CASA RELIGIOSA ISTITUTO DI CULTURA E DI LINGUE MARCELLINE MILANO Redatto secondo il D. Lgs 8 giugno 2011, n. 231 Approvato con Deliberazione del Consiglio Generalizio del 22 Settembre 2011 IL CODICE ETICO DELLA CASA RELIGIOSA CASA RELIGIOSA ISTITUTO DI CULTURA E DI LINGUE DELLE SUORE DI SANTA MARCELLINA “ Via stia innanzi agli occhi la promessa dello Spirito Santo: Chi avrà ammaestrato molti a vivere bene risplenderà come stella nel Regno eterno. Dn 12,3.” Beato Luigi Biraghi, Prima Regola, p.33 Presentazione Il Codice Etico della Casa Religiosa Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline ha come scopo principale non solo di presentare delle norme, ma soprattutto di esprimere l’ispirazione di fondo che lo anima, nella consapevolezza che i suoi membri – nello svolgimento del loro compito sono espressione della missione educativa della Chiesa Cattolica. Questo Codice si fonda dunque sui principi cristiani ed è espressione dei valori di verità, giustizia, solidarietà, rispetto, amore da viversi nel proprio ruolo e in tutte le relazioni interpersonali. Ogni operatore, mentre offre la propria competenza professionale, è tenuto ad avere sempre presenti tali principi come ispiratori del proprio agire, nella consapevolezza che ogni suo atto ha una ricaduta educativa. Questo Codice è quindi uno strumento che permette di lavorare in modo più attento e consapevole nel difficile e delicato ambito dell’educazione scolastica, affinché la scuola delle Marcelline sia luogo in cui sempre meglio si vivono e si forma a vivere i grandi valori, secondo lo stile e il carisma proprio delle Marcelline. La Missione L’Istituto Internazionale delle Suore Marcelline - cui l’Ente Casa Religiosa Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline (di seguito denominato per brevità Istituto Marcelline) appartiene è nato nel 1838 dall’intuizione di don Luigi Biraghi, sacerdote milanese beatificato nel 2006. Principale missione delle Marcelline è l’educazione e nell’Ente di Cultura e di Lingue questo avviene soprattutto attraverso la scuola. In essa si testimonia e si concretizza un’educazione ai valori e ai comportamenti civili e cristiani che pongono in primo piano la centralità della persona, la sua armonica preparazione culturale e una formazione che valorizzi le capacità di ciascuno. Il metodo educativo per raggiungere questi risultati è quello indicato dal Fondatore: attraverso la condivisione della vita quotidiana, la collaborazione scuola-famiglia e l’interazione tra scienza e cultura cristiana, esso mira a formare non con “gran numero di precetti”, ma con l’esempio della vita. 1 Per questo i docenti e gli educatori, sempre attenti ad aggiornarsi e a confrontarsi con le linee educative proprie dell’Istituto e con l’insegnamento del Magistero, in apertura alle sollecitazioni che l’oggi propone, sono chiamati ad essere una presenza vigile, coinvolgente, autentica. Obiettivi Obiettivo primario dell’Ente è: Formare persone dallo spirito aperto, professionalmente competenti e responsabili, colte, cristiane. Perché questo sia possibile, nella sua organizzazione l’Ente si propone di: Formare équipe di lavoro efficaci competenti nel proprio ambito disciplinare o professionale, ma anche consapevoli delle linee educative pedagogiche dell’Istituto, secondo le caratteristiche di una dirigenza condivisa. Un gruppo capace di creare, là dove opera, un clima di stima e solidarietà profonda, anche tra colleghi, perché ci sia accordo sulle questioni fondamentali relative alla missione della scuola e alla sua attuazione. Condurre scuole, comunità, attività formative di qualità con una organizzazione efficiente ed un progetto culturale di ispirazione cristiana, capaci di attendere alle esigenze autentiche del territorio ed elaborare un Piano dell’Offerta Formativa atto a rispondervi. Essere una presenza educativa efficace per i giovani e le loro famiglie capace di accompagnare attraverso attività culturali, formative e orientative i ragazzi e i giovani a formulare e costruire il proprio progetto di vita, anche attraverso un discernimento attento delle potenzialità di ciascuno, in continuo dialogo con la famiglia. L’Istituto delle Marcelline, quindi, esplicitando in modo chiaro e trasparente i principi che ispirano la propria missione, adotta il presente Codice Etico con l’obiettivo di realizzare un sistema di educazione scolastica fondata su valori etici condivisi. Il documento, redatto anche alla base dei principi stabiliti dal D. Lgs. N. 231/2001, ha lo scopo di prevenire o di ostacolare comportamenti contrari alle prescrizioni normative e migliorare, in tal modo, la qualità dei servizi e delle funzioni svolte a favore dei cittadini. Articolo 1 Principi Generali 1.1 Il presente codice costituisce l’insieme dei principi il cui rispetto è considerato fondamentale per garantire un corretto funzionamento e una precisa gestione dell’Istituto Marcelline. 