La contrattazione collettiva
nel lavoro pubblico
Novità e continuità dopo la Riforma “Brunetta”
(D. Lgs. n. 150/2009)
Dicembre 2010
PIERLUIGI MASTROGIUSEPPE
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ROSARIO SOLOPERTO
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Nuovo assetto delle fonti
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Frontiera mobile tra diritto pubblico e diritto privato
La norma fondamentale che ridisegna l’assetto delle fonti di
disciplina del lavoro pubblico è l’art.1 della legge delega 4 marzo
2009, n.15, che ha sostituito il precedente art.2, comma 2, del
D.Lgs.n.165/2001 nei seguenti termini:
“Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia
limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a
categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente
applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla
legge”
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Tale nuova disciplina si applica a tutte le disposizioni emanate o
adottate successivamente alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 15/2009
A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto
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Nuovo assetto delle fonti
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Completo ribaltamento di prospettiva: da logica di generale
derogabilità della legge ad opera della contrattazione collettiva,
salvo diverse prescrizioni di questa, si passa ad una diversa
relazione di gerarchia in cui è solo la legge a stabilire i margini di
possibile intervento della contrattazione collettiva
La nuova disciplina non riguarda invece le leggi concernenti gli
aspetti retributivi
“Le disposizioni di legge, regolamento o atto amministrativo che
attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti
cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del
relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più
favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle
misure previste dai contratti collettivi ed i risparmi dio spesa che
ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la
contrattazione collettiva”
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Nuovo assetto delle fonti
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Nel precedente assetto la competenza primaria in materia di
disciplina del lavoro pubblico spettava alla contrattazione
collettiva mentre la fonte legale aveva solo una funzione
meramente residualeLa nuova disciplina non riguarda invece le
leggi concernenti gli aspetti retributivi
A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto
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Lo spazio della contrattazione collettiva
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Nel precedente assetto:
“La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative
al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali” (art. 40, comma 1,
D. Lgs. n. 165/2001)
Dizione generale e generica che, interpretata in senso estensivo,
era intesa nel senso della negoziabilità di tutte le materie e di
tutti gli istituti comunque connessi al rapporto di lavoro, anche se
solo indirettamente
Nel precedente assetto, la competenza della contrattazione
collettiva era, comunque, esclusa nelle materie previste dall’art.
2, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001:
linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuazione
degli uffici di maggiore rilevanza, modi di conferimento della
titolarità dei medesimi; determinazione delle dotazioni organiche
complessive
A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto
5
Lo spazio della contrattazione collettiva
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In alcuni casi, altre norme del D. Lgs. n. 165/2001 hanno posto
ulteriori limiti alla contrattazione collettiva
Per esempio, l’art. 19, ai sensi del quale la disciplina degli
incarichi dirigenziale non può essere derogata dai contratti
collettivi
Nel precedente assetto, escluse dalla contrattazione anche le
materie riservate alla legge ed agli atti pubblicistici dall’art. 2,
comma 1, lett. c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (tesi non
condivisa unanimemente)
Responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori
nell’espletamento di procedure amministrative; organi, uffici, modi
di conferimento della titolarità dei medesimi; principi fondamentali
di organizzazione degli uffici; procedimenti di selezione per l’accesso
al lavoro e di avviamento al lavoro; ruoli e dotazioni organiche;
garanzia della libertà di insegnamento e autonomia professionale
nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca;
responsabilità ed incompatibilità tra impiego pubblico ed altri
incarichi
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Lo spazio della contrattazione collettiva
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Nel nuovo assetto dopo l’emanazione del d. lgs. n. 150/2009:
“La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi
direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le
materie relative alle relazioni sindacali. Sono in particolare
escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti
all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione
