Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DCB Pesaro
n. 171
IN QUESTO NUMERO
Pag  2
INAIL: minimali per il 2012
  3
Decertificazione ed isruzioni operative
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Lavoratori dello spettacolo e contribuzione Inps 2012
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Contrattazione collettiva: rinnovi contrattuali marzo 2012
15Giurisprudenza
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Opinioni e commenti: Contributo di solidarietà
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Scadenziario: principali scadenze maggio 2012
Novità normative
____________________________________________________________________________________
- Inail: minimali per il 2012 - Decertificazione ed istruzioni operative - Lavoratori dello spettacolo e contribuzione 2012 -
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Contrattazione collettiva
____________________________________________________________________________________
- Rinnovi contrattuali marzo 2012 -
10
Giurisprudenza
____________________________________________________________________________________
- Infortunio sul lavoro - nota - Infortunio e sicurezza sul lavoro - Malattie professionali - Intermediazione ed interposizione nel lavoro - Trattamento retributivo - Aspetti previdenziali - Licenziamento collettivo e crisi aziendali -
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Opinioni e commenti
____________________________________________________________________________________
- Contributo di solidarietà -
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Scadenziario
____________________________________________________________________________________
- Principali scadenze maggio 2012 -
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INAIL: MINIMALI PER IL 2012
Circolare Inail n. 16 del 27.03.2012
L’Inps, con la Circolare n. 16 del 27.03.2012, ha reso noti, come di consueto, i valori dei limiti minimi di
retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, rivalutati per l’anno in corso nella misura del
2,7% e gli importi sui premi speciali unitari.
I suddetti limiti sono stati adeguati, ove inferiori, ad Euro 45,70 (9,5% dell’importo del trattamento minimo
di pensione a carico del Fondo pensione lavoratori dipendenti, in vigore dal 1° gennaio 2012, pari ad Euro
481,00 mensili). Per la generalità dei lavoratori dipendenti il minimale giornaliero è pari ad Euro 45,70.
Per gli operai agricoli il limite minimo di retribuzione giornaliera è aggiornato soltanto sulla base dell’indice
Istat, non dovendo lo stesso essere adeguato al superiore importo del minimale. Per l’anno 2012 il limite
minimo di retribuzione giornaliera è pari ad Euro 40,65.
Per talune categorie di lavoratori il premio deve essere adeguato sulla base di una retribuzione
convenzionale pari al minimale di rendita, equivalente, dal luglio 2011, ad Euro 48,94 giornalieri ed Euro
1.223,43 mensili. Le categorie di lavoratori interessati da tale minimale sono:
-
i detenuti e gli internati;
gli allievi dei corsi di istruzione professionale;
i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità;
i lavoratori in tirocini formativi e di orientamento professionale;
i lavoratori sospesi dal lavoro, utilizzati in progetti formativi o di riqualificazione professionale.
Per i familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. si applica, invece, la
retribuzione convenzionale giornaliera di Euro 49,15 e mensile di Euro 1.228,76.
Per i lavoratori a tempo parziale la base imponibile convenzionale è determinata moltiplicando la
retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro,
nel periodo assicurativo.
La retribuzione oraria minimale si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero per le giornate di lavoro
settimanale ad orario normale (sempre pari a 6, anche se l’orario di lavoro è distribuito in 5 ore
settimanali). L’importo così determinato si divide per le ore di lavoro settimanale ad orario normale
previste per i lavoratori a tempo pieno. Pertanto se l’orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione
oraria minimale per l’anno 2012 è pari ad Euro 6,86.
La retribuzione oraria tabellare (paga base o minimo tabellare) si ottiene dividendo l’importo della
retribuzione annua tabellare, prevista dalla contrattazione, per le ore annue stabilite dalla stessa
contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.
La retribuzione tabellare include anche le mensilità aggiuntive ad esclusione dei seguenti elementi:
1) contingenza, anche se conglobata nella paga base;
2) scatti di anzianità;
3) eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale.
Una volta determinati i valori della retribuzione oraria minimale e della retribuzione oraria tabellare ai
fini assicurativi deve essere scelto l’importo più alto e tale importo convenzionale deve essere moltiplicato
per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.
I lavoratori che abbiano stipulato un contratto di lavoro ripartito sono assimilati, ai fini del calcolo, ai
lavoratori a tempo parziale; conseguentemente, per tale categoria di lavoratori si deve tenere presente la
retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), moltiplicata per la totalità delle ore effettivamente
prestate nel periodo assicurativo dei contitolari del contratto di lavoro.
Per i dirigenti la base imponibile è determinata dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di
rendita; si applica il criterio della retribuzione annuale convenzionale, divisibile in 300 giorni lavorativi.
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Per i lavoratori facenti parte dell’area dirigenziale con contratto part-time, si deve calcolare l’importo orario
del massimale di rendita da moltiplicare per l’orario definito nel contratto di lavoro a tempo parziale.
Dal 1° luglio 2011 la retribuzione convenzionale oraria ammonta ad Euro 11,36, quella giornaliera
ad Euro 90,88 e quella mensile ad Euro 2.272,08.
Per i lavoratori parasubordinati la base imponibile è costituita dai “compensi effettivamente percepiti”, da
determinare ai sensi dell’articolo 51 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), nel rispetto del minimale e del
massimale di rendita.
Poiché il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, ili
minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi, invece che in giorni, al fine di
confrontare i predetti valori con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per
mesi, o frazioni di mesi, della durata del rapporto di collaborazione.
L’importo mensile risultante da questo confronto deve essere poi, moltiplicato per i mesi sopra indicati o
frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazioni.
Dal 1° luglio 2011 il limite minimo dell’imponibile mensile per i lavoratori parasubordinati corrisponde ad
Euro 1.223,43 ed il massimale dell’imponibile è di Euro 2.272,08.
Nell’ipotesi di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni
nel corso dell’anno solare e con un compenso non superiore ad Euro 5.000,00 (prestazioni occasionali),
la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e del
massimale di rendita e deve essere:
-
rapportata ai giorni di durata effettiva del rapporto, qualora in sede contrattuale sia previsto il numero
delle effettive giornate lavorative;
rapportata al mese, qualora in sede contrattuale non sia specificato il numero delle effettive giornate
lavorative.
Dal 1° luglio 2011 il limite minimo dell’imponibile giornaliero corrisponde ad Euro 48,94 ed il massimale
dell’imponibile è di Euro 90,88.
Per gli sportivi professionisti dipendenti la base imponibile è costituita dalla retribuzione effettiva, nel
rispetto del minimale e del massimale di rendita; conseguentemente, dopo aver applicato il criterio del
calcolo della retribuzioni effettive minime, deve essere operato un confronto tra la retribuzione effettiva
annua con il minimale ed il massimale di rendita.
Dal 1° luglio 2011 il limite minimo dell’imponibile annuale corrisponde ad Euro 14.681,10 ed il massimale
dell’imponibile è di Euro 27.264,90.
___________________________________________
DECERTIFICAZIONE ED ISTRUZIONI OPERATIVE
Circolare Inps n. 47 del 27.03.2012
Con la circolare n. 47 del 27 marzo 2012 l’Inps comunica le istruzioni organizzative ed operative in
relazione alle nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive introdotte, attraverso
la modifica di alcuni articoli del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa), dall’articolo 15 della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012).
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Le istruzioni riguardano la Direttiva n. 14/2011 con cui il Ministero della Pubblica Amministrazione e della
semplificazione ha dato attuazione alle molteplici novità introdotte dalla legge citata, con l’obiettivo ultimo
della completa “decertificazione” del rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini.
In forza di tali nuove disposizioni legislative, a partire dal 1° gennaio 2012, i certificati avranno validità
soltanto nei rapporti tra privati, mentre le Pubbliche Amministrazioni non potranno più richiedere ai
cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni.
La ratio che è alla base della modifica legislativa è il rafforzamento del principio secondo cui
l’amministrazione procedente deve acquisire d’ufficio le informazioni utili necessarie allo svolgimento
dell’istruttoria, chiedendole all’amministrazione che le detiene, liberando in tal modo i cittadini dal dover
reperire e produrre le relative certificazioni.
Novità normative
Le novità introdotte dall’articolo 15 della Legge n. 183/2011 sono le seguenti:
a) le certificazioni rilasciate dalla PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide, ai sensi
dell’articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, ed utilizzabili soltanto nei rapporti tra privati. Nei
rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ed i Gestori di pubblici servizi, tali certificati
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà. Dal 1°
gennaio 2012 le Amministrazioni ed i Gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli, né
richiederli; la richiesta o l’accettazione costituirebbero, in difetto, una violazione dei doveri
d’ufficio, ai sensi dell’articolo 74, comma 2 lettera a) del D.P.R. n. 445/2000 ed il funzionario che
richieda o accetti tali documenti commette il illecito disciplinare;
b) i certificati, ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, dovranno riportare a pena
di nullità la seguente frase: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della
pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Le amministrazioni
dovranno adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, a partire dal 1° gennaio
2012, siano prodotte certificazioni nulle per l’assenza della predetta dicitura; inoltre, il rilascio di
certificati che siano privi della dicitura citata integra una violazione dei doveri d’ufficio;
c) le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le
attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione di dati o l’accesso diretto agli stessi da
parte delle Amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile soprattutto al fine
di consentire controlli, a campione, delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell’articolo 71 del
D.P.R. n. 445/2000;
d) le Pubbliche Amministrazioni debbono rendere note attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace acquisizione d’ufficio dei dati
e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;
e) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni dalla richiesta, costituisce
una violazione dei doveri d’ufficio e viene presa in considerazione ai fini della misurazione e
valutazione delle responsabilità, individuali o in concorso, degli autori della violazione;
f) le Pubbliche Amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per
effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio, con qualunque
mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
Chiarimenti dell’Inps
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva, l’Inps rammenta che la stessa deve essere sottoscritta
dall’interessato, può essere prodotta anche contestualmente all’istanza, può essere presentata anche da
persona diversa dal dichiarante, o inviata via fax, o trasmessa per via telematica ed ha la stessa validità
del certificato o dell’atto che sostituisce.
