CASA RELIGIOSA
ISTITUTO DI CULTURA E DI LINGUE MARCELLINE
MILANO
Redatto secondo il D. Lgs 8 giugno 2011, n. 231
Approvato con Deliberazione del Consiglio Generalizio del 22 Settembre 2011
IL CODICE ETICO DELLA CASA RELIGIOSA
CASA RELIGIOSA ISTITUTO DI CULTURA E DI LINGUE
DELLE SUORE DI SANTA MARCELLINA
“ Via stia innanzi agli occhi la promessa dello Spirito Santo: Chi avrà ammaestrato molti a
vivere bene risplenderà come stella nel Regno eterno. Dn 12,3.”
Beato Luigi Biraghi, Prima Regola, p.33
Presentazione
Il Codice Etico della Casa Religiosa Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline ha come
scopo principale non solo di presentare delle norme, ma soprattutto di esprimere l’ispirazione di
fondo che lo anima, nella consapevolezza che i suoi membri – nello svolgimento del loro compito sono espressione della missione educativa della Chiesa Cattolica.
Questo Codice si fonda dunque sui principi cristiani ed è espressione dei valori di verità,
giustizia, solidarietà, rispetto, amore da viversi nel proprio ruolo e in tutte le relazioni
interpersonali.
Ogni operatore, mentre offre la propria competenza professionale, è tenuto ad avere sempre
presenti tali principi come ispiratori del proprio agire, nella consapevolezza che ogni suo atto ha una
ricaduta educativa.
Questo Codice è quindi uno strumento che permette di lavorare in modo più attento e
consapevole nel difficile e delicato ambito dell’educazione scolastica, affinché la scuola delle
Marcelline sia luogo in cui sempre meglio si vivono e si forma a vivere i grandi valori, secondo lo
stile e il carisma proprio delle Marcelline.
La Missione
L’Istituto Internazionale delle Suore Marcelline - cui l’Ente Casa Religiosa Istituto di
Cultura e di Lingue Marcelline (di seguito denominato per brevità Istituto Marcelline) appartiene è nato nel 1838 dall’intuizione di don Luigi Biraghi, sacerdote milanese beatificato nel 2006.
Principale missione delle Marcelline è l’educazione e nell’Ente di Cultura e di Lingue questo
avviene soprattutto attraverso la scuola.
In essa si testimonia e si concretizza un’educazione ai valori e ai comportamenti civili e cristiani
che pongono in primo piano la centralità della persona, la sua armonica preparazione culturale e
una formazione che valorizzi le capacità di ciascuno.
Il metodo educativo per raggiungere questi risultati è quello indicato dal Fondatore:
attraverso la condivisione della vita quotidiana, la collaborazione scuola-famiglia e l’interazione tra
scienza e cultura cristiana, esso mira a formare non con “gran numero di precetti”, ma con
l’esempio della vita.
1 Per questo i docenti e gli educatori, sempre attenti ad aggiornarsi e a confrontarsi con le
linee educative proprie dell’Istituto e con l’insegnamento del Magistero, in apertura alle
sollecitazioni che l’oggi propone, sono chiamati ad essere una presenza vigile, coinvolgente,
autentica.
Obiettivi
Obiettivo primario dell’Ente è:
Formare persone dallo spirito aperto, professionalmente competenti e responsabili, colte,
cristiane.
Perché questo sia possibile, nella sua organizzazione l’Ente si propone di:
Formare équipe di lavoro efficaci
competenti nel proprio ambito disciplinare o professionale, ma anche consapevoli delle linee
educative pedagogiche dell’Istituto, secondo le caratteristiche di una dirigenza condivisa. Un
gruppo capace di creare, là dove opera, un clima di stima e solidarietà profonda, anche tra colleghi,
perché ci sia accordo sulle questioni fondamentali relative alla missione della scuola e alla sua
attuazione.
Condurre scuole, comunità, attività formative di qualità
con una organizzazione efficiente ed un progetto culturale di ispirazione cristiana, capaci di
attendere alle esigenze autentiche del territorio ed elaborare un Piano dell’Offerta Formativa atto a
rispondervi.
Essere una presenza educativa efficace per i giovani e le loro famiglie
capace di accompagnare attraverso attività culturali, formative e orientative i ragazzi e i giovani a
formulare e costruire il proprio progetto di vita, anche attraverso un discernimento attento delle
potenzialità di ciascuno, in continuo dialogo con la famiglia.
L’Istituto delle Marcelline, quindi, esplicitando in modo chiaro e trasparente i principi che ispirano
la propria missione, adotta il presente Codice Etico con l’obiettivo di realizzare un sistema di
educazione scolastica fondata su valori etici condivisi. Il documento, redatto anche alla base dei
principi stabiliti dal D. Lgs. N. 231/2001, ha lo scopo di prevenire o di ostacolare comportamenti
contrari alle prescrizioni normative e migliorare, in tal modo, la qualità dei servizi e delle funzioni
svolte a favore dei cittadini.