sindacale ai sensi dell’art.9, quelle afferenti alle prerogative
dirigenziali, ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia
del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali,
nonché quelle di cui all’art.1, comma 2, lett.c) della legge 23
ottobre 1992, n.421. Nelle materie relative alle sanzioni
disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della
corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle
progressioni economiche, la contrattazione collettiva è
consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”
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Lo spazio della contrattazione collettiva
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Una indicazione di carattere positivo: solo materie strettamente
e direttamente connesse al rapporto di lavoro (che trovano il
proprio fondamento nel contratto individuale) e materie relative
alle relazioni sindacali (contrattazione, partecipazione, diritti e
prerogative)
Una indicazione di carattere negativo (divieto di contrattare):
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Materie di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 421/1992
(si fa chiarezza su un punto controverso)
Organizzazione degli uffici
Materie oggetto di partecipazione sindacale
Prerogative dirigenziali (art. 5, comma 2, art. 16, art. 17)
Una indicazione di carattere parzialmente positivo
(contrattabilità negli esclusivi limiti della legge):
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Sanzioni disciplinari
Valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del
trattamento accessorio
Mobilità
Progressioni economiche
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Lo spazio della contrattazione collettiva
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Resta fermo il divieto di contrattazione nelle materie oggetto delle
espresse e diverse disposizioni dell’art. 2, comma 2, primo
periodo, del decreto legislativo n.165/2001, definite in modo
espresso come “imperative”
Monitoraggio dell’Aran su effettività e congruenza del riparto tra le
fonti (art. 46, comma 4 del d. lgs. n. 165/2001)
Apparato sanzionatorio: nullità parziale delle clausole contrattuali
in contrasto con norme imperative di legge o che abbiano superato
i limiti prescritti all’attività negoziale, con la contestuale
attivazione del meccanismo della sostituzione automatica delle
stesse con le norme legali, secondo la disciplina degli artt. 1339 e
1419, comma 2, del codice civile
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Lo spazio della contrattazione collettiva
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Possibili materie oggi in contrattazione che il nuovo assetto
sembrerebbe escludere: criteri generali dei sistemi di valutazione,
politiche generali orario di lavoro
Rilegificazione di alcune materie prima dominio esclusivo della
contrattazione collettiva: p. esempio, premialità (nuova
formulazione art. 45)
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Struttura, livelli e durata della contrattazione
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Struttura contrattuale, rapporti tra i diversi livelli e durata
disciplinati dalla contrattazione collettiva in coerenza con il
settore privato ed in modo che vi sia coincidenza tra vigenza della
disciplina giuridica e vigenza della disciplina economica (art. 40,
comma 3)
Accordo per la riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio
2009
Intesa per l’applicazione dell’Accordo quadro sulla riforma degli
assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 ai comparti contrattuali
del settore pubblico (firmata il 30 aprile 2009)
Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa all’interno di limiti e vincoli
precisamente stabiliti (e rafforzati dal d. lgs. n. 150/2009) (art.
40, commi 3-bis e 3-quinquies)
Accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che
regolano istituti comuni a più comparti: accordi quadro (art. 41,
comma 5)
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Struttura, livelli e durata della contrattazione
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Il CCNL garantisce la certezza di trattamenti economici comuni per
tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale;
garantisce l’adeguamento dei salari all’inflazione
Il CCI assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei
servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della
performance
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Comparti e aree
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Anche nel nuovo assetto: comparti e aree
Li stabilisce sempre un accordo quadro
Ma all’interno di vincoli che limitano fortemente l’autonomia
negoziale (art. 40, c. 2 e art. 41, commi 2 e 3):
“fino ad un massimo di quattro comparti, cui corrispondono non
più di quattro aree per la dirigenza”
“un’apposita sezione di un’area per la dirigenza del SSN”
“nell’ambito dei comparti, apposite sezioni per specifiche
professionalità”
“è costituito un comitato di settore nell’ambito della Conferenza
delle regioni per regioni, enti regionali ed enti del SSN che
esercita le competenze proprie dei comitati di settori per uno dei
comparti”
“costituito un comitato di settore nell’ambito di ANCI, UPI ed