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In particolare, è escluso l’obbligo di far autenticare la sottoscrizione per tutte le dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà e le istanze rivolte alla P.A..
Al proposito l’articolo 43, comma 6 del D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa
prevede che i documenti trasmessi da chiunque alla Pubblica Amministrazione tramite fax o altro
documento telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte della legittima provenienza, soddisfano
il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita dal documento originale.
Alla luce di quanto esposto, l’Inps sta implementando i canali telematici per l’acquisizione d’ufficio sia delle
informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive delle amministrazioni competenti, che di tutti i dati e
documenti che siano in possesso di altre pubbliche istituzioni.
Infatti, le procedure di presentazione telematica delle istanze di servizio o prestazione consentono di
prelevare, contestualmente all’acquisizione dell’istanza, dagli archivi dell’Istituto e da quelli delle altre
Pubbliche Amministrazioni in collegamento funzionale, gli elementi necessari all’istruttoria, che il
richiedente dovrà confermare o rettificare.
Qualora questi siano carenti, per agevolarne la ricerca, le procedure richiederanno al cittadino di indicare
gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti e non soltanto gli
elementi indispensabili per l’individuazione dell’ufficio pubblico.
A titolo esemplificativo, l’Istituto precisa che, allorché si renda necessario acquisire agli atti informazioni
contenute in provvedimento dell’autorità giudiziaria, che non rientrano nel novero di quelle che possono
essere sostituite dal dichiarazioni del cittadino, allora quest’ultimo ha l’obbligo di fornire le indicazioni per il
reperimento delle informazioni.
Infine, il nuovo assetto normativo impone che le Amministrazioni procedenti non soltanto operino per
assicurare la certezza degli atti, dei fatti e dei dati giuridicamente rilevanti, attraverso l’acquisizione
d’ufficio delle informazioni necessarie, ma effettuino anche gli idonei controlli, anche a campione, previsti
dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute dai
soggetti interessati.
A tal fine, come previsto dall’articolo 43, comma 5 del D.P.R. n. 445/2000, le Amministrazioni procedenti
potranno accedere direttamente, senza oneri, alle informazioni attinenti stati, qualità personali e fatti
presso le amministrazioni competenti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la certezza della fonte di
provenienza.
Al riguardo, un efficace strumento per implementare la cooperazione telematica tra le varie
Amministrazioni è previsto dall’articolo 58, comma 2 del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n.
82/2005), il quale ha disposto che le stesse concludano apposite convenzioni-quadro per disciplinare le
modalità di accesso ai dati, sempre senza oneri a loro carico, in modo da ridurre al minimo le incombenze
dei cittadini e delle imprese nella presentazione delle istanze di prestazione o di servizio.
Fattispecie escluse dall’autocertificazione
In alcuni casi i principi esposti non sono attuabili. L’articolo 49, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 non è
stato modificato dall’articolo 15 in esame; pertanto, i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di
conformità Cee, di marchi e brevetti non possono essere sostituiti da altro documento salvo diverse
disposizioni della normativa di settore.
Inoltre, per quanto concerne il DURC, ovvero il Documento Unico di Regolarità contributiva, l’Inps ha
precisato che il Ministero del Lavoro, nel confermare la precedente disciplina, ha chiarito una volta per
tutte che la nuova normativa, ed in particolare l’articolo 44-bis del D.P.R. n. 445/2000 definisce
esclusivamente una modalità di acquisizione del DURC da parte delle Pubbliche Amministrazioni senza,
tuttavia, intaccare il principio per cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (Inail, Inps, Cassa
Edile) non possono essere sostituite da un’autocertificazione, la quale non può insistere su fatti, né su
status, tantomeno su qualità personali.
Peraltro, come precisato nel Messaggio n. 1462 del 26.01.2012, il Ministero ha chiarito l’inapplicabilità
dell’articolo 40, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in quanto nei casi previsti dal Legislatore e, in
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particolare, dall’articolo 90, comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008, il DURC può essere espressamente
presentato dai privati alla Pubblica Amministrazione.
Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne il certificato di agibilità relativo alle imprese del
settore dello spettacolo, iscritte alla Gestione ex Enpals e per le attestazioni di regolarità contributiva in
generale, nonché per la certificazione di esposizione all’amianto rilasciata dall’Inail e per i verbali
relativi ad accertamenti medico legali redatti da strutture sanitarie pubbliche, in quanto documenti rilasciati
all’esito di valutazioni di organismi tecnici.
La circolare precisa, inoltre, che, quanto previsto per i verbali di invalidità civile, (articolo 4, comma 2,
del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), possa essere esteso al certificato di esposizione all’amianto ed ai
verbali di invalidità ordinaria.
Pertanto, tali documenti possono presentati in copia, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
sulla conformità all’originale, resa dall’istante ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000, il quale deve,
altresì, dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
Modalità di acquisizione delle informazioni
L’articolo 15 della Legge 12 novembre 211, n. 183 ha riformulato l’articolo 43, comma 1 del D.P.R. n.
445/2000, prevedendo che: “le Amministrazioni Pubbliche ed i Gestori di pubblici servizi sono tenuti ad
acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché
tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da
parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti,
ovvero ad accertare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.
A ciò deve aggiungersi il fatto che l’articolo 7, comma 2 lettere g) e h) della Legge 12.07.2011, di
conversione del D.L. 13.05.2011, n. 70, prevede il divieto per gli enti previdenziali ed assistenziali di
richiedere informazioni già disponibili nei propri sistemi operativi.
Da ciò ne discende che, dal combinato disposto degli articoli 40 e 43 del citato D.P.R. n. 445/2000,
l’intento del Legislatore è quello di incidere, in termini sostanzialmente preclusivi, sull’istituto della
certificazione, senza intaccare la facoltà delle Amministrazioni Pubbliche di richiedere l’autocertificazione
al fine di evitare un aggravio del procedimento.
Conseguentemente, la circolare in esame prevede anche per l’Inps la possibilità, come per tutte le
Pubbliche Amministrazioni procedenti, di accettare dichiarazioni sostitutive di certificazioni, e di ricorrere
all’istituto della autocertificazione.
Dunque, fermo restando che il reperimento diretto delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari
allo svolgimento dei procedimenti d’ufficio, assume il carattere dell’ordinarietà, l’Istituto, ove ritenuto
opportuno, può richiedere dichiarazioni sostitutive di certificazioni (articolo 46) o di atti di notorietà
(articolo 47), nell’interesse del migliore e più rapido perfezionamento del procedimento.
Per quanto concerne, in particolare, gli interventi del Fondo di garanzia, in attesa della definizione delle
procedure per il collegamento telematico con i Tribunali, il richiedente, per la pronta liquidazione della
prestazione, è tenuto a presentare le seguenti dichiarazioni:
-
che il suo credito sia stato ammesso allo stato passivo, reso esecutivo con decreto del Giudice
Delegato del fallimento;
-
che il credito ammesso allo stato passivo non sia stato oggetto di opposizione-impugnazione
ai sensi dell’articolo 98 L.F. commi 2 e 3, o in caso di concordato preventivo, che lo stesso non è
stato appellato o reclamato dinnanzi alla Corte di Appello, salvo che il responsabile della procedura
concorsuale non fornisca la propria dichiarazione, esonerando in tal modo il lavoratore.
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LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E CONTRIBUZIONE 2012
Circolare Inps n. 21 del 9.02.2012
L’Inps, con la circolare n. 21 del 9.02.2012, ha reso noti per l’anno 2012 i nuovi importi dei minimali e del
massimale di retribuzione imponibile giornaliera, del massimale di retribuzione annua imponibile, del
contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, delle aliquote contributive dei lavoratori dello
spettacolo e degli sportivi professionisti.
Si rammenta al proposito che con la Circolare n. 3 del 13 gennaio 2012 l’Inps ha fornito le prime
indicazioni operative relativamente al disposto dell’articolo 21 del D.L. n. 201/2011 (Decreto Monti) che ha
disposto la soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals ed il trasferimento delle relative funzioni all’Inps,
che, pertanto, succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti previdenziali soppressi.
Lavoratori dello spettacolo
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile e massimale di retribuzione giornaliera
imponibile
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di
anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale annuo della base contributiva
e pensionabile, previsto dall’articolo 2, comma 18, della Legge 8.08.1995, n. 335, rivalutato in base
all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura del
2,7%, è pari, per l’anno 2012, ad Euro 96.149,00.
Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all’Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti
successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali
obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad Euro 700,93.
Pertanto, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile
risultano così rivalutati:
ANNO 2012
Fasce di retribuzione giornaliera
Da euro
Ad euro
700,94
1.401,87
1.401,87
3.504,66
3.504,66
5.607,45
5.607,45
7.710,24
7.710,24
9.813,03
9.813,03
12.616,75
12.616,75
15.420,47
15.420,47
In poi
Massimale di retribuz.
giornaliera imponibile
Euro
700,93
1.401,86
2.102,79
2.803,72
3.504,65
4.205,58
4.906,51
5.607,44
Giorni di accredito
Contribuzione
1
2
3
4
5
6
7
8
Contributo di solidarietà
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di
anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il contributo di solidarietà ai sensi
dell’articoli 1, commi 8 e 14 del D.Lgs n. 182/1997, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente
l’importo del massimale retributivo e pensionabile pari, per l’anno 2012, ad Euro 96.149,00.
Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all’Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti
successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali
obbligatorie, il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il
massimale di retribuzione giornaliera imponibile, relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera.
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Si rammenta che, in entrambe le ipotesi, il contributo di solidarietà ai sensi dell’articolo 1, commi 8 e 14,
del D.Lgs. 30.04.1997, n. 182, si applica nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro
e 2,50% a carico del lavoratore.
