IPERCONSULTING PROFES SIONIS TI PER PICCOL E E MEDIE I MPRES E www.iperconsulting.com [email protected] REGIMI DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE L’art. 1 co. 46 - 47 della L. 244/2007 ha introdotto un regime di imposizione sostitutiva ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP che consente di ottenere il riconoscimento sul piano fiscale dei maggiori valori contabili iscritti dalla società avente causa delle operazioni di conferimento d’azienda, fusione e scissione. La disciplina del regime di imposizione sostitutiva è contenuta nelle seguenti disposizioni: • art. 176 co. 2-ter del TUIR, per i conferimenti d’azienda; • art. 172 co. 10-bis del TUIR, per le operazioni di fusione; • art. 173 co. 15-bis del TUIR, per le operazioni di scissione. L’art. 15 co. 10 e 11 del DL 185/2008 ha introdotto un secondo regime di imposizione sostitutiva, finalizzato anch’esso a consentire il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti dalle società aventi causa di operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda. Tale ulteriore istituto si pone, per espressa previsione normativa, quale regime derogatorio di quello previsto dal co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR e deve dunque essere letto alla stregua di regime di imposizione sostitutiva relativamente al quale trova applicazione tutto quanto disposto con riguardo a quello “ordinario” del co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR, salvo quanto espressamente regolato dai co. 10 e 11 dell’art. 15 del DL 185/2008 “in deroga” ad esso. REGIME “ORDINARIO” Come si è già avuto modo di accennare, l’art. 1 co. 46 - 47 della L. 244/2007 ha introdotto un regime di imposizione sostitutiva ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP che consente di ottenere il riconoscimento sul piano fiscale dei maggiori valori contabili iscritti dalla società avente causa delle operazioni di conferimento d’azienda, fusione e scissione Le operazioni straordinarie con riferimento alle quali risulta possibile optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti dalla società avente causa, sono individuabili nelle operazioni di: • fusione (art. 172 del TUIR); • scissione (art. 173 del TUIR); • conferimento d’azienda (art. 176 del TUIR). Rilevanza delle operazioni aventi ad oggetto un intero complesso aziendale La circ. Agenzia delle Entrate 25.9.2008 n. 57 sottolinea che, anche nel caso di operazioni di fusione e di scissione, l’applicazione del regime di imposizione sostitutiva è in concreto possibile solo se alla società avente causa dell’operazione viene attribuito un complesso aziendale e non, invece, una mera pluralità di singoli beni. IPERCONSULTING Pagina | 1 IPERCONSULTING PROFES SIONIS TI PER PICCOL E E MEDIE I MPRES E www.iperconsulting.com [email protected] L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 13.3.2009 n. 8 (§ 3.3), ha confermato il suddetto orientamento interpretativo. Esercizio dell’opzione L’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva, di cui al co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR, può essere esercitato dalla società incorporante o risultante dalla fusione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale l’operazione è stata posta in essere, oppure, al più tardi, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo. Il co. 9 dell’art. 1 del DM 25.7.2008 stabilisce che, in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP, deve essere data indicazione, per ciascuna operazione di fusione in relazione alla quale si è proceduto all’applicazione dell’imposta sostitutiva: • dei valori fiscali riconosciuti presso la società fusa o incorporata; • dei valori di iscrizione nel bilancio della società risultante o incorporante; • delle differenze assoggettate ad imposta sostitutiva; • dei nuovi valori fiscali; • di tutti gli altri elementi necessari ai fini dell’attività di controllo e di accertamento sulla corretta applicazione della disciplina dell’imposta sostitutiva. Aliquota dell’imposta sostitutiva L’opzione implica il versamento di una imposta sostitutiva, sui maggiori valori contabili di cui si intende ottenere il riconoscimento sul piano fiscale, in misura pari al: • 12% dei maggiori valori di cui si intende ottenere il riconoscimento fiscale, per la parte di detti maggiori valori fino a 5 milioni di euro; • 14% dei maggiori valori di cui si intende ottenere il riconoscimento fiscale, per la parte di detti maggiori valori compresi tra 5 milioni di euro e 10 milioni di euro; • 16% dei maggiori valori di cui si intende ottenere il riconoscimento fiscale, per la parte di detti maggiori valori compresi oltre 10 milioni di euro. Le aliquote che precedono trovano applicazione secondo la logica progressiva propria degli scaglioni di imposta. In altre parole, prendendo ad esempio il caso di maggiori valori da affrancare per complessivi 8 milioni di euro, l’imposta sostitutiva trova applicazione non già sull’intero ammontare con l’aliquota del 14%, bensì con l’aliquota del 12% sui primi 5 milioni di euro e con l’aliquota del 14% soltanto sugli ulteriori 3 milioni di euro. IPERCONSULTING Pagina | 2 IPERCONSULTING PROFES SIONIS TI PER PICCOL E E MEDIE I MPRES E www.iperconsulting.com [email protected] Termini e modalità di versamento dell’imposta sostitutiva L’ultimo periodo del co. 47 dell’art. 1 della L. 24/2007 stabilisce che l’imposta sostitutiva di cui al co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR deve essere versata in tre rate annuali: • 30% dell’importo complessivamente dovuto, in occasione della prima rata; • 40% dell’importo complessivamente dovuto, in occasione della seconda rata; • 30% dell’importo complessivamente dovuto, in occasione della terza rata. Sugli importi versati con le rate successive alla prima, risultano dovuti gli interessi nella misura del 2,5%. Ai sensi del co. 8 dell’art. 1 del DM 25.7.2008, i termini di versamento coincidono: • per la prima rata, con i termini per il versamento del saldo dell’imposta sul reddito e dell’IRAP relativo al periodo di imposta nell’ambito della cui dichiarazione è esercitata l’opzione (ossia la dichiarazione del periodo di imposta in cui si è perfezionata la fusione o, in caso di opzione “ritardata”, di quello successivo); • per la seconda rata, con i termini per il versamento del saldo dell’imposta sul reddito e dell’IRAP relativo al