Consultazioni La formazione del governo è opera del Presidente della Repubblica. Essa si articola nelle seguenti fasi Formazione incarico Il Governo entra in carica con il giuramento Nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri Entro 10 giorni dalla nomina, il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenerne la fiducia È un organo collegiale che comprende Presidente del Consiglio (e Vicepresidente) Il Governo Ministri Sono organi: - Politici -Amministrativi Compiti di coordinamento e di indirizzo dell’attività generale di Governo Con portafogli (Ministeri) Senza portafogli Alcuni compiti specifici di particolare rilievo politico Funzioni I poteri legislativi del Governo si esercitano attraverso I decreti legislativi delegati, che presuppongono una legge delega del Parlamento I decreti-legge Il Governo ha anche poteri regolamentari. I regolamenti del potere esecutivo possono essere Esecutivi Organizzativi Autorizzati Comportano la conversione in legge entro 60 giorni In mancanza: decadenza fin dall’inizio La formazione del Governo è opera del Presidente della Repubblica e si articola in: • Consultazione: il Presidente della Repubblica ha il compito di nominare un Governo che deve avere la fiducia della maggioranza parlamentare. Egli procede alle consultazioni dei segretari dei partiti e dei presidenti dei gruppi parlamentari. • Incarico: il Presidente della Repubblica conferisce l’incarico di formare un nuovo Governo al Presidente del Consiglio incaricato il quale prende contatto con i partiti che intende riunire nella coalizione per formare una maggioranza e concorda con essi il programma del nuovo Governo. Qualora si ottenga la maggioranza, il Presidente Incaricato si reca dal Presidente della Repubblica per accettare la nomina a Presidente del Consiglio e propone la lista dei ministri del nuovo Governo. • Nomina: si ha quando il presidente della Repubblica procede alla nomina del presidente del Consiglio e dei Ministri. La Costituzione attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di proporre al Presidente della Repubblica la lista dei ministri; questo potere dovrebbe assicurare l’omogeneità dell’organo governativo. Di fatto il potere di scegliere i ministri è sparito con le segreterie dei partiti della coalizione. • Il Governo entra in carica con il giuramento di osservare lealmente la Costituzione, le leggi e di esercitare le proprie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione. • Entro 10 giorni dalla nomina il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia approvando anche una mozione motivata, votata per appello nominale in modo che il voto sia reso palese. Il Governo è un organo collegiale che comprende • Presidente del Consiglio (e vicepresidente) che ha il compito essenziale di garantire l’unità dell’azione di governo, in conformità al programma su cui ha ottenuto la fiducia. L’art. 95 della Costituzione gli conferisce anche i seguenti poteri: – Dirigere la politica generale del governo; – Mantenere l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo; – Promuovere e coordinare l’attività dei ministri. • I Ministri sono organi di doppia natura: – Politica, in quanto sono membri del massimo organo del Governo, il Consiglio dei Ministri; – Amministrativa, in quanto sono a capo dei diversi settori della pubblica amministrazione che si denominano ministeri (o dicasteri) ed esercitano poteri di indirizzo e controllo sugli enti e le aziende di stato. Vi è poi un’ulteriore divisione tra: – Ministri con portafogli (ministeri); – Ministri senza portafogli i quali non sono a capo di un ministero e nel bilancio dello stato non ci sono stanziamenti previsti specificatamente per loro; fanno comunque parte del Consiglio dei Ministri ma si occupano essenzialmente di questioni politiche e non amministrative.