WORKSHOP 8/11/2011
PROFILI GIURIDICI
DELL’IMMIGRAZIONE
REGOLARE IN ITALIA
INTRODUZIONE
I flussi migratori diretti verso il nostro paese costituiscono uno
degli eventi socio - demografici di maggior rilievo degli ultimi
decenni.
Da tipico paese di emigrazione, infatti, l'Italia si andò
caratterizzando dagli anni settanta del Novecento, ma con
maggiore intensità negli anni ottanta, quale terra di
immigrazione.
FONTI PER IL MONITORAGGIO
STATISTICO
Secondo la documentazione ufficiale, si possono seguire tre
direttrici che corrispondono alle fonti disponibili:
I permessi di soggiorno rilasciati a qualunque titolo dalle
questure, i dati sulla popolazione residente forniti dai
censimenti e dalle anagrafi comunali e le regolarizzazioni di
situazioni lavorative irregolari.
Quindi, mentre da un lato le informazioni esistenti si
sovrappongono, dall'altro non consentono l'individuazione di
un'importante componente della compagine migratoria,
quella clandestina
UN PO’ DI CIFRE…
Secondo i dati Istat gli immigrati residenti in Sicilia erano circa
115.000 nel 2008, circa il 3% popolazione migrante residente in
Italia. In questi ultimi anni gli stranieri residenti in regione
sono cresciuti ad un ritmo superiore alla media nazionale.
Ciò ha riflessi importanti per quanto riguarda il mercato del
lavoro: va considerato che il tasso di attività degli immigrati
regolari è, infatti, più elevato di quello registrato per i cittadini
italiani (67 % contro 52%); fra il 2000 e il 2008 gli occupati netti
di origine straniera sono cresciuti del 138%: gli 87.330
lavoratori stranieri registrati per il 2008 costituiscono circa l’8%
degli occupati netti in Sicilia.
LE NASCITE E L’INCREMENTO
DEMOGRAFICO
Nel 2009 in Sicilia si è registrato un incremento dell’11,1%
rispetto all’anno precedente della popolazione immigrata
residente.
L’incidenza sul totale dei residenti, pari al 2,5%, è comunque
ancora inferiore rispetto alla media nazionale pari al 7%.
Le nascite di immigrati rappresentano il 12,4% del totale delle
nascite registrate nell’isola nel 2009, contro una media italiana
del 13,5%.
L’INGRESSO DELLO STRANIERO IN
ITALIA
Al momento dell’ingresso nel territorio italiano, lo straniero
deve essere in possesso di:
- passaporto o di altro documento di viaggio;
- del visto di ingresso rilasciato dalla rappresentanza
diplomatica o consolare del Paese di origine o di stabile
residenza dello straniero.
L’ingresso è consentito allo straniero che dimostri di essere in
possesso di idonea documentazione atta a confermare lo
scopo e le condizioni del soggiorno nonché la disponibilità di
mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e
per il ritorno nel Paese di provenienza. (La sufficienza dei
mezzi di sussistenza è definita con apposita direttiva emanata
dal Ministero dell’interno).
CASI DI INAMMISIBILITA’
Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali
requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei
controlli alle frontiere e la libera circolazione delle persone,
ossia di uno dei Paesi che applicano la Convenzione di
Schengen.
PERMESSO DI SOGGIORNO
Entro 8 gg. giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, lo
straniero deve richiedere al questore della provincia in
cui si trova il permesso di soggiorno, che sarà rilasciato
per gli stessi motivi menzionati nel visto. Il ritardo nella
richiesta del permesso di soggiorno è giustificato solo da
cause di forza maggiore.
Il permesso sarà rilasciato entro 20 gg. dalla data in cui è
stato richiesto (lo stesso termine vale anche in caso di
rinnovo o conversione).
