Avv. Flaminia Merla
PEER2PEER E PRIVACY
PEPPERMINT c/ VARI
OPERATORI DI
TELEFONIA
DEFINIZIONI
FILE SHARING: Programma che consente ad
un utente, connesso alla rete, di mettere a
disposizione di altri utenti connessi alla rete files
presenti sul proprio computer (c.d. upload) e,
contestualmente, di acquisire files presenti sul
computers di altri utenti che utilizzano il medesimo
programma di file sharing (c.d. download);
IP DINAMICO: viene assegnato temporaneamente ad un
computer nel momento della connessione; quando l'utente si
scollega lo stesso indirizzo viene attribuito ad un altro utente.
INDIRIZZO IP: Internet Protocol Address, è un numero che
identifica univocamente un dispositivo collegato a una rete
informatica. L'indirizzo IP può essere visto come l'equivalente
di un indirizzo stradale o un numero telefonico riferito a
dispositivi collegati ad una qualsiasi rete telematica.
IP STATICO: Gli indirizzi statici vengono utilizzati per
identificare dispositivi semi-permanenti con indirizzo IP
permanente.
L'indirizzo IP è un dato personale?
ART. 4 COD. PRIVACY DEFINIZIONI
qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche senza
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta,
la
registrazione,
l'organizzazione,
la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo,
l'interconnessione,
il
blocco,
la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati, anche se non registrati in una
banca di dati;
A)
TRATTAMENTO:
Codice GUID (identificatore unico globale, è
un numero pseudo-casuale usato nella
programmazione
software,
per
poter
distinguere vari oggetti)
IL FATTO
La società discografica
PEPPERMINT ha svolto,
tramite la soc. informatica svizzera LOGISTEP, un
sistema di “monitoraggio” delle reti P2P, atraverso
l'utilizzo di SW specifici che individuano gli
indirizzi IP degli utenti connessi alla rete.
La LG era poi risalita ai nominativi degli utenti i
quali, ritenuti responsabili dello scambio illegale di
file, avevano ricevuto una lettera di richiesta di
risarcimento danni per tale uso illecito del
materiale scaricato dalla rete illegalmente (senza
il pagamento dei diritti di privativa) in violazione
dell art. 156bis della L. 633/1941.
La PP non poteva, da questo codice identificativo,
risalire alle generalità complete dell'autore della
violazione, in quanto queste erano in possesso
unicamente dei gestori. La PP ricorreva al
Tribunale affinchè venisse ordinato ai gestori
telefonici di fornire le generalità complete degli
autori della violazione.
Agiva in via d'urgenza, ricorso in via cautelare ex
art. 700 c.p.c., in quanto il pericolo nel ritardo
consisteva nel fatto che i dati relativi al traffico
telefonico erano conservati dal gestore solo per
sei mesi.
La norme violate dai fruitori del
ART. 156 DELLA
L. 633/1941. P2P
programma
Tale norma consente al titolare del diritto di
sfruttamento della proprietà intellettuale di
chiedere una pronuncia inibitoria di condotte
lesive del proprio diritto non solo nei confronti
dell'autore della violazione, ma anche nei
confronti degli "intermediari" che abbiano reso
possibile la violazione.
L'ISP, consentendo l'accesso ad Internet,
costituisce un intermediario (di servizi) che
consente l'esecuzione del file sharing.
ART. 156bis DELLA L. 633/1941.
Consente al titolare del diritto di sfruttamento di
un'opera dell'ingegno di chiedere l'esibizione di
"documenti, elementi o informazioni" detenuti
dalla "controparte".
Il codice privacy D.lgs. 196/2003
La PP ritiene di aver agito legittimamente ed
richiama:
L'art. 24, comma 1, lettera (f), secondo il quale Il
consenso al trattamento dei dati personali non è
richiesto - con esclusione della diffusione quando sia necessario "per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria”.
TRIBUNALE DI ROMA ORDINANZA DEL
18.8.06 – Sez. feriale
Provvedimento
Ordina al gestore telefonico di fornire alla PP le
generalità, complete (nome; cognome, indirizzo,
luogo e data di nascita ovvero, in alternativa,
codice fiscale) dei propri clienti od abbonati
corrispondenti a ciascuno degli indirizzi IP e dei
codici GUID indicati nelle schede allegate da parte
ricorrente;
Motivazione
...Questo Tribunale ritiene, infatti, che … la
illustrazione del modo con il quale tali dati sono
stati raccolti, contenuta nel documento ....
costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti
della sussistenza del fenomeno lamentato dalla
ricorrente.