periodo di imposta successivo a quello di cui al punto precedente; • per la terza rata, con i termini per il versamento del saldo dell’imposta sul reddito e dell’IRAP relativo al periodo di imposta a sua volta successivo a quello di cui al punto precedente. A mero titolo esemplificativo, nel caso di fusione per incorporazione perfezionata nel corso del periodo di imposta 2009, con società incorporante avente periodo di imposta coincidente con l’anno solare, i termini per il versamento delle tre rate annuali dell’imposta sostitutiva sono: • prima rata: 16.6.2010 (o, in caso di opzione “ritardata”, 16.6.2011); • seconda rata: 16.6.2011 (o, in caso di opzione “ritardata”, 16.6.2012); • terza rata: 16.6.2012 (o, in caso di opzione “ritardata”, 16.6.2013). È possibile differire di trenta giorni l’ordinario termine di versamento di ciascuna rata, applicando la maggiorazione dello 0,4%, ai sensi del co. 2 dell’art. 17 del DPR 435/2001. Non è invece possibile avvalersi della possibilità di rateizzazione che la normativa consente con riferimento al versamento degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte sul reddito e dell’IRAP. Il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva è stato istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 10.6.2008 n. 237 e corrisponde al seguente: “1126 - Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli 172, 173 e 176 del TUIR - Art. 1, commi 46 e 47, legge 244/2007”. IPERCONSULTING Pagina | 3 IPERCONSULTING PROFES SIONIS TI PER PICCOL E E MEDIE I MPRES E www.iperconsulting.com [email protected] Perfezionamento dell’opzione Il co. 4 dell’art. 1 del DM 25.7.2008 stabilisce che l’opzione, per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili corrispondenti al disavanzo da fusione, “si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell’imposta dovuta”. Ne consegue che le eventuali omissioni di versamento delle rate successive alla prima non inficiano la validità dell’opzione (e il conseguente riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili), fermo restando il diritto dell’Erario di riscuotere con le ordinarie procedure le relative somme non versate. Maggiori valori contabili affrancabili La disciplina recata dai co. 46 e 47 dell’art. 1 della L. 244/2007, nonché dal relativo decreto attuativo (DM 25.7.2008), pone dei limiti in ordine ai maggiori valori contabili che possono essere oggetto di affrancamento da parte della società risultante o incorporante. Tuttavia, una volta fissati i limiti dell’ambito oggettivo di applicazione del regime di imposizione sostitutiva, le predette disposizioni consentono una discreta libertà di movimento per la società risultante o incorporante in ordine alla scelta di “cosa” e “quanto” affrancare. Ambito oggettivo Possono essere oggetto di affrancamento i maggiori valori relativi a: • immobilizzazioni materiali; • immobilizzazioni immateriali84. Il DM 25.7.2008 ha fugato ogni dubbio in merito al fatto che il regime di imposizione sostitutiva consenta di affrancare anche i maggiori valori contabili iscritti nell’attivo patrimoniale a titolo di avviamento85. Esulano dall’ambito oggettivo di applicazione della norma gli eventuali maggiori valori contabili attribuiti in bilancio ad elementi dell’attivo iscritti nell’attivo circolante dalla società conferitaria, dalla società risultante o incorporante o dalla società beneficiaria, nonché le immobilizzazioni finanziarie. Assonime ha precisato che la disciplina dell’affrancamento non pare applicabile neppure alle passività di bilancio. L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 57/2008 (§ 3.3.1), ha peraltro chiarito che sono esclusi dall’affrancamento gli oneri pluriennali, ossia: • i costi di impianto e di ampliamento; • i costi di ricerca e sviluppo; IPERCONSULTING Pagina | 4 IPERCONSULTING PROFES SIONIS TI PER PICCOL E E MEDIE I MPRES E www.iperconsulting.com [email protected] • i costi di pubblicità. Al riguardo, pare utile segnalare che, a seguito delle novità introdotte dal DL 185/2008, i maggiori valori iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie e nell’attivo circolante possono trovare riconoscimento fiscale mediante pagamento di un’imposta sostitutiva in misura pari al 16% (si veda il successivo § 6.3). Dal tenore del co. 1 dell’art. 1 del DM 25.7.2008 parrebbe evincersi che rileva esclusivamente la classificazione di bilancio adottata dalla società avente causa, con conseguente applicabilità del regime di imposizione sostitutiva anche su quei beni o diritti allocati dalla società avente causa tra le immobilizzazioni che, in capo alla società dante causa, risultavano invece iscritti nell’ambito dell’attivo circolante. L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 57/2008 (§ 3.3.1), ha chiarito che ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva rileva “il disallineamento dei valori relativi agli elementi classificati dal soggetto conferitario, secondo corretti principi contabili”; non rileva la classificazione contabile operata prima del conferimento dal soggetto conferente. Possibilità di affrancamento parziale e relativi vincoli Come emerge dal disposto del co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR, la società conferitaria può anche scegliere di ottenere il riconoscimento fiscale di una parte soltanto dei maggiori valori che emergono sul piano contabile per effetto dell’operazione. Tuttavia, l’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni; per le immobilizzazioni immateriali, invece, l’imposta sostitutiva può essere applicata distintamente su ciascuna di esse. Secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 2 del DM 25.7.2008, le “categorie omogenee” di immobilizzazioni materiali, ai fini dell’applicazione “parziale” dell’imposta sostitutiva, sono le seguenti: • • • • • • aree fabbricabili aventi la medesima destinazione urbanistica; aree non fabbricabili; fabbricati strumentali ai sensi del primo periodo del co. 2 dell’art. 43 del TUIR (ossia fabbricati strumentali per destinazione); fabbricati strumentali ai sensi del secondo periodo del co. 2 dell’art. 43 del TUIR (ossia fabbricati strumentali per natura); fabbricati di cui all’art. 90 del TUIR (ossia fabbricati c.d. “patrimoniali”); beni mobili (compresi gli impianti e i macchinari infissi al suolo), suddivisi a loro volta in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Sul