LA PROCEDURA
Va compilata la scheda che rilascia la questura (generalità, luogo di soggiorno
e motivo del soggiorno) assieme a:
a) 4 foto tessera; b) il passaporto (o altro documento da cui risulti la nazionalità,
data e luogo di nascita) c) il visto d'ingresso; d) documentazione, nei casi di
richiesta di permesso non per lavoro subordinato, della disponibilità dei mezzi per
il ritorno nel Paese di provenienza. La questura potrà richiedere, la
documentazione che attesta: e) l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
f) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti in relazione ai motivi e alla
durata del soggiorno; g) la disponibilità di altre risorse e dell'alloggio, nei casi
previsti dalla legge (che dipendono dal tipo di permesso di soggiorno).
Fino al giorno in cui non viene rilasciato il permesso di soggiorno si potrà
esibire la ricevuta della domanda rilasciata dalla questura. All'atto del ritiro
bisognerà dimostrare di essere in regola con gli obblighi sanitari (iscrizione al SSN
o sottoscrizione di polizza sanitaria). La scheda di ricevuta sostituisce il permesso
di soggiorno nel caso in cui si voglia rimanere in Italia per non più di 30 gg.: ciò
vuol dire che non s’è tenuti a ritirare il permesso di soggiorno. Se non si rispetta il
termine degli 8 gg. e non si lascia il territorio nazionale, si verrà espulsi con
decreto motivato del Prefetto, sempre che il ritardo non sia dipeso da cause di
forza maggiore
ALCUNI CASI PARTICOLARI
Gli stranieri che giungono in Italia per visite, affari, turismo e
studio per periodi non superiori ai 3 mesi, non devono
chiedere il permesso di soggiorno.
Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano
l’Accordo di Schengen l’obbligo di rendere la dichiarazione di
presenza è soddisfatto con l’apposizione del timbro uniforme
Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo
di frontiera. Invece, lo straniero che proviene da Paesi che
applicano l’Accordo di Schengen dovrà presentare la
dichiarazione di presenza, entro 8 gg. dall’ingresso, al questore
della provincia in cui si trova. La copia di queste dichiarazioni
sarà consegnata allo straniero per essere esibita a richiesta
degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
L’INOSSERVANZA LEGISLATIVA
L’inosservanza da parte dello straniero della procedura indicata, salvo i casi di
forza maggiore, ne determina l’espulsione; questa sanzione sarà applicata anche
nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto in Italia decorso il termine minore
stabilito nel visto d’ingresso (quando richiesto).
Lo straniero ha 60 gg. per chiedere il rinnovo. Scaduto questo termine, diventa
un clandestino. L'espulsione viene disposta dal Prefetto con decreto motivato.
È passibile d’espulsione anche chi si sottrae ai controlli di frontiera, chi non ha il
visto d'ingresso e chi non chiede il permesso di soggiorno entro gli 8 gg. prescritti
dalla legge, salvo che il ritardo non sia dipeso da cause di forza maggiore, o in
caso di revoca o annullamento del permesso.
Il decreto intima di lasciare l'Italia entro 15 gg.; pena l’accompagnamento
coatto delle forze di pubblica sicurezza alla frontiera. Caso particolare è l’essere
privi di un documento valido attestante l’identità e nazionalità per cui il prefetto
rileva che esiste un concreto pericolo di sottrazione all'esecuzione
dell'espulsione.
Contro il decreto si può presentare ricorso giudiziario. In ogni caso, il Prefetto
informerà il console del Paese d’origine dello straniero.
MOTIVAZIONI DI RILASCIO EX
LEGGE:
1) Visite affari e turismo (valido al max. 3 mesi)
2)Lavoro autonomo, lavoro subordinato (a tempo determinato
o indeterminato, non oltre i 2 anni, rinnovabile), lavoro
stagionale (non più di 6 mesi o 9 se l’attività lo richiede,
convertibile);
3) Studio o formazione professionale (non più di 12 mesi,
rinnovabile);
4) Asilo politico;
5) Motivi religiosi;
6) Inserimento nel mercato del lavoro (non oltre 12 mesi);
7) Ricongiungimenti familiari (segue la durata del parente a cui
ci si ricongiunge) e cure mediche (segue la durata terapeutica).
Ad ognuna di queste attività corrisponde un tipo di permesso di
soggiorno diverso.
RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO
Il periodo di rinnovo non può essere superiore al doppio di
quello previsto dal permesso di soggiorno iniziale. Il rinnovo,
va chiesto sempre al questore della Provincia in cui si risiede
almeno 30 gg. prima della scadenza del vecchio permesso,
non è automatico, ma subordinato alla verifica del permanere
delle condizioni che hanno portato al rilascio del permesso.
Il permesso non può essere rinnovato se il soggiorno in Italia è
stato interrotto per un periodo continuativo di oltre 6 mesi (o
per i permessi con validità almeno biennale, per oltre la metà
della durata del permesso stesso) a meno che questa
interruzione non sia dipesa da gravi motivi (come ad esempio,
la necessità di assolvere agli obblighi militari).
MOTIVAZIONI DI RILASCIO
1. Studio. Può essere richiesto alla rappresentanza
diplomatica italiana nel Paese di residenza dello
straniero. Ha validità pari al corso che si intende
seguire e si rinnova di anno in anno fino al termine del
corso di studi previsto. Questo permesso permette di
svolgere attività lavorative part-time, con contratto di
lavoro non superiore alle 20 ore settimanali.
Può essere convertito, prima della sua scadenza, in
permesso per motivi di lavoro all'interno delle quote
di lavoratori ammessi in Italia.
MOTIVAZIONI DI RILASCIO
2. Ricongiungimento familiare: Lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio nazionale, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di
soggiorno, in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo,
per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio o per
motivi religiosi, di durata non inferiore a 1 anno, può presentare istanza per il
rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti:
- Coniuge maggiorenne non legalmente separato;
- Figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio),
a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo
consenso;
- Figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano
provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro
stato di salute che comporti invalidità totale;
- Genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di
provenienza, ovvero genitori over65, qualora gli altri figli siano impossibilitati
al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.
MOTIVAZIONI DI RILASCIO
3. Lavoro. Il cittadino straniero deve possedere al momento di
ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a seguito del
rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello Unico
competente.
I permessi per lavoro riguardano il lavoro subordinato, il
lavoro autonomo e il lavoro stagionale.
PER LAVORO SUBORDINATO
Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino
extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro,
italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve
presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta
presso lo Sportello Unico competente per il luogo in cui
l'attività lavorativa dovrà effettuarsi.
PER LAVORO AUTONOMO
Lo straniero che intende esercitare in Italia un'attività non
occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale,
artigianale o commerciale, o intende costituire una società di
capitali o di persone o accedere a cariche societarie deve
possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge
ai cittadini italiani per l'esercizio delle singole attività e
richiedere il visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica
italiana competente.
LO STRANIERO GIA’ PRESENTE IN
ITALIA
Può in particolari circostanze e nell'ambito delle quote
previste, svolgere un'attività lavorativa chiedendo alla
Questura competente per territorio la conversione del proprio
titolo di soggiorno.
Se titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o
formazione può svolgere: attività di lavoro subordinato, dopo
aver acquisito dal competente Sportello Unico l'autorizzazione e
dopo aver ottenuto la conversione del permesso di soggiorno
dalla Questura competente; attività di lavoro autonomo, dopo
la necessaria verifica dei requisiti previsti per l'ingresso dello
straniero per lavoro autonomo e dopo aver ottenuto la
conversione del permesso di soggiorno.
LA CONVERSIONE NELLO SPECIFICO
Per convertire il permesso per lavoro subordinato non stagionale in permesso per
lavoro autonomo, bisogna presentare il titolo abilitativo o autorizzatorio prescritto.
Se si ha già il permesso per lavoro autonomo, si può esercitare l’attività di lavoro
subordinato previa iscrizione nelle liste di collocamento (o, se il rapporto è in corso,
previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro).
