Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DCB Pesaro n. 171 IN QUESTO NUMERO Pag 2 INAIL: minimali per il 2012 3 Decertificazione ed isruzioni operative 7 Lavoratori dello spettacolo e contribuzione Inps 2012 10 Contrattazione collettiva: rinnovi contrattuali marzo 2012 15Giurisprudenza 27 Opinioni e commenti: Contributo di solidarietà 29 Scadenziario: principali scadenze maggio 2012 Novità normative ____________________________________________________________________________________ - Inail: minimali per il 2012 - Decertificazione ed istruzioni operative - Lavoratori dello spettacolo e contribuzione 2012 - 2 3 7 Contrattazione collettiva ____________________________________________________________________________________ - Rinnovi contrattuali marzo 2012 - 10 Giurisprudenza ____________________________________________________________________________________ - Infortunio sul lavoro - nota - Infortunio e sicurezza sul lavoro - Malattie professionali - Intermediazione ed interposizione nel lavoro - Trattamento retributivo - Aspetti previdenziali - Licenziamento collettivo e crisi aziendali - 15 16 17 20 22 24 Opinioni e commenti ____________________________________________________________________________________ - Contributo di solidarietà - 27 Scadenziario ____________________________________________________________________________________ - Principali scadenze maggio 2012 - TeamSystem Labour Review 171/2012 29 1 INAIL: MINIMALI PER IL 2012 Circolare Inail n. 16 del 27.03.2012 L’Inps, con la Circolare n. 16 del 27.03.2012, ha reso noti, come di consueto, i valori dei limiti minimi di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, rivalutati per l’anno in corso nella misura del 2,7% e gli importi sui premi speciali unitari. I suddetti limiti sono stati adeguati, ove inferiori, ad Euro 45,70 (9,5% dell’importo del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensione lavoratori dipendenti, in vigore dal 1° gennaio 2012, pari ad Euro 481,00 mensili). Per la generalità dei lavoratori dipendenti il minimale giornaliero è pari ad Euro 45,70. Per gli operai agricoli il limite minimo di retribuzione giornaliera è aggiornato soltanto sulla base dell’indice Istat, non dovendo lo stesso essere adeguato al superiore importo del minimale. Per l’anno 2012 il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari ad Euro 40,65. Per talune categorie di lavoratori il premio deve essere adeguato sulla base di una retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita, equivalente, dal luglio 2011, ad Euro 48,94 giornalieri ed Euro 1.223,43 mensili. Le categorie di lavoratori interessati da tale minimale sono: - i detenuti e gli internati; gli allievi dei corsi di istruzione professionale; i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità; i lavoratori in tirocini formativi e di orientamento professionale; i lavoratori sospesi dal lavoro, utilizzati in progetti formativi o di riqualificazione professionale. Per i familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. si applica, invece, la retribuzione convenzionale giornaliera di Euro 49,15 e mensile di Euro 1.228,76. Per i lavoratori a tempo parziale la base imponibile convenzionale è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo. La retribuzione oraria minimale si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale (sempre pari a 6, anche se l’orario di lavoro è distribuito in 5 ore settimanali). L’importo così determinato si divide per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previste per i lavoratori a tempo pieno. Pertanto se l’orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l’anno 2012 è pari ad Euro 6,86. La retribuzione oraria tabellare (paga base o minimo tabellare) si ottiene dividendo l’importo della retribuzione annua tabellare, prevista dalla contrattazione, per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno. La retribuzione tabellare include anche le mensilità aggiuntive ad esclusione dei seguenti elementi: 1) contingenza, anche se conglobata nella paga base; 2) scatti di anzianità; 3) eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale. Una volta determinati i valori della retribuzione oraria minimale e della retribuzione oraria tabellare ai fini assicurativi deve essere scelto l’importo più alto e tale importo convenzionale deve essere moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto. I lavoratori che abbiano stipulato un contratto di lavoro ripartito sono assimilati, ai fini del calcolo, ai lavoratori a tempo parziale; conseguentemente, per tale categoria di lavoratori si deve tenere presente la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), moltiplicata per la totalità delle ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo dei contitolari del contratto di lavoro. Per i dirigenti la base imponibile è determinata dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita; si applica il criterio della retribuzione annuale convenzionale, divisibile in 300 giorni lavorativi. TeamSystem Labour Review 171/2012 2 Per i lavoratori facenti parte dell’area dirigenziale con contratto part-time, si deve calcolare l’importo orario del massimale di rendita da moltiplicare per l’orario definito nel contratto di lavoro a tempo parziale. Dal 1° luglio 2011 la retribuzione convenzionale oraria ammonta ad Euro 11,36, quella giornaliera ad Euro 90,88 e quella mensile ad Euro 2.272,08. Per i lavoratori parasubordinati la base imponibile è costituita dai “compensi effettivamente percepiti”, da determinare ai sensi dell’articolo 51 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), nel rispetto del minimale e del massimale di rendita. Poiché il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, ili minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi, invece che in giorni, al fine di confrontare i predetti valori con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per mesi, o frazioni di mesi, della durata del rapporto di collaborazione. L’importo mensile risultante da questo confronto deve essere poi, moltiplicato per i mesi sopra indicati o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazioni. Dal 1° luglio 2011 il limite minimo dell’imponibile mensile per i lavoratori parasubordinati corrisponde ad Euro 1.223,43 ed il massimale dell’imponibile è di Euro 2.272,08. Nell’ipotesi di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e con un compenso non superiore ad Euro 5.000,00 (prestazioni occasionali), la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e del massimale di rendita e deve essere: - rapportata ai giorni di durata effettiva del rapporto, qualora in sede contrattuale sia previsto il numero delle effettive giornate lavorative; rapportata al mese, qualora in sede contrattuale non sia specificato il numero delle effettive giornate lavorative. Dal 1° luglio 2011 il limite minimo dell’imponibile giornaliero corrisponde ad Euro 48,94 ed il massimale dell’imponibile è di Euro 90,88. Per gli sportivi professionisti dipendenti la base imponibile è costituita dalla retribuzione effettiva, nel rispetto del minimale e del massimale di rendita; conseguentemente, dopo aver applicato il criterio del calcolo della retribuzioni effettive minime, deve essere operato un confronto tra la retribuzione effettiva annua con il minimale ed il massimale di rendita. Dal 1° luglio 2011 il limite minimo dell’imponibile annuale corrisponde ad Euro 14.681,10 ed il massimale dell’imponibile è di Euro 27.264,90. ___________________________________________ DECERTIFICAZIONE ED ISTRUZIONI OPERATIVE Circolare Inps n. 47 del 27.03.2012 Con la circolare n. 47 del 27 marzo 2012 l’Inps comunica le istruzioni organizzative ed operative in relazione alle nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive introdotte, attraverso la modifica di alcuni articoli del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa), dall’articolo 15 della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012). TeamSystem Labour Review 171/2012 3 Le istruzioni riguardano la Direttiva n. 14/2011 con cui il Ministero della Pubblica Amministrazione e della semplificazione ha dato attuazione alle molteplici novità introdotte dalla legge citata, con l’obiettivo ultimo della completa “decertificazione” del rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini. In forza di tali nuove disposizioni legislative, a partire dal 1° gennaio 2012, i certificati avranno validità soltanto nei rapporti tra privati, mentre le Pubbliche Amministrazioni non potranno più richiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni. La ratio che è alla base della modifica legislativa è il rafforzamento del principio secondo cui l’amministrazione procedente deve acquisire d’ufficio le informazioni utili necessarie allo svolgimento dell’istruttoria, chiedendole all’amministrazione che le detiene, liberando in tal modo i cittadini dal dover reperire e produrre le relative certificazioni. Novità normative Le novità introdotte dall’articolo 15 della Legge n. 183/2011 sono le seguenti: a) le certificazioni rilasciate dalla PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide, ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, ed utilizzabili soltanto nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ed i Gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà. Dal 1° gennaio 2012 le Amministrazioni ed i Gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli, né richiederli; la richiesta o l’accettazione costituirebbero, in difetto, una violazione dei doveri d’ufficio, ai sensi dell’articolo 74, comma 2 lettera a) del D.P.R. n. 445/2000 ed il funzionario che richieda o accetti tali documenti commette il illecito disciplinare; b) i certificati, ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, dovranno riportare a pena di nullità la seguente frase: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Le amministrazioni dovranno adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, a partire dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l’assenza della predetta dicitura; inoltre, il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata integra una violazione dei doveri d’ufficio; c) le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione di dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile soprattutto al fine di consentire controlli, a campione, delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000; d) le Pubbliche Amministrazioni debbono rendere note attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione; e) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni dalla richiesta, costituisce una violazione dei doveri d’ufficio e viene presa in considerazione ai fini della misurazione e valutazione delle responsabilità, individuali o in concorso, degli autori della violazione; f) le Pubbliche Amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. Chiarimenti dell’Inps Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva, l’Inps rammenta che la stessa deve essere sottoscritta dall’interessato, può essere prodotta anche contestualmente all’istanza, può essere presentata anche da persona diversa dal dichiarante, o inviata via fax, o trasmessa per via telematica ed ha la stessa validità del certificato o dell’atto che sostituisce. TeamSystem Labour Review 171/2012 4 In particolare, è escluso l’obbligo di far autenticare la sottoscrizione per tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze rivolte alla P.A.. Al proposito l’articolo 43, comma 6 del D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa prevede che i documenti trasmessi da chiunque alla Pubblica Amministrazione tramite fax o altro documento telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte della legittima provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita dal documento originale. Alla luce di quanto esposto, l’Inps sta implementando i canali telematici per l’acquisizione d’ufficio sia delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive delle amministrazioni competenti, che di tutti i dati e documenti che siano in possesso di altre pubbliche istituzioni. Infatti, le procedure di presentazione telematica delle istanze di servizio o prestazione consentono di prelevare, contestualmente all’acquisizione dell’istanza, dagli archivi dell’Istituto e da quelli delle altre Pubbliche Amministrazioni in collegamento funzionale, gli elementi necessari all’istruttoria, che il richiedente dovrà confermare o rettificare. Qualora questi siano carenti, per agevolarne la ricerca, le procedure richiederanno al cittadino di indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti e non soltanto gli elementi indispensabili per l’individuazione dell’ufficio pubblico. A titolo esemplificativo, l’Istituto precisa che, allorché si renda necessario acquisire agli atti informazioni contenute in provvedimento dell’autorità giudiziaria, che non rientrano nel novero di quelle che possono essere sostituite dal dichiarazioni del cittadino, allora quest’ultimo ha l’obbligo di fornire le indicazioni per il reperimento delle informazioni. Infine, il nuovo assetto normativo impone che le Amministrazioni procedenti non soltanto operino per assicurare la certezza degli atti, dei fatti e dei dati giuridicamente rilevanti, attraverso l’acquisizione d’ufficio delle informazioni necessarie, ma effettuino anche gli idonei controlli, anche a campione, previsti dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute dai soggetti interessati. A tal fine, come previsto dall’articolo 43, comma 5 del D.P.R. n. 445/2000, le Amministrazioni procedenti potranno accedere direttamente, senza oneri, alle informazioni attinenti stati, qualità personali e fatti presso le amministrazioni competenti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza. Al riguardo, un efficace strumento per implementare la cooperazione telematica tra le varie Amministrazioni è previsto dall’articolo 58, comma 2 del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), il quale ha disposto che le stesse concludano apposite convenzioni-quadro per disciplinare le modalità di accesso ai dati, sempre senza oneri a loro carico, in modo da ridurre al minimo le incombenze dei cittadini e delle imprese nella presentazione delle istanze di prestazione o di servizio. Fattispecie escluse dall’autocertificazione In alcuni casi i principi esposti non sono attuabili. L’articolo 49, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 non è stato modificato dall’articolo 15 in esame; pertanto, i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità Cee, di marchi e brevetti non possono essere sostituiti da altro documento salvo diverse disposizioni della normativa di settore. Inoltre, per quanto concerne il DURC, ovvero il Documento Unico di Regolarità contributiva, l’Inps ha precisato che il Ministero del Lavoro, nel confermare la precedente disciplina, ha chiarito una volta per tutte che la nuova normativa, ed in particolare l’articolo 44-bis del D.P.R. n. 445/2000 definisce esclusivamente una modalità di acquisizione del DURC da parte delle Pubbliche Amministrazioni senza, tuttavia, intaccare il principio per cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (Inail, Inps, Cassa Edile) non possono essere sostituite da un’autocertificazione, la quale non può insistere su fatti, né su status, tantomeno su qualità personali. Peraltro, come precisato nel Messaggio n. 1462 del 26.01.2012, il Ministero ha chiarito l’inapplicabilità dell’articolo 40, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in quanto nei casi previsti dal Legislatore e, in TeamSystem Labour Review 171/2012 5 particolare, dall’articolo 90, comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008, il DURC può essere espressamente presentato dai privati alla Pubblica Amministrazione. Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne il certificato di agibilità relativo alle imprese del settore dello spettacolo, iscritte alla Gestione ex Enpals e per le attestazioni di regolarità contributiva in generale, nonché per la certificazione di esposizione all’amianto rilasciata dall’Inail e per i verbali relativi ad accertamenti medico legali redatti da strutture sanitarie pubbliche, in quanto documenti rilasciati all’esito di valutazioni di organismi tecnici. La circolare precisa, inoltre, che, quanto previsto per i verbali di invalidità civile, (articolo 4, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), possa essere esteso al certificato di esposizione all’amianto ed ai verbali di invalidità ordinaria. Pertanto, tali documenti possono presentati in copia, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, resa dall’istante ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000, il quale deve, altresì, dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato. Modalità di acquisizione delle informazioni L’articolo 15 della Legge 12 novembre 211, n. 183 ha riformulato l’articolo 43, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, prevedendo che: “le Amministrazioni Pubbliche ed i Gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accertare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”. A ciò deve aggiungersi il fatto che l’articolo 7, comma 2 lettere g) e h) della Legge 12.07.2011, di conversione del D.L. 13.05.2011, n. 70, prevede il divieto per gli enti previdenziali ed assistenziali di richiedere informazioni già disponibili nei propri sistemi operativi. Da ciò ne discende che, dal combinato disposto degli articoli 40 e 43 del citato D.P.R. n. 445/2000, l’intento del Legislatore è quello di incidere, in termini sostanzialmente preclusivi, sull’istituto della certificazione, senza intaccare la facoltà delle Amministrazioni Pubbliche di richiedere l’autocertificazione al fine di evitare un aggravio del procedimento. Conseguentemente, la circolare in esame prevede anche per l’Inps la possibilità, come per tutte le Pubbliche Amministrazioni procedenti, di accettare dichiarazioni sostitutive di certificazioni, e di ricorrere all’istituto della autocertificazione. Dunque, fermo restando che il reperimento diretto delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari allo svolgimento dei procedimenti d’ufficio, assume il carattere dell’ordinarietà, l’Istituto, ove ritenuto opportuno, può richiedere dichiarazioni sostitutive di certificazioni (articolo 46) o di atti di notorietà (articolo 47), nell’interesse del migliore e più rapido perfezionamento del procedimento. Per quanto concerne, in particolare, gli interventi del Fondo di garanzia, in attesa della definizione delle procedure per il collegamento telematico con i Tribunali, il richiedente, per la pronta liquidazione della prestazione, è tenuto a presentare le seguenti dichiarazioni: - che il suo credito sia stato ammesso allo stato passivo, reso esecutivo con decreto del Giudice Delegato del fallimento; - che il credito ammesso allo stato passivo non sia stato oggetto di opposizione-impugnazione ai sensi dell’articolo 98 L.F. commi 2 e 3, o in caso di concordato preventivo, che lo stesso non è stato appellato o reclamato dinnanzi alla Corte di Appello, salvo che il responsabile della procedura concorsuale non fornisca la propria dichiarazione, esonerando in tal modo il lavoratore. ___________________________________________ TeamSystem Labour Review 171/2012 6 LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E CONTRIBUZIONE 2012 Circolare Inps n. 21 del 9.02.2012 L’Inps, con la circolare n. 21 del 9.02.2012, ha reso noti per l’anno 2012 i nuovi importi dei minimali e del massimale di retribuzione imponibile giornaliera, del massimale di retribuzione annua imponibile, del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, delle aliquote contributive dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti. Si rammenta al proposito che con la Circolare n. 3 del 13 gennaio 2012 l’Inps ha fornito le prime indicazioni operative relativamente al disposto dell’articolo 21 del D.L. n. 201/2011 (Decreto Monti) che ha disposto la soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals ed il trasferimento delle relative funzioni all’Inps, che, pertanto, succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti previdenziali soppressi. Lavoratori dello spettacolo Massimale annuo della base contributiva e pensionabile e massimale di retribuzione giornaliera imponibile Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’articolo 2, comma 18, della Legge 8.08.1995, n. 335, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura del 2,7%, è pari, per l’anno 2012, ad Euro 96.149,00. Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all’Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad Euro 700,93. Pertanto, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano così rivalutati: ANNO 2012 Fasce di retribuzione giornaliera Da euro Ad euro 700,94 1.401,87 1.401,87 3.504,66 3.504,66 5.607,45 5.607,45 7.710,24 7.710,24 9.813,03 9.813,03 12.616,75 12.616,75 15.420,47 15.420,47 In poi Massimale di retribuz. giornaliera imponibile Euro 700,93 1.401,86 2.102,79 2.803,72 3.504,65 4.205,58 4.906,51 5.607,44 Giorni di accredito Contribuzione 1 2 3 4 5 6 7 8 Contributo di solidarietà Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il contributo di solidarietà ai sensi dell’articoli 1, commi 8 e 14 del D.Lgs n. 182/1997, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale retributivo e pensionabile pari, per l’anno 2012, ad Euro 96.149,00. Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all’Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera. TeamSystem Labour Review 171/2012 7 Si rammenta che, in entrambe le ipotesi, il contributo di solidarietà ai sensi dell’articolo 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. 30.04.1997, n. 182, si applica nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore. Aliquota aggiuntiva 1% Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, l’aliquota aggiuntiva (1%) a carico del lavoratore, di cui all’articolo 3-ter, del D.L. 19.09.1992, n. 384, convertito nella Legge 14.11.1992, n. 438, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2012, l’importo di Euro 44.204,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile, pari a Euro 96.149,00. Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all’Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, l’aliquota aggiuntiva (1%) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2012, l’importo di Euro 141,68 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera sopra illustrate. Sportivi professionisti Massimale annuo della base contributiva e pensionabile e massimale di retribuzione giornaliera imponibile Per gli sportivi professionisti iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’articolo 2, comma 18, della Legge 8.08.1995, n. 335, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura del 2,7%, per l’anno 2012, è pari ad Euro 96.149,00. Per gli sportivi professionisti già iscritti all’Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad Euro 308,17. Contributo di solidarietà Il contributo di solidarietà introdotto dall’articolo 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. 30.04.1997, n. 166, è dovuto: - sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di Euro 96.149,00 e fino all’importo annuo di Euro 701.058,00 per gli sportivi professionisti iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie; - sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente per l’anno 2012 l’importo di Euro 308,17 e fino all’importo giornaliero di Euro 2.246,98 per gli sportivi professionisti già iscritti all’Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie. Si rammenta che il contributo di solidarietà è dovuto nella misura dell’1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore. Aliquota aggiuntiva 1% Per gli sportivi professionisti iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, l’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore), di cui all’articolo 3-ter, D.L. n. 384/1992, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2012, l’importo di Euro 44.204,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile di Euro 96.149,00. TeamSystem Labour Review 171/2012 8 Per gli sportivi professionisti già iscritti all’Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, l’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2012, l’importo di Euro 141,68 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a Euro 308,17. Assunzioni agevolate Per quanto riguarda la contribuzione Ivs, che deve essere versata dal datore di lavoro che abbia instaurato rapporti di lavoro agevolati, la cui normativa di riferimento prevede che i contributi da versare siano corrispondenti a quelli previsti per gli apprendisti, fermo restando quanto dovuto per la quota a carico del lavoratore, la circolare precisa che l’aliquota rimane fissata al 10%. Aliquote contributive L’articolo 1, comma 769 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007) ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 2007, l’aumento di 0,30 punti percentuali dell’aliquota a carico del lavoratore per finanziare l’Assicurazione Generale Obbligatoria e le forme sostitutive ed esclusive della medesima. La norma prevede, inoltre, che, in conseguenza del predetto aumento, il totale delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro non possa superare il 33%. Il predetto aumento non si applica alle aliquote contributive previste per tersicorei e ballerini iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31.12.1995 (35,70%). Di seguito si riportano le aliquote contributive per l’anno 2012, già in vigore dal 1° gennaio 2007. Sportivi professionisti - aliquote contributive per il 2012 Categoria lavoratori Lavoratori iscritti dopo il 31/12/95 a forme pensionistiche obbligatorie Lavoratori già iscritti al 31/12/95 a forme pensionistiche obbligatorie Cod. Tab. T Cod. Caus. 020 Datore di lavoro Lavoratore Totale 23,81 9,19 33,00 Z 020 23,81 9,19 33,00 Lavoratori dello spettacolo - aliquote contributive per il 2012 Categoria lavoratori Lavoratori iscritti dopo il 31/12/95 a forme pensionistiche obbligatorie Lavoratori già iscritti al 31/12/95 a forme pensionistiche obbligatorie Tersicorei e ballerini iscritti all’Enpals al 31/12/95 privi di anzianità in altre gestioni pensionistiche obbligatorie Tersicorei e ballerini iscritti all’Enpals dopo il 31/12/95 con anzianità in altre gestioni pens. obbligatorie Cod. Tab. C3 Cod. Caus. 020 Datore di lavoro Lavoratore Totale 23,81 9,19 33,00 Y3 020 23,81 9,19 33,00 R3 020 25,81 9,89 35,70 X3 020 25,81 9,89 35,70 ___________________________________________ Commenti a cura dell’avv. Valentina Lo Bartolo TeamSystem Labour Review 171/2012 9 RINNOVI CONTRATTUALI MARZO 2012 Terziario - Accordo interconfederale 24.03.2012 In data 14.03.2011, le Parti Sociali Confcommercio, con le rappresentanze delle OO.Ss. nazionali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, avevano confermato la disciplina dell’apprendistato professionalizzante di cui al CCnl Terziario (ivi compreso quello con formazione esclusivamente aziendale), fino alla scadenza del termine di 6 mesi dal 25 ottobre 2011, e si erano impegnate a garantire, fino alla scadenza del periodo transitorio stabilito dal D.Lgs n. 167/2011 (T.U. sull’apprendistato), un’entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle regolamentazioni regionali. Con l’Accordo Interconfederale 24.03.2012, che decorre dal 26 aprile 2012 - le Parti nell’ambito delle competenze attribuite alla contrattazione collettiva dal D.Lgs. n. 167/2011, hanno regolamentato l’istituto dell’apprendistato. L’accordo interessa tutti gli apprendisti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi. La materia è disciplinata soltanto dal contratto nazionale ed eventuali accordi di 2° livello devono ritenersi non più applicabili; anche gli accordi territoriali che prevedono durate superiori o livelli e mansioni inferiori rispetto a quanto definitivo dall’accordo debbono ritenersi automaticamente allineati all’accordo stesso. Il contratto di apprendistato è a tempo indeterminato, distinto nelle seguenti tipologie: - TIPO A: apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale; TIPO B: apprendistato professionalizzante o contratto a mestiere; TIPO C: apprendistato di alta formazione e ricerca. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve indicare il periodo di prova, la durata, l’inquadramento iniziale, intermedio e finale e la qualifica di destinazione. Il piano formativo deve essere definito entro 30 giorni dalla stipula (tipo B) o entro i termini individuati dai soggetti competenti (tipi A e C). Le cause di sospensione involontaria del rapporto (come ad esempio, malattia infortunio, ecc.), superiori a 30 giorni consecutivi, prorogano il termine di scadenza del contratto. In caso di recesso di una delle parti alla scadenza del contratto, è necessario un preavviso scritto di almeno 30 giorni, decorrenti dalla fine del periodo della formazione, in difetto, una indennità sostitutiva. Il numero degli apprendisti non può superare quello dei lavoratori specializzati e qualificati nelle aziende in servizio presso l’azienda. Nelle aziende con meno di 3 dipendenti qualificati o specializzati possono essere assunti fino a 3 apprendisti. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o con contratto di alta formazione e ricerca i soggetti di età compresa tra i 18, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, e i 29 anni, nonché con il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale i giovani che abbiano compiuto i 15 anni e fino al compimento del 25°esimo anno di età. Agli apprendisti di età inferiore a 18 anni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale trova applicazione la disciplina del Ccnl Terziario in quanto compatibile. Nel contratto può essere pattuito un periodo di prova per un periodo non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato, inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione. L’inquadramento ed il relativo trattamento economico sono determinati nella seguente modalità: - prima metà del periodo: 2 livello sotto quello di destinazione finale; seconda metà del periodo: 1 livello sotto quello di destinazione finale. Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel 6° livello del Ccnl, l’inquadramento ed il conseguente trattamento economico sono riferite al 7° livello per la prima metà della TeamSystem Labour Review 171/2012 10 durata del rapporto di apprendistato. Alla fine del periodo di apprendistato il livello di inquadramento è quello corrispondente alla qualifica conseguita. Il contratto di apprendistato professionalizzante non può essere utilizzato dalle aziende che non abbiano mantenuto in servizio almeno l’80% dei lavoratori, il cui contatto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti, compresi i lavoratori somministrati, che abbiano svolto l’intero apprendistato in azienda; a tale scopo non vengono computati i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione, abbiano esercitato la facoltà di recesso ed i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La predetta limitazione non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli 2° e 6° delle classificazione con esclusione delle seguenti figure: - - archivista e protocollista; dattilografo (con specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta); aiutante commesso (5° livello); addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), addetto all’insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l’esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio (5° livello); addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ad esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio (5° livello). E’, inoltre, possibile instaurare rapporti di apprendistato professionalizzante anche con giovani in possesso del titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere. La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante è così fissata: Livelli 2° 3° 4° 5° 6° Durata 36 mesi 24 mesi E’ possibile una deroga alle superiori durate, per le figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per le quali si ritiene possibile l’attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi a 3 anni; l’accordo specifica le figure professionali per le quali è ammessa una durata fino a 48 mesi. L’accordo stabilisce i contenuti ed il periodo di durata della formazione che può essere interna od esterna all’azienda. Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono i permessi, il periodo di malattia, il rapporto part-time, la previdenza ed assistenza integrativa. Formazione professionale - Ipotesi di Ccnl 27.03.2012 In data 27.03.2012 tra le Parti Sociali Forma, Cenfop da una parte, con le rappresentanze delle Oo.Ss. nazionali Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals Conf-Sal, è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per gli TeamSystem Labour Review 171/2012 11 Operatori della formazione professionale convenzionata. L’accordo avrà decorrenza dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 per la parte economica e normativa. Le novità incidenti sul cedolino sono le seguenti: - Minimi tabellari (marzo 2012, settembre 2012, settembre 2013); Progressione economica orizzontale (febbraio 2012). L’ipotesi di accordo, secondo quanto divulgato dalle associazioni sindacali con comunicato unitario, deve essere sottoposta alla valutazione delle assemblee dei lavoratori per la definitiva sottoscrizione del contratto. I nuovi valori dei minimi tabellari sono i seguenti: Livello 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Dal 1.03.2012 2.954,96 2.409,33 2.237,75 2.137,67 1.886,63 1.811,02 1.682,12 1.586,88 1.500,03 Dal 1.09.2012 3.003,42 2.448,85 2.274,45 2.172,73 1.917,63 1.840,72 1.709,71 1.612,91 1.524,63 Dal 1.09.2013 3.066,19 2.500,03 2.321,99 2.218,14 1.957,63 1.879,19 1.745,44 1.646,62 1.556,50 L’ipotesi contempla una modifica del sistema della progressione economica orizzontale (PEOI) che viene così modificato: - gli incrementi retributivi quinquennali passano a 5, comprensivi di quelli già maturati nel regime transitorio previsto dal Ccnl 25 gennaio 2008 e ad essi sequenziali, a partire dall’ultimo di essi già attribuito; il valore unitario di tali incrementi a partire dal 1° febbraio 2012, viene determinato come dalla tabella che segue: Livello 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Progressione economica 60,00 60,00 60,00 60,00 55,00 40,00 30,00 30,00 30,00 In via sperimentale, per la durata del Ccnl, le Parti hanno convenuto che ai lavoratori con età superiore ai 29 anni, assunti con contratto a tempo indeterminato, inquadrati dal 1° al 6° livello delle Aree Funzionali 1, 2, 3, può essere attribuita una retribuzione progressiva di accesso, pari alle seguenti percentuali della retribuzione del livello di inquadramento: TeamSystem Labour Review 171/2012 12 - 60% per il 1° anno; 67% a partire dal 2° anno; 75% a partire dal 3° anno; 100% dal 4° anno. La contrattazione regionale può determinare una diversa progressione, fermo restando che il lavoratore non può essere retribuito con il salario di ingresso per più di 36 mesi. Sono comunque fatte salve eventuali situazioni al momento della firma dell’accordo. L’accordo prevede che, in assenza di contrattazione di secondo livello, a tutto il personale dipendente a tempo pieno, verrà corrisposto un elemento di garanzia retributiva (EGR) nella percentuale che sarà definita dalla contrattazione nazionale, tramite specifica sequenza contrattuale. I periodi di prova vengono così definiti: Livello 9, 8, 7, 6, 5 4, 3, 2, 1 Durata 6 mesi 3 mesi In caso di sopravvenuta malattia (o infortunio), la decorrenza dei periodi di prova è sospesa fino al raggiungimento dei limiti sopra indicati. La durata del periodo di preavviso è di 3 mesi in ipotesi di licenziamento e di 2 mesi in caso di dimissioni (3 mesi per i livelli superiori al 4°). La contrattazione integrativa può prevedere per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un premio di professionalità derivante da incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa. A tale proposito la contrattazione integrativa dispone di una quota economica da corrispondere entro la vigenza del Ccnl, entro i limiti del 45% dello stipendio tabellare mensile vigente al 1° ottobre 2012. Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono l’apprendistato professionalizzante, con la relativa attività formativa, ed il contratto a termine. Assicurazioni - Ipotesi di intesa 7.03.2012 In data 7.03.2012 tra le Parti Sociali Ania con Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Uilca Snfia è stata stipulata l’ipotesi di intesa per il complessivo trattamento economico normativo del personale amministrativo e del personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione delle imprese di assicurazione. L’accordo avrà decorrenza dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2013 sia per la parte economica che normativa. Le novità incidenti sul cedolino sono le seguenti: - Una tantum (aprile 2012); Arretrati (aprile 2012); Minimi tabellari (gennaio 2011; gennaio 2012; gennaio 2013; luglio 2013); Indennità di funzione (gennaio 2011; gennaio 2012; gennaio 2013; luglio 2013); Indennità di carica funzionari (gennaio 2011; gennaio 2012; gennaio 2013; luglio 2013); Terzo elemento (gennaio 2011; gennaio 2012; gennaio 2013; luglio 2013); Indennità varie (gennaio 2011; gennaio 2012; gennaio 2013; luglio 2013). TeamSystem Labour Review 171/2012 13 Gli arretrati, spettanti dal 1° gennaio 2011, debbono essere corrisposti entro il 30 aprile 2012 e comunque entro e non oltre il 30 maggio 2012. Gli importi sono considerati a tutti gli effetti per la determinazione della quota di accantonamento del TFR relativa all’anno 2012 e del contributo, a carico delle imprese e dei lavoratori, per il trattamento previdenziale, nonché per le prestazioni economiche di maternità, mentre non sono utili a nessun altro effetto contrattuale e di legge, come il lavoro straordinario e così via. Al personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 7 marzo 2012 viene corrisposto entro il 30 aprile 2012 e comunque non oltre il 30 maggio un importo forfetario una tantum. L’importo che sarà correlato alla situazione personale (inquadramento, livello, classe di anzianità ed orario di lavoro) al 7 marzo 2012, verrà riproporzionato al periodo di servizio prestato nell’anno 2010 e non sarà utile ai fini di alcun istituto contrattuale e di legge e del TFR. L’accordo disciplina anche gli importi dell’una tantum dell’indennità di carica del personale assunto dal 18 dicembre 1999, quello in forza al 18 dicembre 1999, al personale amministrativo e dei funzionari, nonché l’indennità di cassa e l’assegno ad personam del personale amministrativo, degli altri lavoratori programmatori e specialisti e degli addetti alla produzione. Gli importi dell’indennità di funzione per il personale amministrativo vengono così determinati: - € 837,41 a partire dal 1° gennaio 2011; € 858,35 a partire dal 1° gennaio 2012; € 868,05 a partire dal 1° gennaio 2013; € 870,65 a partire dal 1° luglio 2013. Gli importi medi annui delle provvigioni aggiuntive, dovute al personale di produzione e di servizio in servizio alla data di stipula dell’accordo sono così determinati: Livelli 4 3 2 1 IMPORTI MEDI PER PROVVIGIONI AGGIUNTIVE Anno 2011 Anno 2012 936,55 960,07 700,18 717,68 532,69 546,01 380,97 390,49 Anno 2013 972,38 726,88 553,01 395,49 L’intesa in commento, di rinnovo del Ccnl, ha determinato i nuovi valori dell’una tantum relativa al terzo elemento, nonché dell’una tantum relativa alle provvigioni aggiuntive, che risultano così determinati: IMPORTI UNA TANTUM PER PROVVIGONI AGGIUNTIVE Livelli Importo 4 21,19 3 15,86 2 12,09 1 8,65 ___________________________________________ A cura dell’Avv. Valentina Lo Bartolo TeamSystem Labour Review 171/2012 14 Infortunio sul lavoro Responsabilità del datore Cass. Sez. Lav., 7 febbraio 2012, n. 1716 A norma dell’articolo 2087 c.c. l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Questa norma non impone all’imprenditore una responsabilità oggettiva ogni volta che il prestatore di lavoro abbia comunque sopportato un danno. Occorre, invece, che l’evento sia pur sempre riferibile alla colpa del primo, per violazione di obblighi di comportamento previsti da espresse disposizioni, anche infralegislative, o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuabili. Il danno morale non deve configurarsi soltanto come riparazione delle sofferenze psichiche, ma anche come lesione della dignità personale, particolarmente evidente quando un padre di famiglia venga ridotto allo stato vegetativo e così perda ogni legame con la vita, compresi i vincoli affettivi nell’ambito della comunità familiare, tutelata dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione. Sarebbe iniquo riconoscere il diritto soggettivo al risarcimento di un danno non patrimoniale diverso dal pregiudizio alla salute e consistente in sofferenze morali, e negarlo quando queste sofferenze non siano neppure possibili a causa dello stato di non lucidità del danneggiato. Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ribadisce il principio, ormai consolidato, che a norma dell’articolo 2087 c.c. il datore è tenuto ad adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica si rendono necessarie nello svolgimento dell’attività di impresa per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. La norma, lungi dal prevedere una sorta di responsabilità oggettiva in capo al datore di lavoro ogni volta che il prestatore abbia ricevuto un danno, prevede una imputazione a titolo di colpa qualora vi sia stata violazione di norme e di regole di comportamento, previste da espresse disposizioni di legge, anche non legislative, ma suggerite dalla tecnica e concretamente individuabili. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che, una volta che il lavoratore abbia provato il danno ed il nesso di causalità con lo svolgimento dell’attività lavorativa, grava sul datore di lavoro l’onere della prova di aver approntato tutte le misure che, a norma di legge e secondo la tecnica, era tenuto ad adottare, quindi di provare la mancanza di qualsiasi possibilità di addebito per colpa. La Cassazione, anche in questa ipotesi, ha ribadito che la responsabilità del datore di lavoro è esclusa soltanto in caso di dolo o di rischio elettivo del lavoratore, ovvero quando l’eventus damni sia generato da un rischio estraneo allo svolgimento dell’attività lavorativa, alle mansioni allo stesso affidate o comunque frutto di una irrazionale o del tutto arbitraria iniziativa dello stesso. Nel caso in esame, la società datrice di lavoro aveva omesso di predisporre una procedura idonea ad evitare che, durante una manovra particolarmente insidiosa per il lavoratore, lo stesso potesse risultare scoperto e cadere in un vano sottostante all’area di manovra, essendo questa sprovvista di recinzioni o altre protezioni tali da impedire la sua possibile caduta. La società datrice è stata ritenuta responsabile, non avendo prodotto in giudizio il documento comprovante la predisposizione della suddetta procedura di tutela e ritenendo la Corte che detto documento non potesse essere in alcun modo sostituito da generiche affermazioni dei testimoni, peraltro dipendenti della società, riguardanti la formazione ricevuta in azienda. ______________________________________________ TeamSystem Labour Review 171/2012 15 Infortunio e sicurezza sul lavoro - Malattie professionali Infortunio in itinere Cass. Sez. Lav., 3 novembre 2011, n. 22759 In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’infortunio in itinere non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio mezzo al luogo della prestazione dell’attività lavorativa, fuori sede, dal luogo della propria dimora, ove l’uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità di persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada. Sicurezza del lavoro e protezione dai rischi Corte di Giustizia Ue, Sez. VII, 19 maggio 2011, n. C-256/10 e 261/10 La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 febbraio 2003, 2003/10/Ce, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), deve essere interpretata nel senso che un datore di lavoro, nella cui impresa il livello di esposizione giornaliera dei lavoratori al rumore è superiore agli 85 dB (A), misurato senza tenere conto degli effetti dell’utilizzo di dispositivi individuali di protezione dell’udito, non adempie agli obblighi derivanti da tale direttiva, mettendo semplicemente a disposizione dei lavoratori dispositivi che consentono di ridurre l’esposizione giornaliera al rumore al di sotto degli 80 dB (A); il datore di lavoro ha, invece, l’obbligo di applicare un programma di misure tecniche od organizzative volte a ridurre tale esposizione al rumore ad un livello inferiore agli 85 dB (A), misurato senza tenere conto dell’effetto dell’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione dell’udito. Malattia professionale e fattori concorrenti Cass. Sez. Lav., 17 giugno 2011, n. 13361 Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, non trova diretta applicazione la regola contenuta nell’articolo 41 c.p., per cui il rapporto causale tra l’evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficacia causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla Legge. Risarcimento danni per infortunio sul lavoro Cass. Sez. Lav., 28 febbraio 2012, n. 3033 Posta la natura contrattuale della responsabilità incombente sul datore di lavoro in relazione al disposto dell’articolo 2087 c.c., sul piano della ripartizione dell’onere probatorio, al lavoratore spetta lo specifico onere di riscontrare il fatto costituente inadempimento dell’obbligo di sicurezza, nonché il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento stesso ed il danno da lui subito, mentre - in parziale deroga al principio generale stabilito dall’articolo 2697 c.c. - non è gravato dall’onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante, sebbene concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al TeamSystem Labour Review 171/2012 16 risarcimento del danno, onere, che invece, incombe sul datore di lavoro e che si concreta nel provare la non imputabilità dell’inadempimento. Diversamente si atteggia il contenuto dei rispettivi oneri probatori a seconda che le misure di sicurezza asseritamente omesse - siano espressamente e specificatamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso articolo 2087 c.c., che impone l’osservanza del generico obbligo di sicurezza. Nel primo caso - riferibile alle misure di sicurezza cosiddette “nominate” - il lavoratore ha l’onere di provare soltanto la fattispecie costitutiva prevista dalla fonte impositiva della misura stessa ovvero il rischio specifico che si intende prevenire o contenere - nonché ovviamente, il nesso di causalità materiale tra l’inosservanza della misura ed il danno subito. La prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia dal riscontro dell’insussistenza dell’inadempimento ed il nesso eziologico tra quest’ultimo ed il danno. Nel secondo caso - in cui si discorre di misure di sicurezza cosiddette “innominate” - la prova liberatoria a carico del datore di lavoro (fermo restando il suddetto onere probatorio spettante al lavoratore) risulta, invece, generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro, l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o da altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe. Infortunio sul lavoro Cass. Sez. Pen., 31 gennaio 2012, n. 3893 L’infortunio determinato da errore del lavoratore, che abbia prestato il consenso ad operare in condizioni di pericolo, non esclude la responsabilità del datore di lavoro. ___________________________________________ Intermediazione ed interposizione nel lavoro Somministrazione irregolare Tribunale di Padova, 29 novembre 2011 In caso di somministrazione irregolare si applica la sanzione prevista dall’articolo 32, comma 5 della Legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro) in materia di contratto a tempo determinato (conversione del contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore e, per il medio tempore, indennità omnicomprensiva tra le 2.5 e le 12 mensilità di retribuzione globale di fatto). Appalto di servizi e appalto di manodopera Tribunale di Genova, 10 giugno 2011, n. 1044 Presupposta la sussistenza di un contratto di subappalto di trasporto tra il vettore committente ed un sub-vettore, non rilevando, ai fini della prova della sussistenza di un appalto di mere prestazioni di lavoro circostanze, esteriori e puramente formali (quali la consegna del cartellino di riconoscimento operata dal committente, la tuta di lavoro ed altro materiale recanti il luogo del committente), rilevano, di converso, ai fini della prova della sussistenza del regolare contratto di appalto di servizi, elementi TeamSystem Labour Review 171/2012 17 strutturali e sostanziali quali, a mente della normativa vigente, la “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore” e “l’assunzione da parte del medesimo, del rischio di impresa”, con l’ulteriore precisazione che “l’organizzazione dei mezzi necessari”, in relazione alle esigenze proprie del servizio dedotto in contratto, può risultare anche solo “dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto”. Interposizione illecita Cass. Sez. Lav., 4 novembre 2011, n. 22894 Anche se a seguito dell’abrogazione della Legge n. 1369/1960 in assenza di ipotesi - quale la somministrazione di lavoro - legittimanti la scissione tra titolarità formale del rapporto di lavoro e utilizzazione effettiva delle relative prestazioni, l’imputazione del rapporto deve avvenire a carico dell’utilizzatore ai sensi dell’articolo 2094 c.c.. Somministrazione di manodopera Tribunale di Treviso, 5 aprile 2011 Con l’entrata in vigore degli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003, il Legislatore ha introdotto una generale forma di interposizione di manodopera denominata “somministrazione di lavoro” e definita come la fornitura professionale di manodopera a tempo indeterminato o a termine (articolo 20, comma 1, lettera o), formula che ricomprende sia il cosiddetto staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato, rivitalizzato dalla Legge n. 191/2009), sia il cosiddetto lavoro interinale o temporaneo (somministrazione a tempo determinato). Il ricorso alla somministrazione a termine è consentito anche a fronte di esigenze stabili e ricorrenti. Eventuali vizi del contratto di assunzione tra impresa di somministrazione e lavoratore somministrato per difetto di forma o per mancata o insufficiente specificazione che giustificano l’assunzione a termine del lavoratore, rimangono circoscritti all’area dei rapporti tra agenzia e lavoratore e non vanno a toccare il rapporto tra l’utilizzatore e quest’ultimo. In mancanza di forma scritta, il contratto di somministrazione è nullo ed i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore, in tal caso rimangono invariati gli altri elementi contrattuali, ivi compresa la temporaneità del rapporto. Il contratto tra agenzia e lavoratore non richiede, in termini generali specifici requisiti di forma, valendo sul punto la disciplina generale per il tipo contrattuale prescelto. Contratto di somministrazione a termine illegittimo Tribunale di Torino, 16 gennaio 2012 In ipotesi di lavoro somministrato a termine, la conseguenza dell’illegittimità dello stesso, stante la genericità delle causali, non può comportare la costituzione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione utilizzatrice, in quanto a ciò osta l’inapplicabilità dell’articolo 27 D.Lgs. n. 276/2003 alle Amministrazioni Pubbliche, per espressa disposizione dell’articolo 86, comma 9, del medesimo provvedimento, nonché l’articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001. Ne deriva che l’unico rimedio esperibile è quello del risarcimento del danno da equivalente, che deve essere quantificato secondo i criteri offerti dall’articolo 18, Legge n. 300/1970, e cioè dalla corresponsione delle mensilità della retribuzione globale di fatto. TeamSystem Labour Review 171/2012 18 Appalto e responsabilità del committente Tribunale di Genova, 27 luglio 2011, n. 1272 Non può darsi ingresso alla responsabilità solidale ex articolo 