UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
PAVIA
Facoltà di Economia
Diritto del Contenzioso dell’Impresa
Anno Accademico 2013-2014
Avv. Ermenegildo Costabile
Diritto del contenzioso d'impresa
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PARTE SECONDA
DIRITTO PENALE BIANCO
3) MARKET ABUSE
Diritto del contenzioso d'impresa
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ALCUNE TIPOLOGIE DI CRIMINI DEI
COLLETTI BIANCHI
REATI TRIBUTARI
INFORTUNI SUL
LAVORI
REATI
SOCIETARI
CRIMINI DEI
COLLETTI
BIANCHI
REATI
AMBIENTALI
REATI
FALLIMENTARI
MARKET
ABUSE
Diritto del contenzioso d'impresa
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IL MARKET ABUSE
Una moderna forma di criminalità finanziaria contro il risparmio
Con l’evolversi della realtà economica moderna, caratterizzata da una
massiccia presenza di società quotate in borsa che operano con
strumenti finanziari, il legislatore è stato chiamato a disciplinare e a
sanzionare tutte quelle condotte che – con forme diverse – alterano
e distorcono il mercato e il sistema economico tutto.
La disciplina degli abusi di mercato è contenuta nel D.Lgs. 58/1998
(Testo Unico della Finanza), modificato dalla Legge n. 62 del 2005,
che ha recepito la Direttiva 2003/6/CE in tema di market abuse.
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Secondo la Direttiva 2003/6/CE, gli abusi di mercato comprendono
l’abuso di informazioni privilegiate (c.d. insider trading) e la
manipolazione del mercato.
Nell’insider trading, l’agente compie determinate operazioni avendo il
possesso di informazioni privilegiate.
Nella manipolazione del mercato, invece, il soggetto attivo diffonde
notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici
idonei ad alterare il prezzo degli strumenti finanziari.
Entrambe le fattispecie perseguono la finalità di “assicurare l’integrità
dei mercati finanziari ed accrescere la fiducia degli investitori” (12°
considerando della Direttiva).
I due comportamenti “sono di ostacolo alla reale e piena trasparenza
del mercato, che è requisito fondamentale perché tutti gli operatori
siano in grado di operare su mercati finanziari integrati (15°
considerando).
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ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
Art. 184 TUF
1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni
chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di
organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale
dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione,
anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o
per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della
professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate
nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni
privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle
azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali
del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata
anche se applicata nel massimo.
3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a),
numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e
duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui
all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180,
comma 1, lettera a).
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INFORMAZIONE PRIVILEGIATA
STRUMENTI FINANZIARI
DI CARATTERE PRECISO
NON ANCORA RESA PUBBLICA
STRUMENTI AMMESSI AL MERCATO
REGOLAMENTATO ITALIANO O DI
ALTRO PAESE DELL’UNIONE
EUROPEA O PER I QUALI E’ GIA’
STATA PRESENTATA RICHIESTA DI
AMMISSIONE
CONCERNENTE DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE EMITTENTI
FINANZIARI
CAPACE DI INFLUIRE IN MODO
SENSIBILE SUL PREZZO
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CONDOTTA
CHIUNQUE ACQUISTA, VENDE, COMPIE ALTRE
OPERAZIONI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, PER
CONTO PROPRIO O DI TERZI, SU STRUMENTI FINANZIARI,
UTILIZZANDO LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
COMUNICA AD ALTRI (TIPPING) LE INFORMAZIONI AL DI
FUORI DEL NORMALE ESERCIZIO DEL LAVORO, DELLA
PROFESSIONE O DELL’UFFICIO
RACCOMANDA O INDUCE ALTRI (TUYAUTAGE) SULLA
BASE DI INFORMAZIONI A COMPIERE TALUNA DELLE
SUDDETTE OPERAZIONI
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MANIPOLAZIONE DEL MERCATO
Art. 185 TUF
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate
o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile
alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la
reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro
cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore
importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato
quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali
del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito
dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui
all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale
e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e
duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
AGGIOTAGGIO
INFORMATIVO
MANIPOLAZIONE
DEL MERCATO
(ART. 185 TUF)
AGGIOTAGGIO
MANIPOLATIVO
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AGGIOTAGGIO INFORMATIVO
(information based manipulation)
CHIUNQUE DIFFONDE NOTIZIE FALSE
CONCRETAMENTE INDONEE A PROVOCARE
UN’ALTERAZIONE
SENSIBILE
DEL PREZZO DI STRUMENTI FINANZIARI
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CASO PARMALAT
PARMALAT - AGGIOTAGGIO
(omissis)
[…] imputati come in atti:
I)
del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 112 n. 1 e n. 2 c.p., 2637 codice civile,
in concorso tra loro e con altri, perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, diffondevano, in tempi diversi e per il tramite della sede amministrativa di
Milano della Parmalat Finanziaria spa - presso la quale sono tenuti e scritture contabili
ed i libri sociali (pure della controllante Coloniale spa), e che si occupa (anche attraverso
la gestione del sito internet) della diffusione dei comunicati stampa nonché dei rapporti
con le istituzioni, il mercato e la comunità finanziaria - notizie false, con le quali
fornivano rassicurazioni circa la solidità finanziaria del gruppo Parmalat, invece in crisi a
far data per lo meno dal 1999, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo
dei titoli Parmalat quotati alla Borsa Valori di Milano.