Aliquota aggiuntiva 1%
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di
anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, l’aliquota aggiuntiva (1%) a carico del
lavoratore, di cui all’articolo 3-ter, del D.L. 19.09.1992, n. 384, convertito nella Legge 14.11.1992, n. 438,
si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2012, l’importo di Euro 44.204,00 e sino
al massimale annuo di retribuzione imponibile, pari a Euro 96.149,00.
Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all’Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti
successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali
obbligatorie, l’aliquota aggiuntiva (1%) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per
l’anno 2012, l’importo di Euro 141,68 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a
ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera sopra illustrate.
Sportivi professionisti
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile e massimale di retribuzione giornaliera
imponibile
Per gli sportivi professionisti iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di
anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale annuo della base contributiva
e pensionabile, previsto dall’articolo 2, comma 18, della Legge 8.08.1995, n. 335, rivalutato in base
all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura del
2,7%, per l’anno 2012, è pari ad Euro 96.149,00.
Per gli sportivi professionisti già iscritti all’Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti
successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali
obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad Euro 308,17.
Contributo di solidarietà
Il contributo di solidarietà introdotto dall’articolo 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. 30.04.1997, n. 166, è dovuto:
-
sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di Euro 96.149,00 e fino all’importo annuo di
Euro 701.058,00 per gli sportivi professionisti iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31
dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie;
-
sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente per l’anno 2012 l’importo di Euro 308,17 e fino
all’importo giornaliero di Euro 2.246,98 per gli sportivi professionisti già iscritti all’Enpals alla data del
31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità
contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie.
Si rammenta che il contributo di solidarietà è dovuto nella misura dell’1,2%, di cui 0,60% a carico del
datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore.
Aliquota aggiuntiva 1%
Per gli sportivi professionisti iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di
anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, l’aliquota aggiuntiva (1% a carico del
lavoratore), di cui all’articolo 3-ter, D.L. n. 384/1992, si applica sulla parte di retribuzione annua
eccedente, per l’anno 2012, l’importo di Euro 44.204,00 e sino al massimale annuo di retribuzione
imponibile di Euro 96.149,00.
TeamSystem Labour Review 171/2012
8
Per gli sportivi professionisti già iscritti all’Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti
successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali
obbligatorie, l’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione
giornaliera eccedente, per l’anno 2012, l’importo di Euro 141,68 e sino al massimale di retribuzione
giornaliera imponibile pari a Euro 308,17.
Assunzioni agevolate
Per quanto riguarda la contribuzione Ivs, che deve essere versata dal datore di lavoro che abbia
instaurato rapporti di lavoro agevolati, la cui normativa di riferimento prevede che i contributi da versare
siano corrispondenti a quelli previsti per gli apprendisti, fermo restando quanto dovuto per la quota a
carico del lavoratore, la circolare precisa che l’aliquota rimane fissata al 10%.
Aliquote contributive
L’articolo 1, comma 769 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007) ha disposto, con effetto dal 1°
gennaio 2007, l’aumento di 0,30 punti percentuali dell’aliquota a carico del lavoratore per finanziare
l’Assicurazione Generale Obbligatoria e le forme sostitutive ed esclusive della medesima.
La norma prevede, inoltre, che, in conseguenza del predetto aumento, il totale delle quote dovute dal
lavoratore e dal datore di lavoro non possa superare il 33%.
Il predetto aumento non si applica alle aliquote contributive previste per tersicorei e ballerini iscritti
all’Enpals successivamente alla data del 31.12.1995 (35,70%).
Di seguito si riportano le aliquote contributive per l’anno 2012, già in vigore dal 1° gennaio 2007.
Sportivi professionisti - aliquote contributive per il 2012
Categoria lavoratori
Lavoratori iscritti dopo il 31/12/95 a
forme pensionistiche obbligatorie
Lavoratori già iscritti al 31/12/95 a
forme pensionistiche obbligatorie
Cod.
Tab.
T
Cod.
Caus.
020
Datore di lavoro
Lavoratore
Totale
23,81
9,19
33,00
Z
020
23,81
9,19
33,00
Lavoratori dello spettacolo - aliquote contributive per il 2012
Categoria lavoratori
Lavoratori iscritti dopo il 31/12/95 a
forme pensionistiche obbligatorie
Lavoratori già iscritti al 31/12/95 a
forme pensionistiche obbligatorie
Tersicorei e ballerini iscritti all’Enpals
al 31/12/95 privi di anzianità in altre
gestioni pensionistiche obbligatorie
Tersicorei e ballerini iscritti all’Enpals
dopo il 31/12/95 con anzianità in
altre gestioni pens. obbligatorie
Cod.
Tab.
C3
Cod.
Caus.
020
Datore di lavoro
Lavoratore
Totale
23,81
9,19
33,00
Y3
020
23,81
9,19
33,00
R3
020
25,81
9,89
35,70
X3
020
25,81
9,89
35,70
___________________________________________
Commenti a cura dell’avv. Valentina Lo Bartolo
TeamSystem Labour Review 171/2012
9
RINNOVI CONTRATTUALI MARZO 2012
Terziario - Accordo interconfederale 24.03.2012
In data 14.03.2011, le Parti Sociali Confcommercio, con le rappresentanze delle OO.Ss. nazionali
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, avevano confermato la disciplina dell’apprendistato
professionalizzante di cui al CCnl Terziario (ivi compreso quello con formazione esclusivamente
aziendale), fino alla scadenza del termine di 6 mesi dal 25 ottobre 2011, e si erano impegnate a garantire,
fino alla scadenza del periodo transitorio stabilito dal D.Lgs n. 167/2011 (T.U. sull’apprendistato),
un’entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle regolamentazioni regionali.
Con l’Accordo Interconfederale 24.03.2012, che decorre dal 26 aprile 2012 - le Parti nell’ambito delle
competenze attribuite alla contrattazione collettiva dal D.Lgs. n. 167/2011, hanno regolamentato l’istituto
dell’apprendistato.
L’accordo interessa tutti gli apprendisti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi.
La materia è disciplinata soltanto dal contratto nazionale ed eventuali accordi di 2° livello devono ritenersi
non più applicabili; anche gli accordi territoriali che prevedono durate superiori o livelli e mansioni inferiori
rispetto a quanto definitivo dall’accordo debbono ritenersi automaticamente allineati all’accordo stesso.
Il contratto di apprendistato è a tempo indeterminato, distinto nelle seguenti tipologie:
-
TIPO A: apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale;
TIPO B: apprendistato professionalizzante o contratto a mestiere;
TIPO C: apprendistato di alta formazione e ricerca.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve indicare il periodo di prova, la durata,
l’inquadramento iniziale, intermedio e finale e la qualifica di destinazione.
Il piano formativo deve essere definito entro 30 giorni dalla stipula (tipo B) o entro i termini individuati dai
soggetti competenti (tipi A e C). Le cause di sospensione involontaria del rapporto (come ad esempio,
malattia infortunio, ecc.), superiori a 30 giorni consecutivi, prorogano il termine di scadenza del contratto.
In caso di recesso di una delle parti alla scadenza del contratto, è necessario un preavviso scritto di
almeno 30 giorni, decorrenti dalla fine del periodo della formazione, in difetto, una indennità sostitutiva.
Il numero degli apprendisti non può superare quello dei lavoratori specializzati e qualificati nelle aziende in
servizio presso l’azienda. Nelle aziende con meno di 3 dipendenti qualificati o specializzati possono
essere assunti fino a 3 apprendisti.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o con contratto di alta
formazione e ricerca i soggetti di età compresa tra i 18, se in possesso di una qualifica professionale
conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, e i 29 anni, nonché con il contratto di apprendistato per la
qualifica ed il diploma professionale i giovani che abbiano compiuto i 15 anni e fino al compimento del
25°esimo anno di età.
Agli apprendisti di età inferiore a 18 anni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale trova applicazione la disciplina del Ccnl Terziario in quanto compatibile.
Nel contratto può essere pattuito un periodo di prova per un periodo non superiore a quanto previsto per il
lavoratore qualificato, inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione.
L’inquadramento ed il relativo trattamento economico sono determinati nella seguente modalità:
-
prima metà del periodo: 2 livello sotto quello di destinazione finale;
seconda metà del periodo: 1 livello sotto quello di destinazione finale.
Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel 6° livello del Ccnl,
l’inquadramento ed il conseguente trattamento economico sono riferite al 7° livello per la prima metà della
TeamSystem Labour Review 171/2012
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durata del rapporto di apprendistato. Alla fine del periodo di apprendistato il livello di inquadramento è
quello corrispondente alla qualifica conseguita.
Il contratto di apprendistato professionalizzante non può essere utilizzato dalle aziende che non abbiano
mantenuto in servizio almeno l’80% dei lavoratori, il cui contatto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi
precedenti, compresi i lavoratori somministrati, che abbiano svolto l’intero apprendistato in azienda; a tale
scopo non vengono computati i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli
che, al termine del periodo di formazione, abbiano esercitato la facoltà di recesso ed i rapporti di lavoro
risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La predetta limitazione non si applica quando nel biennio
precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli 2° e
6° delle classificazione con esclusione delle seguenti figure:
-
-
archivista e protocollista;
dattilografo (con specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente
riconosciuta);
aiutante commesso (5° livello);
addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi
magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), addetto all’insieme delle
operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l’esercizio promiscuo delle funzioni di
incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di
segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle
merci, per i primi 18 mesi di servizio (5° livello);
addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o
depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico,
supermercati ad esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio (5° livello).
E’, inoltre, possibile instaurare rapporti di apprendistato professionalizzante anche con giovani in
possesso del titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da
svolgere. La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante è così fissata:
Livelli
2° 3° 4° 5°
6°
Durata
36 mesi
24 mesi
E’ possibile una deroga alle superiori durate, per le figure professionali aventi contenuti competenziali
omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per le quali si ritiene possibile l’attivazione di
contratti di apprendistato per periodi formativi a 3 anni; l’accordo specifica le figure professionali per le
quali è ammessa una durata fino a 48 mesi.