punto, l’Assonime, con la circ. 12.9.2008 n. 51 (3.2.5) ha precisato che: • • è possibile affrancare anche solo parte del disallineamento relativo ad una singola categoria; non è richiesta l’applicazione della stessa misura di affrancamento per tutte le categorie omogenee. Peraltro, l’Agenzia delle Entrate, nella circ. 57/2008 (§ 3.3.1), ha precisato che “in caso di riallineamento parziale, i maggiori valori affrancati relativi ad una determinata categoria omogenea IPERCONSULTING Pagina | 5 IPERCONSULTING PROFES SIONIS TI PER PICCOL E E MEDIE I MPRES E www.iperconsulting.com [email protected] devono essere «spalmati» secondo un criterio di proporzionalità su tutti i beni facenti parte della categoria interessata, dovendo l’opzione riguardare tutti i beni ricompresi all’interno di una medesima categoria omogenea e non potendo il contribuente «scegliere» solo alcuni beni all’interno delle diverse categorie di immobilizzazioni”. Di conseguenza, ai fini dell’applicazione del regime di imposizione sostitutiva a categorie omogenee di beni, occorre rispettare il requisito di proporzionalità. ESEMPIO DI AFFRANCAMENTO PARZIALE PER CATEGORIE OMOGENEE Si pensi ad una fusione per incorporazione dalla quale emerga un disavanzo di fusione di 1.000, allocato per 300 ad incremento del valore contabile del fabbricato strumentale per destinazione X, per 500 ad incremento del valore contabile del fabbricato strumentale per destinazione Y e per i residui 200 imputato ad avviamento. La società incorporante è libera di decidere se affrancare il maggior valore contabile iscritto ad avviamento (ed anche se procedervi per l’intero maggior valore o solo per una parte). Viceversa, qualora la società incorporante sia intenzionata ad affrancare la parte di disavanzo di fusione iscritto ad incremento del maggior valore contabile di uno dei due fabbricati (si ipotizzi il fabbricato X), deve tenere presente che sarà tenuta a procedere in modo identico anche con riferimento all’altro fabbricato (Y), in quanto appartenente alla medesima “categoria omogenea”. Ne consegue pertanto che: • • se la società incorporante intende affrancare l’intero maggior valore contabile di 300 imputato ad incremento del fabbricato X, essa dovrà affrancare anche l’intero maggior valore contabile di 500 imputato ad incremento del fabbricato Y; se la società incorporante intende invece affrancare solo una parte del maggior valore contabile di 300 imputato ad incremento del fabbricato X (si ipotizzi 150, pari al 50% del maggior valore complessivamente affrancabile sul bene), essa dovrà affrancare anche una parte del maggior valore contabile di 500 imputato ad incremento del fabbricato Y che sia proporzionale alla scelta attuata con riferimento all’altro bene appartenente alla medesima categoria omogenea (affrancando cioè 250, in quanto pari al 50% del maggior valore complessivamente affrancabile sul bene). Immobilizzazioni cedute nel corso del periodo di esercizio dell’opzione Il co. 6 dell’art. 1 del DM 25.7.2008 stabilisce che “in deroga al comma 2, le differenze tra i valori civili e fiscali relative alle immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, sono escluse dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva”. Posto che per i beni materiali il co. 2 prevede il vincolo di procedere all’affrancamento per categorie omogenee, la richiamata disposizione consente di derogare a tale vincolo e di non applicare l’imposta IPERCONSULTING Pagina | 6 IPERCONSULTING PROFES SIONIS TI PER PICCOL E E MEDIE I MPRES E www.iperconsulting.com [email protected] sostitutiva sui maggiori valori contabili di quei beni che, seppur compresi nella medesima categoria omogenea di quelli relativamente ai quali si opta per l’affrancamento, risultano essere stati già ceduti nel corso del periodo di imposta di esercizio dell’opzione prima del termine per il versamento della prima rata di imposta sostitutiva. Tale esclusione va considerata alla luce del fatto che, qualora uno dei beni o diritti affrancati venga realizzato prima del quarto periodo di imposta successivo a quello di opzione, l’ultimo periodo del co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR prevede la decadenza degli effetti dell’affrancamento e la restituzione dell’imposta sostitutiva a suo tempo pagata. Ecco che, relativamente a quei beni o diritti realizzati addirittura prima del versamento della prima rata di imposta sostitutiva, il co. 6 dell’art. 1 del DM 25.7.2008 mira ad eliminare alla radice l’obbligo di versamento e la conseguente restituzione per decadenza dell’opzione. È per altro auspicabile che venga espressamente confermato che, in caso di realizzo di un bene o un diritto dopo il versamento della prima rata, ma comunque prima del termine di versamento della seconda o terza rata, sia possibile omettere il versamento delle medesime. Effetti del riconoscimento fiscale Come si è già avuto modo di sottolineare, l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva esplica i propri effetti esclusivamente in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, mentre nessun effetto si determina invece in capo alle società fuse o incorporate, né in capo ai soci delle società partecipanti alla fusione. In particolare, anche in presenza di esercizio (totale o parziale) dell’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva: • • le società fuse o incorporate non realizzano alcun componente positivo di reddito per effetto dell’operazione; i soci delle società fuse o incorporate ricevono partecipazioni, rispettivamente, nella società incorporante o risultante dalla fusione e nelle società beneficiarie della scissione il cui costo fiscalmente riconosciuto rimane il medesimo quale si determina in assenza di opzione per l’imposta sostitutiva di cui al co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR. Per la società incorporante o risultante dalla fusione, l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva comporta anzitutto la eliminazione (o, in caso, di opzione soltanto parziale, la attenuazione) del disallineamento che altrimenti si genera tra i maggiori valori contabili iscritti e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti, dei quali la società deve altrimenti rendere conto e tenere memoria nell’apposito prospetto di riconciliazione di cui al quadro RV del modello UNICO. A tale proposito, il co. 7 dell’art. 1 del DM 25.7.2008 stabilisce che “i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’imposta sul reddito e dell’IRAP a partire dal periodo di imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione”. IPERCONSULTING Pagina | 7 IPERCONSULTING PROFES SIONIS TI PER PICCOL E E MEDIE I MPRES E www.iperconsulting.com [email protected] Nel caso, ad esempio, di perfezionamento di un’operazione di fusione nel corso del 2008 e di esercizio dell’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva in sede di UNICO 2009, la società incorporante o risultante dalla fusione non potrà calcolare gli ammortamenti deducibili dal reddito di impresa 2008 avendo riguardo ai maggiori valori “affrancati” mediante assoggettamento all’imposta sostitutiva in esame, poiché tali maggiori valori risulteranno riconosciuti ai fini fiscali solo a decorrere dal periodo di imposta 2009 (e, quindi, in sede di UNICO 2010). Maggiori ammortamenti deducibili Il riconoscimento sul piano fiscale dei maggiori valori contabili iscritti in relazione alle immobilizzazioni materiali e immateriali confluite dal patrimonio della società fusa o incorporata implica la possibilità di procedere all’ammortamento fiscale sui predetti elementi patrimoniali non già avendo riguardo al costo fiscalmente riconosciuto “trasferitole” in regime di perfetta continuità dal soggetto dante causa, bensì avendo riguardo al più elevato valore “affrancato” mediante applicazione dell’imposta sostitutiva. Il vantaggio fiscale rappresentato dalla possibilità di dedurre maggiori quote di ammortamento, rispetto a quelle che viceversa sarebbero risultate deducibili in assenza di opzione, acquisisce tuttavia carattere definitivo solo se il bene, con riferimento al quale si è proceduti all’applicazione dell’imposta sostitutiva, non venga ceduto anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello in cui l’opzione è stata esercitata. Minori plusvalenze imponibili o maggiori minusvalenze deducibili Il riconoscimento sul piano fiscale dei maggiori valori contabili iscritti in relazione alle immobilizzazioni materiali e immateriali confluite dal patrimonio della società fusa o incorporata implica anche la possibilità di conseguire minori plusvalenze imponibili (o maggiori minusvalenze deducibili) rispetto a quelle che viceversa avrebbe conseguito in relazione ai medesimi beni, ove non si fosse avvalsa della possibilità di “affrancamento”. Anche tale ulteriore vantaggio, tuttavia, è in concreto fruibile soltanto se la cessione del bene, sul quale è stata applicata l’imposta sostitutiva di cui al co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR, abbia luogo non prima del quarto periodo di imposta successivo a quello in cui l’opzione è stata esercitata. Ove infatti il realizzo del bene abbia luogo in un momento antecedente, si verifica la decadenza degli effetti di riconoscimento del maggior valore contabile iscritto in relazione a quello specifico bene. Effetti in ambito IRAP IPERCONSULTING Pagina | 8 IPERCONSULTING PROFES SIONIS TI PER PICCOL E E MEDIE I MPRES E www.iperconsulting.com [email protected] Il regime di imposizione sostitutiva, introdotto dai co. 46 e 47 dell’art. 1 della L.244/2007, nonché dalle relative disposizioni attuative recate dal DM 25.7.2008, concerne espressamente sia l’ambito delle imposte sul reddito sia l’ambito IRAP. Conseguentemente, gli effetti di riconoscimento fiscale che discendono dall’applicazione dell’imposta sostitutiva sui “maggiori valori contabili”, rinvenibili dal bilancio della società conferitaria, della società risultante o incorporante oppure della società beneficiaria, sono destinati a prodursi sia ai fini delle imposte sul reddito sia ai fini IRAP. L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 57/2008 (§ 6) ha chiarito, in contrasto con l’orientamento dottrinale prevalente, che “dal disposto della richiamata norma [co. 7 dell’art. 1 del DM 25.7.2008], si desume che, in linea generale (ossia in assenza dell’applicazione dell’imposta sostitutiva) i maggiori valori iscritti in bilancio dalla società “avente causa” a seguito delle predette operazioni di riorganizzazione aziendale, non sono riconosciuti fiscalmente neppure ai fini del tributo regionale”. In altri termini, senza l’opzione per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori, le rivalutazioni non possono essere riconosciute ai fini IRAP, indipendentemente dal fatto che le società di capitali applicheranno l’imposta regionale dal 2008 in base ai valori del bilancio civilistico. Ciò premesso, bisogna però rilevare come appaia tutt’altro che certa l’effettiva utilità dell’affrancamento ai fini IRAP, quando la società conferitaria, la società risultante o incorporante oppure la società beneficiaria: • è una società di capitali, • oppure è una società di persone che opta per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole proprie delle società di capitali. Il co. 50 dell’art. 1 della L. 244/2007 ha infatti profondamente innovato la disciplina in materia di determinazione della base imponibile IRAP di società di capitali e società di persone (e non solo), a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, con la precipua finalità di “sganciarla” dalle regole che caratterizzano la determinazione del reddito di impresa e di accentuare i profili di diretta derivazione della stessa dalle risultanze del bilancio di esercizio. In particolare: • per effetto dell’abrogazione dell’art. 11-bis e della riformulazione dell’art. 5 del DLgs. 446/97, la base imponibile IRAP delle società di capitali (diverse da banche ed assicurazioni) viene ad essere determinata sulla base delle risultanze delle voci rilevanti di Conto economico, prescindendo in toto dall’eventuale irrilevanza parziale o totale di dette voce ai fini delle imposte sul reddito; • per effetto dell’introduzione dell’art. 5-bis del DLgs. 446/97, la base imponibile IRAP delle società di persone commerciali (e degli imprenditori individuali) viene ad essere determinata sulla base di modalità che continuano ad essere ancorate alla rilevanza delle singole voci ai fini delle imposte sul reddito, ma viene data ai predetti soggetti che operano in regime di contabilità ordinaria la possibilità di optare volontariamente per le regole di determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole proprie delle società di capitali, di cui all’art. 5 del DLgs. 446/9797. Stando così le cose, pare corretto