Articolo 1
Principi Generali
1.1
Il presente codice costituisce l’insieme dei principi il cui rispetto è considerato fondamentale
per garantire un corretto funzionamento e una precisa gestione dell’Istituto Marcelline.
2 1.2
Le disposizioni del presente codice devono essere rispettate nell’espletamento di qualunque
attività, anche esterna alla scuola, che abbia un qualsivoglia collegamento, o richiami anche
indirettamente e per riflesso l’attività dell’Istituto stesso.
1.3
Le disposizioni del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli
obblighi generali di diligenza e fedeltà richiesti dalla legge ai prestatori di lavoro (artt.2104
e 2105 c.c.), di correttezza e di buona fede richiesti ai collaboratori a qualsiasi titolo (artt.
1175 e 1375 c.c.).
1.4
Le disposizioni del presente codice devono essere chiaro riferimento disciplinare anche per
le religiose che operano all’interno dell’Istituto, ovviamente in quanto compatibili con le
regole e costituzioni che reggono la Congregazione di appartenenza.
1.5
Il presente codice dovrà essere posto alla conoscenza di tutti coloro che collaborano, anche
saltuariamente, con l’Istituto stesso e potrà essere divulgato all’utenza nei modi ritenuti più
consoni.
1.6
La Superiora Generale con il Consiglio Generale e la Legale Rappresentante con il
Consiglio di Gestione nominano, con apposita deliberazione, un Organismo di Vigilanza e
ne definisce, in particolare, le funzioni generali e le regole di funzionamento. Tale
Organismo ha il compito di sovraintendere al funzionamento, all’osservanza e
all’aggiornamento del Codice Etico.
Articolo 2
Destinatari del Codice Etico e Divulgazione
2.1
Sono destinatari del Codice Etico gli insegnanti, laici o religiosi; i dipendenti; i prestatori
d’opera; i tirocinanti; tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono una collaborazione,
anche esterna, con l’Istituto Marcelline; le famiglie degli allievi o i tutori degli stessi.
2.2
I destinatari del Codice Etico potranno addivenirne a conoscenza mediante consegna di una
copia dello stesso e pubblicazione sul sito internet delle singole scuole dell’Ente.
Articolo 3
Interpretazioni e Modifiche
3.1
L’istituto delle Marcelline provvede alla diffusione del presente codice presso i soggetti
interessati e si occupa dell’interpretazione delle sue disposizioni; alla verifica della sua
osservanza; ai provvedimenti da adottare in caso di violazione dello stesso.
3 Articolo 4
Dichiarazioni di Principio
4.1
La natura dell’Istituto Marcelline non permette di giustificare una qualsiasi condotta
contraria al diritto canonico, al diritto proprio, alle norme dello Stato Italiano in quanto
compatibili con la natura di Ente Ecclesiastico, alla normativa in materia scolastica, alle
disposizioni del presente codice.
Articolo 5
Doveri per genitori e alunni
5.1
Genitori e alunni che frequentano l’Istituto si impegnano a rispettare e a condividere il
Progetto Educativo (ai sensi della L. 2/00 art. 3).
5.2
Genitori e alunni si impegnano a rispettare gli orari di entrata ed uscita stabiliti dalla scuola.
Per tutte le altre norme si rimanda al Regolamento proprio dei singoli Corsi.
5.3
Visto il ruolo centrale che la famiglia riveste nella concezione dell’Istituto Marcelline, si
rende indispensabile, e nell’interesse del minore, una collaborazione costante dei genitori
con gli insegnanti nei modi e nei tempi indicati dal Piano dell’Offerta Formativa.
Articolo 6
Doveri di tutti i dipendenti e operatori scolastici
I dipendenti e gli operatori scolastici devono astenersi dal porre in essere azioni collegabili a reati
sessuali e pedopornografici, rispettando nella loro interazione con gli alunni le norme
appositamente inserite nell’appendice del codice etico.
6.1
Tutti devono rispettare le normative dell’Istituto, i suoi regolamenti e la prassi consolidata,
sia che si tratti di collaborazioni costanti sia che si abbia a che fare con mere prestazioni
occasionali.
6.2
Tutti sono tenuti ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio
incarico e sono altresì tenuti al rispetto e alla tutela dei beni dell’Istituto attraverso
comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna anche
disciplinare, dal presente codice, dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
6.3
Tutti hanno l’obbligo di svolgere le loro mansioni con professionalità, adottando
atteggiamenti di rispetto della dignità umana e di solidarietà verso il prossimo, tenendo
conto delle competenze inerenti a ciascun lavoratore e promuovendo una sana
collaborazione.
