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Inpdap, liquidazione indennità di buonuscita
T.A.R.
PER LA REGIONE PUGLIA
SEZIONE SECONDA
Sentenza del 30 maggio 2012
N. 01074/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2010 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso
numero
di
registro
generale
91
del
2010,
proposto
da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Bottalico, con domicilio eletto presso Nicola Caroppo in Bari, via Melo,
n.120;
contro
Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione, rappresentato e difeso dagli avv. Marcella
Mattia e Antonio Bove, con domicilio eletto presso Antonio Bove in Bari, Avvoc. Istituto- via Oberdan n. 40/U;
per la condanna dell’I.N.P.D.A.P. al pagamento della riliquidazione dell’indennità di buonuscita, oltre accessori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza Per i Dipendenti dell'Amministrazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. F. Bottalico
e avv. M. Mattia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
o Regionale del Lazio
Inpdap, liquidazione indennità di buonuscita
Espone in fatto l’odierna ricorrente di essere stata, fino al 30.10.1995 (data del pensionamento) dipendente del
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e di aver ricevuto il progetto di ricalcolo
della indennità di buonuscita emessa in suo favore con nota del 7.9.2009 del Ministero di appartenenza.
In risposta a tale nota l’Istituto previdenziale comunicava il proprio rifiuto di procedere a riliquidazione, in ragione
dell’intervenuto decorso del termine prescrizionale, essendo il ricalcolo intervenuto dopo 5 anni dalla data di
cessazione del servizio.
Ricorre dinanzi a questo Tar per ottenere la condanna, nei confronti dell’istituto previdenziale al pagamento di quanto
dovuto, secondo il prospetto ricevuto (mod. PL2), previo accertamento del non intervenuto decorso del termine
prescrizionale.
All’udienza del 17.5.2012 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, dopo aver invitato le parti a interloquire sulla rilevata
questione di giurisdizione.
Preliminarmente va chiarito che solo in sede di discussione finale la difesa di parte ricorrente ha precisato che la
ricorrente prestava servizio quale agente di polizia penitenziaria.
In ragione di ciò ogni dubbio in merito alla eventuale intervenuta privatizzazione del rapporto di impiego è da considerarsi
fugato, in quanto il Corpo di Polizia Penitenziaria, pur essendo qualificato come corpo civile, è tuttavia inserito
nell'ambito delle forze di polizia ai sensi della l. 15 dicembre 1990, n. 395, con conseguente inquadramento del
relativo personale in quello in regime di diritto pubblico.
Peraltro, trattandosi di impiegati pubblici non privatizzati, sussiste, ratione temporis, la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 6, l. 20 marzo 1980 n. 75 sulla controversia in materia di indennità di
buonuscita, che così statuisce:
“Art. 6 Competenza dei tribunali amministrativi regionali.
Le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale
dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali; è
abrogata ogni diversa disposizione.”.
Infatti, tale disposizione, abrogata esplicitamente solo dal codice del processo amministrativo (dall'articolo 4, comma 1, punto
12), dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 10) è applicabile alla controversia in esame, introdotta prima della sua
espunzione dall’ordinamento (il ricorso è stato portato per la notifica il 16.12.2009), non trovando applicazione, in ragione del
regime di diritto pubblico del rapporto di impiego in esame, il principio elaborato dalla giurisprudenza secondo cui “spetta al
g.o., e non più alla giurisdizione del giudice amministrativo, la cognizione delle controversie relative alle indennità di fine
rapporto, comunque denominate e corrisposte, anche se riguardanti i dipendenti dello Stato e delle aziende autonome,
quando il diritto fatto valere va riferito ad un periodo successivo al 30 giugno 1998, poiché la l. n. 75 del 1980, art. 6, è stata
abrogata per incompatibilità con la successiva normativa sul pubblico impiego privatizzato” (Cassazione civile , sez. un., 14
gennaio 2009 , n. 560).
Tanto premesso in tema di giurisdizione, il ricorso è fondato, non potendosi ritenere decorso il termine
prescrizionale.