1676 c.c. ove l’appaltante, nel caso di cooperativa, abbia estinto ogni debito nei confronti dell’appaltatore, all’epoca in cui il dipendente dell’appaltatore medesimo propone la domanda per importi retributivi; laddove la responsabilità ex articolo 29 del D.Lgs. n. 278/2003 riguarda esclusivamente i crediti retributivi e contributivi maturati per la prestazione lavorativa svolta nell’ambito dell’appalto e non può riferirsi a periodi lavorativi ad esso antecedenti o successivi. Somministrazione irregolare Tribunale di Padova, 4 febbraio 2011 In caso di somministrazione irregolare si applica la sanzione prevista dall’articolo 32, comma 5 della Legge n. 183/2010 in materia di contratto a tempo determinato (conversione del contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore e, per il medio tempore, indennità onnicomprensiva tra le 2,5 e le 12 mensilità di retribuzione globale di fatto). Cambio appalto e assunzione Tribunale di Torino, 6 maggio 2011 L’articolo 4 lettera a), del Ccnl Multiservizi e Servizi integrati accorda ai lavoratori addetti all’appalto il diritto all’assunzione, ma non sancisce, quale principio ineludibile, la conservazione delle medesime condizioni contrattuali. La fattispecie in oggetto delineata dalla lettera b) dell’articolo 4, essendo intervenuta una modifica dei termini contrattuali che, pur imponendo oneri di consultazione nella fattispecie asseritamente disattesi, esclude il diritto all’assunzione e che rende la riduzione di orario aderente ai principi di buona fede contrattuale in quanto consequenziale alla riduzione del corrispettivo. Somministrazione irregolare Tribunale di Rovigo, 1° febbraio 2011 In caso di somministrazione irregolare si applica la sanzione prevista dall’articolo 32, comma 5 della Legge n. 183/2010 in materia di contratto a tempo determinato (conversione del contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore e, per il medio tempore, indennità onnicomprensiva tra le 2,5 e le 12 mensilità di retribuzione globale di fatto). Contratto di somministrazione a termine Tribunale di Torino, 18 gennaio 2012 L’illegittimità del contratto di somministrazione travolge automaticamente anche il termine apposto al contratto di lavoro, e, non versandosi in alcuna delle ipotesi di conversione di contratto a tempo determinato, stante la sussistenza di un rapporto di lavoro intercorso, sul piano soggettivo, tra parti diverse da quelle che ne erano apparentemente titolari, non si applica l’indennità risarcitoria di cui ai comma 5, articolo 32, Legge n. 183/2010, ma l’ordinario regime di risarcimento del danno. TeamSystem Labour Review 171/2012 19 Da tale ammontare va detratto quanto il lavoratore abbia percepito a titolo di indennità di disoccupazione. ______________________________________________ Trattamento retributivo Contratto a termine e indennità omnicomprensiva Tribunale di Genova, 28 luglio 2011, n. 1282 La corretta interpretazione della norma di cui all’articolo 32, commi 5 e 6 della Legge 4 novembre 2010 n. 183, induce ad affermare che l’indennità risarcitoria da essa prevista, da un lato, si aggiunga alla conversione del rapporto, dall’altro assorba ogni ulteriore profilo risarcitorio conseguente alla illegittima apposizione del termine fino alla data della sentenza. Richiesta della indennità di cessazione del rapporto Cass. Sez. Lav., 20 giugno 2011, n. 13530 Ferma la libertà di forme della richiesta della indennità di cessazione del rapporto da parte dell’agente, deve affermarsi che, allorquando la richiesta non sia formulata genericamente, nel senso indicato di far valere i propri diritti, ma abbia ad oggetto voci specifiche e diverse dall’indennità ex articolo 1751, il richiedente è tenuto quanto meno a specificare che le diverse richieste sono finalizzate alla determinazione della indennità di cessazione del rapporto, restando altrimenti escluso ogni possibile collegamento tra la richiesta avente un progetto specifico e diverso e l’indennità ex articolo 1751, comma 1 c.c.. Provvigione e diritti di credito Cass. Sez. Lav., 29 aprile 2011, n. 9539 Nella nuova disciplina giuridica, il fatto costitutivo della provvigione è la conclusione del contratto. Questa genera, contrariamente a quanto avveniva nella disciplina precedente, non una semplice aspettativa, ma un vero e proprio diritto di credito, anche se non esigibile: un diritto che può essere ceduto e permette l’insinuazione nel passivo del fallimento del preponente. E’ condizione di esigibilità, invece, l’esecuzione del contratto da parte del preponente: la provvigione è esigibile nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione. Non è, quindi, necessaria la prova del buon fine dell’affare e cioè, in sostanza, del pagamento del prezzo da parte del cliente. Indennità onnicomprensiva nel rapporto a termine Corte Costituzionale, 9 novembre 2011, n. 303 La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 32, commi 5, 6 e 7 della Legge 4 novembre 2011, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi alla occupazione, all’apprendistato, di occupazione femminile, TeamSystem Labour Review 171/2012 20 nonché di misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), sollevate con riferimento agli articoli 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117 comma 1 della Costituzione, dalla Corte di Cassazione e dal Tribunale di Trani con le ordinanze in epigrafe. Permessi retribuiti Cass. Sez. Lav., 19 agosto 2011, n. 17401 Non è ravvisabile un’incompatibilità tra la natura del rapporto a termine e la concessione di permessistudio basata sulla limitata durata del rapporto, che impedirebbe al datore di lavoro di avvalersi della elevazione conseguente alla fruizione dei permessi studio. Il riconoscimento di determinati benefici, quali quelli in esame, prescinde da un siffatto interesse del datore di lavoro, pubblico o privato, essendo diretto alla concreta attuazione di fondamentali garanzie costituzionali, riconosciute nell’ordinamento internazionale e recepite, altresì, dal Legislatore nella definizione dei diritti spettanti ai lavoratori studenti (articoli 2 e 3 della Costituzione, articolo 2 Protocollo Cedu, articolo 10 della Legge n. 300/1970), le quali devono trovare una concreta ed effettiva attuazione nell’ambito di un equo bilanciamento con gli interessi, pure tutelati, alla libera organizzazione dell’impresa ed all’efficienza della Pubblica Amministrazione. Lavoro oltre il sesto giorno e maggiorazione della retribuzione Cass. Sez. Lav., 21 giugno 2011, n. 13572 La prestazione di attività lavorativa per oltre sei giorni, nel regime normativo antecedente il D.Lgs. n. 66/2003, comporta - salvo che la contrattazione collettiva applicabile non preveda specifiche forme di remunerazione del riposo settimanale usufruito oltre il settimo giorno o che il datore di lavoro non dimostri l’esistenza di una specifica remunerazione per tale prestazione - il diritto del lavoratore a una percentuale di maggiorazione della retribuzione giornaliera per ogni giorno di lavoro prestato oltre il sesto. Indennità di trasferta Cass. Sez. Lav., 2 novembre 2011, n. 22695 Al lavoratore trasferito, va riconosciuto un minimo di provvidenze anche nel caso in cui al trasferimento stesso, pur comportamento disagi per il lavoratore e la sua famiglia, non si accompagni il mutamento della residenza. Rimborsi chilometrici Cass. Sez. Lav., 20 febbraio 2012, n. 2419 Il datore di lavoro che intende escludere dal’imponibile contributivo le erogazioni fatte ai dipendenti per i rimborsi chilometrici, è sufficiente che documenti i rimborsi stessi con riferimento al mese, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all’importo corrisposto sulla base della tariffa Aci, senza che occorra, al riguardo, documentazione specifica recante l’analitica esposizione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti e riepilogo giornaliero. ______________________________________________ TeamSystem Labour Review 171/2012 21 Aspetti previdenziali Gestione commercianti ed effetti della domanda di condono Corte di Appello di Genova, 26 aprile 2011, n. 399 La domanda di condono, pur non potendo nella sua proposizione ravvisarsi un atto interruttivo, né potendo assumere valore di riconoscimento di debito, determina ugualmente la sospensione del termine prescrizionale sino a quando l’interessato rispetti le modalità di pagamento delle somme richieste. Previdenza integrativa Cass. Sez. Lav., 30 settembre 2011, n. 20105 Fino alla data di entrata in vigore della riforma della previdenza complementare (D.Lgs. 21.04.1993, n. 124), i versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro in fondi pensionistici integrativi (individuali o collettivi) previsti dalla contrattazione collettiva, sono rilevanti ai fini del computo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di anzianità, stante la loro natura retributiva. Lavoratori esposti all’amianto e benefici previdenziali Corte di Appello di Genova, 26 aprile 2011, n. 398 La disposizione di cui all’articolo 13, comma 8 della Legge n. 257/1992, quale modificata dall’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 169/1993, convertito nella Legge n. 271/1993, si applica a tutti i lavoratori subordinati che al 28 aprile 1992 - data di entrata in vigore della medesima Legge n. 257/1992 prestavano ancora attività di lavoro dipendente, nulla rilevando l’avvenuto pensionamento al momento della domanda; ai fini dell’accertamento del raggiungimento della soglia minima di esposizione deve aversi riguardo all’eventuale contenuto d’amianto ed ai tempi di effettivo utilizzo dei dispositivi di protezione. Pensionamento anticipato Tribunale di Frosinone, 31 maggio 2011 Nel pensionamento anticipato degli addetti ai servizi pubblici di trasporto, l’aumento figurativo o convenzionale dell’attività contributiva rileva non soltanto ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, ma anche ai fini del calcolo dell’ammontare della stessa. Attività prevalente e contribuzione Inps Corte Costituzionale, 23 gennaio 2012, n. 15 Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 11, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, in quanto legittimante in via asseritamente interpretativa la doppia pretesa contributiva dell’Inps, dovendosi escludere il giudizio di prevalenza previsto dall’articolo 1, comma 208, della Legge n. 62/1996 per i casi di svolgimento contemporaneo, anche in un’unica impresa, della duplice attività di amministratore e di socio (o familiare