4 6.4
I dipendenti e gli operatori non possono per nessun motivo porre in essere comportamenti
coercitivi che violino il rispetto dell’integrità fisica e morale dei minori. Eventuali
provvedimenti disciplinari dovranno essere spiegati con pacatezza per poter essere meglio
compresi, prediligendo un incentivo alla riflessione personale.
6.5
I dipendenti e gli operatori si asterranno dal partecipare, anche indirettamente, ad attività di
associazioni ed organismi con finalità di natura criminale o che comunque perseguono scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare.
6.6
Si impegnano ad aderire e rispettare il Regolamento dei dipendenti.
Articolo 7
Doveri per docenti ed educatori
7.1
I docenti e gli educatori sono tenuti a conoscere e attuare puntualmente le linee orientative
dell’Istituto dichiarate nella Missione, nonché le direttive scolastiche per le scuole.
7.2
I docenti e gli educatori che operano nella scuola delle Marcelline condividono
l’orientamento di fondo dell’Istituto e collaborano attivamente con tutte le persone che lo
animano.
7.3
Sono tenuti ad attenersi a quanto esplicitato nel Regolamento interno dei Docenti.
Articolo 8
Diritti di tutti i dipendenti
8.1
L’Istituto Marcelline non farà mai uso di lavoro forzato.
8.2
L’Istituto rispetta le norme poste a tutela del lavoro minorile e del lavoro delle donne.
8.3
Ogni dipendente è trattato con rispetto e dignità, senza discriminazione alcuna, in piena
consonanza con i principi evangelici che costituiscono l’essenza stessa della missione
dell’Istituto.
Ogni lavoratore è assunto con regolare contratto di lavoro nel rispetto delle leggi sul lavoro
e di carattere tributario e previdenziale.
Ogni operatore deve rispettare le normative dell’Istituto, i suoi regolamenti e la prassi
consolidata, sia che si tratti di collaborazioni costanti, sia che si abbia a che fare con mere
prestazioni occasionali.
8.4
8.5
5 Articolo 9
Condizioni di lavoro
9.1
L’Istituto Marcelline garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità umana e del
principio dell’equa retribuzione.
9.2
La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario dall’Istituto Marcelline. A
tal fine sono disposte tutte le misure considerate idonee a mantenere intatte l’integrità fisica
e la personalità morale dei lavoratori.
Articolo 10
Utilizzo delle informazioni
10.1
E’ fatto divieto di comunicare qualsiasi informazione sui minori, afferente la salute o la vita
privata, se non per un uso strettamente connesso con le mansioni che si pongono in essere.
10.2
Le informazioni che attengono all’Istituto possono essere divulgate nei modi e limiti stabiliti
dallo stesso e sempre nel rispetto del regime di trasparenza e completezza.
10.3
Per fondare la veridicità di alcune affermazioni problematiche rese dai minori in merito alla
propria vita privata e/o ai propri famigliari si richiede un previo confronto con i genitori.
Articolo 11
Obblighi di custodia - Uso della rete informatica
11.1
Gli operatori dell’Istituto sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e
della conservazione dei beni loro affidati nell’espletamento dei rispettivi compiti, nonché
dell’utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione e tutela
dei beni e delle altre norme di legge.
11.2
La connessione internet, il telefono, il fax, la fotocopiatrice possono essere utilizzati solo a
scopo lavorativo.
11.3
I dipendenti non possono procedere all’installazione o disinstallazione di programmi sui
computer della scuola senza previa autorizzazione da parte della Direzione.
11.4
I dipendenti che utilizzano i pc con gli studenti (minori e non) devono monitorarne
costantemente un uso corretto da parte degli stessi, assicurando l’utilizzo ai fini propri della
lezione.
6 Articolo 12
Obblighi informativi
12.1
L’Organismo di vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte di
tutti gli addetti dell’Istituto Marcelline, in merito a fatti, azioni ed omissioni che potrebbero
ingenerare responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
12.2
I dipendenti dell’Istituto e i componenti dell’organo amministrativo hanno il dovere di
denunciare all’Organismo di Vigilanza ogni possibile violazione del codice etico, anche
tramite il Capo Istituto, il Preside, o il responsabile di settore.
12.3
Coloro che in buona fede inoltrano segnalazioni devono essere garantiti contro qualunque
forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la
riservatezza dell’identità del segnalante; fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti
dell’Istituto e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.
12.4
Le segnalazioni, per essere prese in considerazione, devono essere chiare e complete, al fine
dei vagliarne la fondatezza e veridicità.