L’istituto della prescrizione risponde alla ratio di determinare l’estinzione dell’azionabilità giudiziaria del diritto a seguito di
non uso.
Esso si collega alla considerazione che il creditore perde la prerogativa di agire in giudizio a tutela del proprio diritto a causa
della pregressa inerzia nel suo esercizio che legittima il disinteresse dell’ordinamento alle vicende del bene della vita, in
quanto per congruo tempo non se ne è interessato neppure il titolare.
Le conseguenze che l’ordinamento ricollega all’inerzia non possono che presupporre un consapevole apporto
decisionale del creditore nella scelta di astenersi dall’esercitare il diritto per un congruo periodo di tempo.
Diversamente opinando, infatti, si giungerebbe a conclusioni incompatibili con canoni di logica e ragionevolezza che
impongono di ritenere che solo quando conosca esattamente la consistenza del proprio diritto il creditore può scientemente
determinarsi in ordine alla sua sorte.
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o Regionale del Lazio
Inpdap, liquidazione indennità di buonuscita
Il termine prescrizionale, pertanto, può decorrere solo dal momento della liquidazione del credito (o della sua
agevole liquidabilità), perché solo in tale momento egli può consapevolmente valutare le conseguenze della propria
inerzia.
D’altro canto anche la giurisprudenza è orientata in tal senso (sia pure in fattispecie differente, relativa al decorso del
termine prescrizionale in tema di il pagamento del costo di costruzione ha affermato la decorrenza del termine prescrizionale
dal momento in cui il credito è dotato del carattere di certezza e liquidità: “Il dies a quo di decorrenza del termine
prescrizionale della pretesa patrimoniale avente ad oggetto il pagamento del costo di costruzione coincide con la data di
rilascio del titolo edilizio, dato che secondo il dettato degli artt. 1, 3, 6 e 11 comma 2, l. 28 gennaio 1977 n. 10 è da quel
momento che il creditore può far valere il diritto, essendo il credito certo, liquido, o agevolmente liquidabile, ed
esigibile.” T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II, 08 maggio 2007, n. 394. Ed ancora, con riferimento allo stesso principio,
“L'importo degli emolumenti arretrati da corrispondere ai dipendenti dello Stato, in relazione al ritardato inquadramento nei
profili professionali ai sensi della l. 11 luglio 1980 n. 312, deve essere definito con riferimento alla data dell'8 novembre 1988
di pubblicazione della determinazione concernente la corrispondenza fra qualifiche precedenti e nuovi profili professionali e,
trattandosi di credito liquido ed esigibile, dalla stessa data decorre anche il calcolo dei relativi interessi e rivalutazione
monetaria e il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.” Consiglio Stato sez. IV, 07 aprile 2008, n. 1479).
Così chiarito il principio di diritto applicabile, deve rilevarsi che, nel caso di specie, solo con l’adozione della nota di
riliquidazione del 7.9.2009, mod. PL2, prot. ….., il credito in esame è stato dotato dei caratteri di liquidità richiesti per
fare iniziare a decorrere il termine prescrizionale il cui dies ad quem, pertanto, non può considerarsi maturato prima
di tale data.
Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna dell’ente previdenziale a corrispondere il pagamento di
quanto dovuto in esito al progetto di riliquidazione del trattamento di buonuscita contenuto nella nota del 7.9.2009,
mod. PL2, prot. …...
Sulle somme dovute spettano interessi e rivalutazione come per legge (con esclusione del cumulo, considerata la
data di maturazione).
Le spese possono essere integralmente compensate, stanti le obiettive incertezze interpretative inerenti il principio di diritto
applicabile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna l’I.N.P.D.A.P. al pagamento, in favore di OMISSIS, di
quanto dovuto in esito al progetto di riliquidazione del trattamento di buonuscita contenuto nella nota del 7.9.2009, mod. PL2,
prot. ……., oltre accessori.
Spese integralmente compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/05/2012
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