affermare che, qualora la società conferitaria, la società risultante o incorporante oppure la società beneficiaria determini la propria base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 5 IPERCONSULTING Pagina | 9 IPERCONSULTING PROFES SIONIS TI PER PICCOL E E MEDIE I MPRES E www.iperconsulting.com [email protected] del DLgs. 446/97 (per obbligo o per opzione), il riconoscimento ai fini IRAP dei maggiori ammortamenti imputati in bilancio, rispetto a quelli deducibili dal reddito di impresa in ragione dei valori fiscalmente riconosciuti in capo al soggetto conferente, alla società fusa o incorporante oppure alla società scissa, dovrebbe operare a prescindere dall’esercizio dell’opzione per il regime di imposizione sostitutiva introdotto dai co. 46 e 47 dell’art. 1 della L. 244/2007. In questi casi (società di capitali e società di persone che optano per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole proprie delle società di capitali), dunque, la valutazione di convenienza in merito all’esercizio o meno dell’opzione per l’affrancamento dei maggiori valori contabili dovrebbe essere operata avendo riguardo esclusivo ai vantaggi da essa ritraibili sul versante delle imposte sul reddito, posto che sul versante IRAP il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili sembrerebbe discendere in via automatica dalle regole di determinazione della base imponibile di questo tributo, quali risultanti a seguito della modifiche introdotte dal co. 50 dell’art. 1 della L. 244/2007. Tale impostazione parrebbe per altro sostenibile anche con riferimento alle differenze tra valori contabili e valori fiscali che discendono da eventi verificatisi anteriormente all’entrata in vigore delle nuove regole di determinazione della base imponibile IRAP (ossia verificatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2007 compreso), posto che il legislatore non ha previsto norme di natura transitoria se non con specifico riferimento alle sole differenze originatesi in seguito a deduzioni extracontabili evidenziate nel quadro EC della dichiarazione dei redditi ed aventi rilevanza anche ai fini IRAP. Gli oggettivi profili di incertezza, che discendono dall’espresso richiamo della valenza sostitutiva anche ai fini IRAP del regime previsto dai co. 46 e 47 dell’art. 1 della L. 244/2007, renderebbero opportuno conoscere quanto prima l’orientamento che l’Agenzia delle Entrate riterrà di dover adottare con riferimento alla presente questione interpretativa. Decadenza degli effetti di riconoscimento fiscale L’ultima parte del co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR stabilisce che “in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello di opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79”. Per effetto di tale disposizione, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori, sui quali viene applicata l’imposta sostitutiva di cui al co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR, acquisisce natura definitiva solo una volta che siano passati almeno tre periodi di imposta dopo quello nella cui dichiarazione è stata esercitata l’opzione. Infatti, fino al terzo periodo di imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione, l’eventuale realizzo di un bene, con riferimento al quale è stata applicata l’imposta sostitutiva, implica la decadenza dell’opzione, ossia: • l’irrilevanza del maggior valore “affrancato” sullo specifico bene ai fini del calcolo della relativa plusvalenza imponibile; IPERCONSULTING Pagina | 10 IPERCONSULTING PROFES SIONIS TI PER PICCOL E E MEDIE I MPRES E www.iperconsulting.com [email protected] • nonché il recupero a tassazione dei maggiori ammortamenti dedotti, rispetto a quelli che sarebbero stati dedotti in assenza del riconoscimento fiscale dei maggiori valori “affrancati” per effetto dell’esercizio dell’opzione. Nel caso, ad esempio, di opzione esercitata nel corso del periodo di imposta 2008, la decadenza opera in caso di realizzo antecedente all’1.1.2012. La decadenza opera comunque su base di singolo bene, ossia con riferimento al singolo bene realizzato anteriormente al termine di moratoria previsto (in altre parole, il realizzo “frettoloso” del singolo bene non comporta la decadenza del riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti in relazione ad altri elementi patrimoniali). La decadenza del riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili assoggettati ad imposta sostitutiva implica anche la restituzione al contribuente di quanto versato a titolo di imposta sostitutiva, ovviamente per la parte di essa corrispondente all’ammontare dei maggiori valori “disconosciuti”. Tale restituzione ha luogo nell’ambito della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si verifica la decadenza e si perfeziona sotto forma di “trasformazione” dell’imposta sostitutiva a suo tempo pagata in acconto scomputabile dall’IRPEF o dall’IRES dovuta dal contribuente. REGIME “DEROGATORIO” A seguito delle novità introdotte dal DL 185/2008, le operazioni di fusione, scissione e conferimento d’azienda possono essere interessate da un’ulteriore e diverso regime di imposizione sostitutiva (di cui all’art. 15 co. 10 del DL 185/2008), finalizzato al riconoscimento sul piano fiscale dei maggiori valori contabili iscritti su taluni elementi patrimoniali dalle società incorporante o risultante, beneficiaria o conferitaria. La disciplina recata dall’art. 15 co. 10 del DL 185/2008 è derogatoria rispetto alle disposizioni dell’art. 176 co. 2-ter del TUIR. Nella tabella che segue, si procede ad un sommario confronto dei profili caratterizzanti la disciplina delle imposta sostitutiva “ordinaria” ex co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR e la disciplina della imposta sostitutiva “derogatoria” ex art. 15 co. 10 del DL 185/2008, al fine di meglio evidenziarne gli aspetti di differenza. Esercizio dell’opzione L’opzione per il riallineamento dei valori fiscali “ereditati” ai maggiori valori contabili iscritti, ai sensi dei commi da 10 a 12 dell’art. 15 del DL 185/2008, può essere esercitata dalla società conferitaria, dalla società incorporante o risultante dalla fusione e dalla società beneficiaria della scissione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale l’operazione è stata posta in essere. Come sottolineato dalla circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2009 n. 28 (§ 4), il