L’accordo stabilisce i contenuti ed il periodo di durata della formazione che può essere interna od esterna
all’azienda.
Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono i permessi, il periodo di malattia, il rapporto part-time, la
previdenza ed assistenza integrativa.
Formazione professionale - Ipotesi di Ccnl 27.03.2012
In data 27.03.2012 tra le Parti Sociali Forma, Cenfop da una parte, con le rappresentanze delle Oo.Ss.
nazionali Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals Conf-Sal, è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per gli
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Operatori della formazione professionale convenzionata. L’accordo avrà decorrenza dal 1° gennaio 2011
al 31 dicembre 2013 per la parte economica e normativa. Le novità incidenti sul cedolino sono le
seguenti:
-
Minimi tabellari (marzo 2012, settembre 2012, settembre 2013);
Progressione economica orizzontale (febbraio 2012).
L’ipotesi di accordo, secondo quanto divulgato dalle associazioni sindacali con comunicato unitario, deve
essere sottoposta alla valutazione delle assemblee dei lavoratori per la definitiva sottoscrizione del
contratto. I nuovi valori dei minimi tabellari sono i seguenti:
Livello
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Dal 1.03.2012
2.954,96
2.409,33
2.237,75
2.137,67
1.886,63
1.811,02
1.682,12
1.586,88
1.500,03
Dal 1.09.2012
3.003,42
2.448,85
2.274,45
2.172,73
1.917,63
1.840,72
1.709,71
1.612,91
1.524,63
Dal 1.09.2013
3.066,19
2.500,03
2.321,99
2.218,14
1.957,63
1.879,19
1.745,44
1.646,62
1.556,50
L’ipotesi contempla una modifica del sistema della progressione economica orizzontale (PEOI) che viene
così modificato:
-
gli incrementi retributivi quinquennali passano a 5, comprensivi di quelli già maturati nel regime
transitorio previsto dal Ccnl 25 gennaio 2008 e ad essi sequenziali, a partire dall’ultimo di essi già
attribuito;
il valore unitario di tali incrementi a partire dal 1° febbraio 2012, viene determinato come dalla
tabella che segue:
Livello
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Progressione economica
60,00
60,00
60,00
60,00
55,00
40,00
30,00
30,00
30,00
In via sperimentale, per la durata del Ccnl, le Parti hanno convenuto che ai lavoratori con età superiore ai
29 anni, assunti con contratto a tempo indeterminato, inquadrati dal 1° al 6° livello delle Aree Funzionali 1,
2, 3, può essere attribuita una retribuzione progressiva di accesso, pari alle seguenti percentuali della
retribuzione del livello di inquadramento:
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-
60% per il 1° anno;
67% a partire dal 2° anno;
75% a partire dal 3° anno;
100% dal 4° anno.
La contrattazione regionale può determinare una diversa progressione, fermo restando che il lavoratore
non può essere retribuito con il salario di ingresso per più di 36 mesi.
Sono comunque fatte salve eventuali situazioni al momento della firma dell’accordo.
L’accordo prevede che, in assenza di contrattazione di secondo livello, a tutto il personale dipendente a
tempo pieno, verrà corrisposto un elemento di garanzia retributiva (EGR) nella percentuale che sarà
definita dalla contrattazione nazionale, tramite specifica sequenza contrattuale.
I periodi di prova vengono così definiti:
Livello
9, 8, 7, 6, 5
4, 3, 2, 1
Durata
6 mesi
3 mesi
In caso di sopravvenuta malattia (o infortunio), la decorrenza dei periodi di prova è sospesa fino al
raggiungimento dei limiti sopra indicati.
La durata del periodo di preavviso è di 3 mesi in ipotesi di licenziamento e di 2 mesi in caso di dimissioni
(3 mesi per i livelli superiori al 4°).
La contrattazione integrativa può prevedere per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, un premio di professionalità derivante da incrementi di produttività, innovazione ed
efficienza organizzativa. A tale proposito la contrattazione integrativa dispone di una quota economica da
corrispondere entro la vigenza del Ccnl, entro i limiti del 45% dello stipendio tabellare mensile vigente al
1° ottobre 2012.
Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono l’apprendistato professionalizzante, con la relativa attività
formativa, ed il contratto a termine.
Assicurazioni - Ipotesi di intesa 7.03.2012
In data 7.03.2012 tra le Parti Sociali Ania con Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Uilca Snfia è stata stipulata
l’ipotesi di intesa per il complessivo trattamento economico normativo del personale amministrativo e del
personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione delle imprese di assicurazione.
L’accordo avrà decorrenza dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2013 sia per la parte economica che
normativa. Le novità incidenti sul cedolino sono le seguenti:
-
Una tantum (aprile 2012);
Arretrati (aprile 2012);
Minimi tabellari (gennaio 2011; gennaio 2012; gennaio 2013; luglio 2013);
Indennità di funzione (gennaio 2011; gennaio 2012; gennaio 2013; luglio 2013);
Indennità di carica funzionari (gennaio 2011; gennaio 2012; gennaio 2013; luglio 2013);
Terzo elemento (gennaio 2011; gennaio 2012; gennaio 2013; luglio 2013);
Indennità varie (gennaio 2011; gennaio 2012; gennaio 2013; luglio 2013).
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Gli arretrati, spettanti dal 1° gennaio 2011, debbono essere corrisposti entro il 30 aprile 2012 e
comunque entro e non oltre il 30 maggio 2012.
Gli importi sono considerati a tutti gli effetti per la determinazione della quota di accantonamento del TFR
relativa all’anno 2012 e del contributo, a carico delle imprese e dei lavoratori, per il trattamento
previdenziale, nonché per le prestazioni economiche di maternità, mentre non sono utili a nessun altro
effetto contrattuale e di legge, come il lavoro straordinario e così via.
Al personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 7 marzo 2012 viene corrisposto entro il 30
aprile 2012 e comunque non oltre il 30 maggio un importo forfetario una tantum.
L’importo che sarà correlato alla situazione personale (inquadramento, livello, classe di anzianità ed orario
di lavoro) al 7 marzo 2012, verrà riproporzionato al periodo di servizio prestato nell’anno 2010 e non sarà
utile ai fini di alcun istituto contrattuale e di legge e del TFR.
L’accordo disciplina anche gli importi dell’una tantum dell’indennità di carica del personale assunto dal 18
dicembre 1999, quello in forza al 18 dicembre 1999, al personale amministrativo e dei funzionari, nonché
l’indennità di cassa e l’assegno ad personam del personale amministrativo, degli altri lavoratori
programmatori e specialisti e degli addetti alla produzione.
Gli importi dell’indennità di funzione per il personale amministrativo vengono così determinati:
-
€ 837,41 a partire dal 1° gennaio 2011;
€ 858,35 a partire dal 1° gennaio 2012;
€ 868,05 a partire dal 1° gennaio 2013;
€ 870,65 a partire dal 1° luglio 2013.
Gli importi medi annui delle provvigioni aggiuntive, dovute al personale di produzione e di servizio in
servizio alla data di stipula dell’accordo sono così determinati:
Livelli
4
3
2
1
IMPORTI MEDI PER PROVVIGIONI AGGIUNTIVE
Anno 2011
Anno 2012
936,55
960,07
700,18
717,68
532,69
546,01
380,97
390,49
Anno 2013
972,38
726,88
553,01
395,49
L’intesa in commento, di rinnovo del Ccnl, ha determinato i nuovi valori dell’una tantum relativa al terzo
elemento, nonché dell’una tantum relativa alle provvigioni aggiuntive, che risultano così determinati:
IMPORTI UNA TANTUM PER PROVVIGONI AGGIUNTIVE
Livelli
Importo
4
21,19
3
15,86
2
12,09
1
8,65
___________________________________________
A cura dell’Avv. Valentina Lo Bartolo
TeamSystem Labour Review 171/2012
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Infortunio sul lavoro
Responsabilità del datore
Cass. Sez. Lav., 7 febbraio 2012, n. 1716
A norma dell’articolo 2087 c.c. l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure
che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale dei lavoratori.
Questa norma non impone all’imprenditore una responsabilità oggettiva ogni volta che il prestatore di
lavoro abbia comunque sopportato un danno. Occorre, invece, che l’evento sia pur sempre riferibile alla
colpa del primo, per violazione di obblighi di comportamento previsti da espresse disposizioni, anche
infralegislative, o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuabili.
Il danno morale non deve configurarsi soltanto come riparazione delle sofferenze psichiche, ma anche
come lesione della dignità personale, particolarmente evidente quando un padre di famiglia venga
ridotto allo stato vegetativo e così perda ogni legame con la vita, compresi i vincoli affettivi nell’ambito
della comunità familiare, tutelata dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione.
Sarebbe iniquo riconoscere il diritto soggettivo al risarcimento di un danno non patrimoniale diverso dal
pregiudizio alla salute e consistente in sofferenze morali, e negarlo quando queste sofferenze non siano
neppure possibili a causa dello stato di non lucidità del danneggiato.
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ribadisce il principio, ormai consolidato, che a norma
dell’articolo 2087 c.c. il datore è tenuto ad adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica si rendono necessarie nello svolgimento dell’attività di impresa per
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
La norma, lungi dal prevedere una sorta di responsabilità oggettiva in capo al datore di lavoro ogni volta
che il prestatore abbia ricevuto un danno, prevede una imputazione a titolo di colpa qualora vi sia stata
violazione di norme e di regole di comportamento, previste da espresse disposizioni di legge, anche non
legislative, ma suggerite dalla tecnica e concretamente individuabili.