2 1.2 Le disposizioni del presente codice devono essere rispettate nell’espletamento di qualunque attività, anche esterna alla scuola, che abbia un qualsivoglia collegamento, o richiami anche indirettamente e per riflesso l’attività dell’Istituto stesso. 1.3 Le disposizioni del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza e fedeltà richiesti dalla legge ai prestatori di lavoro (artt.2104 e 2105 c.c.), di correttezza e di buona fede richiesti ai collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 c.c.). 1.4 Le disposizioni del presente codice devono essere chiaro riferimento disciplinare anche per le religiose che operano all’interno dell’Istituto, ovviamente in quanto compatibili con le regole e costituzioni che reggono la Congregazione di appartenenza. 1.5 Il presente codice dovrà essere posto alla conoscenza di tutti coloro che collaborano, anche saltuariamente, con l’Istituto stesso e potrà essere divulgato all’utenza nei modi ritenuti più consoni. 1.6 La Superiora Generale con il Consiglio Generale e la Legale Rappresentante con il Consiglio di Gestione nominano, con apposita deliberazione, un Organismo di Vigilanza e ne definisce, in particolare, le funzioni generali e le regole di funzionamento. Tale Organismo ha il compito di sovraintendere al funzionamento, all’osservanza e all’aggiornamento del Codice Etico. Articolo 2 Destinatari del Codice Etico e Divulgazione 2.1 Sono destinatari del Codice Etico gli insegnanti, laici o religiosi; i dipendenti; i prestatori d’opera; i tirocinanti; tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono una collaborazione, anche esterna, con l’Istituto Marcelline; le famiglie degli allievi o i tutori degli stessi. 2.2 I destinatari del Codice Etico potranno addivenirne a conoscenza mediante consegna di una copia dello stesso e pubblicazione sul sito internet delle singole scuole dell’Ente. Articolo 3 Interpretazioni e Modifiche 3.1 L’istituto delle Marcelline provvede alla diffusione del presente codice presso i soggetti interessati e si occupa dell’interpretazione delle sue disposizioni; alla verifica della sua osservanza; ai provvedimenti da adottare in caso di violazione dello stesso. 3 Articolo 4 Dichiarazioni di Principio 4.1 La natura dell’Istituto Marcelline non permette di giustificare una qualsiasi condotta contraria al diritto canonico, al diritto proprio, alle norme dello Stato Italiano in quanto compatibili con la natura di Ente Ecclesiastico, alla normativa in materia scolastica, alle disposizioni del presente codice. Articolo 5 Doveri per genitori e alunni 5.1 Genitori e alunni che frequentano l’Istituto si impegnano a rispettare e a condividere il Progetto Educativo (ai sensi della L. 2/00 art. 3). 5.2 Genitori e alunni si impegnano a rispettare gli orari di entrata ed uscita stabiliti dalla scuola. Per tutte le altre norme si rimanda al Regolamento proprio dei singoli Corsi. 5.3 Visto il ruolo centrale che la famiglia riveste nella concezione dell’Istituto Marcelline, si rende indispensabile, e nell’interesse del minore, una collaborazione costante dei genitori con gli insegnanti nei modi e nei tempi indicati dal Piano dell’Offerta Formativa. Articolo 6 Doveri di tutti i dipendenti e operatori scolastici I dipendenti e gli operatori scolastici devono astenersi dal porre in essere azioni collegabili a reati sessuali e pedopornografici, rispettando nella loro interazione con gli alunni le norme appositamente inserite nell’appendice del codice etico. 6.1 Tutti devono rispettare le normative dell’Istituto, i suoi regolamenti e la prassi consolidata, sia che si tratti di collaborazioni costanti sia che si abbia a che fare con mere prestazioni occasionali. 6.2 Tutti sono tenuti ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio incarico e sono altresì tenuti al rispetto e alla tutela dei beni dell’Istituto attraverso comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna anche disciplinare, dal presente codice, dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 6.3 Tutti hanno l’obbligo di svolgere le loro mansioni con professionalità, adottando atteggiamenti di rispetto della dignità umana e di solidarietà verso il prossimo, tenendo conto delle competenze inerenti a ciascun lavoratore e promuovendo una sana collaborazione. 