presente istituto normativo non consente di esercitare l’opzione anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta IPERCONSULTING Pagina | 11 IPERCONSULTING PROFES SIONIS TI PER PICCOL E E MEDIE I MPRES E www.iperconsulting.com [email protected] successivo, come è invece possibile se si sceglie di applicare il regime di imposizione sostitutiva di cui al co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR. Aliquote e base imponibile dell’imposta sostitutiva L’opzione per il riallineamento ai sensi dei co. da 10 a 12 dell’art. 15 del DL 185/2008 implica il versamento di una imposta sostitutiva, sui maggiori valori contabili di cui si intende ottenere il riconoscimento sul piano fiscale, la cui misura varia a seconda della tipologia di elemento patrimoniale che si intende affrancare: • • • 16%, se l’affrancamento riguarda l’avviamento, i marchi di impresa o altre attività immateriali; 20%, se l’affrancamento riguarda i crediti; le ordinarie aliquote IRPEF, IRES ed IRAP, se l’affrancamento riguarda attività diverse da quelle indicate dal co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR e da quelle di cui ai due punti precedenti. Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2009 n. 28 (§ 3), la base imponibile su cui si applicano le imposte sostitutive del 16%, del 20% ed anche le aliquote ordinarie “da affrancamento” va determinata facendo riferimento ai disallineamenti esistenti alla chiusura del periodo di imposta in cui è stata realizzata l’operazione straordinaria. Termini e modalità di versamento dell’imposta sostitutiva Il primo periodo del co. 10 dell’art. 15 del DL 185/2008 stabilisce che l’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata in una soluzione unica (e non quindi in tre rate, come avviene invece per l’imposta sostitutiva di cui al co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR), entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta sul reddito e dell’IRAP relativo al periodo di imposta in cui si è perfezionata l’operazione. A mero titolo esemplificativo, nel caso di fusione per incorporazione perfezionata nel corso del periodo di imposta 2009, con società incorporante avente periodo di imposta coincidente con l’anno solare, il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva in soluzione unica è dato dal 16.6.2010. Stante l’espresso rinvio operato dal successivo co. 11 dell’art. 15 del DL 185/2008, le predette disposizioni si applicano anche con riferimento: • all’imposta sostitutiva del 20% che deve essere versata per affrancare i maggiori valori contabili iscritti sui crediti; • all’imposta dovuta con le ordinarie aliquote delle imposte sui redditi e dell’IRAP che deve essere versata per affrancare i maggiori valori contabili iscritti sulle attività diverse da quelle indicate dal co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR e da quelle per cui sono previste le aliquote sostitutive del 16% e del 20%. La circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2009 n. 28/E (§ 7) conferma espressamente che, ai fini del versamento delle predette imposte, oltre ad essere esperibile l’istituto della compensazione è anche IPERCONSULTING Pagina | 12 IPERCONSULTING PROFES SIONIS TI PER PICCOL E E MEDIE I MPRES E www.iperconsulting.com [email protected] possibile differire di trenta giorni l’ordinario termine di versamento, applicando la maggiorazione dello 0,4%, ai sensi del co. 2 dell’art. 17 del DPR 435/2001. Codici tributo I codici tributo da utilizzare per il versamento delle imposte sostitutive sono stati istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.5.2009 n. 127 e corrispondono ai seguenti: • “1821 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 10, D.L. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali”; • “1822 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 11, D.L. 185/2008 – Maggiori valori altre attività”; • “1823 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 11, D.L. 185/2008 – Maggiori valori crediti”. Perfezionamento dell’opzione La circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2009 n. 28 ha affermato che l’esercizio dell’opzione per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili, ai sensi dei commi da 10 a 12 dell’art. 15 del DL 185/2008, si perfeziona con il versamento dell’imposta dovuta a tale fine. Giova ricordare che, sulla base di quanto affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 25.9.2008 n. 57 (§ 3.3.4), seppure con riferimento al regime di imposizione sostitutiva “ordinario”, di cui al co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR, sembrerebbe doversi concludere nel senso della inefficacia dell’opzione anche nel caso di versamento non omesso, ma insufficiente. Maggiori valori contabili affrancabili Gli elementi patrimoniali i cui maggiori valori contabili iscritti, rispetto ai valori fiscali “ereditati”, possono essere oggetto di affrancamento sul piano fiscale, da parte di una società conferitaria, incorporante o risultante da una fusione e beneficiaria di una scissione, sono: • l’avviamento, i marchi e le altre attività immateriali, ai sensi del co. 10 dell’art. 15 del DL 185/2008; • le attività diverse da quelle che rientrano nell’ambito oggettivo del regime di imposizione sostitutiva “ordinario”, ai sensi del co. 11 dell’art. 15 del DL 185/2008. La circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2009 n. 28 (§ 3) ha sottolineato come nel novero delle attività diverse da quelle affrancabili ai sensi del co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR rientrino, ad esempio, le rimanenze di magazzino, i titoli (sia quelli iscritti tra le immobilizzazioni che quelli iscritti nell’attivo circolante) e, ovviamente, i crediti. IPERCONSULTING Pagina | 13 IPERCONSULTING PROFES SIONIS TI PER PICCOL E E MEDIE I MPRES E www.iperconsulting.com [email protected] Possibilità di affrancamento parziale e relativi vincoli Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili risultanti alla data di chiusura del periodo di imposta in cui l’operazione straordinaria è stata perfezionata, rispetto ai valori fiscali risultanti alla medesima data, può avere luogo anche soltanto in misura parziale, sia per quanto attiene il “cosa”, sia per quanto attiene il “quanto”. Il “cosa” attiene al fatto che la società avente causa dell’operazione può decidere di applicare l’imposta sostitutiva solo in relazione