Transparency International | Position Paper G20 Maggio 2014 TRASPARENZA DELLE PERSONE E DEI RAPPORTI GIURIDICI LA SFIDA In tutto il mondo, la corruzione è favorita dalla possibilità di riciclare e occultare i proventi della stessa. Il denaro proveniente da attività illecite viene immesso nel sistema finanziario e assume le sembianze del denaro legittimamente ricavato, spesso utilizzando veicoli aziendali che offrono dissimulazione, occultamento e anonimato. I politici corrotti si sono avvalsi di società occulte per nascondere la propria identità nel 70% degli oltre 200 casi di grand corruption (corruzione che vede coinvolte personalità rilevanti dal punto di vista politico-decisionale) rilevati dalla Banca Mondiale.1La percentuale stimata di individuazione dei fondi illeciti da parte delle autorità responsabili a livello globale non supera l'1% per quanto concerne i proventi di attività criminose; si ritiene che la percentuale di sequestri sia ancora più ridotta (0,2%).2 SITUAZIONE ATTUALE Nonostante il potenziamento degli standard globali volti a prevenire il riciclaggio di denaro - ad esempio quelli stabiliti dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI) e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione continuano ad esistere scappatoie significative. Una fondamentale via d'uscita per chi ricicla denaro è il fatto che non vengono raccolte e pubblicate le informazioni su coloro che in ultima istanza possiedono e controllano le società, i trust e le altre strutture giuridiche, ossia i titolari effettivi. La mancanza di informazioni in merito ai proprietari finali delle società fa sì che i reati rimangano impuniti più facilmente, come dimostrato da diversi casi.3 Sono poche le giurisdizioni che obbligano le suddette strutture a condividere queste informazioni con le rispettive autorità nazionali e ad oggi nessun paese le mette liberamente a disposizione del pubblico.4Il Regno Unito si è impegnato a farlo. Ventisette paesi dell'OCSE su 34 archiviano o richiedono informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche in misura insufficiente, e nessun paese aderisce pienamente alle raccomandazione in ordine alla titolarità effettiva dei rapporti giuridici.5 Il Gruppo di lavoro anticorruzione del G20 svilupperà dei principi ad alto livello in relazione ai provvedimenti che i paesi del G20 adotteranno per prevenire l'abuso e garantire la trasparenza delle persone e dei rapporti giuridici. Lo scopo è che essi vengano approvati nel corso del Summit del G20 che si terrà nel mese di novembre 2014 a Brisbane. RACCOMANDAZIONI I Leader del G20 dovrebbero promuovere dei principi ad alto livello, impegnandosi a potenziare in maniera significativa l'attuazione delle raccomandazioni del GAFI entro un periodo di due anni. Ciascun paese del G20 dovrebbe adottare uno specifico piano d'azione per contrastare l'abuso di persone e rapporti giuridici. Il Gruppo di lavoro anticorruzione del G20 dovrebbe garantire che i principi ad alto livello avallino e promuovano come nuovo standard di trasparenza a livello globale l'adozione di registri pubblici di informazione sulla titolarità effettiva, liberamente accessibili e in formato leggibile da macchina. I Paesi del G20, come step intermedio, dovrebbero richiedere che le società coinvolte nelle procedure d'appalto del governo o nella privatizzazione dei beni pubblici divulghino le informazioni relative alla titolarità effettiva. I Paesi del G20 dovrebbero effettuare un'esaustiva valutazione degli sforzi fatti dalle proprie istituzioni finanziarie e dalle Attività e professioni non finanziarie designate - quali casinò, agenti immobiliari, commercianti in metalli e pietre preziose e fornitori di servizi alle aziende - per adempiere ai rispettivi obblighi di due diligence. I Paesi del G20 dovrebbero chiamare a rendere conto del proprio operato i membri del senior management delle istituzioni finanziarie che hanno agevolato il riciclaggio di denaro e la corruzione. I Paesi del G20 dovrebbero altresì promuovere la trasparenza di coloro che in ultima istanza possiedono, controllano o beneficiano dei trust e di altre strutture giuridiche. La divulgazione pubblica di dette informazioni dovrebbe essere presa in esame, con le opportune tutele in atto nel contesto di ciascun paese del G20. 1 Banca Mondiale/UNODC Stolen Asset Recovery Initiative, The Puppet Masters, ottobre 2011, https://star.worldbank.org/star/publication/puppet-masters. UNODC, “Illicit Financial Flows” 2011. Lo scandalo europeo della carne di cavallo ne è un recente esempio, così come il caso della Scandinavian Star, nave che prese fuoco e affondò uccidendo 159 persone nel 1990. I titolari della nave non sono ancora stati identificati. Cfr: Romana Puiulet, Daniel Bojin e Paul Radu, Offshore Secrecy: The Horsemeat Scandal, Organized Crime and Corruption Reporting Project, 15 febbraio 2013 ed Erik Solheim, Rich Countries’ Dirty Money, 16 febbraio 2014. 4 Christian Aid e Global Witness, ‘Company ownership: which places are the most and least transparent?’ Novembre 2013. http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/GW_CA_Company%20Ownership%20Paper_download.pdf 5 OCSE, ‘Measuring OECD responses to illicit financial flows from developing countries’ 2013. http://www.oecd.org/dac/governance-development/IFFweb.pdf 2 3 Transparency International | Position Paper G20 Maggio 2014 PROMUOVERE L'INFORMAZIONE Perché i registri dovrebbero essere pubblici? I registri pubblici ridurrebbero gli oneri amministrativi per le autorità competenti: avere accesso alle informazioni chiave sulla titolarità effettiva in maniera discreta e tempestiva sarebbe di enorme aiuto per le indagini transfrontaliere. Un registro pubblico riduce la necessità di effettuare lunghe richieste di mutua assistenza legale, giovando in particolare ai paesi con risorse limitate. Se le informazioni sulla titolarità sono disponibili unicamente su richiesta, esiste il rischio che chi ricicla denaro venga preventivamente avvisato di un'eventuale indagine e possa trasferire i propri beni in una giurisdizione diversa, dove possono essere occultati di nuovo. I registri pubblici sono un mezzo efficiente in termini di costi per migliorare la conformità con la legislazione in materia di riciclaggio di denaro, contrastare i reati e recuperare i beni. Due analisi costi-benefici effettuate nel 2007 dalla Commissione Europea6 e nel 2002 dal Registro delle imprese del Regno Unito7 hanno evidenziato che i registri pubblici sarebbero più efficienti in termini di costi rispetto a quelli non accessibili. Il secondo studio ha dimostrato che l'adozione di un registro pubblico genererebbe un risparmio pari a £30,3 milioni (37 milioni di euro) solo in termini di ore di lavoro della polizia. Una divulgazione più completa equivale a migliori decisioni di investimento e a un rischio inferiore di allocazione errata del capitale. I registri pubblici aiuterebbero le aziende a identificare i possessori delle società con cui hanno rapporti, rendendo più consapevoli le proprie decisioni di investimento nell'ambito di un'economica di mercato sana e funzionante8 . La trasparenza accresce la fiducia. I registri pubblici relativi alla titolarità effettiva consentirebbero alla società civile, al mondo accademico, ai giornalisti e ai cittadini di indagare sui possessori delle società e di altre strutture giuridiche, identificare le informazioni false o incomplete e individuare i casi di reato e corruzione. Due diligence Le consultazioni del GAFI nel 20119 e della Commissione Europea nel 201210 hanno evidenziato che le principali associazioni bancarie sono del tutto favorevoli a una maggiore trasparenza sulla titolarità effettiva, in quanto ciò semplificherebbe i relativi obblighi di due diligence. I gruppi aziendali quali il British Institute of Directors e la Federazione Bancaria Europea sostengono la creazione dei registri pubblici.11 Anche se informazioni più attendibili e aggiornate sulla titolarità effettiva agevolerebbero il settore finanziario nell'ottemperare alle normative in materia di riciclaggio di denaro, ciò non è di per sé sufficiente. I governi e le autorità di vigilanza bancaria dovrebbero obbligare le banche a potenziare le proprie procedure di Know Your Customer (KYC), e in particolare la condivisione delle informazioni sulle persone politicamente esposte (PEP). Trasparenza dei trust La Banca Mondiale ha rilevato che i trust sono il secondo veicolo più utilizzato per finalità di corruzione, dopo le società.12Gli sforzi volti a contrastare il riciclaggio di denaro devono inoltre contrastare la segretezza e l'abuso dei trust, delle fondazioni e di altre strutture giuridiche. Data l'entità dei reati finanziari resi possibili tramite veicoli aziendali, le restrizioni connesse alla privacy devono essere valutate a fronte della necessità di prevenire i reati. Diciannove membri del GAFI hanno reso noto nel 2010 che i prestatori di servizi fiduciari hanno raccolto informazioni su coloro che possiedono, controllano o traggono beneficio dai medesimi.13Anche i Paesi del G20 dovrebbero promuovere la trasparenza di coloro che in ultima istanza possiedono, controllano o beneficiano dei trust e di altre strutture giuridiche. Come legiferato dalla Francia nel 2013, bisognerebbe promuovere la pubblicazione delle suddette informazioni.14Detta divulgazione garantirebbe che le informazioni rese pubbliche siano limitate allo stretto necessario, fatta salva la possibilità di mantenere alcune limitate esenzioni, previa opportuna verifica. 6 European Commission Cost Benefit Analysis of Transparency Requirements in the Company/Corporate Field and Banking Sector Relevant for the Fight Against Money Laundering and Other Financial Crime http://transcrime.cs.unitn.it/tc/855.php 7 HM Treasury/DTI, Regulatory impact analysis, Disclosure of beneficial ownership of unlisted companies, luglio 2002, http://www.hm-treasury.gov.uk/d/ownership_long.pdf 8 Institute of Directors (IOD) ‘Enhancing the transparency of UK company ownership and increasing trust in UK business’ 16/09/2013. 9 Risposte del settore finanziario alla consultazione del GAFI in merito ai cambiamenti proposti agli standard GAFI (7/01/2011):http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/publicconsultation/First%20public% 20consultation%20document%20responses%20financial%20sector%20part%201.pdf 10 Risposte ricevute dal DG Mercato Interno, Commissione Europea, in merito alla relazione sull'applicazione del riesame della 3° Direttiva UE antiriciclaggio (31/07/2012): http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/received_responses/index_en.htm 11 Cfr. op-ed del Direttore generale IoD: Simon Walker, ‘Government has “anti-enterprise undercurrent”’, The Telegraph, 15 agosto 2013. http://www.telegraph.co.uk/finance/yourbusiness/10246151/Government-has-antienterprise-undercurrent.html. ‘EBF Position on the EC Proposal for a 4th EU AML Directive’ 22 aprile 2013. http://www.ebf-fbe.eu/ 12 Stolen Asset Recovery Initiative, ‘Puppet Masters: how the corrupt use legal structures to hide stolen assets and what to do about it.’ 2011. 13 GAFI, ottobre 2010, “Money Laundering Using Trust and Company Service Providers,” http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Money%20Laundering%20Using%20Trust%20and%20Company%20Service%20Providers..pdf 14 Assemblee Nationale, ‘Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.’ 05/11/2013. http://www.assembleenationale.fr/14/pdf/ta/ta0237.pdf