Realizzando, altresì, condotte tutte (e anche separatamente) idonee in concreto ad
alterare in modo sensibile il prezzo delle azioni e delle obbligazioni riferibili al gruppo
PARMALAT, facendo conseguire a detti strumenti finanziari un valore notevolmente
superiore rispetto a quello che avrebbero potuto e dovuto esprimere.
Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto concorrendo con più di cinque persone, nonché,
limitatamente a TANZI Calisto, TONNA Fausto, DEL SOLDATO Luciano di aver promosso ed organizzato la
cooperazione nel reato, e, limitatamente a TANZI Calisto, TONNA Fausto, DEL SOLDATO Luciano, TANZI
Stefano, FERRARIS Alberto Maurizio di aver diretto l’azione delle persone che sono concorse nel reato.
AGGIOTAGGIO MANIPOLATIVO
CHIUNQUE PONE IN ESSERE
OPERAZIONI SIMULATE
ALTRI ARTIFICI
CONCRETAMENTE IDONEI A
PROVOCARE UN’ALTERAZIONE
SENSIBILE DEL PREZZO DI
STRUMENTI FINANZIARI
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CASO “UNIPOL PRIVILEGIATE”
CASO LOTITO
IMPUTATI
a) Art. 110, 81 cpv cp e art. 185 TUF, perché in concorso tra loro e in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso:
1.
Essendo Lotito in possesso del 29,86% di azioni della S.S. Lazio S.p.A.,
quotata alla Borsa Italiana, al fine di aggirare l’obbligo di OPA
totalitaria che sarebbe scattato a suo carico a seguito del
superamento del 30,00% di proprietà del capitale, circostanza della
quale erano pienamente consapevoli, ponevano in essere operazioni
simulate e altri artifici – consistenti in un’interposizione fittizia di
persona, per effetto della quale Lotito acquistava tramite Mezzaroma
Roberto attraverso Euromobiliare SIM S.p.A., con sede in Milano che
riceveva l’ordine tramite CREDEM, un pacchetto di azioni della stessa
società pari a 14-61% ai blocchi da CAPITALIA e MCC per il prezzo
complessivo di circa Euro 4.000.000,00 pari ad Euro 0,39 per azione –
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del
prezzo delle azioni della S.S. Lazio quotata alla Borsa Italiana, poiché
impedivano che si creassero le condizioni per il lancio dell’OPA
obbligatoria con conseguente determinazione del prezzo di OPA che
sarebbe stato superiore, con uno scostamento percentuale del 93%,
rispetto al prezzo di mercato e cioè pari a Euro 0,71 per azione
anziché Euro 0,39. In Milano 30.06.2005
2. Essendo Lotito in possesso direttamente del 29,86% di azioni
della S.S. Lazio S.p.A., quotata alla Borsa Italiana e, per il tramite
di Mezzaroma Roberto, del 14,61% - acquisite con l’operazione
di cui al capo a) – per un totale pari al 44,47%, diffondevano
notizie false in merito alla proprietà delle azioni Lazio,
concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del
prezzo del titolo ed in particolare:
– Lotito Claudio riferiva ai seguenti organi di stampa, che
pubblicavano nelle date indicate, di non aver avuto
notizie dell’operazione, di non essere a conoscenza del
nome dell’acquirente del pacchetto di CAPITALIA e di
non aver mai avuto un’opzione per l’acquisto del
pacchetto. (omissis)
– Mezzaroma Roberto riferiva ai seguenti organi di stampa
che pubblicavano nelle date indicate: “non ho parlato
con nessuno di questa mia scelta, ho fatto tutto per i
fatti miei”. (omissis)
In Roma e Milano, nel luglio 2005.
OPERAZIONI SIMULATE O
ALTRI ARTIFICI
Action based manipulation
Trade based manipulation
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“ALTRI ARTIFICI” ED IL CATALOGO CONSOB
• Bubble creation
• Marking the close
• Painting the tape
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CONFISCA
Art. 187 TUF
1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal
presente capo è disposta la confisca del prodotto o
del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati
per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a
norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto
una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano
le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.
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p.s. iii - reati market abuse