ad alcuni degli elementi dell’attivo patrimoniale “affrancabili” sui quali sono stati iscritti maggiori valori contabili per effetto dell’allocazione del disavanzo di fusione. Il “quanto” attiene invece al fatto che la società avente causa dell’operazione può decidere di non affrancare l’intero ammontare del maggiore valore contabile iscritto sugli elementi dell’attivo patrimoniale in relazione ai quali applica l’imposta sostitutiva, bensì di limitarsi all’affrancamento di una parte di esso. Effetti del riconoscimento fiscale Analogamente a quanto si verifica nel caso di opzione per il regime di imposizione sostitutiva di cui al co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR (si veda il precedente § 2.5), l’opzione per l’affrancamento fiscale disciplinato dai commi da 10 a 12 dell’art. 15 del DL 185/2008 esplica i propri effetti esclusivamente in capo alla società conferitaria, alla società incorporante o risultante dalla fusione e alle società beneficiarie della scissione, mentre nessun effetto determina invece in capo al soggetto conferente, alle società fuse o incorporate e alla società scissa (né, tanto meno, in capo ai soci delle società partecipanti all’operazione). A tale proposito, il secondo periodo del co. 10 dell’art. 15 del DL 185/2008 stabilisce che “i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dal periodo di imposta nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva”. Decorrenza del riconoscimento fiscale Il riconoscimento fiscale del maggior valore contabile affrancato, ai sensi del co. 10 dell’art. 15 del DL 185/2008, decorre a partire dal periodo di imposta nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva. Nel caso dunque di operazione straordinaria perfezionata nel 2009, poiché il versamento delle imposte dovute ai fini dell’affrancamento deve avere luogo nel corso del 2010, tale è anche il periodo di imposta a decorrere dal quale i maggiori valori contabili “affrancati” risultano riconosciuti ai fini fiscali. Ciò detto, bisogna però sottolineare come, secondo la ricostruzione interpretativa fatta dall’Agenzia delle Entrate, non vi è sempre automatica coincidenza tra decorrenza del riconoscimento fiscale del maggior valore affrancato ai sensi dell’art.15 del DL 185/2008, e decorrenza della sua “spendibilità”: − − ai fini della sua deduzione mediante processo di ammortamento fiscale; ai fini del calcolo della plusvalenza imponibile (o della minusvalenza deduci- bile) in ipotesi di realizzo dell’attività. IPERCONSULTING Pagina | 14 IPERCONSULTING PROFES SIONIS TI PER PICCOL E E MEDIE I MPRES E www.iperconsulting.com [email protected] Il terzo e quarto periodo del richiamato co. 10 dispongano che: • • “la deduzione di cui all’articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell’avviamento e dei marchi di impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall’imputazione a conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva” (terzo periodo); “a decorrere dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico” (quarto periodo). La circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2009 n. 28 (§ 5) interpreta le suddette disposizioni, congiuntamente a quelle recate dal precedente secondo periodo del medesimo co. 10, nel senso che esse individuano: • • nel periodo di imposta nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva, il momento a partire dal quale il maggior valore contabile affrancato si considera fiscalmente riconosciuto; nel periodo di imposta ad esso successivo, il momento a partire dal quale quel maggior valore contabile fiscalmente riconosciuto si considera ammortizzabile ai fini fiscali. In ordine alla possibilità di utilizzare il maggior valore fiscale affrancato ai fini del calcolo della plusvalenza, la circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2009 n. 28 (§ 5) afferma che deve ritenersi applicabile quanto previsto dal co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR, in merito al fatto che il maggior valore affrancato rileva ai fini del calcolo delle plus/minusvalenze fiscali soltanto se il realizzo dell’attività abbia luogo non prima del quarto periodo di imposta successivo a quello in cui l’opzione è stata esercitata. Decadenza degli effetti del riconoscimento fiscale La circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2009 n. 28 (§ 5 e 6) ha affermato che il “periodo di sorveglianza quadriennale”, di cui al richiamato ultimo periodo del co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR, si applica anche in relazione alle attività che vengono affrancate ai sensi del co.10 dell’art. 15 del DL 185/2008 (ossia l’avviamento, i marchi di impresa e le altre attività immateriali); non si applica invece in relazione alle attività che vengono affrancate ai sensi del successivo co. 11. IPERCONSULTING Pagina | 15 IPERCONSULTING PROFES SIONIS TI PER PICCOL E E MEDIE I MPRES E www.iperconsulting.com [email protected] COORDINAMENTO TRA I DUE REGIMI DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA Applicabilità ad una medesima operazione straordinaria La circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2009 n. 28 (§ 8.2) conferma espressamente che, in relazione ad una medesima operazione straordinaria, risulta possibile optare nello stesso periodo di imposta per entrambi i regimi di affrancamento disponibili, con riguardo a disallineamenti riferiti a due singole e differenti attività. Nel caso, ad esempio, di un’operazione di conferimento d’azienda per effetto della quale la società conferitaria iscriva un maggior valore contabile a titolo di avviamento ed un maggior valore contabile su di un fabbricato strumentale, essa, laddove risulti a ciò interessata, è libera di optare contemporaneamente: • per il regime di affrancamento “derogatorio”, relativamente al maggior valore contabile iscritto a titolo di avviamento; • per il regime di affrancamento “ordinario”, relativamente al maggior valore contabile iscritto sul fabbricato strumentale. Per altro, dal tenore della circ. 11.6.2009 n. 28 (§ 8.2) parrebbe evincersi che anche secondo l’Agenzia delle Entrate i valori affrancati mediante l’opzione per il regime “derogatorio” non rilevano ai fini del calcolo degli scaglioni su cui applicare le aliquote progressive del 12%-14%-16%, proprie del regime “ordinario”. Applicabilità su una medesima attività Per quanto concerne la possibilità di applicare