BANDO DI CONCORSO ATTIVITA’ A TEMPO PARZIALE 150 ore A.A. 2014/2015 Bando Definitivo Pubblicato il 07 Agosto 2014 Art. 1 - Oggetto del Regolamento L’Università Commerciale Luigi Bocconi attua, secondo le modalità di cui al presente Regolamento, forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti ad attività connesse ai servizi dalla stessa resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza di cui all’art. 12 della legge 19 novembre 1990 n. 341, allo svolgimento degli esami o che comportino assunzione di responsabilità amministrative, in conformità all’art. 13 della legge 2 dicembre 1991 n. 390. Art. 2 - Oggetto delle attività di collaborazione La collaborazione degli studenti può essere richiesta per le attività di seguito elencate a titolo di esemplificazione: a. assistenza per l’agibilità, il funzionamento e la custodia di biblioteche, raccolte di libri e documenti, spazi di studio e altre strutture didattiche, palestre, sale di ritrovo per studenti; b. assistenza per l’agibilità, il funzionamento e la custodia di laboratori linguistici, di strutture, laboratori e attrezzature informatiche; c. servizi di schedatura, archiviazione e registrazione di dati e documenti; d. servizi informativi e di orientamento per gli studenti; e. servizi di reception in occasione di congressi e convegni; f. servizi straordinari di pulizia e trasloco; g. servizi di portineria e recapito; h. altri servizi non didattici a favore degli studenti e dell’Università. In nessun caso le attività di supporto di cui al comma precedente possono comportare per gli studenti assunzione di responsabilità amministrative. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dell’inserimento nei ruoli dell’Università Bocconi o della partecipazione a pubblici concorsi. Art. 3 - Luogo e durata delle collaborazioni Le collaborazioni di cui al presente Regolamento possono svolgersi negli edifici dell’Università Bocconi o comunque negli spazi temporaneamente adibiti alla promozione e svolgimento delle proprie attività. Le collaborazioni non possono avere durata complessiva superiore a 150 ore nell’arco di un anno accademico (3 Novembre 2014 – 31 Ottobre 2015). Art. 4 - Requisiti obbligatori per le collaborazioni Possono svolgere attività di collaborazione a tempo parziale, ai sensi del presente Regolamento, tutti gli studenti che, avendone i requisiti, presentino domanda secondo quanto previsto nel successivo art. 5. Possono presentare domanda gli studenti il cui nucleo familiare per l’anno solare 2013 abbia: � un indicatore di situazione patrimoniale equivalente (ISPE/ISPEU 2013) non superiore a € 70.000 � un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE/ISEEU 2013) non superiore a € 55.000 e che presentano i seguenti requisiti: 2 • essere iscritti ad anni di corso regolari (di un Corso di Laurea Triennale, Magistrale a ciclo unico o Magistrale), fino al 1° anno fuori corso. Non possono presentare domanda gli studenti che per l’a.a. 201415 sono iscritti al primo anno di un corso di Laurea Triennale o Magistrale a ciclo unico; • aver superato, entro il 10 agosto 2014, almeno il seguente numero di esami espresso in crediti Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico 2° anno: 49 crediti 3° anno: 95 crediti 4° anno: 150 crediti 5° anno: 220 crediti 1° anno F.C. triennio: 150 crediti 1° anno F.C. Magistrale ciclo unico: 274 crediti Corsi di Laurea Magistrale 1° anno: essere regolarmente iscritti al primo anno di corso di Laurea Magistrale 2° anno: 50 crediti 1° anno F.C.: 94 crediti Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito per l’accesso alle graduatorie, tutti gli studenti potranno utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus” secondo lo schema sotto riportato. Nel caso lo studente non si sia mai avvalso in precedenza della possibilità di utilizzo del bonus, potrà richiedere crediti di bonus come indicato nello schema sotto riportato. Dal momento in cui lo studente usufruisce di questa opportunità, interrompe il diritto alla maturazione di ulteriori bonus, ma mantiene la possibilità di utilizzare eventuali crediti residui negli anni successivi. Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico: 2° anno: bonus massimo utilizzabile di 5 crediti se non già fruiti 3° anno: bonus massimo utilizzabile di 12 crediti se non già fruiti 4° anno: bonus massimo utilizzabile di 15 crediti se non già fruiti 5° anno: bonus massimo utilizzabile di 15 crediti se non già fruiti 1° anno F.C.: bonus massimo utilizzabile di 15 crediti se non già fruiti Corsi di Laurea Magistrale: 1° anno: nessun bonus 2° anno: bonus massimo utilizzabile di 15 crediti se non già fruiti 1° anno F.C.: bonus massimo utilizzabile di 15 crediti se non già fruiti Gli studenti iscritti a Corsi di Laurea Magistrale potranno utilizzare il bonus residuo non fruito nel corso della laurea triennale. Se nel corso di Laurea Triennale non è mai stato utilizzato, il bonus è di 15 crediti. Gli studenti che hanno conseguito la Laurea Triennale presso altro ateneo devono presentare, unitamente alla documentazione richiesta, idonea autocertificazione attestante il numero dei bonus maturati e non fruiti. L’autocertificazione potrà essere resa utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet dell’ISU Bocconi. L’assegnazione delle collaborazioni di cui al presente regolamento è incompatibile con qualsiasi altro tipo di attività lavorativa svolta dallo studente nel periodo relativo all’incarico. Art. 5 - Presentazione delle domande Le domande devono essere presentate on-line, dagli studenti regolarmente iscritti all’Università, nel periodo 16 settembre 2014 ore 15.00 - 6 ottobre 2014 ore 15.00 tramite la procedura online disponibile all’indirizzo www.unibocconi.it/isudesk . 3 La documentazione necessaria dovrà essere inviata tramite raccomandata R.R., all’Ufficio Servizi agli Studenti/ISU Bocconi – Università Bocconi - Piazza Sraffa 11, 20136 Milano (farà fede la data del timbro postale) oppure consegnata in busta chiusa al Welcome Desk dello Sportello Unico dell’Università Bocconi - Piazza Sraffa 13 - 20136 Milano (farà fede la data apposta sulla ricevuta di consegna). Entro il 9 Ottobre 2014, ore 12.00, pena l’esclusione dai concorsi, è necessario inviare la documentazione indicata nell’allegato A del presente Bando di Concorso. Gli studenti che abbiano già consegnato la documentazione per l’anno accademico 2014-15 ai fini della Borsa di Studio ISU Bocconi, della richiesta di alloggio a tariffa ridotta o dei contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale e stage, entro i termini e secondo le modalità previste dai relativi bandi, dovranno solo inserire i propri dati online utili alla presentazione della domanda di attività di collaborazione a tempo parziale e non dovranno consegnare alcuna ulteriore documentazione. Art. 6 - Formazione della graduatoria La graduatoria è determinata in base all’indicatore I.S.E.E./I.S.E.E.U. del nucleo familiare rapportato al limite di € 55.000 per un massimo di punti 1000 assegnati con la seguente formula: 1– I.S.E.E./I.S.E.E.U. studente 55.000 x 1.000 L’ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il candidato con età anagrafica minore. La graduatoria verrà affissa all’albo dell’Università e sarà possibile verificare la propria posizione in ISUdesk all’indirizzo www.unibocconi.it/isudesk entro il 3 novembre 2014; eventuali istanze di revisione devono essere presentate online nella medesima pagina del sito entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. In caso di insufficienza di studenti utilmente inseriti in graduatoria è possibile la riapertura dei termini del bando di concorso nel corso dell’anno accademico. Art. 7 - Richieste di collaborazione I servizi e le strutture universitarie che intendano avvalersi della collaborazione a tempo parziale degli studenti, ai sensi del presente regolamento e per le attività che non richiedano bandi specifici, devono farne richiesta agli uffici della Funzione Risorse Umane precisando l’oggetto della collaborazione, il numero degli studenti e il monte ore previsti. Art. 8 - Attribuzione delle collaborazioni La Funzione Risorse Umane assegna le collaborazioni secondo il seguente criterio: inizia dal primo studente della graduatoria di cui all’art.6 continuando con il secondo e successivi, fino ad esaurimento delle singole richieste; In caso di rinuncia da parte dello studente convocato per l’assegnazione dell’incarico, questo viene proposto allo studente che segue nella graduatoria secondo i criteri di cui al comma precedente. Lo studente selezionato deve sottoscrivere un apposito atto di impegno in duplice copia, una per l’Ufficio e una per lo studente, nel quale, tra l’altro, verranno precisati: • attività oggetto della collaborazione; 4 • modalità operative di svolgimento della collaborazione, orario e durata complessiva; • luogo di svolgimento; • corrispettivo e modalità di erogazione; • responsabile del servizio o della struttura. L’avvenuta assunzione dell’incarico da parte dello studente viene annotata in apposito registro, tenuto dagli uffici della Funzione Risorse Umane, che procedono altresì alla verifica che lo studente non abbia superato il limite delle 150 ore. Art.9 -Controllo del servizio, riduzione del corrispettivo e revoca dell’incarico Il responsabile del servizio o della struttura che si avvale della collaborazione