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che, una volta che il lavoratore abbia provato il danno ed il
nesso di causalità con lo svolgimento dell’attività lavorativa, grava sul datore di lavoro l’onere della
prova di aver approntato tutte le misure che, a norma di legge e secondo la tecnica, era tenuto ad
adottare, quindi di provare la mancanza di qualsiasi possibilità di addebito per colpa.
La Cassazione, anche in questa ipotesi, ha ribadito che la responsabilità del datore di lavoro è esclusa
soltanto in caso di dolo o di rischio elettivo del lavoratore, ovvero quando l’eventus damni sia generato
da un rischio estraneo allo svolgimento dell’attività lavorativa, alle mansioni allo stesso affidate o
comunque frutto di una irrazionale o del tutto arbitraria iniziativa dello stesso.
Nel caso in esame, la società datrice di lavoro aveva omesso di predisporre una procedura idonea ad
evitare che, durante una manovra particolarmente insidiosa per il lavoratore, lo stesso potesse risultare
scoperto e cadere in un vano sottostante all’area di manovra, essendo questa sprovvista di recinzioni o
altre protezioni tali da impedire la sua possibile caduta.
La società datrice è stata ritenuta responsabile, non avendo prodotto in giudizio il documento
comprovante la predisposizione della suddetta procedura di tutela e ritenendo la Corte che detto
documento non potesse essere in alcun modo sostituito da generiche affermazioni dei testimoni,
peraltro dipendenti della società, riguardanti la formazione ricevuta in azienda.
______________________________________________
TeamSystem Labour Review 171/2012
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Infortunio e sicurezza sul lavoro - Malattie professionali
Infortunio in itinere
Cass. Sez. Lav., 3 novembre 2011, n. 22759
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’infortunio in itinere non può essere ravvisato
in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio mezzo al luogo della
prestazione dell’attività lavorativa, fuori sede, dal luogo della propria dimora, ove l’uso del veicolo privato
non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore,
tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità di
persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada.
Sicurezza del lavoro e protezione dai rischi
Corte di Giustizia Ue, Sez. VII, 19 maggio 2011, n. C-256/10 e 261/10
La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 febbraio 2003, 2003/10/Ce, sulle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(rumore), deve essere interpretata nel senso che un datore di lavoro, nella cui impresa il livello di
esposizione giornaliera dei lavoratori al rumore è superiore agli 85 dB (A), misurato senza tenere conto
degli effetti dell’utilizzo di dispositivi individuali di protezione dell’udito, non adempie agli obblighi
derivanti da tale direttiva, mettendo semplicemente a disposizione dei lavoratori dispositivi che
consentono di ridurre l’esposizione giornaliera al rumore al di sotto degli 80 dB (A); il datore di lavoro ha,
invece, l’obbligo di applicare un programma di misure tecniche od organizzative volte a ridurre tale
esposizione al rumore ad un livello inferiore agli 85 dB (A), misurato senza tenere conto dell’effetto
dell’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione dell’udito.
Malattia professionale e fattori concorrenti
Cass. Sez. Lav., 17 giugno 2011, n. 13361
Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, non trova diretta applicazione la
regola contenuta nell’articolo 41 c.p., per cui il rapporto causale tra l’evento e danno è governato dal
principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficacia causale ad ogni
antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento,
mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneo all’attività
lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a
semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla Legge.
Risarcimento danni per infortunio sul lavoro
Cass. Sez. Lav., 28 febbraio 2012, n. 3033
Posta la natura contrattuale della responsabilità incombente sul datore di lavoro in relazione al disposto
dell’articolo 2087 c.c., sul piano della ripartizione dell’onere probatorio, al lavoratore spetta lo specifico
onere di riscontrare il fatto costituente inadempimento dell’obbligo di sicurezza, nonché il nesso di
causalità materiale tra l’inadempimento stesso ed il danno da lui subito, mentre - in parziale deroga al
principio generale stabilito dall’articolo 2697 c.c. - non è gravato dall’onere della prova relativa alla colpa
del datore di lavoro danneggiante, sebbene concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al
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risarcimento del danno, onere, che invece, incombe sul datore di lavoro e che si concreta nel provare la
non imputabilità dell’inadempimento.
Diversamente si atteggia il contenuto dei rispettivi oneri probatori a seconda che le misure di sicurezza asseritamente omesse - siano espressamente e specificatamente definite dalla legge (o da altra fonte
ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano
essere ricavate dallo stesso articolo 2087 c.c., che impone l’osservanza del generico obbligo di
sicurezza. Nel primo caso - riferibile alle misure di sicurezza cosiddette “nominate” - il lavoratore ha
l’onere di provare soltanto la fattispecie costitutiva prevista dalla fonte impositiva della misura stessa ovvero il rischio specifico che si intende prevenire o contenere - nonché ovviamente, il nesso di
causalità materiale tra l’inosservanza della misura ed il danno subito. La prova liberatoria incombente
sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia dal
riscontro dell’insussistenza dell’inadempimento ed il nesso eziologico tra quest’ultimo ed il danno.
Nel secondo caso - in cui si discorre di misure di sicurezza cosiddette “innominate” - la prova liberatoria
a carico del datore di lavoro (fermo restando il suddetto onere probatorio spettante al lavoratore) risulta,
invece, generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella
predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro, l’onere di
provare l’adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o da altra
fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza
normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe.
Infortunio sul lavoro
Cass. Sez. Pen., 31 gennaio 2012, n. 3893
L’infortunio determinato da errore del lavoratore, che abbia prestato il consenso ad operare in condizioni
di pericolo, non esclude la responsabilità del datore di lavoro.
___________________________________________
Intermediazione ed interposizione nel lavoro
Somministrazione irregolare
Tribunale di Padova, 29 novembre 2011
In caso di somministrazione irregolare si applica la sanzione prevista dall’articolo 32, comma 5 della
Legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro) in materia di contratto a tempo determinato (conversione del
contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore e, per il medio tempore, indennità
omnicomprensiva tra le 2.5 e le 12 mensilità di retribuzione globale di fatto).
Appalto di servizi e appalto di manodopera
Tribunale di Genova, 10 giugno 2011, n. 1044
Presupposta la sussistenza di un contratto di subappalto di trasporto tra il vettore committente ed un
sub-vettore, non rilevando, ai fini della prova della sussistenza di un appalto di mere prestazioni di
lavoro circostanze, esteriori e puramente formali (quali la consegna del cartellino di riconoscimento
operata dal committente, la tuta di lavoro ed altro materiale recanti il luogo del committente), rilevano, di
converso, ai fini della prova della sussistenza del regolare contratto di appalto di servizi, elementi
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strutturali e sostanziali quali, a mente della normativa vigente, la “organizzazione dei mezzi necessari da
parte dell’appaltatore” e “l’assunzione da parte del medesimo, del rischio di impresa”, con l’ulteriore
precisazione che “l’organizzazione dei mezzi necessari”, in relazione alle esigenze proprie del servizio
dedotto in contratto, può risultare anche solo “dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei
confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto”.
Interposizione illecita
Cass. Sez. Lav., 4 novembre 2011, n. 22894
Anche se a seguito dell’abrogazione della Legge n. 1369/1960 in assenza di ipotesi - quale la
somministrazione di lavoro - legittimanti la scissione tra titolarità formale del rapporto di lavoro e
utilizzazione effettiva delle relative prestazioni, l’imputazione del rapporto deve avvenire a carico
dell’utilizzatore ai sensi dell’articolo 2094 c.c..
Somministrazione di manodopera
Tribunale di Treviso, 5 aprile 2011
Con l’entrata in vigore degli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003, il Legislatore ha introdotto una
generale forma di interposizione di manodopera denominata “somministrazione di lavoro” e definita
come la fornitura professionale di manodopera a tempo indeterminato o a termine (articolo 20, comma
1, lettera o), formula che ricomprende sia il cosiddetto staff leasing (somministrazione a tempo
indeterminato, rivitalizzato dalla Legge n. 191/2009), sia il cosiddetto lavoro interinale o temporaneo
(somministrazione a tempo determinato).
Il ricorso alla somministrazione a termine è consentito anche a fronte di esigenze stabili e ricorrenti.
Eventuali vizi del contratto di assunzione tra impresa di somministrazione e lavoratore somministrato per
difetto di forma o per mancata o insufficiente specificazione che giustificano l’assunzione a termine del
lavoratore, rimangono circoscritti all’area dei rapporti tra agenzia e lavoratore e non vanno a toccare il
rapporto tra l’utilizzatore e quest’ultimo.
In mancanza di forma scritta, il contratto di somministrazione è nullo ed i lavoratori sono considerati a
tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore, in tal caso rimangono invariati gli altri elementi contrattuali,
ivi compresa la temporaneità del rapporto.
Il contratto tra agenzia e lavoratore non richiede, in termini generali specifici requisiti di forma, valendo
sul punto la disciplina generale per il tipo contrattuale prescelto.
Contratto di somministrazione a termine illegittimo
Tribunale di Torino, 16 gennaio 2012
In ipotesi di lavoro somministrato a termine, la conseguenza dell’illegittimità dello stesso, stante la
genericità delle causali, non può comportare la costituzione di un rapporto con la Pubblica
Amministrazione utilizzatrice, in quanto a ciò osta l’inapplicabilità dell’articolo 27 D.Lgs. n. 276/2003 alle
Amministrazioni Pubbliche, per espressa disposizione dell’articolo 86, comma 9, del medesimo
provvedimento, nonché l’articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001.
Ne deriva che l’unico rimedio esperibile è quello del risarcimento del danno da equivalente, che deve
essere quantificato secondo i criteri offerti dall’articolo 18, Legge n. 300/1970, e cioè dalla
corresponsione delle mensilità della retribuzione globale di fatto.