Il permesso per lavoro stagionale può essere convertito in permesso per lavoro
(subordinato o autonomo), previa la presentazione della documentazione del
rapporto di lavoro subordinato oppure la presentazione del titolo abilitativo e della
realizzazione di ogni altro adempimento amministrativo eventualmente richiesto, e
della disponibilità delle risorse finanziarie per lo svolgimento della attività specifica. Il
permesso sarà rilasciato entro 20 gg. dalla presentazione della domanda
Il permesso per inserimento nel mercato del lavoro può essere convertito, in caso di
assunzione (bisognerà dare comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro) in
permesso per lavoro subordinato (due anni più rinnovi se a tempo indeterminato; per
un periodo pari alla durata del contratto di lavoro e comunque non inferiore a 12 mesi
dalla data di rilascio del permesso per inserimento nel mercato del lavoro, se a tempo
determinato).
.
CURIOSITÀ...
Se si esce dall’Italia con un permesso di soggiorno ancora
valido alla frontiera, in rientro, andrà esibito il passaporto e
il permesso di soggiorno.
Nota: si può rientrare in Italia anche con un permesso di
soggiorno scaduto da meno di 60 gg., ma appena rientrato si
deve chiederne il rinnovo.
Altrimenti, andrà richiesto al consolato il visto di reingresso,
esibendo il documento scaduto.
La stessa cosa andrà fatta in caso di smarrimento o furto del
permesso di soggiorno: il consolato rilascerà il visto di reingresso
previa verifica, da parte della questura italiana, dell'esistenza del
permesso stesso. Inoltre, con il permesso di soggiorno, si può
entrare e uscire liberamente dall'Area Schengen e circolare
liberamente all'interno di uno dei Paesi che ne fanno parte
per un periodo non superiore a 90 gg. per semestre.
E DOPO L’ESPULSIONE?
Se si è stati espulsi si può rientrare in Italia, ma
bisogna avere una speciale autorizzazione del
ministero dell'Interno; oppure devono essere
trascorsi 5 anni dalla data dell’espulsione.
Se queste condizioni non vengono rispettate e si
rientra comunque su territorio nazionale italiano, si è
passibili di arresto con detenzione da 2 a 6 mesi e di
nuova espulsione, stavolta con accompagnamento
coatto immediato.
I MINORI STRANIERI
Anche se entrati clandestinamente in Italia, i minori stranieri
sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla CRC del 1989, ove è
peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori
deve essere tenuto prioritariamente in conto il “superiore
interesse del minore”.
L’organo costituito dalla legge per vigilare sulle modalità di
soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul
territorio dello Stato e coordinare le attività delle
amministrazioni interessate, é il Comitato per i minori
stranieri, incardinato presso il Ministero della Solidarietà
Sociale.
LE CATEGORIE GIURIDICHE
I minori presenti in Italia possono essere:
-“accompagnati”, minori affidati con provvedimento formale
a parenti entro il terzo grado e regolarmente soggiornanti
-“non accompagnati”, minori che si trovano in Italia privi dei
genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro
assistenza o rappresentanza.
IMMIGRAZIONE CLANDESTINA E
IRREGOLARE
Sono CLANDESTINI gli stranieri che non hanno un regolare visto di
ingresso o un permesso di soggiorno e per questo vengono
trattenuti, previo provvedimento del questore convalidato dal
magistrato, presso appositi centri di permanenza temporanea e
assistenza (art. 14 del TU 286/98) per il tempo strettamente
necessario per la loro identificazione ed espulsione o
accompagnamento alla frontiera.
Sono IRREGOLARI gli stranieri che hanno perduto i requisiti
necessari per la permanenza sul territorio nazionale (es: permesso
di soggiorno scaduto e non rinnovato), di cui erano però in
possesso al momento dell'ingresso in Italia.
Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti che occorrono per
l'esecuzione dell'espulsione e per la realizzazione di interventi
assistenziali.
ECCEZIONI
Non possono essere espulsi immediatamente se:
- occorre prestare loro soccorso;
- occorre compiere accertamenti sulla loro identità o
nazionalità;
- occorre preparare i documenti per il viaggio;
- non è disponibile un mezzo di trasporto idoneo.
RICHIEDENTI ASILO E
RIFUGIATI
Possono chiedere ASILO nel nostro Paese i perseguitati
per
motivi
di
razza,
religione,
nazionalità,
appartenenza a un gruppo sociale e per le proprie
opinioni politiche.