....Segue
...Inoltre la descrizione del funzionamento del SW
utilizzato dalla PP per recuperare gli indirizzi IP
degli utenti che hanno offerto in upload i brani
musicali qui in discussione .... è in se concludente
e razionalmente accettabile: si tratta infatti di un
SW che registra gli indirizzi IP di tutti gli utenti
connessi ad un programma di file sharing, ed
organizza i relativi dati attraverso altro software
che gestisce una banca dati (MS Access 2003").
....Segue
Il modo in cui i dati sono stati recuperati dalla
società incaricata dalla PP appare dunque
affidabile, accettabile e soprattutto lecito, posto
che colui il quale utilizza un programma di file
sharing manifesta, per ciò solo, la volontà di
accettare che il proprio indirizzo IP sia conoscibile
da tutti gli altri utenti che utilizzano il medesimo
programma.
....Segue
.... la impossibilità per la società ricorrente di
conoscere le generalità delle persone che hanno
violato il suo diritto di esclusiva consente a queste
ultime di reiterare la propri condotta... quanto più
viene protratta la illecita attività di upload, tanto
maggiore il numero di persone che possono
acquisire il file e, di conseguenza, a loro volta
offrirlo in upload ad altri utenti che ancora non
l'abbiano...
....Segue
...la possibilità di perseverare in tale condotta
funge da moltiplicatore degli effetti della condotta
illecita .... le sconfinate dimensioni del web, la
incontrollabilità della rete, la facilità con la quale è
possibile procurarsi un programma di file sharing
sono circostanze che rendono serio e concreto il
pericolo di sviamento di clientela paventato dalla
ricorrente.
TRIBUNALE DI ROMA ORDINANZA DEL
9.2.07 – Sez. proprietà intellettuale
(reclamo)
Motivazione
.....Questo Collegio non ritiene condivisibile
l'imposizione data dal giudice di prime cure
circa il significato da attribuire alla locuzione
"controparte" nel testo dell'art. 156 bis L.A.
....Segue
...L'introduzione della norma speciale di cui all'art.
156 bis L.A. evidentemente non può essere letta
in tale ottica ordinaria, perché superflua e riduttiva
rispetto alla ratio e finalità della nuova normativa
predisposta ad hoc dal legislatore nazionale
recependo la direttiva comunitaria 2004/48/CE del
29.4.2004 in materia di tutela del diritto di
proprietà intellettuale, con la finalità di rafforzare
tali posizioni soggettive, appunto enforcemenf of
intellectual property rights.
....Segue
....Né tale disposizione normativa interna si pone
in contrasto interpretativo con la disciplina
comunitaria prevista dalla direttiva 2004/48/CE
per l'ostensibilità dei dati, con riguardo al punto
(art. 8 § 3 direttiva enforcement) che fa salve le
disposizioni
regolamentari
(nazionali
e
comunitarie) per la protezione e riservatezza dei
dati personali.
....Segue
Infatti, tale direttiva è successiva al D.Lgs.
196/2003 di conseguenza costituisce una di quelle
regolamentazioni interne fatte salve dalla stessa
direttiva, ossia ritenute compatibili con i contenuti
della direttiva, e tra le disposizioni da ritenere
armonizzate con quest'ultima ricorre certamente
l'art. 24 del D.Lgs. 196/2003 che bilancia la tutela
dei dati personali con le esigenze di giustizia dei
terzi,
consentendone
l'uso,
sicché
non
autorizzato, ai soli fini di far valere un diritto in
giudizio.
....Segue
......
appare
inevitabile
la
conclusione
dell'ammissibilità del sacrificio della privacy
laddove il trattamento dei dati sia necessario alla
tutela di un diritto dinanzi al Giudice, dunque l'art.
24 del D.Lgs. 196/2003 risulta compatibile, oltre
che con l'impostazione normativa comunitaria,
anche con i principi costituzionali in materia di
tutela giurisdizionale
P.Q.M.
Ordina alla compagnia telefonica di fornire alla
PP, entro gg. 15 dalla notifica della presente
ordinanza, le generalità complete dei propri clienti
ovvero ogni elemento idoneo all'identificazione
degli stessi, corrispondenti ai dati acquisiti dalla
ricorrente PP (indirizzi IP e codici GUID), indicati
ed allegati nel presente procedimento cautelare;
GARANTE PRIVACY
COMUNICATO STAMPA DEL 18.5.2007
Internet - Caso Peppermint: il Garante privacy
si costituisce in giudizio
La decisione del Garante nasce dalla volontà di
verificare se nella vicenda siano stati rispettati tutti
i diritti di protezione dei dati personali.
GARANTE PRIVACY
COMUNICATO STAMPA DEL 17.7.2007
Caso Peppermint: il Tribunale di Roma accoglie le istanze del
Garante e rigetta i ricorsi delle società.