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Appalto e responsabilità del committente
Tribunale di Genova, 27 luglio 2011, n. 1272
Non può darsi ingresso alla responsabilità solidale ex articolo 1676 c.c. ove l’appaltante, nel caso di
cooperativa, abbia estinto ogni debito nei confronti dell’appaltatore, all’epoca in cui il dipendente
dell’appaltatore medesimo propone la domanda per importi retributivi; laddove la responsabilità ex
articolo 29 del D.Lgs. n. 278/2003 riguarda esclusivamente i crediti retributivi e contributivi maturati per
la prestazione lavorativa svolta nell’ambito dell’appalto e non può riferirsi a periodi lavorativi ad esso
antecedenti o successivi.
Somministrazione irregolare
Tribunale di Padova, 4 febbraio 2011
In caso di somministrazione irregolare si applica la sanzione prevista dall’articolo 32, comma 5 della
Legge n. 183/2010 in materia di contratto a tempo determinato (conversione del contratto a tempo
indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore e, per il medio tempore, indennità onnicomprensiva tra le
2,5 e le 12 mensilità di retribuzione globale di fatto).
Cambio appalto e assunzione
Tribunale di Torino, 6 maggio 2011
L’articolo 4 lettera a), del Ccnl Multiservizi e Servizi integrati accorda ai lavoratori addetti all’appalto il
diritto all’assunzione, ma non sancisce, quale principio ineludibile, la conservazione delle medesime
condizioni contrattuali.
La fattispecie in oggetto delineata dalla lettera b) dell’articolo 4, essendo intervenuta una modifica dei
termini contrattuali che, pur imponendo oneri di consultazione nella fattispecie asseritamente disattesi,
esclude il diritto all’assunzione e che rende la riduzione di orario aderente ai principi di buona fede
contrattuale in quanto consequenziale alla riduzione del corrispettivo.
Somministrazione irregolare
Tribunale di Rovigo, 1° febbraio 2011
In caso di somministrazione irregolare si applica la sanzione prevista dall’articolo 32, comma 5 della
Legge n. 183/2010 in materia di contratto a tempo determinato (conversione del contratto a tempo
indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore e, per il medio tempore, indennità onnicomprensiva tra le
2,5 e le 12 mensilità di retribuzione globale di fatto).
Contratto di somministrazione a termine
Tribunale di Torino, 18 gennaio 2012
L’illegittimità del contratto di somministrazione travolge automaticamente anche il termine apposto al
contratto di lavoro, e, non versandosi in alcuna delle ipotesi di conversione di contratto a tempo
determinato, stante la sussistenza di un rapporto di lavoro intercorso, sul piano soggettivo, tra parti
diverse da quelle che ne erano apparentemente titolari, non si applica l’indennità risarcitoria di cui ai
comma 5, articolo 32, Legge n. 183/2010, ma l’ordinario regime di risarcimento del danno.
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Da tale ammontare va detratto quanto il lavoratore abbia percepito a titolo di indennità di
disoccupazione.
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Trattamento retributivo
Contratto a termine e indennità omnicomprensiva
Tribunale di Genova, 28 luglio 2011, n. 1282
La corretta interpretazione della norma di cui all’articolo 32, commi 5 e 6 della Legge 4 novembre 2010
n. 183, induce ad affermare che l’indennità risarcitoria da essa prevista, da un lato, si aggiunga alla
conversione del rapporto, dall’altro assorba ogni ulteriore profilo risarcitorio conseguente alla illegittima
apposizione del termine fino alla data della sentenza.
Richiesta della indennità di cessazione del rapporto
Cass. Sez. Lav., 20 giugno 2011, n. 13530
Ferma la libertà di forme della richiesta della indennità di cessazione del rapporto da parte dell’agente,
deve affermarsi che, allorquando la richiesta non sia formulata genericamente, nel senso indicato di far
valere i propri diritti, ma abbia ad oggetto voci specifiche e diverse dall’indennità ex articolo 1751, il
richiedente è tenuto quanto meno a specificare che le diverse richieste sono finalizzate alla
determinazione della indennità di cessazione del rapporto, restando altrimenti escluso ogni possibile
collegamento tra la richiesta avente un progetto specifico e diverso e l’indennità ex articolo 1751,
comma 1 c.c..
Provvigione e diritti di credito
Cass. Sez. Lav., 29 aprile 2011, n. 9539
Nella nuova disciplina giuridica, il fatto costitutivo della provvigione è la conclusione del contratto.
Questa genera, contrariamente a quanto avveniva nella disciplina precedente, non una semplice
aspettativa, ma un vero e proprio diritto di credito, anche se non esigibile: un diritto che può essere
ceduto e permette l’insinuazione nel passivo del fallimento del preponente.
E’ condizione di esigibilità, invece, l’esecuzione del contratto da parte del preponente: la provvigione è
esigibile nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la
prestazione. Non è, quindi, necessaria la prova del buon fine dell’affare e cioè, in sostanza, del
pagamento del prezzo da parte del cliente.
Indennità onnicomprensiva nel rapporto a termine
Corte Costituzionale, 9 novembre 2011, n. 303
La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’articolo 32, commi 5, 6 e 7 della Legge 4 novembre 2011, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali,
di servizi per l’impiego, di incentivi alla occupazione, all’apprendistato, di occupazione femminile,
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nonché di misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di
lavoro), sollevate con riferimento agli articoli 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117 comma 1 della
Costituzione, dalla Corte di Cassazione e dal Tribunale di Trani con le ordinanze in epigrafe.
Permessi retribuiti
Cass. Sez. Lav., 19 agosto 2011, n. 17401
Non è ravvisabile un’incompatibilità tra la natura del rapporto a termine e la concessione di permessistudio basata sulla limitata durata del rapporto, che impedirebbe al datore di lavoro di avvalersi della
elevazione conseguente alla fruizione dei permessi studio.
Il riconoscimento di determinati benefici, quali quelli in esame, prescinde da un siffatto interesse del
datore di lavoro, pubblico o privato, essendo diretto alla concreta attuazione di fondamentali garanzie
costituzionali, riconosciute nell’ordinamento internazionale e recepite, altresì, dal Legislatore nella
definizione dei diritti spettanti ai lavoratori studenti (articoli 2 e 3 della Costituzione, articolo 2 Protocollo
Cedu, articolo 10 della Legge n. 300/1970), le quali devono trovare una concreta ed effettiva attuazione
nell’ambito di un equo bilanciamento con gli interessi, pure tutelati, alla libera organizzazione
dell’impresa ed all’efficienza della Pubblica Amministrazione.
Lavoro oltre il sesto giorno e maggiorazione della retribuzione
Cass. Sez. Lav., 21 giugno 2011, n. 13572
La prestazione di attività lavorativa per oltre sei giorni, nel regime normativo antecedente il D.Lgs. n.
66/2003, comporta - salvo che la contrattazione collettiva applicabile non preveda specifiche forme di
remunerazione del riposo settimanale usufruito oltre il settimo giorno o che il datore di lavoro non
dimostri l’esistenza di una specifica remunerazione per tale prestazione - il diritto del lavoratore a una
percentuale di maggiorazione della retribuzione giornaliera per ogni giorno di lavoro prestato oltre il
sesto.
Indennità di trasferta
Cass. Sez. Lav., 2 novembre 2011, n. 22695
Al lavoratore trasferito, va riconosciuto un minimo di provvidenze anche nel caso in cui al trasferimento
stesso, pur comportamento disagi per il lavoratore e la sua famiglia, non si accompagni il mutamento
della residenza.
Rimborsi chilometrici
Cass. Sez. Lav., 20 febbraio 2012, n. 2419
Il datore di lavoro che intende escludere dal’imponibile contributivo le erogazioni fatte ai dipendenti per i
rimborsi chilometrici, è sufficiente che documenti i rimborsi stessi con riferimento al mese, ai chilometri
percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all’importo corrisposto sulla base della
tariffa Aci, senza che occorra, al riguardo, documentazione specifica recante l’analitica esposizione dei
viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti e
riepilogo giornaliero.
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Aspetti previdenziali
Gestione commercianti ed effetti della domanda di condono
Corte di Appello di Genova, 26 aprile 2011, n. 399
La domanda di condono, pur non potendo nella sua proposizione ravvisarsi un atto interruttivo, né
potendo assumere valore di riconoscimento di debito, determina ugualmente la sospensione del termine
prescrizionale sino a quando l’interessato rispetti le modalità di pagamento delle somme richieste.
Previdenza integrativa
Cass. Sez. Lav., 30 settembre 2011, n. 20105
Fino alla data di entrata in vigore della riforma della previdenza complementare (D.Lgs. 21.04.1993, n.
124), i versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro in fondi pensionistici integrativi (individuali o
collettivi) previsti dalla contrattazione collettiva, sono rilevanti ai fini del computo del trattamento di fine
rapporto e dell’indennità di anzianità, stante la loro natura retributiva.
Lavoratori esposti all’amianto e benefici previdenziali
Corte di Appello di Genova, 26 aprile 2011, n. 398
La disposizione di cui all’articolo 13, comma 8 della Legge n. 257/1992, quale modificata dall’articolo 1,
comma 1 del D.L. n. 169/1993, convertito nella Legge n. 271/1993, si applica a tutti i lavoratori
subordinati che al 28 aprile 1992 - data di entrata in vigore della medesima Legge n. 257/1992 prestavano ancora attività di lavoro dipendente, nulla rilevando l’avvenuto pensionamento al momento
della domanda; ai fini dell’accertamento del raggiungimento della soglia minima di esposizione deve
aversi riguardo all’eventuale contenuto d’amianto ed ai tempi di effettivo utilizzo dei dispositivi di
protezione.
Pensionamento anticipato
Tribunale di Frosinone, 31 maggio 2011
Nel pensionamento anticipato degli addetti ai servizi pubblici di trasporto, l’aumento figurativo o
convenzionale dell’attività contributiva rileva non soltanto ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione di anzianità, ma anche ai fini del calcolo dell’ammontare della stessa.