è incaricato della direzione dell’attività dello studente e del coordinamento della stessa con il servizio o la struttura. Il responsabile svolge altresì funzioni di controllo ed è tenuto a comunicare per iscritto agli uffici della Funzione Risorse Umane e allo studente interessato qualsiasi irregolarità o inidoneità dello studente che si verifichi o si manifesti nello svolgimento della collaborazione. La Funzione Risorse Umane può, sentito lo studente interessato ed eventualmente altre persone a conoscenza dei fatti, procedere con provvedimento motivato: • alla sospensione della collaborazione; • alla revoca dell’incarico. Allo studente che avrà una punizione oltre la censura sarà revocato l’incarico. Art. 10 – Corrispettivo Il corrispettivo orario, esente da imposte ai sensi dell’art. 13 della legge 2 dicembre 1991 n. 390, è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto delle disponibilità del bilancio universitario. Per l’anno accademico 2014/2015 il corrispettivo orario è stato determinato in euro 8,00 (otto/00). Art. 11 - Termine della collaborazione Alla scadenza indicata nell’atto di impegno, la collaborazione ha termine senza necessità di comunicazione alcuna. È escluso il tacito rinnovo. La collaborazione cessa in ogni caso automaticamente alla data del superamento dell’esame di laurea o comunque di cessazione dell’iscrizione dello studente, o a seguito di provvedimenti ai sensi dell’art.9. Lo studente può chiedere alla Funzione del Personale di essere esonerato dal continuare la collaborazione, con conseguente cessazione anticipata della stessa ad ogni effetto, per impedimento sopravvenuto o per giustificato motivo. Art. 12 - Regime assicurativo L’Università provvede, a proprie spese, all’assicurazione contro gli infortuni degli studenti cui sia stata assegnata un’attività di collaborazione. L’assegnazione dell’attività di collaborazione non dà luogo, per l’Università, ad alcun obbligo di contribuzione o assicurazione previdenziale, assistenziale o di qualsiasi altra natura. 5 ALLEGATO A - Documenti DOCUMENTI RICHIESTI A TUTTI I CANDIDATI: □domanda ricevuta via e-mail stampata e debitamente firmata dallo studente; □copia della carta di identità/passaporto dello studente in corso di validità; □documentazione economica per redditi e patrimoni in Italia, se esistenti – Leggere paragrafo A.1 □documentazione economica per redditi e patrimoni all’estero, se esistenti – Leggere paragrafo A.2 DOCUMENTI RICHIESTI PER CASI SPECIFICI: □Solo per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66%: copia della certificazione rilasciata dalla Commissione medica comprovante la percentuale di invalidità; □Solo per studenti che si iscrivono ad un anno di corso successivo al primo, di un Corso di Laurea Magistrale e abbiano ottenuto il diploma di Laurea Triennale presso un altro Ateneo e chiedono di utilizzare i bonus: autocertificazione come da modulo scaricabile all’indirizzo www.unibocconi.it/isudesk. □Solo per gli studenti che hanno richiesto in ISUdesk di essere considerati indipendenti è necessario consegnare la seguente documentazione supplementare: □ □ □ □ CUD relativo agli anni 2012 e 2013; eventuale dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2012 e 2013; certificato storico di residenza relativo agli anni 2012 e 2013; contratto di affitto o di comodato relativo all’alloggio agli anni 2012 e 2013, o se proprietari di immobile, copia del rogito. A.1 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER PATRIMONI DETENUTI E REDDITI PRODOTTI IN ITALIA Ai fini della valutazione economica degli studenti, il cui nucleo familiare detenga patrimoni e produca redditi in Italia, è richiesta l’attestazione I.S.E.E. rilasciata nel 2014 e relativa all’anno 2013, corredata dalla relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (documento necessario ai fini della produzione dell’attestazione I.S.E.E. da parte dell’Ente preposto al rilascio) firmata in ogni sua parte. Saranno presi in considerazione i seguenti valori riportati nell’Attestazione I.S.E.E.: • • I.S.E.E. (indicatore di situazione economica equivalente) e I.S.P.E. (indicatore di situazione patrimoniale equivalente); In questo caso la documentazione economica da produrre per redditi e patrimoni in Italia, in aggiunta a quella prevista dal Bando di Concorso, è: DOCUMENTI RICHIESTI A TUTTI I CANDIDATI CON PATRIMONI DETENUTI E REDDITI PRODOTTI IN ITALIA: □ □ Attestazione I.S.E.E. rilasciata nel 2014 e relativa al 2013; Relativa D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica) firmata dal dichiarante in ogni sua parte (Il Dichiarante, la persona che sottoscrive la D.S.U. e che ai sensi del DPR 445/2000 