Legge regionale 28 luglio 2014, n. 13
Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la
tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria).
(BUR n. 35 del 31 luglio 2014)
Art. 1
(Modifiche ed integrazioni all’articolo 65 della l.r. n. 19/2002)
1. All’articolo 65 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo
ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria), sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le zone ricomprese nei centri abitati, i Piani Regolatori Generali conservano
validità fino all’entrata in vigore dei Piani Strutturali Comunali o di quelli in forma
Associata, e comunque non oltre il 31 gennaio 2015. A tal fine, il centro abitato è
definito come il perimetro delle aree aventi, negli strumenti urbanistici vigenti,
destinazione di zona omogenea A, B, D, F e C per le quali sono stati avviati i
procedimenti di approvazione dei piani attuativi. Ai suoli esterni al centro abitato
viene estesa la destinazione agricola, con l’utilizzazione di cui agli articoli 50, 51 e 52
della presente legge. Sono fatte salve le aree destinate agli interventi di edilizia
sociale, di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 36/2008, e le aree destinate ad
interventi volti esclusivamente all’insediamento di strutture industriali e/o artigianali.
Successivamente all’adozione del PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia
previste dal comma 3 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente sia un Programma di
Fabbricazione, a tutti i suoli ricadenti al di fuori del perimetro del centro abitato,
definito come il perimetro delle aree aventi destinazione di zona A e B nel
Programma vigente, e delle zone C, o comunque denominate, per le quali siano stati
approvati i piani attuativi nel rispetto della presente legge, viene estesa la
destinazione agricola, con l’utilizzazione di cui agli articoli 50, 51 e 52.
2-ter. Per i Comuni che non hanno adottato il PSC/PSA entro il 31 gennaio 2015, si
applica quanto previsto dall’articolo 28 della presente legge.
2-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’entrata in
vigore dei PSC/PSA, non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle
derivanti dall’approvazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico,
proposte anche da parte di privati, sottoposti alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione
negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali.
Esclusivamente fino all’adozione dei PSC/PSA, sono altresì ammessi interventi ai
sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.
160 e ss.mm.ii.».
Art. 2
(Modifiche all’articolo 50 della l.r. 19/2002)
1. I commi 6 e 6-bis dell’articolo 50 della legge regionale 19/2002 sono abrogati.
Art. 3
(Clausola d'invarianza finanziaria)
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio
regionale.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a
chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Scarica

Legge regionale 28 luglio 2014, n. 13 Modifiche ed integrazioni alla