UNIONCAMERE che esercita le competenze per uno dei comparti”
ricondotti ai comparti anche gli enti di cui all’art. 70, c. 4
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I soggetti del CCNL
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ARAN: continuità con alcune innovazioni (nuovi organi, nomine e
incompatibilità – anche per i dirigenti, monitoraggio, presenza
rafforzata dei comitati di settore all’interno dell’Agenzia)
SOGGETTI SINDACALI: confermate le previsioni dell’art. 43 in
materia di accertamento della rappresentatività sindacale (norma
transitoria art. 65, comma 3, d. lgs. n. 150/2009)
COMITATI DI SETTORE: previsione di tre comitati (art. 41, commi
2 e 3)
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Conferenza delle Regioni
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ANCI-UPI-UNIONCAMERE
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Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze (quest’ultimo, al fine di
salvaguardare le specificità sente preventivamente …)
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La procedura del CCNL
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Definizione delle risorse finanziarie complessive
Atti di indirizzo all’Aran (gli atti di indirizzo di Conferenza delle
Regioni e di ANCI-UPI-UNIONCAMERE sono sottoposti
preventivamente al Governo che, nel termine di venti giorni,
esprime la propria valutazione in ordine alla compatibilità con le
linee generali di politica economica e finanziaria nazionale)
Ricevuto l’atto di indirizzo, l’ARAN avvia la trattativa negoziale,
convocando le confederazioni e le organizzazioni sindacali
riconosciute rappresentative nel comparto o nell’area dirigenziale,
informando costantemente i Comitati di settore ed il Governo
sull’andamento del negoziato; la trattativa si conclude con la
sottoscrizione di una ipotesi d’accordo
ARAN trasmette ipotesi di accordo (con relazione tecnica e
quantificazione oneri), nel termine di dieci a Comitato di settore e
al Governo (anche al Governo solo per Conferenza Regioni e ANCIUPI-UNIONCAMERE)
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La procedura del CCNL
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Parere sull’ipotesi di accordo da parte del comitato di settore
Per Conferenza regioni e ANCI-UPI-UNIONCAMERE il parere è sul
testo contrattuale e sugli oneri finanziari, diretti e indiretti, che
ne derivano sui rispettivi bilanci; sopravvive transitoriamente, fino
all’attuazione del federalismo fiscale, la possibilità del Governo di
effettuare osservazioni entro 20 giorni dall’invio del contratto sulla
compatibilità dei costi contrattuali con le linee generali di politica
economico-finanziaria
Acquisito il parere favorevole dei Comitati di settore (ed
intervenute le osservazioni del Consiglio dei Ministri – o scaduto il
termine massimo di 20 giorni stabilito per esse – per i contratti
collettivi per i quali sono previste), il giorno successivo l’ARAN
trasmette alla Corte dei Conti l’ipotesi di accordo, con la
quantificazione dei costi contrattuali, ai fini della certificazione di
compatibilità
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La procedura del CCNL
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Certificazione della Corte dei conti entro quindici giorni, decorsi i
quali si intende positiva: la corte si esprime su attendibilità,
compatibilità finanziaria, compatibilità economica; può avvalersi
di tre esperti
La certificazione non positiva è ora bloccante. Essa può inoltre
riguardare singole clausole
Pubblicazione CCNL sottoscritto per finalità informative: Gazzetta
ufficiale, sito web Aran, sito web amministrazioni interessate
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Contrattazione integrativa
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Autonoma, nell’ambito di limiti, vincoli, controlli, monitoraggi e
obblighi di pubblicità (art. 40, comma 3-bis).
Limiti, vincoli, controlli, monitoraggi e obblighi di pubblicità sono
previsti per assicurarne la compatibilità economico-finanziaria e la
finalizzazione all’efficienza ed ai guadagni di produttività
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Contrattazione integrativa
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Vincoli e limiti
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Rispetto art. 7, comma 5 (le pubbliche amministrazioni pubbliche
non possono erogare trattamenti economici accessori che non
corrispondono alle prestazioni effettivamente rese)
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Vincoli di bilancio
■
Funzionalizzazione all’efficienza ed alla produttività, mediante
incentivazione impegno e qualità performance. A tal fine destina al
trattamento economico accessorio collegato alla performance
individuale una quota prevalente del trattamento accessorio
complessivo comunque denominato
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Materie delegate dal CCNL (divieto di trattarne altre)
■
Vincoli e limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono
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Contrattazione integrativa
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Segue: vincoli e limiti
■
Il CCNL stabilisce modalità di utilizzo e limiti finanziari rafforzati
