Progetto di formazione degli
Amministratori locali con la Provincia
di Torino
“LA PROGRAMMAZIONE
URBANISTICA”
9 - 18 dicembre 2009
Avv. Stefano Cresta
[email protected]
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FONTI DEL DIRITTO
URBANISTICO
- FONTI DI NATURA COSTITUZIONALE
- FONTI DI NATURA STATALE
- FONTI DI NATURA REGIONALE
- FONTI DI NATURA REGOLAMENTARE
- FONTI DI NATURA NEGOZIALE (PEC)
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FONTI DI NATURA COSTITUZIONALE
Nuovo Art. 117 della Costituzione
(dopo l. cost. n. 5/2001)
Il “Governo del territorio” rientra tra le materie
a legislazione concorrente o ripartita
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- CONTENUTI –
nozione restrittiva (corte cost. n. 50/’58 e 141/’72)
“panurbanistica” (art. 80 d.p.r. n. 616/’77, d.lgs. n.
80/’98 e l. n. 205/’00)
“governo del territorio”: corte cost. n.307/’03 e 196/’04
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n.b.: la materia dell’urbanistica comprende anche la
disciplina dei titoli abilitativi ad edificare (corte cost. n.
303 e 362/’03
MA
Non sussiste una loro sostanziale coincidenza (corte
cost. n. 307/’03 e 196/’04)
Anche perché materie incidenti sul governo del
territorio
(tutela ambientale e dei beni culturali)
sono di competenza esclusiva dello Stato
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DEFINIZIONE
- La Corte cost. non ha ancora indicato quale disciplina
costituisca lo specifico dell’urbanistica nel nuovo titolo V della
Cost.
-
Nell’attesa… si può parlare di urbanistica come “disciplina
ordinatrice degli insediamenti umani e delle relative
infrastrutture in quanto implicanti trasformazioni del suolo,
ormai aspetto o manifestazione specifica di quella più ampia
politica degli usi ordinati del territorio in cui si esprime
appunto il governo dello stesso”
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materia a legislazione concorrente
- la disciplina è demandata alle regioni nel rispetto dei principi
fondamentali dello Stato (per le “autonomie differenziate” i
relativi statuti prevedono invece una competenza regionale
primaria)
- ad oggi manca una legge cornice che individui i principi
fondamentali della materia
-
ad ogni modo, con larga approssimazione, può ritenersi che
rappresentino principi base:
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- quello della PIANIFICAZIONE (le trasformazioni territoriali
richiedono di essere effettuate sulla base di previsioni
contenute in atti di pianificazione)
- l’ARTICOLAZIONE della stessa in figure diverse per
TIPOLOGIA e per SCALA;
- quello della PARTECIPAZIONE dei soggetti pubblici e privati
(tramite “osservazioni” o “opposizioni”) ai relativi
procedimenti;
- quello del previo CONSENSO della p.a. per le trasformazioni
territorialmente più significative;
- quello dell’imposizione di STANDARDS MINIMI di dotazioni
infrastrutturali
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la competenza REGOLAMENTARE (ai sensi della’rt. 117, c. 6
Cost.) spetta alle Regioni
risulta pertanto precluso allo Stato modificare il
D.M. (dei lavori pubblici) 2 APRILE 1968 N. 1444
che reca i c.d. STANDARDS (strumenti di regolazione urbanistica
generali o speciali)
ad operatività differita (o speciali)
essi sono individuati con ATTO AMMINISTRATIVO e si
impongono ai Comuni in sede di formazione degli strumenti
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urbanistici
essi fissano con riferimento a zone territoriali OMOGENEE
(zona A – agglomerati urbani con carattere storico; B – parti
totalmente o parzialmente urbanizzate; C – parti del territorio
destinate a nuovi insediamenti)
LIMITI MINIMI relativi
alla densità edilizia
all’altezza e distanza tra fabbricati
Ai rapporti fra aree destinate a insediamenti residenziali o
produttivi e aree pubbliche o riservate ad attività collettive, etc.
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n.b. la tecnica dello “zoning” rigido del territorio comunale
tipico del D.M. del ‘68 sulla scorta di più recenti indirizzi
tende a cedere il passo al criterio dell’INTEGRAZIONE
FUNZIONALE
la coesistenza di più funzioni urbanistiche all’interno della
medesima zona
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standards generali o ad operatività immediata
essi sono stabiliti con LEGGE (inizialmente dalla’rt. 17 c. 1-6 l.
n. 765/’67) e destinati a valere su tutto il territorio nazionale
per i comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di
programma di fabbricazione
(o di strumenti urbanistici attuativi)
- Attualmente sono disciplinati dall’art. 9 T.U. E.