4 6.4 I dipendenti e gli operatori non possono per nessun motivo porre in essere comportamenti coercitivi che violino il rispetto dell’integrità fisica e morale dei minori. Eventuali provvedimenti disciplinari dovranno essere spiegati con pacatezza per poter essere meglio compresi, prediligendo un incentivo alla riflessione personale. 6.5 I dipendenti e gli operatori si asterranno dal partecipare, anche indirettamente, ad attività di associazioni ed organismi con finalità di natura criminale o che comunque perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. 6.6 Si impegnano ad aderire e rispettare il Regolamento dei dipendenti. Articolo 7 Doveri per docenti ed educatori 7.1 I docenti e gli educatori sono tenuti a conoscere e attuare puntualmente le linee orientative dell’Istituto dichiarate nella Missione, nonché le direttive scolastiche per le scuole. 7.2 I docenti e gli educatori che operano nella scuola delle Marcelline condividono l’orientamento di fondo dell’Istituto e collaborano attivamente con tutte le persone che lo animano. 7.3 Sono tenuti ad attenersi a quanto esplicitato nel Regolamento interno dei Docenti. Articolo 8 Diritti di tutti i dipendenti 8.1 L’Istituto Marcelline non farà mai uso di lavoro forzato. 8.2 L’Istituto rispetta le norme poste a tutela del lavoro minorile e del lavoro delle donne. 8.3 Ogni dipendente è trattato con rispetto e dignità, senza discriminazione alcuna, in piena consonanza con i principi evangelici che costituiscono l’essenza stessa della missione dell’Istituto. Ogni lavoratore è assunto con regolare contratto di lavoro nel rispetto delle leggi sul lavoro e di carattere tributario e previdenziale. Ogni operatore deve rispettare le normative dell’Istituto, i suoi regolamenti e la prassi consolidata, sia che si tratti di collaborazioni costanti, sia che si abbia a che fare con mere prestazioni occasionali. 8.4 8.5 5 Articolo 9 Condizioni di lavoro 9.1 L’Istituto Marcelline garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità umana e del principio dell’equa retribuzione. 9.2 La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario dall’Istituto Marcelline. A tal fine sono disposte tutte le misure considerate idonee a mantenere intatte l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Articolo 10 Utilizzo delle informazioni 10.1 E’ fatto divieto di comunicare qualsiasi informazione sui minori, afferente la salute o la vita privata, se non per un uso strettamente connesso con le mansioni che si pongono in essere. 10.2 Le informazioni che attengono all’Istituto possono essere divulgate nei modi e limiti stabiliti dallo stesso e sempre nel rispetto del regime di trasparenza e completezza. 10.3 Per fondare la veridicità di alcune affermazioni problematiche rese dai minori in merito alla propria vita privata e/o ai propri famigliari si richiede un previo confronto con i genitori. Articolo 11 Obblighi di custodia - Uso della rete informatica 11.1 Gli operatori dell’Istituto sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e della conservazione dei beni loro affidati nell’espletamento dei rispettivi compiti, nonché dell’utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione e tutela dei beni e delle altre norme di legge. 11.2 La connessione internet, il telefono, il fax, la fotocopiatrice possono essere utilizzati solo a scopo lavorativo. 11.3 I dipendenti non possono procedere all’installazione o disinstallazione di programmi sui computer della scuola senza previa autorizzazione da parte della Direzione. 11.4 I dipendenti che utilizzano i pc con gli studenti (minori e non) devono monitorarne costantemente un uso corretto da parte degli stessi, assicurando l’utilizzo ai fini propri della lezione. 6 Articolo 12 Obblighi informativi 12.1 L’Organismo di vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte di tutti gli addetti dell’Istituto Marcelline, in merito a fatti, azioni ed omissioni che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 12.2 I dipendenti dell’Istituto e i componenti dell’organo amministrativo hanno il dovere di denunciare all’Organismo di Vigilanza ogni possibile violazione del codice etico, anche tramite il Capo Istituto, il Preside, o il responsabile di settore. 12.3 Coloro che in buona fede inoltrano segnalazioni devono essere garantiti contro qualunque forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante; fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell’Istituto e delle persone accusate erroneamente o in mala fede. 12.4 Le segnalazioni, per essere prese in considerazione, devono essere chiare e complete, al fine dei vagliarne la fondatezza e veridicità. 