UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA Facoltà di Economia Corso di Diritto del Contenzioso dell’Impresa Anno Accademico 2012-2013 Ermenegildo Costabile Diritto del contenzioso d'impresa 1 PARTE SECONDA DIRITTO PENALE BIANCO 3) MARKET ABUSE Diritto del contenzioso d'impresa 2 ALCUNE TIPOLOGIE DI CRIMINI DEI COLLETTI BIANCHI REATI TRIBUTARI INFORTUNI SUL LAVORI REATI SOCIETARI CRIMINI DEI COLLETTI BIANCHI REATI AMBIENTALI REATI FALLIMENTARI MARKET ABUSE Diritto del contenzioso d'impresa 3 IL MARKET ABUSE Una moderna forma di criminalità finanziaria contro il risparmio Con l’evolversi della realtà economica moderna, caratterizzata da una massiccia presenza di società quotate in borsa che operano con strumenti finanziari, il legislatore è stato chiamato a disciplinare e a sanzionare tutte quelle condotte che – con le più diverse forme – alterano e distorcono il mercato. Il D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) risponde all’esigenza di tutela dei mercati finanziari, prevedendo alcune importanti figure di reato (aggiotaggio, insider tading, etc.). Il bene giuridico tutelato dal TUF è dunque il corretto funzionamento del mercato finanziario. Diritto del contenzioso d'impresa 4 ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE Art. 184 TUF 1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). Diritto del contenzioso d'impresa 5 POSSESSO DELL’INFORMAZIONE PRIVILEGIATA IN RAGIONE DELLA QUALITA’ DI: • Membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente; • Partecipazione al capitale dell’emittente; ovvero • nell’esercizio di un’attività lavorativa, professione pubblica o ufficio; A MOTIVO DELLA PREPARAZIONE O ESECUZIONE DI ATTIVITA’ DELITTUOSE Diritto del contenzioso d'impresa 6 INFORMAZIONE PRIVILEGIATA STRUMENTI FINANZIARI DI CARATTERE PRECISO NON ANCORA RESA PUBBLICA STRUMENTI AMMESSI AL MERCATO REGOLAMENTATO ITALIANO O DI ALTRO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA O PER I QUALI E’ GIA’ STATA PRESENTATA RICHIESTA DI AMMISSIONE CONCERNENTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE EMITTENTI FINANZIARI CAPACE DI INFLUIRE IN MODO SENSIBILE SUL PREZZO Diritto del contenzioso d'impresa 7 CONDOTTA CHIUNQUE ACQUISTA, VENDE, COMPIE ALTRE OPERAZIONI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, SU STRUMENTI FINANZIARI, UTILIZZANDO LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE COMUNICA AD ALTRI (TIPPING) LE INFORMAZIONI AL DI FUORI DEL NORMALE ESERCIZIO DEL LAVORO, DELLA PROFESSIONE O DELL’UFFICIO RACCOMANDA O INDUCE ALTRI (TUYAUTAGE) SULLA BASE DI INFORMAZIONI A COMPIERE TALUNA DELLE SUDDETTE OPERAZIONI Diritto del contenzioso d'impresa 8 MANIPOLAZIONE DEL MERCATO Art. 185 TUF 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni. AGGIOTAGGIO INFORMATIVO MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 185 TUF) AGGIOTAGGIO MANIPOLATIVO Diritto del contenzioso d'impresa 10 AGGIOTAGGIO INFORMATIVO (information based manipulation) CHIUNQUE DIFFONDE NOTIZIE FALSE CONCRETAMENTE INDONEE A PROVOCARE UN’ALTERAZIONE SENSIBILE DEL PREZZO DI STRUMENTI FINANZIARI Diritto del contenzioso d'impresa 11 CASO PARMALAT PARMALAT - AGGIOTAGGIO (omissis) […] imputati come in atti: I) del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 112 n. 1 e n. 2 c.p., 2637 codice civile, in concorso tra loro e con altri, perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, diffondevano, in tempi diversi e per il tramite della sede amministrativa di Milano della Parmalat Finanziaria spa - presso la quale sono tenuti e scritture contabili ed i libri sociali (pure della controllante Coloniale spa), e che si occupa (anche attraverso la gestione del sito internet) della diffusione dei comunicati stampa nonché dei rapporti con le istituzioni, il mercato e la comunità finanziaria - notizie false, con le quali fornivano rassicurazioni circa la solidità finanziaria del gruppo Parmalat, invece in crisi a far data per lo meno dal 1999, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli Parmalat quotati alla Borsa Valori di Milano. Realizzando, altresì, condotte tutte (e anche separatamente) idonee in concreto ad alterare in modo sensibile il prezzo delle azioni e delle obbligazioni riferibili al gruppo PARMALAT, facendo conseguire a detti strumenti finanziari un valore notevolmente superiore rispetto a quello che avrebbero potuto e dovuto esprimere. Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto concorrendo con più di cinque persone, nonché, limitatamente a TANZI Calisto, TONNA Fausto, DEL SOLDATO Luciano di aver promosso ed organizzato la cooperazione nel reato, e, limitatamente a TANZI Calisto, TONNA Fausto, DEL SOLDATO Luciano, TANZI Stefano, FERRARIS Alberto Maurizio di aver diretto l’azione delle persone che sono concorse nel reato. AGGIOTAGGIO MANIPOLATIVO CHIUNQUE PONE IN ESSERE OPERAZIONI SIMULATE ALTRI ARTIFICI CONCRETAMENTE IDONEI A PROVOCARE UN’ALTERAZIONE SENSIBILE DEL PREZZO DI STRUMENTI FINANZIARI Diritto del contenzioso d'impresa 14 CASO “UNIPOL PRIVILEGIATE” CASO LOTITO IMPUTATI a) Art. 110, 81 cpv cp e art. 185 TUF, perché in concorso tra loro e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: 1. Essendo Lotito in possesso del 29,86% di azioni della S.S. Lazio S.p.A., quotata alla Borsa Italiana, al fine di aggirare l’obbligo di OPA totalitaria che sarebbe scattato a suo carico a seguito del superamento del 30,00% di proprietà del capitale, circostanza della quale erano pienamente consapevoli, ponevano in essere operazioni simulate e altri artifici – consistenti in un’interposizione fittizia di persona, per effetto della quale Lotito acquistava tramite Mezzaroma Roberto attraverso Euromobiliare SIM S.p.A., con sede in Milano che riceveva l’ordine tramite CREDEM, un pacchetto di azioni della stessa società pari a 14-61% ai blocchi da CAPITALIA e MCC per il prezzo complessivo di circa Euro 4.000.000,00 pari ad Euro 0,39 per azione – concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della S.S. Lazio quotata alla Borsa Italiana, poiché impedivano che si creassero le condizioni per il lancio dell’OPA obbligatoria con conseguente determinazione del prezzo di OPA che sarebbe stato superiore, con uno scostamento percentuale del 93%, rispetto al prezzo di mercato e cioè pari a Euro 0,71 per azione anziché Euro 0,39. In Milano 30.06.2005 2. Essendo Lotito in possesso direttamente del 29,86% di azioni della S.S. Lazio S.p.A., quotata alla Borsa Italiana e, per il tramite di Mezzaroma Roberto, del 14,61% - acquisite con l’operazione di cui al capo a) – per un totale pari al 44,47%, diffondevano notizie false in merito alla proprietà delle azioni Lazio, concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo ed in particolare: – Lotito Claudio riferiva ai seguenti organi di stampa, che pubblicavano nelle date indicate, di non aver avuto notizie dell’operazione, di non essere a conoscenza del nome dell’acquirente del pacchetto di CAPITALIA e di non aver mai avuto un’opzione per l’acquisto del pacchetto. (omissis) – Mezzaroma Roberto riferiva ai seguenti organi di stampa che pubblicavano nelle date indicate: “non ho parlato con nessuno di questa mia scelta, ho fatto tutto per i fatti miei”. (omissis) In Roma e Milano, nel luglio 2005. OPERAZIONI SIMULATE O ALTRI ARTIFICI Action based manipulation Trade based manipulation Diritto del contenzioso d'impresa 22 “ALTRI ARTIFICI” ED IL CATALOGO CONSOB • Bubble creation • Marking the close • Painting the tape Diritto del contenzioso d'impresa 23 CONFISCA Art. 187 TUF 1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo. 2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. 3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale. Diritto del contenzioso d'impresa 24