Attività prevalente e contribuzione Inps
Corte Costituzionale, 23 gennaio 2012, n. 15
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 11, del Decreto Legge
31.05.2010, n. 78, in quanto legittimante in via asseritamente interpretativa la doppia pretesa
contributiva dell’Inps, dovendosi escludere il giudizio di prevalenza previsto dall’articolo 1, comma 208,
della Legge n. 62/1996 per i casi di svolgimento contemporaneo, anche in un’unica impresa, della
duplice attività di amministratore e di socio (o familiare coadiutore di socio), in quanto, ferma l’operatività
del divieto di norme retroattive soltanto in materia penale, l’intervento legislativo è coerente con la
necessità di dirimere le oggettive incertezze interpretative, testimoniate dall’intervento di composizione
dei contrasti operato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.
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Fondi integrativi soppressi e calcolo della pensione
Tribunale di Genova, 20 maggio 2011, n. 870
Ai fini del calcolo della pensione erogata dai fondi integrativi dell’Ago per i dipendenti dagli enti
previdenziali, disciplinati dalla Legge 20 marzo 1975, n. 70 agli aventi diritto (personale in servizio o
cessato dal servizio) alla data di entrata in vigore della legge soppressiva dei predetti fondi, vanno
computate le voci retributive denominate “indennità di funzione” e “salario di garanzia”, avendo le stesse
il carattere fisso e continuativo richiesto sia per le modalità di erogazione, che per il tenore della fonte
che le introduce, non prevedendo espressamente la Legge tali compensi come temporanei.
La disciplina contenuta nell’articolo 3 della Legge n. 297/1982, che prevede la misura della
perequazione automatica delle pensioni, nonché l’importo della contribuzione aggiuntiva a carico del
datore di lavoro, per provvedere al finanziamento degli oneri derivanti al Fondo pensioni
dall’applicazione della norma stessa, importo che deve essere detratto dalla quota di trattamento di fine
rapporto, relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa (rivalsa contributiva), e che l’Istituto
provvede - con una annotazione allo stato meramente contabile - a segnalare nelle buste paga mensili
dei dipendenti, va applicata, come inequivocabilmente stabilito dalla Legge in questione, a tutti i
dipendenti, pubblici e privati, assoggettati all’Ago, tra cui rientrano gli stessi dipendenti Inps.
Pensione di inabilità per extracomunitari
Cass. Sez. Lav., 1° settembre 2011, n. 17966
Il lavoratore marocchino ha diritto alla pensione di inabilità, se ne matura i requisiti lavorando in Italia, a
nulla rilevando che nel periodo utile fosse in possesso del mero permesso di soggiorno.
Il Marocco, infatti, ha stipulato con l’Unione Europea un accordo che consente ai lavoratori marocchini
che prestano servizio nei Paesi aderenti alla Ue, di fruire degli stessi diritti sociali dei lavoratori
comunitari. Pertanto, qualora la norma di diritto interno precluda la possibilità di giovarsi dello stesso
trattamento previsto per i lavoratori comunitari, il Giudice interno è tenuto a disapplicarla in favore della
norma pattizia di diritto internazionale recante il trattamento di maggior favore.
Contribuzione di malattia
Cass. Sez. Lav., 28 giugno 2011, n. 14307
E’ rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20, comma 1, ultimo inciso, del D.L. n. 112/2008,
convertito nella Legge n. 133/2008, che, nel sopprimere in via di interpretazione autentica, l’obbligo in
capo ai datori di lavoro del versamento della contribuzione Inps per il trattamento economico di malattia
(primo inciso della norma), prevede l’irripetibilità delle contribuzioni anteriormente versate che restano
acquisite alla gestione, atteso che la disposizione, irragionevolmente, pone i soggetti che hanno
correttamente adempiuto al pregresso obbligo previdenziale in una condizione deteriore a coloro che,
contravvenendo al dettato normativo, hanno omesso il medesimo versamento, che restano premiati per
la condotta inadempiente, dovendosi ritenere a tale effetto “de iure”, in quanto direttamente discendente
dal portato della norma interpretativa, senza che possano valere a giustificare la palese diseguaglianza
introdotta le considerazioni sul contenzioso derivante dall’eventuale declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma, né il connesso onere finanziario che graverebbe sull’Inps.
Previdenza forense ed iscrizione alla Cassa
Cass. Sez. Lav., 3 giugno 2011, n. 12136
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Nell’interpretazione dell’articolo 2, comma 1 della Legge n. 576/1980, come sostituito dall’articolo 1,
Legge n. 141/1992, stante l’inequivoco significato proprio delle singole parole usate, la locuzione
“quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione”, indica le annualità, non
necessariamente anche di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa Forense, antecedenti l’epoca di
maturazione del diritto.
Contribuzione alla Cassa Forense e restituibilità
Cass. Sez. Lav., 6 giugno 2011, n. 12209
In tema di previdenza forense, è coerente con la facoltà di optare per il sistema contributivo (in quanto
comportante un palese ampliamento dell’area di utilizzabilità ai fini pensionistici dei contributi versati
legittimamente alla Cassa) la contestuale previsione (articolo 4, comma 1, del Regolamento della
Cassa) della non restituibilità dei contributi risulta rispettosa dei limiti, idonea ad abrogare tacitamente la
contraria previsione (di cui all’articolo 21 della Legge n. 576/1980) del diritto alla restituzione dei
contributi non utilizzabili ai fini pensionistici.
Né può derivare la lesione di diritti quesiti (presupponente la loro maturazione prima del provvedimento
ablativo), ovvero di legittime aspettative o dell’affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza
giuridica, posto che la previsione della non restituibilità dei contributi legittimamente versati risulta
coerente, da un lato, con la regola generale e, dall’altro, con la previsione contestuale della facoltà di
optare, a condizioni di maggior favore, per il sistema contributivo di calcolo della pensione.
______________________________________________
Licenziamento collettivo e crisi aziendali
Licenziamento collettivo e procedura
Cass. Sez. Lav., 28 luglio 2011, n. 16621
In tema di licenziamenti collettivi, la comunicazione di cui all’articolo 4, comma 9 della Legge n.
223/1991, ha la finalità di consentire ai lavoratori interessati, alle Oo.SS. ed agli organi amministrativi, il
controllo delle procedure e la corrispondenza degli accordi, a nulla rilevando che la predeterminazione
dei criteri li renda pressoché automatica la selezione, essendovi la necessità di controllare che tutti i
dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati considerati, nonché la corretta valutazione
comparativa dei dipendenti inseriti.
Pertanto, l’inosservanza anche di una sola delle fasi procedurali disciplinate dalla legge, si ripercuote sul
provvedimento finale adottato nei confronti del singolo lavoratore, determinandone l’inefficacia.
Cig e sospensione dei lavoratori
Cass. Sez. Lav., 31 maggio 2011, n. 12056
In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di
personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro
ometta di comunicare alle Oo.Ss., ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi
dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, e tale illegittimità può
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essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al Giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il
pagamento della retribuzione piena e non integrata.
Cig e criteri dei lavoratori da sospendere
Cass. Sez. Lav., 4 ottobre 2011, n. 20267
In caso di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, sul datore di lavoro incombe l’onere di
provare il nesso di causalità fra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la Legge
gli riconosce il potere di sospensione, mentre grava sul lavoratore interessato l’onere della prova del
mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella
scelta dei lavoratori da sospendere, onde il lavoratore, che intenda far valere l’illegittimità della scelta,
deve non solo provare l’esistenza dei diversi criteri di selezione, ma anche dimostrare che la loro
applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione
sia stata determinata da motivi discriminatori.
TFR e mancato pagamento per insolvenza del datore di lavoro
Cass. Sez. Lav., 3 ottobre 2011, n. 20190
L’esperimento da parte del singolo lavoratore, dell’esecuzione forzata per la realizzazione dei propri
crediti di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 5, Legge 29 maggio 1982, n. 297 e dall’articolo 2,
comma 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia
assoggettabile alle procedure concorsuali, costituisce, in linea di principio, un presupposto necessario
per poter richiedere l’intervento del Fondo di garanzia costituito presso l’Inps.
Tale presupposto viene, peraltro, meno in tutti quei casi in cui l’esperimento dell’esecuzione forzata
ecceda i limiti dell’ordinaria diligenza ovvero quando la mancanza o l’insufficienza delle garanzie
patrimoniali del debitore debbano considerarsi provate in relazione alle particolari circostanze del caso
concreto.
Licenziamento collettivo e criteri di scelta
Cass. Sez. Lav., 5 ottobre 2011, n. 20386
In tema di licenziamento collettivo, la specificità degli oneri di comunicazione in sede di apertura e
chiusura della procedura di mobilità, previsti dagli articoli 4, commi 3 e 9 della Legge n. 223/1991, fonda
la possibilità di controllo sindacale e individuale dell’operazione, altrimenti insindacabile in sede
giudiziaria, trovando conferma l’importanza di tali adempimenti nella previsione della sanzione
dell’inefficacia dei licenziamenti, anche nel caso di comunicazione iniziale, finale, incompleta o infedele.
Ne consegue che, con riguardo alle modalità di applicazione dei criteri di scelta, la comunicazione ex
articolo 4, comma 9, della Legge n. 223/1991, deve essere specifica e dare pienamente conto dei criteri
effettivamente e concretamente seguiti.
Licenziamento collettivo e accordo conciliativo
Corte di Appello di Bologna, 18 aprile 2011
Ai fini della erogazione del trattamento di disoccupazione, rileva la sussistenza del licenziamento in
quanto tale e come unico presupposto giuridico, indipendentemente dal fatto che allo stesso sia poi
succeduto un accordo conciliativo (prevedente sia la devoluzione di un incentivo all’esodo a fronte della
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rinuncia all’impugnazione del recesso) ed indipendentemente da qualsivoglia valutazione in ordine alla
legittimità dello stesso.