coadiutore di socio), in quanto, ferma l’operatività del divieto di norme retroattive soltanto in materia penale, l’intervento legislativo è coerente con la necessità di dirimere le oggettive incertezze interpretative, testimoniate dall’intervento di composizione dei contrasti operato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte. TeamSystem Labour Review 171/2012 22 Fondi integrativi soppressi e calcolo della pensione Tribunale di Genova, 20 maggio 2011, n. 870 Ai fini del calcolo della pensione erogata dai fondi integrativi dell’Ago per i dipendenti dagli enti previdenziali, disciplinati dalla Legge 20 marzo 1975, n. 70 agli aventi diritto (personale in servizio o cessato dal servizio) alla data di entrata in vigore della legge soppressiva dei predetti fondi, vanno computate le voci retributive denominate “indennità di funzione” e “salario di garanzia”, avendo le stesse il carattere fisso e continuativo richiesto sia per le modalità di erogazione, che per il tenore della fonte che le introduce, non prevedendo espressamente la Legge tali compensi come temporanei. La disciplina contenuta nell’articolo 3 della Legge n. 297/1982, che prevede la misura della perequazione automatica delle pensioni, nonché l’importo della contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro, per provvedere al finanziamento degli oneri derivanti al Fondo pensioni dall’applicazione della norma stessa, importo che deve essere detratto dalla quota di trattamento di fine rapporto, relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa (rivalsa contributiva), e che l’Istituto provvede - con una annotazione allo stato meramente contabile - a segnalare nelle buste paga mensili dei dipendenti, va applicata, come inequivocabilmente stabilito dalla Legge in questione, a tutti i dipendenti, pubblici e privati, assoggettati all’Ago, tra cui rientrano gli stessi dipendenti Inps. Pensione di inabilità per extracomunitari Cass. Sez. Lav., 1° settembre 2011, n. 17966 Il lavoratore marocchino ha diritto alla pensione di inabilità, se ne matura i requisiti lavorando in Italia, a nulla rilevando che nel periodo utile fosse in possesso del mero permesso di soggiorno. Il Marocco, infatti, ha stipulato con l’Unione Europea un accordo che consente ai lavoratori marocchini che prestano servizio nei Paesi aderenti alla Ue, di fruire degli stessi diritti sociali dei lavoratori comunitari. Pertanto, qualora la norma di diritto interno precluda la possibilità di giovarsi dello stesso trattamento previsto per i lavoratori comunitari, il Giudice interno è tenuto a disapplicarla in favore della norma pattizia di diritto internazionale recante il trattamento di maggior favore. Contribuzione di malattia Cass. Sez. Lav., 28 giugno 2011, n. 14307 E’ rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20, comma 1, ultimo inciso, del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, che, nel sopprimere in via di interpretazione autentica, l’obbligo in capo ai datori di lavoro del versamento della contribuzione Inps per il trattamento economico di malattia (primo inciso della norma), prevede l’irripetibilità delle contribuzioni anteriormente versate che restano acquisite alla gestione, atteso che la disposizione, irragionevolmente, pone i soggetti che hanno correttamente adempiuto al pregresso obbligo previdenziale in una condizione deteriore a coloro che, contravvenendo al dettato normativo, hanno omesso il medesimo versamento, che restano premiati per la condotta inadempiente, dovendosi ritenere a tale effetto “de iure”, in quanto direttamente discendente dal portato della norma interpretativa, senza che possano valere a giustificare la palese diseguaglianza introdotta le considerazioni sul contenzioso derivante dall’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, né il connesso onere finanziario che graverebbe sull’Inps. Previdenza forense ed iscrizione alla Cassa Cass. Sez. Lav., 3 giugno 2011, n. 12136 TeamSystem Labour Review 171/2012 23 Nell’interpretazione dell’articolo 2, comma 1 della Legge n. 576/1980, come sostituito dall’articolo 1, Legge n. 141/1992, stante l’inequivoco significato proprio delle singole parole usate, la locuzione “quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione”, indica le annualità, non necessariamente anche di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa Forense, antecedenti l’epoca di maturazione del diritto. Contribuzione alla Cassa Forense e restituibilità Cass. Sez. Lav., 6 giugno 2011, n. 12209 In tema di previdenza forense, è coerente con la facoltà di optare per il sistema contributivo (in quanto comportante un palese ampliamento dell’area di utilizzabilità ai fini pensionistici dei contributi versati legittimamente alla Cassa) la contestuale previsione (articolo 4, comma 1, del Regolamento della Cassa) della non restituibilità dei contributi risulta rispettosa dei limiti, idonea ad abrogare tacitamente la contraria previsione (di cui all’articolo 21 della Legge n. 576/1980) del diritto alla restituzione dei contributi non utilizzabili ai fini pensionistici. Né può derivare la lesione di diritti quesiti (presupponente la loro maturazione prima del provvedimento ablativo), ovvero di legittime aspettative o dell’affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica, posto che la previsione della non restituibilità dei contributi legittimamente versati risulta coerente, da un lato, con la regola generale e, dall’altro, con la previsione contestuale della facoltà di optare, a condizioni di maggior favore, per il sistema contributivo di calcolo della pensione. ______________________________________________ Licenziamento collettivo e crisi aziendali Licenziamento collettivo e procedura Cass. Sez. Lav., 28 luglio 2011, n. 16621 In tema di licenziamenti collettivi, la comunicazione di cui all’articolo 4, comma 9 della Legge n. 223/1991, ha la finalità di consentire ai lavoratori interessati, alle Oo.SS. ed agli organi amministrativi, il controllo delle procedure e la corrispondenza degli accordi, a nulla rilevando che la predeterminazione dei criteri li renda pressoché automatica la selezione, essendovi la necessità di controllare che tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati considerati, nonché la corretta valutazione comparativa dei dipendenti inseriti. Pertanto, l’inosservanza anche di una sola delle fasi procedurali disciplinate dalla legge, si ripercuote sul provvedimento finale adottato nei confronti del singolo lavoratore, determinandone l’inefficacia. Cig e sospensione dei lavoratori Cass. Sez. Lav., 31 maggio 2011, n. 12056 In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di comunicare alle Oo.Ss., ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, e tale illegittimità può TeamSystem Labour Review 171/2012 24 essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al Giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata. Cig e criteri dei lavoratori da sospendere Cass. Sez. Lav., 4 ottobre 2011, n. 20267 In caso di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, sul datore di lavoro incombe l’onere di provare il nesso di causalità fra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la Legge gli riconosce il potere di sospensione, mentre grava sul lavoratore interessato l’onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere, onde il lavoratore, che intenda far valere l’illegittimità della scelta, deve non solo provare l’esistenza dei diversi criteri di selezione, ma anche dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi discriminatori. TFR e mancato pagamento per insolvenza del datore di lavoro Cass. Sez. Lav., 3 ottobre 2011, n. 20190 L’esperimento da parte del singolo lavoratore, dell’esecuzione forzata per la realizzazione dei propri crediti di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 5, Legge 29 maggio 1982, n. 297 e dall’articolo 2, comma 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali, costituisce, in linea di principio, un presupposto necessario per poter richiedere l’intervento del Fondo di garanzia costituito presso l’Inps. Tale presupposto viene, peraltro, meno in tutti quei casi in cui l’esperimento dell’esecuzione forzata ecceda i limiti dell’ordinaria diligenza ovvero quando la mancanza o l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbano considerarsi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto. Licenziamento collettivo e criteri di scelta Cass. Sez. Lav., 5 ottobre 2011, n. 20386 In tema di licenziamento collettivo, la specificità degli oneri di comunicazione in sede di apertura e chiusura della procedura di mobilità, previsti dagli articoli 4, commi 3 e 9 della Legge n. 223/1991, fonda la possibilità di controllo sindacale e individuale dell’operazione, altrimenti insindacabile in sede giudiziaria, trovando conferma l’importanza di tali adempimenti nella previsione della sanzione dell’inefficacia dei licenziamenti, anche nel caso di comunicazione iniziale, finale, incompleta o infedele. Ne consegue che, con riguardo alle modalità di applicazione dei criteri di scelta, la comunicazione ex articolo 4, comma 9, della Legge n. 223/1991, deve essere specifica e dare pienamente conto dei criteri effettivamente e concretamente seguiti. Licenziamento collettivo e accordo conciliativo Corte di Appello di Bologna, 18 aprile 2011 Ai fini della erogazione del trattamento di disoccupazione, rileva la sussistenza del licenziamento in quanto tale e come unico presupposto giuridico, indipendentemente dal fatto che allo stesso sia poi succeduto un accordo conciliativo (prevedente sia la devoluzione di un incentivo all’esodo a fronte della TeamSystem Labour Review 171/2012 25 rinuncia all’impugnazione del recesso) ed indipendentemente da qualsivoglia valutazione in ordine alla legittimità dello stesso. Mobilità e sgravi Cass. Sez. Lav., 14 dicembre 2011, n. 26873 Il riconoscimento dei benefici contributivi, previsti dall’articolo 8, comma 4 della Legge n. 223/1991, in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito di procedura di mobilità, presuppone che vengano accertate l’effettiva cessazione dell’originaria azienda e la nuova assunzione da parte di altra impresa in base ad esigenze economiche effettivamente sussistenti. Indennità di disoccupazione Cass. Sez. Lav., 10 agosto 2011, n. 17163 Il termine di sessanta giorni previsto dal R.D.L. n. 1827/1935, all’articolo 129, comma 5, convertito con modificazioni nella Legge n. 1155/1936, per la presentazione della