Il Tribunale di Roma (Sezione IX civile, specializzata in
materia di proprietà industriale e intellettuale) ha accolto le
istanze proposte dall'Autorità Garante per la protezione dei
dati personali in due delicate controversie riguardanti il
rapporto tra il diritto d'autore e la disciplina sulla privacy.
GARANTE PRIVACY
PROVVEDIMENTO DEL 28.2.2008
Peer-to-peer: illecito ''spiare'' gli utenti che
scambiano file musicali e giochi (Peppermint) 1) TRATTAMENTO
a)
la prima, è consistita nella raccolta e nell'elaborazione
automatizzata, anche nell'ambito di banche dati, di
innumerevoli informazioni di carattere personale estratte
tramite reti peer-to-peer per mezzo di un sw denominato
"file sharing monitor" (di seguito, fsm) utilizzato da LG;
...Segue
b) la seconda si basa sulla richiesta all'autorità giudiziaria di
ordinare a taluni fornitori di servizi di comunicazione
elettronica di rivelare le generalità degli intestatari degli
interessati. A seguito di alcune prime pronunce del Tribunale
di Roma il legale di PP ha inviato diverse lettere a persone
individuate quali intestatari di una linea di collegamento a
Internet. Con tali lettere si è contestata la violazione dei diritti
derivanti dalla produzione di fonogrammi e si è proposta una
risoluzione bonaria di un risarcimento del danno pari al
versamento di 330 euro.
...Segue
ll provvedimento non riguarda, invece, la connessa questione
oggetto più specificamente delle predette controversie instaurate
presso il Tribunale di Roma nelle quali si è costituito anche il
Garante e in cui, a modifica del primo orientamento
giurisprudenziale sopramenzionato, il Tribunale ha statuito che i
fornitori di servizi di comunicazione elettronica non possono
comunicare in sede giurisdizionale civile a PP i nominativi degli
interessati ritenuti responsabili di violazioni del diritto d'autore in
rete. Ciò, stante la specifica disciplina della conservazione dei
dati di traffico, prevista solo per finalità di accertamento e
repressione di reati di cui all'art. 132 del cod. privacy.
ART. 132 COD. PRIVACY
Art. 132. Conservazione di dati di traffico per altre finalità
1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, (sei
mesi per finalità di fatturazione) i dati relativi al traffico telefonico,
sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della
comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati,
mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico,
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati
dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.
1-bis I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati
temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di
comunicazione, sono conservati per trenta giorni.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
SENTENZA 29 GENNAIO 2008, causa C-275/06 Promusicae
c/ Telefonica de Espana
l diritto comunitario consente agli Stati membri di circoscrivere
all'ambito delle indagini penali o della tutela della pubblica
sicurezza e della difesa nazionale -a esclusione, quindi, dei
processi civili- il dovere di conservare e mettere a
disposizione i dati sulle connessioni e il traffico generati dalle
comunicazioni effettuate durante la prestazione di un servizio
della società dell'informazione. La Corte ha rilevato che
anche i dati di traffico conservati per finalità di fatturazione
non possono essere utilizzati in "controversie diverse da
quelle insorgenti tra i fornitori e gli utilizzatori, relative ai motivi
della memorizzazione dei dati avvenuta per attività previste
dalle disposizioni [dell'art. 6 della direttiva 2002/58/Ce
trettamento dei dati personali e della vita privata nelle
comunicazioni elettroniche]" (art. 123 del Codice).
ART. 123 DEL CODICE
- conservazione dei dati per 6 mesi per finalità di fatturazione;
- nella misura e per la durata necessarie a fini di
commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica
o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se
l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno
manifestato il proprio consenso;
- informativa (art. 13) il fornitore del servizio informa
l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico
che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del
medesimo trattamento ai fini di fatturazione e
commercializzazione;
SEGUE SENT. COMUNITA'
EUROPEA
La Corte ha escluso la possibilità che tali dati potessero
essere messi a disposizione per controversie civili relative ai
diritti di proprietà intellettuale (direttiva 2000/31/Ce relativa a
taluni
aspetti
giuridici
dei
servizi
della
Società
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno; direttiva 2001/29/Ce sull'armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella
società dell'informazione; direttiva 2004/48/Ce sul rispetto dei
diritti di proprietà intellettuale; Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea).
SEGUE PROVV. GARANTE
(funzionamento del SW - FSM)
l software fsm consente:
a) operazioni effettuabili tramite i comuni client, eccettuata la
condivisione di file eventualmente scaricati dalla rete;
b) l'archiviazione a scopo di documentazione di tutte le
informazioni usualmente caratterizzate da "volatilità", perché non
necessarie una volta che la trasmissione dei file è avvenuta;
c) di correlare le attività sulle reti p2p di un determinato utente al
variare dell'indirizzo Ip assunto, nonché del provider utilizzato;
Il sistema fsm consente la raccolta dei seguenti dati: indirizzi Ip
dell'offerente, il nome e il valore Hash del file, la misure del file,
l'user name, il Guid, la data e l'ora del download.