Mobilità e sgravi
Cass. Sez. Lav., 14 dicembre 2011, n. 26873
Il riconoscimento dei benefici contributivi, previsti dall’articolo 8, comma 4 della Legge n. 223/1991, in
favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito di procedura di
mobilità, presuppone che vengano accertate l’effettiva cessazione dell’originaria azienda e la nuova
assunzione da parte di altra impresa in base ad esigenze economiche effettivamente sussistenti.
Indennità di disoccupazione
Cass. Sez. Lav., 10 agosto 2011, n. 17163
Il termine di sessanta giorni previsto dal R.D.L. n. 1827/1935, all’articolo 129, comma 5, convertito con
modificazioni nella Legge n. 1155/1936, per la presentazione della domanda di ammissione al
pagamento dell’indennità di disoccupazione, non decorre durante il periodo di malattia per il quale il
disoccupato abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale.
Disoccupazione e astensione obbligatoria
Cass. Sez. Lav., 29 agosto 2011, n. 17757
I periodi corrispondenti a quelli per i quali sia prevista l’astensione obbligatoria dal lavoro in relazione
all’evento maternità, ma che si collochino al di fuori del rapporto di lavoro, seppure riconosciuti come
periodi contributivi attraverso la contribuzione figurativa (come previsto nel tempo dal D.Lgs. n.
503/1992, articolo 14, comma 3, poi dal D.Lgs. n. 564/1996, articolo 2, comma 4, infine dal D.Lgs. n.
151/2001, articolo 25, comma 2), non sono utili ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di
disoccupazione e neppure possono essere esclusi (“neutralizzati”) dal computo del biennio previsto dal
R.D.L. n. 636/1939, articolo 19, per l’accertamento del requisito contributivo necessario per il diritto in
questione.
Decadenza dall’integrazione salariale
Cass. Sez. Lav., 21 giugno 2011, n. 13577
In materia di integrazione salariale, il lavoratore che non adempia all’obbligo di comunicazione
preventiva all’Inps dello svolgimento di attività lavorative, che possano risultare incompatibili con la
percezione del trattamento economico, decade dal beneficio, rispondendo detta comunicazione alla
finalità di consentire all’Inps la verifica circa la compatibilità dell’attività svolta con il perdurare del
rapporto di lavoro, che costituisce il presupposto dell’integrazione salariale.
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A cura dell’avv. Valentina Lo Bartolo
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CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 4/E del 28.02.2012
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 4/E del 28 febbraio 2012 ha fornito alcuni importanti
chiarimenti in ordine al contributo di solidarietà introdotto con il D.L. n. 138/2011, all’articolo 2, in
considerazione dell’eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea.
Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2011 sono state determinate
le modalità tecniche di attuazione della norma in esame, al fine di assicurarne, tra l’altro, il coordinamento
con le disposizioni in materia di riduzione degli emolumenti dei dipendenti pubblici e dei trattamenti
pensionistici.
Nella circolare vengono presi in esame, in particolare, nell’ambito dell’applicazione, gli emolumenti dei
dipendenti pubblici ed il trattamenti dei pensionati, la determinazione ed il versamento e gli effetti
sull’IRPEF dell’imposta che è dovuta nella misura del 3% sul reddito complessivo di importo superiore ad
Euro 300.000,00 lordi annui dai soggetti passivi IRPEF.
Ambito di applicazione
Il contributo di solidarietà è dovuto sul reddito complessivo come determinato ai sensi dell’articolo 8 del
TUIR (D.P.R. n. 917/1986) di importo superiore ad Euro 300.000,00.
Il riferimento al reddito complessivo determina che, i contribuenti tenuti a corrispondere il predetto
contributo, sono i medesimi soggetti passivi Irpef, compresi i soggetti non residenti per i redditi prodotti nel
territorio dello Stato. A differenza della base imponibile Irpef, che è determinata al netto degli oneri
deducibili, la base imponibile del contributo di solidarietà prende in considerazione il reddito complessivo
al lordo degli stessi oneri ed è costituita dalla sola parte eccedente gli Euro 300.000,00.
Il reddito complessivo è formato secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 8 del TUIR, sommando i
redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro
autonomo, di impresa e rediti diversi), determinati secondo le regole previste per ciascuna categoria, e
sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dall’esercizio di arti
e professioni. Ai fini del calcolo, non rilevano i redditi soggetti a tassazione separata (articolo 17 del TUIR)
quelli esenti, i redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta sostitutive dell’IRPEF, anche su opzione del
contribuente.
Relativamente ai dipendenti pubblici ed ai pensionati relativi, che sono interessati dalla riduzione operata
dall’articolo 9, comma 2 del D.L. n. 78/2010 sui trattamenti economici complessivi superiori ad Euro
90.000,00 lordi annui, e dal contributo di perequazione introdotto dall’articolo 18, comma 22-bis del D.L.
n. 98/2011 sui trattamenti pensionistici oltre la stessa soglia, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che
l’imposta straordinaria si applica soltanto sui redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati alla riduzione
ed a quelli già assoggettati al contributo di perequazione, una volta verificato che il reddito complessivo
superi il limite degli Euro 300.000,00.
Determinazione, decorrenza e modalità di versamento
L’articolo 2, comma 1 del Decreto 21 novembre 2011 prevede che il contributo di solidarietà sia
determinato in sede di dichiarazione dei redditi e sia versato in unica soluzione unitamente al saldo
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Pertanto, anche il contributo di solidarietà deve essere versato entro il 16 giugno dell’anno di
presentazione della dichiarazione.
Non sono dovuti versamenti in acconto. Per quanto riguarda l’accertamento, la riscossione e il
contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui
redditi; pertanto, è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione e rateizzare il versamento fino al
mese di novembre.
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Nel caso di dipendenti, il contributo è determinato dal sostituto di imposta, in sede di conguaglio di fine
anno, ed è trattenuto ai fini del versamento (entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata
effettuata la trattenuta).
I contribuenti che possiedono soltanto redditi da lavoro dipendente possono anche non presentare la
dichiarazione ed il sostituto di imposta sarà tenuto a versare l’importo trattenuto a titolo di contributo di
solidarietà. Diversamente, i contribuenti che possiedono anche altri redditi, nel determinare il contributo in
sede di dichiarazione dei redditi, dovranno tener conto in sede di quanto trattenuto e certificato nel CUD
dal proprio sostituto di imposta.
L’espresso riferimento al conguaglio di fine anno, operato dall’articolo 2, comma 2 del decreto 21
novembre 2011, determina che il sostituto di imposta non sia tenuto a curare gli adempimenti relativi al
contributo di solidarietà in occasione del conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro nel corso
dell’anno.
Tuttavia, il sostituto di imposta deve evidenziare nell’ambito della predetta certificazione l’obbligo per il
dipendente di presentare la dichiarazione dei redditi per poter auto-liquidare il contributo di solidarietà.
Il contributo di solidarietà si applica con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle
Finanze, l’applicazione del predetto contributo potrà essere prorogata per gli anni successivi al 2013 fino
al raggiungimento del pareggio di bilancio.
Rapporti con l’Irpef ed addizionali
Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo prodotto nel medesimo periodo di imposta
o in base al principio di competenza.
Pertanto, al momento della dichiarazione dei redditi per l’anno 2011 (con il Modello Unico 2012 o il
Modello 730/2012), i contribuenti potranno dedurre dal reddito complessivo del periodo di imposta il
contributo di solidarietà dovuto per il medesimo periodo di imposta, anche se determinato e versato nel
2012.
La stessa regola si applica ai fini del calcolo delle addizionali regionali e comunali dell’Irpef.
Ad ogni modo, il contributo di solidarietà è una imposta dal carattere eccezionale e costituisce una
imposta straordinaria, distinta dalla imposta sul reddito delle persone fisiche, caratterizzata dalla
particolare congiuntura economica che sta attraversando il paese.
L’importo dovuto a titolo di contributo di solidarietà, conseguentemente :
-
non concorre all’importo dell’Irpef (imposta lorda) su cui possono essere fatte valere eventuali
detrazioni;
non concorre all’importo dell’Irpef da cui possono essere scomputati crediti per imposte
versate all’estero, versamenti in acconto dell’Irpef, ritenute alla fonte a titolo di acconto;
non viene considerato ai fini della determinazione dell’aliquota media da applicare ai fini
della tassazione separata;
non deve essere considerato nell’imposta italiana che costituisce il limite entro cui può essere
attribuito il credito di imposta per l’imposta versata all’estero.
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PRINCIPALI SCADENZE MAGGIO 2012
Mercoledì 16 Maggio
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Versamento dell'IVA dovuta per il 1° trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi
speciali ex articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/72) da parte dei Contribuenti Iva trimestrali
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Versamento 3° rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2011 risultante dalla dichiarazione
annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi da parte dei Contribuenti IVA
che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta dovuta per il 2011
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Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati
(o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 aprile 2012 (ravvedimento) da parte dei Contribuenti
tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
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Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno da parte
dei Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) del
D.P.R. n. 917/1986, di importo non superiore a Euro 18.000,00 annui
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Presentazione al datore di lavoro o ente pensionistico del Modello 730/2012 e della busta
contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille (Modello 730-1) da
parte dei Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale prestata dai Sostituti d'imposta
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Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al 1° trimestre (senza la maggiorazione del 1%) da
parte delle Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma 1, della Legge n.
133/1999, Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione
delle disposizioni di cui alla Legge n. 398/1991
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Lunedì 21 Maggio
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Scade il termine per chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell'elenco degli "enti
del volontariato" da parte degli Enti del volontariato: ONLUS di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n.
460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle
Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e
fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
n. 460/1997, nonché da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi
dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
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Mercoledì 21 Maggio
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Scade il termine per la presentazione della "Comunicazione contenente i dati per la fruizione
dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti alle reti d'impresa" da parte delle Imprese
appartenenti ad una delle "reti di imprese", riconosciute ai sensi dei commi da 2-bis a 2-septies
dell'articolo 42, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
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