è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa 6 contenuti, deve appore la “firma della sottoscrizione” della D.S.U. e le “firme del dichiarante” che sono tante quante i membri del nucleo familiare); ULTERIORI DOCUMENTI RICHIESTI PER CASI SPECIFICI CON PATRIMONI DETENUTI E REDDITI PRODOTTI IN ITALIA: □ □ □ Eventuale attestazione I.S.E.E.U. relativa al 2013, se necessaria: l’attestazione I.S.E.E.U. è richiesta – in aggiunta ai documenti sopra elencati - in caso di patrimoni detenuti e/o redditi prodotti all’estero o di presenza, nel nucleo familiare, di fratelli o sorelle dello studente con redditi prodotti nel 2013 o con patrimonio detenuto alla data del 31/12/2013. In tal caso saranno presi in considerazione, ai fini della valutazione, i parametri I.S.P.E.U. e I.S.E.E.U.; Se il patrimonio familiare comprende aziende o partecipazioni in società non quotate in borsa: documentazione attestante il patrimonio netto dell’azienda (Bilancio al 31/12/2013, stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa); Solo in caso di genitori legalmente divorziati/separati: I. fotocopia dell’atto di divorzio/separazione; II. fotocopia della dichiarazione dei redditi relativa al 2013 (730, Unico, ecc.) del genitore a cui lo studente risulta a carico. Lo studente in possesso di Attestazione ISEE/ISEEU in corso di validità ma riferita ad un anno diverso da quello richiesto, non potrà utilizzare tale documento ai fini del presente Bando ma dovrà dotarsi di Attestazione ISEE/ISEEU riferita al 2013, pena esclusione dal Concorso. L’attestazione ISEE/ISEEU riferita all’anno 2013 può essere richiesta a qualsiasi C.A.A.F o intermediario abilitato. Si segnala che è possibile avvalersi anche del servizio offerto da ASSOCAAF - Via Salaino, 10 Milano, previo appuntamento telefonico al numero 02 48537477. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.assocaaf.it. Attenzione! Agli studenti che dichiarino per il 2013 redditi lordi totali compresi tra zero Euro e 5818,93 Euro e che risultino idonei al beneficio sarà chiesto in corso d’anno di fornire informazioni in merito ai mezzi economici di sostentamento utilizzati dalla famiglia per esigenze essenziali (utenze, eventuale affitto ecc). A.2 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN CASO DI PATRIMONI DETENUTI E REDDITI PRODOTTI IN PAESI DIVERSI DALL’ITALIA In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la situazione economica e patrimoniale di studenti stranieri deve essere certificata con apposita documentazione come segue: 1. deve essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti; 2. in seguito deve essere tradotta in lingua italiana da un traduttore ufficiale; 3. infine, deve essere legalizzata secondo una delle seguenti opzioni: I. dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio; II. oppure dalle autorità diplomatiche del paese in cui il documento è stato prodotto, presenti in Italia; III. Sono esenti da legalizzazione a condizione che rechino l'"APOSTILLE" gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Per maggiori informazioni: http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=160 IV. Sono esenti da legalizzazione esclusivamente gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari dei seguenti Paesi: Austria, Cipro, Francia, Germania, Gran Bretagna (estesa a Isola di Man), Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, 7 V. Olanda ( estesa a Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia. E’ soppressa fra Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalità equivalente o analoga, anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti alla rappresentanze consolari di Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Italia operanti sul territorio di uno Stato che non ha ratificato la predetta Convenzione. Per gli altri Stati comunitari, pur aderenti alla Convenzione di Bruxelles, resta fermo il regime di legalizzazione, consolare o per Apostille, qualora aderiscano alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Le stesse norme si applicano a studenti di qualsiasi nazionalità il cui nucleo familiare abbia patrimoni o redditi prodotti in paesi diversi dall’Italia. I patrimoni e i redditi prodotti al di fuori dell’area dell’Euro vengono valutati sulla base del cambio medio del 2013 come indicato dell’allegato F del Bando di Concorso ISU Bocconi 2014-15. Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi a basso sviluppo umano indicati nel Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2013, e di seguito specificati, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche da parte di enti italiani abilitati alla prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest’ultimo caso l’ente certificatore dovrà corredare la certificazione con un impegno scritto alla restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa. I Paesi considerati a “basso sviluppo umano” sono: Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Dem. Rep., Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea, Kyrgyz Republic, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Samoa, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Tajikistan, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe. Lo studente che presenti patrimoni e/o redditi prodotti in paese diverso dall’Italia, è comunque obbligato a dichiarare anche i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia da qualsiasi membro del proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e, di conseguenza, è tenuto a presentare certificazione ISEE attestante tali redditi. Tutti gli studenti il cui nucleo familiare detenga patrimoni al 31 dicembre 2013 o abbia prodotto redditi nel 2013 in Paesi diversi dall’Italia, devono presentare la seguente documentazione – anche se parzialmente già consegnata in anni precedenti e/o ad altri uffici dell’Università - per la valutazione delle condizioni reddituali/patrimoniali familiari relative all’anno 2013: DOCUMENTI RICHIESTI A TUTTI I CANDIDATI CON PATRIMONI DETENUTI E REDDITI PRODOTTI IN PAESI DIVERSI DALL’ITALIA: □ Documento attestante la composizione del nucleo familiare. (il documento deve riportare i nomi di tutti i membri del nucleo familiare – in base a quanto previsto dal presente Bando di Concorso – data di nascita, indirizzo di residenza e possibilmente l’attività di ogni membro); 8 □ Estratti conto del 2013 riferiti a ogni deposito e c/c bancario e postale di OGNI membro del nucleo familiare, compreso il richiedente (in Italia e all’estero); ULTERIORI DOCUMENTI RICHIESTI PER CASI SPECIFICI CON PATRIMONI DETENUTI E REDDITI PRODOTTI IN PAESI DIVERSI DALL’ITALIA: □ □ Solo in caso di decesso del/i genitore/i: certificato/i di decesso; Solo in caso di divorzio/separazione dei genitori: □copia della sentenza di divorzio; □dichiarazione dei redditi del genitore data della presentazione della domanda; del quale lo studente è a carico alla □certificazione/autocertificazione □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ dello stato civile del genitore del quale lo studente è a carico alla data della presentazione della domanda; Solo se prodotta, copia della dichiarazione dei redditi riferita all’anno solare 2013 di ogni componente il nucleo familiare; (il documento rilasciato dalle Autorità competenti, deve attestare il reddito LORDO per l’anno solare 2013, gennaio/dicembre). Solo per membri del nucleo familiare, lavoratori dipendenti: certificato prodotto dall’azienda/ente relativo al reddito lordo annuale riferito all’anno solare 2013 di ciascun componente il nucleo familiare (il documento rilasciato dal datore di lavoro, deve attestare il reddito LORDO per l’anno solare 2013, gennaio/dicembre e deve essere prodotto in aggiunta alla copia della dichiarazione dei redditi). Solo in caso di disoccupazione di uno o più componenti il nucleo familiare: attestato di disoccupazione relativo al 2013; Solo per membri del nucleo familiare con reddito derivante da pensione/i: documento attestante pensione/i annuale/i per il 2013; Solo in caso di membri del nucleo familiare in possesso, al 31/12/2013, di quote di partecipazione in società: bilancio al 31/12/2013, stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa. Solo in caso di membri del nucleo familiare in possesso di qualsiasi tipo di immobile/fabbricato al 31/12/2013: atto di acquisto relativo a fabbricati di proprietà della famiglia al 31/12/2013 con l’indicazione dei metri quadrati; Solo in caso di membri del nucleo familiare che abbiano contratto un mutuo ai fini dell’acquisto di immobili al punto precedente: documento attestante l’importo del mutuo residuo al 31/12/2013; (Inoltre, dal documento si deve evincere che il mutuo è ancora in essere, che è stato contratto per l’acquisto dell’immobile e deve essere riconducibile all’immobile in questione). Solo in caso di residenza del nucleo familiare in immobile non di proprietà di membri dello stesso e locato: copia del contratto di locazione con indicazione del canone annuale; Solo in caso di residenza del nucleo familiare in immobile non di proprietà di membri del nucleo familiare e a titolo gratuito: documento attestante la proprietà dell’immobile; Solo in caso di patrimonio mobiliare detenuto al 31 dicembre 2013: documentazione attestante il valore al 31/12/2013 di titoli, dividendi, partecipazioni azionarie. Solo in caso di redditi/patrimoni in Italia: attestazione I.S.E.E/I.S.E.E.U. 9