- si impongono direttamente ai privati stabilendo:
gli interventi edilizi e i rapporti planovolumetrici di edificazione
ammessi (conformando pertanto lo jus aedificandi)
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FONTI DI NATURA STATALE
- Codice civile
- Il Testo Unico dell’edilizia (Dpr n. 380/2001)
- Il Testo Unico sull’espropriazione (Dpr n.
327/2001)
- D.Lgs. 42/2004 (patrimonio artistico)
- D.Lgs. 152/2006 (ambiente)
- Regolamenti statali
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FONTI DI NATURA REGIONALE
REGIONE A
STATUTO SPECIALE
REGIONE A
STATUTO ORDINARIO
PIEMONTE:
legge n. 56/1977
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FONTI DI NATURA COMUNALE
- PIANI REGOLATORI GENERALI COMUNALI
- PIANI DI ATTUAZIONE
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FONTI DI NATURA NEGOZIALE
PIEMONTE
P.E.C. e
CONVENZIONE URBANISTICA
(Art. 43 e 45 legge n. 56/1977)
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LEGGE URBANISTICA
LEGGE 14 agosto 1942 n. 1150
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LA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
Art. 4
legge n. 1150/1942
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I PIANI GENERALI
- Piani territoriali di coordinamento regionali e
provinciali (P.T.C.)
- Il piano regolatore generale comunale
(P.R.G.C.)
- Il piano intercomunale
- Il programma di fabbricazione
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I PIANI ATTUATIVI
- I piani particolareggiati (P.T.)
- I piani per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.)
- I piani di insediamenti produttivi (P.I.P.)
- I piani di recupero
- I piani di lottizzazione
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P.R.G.C
- Incarico redazione del piano
- Contenuti del piano
- Procedure di adozione del piano
- Procedure di pubblicazione del piano
- Procedure di approvazione del piano
- Esecutività del piano
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INCARICO REDAZIONE DEL PRGC
- Delibera definizione indirizzi generali nuovo PRGC
- Delibera incarico professionale per la pianificazione
- Convenzione di incarico
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CONTENUTI DEL PRGC
- Relazione generale sulle previsioni di PRGC
- Relazione socio-economica
- Relazione geologica
- Norme tecniche di attuazione
- Zonizzazione del territorio
- Tavola dei vincoli
- Adempimenti per le zone sismiche
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PROCEDURE DI ADOZIONE
- Delibera di Giunta comunale di approvazione indirizzi
generali
- Istruttoria degli elaborati di PRGC
- Esame commissione politica del PRGC
- Esame commissione edilizia-urbanistica
- Delibera di adozione da parte del Consiglio comunale
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PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE
- Pubblicazione sul BUR, quotidiani e pubbl. locali
- Deposito PRGC a libera visione dei cittadini
- Conferenza di servizi ed acquisizione pareri
- Osservazioni dei privati e portatori di interessi diffusi
- Esame osservazioni a parte dei progettisti incaricati
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PROCEDURE DI APPROVAZIONE
- Esame osservazioni commissione politica del PRGC
- Esame osservazioni commissione edilizia-urbanistica
- Delibera del Consiglio comunale di approvazione
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ESECUTIVITA’ DEL PRGC
- Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale
- Trasmissione nuovo PRGC alla Regione o Provincia
- Programma pluriennale di attuazione
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P.E.C.
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
Art. 43
Legge regionale Piemonte n. 56/1977
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CONVENZIONE
URBANISTICA
Art. 45
della Legge regionale Piemonte n. 56/1977
DÀ ATTUAZIONE AL P.E.C.
- natura
- contenuti
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SINDACABILITA’ DELL’ATTIVITA’
PIANIFICATORIA DEL COMUNE
Le scelte urbanistiche di carattere generale costituiscono
apprezzamenti di merito e, pertanto,
sono sottratte al sindacato di legittimità,
salvo che non siano inficiate da
errori di fatto, da illogicità ovvero irragionevolezza manifeste
(Cons. Stato, IV sez., 16 ottobre 2006 n. 6172)
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CONTROVERSIE IN MATERIA DI
CONVENZIONI URBANISTICHE
Art. 11 Legge 7 agosto 1990 n. 241
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE
AMMINISTRATIVO
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ONERI DI URBANIZZAZIONE
A SCOMPUTO
- artt. 28 e 31 della Legge n. 1150/1942
- art. 16 Testo Unico dell’edilizia (D.p.r. n. 380/2001)
- artt. 32 lett. g e 122, comma 8, del Codice dei
contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006)
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La legge urbanistica del Piemonte n.