per le PA che fanno capo al Governo come comitato di settore
■
Regioni ed enti locali (no enti del SSN ed altri) possono destinare
risorse aggiuntive, ma nei limiti del CCNL, nei limiti dei parametri di
virtuosità per la spesa di personale, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti. Inoltre,
subordinatamente all’effettivo rispetto dei principi in materia di
misurazione, valutazione e trasparenza della performance
■
Divieto espresso di sottoscrivere CCI in contrasto con limiti e vincoli
del CCNL (con norme di legge), che disciplinano materie non
espressamente delegate, che comportano oneri non previsti in
bilancio
■
In caso di inosservanza del divieto: le clausole sono nulle, non
possono essere applicate e sono sostituite (o dalla legge o dal CCNL)
ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile
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Contrattazione integrativa
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Segue: vincoli e limiti
■
In caso di accertato superamento (da parte di corte dei conti e
ispettori MEF e DFP) dei vincoli finanziari: è fatto altresì obbligo di
recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva (sanzione
aggiuntiva e specifica per il caso di difformità che implichino una
maggiore spesa)
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Contrattazione integrativa
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Controlli
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Controllo del collegio dei revisori dei conti, del collegio sindacale,
degli uffici centrali di bilancio o degli altri analoghi organi previsti
dai rispettivi ordinamenti: ha per oggetto la compatibilità dei costi
della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli
derivanti dall’applicazione di norme di legge, con particolare
riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e
sulla corresponsione dei trattamenti accessori (controllo rafforzato
rispetto al passato, anche su aspetti di merito)
■
Controllo DFP e RGS su contratti integrativi di amministrazioni
statali, enti pubblici non economici, enti e istituzioni di ricerca con
organico superiore a 200 unità (controllo originariamente previsto
dall’art. 39, della legge n. 449/1997)
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Contrattazione integrativa
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Monitoraggi
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Monitoraggio RGS (d’intesa con Corte Conti e DFP): trasmissione su
modelli predefiniti di informazioni sui costi al fine di verificare il
rispetto dei limiti finanziari, l’evoluzione della consistenza dei fondi
e la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla
premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione
dell’impegno e della qualità della performance individuale (con
particolare riferimento a istituti economici e progressioni
economiche). Informazioni trasmesse alla Corte dei conti, la quale
ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente
ravvisabili…
■
Monitoraggio ARAN sull’applicazione dei CCNL e sulla contrattazione
integrativa, per verificare l’effettività e la congruità del riparto di
materie tra legge, CCNL e CCI e le principali criticità emerse
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Contrattazione integrativa
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Obblighi di pubblicità
■
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RENDICONTAZIONE SUL SITO: Tutte le
PA devono pubblicare sul proprio sito istituzionale i contratti
integrativi stipulati, con la relazione tecnico–finanziaria e quella
illustrativa certificate dagli organi di controllo interno, nonché le
“specifiche informazioni” annualmente trasmesse al Ministero
dell’Economia e Finanze, secondo le modalità sopra descritte; la
relazione illustrativa deve evidenziare gli effetti positivi attesi
dall’amministrazione sotto il profilo della crescita della produttività e
dell’efficienza delle attività svolte e dei servizi erogati, valutati in
relazione alle richieste ed alle attese della collettività; pubblicazione
permanente e con modalità che garantiscano la piena accessibilità e
visibilità; sarà predisposto da parte del DFP (d’intesa con MEF e
Conferenza unificata) un modello per valutare il contratto
■
OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEL CCI: ad Aran (per via telematica) ed al
CNEL
■
Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi (anche connessi con il
monitoraggio): divieto di adeguamento delle risorse e blocco
trasferimenti
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Contrattazione integrativa
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Rafforzamento del potere di azione unilaterale
“I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle
sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le
parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e
decisione.” (art. 40, comma 3-bis, penultimo ed ultimo periodo)
“Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della
funzione pubblica, qualora non si raggiunga l’accordo per la
stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria,
sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva
sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le
procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria
previste dall’art.40-bis”. (art. 40, comma 3-ter)
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Contrattazione integrativa
■
Segue: rafforzamento del potere di azione unilaterale: due diverse
interpretazioni
■
Regolano due fattispecie diverse di azione unilaterale (definitiva la
prima, provvisoria e temporanea la seconda). Per entrambe, azione
unilaterale possibile anche sul trattamento economico
■
La prima regola generale (sugli istituti normativi) (come ora la
contrattazione a termine), la seconda regola speciale (sugli istituti
economici)
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Contrattazione collettiva e trattamento economico
■
Riserva di contrattazione in materia di trattamenti economici
■
■
■
L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire solo mediante
contratto (salvo alcuni casi) (art. 2, c. 3, terzo periodo)
Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che
attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano
di avere efficacia a far data dalla entrata in vigore del relativo
rinnovo contrattuale (art. 2, c. 3, quarto periodo)
Ambito della contrattazione collettiva in materia di trattamento
economico
■
■
■
La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi
direttamente pertinenti al rapporto di lavoro (il trattamento
economico è tra questi) (art. 40, c. 1)
Il trattamento economico fondamentale ed accessorio (fatte salve
alcune fattispecie) è definito dai contratti collettivi (art. 45, c. 1,
art. 40 c. 3 ter, art. 47-bis)
I contratti collettivi definiscono, in coerenza con la legge,
trattamenti economici accessori … (art. 45, comma 3)
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Contrattazione collettiva e risorse economiche
■
Risorse della contrattazione collettiva
■
Il MEF quantifica l’onere derivante dalla contrattazione collettiva
nazionale ed integrativa a carico del bilancio dello stato con apposita
norma da inserire nella legge finanziaria (art. 48, comma 1)
■
Per i comparti non statali (regioni, enti locali, sanità, camere di
commercio, università, enti pubblici non economici, enti pubblici di
ricerca) gli oneri sono determinati a carico dei rispettivi bilanci. Le
risorse per gli incrementi contrattuali sono definite dal Governo (per
regioni, enti locali, sanità previa consultazione delle rispettive
rappresentanze) (art. 48, comma 2)
■
Ancora sull’accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali e
sulla specifica intesa per il settore pubblico, in materia di
definizione delle risorse da destinare agli incrementi retributivi…
■
I limiti finanziari per la contrattazione integrativa sono definiti dalla
contrattazione nazionale (art. 40, comma 3 quinquies)
A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto
28
Contrattazione collettiva e risorse economiche
■
Finalizzazione delle risorse della contrattazione collettiva
■
Il CCNL garantisce la certezza di trattamenti economici comuni per
tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale;
garantisce l’adeguamento dei salari all’inflazione (accordo quadro
assetti contrattuali e specifica intesa settore pubblico)
■
Il CCI assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi
pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance (art.
40, comma 3-bis)
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Finalizzazione delle risorse a merito e premi
■
PRINCIPI GENERALI: merito, selettività, differenziazione
retributiva, superamento automatismi
•
•
•
•
Finalità di valorizzazione del merito, di incentivazione della
produttività e della qualità della prestazione lavorativa,
selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel
riconoscimento degli incentivi
Utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche
meritocratiche
Riconoscimento del merito attraverso incentivi economici e
carriera
Divieto di distribuire incentivi in modo indifferenziato o sulla
base di automatismi estranei al processo di valutazione
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Riparto delle fonti su merito e premi
REGOLATI DALLA LEGGE
CON RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
SU ALCUNI ASPETTI
REGOLATI IN VIA ESCLUSIVA DALLA LEGGE ED
EVENTUALMENTE SULLA BASE DI QUESTA DA
REGOLAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
PROGRESSIONI DI
CARRIERA
PREMIO
ANNUALE
INDIVIDUALE
BONUS
ANNUALE DELLE
ECCELLENZE
PREMIO DI
EFFICIENZA
INCARICHI E
ACCESSO A
PERCORSI DI
ALTA FORMAZIONE
PREMIO ANNUALE PER
L’INNOVAZIONE
RESPONSABILITA’
PROGRESSIONI
ECONOMICHE
REGOLATI DAI CONTRATTI COLLETTIVI
NELL’AMBITO DI LIMITI E VINCOLI DI LEGGE
ALTRE VOCI ACCESSORIE
(ES. TURNI, REPERIBILITA’
DISAGIO)
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EVENTUALI
PREMI
COLLETTIVI
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Merito e premi: risorse
La contrattazione nazionale
definisce le modalità di ripartizione
delle risorse per la contrattazione
decentrata tra i diversi livelli di
merito secondo la graduatoria delle
amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali predisposta da
Civit (art. 45, c 3 bis)
Una quota fino al 30% dei risparmi
sui costi derivanti da processi di
ristrutturazione, riorganizzazione e
innovazione (art. 27 d .lgs. n.