12.5 L’Istituto non tollererà alcun tipo di ritorsione nei riguardi di chi abbia effettuato segnalazioni in buona fede. 12.6 Tutti i dipendenti e gli operatori dell’Istituto sono tenuti a collaborare nelle indagini interne relative alle violazioni e ai comportamenti contrari alle norme dettate dal presente codice e dei regolamenti interni cui esso fa riferimento. Articolo 13 Rapporti con l’Organismo di Vigilanza 13.1 Ogni operatore dovrà mostrare la massima disponibilità nella collaborazione con l’Organismo di Vigilanza al fine di effettuare gli audit di Compliance (colloquio di verifica). 13.2 In occasione degli audit di Compliance dovranno essere fornite agli auditor tutte le informazioni e i documenti richiesti. 13.3 In caso di segnalazioni di anomalie e non conformità da parte degli auditor di Compliance, ogni operatore dovrà adeguarsi alle azioni preventive e correttive richieste. 7 Articolo 14 Violazioni e Sanzioni 14.1 L’Istituto Marcelline non ammetterà violazione delle disposizioni contenute nel presente codice. 14.2 Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare di cui agli artt. 2119 e 2106 del codice civile. Articolo 15 Attività di verifica 15.1 L’attività di audit di Compliance, si fonda sui principi di completezza e imparzialità. A tal fine durante l’audit si terrà un comportamento eticamente corretto, basato sulla riservatezza, fiducia, integrità e discrezione. 15.2 Le informazioni riportate dagli audit devono essere veritiere e rivelatrici degli ostacoli incontrati, delle dichiarazioni ricevute e delle risultanze acquisite. 15.3 L’attività di verifica dovrà avere un risultato empiricamente riscontrabile, corroborato della professionalità di chi ha agito per accertare la verità. APPENDICE AL CODICE ETICO (NORME PER LA PREVENZIONE DI REATI SESSUALI E PEDOPORNOGRAFICI) E’ opportuno, innanzi tutto, precisare che per “abuso sessuale” si intende ogni comportamento ed atteggiamento fisico, verbale o non verbale con qualunque mezzo posto in essere, indesiderato, a connotazione sessuale. Gli abusi sessuali possono essere “manifesti” (comprendono comportamenti con contatto, palesemente erotici) o “mascherati” (pratiche genitali inconsuete). Alla luce di quanto asserito, al fine di prevenire entrambi i tipi di molestie, e, soprattutto, nell’intento di fare maggior chiarezza sulla seconda tipologia, nonché nell’intento di evitare la 8 realizzazione di reati sessuali e pedopornografici è necessario che tutti gli operatori scolatici rispettino le seguenti norme: ‐ E’ necessario che per le assunzioni degli operatori che lavorano o collaborano con la scuola si faccia richiesta di certificato giudiziale e casellario dei carichi pendenti, al fine di monitorare eventuali condanne o incriminazioni. ‐ E’ necessario che gli operatori scolastici vengano sottoposti a corsi di formazione e aggiornamento sulle tematiche concernenti abusi e molestie, tenuti da esperti del settore, così da essere consapevoli dei comportamenti che devono essere evitati. ‐ E’ in ogni caso fatto divieto di spalmare creme ai bambini se non espressamente richiesto per iscritto dai genitori ad una specifica insegnante, e comunque solo per motivi medici. ‐ L’accompagnamento dei bambini al bagno deve avvenire solo ad opera delle insegnanti o del personale incaricato e deve comunque essere limitato alla porta della toilette, evitando qualunque tipo di ausilio se non richiesto esplicitamente dai singoli genitori. ‐ E’ fatto divieto di porre in essere atteggiamenti ambigui nei confronti di minori concernenti “comportamenti con contatto”, dalle forme più blande di seduzione a quelle più gravi. ‐ E’ fatto divieto di mostrare agli alunni immagini a contenuto erotico. ‐ E’ vietato trattare argomenti concernenti il “sesso”, fatto salvo l’intervento didattico ed educativo dei docenti. Sarà cura di ciascun docente affrontare l’argomento con la dovuta correttezza e gradualità secondo l’antropologia e la morale cattolica. Eventuali interventi specifici di educazione all’affettività o sessualità devono essere precedentemente concordati con le famiglie. ‐ E’ fatto divieto di “pornografia virtuale” che si configura quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per “immagini virtuali” si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. 9 ‐ E’ ugualmente passibile di punizione la connivenza di coloro che eventualmente si rendano conto di comportamenti vietati da parte di altri operatori e, ciò nonostante, non denuncino l’accaduto all’Organo di Vigilanza. 10