Per richiedere il riconoscimento dello "STATUS DI
RIFUGIATO" è necessario presentare una domanda
motivata e, nei limiti del possibile documentata, con
l'indicazione delle persecuzioni subite e delle possibili
ritorsioni in caso di rientro nel proprio Paese.
ESEMPI DI COMPORTAMENTI
PERSECUTORI
- atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza
sessuale;
- provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e\o
giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in
modo discriminatorio;
- azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o
discriminatorie;
- rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente
sanzione sproporzionata e discriminatoria;
- azioni giudiziarie o sanzioni penali come conseguenza del
rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando
questo comporterebbe la commissione di crimini o reati;
- atti specificamente diretti contro un sesso o contro
l’infanzia.
I CENTRI D’ACCOGLIENZA
(CDA)
Sono strutture destinate a garantire un primo soccorso allo
straniero irregolare rintracciato sul territorio nazionale.
L’accoglienza nel centro è limitata al tempo strettamente
necessario per stabilire l'identità e la legittimità della sua
permanenza sul territorio o per disporne l'allontanamento.
I CENTRI D’ACCOGLIENZA PER I
RICHIEDENTI ASILO (CARA)
Sono strutture nelle quali viene inviato e ospitato per un
periodo variabile di 20 o 35 giorni lo straniero richiedente
asilo privo di documenti di riconoscimento o che si è sottratto
al controllo di frontiera, per consentire l’identificazione o la
definizione della procedura di riconoscimento dello status di
rifugiato.
I CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED
ESPULSIONE (CIE)
Sono strutture destinate al trattenimento, convalidato dal
giudice di pace, degli stranieri extracomunitari irregolari e
destinati all'espulsione. Tali centri si propongono di evitare la
dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di
consentire la materiale esecuzione, da parte delle Forze
dell’ordine, dei provvedimenti di espulsione emessi nei
confronti degli irregolari.
Dall'8 agosto 2009, con l'entrata in vigore della legge 15 luglio
2009, n. 94, il termine massimo di permanenza degli stranieri in
tali centri è passato da 60 a 180 giorni complessivi.
IL MANAGEMENT DEI SERVIZI OFFERTI DAI
CENTRI PER L’IMMIGRAZIONE
I centri e i servizi per l’immigrazione irregolare sono gestiti a
cura delle Prefetture - Utg (Uffici Territoriali Governativi)
tramite convenzioni con enti, associazioni o cooperative
aggiudicatarie di appalti del servizio.
Le prestazioni e i servizi assicurati dalle convenzioni sono:
- Assistenza alla persona -assistenza alle persone (vitto,
alloggio, fornitura effetti personali ecc.);
- Assistenza sanitaria; assistenza psico-sociale; mediazione
linguistico – culturale;
- Ristorazione;
- Servizio di pulizia ed igiene ambientale;
- Manutenzione della struttura e degli impianti.
SPORTELLO UNICO PER
L’IMMIGRAZIONE
Attivo presso ogni Prefettura per la trattazione delle pratiche:
1. di prima assunzione dei lavoratori stranieri;
2. di ricongiungimento familiare;
3. del test di conoscenza della lingua italiana.
ASSUNZIONE DI LAVORATORI NON
COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO
Deve essere presentata domanda allo Sportello Unico della
provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa,
nell’ambito delle quote previste dall’apposito “decretoflussi” che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri
non comunitari ammessi annualmente a lavorare nel
territorio nazionale.
Lo Sportello Unico rilascia il nulla osta al lavoro e verifica il
visto rilasciato dall’autorità consolare e i dati anagrafici del
lavoratore. Rilascia altresì informazioni circa la procedura e
fornisce i moduli per presentare la domanda di prima
assunzione dei lavoratori stranieri.
CONVERSIONE DEL PERMESSO
DI SOGGIORNO
Lo Sportello Unico per l'immigrazione è competente anche a
ricevere e dare seguito alle richieste di conversione del
permesso di soggiorno per studio o tirocinio in permesso per
lavoro subordinato. Lo Sportello Unico cui rivolgere le istanze,
va individuato sulla base della residenza del richiedente.