12.5
L’Istituto non tollererà alcun tipo di ritorsione nei riguardi di chi abbia effettuato
segnalazioni in buona fede.
12.6
Tutti i dipendenti e gli operatori dell’Istituto sono tenuti a collaborare nelle indagini interne
relative alle violazioni e ai comportamenti contrari alle norme dettate dal presente codice e
dei regolamenti interni cui esso fa riferimento.
Articolo 13
Rapporti con l’Organismo di Vigilanza
13.1
Ogni operatore dovrà mostrare la massima disponibilità nella collaborazione con
l’Organismo di Vigilanza al fine di effettuare gli audit di Compliance (colloquio di verifica).
13.2
In occasione degli audit di Compliance dovranno essere fornite agli auditor tutte le
informazioni e i documenti richiesti.
13.3
In caso di segnalazioni di anomalie e non conformità da parte degli auditor di Compliance,
ogni operatore dovrà adeguarsi alle azioni preventive e correttive richieste.
7 Articolo 14
Violazioni e Sanzioni
14.1
L’Istituto Marcelline non ammetterà violazione delle disposizioni contenute nel presente
codice.
14.2
Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare di cui agli artt.
2119 e 2106 del codice civile.
Articolo 15
Attività di verifica
15.1
L’attività di audit di Compliance, si fonda sui principi di completezza e imparzialità. A tal
fine durante l’audit si terrà un comportamento eticamente corretto, basato sulla riservatezza,
fiducia, integrità e discrezione.
15.2
Le informazioni riportate dagli audit devono essere veritiere e rivelatrici degli ostacoli
incontrati, delle dichiarazioni ricevute e delle risultanze acquisite.
15.3
L’attività di verifica dovrà avere un risultato empiricamente riscontrabile, corroborato della
professionalità di chi ha agito per accertare la verità.
APPENDICE AL CODICE ETICO
(NORME PER LA PREVENZIONE DI REATI
SESSUALI E PEDOPORNOGRAFICI)
E’ opportuno, innanzi tutto, precisare che per “abuso sessuale” si intende ogni comportamento ed
atteggiamento fisico, verbale o non verbale con qualunque mezzo posto in essere, indesiderato, a
connotazione sessuale.
Gli abusi sessuali possono essere “manifesti” (comprendono comportamenti con contatto,
palesemente erotici) o “mascherati” (pratiche genitali inconsuete).
Alla luce di quanto asserito, al fine di prevenire entrambi i tipi di molestie, e, soprattutto,
nell’intento di fare maggior chiarezza sulla seconda tipologia, nonché nell’intento di evitare la
8 realizzazione di reati sessuali e pedopornografici è necessario che tutti gli operatori scolatici
rispettino le seguenti norme:
‐
E’ necessario che per le assunzioni degli operatori che lavorano o collaborano con la scuola
si faccia richiesta di certificato giudiziale e casellario dei carichi pendenti, al fine di
monitorare eventuali condanne o incriminazioni.
‐
E’ necessario che gli operatori scolastici vengano sottoposti a corsi di formazione e
aggiornamento sulle tematiche concernenti abusi e molestie, tenuti da esperti del settore,
così da essere consapevoli dei comportamenti che devono essere evitati.
‐
E’ in ogni caso fatto divieto di spalmare creme ai bambini se non espressamente richiesto
per iscritto dai genitori ad una specifica insegnante, e comunque solo per motivi medici.
‐
L’accompagnamento dei bambini al bagno deve avvenire solo ad opera delle insegnanti o
del personale incaricato e deve comunque essere limitato alla porta della toilette, evitando
qualunque tipo di ausilio se non richiesto esplicitamente dai singoli genitori.
‐
E’ fatto divieto di porre in essere atteggiamenti ambigui nei confronti di minori concernenti
“comportamenti con contatto”, dalle forme più blande di seduzione a quelle più gravi.
‐
E’ fatto divieto di mostrare agli alunni immagini a contenuto erotico.
‐
E’ vietato trattare argomenti concernenti il “sesso”, fatto salvo l’intervento didattico ed
educativo dei docenti. Sarà cura di ciascun docente affrontare l’argomento con la dovuta
correttezza e gradualità secondo l’antropologia e la morale cattolica. Eventuali interventi
specifici di educazione all’affettività o sessualità devono essere precedentemente concordati
con le famiglie.
‐
E’ fatto divieto di “pornografia virtuale” che si configura quando il materiale pornografico
rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o
parti di esse. Per “immagini virtuali” si intendono immagini realizzate con tecniche di
elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di
rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
9 ‐
E’ ugualmente passibile di punizione la connivenza di coloro che eventualmente si rendano
conto di comportamenti vietati da parte di altri operatori e, ciò nonostante, non denuncino
l’accaduto all’Organo di Vigilanza.
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