150/2009)
Nei limiti delle risorse disponibili la
contrattazione nazionale determina
l’ammontare del bonus delle
eccellenze (art. 21, c 2 d. lgs. 150)
PREMIO
ANNUALE
INDIVIDUALE
EVENTUALI
PREMI
COLLETTIVI
Vincoli generali su risorse
CCNL (art. 48, regole accordo
riforma assetti contrattuali
gennaio 2009 e specifica
intesa su pubblico impiego
aprile 2009
Per premiare il merito e il
miglioramento della performance
dei dipendenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, sono destinate,
compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica, apposite risorse
nell’ambito di quelle previste per il
rinnovo del CCNL (art. 45, c 3 bis)
CONTRATTO NAZIONALE
CONTRATTO
INTEGRATIVO
Destina al trattamento economico
collegato performance individuale
quota prevalente del trattamento
accessorio complessivo comunque
denominato (art. 40, c 3 bis )
Risorse aggiuntive per regioni ed
enti locali (art. 40 comma 3
quinquies)
BONUS
ANNUALE DELLE
ECCELLENZE
ALTRE VOCI ACCESSORIE
(ES. TURNI, REPERIBILITA’
DISAGIO)
PREMIO DI
EFFICIENZA
INCARICHI E
PREMIO ANNUALE PER
L’INNOVAZIONE
PROGRESSIONI
ECONOMICHE
RESPONSABILITA’
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Merito e premi: risorse
BILANCIO
PROGRESSIONI DI
CARRIERA
ACCESSO A
PERCORSI DI
ALTA FORMAZIONE
RISPARMI CERTIFICATI
CONTRATTO
INTEGRATIVO
PREMIO DI
EFFICIENZA
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33
Merito e premi: collegamento con valutazione
PREMIO
ANNUALE
INDIVIDUALE
BONUS
ANNUALE DELLE
ECCELLENZE
PROGRESSIONI
ECONOMICHE
SISTEMA DI VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE
INDIVIDUALE
PROGRESSIONI DI
CARRIERA
INCARICHI E
RESPONSABILITA’
ACCESSO A
PERCORSI DI
ALTA FORMAZIONE
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34
Merito e premi: collegamento con valutazione
EVENTUALI
PREMI
COLLETTIVI
SISTEMA DI MISURAZIONE
E VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA
PREMIO DI
EFFICIENZA
PREMIO ANNUALE PER
L’INNOVAZIONE
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35
Distribuzione forzata delle valutazioni
50%
Soldi
50% 50%
25%
25%
Persone
0%
FASCIA
ALTA
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FASCIA
MEDIA
FASCIA
BASSA
36
Deroghe contrattazione integrativa
50%
50%
40%
30%
Soldi
20%
+/-5%
Persone
10%
FASCIA
ALTA
A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto
FASCIA
MEDIA
FASCIA
BASSA
37
Deroghe enti di minori dimensioni
•
Deroga per i dirigenti se il numero dei dirigenti è 5 o meno
•
Deroga per restante personale se il numero è 8 o meno
A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto
38
Fasce per regioni ed enti locali
•
Quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico
accessorio collegato alla performance individuale attribuita alla
fascia di merito alta
•
Fasce non inferiori a tre
A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto
39
Esempio di fasce per regioni ed enti locali
40%
39%
39%
31%
Soldi
30%
21%
Persone
FASCIA
ALTA
A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto
FASCIA
MEDIA
FASCIA
BASSA
40
Analisi tipologie previste dalla legge
■
■
Bonus annuale delle eccellenze
■
riservato a max il 5% di coloro–dirigenti e non- si sono collocati nella
fascia alta di valutazione
■
non cumulabile con gli altri istituti di seguito richiamati
■
da assegnarsi entro aprile
Premio annuale per l’innovazione
■
di valore pari al bonus di eccellenza
■
destinato al miglior progetto realizzato nell’anno, che produca
significativo cambiamento dei servizi o dei processi
■
l’assegnazione compete all’Organismo Indipendente, previa
valutazione comparativa dei progetti individuali o di gruppi
■
il progetto premiato può essere candidato al premio nazionale per
l’innovazione
A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto
41
Analisi tipologie previste dalla legge
■
Progressioni economiche
■
■
Progressioni di carriera
■
■
■
la collocazione nella fascia di merito alta per 3 anni anche non
consecutivi costituisce titolo prioritario
la collocazione nella fascia di merito alta per 3 anni consecutivi o 5
non consecutivi costituisce titolo prioritario
Attribuzione di incarichi e responsabilità
Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale,
nazionali e internazionali
A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto
42
Analisi tipologie previste dalla legge
■
Premio di efficienza
■
una quota fino al 30% dei risparmi sui costi di funzionamento derivante
da ristrutturazioni riorganizzazioni e innovazioni è destinata, secondo
criteri definiti nella contrattazione integrativa:
■ fino ai 2/3, al personale direttamente coinvolto
■ per la quota restante ad incrementare le risorse per la contrattazione
integrativa
■ i risparmi devono essere documentati nel Rapporto sulla Performance,
validati dall’Organismo di valutazione e verificati dalla RGS (per regioni,
SSN ed enti locali no verifica RGS)
A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto
43
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5 Lo spazio della contrattazione collettiva