LA PROCEDURA PER IL TEST DI
LINGUA ITALIANA
Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha messo a punto la
procedura informatica che consente la gestione delle domande per la
partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri
che intendono richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo. Come previsto dal D.M. Interno 4.6.2010, il cittadino straniero
interessato deve inoltrare per via telematica alla prefettura della provincia dove
ha il domicilio la domanda di svolgimento del test, collegandosi al sito
http://testitaliano.interno.it e compilando il modulo di domanda.
L'istanza presentata on line viene acquisita dal sistema e trasferita alla prefettura
competente. Se la domanda risulta regolare, la prefettura convoca il richiedente
entro 60 gg. dall'istanza, sempre per via telematica, indicando giorno, ora e luogo
del test. L'esito positivo del test sarà comunicato dalla prefettura alla questura
competente.
In caso di esito negativo lo straniero potrà ripetere la prova, sempre prenotandosi
via internet.
CONCESSIONE DELLA
CITTADINANZA
CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI
Il richiedente, straniero o apolide, deve essere
coniugato con cittadino italiano e risiedere
legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla
celebrazione del matrimonio. Se i coniugi risiedono
all'estero, la domanda può essere presentata decorsi
tre anni dalla data di matrimonio.
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati
o adottati dai coniugi. Al momento dell’adozione del
decreto di concessione della cittadinanza non deve
essere intervenuto scioglimento, annullamento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve
sussistere la separazione personale dei coniugi.
CONCESSIONE DELLA
CITTADINANZA
Cittadini stranieri residenti in Italia
-allo straniero il quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in
linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel
territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da
almeno tre anni,
-allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede
legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente
all’adozione,
-allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno
cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano,
-al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro
anni nel territorio italiano,
-all’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni
nel territorio italiano,
-allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio
italiano.
CONCESSIONE DELLA
CITTADINANZA
La cittadinanza italiana può essere concessa per D.P.R.
(ovvero per naturalizzazione) al cittadino extracomunitario
regolarmente residente in Italia da almeno 10 anni o al
cittadino di un altro stato membro UE che risiede su territorio
italiano da almeno 4 anni.
Per ottenere la cittadinanza bisognerà presentare alla Prefettura
del luogo di residenza un'istanza corredata da:
a) estratto dell'atto di nascita;
b) stato di famiglia;
c) certificato penale dello Stato italiano o dello Stato estero di
origine;
d) certificato di residenza.
Il procedimento deve concludersi entro 730 giorni. Entro 6
mesi dal D.P.R. che concede la cittadinanza, bisognerà
prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica, altrimenti il
decreto risulterà inefficace.
PERDITA DELLA
CITTADINANZA
I casi in cui viene meno lo status di cittadino italiano.
Per rinuncia espressa nei seguenti casi:
-risiedendo all’estero, se in possesso di altra cittadinanza
-alla maggiore età, se in possesso di un’altra cittadinanza
-quando la cittadinanza italiana è stata acquisita durante la
minore età per effetto della naturalizzazione dei genitori,
-alla maggiore età, per revoca dell’adozione, se in possesso di
altra cittadinanza.
Automaticamente nei seguenti casi:
-In caso di revoca dell’adozione per atto imputabile all’adottato,
-per non aver ottemperato all’intimazione del Governo di
abbandonare un incarico pubblico accettato presso uno Stato
estero o il servizio militare prestato presso un altro Stato.
RIACQUISTO DELLA
CITTADINANZA
•Su domanda
-stabilendo la residenza in Italia entro 1 anno dalla
dichiarazione di riacquisto,
-assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello
Stato.
•Automaticamente
-entro 1 anno dalla fissazione della residenza in Italia se
non vi è stata rinuncia espressa da parte dell’interessato.
UTILE CURIOSITA’
Gli stranieri che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana possono
consultare in tempo reale lo stato di avanzamento della propria pratica.