1/2007
Disciplina il funzionamento delle conferenze di
pianificazione, necessarie per attuare le nuove procedure di
approvazione delle varianti strutturali ai Piani regolatori.
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Varianti strutturali (Legge n. 1/2007)
Caratteristiche:
- non devono essere riferite all’intero territorio comunale
- non modificano l’intero impianto strutturale del PRGC
L’APPROVAZIONE DELLE MEDESIME AVVIENE ATTRAVERSO
LE CONFERENZE DI PIANIFICAZIONE
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PIANO CASA IN PIEMONTE
Legge regionale 14 luglio 2009 n. 20,
Snellimento delle procedure in materia di
edilizia e urbanistica, pubblicata in Gazz. Uff.
del 24 settembre 2009 n. 38
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PIANO CASA IN PIEMONTE
-
Ampliamenti sul patrimonio esistente
Demolizioni e ricostruzioni
Edilizia non residenziale
Edilizia residenziale sovvenzionata
Efficienza energetica
Semplificazione
Limiti
Esclusioni
Assetto idrogeologico
Limiti urbani ed esterni
Limiti sui lavori
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PIANO CASA IN PIEMONTE
- Ampliamento edifici esistenti
Residenziale
+20% (massimo 200 mc) edifici uni-bifamiliari; 1200 mc è la
volumetria complessiva massima raggiungibile incluso
l'ampliamento.
+20% per edifici di Erp
Obbligatorio il rispetto delle norme antisismiche comunali e il
miglioramento delle prestazioni energetiche.
Esclusa la modifica di destinazione d’uso.
Non Residenziale
+20% (massimo di 200 mq) per edifici a destinazione
artigianale o produttiva
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PIANO CASA IN PIEMONTE
Demolizione e ricostruzione
Residenziale
+25% se si raggiunge il valore 1.5 del Protocollo Itaca.
+35% se il progetto di ricostruzione raggiunge il valore 2.5 del
sistema di valutazione del “Protocollo Itaca sintetico 2009”
Esclusa la modifica di destinazione d’uso.
Riqualificazione Urbana
+35% per demolizioni e ricostruzioni di edifici, anche
produttivi o artigianali, individuati dai Comuni per effettuare
interventi di miglioramento architettonico, ambientale,
energetico.
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PIANO CASA IN PIEMONTE
Certificazioni
DIA - Dichiarazione Inizio Attività o Permesso di Costruire
Presentazione DIA o Progetti
Entro il 31/12/2011.
Oneri
-20% se sono previsti interventi per il superamento delle
barriere architettoniche.
Vincoli agli interventi
Sono esclusi gli edifici:
- costruiti senza titolo abilitativo o in difformità dallo stesso
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- situati nei centri storici o di interesse pubblico
PIANO CASA IN PIEMONTE
Vincoli agli interventi
Sono esclusi gli edifici:
- costruiti senza titolo abilitativo o in difformità dallo stesso
- situati nei centri storici o di interesse pubblico
- situati in zone sismiche
Sono fatte salve specifiche particolari condizioni stabilite dai
singoli Comuni.
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CIRCOLARE 21 SETTEMBRE 2009 N.
4/PET
I
vedi
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URBANISTICA E LIVELLO COMUNITARIO (?)
L’urbanistica non rientra fra le materie di competenza
dell’UE, neppure secondo la Costituzione Europea firmata
a Roma nel 2004.
Tuttavia non si sottrae ad una dimensione comunitaria
Tale attività è di carattere amministrativo e come tale è soggetta ai
condizionamenti del diritto comunitario
42
SENTENZE CORTE DI GIUSTIZIA
(CAUSA C 37701/97 DEL 2.08.01: HA RITENUTO LESIVO DEL
DIRITTO DI PROPRIETA’ TUTELATO DALLA CEDU LA REITERATA
RINNOVAZIONE DA PARTE DEL PRG DI VINCOLI PREORDINATI
ALL’ESPROPRIO SENZA LA PREVISIONE DI UN INDENNIZZO)
SENTENZE DEI TAR
(TAR LOMBARDIA ORD. 830/01:HA RITENUTO LESIVA DEL
DIRITTO DI STABILIMENTO E DI PROPORZIONALITÀ LA
CLAUSOLA DEL BANDO DI GARA PER ASSEGNAZIONE DI AREE DI
UN PIP CHE PREVEDEVA QUALE REQUISITO DI AMMISSIONE
43
LA TITOLARITÀ DI UN INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
PREESISTENTE NEL TERRITORIO COMUNALE
44
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