Fondazione Emanuele Casale
Scuola di Notariato
dei Distretti Notarili della Campania
Diritto Commerciale
anno 2006/2007
Lezione XXII
Mario Campobasso
Titoli di debito
FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA S.R.L.
1. Conferimenti
2. Versamenti in conto capitale
3. Finanziamenti. A loro volta suddivisi in :
a) Finanziamenti ed anticipi bancari
(garantiti dai soci)
b) Finanziamenti dei soci.
c) Finanziamenti ottenuti mediante
emissione di titoli di debito
Art. 2483 cod. civ.
Se l’atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di
debito. In tal caso l’atto costitutivo attribuisce la relativa competenza
ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le
modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere
sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza
prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva
circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della
solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali ovvero soci della medesima.
La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del
prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli
amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere
che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la
società possa modificare tali condizioni e modalità.
Art. 11 Tub
4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti
all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la
CONSOB, può determinare durata e taglio degli strumenti
finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il
pubblico.
4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli investitori
professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della
solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri
strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei
requisiti patrimoniali stabiliti dalle compe-tenti autorità di vigilanza.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque
precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta
collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a
spendibilità generalizzata.
DELIBERA CICR 19-7-2005, N. 1058
Art. 3.
Strumenti finanziari di raccolta
1. Costituiscono strumenti finanziari di raccolta del risparmio le
obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari che,
comunque denominati e a prescindere dall'eventuale attribuzione di
diritti amministrativi, contengono un obbligo di rimborso ai sensi
dell'art. 1.
Art. 4.
Limiti all'emissione degli strumenti finanziari di raccolta
2. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative cui si
applicano le norme sulla società a responsabilità limitata emettono
strumenti finanziari di raccolta nel rispetto di quanto previsto,
rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del codice civile.
DELIBERA CICR 19-7-2005, N. 1058
Art. 5
Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta
1. Gli strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3,
diversi dalle obbligazioni, con esclusione di quelli
destinati alla quotazione in mercati regolamentati
emessi da societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati, sono emessi con un taglio minimo unitario
non inferiore a euro 50.000.
2. L'identita' del garante e l'ammontare della garanzia
devono essere indicati sugli strumenti finanziari di
raccolta di cui all'art. 3 e sui registri a essi relativi.
CONTENUTO DEI TITOLI DI DEBITO
A) IL RAPPORTO DI PROVVISTA
B) DIRITTI AMMINISTRATIVI ?
Art. 2526, 4° comma.
La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a
responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di
diritti amministrativi solo a investitori qualificati.
Art. 2479, 2° comma.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
2) La nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori;
3) La nomina nei casi previsti dall’art. 2477 dei sindaci e del
presidente del collegio sindacale o del revisore.
CARATTERISTICHE DEI TITOLI DI DEBITO
A) SERIALITA’ ?
B) LA LEGGE DI CIRCOLAZIONE
Art. 2004 cod. civ.
Il titolo di credito contenente l’obbligazione di pagare una somma di
danaro non può essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti
dalla legge.
IL PROCEDIMENTO DI EMISSIONE
A) LA CLAUSOLA STATUTARIA
l’atto costitutivo:
- attribuisce la competenza ai soci o agli amministratori;
- determina gli eventuali limiti
- determina le modalità e le maggioranze necessarie per la
decisione.
B) LA DECISIONE DI EMISSIONE
- stabilisce le condizioni del prestito e le modalità del
rimborso;
- può prevedere modifiche a maggioranza dei possessori
dei titoli
Art. 31Reg. Consob 11522/1998
(Rapporti tra intermediari e speciali categorie di investitori)
2. Per operatori qualificati si intendono
•gli intermediari autorizzati (banche, SIM),
•le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione,
•le compagnie di assicurazione,
•i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato
d'origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra,
•le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati
regolamentati,
•le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
•i promotori finanziari, le persone fisiche che documentino il possesso dei
requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di
intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona
giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di
operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale
rappresentante.
PATOLOGIA DEL PROCEDIMENTO
DI EMISSIONE
A) EMISSIONE IN ASSENZA DI PREVISIONE
STATUTARIA;
B) EMISSIONE IN VIOLAZIONE DI PREVISIONE
STATUTARIA;
C) INVALIDITA’ DELLA DECISIONE DI EMISSIONE;
D) SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI SOGGETTO NON
LEGITTIMATO
LA GARANZIA DEL CEDENTE
INDIVIDUAZIONE DEL GARANTE:
a) il solo sottoscrittore ?
b) l’ultimo girante ?
c) tutti i giranti ?
d) l’ultimo girante qualificato ?
d) tutti gli investitori professionali fra
cui è circolato il titolo ?
LA GARANZIA DEL CEDENTE
OGGETTO DELLA GARANZIA
Art. 1267. Garanzia della solvenza del debitore.
Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia
assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha
ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese
della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il
debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la
responsabilità del cedente è senza effetto.
Art. 1410. Rapporti fra cedente e cessionario.
2° comma. Se il cedente assume la garanzia dell’adempimento del
contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del
contraente ceduto.
TITOLI DI DEBITO CONVERTIBILI ?
Art. 2468. Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate
da azioni né essere oggetto di sollecitazione all’investimento.
Art. 33 Reg. Consob 11971/1999
(Casi di inapplicabilità)
1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del
Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle
sollecitazioni:
d) aventi ad oggetto prodotti finanziari di valore nominale unitario
minimo di almeno 50.000 euro.
TITOLI DI DEBITO CONVERTIBILI
DISCIPLINA
1) Contestualmente alla decisione di emettere i titoli è necessario
deliberare l’aumento di capitale a servizio del diritto di conversione;
2) La competenza per l’emissione è regolata dalla disciplina
dell’aumento di capitale;
3) Deve essere rispettato il divieto di emissione complessivamente
sotto la pari (art. 2464, 1° comma);
4) Deve essere rispettata la disciplina di esclusione del diritto di
opzione (previsione statutaria, diritto di recesso).
5) Il capitale deve essere integralmente liberato al momento
dell’emissione dei titoli convertibili
TITOLI DI DEBITO CONVERTIBILI
DISCIPLINA
6) In caso di aumento di capitale e riduzione per perdite il rapporto di
cambio deve essere automaticamente adeguato
7) In caso di aumento di capitale a pagamento è riconosciuto il diritto
di opzione ai possessori di titoli di debito convertibili ?
8) In caso di riduzione volontaria di capitale, modificazione delle
disposizioni statutarie concernenti la ripartizione degli utili, fusione e
scissione, deve essere concessa la facoltà di conversione anticipata
9) Avvenuta la conversione, il possessore del titolo diverrà titolare di
un’unica quota pari al valore complessivo dei titoli convertiti. La
partecipazione non potrà essere incorporata in un titolo di credito
Art. 2467.
(Finanziamenti dei soci).
Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della
società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri
creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione
di fallimento della società, deve essere restituito.
Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti
dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma
effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui,
anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla
società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento
rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione
finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole
un conferimento.
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