•Si tratta di un servizio, attivo dal 5 luglio 2010, realizzato dal Dipartimento
per le libertà civili e l'immigrazione.
•Per l’accesso alla procedura on-line di consultazione è necessario
effettuare una registrazione sul sito web del servizio, che introduce in
un’area riservata.
•La registrazione è gratuita e, per essere eseguita, richiede un indirizzo di
posta elettronica valido e funzionante e l'inserimento dei propri dati
anagrafici.
•Dopo aver cliccato sul link di accesso ‘Consulta la tua pratica’, occorre
compilare con i propri dati personali il modulo messo a disposizione dal
sistema informatizzato.
•Completata la fase di registrazione, il richiedente deve associare alla
propria utenza il codice assegnato alla domanda di cittadinanza.
•Linkando alla pagina ‘Stato domande’, raggiungibile dall'area riservata
dell'utente, ogni cittadino straniero potrà conoscere lo stato di avanzamento
della propria domanda, aggiornato in tempo reale.
LA CARTA DI SOGGIORNO
Per ottenerla bisognerà possedere i seguenti requisiti:
1) soggiornare regolarmente in Italia da almeno 5 anni;
2) essere titolare di un permesso di soggiorno che consente un
numero indeterminato di rinnovi;
3) dimostrare di avere un reddito sufficiente per il sostentamento tuo e
dei tuoi familiari;
4) non essere sottoposto a procedimento penale (o essere stato
condannato) per i reati per cui il nostro codice dispone l'arresto in
flagranza.
Si può definire la carta di soggiorno come un permesso valido a tempo
indeterminato. La carta infatti non ha scadenza (ma va vidimata ogni 10
anni). Si può richiedere la carta anche se si è coniuge o figlio minore o
genitore di un cittadino italiano o di Stato membro dell'UE residente in Italia
(presupposto necessario è la convivenza).
N.B.: chi è sposato da più di 3 anni con un cittadino italiano (o risiede da più
di 6 mesi in Italia da sposato) può anche richiedere la cittadinanza italiana.
PROCEDURA
Presentare la richiesta presso la Questura del luogo di residenza, (su
modulo che viene fornito dagli ufficiali della questura stessa) insieme a:
a) le proprie generalità (e del coniuge, figlio o genitore cittadino italiano o
europeo con cui si convive, se si chiede la carta di soggiorno per questo
motivo: bisognerà presentare anche lo stato di famiglia);
b) il luogo/ghi in cui s’è soggiornato nei 5 anni precedenti alla richiesta
stessa;
c) il luogo di residenza;
d) Le fonti di reddito, di cui si dovrà anche specificare la quantità;
e) la copia di un documento di identità (da cui risultino nazionalità, data e
luogo di nascita);
f) copia della dichiarazione dei redditi (o del mod.101 rilasciato dal datore di
lavoro) dell'anno precedente (superiore a 3.500. euro annue nette);
g) certificato del casellario giudiziale;
h) quattro foto tessera.
La questura rilascerà la carta di soggiorno entro 90 gg. dalla richiesta.
La carta di soggiorno è valida anche come documento di identità.
CHE DIRITTI GARANTISCE?
Oltre a quelli usuali riconosciuti agli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, si può:
1) Fare ingresso nel territorio dello Stato senza aver bisogno del
visto d’ingresso;
2) Svolgere in Italia qualsiasi attività (salvo quelle riservate ai
cittadini italiani): mentre se si è in possesso di permesso di
soggiorno si può svolgere solo l'attività in esso indicata (tranne
alcune eccezioni);
3) Accedere ai servizi e alle prestazioni della Pubblica
Amministrazione;
4) Partecipare alla vita pubblica locale, cioè si può votare (ma
non candidarsi) alle elezioni amministrative del Comune di
residenza;
5) Si può essere espulsi dall'Italia solo per gravi motivi di ordine
pubblico o sicurezza nazionale.
IN CASO DI RIFIUTO…
Contro il rifiuto (o di revoca) della carta di soggiorno
si può sempre fare ricorso al TAR.
INOLTRE..