entrambi i regimi di affrancamento per ottenere il riconoscimento fiscale del maggior valore contabile iscritto in relazione ad una medesima attività, la circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2009 n. 2 (§ 8.2) ritiene che ciò sia ammissibile, ma soltanto se le tempistiche di esercizio delle due opzioni non coincidono nei tempi. La possibilità di utilizzo combinato dei due regimi su di una medesima attività è invece esclusa dalla circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2009 n. 28 (§ 8.2) nell’ipotesi in cui la società vorrebbe invece esercitare contestualmente le due opzioni nel medesimo periodo di imposta. COORDINAMENTO CON IL “BONUS AGGREGAZIONI” Il co. 47 dell’art. 1 della L. 244/2007 rinvia ad un apposito decreto di natura non regolamentare, da emanarsi a cura del Ministro dell’Economia e delle Finanze, al fine di disciplinare, tra gli altri aspetti, anche il coordinamento della disciplina recata dal co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR con le disposizioni recate dai co. da 242 a 249 dell’articolo unico della L. 296/2006. A tale proposito, giova ricordare che i co. 242 - 249 dell’articolo unico della L. 27.12.2006 n. 296 hanno introdotto una norma IPERCONSULTING Pagina | 16 IPERCONSULTING PROFES SIONIS TI PER PICCOL E E MEDIE I MPRES E www.iperconsulting.com [email protected] agevolativa finalizzata ad incentivare i processi di aggregazione aziendale tra imprese mediante l’utilizzo della leva fiscale. In particolare, le richiamate disposizioni hanno stabilito che, a determinate condizioni ed entro certi limiti, possano trovare riconoscimento sul piano fiscale (gratuitamente) i maggiori valori contabili che emergono in capo alla società risultante per effetto dell’operazione di aggregazione attuata mediante fusione, scissione o conferimento d’azienda, ossia i maggiori valori contabili che, per effetto dell’operazione di aggregazione attuata nel 2007 o nel 2008, vengono iscritti in capo: • al soggetto incorporante o risultante dalla fusione; • al soggetto beneficiario della scissione; • al soggetto conferitario dell’azienda. L’art. 4 del DL 10.2.2009 n. 5 ha di fatto “prorogato” l’agevolazione in commento alle operazioni di aggregazione attuate nel 2009, seppure recando alcune modifiche. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili allocati nell’attivo della società conferitaria o della società risultante dalla fusione o dalla scissione incontra in ogni caso il limite massimo di 5 milioni di euro. Inoltre, con specifico riferimento alle operazioni di fusione e di scissione, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili viene previsto solo con riferimento ai valori allocati a titolo di imputazione del disavanzo da concambio e non anche del disavanzo da annullamento. Ecco che, ad esempio, nel caso in cui si perfezioni un’operazione di fusione che risulta agevolabile ai sensi della disciplina recata dai co. da 242 a 249 dell’articolo unico della L. 27.12.2006 n. 296 o dall’art. 4 del DL 10.2.2009: • • è indubbio che il contribuente preferirà avvalersi di detto regime agevolativo (in quanto consente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili a titolo gratuito), ciò non di meno, nel caso in cui i maggiori valori contabili eccedano il tetto massimo agevolabile di 5 milioni di euro, si rende per l’appunto necessario un coordinamento tra il predetto regime agevolativo ed il neo introdotto regime dell’imposta sostitutiva, di cui al co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR, quanto meno ai fini dell’individuazione dello scaglione di imposta sostitutiva applicabile alla predetta eccedenza. Regime “ordinario” Per quanto concerne il regime di affrancamento “ordinario”, il co. 47 dell’art. 1 della L. 244/2007 rinviava ad un apposito decreto di natura non regolamentare, da emanarsi a cura del Ministro dell’Economia e delle Finanze, al fine di disciplinare, tra gli altri aspetti, anche il coordinamento della disciplina recata dal co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR con le disposizioni recate dai co. da 242 a 249 dell’art. unico della L. 296/2006. Contrariamente alle attese, il DM 25.7.2008 non reca alcuna disposizione di coordina- mento tra il regime di imposizione sostitutiva introdotto dai co. 46 e 47 IPERCONSULTING Pagina | 17 IPERCONSULTING PROFES SIONIS TI PER PICCOL E E MEDIE I MPRES E www.iperconsulting.com [email protected] dell’art. 1 della L.244/2007 e il bonus aggregazioni di cui ai co. da 242 a 249 dell’articolo unico della L. 27.12.2006 n. 296. Soccorre a tale proposito la relazione illustrativa al DM 25.7.2008, laddove al punto 7) afferma che “l’ultimo valore fiscale riconosciuto in capo al soggetto conferente deve ritenersi eventualmente comprensivo anche de maggiori valori emersi in bilancio in occasione di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 242 a 249, della legge n. 296 del 2006 (c.d. bonus aggregazioni)”. Da tale inciso parrebbe emerge che, nel caso in cui si verifichi un’operazione agevolabile ai sensi del c.d. “bonus aggregazioni” dalla quale emerga un disavanzo di fusione di • una più puntuale definizione del c.d. “requisito di indipendenza”, in presenza di legami partecipativi non di controllo tra i soggetti che partecipano all’operazione di aggregazione aziendale potenzialmente agevolabile; • l’abrogazione dell’obbligo di presentazione di una istanza di interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate, con la precipua finalità di rendere più “snello” l’accesso al meccanismo agevolativo. Regime “derogatorio” Per quanto concerne il regime di affrancamento “derogatorio”, le questioni concernenti il coordinamento tra questa disciplina e il “bonus aggregazioni” sono invece meno pressanti, perché la logica dei co. 10 e 11 dell’art. 15 del DL 185/2008 non si fonda sull’applicazione di aliquote progressive per scaglioni. La circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2009 n. 28 (§ 8.1) ribadisce comunque sul punto quanto prospettato dalla circ. Agenzia delle Entrate 25.9.2008 n. 57 in relazione al regime di affrancamento “ordinario”, confermando quindi l’applicabilità congiunta, in relazione ad una medesima operazione straordinaria, del “bonus aggregazioni” e, sui valori eccedenti il tetto massimo di 5 milioni di euro, del regime di affrancamento “derogatorio”. Dott. Sabino Losito IPERCONSULTING Pagina | 18