domanda di ammissione al pagamento dell’indennità di disoccupazione, non decorre durante il periodo di malattia per il quale il disoccupato abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale. Disoccupazione e astensione obbligatoria Cass. Sez. Lav., 29 agosto 2011, n. 17757 I periodi corrispondenti a quelli per i quali sia prevista l’astensione obbligatoria dal lavoro in relazione all’evento maternità, ma che si collochino al di fuori del rapporto di lavoro, seppure riconosciuti come periodi contributivi attraverso la contribuzione figurativa (come previsto nel tempo dal D.Lgs. n. 503/1992, articolo 14, comma 3, poi dal D.Lgs. n. 564/1996, articolo 2, comma 4, infine dal D.Lgs. n. 151/2001, articolo 25, comma 2), non sono utili ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione e neppure possono essere esclusi (“neutralizzati”) dal computo del biennio previsto dal R.D.L. n. 636/1939, articolo 19, per l’accertamento del requisito contributivo necessario per il diritto in questione. Decadenza dall’integrazione salariale Cass. Sez. Lav., 21 giugno 2011, n. 13577 In materia di integrazione salariale, il lavoratore che non adempia all’obbligo di comunicazione preventiva all’Inps dello svolgimento di attività lavorative, che possano risultare incompatibili con la percezione del trattamento economico, decade dal beneficio, rispondendo detta comunicazione alla finalità di consentire all’Inps la verifica circa la compatibilità dell’attività svolta con il perdurare del rapporto di lavoro, che costituisce il presupposto dell’integrazione salariale. ______________________________________________ A cura dell’avv. Valentina Lo Bartolo TeamSystem Labour Review 171/2012 26 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ Agenzia delle Entrate, Circolare n. 4/E del 28.02.2012 L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 4/E del 28 febbraio 2012 ha fornito alcuni importanti chiarimenti in ordine al contributo di solidarietà introdotto con il D.L. n. 138/2011, all’articolo 2, in considerazione dell’eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2011 sono state determinate le modalità tecniche di attuazione della norma in esame, al fine di assicurarne, tra l’altro, il coordinamento con le disposizioni in materia di riduzione degli emolumenti dei dipendenti pubblici e dei trattamenti pensionistici. Nella circolare vengono presi in esame, in particolare, nell’ambito dell’applicazione, gli emolumenti dei dipendenti pubblici ed il trattamenti dei pensionati, la determinazione ed il versamento e gli effetti sull’IRPEF dell’imposta che è dovuta nella misura del 3% sul reddito complessivo di importo superiore ad Euro 300.000,00 lordi annui dai soggetti passivi IRPEF. Ambito di applicazione Il contributo di solidarietà è dovuto sul reddito complessivo come determinato ai sensi dell’articolo 8 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) di importo superiore ad Euro 300.000,00. Il riferimento al reddito complessivo determina che, i contribuenti tenuti a corrispondere il predetto contributo, sono i medesimi soggetti passivi Irpef, compresi i soggetti non residenti per i redditi prodotti nel territorio dello Stato. A differenza della base imponibile Irpef, che è determinata al netto degli oneri deducibili, la base imponibile del contributo di solidarietà prende in considerazione il reddito complessivo al lordo degli stessi oneri ed è costituita dalla sola parte eccedente gli Euro 300.000,00. Il reddito complessivo è formato secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 8 del TUIR, sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e rediti diversi), determinati secondo le regole previste per ciascuna categoria, e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Ai fini del calcolo, non rilevano i redditi soggetti a tassazione separata (articolo 17 del TUIR) quelli esenti, i redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta sostitutive dell’IRPEF, anche su opzione del contribuente. Relativamente ai dipendenti pubblici ed ai pensionati relativi, che sono interessati dalla riduzione operata dall’articolo 9, comma 2 del D.L. n. 78/2010 sui trattamenti economici complessivi superiori ad Euro 90.000,00 lordi annui, e dal contributo di perequazione introdotto dall’articolo 18, comma 22-bis del D.L. n. 98/2011 sui trattamenti pensionistici oltre la stessa soglia, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’imposta straordinaria si applica soltanto sui redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati alla riduzione ed a quelli già assoggettati al contributo di perequazione, una volta verificato che il reddito complessivo superi il limite degli Euro 300.000,00. Determinazione, decorrenza e modalità di versamento L’articolo 2, comma 1 del Decreto 21 novembre 2011 prevede che il contributo di solidarietà sia determinato in sede di dichiarazione dei redditi e sia versato in unica soluzione unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto, anche il contributo di solidarietà deve essere versato entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione. Non sono dovuti versamenti in acconto. Per quanto riguarda l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi; pertanto, è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione e rateizzare il versamento fino al mese di novembre. TeamSystem Labour Review 171/2012 27 Nel caso di dipendenti, il contributo è determinato dal sostituto di imposta, in sede di conguaglio di fine anno, ed è trattenuto ai fini del versamento (entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la trattenuta). I contribuenti che possiedono soltanto redditi da lavoro dipendente possono anche non presentare la dichiarazione ed il sostituto di imposta sarà tenuto a versare l’importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà. Diversamente, i contribuenti che possiedono anche altri redditi, nel determinare il contributo in sede di dichiarazione dei redditi, dovranno tener conto in sede di quanto trattenuto e certificato nel CUD dal proprio sostituto di imposta. L’espresso riferimento al conguaglio di fine anno, operato dall’articolo 2, comma 2 del decreto 21 novembre 2011, determina che il sostituto di imposta non sia tenuto a curare gli adempimenti relativi al contributo di solidarietà in occasione del conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno. Tuttavia, il sostituto di imposta deve evidenziare nell’ambito della predetta certificazione l’obbligo per il dipendente di presentare la dichiarazione dei redditi per poter auto-liquidare il contributo di solidarietà. Il contributo di solidarietà si applica con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, l’applicazione del predetto contributo potrà essere prorogata per gli anni successivi al 2013 fino al raggiungimento del pareggio di bilancio. Rapporti con l’Irpef ed addizionali Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo prodotto nel medesimo periodo di imposta o in base al principio di competenza. Pertanto, al momento della dichiarazione dei redditi per l’anno 2011 (con il Modello Unico 2012 o il Modello 730/2012), i contribuenti potranno dedurre dal reddito complessivo del periodo di imposta il contributo di solidarietà dovuto per il medesimo periodo di imposta, anche se determinato e versato nel 2012. La stessa regola si applica ai fini del calcolo delle addizionali regionali e comunali dell’Irpef. Ad ogni modo, il contributo di solidarietà è una imposta dal carattere eccezionale e costituisce una imposta straordinaria, distinta dalla imposta sul reddito delle persone fisiche, caratterizzata dalla particolare congiuntura economica che sta attraversando il paese. L’importo dovuto a titolo di contributo di solidarietà, conseguentemente : - non concorre all’importo dell’Irpef (imposta lorda) su cui possono essere fatte valere eventuali detrazioni; non concorre all’importo dell’Irpef da cui possono essere scomputati crediti per imposte versate all’estero, versamenti in acconto dell’Irpef, ritenute alla fonte a titolo di acconto; non viene considerato ai fini della determinazione dell’aliquota media da applicare ai fini della tassazione separata; non deve essere considerato nell’imposta italiana che costituisce il limite entro cui può essere attribuito il credito di imposta per l’imposta versata all’estero. ____________________________________________ A cura dell’Avv. Valentina Lo Bartolo TeamSystem Labour Review 171/2012 28 PRINCIPALI SCADENZE MAGGIO 2012 Mercoledì 16 Maggio - Versamento dell'IVA dovuta per il 1° trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/72) da parte dei Contribuenti Iva trimestrali - Versamento 3° rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2011 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi da parte dei Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta dovuta per il 2011 - Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 aprile 2012 (ravvedimento) da parte dei Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi - Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno da parte dei Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 917/1986, di importo non superiore a Euro 18.000,00 annui - Presentazione al datore di lavoro o ente pensionistico del Modello 730/2012 e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille (Modello 730-1) da parte dei Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale prestata dai Sostituti d'imposta - Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al 1° trimestre (senza la maggiorazione del 1%) da parte delle Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma 1, della Legge n. 133/1999, Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 398/1991 ________________________ Lunedì 21 Maggio - Scade il termine per chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell'elenco degli "enti del volontariato" da parte degli Enti del volontariato: ONLUS di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 460/1997, nonché da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale ________________________ Mercoledì 21 Maggio - Scade il termine per la presentazione della "Comunicazione contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti alle reti d'impresa" da parte delle Imprese appartenenti ad una delle "reti di imprese", riconosciute ai sensi dei commi da 2-bis a 2-septies dell'articolo 42, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ________________________ Team System Labour Review 171/2012 29