SEGUE PROVV. GARANTE
(funzionamento del SW - FSM)
In altre parole il software fsm accerta da chi, e quando, viene
offerto quale file per un downloading e da chi, quando e per
quanto tempo viene effettivamente copiato tale file; riconosce
i tentativi dei partecipanti di sistemi di condivisione file di
modificare il loro indirizzo Ip; organizza tali informazioni in
una banca dati.
Anche se non risulta in atti che il sistema fsm svolga attività
intrusive o installazioni di software o di altri componenti sul
terminale dell'utente che partecipa al file sharing .... il
trattamento svolto da LG su incarico di PP non può
comunque ritenersi lecito.
...Segue
- violato il principio di liceità (la raccolta dei dati è stata
effettuata in mancanza di un'autorizzazione)
- violato il principio di finalità (in quanto la registrazione
sistematica dei dati ha perseguito scopi diversi da quelli
tipici delle reti peer-to-peer);
- violati i princìpi di buona fede e trasparenza (la raccolta dei
dati è avvenuta senza che gli interessati potessero
esserne consapevoli, i dati possono essere stati raccolti
all'insaputa di abbonati che non sono, necessariamente, i
soggetti coinvolti nello scambio dei dati;
- violato il principio di proporzionalità (il diritto alla segretezza
delle comunicazioni è limitabile solo nell'ambito di un
bilanciamento con un diritto di pari grado e, quindi, allo
...Segue
Per le modalità con le quali la raccolta dei dati è stata svolta,
si è configurata un'attività di monitoraggio vietata a soggetti
privati dalla direttiva 2002/58/Ce (art. 122 del Codice).
art. 122 del Codice: Informazioni raccolte nei riguardi
dell'abbonato o dell'utente
E' vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per
accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un
abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per
monitorare le operazioni dell'utente.
Per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica
per il tempo necessario alla trasmissione della comunicazione o a
fornire uno specifico servizio richiesto, è consentito se l'utente ha
espresso il consenso, informativa art. 13 che indichi in modo chiaro
e preciso, le finalità e la durata del trattamento.
...Segue provvedimento Garante
Le reti p2p sono finalizzate allo scambio fra utenti di dati e file per
scopi personali, mentre il software fsm "non è destinato allo
scambio di dati, ma al monitoraggio ed alla ricerca di dati, che
utenti di reti P2P mettono a disposizione a terzi”. L'utilizzo dei dati
dell'utente delle reti peer-to-peer può, quindi, avvenire per le
finalità sue proprie e non già, in modo non trasparente, per scopi
ulteriori, quali quelli perseguiti da LG e PP.
l trattamento è viziato anche sotto il profilo della trasparenza e
della correttezza, non è stata fornita alcuna informativa preliminare
agli utenti. Dalla descrizione del funzionamento del software fsm si
è potuto rilevare che, mentre gli indirizzi Ip sono stati acquisiti da
un terzo rispetto agli utenti (il tracker), gli altri dati (ossia, i file
offerti in condivisione, data e ora del download) sono stati raccolti
direttamente presso gli interessati.
Il Tribunale di Roma ha riconosciuto, per tali informazioni, la natura
di "dati personali" relativi a utenti identificabili i quali dovevano
essere informati di tale ulteriore e inatteso trattamento.
TUTTO CIO' PREMESSO IL
GARANTE DISPONE:
ll divieto dell'ulteriore trattamento dei dati personali relativo a
soggetti ritenuti responsabili di aver scambiato file protetti dal
diritto d'autore tramite reti peer-to-peer e ne dispone la
cancellazione entro il termine del 31 marzo 2008.
SENTENZA DELL'8 SETTEMBRE 2010
DEL TRIBUNALE FEDERALE DI LOSANNA
Gli indirizzi IP sono indubbiamente dati personali e
sottostanno quindi alla legge sulla protezione dei dati. La
Corte ha definito illecita la pratica di alcune imprese private
che acquisiscono segretamente indirizzi IP. Un siffatto modo
di agire è privo di una valida giustificazione. La ditta LG non è
più autorizzata a raccogliere e a comunicare dati, ossia deve
sospendere immediatamente ogni elaborazione di dati
nell'ambito dei diritti d'autore.
DIRITTI GARANTITI DALLA
Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
COSTITUZIONE
dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 13 - La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma
alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né
qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto
motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla
legge.
Art. 15 - La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione
può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con
le garanzie stabilite dalla legge.
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