’imposta viene calcolata in ragione delle rispettive quote di possesso La detrazione sarà suddivisa in parti eguali base (100 € ciascuno) - DETRAZIONE FAMILIARE - IMU - E’ prevista una maggiorazione della detrazione relativa all’abitazione principale, di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. (non fiscalmente a carico). - L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. - La detrazione complessiva potrebbe arrivare a 600 euro. ALIQUOTA IMU E SECONDE CASE - Aliquota ordinaria 0,76% - Possibilità per i Comuni di varia l’aliquota +/- di 0,3 punti percentuali Sono considerate “seconde case” le unità immobiliari: a disposizione concesse in locazione a terzi comodato ai parenti che utilizzano come prima casa - - Per le unità immobiliari non locate l’IMU assorbe la tassazione IRPEF e relative addizionali sul reddito fondiario CASI SOGGETTIVITA’ PASSIVA - IMU Contitolarità di diritti sul medesimo immobile 1. Comproprietà 2. Cousufrutto 3. Piena proprietà e usufrutto - Ciascun contitolare è obbligato: - dichiarare il bene in proporzione alla quota di possesso - effettuare distintamente il versamento dell’imposta limitatamente alla parte di imposta corrispondente alla proprio quota di titolarità CASI SOGGETTIVITA’ PASSIVA - IMU Comunione legale tra coniugi - I soggetti passivi IMU sono entrambi i coniugi - Entrambi i coniugi sono tenuti a corrispondere il tributo Immobili parti comuni condominio - I soggetti passivi IMU sono i singoli condomini - Possibilità/facoltà di versare il tributo direttamente dall’amministratore del condominio Multiproprietà Pagamento del tributo deve essere effettuato dall’amministratore CASI SOGGETTIVITA’ PASSIVA - IMU Successione ereditaria • Obbligati al versamento: 1. eredi 2. usufruttuari 3. titolari del diritto di abitazione L’erede è tenuto a versare l’IMU come segue: - A nome del de cuius fino alla data del decesso - A nome dell’erede dalla data del decesso fino alla fine dell’anno BASE IMPONIBILE - IMU Categoria catastale Vecchio moltiplicatore ICI Nuovo moltiplicatore IMU A (diverso da A10), C/2, C/6 e C/7 100 160 B 140 140 C/3, C/4, C/5 100 140 A/10 e D/5 50 80 D (escluso D/5) 50 60 C/1 34 55 IMMOBILI ESTERI - IMU - Aliquota del 0,76% del valore degli immobili all’estero. - A decorrere dal 2011 - Imposta dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi in cui si ha avuto il possesso - Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari all’eventuale imposta patrimoniale versata nello stato estero ove è ubicato l’immobile - Versamento entro termine dichiarazione dei redditi IMMOBILI ESTERI - IMU - Il valore è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti, o in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile - Il D.L. 16/2012 ha stabilito che per gli immobili situati in Paesi dell’Unione Europea il valore dell’immobile è quello utilizzato nel Paese estero ai fini delle imposte sul patrimonio o sui trasferimenti (in assenza opera il precedente) - Introdotta una franchigia - l’imposta non è dovuta se l’importo non supera i 200,00 euro