La Commissione Europea ha approvato una proposta
di direttiva che conferisce allo straniero extracomunitario
residente in uno degli Stati membri dell'UE da più di 5
anni, con un livello di risorse minimo e che non costituisce
un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, lo status
di residente di lunga durata. Rispetto alla disciplina
nazionale italiana, dunque, l'unica cosa che cambia è il
presupposto della residenza, che non sarebbe limitato al
solo territorio italiano, ma anche a quello degli altri Paesi
dell'UE.
L’ ASSISTENZA SANITARIA
•I cittadini stranieri di paesi che non appartengono all’UE hanno
diritto alla tutela della salute e all’assistenza sanitaria offerta dal SSN.
Il tipo di fruizione dipende dal possesso o meno del permesso di soggiorno
del cittadino stesso. Si è comunque tenuti ad assicurarsi contro malattie,
infortuni e maternità, stipulando una polizza (anche con un istituto
assicurativo straniero) valida sul territorio nazionale. La documentazione
relativa all'assolvimento degli obblighi sanitari è condizione
indispensabile per il ritiro del permesso di soggiorno.
•I cittadini extra UE con permesso di soggiorno hanno diritto ad iscriversi al
SSN e quindi all’anagrafe sanitaria della ASL del territorio in cui si trovano.
•L'assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico dei regolarmente
soggiornanti.
•Chi ha il permesso di soggiorno deve andare all’Ufficio Asl di residenza con
una copia del permesso valido, un certificato di residenza o di domicilio,
CDF oppure un’autocertificazione dello stesso.
•Dopo aver fatto la regolare iscrizione al SSN si riceve una tessera sanitaria
personale che permette di scegliere il medico di famiglia e il pediatra e di
usufruire di tutti i servizi sanitari previsti per i cittadini italiani.
E PER GLI IRREGOLARI
•Gli stranieri che non hanno il permesso di soggiorno
non si possono iscrivere al SSN ma possono usufruire
di alcuni servizi. In particolare sono garantite le cure per
le donne in gravidanza fino a 6 mesi dopo il parto, le cure
sanitarie di base ai minori, le vaccinazioni, la cura delle
malattie infettive ed eventuali cure di prevenzione.
•Se si ha bisogno di cure urgenti rivolgersi
all’ospedale senza alcun timore. La legge specifica
che medici e personale sanitario hanno l’obbligo di fornire
assistenza e non possono denunciare una persona, anche
se irregolare, che chiede aiuto.
•Per tutte le informazioni sulle cure e i servizi sanitari
previsti per gli stranieri è possibile rivolgersi alle Asl
territoriali.
“LE PAGINE COLORATE”
E’ una guida rivolta a tutti gli immigrati e ai rifugiati
politici che vivono a Palermo, così come a tutti gli
enti, centri, istituzioni che operano per un adeguato
processo di accoglienza ed integrazione.
Pensata per tutti coloro che a causa di difficoltà
linguistiche e/o di precaria conoscenza del tessuto urbano
cittadino sconoscono le numerose realtà che a Palermo
erogano servizi di assistenza sanitaria e all’infanzia, di
integrazione sociale, di formazione, di prima accoglienza e
di attività sportive.
La guida disponibile in lingua italiana-inglesefrancese-arabo offre quindi un quadro completo
relativo a contatti, attività specifiche e destinatari con
il fine di renderne più accessibile la fruizione.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
•TU disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero (Dlgs 286/1998)
• Legge 6/3/98, n. 40 sull'immigrazione.
•DPCM 6 ottobre 2011 (Proroga dei permessi di soggiorno
rilasciati per motivi umanitari)
•Legge 2 agosto 2011, n. 129
•Testo coordinato del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89
•DPCM 5 aprile 2011
•DPCM 30 novembre 2010
•Link di riferimento per tutte le leggi che fanno a riferimento
all’immigrazione:
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezion
i/servizi/legislazione/immigrazione/.
FINE
Grazie a tutti per l’attenzione e la
collaborazione
Davide Oddo
CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO
DANILO DOLCI- PALERMO
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I permessi di soggiorno rilasciati